3 LA NUOVA ANNO XXVI 2010 GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA N. 3 MARZO 2010 • Anno XXVI RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate ISSN 1593-7305 LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti In questo numero segnaliamo: D 28,00 LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA 00111562 ISBN 978-88-13-30119-4 9!BM CF>:ROP XS! 5!;E ; F:P TUQR! parte prima In tema di abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) [Con Discussioni in Parte seconda di M. Orlandi, C. Scognamiglio e F. Viglione] Intervento del coniuge nell’acquisto di un bene personale (Cass., sez. un., n. 22755/2009) Conflitto tra ipoteca e privilegio a favore del promissario acquirente (Cass., sez. un., n. 21045/2009) parte seconda “Best interests of the child” o “best interests of children”? Uso del diritto comparato in tema di regime patrimoniale della famiglia Dove va la responsabilità civile? Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano DIREZIONE e REDAZIONE hanno sede presso: Dipartimento di Diritto Comparato, Palazzo del Bo, via 8 Febbraio 2, 35122 PADOVA, Tel. 049.8278912 (Zatti), 049.8278915 (Mantovani), 049.8278914 (Pucella), Fax e segreteria 049.8278913 La corrispondenza per la Rivista va indirizzata a Paolo Zatti, a Manuela Mantovani o a Roberto Pucella, Dipartimento di Diritto Comparato, Palazzo del Bo, via 8 Febbraio 2, 35122 PADOVA L’indirizzo di posta elettronica è il seguente: [email protected] Sedi redazionali: MILANO: Giovanni Iudica, via Chiossetto 8, 20122 MILANO, Tel. 02.76015728, Fax 02.784327 ROMA: Salvatore Patti, via Tacito 41, 00193 ROMA, Tel. 06.68192371, Fax 06.68133385 NAPOLI: Enrico Quadri, c/o Dipartimento di diritto comune patrimoniale, via Porta di Massa 32, 80133 NAPOLI, Tel. 081.2534299, 25343119, Fax 081.2534299 ABBONAMENTO per il 2010: ITALIA 214,00 - ESTERO 278,00 Offerta triennale 2010-2012: ITALIA 546,00 - ESTERO 709,00 Condizioni generali di abbonamento L’abbonamento decorre dal 1° gennaio e scade il 31 dicembre successivo. In ipotesi il cliente sottoscriva l’abbonamento nel corso dell’anno la scadenza è comunque stabilita al 31 dicembre del medesimo anno: in tal caso l’abbonato sarà tenuto al pagamento dell’intera annata ed avrà diritto di ricevere gli arretrati editi nell’anno prima dell’inizio dell’abbonamento. L’abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato per l’anno successivo in assenza di disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del 31 dicembre esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a.r. I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa dell’importo. Il pagamento potrà essere effettuato tramite gli incaricati della Casa Editrice sottoscrivendo l’apposita ricevuta intestata a WKI Srl - Cedam oppure con un versamento intestato a WKI Srl - Cedam - Viale dell’Industria, 60 - 35129 Padova - utilizzando le seguenti modalità: – Conto corrente postale 205351; – Bonifico Cassa di Risparmio del Veneto - Agenzia Padova via Valeri, CIN C, ABI 06225, CAB 12163, c/c 047084250184, IBAN IT 30 C 06225 12163 047084250184; – Carta di credito Visa, Master Card, Carta Si, American Card, American Express, Diners Club, – Eurocard specificando il numero e la data di scadenza. i SERVIZIO CLIENTI CEDAM Informazioni commerciali: tel. 02.82476707 • e-mail: [email protected] Informazioni amministrative: tel. 049.8239111 • e-mail: [email protected] www.cedam.com • www.praticantidiritto.it Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1, Pal. F6 20090 Assago (MI) Autorizzazione del Tribunale di Padova del 12 dicembre 1984 n. 860 Direttore responsabile: Paolo Zatti Stampa: Grafiche TPM S.r.l. - Via Vigonovese, 52/a - 35127 Padova LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA ANNO XXVI 2010 RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate a cura di GUIDO ALPA e PAOLO ZATTI Comitato Editoriale G. ALPA, G. IUDICA, S. PATTI, E. QUADRI, P. ZATTI, F. ADDIS, G. AMADIO, S. DELLE MONACHE, G. FERRANDO, L. LENTI, E. LUCCHINI GUASTALLA, F. MACARIO, M. MANTOVANI, M. R. MAUGERI, E. NAVARRETTA, M. ORLANDI, F. PADOVINI, C. SCOGNAMIGLIO, P. SIRENA Comitato Scientifico A. ANTONUCCI, P. AUTERI, M. BASILE, A. BELLELLI, A. BELVEDERE, F. BIANCHI D’URSO, G. BONILINI, U. BRECCIA, F. CAPRIGLIONE, V. CARBONE, P. CENDON, S. CHIARLONI, V. COLUSSI, L. P. COMOGLIO, M. DE ACUTIS, M. V. DE GIORGI, R. DE LUCA TAMAJO, E. DEL PRATO, F. GIARDINA, A. GORASSINI, A. GUARNERI, G. MARASÀ, A. MASI, C. M. MAZZONI, O. MAZZOTTA, E. MOSCATI, M. NUZZO, G. PONZANELLI, V. ROPPO, G. SBISÀ, M. SESTA, M. TAMPONI, M. TARUFFO, R. WEIGMANN, V. ZENO-ZENCOVICH Redazione Responsabili: R. PUCELLA, A. FUSARO B. CHECCHINI, M. CINQUE, E. DE BELVIS, V. DURANTE, M. FARNETI, M. PICCINNI, U. ROMA, F. SALOTTO, F. VIGLIONE Redazione Giudiziaria: L. A. SCARANO INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 3o (marzo 2010) Parte prima - Sentenze commentate Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995 [Appalto-Obbligazioni dell’appaltatore-Obbligo di consegna della cosa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di M. Mattioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819 [Avvocato-Condanna ad una sanzione disciplinare-Segretezza della notizia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di V. Cugno Garrano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., III sez., 18.9.2009, n. 20106 [Contratto in genere-Esercizio di un diritto soggettivo-Abuso del diritto] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920 [Contratto in genere-Inadempimento-Clausola risolutiva espressa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di I.L. Nocera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 [Famiglia (regime patrimoniale)-Comunione dei beni-Acquisto di un bene immobile destinato all’attività professionale di un coniuge-Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o, cod. civ.] . Commento di R. Mazzariol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404 [Lavoro (rapporto)-Procedimento disciplinare-Lettera di contestazione-Principio della immediatezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di G. Cinque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 [Obbligazioni-Garanzia patrimoniale-Cause di prelazione] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di L. Ruggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409 [Proprietà e diritti reali-Servitù-Servitù di parcheggio] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di F. Esposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805 [Responsabilità civile-Prestazione sanitaria complessa-Disciplina/Danni civili-Risarcimento in via equitativa-Liquidazione] . . . . . . . Commento di L. Klesta Dosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cons. Stato, IV sez., 8.9.2009, n. 5266 [Responsabilità civile-Provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione-Danno esistenziale] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di E. Bucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cass. civ., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 [Separazione dei coniugi-Affidamento dei figli-Ascolto dei figli minorenni] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Commento di J. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parte seconda – Discussioni Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass., 18.9.2009, n. 20106) di M. Orlandi Sommario: 1. Usare il diritto. – 2. Titolarità ed esercizio del diritto. – 3. Concetto di fonte. – 4. Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia. – 5. Ambiguità del con- pag. 213 » 214 » » 221 224 » 231 » » 239 242 » » 249 253 » » 261 263 » » 266 275 » » 279 284 » » 290 295 » » 300 305 » » 307 312 cetto di abuso. Teoria dell’irrilevanza e teoria della doppia qualifica. – 6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. – 7. Carattere estrinseco dell’abuso. – 8. Negazione dommatica dell’abuso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 129 Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto?) di C. Scognamiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139 » 148 » 157 » 166 » 175 Il giudice riscrive il contratto tra le parti: l’autonomia negoziale stretta tra giustizia, buona fede e abuso del diritto di F. Viglione Sommario: 1. Interpretare o riscrivere il contratto? – 2. Interpretazione del contratto e abuso del diritto. – 3. Le antinomie nella costruzione giurisprudenziale del contratto e della sua ermeneutica. – 4. Quale ruolo per l’abuso del diritto tra regole di validità e di responsabilità? – 5. L’illegittima commistione tra piani diversi: abuso del diritto e interpretazione del contratto nella prospettiva comparatistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Studi e opinioni «Best interests of the child» o «best interests of children»? di L. Lenti Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini della best interests of the child doctrine e dell’affermazione dei children’s rights. – 3. I best interests of the child nel diritto italiano. – 4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child. – 5. I best interests of the child e il principio di legalità: il caso Serena. – 6. Il contenuto dei best interests of the child, fra autodeterminazione e paternalismo: il caso dei trattamenti oncologici alternativi a quelli della medicina scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’uso del diritto comparato nella giurisprudenza italiana sul regime patrimoniale della famiglia di An. Fusaro Sommario: 1. Il riferimento ai modelli stranieri. – 2. Segue: l’intervento della Corte cost. sull’art. 184 cod. civ. – 3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten Hand. – 4. La resistenza delle Corti nei confronti dell’utilizzo dell’argomento comparatistico. – 5. Lo sdoganamento del trust ed il suo accostamento al fondo patrimoniale . . . . . . . . . . . . . . Dove va la responsabilità civile? di G. Alpa Sommario: 1. La situazione di base. – 2. Il rapporto tra regole generali e regole speciali. – 3. Le manipolazioni dell’interprete. – 4. Dietro lo schermo delle argomentazioni formali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDICE ANALITICO DELLE DECISIONI Appalto - Obbligazioni dell’appaltatore - Obbligo di consegna della cosa - Obbligo di custodia della stessa - Sussistenza - Correlazione alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore - Configurabilità (Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995) . . . . . . . . . . . . Avvocato - Condanna ad una sanzione disciplinare - Segretezza della notizia - Insussistenza (Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratto in genere - Esecuzione ed interpretazione del contratto - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Conseguenze (Cass. civ., III sez., 18.9.2009, n. 20106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratto in genere - Esercizio di un diritto soggettivo - Abuso del diritto - Contenuto Effetti (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratto in genere - Inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Effetto risolutorio - Presupposti - Dichiarazione di volersi avvalere della condizione - Necessità (Cass. civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danni civili - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Indicazione dei criteri utilizzati - Necessità (Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 213 » 221 » 231 » 231 » 239 » 290 Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Acquisto di un bene immobile destinato all’attività professionale di un coniuge - Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o, cod. civ. - Natura giuridica della partecipazione - Atto ricognitivo (Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso - Annullabilità - Effetti nei confronti dei terzi (Id.) » 249 » 249 Lavoro (rapporto) - Procedimento disciplinare - Lettera di contestazione - Principio dell’immediatezza - Contenuto - Applicabilità nel caso di una serie di fatti distanti nel tempo che compongono una condotta unitaria - Decorrenza a partire dall’ultimo dei fatti contestati (Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 261 Obbligazioni - Garanzia patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Privilegio speciale su bene immobile - Forma di pubblicità - Incidenza sul suo rapporto con l’ipoteca (Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 266 Proprietà e diritti reali - Servitù - Servitù di parcheggio - Configurabilità - Esclusione (Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 279 » 290 Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Disciplina - Contratto con la clinica relativo alla sola degenza - Contratto con il chirurgo relativo all’atto medico Ammissibilità - Prova certa e rigorosa dei due contratti e del loro contenuto - Necessità (Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Esito negativo imputabile ad una molteplicità di fattori - Soggetto imputabile - Assunzione dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività - Soggetto responsabile (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilità civile - Provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione Danno esistenziale - Configurabilità - Oggetto - Risarcibilità (Cons. Stato, IV sez., 8.9.2009, n. 5266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 290 » 300 Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Ascolto dei figli minorenni - Limiti all’ascolto - Conseguenze processuali del mancato ascolto (Cass. civ., sez. un., 21.10.2009, n. 22238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 307 Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Trasferimento all’estero ovvero mancato rientro in Italia di minori a opera del genitore affidatario - Inosservanza delle condizioni di separazione da parte del genitore affidatario - Ripartizione della giurisdizione in ordine ai provvedimenti «de potestate» tra Stati della U.E. - Connessione e litispendenza internazionale (Id.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 307 » » » 266 307 249 » 300 INDICE CRONOLOGICO Corte di Cassazione 28.8.2009, 31.8.2009, 18.9.2009, 22.9.2009, 22.9.2009, 29.9.2009, 30.9.2009, n. n. n. n. n. n. n. 18805 18920 20106 20404 20409 20819 20995 - sez. sez. sez. sez. sez. sez. sez. III . . . pag. 290 III . . . » 239 III . . . » 231 lav. . . . » 261 II . . . . » 279 III . . . » 221 II . . . . » 213 1o.10.2009, n. 21045 - sez. un. . . 21.10.2009, n. 22238 - sez. un. . . 28.10.2009, n. 22755 - sez. un. . . Consiglio di Stato 8. 9.2009, n. 5266 - sez. IV . . . . INDICE PER AUTORI (Parte prima) E. Bucci – Commento a Cons. Stato, IV sez., 8.9.2009, n. 5266 – Il danno esistenziale causato all’imprenditore dal provvedimento illegittimo della p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 305 G. Cinque – Commento a Cass. civ., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404 – Illecito disciplinare a condotta plurima e immediatezza della contestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 263 V. Cugno Garrano – Commento a Cass. civ., III sez., 29.9.2009, n. 20819 – Diritto di cronaca e pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 224 F. Esposito – Commento a Cass. civ., II sez., 22.9.2009, n. 20409 – Considerazioni sull’ammissibilità della servitù di parcheggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 284 L. Klesta Dosi – Commento a Cass. civ., III sez., 28.8.2009, n. 18805 – La chirurgia estetica tra consumerismo e valore della persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 295 J. Long – Commento a Cass. civ., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 – Ascolto dei figli contesi e individuazione della giurisdizione nel caso di trasferimento all’estero dei figli da parte del genitore affidatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 312 M. Mattioni – Commento a Cass. civ., II sez., 30.9.2009, n. 20995 – Obblighi di custodia nell’appalto e art. 1177 cod. civ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 214 R. Mazzariol – Commento a Cass. civ., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 – L’intervento del coniuge non acquirente all’atto di acquisto di un bene personale: natura ed effetti. La presa di posizione delle sezioni unite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 253 I. L. Nocera – Commento a Cass. civ., III sez., 31.8.2009, n. 18920 – Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva tra autonomia contrattuale e automatismo della risoluzione . . . . . » 242 L. Ruggeri – Commento a Cass. civ., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 – L’intervento delle sezioni unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale sul privilegio del promissorio acquirente . » 275 Cass., 30.9.2009, n. 20995 c CASS. CIV., II sez., 30.9.2009, n. 20995 Conferma Trib. Como, 27.9.2003 Appalto - Obbligazioni dell’appaltatore - Obbligo di consegna della cosa - Obbligo di custodia della stessa Sussistenza - Correlazione alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore - Configurabilità (cod. civ., art. 1177) Poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio – ed è, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l’appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l’avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l’obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all’appaltatore e non all’attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive. dal testo: Il fatto. Con atto notificato il 2.10.01 F.L., socio della Cooperativa Edilizia Mughetto a r.l. che aveva appaltato lavori di costruzione in (Omissis) all’Impresa Antonio Castelli s.a.s., citò quest’ultima davanti al Giudice di Pace di Como al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di L. 4.130.000, a titolo di risarcimento dei danni per l’omessa custodia di un caminetto prefabbricato, appartenente all’attore ed asportato da ignoti dal cantiere nel (Omissis). Costituitasi la convenuta, chiese il rigetto della domanda, segnatamente eccependo che alla data del furto non era più tenuta alla custodia del cantiere edilizio, in quanto la cooperativa committente era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del precedente 8/11/00, determinante ipso iure ai sensi della L. Fall., art. 81 lo scioglimento del rapporto di appalto, con conNGCC 2010 - Parte prima Appalto seguente cessazione di ogni obbligazione, anche accessoria, dell’impresa appaltatrice. All’esito della svolta istruttoria, documentale e orale, con sentenza dell’8.4.02 il giudice adito accolse la domanda e tale decisione, appellata dalla soccombente, con resistenza del F., venne confermata, con condanna dell’appellante alle ulteriori spese, dal Tribunale di Como, con sentenza monocratica del 1.7-27.9.03, come segue essenzialmente motivata: a) pur essendo stata posta in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa committente, con conseguente scioglimento del rapporto di appalto, l’obbligazione accessoria di custodia del cantiere da parte dell’appaltatrice, che di fatto ne era rimasta nella detenzione, non poteva ritenersi venuta meno, non essendo ancora intervenuta una formale consegna dello stesso al curatore del fallimento; b) tale obbligazione, conformata alla stregua delle disposizioni regolanti il contratto di deposito, comportava l’osservanza della custodia delle cose ricevute in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia e l’onere del depositario di provare il fatto a lui non imputabile, prova liberatoria non fornita nel caso di specie, in cui era risultato che il furto, accertato e denunciato da un dipendente dell’impresa Castelli intento alla periodica ricognizione del cantiere, era avvenuto durante l’effettiva perdurante detenzione dello stesso. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito il F. con controricorso, illustrato con successiva memoria. I motivi. Nell’unico motivo di ricorso, deducente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1177, 1768 e 1218 del Codice Civile nonché all’art. 81 della legge fallimentare, si censura essenzialmente l’argomentazione basilare della decisione di merito, secondo la quale la società appaltatrice avrebbe continuato a dover custodire il cantiere e quanto contenutovi, perché, pur essendo cessato il rapporto di appalto, sarebbe comunque rimasta in vigore l’obbligazione, ad esso connessa, della restituzione alla committente dei beni in questione, comportante, fino alla consegna la presunzione di responsabilità nell’ipotesi di asportazione degli stessi. Si sostiene, in contrario, che l’intervenuta 213 Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento pronunzia del provvedimento di sottoposizione della committente alla liquidazione coatta amministrativa avrebbe comportato, ai sensi della L. Fall., art. 81, l’automatica risoluzione del contratto di appalto, con connessa cessazione ipso iure di tutte le obbligazioni da esso nascenti, ivi compresa quella accessoria, di custodire i beni ricevuti in consegna, permanendo il solo obbligo di liberare l’area occupata dal cantiere, senza alcuna necessità al riguardo di procedere ad una “consegna formale”, trattandosi di “area a cielo aperto”. Si soggiunge, a riprova di tale assunto, che la deducente, per rientrare in possesso di alcuni beni di sua proprietà, sarebbe stata costretta a chiedere l’autorizzazione del giudice delegato al procedimento concorsuale e che, solo a tutela dei propri interessi e non in adempimento di obblighi verso la controparte, avrebbe continuato a controllare quotidianamente il cantiere, a mezzo dei propri dipendenti, al fine di evitare che, in attesa del definitivo provvedimento del giudice di autorizzazione al ritiro, le proprie attrezzature venissero danneggiate o asportate. Le censure non meritano accoglimento. L’obbligazione di riconsegnare una cosa determinata comporta ai sensi dell’art. 1177 cod. civ., quella di custodirla fino alla consegna. Nel caso dell’appalto, l’esaurimento o lo scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto da luogo, a carico dell’appaltatore, non solo all’obbligo di lasciare liberi gli immobili del committente sui quali avrebbero dovuto compiersi le opere, ma anche quello di restituire le cose mobili eventualmente ed a tal fine ricevute in consegna. Tale obbligazione, proprio perché derivante dal venir meno delle esigenze in funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata; ne consegue, pertanto, che, fino a quando la stessa non sia stata comunque adempiuta, mediante la consegna all’avente diritto, l’appaltatore continua, nonostante la cessazione del rapporto principale di appalto, ad essere detentore dei beni in questione e, pertanto, in forza della citata norma civilistica, tenuto alla relativa custodia. Non coglie nel segno, dunque, l’obiezione secondo la quale la risoluzione di diritto, L. Fall., ex art. 81, del contratto di appalto avrebbe determinato la cessazione anche del214 Appalto l’obbligazione di custodire i beni, a suo tempo ricevuti in consegna dalla committente, considerato che l’obbligo della custodia in siffatti casi è da ritenersi correlato alla persistenza della detenzione, in attesa della restituzione dei beni, e non anche all’attualità del rapporto di appalto, al quale sopravvive. Del resto, le stesse deduzioni in fatto, sulle quali si basa il ricorso, confermano la persistenza di tale detenzione, che, non essendo stati i beni della committente ancora materialmente appresi dalla gestione del procedimento concorsuale, non avrebbe potuto limitarsi alla sole attrezzature di cantiere, lasciando gli altri alla merce di estranei. In definitiva, ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, sicché risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia, in relazione alla responsabilità per furti o rapine, il custode che non offra prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall’ordinaria diligenza (v., tra le altre, Cass. 1510/07, 12089/07, 8512/04, 534/97), deve ritenersi che i giudici di merito abbiano correttamente affermato, in cospetto della comprovata persistenza della detenzione degli immobili e di quanto contenutovi, ed in assenza di prove liberatorie da parte della convenuta la responsabilità di quest’ultima per l’avvenuta asportazione di un bene, alla cui custodia la stessa era ancora tenuta, ai sensi dell’art. 1177 c.c., obbligo dal quale l’ex appaltatrice avrebbe potuto liberarsi solo mediante la consegna dei beni in questione o facendone formale offerta nei modi di legge. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza. (Omissis) [Schettino Presidente – Piccialli Estensore – Gambardella P.M. (concl. conf.). – Impresa Antonio Castelli s.a.s. (avv.ti Vitolo e Tolu) – F. (avv. Riva)] Nota di commento: «Obblighi di custodia nell’appalto e art. 1177 cod. civ.» I. Il caso Qualche tempo dopo aver appaltato ad un’impresa dei lavori di costruzione, una società cooperativa NGCC 2010 - Parte prima Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, con ciò determinandosi lo scioglimento del contratto d’appalto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1o, e 201, comma 1o, r.d. 16.3.1942, n. 267. Pochi giorni più tardi, un bene della committente veniva asportato ad opera di ignoti dal cantiere edilizio, il quale – non ancora smobilitato – permaneva nella materiale disponibilità dell’impresa appaltatrice. Agiva quindi in giudizio un socio della cooperativa, chiedendo la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno derivato dall’omessa custodia del bene sottratto; resisteva la convenuta eccependo che, alla data del furto, essa non era più tenuta alla custodia del cantiere in ragione dell’avvenuto scioglimento del contratto di appalto «con conseguente cessazione di ogni obbligazione, anche accessoria, dell’impresa appaltatrice». Il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea, con decisione confermata dal Tribunale chiamato a pronunciarsi in seconda istanza su ricorso della soccombente. Osservava, in particolare, il Giudice dell’appello che non poteva ritenersi venuto meno, per il sol fatto dello scioglimento del contratto, il dovere di custodia gravante sull’impresa appaltatrice, la quale era di fatto rimasta nella detenzione del cantiere e non aveva proceduto ad «una formale consegna dello stesso al curatore del fallimento» (recte: al commissario liquidatore). Ricorreva nuovamente la soccombente innanzi alla Corte di cassazione, censurando il fondamentale argomento della sentenza impugnata in base alla considerazione che lo scioglimento ex lege del contratto d’appalto avrebbe determinato la «cessazione ipso iure di tutte le obbligazioni da esso nascenti, (...) permanendo il solo obbligo di liberare l’area occupata dal cantiere»; essa aveva bensì continuato a sorvegliare quest’ultimo, ma al solo fine di evitare danni alle proprie attrezzature e non invece in quanto tenuta a tale comportamento in forza di un’obbligazione ormai estinta. La Cassazione, nella sentenza in esame, respinge l’unico motivo di ricorso affrontando – seppure in modo non del tutto esplicito – la questione della fonte dell’obbligazione di custodia ex art. 1177 cod. civ. II. Le questioni 1. La custodia nell’appalto. Il S.C. perviene al rigetto del ricorso attraverso una motivazione piuttosto sintetica e non sempre perfettamente lineare in merito alla fondamentale questione posta dal caso di specie, vale a dire l’individuazione della fonte dell’obbligo di custodia avente ad oggetto i beni da restituire in seguito allo scioglimento del rapporto contrattuale. Premesso che il risultato sostanziale cui la Corte giunge è del tutto condivisibiNGCC 2010 - Parte prima Appalto le, posto che un dovere di custodia indubbiamente sussisteva nel caso di specie, e che dell’inosservanza di esso l’obbligato risponde ex art. 1218 cod. civ., non sembra potersi rinvenire nella pur breve motivazione un’univoca ricostruzione della fisionomia di tale obbligo e della sua scaturigine. Non è chiaro, in particolare, se la custodia del cantiere e dei beni in esso presenti, una volta venuto meno il rapporto contrattuale, séguiti ad imporsi all’appaltatore in forza di un obbligo che, originariamente inserito in quel rapporto, «sopravvive» alla sua estinzione, ovvero gli si imponga come un obbligo nuovo, «incluso» ai sensi dell’art. 1177 cod. civ. in quello restitutorio, che origina dallo scioglimento del rapporto contrattuale. È proprio a quest’ultimo obbligo che la Cassazione, in un primo momento, sembra riconnettere il dovere di custodia: l’obbligazione di restituire le cose ricevute per l’adempimento, in quanto «derivante dal venir meno delle esigenze, in funzione delle quali si giustificava la detenzione di tali beni, non può che sorgere nel momento in cui tale cessazione si sia verificata», ed è quindi altro rispetto agli obblighi inclusi nell’originario rapporto contrattuale, i quali indubbiamente vengon meno in occasione e a causa del suo scioglimento: il dovere di custodia violato nel caso di specie parrebbe quindi esser quello di fonte legale sancito dall’art. 1177 cod. civ. e sorto dopo la caducazione del contratto. Senonché, poco dopo, la Corte afferma che «l’obbligo della custodia (...) è da ritenersi correlato alla persistenza della detenzione (...) e non anche all’attualità del rapporto di appalto, al quale sopravvive», con ciò dando adito al dubbio che l’obbligazione di cui si tratta non sorga ex novo per effetto dello scioglimento del contratto, in quanto implicata dagli obblighi restitutorî da tale evento originati, bensì fosse già attuale durante la vigenza del contratto medesimo e ad essa sia «sopravvissuta», dando così luogo ad una singolare figura di ultrattività di un obbligo inerente al rapporto contrattuale; una conclusione, questa, che già si sarebbe potuta trarre da un passo della motivazione d’appello (come riportato nella pronunzia in esame), secondo il quale, nonostante lo «scioglimento del rapporto di appalto, l’obbligazione accessoria di custodia del cantiere da parte dell’appaltatrice (...) non poteva ritenersi venuta meno». Il dubbio, a ben vedere, non sembra del tutto infondato alla luce dei contributi di dottrina e giurisprudenza in tema di obblighi dell’appaltatore, ed appare perciò opportuno fugarlo. È infatti pacifico che, nell’ambito del rapporto d’appalto, s’impongano all’appaltatore, oltre all’obbligo principale di compier l’opera o il servizio commessogli, diversi obblighi di custodia. Ne formano oggetto, innanzitutto, i materiali consegnati dal committente ai fini dell’esecuzione (Rubino, L’ap215 Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento palto, 258; Giannattasio, 153; Contino, 99 s., tutti infra, sez. IV; in giurisprudenza, App. Firenze, 21.12.1954, infra, sez. III), ma un analogo dovere è riscontrabile in capo all’appaltatore in relazione all’opera dedotta in contratto mano a mano ch’essa viene ad esistenza, sicché all’obbligo di custodia dei materiali subentra gradualmente quello avente ad oggetto l’opera in costruzione, finché non sia compiuta. Quanto poi alla custodia dell’opus perfectum, l’appaltatore vi è tenuto in tutti i casi in cui, giacché normalmente «la consegna è successiva tanto alla verifica che al collaudo ed all’accettazione, corre un intervallo di tempo dal momento in cui l’opera è ultimata e quello in cui l’opera stessa è consegnata al committente» (Giannattasio, 284 s.; per l’appalto di opere pubbliche, v. Musolino, 244, infra, sez. IV, e Cass., 2.3.1988, n. 2203, in Rep. Foro it., 1988, voce «Opere pubbliche», n. 265). Più in generale, è oggetto di un obbligo di custodia «ogni bene, anche diverso dai materiali, che debba essere consegnato all’appaltatore perché esegua l’appalto» (Giannattasio; conf. Rubino, 258, nt. 1, e 282 s.; Contino, 100; Musolino, 243), come gli eventuali mezzi d’opera e, negli appalti di servizi, «le cose oggetto stesso delle operazioni di riparazione di modificazione o di manutenzione commesse» (Rubino, 258, nt. 1; conf. Cass., 22.3.1967, n. 672, infra, sez. III); quanto, in particolare, agli appalti d’opera, si è affermato che l’appaltatore è gravato da «un obbligo generico per quanto riguarda la custodia del cantiere» (Musolino, 242; Coll. Arb., 20.5.1992, infra, sez. III). L’appaltatore è quindi tenuto non solo alla custodia dei beni che formano oggetto dell’obbligazione principale del rapporto (quella di realizzare un’opera o di compiere un servizio), ma pure alla custodia di tutti i beni che si venissero a trovare, in ragione dell’esecuzione del contratto, nell’ambito del cantiere, o meglio all’interno dell’area di controllo dello stesso appaltatore. Si tratta, per le ragioni che a breve si esporranno, non di un’unica obbligazione con oggetto plurimo, ma di obblighi diversi quanto all’oggetto e alla fonte – non a caso si è parlato di obblighi di custodia dell’appaltatore (Rubino, 282 s.; contra Musolino, 243, che pare sottintendere l’esistenza di un solo generale obbligo di custodia). Quanto alla natura e alla fisionomia di essi, peraltro, non si rinvengono – in dottrina come in giurisprudenza – che pochi cenni, dai quali non è agevole ricavare un quadro generale sufficientemente chiaro: per tale ragione, sembra opportuno tentare di ricostruirne, seppur sinteticamente, i tratti salienti. Si dirà quindi, a questo proposito, che entrambi gli obblighi testé delineati s’inseriscono nel rapporto instauratosi fra le parti del contratto d’appalto, ma non sorgono dalla medesima fonte. Quello riguar216 Appalto dante i beni che formano oggetto dell’obbligazione principale sembra discendere direttamente dall’art. 1177 cod. civ. in quanto incluso nel diverso obbligo, che ad essa accede, di consegnare i beni stessi. Quello relativo agli altri beni affidati all’appaltatore in ragione dell’esecuzione, invece, non può trovar fonte nella norma citata, la quale presuppone l’esistenza di un’obbligazione di consegna/restituzione: la sola obbligazione di questo tipo che è dato rilevare nell’ambito del rapporto d’appalto è appunto quella relativa ai beni oggetto dell’obbligazione principale, mentre l’obbligo di restituire gli altri beni affidati all’appaltatore diviene attuale soltanto una volta che quell’obbligazione sia stata adempiuta. Il dovere di custodire questi ultimi beni, dunque, sembra discendere piuttosto dall’art. 1175, cod. civ., ed integrare uno di quei cc.dd. obblighi di protezione «che, in virtù del principio della buona fede, accedono al rapporto obbligatorio in vista dell’interesse di ciascuna parte a preservare (...) le proprie cose dalla specifica possibilità di danno, derivante dalla particolare relazione costituitasi fra i due soggetti» (Mengoni, 368, infra, sez. IV): si tratta, com’è noto, di obblighi pienamente autonomi, volti non tanto «ad assicurare l’adempimento o ad integrare il soddisfacimento del creditore, ma (...) a proteggere distinti interessi (...) correlati allo specifico rischio connesso allo svolgimento del rapporto» (Cantillo, Le obbligazioni, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1992, 221 s.). La prospettata ricostruzione è confermata, del resto, da dottrina e giurisprudenza, da cui emerge come l’unico obbligo di consegna direttamente nascente dal contratto d’appalto sia quello relativo ai beni oggetto dell’obbligazione principale, al quale si suole infatti ricollegare, ex art. 1177 cod. civ., il dovere di custodia – ritenendovi peraltro applicabile la disciplina del deposito – (Giannattasio, 284 s.); ne segue, com’è ovvio, che «quando l’appaltatore abbia effettuato la consegna dell’opera al committente, cessa il suo dovere di custodia ex art. 1177» (Musolino, 245; conf. App. Milano, 9.4.1976, n. 843, infra, sez. III). Nondimeno, si è affermato che «l’appaltatore ha l’obbligo di custodire gli eventuali mezzi d’opera fornitigli dal commettente, da quando li riceve fino a quando, estintosi il rapporto d’appalto, deve restituirli» (Rubino, 282), così confermando che l’obbligo di riconsegnare tali beni, diversamente dall’altro, diviene attuale solo una volta che il rapporto d’appalto si è estinto, e non prima. Entrambi i descritti obblighi di custodia vengono meno con lo scioglimento del contratto: quello ex art. 1177 cod. civ., incluso in quello di consegnare i beni oggetto dell’obbligazione principale, poiché col contratto si estingue anche tale obbligo di consegna, e i detti beni vanno a formare oggetto di una NGCC 2010 - Parte prima Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento nuova obbligazione (quella restitutoria originata dallo scioglimento del rapporto contrattuale, cui a sua volta accederà un nuovo obbligo di custodia); quello ex art. 1175 cod. civ., relativo agli altri beni affidati all’appaltatore, sempre a causa del venir meno del rapporto contrattuale che ne costituiva il presupposto e l’alveo naturale. Come si è detto, ciò non significa che in seguito allo scioglimento del contratto nessun dovere di custodia incomba sul soggetto (già) appaltatore in relazione ai beni che egli era precedentemente tenuto a custodire ex artt. 1175 e 1177 cod. civ.: un tale obbligo, infatti, sussiste senz’altro, e si tratta di un obbligo nuovo, avente fonte legale in quanto incluso ex art. 1177 cod. civ. in quello restitutorio. Se è dunque vero che già durante la vigenza del rapporto contrattuale l’appaltatore è tenuto alla custodia dei beni che formano oggetto dell’obbligazione principale dedotta in contratto, e più in generale dei beni affidatigli in ragione dell’esecuzione, è altresì vero ch’egli vi è tenuto in base a degli obblighi che inevitabilmente si estinguono assieme al rapporto in cui s’inserivano, lasciando il posto ad un nuovo obbligo di custodia, il quale accede a quello di restituire i detti beni in ragione dell’estinzione. Si comprende allora perché non appaia corretto parlare di un obbligo di custodia che «sopravvive» al contratto: sciolto quest’ultimo, infatti, l’ex appaltatore sarà ancora obbligato alla custodia dei beni, ma in forza di un nuovo obbligo incluso in quello restitutorio originato dallo scioglimento del contratto. Inalterata, per così dire, è la situazione di debenza della custodia, ma affatto diverso ne è il titolo. 2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod. civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. Chiarita la novità del dovere violato nel caso di specie ed indicatane la fonte, sembra ora opportuno fornire qualche cenno in ordine all’obbligazione di cui all’art. 1177 cod. civ. Com’è noto, tale disposizione, dalla quale il S.C. prende le mosse, sancisce che «[l]’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna»; non è dubbio, peraltro, che sebbene essa faccia esclusivo riferimento alle obbligazioni di consegnare, il suo ambito d’applicazione ricomprenda anche gli obblighi restitutorî (la questione è pacifica: v., per tutti, d’Avanzo, 22; Mastropaolo; Distaso, 86 s.; Breccia, 148, tutti infra, sez. IV; in giurisprudenza, Cass., 17.5.1969, n. 1702, infra, sez. III), e una conferma di ciò può trarsi dalla stessa pronunzia in esame. Quanto alla natura giuridica dell’obbligo di cui si tratta, è rimasta isolata la posizione di chi ha sostenuto che la custodia sia un criterio di responsabilità sui generis qualificante le obbligazioni di consegna NGCC 2010 - Parte prima Appalto (Majello, passim e 52 ss., infra, sez. IV): è oggi largamente prevalente, infatti, la ricostruzione che assimila la custodia ex art. 1177 cod. civ. a qualsiasi altra attività suscettibile di formare oggetto di un autonomo dovere di prestazione, al pari della stessa consegna, e a tal proposito si è parlato di «sostanzializzazione» della custodia (di Majo, 3; conf. Cannata, 60; Mastropaolo, 3 ss.; Mengoni, 387; Novità, 131 s., cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali, tutti infra, sez. IV). La prima ricostruzione, in realtà, è probabilmente la più rispondente al rilievo pratico della figura in discorso, se si pensa che «chi riceve una cosa non promette una prestazione di un particolare contenuto, ma assume una responsabilità in ordine alla conservazione della stessa» (Dalmartello-Portale, voce «Deposito (dir. vig.)», in Enc. del dir., XII, Giuffrè, 1964, 238), sicché il dovere di custodia verrà in rilievo soltanto a posteriori, allorché, di fronte all’inadempimento dell’obbligo (principale) di consegna/restituzione, occorrerà verificare se l’obbligato abbia diligentemente custodito (Majello, 31 s.). Tale impostazione, tuttavia, entra in crisi dinanzi a quelle figure in cui la custodia costituisce il momento centrale dell’attività del soggetto obbligato, perdendo il suo carattere strumentale e rendendosi difficilmente sostenibile che essa conservi la sua accessorietà rispetto all’obbligo di consegna/restituzione (così, invece, Mengoni, 387, nt. 12; contra di Majo, 4 s.; Dalmartello-Portale, 238 ss.); inoltre, non si è mancato di osservare come la stessa custodia, se intesa come criterio di responsabilità, si risolva in «un inutile doppione del concetto di diligenza, che certamente è presente e operante anche nella obbligazione di custodia, come misura o criterio di responsabilità» (Dalmartello-Portale, 238, nt. 10). Più in generale, è parso «improponibile che, per i sistemi moderni, si perpetui l’esistenza di un peculiare criterio di responsabilità, distinto da quello di diligenza» (di Majo, 8): in un sistema in cui la diligenza costituisce il parametro generale e «normale» di valutazione del comportamento del debitore, trovando applicazione alla stessa custodia, quest’ultima finisce quindi con l’essere assimilata a tutte le altre prestazioni. La «sostanzializzazione» della custodia è stata così collocata lungo la «linea di evoluzione teorica che tende ad arricchire la (struttura della) obbligazione, convertendo i criteri di responsabilità in comportamenti esigibili e/o prestazioni dovute» (ivi, 11), sicché quello che era caratterizzato dalla parallela operatività di più criteri di responsabilità si va configurando come un sistema monistico fondato sul principio di cui all’art. 1176 cod. civ. Su un piano più concreto, inoltre, si è osservato che «il comportamento di custodia presenta una complessità e un’articolazione che non sembrano riducibili al pro217 Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento blema dell’individuazione del criterio di imputazione dell’inadempimento del[l]’obbligazione di consegnare» (Breccia, 151). Una volta dimostrato che l’obbligo di custodia incluso in quello di consegnare una cosa determinata ha natura di vero e proprio dovere di prestazione (fra l’altro, è pacifico trattarsi di obbligazione di risultato: v., per tutti, Mengoni, 387; Cannata; contraddittoria Cass., 17.5.1969, n. 1702, cit.), le qualificazioni che ne sono state proposte e i tentativi d’inquadrarlo nell’ambito di una ricostruzione sistematica del rapporto obbligatorio sono stati diversi. Nondimeno, è ricorrente e pressoché costante il riferimento al carattere accessorio e/o sussidiario di tale obbligo (Cian, 246, infra, sez. IV; Novità, 135 s.), pur variando il grado di autonomia attribuitogli rispetto all’obbligazione principale cui esso, per sua natura, accede. L’opinione di gran lunga prevalente, inoltre, è nel senso che «la violazione dell’obbligo di custodia – mettendo in pericolo la integrità della cosa che costituisce il principale interesse protetto dal rapporto obbligatorio – è autonomamente perseguibile, a prescindere cioè dalla successiva violazione dell’obbligo di restituzione» (Giorgianni, 251; conf., ex multis, Bianca, 26 ss.; Castronovo, sub art. 1177, tutti infra, sez. IV). Se dunque la diligente prestazione di custodia è autonomamente esigibile, «anche se la negligenza non ha arrecato ancora alcun danno (...) non può negarsi al creditore il diritto alla risoluzione del contratto e ad idonee misure cautelari» (Giorgianni; conf. Bianca, 30; di Majo, 11; Novità, 132 s., cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali; contra Majello; contra Betti, 94 ss.; Cannata, 41 ss., infra sez. IV). 3. (Segue): profili di disciplina. Quanto alla disciplina sostanziale dell’obbligo di cui all’art. 1177 cod. civ., si è osservato che, nella ricostruzione del relativo statuto normativo, «[p]er un riflesso che è da ritenere connaturale in tutti i fenomeni in cui si utilizzano figure normative già sperimentate, dovrà aversi riguardo a quelle fattispecie in cui l’aspetto della custodia è già un dato stabilmente acquisito all’istituto giuridico» (di Majo, 12), come nel caso del deposito. La questione è stata affrontata in giurisprudenza soprattutto sotto il profilo della responsabilità del custode (infra, sez. III, e sez. IV); più in generale, però, è pacifica, in linea di principio, la soggezione dell’obbligo di custodia al generale statuto normativo delle obbligazioni di fare, alla cui stregua dev’esserne individuata la disciplina (di Majo, 14; Cannata, 60 s.; Breccia, 148 s.), fatte ovviamente salve le speciali regole previste per i casi in cui l’obbligo in discorso s’inserisca nel quadro di particolari rapporti contrattuali (v., per esempio, l’art. 1477 cod. civ.). 218 Appalto Ciò non esclude, peraltro, che di volta in volta possano risultare applicabili all’obbligo di custodia, per interpretazione estensiva od analogica, singole regole dettate per altre figure quali il deposito, il comodato e, più in generale, i contratti che «hanno come scopo di assicurare il godimento di cose per un tempo determinato (e) per uno scopo prestabilito» (di Majo, 13, cors. orig.; conf. Breccia, 149 s.; Mastropaolo, 7). La disciplina dell’obbligo in esame «si arricchisce dunque [...] di quelle singole norme previste nelle sedi in cui il legislatore ha ritenuto di dare espressa disciplina alla obbligazione di custodia» (di Majo, 15); occorre però aver sempre presente che quest’ultima, nella sua accezione «generica» ex art. 1177 cod. civ., «va vista (...) in un’ottica diversa dall’obbligazione di custodia (...) come obbligazione principale che connoti un rapporto contrattuale» (Cian), sicché all’analogia dovrà farsi luogo con prudenza e «con riguardo soltanto a singole, specifiche norme» (Cian). Particolarmente discussa, a tal proposito, è l’applicabilità degli artt. 1770 e 1780 cod. civ., dettati in materia di deposito: quanto al primo, si è rilevato che la «stretta correlazione che deve essere istituita tra la norma dell’art. 1770, comma 1o, cod. civ. e la causa depositi, in relazione alla natura eminentemente fiduciaria che caratterizza il rapporto tra depositante e depositario» (Dell’Utri, 825, infra, sez. IV), sconsiglia di ritenere, in linea di principio, che la stessa norma possa essere esportata oltre i confini del tipo contrattuale che ne rappresenta la sede naturale di applicazione; minori perplessità si registrano invece a proposito del comma 2o della citata disposizione, mentre è generalmente dubbia l’applicabilità dell’art. 1780 cod. civ. (v., per tutti, Grisoli, Alcune postille in tema di responsabilità del depositario, in Riv. dir. comm., 1956, II, 83 ss.), che pure talvolta è stata accolta dalla giurisprudenza (sull’esportabilità di tale norma al di fuori del terreno del deposito, v., da ultimo, Cass., 19.7.2004, n. 13359, in Rep. Foro it., 2004, voce «Deposito (contratto di)», n. 6). III. I precedenti 1. La custodia nell’appalto. Sugli obblighi di custodia inerenti al rapporto d’appalto, v., ex multis, Cass., 11.11.1950, n. 2586, in Giur. compl. Cass. civ., 1950, III, 503 ss., con nota critica di Rubino, Limiti e contenuto, infra, sez. IV; Cass., 22.3.1967, n. 672, in Giur. it., 1968, I, 1, 178 ss.; App. Firenze, 21.12.1954, in Giur. tosc., 1955, 21; App. Roma, 25.1.1958, in Rep. Foro it., 1958, voce «Appalto», n. 42; App. Milano, 9.4.1976, n. 843, in Mon. trib., 1976, 375 ss.; Coll. Arb., 20.5.1992, in Rep. Foro it., 1994, voce «Appalto», n. 52. Quanto, in particolare, alla disciplina degli obblighi di custodia delNGCC 2010 - Parte prima Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento l’appaltatore, la giurisprudenza ha sempre sostenuto la diretta applicabilità ad essi della disciplina del deposito: v., per tutte, Cass., 11.11.1950, n. 2586, cit.; conf. App. Firenze, 21.12.1954, cit.; App. Roma, 25.1.1958, cit. 2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod. civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. Non si registrano precedenti esattamente in termini della sentenza in esame, la quale applica l’art. 1177 cod. civ. agli obblighi restitutori originati dallo scioglimento del contratto d’appalto. Della stessa norma, tuttavia, già si era fatta applicazione in fattispecie analoghe, e precisamente nei casi di annullamento del contratto di compravendita (Cass., 11.11.1977, n. 4892, in Giur. it., 1978, I, 1, 1253 ss., e, amplius, in Foro it., 1978, I, 2021 ss.) e di sua risoluzione (Cass., 18.2.1980, n. 1192, in Mass. Foro it., 1980; Cass., 23.4.1991, n. 4423, in Giust. civ., 1992, I, 1341 ss., con nota redazionale cui si rimanda per ulteriori riferimenti). Qualche punto di contatto con la pronunzia in esame è presente in Cass., 22.3.1967, n. 672, cit., in relazione ad un caso di consegna di un autoveicolo ad un’officina di riparazione e successiva distruzione del motore per colpa di un ausiliario dell’appaltatore, con conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione: in tale occasione il S.C. ha sostenuto che «l’appaltatore risponde dei danni connessi all’inadempimento del suo obbligo di custodia anche dopo che sia divenuta impossibile per sua colpa la specifica prestazione (di riparazione) dedotta nel contratto». Alla tesi della parte ricorrente – analoga a quella della ricorrente del caso di cui alla sentenza in commento – la Corte replica che essa «si basa sul falso presupposto che, non eseguito il contratto per colpa dell’appaltatore e divenuta anzi impossibile la specifica prestazione (di riparazione) nel contratto dedotta, l’appaltatore si liberi dall’obbligazione di custodia, caratteristica dell’appalto d’opera. Al contrario deve ritenersi che (...) l’appaltatore risponde (...) dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento, e perciò anche di quelli connessi all’inadempimento dell’obbligazione di custodia che (...) non è un’obbligazione accessoria, ma rientra nel contenuto di quella, più ampia, di fare, che egli si è assunta»: anziché ritenere – come fa la Cassazione nella sentenza in commento – che l’appaltatore fosse tenuto a custodire ai sensi dell’art. 1177 cod. civ. in quanto obbligato alla riconsegna a seguito dell’estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 cod. civ., la Corte ricostruisce qui il dovere di custodia non già come un obbligo a sé, ma come uno specifico profilo della più ampia obbligazione di fare, la quale non verrebbe del tutto meno nonostante la sopravvenuta impossibilità del suo profilo principale. NGCC 2010 - Parte prima Appalto Merita inoltre d’esser segnalata, per lo spazio che dedica al tema della natura dell’obbligo di cui all’art. 1177 ed al suo inquadramento, Cass., 17.5.1969, n. 1702, in Foro it., 1969, I, 1697. 3. (Segue): profili di disciplina. La questione dell’applicabilità della disciplina del deposito al generale dovere di custodia è stata affrontata in giurisprudenza non tanto con riferimento all’applicazione analogica di singole disposizioni, quanto in relazione al tema della responsabilità, sulla base dell’opinione – oggi in fase di superamento e non estranea all’influenza dell’antica responsabilità ex recepto come forma di responsabilità aggravata – che la responsabilità del depositario sia sostanzialmente diversa sotto il profilo probatorio da quella di qualsiasi altra figura di custode, e dunque anche da quella del generico custode ex art. 1177 (Cass., 27.10.1981, n. 5618, in Rep. Foro it., 1981, voce «Obbligazioni in genere», n. 10). Hanno così applicato in via diretta la disciplina del deposito all’obbligo ex art. 1177: Cass., 3.3.1965, n. 359, in Giur. it., 1965, I, 1, 556 ss., in base al criterio del negozio misto; Cass., 27.10.1981, n. 5618, cit., in base a quello dell’accessorietà/prevalenza della prestazione di custodia; Cass., 23.1.1986, n. 430, in Mass. Foro it., 1986, e Cass., 12.11.1979, n. 5847, ivi, 1979, in base a quello dell’esclusività di tale prestazione. Di diverso avviso è invece la più recente giurisprudenza – prima di merito e poi di legittimità –, la quale ha condivisibilmente escluso «che dalla lettura dell’art. 1177 (...) possa evincersi l’esistenza di due differenti regimi della responsabilità del custode a seconda che si verta in tema di obbligazioni principali od accessorie» (Trib. Verona, 2.11.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 816 ss., con nota critica di Dell’Utri, infra, sez. IV; conf. Cass., 10.12.1996, n. 10986, in Rep. Foro it., 1996, voce «Lavoro autonomo», n. 2; da ultimo, Cass., 24.5.2007, n. 12089, in Giust. civ., 2008, I, 1237 ss., e in Giur. it., 2008, 881 ss., con ampia nota redazionale ricca di riferimenti). IV. La dottrina 1. La custodia nell’appalto. Sugli obblighi di custodia nell’appalto, v. Rubino, L’appalto, nel Trattato Vassalli, VII, 3, Utet, 1980, 258 e 282 s.; Giannattasio, L’appalto, nel Trattato Cicu-Messineo, XXIV, 2, Giuffrè, 1977, 153 ss. e 284 s.; Contino, Fornitura dei materiali, in L’appalto privato, trattato diretto da Costanza, Utet, 2000, 99 ss.; Musolino, La fornitura e la custodia dei materiali per l’esecuzione del contratto di appalto, in Riv. trim. app., 2002, 240 ss. Sui cc.dd. doveri di protezione, è d’obbligo il rinvio a Mengoni, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in Riv. dir. comm., 1954, I, 368 ss.; si segnalano inoltre, fra i contributi 219 Cass., 30.9.2009, n. 20995 - Commento più recenti e ricchi di riferimenti, Benatti, voce «Doveri di protezione», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., VII, Utet, 1991, 221 ss.; Castronovo, voce «Obblighi di protezione», in Enc. giur. Treccani, XXIV, Ed. Enc. it., 1991, 1 ss. Quanto alla disciplina sostanziale degli obblighi di custodia che s’inseriscono nel rapporto d’appalto, è discussa l’applicabilità delle norme relative al deposito. Secondo un’opinione (Rubino, 283) essa sarebbe ammissibile nei limiti dell’analogia, ma la dottrina maggioritaria ne sostiene la diretta applicabilità (Giannattasio, 153; conf. Musolino, 242 s.). In relazione all’art. 1770, cod. civ., sono peraltro state espresse notevoli perplessità (Rubino, Limiti e contenuto dell’obbligo di custodia dei materiali da parte dell’appaltatore, nota a Cass., 11.11.1950, n. 2586, supra, sez. III; Dell’Utri, Dovere di custodia, obbligazioni accessorie e causa del contratto, nota a Trib. Verona, 2.11.1992, supra, sez. III; conf. Giannattasio, 154; Contino, 100 s.): sicuramente inapplicabile all’appalto dovrebbe ritenersi il comma 1o, ma seri dubbi sono sorti anche in merito al 2o (Musolino, 243). In generale, sui rapporti fra appalto e deposito, v. Novità, in Napoletano-Barbieri-Novità, I contratti reali, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1965, 142 s. 2. L’obbligo di custodia ex art. 1177 cod. civ. Natura giuridica ed inquadramento dogmatico. In generale, sull’obbligo di custodia di cui all’art. 1177 cod. civ., v. di Majo, Dell’adempimento in generale, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1994, sub art. 1177, 1 ss.; Mastropaolo, voce «Custodia, I, disc. priv.», in Enc. giur. Treccani, XI, Ed. Enc. it., 1989, 1 ss.; Castronovo, nel Commentario Cendon, IV, 1, Utet, 1991, sub art. 1177; Novità, 128 ss.; Breccia, Le obbligazioni, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuffrè, 1991,148 ss.; Cannata, Le obbligazioni in generale, nel Trattato Rescigno, 9, Utet, 1999, 60 s.; Distaso, Le obbligazioni in generale, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 1970, 83 ss. Ormai datati, ma comunque utili per gli spunti che offrono, sono i contributi di Miccio, Delle obbligazioni in generale, nel Commentario Utet, IV, 1, Utet, 1957, 44 ss., e di d’Avanzo, nel Commentario D’Amelio-Finzi, Libro delle obbligazioni, I, Barbèra, 21 s. Unanimemente rifiutata è oggi la ricostruzione, proposta da Majello, Custodia e deposito, Jovene, 1958, passim e 52 ss., della custodia come criterio di responsabilità (per un’efficace critica, v. Schlesinger, recensione a Majello, in Riv. dir. civ., 1961, I, 407). La dottrina largamente maggioritaria, inoltre, ritiene l’obbligo di custodia autonomamente aziona- 220 Appalto bile (v. Giorgianni, L’inadempimento, Giuffrè, 1959, 249 ss.; Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1979, sub art. 1218, 26 ss.; Schlesinger; di Majo, 11; Castronovo; Novità, 131 ss.; Cian, voce «Pagamento», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XIII, Utet, 1995, 246; in tal senso pare orientato anche d’Avanzo, 21 s.), sebbene non siano mancati, anche di recente, i sostenitori dell’opposta tesi (Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Giuffrè, 1953, 94 ss.; Cannata, 41 ss.). Sul concreto contenuto dell’obbligo de quo, v. Mastropaolo, 7 ss.; Novità, 130 s. e 133 s.; cenni in Nicolò, voce «Adempimento (dir. civ.)», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958, 562. Sulle obbligazioni restitutorie conseguenti all’estinzione del rapporto contrattuale, v. Sacco, in Sacco-De Nova, Il contratto, II, Utet, 1996, 636 ss.; Gallo, voce «Ripetizione dell’indebito», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XVIII, Utet, 1998, 9 s.; Bruni, Contributo allo studio dei rapporti tra azioni di caducazione contrattuale e ripetizione di indebito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 173 ss.; Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Cedam, 1961, 70 ss. 3. (Segue): profili di disciplina. Circa l’individuazione della disciplina sostanziale applicabile all’obbligo di custodia, i necessari riferimenti sono stati indicati supra, sez. II, sub 3. L’orientamento giurisprudenziale che ha fatto applicazione della disciplina del deposito al generale dovere di custodia in base al criterio del contratto misto (v. sez. III; su quest’ultimo concetto e sulla differenza rispetto a quello di contratto atipico, v. Novità, 135 ss., cui si rimanda anche per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia) è stato criticato da di Majo, 13, poiché finisce con lo svalutare la portata dell’art. 1177 cod. civ., in forza del quale «(l)’elevazione della custodia a prestazione dovuta negli obblighi di consegna di cosa determinata prescinde dalla volontà delle parti e quindi dalla ricorrenza di uno schema negoziale» (cors. orig.). Si è inoltre osservato che, alla luce della generale tendenza che si risolve nel «passaggio da un sistema pluralistico di criteri di responsabilità a quello di una loro unificazione (...), non dovrebbe esservi spazio per una diversa valutazione, in termini di colpa, dell’attività di custodia» (di Majo, 5, cors. orig.), tanto nel caso in cui quest’ultima costituisca la principale o l’esclusiva prestazione dedotta in contratto, quanto in quello in cui essa sia soltanto accessoria ad altra prestazione (conf. Dell’Utri, 824; Castronovo; Mastropaolo, 4). Matteo Mattioni NGCC 2010 - Parte prima Cass., 29.9.2009, n. 20819 c CASS. CIV., III sez., 29.9.2009, n. 20819 Conferma App. Trieste, 16.4.2005 Avvocato - Condanna ad una sanzione disciplinare - Segretezza della notizia - Insussistenza (cod. civ., artt. 2043, 2059, 2697; cod. pen., art. 621; r.d.l. 27.11.1933, n. 1578, artt. 16; 46, 64; l. 31.12.1996, n. 675, art. 21) Non ha diritto ad alcun risarcimento l’avvocato che scopre da un quotidiano la sua condanna ad una sanzione disciplinare, atteso che è lecito divulgare gli esiti del procedimento a carico del legale, anche se il professionista non era ancora al corrente della decisione finale. dal testo: Il fatto. Con atto di citazione, notificato in data 29 agosto 2001, l’avvocato B.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Editoriale F.V.G., S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 500.000.000 a titolo di risarcimento del danno patito a cagione dei reati di cui agli art. 323 e 326, 595 e 621 c.p. commessi dalla convenuta ai suoi danni, oltre alla violazione della legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali. A fondamento della pretesa illustrava: che, in data 27 gennaio 1999, sul quotidiano Il Piccolo era apparso un articolo che riferiva degli esiti di un procedimento disciplinare a suo carico la cui decisione finale era ignota finanche all’attore che aveva ricevuto notifica del provvedimento emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste appena in data 7 aprile 1999; ne desumeva la violazione del segreto tutelato dagli artt. 323 e 326 c.p. e l’acquisizione indebita ex art. 621 c.p. della notizia che, il responsabile della pubblicazione aveva trattato in maniera difforme al dettato dell’art. 21 L. n 675/1996; rimarcava il contenuto manifestamente diffamatorio della notizia divulgata, che non poteva essere scriminato dal diritto di cronaca per la non veridicità del fatto rivelato, in quanto egli aveva subito una sanzione discipliNGCC 2010 - Parte prima Avvocato nare per altre vicende, ma era stato prosciolto dalle accuse mossegli da una sua famosa cliente; concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, compreso quello alla reputazione per la diffusione nazionale e internazionale che la notizia aveva ricevuto, quantificando il risarcimento nella somma di lire 500.000.000. Con comparsa depositata in data 21 novembre 2002 si costituiva la Editoriale F.V.G. S.p.A. contestando la domanda avversaria: sosteneva l’insussistenza della diffamazione perché l’articolo, con termini continenti, si era limitato a riportare una notizia vera e cioè l’esito di un processo disciplinare a carico del B.L. iniziato in seguito ad una denuncia presentata da una sua cliente particolarmente famosa a livello nazionale; rappresentava la continenza e correttezza del testo dell’articolo che aveva illustrato al pubblico lo stato della vicenda intercorrente fra due personaggi, molto noti, venuti in contesa fra loro, stigmatizzando i vari aspetti della notizia divulgata con atteggiamento equidistante fra i due contendenti; richiamava la riferibilità dei reati ai soli pubblici ufficiali e non al giornalista che non aveva acquisito la notizia illecitamente, ma attraverso normali canali informativi concernenti i procedimenti a carico di un componente dell’Ordine professionale; respingeva la tesi della non veridicità della notizia perché il nucleo centrale della stessa era veritiero; concludeva, pertanto, chiedendo la reiezione della domanda con vittoria di spese. La causa veniva istruita esclusivamente con acquisizione documentale e decisa con sentenza del Tribunale di Trieste depositata in data 28 marzo 2003. Il primo giudice respingeva la domanda dell’attore ritenendo sussistere il diritto di cronaca legittimamente esercitato con la diffusione di una notizia che era vera perché il professionista aveva subito una sanzione disciplinare per un procedimento iniziato in base ad una denuncia di una determinata persona. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il B.L. con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2003. Con un unico motivo l’appellante: criticava il ragionamento del primo giudice che non aveva tenuto in alcun conto la valenza diffamatoria, oltre che offensiva, del fatto inveritiero che 221 Cass., 29.9.2009, n. 20819 era stato comunicato al pubblico e cioè che l’avvocato B.L. era stato sanzionato per addebiti mossi da quella cliente, mentre il professionista era stato assolto da quelle accuse, ma, per altre vicende, aveva subito una sanzione pari a quella divulgata dal giornale; ripresentava gli argomenti relativi agli altri reati anch’essi fonte del danno e le violazioni alla normativa sulla riservatezza per l’indebita acquisizione della notizia; concludeva chiedendo, nel merito, la totale riforma dell’impugnata sentenza, con accoglimento della domanda attrice che limitava a P 51.645,00 e, in via istruttoria, l’acquisizione ex art. 213 c.p.c. di informazioni presso il Consiglio dell’Ordine in merito all’esito del procedimento disciplinare celebrato contro l’avvocato B.L. Si costituiva l’appellata società editrice, con comparsa depositata in data 31 marzo 2004, chiedendo il rigetto dell’appello; a tal fine richiamava le forme di lecita pubblicità delle decisioni del consiglio dell’Ordine e corretto il diritto di cronaca esercitato con continenza e imparzialità. La causa, senza istruttoria, veniva decisa in Camera di consiglio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza, ex art. 352 c.p.c., in data 12 gennaio 2005. Con sentenza del 6-16 aprile 2005 la Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvedeva: “... rigetta l’appello proposto da B.L. avverso la sentenza n. 391/03 del Tribunale di Trieste che, per l’effetto, conferma in ogni sua parte; b) condanna l’appellante B.L. alla rifusione delle spese sostenute dall’appellata società che liquida per il presente grado in complessivi euro 5.095,00 di cui euro 127,00 per spese, euro 1.068,00 per diritti ed euro 4.500,00 per onorari (inclusi rimborsi forfettari) oltre IVA e CPA come per legge”. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato B.L. (che ha anche depositato memoria); ha resistito con controricorso la Editoriale F.V.G. S.p.A. I motivi. I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omessa insufficiente contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da 222 Avvocato riassumere come segue. La sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione dei più elementari principi in materia di prova ed in particolare della previsione di cui all’art. 2697 II comma c.c.: “... Chi eccepisce ... che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. L’avvocato B.L. ha comprovato la diffusione di una notizia oggettivamente diffamatoria. Invero, la pubblicazione di un articolo – che riferisce di una sanzione disciplinare inflitta ad un professionista, con accostamento di foto – costituisce sicuramente lesione dell’onore e della reputazione. “... Ancor di più, tali beni appaiono lesi, laddove nell’articolo si legge che il professionista venne accusato da D.D.R. e A.M. di aver sollecitato la propria nomina a difensore, essendosi impegnato a prestare attività professionale gratuitamente (in quanto pago della pubblicità che la vicenda avrebbe procurato) per avere in seguito preteso giudizialmente un compenso ...”. Invece controparte non ha assolto l’onere di dimostrare di aver legittimamente esercitato il diritto di cronaca: l’avv. B.L. ha sempre contestato la veridicità della notizia, chiedendo, in via istruttoria e con ciò facendosi carico di un onere probatorio a lui non diretto, l’acquisizione di informazioni presso il C.O.A. di Trieste ex art. 213 c.p.c., in ordine al suo proscioglimento, per i fatti indicati nell’articolo oggetto di causa. Afferma la Corte che, essendo il ricorrente in possesso della decisione del Consiglio dell’Ordine, sarebbe stato suo onere provvedere al deposito della stessa. L’assunto, oltre a dar vita a un vizio di contraddittorietà della motivazione, stravolge i principi stabiliti dall’art. 2697, II comma, c.c. in tema di onere della prova. Mai potrà essere imposto a parte attrice l’onere di produrre in giudizio un documento asseritamente attestante la modificazione o l’estinzione del diritto da lui vantato. Oltretutto, trattandosi di documento riservato e segreto, nonché relativo a fatti che nulla hanno a che vedere con l’esposto cui fa cenno l’articolista de “Il Piccolo”, non potrà mai formare onere di prova attorea la produzione dello stesso. Proprio al fine di evitare la produzione di documenti riservati l’attore richiedeva l’assunNGCC 2010 - Parte prima Cass., 29.9.2009, n. 20819 zione di informazioni presso il C.O.A., relative unicamente al suo proscioglimento, con riferimento ai fatti pubblicati sulla stampa, evitando con ciò di rendere pubbliche notizie coperte da segreto e non pervenute agli organi di stampa stessi, nonché riguardanti persone estranee eventualmente coinvolte nella vicenda. Neppure appare invocabile il disposto del secondo comma dell’art. 116 c.p.c., che consente al Giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, tale norma sicuramente non inficia i principi relativi all’onere della prova e non rientra sicuramente in un atteggiamento valutabile negativamente, la mancata produzione di documenti di cui deve farsi carico parte avversa. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360 nn. 3 e 5 c.c. – Violazione o falsa applicazione di norma di diritto – Omessa insufficiente contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Afferma la Corte d’Appello che non sarebbe stato in alcun modo dimostrata la violazione del segreto d’Ufficio, che ha comportato successivamente l’indebita diffusione della notizia. L’art. 621 c.p., tuttavia, sanziona chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba ritenere segreto, di altrui atti o documenti, lo rivela. Non appare quindi importante a tal punto fornire la prova di chi e come abbia posto in essere la violazione del contenuto di documenti segreti, apparendo sufficiente la prova della abusiva rivelazione degli stessi. Del fatto che si tratti di documenti coperti da segretezza e riservatezza non viene posto alcun dubbio neppure dalla Corte d’Appello di Trieste, nella motivazione della sentenza impugnata. D’altra parte, conformi sono i pareri del Consiglio Nazionale Forense (n. 6 del 19 aprile 1998, parere dd. 24 settembre 1992) che ribadiscono la segretezza e riservatezza delle decisioni disciplinari. Connessa alla natura segreta di tale documento è pure la violazione della privacy, nonché la natura diffamatoria della notizia indipendentemente dalla veridicità della medesima. Il ricorso non può essere accolto in quanto l’impugnata decisione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. NGCC 2010 - Parte prima Avvocato In particolare, con riferimento alla “... violazione del segreto...” va rilevato che nell’impugnata sentenza si legge quanto segue: “... Dal canto suo la convenuta appellata ha contestato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare indicando negli artt. 16 e 46 R.D.L. n. 1578/1933 e 51 e 64 R.D. n. 37/1934 le forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. La tesi alternativa proposta dalla convenuta appellata esclude in radice l’ipotizzabilità di una illegittima acquisizione di notizia segreta perché le modalità di apprendimento della notizia possono essere state assolutamente lecite ed incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, di dimostrarne l’esistenza anche in termini vaghi e senza indicazione dell’autore, ma pur sempre nel concreto verificarsi del crimine. Nell’ipotesi in esame manca totalmente anche il più piccolo indizio sull’appropriazione indebita della notizia la cui segretezza non può desumersi dalla segretezza delle udienze del Consiglio dell’Ordine posto che le decisioni anche non definitive hanno una pur limitata forma di diffusione. Chiuso l’argomento segretezza...”. Da tale brano (specie se inquadrato nel contesto della decisione) appare palese che la Corte di merito ha recisamente negato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare; e che lo ha fatto sulla base di una motivazione del tutto adeguata (immune da vizi logici o da violazioni della normativa sopra citata). Di fronte a tale negazione ed a tale motivazione della medesima la parte ricorrente ha esposto censure decisamente generiche (e quindi inammissibili prima ancora che prive di pregio) poiché non prendono in rituale considerazione il reale contenuto della sentenza sul punto. Anche la residua motivazione esposta dalla Corte è ineccepibile sotto tutti i profili in esame, tra cui quelli riguardanti l’onere probatorio. In particolare, con riferimento all’art. 116 c.p.c., appare inidonea a suffragare l’assunto del ricorrente l’affermazione del medesimo che 223 Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento “... tale norma sicuramente non inficia i principi relativi all’onere della prova...”. È infatti indubbio che l’art. 116 non inficia detti principi; ma è altrettanto indubbio che, nel pieno rispetto dei principi medesimi, il Giudice può ritenere raggiunta la prova (anche a favore del soggetto in capo al quale incombe l’onere probatorio) allorquando ritiene di applicare il seguente principio di diritto (implicitamente utilizzato nell’impugnata sentenza): “il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova” (v. tra le altre Cass. n. 14748 del 26/ 06/2007, Cass. n. 9279 del 04/05/2005; e Cass. n. 12145 del 10.08.2002). Non rimane dunque che rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel dispositivo. (Omissis) [Filadoro Presidente – Fico Estensore – Fucci P.M. (concl. conf.). – B.L. (avv. Tarlao) – Editoriale F.V.G. s.p.a. (avv.ti Martinetti e Fornasaro)] Nota di commento: «Diritto di cronaca e pubblicazione della sanzione disciplinare inflitta all’avvocato» I. Il caso Un avvocato conveniva in giudizio l’editore del giornale che ha pubblicato l’esito di un procedimento disciplinare celebrato nei suoi confronti dal locale Ordine professionale – la cui decisione era sconosciuta persino allo stesso legale – con accostamento delle fotografie delle persone coinvolte nella vicenda. Il quotidiano aveva dato alle stampe la notizia che il legale era stato accusato da una sua cliente, molto famosa anche a livello nazionale, di aver sollecitato la propria nomina a difensore, con l’impegno di prestare gratuitamente la propria attività professionale (in quanto pago della pubblicità che la vicenda gli avrebbe procurato) e di avere, in seguito, invocato in via giudiziale un compenso subendo un procedimento deontologico con relativa sanzione. Il legale, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno patito anche per la lesione del suo onore e della sua reputazione, quantificato nella misura di lire 500.000.000. 224 Avvocato Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Trieste respingevano la domanda del professionista ritenendo nella fattispecie non sussistente l’esimente del diritto di critica, per essere la notizia pubblicata veritiera e di spiccato interesse pubblico, nonché sul rilievo che l’irrogazione di una sanzione disciplinare da parte dell’Ordine professionale di appartenenza non integra una notizia coperta da segreto; sul presupposto, infine, che incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, l’onere di dimostrarne l’esistenza, anche in termini vaghi e senza indicazione dell’autore, ma pur sempre nel concreto verificarsi del crimine. Il professionista ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dei principi in tema di onere della prova sanciti dall’art. 2697, comma 2o, cod. civ., nonché del divieto di diffusione di notizie segrete stabilito dall’art. 621 cod. pen. L’avvocato sosteneva, in primo luogo, che competeva all’editore la prova di avere esercitato lecitamente il diritto di cronaca, nonché in secondo luogo che l’esito dei procedimenti disciplinari è coperto da segreto e che la sua divulgazione ha natura diffamatoria indipendentemente dalla veridicità della notizia riportata. II. Le questioni 1. Pubblicità della sanzione disciplinare. La Supr. Corte, respingendo la domanda di risarcimento del danno formulata dal legale sul rilievo che il giornalista, pubblicando la notizia relativa all’esito di un procedimento disciplinare a suo carico, avrebbe violato il segreto tutelato dall’art. 326 cod. pen. (Rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio) ed il divieto di rivelazione del contenuto di documenti segreti sancito dall’art. 621 cod. pen., ha confermato la decisione appellata che aveva negato il carattere di segretezza della notizia riguardante la condanna del professionista a sanzione disciplinare. La sentenza in commento, inoltre, ha statuito che le modalità di apprendimento della notizia da parte del cronista sono state assolutamente lecite. La materia è disciplinata dagli artt. 16 e 46 del r.d.l. 27.11.1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e dagli artt. 51 e 64 del r.d. 22.1.1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), che individuano le forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. Tali disposizioni, per quanto datate, non sono state modificate, né tantomeno abrogate dalla sopravvenuta normativa disciplinante la c.d. privacy. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento In forza della normativa sopra richiamata, oltre ad essere comunicati ai Ministri di giustizia e del lavoro e ai presidenti della Corte d’appello e dei Tribunali del distretto, i provvedimenti disciplinari devono «essere affissi nelle sale di udienze della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario» (art. 16, comma 4o, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578). In proposito va osservato che la ratio sottesa alla pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l’interruzione dell’esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti anch’essi ad un regime di ampia conoscibilità. L’art. 46, commi 1o e 3o, del citato r.d.l. n. 1578/ 1933 stabilisce che i provvedimenti di radiazione e di sospensione sono «comunicati a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene». In relazione a tali provvedimenti vengono, poi, in considerazione le disposizioni del r.d. 22.1.1934, n. 37, sia in riferimento alle decisioni dei Consigli dell’Ordine che sono soggette ad un regime di pubblicazione mediante deposito presso gli uffici di segreteria (art. 51, comma 3o, r.d. n. 37/1934), sia per quanto riguarda le decisioni adottate in secondo grado dal Consiglio nazionale forense, soggette anch’esse a pubblicità (l’art. 64, comma 2o, r.d. n. 37/1934 prevede la pubblicazione della decisione del Consiglio mediante deposito in segreteria, oltre che la sua comunicazione immediata al procuratore generale presso la Corte di Cassazione). Tale deposito realizza una pubblicità circoscritta. Permette però a chiunque (al Consiglio dell’Ordine, come ad altri soggetti, anche privati) di venire lecitamente a conoscenza di determinati provvedimenti e di darne correttamente ulteriore notizia. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano secondo il quale «il consiglio dell’ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina dei suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere, per la loro natura accessibili a tutti. Pertanto la pubblicazione integrale sulla stampa del provvedimento disciplinare non costituisce comportamento illecito lesivo dei diritti dell’incolpato» (Trib. Milano, 27.7.1998, infra, sez. III). I provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’Ordine e del Consiglio Nazionale Forense si configurano pertanto quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano una specifica divulgazione in favore di altri soggetti NGCC 2010 - Parte prima Avvocato rispetto a quelli indicati nel citato art. 46 r.d.l. n. 1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei dati. Ai sensi dell’art. 63, comma 3o, del r.d. n. 37/1934, del resto, anche le udienze dibattimentali che si tengono nei procedimenti disciplinari avanti il Consiglio Nazionale Forense devono essere celebrate in pubblica udienza, salvo le tassative deroghe ivi stabilite. L’odierna pronuncia, peraltro, ribadisce il principio di diritto, già in precedenza sancito in sede penale dalla Supr. Corte, secondo cui «nel caso di professionista al quale sia stata applicata dal consiglio dell’Ordine una sanzione disciplinare, non costituisce lesione della sua reputazione, tale da dar luogo al delitto di diffamazione, la diffusione di un giudizio di adesione, formulato in termini di civile correttezza, alla decisione del detto consiglio, essendo questa già per sua natura destinata ad essere potenzialmente conosciuta da chiunque, anche prima che abbia assunto carattere di definitività. (Fattispecie relativa a comunicazione inviata al Consiglio nazionale forense e al Ministro di grazia e giustizia da un gruppo di professionisti in relazione all’intervenuta condanna disciplinare di un collega)» (Cass. pen., 20.12.1991, infra, sez. III). A differenza della Supr. Corte (che si è occupata della materia solo in rare occasioni), l’Autorità Garante per la privacy ha più volte affrontato il tema della segretezza delle notizie afferenti l’irrogazione di sanzioni disciplinari ai propri iscritti da parte degli Ordini professionali (e quindi della liceità o meno della relativa pubblicazione, anche sui mezzi di informazione). L’Authority, proprio in una fattispecie relativa alla pubblicazione di sanzioni adottate da un Ordine Forense, aveva anch’essa stabilito che «è soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato anche attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’opportunità o meno di tale pubblicazione e dall’obbligo di riportare comunque dati esatti e completi» (Garante per la protezione dei dati personali, 29.3.2001, infra, sez. III). Nella fattispecie il legale aveva chiesto al Consiglio di non menzionare, in un numero in via di stampa di una rivista curata dal medesimo Ordine, un provvedimento di sospensione temporanea dall’esercizio della professione di avvocato già eseguito nei suoi confronti. La diffusione di tali dati, nel cosiddetto foglio aggiuntivo dell’albo inserito in calce alla rivista, avrebbe violato, a suo avviso, le norme sulla privacy. Disattendendo la richiesta (con la qua225 Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento le era stata lamentata anche l’affissione del provvedimento di sospensione nelle bacheche dell’Ordine presenti in diversi uffici giudiziari), il Consiglio aveva deciso di pubblicare comunque i dati. L’avvocato si era, pertanto, rivolto al Garante per impedire tale pubblicazione. In tale pronuncia l’Authority per la privacy ha per l’appunto statuito che il Consiglio non ha violato le norme sulla privacy e che il libero professionista iscritto all’albo non può invocare il diritto alla riservatezza rispetto alla notizia dell’esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull’esercizio della sua professione. Ciò in quanto, rispetto al sopra descritto regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente l’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi. Secondo il Garante della privacy, quindi, le norme relative ai vari albi permettono ai diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi in armonia con la legge sulla privacy. La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell’Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza. La pubblicazione di queste riviste, ha spiegato il Garante, da parte di soggetti pubblici ricade peraltro nell’ampia nozione di trattamento dei dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui si applica la disciplina prevista in generale per l’attività giornalistica e di informazione, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pubblicazione. In senso contrario, autorevole dottrina ha sostenuto che il diritto dei soggetti terzi rispetto al procedimento disciplinare di conoscere il provvedimento conclusivo sarebbe soggetto ai presupposti dettati in materia di accesso agli atti amministrativi dalla l. 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal d.p.r. 27.6.1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2o, della l. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo 226 Avvocato e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (Danovi, 140, infra, sez. IV). 2. L’esimente del diritto di cronaca. Nella sentenza in commento, la Supr. Corte affronta, per l’ennesima volta, il tema dell’attività giornalistica e, in particolare, della responsabilità civile dell’editore della testata conseguente alla diffamazione a mezzo stampa. L’esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica) garantito dall’art. 21 Cost., può essere censurato anche soltanto in sede civile ex art. 2043 cod. civ., indipendentemente dalla circostanza che l’illecito sia previsto come reato e, comunque, non sia punibile per difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale. In caso di pubblicazione di notizie lesive dell’altrui reputazione, come ben noto, l’editore è tenuto, in solido col giornalista autore dell’articolo, al risarcimento dei danni arrecati al soggetto diffamato, salvo il ricorrere di una legittima causa di giustificazione quale, solitamente, quella dell’esercizio di un diritto prevista dall’art. 51 cod. pen. (nella fattispecie, di cronaca), che esclude l’antigiuridicità di un comportamento che altrimenti potrebbe integrare gli estremi di un reato o di un illecito civile. In applicazione del principio di non contraddizione dell’ordinamento, che impedisce di vietare e nel contempo consentire un medesimo comportamento, ove ricorra la scriminante dell’esercizio di un diritto, nonostante sussista un fatto astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato, la condotta del cronista perde il carattere illecito. In riferimento all’attività giornalistica, infatti, sorge la necessità di contemperare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost. (comprendente il diritto di cronaca e di critica, ma anche di satira), con gli altri diritti anch’essi costituzionalmente garantiti all’identità personale, alla dignità, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza (c.d. privacy). Come ben noto, cronaca e critica rappresentano le due facce della professione giornalistica: da un lato, la narrazione del fatto, dall’altro la sua valutazione ed analisi, finalizzate ad «apprezzarne l’intimo significato e le conseguenze che vi siano causalmente riconducibili» (Polvani, 177, infra, sez. IV). La legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti dichiara espressamente che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica». Molto spesso, peraltro, cronaca e critica si fondono in un medesimo articolo, in particolare nelle materie più dibattute, quali la politica e l’economia, in cui i giornalisti non si attengono ad un’asettica narrazione dei fatti. Essendo entrambi diritti soggettivi assoluti, conNGCC 2010 - Parte prima Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento sentono l’applicazione della scriminante del legittimo esercizio di un diritto. La Supr. Corte, pertanto, al fine di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, fin dalla celebre sentenza Cass., 18.10.1984, n. 5259 (infra, sez. III), nota come il «Decalogo del Giornalista», ha fissato le regole per l’esercizio del diritto di cronaca, individuando tre criteri per contemperare i beni, entrambi di rango costituzionale, dell’onore e della cronaca. Il diritto di stampa, cioè la libertà di diffondere attraverso i mezzi d’informazione notizie e commenti, sancito in linea di principio dall’art. 21 Cost. e regolato dalla l. 8.2.1948, n. 47 (Diposizioni sulla stampa), è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione, vale a dire l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione (c.d. continenza), cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o, comunque, all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato (Cass., 18.10.1984, n. 5259, infra, sez. III). Un’ipotesi del tutto peculiare è data dalla c.d. intervista diffamatoria, rispetto alla quale in giurisprudenza si sono creati due distinti orientamenti. Secondo il primo il giornalista ha l’obbligo di verificare il rispetto del requisito della c.d. doppia verità, vale a dire di riprodurre fedelmente le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista ed altresì di controllare la rispondenza al vero delle circostanze di fatto riferite dal soggetto intervistato e riportate nell’articolo. La ragione di tale doppio obbligo si spiega nel fatto che sarebbe proprio il cronista, attraverso l’intervista, a permettere la diffusione dell’offesa. Il secondo orientamento (maggioritario), viceverNGCC 2010 - Parte prima Avvocato sa, ritiene che in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia vada inteso non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé e, in ogni caso, indipendentemente dalla verità del suo contenuto. Ciò in quanto nel caso dell’intervista la notizia di cronaca risiede proprio nelle dichiarazioni così come rilasciate dall’intervistato. Ne consegue che il limite della verità, atteggiandosi in maniera del tutto diversa e peculiare, andrebbe considerato non in relazione al contenuto dell’intervista, cioè alla rispondenza della circostanza riferita alla realtà fenomenica, bensì al fatto che l’intervista sia stata effettivamente rilasciata e le parole del giornalista siano perfettamente rispondenti a quanto esternato dall’intervistato. A dirimere il conflitto tra i contrapposti orientamenti, le sezioni unite della Supr. Corte, alleggerendo la portata dell’indirizzo più liberale, hanno osservato come l’orientamento rigoristico che richiede, nel caso di intervista dai caratteri diffamatori, il rispetto dei requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, non può essere suscettibile di una generalizzata applicazione; vi sono, infatti, dei casi nei quali l’interesse sociale della notizia può acquistare una importanza tale da prevalere sugli altri due, situazione che si verifica quando un personaggio che occupa una posizione di alto rilievo nella vita sociale, politica, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni diffamatorie nei confronti di altro personaggio del medesimo rilievo. In tale ipotesi, infatti, la notizia è costituita proprio dalla dichiarazione rilasciata, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato dall’intervistato e dalla continenza formale delle parole usate (Cass. pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, infra, sez. III). In questa ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propagazione costituisca di per sé un fatto così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità (Cass., 24.4.2008, n. 10687, infra, sez. III). Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione, in modo da garantire la fedeltà dell’informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto. Il giudice, inoltre, sarà chiamato ad accertare se il cronista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, restando neutrale, ovvero sia stato 227 Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento una sorta di dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria. In definitiva, in ipotesi di intervista diffamatoria, al fine di scriminare il giornalista si dovrà accertare la sussistenza di tutti i seguenti requisiti: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché l’intervista risulti condotta in modo serio e diligente) del fatto che l’intervistato abbia realmente formulato le espressioni riportate, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal cronista; b) la posizione di terzietà assunta dal giornalista; c) la rilevanza pubblica dell’intervistato ed il corrispondente interesse da parte dell’opinione pubblica ad esserne informata; d) il contesto valutativo e descrittivo in occasione del quale sono state riportate le dichiarazioni diffamatorie; e) la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni che non devono costituire mera opportunità per apprezzamenti ed insinuazioni gratuite (Scarantino, 2702, infra, sez. IV). III. I precedenti 1. Pubblicità della sanzione disciplinare. Non sono molti i precedenti in tema di lesione della reputazione del professionista a seguito della pubblicazione di notizie afferenti provvedimenti disciplinari emessi a suo carico da Ordini professionali; si possono comunque consultare le seguenti pronunce: Garante per la protezione dei dati personali, 29.3.2001, in Boll. garante privacy, 2001, 3, 18; Trib. Milano, 27.7.1998, in Rass. forense, 1999, 200; Cass. pen., 20.12.1991, in Cass. pen., 1993, 1428. 2. L’esimente del diritto di cronaca. Sui requisiti per l’operatività della scriminante del diritto di cronaca le sentenze di maggiore interesse sono rappresentate dalle seguenti pronunce: Cass., sez. un., 18.10.1984, n. 5259, in questa Rivista, 1985, I, 89; in Foro it., 1984, II, 531, con nota di Fiandaca, e in Giust. civ., 1985, I, 356, con nota di Dogliotti; Cass. pen., sez. un., 30.6.1984, in Giust. pen., 1985, II, 577; Cass. pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, in Resp. civ. e prev., 2002, 179, con nota di Gennari, e in Foro it., 2001, II, 629, con nota di Palmieri e Pardolesi. In tema di intervista diffamatoria si segnalano, nel senso che il requisito della verità debba riguardare sia la fedele riproduzione di quanto dichiarato durante l’intervista, sia la rispondenza al vero delle circostanze riferite dall’intervistato: Cass. pen., 27.6.2000, in Cass. pen., 2001, 864; Cass. pen., 11.4.2000, in Giur. it., 2002, 1934 e in Foro it., 2001, II, 178. Si sono espresse, invece, nel senso che il requisito della verità debba riguardare esclusivamente il fatto oggettivo dell’avvenuta intervista e la risponden228 Avvocato za di quanto riportato dal giornalista alle dichiarazioni effettivamente rilasciate all’interessato: Cass., 24.4.2008, n. 10687, in Guida al dir., 2008, n. 31, 81; Cass., 19.1.2007, n. 1205, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., 15.12.2004, n. 23366, in Giur. it., 2005, 693, con nota di Poncibò; Cass., 19.7.2004, n. 13346, in Giust. civ., 2005, I, 3074; Cass., 26.6.2003, n. 27778, in Guida al dir., 2003, n. 32, 74; Cass., 26.7.2002, n. 11060, in Danno e resp., 2003, 41; Cass., 25.2.2002, n. 2733, in Giur. it., 2002, I, 2050, con nota di Poncibò; Cass. pen., sez. un., 30.5.2001, n. 37140, cit.; Cass., 18.4.2001, n. 31912, in Foro it., 2002, II, 2; Cass. pen., 14.12.1999, n. 2144, in Resp. civ. e prev., 2002, 178. Nel senso di riconoscere capacità esimente a sostituti della verità quali la verità putativa e la verosimiglianza: Cass., 31.3.2006, n. 7605, in Resp. civ. e prev., 2006, 1887, con nota di Peron; Cass. pen., 9.7.2004, n. 37435, in Dir. e giust., 2004, n. 36, 36; Cass., 24.9.1997, n. 9391, in Danno e resp., 1998, 285; Cass., 20.8.1997, n. 7747, in Mass. Giust. civ., 1997; Cass., 16.9.1996, n. 8284, in Resp. civ. e prev., 1997, 453; Cass., 25.2.1993, in Cass. pen., 1994, 2989; Cass., 21.3.1991, ivi, 1992, 2076. Tra le pronunce di merito si segnalano: Trib. Milano, 7.5.2007, in Giustizia a Milano, 2007, 5, 38; Trib. Venezia, 10.1.2006, in Corr. merito, 2006, 584; Trib. Milano, 25.11.2004, in Giustizia a Milano, 2004, 79; Trib. Roma, 22.12.1999, in Giur. romana, 2000, 321. In senso opposto, vale a dire di negare efficacia esimente alla verità putativa per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati: Cass., 4.2.2005, n. 2271, in Mass. Giust. civ., 2005 e in Giust. civ., 2006, I, 1590; Cass., 11.6.1992, n. 7154, in Riv. pen. econ., 1992, 337, con nota di La Cute; Cass. pen., 21.4.1982, in Cass. pen., 1983, 1089; Cass. pen., 12.1.1982, ibidem, 5. Sui requisiti per l’operatività della scriminante del diritto di critica si segnalano: Cass. pen., 22.5.2009, n. 40408, in Dir. e giust., 2009, con nota di Gioffreda; Cass., 7.1.2009, n. 25, in Mass. Giust. civ., 2009; Cass., 24.4.2008, n. 10690, in Resp. civ. e prev., 2009, 148, con nota di Peron; Cass., 21.3.2008, n. 7684, in Giust. civ., 2009, I, 1075; Cass., 8.11.2007, n. 23314, ivi, 2008, I, 647, con nota di Ballarani, e in Dir. fam. e pers., 2008, 629; Cass., 20.10.2006, n. 22527, in Mass. Giust. civ., 2006; Cass., 13.6.2006, n. 13646, ibidem; Cass., 31.3.2006, n. 7605, cit.; Cass., 27.10.2005, n. 20907, NGCC 2010 - Parte prima Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 11.1.2005, n. 379, in Foro it., 2005, I, 2406, con nota di Chiarolla. Sulla critica giudiziaria si segnalano da ultimo: Cass. pen., 16.6.2009, n. 37442, in Dir. e giust., 2009; Cass., 10.3.2009, n. 5727, in Mass. Giust. civ., 2009; Cass., 16.5.2008, n. 12420, ivi, 2008; Cass. pen., 21.2.2007, n. 25138, in Foro it., 2007, II, 694, con nota di Nicosia; Cass., 6.8.2007, n. 17180, in Foro it., 2009, I, 1210; Cass., 20.10.2006, n. 22527, in Mass. Giust. civ., 2006; Cass., 18.10.2005, n. 20139, ivi, 2005; Cass., 27.4.1998, n. 4285, in Giur. it., 1999, con nota di Facci. Sui requisiti per l’operatività del diritto di critica satirica si segnalano: Cass., 28.11.2008, n. 28411, in Mass. Giust. civ., 2008; Cass., 24.4.2008, n. 10656, in Dir. aut., 2009, 1, 124, con nota di Mari; Cass., 8.11.2007, n. 23314, in Giust. civ., 2008, I, 647, con nota di Ballarani; Cass. pen., 11.5.2006, n. 23712, in Guida al dir., 2006, n. 38, 54, con nota di Amato; Cass., 21.6.2004, n. 11470, in Giust. civ., 2005, I, 2438, con nota di Ballarani; Cass. pen., 4.6.2001, n. 36348, in Riv. pen., 2002, 367, in Giur. it., 2002, 1256, e in Studium iuris, 2002, 532; Cass., 7.11.2000, n. 14485, in Danno e resp., 2001, 29, con nota di Carbone, e in Giur. it., 2001, 1360, con nota di Baroli; Cass. pen., 12.3.1999, n. 2128, in Dir. inf., 2001, 258, e in Cass. pen., 2000, 1311. In tema di satira politica: Cass., 7.11.2000, n. 14485, in Danno e resp., 2001, 29, con nota di Carbone; Cass., 29.5.1996, n. 4993, in Danno e resp., 1996, 585, con nota di Carbone, e in Resp. civ. e prev., 1997, 1183, con nota di Peron; Cass. pen., 3.3.1952, in Rep. Foro it., 1952, voce «Presidente della Repubblica», nn. 2 e 3. IV. La dottrina 1. Pubblicità della sanzione. Sulla pubblicità dei provvedimenti disciplinari emessi dai Consigli degli Ordini professionali si vedano: Perfetti, Corso di deontologia forense, Cedam, 2008; Santarcangelo, Il procedimento disciplinare a carico dei notai, Giuffrè, 2007; Raimondi, Il procedimento disciplinare nelle professioni sanitarie, Giuffrè, 2006; Alpa-Zatti, Codici deontologici e autonomia privata, Giuffrè, 2005; Danovi, Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato, Giuffrè, 2005, 140; Orsoni, L’ordinamento professionale forense, Cedam, 2005; Gianniti, Principi di deontologia giudiziaria, Cedam, 2002; De Tilla, La professione di avvocato, Giuffrè, 1998; Boneschi, La deontologia del giornalista, Egea, 1997; Busnelli-Scalfi, Le pene private, Giuffrè, 1985. 2. L’esimente del diritto di cronaca. In materia di diffamazione a mezzo stampa si vedano: Foffa, Diffamazione a mezzo stampa: il punto sulla NGCC 2010 - Parte prima Avvocato critica giudiziaria, in Danno e resp., 2009, 57; Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di contemperamento, in Resp. civ. e prev., 2008, 1155; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira, in Giust. civ., 2007, II, 409; Verri-Cardone, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno, Giuffrè, 2007; Peron, La critica giudiziaria tra fatti ed opinioni, in Resp. civ. e prev., 2007, 2544; Bevere-Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona, Giuffrè, 2006; Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa (radio - televisione - internet), Giuffrè, 2006; Peron, Diffamazione tramite «mass-media», Cedam, 2006; Alessandrini, È la stampa, bellezza. La stampa. E tu non puoi farci niente, in Giur. merito, 2005, 1047; Poncibò, Libertà di espressione e personaggi pubblici, in Giur. it., 2005, 693 ss.; G.B. Ferri, Informare ed essere informati, in Rass. dir. civ., 2003, 588 ss.; Palmieri, Riproduzione di dichiarazioni offensive: liceità e limiti, in Danno e resp., 2003, 41; Sgroi, Il diritto all’onore, in Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno: tutela civile e penale, a cura di Cassano, Utet, 2003; Zaccaria, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Cedam, 2003; Bonetta, I limiti della riparazione del danno nel settore della violazione dei diritti fondamentali della personalità, in La responsabilità civile. Tredici variazioni sul tema, a cura di Ponzanelli, Cedam, 2002; Poncibò, L’intervista del Vip e il diritto di essere informati, in Giur. it., 2002, I, 2050 ss.; Carbone, Testo, contesto e notorio nella responsabilità civile per diffamazione, in Danno e resp., 2001, 687; Pace-Petrangeli, voce «Cronaca e critica (diritto di)», in Enc. del dir., Agg., V, Giuffrè, 2001, 303 ss.; Le Pera, Intervista diffamatoria e responsabilità del giornalista: due decisioni opposte per due casi identici, in Cass. pen., 2001, 864 ss.; Bellantoni, Lesione dei diritti della persona, Cedam, 2000; Corrias Lucente, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Cedam, 2000; Corasaniti, Diritto dell’informazione, Cedam, 1999; Garrone, Profili giuridici del sistema dell’informazione e della comunicazione, Utet, 1999; Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, 1998; Chiarola, L’onore tra tutela penale e responsabilità civile, in Danno e resp., 1996, 456; Chiola, voce «Manifestazione del pensiero», in Enc. giur. Treccani, XIX, Ed. Enc. it., 1990; Ricciuto-Zeno Zencovich, Il danno da mass media, Cedam, 1990; Paladin, Libertà di pensiero e libertà di informazione, in Quad. cost., 1987, 5; Dogliotti, La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona, in Giust. civ., 1985, I, 356; Fiandaca, Nuove tendenze repressive in tema di diffamazione a mezzo stampa, in Foro it., 1984, II, 531; Garutti, Il diritto all’onore e la sua tutela civilistica, Cedam, 1985; Barile, voce «Libertà di manifestazione del pensiero», 229 Cass., 29.9.2009, n. 20819 - Commento in Enc. del dir., XXIV, Giuffrè, 1974, 424; F. Mantovani, voce «Esercizio del diritto (dir. pen.)», in Enc. del dir., XV, Giuffrè, 1966; Spasari, Sintesi di uno studio dei delitti contro l’onore, Giuffrè, 1962. In particolare sul tema del diritto di cronaca si segnalano: Ces, Diritto di cronaca e limite della verità, in La resp. civ., 2009, 230; Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di contemperamento, cit.; Scarantino, Nota in tema di diritto di cronaca, in Giur. it., 2008, 2702; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira, 409; Longobardi, Diritto di cronaca, tutela a maglie larghe. Manuale di difesa per editori e cronisti, in Dir. e giust., 2006, n. 17, 95; Giuggioli, Brevi riflessioni circa l’esercizio del diritto di cronaca: verità del fatto narrato e verità putativa, in Giur. merito, 2005, 640; Peron, Brevi note in tema di cronaca e di critica giudiziaria, in Resp. civ. e prev., 2005, 232; Cacace, Il titolo che condanna ed il criterio di continenza nella responsabilità del giornalista, in Danno e resp., 2004, 172; Manna, Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: «gli arresti giurisprudenziali», in Cass. pen., 2003, 3600; Palmieri, Riproduzione di dichiarazioni offensive: liceità e limiti, in Danno e resp., 2003, 41; Gennari, La pubblicazione di un’intervista ed il diritto-dovere d’informazione, in Resp. civ. e prev., 2002, 178; Corrias Lucente, I canoni del diritto di cronaca e l’intervista, in Riv. inf. e informatica, 2002, 343; Serani, Diritto di cronaca e verità putativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 1462; Pace-Petrangeli, voce «Cronaca e critica (diritto di)», in Enc. del dir., Agg., V, Giuffrè, 2001, 303 ss.; Marra, Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca, in Cass. pen., 2000, 61; De Michel, Diritto di cronaca, dichiarazioni del terzo e «credibilità» del dichiarante, in Resp. civ. e prev., 1998, 1176; Peron, La verità della notizia tra il diritto di satira ed il diritto di cronaca, ibidem, 754; Le Pera, Cronaca e verità oggettiva: un equivoco che si perpetua nei giudizi di diffamazione a mezzo della stampa, in Cass. pen., 1995, 406; Dogliotti, La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona, 356. In materia di scriminante dell’esercizio del diritto di critica: Catullo, Il diritto di critica come strumento di democrazia, in Cass. pen., 2008, 2849; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira; Peron, Diritto di critica: esercizio e limiti, in Resp. civ. e prev., 2007, 2, 318; Minnella, Spazi sempre più ampi al diritto di critica in materia politica nella diffamazione a mezzo stampa, in Giur. merito, 2006, 990; Ballarani, La diffamazione tra «critica» e «cronaca», in Giust. civ., 2005, I, 2438; Parola, Precisazioni in merito ai limiti del diritto di critica, in Resp. civ. e prev., 2004, 1397; Ardita, Diffamazione e diritto di critica dell’attività politica, in Cass. pen., 230 Avvocato 2002, 2355; Gennari, La discrezionalità del giudice nel valutare la portata diffamatoria di un articolo giornalistico privilegia il criterio dei «due pesi e delle due misure»?, in Resp. civ. e prev., 2001, 159; Pelissero, Diritto di critica e verità dei fatti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 1233; Conso, Libertà di espressione e tutela dell’onore sui mezzi di informazione di massa, in Tutela dell’onore nei mezzi di comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico «Informazione, diffamazione, risarcimento», promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Feltrinelli, 1979; Delitala, I limiti giuridici della libertà di stampa, in Diritto penale, Raccolta degli scritti, II, Giuffrè, 1976, 947; Ferrante, Appunti in materia di diritto di critica, in Giur. merito, 1974, II, 217; Moscon, Liceità della critica e limiti al diritto di comunicare il proprio pensiero, in Dir. aut., 1973, 449; Jannelli, Libertà di manifestazione del pensiero e diritto al proprio onore: spunti per una linea di demarcazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, 533. In particolare in tema di critica giudiziaria: Peron, La critica giudiziaria tra fatti ed opinioni, cit.; Peron, Brevi note in tema di cronaca e di critica giudiziaria; Cesare, Cronaca giudiziaria, illazioni e allusioni, in Cass. pen., 2001, 3045; Facci, Diritto di cronaca, diritto di critica e reputazione del magistrato, in Giur. it., 1999, 8; Boneschi, Etica e deontologia del giornalista nella cronaca giudiziaria: qualche regola da rispettare, in Dir. inf., 1999, 569; F. Mantovani, Cronaca giudiziaria e limiti alla tutela penale dell’onore del cittadino processato, in Giust. pen., 1991, II, 519. In materia di scriminante dell’esercizio del diritto di satira: Bacciardi, Note sui confini della libertà di far sorridere: Quando la satira... è più che «satura», in Resp. civ. e prev., 2008, 1094; Ballarani, Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo, in Giust. civ., 2008, I, 647; Ballarani, Profili giuridici dell’informazione. Cronaca, critica e satira; Fano, Ciò che chiamiamo satira, in Satira, Giuffrè, 2006, 8; Infante, Satira: diritto o delitto?, in Dir. inf., 1999, 377; Peron, Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all’esercizio, in Resp. civ. e prev., 1999, 1312; Laghezza, Quanto vale l’onore di un magistrato?, in Danno resp., 1998, 793; Schermi, Diritto della personalità e satira, in Giust. civ., 1998, I, 549; A.M. Benedetti, Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona, in questa Rivista, 1996, I, 338; Lodato, Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica, in Riv. inf., 1995, 622; Dogliotti, Al Bano, Romina, Arbore, D’Agostino: satira, privacy e mass media, in Dir. fam. e pers., 1994, 171; Weiss, Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?, ibidem, 181; Lopez, Sui limiti di liceità del diritto di satira, ibidem, 198; F. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 18.9.2009, n. 20106 Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Dir. inf., 1992, 295; Corasaniti, Libertà di sorriso, ivi, 1989, 536 ss. Sul tema della tutela dei dati personali e della libertà di espressione si possono consultare: Santarsiere, Dati personali e diritto di cronaca. Problemi di contemperamento; Corrias Lucente, Le recenti prescrizioni del garante sulla pubblicazione di atti di procedimenti penali e la cronaca giudiziaria. Rigide c CASS. CIV., III sez., 18.9.2009, n. 20106 Cassa App. Roma, 13.1.2005 Contratto in genere - Esecuzione ed interpretazione del contratto Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Conseguenze (cod. civ., artt. 1175, 1366, 1375) (a) Contratto in genere - Esercizio di un diritto soggettivo - Abuso del diritto - Contenuto - Effetti (cod. civ., artt. 1175, 1375) (b) (a) I princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l’abuso del diritto. (b) Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere interferenze tra privacy e libertà d’informazione, in Riv. inf., 2007, 592; Messina, Tutela dei dati personali e manifestazione del pensiero, in Codice del trattamento dei dati personali, a cura di Cuffaro, D’Orazio e Ricciuto, Giappichelli, 2007; Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno: tutela civile e penale, a cura di Cassano, Utet, 2003. Vincenzo Cugno Garrano non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall’esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell’individuo o dell’imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l’atto di autonomia negoziale, ma l’abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto). dal testo: Il fatto. Tra il 1992 ed il 1996 gli attuali ricorrenti, tutti ex concessionari della Renault Italia spa, furono revocati dalla stessa società, sulla base della facoltà di recesso ad nutum 231 Cass., 18.9.2009, n. 20106 previsto dall’art. 12 del contratto di concessione di vendita. Poiché in tale condotta fu ravvisato un comportamento abusivo, e comunque illecito da parte della Renault Italia spa, fu fondata la Associazione Concessionari Revocati, con lo scopo di “programmare, provvedere, sviluppare, organizzare, gestire ogni iniziativa ed attività idonea alla tutela e difesa, nonché alla rappresentanza, dei diritti dei Concessionari d’auto revocati dalle case automobilistiche (concessionari) aventi sede nel territorio (OMISSIS)”. L’Associazione ed i concessionari revocati convenivano, quindi, la Renault Italia spa davanti al tribunale di Roma, allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso per abuso del diritto, e la conseguente condanna della Renault Italia spa al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’abusivo recesso. Renault Italia spa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna alle spese. Il tribunale, con sentenza in data 11.6.2001, rigettava la domanda compensando le spese. Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 13.1.2005, rigettava gli appelli proposti dall’Associazione e dai concessionari, che condannava al pagamento delle spese. Riteneva, in particolare, la Corte di merito che la previsione del recesso ad nutum in favore della Renault Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull’esercizio di tale potere. Hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria i soggetti indicati in epigrafe. Resiste con controricorso la Renault Italia spa che ha, anche, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. I motivi. Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Ricorso principale. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). Sostengono che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice, vale a dire per “mancanza di colle232 Contratto in genere gialità nella decisione testimoniata dal fatto che la sentenza impugnata risulta estesa il 28 settembre 2004, ossia molto prima che fosse tenuta la camera di consiglio del 12 ottobre 2004”. Il motivo non è fondato. L’apposizione in calce alla sentenza della data del 28 settembre 2004, invece di quella del 12 ottobre 2004 (data in cui si è tenuta la camera di consiglio) risulta frutto di un semplice errore materiale, posto che – come risulta dagli atti – nella data del 28 settembre 2004 la Corte di merito si era già riunita in camera di consiglio per l’esame dell’appello. Peraltro, l’errore materiale commesso è stato emendato attraverso il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., con ordinanza emessa in data 25.5.2005 – a seguito di scioglimento della riserva adottata all’udienza collegiale del 24.5.2005 – del seguente tenore “corregge la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 136 depositata il 13 gennaio 2005 nel senso che dove è scritto, alla fine della sentenza e dopo la parola Roma, “28 settembre 2004” deve intendersi scritto “12 ottobre 2004”, disponendo che la cancelleria effettui l’annotazione di rito”. La correzione così effettuata rende inammissibile la censura, posto che i ricorrenti non denunciano la correttezza del procedimento adottato, di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle clausole generali della buona fede, ed in particolare sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della conseguente non applicabilità della figura dell’abuso del diritto all’esercizio del recesso ad nutum (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.). Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; contraddittorietà della motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 5). Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull’agenzia ed errata valutazione della giurisprudenza tedesca in materia (art. 360 c.p.c., n. 3). Il secondo, terzo e quarto motivo, investendo profili che si presentano connessi in ordine alle questioni prospettate, vanno esaminati congiuntamente. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 18.9.2009, n. 20106 Essi sono fondati, nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono. Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui le parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l’esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.). In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476). Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.). I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell’ordinamento giuridico. L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. La Relazione ministeriale al codice civile, sul punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) “richiama nella sfera del NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, operando, quindi, come un criterio di reciprocità. In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato. In questa ottica la clausola generale della buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. è stata utilizzata, anche nell’ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante. La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione. Criterio rivelatore della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva è quello dell’abuso del diritto. Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto – ricostruiti attraverso l’apporto dottrinario e giurisprudenziale – sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte. L’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l’ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e in233 Cass., 18.9.2009, n. 20106 teressi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti – ed i diritti connessi – attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l’ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata. Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l’abuso del diritto. La cultura giuridica degli anni ’30 fondava l’abuso del diritto, più che su di un principio giuridico, su di un concetto di natura etico morale, con la conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo, ma non di sanzione giuridica. Questo contesto culturale, unito alla preoccupazione per la certezza – o quantomeno prevedibilità del diritto –, in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale, come quella dell’abuso del diritto, avrebbe attribuito al giudice, impedì che fosse trasfusa, nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942, quella norma del progetto preliminare (art. 7) che proclamava, in termini generali, che “nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto” (così ponendosi l’ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti, ad es. tedesco, svizzero e spagnolo); preferendo, invece, ad una norma di carattere generale, norme specifiche che consentissero di sanzionare l’abuso in relazione a particolari categorie di diritti. Ma, in un mutato contesto storico, culturale e giuridico, un problema di così pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da parte della Corte di legittimità (v. applicazioni del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass. 20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass. 11.5.2007 n. 10838). Così, in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l’esercizio del diritto di voto sotto l’aspetto dell’abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, 234 Contratto in genere anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti – con approfittamento di una posizione di supremazia – con l’imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale). In questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., la cui funzione è integrativa del contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti sono portatrici. E la conseguenza è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto (v. Cass. 11.6.2003 n. 9353). Con il rilievo che tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all’esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi (Cass. 12.12.2005 n. 27387). Ancora, sempre nell’ambito societario, la materia dell’abuso del diritto è stata esaminata con riferimento alla qualità di socio ed all’adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione dalla società (Cass. 19.12.2008 n. 29776), ed al fenomeno dell’abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge (v. anche Cass. 25.1.2000 n. 804; Cass. 16.5.2007 n. 11258). In tal caso, proprio richiamando l’abuso, ne sarà possibile, per così dire, il suo “disvelamento” (piercing the corporate veil). Nell’ambito, poi, dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in NGCC 2010 - Parte prima Cass., 18.9.2009, n. 20106 concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari (Cass. 21.5.1997 n. 4538; Cass. 14.7.2000 n. 9321; Cass. 21.2.2003 n. 2642). E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all’istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a carico della banca, di una responsabilità per risarcimento dei danni (Cass. 28.9.2005 n. 18947). In materia contrattuale, poi, gli stessi principi sono stati applicati, in particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass. 5.3.2009 n. 5348), al contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., (Cass. 16.10.1995 n. 10805; Cass. 26.6.2001 n. 8742; Cass. 22.3.2007 n. 6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass. 1.10.1999 n. 10864; cass. 28.7.2004 n. 14239; Cass. 7.3.2007 n. 5273). Del principio dell’abuso del diritto è stato, da ultimo, fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell’esistenza di un generale principio antielusivo (v. per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057). Il breve excursus esemplificativo consente, quindi, di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell’abuso del diritto è uno dei criteri di selezione, con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata, e valutare le condotte che, nell’ambito della formazione ed esecuzione degli stessi, le parti contrattuali adottano. Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione. Oggi, i principi della buona fede oggettiva, e NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere dell’abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali – funzione sociale ex art. 42 Cost. – e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due principi si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l’abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio. Alla luce di tali principi e considerazioni svolte deve, ora, esaminarsi la sentenza, in questa sede, impugnata. La struttura argomentativa della sentenza si sviluppa secondo i seguenti passaggi logici: 1) il giudice non ha alcuna possibilità di controllo sull’atto di autonomia privata; “2) la previsione contrattuale del recesso ad nutum dal contratto non consente, quindi, da parte del giudice, il sindacato su tale atto, non essendo necessario alcun controllo causale circa l’esercizio del potere, perché un tale potere rientra nella libertà di scelta dell’operatore economico in un libero mercato; 3) La Renault Italia non doveva tenere conto anche dell’interesse della controparte o di interessi diversi da quello che essa aveva alla risoluzione del rapporto”; 4) la insussistenza di un’ipotesi di recesso illegittimo comporta la non pertinenza del richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5) i principii di correttezza e buona fede non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti; 6) Non sono presenti nel caso in esame i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di abuso del diritto; e ciò perché “La sussistenza di un atto di abuso del diritto (speculare ai cosiddetti atti emulativi) postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall’animus nocendi, ossia l’intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri”; 7) “Il mercato, concepito quale luogo della libertà di 235 Cass., 18.9.2009, n. 20106 iniziativa economica (garantita dalla Costituzione), presuppone l’esistenza di soggetti economici in grado di esercitare i diritti di libertà in questione e cioè soggetti effettivamente responsabili delle scelte d’impresa ad essi formalmente imputabili. La nozione di mercato libero presuppone che il gioco della concorrenza venga attuato da soggetti in grado di autodeterminarsi”; 8) “Alla libertà di modificare l’assetto di vendita, da parte della Renault Italia spa, conseguiva che il recesso ad nutum rappresentava, per il titolare di tale facoltà, il mezzo più conveniente per realizzare tale fine: non sussiste, quindi, l’abuso”; 9) La impossibilità di ipotizzare “un potere del giudice di controllo diretto sugli atti di autonomia privata, in mancanza di un atto normativo che specifichi come attuare tale astratta tutela”, produce, come effetto, quello della introduzione di “un controllo di opportunità e di ragionevolezza sull’esercizio del potere di recesso; al che consegue una valutazione politica, non giurisdizionale dell’atto”; 10) La impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico e, particolarmente, “in ambito contrattuale in cui i valori di riferimento non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti e la composizione del conflitto avviene proprio seguendo i parametri legali dell’incontro delle volontà su una causa eletta dall’ordinamento come meritevole di tutela” fa sì che “Solo allorché ricorrono contrasti con norme imperative, può essere sanzionato l’esercizio di una facoltà, ma al di fuori di queste ipotesi tipiche, normativamente previste, residua la più ampia libertà della autonomia privata”. Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono condivisibili sotto diversi profili. Punto di partenza dal quale conviene prendere le mosse è quello che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici, scelte che sono, ovviamente, al di fuori del sindacato giurisdizionale. Diversamente, quando, nell’ambito dell’attività imprenditoriale, vengono posti in essere atti di autonomia privata che coinvolgono – ad es. nei contratti d’impresa – gli interessi, anche contrastanti, delle diverse parti contrattuali. In questo caso, nell’ipotesi in cui il rapporto 236 Contratto in genere evolva in chiave patologica e sia richiesto l’intervento del giudice, a quest’ultimo spetta di interpretare il contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti. Ciò vuoi significare che l’atto di autonomia privata è, pur sempre, soggetto al controllo giurisdizionale. Gli strumenti di interpretazione del contratto sono rappresentati: il primo, dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate; con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; con l’adozione eventuale degli altri criteri interpretativi, comunque, di natura sussidiaria. Ma il contratto e le clausole che lo compongono – ai sensi dell’art. 1366 c.c. – debbono essere interpretati anche secondo buona fede. Non soltanto. Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass. 22.1.2009 n. 1618; Cass. 6.6.2008 n. 21250; Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass. 7.6.2006 n. 13345; Cass. 11.1.2006 n. 264). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti). Il giudice, quindi, nell’interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell’ottica dell’equilibrio fra i detti interessi. Ed è su questa base che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare ed interpretare le NGCC 2010 - Parte prima Cass., 18.9.2009, n. 20106 clausole del contratto – in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum – anche al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno per l’esercizio di tale facoltà in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede. Sotto questo profilo, pertanto, dovrà essere riesaminato il materiale probatorio acquisito. In sostanza la Corte di merito – di fronte ad un recesso non qualificato – non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegate dai destinatari dell’atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio, o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo abusivo esercizio. Anche con riferimento all’abuso del diritto, le indicazioni fornite dalla Corte di merito non possono essere seguite. Il controllo del giudice sul carattere abusivo degli atti di autonomia privata è stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, cui si è fatto cenno. La conseguenza è l’irrilevanza, sotto questo aspetto, delle considerazioni svolte in tema di libertà economica e di libero mercato. Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell’imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in questo contesto, l’esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall’autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali – quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza – alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale. Ed il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell’arbitrio. Da ciò il rilievo dell’abuso nell’esercizio del proprio diritto. La libertà di scelta economica dell’imprenditore, pertanto, in sé e per sé, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l’abuso, ma non di tale scelta, sebbene dell’atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere. NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere L’irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude – ma anzi prevede – un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l’esercizio della facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principii espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza. Di qui il rilievo riconosciuto dall’ordinamento – al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto – ai canoni generali di interpretazione contrattuale. Ed in questa ottica, il controllo e l’interpretazione dell’atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell’altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata. Per questa ragione il giudice, nel controllare ed interpretare l’atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l’atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali. Erra, pertanto, il giudice di merito quando afferma che vi è un’impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito contrattuale, escludendo che lo stesso possa controllare l’esercizio del potere di recesso; ritenendo che, diversamente si tratterebbe di una valutazione politica. Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l’abuso dell’autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell’incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici. Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l’interpretazione dell’atto di recesso – al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principi più volte enunciati – proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica. Le considerazioni tutte effettuate consentono, quindi, di concludere che la Corte di merito abbia errato quando ha adottato le seguenti proposizioni argomentative: 1) che la sussisten237 Cass., 18.9.2009, n. 20106 za di un atto di abuso del diritto sia soltanto speculare agli atti emulativi e postuli il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall’animus nocendi; 2) che, stabilito che la Renault Italia era libera di modificare l’assetto di vendita, il recesso ad nutum era il mezzo più conveniente per realizzare tale fine; al che conseguirebbe l’insussistenza dell’abuso; 3) che, una volta che l’ordinamento abbia apprestato un dato istituto, spetta all’autonomia delle parti utilizzarlo o meno; 4) che non sussista la possibilità di utilizzare un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico – in particolare contrattuale – in cui i valori di riferimento non solo non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti; 5) che nessuna valutazione delle posizioni contrattuali delle parti – soggetti deboli e soggetti economicamente “forti” –, anche con riferimento alle condizioni tutte oggetto della previsione contrattuale, rientri nella sfera di valutazione complessiva del Giudicante. La Corte di merito ha affermato che l’abuso fosse configurabile in termini di volontà di nuocere, ovvero in termini di “neutralità”; nel senso cioè che, una volta che l’ordinamento aveva previsto il mezzo (diritto di recesso) per conseguire quel dato fine (scioglimento dal contratto di concessione di vendita), erano indifferenti le modalità del suo concreto esercizio. Ma il problema non è questo. Il problema è che la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di “conflittualità”. Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati. Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto di recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.). In questo senso, la Corte di appello non poteva esimersi da un tale controllo condotto, secondo le linee guida esposte, anche, quindi, sotto il profilo dell’eventuale abuso del diritto di recesso, come operato. In concreto, avrebbe dovuto valutare – e tale esame spetta ora al giudice del rinvio – se il recesso ad nutum previsto dalle condizioni con238 Contratto in genere trattuali, era stato attuato con modalità e per perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti. Ed in questo esame si sarebbe dovuta avvalere del materiale probatorio acquisito, esaminato e valutato alla luce dei principi oggi indicati, al fine di valutare – anche sotto il profilo del suo abuso – l’esercizio del diritto riconosciuto. In ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere: elementi questi tipici degli atti emulativi, ma non delle fattispecie di abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica. Le conseguenze, cui condurrebbe l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, sono inaccettabili. La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede oggettiva e della rilevanza anche dell’eventuale esercizio abusivo del recesso, infatti, consentirebbero che il recesso ad nutum si trasformi in un recesso, arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito dall’ordinamento giuridico. Il giudice del rinvio, quindi, dovrà riesaminare la questione, tenendo conto delle indicazioni fornite e dei principi enunciati, al fine di riconoscere o meno il carattere abusivo del recesso e l’eventuale, consequenziale diritto al risarcimento del danni subiti. Tutto ciò in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici. Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere irrilevante, e, quindi, superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura proposti. I temi dell’abuso di dipendenza economica e della applicabilità analogica od estensiva della normativa in materia di subfornitura (in particolare L. 18 giugno 1998, n. 172, art. 9) non hanno costituito oggetto di specifica censura contenuta nei motivi di ricorso. Quanto alle analogie riscontrate dai ricorrenti fra il contratto di concessione di vendita e quella di agenzia, ai fini del riconoscimento del diritto dei concessionari a percepire una somma a titolo di indennità, poi, ad un sommario esame – il quale, peraltro, si presenterebbe suNGCC 2010 - Parte prima Cass., 31.8.2009, n. 18920 perfluo ai fini che qui interessano, per le conclusioni raggiunte sui temi in precedenza trattati – si presentano di dubbia praticabilità. Il contratto di concessione di vendita, infatti, per la sua struttura e la sua funzione economico-sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione, ma non può, però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto – quadro o contratto normativo (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11960), dal quale deriva l’obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale (v. anche Cass. 22.2.1999 n. 1469; Cass. 11.6.2009 n. 13568). Proprio una tale struttura e funzione economica, che esclude profili rilevanti di collabora- c CASS. CIV., III sez., 31.8.2009, n. 18920 Contratto in genere zione, sembra doverlo porre al di fuori dell’area di affinità con il contratto di agenzia (v. anche Cass. 21.7.1994 n. 6819). (Omissis) Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale; vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, terzo e quarto motivo; vanno dichiarati assorbiti il quinto motivo ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi, come accolti, e la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (Omissis) [Varrone Presidente – Vivaldi Estensore – Destro P.M. (concl. diff.). – A.G. ed al. (avv.ti Molfese e Galgano) – Renault Italia S.p.A. (avv.ti Battaglia e Di Amato)] [La sentenza è oggetto di commento in, Parte seconda, 139, con Opinioni di Orlandi, Scognamiglio, Viglione] Conferma App. Campobasso, 15.6.2005 immediatamente – senza ricorrere al giudice – il contratto e, quindi, di liberarsi dalla prestazione dell’obbligazione. Contratto in genere - Inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Effetto risolutorio - Presupposti - Dichiarazione di volersi avvalere della condizione - Necessità (cod. civ., artt. dal testo: 1353, 1456) A differenza della condizione risolutiva, perché si possa produrre la risoluzione la clausola risolutiva espressa richiede oltre all’inadempimento della specifica obbligazione dedotta, anche la dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate, in quanto essa costituisce una forma di autotutela privata ammessa dalla legge e consente alle parti di prevedere che, in caso di inadempimento, la parte creditrice abbia il potere (diritto potestativo) di risolvere NGCC 2010 - Parte prima Il fatto. Con sentenza del 28 febbraio 2002 il Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta da R.F. e P.G. nei confronti di M.S., tesa a far dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato in data (Omissis) tra gli stessi nonché la domanda riconvenzionale dispiegata dal M. e compensava le spese. Avverso la decisione proponevano appello con atto del 18 settembre 2003 gli originari attori. Si costituiva il M. che dispiegava appello incidentale. La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 15 giugno 2005 accoglieva per quanto 239 Cass., 31.8.2009, n. 18920 di ragione l’appello principale e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava risolto di diritto il contratto stipulato l’(Omissis); condannava quindi il M. all’immediata restituzione dell’immobile, oggetto di quel contratto preliminare, oltre al risarcimento dei danni e spese di entrambi i gradi del giudizio; condannava gli appellanti alla restituzione di Euro 10.379,14 (valore equivalente ai venti milioni di lire, ricevute a titolo di acconto sulla somma ulteriore di L. 200 milioni allora convenuta per la vendita). Contro questa sentenza insorge il M. con un ricorso affidato a tre motivi. Resistono con controricorso R.F. e P.G. (Omissis) I motivi. Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del controricorso, contenuta nella memoria del M., per asserito difetto di procura speciale. La eccezione è palesemente infondata, come si evince dalla semplice lettura della conferita procura. Con il primo motivo, che, a parere del Collegio, costituisce il punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello abbia applicato al contratto la norma di cui all’art. 1353 c.c., ovverosia abbia ritenuto il concluso preliminare sottoposto ad una condizione risolutiva e non già ad una clausola risolutiva espressa. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue. La clausola, oggetto della questione sottoposta al Collegio, era contenuta nel preliminare di vendita stipulato l’(Omissis) tra i R.F. e P.G. da un lato e M.S. dall’altro e concernente un immobile di proprietà dei primi sottoposto alla procedura dell’esecuzione forzata. In quel preliminare venne inclusa una clausola dal seguente tenore: “Qualora entro due anni da oggi i promittenti non avranno ottenuto l’autorizzazione alla vendita o la riduzione del pignoramento o comunque l’estinzione della procedura immobiliare del bene in oggetto, il presente contratto dovrà ritenersi a tutti gli effetti risoluto di pieno diritto e il promissario avrà diritto alla restituzione” (p. 8 sentenza impugnata). Nell’atto di citazione in primo grado i promettenti venditori-attori deducevano che nello spirare del termine dei due anni, non essendosi 240 Contratto in genere verificate alcune delle condizioni pattuite, era stata inviata formale diffida alla riconsegna del bene, nel cui possesso era stato immesso il M., con offerta di restituzione delle somme già acquisite, ma il M. non aveva ottemperato agli obblighi assunti, costringendoli all’azione giudiziaria. Sul punto, e prima di esaminare la censura circa la correttezza in punto di diritto sostanziale a quanto statuito nella sentenza impugna, ritiene il Collegio di dover esaminare il secondo motivo di ricorso, secondo il quale il giudice erroneamente non avrebbe ritenuto “domanda nuova” quella svolta dai promittenti in appello. Infatti, avendo questi nel giudizio di primo grado solo ed esclusivamente avanzato richiesta di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c., oltre alla richiesta di risarcimento danni (p. 16 ricorso), la domanda ex art. 1353 c.c., sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile. Questa censura è destituita di fondamento. Il giudice dell’appello ha solo qualificato diversamente la natura della clausola indicata nel contratto, mentre la domanda su cui si fondava la pretesa degli attori era rimasta sempre la stessa, con la indicazione di tutti i suoi elementi costitutivi. Peraltro, sottolinea il giudice del merito che non vi è stata “nemmeno imputazione degli argomenti giuridici dedotti in primo grado, atteso che proprio l’appellato – odierno ricorrente – aveva sostenuto doversi applicare alla fattispecie l’art. 1353 c.c., tanto è vero che il Tribunale, investito della controversia, ha ampiamente esaminato la vicenda sia sotto l’aspetto dell’art. 1353 c.c. che dell’art. 1456 c.c.” (p. 11 sentenza impugnata), che poi condivise e la cui statuizione diede vita all’appello degli attuali resistenti. In sintesi, non vi è stata una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, rispetto a quella di primo grado. Ciò posto e tornando all’esame del primo motivo, deve osservarsi quanto segue. Ha, invero, ritenuto il giudice dell’appello che la c.d. clausola risolutiva del contratto preliminare non fosse altro che “una condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., condizione legata al presupposto necessario della “autorizzazione alla vendita” da parte dei creditori procedenti con esecuzione forzata. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 31.8.2009, n. 18920 Infatti, il conseguimento dell’autorizzazione non si poteva ricondurre in alcun modo alla volontà degli esecutati promittenti venditori, “atteso che tale autorizzazione restava nella sfera volitiva di terzi e così pure la riduzione del pignoramento o comunque l’estinzione della procedura immobiliare” non era riconducibile alla volontà e alla disponibilità dei predetti esecutati-promittenti atteso che dipendeva dalle vicende processuali del giudizio di esecuzione forzata, regolato dalla attività delle parti e dalle decisioni del giudice. Ed è noto che la procedura esecutiva si svolge, di per sé, allorché il debitore non riesce ad adempiere ed onorare i propri debiti ed in essa più che dalla sua volontà, ogni mutamento in melius e a suo favore dipende dalla volontà dei creditori esecutanti e dall’avallo a questa volontà da parte del giudice dell’esecuzione. Conclude, quindi, il giudice dell’appello che “le parti hanno pattuito di subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro, perché si sarebbe dovuto verificare nei prossimi due anni, ed incerto, perché dipendente dalla volontà di terzi”, ovvero per cause indipendenti dalla volontà dei promettenti. A questa argomentazione il ricorrente risponde affermando che il consenso alla alienazione del bene promesso in vendita e/o comunque la riduzione o cancellazione del pignoramento sull’immobile era rimesso, esclusivamente, alla volontà dei promittenti venditori nella qualità di debitori. Il tutto perché, se avessero onorato i propri debiti, i creditori avrebbero prestato il consenso alla vendita del bene. Diversamente l’avrebbero negato, così come hanno effettivamente fatto fino all’(Omissis) (scadenza dell’autorizzazione alla vendita da parte dei creditori entro i due anni dalla sottoscrizione del preliminare di vendita (Omissis) (p. 7 ricorso). Ora, mentre è certo che gli attori originari – promittenti venditori – proprio in virtù di quella clausola, definita dalle stesse parti, come producente effetto di risoluzione di pieno diritto, hanno fondato la loro domanda di risoluzione, va subito detto che compete al giudice del merito la qualificazione del contratto e delle singole clausole nonché la interpretazione NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere della volontà dei contraenti (ex plurimis n. 7198/99; n. 5095/01). Nell’esercizio di tale potere, il giudice dell’appello ha ritenuto non già trattarsi di una clausola risolutiva espressa, bensì di una condizione risolutiva, in sintonia con il tenore letterale delle parole adoperate dai contraenti nel preliminare, che di risoluzione hanno parlato. Ed, infatti, la clausola risolutiva espressa richiede anche la dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate (nel caso in esame i promittenti hanno atteso lungamente lo scadere dei due anni: la citazione è del 28 novembre 1998), in quanto essa costituisce una forma di autotutela privata ammessa dalla legge e consente alle parti di prevedere che, in caso di inadempimento, la parte creditrice abbia il potere (diritto potestativo) di risolvere immediatamente – senza ricorrere al giudice – il contratto e, quindi, di liberarsi dalla prestazione dell’obbligazione. Di contro, per la condizione risolutiva è sufficiente il non verificarsi del fatto dedotto come condizione perché si possa produrre la risoluzione. Nel caso in esame, come si legge dalla clausola del preliminare più sopra riportata, non vi è chi non veda che le parti hanno condizionato la risoluzione ad un fatto, o più fatti, se si vuole, tutti attinenti alla procedura di esecuzione forzata, pattuendo il preliminare. Nelle more del preliminare, quell’evento risolutivo si è ampiamente verificato, senza che ne siano imputabili i promittenti esecutati, essendo quell’avveramento unicamente attribuibile alla volontà dei creditori esecutanti, estranei a quel preliminare (v. per quanto valga Cass. n. 3631/82). Il giudice dell’appello ha, quindi, dedotto che andava applicato l’art. 1353 c.c., per cui nessuna altra indagine avrebbe dovuto effettuarsi sull’imputabilità (colposa o meno) dei promittenti (Cass. n. 6506/79, richiamata puntualmente nella sentenza impugnata a p. 10). Con il terzo motivo il ricorrente si duole del riconoscimento del danno attribuito a favore dei resistenti. Anche questo motivo non merita di essere accolto. Infatti, decorso il periodo pattuito nel contratto ed avendo con lettera raccomandata del 7 ottobre 1995 gli attuali resistenti invitato 241 Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento il M. a restituire il bene, perché si era avverata la condizione risolutiva, questi non vi adempiva, divenendo dunque, inadempiente ad un preciso obbligo contrattualmente assunto. Tuttavia, perché la risoluzione non avvenne se non per un fatto futuro ed incerto, non dipendente da sua colpa, correttamente la Corte del merito ha applicato l’art. 1218 c.c., rinvenendo il danno nel mancato guadagno che i proprietari avrebbero potuto ricavare dalla locazione dell’immobile. Il danno è stato liquidato in via equitativa, stante pur sempre un principio di prova, costituito dalla testimonianza di soggetti, che erano stati precedenti locatari di quell’immobile. Né si può condividere la censura sulla inammissibilità di quelle prove (p. 17-18 ricorso), perché a fronte della valutazione operata dal giudice dell’appello, di piena legittimità del loro espletamento (p. 13 sentenza impugnata), il ricorrente si limita ad affermare che la prova testimoniale, di cui in primo grado, “verte su una circostanza che esula dall’oggetto del procedimento”, trascurando di considerare che in virtù della mancata restituzione, i promittenti non potettero godere dell’immediata disponibilità dell’immobile, pur ad essi dovuta. Infatti, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento della obbligazione contrattualmente assunta (la restituzione del bene, se non si fosse avverata la condizione indicata nel contratto preliminare), il M. avrebbe dovuto provare che l’inadempimento era stato determinato da causa non imputabile (art. 1218 c.c.), mentre non risulta che egli abbia agito con la normale diligenza, onde escludere ogni sua imputabilità al riguardo. È mancata questa prova da parte sua, mentre i creditori-promittenti hanno offerto un principio di prova circa la certezza ontologica del danno, con le testimonianze acquisite al processo che hanno confermato che essi in precedenza locavano l’immobile a terzi, traendone il relativo guadagno (v. per quanto valga Cass. 3327/02). Conclusivamente il ricorso va respinto. (Omissis) [Varrone Presidente – Uccella Estensore – Ceniccola P.M. (concl. conf.). – M.S. (avv. Saracino) – R.F. e P.G. (avv.ti Moscarini e Greco)] 242 Contratto in genere Nota di commento: «Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva tra autonomia contrattuale e automatismo della risoluzione» I. Il caso La fattispecie da cui origina la controversia in questione è assai lineare, ma densa di rilevanti implicazioni giuridiche. Due parti stipulano un contratto preliminare di compravendita relativo ad un immobile. Poiché l’oggetto del contratto è sottoposto alla procedura di esecuzione forzata, i contraenti appongono una clausola a tenore della quale, se entro due anni i promittenti venditori non avranno ottenuto l’autorizzazione alla vendita o la riduzione del pignoramento o comunque l’estinzione della procedura immobiliare del bene, il preliminare dovrà ritenersi a tutti gli effetti risoluto ed il promissario acquirente avrà diritto alla restituzione degli acconti. Decorso il termine pattuito senza che fosse intervenuta alcuna modifica della situazione dell’immobile i promittenti venditori inviavano formale diffida alla riconsegna del bene con offerta di restituzione delle somme già acquisite, cui la controparte immessa nel possesso dell’immobile si rifiutava di ottemperare. La decisione da parte del giudice di primo grado di rigetto della domanda di risoluzione di diritto del contratto proposta dai promittenti venditori veniva riformata in appello sulla base della qualificazione della suddetta clausola non alla stregua di una clausola risolutiva espressa bensì come condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 cod. civ. Ad opinione del giudice di secondo grado, poi confermata dalla Corte di cassazione, infatti, l’autorizzazione alla vendita da parte dei creditori procedenti con esecuzione forzata rappresenta l’evento futuro e incerto dedotto in condizione. La decisione in esame, pertanto, pur senza diffondersi nella ricostruzione degli istituti, offre in un obiter lo spunto per precisare il ruolo giudiziale rispetto all’art. 1456 cod. civ. e ribadisce in maniera puntuale la differenza tra la clausola risolutiva espressa e la condizione risolutiva. La Supr. Corte, infatti, considera corretta l’interpretazione letterale della clausola data dal giudice di seconde cure, in base all’assunto per cui la clausola risolutiva espressa postula la dichiarazione della parte di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate. Le parti contraenti quindi, facendo uso della propria autonomia contrattuale, hanno inteso inserire nel contratto non una clausola risolutiva espressa, bensì una condizione risolutiva. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento II. Le questioni 1. La clausola risolutiva espressa come strumento oggettivante dell’autonomia privata. Ai fini di una proficua analisi della sentenza in commento, considerando le brevi riflessioni che la Supr. Corte dedica alla disamina della figura iuris, appare preliminare una ricostruzione relativa alla funzione della clausola risolutiva espressa (di seguito c.r.e.). Essa appartiene al più ampio genus delle clausole risolutive, ovverosia all’insieme di pattuizioni, espressione dell’autonomia di soggetti privati, che, al pari della condizione risolutiva in senso stretto, dell’attribuzione di una facoltà di recesso unilaterale ovvero della specificazione della risolubilità di un atto di liberalità per inadempimento del modus (artt. 648 e 793 cod. civ.), producono l’effetto di determinare il venir meno della vincolatività della vicenda contrattuale prevedendo la risoluzione degli effetti derivanti dal negozio medesimo. Più nello specifico è possibile circoscrivere la c.r.e. alla previsione esplicita che il contratto cui attiene si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite, conseguentemente è possibile ascrivere la c.r.e. nella disciplina legale generale della risoluzione per inadempimento quale possibile regolamentazione convenzionale (si veda in merito Busnelli, infra, sez. IV). In virtù della stipulazione della clausola infatti il creditore della prestazione inadempiuta può conseguire la risoluzione in maniera sicuramente più tempestiva e sicura giacché la previsione di una clausola ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. comporta che la gravità dell’inadempimento della obbligazione dedotta nella c.r.e. risulti in re ipsa, così derogando alla disciplina generale della risoluzione, la quale prevede, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., che l’inadempimento debba rivestire non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte in bonis. È evidente che nell’ambito dei contratti sinallagmatici alla duttilità del criterio generale della gravità dell’inadempimento corrisponde, in caso di c.r.e., l’indeterminatezza dello stesso parametro in relazione alla sussistenza dei presupposti della risoluzione, per cui si comprende l’esigenza di predeterminare in maniera analitica la rilevanza dell’inadempimento risolutorio considerato ex se dalle parti grave all’interno dell’economia del contratto, precludendo al giudice l’apprezzamento in ordine alla gravità e importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. Non è infatti considerata valida una c.r.e. non sufficientemente specifica quale quella genericamente riferita alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto. Una pattuizione così formulata costituirebbe infatti una mera clausola di stile iniNGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere donea a derogare alla regola generale della risoluzione giudiziale. Mediante l’utilizzo della c.r.e. si realizza quindi un’oggettivazione degli specifici interessi che hanno indotto il creditore a contrattare, giacché vengono integrati all’interno del regolamento contrattuale, dando rilievo a motivi peculiari in dipendenza dei quali anche un inadempimento obiettivamente tollerabile può essere posto a fondamento della risoluzione. Le specificità dell’economia individuale del contraente assurgono a giustificazione dell’esercizio della pretesa risolutoria per cui al giudice sarà totalmente inibita ogni valutazione economica dell’inadempimento essendo questa devoluta alle parti; nella fattispecie ad esempio, secondo la parte ricorrente, il suo interesse ad acquistare un immobile non sottoposto ad un giudizio di esecuzione forzata viene integrato nel regolamento contrattuale, in quanto egli considera grave e rilevante, in riferimento al perdurare della sua adesione al contratto, la mancata autorizzazione alla vendita o la riduzione del pignoramento sull’immobile. Ciò è ancor più vero se si pone mente all’ulteriore deroga alla disciplina generale rappresentata dall’art. 1454 cod. civ., a tenore del quale il creditore deve fissare al debitore un termine congruo per l’adempimento prima di risolvere il contratto: prevedendo una clausola risolutiva invece tale requisito decade, per cui il creditore può utilmente ottenere la risoluzione con effetto immediato senza attendere la rinnovazione dell’inadempimento del debitore, potendo dunque tornare sul mercato allo scopo di soddisfare il suo interesse rimasto inappagato. Attraverso della c.r.e. la risoluzione del contratto assume dunque una maggiore funzione deterrente che incoraggia il debitore ad un più tempestivo adempimento al fine di evitare la perdita del corrispettivo. È utile sottolineare che dalla c.r.e. non discende l’automatica risoluzione del contratto in seguito al verificarsi dell’inadempimento previsto, bensì si origina un diritto potestativo, astrattamente condizionabile e rinunciabile, al recesso unilaterale della parte non inadempiente. Conseguentemente è l’esercizio di tale diritto in via di autotutela per tramite di una dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola a provocare una risoluzione ipso iure e non il mero inadempimento. In ipotesi di c.r.e. la decisione giudiziale, la quale, ancora a differenza della risoluzione per grave inadempimento, assume natura dichiarativa e non costitutiva, dovrà quindi accertare l’esistenza di un comportamento costituente inadempimento dell’obbligazione prevista nel contratto ascrivibile alla parte infedele e alla quale le parti hanno ricollegato la risoluzione, ed infine verificare se il creditore della prestazione inadempiuta abbia esercitato, mediante la dichiarazio243 Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento ne di volersi avvalere della clausola, il diritto potestativo di provocare la risoluzione del rapporto. Si precisa tuttavia che il contratto deve comunque essere interpretato secondo buona fede per cui le parole adoperate per formulare la clausola, oltre a risultare tali da poter individuare con precisione le obbligazioni la cui violazione possa produrre la risoluzione, non devono essere intese secondo un significato eccessivamente rigoroso. Al cospetto di una clausola risolutiva espressa quindi la pronuncia giudiziale si risolve in una verifica di conformità che, se positiva, si limita alla declaratoria della già intervenuta risoluzione, della quale non fa che prendere atto, senza negare nella sostanza, la natura e la funzione proprie della risoluzione automatica del rapporto, quale espressione dell’autonomia contrattuale inveratasi nella preconfigurazione negoziale dell’importanza dell’inadempimento dedotto nella c.r.e. 2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del principio di buona fede. Occorre dunque chiarire il passaggio in cui la Supr. Corte nella pronuncia de qua, nell’individuare la c.r.e. come fonte del diritto potestativo in capo alla parte creditrice di risolvere immediatamente il contratto, ha cura di precisare «senza ricorrere al giudice». In proposito si rivela opportuno segnalare come l’automatismo della risoluzione derivante dall’apposizione di una clausola pattizia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. debba essere difesa dal fuoco di opposti estremismi relativi al ruolo del giudice con riferimento al contenuto della c.r.e. Da una parte infatti si potrebbe reclamare una radicale estromissione del giudice rispetto alla vicenda risolutoria, la cui interferenza vanificherebbe o inciderebbe negativamente sul carattere d’efficienza e tempestività che ontologicamente connota la risoluzione ipso iure (Smiroldo; Barbero, entrambi infra, sez. IV). Sarebbe quindi connotato da superfluità il sindacato del giudice sul collegamento realizzato dall’autonomia delle parti tra singoli inadempimenti considerati nella c.r.e. e risoluzione dell’intero contratto, in quanto l’unico limite ammesso alla libertà contrattuale può essere costituito dalle reciproche autolimitazioni della volontà dei contraenti che trasforma la risolubilità ordinaria, frutto dell’inadempimento, a risoluzione per volontà liberamente espressa dalle parti. Specularmente invece, dall’esaltazione della funzione integrativa della buona fede quale regola di condotta valutativa ex post del contenuto dell’obbligo di prestazione, si pretenderebbe una centralità dell’art. 1455 cod. civ. quale criterio di controllo al fine di scongiurare abusi nell’utilizzo dello strumento risolutorio nell’intero sistema della risoluzione per inadempimento, esten244 Contratto in genere dendo il sindacato giudiziale sulla gravità dell’inadempimento anche in caso di previsione di c.r.e., qualora questo, assunto dalle parti come causa della rottura del vincolo negoziale, appaia del tutto irrilevante ai fini della realizzazione degli scopi dell’operazione economica. L’art. 1455 cod. civ. assumerebbe dunque portata generale avallando la valutazione d’incidenza dell’inadempimento dedotto nella clausola risolutiva sull’equilibrio contrattuale ovvero sull’economia complessiva del rapporto (Turco, infra, sez. IV). L’opinione largamente affermata in giurisprudenza tuttavia rintraccia la corretta interpretazione della c.r.e. nel juste milieu tra i due suesposti orientamenti. Per meglio comprendere l’esatta latitudine dell’art. 1456 cod. civ. e verificarne la compatibilità con il controllo di gravità giudiziale previsto dall’art. 1455 cod. civ. vale effettuare due considerazioni. In primis storicamente non si può trascurare che la clausola risolutiva appaia come un elemento di novità dell’attuale codice. Nel vigore del precedente infatti l’art. 1165 cod. civ. del 1865, recependo il modello dell’art. 1184 code civil, si prevedeva che in tutti i contratti sinallagmatici l’inadempimento dell’obbligazione di una parte costituiva la tacita condizione risolutiva dell’obbligazione corrispettiva, i cui effetti però erano subordinati alla domanda al giudice della parte in bonis della risoluzione del contratto il quale aveva la facoltà di concedere al contraente inadempiente un termine di grazia. Accanto a tale tipologia di risoluzione le parti potevano tuttavia risolvere in via convenzionale il contratto per mezzo del c.d. patto commissorio che costituiva, in varie modalità, una condizione risolutiva espressa e dunque una fattispecie risolutoria automatica alternativa a quella giudiziale. Nel codice oggi imperante il legislatore ha valorizzato proprio quella specifica applicazione del patto commissorio che connetteva all’inadempimento di specifiche obbligazioni la risoluzione di pieno diritto ritenendo inammissibile la risoluzione come condizione risolutiva tacita. Risulta opportuno inoltre richiamare alla mente come la giurisprudenza abbia generalmente negato la riconducibilità della c.r.e. al novero delle clausole vessatorie che nei contratti per adesione richiedono la specifica approvazione per iscritto dell’aderente ai sensi dell’art. 1341, comma 2o, cod. civ. (cfr. Cass., 3.8.2005, n. 16253; Cass., 8.1.1992, n. 126, entrambe infra, sez. III). Si ritiene infatti che l’elenco contenuto nella suddetta norma non sia meramente esemplificativo ma tassativo e dunque non suscettibile di estensione in via interpretativa. A sostegno di tale conclusione milita il tenore letterale della disposizione laddove in maniera puntuale il legislatore prevede delle clausole specifiche che in eccezione alla regola generale pretendono un ulteriore NGCC 2010 - Parte prima Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento requisito formale. Si evidenzia inoltre come pur concentrandosi sul contenuto della clausola non si giunga a differenti conclusioni posto che risulta palese come la c.r.e. sia ontologicamente diversa dagli altri patti di cui all’art. 1341 cod. civ. Infatti diversamente dalle pattuizioni che limitano la facoltà di opporre eccezioni o che facoltizzano la sospensione dell’esecuzione aggravando la condizione di una delle parti, la clausola risolutiva consolida la facoltà già insita nel contratto di domandare la risoluzione del contratto semplicemente anticipando l’indagine sull’importanza di un determinato inadempimento rispetto all’interesse dell’altro contraente. Non si può tuttavia trascurare come nell’ambito dei contratti del consumatore si possa assimilare la c.r.e. ad un patto che attribuisca la facoltà di recesso al solo predisponente (art. 33, comma 2o, lett. g, cod. cons.) e dunque per tale via considerata vessatoria in quanto alterante lo squilibrio contrattuale in maniera significativa attraverso una globale valutazione dei molteplici interessi in causa. Alla base dell’orientamento che ammette la sottomissione della c.r.e. alla valutazione del giudice secondo il parametro della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 cod. civ., vi è la convinzione, alternativamente definibile come eccessivamente ottimistica o oltremodo invasiva, che affida al giudizio di buona fede (e al giudice attraverso l’utilizzo di tale clausola generale) il ruolo non (solo) di ricostruire i desiderata delle parti, in caso di difetto di adeguata determinatezza dell’inadempimento ovvero di comporre l’equilibrio negoziale una volta accertata una disparità di trattamento salvaguardando il modello di contratto paritario, bensì di edificare il limite di operabilità della c.r.e. rispetto ad un presunto interesse negoziale. Assumendo tale visione infatti attraverso la verifica della gravità dell’inadempimento sarebbe il giudice a selezionare gli interessi meritevoli di tutela in chiara espropriazione dell’autonomia delle parti le quali, in maniera consapevole e senza che sia ravvisabile uno stato d’inferiorità di una parte, hanno magari collegato la risoluzione ad un lieve inadempimento o hanno perfino previsto una c.r.e. unilaterale. Il criterio della gravità dell’inesatto adempimento agli effetti specifici della risoluzione dunque non si rivela il mezzo più idoneo per rispondere al reale ed effettivo pericolo di abuso di una parte sull’altra nell’ambito di una predeterminazione negoziale della rilevanza sull’economia del rapporto. Come ha osservato la Supr. Corte (cfr. Cass., 18.2.2008, n. 3954, infra, sez. III) infatti, ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento l’autorità giudiziale deve porre in essere una duplice indagine che investa da una parte i comportamenti assunti dalle parti nelle more del rapporto contrattuale, valorizzando ad esempio una tempestiva riparaNGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere zione, e che riguardi dall’altra l’incidenza sull’economia complessiva del rapporto, considerando sia il pregiudizio economico concretamente sopportato dalla parte in bonis, sia l’entità dell’inadempimento medesimo, la cui soglia sarebbe però già stata prefissata dalla c.r.e. Ciò non deve comunque trasbordare nella negazione di cittadinanza al generale principio di buona fede in caso di previsione di una c.r.e. la quale deve appunto rimanere a presidio dell’equilibrio inteso come parità di condizioni: in questo terreno si deve dunque verificare l’ingiustizia in maniera effettiva. Su questo piano e in questo senso, e non mediante il parametro di rilevanza di cui all’art. 1455 cod. civ., il giudice deve accertare la conformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Del resto costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità la regola per cui il giudice dovrà altresì verificare che l’inadempimento sia imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., in quanto la pattuizione della c.r.e., non incide sui principi regolatori della risoluzione diversi dalla gravità, non potendo dare luogo ad una responsabilità senza colpa (cfr. Cass., 14.7.2000, n. 9356; Cass., 5.8.2002, n. 11717, entrambe infra, sez. III). Peraltro anche avendo riguardo ad istituti sistematicamente e topograficamente affini quali il termine essenziale, la diffida ad adempiere e la risoluzione per inadempimento, appare evidente come la risoluzione del rapporto costituisca una sanzione la quale non sarebbe ammissibile qualora non si riscontrasse quanto meno l’elemento colposo. Il giudice quindi non è tenuto solo ad appurare che l’evento previsto dalla detta clausola si sia verificato, ma deve altresì vagliare, con riferimento al principio della buona fede, il comportamento dell’obbligato. Versandosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest’ultimo, nonostante abbia usato una normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Del resto perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non è sufficiente eccepire che la prestazione non possa essere eseguita per fatto del terzo, risultando necessario dimostrare la propria assenza di colpa, con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo interposto da altri all’esatto adempimento. Il giudice non potrà inoltre trascurare anche la reciproca posizione delle parti in ossequio alla locuzione inadimplenti non est adimplendum che trova riferimento nell’art. 1460 cod. civ. in caso di reci245 Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento proci inadempimenti, compiendo una valutazione basata sulla loro importanza in relazione agli interessi contrattualmente rilevanti. Tale postulato si giustifica alla luce della funzione medesima della c.r.e. la quale elimina soltanto la necessità dell’indagine circa l’importanza di un determinato inadempimento, che è stata misurata anticipatamente dai contraenti, senza incidere sulle altre regole concernenti la risoluzione dei contratti. Tuttavia l’exceptio inadimpleti contractus non deve appiattirsi sul criterio di cui all’art. 1455 cod. civ. comportando ai fini dell’opponibilità dell’eccezione l’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento eccepito, ma deve fondarsi su una globale comparazione dell’effettiva entità dei reciproci inadempimenti identificando anche interessi non riconducibili alla causa del contratto o alla volontà delle parti, sulla base di una visione complessiva che includa sia i comportamenti delle parti sia le circostanze anche sopravvenute. 3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. L’essenza della c.r.e. come forma di autotutela privata ammessa dalla legge è sottolineata dalla Cassazione nella sentenza de qua laddove il S.C. individua nel diritto potestativo a favore della parte nel cui interesse è stata stipulata la clausola il criterio distintivo rispetto alla condizione risolutiva. Tali due figurae iuris infatti mostrano elementi di affinità, in particolar modo nel caso in cui le parti deducano l’inadempimento ad oggetto di una condizione risolutiva: al verificarsi dell’inadempimento dedotto il contratto si risolve di diritto. Tale relazione risultava maggiormente sottolineata nei primi anni di entrata in vigore dell’attuale codice, derivante dalla concezione suesposta relativa all’imperio del codice del 1865 laddove si riconduceva la c.r.e. appunto allo schema della condizione risolutiva. È noto che quest’ultima consta di due elementi: la clausola condizionale e l’evento condizionante che riguarda gli effetti del contratto, dall’avveramento del quale le parti fanno dipendere l’esistenza del rapporto consequenziale. Con l’apposizione della condizione le parti danno rilevanza ai motivi che hanno determinato una certa pattuizione, specificano cioè che gli effetti del contratto stipulato sono voluti soltanto se o fino a quando un certo fatto si verifichi. Emerge tuttavia in maniera nitida come la condizione risolutiva sia connotata da una maggiore oggettività pur costituendo una autolimitazione della volontà al pari della c.r.e., dove il ruolo del creditore è essenziale. A differenza di questa infatti non rappresenta una sanzione per il caso di inadempimento, in quanto il verificarsi di questo produce immedia246 Contratto in genere tamente ed in maniera automatica gli effetti senza presupporre un’indagine sulla sussistenza della colpa né richiedere alcuna dichiarazione da parte del contraente in bonis «di volersi avvalere della risoluzione per l’avveramento delle circostanze indicate», come osserva la pronuncia in analisi, in quanto subordina il perseguimento di uno specifico interesse programmatico ad un dato evento futuro ed incerto, estraneo alla sfera di controllo delle parti. L’effetto precipuo della c.r.e. invece non è la risoluzione ipso iure del contratto, bensì la facoltà di recesso unilaterale a favore del creditore titolare del diritto potestativo, la cui dichiarazione di giovarsi della clausola costituisce presupposto indefettibile per l’operatività della c.r.e. Ciò è del resto confermato dal tenore letterale dell’art. 1456 cod. civ. laddove al comma 2o precisa che la risoluzione si realizza in presenza di inadempimento appunto «quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della c.r.e.», cristallizzando dunque il momento in cui si produce l’effetto risolutivo: la risoluzione del rapporto avviene quindi per volontà innovativa del soggetto che produce un negozio giuridico unilaterale recettizio. Il ruolo dirimente di tale dichiarazione è sottolineato dal fatto che il debitore può adempiere la propria obbligazione, sanando il precedente inadempimento, fino al momento in cui il creditore manifesta l’intenzione di avvalersi della c.r.e.; ugualmente qualora si realizzi l’inadempimento e la parte in bonis rimane inattiva o la dichiarazione non viene a conoscenza del debitore che provvede ad un adempimento tardivo, la successiva dichiarazione si rivela tamquam non esset. Appare quindi palese come il fondamento della rilevanza giuridica della dichiarazione sia il precedente inadempimento dell’altra parte, la cui assenza infatti priva di funzionamento la stessa dichiarazione. Il mancato effetto automatico della risoluzione potrebbe del resto non essere più conforme all’interesse del creditore nell’atto in cui l’inadempimento si verifica, egli infatti potrebbe optare per conservare comunque il contratto. Peraltro la regola di cui al comma 2o dell’art. 1456 cod. civ., come la stessa disciplina del termine essenziale di adempimento inserito nel tessuto normativo dell’art. 1457 cod. civ., è finalizzata a preservare in capo al contraente adempiente lo jus variandi già scolpito nell’art. 1453 cod. civ. di fronte all’inadempimento della controparte, e cioè la possibilità di scegliere tra risoluzione o adempimento. Si evidenzia anche in questo aspetto la funzione della c.r.e. come mezzo diretto a rendere maggiormente efficace la tutela della posizione del soggetto senza percorrere le ordinarie vie giudiziali. In aggiunta all’assoluta irrilevanza del comportamento del creditore in ipotesi di condizione risolutiNGCC 2010 - Parte prima Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento va, questa è caratterizzata rispetto alla c.r.e. anche dal proprio oggetto: un fatto futuro ed incerto attinente alla realizzazione del contratto o alla sua efficacia può infatti ben essere dedotto in condizione risolutiva, giammai essere oggetto di una c.r.e. che attiene invece all’adempimento delle prestazioni corrispettive. Nella fattispecie della controversia in commento l’autorizzazione alla vendita, la riduzione del pignoramento o comunque l’estinzione della procedura di esecuzione forzata del bene immobile costituiscono eventi esterni al piano delle obbligazioni presenti nel contratto e estranei alla sfera volitiva degli esecutati promittenti venditori, risultando bensì subalterni alle svariate vicende processuali del giudizio di esecuzione forzata, dipendenti, oltre dalla condotta della parte esecutata, dalla volontà dei creditori e dal giudizio finale dell’autorità giudiziaria. Correttamente dunque il S.C., confermando la decisione del giudizio d’appello, ha configurato la clausola come condizione risolutiva, estranea al comportamento imputabile delle parti benché incidente sul profilo effettuale del contratto. Appare infatti evidente come la posizione dell’avente causa nella controversia in questione sia assolutamente coincidente con la posizione di attesa di un effetto acquisitivo qualificabile come aspettativa rispetto all’avveramento di fatti relativi alla procedura di esecuzione forzata. III. I precedenti 1. La clausola risolutiva espressa come strumento oggettivante dell’autonomia privata. La funzione della c.r.e. è individuata dalla Cass., 8.5.1987, n. 4246, in Foro it., 1987, I, 3071 nel «sostituire il normale meccanismo giudiziale della risoluzione con una regolamentazione della stessa che è espressione dell’autonomia delle parti». È ormai acclarato in giurisprudenza che requisito di validità della c.r.e. è la specifica indicazione delle prestazioni obbliganti il cui inadempimento determini il venir meno automatico e stragiudiziale della vincolatività dell’accordo: in tema Cass., 27.1.2009, n. 1950, in Contratti, 2009, 547, e Cass., 6.4.2001, n. 5147, in Mass. Giur. it., 2001. Con riferimento al ruolo del giudice in seguito all’operatività della c.r.e. si vedano ex multis Cass., 27.10.2005, n. 20880, in Obbl. e contr., 2006, 362; Cass., 5.1.2005, n. 167, in Mass. Giur. it., 2005; Cass., 7.3.2001, n. 3343, in Contratti, 2001, 688. 2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del principio di buona fede. I profili rilevanti ai fini dell’indagine sulla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. sono analizzati dalla NGCC 2010 - Parte prima Contratto in genere Cass., 18.2.2008, n. 3954, in questa Rivista, 2008, I, 825, con nota di Amram, e Cass., 2.3.2007, n. 4982, in Guida al dir., 2007, n. 16, 82. L’oggetto dell’accertamento del giudice in presenza di c.r.e. è evidenziata da Cass., 14.11.2006, n. 24207, in Contratti, 2007, 578; Cass., 5.1.2005, n. 167, in Mass. Giur. it., 2005; Cass., 28.1.1993, n. 1029, in Foro it., 1993, I, 1475. Negano la vessatorietà della c.r.e. Cass., 3.8.2005, n. 16253, in Mass. Giust. civ., 2005; Cass., 8.1.1992, n. 126, in Mass. Giur. it., 1992; Cass., 19.1.1989, n. 265, in Arch. loc., 1990, 57. La necessità di verificare l’imputabilità dell’inadempimento in presenza di c.r.e. è affermata tra le altre da Cass., 6.2.2007, n. 2553, in Contratti, 2007, 965; Cass., 17.10.1995, n. 10815, in Gius, 1996, 314; Cass., 14.7.2000, n. 9356, in Contratti, 2000, 1108; Cass., 5.8.2002, n. 11717, ivi, 2003, 38. 3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. Il rapporto tra c.r.e. e la condizione risolutiva è precisato da Cass., 24.6.2008, n. 17181, in Mass. Giust. civ., 2008, e Cass., 21.1.1982, n. 400, ivi, 1982. L’interpretazione letterale dell’art. 1456 cod. civ. al fine di distinguerla con la condizione risolutiva è sottolineata da Cass., 8.7.1948, in Giur. civ. compl., 1948, II, 225, con nota di Rubino. L’eventualità che il contraente non inadempiente scelga di conservare il contratto è evidenziata da Cass., 17.5.1995, n. 5436, in Mass. Giust. civ., 1995. Sull’efficacia sanante dell’adempimento tardivo del debitore prima della dichiarazione del creditore di volersi giovare della c.r.e. si veda Cass., 6.12.1980, n. 6344, in Rep. Giur. it., 1980, voce «Obbligazioni e contratti», n. 411. IV. La dottrina 1. La clausola risolutiva espressa come strumento oggettivante dell’autonomia privata. Sulla risoluzione del contratto in generale si veda Paladini, voce «Risoluzione del contratto per inadempimento», in Enc. dir. Sole 24 ore, Il Sole 24 ore, 2008. Con riferimento alla funzione della c.r.e in generale si rinvia a Busnelli, voce «Clausola risolutiva espressa», in Enc. del dir., VII, Giuffrè, 1960, 196; Dellacasa-Addis, Inattuazione e risoluzione: i rimedi, in Rimedi, 2, a cura di Roppo, nel Trattato Roppo, V, Giuffrè, 2006, 295; in particolare sulla deroga alla disciplina di cui all’art. 1455 cod. civ., Belfiore, voce «Risoluzione per inadempimento», in Enc. del dir., XL, Giuffrè, 1989, 1311, individua in tale caratteristica «la principale ragion d’essere» dell’istituto. Sottolinea la funzione della c.r.e. quale strumento per fornire una consistenza 247 Cass., 31.8.2009, n. 18920 - Commento oggettiva agli interessi del creditore Collura, Importanza dell’inadempimento e teoria del contratto, Giuffrè, 1992, 127. 2. Importanza dell’adempimento e perimetro del sindacato del giudice nel quadro del principio di buona fede. La sottrazione al giudice di ogni valutazione relativa alla gravità dell’inadempimento è esaminata da Spallarossa, La risoluzione del contratto per inadempimento, in questa Rivista, 1989, II, 189, e Iudica, Risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ., 1983, II, 191, ed in particolare da Smiroldo, Profili della risoluzione per inadempimento, Giuffrè, 1982, e prima ancora da Barbero, La «clausola risolutiva espressa» in rapporto alla disciplina eccezionale degli alloggi, in Temi, 370; contra si v. Gonnelli, La clausola risolutiva espressa tra principio di buona fede e importanza dell’inadempimento, in Obbl. e contr., 2009, 708, e l’approfondita analisi di Turco, L’imputabilità e l’importanza dell’inadempimento nella clausola risolutiva, Giappichelli, 1997, 103. Per l’evoluzione storica della condizione risolutiva espressa si veda Laurent, Principes de Droit Civil, XVII, Bruylant, 1878, 170. In merito al principio di buona fede riferito alla c.r.e. si rinvia alle considerazioni di Smiroldo, 182, e Turco, 141; e in generale si veda Breccia, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Giuffrè, 1968; Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I, 537; Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1955. L’imputabilità dell’inadempimento derivante dal carattere sanzionatorio della risoluzione del rapporto è riconosciuto da Busnelli, 198; Auletta, La risoluzione per inadempimento, Giuffrè, 1942; Bigliazzi Geri, Della risoluzione per inadempimento, nel Commentario Scialoja-Branca, II, Zanichelli-Foro it., 1990, 18; e con riferimento al termine essenziale da Natoli, Il termine essenziale, in Riv. dir. comm., 1947, I, 233; più recentemente si vedano le osservazioni di Fontanella, Imputabilità dell’inadempimento e clausola risolutiva espressa, in Contratti, 248 Contratto in genere 2007, 967; Addante, Colpa dell’obbligato ed operatività della clausola risolutiva espressa, ivi, 2003, 234. Contra Sacco, Il contratto, nel Trattato Vassalli, VI, Utet, 1975, 948, e Giorgianni, L’inadempimento, Giuffrè, 1975, 888, il quale ritiene la risoluzione conseguenza dell’impossibilità di attuazione del contratto a “prestazioni corrispettive”; mentre con riferimento alla c.r.e. cfr. Mutarelli, Per il superamento della colpa nella clausola risolutiva espressa, in Riv. dir civ., 1978, II, 255, e Turco, 21. Per quanto riguarda l’eccezione di inadempimento si rinvia a Bigliazzi Geri, Profili sistematici dell’autotutela privata, Giuffrè, 1974, e Zana, La regola della buona fede nell’eccezione di inadempimento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 1378. 3. La dichiarazione di avvalersi della clausola e differenza tra c.r.e. e condizione risolutiva. Assai sovente la c.r.e. è stata avvicinata alla condizione risolutiva di inadempimento su cui si rinvia ex multis alla lucida analisi di Martone, Condizione risolutiva d’inadempimento, in questa Rivista, 2008, II, 71, e Lenzi, Condizione, autonomia privata e funzione di autotutela: l’adempimento dedotto in condizione, Giuffrè, 1996. Sulla differenza tra i due istituti si vedano Natoli, Condizione risolutiva espressa e rapporto enfiteutico, in Foro it., 1944-46, I, 570; Romoli, Sul rapporto tra clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva di adempimento, in Riv. notar., 2007, 1208; Dellacasa-Addis, 316. Sul tenore letterale dell’art. 1456 cod. civ. e la rilevanza della dichiarazione del creditore in costanza di inadempimento cfr. Caianiello, Della risoluzione del contratto. Artt. 1456-1457, in Nuova rass. giur. cod. civ., a cura di Ruperto e Sgroi, IV, 3, Giuffrè, 1994, 1556. Rimarcano la funzione della tutela di un eventuale interesse alla conservazione del contratto da parte del creditore Scognamiglio, Contratti in generale, nel Trattato Grosso-Santoro Passarelli, IV, Vallardi, 278, e ancora Natoli, 573. Ivan Libero Nocera NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 c CASS. CIV., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 Famiglia (regime patrimoniale) dal testo: Cassa App. Palermo, 15.3.2005 Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Acquisto di un bene immobile destinato all’attività professionale di un coniuge - Intervento nell’atto di acquisto dell’altro coniuge ex art. 179, comma 2o, cod. civ. - Natura giuridica della partecipazione - Atto ricognitivo (cod. civ., artt. 177, comma 1o, lett. a), 179) (a) Famiglia (regime patrimoniale) - Comunione dei beni - Amministrazione Atti compiuti senza il necessario consenso - Annullabilità - Effetti nei confronti dei terzi (cod. civ., artt. 184, 1445) (b) (a) Ha natura ricognitiva la dichiarazione con la quale uno dei coniugi riconosce che il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni personali. Non può attribuirsi invece natura ricognitiva alla dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare in futuro alla propria attività personale il bene che viene acquistato. In tale ipotesi, occorrerà accertare quale destinazione il bene avrà effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati. (massima non ufficiale) (b) Il coniuge non acquirente di un bene può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi; salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede. (massima ufficiale) NGCC 2010 - Parte prima Il fatto. Il 25 giugno 1996 R. B. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l’ex marito P. B. e N. P., cui in data 12 luglio 1991 lo stesso P. B. aveva venduto un alloggio, che in precedenza era stato destinato a casa coniugale sin dal suo acquisto in data 7 luglio 1986, benché entrambi i coniugi ne avessero all’epoca simulato la destinazione all’attività professionale del marito, per sottrarlo a scopo fiscale alla comunione legale. Chiese dunque che, dichiarata la simulazione dell’atto pubblico per notar L. F. di acquisto dell’immobile a nome del solo P. B., fosse accertata la comune proprietà dell’alloggio in capo a entrambi i coniugi e ne fosse di conseguenza annullata la successiva vendita a N. P. Ripropose così la domanda già proposta nel giudizio di separazione personale dei coniugi e trascritta il 10 luglio 1991, ma dichiarata inammissibile in quella sede. Il tribunale qualificò la domanda di R. B. come azione di simulazione del contratto di compravendita stipulato dai coniugi B. per l’acquisto dell’immobile controverso. Ordinò pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. F. e M. L. A., danti causa di P. B. e R. B. e rigettò la domanda per mancanza di prova scritta. La decisione, impugnata da R. B., fu tuttavia riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che, qualificata la domanda come azione di accertamento della comunione legale, riconobbe R. B. comproprietaria dell’immobile e di conseguenza annullò il contratto di compravendita per notar C. stipulato da N. P. con il solo P. B. Ritennero i giudici d’appello che l’indiscussa e comunque accertata destinazione dell’immobile a casa coniugale ne aveva determinato l’immediata inclusione nella comunione legale sin dall’acquisto, perché la dichiarazione resa da R. B. nell’atto pubblico di compravendita del 7 luglio 1986, circa la destinazione dell’immobile all’attività professionale del marito commercialista, non aveva avuto efficacia negoziale e non aveva comportato pertanto la sottrazione del bene alla comunione. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione N. P., con un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controri249 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 corso R. B., che ha proposto altresì, ricorso incidentale condizionato e ha poi depositato anche una memoria. Mentre non ha spiegato difese P. B. La prima sezione civile di questa corte, cui il ricorso era stato assegnato, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni unite. Ha rilevato infatti un contrasto di giurisprudenza circa la disponibilità del diritto alla comunione legale su beni che per legge vi sarebbero inclusi; e la particolare importanza della consequenziale questione degli effetti nei confronti dei terzi acquirenti nel caso di sopravvenuto accertamento della comunione legale sui beni alienati dal coniuge unico intestatario. Successivamente P. B. ha depositato memoria. I motivi. 1. – Disposta a norma dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, va innanzitutto rilevato che nella memoria depositata dalla controricorrente R. B. viene eccepita l’improcedibilità del ricorso principale per omessa notifica ai chiamati in causa A. F. e M. L. A. Si tratta tuttavia di eccezione palesemente infondata, perché non è più in discussione in questo giudizio il contratto di compravendita cui parteciparono A. F. e M. L. A., bensì solo il contratto di compravendita stipulato da N. P. con P. B. Né rileva in questa sede se violi l’art. 112 c.p.c. la modificazione della qualificazione giuridica della domanda da parte della corte d’appello, posto che si tratterebbe comunque di un error in procedendo non dedotto dal ricorrente e non rilevabile d’ufficio (Cass., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 978, n. 596924). 2. – Con l’unico complesso motivo del suo ricorso N. P. deduce violazione degli art. 179, 184, 1445 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata. Lamenta innanzitutto che la corte d’appello non abbia tenuto conto della sua buona fede di terzo acquirente, cui non poteva addossarsi una responsabilità del solo P. B. Eccepisce poi la prescrizione dell’azione di annullamento, perché proposta a oltre un anno sia dall’acquisto dell’immobile da parte dei coniugi B. sia dal successivo acquisto dello stesso immobile da parte sua. Lamenta infine che la dichiarazione resa da 250 Famiglia (regime patrimoniale) R. B. all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte del marito sia stata erroneamente qualificata come meramente ricognitiva, anziché negoziale, senza considerarne la destinazione a rifiutare gli effetti traslativi del contratto. E rilevato che su tale questione v’è contrasto di giurisprudenza, chiede che la questione sia risolta dalle Sezioni unite della corte. 3. – Risulta preliminare l’esame dell’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, perché, ove tale eccezione risultasse ammissibile e fondata, la conseguente dichiarazione di estinzione del diritto azionato da R. B. renderebbe irrilevante l’accertamento della sua effettiva esistenza (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). Sennonché, posto che quella prevista dall’art. 184 c.c. è effettivamente una prescrizione e non una decadenza (Cass., sez. II, 19 febbraio 1996, n. 1279, n. 495904), l’eccezione è inammissibile, perché il ricorrente non ha neppure allegato di averla già proposta sin dal giudizio di primo grado. Infatti l’art. 345 comma 2 c.p.c. ammette che siano dedotte in appello nuove eccezioni solo quando sarebbero rilevabili d’ufficio. Sicché, essendo quella di prescrizione un’eccezione non rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.), il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare, non solo di averla dedotta già in primo grado, ma anche di averla poi riproposta in appello a norma dell’art. 346 c.p.c. (Cass., sez. L, 7 settembre 2007, n. 18901, Cass., sez. L, 12 novembre 2007, n. 23489). In mancanza di tale allegazione, l’eccezione di prescrizione è preclusa anche in questa sede. 4. – Risulta dunque rilevante la questione della natura e degli effetti della dichiarazione con la quale R. B., intervenuta nell’atto per notar L. F. stipulato da P. B. il 7 luglio 1986, riconobbe che l’immobile controverso veniva acquistato allo scopo di destinarlo all’attività professionale del marito commercialista. Ed è con riferimento a tale questione che s’è manifestato nella giurisprudenza di legittimità il contrasto denunciato dalla prima sezione civile di questa corte. I riferimenti normativi di questa controversa questione sono tre: a) l’art. 177 comma 1 lettera a) c.c., che include nella comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”; b) l’art. 179 comma 1 c.c., che elenca i beni esclusi dalla comunione in quanto personali e tra gli altri vi annovera, alla lettera d), anche “i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione”; c) l’art. 179 comma 2 c.c., laddove prevede che l’acquisto di beni immobili o equiparati, benché effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge e ove si tratti di “beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge” (art. 179, comma 1, lettera c), di “beni che servono all’esercizio della professione del coniuge” acquirente (art. 179, comma 1, lettera d), di “beni acquisiti con il prezzo del trasferimento” di altri beni già personali del coniuge acquirente (art. 179, comma 1, lettera f). 4.1. – Come risulta dalla citata ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, è controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza se abbia natura meramente ricognitiva ovvero negoziale l’atto con il quale uno dei coniugi, intervenendo nel contratto stipulato dall’altro coniuge, riconosca a norma dell’art. 179 comma 2 c.c. la natura personale del bene acquistato e consenta perciò alla sua esclusione dalla comunione legale. Dalla natura meramente ricognitiva attribuita all’atto previsto dall’art. 179 comma 2 c.c., in particolare, un orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa corte fa discendere l’enunciazione di un principio di indisponibilità del diritto alla comunione legale (Cass., sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2954, Cass., sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250), benché ne riconosca poi la irretrattabilità, quale “dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l’effetto di una presunzione “juris et de jure” di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge” (Cass., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6120, Cass., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1917). NGCC 2010 - Parte prima Famiglia (regime patrimoniale) Sennonché può certo ammettersi che la dichiarazione prevista dall’art. 179 comma 2 c.c. abbia natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti. Infatti una dichiarazione di intenti può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è una attestazione di fatti, predicabile di verità o di falsità; e quindi, secondo quanto prevede l’art. 2730 c.c., non può avere funzione di confessione (Cass., sez. un., 26 maggio 1965, n. 1038, Cass., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3033). Esemplificando, può avere dunque natura ricognitiva la dichiarazione con la quale uno dei coniugi riconosca appunto che il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni già personali (art. 179, comma 1, lettera f). Ma non può attribuirsi natura ricognitiva alla dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato. Certo, non può negarsi una peculiare efficacia probatoria all’intervento del coniuge non acquirente che sia effettivamente ricognitivo dei presupposti di fatto dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Ma il problema qui realmente in discussione non è tale possibile efficacia probatoria. 4.2. – Il problema che è effettivamente in discussione è se l’intervento ex art. 179 comma 2 c.c. del coniuge non acquirente sia elemento costitutivo della fattispecie cui si ricollegano gli effetti di esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Occorre dunque stabilire non solo se l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione sufficiente dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge; ma anche se sia condizione necessaria di un tale effetto. Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è di per sé sufficiente all’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge, indipendentemente dall’effettiva natura personale del bene (Cass., sez. I, 2 giugno 1989, n. 2688). Secondo altra parte della dottrina e della 251 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 giurisprudenza, invece, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è sufficiente a escludere dalla comunione il bene acquistato dall’altro coniuge, ma è condizione necessaria di tale esclusione; sicché, quand’anche sia effettivamente personale, il bene rimane incluso nella comunione in mancanza dell’intervento adesivo del coniuge non acquirente (Cass., sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250). 4.3. – Dalla stessa lettera dell’art. 179 comma 2 c.c. risulta peraltro che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale. La norma prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”. Sicché dall’atto deve risultare alcuna delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nel primo comma dello stesso art. 179 c.c.; e l’effetto limitativo della comunione si produce solo “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando, come s’è detto, assuma il significato di un’attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. Secondo il sistema definito dagli art. 177 e 179 comma 1 c.c., infatti, l’inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l’esclusione dalla comunione. Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura per252 Famiglia (regime patrimoniale) sonale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall’art. 179 comma 2 c.c. Certo, potrebbe anche ritenersi che una tale facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo C. cost., n. 91/1973, non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali. Tuttavia tali facoltà non potrebbero affatto desumersi dall’art. 179 comma 2 c.c., che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene; e attribuisce all’intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti. 4.4. – Deve nondimeno ritenersi che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. L’art. 179 comma 2 c.c. prevede infatti che l’esclusione della comunione ai sensi dell’art. 179 comma 1 lettere c) d) e f) c.c. si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall’acquirente con l’adesione dell’altro coniuge. Sicché nei casi indicati la natura personale del bene non è sufficiente a escludere di per sé l’esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. Sicché l’eventuale inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avrà in concreto assunto. 4.5. – Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, pertanto, il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179 comma 2 c.c. assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall’art. 2732 c.c. Se invece, come nel caso in esame, l’intervento adesivo ex art. 179 comma 2 c.c. assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati. E poiché nel caso in esame è indiscusso che l’immobile, benché acquistato come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale, il ricorso è sotto questo aspetto infondato. 5. – Viene allora in considerazione l’ultima questione posta dal ricorrente principale, quella dell’opponibilità al terzo acquirente in buona fede del sopravvenuto accertamento della comunione legale sul bene vendutogli. Come lo stesso ricorrente riconosce, all’azione proposta a norma dell’art. 184 c.c. è applicabile la disposizione dell’art. 1445 c.c., che fa salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento anche in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Quella prevista dall’art. 184 c.c. è infatti un’azione di annullamento (C. cost., n. 311/ 1988); e per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, deve ritenersi applicabile la disciplina generale dell’azione di annullamento dei contratti. L’art. 184 c.c., come l’art. 1445 c.c., si riferisce infatti a un caso di invalidazione dell’atto di acquisto del terzo per vizio del titolo del suo dante causa. E non rileva il fatto che il vizio del titolo del dante causa dipende nel caso dell’art. 184 c.c. da un’azione di accertamento, nel caso dell’art. 1445 c.c. da altra azione di annullamento. Sicché deve ritenersi che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede. Nel caso in esame è indiscusso che il ricorrente trascrisse il suo atto di acquisto il 12 luglio 1991, prima della domanda di annullamento del contratto proposta il 25 giugno 1996 da R. B. NGCC 2010 - Parte prima Famiglia (regime patrimoniale) È vero che l’attrice aveva già trascritto in data 10 luglio 1991 la sua domanda di accertamento della comunione. Ma come risulta anche dalla sentenza impugnata, quella domanda fu dichiarata inammissibile il 26 novembre 1994. Sicché la trascrizione non può giovare a R. B., che ripropose la sua domanda solo il 25 giugno 1996 (Cass., sez. II, 9 gennaio 1993, n. 148). Ne consegue che il sopravvenuto accertamento dell’appartenenza anche a R. B. del bene acquistato da N. P. può essere opposto al compratore solo se si dimostri che egli non era in buona fede. Ma di tale questione la corte d’appello non s’è occupata affatto. Va pertanto accolto sotto questo profilo il ricorso di N. P. E la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il giudice del merito proceda all’accertamento di tale fatto rilevante e controverso. Del resto, con il ricorso incidentale condizionato, R. B. censura la sentenza impugnata per avere appunto omesso l’accertamento della mancanza di buona fede dell’acquirente. Sicché la sentenza impugnata va cassata anche in accoglimento del ricorso incidentale. (Omissis) [Carbone Presidente – Nappi Estensore – Pivetti P.M. (concl. conf.). – N.P. (avv. Salemi) – R.B. (avv. Cacopardo)] Nota di commento: «L’intervento del coniuge non acquirente all’atto di acquisto di un bene personale: natura ed effetti. La presa di posizione delle sezioni unite» I. Il caso Un marito acquista un immobile per destinarlo all’esercizio della sua attività di libero professionista. All’atto di compravendita interviene la moglie, la quale dichiara, d’accordo con il proprio consorte, che il bene verrà in futuro impiegato dal marito quale studio professionale. In realtà, il cespite viene adibito, sin dal principio, a casa coniugale. Intervenuta la separazione personale tra i coniugi, la moglie reclama la caduta in comunione del bene e chiede l’annullamento del negozio di vendita con il quale il marito, dopo l’acquisto, aveva alienato l’immobile ad un terzo. 253 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento La risposta da attribuire al quesito concernente la reale titolarità in capo agli sposi del cespite compravenduto dipende dalla portata e dal valore conferiti alla partecipazione del coniuge non agente all’atto di acquisto di un bene personale compiuto, manente communione, dal proprio consorte. I vari orientamenti sul punto possono riassumersi nell’alternativa tra la natura negoziale dell’intervento, espressa nel consenso del coniuge non acquirente all’esclusione del cespite dalla comunione, e la partecipazione non negoziale a contenuto dichiarativo. Con la sentenza in commento, le sezioni unite della Supr. Corte, dirimendo un contrasto che da almeno vent’anni vedeva contrapposte queste due ricostruzioni giuridiche, hanno accolto l’opinione da ultimo citata, optando per la natura non negoziale dell’intervento del coniuge non acquirente. Hanno, di conseguenza, ritenuto che l’immobile acquistato dal marito sia entrato in comunione ed è stato, quindi, affermato che all’azione di annullamento, proposta dalla moglie a norma dell’art. 184 cod. civ., è applicabile la disposizione di cui all’art. 1445 cod. civ. che fa salvi gli acquisti compiuti dai terzi in buona fede, sicché deve ritenersi che il sopravvenuto accertamento della comunione legale non sia a loro opponibile. Infine, sebbene in un obiter dictum, la Corte di cassazione sembra aver lasciata aperta la possibilità per una maggiore incisione dell’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi attraverso lo strumento del rifiuto del coacquisto. II. Le questioni 1. Natura e portata della partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. Centrale, nel ragionamento della Corte, risulta essere il problema concernente la natura giuridica da attribuire alla partecipazione all’atto di acquisto del coniuge non acquirente. Come è noto, secondo l’opinione tradizionale, ai sensi dell’art. 179 cod. civ., al di fuori dei casi di cui alle lett. a), b) ed e), tre sono le condizioni affinché possa darsi luogo ad una deroga al principio secondo cui tutti gli acquisti immobiliari effettuati dai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione: il bene deve avere i requisiti oggettivi di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1o (deve, cioè, essere un bene di uso strettamente personale, un bene necessario all’esercizio della professione ovvero un bene acquistato con il prezzo del trasferimento o lo scambio di un altro bene personale), l’esclusione dal patrimonio comune deve risultare dall’atto di acquisto ed, infine, l’altro coniuge deve essere «parte» del negozio traslativo. Per comprendere appieno la portata di quest’ultimo requisito, occorre tenere a mente la ra254 Famiglia (regime patrimoniale) tio ispiratrice della disposizione di cui all’art. 179 cod. civ. La comunione legale è il risultato del contemperamento di due interessi: l’interesse alla libertà negoziale e quello alla parità patrimoniale dei coniugi. Avrebbe ripugnato ai più un sistema nel quale a ciascun consorte non fosse stata concessa la possibilità di gestire in modo indipendente il proprio patrimonio. Il legislatore ha voluto riconoscere un ruolo fondamentale alla dimensione individuale di ciascuno sposo all’interno della famiglia, tutelando con il disposto in questione il coniuge acquirente, il quale non si è visto così spogliato della possibilità di essere titolare di autonomi rapporti giuridici. Pertanto, l’analisi ermeneutica volta ad individuare l’esatta natura da attribuire alla partecipazione del coniuge non agente non può non tenere conto della precipua funzione che assolve il disposto in questione. Essa conduce, quindi, preliminarmente, a rigettare l’opinione di quanti assegnano all’intervento adesivo una natura negoziale, sulla considerazione che il coniuge non acquirente sia chiamato ad esprimere una propria volontà e, precisamente, il proprio consenso all’estromissione del bene dalla comunione. Invero, questa impostazione condurrebbe ad un esito incompatibile con la citata ratio dell’art. 179 cod. civ., poiché farebbe dipendere la possibilità per uno sposo di effettuare un acquisto personale, pur in presenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma, da un atto discrezionale (il consenso) del proprio partner, con ciò privandolo di qualsiasi autonomia di gestione in ordine ai beni che gli appartengono in modo esclusivo. Invero, a ben vedere, l’eventuale mancato consenso del coniuge non agente non potrebbe nemmeno essere superato da un accertamento giudiziale successivo, il quale risulterebbe impossibile se il coniuge di cui vuole escludersi il coacquisto fosse davvero chiamato a dichiarare una volontà negoziale. Per le medesime ragioni sembra, poi, sia da respingere anche la tesi di chi ha attribuito una natura «mista» all’intervento adesivo, distinguendo il caso in cui la partecipazione venga richiesta al fine di riconoscere la personalità dell’acquisto effettuato in base alle lett. c) e d), da quello in cui riguardi la fattispecie di cui alla lett. f). Nelle prime due ipotesi, l’intervento del coniuge assumerebbe carattere negoziale, dato che la destinazione a carattere personale (per uso strettamente personale o professionale) sarebbe sempre e necessariamente artificiale, voluta e tutt’altro che inevitabile (Corsi, 115, infra, sez. IV); mentre solo nel caso in cui operi un acquisto per surrogazione, l’intervento del coniuge avrebbe natura meramente ricognitiva. Tuttavia, anche questa ricostruzione, configurando (ancorché solo in parte) l’intervento adesivo quale dichiarazione avenNGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento te un contenuto volitivo, ripresenta le medesime incompatibilità con il principio di libertà negoziale poc’anzi analizzate. Escluso, quindi, che il coniuge non agente possa essere chiamato a prestare un vero e proprio consenso all’estromissione del cespite dal patrimonio comune, non resta che attribuire – come correttamente hanno ritenuto le sezioni unite – una natura non negoziale a tale partecipazione, la quale quindi rappresenta una dichiarazione di scienza a carattere ricognitivo od, al più, confessorio. In quest’ultimo caso, maggiore sarebbe la rilevanza probatoria e processuale della medesima in quanto la confessione sarebbe revocabile unicamente nei limiti in cui ciò è ammesso dall’art. 2732 cod. civ. Stante tale approdo interpretativo, la Corte di cassazione ne ha tratto due importanti corollari: in primo luogo, la partecipazione del coniuge non agente non può essere considerata condizione sufficiente a determinare l’esclusione dalla comunione del bene acquistato, in ragione del carattere non negoziale dell’intervento, il quale si limita a dare testimonianza della presenza di fatti giuridici indipendenti dal volere dei coniugi (i cc.dd. requisiti oggettivi della fattispecie); secondariamente, la dichiarazione adesiva concorre, assieme alla natura effettivamente personale del bene, a determinare paritariamente il mancato coacquisto del cespite a favore degli sposi. Ad opinione delle sezioni unite, dunque, la partecipazione dell’altro coniuge configura un elemento costitutivo della fattispecie, rappresentando una condizione necessaria ma non sufficiente a determinare un acquisto personale. Pertanto, da un lato, nonostante l’intervento adesivo, il coniuge non acquirente potrebbe proporre una successiva domanda di accertamento della caduta in comunione anche rispetto a beni che sono stati dichiarati da entrambi gli sposi (scientemente quanto falsamente) come personali; dall’altro lato, viceversa, in assenza della anzidetta partecipazione, pur in presenza degli elementi di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1o dell’art. 179 cod. civ., il cespite entrerebbe nel patrimonio comune ed al coniuge agente non resterebbe che esperire una successiva azione di accertamento giudiziale, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti oggettivi, per ottenere l’estromissione del bene personale dalla comunione. Ad opinione di chi scrive tale impostazione non sembra convincere del tutto. Premesso come non possa negarsi all’intervento in questione una natura meramente ricognitiva (pena un’inammissibile limitazione della libertà negoziale dei coniugi), esso produrrà, quale unico effetto, quello di ab onere probandi relevare, ma non avrà diretta incidenza sulla attuale inclusione o meno del cespite nel patrimonio comune. In altri termini, il bene, da un punto di viNGCC 2010 - Parte prima Famiglia (regime patrimoniale) sta sostanziale, diverrà in ogni caso personale al momento dell’acquisto qualora sussistano i presupposti oggettivi, di cui alle lett. c), d) ed f), ed il coniuge acquirente renda la dichiarazione di cui all’art. 179, comma 1o, cod. civ. L’eventuale partecipazione adesiva avrà il solo effetto di invertire l’onere della prova nell’ipotesi in cui il coniuge non acquirente, che non sia stato parte dell’atto di acquisto, adisca successivamente l’autorità giudiziaria per accertare la natura comune del cespite acquistato dal proprio partner. Diversamente opinando ed imponendo dunque al coniuge agente di intraprendere, prima della stipula del negozio traslativo, un lungo giudizio civile volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 179, comma 1o, cod. civ., si impedirebbe, di fatto, a quest’ultimo di procedere ad un acquisto personale e si concederebbe, quindi, surrettiziamente, all’altro consorte un illogico potere di veto sulle scelte personali del coniuge. Non si deve poi dimenticare che il bene personale caduto in comunione, in seguito all’immotivato rifiuto dell’altro coniuge di partecipare all’atto, soggiacerebbe alle regole ed alle garanzie previste per l’amministrazione dei cespiti facenti parte del patrimonio comune con ciò determinandosi due incresciose conseguenze: per un verso, il coniuge unico vero titolare del bene dovrebbe, per poterne disporne, negoziare e chiedere il consenso al proprio consorte (il quale, in realtà, si badi, non avrebbe alcun diritto sullo stesso); per altro verso, il cespite potrebbe essere aggredito dai creditori della comunione, con preferenza rispetto ai creditori personali del coniuge acquirente. Infine, si pensi al caso limite in cui il coniuge non agente venga autorizzato dal giudice, ai sensi dell’art. 181 cod. civ., a disporre del bene nell’interesse della famiglia, prima che sia avanzata la domanda giudiziale per l’accertamento della natura non comune del cespite, con ciò privando inopinatamente il proprio consorte di un bene che, in realtà, appartiene unicamente a questi. Pertanto, un rimedio che operi a posteriori non sembra offrire un’adeguata tutela al coniuge acquirente. La soluzione qui prospettata sembra peraltro essere avvalorata, su di un piano sistematico, anche dal combinato disposto degli artt. 179, comma 2o, e 210 cod. civ. Infatti, secondo quest’ultima disposizione, i beni indicati nelle lett. c) e d) dell’art. 179 cod. civ. non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale, imponendo così un limite inderogabile all’ampliamento dell’oggetto della comunione. Non si vede, quindi, come potrebbe essere consentito ad un coniuge di far rientrare nel patrimonio comune un cespite personale ai sensi delle lett. c) e d), appartenente all’altro consorte, attraverso il semplice rifiuto di partecipare all’atto di acquisto, nonostante sussista in capo al singolo coniuge 255 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento un diritto perfetto alla titolarità esclusiva dei beni indicati ex lege come personali. Pertanto, sul piano sostanziale, il bene deve essere considerato personale, in presenza dei presupposti oggettivi, a prescindere dall’intervento adesivo dell’altro coniuge. Prevenendo un’obiezione che potrebbe essere mossa a tale ricostruzione, va, tuttavia, rilevato come la soluzione proposta possa assurgere a paradigma tipico del fenomeno discratico tra teoria e prassi che sovente si riscontra nelle ricostruzioni giuridiche. Infatti, sebbene il mancato intervento non impedisca la personalità dell’acquisto, è d’uopo distinguere tra effetti che si producono sul piano sostanziale e quelli che si riverberano nei confronti dei terzi. In quest’ultimo caso, infatti, ci si deve interrogare se il coniuge acquirente, nonostante il rifiuto opposto dal partner di partecipare all’atto di compravendita, possa comunque far trascrivere l’acquisto del bene a proprio favore ex art. 2647 cod. civ. ovvero, come sembra accada nella prassi, se gli sarà preclusa tale possibilità nell’ipotesi in cui non venga allegata la dichiarazione del coniuge non agente. Il dubbio è, infatti, che la solenne esistenza di tutti i requisiti formali previsti dall’art. 179 cod. civ. sia considerata, dalla Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio), un presupposto necessario ed imprescindibile per ottenere la trascrizione del negozio traslativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2647 cod. civ. Sulla base di queste premesse, va, infine, dato conto di un’ultima questione sollevata dalla Corte di cassazione riguardante la natura della partecipazione del coniuge non acquirente nel caso in cui egli esprima una mera condivisione dell’intento del proprio consorte di destinare alla propria attività personale (o ad un uso strettamente personale), successivamente all’atto di compravendita, il bene oggetto del negozio traslativo. In tale ipotesi, infatti, rilevano le sezioni unite, la dichiarazione del coniuge non agente non potrebbe essere ricognitiva di una situazione di fatto già concretizzatasi. La natura meramente descrittiva della partecipazione adesiva si riscontrerebbe unicamente nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge venga pagato, ai sensi dell’art. 179, comma 1o, lett. f), con il prezzo del trasferimento di altri beni già personali ovvero nel caso in cui l’immobile compravenduto sia già destinato dal coniuge ad un uso personale o professionale (in quanto, ad esempio, già detenuto in locazione). Al di fuori di queste ipotesi, invece, in presenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d), la Supr. Corte ha rilevato come l’intervento adesivo assumerebbe il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene e risulterebbe, quindi, necessario effettuare un’indagine successiva circa la reale destinazione attribuita al 256 Famiglia (regime patrimoniale) cespite, a prescindere dall’esame sulla sincerità degli intenti manifestati, per verificare la caduta o meno del bene nel patrimonio comune. Invero, per definizione, le dichiarazioni di scienza, proprio perché hanno lo scopo di provare l’esistenza di fatti giuridici, implicano un momento accertativo di una situazione di fatto preesistente al tempo in cui esse vengono compiute; talché possono essere rese a condizione che abbiano ad oggetto situazioni fattuali ad esse antecedenti che siano predicabili di verità o falsità. Viceversa, una dichiarazione di futuri intenti non potrebbe assurgere a dichiarazione di scienza poiché essa non può attestare l’avvenuta verificazione di fatti che, in realtà, sono presenti, in quel momento, esclusivamente nella mente di chi effettua la dichiarazione adesiva. In una situazione come quella descritta, quindi, a detta delle sezioni unite, l’intervento del coniuge non agente non può avere natura confessoria (né ricognitiva) e solamente la reale, futura sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 179, comma 1o, cod. civ., dichiarati concordemente dai coniugi nell’atto di acquisto, consentirà l’esclusione del bene dal patrimonio comune. 2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Con la decisione in commento, le sezioni unite riducono lo iato esistente tra la normativa generale stabilita in tema di annullamento e la disciplina del diritto di famiglia, prescrivendo che, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento del carattere comune di un bene non è opponibile, ai sensi dell’art. 1445 cod. civ., al terzo acquirente di buona fede a titolo oneroso del bene medesimo. Il principio espresso dalla Supr. Corte, nella sentenza succintamente motivato, muove dalla considerazione che, come a suo tempo stabilito dalla Corte cost. (Corte cost., 10.10.1988, n. 311, infra, sez. III), l’azione proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. è un’azione di annullamento e, pertanto, ad essa deve applicarsi la disciplina generale posta in materia contrattuale. A nulla, quindi, rileva – a detta delle sezioni unite – che, nel caso in esame, il vizio del titolo del dante causa, che giustifica il rimedio dell’invalidazione del negozio, origini da un’azione di accertamento, mentre nel caso di cui all’art. 1445 cod. civ. dipenda da altra azione di annullamento. Di conseguenza, deve considerarsi come la peculiarità della normativa posta in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi non impedisca di ritenere che, anche nella comunione legale, il terzo acquirente di un bene comune, sulla base di un negozio di compravendita stipulato con uno solo dei coniugi, poi annullato su istanza dell’altro, faccia salvo il suo acquisto qualora sia in buona fede. NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento In ragione della sinteticità della pronuncia, per comprendere appieno il ragionamento seguito dai giudici di legittimità, spetta all’interprete il compito di ricostruire le premesse logico-giuridiche, parzialmente inespresse nella motivazione, fondanti la statuizione della Supr. Corte. A tal fine, appare preliminarmente opportuno delineare i limiti della fattispecie in esame: l’interrogativo che occorre risolvere concerne la sorte degli atti dispositivi, compiuti da uno solo dei coniugi, riguardanti beni la cui appartenenza comunitaria non sia stata adeguatamente pubblicizzata in ragione della loro trascrizione come personali (pur essendo, in realtà, comuni). In tali ipotesi, prima di agire per l’annullamento dell’atto dispositivo del bene compiuto dal proprio consorte, il coniuge pretermesso dovrà, pregiudizialmente, far «invalidare» la propria dichiarazione di assenso che, a norma dell’art. 179, lett. f), ha consentito la trascrizione del cespite come personale e dovrà, quindi, instaurare un giudizio volto all’accertamento dell’inesistenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 179 cod. civ. Naturalmente, se il titolo di acquisto del terzo è stato trascritto successivamente alla domanda di annullamento, questi non potrà validamente opporre al coniuge il proprio acquisto, anche se in buona fede, ai sensi degli artt. 2652, n. 6 e 2690, n. 3, cod. civ. Circoscritto così l’ambito di indagine, venendo al nucleo centrale della questione posta a monte del ragionamento seguito dai giudici di legittimità, va rilevato come, in virtù della previsione di cui all’art. 1445 cod. civ., è stata prevista una tutela a favore di colui che, in buona fede, vede venire meno il proprio acquisto a titolo oneroso a causa della successiva caducazione degli effetti del negozio di provenienza del cespite compravenduto. Per regola generale, a seguito dell’accertamento del vizio (che cagiona l’annullamento) della fattispecie negoziale acquisitiva del bene da parte del suo dante causa, il terzo dovrebbe perdere l’acquisto con effetti retroattivi. Tuttavia, la norma di cui all’art. 1445 cod. civ. rende a lui inopponibile questo effetto nel caso in cui, incolpevolmente, ignori la causa di annullamento del contratto intercedente tra il suo dante causa e l’avente causa di quest’ultimo. Nel conflitto tra esigenze di protezione dell’autonomia contrattuale ed esigenze di sicurezza nella circolazione dei beni, la legge dunque sacrifica le prime e protegge le seconde. L’interrogativo che si sono poste le sezioni unite riguarda la possibilità di applicare tale principio anche in relazione all’azione di annullamento, stabilita dall’art. 184 cod. civ. a favore di colui che contrae col singolo coniuge in seguito all’avvenuto accertamento del carattere non personale del bene. Ad una prima analisi, una simile soluzione potrebbe ritenerNGCC 2010 - Parte prima Famiglia (regime patrimoniale) si inammissibile in ragione del fatto che nell’art. 184 cod. civ. verrebbe disciplinata un’ipotesi di annullamento di un negozio stipulato tra un coniuge ed un soggetto che, in senso tecnico-giuridico, non può essere considerato «terzo» rispetto al contratto annullato. Si potrebbe inferire, infatti, che l’art. 1445 cod. civ. appronti una peculiare tutela unicamente a dei soggetti che sono estranei al negozio annullato e, cioè, ai terzi aventi causa da colui che ha contrattato col coniuge non legittimato. Tuttavia, a ben vedere, un punto in comune tra le due fattispecie è rinvenibile ed è dato dalla comune perdita del cespite compravenduto in capo ad un soggetto (rappresentato dal «terzo» nell’art. 1445 e dalla parte che contrae col singolo sposo nell’art. 184), in ragione della ridefinizione degli effetti dell’atto di provenienza del bene acquistato dal suo dante causa. Invero, sia nelle ipotesi di annullamento poste in tema di contratti, sia in quella prevista all’interno dei rapporti patrimoniali tra coniugi, si assiste all’accertamento di un difetto nel titolo di colui che ha trasferito il diritto che fa venir meno, con effetti generalmente retroattivi, l’acquisto del cespite a danno di un altro soggetto che con questi ha contrattato. In altri termini, in entrambi i casi, il terzo subisce una caducazione degli effetti dell’atto di origine della res acquistata, vuoi per un vizio di un elemento della fattispecie negoziale (si pensi alla disciplina stabilita in tema di errore, violenza o dolo), vuoi per l’avvenuto accertamento dell’appartenenza del bene al patrimonio comune degli sposi. Pertanto, poiché gli artt. 184 e 1445 cod. civ. regolano casi di invalidazione dell’atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, ad opinione della Supr. Corte, l’acquirente del bene che appare come personale farà salvo il suo acquisto se era in buona fede, ai sensi dell’art. 1445 cod. civ., salvi gli effetti della trascrizione della domanda, la quale – per un parallelismo di disciplina – sarà quella di accertamento dell’appartenenza comunitaria del cespite. Attraverso tale approdo interpretativo, la Corte di cassazione ha, quindi, in ultima analisi, di fatto stabilito un’ulteriore condizione, oltre al limite temporale annuale, affinché possa proporsi l’azione di cui all’art. 184 cod. civ. nell’ipotesi di avvenuto accertamento del carattere comune di un bene: la buona fede del contraente acquirente. Si è giunti, così, in via ermeneutica, alla creazione di una regola di «diritto giurisprudenziale» che, in materia coniugale, non trova testuale riscontro nel dato letterale codicistico. 3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un nuovo spiraglio per il riconoscimento della figura del rifiuto del coacquisto? È risaputo che gli obiter dicta presenti nelle sentenze non pos257 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento sono assurgere alla dignità di veri e propri argomenti giuridici, posto che essi rappresentano delle mere affermazioni parentetiche prive di reale rilevanza argomentativa. Tuttavia, è parimenti noto che gli obiter dicta costituiscono anche il sintomo di un disagio psicologico in colui che scrive poiché essi tradiscono una volontà di intervento ulteriore rispetto al ristretto ambito della causa, intervento che – proprio perché estraneo al thema decidendi – non può essere svolto se non in un inciso argomentativo che, per sua stessa natura, potrebbe essere espunto dal testo della sentenza senza che, per tale ragione, ne risenta il complessivo iter logico. Orbene, appare evidente che, anche nella statuizione giurisdizionale in commento, sia possibile rinvenire un obiter dictum di particolare rilevanza che offre la possibilità all’interprete, almeno così ci sembra, di trovare uno spiraglio per discorrere in termini positivi del c.d. rifiuto del coacquisto. Si tratta di una figura non espressamente prevista dal legislatore che permette di individuare un’ulteriore categoria di beni personali, oltre a quelli elencati dall’art. 179 cod. civ., i quali, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 177 cod. civ., tali da farli rientrare astrattamente in comunione, non ricadono in concreto in essa per effetto di una espressa manifestazione di volontà resa dal coniuge beneficiario con la quale egli rifiuta il coacquisto dei suddetti beni, consentendone così l’acquisto personale da parte del proprio consorte. Tale fattispecie va tenuta nettamente distinta dalla pur simile ipotesi di esclusione dal patrimonio comune di beni personali regolata dall’art. 179 cod. civ. Invero, mentre in quest’ultimo caso, come si è detto, la partecipazione del coniuge non acquirente, attesa la sua natura ricognitiva, è diretta unicamente a riconoscere che il bene acquistato dal consorte appartiene alle categorie oggettive di cui alle lett. c), d) ed f), col rifiuto del coacquisto il coniuge non agente esprime un vero e proprio consenso all’esclusione del bene dal patrimonio comune proprio perché non può operare il meccanismo di cui all’art. 179 cod. civ., non ricorrendone le circostanze obiettive ivi previste. Parimenti, anche la ratio che sorregge tali due previsioni differisce sensibilmente sotto il profilo degli interessi protetti. Da un punto di vista funzionale, infatti, la dichiarazione adesiva mira a tutelare il coniuge acquirente che non si vedrà privato della possibilità di essere titolare di autonomi rapporti giuridici anche qualora il partner rifiuti di partecipare al negozio traslativo. Viceversa, l’atto di rifiuto è posto nell’esclusivo interesse del coniuge non acquirente, il quale non può essere costretto, contro la propria volontà, a subire un incremento della propria sfera giuridica patrimoniale, (co)acquistando un bene che, in con258 Famiglia (regime patrimoniale) creto, potrebbe portare ad esiti per lui sfavorevoli. Ciò premesso, non v’è dubbio che le sezioni unite, nella sentenza annotata, hanno avuta ben chiara la distinzione testé delineata. Esse, infatti, dopo aver correttamente escluso che l’art. 179 cod. civ. possa essere impiegato dai coniugi per estromettere un bene dalla comunione in assenza dei requisiti oggettivi di cui al comma 1o del disposto anzidetto, hanno affermato che «certo, potrebbe anche ritenersi che una tale facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo Corte cost., n. 91/1973, non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali. Tuttavia tali facoltà non potrebbero affatto desumersi dall’art. 179, comma 2o, cod. civ., che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene». Si tratta, a ben vedere, di una presa di posizione che pare abbracciare la tesi poc’anzi accennata attraverso il riconoscimento, ancorché implicito, della possibilità per ciascuno sposo di poter, in ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 179 cod. civ., impedire la caduta nel patrimonio comune di un bene. Con tale obiter dictum, la Supr. Corte basa la (asserita) legittimità della figura del rifiuto del coacquisto su (non meglio specificate) «ragioni sistematiche». Spetta, quindi, all’interprete il compito di individuarle. Ebbene, sembra che queste non possano che fondarsi su due argomentazioni: da un lato, sull’esistenza del principio generale espresso dal brocardo latino nemo invitus locupletari potest, in base al quale il nostro ordinamento fa sempre salva la possibilità di rifiutare l’effetto incrementativo, determinato da una volontà altrui, incidente sul patrimonio di un terzo (si pensi, a tal proposito, alla disciplina prevista in tema di legato, di remissione del debito, di contratto a favore di terzi o con obbligazioni a carico solo proponente, et cetera, ove al destinatario dell’attribuzione patrimoniale è sempre consentito di opporre un rifiuto); dall’altro lato, sulla prevalenza delle ragioni dell’autonomia negoziale su quelle di matrice pubblicistica che taluni assegnano all’istituto della comunione legale. A tal proposito, preme sottolineare come – ad opinione dello scrivente – anche all’interno delle norme disciplinanti il regime di comunione legale abbia vigenza non solo il principio dell’intangibilità della sfera giuridica patrimoniale ma anche quello dell’autonomia privata, di cui l’atto di rifiuto è espressione. Non sussistono, invero, valide ragioni per assegnare al sistema comunitario un qualsivoglia valore pubblicistico che trascenda la dimensione individuale di ciascuno sposo. Infatti, il regime di coNGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento munione legale non è stato posto per offrire tutela al coniuge ritenuto generalmente «debole», prevedendo un sistema di retribuzione indiretto della donna nella famiglia, atteso che, se così davvero fosse, si sarebbe dovuto introdurre un regime differenziato per l’ipotesi in cui entrambi gli sposi svolgano un’attività produttiva da quella in cui la moglie si dedichi unicamente ad un lavoro domestico. Né, tanto meno, può ritenersi che col sistema comunitario sia stata data attuazione al modello di famiglia accolto dalla Costituzione, rispondendo ai valori tutelati dall’art. 29 (uguaglianza dei coniugi ed unità della famiglia). In realtà, così ragionando, si arriverebbe all’inaccettabile conclusione di avere una parte della popolazione (quella che ha scelto il regime di comunione) che vive nel rispetto della Carta costituzionale ed un’altra (quella che, per i più svariati motivi, ha ripudiato tale sistema) che, per converso, si colloca al di fuori della Costituzione. Appare evidente come la parità giuridica tra coniugi non sempre sia accompagnata da una parità che si esplichi anche patrimonialmente, atteso che i coniugi possono, d’accordo tra loro, optare per il regime della separazione dei beni. La radicale derogabilità del sistema comunitario impedisce, quindi, di attribuire qualsivoglia valore pubblicistico allo stesso. Con ciò non si nega che la riforma del diritto di famiglia non abbia tentato di perseguire l’obiettivo di raggiungere un’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, ma per l’attuazione di tale scopo sono stati posti altri istituti, tutti attinenti al cosiddetto regime primario della famiglia, previsto dagli artt. 143 ss. cod. civ., che non casualmente è assistito dalla inderogabilità stabilita dall’art. 160 cod. civ. (si pensi, ad esempio, agli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di assistenza materiale tra gli sposi o ai doveri verso i figli). Come può facilmente evincersi, quindi, la problematica del rifiuto del coacquisto pone in discussione ed innerva valori generali, quali l’autonomia dei privati o il controllo pubblico sulla persona nella formazione sociale primigenia, che in ultima analisi sono espressione dell’idea personale dell’interprete circa il senso della famiglia e del matrimonio e, più in generale, circa il ruolo dell’individuo e della sua libertà nella società, il quale rappresenta l’elemento primario di esegesi delle norme e di formazione dei concetti atti a permettere un’analisi sistematica dell’intera materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi. III. I precedenti 1. Natura e portata della partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. In una sua prima fase, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la dichiarazione adesiva NGCC 2010 - Parte prima Famiglia (regime patrimoniale) del coniuge non acquirente, resa ai sensi dell’art. 179, comma 2o, cod. civ., avesse natura negoziale: v. Cass., 2.6.1989, n. 2688, in questa Rivista, 1999, I, 22. Tale impostazione non ha però trovato seguito nelle decisioni successivamente assunte sia dalle Corti di merito che dalla Corte di cassazione che hanno optato per la natura confessoria (o, comunque, ricognitiva) della partecipazione del coniuge non agente: v. Trib. Piacenza, 9.4.1991, in Riv. notar., 1993, 119; Trib. Parma, 21.1.1994, in Fam. e dir., 1994, 310; Cass., 19.2.2000, n. 1917, in Foro it., 2000, I, 2247; Cass., 27.2.2003, n. 2954, in Riv. notar., 2003, 411; Cass., 24.9.2004, n. 19250, in Familia, 2005, 580. In una posizione non del tutto dissimile da quella da noi prospettata, cfr. Cass., 8.2.1993, n. 1556, in Giust. civ., 1993, I, 2415; Cass., 18.8.1994, n. 7437, in questa Rivista, 1995, I, 551, secondo le quali, nel caso di beni acquistati con la permuta di altri beni personali, è del tutto irrilevante che, in mancanza dell’altro coniuge, nell’atto venga omessa la dichiarazione bilaterale di esclusione, essendo questa necessaria solo quando è obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o di beni personali. 2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Sulla applicabilità anche in tema di comunione legale della disciplina prevista dall’art. 1445 cod. civ. nell’ipotesi di annullamento del negozio di acquisto, proposta dal coniuge pretermesso ai sensi dell’art. 184 cod. civ., non si rinvengono precedenti degni di nota della Supr. Corte. Quanto ai rilievi inerenti alla singolarità dell’istituto previsto dall’art. 184 cod. civ. ed alla sua consequenziale specialità di disciplina, v. Cass., 27.10.2003, n. 16099, in questa Rivista, 2005, I, 68. Sulla natura dell’azione di annullamento proposta dal coniuge extraneus v. Corte cost., 10.10.1988, n. 311, in Foro it., 1990, I, 2146; Cass., 21.12.2001, n. 16177, in Riv. notar., 2002, 976; Cass., 2.2.1995, n. 1252, in Corr. giur., 1995, 6, 719; Cass., 17.12.1994, n. 10872, in questa Rivista, 1995, I, 889. 3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un nuovo spiraglio per il riconoscimento della figura del rifiuto del coacquisto? A favore della legittimità nel nostro ordinamento della figura del rifiuto del coacquisto, l’unico precedente della giurisprudenza di legittimità è rappresentato da Cass., 2.6.1989, n. 2688. Invece, in senso conforme alla sentenza annotata, v. Trib. Piacenza, 9.4.1991; Trib. Parma, 21.1.1994; Cass., 19.2.2000, n. 1917; Cass., 27.2.2003, n. 2954; Cass., 24.9.2004, n. 19250. 259 Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755 - Commento IV. La dottrina 1. Natura e portata della partecipazione del coniuge non acquirente all’atto di acquisto. Con riferimento al tema della natura della partecipazione adesiva, non molti sono gli aa. che assegnano alla stessa una valenza negoziale: v. Detti, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv. notar., 1976, I, 170; Finocchiaro, Permuta di beni personali e omessa dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179 cod. civ. Pretesa irrilevanza, nota a Cass., 8.2.1993, n. 1556, in Giust. civ., 1993, I, 2429; Tamborlini, La trascrizione dell’acquisto «separato» del coniuge, in Riv. notar., 1977, II, 1042. Attribuisce natura «mista» all’intervento Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, nel Trattato Cicu-Messineo, VI, Giuffrè, 1979, 108 ss. La dottrina maggioritaria è, invece, dell’avviso che l’anzidetta partecipazione abbia valore ricognitivo o, al più, confessorio: v. Patti, Il cosiddetto rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/ 2003, in Riv. notar., 2003, 575 ss.; Regine, Acquisto di beni personali e ruolo dell’art. 179, comma secondo c.c., in questa Rivista, 2001, I, 20 ss.; Pitrone, La natura giuridica della partecipazione del coniuge all’acquisto di un bene personale, in Rass. dir. civ., 1989, 824 ss.; Gabrielli, Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, esclusione della comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, in Riv. dir. civ., 1988, I, 362; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Giuffrè, 1995, 588; Radice, I beni personali, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, II, Utet, 1997, 156; Lo Sardo, Acquisto di beni con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio e dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, in Riv. notar., 1995, 835; Rampolla, L’intervento del coniuge non acquirente all’atto di acquisto di bene personale: natura e trascrizione, in Vita not., 1993, LXIX; Auletta, Diritto di famiglia, La comunione legale, nel Trattato Bessone, IV, 2, Giappichelli, 222 ss.; Galasso, Regime patrimoniale della famiglia, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 2003, 291. In una posizione del tutto isolata si pongono Cian-Villani, La comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), in Riv. dir. civ., 1980, 400 ss., secondo i quali l’art. 179, comma 2o, cod. civ. troverebbe applicazione solamente nel caso in cui i coniugi si rendano acquirenti congiuntamente di un 260 Famiglia (regime patrimoniale) bene immobile o mobile registrato, ai sensi delle lett. c), d) ed f), legittimamente cointestabile in comunione ordinaria. Accolgono l’opinione che non assegna alla partecipazione adesiva un valore costitutivo-sostanziale: Gabrielli, Scioglimento parziale, 362 e in nt. 53; Rampolla, LXXIV; Lo Sardo, 840; Pitrone, 825. 2. Azione di annullamento proposta a norma dell’art. 184 cod. civ. e sorte degli acquisti compiuti dai terzi. Per una panoramica sulla natura dell’azione di annullamento ex art. 184 cod. civ., v. ex multis Ceccherini, Trasferimento di bene immobile in comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge, nota a Cass., 2.2.1995, n. 1252, in Corr. giur., 1995, 719 ss.; Schlesinger, nel Commentario rif. dir. fam., I, Cedam, 1977, sub art. 184, 423; Corsi, 141; Bianca, Gli atti di straordinaria amministrazione, in La comunione legale, a cura di Bianca, Giuffrè, 1989, 603 ss.; Gabrielli, I rapporti patrimoniali tra coniugi, Libreria Goliardica, 1981, 132 ss. Sul tema dell’applicabilità all’azione prevista dall’art. 184 cod. civ. della disciplina stabilita dall’art. 1445 cod. civ., cfr. Corsi, 152; Galasso, 371; Di Martino-Rovera, L’amministrazione dei beni, in Il diritto di famiglia, II, Giuffrè, 2001, 199; Schlesinger, 426. Da segnalare, infine, Segni, Gli atti di straordinaria amministrazione del singolo coniuge sui beni immobili della comunione, in Riv. dir. civ., 1980, I, 632 ss., per il quale, qualora il cespite comune sia stato trascritto come personale, l’apparente personalità del bene non impedirebbe di far valere l’annullabilità di fronte agli acquisti che non siano stati seguiti da trascrizione e, quindi, in tutti i casi in cui l’atto sia avvenuto per scrittura privata, atteso che il conflitto tra il coniuge extraneus ed il subacquirente verrebbe risolto sulla base dell’art. 2652, n. 4, cod. civ. che fa salvi gli acquisti dei terzi in precedenza trascritti. 3. L’obiter dictum delle sezioni unite: un nuovo spiraglio per il riconoscimento della figura del rifiuto del coacquisto? Per un’esposizione particolareggiata delle molteplici opinioni dottrinali esposte in materia, sia consentito rinviare a Mazzariol, Comunione legale tra coniugi e rifiuto del coacquisto, in questa Rivista, 2006, II, 487 ss. ed, in particolare, agli aa. citati nelle nt. 30 e 45. Riccardo Mazzariol NGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20404 c CASS. CIV., sez. lav., 22.9.2009, n. 20404 Conferma App. Torino, 14.2.2006 Lavoro (rapporto) - Procedimento disciplinare - Lettera di contestazione - Principio della immediatezza - Contenuto - Applicabilità nel caso di una serie di fatti distanti nel tempo che compongono una condotta unitaria - Decorrenza a partire dall’ultimo dei fatti contestati (cod. civ., artt. 2119, 2697; l. 20.5.1970, n. 300, art. 7) Ove la condotta addebitata al lavoratore si componga di una serie di fatti da valutare in modo unitario, le contestazioni disciplinari, ai fini della loro immediatezza, possono seguire l’ultimo dei fatti anche se posto in essere ad una certa distanza di tempo da quelli precedenti. dal testo: Il fatto. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale – giudice del lavoro di Asti G.L. conveniva in giudizio la s.p.a. Sanpaolo Imi esponendo che, assunto dalla convenuta il 16 aprile 1977 era stato licenziato per giusta causa in data 22 aprile 2002 e che, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., con ordinanza del 4/8 luglio 2002 il Tribunale di Asti aveva disposto la sua reintegrazione nel posto di lavoro; chiedeva, quindi, all’adito Giudice del lavoro la conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c., con condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro, alla corresponsione di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione e al risarcimento dei danni derivanti dall’omessa effettiva reintegrazione. Si costituiva in giudizio la s.p.a. Sanpaolo Imi che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Asti, con sentenza in data 28 aprile 2005, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità pari alla retribuzione globale di NGCC 2010 - Parte prima Lavoro (rapporto) fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, ma respingendo la domanda di risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’omessa effettiva reintegrazione. Avverso tale decisione proponevano appello sia il G. che la s.p.a. Sanpaolo Imi e la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 14 febbraio 2006, così decideva: “in accoglimento dell’appello di Sanpaolo Imi s.p.a., respinge le domande proposte da G.L. con il ricorso introduttivo; respinge l’appello proposto da G.L.; condanna G.L. a rimborsare a Sanpaolo Imi spa le spese di entrambi i gradi”. Per la cassazione di tale sentenza G.L. propone ricorso assistito da due motivi. L’intimato s.p.a. Sanpaolo Imi resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. I motivi. 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione al principio dell’immediatezza delle contestazioni ed alla ripartizione degli oneri probatori”. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia “vizi di motivazione su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia”, rilevando, a censura della sentenza impugnata, che “proprio in merito alla conoscibilità dei fatti ben prima della contestazione del marzo 2002, nel tentativo di affermare la correttezza della condotta aziendale e dunque la tempestività della contestazione, la Corte di appello è caduta in palesi contraddizioni ed ha del tutto ignorato alcuni elementi di prova (testimoniali e documentali) che invece avrebbero permesso una differente lettura dei problemi di causa e di conseguenza una affatto diversa decisione sul punto”. 2 – I cennati motivi di ricorso – da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – non sono meritevoli di accoglimento. 2/a – Al riguardo, in merito all’asserito “mancato rispetto del principio della immediatezza della contestazione, si rileva che la Corte di appello, per ritenere che nella specie fosse stato rispettato il principio dell’immediatezza, si è riportata espressamente alla giurisprudenza di questa Corte (e, specialmente, a Cass. n. 3483/2003). In ogni caso la regola in discorso 261 Cass., 22.9.2009, n. 20404 dev’essere intesa tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria: in tali casi la contestazione può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dei fatti precedenti (cfr. Cass. n. 23739/ 2008). Nella specie il giudice di merito, nel suo discrezionale ed in concreto incensurabile apprezzamento di fatti e circostanze, ha posto in evidenza che: “nella fattispecie è sufficiente esaminare il contenuto della Lettera di contestazione del 22 marzo 2002 per accorgersi che gli addebiti si fondano su circostanze di fatto molto complesse ed articolate che non potevano certo essere apprese se non attraverso le specifiche indagini effettuate nel corso dell’ispezione del 2002; aggiungendo che non bisogna d’altra parte dimenticare che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la contestazione deve essere precisa e analitica, in modo da consentire al lavoratore un adeguato esercizio del diritto di difesa: sicché, non si vede proprio come avrebbe potuto il Sanpaolo Imi effettuare una contestazione precisa e analitica (come quella contenuta nella lettera del 22 marzo 2002) prima degli accertamenti effettuati con l’ispezione del 2002, solo sulla base dei generici accenni a irregolarità riscontrabili in atti”. Ne deriva la piena legittimità della decisione impugnata in merito alla corretta valutazione nella fattispecie concreta del principio della immediatezza della contestazione disciplinare. 2/b – Con riferimento, poi, alle censure concernenti l’errata valutazione delle risultanze probatorie (documentali e testimoniali), vale rimarcare che la cennata valutazione rientra nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile anch’essa in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo suffi262 Lavoro (rapporto) ciente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processuali acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati. Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. 2/c – Circa, inoltre le doglianze concernenti l’asserita inattendibilità del teste G. – la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte territoriale a preferenza rispetto a quelle (pure asseritamente valutate in modo parziale) di altri testimoni (C., GA., GI., P.) – questa Corte ha statuito – con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte motiva – che “il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale NGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”. 2/d – Con riferimento, infine, alle doglianze in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero la sentenza impugnata – si precisa: – il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; – il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia, irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; – per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Torino – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 3 – A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso vale riportarsi al principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, da Cass. Sezioni NGCC 2010 - Parte prima Lavoro (rapporto) Unite n. 1497/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura. 4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da G.L. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento a favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. (Omissis) [Ianniruberto Presidente – Balletti Estensore – Fedeli P.M. (concl. conf.). – G.L. (avv.ti Nigro, Berti) – San Paolo Imi s.p.a. (avv. C. Scognamiglio, R. Scognamiglio)] Nota di commento: «Illecito disciplinare a condotta plurima e immediatezza della contestazione» I. Il caso Un lavoratore impugna il licenziamento e chiede la reintegrazione nel posto di lavoro, eccependo la violazione del principio di immediatezza delle contestazioni disciplinari. La sentenza si segnala per l’affermazione del principio in base al quale ove il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una condotta unitaria, il cui disvalore sul piano disciplinare sia percepibile o comunque accertabile e valutabile in modo definitivo solamente dopo l’ultimo dei fatti rilevanti, la contestazione può validamente seguire tale ultimo fatto anche se posto in essere a distanza di tempo da quelli precedenti. II. La questione L’unica questione affrontata dalla Corte, insieme all’eccepito difetto di motivazione, concerne l’immediatezza o meno della contestazione disciplinare seguita dal licenziamento impugnato in sede giudiziale. Com’è noto, l’art. 7 l. 20.5.1970, n. 300, prevede taluni limiti all’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, tra cui l’obbligo della contestazione. In particolare, l’articolo citato, al comma 2o, stabilisce che «il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa». La 263 Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento norma, nella sua formulazione, non prevede un termine entro il quale deve essere fatta la contestazione disciplinare. In alcuni contratti collettivi è prevista una integrazione in proposito, ma, con riferimento alla disciplina legale, la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che la contestazione deve essere immediata, in stretta connessione temporale con il fatto addebitato al dipendente o con la conoscenza che di esso abbia avuto il datore di lavoro; e così anche per la comunicazione del successivo recesso che deve essere tempestiva rispetto alla contestazione per iscritto dell’addebito. È stato anche detto che il principio della immediatezza della contestazione disciplinare e della pedissequa sanzione espulsiva deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando la percezione, l’accertamento o la valutazione dei fatti contestati richieda un lasso di tempo maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso e più in generale quando il ritardo sia giustificato da ragioni oggettive (l’intervallo feriale; una trattativa per la risoluzione consensuale del rapporto; la connivenza del cedente l’azienda con il lavoratore, che non consente al cessionario di contestare tempestivamente; ecc.). Il fondamento del principio in esame viene individuato, da un lato, nell’esigenza di tutelare l’affidamento del lavoratore, poiché la tardiva contestazione del fatto da parte del datore di lavoro potrebbe ingenerare nel dipendente la convinzione della sua neutralità sul piano disciplinare, con il rischio di una eventuale recidiva e di una più grave risposta sanzionatoria. Dall’altro, il principio in parola riflette l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di difesa del lavoratore, che potrebbe essere frustrato o comunque limitato dal decorso di un eccessivo lasso di tempo tra il fatto e la contestazione disciplinare. È importante sottolineare che la contestazione, per sua natura, non esige l’assoluta certezza della realtà. Anzi, in quanto mezzo che ha la funzione di consentire al lavoratore di esprimere la sua ricostruzione dei fatti, essa presuppone la possibilità che la realtà sia oggettivamente diversa dai fatti contestati. Per questa ragione la Corte di cassazione suole ripetere che, ai fini della contestazione, è sufficiente una realtà che consenta di ritenere ragionevolmente sussistenti i fatti da addebitare, laddove invece la certezza diventa necessaria ai fini della irrogazione della sanzione. Questa ragionevolezza, non solo giustifica la contestazione, conferendole la veste della serietà ed escludendo un comportamento arbitrario, ma la rende necessaria. Ed il suo insorgere delinea (con ovvia approssimazione) il «dies a quo» per la valutazione della tempestività. Il senso relativo del principio di immediatezza si 264 Lavoro (rapporto) traduce sul piano processuale in un criterio di giudizio mobile, di fronte al quale il lasso di tempo tra il fatto imputabile e la contestazione, ai fini del valido esercizio del potere disciplinare, può variare anche sensibilmente (da un minimo di qualche settimana sino a diversi anni). Inutile ripercorrere l’estrema varietà della casistica giurisprudenziale formatasi sull’argomento, se non per sottolineare che la validità della condotta datoriale è subordinata in concreto alla possibilità di dimostrare in giudizio che l’iter di accertamento dell’illecito disciplinare non abbia registrato pause troppo lunghe, non giustificate da motivi oggettivi idonei anche ad escludere eventuali strumentalizzazioni non conformi a buona fede. Un limite alla discrezionalità del giudice è talvolta previsto dalla contrattazione collettiva che fissa un termine entro il quale deve comunicarsi al lavoratore la contestazione scritta dell’addebito (es. ccnl attività ferroviarie) ed un termine oltre il quale, se la sanzione non viene irrogata, le giustificazioni del lavoratore devono intendersi accolte (ccnl industrie metalmeccaniche e ccnl aziende del terziario). De iure condendo, utile sarebbe in termini di certezza del diritto se fosse il legislatore a dettare, una volta per tutte, i tempi del procedimento disciplinare, individuando sia un termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la contestazione disciplinare, decorrente dal momento in cui egli ha avuto conoscenza del presunto illecito, sia un termine oltre il quale, una volta che il lavoratore ha presentato le eventuali giustificazioni e, se richiesto, è stato sentito a sua discolpa, viene a cadere la possibilità di irrogare una sanzione disciplinare e le giustificazioni rese devono intendersi accolte. I predetti termini, che dovrebbero avere natura decadenziale e consumare, con il loro inutile decorso, il potere disciplinare, andrebbero così ad aggiungersi all’unico termine oggi previsto a difesa del lavoratore dalle contestazioni. Pur senza dimenticare la discrezionalità del sindacato giurisdizionale in materia, la suggerita novella potrebbe forse assicurare maggiore uniformità di giudizio. I repertori della giurisprudenza annoverano diversi esempi di illeciti disciplinari a formazione progressiva, composti cioè non da un singolo atto o comportamento, ma da una serie di atti, anche di diversa natura, posti in essere a distanza di tempo l’uno dall’altro. In alcuni casi si tratta di una sequenza di atti penalmente rilevanti, la cui gravità è data dalla somma delle singole infrazioni (es. piccoli, ma continui, furti di traffico telefonico dal cellulare aziendale per un ammanco di migliaia di euro). In altre situazioni, il licenziamento è collegato alla lesione del vincolo fiduciario dovuta ad una serie continua di atti di insubordinazione di varia natura e gravità (episodi di scarso impegno, di comportaNGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20404 - Commento mento inurbano e volgare all’indirizzo dei colleghi, di mancata osservanza degli ordini di servizio, di erronea redazione di atti, ecc.). In simili fattispecie il «dies a quo» della contestazione disciplinare, ai fini della valutazione del requisito della immediatezza, viene allineato all’ultimo atto della serie considerata un unicum sul piano disciplinare; ciò nel caso in cui il disvalore della vicenda non emerge chiaramente dai singoli atti, ma dalla situazione nel suo complesso. Invero, il cennato principio, applicato anche al caso deciso con la sentenza in commento, appare condivisibile. L’immediatezza delle contestazioni disciplinari non può essere intesa in maniera tale da compromettere l’effettività del potere disciplinare. Se è vero che tale prerogativa datoriale deve esercitarsi nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nonché dei corollari individuati dalla giurisprudenza (es. tutela dell’affidamento del lavoratore), è altresì vero che la tempestività della contestazione non può prescindere dal fatto che venga riservato al datore di lavoro il tempo necessario a rendersi conto dell’accaduto, sia pure in termini di ragionevole sussistenza, dovendosi considerare talvolta le esigenze investigative o l’oggettiva ambiguità della condotta, talaltra la complessità dell’organizzazione aziendale e così via. Sotto altro profilo, si prende spunto dalla decisione in commento per sottolineare come il requisito della tempestività della contestazione disciplinare e della pedissequa sanzione espulsiva, venga inteso dalla giurisprudenza come requisito di validità del recesso. Questo aspetto dà luogo ad alcune perplessità sul piano processuale. Partendo dalle più recenti pronunce della Supr. Corte si assume che la tardività della contestazione sia elemento costitutivo del diritto di licenziare e in quanto tale dovrebbe essere individuato dal giudice attraverso l’efficace e prudente apprezzamento delle circostanze, con la conseguenza di escludere che sul lavoratore gravi l’onere di provare lo specifico pregiudizio difensivo subito nel corso del procedimento disciplinare e, ancor prima, l’onere di allegazione del fatto lesivo sotto forma di eccezione in senso stretto (cfr., Cass., 17.9.2008, n. 23739; Cass., 6.9.2006, n. 19159; Cass., 15.6.2006, n. 11100; Cass., 20.6.2006, n. 14113, tutte infra, sez. III). Nel caso di licenziamento per giusta causa soggettiva, ovvero senza necessità del preavviso, l’assunto discenderebbe direttamente dall’art. 2119, comma 1o, cod. civ., in relazione a quei fatti che non consentono la prosecuzione «anche provvisoria» del rapporto di lavoro. Ove si tratti di licenziamento per giustificato motivo, la regola della immediatezza sarebbe invece fondata sulle esigenze difensive del lavoratore in seno sia al procedimento disciplinare che al successivo procedimento giudiziario, frustrate dall’inNGCC 2010 - Parte prima Lavoro (rapporto) giustificato indugio del datore di lavoro nella comunicazione dell’addebito. Orbene, l’assunto persuade nel caso di licenziamento per giusta causa soggettiva in quanto il testo dell’art. 2119 cod. civ., collega espressamente il diritto di recesso ad un motivo che, come ricordato, «non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro», con la conseguenza che la eventuale tardività della contestazione e del successivo atto di recesso sarebbe di per sé indice della insussistenza del motivo stesso. Ad analoga conclusione non si perviene invece nel caso in cui la stabilità del rapporto lavorativo venga meno a causa di un giustificato motivo soggettivo che, a tenore dell’art. 3, comma 1o, l. 15.7.1966, n. 604, s’identifica con «un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro». Tale norma non ripete la formulazione letterale dell’art. 2119 cod. civ., e non fa cenno a motivi che rendono impossibile la prosecuzione, anche per poco tempo, del rapporto di lavoro. In più, la suddetta ipotesi di recesso è con «preavviso» («il licenziamento per giustificato motivo con preavviso...»), presuppone cioè che il rapporto lavorativo continui per un limitato periodo di tempo. Attesa la differenza di presupposti applicativi tra le due fattispecie, si ritiene che il requisito della tempestività della contestazione disciplinare, nel caso del giustificato motivo soggettivo, non sia un elemento costitutivo del recesso, tale cioè da legittimare sul piano processuale la sua rilevabilità ex officio. Al contrario, in questo caso, gli aspetti connessi alla eventuale tardività delle contestazioni disciplinari possono essere dedotti esclusivamente dalla parte mediante la formulazione di una eccezione in senso proprio. Tanto in applicazione del generale principio di distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. Le accennate differenze sul piano del riparto dell’onere probatorio a proposito della tardività delle contestazioni disciplinari nel caso di recesso per giusta causa e per giustificato motivo, si ritrovano almeno in parte nella giurisprudenza meno recente, la quale aveva ben chiara la distinzione sul piano processuale tra la tardività del recesso e la tardività delle contestazioni disciplinari nel caso dell’art. 2119 cod. civ. Emblematica al riguardo è Cass., 23.6.1994, n. 6051 (infra, sez. III), ove si afferma che se, da un lato, è compito del giudice rilevare d’ufficio tutti gli elementi costitutivi del diritto potestativo di licenziare di cui all’art. 2119 cod. civ., incluso quello della tempestività del recesso, dall’altro, nel caso in cui il lavoratore lamenti il difetto di immediatezza della contestazione dell’addebito quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall’art. 7, St. lav., in tale ipotesi la doglianza costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, assoggettata al265 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 le preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 del codice di rito (Cass., 2.7.1992, n. 8121, in Mass. Giust. civ., 1992; Cass., 21.11.1986, n. 6866, ivi, 1986; Cass., 23.11.1985, n. 5850, ivi, 1985). III. I precedenti Sul principio in base al quale nel caso di condotte oggettivamente complesse, composte cioè da una pluralità di atti posti in essere a distanza di tempo, la tempestività delle contestazioni va valutata a partire dall’ultimo atto della serie, ove sia questo il momento nel quale il datore di lavoro abbia potuto percepire ed accertare definitivamente i fatti contestati, v. Cass., 22.10.2007, n. 22066, in Notiz. giur. lav., 2007, 660. A proposito dell’applicazione «in senso relativo» del principio di immediatezza, cfr., Cass., 8.6.2009, n. 13167, in Mass. giur. lav., 2009, 842; Cass., 12.5.2005, n. 9955, in Rep. Foro it., 2005, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1430; Cass., 30.1.2006, n. 2023, in Notiz. giur. lav., 2006, 192; Cass., 19.8.2004, n. 16291, in Rep. Foro it., 2004, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1615; Cass., 7.3.2003, n. 3483, ivi, 2003, voce «Impiegato dello Stato e pubblico», n. 1018. Quanto al fatto che le contestazioni disciplinari presuppongono la prova della «sola» ragionevole sussistenza dei fatti addebitati, v. ancora Cass., 12.5.2005, n. 9955. Circa la rilevabilità ex officio della tempestività delle contestazioni disciplinari e del recesso, tanto nel caso di giusta causa che di giustificato motivo, c CASS. CIV., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 Conferma Trib. Forlì, 7.4.2004 Obbligazioni - Garanzia patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi Privilegio speciale su bene immobile Forma di pubblicità - Incidenza sul suo rapporto con l’ipoteca (cod. civ., Obbligazioni cfr. Cass., 17.9.2008, n. 23739, in Rep. Foro it., 2008, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1668; Cass., 15.6.2006, n. 11100, in Mass. giur. lav., 2006, 660; Cass., 20.6.2006, n. 14113, in Rep. Foro it., 2006, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1097. A proposito della distinzione tra immediatezza della contestazione disciplinare oggetto di eccezione in senso stretto e tempestività del licenziamento quale condizione di validità del recesso rilevabile d’ufficio dal giudice, v. Cass., 6.9.2006, n. 19159, in Rep. Foro it., 2006, voce «Lavoro (rapporto)», n. 1531. A proposito del recesso di cui all’art. 2119, cod. civ. la stessa distinzione è fatta da Cass., 23.6.1994, n. 6051, in Giur. it., 1995, I, 1, 408. IV. La dottrina Sul principio della immediatezza della contestazione disciplinare, per tutti, cfr. D’Avossa, Il potere disciplinare nel rapporto di lavoro, 1989, Ipsoa Informatica, 59; Montuschi, sub art. 7, in Statuto dei diritti dei lavoratori (art. 1-13), a cura di Ghezzi, Mancini Montuschi, Romagnoli, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1979, sub art. 7, 98. Sul rapporto tra fatti penalmente rilevanti e procedimento disciplinare, v. Calcaterra, Immediatezza della contestazione disciplinare e attesa della sentenza penale, in Riv. it. dir. lav., 2007, 685 ss. Giovanni Cinque pubblicità costitutiva, resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. dal testo: artt. 2644, 2645 bis, 2745, 2748, 2762, 2772) Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di 266 Il fatto. Nel fallimento della Nu.Na. S.n.c. di F. C. P. & C., pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, la Cassa dei Risparmi di Forlì propose opposizione ad un piano di riparto parziale dichiarato esecutivo dal giudice delegato. Premesso che la somma distribuita costituiva il ricavato della vendita di un appartamento sul NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 quale risultava iscritta ipoteca a garanzia del credito dalla Cassa stessa vantato in virtù di un mutuo fondiario concesso alla società costruttrice dell’immobile, l’opponente sosteneva che erroneamente tale credito era stato collocato con grado inferiore a quello vantato dal B. per il rimborso della caparra da questo versata contestualmente alla stipulazione di un contratto preliminare di acquisto del medesimo appartamento, trascritto in data successiva all’iscrizione dell’ipoteca e scioltosi ai sensi della L. Fall., art. 72. Ad avviso dell’opponente, infatti, l’ipoteca concessa a garanzia del finanziamento di un intervento edilizio ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, prevalendo sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, a norma dell’art. 2825 bis c.c., doveva prevalere, a maggior ragione, sulla trascrizione posteriore. Il Tribunale accolse la domanda, osservando, anzitutto, che la particolare causa di prelazione accordata al promissario acquirente dall’art. 2775 bis c.c., comma 1, non si sottrae al principio generale enunciato dall’art. 2748 c.c., comma 2, in forza del quale i crediti muniti di privilegio speciale immobiliare prevalgono su quelli ipotecari, se la legge non dispone diversamente. Ha, tuttavia, ravvisato una tale diversa disposizione (idonea, appunto, ad invertire l’anzidetto criterio di priorità) nel combinato disposto degli artt. 2775 bis e 2825 bis c.c., reputando che dette norme siano da interpretare nel senso della prevalenza delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari erogati a norma del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 38 e ss., T.U. bancario, rispetto al privilegio immobiliare accordato al promissario acquirente, indipendentemente dall’esservi stato o meno accollo del mutuo da parte dell’acquirente. Così ragionando ha, dunque, ritenuto irrilevante nella fattispecie la precedente affermazione resa sul tema da questa Corte (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, della quale si dirà in seguito), considerando che questa non decidesse riguardo ad un istituto di credito garantito da ipoteca ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e segg., ovvero in altro modo garantito da ipoteca. Avverso il decreto del Tribunale di Forlì il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni Ha resistito con controricorso la Cassa dei Risparmi, la quale ha depositato successivamente memoria. Non ha svolto difese la curatela del fallimento. Con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2008, la Prima Sezione Civile, ritenuta la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, avente ad oggetto la prevalenza del privilegio di cui all’art. 2775 bis c.c., sulle ipoteche per mutui fondiari iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite. I motivi. (Omissis) Il ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 2645 bis, 2775 bis, 2748, 2o comma, e 2825 bis cod. civ., sostiene che il secondo comma dell’art. 2775 bis individua due soli casi di ipoteche che non soccombono al privilegio di cui al primo comma, e precisamente quelle iscritte a garanzia del mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto dell’immobile e quelle iscritte a garanzia del credito edilizio nei limiti della quota che il promissario stesso si sia accollato; benché l’art. 2825 bis faccia riferimento esclusivamente alle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, è ovvia la prevalenza anche di quelle iscritte in epoca anteriore, ma sempre nei limiti della quota di debito che il promissario si sia accollato, non avendo egli altrimenti alcun ruolo nel rapporto tra il finanziatore ed il costruttore. Secondo il ricorrente, il decreto impugnato contrasta, oltre che con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina la prevalenza dell’ipoteca all’accollo da parte del promissario del debito contratto dal costruttore, anche con lo spirito della legge, che mira a tutelare i promissari acquirenti di fabbricati in corso di costruzione in caso di mancata esecuzione del preliminare o fallimento del promittente venditore. Nella specie, pertanto, non essendo intervenuto l’accollo della quota di mutuo gravante sull’immobile promesso in vendita, troverebbe applicazione il principio generale di cui all’art. 2748, 2o comma, secondo cui il privilegio immobiliare prevale sulle ipoteche iscritte anche anteriormente, non potendo individuarsi nel267 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 l’art. 2825 bis la diversa disposizione di legge che, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 2748, 2o comma, consente di derogare a tale principio. Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze prospettate nel ricorso è l’esame della premessa giuridica dalla quale muove l’impugnato provvedimento, secondo cui il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale, ai sensi dell’art. 2748 cod. civ., 2o comma, sui crediti ipotecari, anche se l’ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo soltanto che si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l’acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825 bis cod. civ. Solo ove, infatti, tale premessa fosse da condividere occorrerebbe valutare se reggono o meno alla critica le conseguenti considerazioni in base alle quali il tribunale ha ravvisato la prevalenza sul privilegio speciale spettante al promissario acquirente dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario erogato dalla cassa di risparmio; qualora, viceversa, quella premessa fosse da disattendere, s’imporrebbe la correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ma il ricorso dovrebbe essere rigettato. La suaccennata premessa, dalla quale il tribunale prende le mosse (e la cui fondatezza è contestata dalla controricorrente), è in effetti conforme a quanto affermato nel già menzionato precedente di questa Corte (Cass. n. 17197 del 2003), secondo cui, appunto, in forza del disposto dell’art. 2748, 2o comma, cod. civ. (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato art. 2775 bis, prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura “iscrizionale” (o “trascrizionale”) di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l’ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale è regolata la pubblicità immobiliare. L’ordinanza che ha rimesso la soluzione del268 Obbligazioni la questione alle sez. un. ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la citata sentenza n. 17197 del 2003 non abbiano placato il dibattito che già prima era insorto in dottrina in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com’è noto, con il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30). Dibattito che, piuttosto, ne è stato rinfocolato. Viene, allora, chiesto l’approfondimento dei seguenti punti: a) il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega esclusivamente alla causa del credito, ma presuppone necessariamente la trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la funzione, ad essa connaturata, di risolvere i possibili conflitti tra titolari di diritti assoggettati al medesimo regime di pubblicità; b) poiché nella graduazione prevista dall’art. 2780 cod. civ. il privilegio in questione è collocato dopo quelli che assistono i crediti per concessione di acque e per tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi sui medesimi immobili, la prevalenza di tale privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente renderebbe impossibile stabilire l’ordine di collocazione dei crediti; c) detta prevalenza risulterebbe inoltre scarsamente razionale, dal momento che le ipoteche iscritte anteriormente sono certamente opponibili all’acquirente, in caso di perfezionamento del contratto definitivo di acquisto dell’immobile; d) l’art. 2825 bis cod. civ., prevedendo eccezionalmente che, in caso di accollo del mutuo fondiario da parte del promissario acquirente, l’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso prevalga sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, fa supporre, a maggior ragione, l’operatività del medesimo criterio in presenza di una trascrizione posteriore di tale contratto, trovando applicazione, in tal caso, i principi generali in materia di pubblicità immobiliare. In conclusione, la questione sottoposta alle Sez. un. consiste nello stabilire se, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, disposta in sede fallimentare, di un immobile già NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 promesso in vendita dal fallito con contratto preliminare trascritto, il privilegio che, a norma dell’art. 2775 bis cod. civ., assiste il credito del promissario acquirente per la mancata esecuzione del preliminare prevalga (o meno), ai sensi dell’art. 2748, 2o comma, cod. civ., sulle ipoteche iscritte sul medesimo immobile in data anteriore alla trascrizione del contratto preliminare (Omissis). L’orientamento quasi unanime affermatosi nella giurisprudenza di merito sostiene che le ipoteche delle quali s’è detto siano comunque destinate a cedere in caso di concorso con il privilegio spettante al promissario acquirente. Esso muove dal rilievo secondo cui il concorso tra privilegi ed ipoteche sarebbe regolato esclusivamente dall’art. 2748, 2o comma, non potendo trovare applicazione l’art. 2644, il quale disciplinerebbe, invece, il conflitto tra cause di prelazione e diritti reali di godimento; ciò posto, esso afferma che al principio della prevalenza dei privilegi, sancito dalla predetta disposizione, potrebbe derogarsi soltanto in presenza di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, non ravvisabile né nell’art. 2775 bis (il quale, nella parte in cui subordina la nascita del privilegio del promissario acquirente alla trascrizione del preliminare, non introdurrebbe elementi di novità rispetto ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente), né nell’art. 2825 bis (il quale, riferendosi alle sole ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, non sarebbe applicabile a quelle iscritte in data anteriore). L’indirizzo in esame riflette l’opinione espressa dai primi commentatori del decretolegge n. 669 del 1996, i quali avevano ritenuto insuperabile il dato normativo emergente dall’interpretazione letterale degli artt. 2748, 2o comma, e 2825 bis cod. civ., escludendo così che le ipoteche iscritte in epoca anteriore alla trascrizione del contratto preliminare potessero prevalere sul privilegio che assiste il credito del promissario acquirente. All’obiezione secondo cui l’ipoteca prevale sui diritti dei terzi trascritti in epoca successiva all’iscrizione, essi replicavano che ciò accade perché il rapporto tra le cause di prelazione e i diritti reali di godimento è regolato dal principio prior in tempore, potior in jure, esaltato, nel caso di immobili, dalla priorità della relativa NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni pubblicità; nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è un conflitto tra il diritto del promissario di ottenere l’esecuzione specifica del contratto e l’ipoteca del terzo sullo stesso bene oggetto del preliminare, ma un conflitto tra il privilegio speciale del promissario (conseguente alla risoluzione o allo scioglimento del contratto preliminare) e l’ipoteca iscritta sullo stesso bene: si tratterebbe di un conflitto tra cause di prelazione, la cui prevalenza sarebbe disciplinata dalla legge in base ad un principio diverso da quello della priorità cronologica. Ciò spiegherebbe, tra l’altro, perché le ipoteche iscritte in data anteriore alla trascrizione del preliminare siano opponibili all’acquirente in caso di stipulazione del contratto definitivo, mentre risultano inopponibili in caso di mancata esecuzione del preliminare. Secondo tale orientamento, la deroga al principio della prevalenza dei privilegi, richiesta dall’art. 2748, 2o comma, ai fini dell’opponibilità dell’ipoteca al creditore privilegiato, non può essere desunta dall’art. 2825 bis: tale disposizione, infatti, non ha nulla a che fare con il privilegio di cui all’art. 2775 bis, previsto per il caso di mancata esecuzione del preliminare, in quanto si limita a regolare gli effetti dell’ipoteca fondiaria edilizia sulla trascrizione del preliminare che venga regolarmente eseguito; il 2o comma dell’art. 2775 bis, inoltre, limitando la prevalenza delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare a quelle concesse a garanzia di mutui contratti per la costruzione o per l’acquisto dell’immobile, presupporrebbe che, al di fuori di tali ipotesi, dette ipoteche siano destinate a cedere nel concorso con il privilegio, e sarebbe quindi applicabile, a maggior ragione, alle ipoteche iscritte in data anteriore. All’obiezione secondo cui tale opinione, favorendo il promissario acquirente a scapito degli interessi dei creditori ipotecari, si sarebbe ripercossa negativamente sui rapporti tra le imprese costruttrici e le aziende di credito, scoraggiando queste ultime dal concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, in contrasto con le finalità che la legge intendeva perseguire, si replica che il senso della nuova disciplina consisteva anche nel responsabilizzare il ceto bancario, dissuadendolo da un’eccessiva disinvoltura nell’erogazione del credito 269 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 fondiario. Troppo spesso, infatti, le banche, nel concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, fanno affidamento, ai fini della restituzione, più sul valore dei beni concessi in garanzia che sulla solidità complessiva dell’impresa mutuataria, confidando di poter agevolmente procedere al recupero del credito anche in caso di fallimento della stessa, con evidente pregiudizio per le ragioni degli altri creditori. La postergazione dei crediti ipotecari a quello del promissario acquirente le costringerebbe invece a verificare preventivamente la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, avvalendosi di quegli strumenti di controllo di cui esse dispongono in misura più ampia ed incisiva di ogni altro creditore. Sotto un diverso profilo, si riconosce che, una volta ovviatosi, mediante la previsione della trascrivibilità del preliminare, al pericolo che il diritto al trasferimento dell’immobile sia vanificato da atti dispositivi compiuti dal promittente venditore o da atti di aggressione del suo patrimonio posti in essere da terzi prima della stipulazione del definitivo, l’attribuzione di un rango privilegiato ai crediti del promissario nascenti dalla mancata esecuzione del contratto si traduce in una tutela eccessiva, quanto meno in riferimento all’ipotesi in cui, pur potendo ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, egli abbia optato per la tutela risarcitoria. In ogni caso, anche coloro i quali sono disposti ad ammettere che la prevalenza del privilegio determina un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei creditori che abbiano iscritto ipoteca in data anteriore alla trascrizione del preliminare, ritengono che a tale inconveniente possa ovviarsi esclusivamente attraverso una declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, o mediante un intervento chiarificatore del legislatore. La dottrina più recente ritiene invece che la questione possa essere risolta anche in via interpretativa, avvalendosi dei principi sui cui si fonda la pubblicità immobiliare e di una pluralità di elementi emergenti dalla stessa disciplina in materia. Essa sottolinea la natura “iscrizionale” o “trascrizionale” del privilegio in questione, il cui concorso con le ipoteche iscritte sull’immobile promesso in vendita deve considerarsi disciplinato dall’art. 2644 cod. 270 Obbligazioni civ., non essendo il privilegio accordato esclusivamente in ragione della causa del credito, ma essendo condizionato alla trascrizione del contratto preliminare ed alla sua perdurante efficacia. A sostegno di tale orientamento, sono state sottolineate anche le anomalie che l’opposta tesi introdurrebbe nel sistema delle cause di prelazione, osservandosi da un lato che in caso di stipulazione del contratto definitivo le ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare sono opponibili all’acquirente, dall’altro che nell’ordine dei privilegi quello previsto dall’art. 2775 bis è collocato successivamente a quelli di cui agli artt. 2772 e 2774 cod. civ., i quali non sono esercitabili in pregiudizio dei diritti precedentemente acquisiti dai terzi. Sono stati infine evidenziati i gravi abusi cui potrebbe condurre una rigida applicazione dell’art. 2748 cit., la quale consentirebbe al promittente venditore di sottrarre l’immobile alla garanzia dei propri creditori ipotecari, mediante la simulazione di un preliminare di compravendita con un promissario compiacente, cui potrebbe far seguito la risoluzione del contratto, con la conseguenza che, in sede di esecuzione forzata, i crediti restitutori e risarcitori del promissario dovrebbero essere soddisfatti con precedenza rispetto a quelli dei creditori ipotecari. Alle medesime conclusioni un’autorevolissima dottrina è pervenuta sulla base di un diverso percorso argomentativo, che muove dalla qualificazione del preliminare di compravendita come vendita ad effetti obbligatori, dalla quale sorge a carico del promittente un’obbligazione di dare e dall’affermazione dell’autonomia di tale contratto rispetto al definitivo, ricollegando alla sua trascrizione l’efficacia tipica di cui all’art. 2644 cod. civ., per sostenere che tale efficacia si estende anche al privilegio che assiste i crediti del promissario acquirente, il cui concorso con le ipoteche iscritte in data anteriore deve pertanto ritenersi disciplinato dal principio della priorità cronologica. L’aspetto più suggestivo di questa dottrina è rinvenibile nell’attribuzione al promissario acquirente di un jus ad rem (non di un mero jus in persona) e nella riconduzione del rapporto tra preliminare e definitivo (non come rapporto tra due contratti distinti ed autonomi, ciascuno dotato di una propria causa) al modello NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 tedesco della distinzione tra titulus e modus adquirendi, con la conseguenza che la stipulazione del definitivo non comporta l’assorbimento del preliminare né rende irrilevanti i vizi che lo inficiano, i quali risultano anzi idonei ad incidere, attraverso la caducazione del contratto cui afferiscono, sulla stessa trascrizione del contratto definitivo. La riprova sarebbe costituita proprio dalla trascrivibilità del preliminare, il cui effetto di opponibilità trova giustificazione nella natura del diritto che da esso scaturisce per il promissario acquirente, mentre la limitazione temporale di tale effetto si giustificherebbe con l’efficacia obbligatoria del contratto (Omissis). Sulla scorta di tutto quanto premesso è ora possibile passare alla soluzione del quesito, subito anticipando che le sez. un. intendono disattendere il precedente orientamento espresso dalla menzionata Cass. n. 17197 del 2003, attraverso una trattazione concernente il generale problema della regola di conflitto tra cause di prelazione, al di là della specifica ipotesi (della quale pure si dirà) del credito fondiario, disciplinata dagli artt. 2775 bis, 2o comma, e 2825 bis cod. civ. Il ragionamento parte dalla premessa che l’art. 2748 cod. civ., allorquando nel secondo comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari “se la legge non dispone diversamente”, fa riferimento ad una deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema; così da evitare applicazioni ermeneutiche settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto. Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno quando (come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all’originaria impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella realtà giuridica dei commerci. NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni Espresse norme derogatrici alla regola del secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. sono rinvenibili nel quarto comma dell’art. 2772 e nel secondo comma dell’art. 2774: il privilegio che assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Deroga ispirata, dunque, alla diversa regola della prevalenza in base alla data di trascrizione o di iscrizione. Nel nostro caso una espressa norma derogatoria al precetto stabilito dalla prima parte del secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. non esiste, ma, come si vedrà, l’organica analisi dell’intero quadro normativo disciplinante la materia consente di affermare che i creditori muniti dello speciale privilegio del quale trattiamo non sono preferiti ai creditori muniti di ipoteca iscritta precedentemente al sorgere del privilegio stesso, secondo una ricostruzione che, come s’è detto, prescinde dalla specifica ipotesi (disciplinata dal secondo comma dell’art. 2275 bis, in relazione all’art. 2825 bis) del privilegio che assiste il credito per il finanziamento dell’intervento edilizio. Occorre innanzitutto porre nel giusto rilievo che il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente, conseguente alla (eventuale) mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, non si ricollega esclusivamente alla causa del credito (come prescrive la prima parte dell’art. 2745 cod. civ.) ma la sua costituzione necessariamente presuppone la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2645 bis; rientrando, dunque, nella categoria dei privilegi la cui costituzione, come consentito dalla seconda parte dell’art. 2745 cod. civ., è subordinata ad una particolare forma di pubblicità. Peraltro, esso assiste il credito a condizione che gli effetti della menzionata trascrizione non siano cessati a determinati momenti (quello della risoluzione del contratto, oppure della domanda giudiziale della risoluzione, oppure della trascrizione del pignoramento, oppure ancora dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi). Siffatto privilegio (come molti altri introdotti nel tempo dal legislatore in specifici settori) si aggiunge ai privilegi speciali immobiliari previsti dal codice agli artt. da 2770 a 2775, ma se ne 271 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 differenzia perché non è posto, come questi, a tutela di interessi pubblici, bensì a tutela dell’interesse meramente privato del promissario acquirente. Occorre a riguardo ricordare che gli originari privilegi speciali codicistici costituiscono il retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, le quali venivano preferite alle ipoteche normali in ragione della particolare natura pubblica degli interessi protetti in via preferenziale. Di qui la regola di conflitto secondo cui siffatti privilegi prevalgono sulle ipoteche, anche se iscritte prima del loro sorgere. Regola oggi consacrata nel secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e già contenuta nell’art. 1953 del codice del 1865 (benché senza l’espressa riserva che prevede il vigente testo normativo). Autorevolissima dottrina spiega che la via scelta dal legislatore nel secondo comma dell’art. 2748 è la più conforme all’indole del privilegio, che, assistendo crediti normalmente incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione di una cosa, deve necessariamente essere anteposto all’ipoteca. In altri termini, la ragione della maggior parte dei privilegi va ricercata nella particolare inerenza economica di alcuni crediti alla cosa gravata, la quale spiega anche la preferenza dei creditori privilegiati sui creditori forniti di garanzia reale: poiché questi ultimi acquistano un diritto al valore di scambio della cosa, sono necessariamente posposti a coloro i quali, mediante l’erogazione di energie di lavoro o di utilità dal cui corrispettivo sorge il credito, hanno contribuito alla creazione, alla conservazione o all’incremento del valore medesimo. La stessa dottrina avvisa pure che queste considerazioni rilevano ai fini interpretativi della concreta applicazione delle norme positive e che sarebbe assurdo escludere dal novero dei privilegi le figure che hanno il presupposto in forme di pubblicità, solo perché ad esse non si applica il brocardo secondo cui privilegia non ex tempora estimantur (ossia la regola trasfusa nel secondo comma dell’art. 2748). Ponendo, così, in evidenza che, per un verso, la qualifica di “privilegio” non necessariamente comporta l’applicazione del principio secondo cui esso prevale sull’ipoteca precedentemente iscritta e che, per altro verso, l’applicazione delle ordinarie regole sulla pubblicità non con272 Obbligazioni sente di escludere la particolare qualifica di “privilegio” al tipo di prelazione trattato. Il privilegio del quale si discute esplica i suoi effetti in una vicenda specularmente opposta a quella summenzionata. Esso non assiste un credito che incide sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa (piuttosto, siffatta incidenza appartiene al credito del finanziatore dell’opera), bensì il credito del promissario acquirente che acquista il diritto al valore di scambio della cosa, e la sua costituzione è subordinata ad un preciso onere pubblicitario, così come la sua esistenza è collegata al perdurare degli effetti della pubblicità. Ne consegue che, relativamente ad esso, non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in jure che pervade di sé l’intero sistema della pubblicità, facendone conseguire che l’ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio debba su quest’ultimo prevalere. Alcuni autori hanno rilevato l’assimilabilità di siffatto tipo di prelazione all’ipoteca legale, ponendo in evidenza che, nella materia trattata, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto non un privilegio speciale, bensì un’ipoteca legale; tant’é che in altre esperienze normative (come quella francese: cfr. l’art. 2106 code civil) è previsto che i privilegi speciali sugli immobili sono opponibili agli altri creditori solo dopo che siano stati iscritti nella conservatoria delle ipoteche e secondo le modalità previste per quella forma di pubblicità. Le caratteristiche del privilegio in esame assumono un rilievo determinante, distinguendolo tanto dagli altri privilegi speciali immobiliari, la cui nascita non è condizionata ad un adempimento pubblicitario avente efficacia costitutiva, quanto dagli altri privilegi iscrizionali, che hanno ad oggetto beni mobili; rispetto a questi ultimi, ovviamente, il problema del concorso con altre cause di prelazione aventi natura trascrizionale non si pone, ma per il caso in cui concorrano più privilegi la legge prevede espressamente che il conflitto vada risolto in base alla regola della priorità della trascrizione (art. 2762, ultimo comma, cod. civ.); per i primi, invece, pur valendo la regola secondo cui il privilegio prevale sulle ipoteche, la legge stabilisce, in riferimento a casi in cui la prelazione è accordata per un interesse non individuale, che NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 essa non possa essere esercitata in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (si tratta dei già menzionati artt. 2772, quarto comma, e 2774, secondo comma, cod. civ.). A maggior ragione deve, quindi, affermarsi che un privilegio accordato in funzione di un interesse individuale, la cui nascita è subordinata all’adempimento di una formalità pubblicitaria, sia destinato a cedere, nel concorso con cause di prelazione precedentemente iscritte. In quest’ordine di idee è riduttivo ed avulso dalla visione sistematica dell’istituto fare una formalistica applicazione della regola di conflitto dettata nel secondo comma dell’art. 2748 cod. civ., per ammettere categoricamente che qualunque genere di privilegio speciale immobiliare (compreso quello previsto a favore del promissario acquirente) prevalga sull’ipoteca (qualunque ipoteca, non solo quella che assiste il credito del finanziatore), benché questa sia stata iscritta prima del nascere del privilegio. A questo punto occorre fare alcune precisazioni in ordine ad una serie di ricostruzioni che sono state operate per pervenire al medesimo risultato al quale qui si perviene. In primo luogo occorre chiarire che la regola di conflitto tra privilegio ed ipoteca precedentemente iscritta non può essere rinvenuta nell’art. 2645 bis, 2o comma, cod. civ., il quale stabilisce la prevalenza del contratto definitivo sulle trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. Espressione, questa, del già menzionato effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare ed attuazione della generalissima regola dell’art. 2644 cod. civ. Neppure giova il richiamo alla specifica regola di conflitto tra cause di prelazione contenuta nel secondo comma dell’art. 2775 bis, il quale prevede due categorie di creditori ai quali il privilegio concesso in favore del promissario acquirente non è opponibile: a) quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile; b) quelli garantiti da ipoteca ai sensi dell’art. 2825 bis. Quanto all’ipotesi sub a) non è il caso di dilungarsi, pur dovendosi segnalare che tutti i commentatori hanno rilevato l’oscurità di una NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni disposizione che sembrerebbe ammettere che il promissario, per effetto del preliminare, possa iscrivere ipoteca a garanzia dei suoi debiti su un bene non ancora di sua proprietà, in deroga dunque all’art. 2822 cod. civ. Sta di fatto, comunque, che, nell’ipotesi delineata, il conflitto è risolto nel senso che l’ipoteca a favore del mutuante prevale sul privilegio a favore del promissario acquirente, a prescindere dalla circostanza che la garanzia reale sia stata iscritta prima o dopo la costituzione del privilegio. Quanto alla ipotesi sub b) – quella che maggiormente interessa – occorre tener conto della disposizione dell’art. 2825 bis, richiamata dall’art. 2775 bis. Essa prevede (come s’è già visto in precedenza) che l’ipoteca iscritta sull’edificio (costruito o costruendo) a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio (ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. n. 385 del 1993) prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, limitatamente alla quota accollatasi dal promissario acquirente. In altri termini, benché iscritta successivamente alla trascrizione del preliminare, siffatta ipoteca prevale sul privilegio concesso a garanzia dei crediti vantati dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore. Risultando, così, risolto il problema del frazionamento del credito fondiario assistito da ipoteca che s’era posto nella precedente giurisprudenza ed attuato il favore del legislatore (del quale prima s’è detto) per i crediti incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa. Ora, le disposizioni correlate costituiscono un ulteriore sottosistema nell’ambito del sottosistema della trascrizione del contratto preliminare. Nel senso che l’art. 2775 bis, 2o comma, non si occupa dei problema di ordine generale del rapporto tra privilegio a favore del promissario ed ipoteca iscritta contro il promittente, ma solo del rapporto tra privilegio ed ipoteca inerenti all’operazione di credito fondiario, disponendo l’inopponibilità del privilegio a due specifiche categorie di creditori ipotecari. Ne consegue che il richiamo a queste disposizioni non è utile a fondare la più generale regola di conflitto della quale s’è detto e che, soprattutto, le disposizioni stesse non possono essere indicate né come la deroga al principio del secondo comma dell’art. 2748 (da parte di chi ritiene che l’inopponibilità del privilegio al273 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 le ipoteche successive presuppone, a maggior ragione, l’inopponibilità a quelle precedenti), né come la conferma al principio stesso (da parte di chi ritiene che il legislatore abbia voluto limitare l’inopponibilità del privilegio alle sole ipoteche successive e non anche alle precedenti). L’interpretazione sin qui offerta, nel ricondurre la normativa speciale nell’alveo del sistema, risolve anche una serie di discrasie segnalate da quella dottrina che ha contrastato l’opposta soluzione. Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare comporterebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all’acquirente (in base al principio dell’anteriorità stabilito dall’art. 2644 cod. civ.), in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto del privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall’ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un’altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall’inizio dell’operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l’opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene. Tant’è che non è infondato l’allarme lanciato da chi ha rilevato che l’asserita prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di gravi abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e il promissario acquirente, volti a vanificare la possibilità di soddisfacimento dei crediti garantiti dalle predette ipoteche. Il proprietario di un immobile gravato da ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrar274 Obbligazioni re il bene alla garanzia del proprio creditore, simulando un preliminare di compravendita con un soggetto compiacente, dichiarando di aver ricevuto l’intero corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo versato sarebbe collocato con grado poziore rispetto a quello ipotecario del creditore, che rimarrebbe pertanto insoddisfatto. Infine, essendo il privilegio in questione collocato all’ultimo posto nell’ordine stabilito dall’art. 2780 (e quindi dopo quelli riconosciuti ai crediti dello Stato per concessioni di acque e tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio delle ipoteche precedentemente iscritte da terzi), l’accoglimento della diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire l’ordine delle cause di prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli artt. 2772 e 2774 con quello di cui all’art. 2775 bis e con ipoteche anteriori. In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio: Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 legge fall.), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a gaNGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento ranzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. Siccome il dispositivo del provvedimento impugnato risulta conforme a diritto, correttane la motivazione nei sensi sopra enunciati (art. 384 c.p.c.), il ricorso deve essere respinto. La particolare importanza della questione trattata consiglia l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis) [Carbone Presidente – Spirito Estensore – Iannelli P.M. (concl. conf.). – B. (avv.ti Winkler e Raffi) – Cassa dei Risparmi di Forlì (avv.ti Stella Richter e Volpi) – Fallimento Nu.Na. s.n.c.] Nota di commento: «L’intervento delle sezioni unite: l’ipoteca, iscritta in data anteriore, prevale sul privilegio del promissario acquirente» I. Il caso In sede fallimentare, si rendeva necessario predisporre un piano di riparto parziale relativo alla somma risultante dalla vendita di un appartamento. Il credito vantato dal promissario acquirente, a fronte della caparra versata nell’ambito di un contratto preliminare trascritto, veniva anteposto rispetto al credito di una banca; quest’ultimo era garantito da ipoteca, iscritta sul bene in data anteriore a quella della trascrizione del preliminare. La banca proponeva quindi opposizione al piano di riparto; tale opposizione veniva accolta dal tribunale in considerazione della natura fondiaria del credito bancario. Il promissario acquirente ricorreva quindi in Cassazione e la causa veniva rimessa alle sezioni unite le quali erano chiamate a pronunciarsi in merito all’applicabilità della regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, con riferimento al privilegio speciale sul bene immobile, che assista (ai sensi dell’art. 2775 bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis cod. civ. II. Le questioni 1. La l. 28.2.1997, n. 30. La l. 28.2.1997, n. 30 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), conversione del d.l. 31.12.1996, n. 669, all’art. 3 ha introdotto una serie di modifiche al NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni codice civile ed all’art. 72 del r.d. 16.3.1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, c.d. legge fallimentare), incentrate sulla trascrivibilità del contratto preliminare. La ratio della novella legislativa va individuata nella volontà di incrementare la tutela dei promissari acquirenti degli immobili, spesso coinvolti nell’insolvenza delle imprese di costruzioni, con risultati economici particolarmente negativi nel caso in cui si fosse posto in essere un preliminare con effetti anticipati in forza del quale il promissario acquirente otteneva la detenzione del bene ed il promissario venditore parte del prezzo, il tutto prima della stipula del contratto definitivo (in materia si veda Cass., 27.3.2008, n. 7930, infra, sez. III). Circa l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo del legislatore è lecito nutrire dei dubbi, come si evince sia dal limitato numero di precedenti giurisprudenziali (v. infra, sez. III), sia dal successivo intervento normativo di cui al d. legis. 20.6.2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della l. 2 agosto 2004, n. 210), che, pur con il medesimo fine della l. n. 30/1997, ha seguito la diversa via dell’assicurazione obbligatoria da parte del costruttore e della prelazione a favore del promissario acquirente. In dettaglio la l. n. 30/1997 introduce l’art. 2645 bis cod. civ., che consente la trascrivibilità dei contratti preliminari relativi alla costituzione ed al trasferimento di diritti reali su immobili (i primi quattro punti dell’art. 2643 cod. civ.); i preliminari possono essere trascritti anche se relativi ad immobili da costruire o in costruzione oppure se sottoposti a condizione. La rilevanza della novella si apprezza considerando che la dottrina reputava, pressoché pacificamente, che il contratto preliminare non potesse essere trascritto, stanti gli effetti obbligatori del medesimo ed il numero chiuso dettato dall’art. 2643 cod. civ. Circa la nota vicenda della natura del contratto preliminare e del suo rapporto con il contratto definitivo, la novella, come rilevato sin dai primi commenti alla legge, non apporta contributi per risolvere la problematica, ampiamente dibattuta in dottrina. Ai sensi del comma 2o dell’art. 2645 bis cod. civ., la trascrizione del preliminare, introdotta dalla legge in oggetto, produce un effetto prenotativo, alla medesima stregua della domanda giudiziale. Ne consegue che la successiva trascrizione del contratto definitivo, di un atto che comunque costituisca esecuzione del preliminare oppure di una sentenza che dia esecuzione in forma specifica del preliminare stesso, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni esegui275 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento te successivamente alla trascrizione del preliminare. Al fine di evitare un vincolo a tempo indeterminato sul bene, il comma 3o dello stesso art. 2645 bis cod. civ., limita gli effetti della trascrizione ad un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo e comunque a tre anni dalla data della trascrizione del preliminare. La l. n. 30/1997 ha inoltre introdotto nel codice civile l’art. 2825 bis che statuisce il prevalere dell’ipoteca sulla trascrizione del preliminare, anche se iscritta successivamente alla trascrizione, purché l’ipoteca stessa abbia per oggetto l’edificio o il complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, e sia posta a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio, ai sensi degli artt. 38 d. legis. 1o.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); la prevalenza dell’ipoteca è limitata alla quota di debito derivante dal finanziamento che il promissario acquirente si sia accollato con il contratto preliminare o con altro atto successivo. Nel codice civile, la struttura dell’intervento legislativo si completa con l’inserimento dell’art. 2775 bis che attribuisce al promissario acquirente un privilegio speciale, sull’immobile oggetto del preliminare, relativamente ai crediti vantati dallo stesso per la mancata esecuzione del contratto preliminare; viene fatto salvo il caso in cui gli effetti della trascrizione siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento ovvero al momento della trascrizione del pignoramento oppure dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi. Il medesimo articolo indica due casi nei quali il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca: qualora il mutuo sia stato erogato al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile, previsione tacciata di oscurità e di remota applicabilità pratica dalla pressoché totalità dei commentatori; nonché nel caso in cui i creditori siano garantiti da ipoteca ai sensi del sopra citato art. 2825 bis. 2. Il conflitto tra ipoteca e privilegio a favore del promissario acquirente. La l. n. 30/1997 ha suscitato grande attenzione tra gli studiosi della materia ed ha animato un vivace dibattito circa diversi aspetti della novella legislativa. La sentenza che qui si commenta prende decisamente posizione in ordine ad uno dei nodi più controversi che peraltro riveste un indubbio rilievo pratico. L’art. 2775 bis cod. civ., come sopra sinteticamente illustrato, attribuisce al promissario acquirente insoddisfatto un privilegio speciale sull’immobile oggetto del preliminare. In forza dell’art. 2748, comma 276 Obbligazioni 2o, cod. civ. il privilegio sui beni immobili prevarrebbe sull’ipoteca, si noti bene aldilà del momento in cui l’ipoteca sia stata iscritta. Questo aspetto è stato oggetto, sin dall’origine, di due diverse ed opposte letture. Secondo parte della dottrina, ed in conformità all’unico precedente della Cassazione in materia (v. infra, sez. III), la lettura combinata dei due sopra citati articoli porta a reputare che il privilegio del promissario acquirente debba essere preferito rispetto all’ipoteca, anche nel caso in cui l’ipoteca sia stata iscritta in data anteriore rispetto alla trascrizione del preliminare. Questa tesi privilegia le ragioni dei promissari acquirenti principalmente in forza di una interpretazione letterale dei due articoli che, ad avviso di chi concorda con tale ricostruzione, appaiono univoci nella conclusione della natura privilegiata del credito del promissario acquirente e quindi del prevalere del privilegio rispetto all’ipoteca, secondo la regola generale dettata dall’art. 2748 cod. civ. L’interpretazione letterale dei due articoli costituisce il maggior punto di forza della posizione in oggetto ma si sono rappresentate altre argomentazioni a sostegno. È stata infatti rilevata la presenza di due eccezioni, dettate dall’art. 2775 bis cod. civ., al principio della prevalenza della trascrizione, in dettaglio: l’ipoteca a tutela dei mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene, e l’ipoteca relativa alla quota del finanziamento edilizio, ai sensi dell’art. 38 t.u.b., accollata al promissario acquirente. Si afferma quindi che se il legislatore ha espressamente indicato due eccezioni, conseguentemente in tutti gli altri casi il privilegio, secondo il principio generale di cui all’art. 2748, prevale sull’ipoteca. Non è mancato chi ha giustificato la sopra esposta interpretazione richiamando la ratio della legge, esplicitamente rivolta alla tutela della posizione del promissario acquirente; considerazione valutata quale convincente argomento a favore della prevalenza del privilegio a favore del promissario acquirente. Un ulteriore supporto a detta tesi viene ravvisato nella supposta volontà del legislatore di incentivare il sistema bancario a seguire attentamente le iniziative immobiliari, così da evitare di confidare sulla sola garanzia reale; il monitoraggio bancario sull’intervento edilizio assicurerebbe quindi una maggiore tutela per i promissari acquirenti. Le motivazioni sinteticamente tratteggiate non sono state reputate convincenti dalla dottrina ove risulta maggioritaria la tesi, diametralmente opposta, secondo la quale l’ipoteca iscritta in data anteriore prevale rispetto alla successiva trascrizione del preliminare secondo il principio generale che regge la NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento pubblicità immobiliare (prior tempore potior in jure). Un primo rilievo evidenzia quindi che risulta irrazionale tutelare in misura maggiore la situazione del promissario acquirente insoddisfatto rispetto a quella del promissario acquirente soddisfatto, come accadrebbe accettando l’opposta tesi; va infatti sottolineato come, rispetto al promissario acquirente soddisfatto, l’ipoteca risulti pienamente opponibile. Appare quindi difficilmente giustificabile come l’inadempimento del preliminare, che può anche dipendere dalla volontà delle parti, possa modificare in misura così significativa la posizione del promissario acquirente; aspetto che ha portato un autorevole autore a sollevare dubbi di incostituzionalità della norma per violazione del principio di eguaglianza (Gabrielli, infra, sez. IV). Un ulteriore risultato inaccettabile della tesi della prevalenza del privilegio sull’ipoteca anteriore è dato dall’impossibilità di stabilire l’ordine dei privilegi. L’art. 2780 cod. civ. inserisce infatti il privilegio del promissario acquirente al punto 5 bis, dopo i crediti per la concessione delle acque, ai sensi dell’art. 2774 cod. civ., e per i tributi, dell’art. 2772. Questi ultimi due privilegi non sono però preferiti rispetto ai crediti ipotecari anteriori e quindi, accettando l’ipotesi del prevalere del privilegio del promissario acquirente, si creerebbe una situazione nella quale non vi è possibilità di determinare l’ordine dei privilegi. È stato inoltre sottolineato che l’opposta interpretazione consente facilmente di porre in essere accordi fraudolenti tra venditore ed acquirente, in danno del creditore ipotecario. La considerazione, eminentemente pratica ma certo non irrilevante, motiva le perplessità del ceto bancario che usualmente svolge il ruolo di creditore ipotecario, come peraltro si evince agevolmente dai precedenti giurisprudenziali in materia. È infatti chiaro che il creditore ipotecario, qualora si accetti la tesi della prevalenza del privilegio, rischia di vedere lesa la propria garanzia reale a fronte di una trascrizione successiva e quindi, ovviamente, a lui ignota nel momento dell’iscrizione dell’ipoteca. Il rilievo di maggior spessore, ad avviso di chi scrive, va però rintracciato nella natura del privilegio del promissario acquirente, aspetto centrale anche nella motivazione della sentenza che qui si commenta. La prevalenza del privilegio sull’ipoteca sancita dall’art. 2748 cod. civ., quale che sia il momento nel quale questa ultima è stata iscritta, trova la propria giustificazione nell’importanza attribuita dal legislatore alla causa del credito; in questo senso infatti il privilegio costituisce l’evoluzione, nell’ambito del nostro ordinamento, delle ipoteche privilegiate. Nel caso del privilegio di cui all’art. 2775 bis cod. civ. NGCC 2010 - Parte prima Obbligazioni l’interesse tutelato è prettamente privato ed è lecito dubitare che esso giustifichi l’applicazione dell’art. 2748 cod. civ. Non è infatti mancato chi (Tucci, infra, sez. III) ha evidenziato come «l’operatività del privilegio immobiliare, al di là dello specifico nomen juris adottato, finisce con l’assimilarsi moltissimo proprio a quello dell’ipoteca legale di cui all’art. 2817 cod. civ.». Va inoltre rilevato come il privilegio a favore del promissario acquirente necessiti della trascrizione, quale forma di pubblicità dalla quale dipende la sua stessa esistenza. È quindi assai difficile conciliare la natura iscrizionale del privilegio con il mancato rispetto della regola prior tempore potior in jure che regge il sistema della pubbilicatà immobiliare. 3. La soluzione accolta dalle sez. un. Le sez. un. intervengono con una decisione, ampiamente e pregevolmente motivata, nella specifica materia del conflitto tra privilegio del promissario acquirente ed ipoteca iscritta in data anteriore. La sentenza che qui si commenta assume consapevolmente una posizione diametralmente opposta a quella accolta dalla sez. I della Cassazione (v. infra, sez. III), nell’unico precedente in sede di legittimità circa detta materia. Perno del ragionamento svolto dalle sez. un. è il testo dell’art. 2748, comma 2o, cod. civ. il quale recita che il prevalere del privilegio dell’ipoteca si ha solo nel caso in cui «la legge non dispone diversamente». La Supr. Corte opera una lettura sistemica dell’art. 2748 cod. civ. opinando che la deroga alla prevalenza del privilegio non deve risultare necessariamente da una norma ma «può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso». La conclusione raggiunta viene motivata principalmente sulla base di due elementi. In primo luogo la natura privatistica dell’interesse tutelato, quello specifico del promissario acquirente, che non giustifica l’applicazione del principio di cui all’art. 2748 cod. civ., il quale storicamente è volto a proteggere interessi pubblici, evidentemente assenti nella fattispecie di cui si tratta. Il secondo elemento è costituito dal ruolo essenziale svolto dalla pubblicità immobiliare nell’istituto del privilegio a favore del promissario acquirente. La natura iscrizione del privilegio impedisce di considerare irrilevante il principio prior tempore potior in jure che informa tutto il sistema di pubblicità immobiliare. Il privilegio a favore del promissario acquirente è quindi pienamente un privilegio ma ciò non comporta necessariamente il prevalere sull’ipoteca, così come l’applicazione delle norme sulla pubblicità immobiliare non esclude la qualifica di privilegio al tipo di prelazione in oggetto. 277 Cass., sez. un., 1o.10.2009, n. 21045 - Commento La Cassazione afferma quindi che «non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in jure che pervade di sé l’intero sistema della pubblicità». La sentenza assume una esplicita posizione in linea con la dottrina maggioritaria, alle cui tesi la motivazione della decisione fa chiara eco. L’opposta posizione, pur reputata sostenibile nell’ambito del microsistema tracciato dalla l. n. 30/1997, viene tacciata di costituire un approccio «riduttivo ed avulso dalla visione sistemica dell’istituto». La parte finale della motivazione evidenzia che le due espresse deroghe alla prevalenza del privilegio, indicate dall’art. 2775 bis cod. civ., costituiscono un sottosistema nell’ambito del sottosistema della trascrizione del preliminare; tali previsioni, secondo la Supr. Corte, non rivestono alcun valore per la soluzione del conflitto tra privilegio ed ipoteca. La Cassazione si preoccupa inoltre di sottolineare come la soluzione adottata consenta di risolvere una serie di discrasie, quali la disparità di trattamento tra promissario acquirente insoddisfatto e promissario acquirente soddisfatto, riduce la possibilità di accordi fraudolenti in danno del creditore ipotecario ed evita il crearsi di una situazione nella quale non è possibile determinare l’ordine dei privilegi. Ad avviso di chi scrive, la sentenza delle sez. un. è condivisibile in quanto consente di ricondurre ad unità il sistema della pubblicità immobiliare, lacerato da un intervento legislativo poco attento a coordinare una norma settoriale rispetto alla trama del codice civile. L’opposta soluzione inoltre appare eccessivamente penalizzante per il creditore ipotecario a fronte di interessi privati che, in quanto tali, non sembrano giustificare pienamente una così significativa variazione del regime delle garanzie. III. I precedenti Il numero di precedenti nella specifica materia del conflitto tra ipoteca anteriore e privilegio del promissario acquirente risulta essere limitato. In dettaglio si ricordano Trib. Reggio Emilia, 18.11.2002, in Fallimento, 2003, 1321, con nota di Tanzariello, e Trib. Lucca, 23.11.2002, in Arch. civ., 2003, 416, ma, soprattutto, la prima pronuncia edita, Trib. Genova, 25.1.1991: quest’ultima risolse il conflitto tra privilegio ed ipoteca anteriore a favore del primo ed è stata oggetto di diversi commenti, caratterizzati da accenti critici (in particolare, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 476, con note di Tucci, Patroni Griffi e Presti; in Giur. comm., 2001, II, 656, con nota di Rellini). La sentenza Cass., 14.11.2003, n. 17197, conclude la vicenda genovese con l’unico precedente della Supr. Corte specificatamente rivolto alla tematica in 278 Obbligazioni oggetto, confermando quanto deciso dal Tribunale. L’accoglienza incontrata dalla decisione è stata assai critica, anche a causa della scarne motivazioni: si veda Gabrielli, Conflitto fra privilegio del promissario acquirente ed ipoteca iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 2004, I, 793, che si duole dell’assenza di riscontri al dibattito sviluppatosi nella dottrina; in Giur. it., 2005, 286, con nota di Sicchiero; Zaccaria, Il conflitto fra il creditore privilegiato ex art. 2775 bis codice civile ed il creditore ipotecario, in Contratti, 2004, 547; Vocaturo, La trascrizione del preliminare: una mina in danno dei creditori ipotecari precedenti, in Riv. notar., 2004, 537; Villani, Privilegio del promissario acquirente e creditori ipotecari, in Dir. fall., 2004, 20. L’ordinanza di rinvio da parte della prima sez. della Supr. Corte (Cass., 20.10.2008, n. 25442), che ha portato alla sentenza qui commentata, si trova pubblicata in Corr. giur., 2009, 173, con nota di Agnino. Circa la configurazione giuridica del contratto preliminare ad effetti anticipati, quale nota a commento di Cass., 27.3.2008, n. 7930, in questa Rivista, 2008, I, 1046, con nota di Scaliti, ma anche le osservazioni di Patti, Consegna del bene al momento del preliminare e acquisto della detenzione, ibidem, II, 284. IV. La dottrina Per una prima analisi della l. n. 30/1997, v. Delle Monache, La trascrizione del contratto preliminare; Maltone, Trascrizione del preliminare e fallimento, e Pellegrini, La pubblicità del contratto preliminare nel sistema tavolare, tutti in Nuove leggi civ. comm., 1998, 3 ss. Il conflitto tra privilegio a favore del promissario acquirente ed ipoteca anteriore ha diviso la dottrina sin dall’apparire della novella legislativa. La maggioranza della dottrina si è schierata a favore del prevalere dell’ipoteca; in particolare si segnalano: Tucci, Trascrizione del contratto preliminare e privilegio a tutela dei crediti del promissario acquirente, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 163; Guglielmucci, Privilegio del credito del promissario acquirente, in Fallimento, 1997, 229; Caccavale-Tassinari, L’ipoteca anteriore non teme la trascrizione del preliminare, in Notariato, 1997, 106; Luminoso-Palermo, La trascrizione del contratto preliminare: regole e dogmi, Cedam, 1998; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1998, sub art. 2645 bis; Nivarra, La trascrizione del contratto preliminare, in Vita not., 1998, 1382. A sostegno dell’opposta tesi della prevalenza della trascrizione ricordiamo: Bozza-Canzio, Il priviNGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 legio che assiste i crediti del promissario acquirente, in Dir. fall., 1997, 317; Cian, Alcune questioni in tema di trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, II, 389. In particolare Delle Monache, reputa che la legge non introduca alcuna eccezione al principio fissato dall’art. 2748, comma 2o, e quindi afferma la prevalenza del preliminare trascritto rispetto all’ipoteca anteriore. L’a. peraltro, in attesa di c CASS. CIV., II sez., 22.9.2009, n. 20409 Conferma App. Napoli, 19.3.2004 Proprietà e diritti reali - Servitù - Servitù di parcheggio - Configurabilità Esclusione (cod. civ., artt. 1027, 1028, 1061) Il parcheggio dell’auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la «realità» (inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari. dal testo: Il fatto. Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1995 D.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato e di un locale deposito posto a destra della rampa d’accesso ai locali cantinati dello stesso fabbricato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, P.G. chiedendo che fosse condannato a rimuovere le autovetture di sua proprietà lasciate in sosta dinnanzi alla porta d’accesso del locale terraneo di proprietà di esso attore e al risarcimento dei danni. Si costituiva il P. opponendo l’esistenza di una servitù costituita con atto del 28 maggio 1980 a beneficio dell’appartamento della figlia NGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali un intervento del legislatore, auspica che il «diritto vivente» recepisca l’opposto indirizzo, come peraltro accaduto nella sentenza che qui si commenta, anche se tale indirizzo «non appare sostenuto da un apparato argomentativo scevro da forzature». Luca Ruggeri A., sita nello stesso edificio, consistente nel diritto di mantenere in sosta un’auto su di una zona della rampa di circa 15 mq, posta in posizione antistante ai locali seminterrati contraddistinti con i nn. 4 e 5. Il giudice istruttore disponeva la chiamata in causa di P.A. e, non avendo alcuna delle parti a tanto provveduto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Il D. conveniva quindi nuovamente in giudizio P.G. e P.A. chiedendo che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza del preteso diritto di servitù, sia perché il viale indicato come fondo servente era di proprietà condominiale, sia perché detta servitù sarebbe stata lesiva dei diritti già acquisiti dal proprietario del box-garage destinato sin dal 1958 al ricovero di autovetture, sia infine perché con la scrittura del 1980 sarebbe stata posta in essere una obbligazione personale e non sarebbe stato costituito un diritto reale, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle autovetture di loro proprietà e di ogni ostacolo all’accesso al locale terraneo. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano in primo luogo la litispendenza con la causa inizialmente proposta dal D., cancellata dal ruolo, e nel merito deducevano la sussistenza di idoneo titolo di acquisto della servitù costituito dalla scrittura in data 28 maggio 1980, con la quale, appunto, in favore della loro dante causa era stata trasferita la servitù di sosta di un’autovettura sulla rampa di accesso al fabbricato; deducevano altresì che l’attore non aveva alcun diritto ad utilizzare come garage il locale terraneo, perché non destinato a tale utilizzazione. Precisavano inoltre che l’ap279 Cass., 22.9.2009, n. 20409 partamento era stato acquistato dalla sola P.A. e chiedevano l’estromissione dal giudizio di P.G. e l’autorizzazione alla chiamata in causa della venditrice G.T.M.N. per essere P.A. garantita dalla evizione anche parziale del diritto reale trasferitole. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la G.T. eccependo l’inammissibilità della chiamata e la prescrizione della domanda di riduzione del prezzo. Nei confronti dell’attore deduceva invece che la rampa non era di proprietà condominiale ma di proprietà esclusiva di B.L., che con la scrittura del 28 maggio 1980 aveva concesso alla sua dante causa una servitù di sosta per una sola autovettura su uno spazio della rampa stessa di 15 mq antistante il locale seminterrato n. 5 di proprietà del D., lasciando un corridoio libero della lunghezza di un metro innanzi a detto locale, per consentire il solo accesso pedonale allo stesso. Chiedeva quindi che la domanda del D. venisse dichiarata inammissibile per non essere egli il proprietario del suolo sul quale era esercitata la servitù oggetto di negatoria in subordine, che il difetto di legittimazione del D. venisse dichiarato per non essere condominiale la rampa in questione e che venisse dichiarato anche il proprio difetto di legittimazione passiva e quello dei convenuti, giacché la domanda andava proposta nei confronti del B.; in ulteriore subordine, che venisse dichiarato l’acquisto della servitù per usucapione, essendo stato esercitato pacificamente il possesso per oltre sedici anni. Disposta ed espletata una ctu, il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva in data 17 aprile 2000, accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava la natura condominiale della rampa d’accesso ai locali seminterrati del fabbricato sito in (Omissis), e dichiarava l’inefficacia nei confronti del D. della scrittura 28 maggio 1980 tra B.L. e P.E., condannando P.A. e P.G. alla rimozione delle autovetture che impedivano l’accesso al locale terraneo di proprietà dell’attore) condannava i P. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda di garanzia proposta nei confronti della G.T., che condannava a rivalere i P. di quanto da loro dovuto al D. a titolo di danni. Proponeva appello G.T.M.N.; si costituiva280 Proprietà e diritti reali no C.A., vedova D., D.L. e D. A., quali eredi di D.P., proponendo appello incidentale condizionato; si costituivano altresì G. e P.A., facendo propri tutti i motivi dell’appello principale, di cui chiedevano l’accoglimento; chiedevano poi che fosse rigettata la domanda proposta nei confronti di G., estraneo ai fatti. Con sentenza depositata il 19 marzo 2004, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’appellante principale e dai P., dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato e condannava gli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del grado. La Corte riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1061 c.c., comma 1, giacché il requisito dell’apparenza, all’esistenza del quale è subordinata la stessa usucapibilità di una servitù, doveva ravvisarsi nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù, visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo asservito. Il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza delle opere suddette, non poteva quindi ritenersi idoneo all’acquisto della servitù per usucapione. La Corte rigettava altresì il motivo di appello concernente il dedotto difetto di legittimazione passiva dell’appellante principale, legittimato essendo B.L., nei confronti del quale, a detta dell’appellante, si sarebbe dovuta disporre l’integrazione del contraddittorio ai fini dell’accertamento della condominialità o meno della zona ove veniva lasciata in sosta l’auto. In proposito, la Corte, premesso che nell’actio negatoria servitutis la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, rilevava che P.A. era certamente legittimata passiva, avendo ella dedotto di essere titolare del diritto di servitù di cui era stato richiesto il riconoscimento. Per altro verso, l’accertamento della legittimazione del D. ad agire per negatoria servitutis non implicava affatto la partecipazione al giudizio del B., non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda e non essendo stato effettuato alcun accertamento. L’accertamento fatto dal Giudice di primo grado sulla natura condominiale della rampa d’acNGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 cesso ai locali seminterrati costituiva poi la conseguenza di una molteplicità di valutazioni e argomentazioni tecnico-giuridiche mentre gli accertamenti del ctu, che secondo l’appellante sarebbero stati erronei, erano stati recepiti dalla sentenza impugnata solo come analitica descrizione dello stato dei luoghi e degli elaborati grafici e fotografici. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono A. e P. G. sulla base di tre motivi; resistono, con controricorso C.A. vedova D., L. e D.A.; non ha svolto attività difensiva l’intimata G.T.M. A. I motivi. Deve preliminarmente essere esaminata e rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti sul rilievo che gli attuali ricorrenti avrebbero sostanzialmente prestato acquiescenza alla sentenza definitiva del Tribunale di Napoli, intervenuta ancor prima della sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione, avendo essi posto in esecuzione la sentenza definitiva e riscosso, a seguito di intimazione di precetto di pagamento, l’intero importo liquidato in loro favore a titolo di garanzia per evizione. Invero, dalla esecuzione di una sentenza definitiva non può discendere l’effetto di ritenere venuto meno l’interesse della parte a coltivare l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la sentenza non definitiva. È noto, infatti, che la cassazione della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positivamente sull’an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sul quantum, dipendendo quest’ultima totalmente alla prima e tenendo conto che essa, una volta annullata la pronunzia sull’an, viene ad essere privata del proprio fondamento logico-giuridico, che non può essere sostituito ex post dalla nuova pronuncia eventualmente emessa in sede di rinvio (Cass. n. 1720 del 2001; Cass. n. 8440 del 2003; Cass. n. 1679 del 2004; Cass. n. 2125 del 2006). Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe nulla perché resa in un procedimento che si è svolto con un contraddittorio non integro. La Corte d’appello ha confermato, dal punto di vista della legittimazione attiva, la legittimazione del D., pur NGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali avendo ribadito la natura condominiale della rampa d’accesso ai locali terranei. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe violato il principio per cui, nel caso in cui la domanda sia diretta all’accertamento della proprietà comune di un bene e alcuni condomini eccepiscano di essere proprietari esclusivi in base a titoli ovvero per intervenuta usucapione, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile. Né potrebbe costituire ostacolo alla deduzione della nullità della sentenza il fatto che nei precedenti gradi la questione non sia stata eccepita o rilevata, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte interessata non abbia sollevato la relativa eccezione. Da qui, la nullità della sentenza d’appello e di quella di primo grado, con rimessione delle parti dinnanzi al Tribunale di Napoli. Il motivo è inammissibile. È noto, infatti, che “la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare, se l’eccezione è proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano l’eccezione” (Cass. n. 3688 del 2006; Cass. n. 1632 del 1996). La non integrità del contraddittorio, infatti, “è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei 281 Cass., 22.9.2009, n. 20409 presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione” (Cass. n. 25305 del 2008). Nel caso di specie, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza del motivo, osta alla ammissibilità dello stesso il rilievo che i ricorrenti si sono limitati a dedurre la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell’edificio sito in (Omissis), senza peraltro offrire alcuna indicazione in ordine alla identificazione dei condomini stessi e, avendo posto la relativa questione solo in sede di legittimità, senza indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la loro eccezione. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello illegittimamente ritenuto superflua la partecipazione al giudizio del sig. B.L. (presunto proprietario delle aree oggetto di causa), sul presupposto che nei suoi confronti nessuna domanda è stata proposta e nessun accertamento è stato fatto. Al contrario, in sede di accertamento della titolarità del suolo oggetto di causa, sarebbe stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti di chi, nelle dichiarazioni dei convenuti e dal regolamento di condominio, risultava essere l’esclusivo proprietario delle aree stesse. Per due gradi di giudizio, osservano i ricorrenti, si è dibattuto sulla natura condominiale di una porzione di suolo ovvero sulla esclusiva proprietà su di essa in capo ad un singolo condomino, senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questo condomino. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti fondano la esigenza della integrazione del contraddittorio su una ragione contraddittoria sia rispetto a quanto accertato dalla sentenza impugnata (natura condominiale della rampa), sia rispetto a quanto da essi stessi ritenuto nella formulazione del primo motivo (condominialità dell’area, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio), laddove, con il motivo in esame, muovono da una ricostruzione in fatto del tutto contrastante con tali premesse, assumendo che il B. fosse proprietario esclusivo dell’area in questione. 282 Proprietà e diritti reali Peraltro, una simile affermazione evoca, per la sua stessa scrutinabilità, la conoscenza di dichiarazioni e di atti ai quali i ricorrenti fanno generico riferimento nel motivo di ricorso (in particolare, il regolamento di condominio), ma che non riproducono in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Del resto, posto che la Corte d’appello, e prima il Tribunale, hanno qualificato la domanda proposta dagli attori in termini di actio natatoria servitutis, e su tale base hanno escluso la legittimazione del B. ad essere parte del giudizio, e quindi la stessa necessità della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, il motivo di ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, non risultando in alcun modo contestata la premessa sulla base della quale il Giudice del merito ha escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del B. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse suscettibile di usucapione la servitù di sosta o di parcheggio, perché non apparente. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il semplice fatto della sosta dell’autovettura non integrava i requisiti tipici delle servitù apparenti. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe anche erroneamente e falsamente interpretato il concetto di apparenza. Con riferimento alle servitù, infatti, l’apparenza si basa sull’esistenza di indici oggettivi ed evidenti del peso gravante sul fondo servente; non si comprenderebbe quindi la ragione per la quale la Corte d’appello non ha riconosciuto l’apparenza di una servitù di parcheggio esercitata per sedici anni pacificamente dalla originaria titolare e poi dai suoi aventi causa. Il semplice fatto della sosta dell’autovettura, sostengono i ricorrenti, non può non identificarsi nella presenza di un’opera visibile, per giunta costantemente protrattasi per svariati anni e idonea, per struttura e consistenza a testimoniare in modo inequivoco l’esercizio della servitù vantata: l’attività di parcheggio era invero chiaramente visibile da tutti i condomini. Inoltre, l’esercizio del diritto da parte dei P. NGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 era coerente con la destinazione tipica dell’area, interamente utilizzata proprio per il parcheggio delle autovetture. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, confermando quanto già affermato dal Tribunale, ha ritenuto che la servitù oggetto di causa non era apparente, rilevando come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il requisito dell’apparenza – senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita – consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e – e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito. Ne consegue che questo elemento costitutivo del diritto reale in re aliena deve interessare detto fondo e non necessariamente anche altri luoghi” (Cass. n. 1043 del 2001). Ha quindi rilevato che “il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza delle suddette opere, non è idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione”. Orbene, premesso che “l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 1043 del 2001, cit. Cass. n. 3273 del 2005), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata sia immune dalle proposte censure. Non si presta, ovviamente, a rilievi critici l’affermazione della Corte d’appello in ordine ai requisiti dell’apparenza di una servitù, giacché in pronunce ulteriori rispetto a quella citata nella sentenza impugnata, si è ribadito che “il requisito dell’apparenza, senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù e deve conseNGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali guentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata. (In base a questo principio, la Corte di Cassazione ha negato che l’apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per se, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di parcheggio)” (Cass. n. 3370 del 1995; Cass. n. 2994 del 2004). Con riferimento, poi, alla specifica questione della configurabilità di una servitù di parcheggio, si è precisato che “il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari” (Cass. n. 8137 del 2004). Con l’ulteriore specificazione che “in tema di possesso, l’utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un’area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l’azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che – come nel caso di specie – l’abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell’auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la “realità” (inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari” (Cass. n. 1551 del 2009). Sotto altro profilo, si è affermato che “il no283 Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento stro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette “servitù irregolari”), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest’ultimo, si che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l’affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall’avente diritto con il nuovo proprietario del bene “asservito”. (Nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all’acquirente, in sede di stipula dell’atto pubblico di alienazione, il diritto d’uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un’autovettura – nonché il diritto di passaggio sull’area che ne consentiva l’accesso –, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima)” (Cass. n. 190 del 1999). Nel quadro di tali principi, deve quindi escludersi la sussistenza sia della denunciata violazione di legge, sia del dedotto vizio di motivazione, atteso che l’affermazione secondo cui il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza di opere permanenti destinate all’esercizio della servitù non è idoneo all’acquisto del diritto di servitù per usucapione, fa corretta applicazione degli indicati principi in tema di apparenza e integra idonea motivazione della reiezione del gravame. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. (Omissis) [Triola Presidente – Petitti Estensore – Pratis P.M. (concl. conf.). – P.A. e P.G. (avv. D’Amato) – C.A., ved. D., D.L. e D.A. (avv. Pizzolla)] 284 Proprietà e diritti reali Nota di commento: «Considerazioni sull’ammissibilità della servitù di parcheggio» I. Il caso Questione controversa e dai risvolti pratici rilevanti, – oltre che di indubbia attualità, nelle relazioni condominiali – concerne la configurabilità, nel nostro ordinamento, di una c.d. servitù di parcheggio. In particolare, il problema posto all’attenzione della Supr. Corte nella pronuncia in esame è rappresentato dallo stabilire se il parcheggio di un’autovettura in uno spazio condominiale sia da inquadrare nell’ambito di una servitù e, in caso di risposta affermativa, se tale servitù di sosta o parcheggio sia suscettibile di usucapione. Nel caso in discussione, il Tribunale dichiarava la natura condominiale del fondo su cui veniva esercitata la sosta dell’autovettura e l’inefficacia del titolo di acquisto con cui sarebbe stata trasferita la (pretesa) servitù e, quindi, condannava alla rimozione dell’autovettura, oltre che al risarcimento dei danni, negando, così, anche l’acquisto della servitù di parcheggio per usucapione. La Corte d’appello, poi, confermando quanto già affermato, riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dell’art. 1061, comma 1o, cod. civ., in quanto il semplice fatto della sosta dell’autovettura, senza la presenza di opere permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio della servitù e visibili, non poteva ritenersi idoneo all’acquisto del diritto per usucapione. La Corte di cassazione, infine, rigetta il ricorso e, dunque, sostanzialmente conferma le pronunce di merito: in primo luogo – sulla scia di recenti pronunce della Cassazione – negando la possibilità di configurare una servitù di parcheggio, difettando la c.d. realitas; in secondo luogo – in aderenza a principi già affermati (Cass., 23.3.1995, n. 3370 e Cass., 17.2.2004, n. 2994, infra, sez. III) – del pari escludendo la possibilità di un acquisto del diritto di servitù per usucapione, non integrando il semplice fatto della sosta dell’autovettura senza la presenza delle opere suddette, il requisito dell’apparenza. La sentenza in esame offre spunti di riflessione interessanti, consentendo di soffermarsi innanzitutto sul concetto di servitù, quindi sul modo di costituzione del diritto di servitù non apparente, nonché sugli elementi che valgono a caratterizzare l’apparenza o meno di una servitù e, in particolare, sulla ammissibilità o meno di una c.d. servitù di parcheggio. È opportuno segnalare fin d’ora che a tale ultima questione la Cassazione dà risposta negativa, in linea con l’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente (cfr. Cass., 28.4.2004, n. 8137, nonché, più di reNGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento cente, Cass., 21.1.2009, n. 1551, infra, sez. III, richiamate dalla pronuncia in commento), il quale afferma che «il parcheggio di autovetture su di un’area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, [...]; in tal caso, invece, ciò che viene in rilevo è «la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate)» che «non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari». II. Le questioni 1. Definizione di servitù e ammissibilità di una servitù di parcheggio. Il primo aspetto da analizzare è quello relativo alla esatta individuazione del diritto di servitù. La servitù è definita dal codice come il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario» (art. 1027 cod. civ.). Tuttavia, per comprendere appieno la problematica sottesa al caso in esame, è opportuno precisare che lo schema risultante dalla definizione codicistica è da intendere nel senso che la situazione obiettiva instaurata dalla servitù fra i due fondi si riflette e si traduce, giuridicamente, in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una di svantaggio per il proprietario del fondo servente (Comporti; Quadri, infra, sez. IV), con rapporto immanente alla cosa (Messineo, infra, sez. IV). Caratteristica dello schema legale della servitù è quella di lasciare largo margine all’autonomia privata nella fissazione del relativo concreto contenuto, dovendo i privati solo rispettare il «tipo» della servitù, così come delineato dall’art. 1027 cod. civ. (Gazzoni, infra, sez. IV). In sostanza, come si vedrà, spetta alle parti stabilire in che cosa consista il peso (Cass., 27.1.1998, n. 791, infra, sez. III). Sotto questo profilo, ben può dirsi che la servitù, come gli altri diritti reali è tipica, ma soltanto con riguardo alla generica determinazione dei suoi elementi costitutivi fondamentali, poiché, nel definire i contenuti concreti delle facoltà e dei poteri spettanti al titolare di una servitù volontaria, i privati godono di ampi margini di libertà, e – non essendo affatto tenuti ad attenersi agli schemi tipici previsti dalla legge (come avviene per le servitù coattive) – possono elaborare figure di servitù sempre diverse e nuove, per adattare l’istituto alle mutevoli esigenze connesse all’utilizzazione dei fondi, onde da questo punto di vista deve, piuttosto, reputarsi vigente un profilo di atipicità. NGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali Due sono, peraltro, le condizioni e i limiti posti dalla norma e cioè, innanzitutto, che i fondi, anche se non confinanti, siano almeno vicini, così da permettere l’esercizio della servitù (Cass., 10.11.1976, n. 4142, infra, sez. III); inoltre, che sia ravvisabile una effettiva utilità, pur se non perpetua ma provvisoria, con il solo limite dell’effimero (Cass., 22.1.2001, n. 883, infra, sez. III). L’art. 1028 cod. civ., poi, precisa che tale utilità può consistere anche nella maggiore comodità, amenità del fondo dominante (Cass., 16.10.2002, n. 14693 e Cass., 20.10.1997, n. 10250, infra, sez. III) o, per la giurisprudenza, abitabilità (Cass., 20.7.1979, n. 4333, infra, sez. III) o nella sua destinazione industriale. Ciò significa che la servitù deve tradursi in un vantaggio, anche di natura non economica, del fondo, in un incremento della utilizzazione di esso (Comporti). È pertanto necessaria l’esistenza di un legame strumentale (Branca, infra, sez. IV) e oggettivo, diretto ed immediato fra il peso imposto al fondo servente ed il (godimento del) fondo dominante (Palazzolo, infra, sez. IV). Proprio un simile carattere di «realità» – correttamente inteso dalla Supr. Corte come «inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso» – è stato escluso dalla pronuncia in commento. È comune affermazione, inoltre, quella secondo cui l’utilità non può avere una connotazione soggettiva, ma deve avere un fondamento oggettivo, essa va riferita, cioè, al fondo nella sua concreta destinazione e conformazione (Comporti; Gazzoni). In sostanza, l’utilitas, che è lo scopo dell’istituto, caratterizza i limiti, oltre i quali non c’è servitù (Branca), con la conseguenza che essa deve poter essere tratta da qualsivoglia proprietario e non essere legata ad un’attività personale del proprietario del fondo dominante – come ritenuto dalla Supr. Corte nel caso in esame –, in ciò consistendo la caratteristica della realità e del riferimento della servitù al fondo e non al suo proprietario (Cass., 29.8.1991, n. 9232, infra, sez. III). Tale indagine può non essere facile, quando si tratta di stabilire i criteri della comodità e della amenità, normalmente collegati a giudizi soggettivi di valore: anche in questo caso, però, il giudizio dovrebbe essere dato oggettivamente (Quadri). Su questa base sono state riconosciute ammissibili, ad es., la servitù che attribuisca al suo titolare il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (Cass., 15.6.1999, n. 5928, infra, sez. III), ovvero il diritto a non vedere destinate ad una determinata utilizzazione le costruzioni edificate sul fondo vicino (Cass., 14.8.1997, n. 7614, infra, sez. III), nonché la servitù altius non tollendi (Cass., 12.4.2006, n. 8572, infra, sez. III) e la servitù non aedificandi (Cass., 10.4.2000, n. 4499, infra, sez. 285 Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento III). Si è, invece, costantemente escluso, come nella pronuncia in commento, che possa integrare gli estremi della utilità per il fondo la mera commoditas di parcheggiare l’auto per singole, determinate persone autorizzate ad accedere al fondo, in base al rilievo che tale commoditas si risolve in un vantaggio meramente personale per i soggetti che ne godono (c.d. servitù irregolare o personale). Ma proprio in applicazione di tali principi di carattere generale, sembra non convincere nella sua perentorietà l’affermazione della Cassazione, di negare, in via di principio, il carattere della realità alla possibilità di parcheggiare l’auto su un fondo di un vicino. Pare, cioè, che in alcuni casi, la concreta estrinsecazione di tale facoltà possa non costituire solo una utilità del singolo, ma anche un vantaggio oggettivo per il fondo. L’autonomia delle parti potrebbe dar luogo, infatti, ad una atipica (nel contenuto) servitù di parcheggio che insista su un fondo (anche condominiale) per il migliore godimento di altro fondo con particolare destinazione (in ipotesi, ad abitazione) e per facilitare la sua utilizzazione. Per individuare quando ciò, in concreto, possa accadere, pare necessario prendere in considerazione proprio la destinazione economica del fondo: se esso è un fondo con destinazione abitativa, il vantaggio risulta evidente, se non altro in termini di valorizzazione economica dello stesso (Acri, infra, sez. IV). Se esso, invece, è un fondo rustico, l’utilità sarebbe realmente del singolo proprietario e, allora, l’eventuale servitù nata in seguito all’accordo andrebbe effettivamente qualificata come irregolare. Peraltro, l’aumento in quanto tale del valore del fondo come conseguenza dell’attribuzione di un diritto al proprietario di questo, non si presenta quale criterio univoco per concludere che si tratti di una servitù: una cosa è infatti l’incremento del prezzo ed altra è la migliore utilizzazione dell’immobile, poiché il primo può esserci in casi in cui manca la seconda (benché ciò sia raro) e può ipotizzarsi anche il caso inverso, in cui l’utilitas non abbia valore economico (Branca). Un punto è certo: e cioè che si guarda al valore di uso, non al valore di scambio. Ebbene, stabilire se v’è aumento del primo è assai più difficile di quello che non sia per il secondo (Branca). Siccome, a rigore, come detto, non può parlarsi di utilità pura e semplice di un fondo, indipendentemente da quella delle persone che usano e godono di esso, in molti casi, primo fra tutti quello della servitù di parcheggio, è indubbiamente difficile discriminare il vantaggio personale, momento teleologico d’una obbligazione, dal vantaggio conseguito come titolare di una cosa, scopo del diritto reale. Sarà solo l’indagine del caso per caso a stabilire quando ciò accada. 286 Proprietà e diritti reali Una soluzione diversa da quella accolta dalla sentenza in esame, del resto, è stata espressa in passato dalla stessa Cassazione (Cass., 23.3.1995, n. 3370, infra, sez. III), che ha qualificato l’uso di un fondo per sosta e parcheggio di autovettura come esercizio del possesso corrispondente ad una servitù (di sosta e di parcheggio, appunto), escludendo, però, la possibilità di acquisto per usucapione della stessa servitù, atteso il suo carattere non apparente. 2. L’apparenza delle servitù. La Supr. Corte, ribadendo principi già espressi da precedenti pronunce (Cass., 23.3.1995, n. 3370 e Cass., 17.2.2004, n. 2994, infra, sez. III), afferma che «il requisito dell’apparenza, senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita» [...], «deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocamente destinate all’esercizio della servitù e deve conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui è stata utilizzata». In base a questo principio, la Corte di cassazione ha negato che il semplice fatto della sosta dell’autovettura – pur esercitato per sedici anni pacificamente dalla originaria titolare e poi dai suoi aventi causa e pur trattandosi di un’attività chiaramente visibile da tutti i condomini – possa astrattamente costituire, di per sé, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di parcheggio, idoneo all’acquisto del diritto stesso per usucapione. Di tale questione la Supr. Corte si occupa in un passaggio logico precedente a quello in cui nega la stessa realità del diritto in esame: ciò in coerenza con la giurisprudenza (Cass., 25.1.2001, n. 1043, infra, sez. III), la quale espressamente afferma che «l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità quando in proposito detto giudice abbia reso sufficiente ragione immune da vizi logici e giuridici». Quanto al concetto di apparenza, è noto che l’art. 1061, comma 2o, cod. civ. individua tale requisito in termini negativi, con la conseguenza che può dirsi, con la giurisprudenza dominante (v., in senso conforme a Cass., 25.1.2001, n. 1043; Cass., 17.12.1999, n. 14220 e Cass., 5.3.1987, n. 2323, infra, sez. III), che esso «consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rilevare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante sul fondo servente e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito». NGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento In particolare, la permanenza indica che non si tratta di un’attività di natura precaria e provvisoria, ma di un onere preciso, a carattere stabile, e ne esclude la mera tolleranza da parte del titolare del fondo gravato. La visibilità, come è intuibile, esclude la clandestinità del possesso (Branca), con la precisazione, però, che non basta la presenza di segni visibili (come, ad es., una scritta o un cartellone), ma è necessario che essi abbiano un carattere, per così dire, funzionale o strumentale e che si concretino in opere dirette ad esercitare la servitù. La giurisprudenza, pur avendo adottato un criterio piuttosto elastico per l’individuazione dell’apparenza o meno di una servitù, sostenendo, ad esempio, che non è necessario che l’apparenza si estenda all’opera nel suo complesso, che la apparenza va verificata caso per caso in relazione al concreto stato dei luoghi (Cass., 24.4.1990, n. 3441, infra, sez. III), che l’opera può essere ubicata anche nel fondo dominante, purché sia visibile dal fondo servente (Cass., 11.8.1989, n. 3695, infra, sez. III), ha comunque affermato che il requisito dell’apparenza deve risultare in modo chiaro e certo, senza bisogno di particolari indagini o ricerche da parte di colui che subisce la servitù. In applicazione di tali principi, la Supr. Corte ha così escluso, ad es., l’apparenza nella servitù di riscaldamento, correlandosi la stessa alla installazione di tubi e di impianti non visibili dal presunto immobile servente (Cass., 16.1.1998, n. 321, infra, sez. III), così come ha escluso l’apparenza nella servitù di immissioni (App. Catania, 14.1.1992, infra, sez. III). Alla luce di quanto accennato, allora, si ritiene di poter condividere, sul punto, la decisione della Supr. Corte che esclude, come si è già avuto modo di sottolineare, l’apparenza della pretesa servitù. Anche tale affermazione, tuttavia, non deve essere intesa in senso assoluto, in quanto non sembra potersi escludere, nel caso concreto, la presenza di opere visibili e permanenti denotanti l’effettivo esercizio di una servitù di parcheggio, suscettibile, perciò di acquisto per usucapione. In assenza del requisito indispensabile dell’apparenza e della relativa possibilità di acquisto per usucapione può, semmai, discutersi se gli atti posti in essere dal proprietario del fondo preteso dominante possano integrare un comportamento semplicemente tollerato iure familiaritatis da parte del proprietario servente e, dunque, esercitati soltanto sulla base dei cosiddetti rapporti di buon vicinato. A tale conclusione, come visto, però, la Corte non approda, negando, nella specie, il carattere stesso della realità proprio di ogni diritto di servitù e configurando in tali ipotesi – sulla scia di una precedente pronuncia (Cass., 11.1.1999, n. 190, infra, sez. III) – una «convenzione negoziale», inquadrabile NGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali «nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l’affitto o il comodato». III. I precedenti La decisione in esame si legge anche in Dir. e giust., 2009, con nota di Gallucci. In senso conforme alla sentenza annotata, negano carattere di realità alla possibilità di parcheggiare l’auto sul fondo altrui, Cass., 28.4.2004, n. 8137, in Rep. Foro it., 2004, voce «Servitù», n. 9 e, più di recente, Cass., 21.1.2009, n. 1551, in Dir. e giust., 2009, la quale, al riguardo, afferma che «se il parcheggiare l’auto può essere una delle tante manifestazioni di un possesso a titolo di proprietà, non può, invece, dirsi che tale potere di fatto sia inquadrabile nel contenuto di un diritto di servitù, posto che caratteristica tipica di detto diritto è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso». Nella specie, invero, il fatto che un certo numero di condomini acceda all’area per parcheggiare l’auto non si può valutare come utilità che riguarda il fondo: rappresenta invece una comodità e un vantaggio personale per i proprietari degli immobili. In senso contrario, configura la possibilità di un possesso (anche se non utile ai fini dell’usucapione) della servitù di parcheggio, Cass., 23.3.1995, n. 3370, in Mass. Foro it., 1995 e in Rep. Foro it., 1995, voce «Servitù», n. 22, che dichiara essere «senz’altro corretta l’affermazione che l’accoglimento dell’azione di reintegra limitatamente al parcheggio di un’autovettura sul tratto di terreno, per cui è causa, dimostra la sussistenza del possesso del parcheggio, ma non dimostra affatto l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull’intero terreno». Sulla teorica ammissibilità del possesso di una servitù di parcheggio, a prescindere dalla problematica relativa all’apparenza di questa, v., anche, Trib. Nola, ord. 27.9.2005, ined., che espressamente richiama Cass., 23.3.1995, n. 3370, il quale sottolinea che la «rilevanza che è venuta ad assumere nell’epoca moderna la possibilità di disporre di spazi a parcheggio “connessi” al diritto di proprietà – tanto che si sono succeduti diversi interventi normativi volti a “legare” imprescindibilmente le aree a ciò destinate, al diritto di proprietà sull’immobile, quali accessioni del diritto stesso –» fa comprendere «come non possa revocarsi in dubbio che l’utilizzazione di tali porzioni rivesta il carattere della realità, a vantaggio del fondo dominante». Su tale ultimo aspetto, infatti, giova sottolineare che la giurisprudenza ha ribadito che le aree di parcheggio possono essere validamente alienate separatamente solo se rimangono a servizio delle costruzioni mediante un vincolo reale di destinazione, che può consistere 287 Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento in una servitù di parcheggio: cfr., ad es., Cass., 9.5.1991, n. 5180, in questa Rivista, 1992, I, 663, con nota di Fusaro. Sui caratteri, in generale, delle servitù, Cass., 10.11.1976, n. 4142, in Giust. civ., 1977, I, 1608; Cass., 22.1.2001, n. 883, in Riv. notar., 2001, 1469. Sulla costituzione della servitù volontaria, Cass., 14.8.1997, n. 7614, in Giur. it., 1998, 2289. In riferimento all’atipicità contenutistica delle servitù, v. Cass., 27.1.1998, n. 791, ibidem, 2038. Sull’utilità, Cass., 16.10.2002, n. 14693, in Riv. notar., 2003, 1012; Cass., 20.10.1997, n. 10250, in questa Rivista, 1998, I, 605; Cass., 20.7.1979, n. 4333, in Rep. Foro it., 1979, voce «Servitù», n. 4; Cass., 29.8.1991, n. 9232, ivi, 1991, voce cit., n. 4. Sui «tipi» di servitù, Cass., 15.6.1999, n. 5928, ivi, 1999, voce cit., n. 25; Cass., 10.4.2000, n. 4499, ivi, 2000, voce cit., n. 20; Cass., 12.4.2006, n. 8572, ivi, 2006, voce cit., n. 12. Sulle servitù irregolari, Cass., 11.1.1999, n. 190, in Studium iuris, 1999, 570 ss., afferma espressamente che «nel nostro sistema giuridico non sono ammissibili servitù personali (ovvero irregolari), intese come limitazioni al diritto di proprietà su una cosa a vantaggio di una persona. Pertanto, la convenzione attraverso la quale si raggiunge il detto risultato, o è costitutiva di un diritto d’uso oppure rientra nello schema della locazione o dei contratti affini, quali l’affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito è di natura personale, il suo contenuto ha carattere obbligatorio, e pertanto non è trasferibile», in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall’avente diritto con il nuovo proprietario del bene «asservito». Sul punto, la sentenza conferma, in sostanza, l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di costituire validamente il diritto di servitù, occorre che sussista un’obiettiva utilità, ossia un vantaggio riconducibile alla situazione ed alla destinazione obiettiva del fondo dominante. In tal senso, v., anche, Cass., 22.10.1997, n. 10370, in Mass. Giust. civ., 1997; Cass., 25.1.1993, n. 832, in Rep. Foro it., 1993, voce «Servitù», nn. 37-38; Cass., 29.8.1991, n. 9232, ivi, 1991, voce cit., n. 4, nella cui massima si precisa che il criterio da utilizzare per distinguere il rapporto reale da quello obbligatorio va individuato nel vantaggio, che deve essere voluto non come risultato di una prestazione, bensì come peso imposto al fondo. Sul concetto di apparenza delle servitù, in generale, cfr. Cass., 25.1.2001, n. 1043, in Mass. Giust. civ., 2001, dove si afferma, in massima, che «il requisito dell’apparenza – senza del quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita – consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e visibili, in modo da 288 Proprietà e diritti reali escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito. Ne consegue che questo elemento costitutivo del diritto reale “in re aliena” deve interessare detto fondo e non necessariamente anche altri luoghi». In senso conforme, anche in riferimento all’acquisto del diritto per usucapione, Cass., 17.12.1999, n. 14220, in Rep. Foro it., 1999, voce «Servitù», n. 24 e Cass., 5.3.1987, n. 2323, ivi, 1987, voce cit., n. 30; nonché, di recente, Cass., 4.9.2003, n. 12898, in Giur. it., 2005, 287 ss., con nota di Manuli. Cfr., inoltre, Cass., 24.4.1990, n. 3441, in Rep. Foro it., 1990, voce cit., n. 13; Cass., 11.8.1989, n. 3695, ivi, 1989, voce cit., n. 8; nonché, Cass., 17.2.2004, n. 2994, ivi, 2004, voce cit., nn. 21, 24 a 26, interessante laddove sottolinea, tra l’altro, la necessità, per la configurazione del requisito dell’apparenza, di un «quid pluris» che dimostri la specifica destinazione delle opere visibili e permanenti all’esercizio della servitù. Infine, v. Cass., 23.2.1987, n. 1912, ivi, 1987, voce cit., n. 28, che, in relazione alla servitù di passaggio, accoglie un concetto elastico di apparenza, affermando che «ai fini della sussistenza del requisito dell’apparenza, richiesto dall’art. 1061 c.c., per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia), non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manufactum (ossia un tracciato dovuto all’opera dell’uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente». Non ritiene apparente la servitù di riscaldamento, Cass., 16.1.1998, n. 321, in Corr. giur., 1998, 1056 ss., con nota di Cesare; del pari, si nega l’apparenza della servitù di immissioni in App. Catania, 14.1.1992, in questa Rivista, 1992, I, 888 ss., con nota di Maugeri. Sull’apparenza della servitù di parcheggio, v. Cass., 23.3.1995, n. 3370, la quale ha negato che l’apertura munita di cancello nel muro di recinzione di un fondo possa astrattamente costituire, di per sé, opera visibile e permanente destinata all’esercizio di una servitù di parcheggio; nonché, Trib. Trieste, 13.10.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 520 e Trib. Nola, ord. 27.9.2005, che, più in generale, in relazione al possesso di servitù non apparenti precisa che «nonostante una parte della dottrina affermi che non sia possibile il radicamento del possesso di una servitù nel caso in cui questo non sia suscettibile di evolversi in possesso valido ai fini dell’usucapione per difetto dell’elemento dell’apparenza (ed anche una servitù di parcheggio per la sua usucapibilità richiede l’esistenza di opere stabili che la connotino, non essendo sufficiente, ovviamente, il mero posizionamento del veicolo che costituisce l’oggetto e non il mezzo del NGCC 2010 - Parte prima Cass., 22.9.2009, n. 20409 - Commento suo esercizio), l’unanime giurisprudenza è incline, invece, a riconoscere il mero possesso di fatto anche delle servitù non apparenti, sulla scorta del rilievo difficilmente contestabile che i profili sono distintamente trattati in ambito codicistico e che la tutela di fatto del possesso è cosa diversa da quella volta all’accertamento dell’usucapione». Sul principio di solidarietà nel condominio, Trib. Milano, 7.5.1992, in Arch. loc., 1994, 139, che si riferisce espressamente alle esigenze particolarmente rilevanti connesse ai principi di uguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti; Cass., 18.11.1975, n. 3872, in Giust. civ., 1976, I, 1140, che dal principio di solidarietà spiega come «nei rapporti tra il gruppo ed i singoli siano possibili limitazioni e tutele più estese – ancorché di applicazione relativamente elastica – di quelle – di applicazione rigida – che operano nei rapporti di vicinato». IV. La dottrina Sulla definizione e i caratteri della servitù, in generale, cfr. Messineo, Le servitù, Giuffrè, 1949, 7; Comporti, Diritti reali in generale, nel Trattato Cicu-Messineo, VIII, Giuffrè, 1980, 55, 207, 220, 239; Id., Le servitù prediali, nel Trattato Rescigno, 8, Utet, 1982, 153 ss.; Branca, Proprietà, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1987, 7 ss.; Palazzolo, voce «Servitù», in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Ed. Enc. it., 1992, 1 ss.; Bianca, Diritto civile, 6, La proprietà, Giuffrè, 1999, 637 ss.; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 2007, 261 ss.; Quadri, in Bocchini-Quadri, Diritto privato, Giappichelli, 2008, 444 ss. Per l’astratta ammissibilità di una servitù di parcheggio, Acri, È ammissibile il possesso di una servitù di parcheggio?, in Giurisprudenza civile, a cura di Caringella-Garofoli-Giovagnoli, Giuffrè, 2005, 647 ss. Sull’utilità, v. Quadri, 444, che ne sottolinea il carattere obiettivo, affermando che «l’esistenza della servitù deve valere a conferire ai fondi una vera e propria qualità [...], inerendo l’utilità da essa offerta, insomma, al fondo di cui viene ad accrescere il valore», criterio questo da utilizzare anche «per distinguere la ricorrenza di una servitù prediale da un rapporto di natura esclusivamente personale tra le parti». Sul possesso e l’usucapibilità delle servitù, v. Branca, 302 ss., il quale afferma che «qualunque servitù, purché sia apparente, può acquistarsi per usucapione e per destinazione del padre di famiglia: il codice ha accolto la dottrina migliore secondo la quale anche le servitù per il cui esercizio è necessario il fatto dell’uomo (discontinue) ammettono un possesso vero e proprio ed è, invece, questione di merito il vedere se gli atti d’esercizio corrispondenti NGCC 2010 - Parte prima Proprietà e diritti reali si debbano considerare, semmai, come atti di semplice tolleranza, che non conducono all’usucapione. Per quest’ultima, [...], il codice si accontenta del requisito dell’apparenza». Tuttavia, continua Branca, «la presunzione di precarietà o clandestinità (in caso di servitù non apparenti) basta a giustificare il principio con cui si nega l’acquisto per usucapione, ma non a escludere il possesso e la sua tutela». Infatti, «una cosa è l’apparenza ed altra è l’esercizio effettivo del potere di fatto: vi possono essere sui fondi opere visibili ecc., eppure non esserci il possesso con l’animus utendi jure servitutis: e allora (se si tratta di due fenomeni distinti) come pretendere l’inverso e cioè che il possesso ad ogni modo non vi sia quando tali opere mancano?». Ancora, significativo Branca, 306, laddove sottolinea il fondamento del requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 cod. civ., al pari del cod. civ. 1865, ricavabile dalla Relazione al re (n. 504): a differenza che negli altri diritti reali, «nelle servitù, non solo il contenuto ha normalmente un’estensione limitata, in modo tale che gli atti d’esercizio corrispondenti, anche se compiuti alla luce del sole possono sfuggire; ma in esse si utilizzano i fondi a vantaggio di altri fondi, normalmente vicini, per esigenze determinate dalla stessa posizione o situazione di questi: vale a dire che, con la costituzione del diritto reale, si va incontro a bisogni o si realizzano utilità a cui sopperiscono talora anche senza convenzione i normali e reciproci rapporti di buon vicinato: ciò che si impedirebbe a un estraneo non si nega al vicino, tanto più in quanto gli si dovranno chiedere eventualmente analoghi servigi. Sorge, dunque il sospetto o il dubbio che certe utilizzazioni parziali d’un fondo a favore d’un altro debbano considerarsi, invece che come un possesso d’un diritto di servitù, come atto o serie di atti tollerati jure familiaritatis». [...] «Per eliminare questo dubbio, il legislatore esige espressamente la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù». Sulla questione se si applichino le norme sulle servitù nel caso di costituzione di un peso sulla proprietà comune condominiale a favore della proprietà esclusiva di un condomino nell’ambito del condominio, cfr. Salis, Il condominio negli edifici, Utet, 1959, 95, il quale afferma che costituisce imposizione di una servitù e, quindi, innovazione l’imposizione a vantaggio di una proprietà esclusiva di un peso sulla cosa comune che la destinazione della cosa in sé non consentirebbe. Non costituisce servitù prediale e, quindi, non si richiede il consenso degli altri condomini, quando, a vantaggio di un alloggio, si è costituito un peso sulla cosa comune che risponda, però, alla destinazione della cosa stessa. Floriana Esposito 289 Cass., 28.8.2009, n. 18805 c CASS. CIV., III sez., 28.8.2009, n. 18805 Responsabilità civile / Danni civili dal testo: Cassa App. Milano, 28.11.2003 Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Disciplina Contratto con la clinica relativo alla sola degenza - Contratto con il chirurgo relativo all’atto medico Ammissibilità - Prova certa e rigorosa dei due contratti e del loro contenuto - Necessità (cod. civ., artt. 1176, 1218, 2236; cod. proc. civ., art. 189) (a) Responsabilità civile - Prestazione sanitaria complessa - Esito negativo imputabile ad una molteplicità di fattori - Soggetto imputabile - Assunzione dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività - Soggetto responsabile (cod. civ., artt. 1228, 2043, 2049) (b) Danni civili - Risarcimento in via equitativa - Liquidazione - Indicazione dei criteri utilizzati - Necessità (cod. civ., artt. 1226, 2043, 2059) (c) (a) Qualora una prestazione sanitaria sia concordata attraverso due separati accordi, è richiesta la prova certa e rigorosa dell’esistenza dei due contratti, con espressa specificazione delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano le conseguenti responsabilità. (b) Qualora il risultato negativo dell’intervento o della cura sia o possa essere il frutto del concorso di una molteplicità di fattori, non sempre agevolmente distinguibili fra loro, va imputata la responsabilità a chi, avendone assunti l’organizzazione e il coordinamento, sia in grado di individuare gli effettivi responsabili ben più e meglio che non il paziente danneggiato. (c) Il giudice, pur quando decida in via equitativa, deve indicare i criteri ai quali ha voluto fare riferimento per determinare la somma dovuta. 290 Il fatto. Con atto di citazione notificato il 2 e il 12.10.1995 B. S. ha convenuto davanti al Tribunale di Monza la s.p.a. Clinica (Omissis), di (Omissis), e il Dott. D.C.P. F.I., chirurgo estetico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di ingrandimento del seno, liposuzione delle cosce e rinoplastica, il primo dei quali aveva dato risultati negativi, residuando cicatrici deturpanti, che non era stato possibile eliminare, nonostante due successivi interventi chirurgici riparatori. Ciò le aveva provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, considerato che essa, appena ventenne all’epoca del fatto, aveva iniziato l’attività di indossatrice e di dimostratrice di capi d’abbigliamento prodotti dall’azienda di famiglia. I convenuti si sono costituiti, il D.C. negando la sua responsabilità e la Clinica (Omissis) eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, poiché il chirurgo non era suo dipendente o collaboratore, ma utilizzava episodicamente la Clinica per gli interventi sui suoi pazienti. Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 1630 del 2001, il Tribunale di Monza ha condannato i convenuti, in via solidale, a pagare in risarcimento dei danni la somma complessiva di L. 229.993.000, oltre interessi dalla data della sentenza. Proposto appello principale dalla B. e incidentale dalla Casa di cura, e rimasto contumace il D.C., con sentenza 28 ottobre-28 novembre 2003 n. 3273 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma, ha condannato gli appellati a pagare, in aggiunta alle somme liquidate dal Tribunale, Euro 15.000,00 in risarcimento dei danni patrimoniali ed Euro 5.834,00, in rimborso dei costi di un intervento chirurgico riparatore, non liquidati in primo grado; oltre rivalutazione monetaria ed interessi su entrambe le somme. Con atto notificato il 7.1.2005 la B. propone un motivo di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la Clinica, proponendo quattro motivi di ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria. I motivi. 1. – Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.). NGCC 2010 - Parte prima Cass., 28.8.2009, n. 18805 2. – Premesso che risulta definitivamente accertata la responsabilità personale del chirurgo, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza del Tribunale, conviene prendere anzitutto in esame il primo motivo del ricorso incidentale, che concerne l’estensibilità alla Clinica (Omissis) della responsabilità per i danni subiti dalla B., mentre gli altri motivi, principali e incidentali, riguardano la quantificazione dei danni. Denunciando violazione degli artt. 1176, 1228, 2043, 2049 e 2236 cod. civ., art. 189 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, la Clinica (Omissis) assume di non dover rispondere personalmente e solidalmente dell’operato del chirurgo, come ha disposto la Corte di appello, poiché la B. ebbe a concordare l’esecuzione dell’intervento esclusivamente e direttamente con il Dott. D.C. P., e fu quest’ultimo, non la paziente, a scegliere la clinica nella quale eseguire l’intervento, a prenotare la camera e la sala operatoria ed a riscuotere direttamente dalla cliente il proprio onorario. Rileva la ricorrente che il chirurgo non era legato da alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione stabile con la Clinica, presso la quale eseguiva solo sporadicamente interventi chirurgici per la sua personale clientela; che la B. pagò alla Clinica solo le fatture relative alla degenza, mentre i compensi per l’intervento chirurgico e per le prestazioni dell’anestesista erano stati da lei direttamente pagati al D.C.; che il rimanente personale della Clinica non ha svolto alcuna attività in favore della B. Assume che la responsabilità dell’ente ospedaliero può essere affermata solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni proprie dell’ente stesso, obbligazioni non sussistenti nel caso di specie, ove non è prospettabile alcuna sua responsabilità contrattuale, per mancanza di accordo diretto fra essa e la B.; né alcuna responsabilità extracontrattuale, essendo la colpa dell’accaduto da ascrivere solo al chirurgo. Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui – ove la prestazione medica sia stata direttamente concordata fra medico e paziente – la responsabilità dell’ospedale può esNGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile / Danni civili sere affermata solo per l’inadempimento delle obbligazioni a carico dello stesso (Cass. civ. n. 9556/2002). 2.1. – Il motivo non è fondato. La ricorrente assume, nella sostanza, che la B. avrebbe concluso un contratto con la Clinica, relativo alla degenza, ed altro separato contratto con il chirurgo, avente ad oggetto l’intervento operatorio. Essendosi i danni verificati solo per errore del chirurgo, la Clinica non dovrebbe risponderne. Premesso che non si può escludere, in linea di principio ed in astratto, che le parti liberamente assumano accordi di tal genere, è indubbio che una tale, inconsueta regolamentazione richiederebbe quanto meno la prova certa e rigorosa dell’esistenza dei due separati contratti, con espressa specificazione nelle relative clausole – approvate dal paziente in piena libertà e consapevolezza – delle prestazioni incluse nell’uno e nell’altro e dei soggetti su cui gravano le conseguenti responsabilità (nei limiti in cui la legge permette l’esplicarsi dell’autonomia privata in materia), considerato che non è sempre agevole parcellizzare e separare fra loro i diversi contributi inerenti ad una prestazione sanitaria complessa quale un intervento chirurgico (quali sono le prestazioni incluse nella degenza? Solo il vitto e l’alloggio? Chi risponde delle prestazioni pre e post operatorie? Chi è responsabile delle medicazioni e delle terapie, quanto alla prescrizione e quanto all’esecuzione e somministrazione dei medicamenti? come si valuta il concorso fra le ipotetiche negligenze? ...). Nella specie nulla di tutto ciò risulta dimostrato ed è chiaro che si tratta di un modello a dir poco inconsueto e difficilmente praticabile. La Corte di appello ha assunto la sua decisione sul presupposto che i fatti si siano svolti in modo diverso, cioè secondo il modello consueto, nel senso che la B. ha preso per la prima volta contatto con il D.C.P. e – una volta deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico – si è rivolta alla Clinica alla quale il chirurgo l’ha indirizzata, per ottenere la prestazione chirurgica unitamente a tutte le prestazioni accessorie, mediche e non, senza alcuna separazione o delimitazione di competenze e responsabilità. 291 Cass., 28.8.2009, n. 18805 La Corte di appello ha altresì accertato che all’intervento chirurgico ha partecipato anche personale medico alle dipendenze della Clinica: vi hanno partecipato, in particolare, il direttore del reparto con mansioni di aiuto chirurgo, e l’anestesista. Su questi presupposti, giustamente ha affermato la responsabilità solidale della Clinica per l’esito infausto dell’intervento. Ed invero, ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con il paziente il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo. La circostanza che il paziente sia pervenuto alla clinica solo attraverso il medico e per sua indicazione rimane irrilevante (cfr., fra le altre, Cass. civ. S.U., 1 luglio 2002 n. 9556; Cass. civ. Sez. III, 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ed invero, il medico non avrebbe potuto operare se non nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera ed, accettandone l’attività, la casa di cura ha assunto le conseguenti responsabilità. Non si può certo ammettere che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti, senza averne previamente verificati i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell’eventuale imperizia dell’operatore, adducendo a motivo di averlo solo estemporaneamente ospitato. Si consideri, ancora, che la suddetta ospitalità non è prestata a titolo gratuito, in quanto la casa di cura trae vantaggio quanto meno dalle rette di degenza pagate dai clienti introdotti dal medico esterno, se non anche dall’eventuale corrispettivo versato dallo stesso. Traendo un utile dall’attività, l’impresa ospedaliera non può poi sottrarsi ai conseguenti rischi. Infine, il risultato dell’intervento o della cura è o può essere il frutto del concorso di una molteplicità di fattori, non sempre agevolmente distinguibili fra loro, di cui va imputata la re292 Responsabilità civile / Danni civili sponsabilità a chi, avendone assunti l’organizzazione ed il coordinamento, sia in grado di individuare gli effettivi responsabili ben più e meglio che non il paziente danneggiato. Sotto ogni profilo, pertanto, la decisione della Corte di appello di estendere alla Clinica (Omissis) la responsabilità per l’operato del D.C.P. appare conforme alla legge. 3. – Con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e l’omessa o insufficiente motivazione, quanto alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’invalidità temporanea e permanente. 3.1. – Quanto ai danni patrimoniali, deve essere preliminarmente disatteso il terzo motivo del ricorso incidentale – che viene congiuntamente esaminato – che denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, poiché la danneggiata non avrebbe fornito la prova di avere svolto attività remunerata come modella, né la prova della diminuita capacità lavorativa. La sentenza appare sul punto adeguatamente motivata, con il richiamo degli elementi di prova da cui la Corte ha tratto il suo convincimento e pertanto non appare censurabile, essendo la valutazione delle prove rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, con il solo limite dell’adeguata motivazione. 3.2. – La ricorrente principale contesta invece il medesimo capo della decisione sotto il profilo dell’entità della liquidazione, sul rilievo che la Corte di appello – pur avendo riconosciuto che le lesioni le causeranno la perdita di chances lavorative, tenuto conto della documentazione acquisita agli atti circa la sua attività di modella e fotomodella – ha quantificato il danno in termini sostanzialmente arbitrari, senza indicare i parametri ai quali ha voluto fare riferimento. È incorsa poi in palese contraddizione, quantificando i danni patrimoniali in Euro 30.000-000,00 nella motivazione, ed in Euro 15.000,00 nel dispositivo. La Clinica (Omissis) ha chiesto la correzione della sentenza, assumendo che la somma di 30 milioni va letta come Lire, anziché come Euro, e che – avendo il Tribunale già liquidato L. 20 milioni per i danni patrimoniali da perdita di chances – il dispositivo va inteso come condanNGCC 2010 - Parte prima Cass., 28.8.2009, n. 18805 na al pagamento della differenza, pari ad Euro 5.164,57. L’istanza di correzione è stata respinta, non trattandosi di semplice errore materiale, e la ricorrente, alla luce delle considerazioni contenute nella motivazione, assume che deve escludersi che la Corte di appello volesse incrementare la somma da liquidare solo di tale minimo importo, per di più comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi. 4. – Le censure sono fondate. Giustamente rileva la ricorrente che il giudice, pur quando decida in via equitativa, deve indicare i criteri ai quali ha voluto fare riferimento per determinare la somma dovuta. Nel caso di danno patrimoniale da perdita di chances tali criteri consistono, in linea di massima, nell’entità dei guadagni percepiti dal danneggiato al momento dell’illecito; nella concreta prevedibilità di un loro incremento in futuro; nella misura in cui le lesioni possono pregiudicare la capacità di guadagno e l’incremento della stessa. (Fermo restando peraltro che è onere della danneggiata offrire al giudicante la prova dei dati di fatto rilevanti allo scopo). Inoltre, risulta effettivamente incomprensibile quale somma la Corte di appello abbia voluto liquidare in risarcimento dei danni patrimoniali. È presumibilmente da escludere che abbia voluto attribuire la somma di Euro 30 milioni, che figura nella motivazione. Non è dato comprendere, tuttavia, se l’errore debba essere corretto in L. 30 milioni, oppure in Euro 30.000. Né risulta se la quantificazione del danno – qualunque essa sia – si riferisca al danno globale, e vada quindi intesa al lordo delle somme già liquidate dal Tribunale, o se sia da attribuire in aggiunta a quanto già liquidato. La sentenza impugnata deve essere per questa parte annullata con rinvio, per l’integrazione della motivazione, nella parte in cui è lacunosa, e per la decisione circa la somma dovuta in risarcimento dei danni patrimoniali. 5. – La ricorrente lamenta poi che la Corte di appello abbia confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui le ha attribuito un’unica somma in risarcimento dei danni fisici – le lesioni subite, la malattia, tre interventi operatori, la protesi ad un seno e un’infezione sviNGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile / Danni civili luppatasi nell’altro seno, con fenomeni di rigetto) – senza tenere conto dei danni “non fisici”, cioè dei danni alla vita di relazione, ivi inclusi i gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale, sebbene essa ne avesse chiesto con l’atto di appello il separato conteggio. La motivazione della Corte di appello è gravemente lacunosa e contrastante con i rilievi del CTU – a cui la sentenza ha dichiarato di volersi uniformare – nella parte in cui ha dichiarato che le lesioni al seno non hanno carattere funzionale e che i problemi di depressione avrebbero potuto essere agevolmente superati. Il CTU ha infatti valutato l’incidenza delle lesioni nella misura del 50% del totale, ed ha ritenuto necessario un trattamento psicoterapeutico per il superamento dello stato depressivo. 5.1. – La censura è fondata. La motivazione con cui la Corte di appello ha confermato sul punto la sentenza di primo grado appare insufficiente e contraddittoria. Da un lato essa ha fatto riferimento all’asserito carattere non funzionale delle lesioni, concetto che non appare in termini con riferimento ai danni fatti valere nel caso di specie. Il concetto di funzionalità va posto in relazione con la natura del danno di cui si chiede il risarcimento, e la presenza di cicatrici deturpanti sul seno non può considerarsi “non funzionale”, allorché vengano in considerazione l’estetica e la sfera sessuale della persona. Appare poi intrinsecamente contraddittorio il rilievo che il danno da depressione è di scarso momento perché potrebbe essere superato tramite cure psicoterapiche. Il fatto stesso che si debba ricorrere ad una psicoterapia manifesta la presenza di un turbamento grave. Manca inoltre nella motivazione ogni riferimento alla specificità delle voci di danno non patrimoniale a cui si è inteso dare riparazione mediante la somma liquidata. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che i danni non patrimoniali di cui all’art. 2059 cod. civ. comprendono tutti i pregiudizi non connotati dalla patrimonialità, e che la categoria non può essere suddivisa in diverse sottovoci suscettibili di autonomo risarcimento (danno esistenziale, alla vita di relazione, estetico, morale, biologico, ecc.), come si è 293 Cass., 28.8.2009, n. 18805 spesso verificato in passato nella prassi giurisprudenziale. Sicché va liquidata un’unica somma in risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, n. 26973). La sentenza impugnata non appare meritevole di censura, pertanto, nella parte in cui non ha attribuito somme diverse a titolo di risarcimento dei danni che la ricorrente definisce fisici (tradizionalmente, danni biologici) e dei danni morali veri e propri. La Corte di appello non ha però tenuto conto che i diversi aspetti che il danno non patrimoniale presenta nel singolo caso debbono essere tenuti in considerazione, nel quantificare l’unica somma da attribuire in risarcimento, ed ha confermato la liquidazione del Tribunale, senza verificare se essa fosse adeguata alla reale consistenza dei danni non patrimoniali nel caso di specie, in considerazione della loro attinenza all’integrità fisica, alla sfera relazionale, psichica, sessuale, emotiva, ecc. È chiaro infatti che l’unica somma da attribuire in risarcimento dei danni non patrimoniali può e deve essere diversamente quantificata nei diversi casi, in relazione alle natura delle conseguenze lesive prodotte dall’illecito, secondo che esse attengano prevalentemente ad uno o ad altro aspetto, od a più aspetti congiuntamente, sì da attribuire in ogni caso concreto ed effettivo ristoro dell’intero danno, in tutti i suoi aspetti. Sotto questo profilo la sentenza impugnata appare del tutto carente di motivazione, sebbene l’appellante avesse espressamente sollecitato, con i motivi di appello, la considerazione di tutti i peculiari aspetti che i danni non patrimoniali hanno assunto nel caso particolare e sebbene l’esigenza che la liquidazione sia accompagnata da congrua e specifica motivazione assuma particolare rilievo, con riguardo alla liquidazione globale e onnicomprensiva, al fine di evitare sia eccessive disparità di trattamento fra i diversi casi; sia l’attribuzione di somme inadeguate, per difetto o per eccesso, rispetto alla reale consistenza dei danni. 6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Clinica (Omissis) deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la sua domanda di rinnovazione della CTU non fosse 294 Responsabilità civile / Danni civili stata proposta in appello e per avere quindi omesso di decidere in proposito. Afferma che nella comparsa di risposta in appello essa aveva rilevato che l’istruttoria svolta in primo grado aveva accertato la falsità di alcune affermazioni contenute nell’elaborato peritale, ed in particolare di quelle secondo cui essa Clinica sarebbe priva del reparto di terapia intensiva, ed il suo dipendente, dott. T., sarebbe entrato in camera operatoria con gli abiti inquinati; che pertanto il perito ed i suoi accertamenti non potevano essere ritenuti affidabili. 7. – Il motivo è inammissibile perché relativo alla valutazione delle prove, valutazione che spetta esclusivamente al giudice di merito, con decisione non censurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivata, come nel caso di specie. La ricorrente non ha posto in evidenza lacune o contraddizioni nell’iter logico in base al quale la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione, né la conclusione da essa raggiunta, secondo cui la rinnovazione della CTU era irrilevante, non avendo l’appellante impugnato l’accertamento della responsabilità del chirurgo. Le sue censure si rivolgono esclusivamente al merito della decisione, né si può prendere in esame in questa sede la questione relativa alla rispondenza al vero delle circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere inattendibile la CTU. 8. – Con il quarto motivo la Clinica (Omissis) lamenta la violazione degli artt. 112, 329 e 346 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello liquidato all’appellante le spese del giudizio di primo grado, sebbene il capo relativo non fosse stato specificamente impugnato dall’attrice. 8.1. – Il motivo non è fondato. Solo nel caso di rigetto del gravame il giudice di appello non può modificare la statuizione sulle spese del giudice di primo grado. Ove invece accolga l’impugnazione, egli deve procedere ad una nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo, ivi incluso il giudizio di primo grado, anche d’ufficio e a prescindere da specifica richiesta, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata. L’onere delle spese, infatti, deve essere attriNGCC 2010 - Parte prima Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento buito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della controversia (Cass. civ. S.U. 17 ottobre 2003 n. 15559; Cass. civ. Sez. III, 4 giugno 2007 n. 12963; Cass. civ. Sez. III, 11 giugno 2008 n. 15483). (Omissis) [Varrone Presidente – Lanzillo Estensore – De Nunzio P.M. (concl. diff.). – B.S. (avv.ti De Dominicis e Coppedé) – Clinica (Omissis) s.p.a. (avv.ti Gelli e Mangano)] Nota di commento: «La chirurgia estetica tra consumerismo e valore della persona» I. Il caso A seguito di una serie di interventi di chirurgia estetica, effettuati presso una clinica privata rivelatisi in parte deturpanti, S.B., aspirante modella, intentò un’azione in risarcimento dei danni nei confronti del chirurgo e della struttura ospedaliera. In primo grado, questi furono condannati in via solidale nonostante la clinica avesse eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, poiché il chirurgo non era suo dipendente. La Corte d’appello, in parziale riforma, aggiunse all’ammontare da liquidare una somma destinata a coprire il costo dell’intervento chirurgico riparatore, senza tuttavia specificare le voci di danno risarcite. La quantificazione delle lesioni fu ulteriormente oggetto di un ricorso in Cassazione da parte di B.C., mentre la clinica resistette, adducendo la sua estraneità rispetto all’evento lesivo. La sentenza della Supr. Corte si caratterizza, da un lato, per aver applicato tout court, agli atti di chirurgia estetica, le soluzioni accolte in materia di responsabilità sanitaria; dall’altro, diversamente da quanto deciso dalla Corte d’appello, per aver «personalizzato», stante la peculiarità dell’intervento, le voci di danno da risarcire. Due questioni verranno quindi prese in considerazione: i criteri di responsabilità della clinica (infra, sez. II, sub 1) e la valutazione dei pregiudizi (infra, sez. II, sub 2). II. Le questioni 1. I criteri di responsabilità della clinica. Dalla sentenza traspare un orientamento favorevole alla prospettiva «aziendalista» dell’attività sanitaria, ivi comprese le prestazioni di chirurgia estetica; il soggetto responsabile dell’evento dannoso non è solo il medico inadempiente ma, soprattutto, la struttura sanitaria che, avendo concorso a creare il riNGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile / Danni civili schio clinico, è gravata da un particolare obbligo di protezione nei confronti della paziente. La soluzione appare coerente sotto vari profili. Anzitutto, la decisione non distingue, per quanto attiene alla regola di responsabilità civile, la natura degli atti lesivi – terapeutica/estetica – né tantomeno la natura privata o pubblica della struttura sanitaria. L’approccio, ormai consolidato, si avvale del carattere fondamentale e trasversale del diritto alla salute (e/o libero sviluppo della personalità) e non ammette distinzioni giuridiche «superflue», legate alle modalità di tutela del diritto a prestazioni sanitarie (partenariato pubblico/privato) o al suo contenuto; nella veste di diritto al benessere – fisico, psichico – la salute si estende alla percezione che l’individuo ha della propria identità (Zatti, 3, infra, sez. IV); o almeno così traspare dalla giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria, dove la tutela concessa alla persona presuppone tradizionalmente una lesione al diritto alla salute costituzionalmente garantito. La peculiarità della fattispecie, gli atti di chirurgia estetica, poteva comunque far sorgere, anche in questa prima parte della sentenza, qualche dubbio sulla valorizzazione del legame con il corpo: la ricerca dell’estetismo può ragionevolmente portare una ventenne a rinnegare, anche per scopi lavorativi, la propria fisicità? La Corte, senza citare l’art. 32 Cost., considera il punto irrilevante per la prospettiva privilegiata: tutelare la persona che ha legittimamente confidato nella competenza, diretta o mediata, di un esperto, persona fisica o giuridica che sia. Il perseguimento dell’obiettivo – e si tratta della seconda considerazione – è assicurato dall’esistenza di particolari doveri di diligenza, di matrice precauzionale, inerenti alla prospettiva di un adempimento futuro: prerequisiti minimi, sottostanti l’interesse alla salute, «preparatori» all’esatta esecuzione della prestazione. La Corte conferma così l’indirizzo giurisprudenziale favorevole alla previsione dei cc.dd. «obblighi di messa a disposizione» di personale qualificato (nonché di «apprestamento di tutte le attrezzature necessarie nonché di quelle, lato sensu, alberghiere»: Cass., 13.4.2007, n. 8826, infra, sez. III) quale fonte di abilitazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, ivi compresa la gestione del rischio clinico collegato al valore della persona. Tale dovere di cautela antecedente l’esecuzione dell’obbligazione (la Corte è esplicita in questo senso: «(...) non si può certo ammettere che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti, senza averne verificati i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, (...)») persegue due obbiettivi strettamente correlati: ascrivere, al soggetto meglio in grado di gestirlo, il ri295 Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento schio derivante dall’attività sanitaria (in senso lato) e agevolare la posizione probatoria dei pazienti che si sono affidati alla «professionalità» altrui. La prospettiva che pone l’accento sulla funzione preventiva – e non solo risarcitoria – della responsabilità civile, si rivela favorevole ad una «oggettivazione» della relazione tra paziente ed ente ospedaliero: non solo le regole di tutela sono modellate sullo schema della responsabilità oggettiva tramite il riconoscimento di una «garanzia» di competenza della clinica, prescindendo così dall’onere della prova; ma soprattutto, e logicamente, la Corte prende in considerazione l’oggetto economico dell’attività svolta dalla struttura, l’erogazione delle prestazioni sanitarie, per «creare» – poiché fuoriescono formalmente dall’oggetto contrattuale – obblighi derivanti dalla reputazione, come impresa, dell’ente ospedaliero, ossia – appunto – la verifica degli input (acquisizione e impiego delle risorse) di produzione. Secondo tale approccio, il contenuto terapeutico o meno dei servizi prestati risulta – va ribadito – irrilevante poiché viene assorbito dal criterio della qualità richiesta ai fini dell’attività di produzione, «complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo»; quasi a voler promuovere (tanto più che la fattispecie riguarda l’attività di chirurgia estetica) una relazione consumeristica tra clinica e cliente, terminologia peraltro adottata dalla stessa Corte. I riferimenti alle rette di degenza, all’utile/assenza di gratuità dell’attività sanitaria, confermano il taglio patrimoniale della relazione: le regole del «mercato» sanitario evidenziano criteri di efficienza nello scambio tra prestazione e controprestazione, tanto più che nel caso della chirurgia estetica è rintracciabile una corrispondenza tra l’utilità procurata dalla prestazione ed il relativo spostamento patrimoniale di profitto, corrispondenza altrimenti assente nelle prestazioni di cura (Klesta Dosi, 3, infra, sez. IV). Nell’affermare la responsabilità da affidamento nella qualità dei servizi, inerente alla governance del rischio clinico, la Corte opera un’analisi costi-benefici del «prodotto ospedaliero», inteso come il risultato/outcome del processo produttivo rispetto alle legittime aspettative del cliente/consumatore. Logicamente, e in terzo luogo, va sottolineato l’effetto principale dell’adesione all’approccio «aziendalistico», ossia il riconoscimento di una tutela risarcitoria basata sulla capacità del soggetto più idoneo a sopportare/gestire i rischi del processo produttivo. Nel caso di specie, l’accertata responsabilità personale del chirurgo giustifica, ai fini della solidarietà passiva, la sua estensione alla clinica: viene rafforzata la garanzia del danneggiato nel caso in cui più azioni abbiano concorso alla realizzazione del danno 296 Responsabilità civile / Danni civili (Cass., 9.8.2007, n. 17475, infra, sez. III). L’ente è, tuttavia, anche debitore – inadempiente – di obblighi distinti, quelli di messa a disposizione di personale qualificato. Al riguardo, l’irrilevanza tanto del legame giuridico tra il chirurgo e la clinica, quanto dei rapporti personali tra il primo e la cliente, avrebbero potuto implicare una responsabilità autonoma tout court, senza riferimento alla colpa del medico, oppure una responsabilità indiretta fondata su una forma di un collegamento, ex art. 1228 cod. civ., tra la prestazione altrui e l’organizzazione aziendale del debitore principale (Cass., 14.7.2004, n. 13066, infra, sez. III). La Corte non si pronuncia esplicitamente sul punto (applicazione dell’art. 2055 cod. civ. oppure della disposizione riguardante la responsabilità – contrattuale – per fatto degli ausiliari), privilegiando l’indivisibilità della fonte dell’inadempimento: il contratto di spedalità come vincolo negoziale comprensivo di tutte le prestazioni riguardanti la degenza, concluso al momento dell’accettazione nella clinica. La scelta, nonostante qualche dubbio, sembra quindi avvalorare la tesi della responsabilità – personale – autonoma della casa di cura; la Corte nega infatti ogni rilevanza allo statuto giuridico del diretto danneggiante senza ricorrere alla teoria del contatto sociale (in verità applicabile solo al medico – pubblico – ospedaliero: Cass., 8.10.2008, n. 24791, infra, sez. III). Sotto il profilo comparatistico, il favor per un unico centro di responsabilità è in linea con la prassi tedesca, in cui la relazione di assistenza sanitaria, disciplinata secondo tre modelli negoziali, comprende il c.d. «totale Krankenhausaufnahmevertrag»; in virtù di tale vincolo contrattuale tra il paziente e l’ente sanitario, quest’ultimo è tenuto ad erogare tutta l’assistenza appropriata, ivi compresa quella strettamente medica. Le altre due modalità prevedono invece una «scissione» di responsabilità (c.d. gespaltene Krankenhausaufnahmevertrag) a seconda dell’inquadramento del debitore della prestazione medica all’interno della struttura; oppure una fattispecie di responsabilità solidale tra ente e medico (c.d. totale Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzuvertrag) tramite stipula di un contratto aggiuntivo e distinto con il medico nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo (Genzel, 897, infra, sez. IV), ipotesi che, a rigore, avrebbe potuto realizzarsi nella fattispecie qui in discussione, ma che è stata respinta dalla Corte. In effetti, l’individuazione di due contenuti distinti del medesimo rapporto – eccezione sollevata dalla parte convenuta – si rivela spesso artificiale e fonte di incertezza; al riguardo, il confronto con un altro Paese, la Francia, pone in luce due tendenze (Harichaux, 3, infra, sez. IV): da un lato, il caratteNGCC 2010 - Parte prima Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento re démodé della dualità negoziale, largamente sostituita nella prassi da un unico contratto tra paziente e clinica (c.d. «contrat d’hospitalisation et de soins»); dall’altro tuttavia, il riconoscimento, nel caso di inadempimento della prestazione di cura, dell’obbligo risarcitorio a carico dell’ente, vincolato dal legame di dipendenza con il medico coinvolto (fattispecie del salariat médical con eventuale clausola di esclusività). Tale approccio non è stato accolto dalla Corte che, interpretando la fattispecie alla stregua di un rapporto di consumo ex art. 1370 cod. civ., ha tutelato tout court gli interessi della parte debole di fronte al «professionista». 2. La valutazione dei pregiudizi. La prospettiva «globale», basata sulla funzione economica svolta dalla struttura, e privilegiata per accertare la responsabilità della clinica, non sembra essere stata invece coerentemente adottata per valutare i pregiudizi sofferti. Con l’obbiettivo di risarcire al meglio la danneggiata, la Corte ha individuato una serie di interessi lesi meritevoli di tutela, correndo il rischio di non rispettare l’assetto probatorio introdotto da Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533 (infra, sez. III), e di avvalorare la tesi che la posizione assunta dalle sezioni unite nel 2008 (Cass., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972 e 26975, infra, sez. III), in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale, sia suscettibile di generare alcune ambiguità interpretative. La censura ha riguardato la determinazione dei criteri di quantificazione del danno – patrimoniale – da perdita di chance, e di quelli «non fisici» relativi alla vita di relazione, affettiva e sessuale. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, va sottolineato che il carattere incomprensibile della somma liquidata dai giudici del merito, ha certamente contribuito alla sanzione; e in effetti, l’ambiguità su alcuni parametri essenziali, come la valuta usata (lire o euro?) e l’importo effettivo (lordo o netto delle somme liquidate in prima istanza?) risultava così eclatante da lasciare non pochi dubbi non solo sulla scelta dei criteri di quantificazione del danno patrimoniale in toto ma anche sul fatto che questo comprendesse davvero la perdita di chance. Le facilità probatorie inaugurate dalla Supr. Corte nel 2001, ossia la dimostrazione del titolo e la mera allegazione dell’inadempimento «astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato» (di recente ancora Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577, infra, sez. III), rendono sovrabbondante la prova, anche presuntiva, dell’esistenza del pregiudizio economico, richiesta ai fini della risarcibilità della perdita di chance. Con lo «stratagemma» della mera allegazione, le tecniche per rendere più probabile il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno sofferto si NGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile / Danni civili rivelano superflue nella misura in cui l’ostacolo viene aggirato: provato il contratto di spedalità (è sufficiente l’accettazione, da parte della struttura sanitaria, per il ricovero del paziente), la presenza di cicatrici sarebbe già comprensiva, attraverso – appunto – lo schema della mera allegazione, della condotta illecita del debitore. Anzi, il rimedio della risarcibilità della chance potrebbe costituire un mezzo a tutela della clinica – come sembra risultare dalla memoria difensiva – nella misura in cui l’obbligo risarcitorio sarebbe circoscritto al valore dell’altrui chance perduta (Pucella, 147 s., infra, sez. IV). Va inoltre aggiunto che, a fortiori nel caso di specie, l’esistenza del danno futuro – e non della semplice perdita di chance – non era oggettivamente contestabile, essendo la mancanza di guadagni, nel senso di utilità non conseguita, già riscontrata; l’intervento di chirurgia estetica perseguiva un evidente scopo lavorativo, tanto più che l’attività di indossatrice avrebbe dovuto svolgersi all’interno dell’impresa familiare, il che avrebbe posto l’aspirante modella al riparo da eventuali concorrenti. Essendo già acquisita la riparazione integrale del danno, l’eventuale rilevanza della perdita di chance avrebbe potuto riguardare la violazione, da parte del medico, del dovere di informazione; nella sentenza non vi è tuttavia – a priori paradossalmente, essendo una fattispecie di chirurgia estetica – alcuna traccia; tale assenza, stante la prevedibilità delle cicatrici, conforta la tesi che un’eventuale ammissione della perdita di chance, intesa come chance di non andare incontro ad un pericolo sulla base di una corretta informazione, avrebbe compromesso l’integralità del risarcimento. Un rapido sguardo alla prassi francese, dove pure la nozione non è esente da ambiguità interpretative rivela i limiti posti alla risarcibilità della perte de chance di sottrarsi al rischio poi avveratosi: viene infatti presa in considerazione solo l’eventualità che, qualora il paziente fosse stato informato, avrebbe rinunciato all’intervento laddove invece la perdita di chance collegata ad un errore di diagnosi o ad un ritardo tale da pregiudicare le probabilità di successo dell’intervento, comporta la riparazione integrale del préjudice corporel, a prescindere dalla quantificazione della chance perduta (Maugüe, 60 ss., infra, sez. IV). I dubbi riguardanti la pertinenza del riferimento alla perdita di chance non vengono sciolti dalla successiva presa di posizione della Corte in materia di «danni non fisici». Senza addentrarsi in una questione che meriterebbe ben più ampi sviluppi, ci limiteremo a qualche breve considerazione. Secondo il S.C., in base al principio applicabile ai danni non patrimoniali, la tipologia di pregiudizi, meglio definita come «danni alla vita di relazione, ivi inclusi i 297 Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale» merita tutela, nella misura in cui viola un diritto costituzionale garantito. Nella fattispecie, possono richiamarsi l’art. 2 Cost., oppure, e più verosimilmente, l’art. 35 in materia di tutela del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni»; quanto all’art. 32, implicitamente acquis nelle fattispecie di responsabilità sanitaria, non è nemmeno citato nella seconda parte della sentenza: gli interventi di chirurgia estetica, pur avendo par ricochet occasionato un pregiudizio da depressione, non perseguivano alcuna finalità riguardante la salute, nemmeno quella psicologica. Nella fattispecie non vi era alcun tipo di danno biologico, l’evento fonte del danno era motivato dall’impiego lavorativo. Perché allora risarcire «“i gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale” riguardanti la componente psichica delle lesioni sofferte, le quali ancorché legate alla natura oggettiva dei pregiudizi risarcibili di tipo esistenziale – poiché avevano indotto la ragazza a scelte diverse rispetto all’ambito mestiere di modella – non erano conseguenti alla violazione di un diritto inviolabile della persona diverso da quello all’integrità psicofisica?» (Monateri, 57 s., infra, sez. IV). Il nodo spinoso della fattispecie sembra essere costituito da un lato, dall’impossibilità di includere i «turbamenti alla sfera affettiva e sessuale» nell’ambito del danno biologico, poiché non vi era stata alcuna lesione del diritto alla salute, dall’altro dalla difficoltà di monetizzare questa tipologia di sofferenze (morali/fisiche, legate al valore della persona?) attingendo alla nebulosa delle categorie meramente descrittive di pregiudizi. Ma così l’accento posto giustamente sull’oggettivazione della relazione sanzionata nella scelta dei criteri di responsabilità, viene spostato, e la coerenza della soluzione intaccata; in particolare, l’approccio consumerista, adottato in precedenza, giustificava la tutela dei soli interessi patrimoniali lesi, quelli legati alla funzione economica svolta dall’evento rivelatosi dannoso, non quelli emotivi da depressione, peraltro anche esclusi dal quadro di risarcibilità delineato dalle sentenze dell’11.11.2008 (Monateri, 58). Infine, l’uso del concetto di «funzionalità» delle lesioni non convince nella misura in cui si riferisce all’estetica, interesse la cui lesione era già stato risarcito (danno patrimoniale) e alla sfera sessuale, ossia, e nuovamente, ad un aspetto del diritto alla salute, irrilevante nel caso in commento. Qualche legittimo dubbio poteva anche sorgere sul valore alla persona rappresentato da una serie di interventi di chirurgia estetica richiesti da una ventenne aspirante modella. In effetti, la fattispecie si discosta decisamente da alcuni esempi «tipici»: l’uccisione del cane del non vedente o la necessità di vendere un appartamento per 298 Responsabilità civile / Danni civili sfuggire ad immissioni tossiche (Navarretta, 67, infra, sez. IV). III. I precedenti Sul contratto di spedalità/responsabilità sanitaria: da ultimo, Cass., 8.10.2008, n. 24791, in questa Rivista, 2009, I, 550, con nota di Klesta Dosi e, in Danno e resp., 2009, 414, con nota di Gagliardi; Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 577, in questa Rivista, 2008, I, 612, con nota di De Matteis; in Foro it., 2008, I, 455, con nota di Palmieri e in Danno e resp., 2008, 788, con nota di Vinciguerra; Cass., 13.4.2007, n. 8826, in questa Rivista, 2007, I, 445, con nota di Pucella e in Resp. civ. e prev., 2007, 1824, con nota di Gorgoni; Cass., 26.1.2006, n. 1698, in Rep. Foro it., 2006, voce «Contratto in genere», n. 360; Cass., 14.7.2004, n. 13066, in Danno e resp., 2005, 537, con nota di Agnino e in Giust. civ., 2005, I, 2703, con nota di Flammini; Cass., 28.5.2004, n. 10297, in questa Rivista, 2004, I, 783, con nota di Palmerini; in Danno e resp., 2005, 26, con nota di De Matteis e in Giur. it., 2005, 1413, con nota di Perugini; Cass., sez. un., 1o.7.2002, n. 9556, in Rep. Foro it., 2002, voce «Contratto in genere», n. 299; Cass., sez. un., 22.1.1999, n. 589, in Danno e resp., 1999, 294, con nota di Carbone, e ibidem, 781, con nota di De Matteis; in Corr. giur., 1999, 441, con nota di Di Majo e, in Resp. civ. e prev., 1999, 652, con nota di Forzati. In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione: Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533, in questa Rivista, 2009, I, 349, con nota di Meoli; in Foro it., 2002, I, 769, con nota di Laghezza; in Contratti, 2002, 113, con nota di Carnevali e in Temi rom., 2001, 108, con nota di Merlino. In materia di solidarietà nel risarcimento: Cass., 9.8.2007, n. 17475, in Mass. Giur. it., 2007, e in Arch. circolaz., 2008, 244. Sul legame tra assistenza sanitaria e tutela del consumatore: Cass., ord. 2.4.2009, in questa Rivista, 2009, I, 1069, con nota di Klesta Dosi, in Resp. civ. e prev., 2009, 1269, con nota di Chindemi e in Danno e resp., 2009, 945, con nota di Garatti. Sul danno da perdita di chances lavorative: Cass., 17.1.2009, n. 24220, e Cass., 19.2.2009, n. 4052, reperibili sul sito: http://dejure.giuffre.it. Sul danno non patrimoniale: Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972 e n. 26975, in questa Rivista, 2009, I, 102, con nota di Navarretta e Ponzanelli, in Guida al dir., 2008, n. 47, 18, con nota di Dalia e Comandé, in Assicurazioni, 2008, II, 2, 439 con nota di Gussoni e Rossetti, in Imm. e dir., 2009, n. 1, 36, con nota di Celeste, in Danno e resp., 2009, 19, con nota di Procida Mirabelli di NGCC 2010 - Parte prima Cass., 28.8.2009, n. 18805 - Commento Lauro, Landini e Sganga, in Giur. it., 2009, 1380, con nota di Vizioli, e in Riv. it. med. leg., 2009, con nota di Barni, Fiori, Bona. IV. La dottrina Sulla componente psicologico-identitaria del diritto alla salute: Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in questa Rivista, 2000, II, 3; Durante, Dimensioni della salute: dalla definizione dell’OMS al diritto attuale, in questa Rivista, 2001, II, 132 ss., anche Il seminario di studi, L’identità nell’orizzonte del diritto privato, in questa Rivista, 2007, suppl. al n. 4. Sulla responsabilità sanitaria nel diritto italiano: Aa.Vv., La responsabilità sanitaria, diretto da Pecceini, Zanichelli, 2007; Breda, La responsabilità autonoma delle strutture sanitarie, in questa Rivista, 2007, II, 103 ss.; De Matteis, Responsabilità e servizi sanitari, nel Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., a cura di Galgano, XXXXVI, Cedam, 2007; Problemi di responsabilità sanitaria, a cura di Farneti-Cucci-Scarpati, Giuffrè, 2007; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile – Fatti illeciti. Danno risarcibile, 3a ed., Cedam, 2005, 277 ss.; Aa.Vv., La responsabilità sanitaria: valutazione del rischio e assicurazione, a cura di Comandè-Turchetti, Cedam, 2004. Sulla responsabilità sanitaria nel diritto tedesco: K.A. von Sachsen Gessaphe, La responsabilità delle aziende ospedaliere private nel diritto tedesco, in Resp. civ. e prev., 2001, 536; e nel diritto francese: Harichaux, La responsabilità médicale et les établissements d’hospitalisation privée, in Traité de droit médical et hospitalier, fasc. 19-1, in LexisNexis, 2000; anche Maugüe, La Responsabilité des établissements publics de santé, ivi, fasc. 19-3, 2005. Sul contratto di spedalità/assistenza sanitaria: sia consentito il rinvio a Klesta Dosi, Assistenza sanitaria e tutela del cittadino, Modelli privatistici e orizzonte europeo, Giappichelli, 2008; Faccioli, Il con- NGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile / Danni civili tratto tra il paziente e la struttura sanitaria: natura, oggetto e disciplina applicabile, in Studium iuris, 2003, 519 ss. Sul contratto come «sede di responsabilità» negli Stati Uniti e in Francia: Epstein, Rebuilding the citadel: privity, causation, and Freedom of Contract, in Exploring Tort Law, ed. M. Stuart Madden, Cambrige University Press, 2005, anche O. Debat, Le contrat, source de responsabilité envers les tiers, reperibile sul sito: http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi. Sul nesso di causalità: tra gli altri Pucella, La causalità «incerta», Giappichelli, 2007. Sul risarcimento dei danni collegati all’attività sanitaria nel diritto francese: Cour de cassation, Rapport annuel 2007, La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 275 ss., reperibile sul sito: www.courdecassation.fr/rapport-annuel-36. Sul danno non patrimoniale nella letteratura offerta da Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26975: Cendon, A proposito di Cass., sez. un., 26972/2008. L’urlo e la furia, in questa Rivista, 2009, II, 71 ss.; Navarretta, Danni non patrimoniali: il compimento della Drittwirkung e il declino delle antinomie, ibidem, 79 ss.; Ponzanelli, La prevista esclusione del danno esistenziale e il principio di integrale riparazione del danno: verso un nuovo sistema di riparazione del danno alla persona, ibidem, 88 ss.; Monateri, Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, 56 ss.; Navarretta, Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali, ivi, 63 ss.; Poletti, La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali, ivi, 76 ss.; Ziviz, Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso, ivi, 94 ss.; Ponzanelli, Dopo le decisioni delle sezioni unite: le «reali» divergenze tra esistenzialisti ed antiesistenzialisti, ivi, 2419. Laurence Klesta Dosi 299 Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 c CONS. STATO, VI sez., 8.9.2009, n. 5266 Annulla T.A.R. Marche, 19.9.2008 Responsabilità civile - Provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione - Danno esistenziale Configurabilità - Oggetto - Risarcibilità (Cost., artt. 2, 4, 36, 41; cod. civ., artt. 1226, 2043, 2059) L’illegittima revoca dell’autorizzazione di polizia per la gestione di un istituto di vigilanza privata, con conseguente cessazione dell’azienda, cagiona all’imprenditore un danno esistenziale risarcibile, identificabile in una compromissione dell’autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa. In particolare, la lunga interruzione subita dall’azienda, sulla quale il professionista ha concentrato i propri interessi professionali e la propria posizione, in termini economici e sociali, determina la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 36 e 41 Cost. dal testo: Il fatto. Con atto di appello, notificato in data 12.11.2008, l’Istituto di Vigilanza privato (Omissis), nella persona del titolare L.C., impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Ancona, sez. I, n. 1306/08 del 19.9.2008 (che non risulta notificata), con la quale veniva accolto in parte il ricorso dal medesimo proposto per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, con riferimento ad illegittima revoca dell’autorizzazione di Polizia per l’esercizio dell’impresa, revoca disposta dal Prefetto di Macerata con provvedimento n. 4669 del 22.1.1990 ed annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 6207/04 del 23.9.2004 (dopo difforme pronuncia del TAR delle Marche, Ancona, n. 318/92 del 15.5.1992). Nella sentenza appellata – superata una eccezione di difetto di giurisdizione – si riepilogavano i più recenti 300 Responsabilità civile sviluppi della giurisprudenza nella materia dedotta in giudizio e si sintetizzavano le richieste risarcitorie del citato signor C. (richieste quantificate – sulla base di perizia tecnico-contabile asseverata di un dottore commercialista – in Euro 1.842.038,00 per l’attività di impresa non esercitata in pendenza di giudizio, nonché in Euro 200.000,00 per danno morale ed esistenziale). Nel merito, veniva riconosciuta la fondatezza, in linea di principio, delle richieste anzidette (in quanto non avrebbe potuto essere “revocata in dubbio la sussistenza della piena capacità di intendere e di volere in capo al funzionario”, cui fosse “imputabile l’avvenuta adozione del provvedimento”, mentre l’antigiuridicità dell’atto sarebbe stata insita nel fatto che “lo stesso è stato annullato dal giudice amministrativo”); quanto sopra, tuttavia, limitatamente al danno riconducibile alla cessata attività di impresa e per importi inferiori a quelli in precedenza indicati. Secondo il giudice di primo grado, infatti, il danno avrebbe dovuto essere ridotto in presenza di culpa levis dell’amministrazione, ravvisabile nel caso di specie anche perché il ricorrente (e attuale appellante) avrebbe concorso con il proprio comportamento alla concretizzazione dei presupposti del provvedimento repressivo. Per la quantificazione del danno stesso, derivante dalla perdita dell’autorizzazione di polizia, sarebbe stato poi necessario ricorrere a criteri equitativi, tenuto conto del fatto che nel 1989 il medesimo ricorrente aveva denunciato un reddito di impresa negativo, ma dovendo comunque presumersi che il titolare percepisse un reddito non inferiore “alla retribuzione spettante ad una guardia giurata, dipendente dell’Istituto di vigilanza”: un importo, quello appena indicato, da ridurre del 25% ex art. 1227 cod. civ., per concorso di colpa del signor C. in ordine all’evento dannoso; non riconoscibile, invece, sarebbe stato il danno morale ed esistenziale, in quanto non legato, come previsto ex art. 185 c.p.p., alla commissione di reati e comunque non adeguatamente provato. In sede di appello, la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado era contestata dal soggetto interessato, sia sotto il profilo del concorso di colpa, sia per omessa considerazione del reale volume d’affari dell’impresa e della successiva dissoluzione dell’intero NGCC 2010 - Parte prima Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 complesso aziendale, col relativo avviamento, sia infine per il più attuale indirizzo in tema di danni morali, da riconoscere in rapporto a 15 anni di inattività lavorativa, con conseguenze per l’interessato sul piano non solo economico, ma anche psicologico e delle relazioni umane. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio anche nella presente sede di appello, resisteva all’accoglimento del gravame, sottolineando la piena condivisibilità della pronuncia in esame. I motivi. La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne esclusivamente la quantificazione della pretesa risarcitoria, rapportata alla revoca – ritenuta illegittima in sede giudiziale (Cons. St., sez. IV, 23.9.2004, n. 6207) – dell’autorizzazione di polizia per la gestione di un istituto di vigilanza privata; quanto sopra, non essendo stato proposto appello incidentale avverso gli altri capi della decisione in questa sede appellata (TAR delle Marche, 15.5.1992, n. 318), con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti giustificativi della pretesa risarcitoria stessa, con conseguente formazione al riguardo di giudicato parziale, tenuto conto del principio di cui all’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo (tantum devolutum quantum appellatum: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 13.10.2003, n. 6195, e Cons. St. sez. V, 18.2.2003, n. 856). In primo grado di giudizio è stata ritenuta “acclarata la colpevolezza dell’apparato amministrativo”, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento del danno, riferita al pregiudizio economico subito dalla parte ricorrente “in conseguenza della perdita dell’autorizzazione, che la abilitava alla gestione dell’Istituto di vigilanza privata denominato L.F.”, per il periodo di piena operatività del provvedimento di revoca (prima del relativo annullamento da parte del giudice amministrativo e della conseguente restituzione del titolo abilitativo, ovvero dal 3.2.1990 al 15.11.2005); non è stata accolta invece la domanda, finalizzata al ristoro del danno morale ed esistenziale: il primo, in quanto riconducibile in via esclusiva a fatti illeciti integranti reato, ex art. 185 c.p.p. (non applicabile nel caso di specie), il secondo, per mancanza di qualsiasi allegazione NGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile probatoria al riguardo. Il danno ritenuto risarcibile poi, risultando di difficile quantificazione, è stato determinato nella sentenza in esame in base a criteri equitativi, previa verifica della dichiarazione dei redditi del soggetto interessato per gli anni 1989 e 1990 (prima e dopo la forzata cessazione dell’attività): una volta evidenziato, infatti, come il reddito da impresa denunciato ai fini dell’Irpef per il 1989 risultasse negativo, si è ritenuto – con valutazione ex art. 1226 cod. civ. – che dovesse presumersi percepito dall’imprenditore un reddito pari, almeno, a quello “spettante ad una guardia giurata dipendente dall’istituto di vigilanza” di cui trattasi. Il risarcimento dovuto – in termini di danno emergente e di lucro cessante – è stato quindi determinato in misura corrispondente allo stipendio annuo spettante nel 1990, al netto delle imposte sul reddito, ad una guardia giurata, secondo il contratto collettivo di lavoro della categoria, per ogni anno di inoperatività dell’azienda; in rapporto alla somma così determinata, inoltre, è stata prevista una detrazione del 25%, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., per “riconosciuto concorso di colpa del signor C. nella causazione del danno”. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene in parte condivisibili le argomentazioni difensive, prospettate in sede di appello avverso le modalità di quantificazione del danno, in astratto dichiarato risarcibile, ma in concreto non valutato in base a parametri, che possano ritenersi corretti. Al fine di valutare i presupposti della valutazione, da effettuare nel caso di specie, sembra opportuno ricordare che la vicenda dedotta in giudizio trae origine, sul piano giuridico, dalla storica pronuncia delle sez. un. della Corte di Cassazione 22.7.1999, n. 500 (che ha riconosciuto la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi) e dalla successiva disposizione legislativa (art. 7 L. n. 205/2000, modificativo dell’art. 7, comma 3 L. n. 1034/71), che ha trasferito al giudice amministrativo la cognizione sui giudizi risarcitori, avviati in dipendenza di questioni sostanziali rimesse al medesimo giudice. La nuova dimensione del risarcimento del danno, rapportata all’emanazione di atti amministrativi illegittimi, presenta alcune peculiarità che rilevano nella situazione in esame: 301 Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 quanto sopra, non tanto sotto il profilo dell’accertamento della colpa (già valutata in primo grado di giudizio, secondo criteri – non contestati nella presente sede di appello – in ordine ai quali cfr. comunque, da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 3.12.2008, n. 13), quanto piuttosto nell’ottica della prova di tale colpevolezza e del danno conseguente. Si deve tenere conto, infatti, dei caratteri peculiari della responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi, responsabilità che l’elaborazione giurisprudenziale rende non del tutto coincidente con quella aquiliana, sussistendo anche profili (rilevanti, in particolare, sul piano probatorio) assimilabili a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione dell’interesse protetto di chi instauri un rapporto procedurale con l’Amministrazione al cosiddetto “giusto procedimento”, implicante appunto corretto sviluppo dell’iter procedimentale e – salvo errore scusabile – legittima emanazione del provvedimento finale (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, 2.9.2005, n. 4461). Ricade in tale ottica l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui al privato, danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della pubblica amministrazione, operando al riguardo, una volta accertata l’illegittimità dell’atto causativo del danno, la presunzione semplice di cui all’art. 2727 cod. civ., con onere per l’Amministrazione di comprovare – in sostanziale analogia con quanto prescritto in tema di responsabilità contrattuale – la scusabilità dell’errore (per complessità del quadro normativo di riferimento, o contrasti interpretativi sussistenti al riguardo; cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 5.12.2008, n. 6035, nonché artt. 1218 e 2697 cod. civ.). In linea con quanto appena indicato, per quanto riguarda la prova del danno subito è ragionevole chiedersi, quindi, se il risarcimento in questione riguardi i soli danni prevedibili (in linea con quanto previsto dall’art. 1225 cod. civ.) o anche quelli non prevedibili (tipici della responsabilità aquiliana, in rapporto alla quale risulta applicabile l’art. 2056 cod. civ. – che non richiama il predetto art. 1225 – mentre sono comuni ai due tipi di responsabilità l’estensione del risarcimento sia al danno emergente 302 Responsabilità civile che al lucro cessante, la possibile valutazione equitativa ed il fattore riduttivo, conseguente ad eventuale concorso del fatto colposo del creditore: artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.). Ad avviso del Collegio, la prevedibilità del danno è fattore che ben si ascrive alla tipologia di responsabilità in esame, essendo l’interesse legittimo correlativo a norme di azione, che circoscrivono l’operato dell’Amministrazione in vista di risultati, alle cui modalità di perseguimento l’Amministrazione stessa è vincolata, o che – in presenza di margini di discrezionalità – debbono comunque comportare il migliore possibile soddisfacimento dell’interesse, sia pubblico che privato, nel caso concreto: una differenza evidente dal mero comportamento doloso o colposo, che è fonte di danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ. Nella situazione in esame la revoca della licenza, relativa all’attività di vigilanza e sicurezza privata svolta dall’appellante, non poteva che implicare cessazione dell’azienda, con conseguente rapportabilità del danno al valore dell’attività economica in questione, non essendo ipotizzabile alcun risarcimento in forma specifica, per il periodo antecedente alla restituzione della licenza stessa (restituzione avvenuta dopo un lasso di tempo sufficientemente lungo, per determinare la perdita non solo dei redditi prodotti dall’impresa, ma anche del relativo avviamento). Il risarcimento per equivalente, che deve essere nella fattispecie determinato, consiste dunque nella differenza fra il valore del bene della vita, nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell’evento dannoso, e il valore del bene stesso per effetto della lesione intervenuta. Secondo i principi comunemente noti in tema di danno risarcibile, inoltre, alla diminuzione patrimoniale può aggiungersi, ove ne sussistano i presupposti, il pregiudizio subito dall’individuo, in termini di danno morale, biologico o esistenziale. Premesso quanto sopra, il Collegio non può non rilevare, in primo luogo, l’insufficienza dei parametri di determinazione del danno di cui trattasi, così come recepiti nella sentenza appellata. Per quanto riguarda, infatti, il danno patrimoniale, non poteva prescindersi nel caso di specie NGCC 2010 - Parte prima Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 dalla consapevolezza del carattere complesso e articolato del “bene-azienda”, quale strumento produttivo di ricchezza per l’imprenditore, ma anche come fattore propulsivo per l’economia, suscettibile di positiva valutazione e quantificazione di valore anche ove tecnicamente in pareggio o in perdita, sul piano del rapporto costi/ricavi. Un valore, quello appena indicato, che presupponeva l’applicazione di criteri complementari a quelli della produzione, o meno, di utili nell’ultimo anno di riferimento, con conseguente più ampia necessità di apprezzamento della quotazione di mercato dell’azienda stessa, nonché del relativo avviamento, nel medesimo anno e potenzialmente in quelli successivi. Del tutto inadeguato appare il criterio equitativo, riferito al reddito contrattualmente previsto per le guardie giurate, dipendenti dall’impresa: queste ultime non partecipavano infatti agli utili, che potevano essere mancati – in un determinato periodo – anche in corrispondenza della scelta imprenditoriale di effettuare maggiori investimenti, al fine di accrescere le future potenzialità produttive, né comunque un passivo – benché corrispondente, in ipotesi, a fattori di crisi aziendale – avrebbe implicato di per sé azzeramento del valore (anche quantificabile in sede di vendita) della medesima azienda, ove sostanzialmente sana sul piano del capitale investito e del fatturato. Sotto il profilo in questione, pertanto, la sentenza appellata appare da riformare. Ugualmente non condivisibile, inoltre, deve ritenersi la preclusa valutazione del danno esistenziale dell’imprenditore, conseguente alla imposta chiusura della propria attività: correttamente, a tale riguardo, nell’atto di appello si sottolinea come la più recente giurisprudenza abbia operato una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., superando – in materia di danni non patrimoniali – il limite della riserva di legge, correlata all’art. 185 cod. pen. (Cass. Civ., sez. III, 14.2.2006, n. 3181; Corte Cost., 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., sez. III, 31.5.2003, nn. 8827 e 8828; Cons. St., sez, VI, 16.3.2005, n. 1096; TAR Sardegna, sez. II, 30.1.2006, n. 95). In conformità all’indirizzo sopra ricordato, deve ritenersi comunque risarcibile – anche in via equitativa – l’ingiusta lesione di interessi inerenti alla persona, con riferimento ai diritti inviolabili, di cui all’art. 2 delNGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile la Costituzione. In particolare deve ritenersi che l’imprenditore, privato della propria attività a seguito di un provvedimento illegittimo, non possa non essere ritenuto leso sul piano dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli articoli 4, 36 e 41 della Costituzione: tale danno, di tipo esistenziale, si identifica con una compromissione dell’autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa; in assenza di qualsiasi principio di prova, invece, non possono ravvisarsi i presupposti del danno biologico in senso stretto (ovvero del danno all’integrità fisica e psichica, riconducibile all’art. 32 della Costituzione). Per quanto interessa nel caso di specie, il Collegio ritiene che possa riconoscersi, ex art. 1226 cod. civ., un danno non patrimoniale di tipo esistenziale, per effetto della lunga interruzione subita dall’attività imprenditoriale dell’appellante, che detta attività aveva esercitato per svariati anni, con presumibile concentrazione nella stessa dei propri interessi professionali e della propria posizione, in termini economici e sociali. La quantificazione, in via equitativa, della lesione al riguardo subita dall’interessato appare tuttavia suscettibile – ad avviso del Collegio – di compensazione con il coefficiente diminutivo del danno ex art. 1227 cod. civ., valutato pure equitativamente, in primo grado di giudizio, nella misura del 25% del danno patrimoniale. La predetta valutazione è ritenuta congrua dal Collegio, che non condivide le argomentazioni difensive, a quest’ultimo riguardo prospettate nell’atto di appello. Tali argomentazioni investono infatti l’assenza di qualsiasi colpevolezza dell’appellante, a fronte del provvedimento repressivo adottato dall’Amministrazione: nella pur favorevole sentenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. IV, n. 6207/04 cit.), tuttavia, non manca una elencazione di comportamenti censurabili (rimostranze di clienti dell’azienda, conflittualità con alcuni dipendenti, irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro ed altre segnalazioni); detti comportamenti, pur senza concretizzare “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”, tali da giustificare la revoca della li303 Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 cenza, sono stati ritenuti dal giudice di primo grado – ragionevolmente – idonei a concorrere alla determinazione dell’Amministrazione di emettere un provvedimento repressivo, pur potendo ritenersi la predetta revoca eccessiva, rispetto alla gravità delle condotte sanzionate. Ritenuto pertanto – in base a quanto sinora esposto – che il danno da liquidare sia commisurabile in via esclusiva alla perdita economica subita dall’appellante, per effetto della cessazione della propria attività (data la ritenuta pari incidenza del danno esistenziale e del concorso di fatto colposo del creditore, ex art. 1227 cod. civ., con conseguente compensazione dei titoli di credito e di debito relativi), non resta al Collegio che valutare il danno in questione: quanto sopra, in parziale riforma della sentenza appellata (i cui parametri applicativi sono già stati ritenuti non condivisibili, nell’ambito della presente pronuncia), ma anche senza che possa ritenersi condivisibile la quantificazione, contenuta nella perizia tecnico-contabile di parte, asseverata in data 17.10.2006. Tale perizia appare basata, infatti, esclusivamente sul pregresso volume d’affari dell’azienda di cui trattasi, senza alcuna valutazione del capitale, dell’organizzazione e dei costi, che avevano determinato perdite nell’ultimo esercizio, né della sussistenza, o meno, di utili negli esercizi precedenti, di modo che non risulta agevole comprendere come sia stato determinato il “fisiologico incremento del volume d’affari, nel corso degli esercizi successivi al 1990”, in misura pari al 10% annuo”, con ulteriore “percentuale di redditività (al netto del carico fiscale) del fatturato (...) nell’ordine del 20%”, nonché con valutazione del “rendimento monetario degli utili non conseguiti (...) ad un tasso di riferimento annuo del 2%”. Del tutto omessa, inoltre, risulta la valutazione delle possibilità di guadagno alternative, (aliquid perceptum) di cui appare ragionevole che l’appellante si sia avvalso, nel periodo di forzata interruzione dell’attività connessa all’impresa di vigilanza “L.F.”. Nella situazione indicata, in ogni caso, pur non avendo l’interessato fornito compiuta prova del danno subito, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria possa essere accolta, con i limiti già in precedenza specificati, per quanto riguarda l’an, senza però immediata definizio304 Responsabilità civile ne del quantum, risultando necessario e sufficiente – a norma dell’art. 35 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80, nel testo introdotto dall’art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205 – che si forniscano al riguardo i criteri, a cui l’Amministrazione dovrà attenersi nella successiva fase di liquidazione. Viene normalmente escluso infatti, in assenza di esplicita disciplina normativa in tal senso, che sia stata introdotta nel processo amministrativo l’azione di condanna generica, prevista dall’art. 278 cod. proc. civ., ma è la stessa norma di riferimento (art. 35 D.Lgs. n. 80/98 cit.) a rendere possibile – sulla base del mero principio di prova fornito dalla parte interessata – la fissazione di parametri, in base ai quali sia possibile pervenire ad un accordo fra le parti, fatto salvo “il ricorso previsto dall’art. 27, comma 1, n. 4 del T.U. approvato con R.D. 26.6.1924, n. 1054” (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 2.3.2004, n. 942, 28.4.2006, n. 2408, e 11.10.2006, n. 6063; Cons. St., sez. V, 27.4.2006, n. 3229 e 20.3.2007, n. 1346). Detti parametri vengono quindi fissati, con l’attuale pronuncia, nei seguenti termini: a) accertamento degli utili realizzati dall’impresa di cui trattasi negli ultimi cinque anni, antecedenti alla revoca della licenza, e proiezione del valore medio di tali utili, maggiorato degli oneri accessori, per il periodo di interruzione dell’attività; b) valutazione alternativa – in base ai criteri di apprezzamento, normalmente utilizzati nel mondo finanziario – della redditività e del valore riconducibili all’azienda in questione in rapporto al fatturato, al capitale investito e all’organizzazione esistente, anche con riferimento suppletivo ai parametri, di cui all’art. 11 del D.L. 2.3.1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 L. 27.4.1989, n. 99 (soltanto però, a quest’ultimo riguardo, ove l’interessato sia in grado di accostare ai dati presuntivi adeguati supporti probatori); c) detrazione, in ogni caso, dei redditi percepiti dall’appellante, per attività alternative a quelle dell’impresa di vigilanza in questione, tenuto conto dei dati forniti dal medesimo interessato e delle relative dichiarazioni dei redditi; d) aggiunta, in ogni caso, della somma ritenuta corrispondente all’avviamento dell’azienda, da NGCC 2010 - Parte prima Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 - Commento valutare in base ai parametri, di cui al precedente punto b). Nei termini in precedenza illustrati, in conclusione, l’appello viene in parte accolto, con conseguente annullamento della quantificazione del danno, operata nella sentenza appellata e previsto rinnovo di tale quantificazione, in contraddittorio fra le parti, al fine di pervenire ad una proposta di liquidazione del danno, da parte dell’Amministrazione appellata, entro 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o di notifica della stessa ad opera della parte più diligente, se anteriore. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa l’integrale compensazione fra le parti in causa, tenuto conto della complessità della vicenda dedotta in giudizio. (Omissis) [Varrone Presidente – De Michele Estensore. – C.L. e L.F. (avv.ti Cercaci e Ciaschi) – Ministero dell’Interno (avv. gen. Stato)] Nota di commento: «Il danno esistenziale causato all’imprenditore dal provvedimento illegittimo della p.a.» I. Il caso A seguito di illegittima revoca dell’autorizzazione di polizia, il titolare di un istituto di vigilanza privata era costretto a cessare la propria attività imprenditoriale. L’atto di revoca veniva in seguito annullato ed il titolare adiva la giustizia amministrativa per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno. Il T.A.R. accoglieva solo in parte il ricorso e l’imprenditore proponeva appello al Consiglio di Stato contestando la quantificazione del danno sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale in connessione ai quindici anni di inattività lavorativa con conseguenze sul piano non solo economico, ma anche psicologico e delle relazioni umane. Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato, riconosce la risarcibilità del danno esistenziale richiamando l’orientamento della Corte di cassazione di cui alle sentenze del 31.5.2003, nn. 8827-8828, e ribadendo la risarcibilità della lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 36 e 41 Cost. NGCC 2010 - Parte prima Responsabilità civile II. Le questioni 1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. La sentenza in commento compendia il percorso compiuto in ambito amministrativo in tema di responsabilità dall’ammissione dell’azione di risarcimento sino ad approdare al riconoscimento della tutela risarcitoria del danno esistenziale. Storicamente restie persino ad ammettere la possibilità di esperire l’azione di risarcimento danni contro la pubblica amministrazione per illegittimo provvedimento, la dottrina e la giurisprudenza amministrative sono giunte all’ammissione di quella tipologia di danno, il danno esistenziale, che in ambito privatistico suscita ancora incertezze e tentennamenti. L’ammissibilità e la risarcibilità del danno esistenziale sembrano ormai stabilizzate e ancorate alle sentenze della Cassazione del 31.5.2003, nn. 88278828 (infra, sez. III). Nel caso di specie, il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di risarcimento del danno esistenziale rigettata in primo grado. Occorre subito precisare che il T.A.R. ha negato, pur ritenendola legittima, la tutela risarcitoria di tale pregiudizio esclusivamente per mancanza di qualsiasi allegazione probatoria. In particolare, il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione che dal prolungato periodo (quindici anni) di inattività lavorativa sono derivate inevitabili conseguenze di ordine psicologico e relazionale, oltre che economico. È, ormai, noto che l’attività della p.a. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del neminem laedere: ciò significa che, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 Cost., l’amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 cod. civ. (Cass., 17.10.2001, n. 12672, infra, sez. III). Infatti, a seguito della sentenza del 22.7.1999, n. 500 delle sez. un. della Corte di cassazione, la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto a condizione che risulti danneggiato il bene della vita al quale il primo si correla e che detto interesse sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento (Cass., sez. un., 22.7.1999, n. 500, infra, sez. III). Per quanto concerne il caso di cui alla sentenza in commento: 1) l’attività di polizia esercitata in forma privata è certamente meritevole di tutela in quanto tutelata sia a livello costituzionale dall’art. 36 (diritto al lavoro) e dall’art. 41 (libertà di iniziativa economica privata), sia a livello di legge ordinaria essendo pre305 Cons. Stato, 8.9.2009, n. 5266 - Commento visto per il suo esercizio l’autorizzazione amministrativa; 2) la lesione al bene della vita si è verificata dato che, a causa della revoca illegittima di quella autorizzazione, l’attività economica è cessata per 15 anni con notevole danno patrimoniale e non patrimoniale. In casi come quello in esame, ben si nota che il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto costituisce uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello demolitorio da utilizzare per rendere giustizia nei confronti della p.a. Infatti, il mero annullamento dell’atto di revoca dell’autorizzazione e, quindi, il ripristino della situazione di diritto, non ha evitato il pregiudizio in quanto il danneggiato, per il periodo considerato, non ha potuto esercitare la propria attività imprenditoriale con notevoli ripercussioni anche sulla sfera relazionale. Ciò che sorprende è che, se da un lato c’è stata difficoltà ad ammettere la tutela risarcitoria contro un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, il passo successivo di affiancamento al danno patrimoniale del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno esistenziale è stato assai breve. Ad oggi, addirittura, la giurisprudenza amministrativa dimostra di avere le idee abbastanza chiare in materia di danno esistenziale anche in un contesto nel quale si è generata parecchia confusione a seguito dell’intervento delle sez. un. della Cassazione dell’11.11.2008. I giudici amministrativi, ancor più dei giudici ordinari, si mostrano sostanzialmente d’accordo nel risarcire il danno esistenziale quale lesione di ineressi di rango costituzionale richiamando sempre più spesso nelle loro decisioni l’orientamento espresso dalle ricordate sentenze della Cassazione del 31.5.2003, nn. 8827-8828. 2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. In materia di responsabilità, è noto, al risarcimento del danno patrimoniale (nella specie, causato da un atto illegittimo della p.a.) si affianca il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. È stato osservato (Garri-Garri, 61, infra, sez. IV) che oggi non si può prescindere da una lettura costituzionalmente orientata di tale norma per evidenti ragioni di allineamento dell’interpretazione normativa a principi di civiltà giuridica: è compito di tale norma assicurare la riparazione anche a quelle lesioni che incidono su valori e prerogative della persona. In quest’ottica, dunque, la sentenza in esame, definisce «danno esistenziale» il pregiudizio subito dall’imprenditore privato della propria attività per oltre quindici anni a seguito di un provvedimento illegittimo. Il danno de quo trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 4, 36 e 41 Cost. 306 Responsabilità civile Si noti che la sentenza non menziona affatto le sentenze della Cass. a sez. un. dell’11.11.2008, ma si riporta a quanto affermato dalla Supr. Corte con le sentenze nn. 8827-8828/2003, secondo le quali deve ritenersi comunque risarcibile l’ingiusta lesione di interessi inerenti la persona di rango costituzionale, fra cui rientra senza ombra di dubbio l’iniziativa economica privata ed il diritto al lavoro. Secondo il Consiglio di Stato, il pregiudizio agli interessi inerenti la persona dovuto al provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione si è manifestato in una «compromissione dell’autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato (...) per effetto della lunga interruzione subita dall’attività imprenditoriale che era stata esercitata per svariati anni con presumibile concentrazione sulla stessa dei propri interessi professionali e della propria posizione in termini economici e sociali». La sentenza in commento costituisce un’ulteriore conferma all’orientamento della giurisprudenza amministrativa fiorita nel corso del 2009 favorevole al riconoscimento ed alla risarcibilità del danno esistenziale. In particolare, emerge dalle pronunce che il diritto al lavoro ha «una forte valenza esistenziale» in quanto è in ambito lavorativo, più che in altri ambiti, che si esplica la personalità dell’individuo ai sensi dell’art. 2 Cost. Ne consegue che ogni lesione di tale diritto incide inevitabilmente sulla dignità personale e sulla vita di relazione del lavoratore in termini di benessere e autostima. E il danno esistenziale consiste propriamente nei riflessi esistenziali negativi che ogni violazione di un diritto della personalità produce, in un peggioramento della qualità della vita derivante dalla lesione del valore costituzionale uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (Zappia, 1394, infra, sez. IV). La forte valenza esistenziale del diritto al lavoro, anche nelle forme dell’attività imprenditoriale, emerge anche dalla considerazione, presente in alcune decisioni, che la prospettiva di riconoscimento delle capacità e di rendimento in ambito lavorativo costituisce un elemento di forte motivazione in virtù del prestigio personale e professionale di cui gode nella propria vita di relazione anche al di fuori dell’ambiente strettamente lavorativo. Ne consegue che la cessazione illegittimamente coartata dell’attività lavorativa può avere, come nel caso concreto ha avuto, riflessi negativi sulla vita di relazione intesi quale perdita di compiacimento e di benessere e peggioramento della qualità della vita per il danneggiato in conseguenza della violazione di un diritto alla personalità. La forte valenza esistenziale del diritto al lavoro è stata sancita anche dalla sentenza della Cass., NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 5.10.2009, n. 21223 (infra, sez. III) che, omettendo richiami alle sez. un. dell’11.11.2008, ribadisce che il danno esistenziale «è quel pregiudizio provocato sul fare aredittuale del soggetto che altera le sue abitudini e gli assetti relazionali propri inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno». Tale definizione ben si attaglia al caso di specie ove la revoca della autorizzazione ha comportato la cessazione dell’attività esercitata per svariati anni con concentrazione nella stessa dei propri interessi professionali e della propria posizione in termini economici e sociali. III. I precedenti 1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. Cass., sez. un., 22.7.1999, n. 500, in Foro amm., 2000, 349; Cass., 17.10.2001, n. 12672, in Mass. Giur. it., 2001. 2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. Cass., 31.5.2003, nn. 88278828, in Resp. civ. e prev., 2003, 685; Cass., 5.10.2009 n. 21223, in www.personaedanno.it; T.A.R. Lombardia, 10.8.2009, ibidem; T.A.R. Veneto, 2.2.2009, ibidem; T.A.R. Campania, 8.5.2009, ibidem. c CASS. CIV., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 Cassa App. Roma, decr. 23.7.2008 Separazione dei coniugi IV. La dottrina 1. Dall’ammissione dell’azione di risarcimento al riconoscimento del danno esistenziale. Garri-Garri, La responsabilità della Pubblica Amministrazione, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 2007, 61; Perfetti, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, 2007, 645; Aa.Vv., voce «La responsabilità civile della P.A.», in Enc. giur. Sole 24 ore. 2. Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa. Aa.Vv., I singoli danni, in I danni risarcibili nella responsabilità civile, 5, in Il diritto civile nella Giurisprudenza, a cura di Cendon, Utet, 2005, 93 ss.; Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà: impressioni di lettura su Cass. 8828/2003, in Resp. civ. e prev., 2003, 685; Forlenza, La prescrizione del diritto all’indennizzo decorre dalla sentenza di annullamento, in Guida al dir., 2006, n. 42, 87; Zappia, Il danno esistenziale causato dall’attività provvedi mentale illegittima della p.a., in Resp. civ. e prev., 2005, 1394; F. Garri-G. Garri, La responsabilità civile della pubblica amministrazione, nella Giurisprudenza Bigiavi, Utet, 2007. Elisa Bucci la U.E. - Connessione e litispendenza internazionale (l. 15.1.1994, n. 64; reg. CE n. 2201/2003, art. 10) (b) Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Ascolto dei figli minorenni - Limiti all’ascolto - Conseguenze processuali del mancato ascolto (cod. civ., art. 155 sexies; Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, art. 6) (a) Separazione dei coniugi - Affidamento dei figli - Trasferimento all’estero ovvero mancato rientro in Italia di minori a opera del genitore affidatario - Inosservanza delle condizioni di separazione da parte del genitore affidatario - Ripartizione della giurisdizione in ordine ai provvedimenti «de potestate» tra Stati delNGCC 2010 - Parte prima (a) L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell’art. 155 sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato 307 Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale. (b) In tema di giurisdizione sui provvedimenti «de potestate», il trasferimento all’estero o il mancato rientro in Italia di minori figli di genitori separati non è qualificabile come illecita sottrazione all’altro genitore, allorché l’allontanamento avvenga ad opera dell’affidatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è inapplicabile la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia con la legge n. 64 del 1994; tuttavia, qualora la mobilità internazionale e la mutabilità della residenza abituale sia stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni di separazione, trova applicazione l’art. 10 del regolamento CE n. 2201 del 27.11.2003, con la conseguenza che competente a decidere della responsabilità genitoriale resta il giudice della pregressa residenza abituale, finché non sia decorso un anno da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita o il rientro ha avuto conoscenza del cambio di residenza. dal testo: Il fatto. Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di A.K.A. e C.G., coniugi consensualmente separati con omologa del (Omissis), affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s’è dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figli M. e M.C., nati ad (Omissis) il (Omissis) 1996 e il (Omissis) 1998, affidati nell’accordo omologato alla ma308 Separazione dei coniugi dre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in Finlandia con loro, domandando in quel paese pure il divorzio dal marito in data successiva, e sulla richiesta del C. di affidamento esclusivo a lui dei figli condotti all’estero contro la sua volontà, con ogni altra statuizione consequenziale. La Corte d’appello di Roma, sui reclami di entrambe le parti, con il decreto di cui in epigrafe, ha riaffermato la giurisdizione del giudice italiano impugnata dalla A., in base alle regole sulla litispendenza tra giudizi in materia di affidamento di minori pendenti in più Stati membri della CE, per essere stato adito il giudice italiano prima di quello finlandese, che, nel suo provvedimento interinale del 18 gennaio 2007, aveva disposto provvisoriamente incontri in quel paese tra padre e figli, “in attesa della decisione” della predetta Corte di merito. È stato invece accolto l’appello del C. sulla competenza del primo giudice, da questo denegata a favore del tribunale per i minorenni, per essere stati i due figli sottratti e trattenuti illecitamente all’estero (Convenzione de L’Aja del 28 maggio 1970 e L. 15 gennaio 1994, n. 64), affermandosi che in primo grado si erano chieste modifiche di patti accessori alla separazione, su cui doveva decidere il tribunale, ai sensi dell’art. 710 c.p.c. La Corte di merito, ha affidato al C. i due minori, senza disporre la loro audizione chiesta con le conclusioni dal P.G. assegnandogli la casa familiare in (Omissis) e confermando la sanzione irrogata alla donna di Euro 5000,00 ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., per aver violato le disposizioni concordate in sede di separazione consensuale. In secondo grado è stata invece respinta la richiesta del C. di un contributo a carico della moglie per il mantenimento dei figli, ritenendosi non provata la capacità contributiva di lei, condannata alle spese del grado per la soccombenza. Per la cassazione di tale decreto propone ricorso principale di dodici motivi la A., cui resiste il C. con controricorso e ricorso incidentale di due motivi, cui controparte replica con altro controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. I motivi. (Omissis) 2.1. I primi quattro motivi del ricorso principale propongono la questione di giurisdizione, denunciando il primo NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 violazioni di legge e gli altri tre vizi motivazionali del decreto. (Omissis) Il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è il seguente: “Dica la Cassazione se la Corte di appello di Roma, avendo dichiarato in motivazione che i minori erano stati trasferiti in (Omissis) pochi giorni prima dell’inizio del procedimento italiano promosso dal C. dinanzi al Tribunale di Rieti, per ottenere l’affido esclusivo dei figli, abbia errato nell’affermare la propria giurisdizione in luogo di quella del giudice finlandese, disapplicando l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, non essendo più l’Italia il paese di residenza abituale dei figli minori”. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso denunciano carenze motivazionali del decreto impugnato in ordine ai presupposti di fatto della rilevata giurisdizione del giudice italiano. Dalla Corte di merito si afferma che nessuna delle parti ha chiesto l’affidamento dei minori “in forza della Convenzione dell’Aja”, essendosi domandata “più semplicemente, una modifica delle condizioni della separazione”, ma così non si giustifica la giurisdizione del giudice italiano, per il citato art. 8 che collega il potere di decidere al luogo ove risiede il minore al momento della domanda che nel caso era quello finlandese. Il terzo motivo di ricorso censura il decreto d’appello, per avere fondato la affermazione della propria giurisdizione sul fatto che la stessa ricorrente si era rivolta “al Tribunale di Rieti per poi scoprire che questo non aveva giurisdizione”; in realtà la A. ha chiesto il 15 settembre 2006, nei tre mesi dal trasferimento dei figli, al giudice italiano la modifica del solo diritto di visita ai figli del padre, in ragione della ultrattività della residenza per tale tempo prevista nell’art. 9 del citato Regolamento CE. Dopo oltre tre mesi dal cambio di residenza dei figli, il C. ad ottobre ha richiesto l’affidamento esclusivo dei figli, sul quale poteva decidere solo l’autorità giudiziaria finlandese e il decreto non giustifica la giurisdizione del giudice italiano. Il quarto motivo di ricorso censura le carenze motivazionali del decreto in ordine alla circostanza in esso riportata che i giudici finlandesi avrebbero riconosciuto la giurisdizione dei giudici italiani, adottando solo provvedimenti urgenti e provvisori sugli incontri padreNGCC 2010 - Parte prima Separazione dei coniugi figli, fino alla decisione dei giudici italiani. (Omissis) 2.2. La questione della mancata audizione dei minori nel procedimento di merito è dedotta nel quinto e sesto motivo del ricorso principale; anzitutto si denuncia violazione dell’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, dell’art. 6 capo B della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, dell’art. 23 del citato Regolamento CE n. 2001/ 2003, dell’art. 155 sexies c.c., applicabile in via estensiva o almeno analogica al procedimento di modifica delle condizioni di separazione, nonché degli artt. 3, 21 e 111 Cost. (Omissis) 4.1. I primi quattro motivi del ricorso principale, attinenti alla questione di giurisdizione sono infondati e da rigettare. Effettivamente il criterio di collegamento su cui si fonda il riparto di giurisdizione tra autorità giurisdizionali di Stati membri della U.E., in ordine alle decisioni sull’affido e le modalità di visita a figli minori, in base all’art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, è quello della residenza abituale del figlio, per il rapporto di prossimità del minore al giudice che deve decidere sulle modalità di vita di lui (su tale criterio cfr. S.U. 24 marzo 2006 n. 6585 e 7 marzo 2005 n. 4807 e sul principio di prossimità, utile per individuare il giudice territorialmente competente in rapporto all’affidamento di minori, cfr. la recente S.U. 9 dicembre 2008 n. 28975). La Corte d’appello – si afferma nel ricorso principale – non avrebbe tenuto conto che i minori si erano trasferiti in (Omissis) dal (Omissis), prima dell’inizio dell’azione della A. per la modifica del diritto di visita del C. ai figli, per cui esattamente ella aveva adito il Tribunale di Rieti nel settembre successivo, cioè nei tre mesi dal mutamento di residenza abituale dei minori, come consentito dall’art. 9 del Regolamento CE citato, che sancisce, per tale limitato periodo di tempo, la ultraattività della preesistente residenza abituale dei minori, come criterio di collegamento per individuare tra le autorità giudiziarie degli Stati della U.E., quella avente giurisdizione in caso di trasferimento di uno dei coniugi con i figli in altro Stato membro della comunità. 309 Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 Peraltro, il concetto di residenza abituale dei minori, come centro di vita e di relazioni degli stessi, corrisponde a fatti accertabili dal solo giudice del merito la cui decisione non è censurabile per cassazione se motivatamente accertata, (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22507 e 10 ottobre 2003 n. 15145): la Corte d’appello ha ricostruito le circostanze relative alla vita di C.M. e Mi., evidenziando che essi avevano sempre vissuto a (Omissis) fino alla separazione dei genitori e solo nel (Omissis) erano stati condotti in (Omissis) dalla madre, che si era impegnata in sede di separazione a rimanere in (Omissis) e a risiedervi con i figli. Ad avviso dei giudici di merito, la A. aveva dedotto, nel ricorso introduttivo dell’azione da lei iniziata dinanzi al Tribunale di Rieti nel settembre 2006 che, a quella data, ella aveva intenzione di trasferire la residenza propria e dei figli in (Omissis) e non che il trasferimento era già avvenuto. In sostanza, alla data di tale ricorso (5 - 15 settembre 2006), poteva presumersi sussistere ancora lo stabile rapporto dei minori con la casa familiare in (Omissis), la quale nel giugno precedente, con la omologazione, era stata assegnata alla madre, perché continuasse a vivervi con i figli. Alla data della domanda di modifica dell’affidamento dei figli da parte del C. (Omissis), lo stesso, avendo appreso, dal ricorso della moglie per la prima volta la intenzione di lei di trasferirsi con i figli in (Omissis), ben poteva ritenere sussistere la giurisdizione del Tribunale di Rieti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento CE 2201/2003, potendo egli escludere, in base alle notizie fornite dalla controparte, che fossero già decorsi tre mesi dal cambio di residenza abituale dei minori, per cui egli pure poteva fruire della ultraattività della giurisdizione italiana di cui al citato art. 9 del Regolamento CE, facendo decorrere il termine trimestrale, per i principi del giusto processo e del contraddittorio, dalla intervenuta comunicazione a lui della mutata abituale residenza dei minori, ancora non avvenuta secondo le deduzioni del ricorso della A. all’inizio del mese di (Omissis). A tale conoscenza fa del resto chiaro riferimento l’art. 10 del medesimo Regolamento CE, per il caso di “illecito” trasferimento all’estero dei minori, che, per tale sua natura, de310 Separazione dei coniugi ve presumersi non conosciuto da chi agisce per la modifica delle condizioni della separazione consensuale ex, artt. 711 e 710 c.p.c. Correttamente quindi il C. ha chiesto al giudice italiano, l’affidamento in via esclusiva dei figli M. e Mi., a rettifica di quanto concordato con la moglie nella separazione consensuale, nel termine di tre mesi dalla data in cui egli ha avuto consapevolezza del possibile trasferimento della residenza abituale dei minori in (Omissis), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CE, indipendentemente dalla illiceità del mutamento della dimora abituale operato da controparte in violazione degli accordi di separazione, come accertato in sede penale. Se l’autonomia dei due ricorsi delle parti, riuniti dal Tribunale di Rieti, esclude che la donna abbia accettato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di affidamento esclusivo del C., sulla quale anzi ella ha sollevato subito l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 12 del Regolamento per radicare i poteri cognitivi sulla domanda nel giudice italiano, certamente sussiste la connessione e litispendenza delle due cause riunite dinanzi al giudice italiano con quella di divorzio iniziata dal A. successivamente dinanzi al Tribunale di Helsinki, che ha espressamente riconosciuto detta connessione. L’art. 19 del Regolamento CE più volte citato chiarisce che nei casi di litispendenza e/o connessione, l’autorità giudiziaria adita successivamente, deve dichiarare la propria incompetenza a favore di quella investita della stessa questione o di questione connessa, anche se può emettere i provvedimenti urgenti di cui all’art. 20 nell’interesse dei minori. Nel caso, correttamente il Tribunale di Helsinki ha dato le disposizioni urgenti relative ai minori C., riconoscendo però la giurisdizione del giudice italiano preventivamente adito sull’affidamento oggetto della domanda del padre e sul diritto di visita oggetto dell’azione della madre, non potendosi accogliere la deduzione di cui al ricorso principale sulla differenza tra le questioni proposte ai due giudici dei diversi Stati membri, apparendo esse almeno strettamente connesse se non identiche in rapporto al carattere accessorio di esse nel processo di divorzio, con conseguente applicabilità della disciplina che precede, per cui competente è coNGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 munque il giudice adito per primo e quindi quello italiano. Se è vero che si è esattamente tenuto distinto il diritto di visita dall’istituto dell’affidamento, in rapporto al trasferimento all’estero o al mancato rientro di minori, che non si ritengono sottratti illecitamente all’altro genitore allorché l’allontanamento avviene ad opera dell’affidatario con il quale i minori devono convivere come nel caso (Cass. 2 luglio 2007 n. 14960, 14 luglio 2006 n. 16092 e 5 maggio 2006 n. 10374), non è però contestato che tale mobilità internazionale e mutabilità della residenza abituale, era stata convenzionalmente esclusa dai coniugi nelle condizioni da loro concordate della separazione, tanto che la ricorrente, come già detto, è stata anche condannata penalmente per mancata esecuzione dell’accordo omologato dal Tribunale di Rieti e ai sensi dell’art. 388 c.p. Esattamente la Corte d’appello ha qualificato “illecito” il mancato rientro dei minori in (Omissis), rilevando come il C. non avesse agito nella fattispecie in base alle Convenzioni dell’Aja del 1970 e 1980, per ottenere il ritorno dei figli nella casa familiare, con il ripristino del suo diritto di visita a mezzo dell’Autorità centrale di cui a tali accordi e ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, di ratifica di essi, per cui la presente azione ha potuto continuare e non s’è dovuta sospendere in attesa dell’esito del procedimento di rientro dei figli (Cass. 15 ottobre 1997 n. 10090). La rilevata violazione degli accordi di separazione, per effetto del trasferimento in (Omissis) della residenza propria e dei minori ad opera della madre, in rapporto alla giurisdizione, comporta l’applicabilità dell’art. 10 del Regolamento più volte citato, per cui resta competente a decidere della responsabilità genitoriale sui minori il giudice della pregressa residenza abituale dei minori fino alla data dell’acquisizione della nuova residenza, finché non sia decorso “un anno” da quando chi aveva diritto a chiedere il ripristino del diritto di visita o il rientro, ha avuto conoscenza del cambio di residenza, per cui, anche per tale profilo, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, da confermare in questa sede, con il rigetto del ricorso principale sulla questione relativa. È infatti infondata anche la censura di cui al secondo motivo di ricorso principale, avendo NGCC 2010 - Parte prima Separazione dei coniugi esattamente la Corte di merito richiamato le citate Convenzioni de L’Aja, ratificate con la legge n. 64 del 1994, per riaffermare la sua giurisdizione, anche se non in collegamento all’art. 10 del Regolamento CE citato, essendo rilevante la circostanza che l’A. si fosse rivolta al giudice italiano nel (Omissis), informando della sua intenzione di trasferirsi all’estero solo in questa data e così rimettendo in termini il C. per proporre al giudice italiano la domanda di affidamento esclusivo (terzo motivo di ricorso), fermo restando il corretto richiamo alla decisione interlocutoria dei giudici finlandesi sui minori e alla litispendenza e connessione rilevata da costoro, che ancora una volta comporta il potere di decidere dei giudici italiani (quarto motivo). 4.2. Il quinto e sesto motivo di ricorso sono da ritenere invece fondati nei limiti che seguono, in rapporto alla mancata audizione dei figli nel presente procedimento, destinato a regolare in via esclusiva o prevalente interessi primari degli stessi minori, anche se M. ha compiuto dodici anni nel periodo tra la riserva della decisione e la pubblicazione del decreto impugnato (marzo 2008), mancando in questo atto ogni pronuncia motivata, anche di rigetto, sulla richiesta del P.G. del luglio 2007 di audizione dei due adolescenti e di ulteriore istruzione della causa, prima di decidere sulla modifica dello affidamento esclusivo alla madre concordato a giugno del 2006, riconoscendolo in favore del solo padre nel luglio 2008 dopo soli due anni dalla precedente soluzione (sull’obbligo di motivazione in ordine alla richiesta di audizione dei minori e al rigetto di essa, cfr. Cass. 23 luglio 2007 n. 6899). Invero i minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento (in tal senso sembra, sia pure con aperture, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15145), sono stati esattamente ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale (così C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1). Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei mino311 Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento ri che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione (sul rilievo di tali interessi per la denuncia del vizio processuale del mancato ascolto dei minori cfr. Cass. 12 giugno 2007 n. 13761 e 18 giugno 2005 n. 13173, non rilevando i principi di insindacabilità della decisione di non procedere all’ascolto dei minori, in caso di potenziale dannosità di essa per i soggetti non sentiti, di cui a Cass. 27 luglio 2007 n. 16753, in difetto di qualsiasi pronuncia dei giudici di merito in tal senso). L’audizione dei minori che, nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non è imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e 19 dicembre 2003 n. 19544), anche in tale procedura si è però ritenuta in genere opportuna, se possibile (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e la citata n. 15145 del 2003). Tale audizione era prevista dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo “di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”, dandogli la possibilità “di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda”. In base a tale norma sovranazionale l’ascolto dei minori oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilità si è ritenuto di regola necessario (Cass. 9 giugno 2005 n. 12168, 26 novembre 2004 n. 22235, 21 marzo 2003 n. 4124, 16 luglio 2000 n. 9802, tutte al seguito di Cass. 13 luglio 1997 n. 9802). L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007). La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi 312 Separazione dei coniugi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass. ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata). In conclusione, il quesito conclusivo del quinto motivo di ricorso può avere risposta positiva, in rapporto alla dedotta violazione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, dovendosi ritenere necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l’omesso ascolto, con conseguente fondatezza anche del sesto motivo d’impugnazione nei limiti ora indicati e necessità di cassare l’intero decreto in rapporto alla dedotta omissione dei giudici di merito. Neppure rileva in questa sede il tentativo del tribunale di Rieti di ascoltare i minori non andato a buon fine in un contesto nel quale però il primo giudice si è dichiarato incompetente a provvedere sull’affido dei figli al padre. 4.3. Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e quello incidentale. (Omissis) [Carbone Presidente – Forte Estensore – Jannelli P.M.(concl. diff.). – A. (avv.ti M. Martignetti e G. Martignetti) – C. (avv. Mattoni)] Nota di commento: «Ascolto dei figli contesi e individuazione della giurisdizione nel caso di trasferimento all’estero dei figli da parte del genitore affidatario» I. Il caso Con la sentenza in commento le sezioni unite civili intervengono autorevolmente su due rilevanti queNGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento stioni relative all’affidamento dei figli nella scissione della coppia genitoriale. La prima è quella delle conseguenze del mancato ascolto del minorenne: secondo la Supr. Corte, la mancata audizione del figlio minore determina la nullità del provvedimento impugnato per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo. Il secondo profilo di interesse è l’individuazione della giurisdizione per i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione nel caso di trasferimento all’estero dei figli da parte del genitore affidatario. Essendo nel caso di specie la coppia genitoriale italo-finlandese, la fonte normativa pertinente è il reg. CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. II. Le questioni 1. L’ascolto del minore. Fino alla riforma sull’affidamento condiviso, com’è noto, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie ritenevano che l’ascolto dei figli minori nei procedimenti di rottura della relazione coniugale fosse un mezzo istruttorio essenzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice sia nell’an sia nel quomodo (Graziosi, Note sul diritto del minore, 1291, infra, sez. IV). In questo senso militava anche la lettera dell’art. 6, comma 9o, l. div., secondo cui i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli devono essere «emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa l’audizione dei figli minori, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età». Logica conseguenza dell’interpretazione dell’ascolto in chiave istruttoria era che la mancata audizione potesse al più determinare un mero vizio di motivazione della decisione (cfr. mutatis mutandis Cass., 9.1.2005, n. 12168, e Cass., 23.7.1997, n. 6899, infra, sez. III. In dottrina Graziosi, Note sul diritto del minore, 1291, infra, sez. IV). In dottrina si era tuttavia andata progressivamente affermando la tesi secondo cui l’ascolto non sarebbe un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento di attuazione della libertà di opinione e di espressione che deve essere riconosciuta a ogni essere umano e quindi anche al minorenne capace di discernimento (Moro-Fadiga, 329, infra, sez. IV). In quest’ottica, l’audizione dei cc.dd. «grandi minori» sarebbe necessaria in tutti i procedimenti volti sostanzialmente a regolare interessi primari dei minori stessi, e dunque anche nei procedimenti di affidamento (ritiene l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale che impone l’ascolto del minore capace di discernimento Ruscello, 943, inNGCC 2010 - Parte prima Separazione dei coniugi fra, sez. IV). A favore di tale tesi, si invocano l’art. 12, comma 2o, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (aperta alla firma a New York il 20.11.1989 e ratificata dall’Italia con l. 27.5.1991, n. 176) e gli artt. 3 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (aperta alla firma a Strasburgo il 25.1.1996 e ratificata dall’Italia con l. 20.3.2003, n. 77). Entrambi questi strumenti internazionali, infatti, inquadrano l’ascolto del minore nella libertà di espressione, che deve essere riconosciuta a ogni essere umano, e dunque anche al minorenne. L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite è stato autorevolmente ritenuto autoapplicativo dalla Corte costituzionale (Corte cost., 30.1.2002, n. 1, infra, sez. III) che, pur inascoltata dalla giurisprudenza maggioritaria, ne ha derivato l’obbligo di ascolto del minorenne capace di discernimento in tutti i procedimenti il cui esito sia suscettibile di influire sulla sua vita futura (affermano invece la natura essenzialmente programmatica della norma convenzionale Moro-Fadiga, 331 e Manera, 1551, infra, sez. IV). Con specifico riferimento all’audizione dei figli nella scissione della coppia genitoriale, non appare invece condivisibile il riferimento alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (pur richiamata dai giudici di legittimità nel provvedimento in commento): questa Convenzione, infatti, si applica solo ai procedimenti in materia familiare che siano espressamente indicati da ciascuno Stato contraente; il Governo italiano tuttavia ne ha elencati alcuni di scarsissima applicazione pratica, tra i quali non è compreso l’affidamento (la dichiarazione italiana è pubblicata anche in Fam. e dir., 2006, 531). A favore di una valenza universale della Convenzione di Strasburgo del 1996, si è invece espressa Cass., 27.7.2007, n. 16753 (infra, sez. III), che ha riconosciuto che le sue disposizioni «relative all’ascolto del minore per la loro valenza di principio e per il loro significato promozionale sono suscettibili di influenzare l’attività interpretativa anche nei procedimenti che si collocano al di fuori del’elenco delle categorie di controversie». La l. 8.2.2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) ha statuito che in tutti i procedimenti di affidamento della prole minorenne in occasione della rottura della relazione di coppia (e dunque anche in deroga a quanto stabilito dalla legge divorzio, che deve ritenersi sul punto implicitamente abrogata) «il giudice», prima dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 155 cod. civ., «dispone [...] l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» (art. 155 sexies cod. civ.). Secondo l’opinione maggioritaria, questa nuova norma esclude la discrezionalità del giudice, imponendogli l’audizione 313 Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento del minore ultradodicenne, nonché quella dell’infradodicenne che non risulti incapace di discernimento (M. Finocchiaro, 45; de Filippis, 134; Fadiga, 138 s.; Graziosi, Profili processuali della l. n. 54 del 2006, par. 3; Tommaseo, 397, tutti infra, sez. IV). L’obbligo di audizione riguarda tutti i procedimenti di affidamento e deve dunque essere assolto ogni qual volta si pronuncino provvedimenti riguardo ai figli, in via provvisoria e in via definitiva (così Tommaseo, 396), ivi compreso naturalmente il procedimento di modifica delle condizioni inizialmente disposte dal giudice (nel caso in esame si trattativa appunto delle modifiche alle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale). Secondo un’altra tesi, invece, l’ascolto anche dell’ultradodicenne potrebbe essere escluso «quando ciò non sia necessario od opportuno» secondo il prudente apprezzamento del giudice (così M.A. Lupoi, infra, sez. IV) o quantomeno nei casi di procedimenti consensuali o comunque qualora i genitori concordino sull’affidamento della prole ad entrambi (così Trib. Genova, 22.3.2007, infra, sez. III nonché il Protocollo sull’interpretazione e applicazione della l. 8.2.2006, n. 54 in tema di ascolto del minore elaborato dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano. In dottrina cfr. Casaburi, 39 e Balena, 418, infra, sez. IV). In mancanza di una precisa indicazione normativa sul punto, si è aperto il dibattito sulle conseguenze della mancata audizione del minore. Secondo la dottrina maggioritaria, che appare ancora strettamente legata alla tradizionale visione essenzialmente probatoria dell’ascolto, la mancata audizione del minore comporterebbe la nullità per violazione di legge solo nei casi in cui il giudice non abbia debitamente motivato in relazione alla contrarietà in concreto dell’ascolto all’interesse del minore o, nel caso di minori infradodicenni, in relazione alla mancanza in questi ultimi della capacità di discernimento (De Filippis, 134; Tommaseo, 397; Bugetti, 189; cfr. anche Casaburi, 39 e Balena, 418). Secondo un’interpretazione minoritaria, invece, l’omessa audizione del minore capace di discernimento determinerebbe sia la violazione dell’art. 155 sexies cod. civ., sia un «vizio per certi versi assimilabile alla violazione del contraddittorio; e non perché il minore ascoltato possa essere considerato come parte pretermessa, ma perché viene omesso l’unico atto in cui il minore è chiamato a fare sentire la sua voce» (così Trib. Genova, 23.3.2007, cit.). Il provvedimento in esame accoglie questo secondo orientamento. Le sezioni unite, infatti, ricostruiscono l’ascolto quale espressione del diritto dei minori di manifestare la propria opinione in quanto «parti in senso sostanziale» del procedimento e arrivano a qualificarlo quale requisito per la corretta in314 Separazione dei coniugi staurazione del contraddittorio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Logica conseguenza di questa impostazione è che la mancata audizione determini una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento per violazione del principio del contraddittorio (in questo senso in dottrina si consenta il rinvio a Long, Il diritto italiano della famiglia, 126, infra, sez. IV). L’analisi della pronuncia dimostra peraltro che le sezioni unite si pongono in controtendenza rispetto alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritarie non solo nella ricostruzione del vizio quale violazione del contraddittorio, ma anche nella scelta di non distinguere tra il fratello che ha compiuto dodici anni nel periodo tra la riserva della decisione e la pubblicazione del decreto impugnato e quello di dieci anni, dettando così principi unitari applicabili a tutti i minori, indipendentemente dalla loro condizione di ultra o di infradodicenne. Ugualmente significativa è la decisione di fondare la ratio decidendi su principi di rango costituzionale e internazionale che trascendono le singole norme di origine nazionale eventualmente prescriventi l’obbligo di ascolto (il riferimento all’art. 155 sexies cod. civ. è, infatti, relegato in posizione assolutamente marginale), senza distinzione tra i procedimenti civili in cui l’ascolto è espressamente previsto da una fonte normativa di origine nazionale e tra quelli sui quali la legge tace. A sostegno della propria interpretazione, le sezioni unite invocano la già citata sentenza n. 1/2002 della Corte costituzionale: il giudice delle leggi, infatti, pur limitandosi ad affermare che «compete al rimettente stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali civili, quali conseguenze esplichi sul provvedimento reclamato l’inosservanza dell’art. 336, comma 2o, interpretato nel senso sopra precisato» (Corte cost., 30.1.2002, n. 1, cit.), afferma che l’ascolto della «parte» minorenne è funzionale alla realizzazione del contraddittorio nei suoi confronti. A favore della nullità rilevabile d’ufficio si era peraltro espressa nell’ordinanza di rimessione la Corte d’appello di Torino, che, dubitando della conformità agli artt. 2, 3, comma 2o, 24, comma 2o, 30, comma 1o, e 111, commi 1o e 2o, Cost. dell’art. 336, comma 2o, cod. civ. «nella parte in cui non prevede a pena di nullità rilevabile d’ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto i dodici anni siano sentiti», così argomentava: «se infatti si afferma che il principio del contraddittorio di cui all’art. 111 della Costituzione vale anche per i procedimenti camerali o limitativi della potestà, il solo modo di assicurarne l’attuazione è la previsione della nullità del provvedimento nell’ipotesi di inadempimento» (App. Torino, 18.12.2000, par. 7. A favore della nullità anche App. Torino, 3.4.1991; App. Roma, 27.6.2005 e Trib. Genova, ord. 23.3.2007, tutte infra, sez. III). NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento Contro la configurabilità di una nullità per violazione del principio del contraddittorio milita evidentemente l’impossibilità di riconoscere al minore la qualità di «parte» in senso formale (nel diritto previgente Graziosi, Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel processo, 1290, escludeva «che la mancata audizione del figlio minorenne determini la nullità della pronuncia per violazione del principio del contraddittorio», citando la consolidata giurisprudenza che esclude la configurabilità dei minori quali parti necessarie del processo). Nell’ottica proposta dalle sezioni unite nel provvedimento in commento, gli unici limiti all’ascolto sarebbero la contrarietà in concreto dell’audizione all’interesse del minore ovvero un’età del minore tale da configurare una presunzione assoluta di incapacità dello stesso. Per quanto concerne il primo aspetto, appare interessante rilevare che il riferimento nella sentenza in esame alla possibilità per il giudice di merito di escludere l’ascolto (dell’infradodicenne ma – sembrerebbe di capire – anche dell’ultradodicenne) dimostrando la sua potenziale dannosità per il minore (riferimento confluito nella massima ufficiale e dunque a parere di chi scrive foriero di equivoci sulla portata sostanzialmente innovativa della pronuncia in esame) ha (e deve avere) natura di extrema ratio: nella grande maggioranza dei casi, infatti, un ascolto che sia nei tempi e nei modi adeguato alle esigenze del minore appare idoneo ad escludere il rischio di pregiudizio per il minore. Il secondo limite deriva, pur nel silenzio delle sezioni unite sul punto, dal criterio di ragionevolezza, in forza del quale pare opportuno limitare l’operatività dei principi individuati ai minori che siano almeno in età scolare, escludendo cioè quei bambini che, a causa della loro età, siano ex se incapaci di intendere il senso della comunicazione con il giudice (così P. Pazé, infra, sez. IV). Sulla base di studi psicologici e psicoanalitici sul tema, infatti, si ritiene che nell’epoca attuale il minore sia in grado di comunicare con il giudice (si ricordi che l’obiettivo dell’ascolto è la comunicazione in sé e non l’attendibilità delle informazioni date dal minore!) già a partire dai sei-sette anni: un’età dunque ben più ridotta del limite dei dodici anni posto in molti casi dalla legge italiana come spartiacque. La giurisprudenza relativa al controllo giudiziario sull’esercizio della potestà genitoriale e, in particolare, ai trattamenti sanitari sul minore ha riconosciuto nei fatti un ruolo centrale all’opinione dei minori anche prima dei dodici anni. 2. La giurisdizione. La seconda questione di diritto affrontata dalle sezioni unite nel provvedimento in esame è quella dell’individuazione della giurisdizione per la modifica delle condizioni della NGCC 2010 - Parte prima Separazione dei coniugi separazione consensuale che stabiliva l’affidamento esclusivo dei minori alla madre. Tale modifica era stata richiesta disgiuntamente da entrambi i genitori al giudice italiano e dalla madre anche al giudice finlandese, a pochi giorni dal trasferimento in Finlandia della donna con i figli. Il giudice finlandese dichiara la litispendenza internazionale in applicazione della regola fissata dall’art. 19 del reg. CE n. 2201/2003, in forza della quale il giudice successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento innanzi a sé finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Le sezioni unite confermano la correttezza delle argomentazioni dei giudici di merito, affermando l’esistenza della giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 10 del reg. CE n. 2201/2003. Tale norma concerne i cc.dd. «trasferimenti illeciti» di minorenni (più noti come sottrazioni internazionali) e prevede che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento conservi la competenza fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e comunque per un anno dalla conoscenza del trasferimento da parte dell’altro genitore che avrebbe il diritto di chiedere il ripristino del diritto di visita o di rientro (fatti da escludersi nel caso di specie visto il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il trasferimento e la domanda paterna di modifica delle condizioni della separazione). La natura illecita del trasferimento operato dalla madre nel caso di specie deriva inequivocabilmente dal fatto che esso sia stato effettuato in violazione di una specifica clausola di divieto di trasferimento all’estero inserita nell’accordo di separazione consensuale. Il reg. CE n. 2201/2003, infatti, ritiene «illecito» il trasferimento effettuato «in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro», precisando che «l’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale» [art. 2, n. 11, lett. b]. Proprio l’autonomia rispetto al diritto interno della nozione di «diritto di affidamento» (custody) e di «genitore affidatario» di cui al reg. CE n. 2201/2003 consente di ritenere che – ai fini del regolamento – l’affidamento disposto nel provvedimento di separazione consensuale dovesse ritenersi esercitato congiuntamente da entrambi i genitori e che quindi il 315 Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento trasferimento materno integrasse un trasferimento illecito. III. I precedenti 1. L’ascolto del minore. Secondo l’opinione tradizionale, l’ascolto del minore avrebbe finalità essenzialmente istruttorie e come tale sarebbe rimesso in gran parte alla discrezionalità del giudice, che potrebbe sempre escluderlo, essendo tenuto a motivare tale scelta solo se il relativo adempimento fosse stato a lui richiesto dalla legge o dalle parti o comunque qualora il mancato ascolto fosse stato eccepito (cfr. con riguardo al procedimento di opposizione al secondo riconoscimento del figlio naturale, per il quale l’art. 250, comma 4o, prevede l’ascolto del minore senza requisiti minimi di età, da ultimo Cass., 11.1.2006, n. 395, in Foro it., 2006, I, 2356; per l’audizione di minori infradodicenni in materia di stato di adottabilità Cass., 9.6.2005, n. 12168 e Cass., 27.11.1999, n. 13262, in dejure.giuffre.it; con riferimento all’ascolto del minore infradodicenne nella procedura per l’adozione in casi particolari, Cass., 26.11.2004, n. 22350, ibidem). Logico corollario di tale impostazione è che il mancato ascolto non sia causa di nullità rilevabile d’ufficio, ma possa al più comportare un difetto di motivazione che in quanto tale deve essere eccepito dalla parte (cfr. con riguardo al procedimento di opposizione al secondo riconoscimento del figlio naturale, Cass., 10.5.2001, n. 6470, in questa Rivista, 2002, I, 294, con nota di Lena e in Fam. e dir., 2001, 562; Cass., 24.5.2000, n. 6784, ivi, 2000, 508; Cass., 29.12.1994, n. 11263, in Giur. it., 1995, I, 1, 1472; con riguardo al riascolto in appello di minori già sentiti durante il procedimento di primo grado per la dichiarazione dello stato di adottabilità v. Cass., 21.3.2003, n. 4124, in Foro it., 2003, I, 3063). I casi in cui tale difetto è stato in concreto ritenuto sussistente sono rarissimi: i giudici di legittimità hanno, per esempio, cassato una sentenza di conferma dello stato di adottabilità di un infradodicenne perché sorretta da motivazione meramente apparente, in considerazione del fatto che il giudice di merito, tra l’altro, non aveva proceduto all’ascolto della minore che si opponeva nettamente ad abbandonare la famiglia di origine (Cass., 23.7.1997, n. 6899, in Fam. e dir., 1997, 523). Alcune isolate pronunce hanno invece ritenuto affetti da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio i provvedimenti emessi senza il preventivo ascolto di minori la cui audizione fosse invece espressamente prevista per legge. In una pronuncia ormai risalente, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato nullo il provvedimento del Tribunale per i minorenni di proroga dell’affidamento familiare di tre fratellini senza preventiva audizione del fratello ultradodi316 Separazione dei coniugi cenne (App. Torino, 3.4.1991, in Dir. fam. e pers., 1991, 577). Assai più recentemente, la Corte di appello di Roma (App. Roma, 27.6.2005, ivi, 2006, 1084) ha ritenuto nullo il provvedimento di primo grado che disponeva l’affidamento extrafamiliare di un gruppo di fratellini senza sentire direttamente due fratelli di dodici e sedici anni. Con specifico riferimento alla materia de qua, si segnala un’isolata pronuncia del Tribunale di Genova che ha dichiarato la nullità dell’ordinanza attinente all’affidamento pronunciata dal giudice istruttore senza la previa audizione dei figli minori: i minori erano invece stati sentiti, motu proprio e non su specifica delega del giudice, dal consulente tecnico d’ufficio (Trib. Genova, 22.3.2007, in Foro it., 2007, I, 1601). Questo orientamento minoritario appare, da un punto di vista teorico, perfettamente in linea con la notissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo dell’ascolto del minore, affermando che il minore deve essere considerato «parte» dei procedimenti limitativi e ablativi della potestà genitoriale, «con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti», e quindi innanzitutto che sia ascoltato dal giudice (Corte cost., 30.1.2002, n. 1, in Fam. e dir., 2002, 229. Una delle ordinanze di rimessione è App. Torino, 3.1.2001, ivi, 315). La giurisprudenza sull’ascolto successiva alla riforma del 2006 è scarsa. Una timida apertura si è avuta in un caso di sottrazione internazionale di minorenni, in cui i giudici di legittimità hanno affermato che l’ascolto del minore capace di discernimento costituisce atto istruttorio necessario che può essere escluso solo qualora manifestamente in contrasto con l’interesse del minore stesso (Cass., 27.7.2007, n. 16753, in questa Rivista, 2008, I, 381, con nota di P. Pazé). Con specifico riferimento all’ascolto del minore in sede di scissione della coppia genitoriale cfr. Trib. Genova, 22.3.2007, cit. La pronuncia in commento è pubblicata in massima anche in Guida al dir., 2009, n. 48, 44, con nota di M. Finocchiaro. 2. La giurisdizione. Nella prassi sono sempre più frequenti i divieti convenzionali di espatrio stabiliti in occasione della rottura della relazione di coppia tra i genitori. Il S.C. ha, per esempio, ritenuto valida la clausola di un accordo di separazione consensuale con cui i coniugi avevano stabilito che, nel caso in cui la madre affidataria avesse deciso di trasferirsi all’estero con il bambino, il padre si riservava di dare il proprio assenso in considerazione del perseguimento dell’effettivo bene di quest’ultimo affermando espressamente che essa costituiva «una libera regolamentazione dei rapporti tra il bambino ed ognuno dei genitori e, come già rilevato, realizza NGCC 2010 - Parte prima Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238 - Commento un coinvolgimento del padre non affidatario in una decisione di particolare interesse per il figlio» (v. Cass., 30.12.2004, n. 24265, in Foro it., 2005, I, 2425). Un’isolata pronuncia di merito ha invece affermato la nullità di un divieto convenzionale di espatrio dei figli minori fino alla maggiore età, ritenendo tale divieto in contrasto con il diritto di espatrio riconosciuto a tutti i cittadini italiani dall’art. 16, comma 2o, Cost. (App. Caltanissetta, decr. 12.4.2005, in Giur. merito, 2005, 1509, con nota di Campione e in Fam. e dir., 2006, 190, con nota di De Feis). Le sezioni unite si erano già espresse in senso conforme alla pronuncia in esame, sia pure quale obiter dictum. In un’autorevole pronuncia, infatti, esse avevano ritenuto la competenza del giudice italiano adito dal padre ben prima del decorso del termine annuale proprio in applicazione dell’art. 10 del regolamento n. 2201/2003, affermando che in un caso «di trasferimento illecito (...), l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e (...) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno» (Cass., sez. un., 20.12.2006, n. 27188, in questa Rivista, 2007, I, 971, con nota di Long). Separazione dei coniugi IV. La dottrina persona e ascolto del minore, in Familia, 2002, 933; Sergio, L’ascolto del minore e la giustizia, in Fam. e dir., 1999, 590. Con specifico riferimento all’ascolto nella scissione della coppia genitoriale dopo la riforma del 2006, si segnalano Balena, Il processo di separazione dei coniugi, in Le riforme più recenti del processo civile, a cura di Balena e Bove, Cacucci, 2006, 418; Bugetti, in Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, nel Commentario a cura di M. Mantovani, in Nuove leggi civ. comm., 2008, sub art. 155 sexies cod. civ.; Casaburi, I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per l’uso, in Giur. merito. Speciale riforma del diritto di famiglia, 2006, 9; Ceccarelli, L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, 2006, in www.minoriefamiglia.it; Cesaro, L’ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della difesa, in Minori giust., 2006, n. 3, 155; de Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Cedam, 2006, 134; Fadiga, Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore, in Minori giust., 2006, n. 3, 132; M. Finocchiaro, Un adempimento ritenuto inderogabile da assolvere con le modalità convenienti, in Guida al dir., 2009, n. 48, 44; M.A. Lupoi, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 1063; Tommaseo, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali, in Fam. e dir., 2006, 388. 1. L’ascolto del minore. La letteratura sull’ascolto è vasta. Tra i tanti si segnalano: Dell’Antonio, Ascoltare il minore. L’audizione dei minori nei procedimenti civili, Giuffrè, 1990; A. Finocchiaro, L’audizione del minore e la convenzione sui diritti del fanciullo, in Vita not., 1991, 834; Graziosi, Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel processo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 1281; Id., Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso, in Dir. fam. e pers., 2006, II, 1856 ss.; Liuzzi, L’ascolto del minore tra convenzioni internazionali e normativa interna, in Fam. e dir., 2001, 675; Long, Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali, Giuffrè, 2006, spec., 113 ss.; Martinelli, Il diritto del minore all’ascolto come diritto fondamentale eventuale, in Minori giust., 2003, n. 4, 16; Manera, L’ascolto dei minori nelle istituzioni, in Dir. fam. e pers., 1997, 1551; Moro-Fadiga, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2008, 329 e 466; P. Pazé, L’ascolto del bambino nel procedimento civile minorile, in Dir. fam. e pers., 2006, 1334; Ruscello, Garanzie fondamentali della 2. La giurisdizione. Per un’introduzione al reg. CE n. 2201/2003 si rinvia a Biagioni, Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento a Reg. CE 2201/ 2003, in Riv. dir. int., 2004, 991; Conti, Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir., 2004, 291; Magrone, La disciplina del diritto di visita nel regolamento (CE) n. 2201/2003, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2005, 339; Rimini, La responsabilità genitoriale nel Reg. CE n. 2201/2003, in Fam., pers. e succ., 2008, 542. Sulla nozione di trasferimento illecito, con specifico riferimento alla violazione dei divieti convenzionali di espatrio, si consenta il rinvio a Long, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri de potestate alla luce del regolamento (CE) n. 2201/ 2003 (con cenni al tema della validità dei divieti di espatrio e degli obblighi di soggiorno), in questa Rivista, 2007, I, 974. Joëlle Long NGCC 2010 - Parte prima 317 Discussioni A PROPOSITO DI CASS., SEZ. UN., 18.9.2009, N. 20106 Discussioni CONTRO L’ABUSO DEL DIRITTO (in margine a Cass., 18.9.2009, n. 20106) (*) di Mauro Orlandi Sommario: 1. Usare un diritto. – 2. Titolarità ed esercizio del diritto. – 3. Concetto di fonte. – 4. Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia. – 5. Ambiguità del concetto di abuso. Teoria dell’irrilevanza e teoria della doppia qualifica. – 6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. – 7. Carattere estrinseco dell’abuso. – 8. Negazione dommatica dell’abuso. 1. Usare un diritto. Qui iure suo utitur neminem laedit. Leggiamo ancor’oggi nei manuali istituzionali la massima, che con solenne nitore fissa nelle menti un principio tanto semplice quanto intuitivo. A un torno di tempo, sùbito conseguita la laurea e progrediti negli studi, ci ravvediamo come tempi e mondi declinino; e altri tempi e altri mondi ne traggano il luogo, sovvertendo costumi e principi del passato. Anche questa massima, semplice e netta, ci si svela allora come un relitto storiografico. Innanzitutto, verrebbe da riflettere, nel predicato utitur essa stessa introduce il germe della propria dissoluzione: quasi che il diritto si «usi», alla stregua di un oggetto, e si faccia così pensabile una valutazione ex post di tale uso; e si rendano concettualmente separabili usi corretti e usi scorretti. Il titolare usa il diritto come un utensile; egli cerca il proprio vantaggio, profittando della protezione armata dello Stato (o dell’ordinamento, se si vuole). Così intuita (più che ricostruita) la logica del fenomeno, emerge con naturale semplicità il problema dello scopo, ossia del fine che l’uso lasci ricavare ab externo. E dunque potremmo separare scopi meritevoli e (*) La sentenza è pubblicata supra, Parte Prima, 239. NGCC 2010 - Parte seconda scopi immeritevoli, secondo che lo scopo al quale l’uso tende debba includersi od escludersi dal catalogo delle finalità secundum legem. Qui emergono le prime perplessità. Innanzitutto il problema della rilevanza diremo esterna degli scopi, ossia dei criteri attraverso i quali essi trascorrano dalle solitarie pieghe dell’anima alla luce del diritto. Problema di poca o nulla importanza, ci si sente opporre: dacché, ovviamente (ma l’avverbio cela l’insidia), non si tratterà qui di motivi individuali ma di scopi obiettivi. «Oggettivo», e i suoi derivati, è la parola magica, il passepartout logico che spazza via ogni indugio intellettuale. Scopo oggettivo dunque; che l’interprete – e cioè il giudice – ricaverà dalle circostanze. Esso colora l’uso del diritto, rendendone logicamente ammissibile la valutazione secondo le categorie della meritevolezza. Fin qui la schermaglia è ancora in superficie; e il problema si lascia superare con qualche umbratile resistenza. Ma l’entrata in scena dello scopo apre l’adito a ulteriori interrogativi e spazi di ricerca, i quali mettono a nudo le aporie del discorso e finiscono per svelarne la circolarità. Lo scopo postula infatti il – non nuovo e non banale – dualismo titolarità-esercizio. Non si tratta qui di sindacare la titolarità del diritto, la quale costituisce la stessa premessa della valutazione teleologica; bensì l’esercizio del diritto, ossia il modo in cui esso è diremo pure fruito dal titolare. Un abuso del diritto, inteso quale deviazione dallo scopo ammesso, è pensabile soltanto muovendo dalla titolarità di esso (ed anzi dalla titolarità di un strictum ius, come bene avverte Aurelio Gentili) ( 1 ); l’agente è bensì ( 1 ) Gentili, Abuso del diritto, giurisprudenza tri129 Discussioni titolare del diritto, del quale tuttavia egli abusa esercitandolo secondo scopi difformi da quelli meritevoli. Cosa significa dunque essere titolari del diritto? In questo scorcio d’anni sempre più numerosi appaiono nelle pagine di libri e riviste gli appelli alla razionalità del giurista; che, nel naufragio dei tempi – per dirla con un grande contemporaneo ( 2 ) –, riconduca all’unità del pensiero le disperse e caduche leggi, le quali più che la necessità di conferire ordine alle cose parrebbero nichilisticamente inseguire il bisogno di visibilità politica. È un appello alla razionalità dei concetti, che potremmo forse convertire e risolvere non senza suggestioni intellettuali in appello neodogmatico. Al di là delle formule, il fenomeno dell’abuso mette capo per definizione a categorie generali. Muoviamo dunque alla ricostruzione analitica della titolarità. 2. Titolarità ed esercizio del diritto. L’insidia è sempre la stessa: di scambiare diritti con cose. Soltanto un ingenuo naturalismo ci conduce butaria e categorie civilistiche, in Ianus, 1, 2009, 2, 10; ed in Riv. dir. comm., 2009, 403 ss. I moderni studi sul fenomeno dell’abuso sono ampiamente tributari dalle pagine di Rescigno, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 205 ss., il quale colloca il problema nella più ampia riflessione intorno ai corpi intermedi tra Stato e persona. Per una ricostruzione del clima metodologico e gius-politico di questa corrente culturale v. Tarello, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete (1972), in Metodologia nello studio della giurisprudenza civile e commerciale. Antologia di saggi, a cura di Visintini, Giuffrè, 1999, 17 ss. (spec. 38-40). Per alcuni cenni sulla stagione della «costituzionalizzazione» della cultura giuridica italiana, v. Pino, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale, Il Mulino, 2003, cap. I. Ancora nel 1997 appare un volume monografico della Rivista di diritto privato dedicato all’abuso del diritto; del 1998 è la ripubblicazione in volume, con una postfazione, del saggio di Rescigno, L’abuso del diritto, Il Mulino, 1998, 11 ss. Imprescindibile per la teorica e gli svolgimenti del movimento di costituzionalizzazione dei principi Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 2008, passim. ( 2 ) Irti, Il salvagente della forma, Laterza, 2007, 6. 130 all’erroneo (non mi par di esagerare dicendo grossolano) scambio tra titolarità di un diritto e possesso di una cosa. Evocando con forza subliminale false prospettive naturalistiche, la metafora offusca la ricostruzione giuridica e distoglie lo sguardo dalla sostanza dommatica del fenomeno. La quale sta in ciò: che il diritto (come l’obbligo, e così pure ogn’altra situazione) non esiste (in natura); e che esso si converte e risolve in uno statuto giuridico ( 3 ) dei comportamenti, propri o altrui ( 4 ). «Avere» un diritto è non già usare una cosa, bensì prestabilire gli effetti giuridici di una data condotta. E così il diritto di recesso rende rilevante ed efficace la condotta del recedere, ossia del dichiarare il recesso. Esercitare è tenere la condotta conforme al diritto. Su questa linea, titolarità ed esercizio sono concetti complementari: l’esercizio postula la titolarità. Dov’è allora lo spazio (logico prima che giuridico) dell’abuso? Ancora un dualismo analitico: o la condotta è conforme al diritto (ossia alla sfera di applicazione dello statuto giuridico, che chiamiamo «diritto») ed allora si produrranno gli effetti prestabiliti; o la condotta è difforme, ed allora gli effetti non si produrranno. Qui sta il punto: gli effetti non si producono perché l’agente non ha esercitato il diritto; ossia – per passare alla grossolanità della metafora – perché egli ( 3 ) La formula «statuto giuridico», in cui viene risolto il rapporto, è coniata da Irti, La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Mario Allara), in prefazione alla ristampa, Giuffrè, 1996; e in Riv. dir. civ., 1999, 420 s. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Giuffrè, 1941, 36, distingue nella fattispecie elementi necessarî per la produzione degli effetti e per la determinazione del contenuto, isolando la volontà come mediazione necessaria con il reale. Cammarata, Il significato e la funzione del fatto nell’esperienza giuridica, Tolentino, 1929; ora in Formalismo e sapere giuridico, Studi, Giuffrè, 1963, 291 ss., avverte la necessità razionale del momento del fatto. ( 4 ) La nozione di statuto giuridico riconduce il fenomeno della concreta disciplina delle situazioni nel campo della gnoseologia delle relazioni intersoggettive. Qui, debito e credito ci appaiono come significati di testi (scritti o detti), racchiusi nelle proprie fonti, e ricostruibili attraverso i consueti mezzi ermeneutici. Infra, ntt. succ. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto non ha il diritto di tenere quella condotta. La condotta non ricade sotto la sfera del diritto; fenomeno che, sul piano concettuale, deve convertirsi e risolversi in assenza del diritto. Tertium non datur ( 5 ). Si può ben dire sul piano descrittivo che l’esercizio del diritto è difforme dallo scopo, e che l’abuso «delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore» ( 6 ). Tale utilizzazione alterata si converte e risolve all’esito dell’analisi in estraneità alla sfera di applicazione del diritto. Il risultato cui si mette capo è sul piano logico identico al difetto del diritto: che il comportamento del titolare è non iure, e cioè non rileva quale esercizio di un diritto ( 7 ). L’abuso del diritto, – ma meglio vedremo nelle prossime pagine – finisce sotto questa luce per descrivere un difetto del diritto, e più precisamente l’irrilevanza della condotta (abusiva) quale esercizio di un diritto. 3. Concetto di fonte. Qui giova introdurre un ulteriore concetto, che spiega e precisa il fenomeno e che tornerà utile nella analisi ricostruttiva di alcune figure di c.d. abuso. Fonte. Parola che, con plastica evidenza, ( 5 ) Lo stesso dubbio radicale colgo in Gentili, A proposito de «Il diritto soggettivo», in Riv. dir. civ., II, 2004, 351 ss. il quale segnala la debolezza del modus linguistico «aver diritto a». Egli suggerisce l’inversione logica: non già «si può perché si ha un diritto»; bensì «si ha il diritto, ossia si può». Da leggere le sempre acute riflessioni di Nivarra, Un dibattito palermitano su illeciti atipici, in Eur. e dir. priv., 2006, 1032, il quale concepisce il diritto come spazio di libertà, nel quale il titolare agirà indisturbato «sino a quando non incontrerà un altro spazio giuridicamente pieno». ( 6 ) Cass., 18.9.2009, n. 20106, cit., 7. ( 7 ) Leggiamo nella sentenza, loc. cit.: «esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico». Parole che la Corte trae da Pino, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di Maniaci, Giuffrè, 2006, 115 ss., spec. 125. NGCC 2010 - Parte seconda evoca la dinamica della disciplina concreta del rapporto, e cioè lo scaturire ed il fissarsi dei diritti e degli obblighi nella realtà storica ( 8 ) (in senso lato: modalità; tempi; persone; luoghi). Il rapporto non può logicamente prescindere dalla singolarità ed irripetibilità delle persone e delle cose reali ( 9 ); ogni disciplina giuridica sempre attende un riferimento storico ( 10 ) che ne renda possibile l’applicazione ( 11 ). ( 8 ) Avvertendo che «... il contratto determina il contenuto dei poteri e degli obblighi assunti dalle parti, ma il titolo, o, se si preferisce un’altra espressione, la fonte di tali poteri ed obblighi è sempre nella norma che rende giuridicamente valido il contratto»: Cammarata, Il significato e la funzione del fatto nell’esperienza giuridica, ora in Formalismo e sapere giuridico, cit., 279. Cfr. anche Falzea, Efficacia giuridica, in Voci di teoria generale del diritto, Giuffrè, 1970, spec. 291 ss. ( 9 ) V. Irti, La teoria delle vicende del rapporto, cit., 421: «non più astratto dovere ed astratto diritto, ma, ad esempio, l’obbligo di consegnare questa cosa e il potere di pretendere la consegna di questa cosa»; oltre: «il rapporto giuridico non è altro dalla soggettivante trascrizione di un contenuto di disciplina. Il rapporto non può costituirsi modificarsi estinguersi fuori dalla disciplina (legislativa o negoziale) che lo prevede e istituisce» (corsivi nel testo). Il fenomeno è assai diffuso: si pensi al tempo dell’adempimento («se non è determinato il tempo della prestazione...»: art. 1183 cod. civ. – «quod sine die...»); al luogo («se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato...»: art. 1182 cod. civ.). ( 10 ) Di «procedimento indiretto», secondo cui la norma determina «... gli effetti giuridici, che essa collega ad un dato fatto, mediante... un riferimento al fatto stesso» scrive Morelli, Nozioni di diritto internazionale, Cedam, 1958, 270. ( 11 ) Si aprirebbe, a questo punto, il dilemma circa la latitudine del termine «effetto», se cioè esso si restringa a vicenda del rapporto (Allara, Vicende del rapporto giuridico; fattispecie, fatti giuridici, Giappichelli, 1941, 125; sul quale v. ora i rilievi di Irti, op. loc. cit.), ovvero debba espandersi ad ogni qualifica, applicata a termini della realtà (cose o persone: Betti, Diritto romano, I, Parte generale, Cedam, 1935, 73). La risposta sembra derivare dalla stessa logica interna del discorso. Risolto l’effetto in una categoria del giudizio, appunto in una qualifica, la limitazione alle qualifiche proprie del rapporto (obbligo e diritto) appare estrinseca ed infondata, mancando per definizione un criterio discriminante, che permetta di ridurre alla sola sfera del rapporto 131 Discussioni Sembra emergere la debolezza delle metafore dell’appartenenza e della causalità, secondo cui il diritto o l’obbligo «ha» una fonte, o «discende» da una fonte ( 12 ); mentre si direbbe, a rigore, come l’obbligo – e così il diritto, ed ogni altra situazione che reputi rilevante – sia la propria fonte, ed interamente si risolva nella propria disciplina, nelle concrete e singolari modalità del contegno descritte dalla fonte ( 13 ). Soltanto un inconsapevole realismo, entificando i concetti di fonte e di rapporto, può separarli l’uno dall’altro, ed evocare la metafora di un nesso di materiale produzione; una volta «prodotto», il rapporto vivrebbe un’autonoma esistenza, così come l’acqua abbandona la sorgente seguendo il proprio corso. Il nesso tra fonte e rapporto appare, non come derivazione o causalità, bensì come continenza: risolto il rapporto in un insieme di qualifiche ( 14 ), la fonte si pone come il codesta qualificazione normativa. In altre parole, che una qualifica si risolva in «effetto» soltanto ove determini modifichi od estingua un rapporto giuridico (e così determini un obbligo, o lo estingua, o ne immuti il contenuto) potrà costituire un postulato dell’interprete, ma non un dato della realtà normativa; la quale, accanto a quelle di obbligo e diritto, conosce pure qualifiche diverse, «qualità di persone e di cose» previste ed assegnate dalla legge. ( 12 ) Metafora della causalità, cui pure si ricorre per descrivere il nesso tra fattispecie ed effetto. Una serrata critica leggiamo in Cammarata, Il significato e la funzione del fatto nell’esperienza giuridica, cit. 267: «è assurdo parlare di connessione causale tra un fatto e una serie di fatti e qualcosa che, nella relazione in esame, ben lungi dall’atteggiarsi come fatto, si pone in un ordine di valutazioni, o qualificazioni che si dica, dell’attività umana. La causalità è ammissibile tra due fatti, cioè tra due elementi appartenenti ad un medesimo ordine di fenomeni, non tra due entità che risultano prima facie irriducibili ad un unico genus proximus»; v. pure De Giovanni, Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Jovene, 1958, 137 ss.; Cataudella, voce «Fattispecie», in Enc. del dir., XVI, Giuffrè, 1967, 926 ss. ( 13 ) Bianca, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Giuffrè, 1991, 13, scrive d’integrazione necessaria tra disciplina dell’obbligazione e della fonte. ( 14 ) Perassi, Introduzione alle scienze giuridiche, Cedam, 1990 (rist.), 41, reputa che «ogni qualifica giuridica si concreta in certi effetti giuridici». Irti torna ora sul tema con La teoria delle vicende del rapporto giuridico (per la ristampa di un libro di Ma132 testo che contiene e descrive una concreta disciplina, soggetti storicamente determinati, modalità, tempi, luoghi; se qualificare significa «predicare» ( 15 ), la fonte è – appunto – il predicante, attraverso cui le qualifiche sono applicate a termini concreti ed attuali ( 16 ). Il rapporto fuori della propria fonte è logicamente impensabile, perché esso si risolve nella descrizione degli effetti ( 17 ), formulata dalle rio Allara), cit., ove si legge (ivi, 420): «non meno minacciante e sterile, l’insidia (sempre denunciata dal Betti) di distacco e separazione. Il rapporto, eretto a “cosa” e risultato di una produzione, è strappato dalla sua fonte, dalla fattispecie generatrice e dalle norme che lo prevedono e disciplinano». Oltre, con limpida coerenza: «Le vicende del rapporto si risolvono in vicende di statuti giuridici, che toccano i contegni di soggetti e su oggetti, individuati dalle fonti generatrici. ... La concreta conformazione del rapporto non si lascia ridurre al mero legame di dovere e diritto; essa involge tutta intera la disciplina, che non è del rapporto ma è il rapporto» (corsivi nel t.). ( 15 ) Carnelutti, Diritto e processo, Morano, 1958, 15 («il fatto è soggetto e la fattispecie è predicato»). Cordero, voce «Giudizio», nel Noviss. Digesto it., VII, Utet, 1975, 882, segnala la necessaria «premessa di una successiva valutazione, destinata a svolgersi non più in ipotesi ma sul terreno di un dato reale, storicamente apprezzabile». Irti, voce «Rilevanza giuridica», nel Noviss. Digesto it., XX, Utet, 1968, 1105 ss., ora in Norme e fatti, Giuffrè, 1984, 23, segnala la «rilevanza dei dati, che vengono pensati secondo i criteri normativi». ( 16 ) Per una veduta storicizzante del fenomeno obbligatorio ed un attento richiamo alla disciplina concreta della fonte v. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, Zanichelli-Foro it., 1975, 42 s.; Id., Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni, in Vita not., 1976, 1027 ss.; Id., Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989, 83 ss. ( 17 ) Il termine programma, come previsione e definizione del contenuto (non già di «un», ma) di «quel» rapporto, accomuna dottrine italiana e germanica. Di sicuro rilievo pare Pugliatti-Falzea, I fatti giuridici, revisione e aggiornamento di Falzea, nell’edizione curata da Irti per Giuffrè, 1996 (v. in prefazione, Irti, La scuola di Messina in un libro sui fatti giuridici, XIV-XV, che sottolinea come il concetto di «programma» segni una estrema depsicologizzazione dell’atto); come pure i più vicini contributi di Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obNGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto parti o dalla legge. L’essere creditore o debitore non è stralciabile dalla relativa disciplina, attraverso la quale è dato di conoscere i requisiti e le modalità dei contegni, e di valutarne la conformità o difformità; non si è creditori, o debitori, se non di questa prestazione, secondo certi termini e determinate modalità. Diritto e obbligo si riducono e risolvono a modelli di condotta, descritti dalla o dalle fonti applicabili. Esercitare un diritto o adempiere un obbligo si spiega nel circuito della conformità al modello: il titolare ha tenuto il comportamento previsto come diritto o come obbligo. E tale conformità genera effetti giuridici, i quali non altro configurano che ulteriori qualifiche di diritto o di obbligo. In una dinamica senza limiti intrinseci. Il realizzarsi del modello «rompe la neutralità della storia futura», poiché il diritto «attende che, in un istante o periodo di tempo avvenire, il soggetto indicato dal fatto adegui il proprio contegno ad una descrizione normativa» ( 18 ). Non altro l’obbligo esprime che questa valutazione dei comportamenti; esso prevede o prescrive condotte e così consente di valutare (in questo senso, esso si costituisce a canone valutativo) ( 19 ) conformità o difformità del futuro contegno rispetto a quello dovuto, o a bligazioni, cit., 29 ss.; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 1991, 437 ss.; Di Majo, Obbligazioni in generale, Zanichelli-Foro it., 1985, 87; anche Cannata, Le obbligazioni in generale, nel Trattato Rescigno, 9, I, Utet, 1984, pone l’accento sul programma obbligatorio, ricavabile dalla fonte. D’altro lato, come ben segnalato da Romano, Interessi del debitore e adempimento, Esi, 1995, 370, nt. 167, non sfugge alla letteratura tedesca il profilo programmatico del rapporto: v. Gernhuber, Bürgerliches Recht, München, 1991, 131 ss.; Schlechtriem, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, Tübingen, 1992, 41 ss. Altri riff. in Romano, op. loc. citt. ( 18 ) Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Cedam, 1990, 24. ( 19 ) Perassi, cit., 31 ss.; Pekelis, Il diritto come volontà costante, Cedam, 1931, 70 ss.; Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, I, 350; Esposito, Lineamenti di una dottrina del diritto, in Annali Un. Camerino, IV (1930), 5 ss.; Allorio, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in NGCC 2010 - Parte seconda quello dedotto come diritto. A seconda di tale conformità o difformità allo schema del diritto (o dell’obbligo) si daranno altri effetti: per modo d’esempio, ove ad un dover consegnare (una res all’acquirente) corrisponda l’effettiva dazione, la condotta sarà conforme all’obbligo, e implicherà il costituirsi del diritto reale nella sfera del creditore; ove manchi la consegna, nelle previste modalità spaziali e temporali, allora il contegno difforme produrrà nella sfera del debitore il nuovo obbligo di risarcire il danno, e, nella sfera del creditore il nuovo diritto al risarcimento del danno. 4. Segue: validità della fonte. Efficienza ed efficacia. I fatti della natura e della storia hanno agli occhi del giurista l’opaca impenetrabilità della materia. Essi sono sempre valutati, e così agguagliati in un metro di conformità o difformità dallo schema di pensiero che li rende visibili. La fonte è l’occhiale del giurista-giudice, il quale sempre e solo è chiamato a riconoscere fatti conformi al modello, e a declinarne la correlativa rilevanza per il diritto. La consegna di una cosa, il pagamento di una somma, la dichiarazione di recesso sono fatti in sé neutri ed insignificanti. I quali assumono senso filtrati attraverso gli occhiali delle fonti; fuor di metafora, attraverso i modelli di condotta posti dalla fonte, e così qualificati secondo il rispettivo titolo giuridico (sicché avremo il pagamento a titolo di adempimento, la consegna a titolo di donazione, e così altro). Riaffermata di recente dalle pagine del Foro amministrativo ( 20 ), la «validità» sta come un carattere genetico della fonte, la quale si lascia giudicare secondo un primo schema binario: la fonte è prima di tutto (un prima logico e cronologico) valida o invalida. La validità niente altro esprime che esistenza per il diritto. Neppure vi sarebbe il bisogno di norme sulla nullità testuale dei contratti privi di requisiti. Il requisito – ciò che è richiesto Problemi del diritto, I, Giuffrè, 1957, 14 ss.; Ago, Scienza giuridica e diritto internazionale, Giuffrè, 1950, 67 ss. ( 20 ) Irti, Concetto giuridico di «comportamento» e invalidità dell’atto, in Foro amm., 2004, 9, 2765 ss.; ed in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 1054 ss. 133 Discussioni perché il contratto esista al diritto – c’è o non c’è ab origine ( 21 ). Diremo che si tratta di una verità dommatica elementare, nel senso letterale d’un elemento primo: ogni «valere per» implica un giudizio di esistenza relativa, un esserci da un punto di vista ( 22 ). Guadagnata che sia la qualifica di validità essa non si muta, e non è suscettibile di vicende empiriche, ossia legate al correre del tempo. L’atto (valido) segue l’ineluttabilità degli accadimenti storici. Factum infectum fieri non potest. Le successive vicende, che elidessero gli effetti dell’atto sono sempre e solo vicende degli effetti e non mai della validità ( 23 ). ( 21 ) Irti, Concetto giuridico, cit., 2766: «“requisiti”, parola trasparente: ciò che viene chiesto affinché un certo comportarsi sia riconosciuto come atto giuridico, come atto nel diritto e per il diritto. Queste sono le condizioni di validità dell’atto, anzi della sua vera esistenza. In difetto di una di esse, grave o non grave che ci appaia, il comportarsi non assurge ad atto giuridico: l’atto nullo è un non-atto. L’atto nullo è, propriamente e rigorosamente, l’invalido, ciò che non riceve alcuna impronta di giuridicità. Non c’è una gerarchia dei requisiti: da lungo tempo è stato enunciato il principio di equivalenza, onde l’uno vale, e conta, al pari dell’altro». ( 22 ) Irti, Concetto giuridico, loc. cit.: «invalido è ciò che non è valido, ciò che non è in grado di valere nel diritto, in un diritto storicamente dato. Questo valere trova misura e criterio nello stesso diritto: il valere sociale storico etico non ci riguarda; ci riguarda soltanto il valere nel diritto e secondo il diritto. Qui opera una cogente e radicale alternativa: l’atto giuridico o è o non è. L’aut-aut è ineludibile; non ci sono vie di mezzo o transazioni logiche». Femia, Classificare il divenire: autonomia cognitiva del contratto e plusvalore politico dello scambio, ined. letto grazie allo cortesia dell’a., 43 (del datt.) scrive – con preziosa intuizione – di «destituzione semantica della fonte», la quale non vale come statuto giuridico applicabile. «è o non è – spiega F. – qui rappresenta il dilemma non dell’essere o non essere ma la descrizione del valere o non valere (cioè dell’essere o non essere per un sistema culturale: il diritto); e valere o non valere sta per essere o non essere segno del sistema di riferimento, significare o non significare giuridicamente». ( 23 ) Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 185 ss. la quale si svolge attraverso la distinzione tra «ciclo formativo esterno» e «ciclo formativo interno»: il primo ha riguardo al c.d. «nu134 Una vicenda della validità è logicamente inconcepibile. Non nuova all’orizzonte degli studi è la distinzione tra efficienza ed efficacia della fonte. Il lemma efficienza esprime sotto questa luce un concetto di potenza: l’attitudine della fonte a produrre gli effetti prestabiliti (dall’atto stesso o dalla legge). L’atto valido è sempre efficiente; esso d’altro canto ben può pensarsi inefficace, ossia concretamente improduttivo di effetti. La distinzione tra efficienza ed efficacia è penetrata nella teoria generale, e si risolve in ciò: che la prima ha carattere astratto, e riguarda la interna (al congegno normativo) connessione tra fatto e conseguenze giuridiche; la seconda, ha carattere concreto, e riguarda lo storico verificarsi del fatto, ed il prendere vigore delle conseguenze, hic et nunc. Donde la critica alla deviante e comune formula di «fatto efficace», che immette nel circuito normativo la spuria idea di una produzione eziologica: «il fatto concreto produce effetti nel proprio ordine (che è la natura o la storia); ma, per definizione, è inidoneo a produrre effetti nell’ordine giuridico» ( 24 ). L’efficienza appare nota intrinseca, ed esprime il giudizio sull’astratta idoneità del fatto a determinare gli effetti previsti; l’efficacia è invece una nota estrinseca, ed attie- cleo centrale della fattispecie», cioè alla «cerchia degli elementi essenziali del negozio»; la seconda, a quella degli elementi estrinseci ed inessenziali. Altro – si direbbe su questa linea – è l’invalidità come fenomeno intrinseco alla struttura della fonte; altro, il conflitto estrinseco tra effetti, derivanti tra fonti parimenti valide e applicabili, che potrebbe condurre alla prevalenza dell’un effetto sull’altro. ( 24 ) Irti, Rilevanza giuridica, cit., 60 s. V. Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa (Considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, 352; Falzea, voce «Efficacia giuridica», cit., 482 s.; Id., La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., 27 (ove si legge di «efficacia potenziale»). Sotto questa luce è pure enucleato il c.d. «principio di giuridicità funzionale del fatto» (segnatamente da Pagliaro, Il fatto di reato, Priulla, 1955, 51, 55, 61. Pugliatti, La trascrizione, nel Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, vol. XIV, 1957, 406, nt. 22 («fatto come antecedente dell’effetto»); altri riff. in Irti, Rilevanza giuridica, cit., 12 s., ntt. 39 ss. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto 5. Ambiguità del concetto di abuso. Teoria dell’irrilevanza e teoria della doppia qualifica. Cosa significa dunque sul piano logico che la condotta abusiva sia conforme allo schema formale del diritto (per dirla con la nostra sentenza)? Delle due l’una: o è conforme, ed allora rileva quale esercizio del diritto, e così implica gli effetti producibili; o è difforme, ed allora non rileva come esercizio. Nel tentativo di ordinare le pagine sparse intorno al fenomeno dell’abuso, parrebbe qui d’imbattersi in due scuole di pensiero. La prima, che concepisce l’abuso come un figura dell’irrilevanza, ossia di difformità del concreto atto d’esercizio dal modello applicabile. Su questa linea l’abuso mette capo se non m’inganno alla previa definizione della sfera di applicazione del diritto: cadendo fuori da tale sfera, in uno spazio vuoto, le condotte abusive perdono la protezione armata della legge e divengono inefficaci. Questa logica passa per una delimitazione degli spazi giuridici applicativi del modello (ossia del diritto, come descritto dalla fonte). Ed i criteri di tale delimitazione saranno più o meno rigorosi – par d’intendere – secondo l’umore e la tempra culturale dell’interprete. Poco o punto interessa qui esaminare nel dettaglio le tecniche di delimitazione del diritto (rectius, della relativa sfera di applicazione). Si tratta di stabilire, prima e sopra, il significato della fonte descrittiva del diritto. Quale che sia la latitudine delle opinioni, tutte convergeranno intorno alla necessità d’interpretare la fonte, ossia di attribuire un senso alle parole che descrivono il ius «abusato». L’abuso non sta prima ma dopo l’interpretazione della fonte; e postula come già definita la sfera di applicazione del diritto e così il criterio di rilevanza delle condotte. L’esercizio abusivo finisce qui per metter capo alla irrilevanza della condotta difforme dal diritto; e per condurre al medesimo risultato – ancora una volta logico prima che giuridico – dell’assenza radicale di qualsiasi diritto. Irrilevanza, appunto ( 26 ). Diversamente dalla prima, la seconda veduta parrebbe muovere dall’esterno del diritto e della relativa sfera di applicazione; e concepire l’abuso come condotta riprovevole secondo criteri «giuridici e non giuridici» (come si legge per tabulas nella nostra sentenza), ancorché essa risulti conforme allo schema del diritto, ossia al modello di comportamento applicabile. Qui dunque non si dà un problema di irrilevanza bensì di diversa e ulteriore rilevanza. Sono vere entrambe le affermazioni: che la condotta è esercizio di un diritto; che essa è pure ed al contempo riprovata da altre norme (giuridiche o non giuridiche). Traduciamo in linguaggio analitico. La condotta abusiva rileva quale esercizio del diritto, e così ne implica gli effetti; essa al contempo vale secondo altra fon- ( 25 ) «La parentela semantica tra norma e normalità – leggiamo in Irti, In dialogo su «nichilismo giuridico», in Riv. int. fil. dir., 2006, 169 ss.; ora in Il salvagente della forma, cit., 2007, 54 – esprime che la vita è normale, regolare nel suo corso quotidiano, se è retta e governata da una norma, che la “squadra” e ne fa misura». ( 26 ) Cfr. Müller Erzbach, L’abuso del diritto secondo la dottrina teleologica, in Riv. dir. comm., 1950, I, passim. Romano, voce «Abuso del diritto: c) diritto attuale», in Enc. del dir., I, Giuffrè, 1958, 166 ss.; Gambaro, voce «Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero», in Enc. giur. Treccani, I, Ed. Enc. it., 1988. Sul punto Gentili, op. cit., 17. ne al giudizio sulla concreta determinazione degli effetti previsti. Ogni fonte reca dunque la descrizione degli statuti giuridici applicabili alle parti, così che i comportamenti delle parti si lascino ordinare secondo le qualifiche di diritto ed obbligo e lascino seguire al loro esercizio i corrispondenti effetti. Per applicare il diritto o l’obbligo è necessario passare per la definizione delle relative estensioni, ossia della spettro delle condotte che ricadono sotto la previsione della fonte. Il lettore avrà già svolto a questo punto l’equivalenza: giudizio normativo e giudizio applicativo hanno la medesima natura logica, entrambi risolvendosi in sussunzioni del fatto concreto in uno schema del pensiero. La fonte normalizza ( 25 ) i fatti, li ordina sotto il proprio euristico schema sicché possa dirsi: ho esercitato un diritto. Nessun atto di esercizio è pensabile fuori del proprio (nel senso di corrispondente) schema. NGCC 2010 - Parte seconda 135 Discussioni te come condotta illecita, cioè lesiva di un altro diritto, e così implica il risarcimento del danno. 6. Segue: combinazione e contraddizione di effetti. Il discorso entra a questo punto nel vivo. Poco o punto nella teoria della irrilevanza, che finisce per far coincidere abuso e assenza del diritto, determinando il dissolvimento del primo nel secondo fenomeno. Quanto piuttosto nella teoria della doppia rilevanza, la quale parrebbe generare un conflitto tra due qualifiche diverse e (apparentemente) opposte. Se infatti la condotta abusiva è conforme al diritto, ossia è esercitata entro i confini dello «schema formale del diritto» (ancora la formula dei giudici), l’atto di esercizio è rilevante ed efficace; solo che, dinanzi ad esso, si staglia altra rilevanza ed efficacia, secondo un diverso e parimenti applicabile schema formale. Oltre a determinare scioglimento del vincolo, e fors’anche perciò stesso, l’atto si dimostra lesivo dell’altrui interesse (di eccessivo «sacrificio cui è soggetta la controparte» dice la sentenza). L’atto vale in una come esercizio di un diritto e anche come fatto illecito. Donde l’imbarazzante interrogativo: si può essere titolari di un diritto a compiere atti illeciti ( 27 )? Confesso che anch’io a tutta prima ho intuitivamente e frettolosamente rifiutato questo, che mi appariva come un paradossale ossimoro. Delle due l’una: o sono titolare di un diritto, e dunque non potrò che compiere atti leciti d’esercizio; oppure sono titolare di un divieto (per convertire in tal qualifica il neminem laedere), ed allora sarà concepibile un illecito, ma anche e perciò dovrà escludersi ogni diritto ( 28 ). ( 27 ) Analoga domanda trovo in Pino, L’esercizio del diritto soggettivo e i suoi limiti. Note a margine della dottrina dell’abuso del diritto, in Ragion pratica, 24, 2005, 161 ss., spec. 161: «Esiste un diritto soggettivo a fare qualcosa di (giuridicamente) sbagliato? Così potrebbe essere riformulata, con specifico riferimento alla dimensione giuridica, la problematica del “right to do wrong”». ( 28 ) Da segnalare come nella logica del testo nulla incide la distinzione tra illecito contrattuale ed extracontrattuale. Poiché entrambi postulano il ricorrere di altra e diversa fonte di qualificazione. 136 Non è così. Il laboratorio di maggior interesse in materia rimane il dolo incidente. L’art. 1440 cod. civ. si rivela come fenomeno emblematico di doppia qualifica. Il raggiro incidente non determina per espressa previsione la invalidità della fonte, sicché essa continua a sorreggere il diritto del contraente in mala fede. Dunque – diremo pure per definizione – questi potrà esercitare il diritto estorto con dolo (ognuno potrà svolgere esempi i più acconci), così cagionando alla controparte in buona fede un danno ingiusto. E poi – e perciò stesso – lui medesimo risponderà del danno, ossia sarà tenuto al risarcimento. Non cadrò nella trappola della inspiegabilità, sicché tutto si ferma dinanzi ad un legislatore qui facit de albo nigro, decidendo di combinare i due effetti per mero e capriccioso e a-razionale arbitrio. L’art. 1440 cod. civ. non soltanto ha un senso rigoroso, ma esso dispiega un principio che riposa sulla forza della coerenza: che la contraddizione non si misura in base alle fonti ma agli effetti, e più precisamente alle prestazioni. Gli effetti non si valutano ex ante, quasi che le conseguenze giudiziarie possano predicarsi a prescindere dall’accertamento del giudice. Sapremo solo all’esito del giudizio distribuire torto e ragione, o – spostandoci all’angolatura sostanziale – conosceremo all’esito del giudizio la dinamica degli effetti sottesi alla condotta «abusiva» ( 29 ). Non è questa la sede per indugiare nell’analisi. Qui basterà dire che se – come è in ipotesi – si danno due fonti valide ed efficienti, esse mettono capo a due pretese contrapposte. Che sarà il giudice a combinare nella sintesi unitiva del giudizio e della sentenza decisiva. La prevalenza dell’uno o dell’altro effetto non dipende dalla efficienza della fonte, poiché essa è una volta per tutte guadagnata in origine, con il giudizio di validità. Dipende invece dalla disciplina degli effetti e delle prestazioni, i quali si avvicendano e combinano proprio in ragione ( 29 ) Si pensi al dolo incidente. Convenuta per l’esecuzione del contratto doloso, la parte in buona fede potrebbe non esercitare il proprio diritto al risarcimento. E così rimanere vittima del dolo. Si tratta all’evidenza di una opaca quaestio facti. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto della contemporanea validità delle rispettive fonti. E gli effetti possono combinarsi quando risultino compatibili (come nel caso della nostra sentenza). O entrare in conflitto: applicandosi in tal caso i criteri di soluzione delle antinomie, ossia della contraddizione tra criteri di rilevanza. In altre parole, la contraddizione dell’art. 1440 cod. civ. è solo apparente, poiché è frutto della conversione di una comparazione monca e superficiale tra qualifiche astratte. Se mi tengo al piano della qualifica astratta, dovrò dire ho un diritto ad una prestazione illecita; e così cadrò nella insolubile contraddizione. Ma l’avere un diritto è non l’effetto da valutare bensì la premessa logica dell’effetto; il quale starà nell’apprestare la tutela coattiva delle condotte propria e altrui. La comparazione scenderà allora al piano degli effetti della condotta, e avrà riguardo alla compatibilità tra gli effetti implicati dalle fonti. Nel nostro caso: tra effetto estintivo del recesso, ed effetto costitutivo dell’obbligo risarcitorio. Sul piano degli effetti si misurerà la compatibilità delle fonti. Sicché delle due l’una: o gli effetti risulteranno compatibili ed allora troveranno entrambi applicazione finendo il giudice per combinarli; o essi risulteranno incompatibili, ed allora il giudice dovrà lasciar prevalere l’una o l’altra fonte. Segnatamente si tratterà di valutare la prevalenza dell’una o dell’altra fonte secondo i tre consueti principi: principio di gerarchia; principio di competenza; principio di non contraddizione (fons posterior). La prevalenza sarà appena da precisare non implica nullità bensì disapplicazione della fonte perdente. È un fenomeno estrinseco, il quale mette capo all’esogeno prevalere di altra fonte e non già ad un vizio o ad un’insufficienza endogena della fonte disapplicata ( 30 ). 7. Carattere estrinseco dell’abuso. «Criterio rivelatore – si legge nella sentenza – ( 30 ) Si tratta per dirla con Falzea, del ciclo formativo non già interno bensì esterno. Non è un difetto strutturale della fonte, ma il nesso di compatibilità o incompatibilità tra due fonti, parimenti valide ed applicabili. NGCC 2010 - Parte seconda della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva è quello dell’abuso del diritto». Questa notazione, che parrebbe naturale nello svolgimento delle pagine della Supr. Corte, si svela intimamente contraddittoria. Se infatti l’abuso non sta nella irrilevanza della condotta, cioè nella estraneità alla sfera di applicazione del diritto, nessun abuso sarà pensabile dal di dentro, ossia svolgendo il giudizio di conformità tra condotta e diritto. Tale esame lascia sempre e per definizione emergere la rilevanza formale (diremo senza timore) della condotta, quale corrispondenza al modello. Tecnicamente conforme, la condotta non potrà che cercare fuori del diritto, ossia dello schema formale al quale essa risulta corrispondere, altra e diversa fonte che ne consenta di valutare il carattere abusivo. Nella teoria della doppia qualifica l’abuso si risolve appunto in altra e ulteriore qualificazione, rispetto al giudizio di conformità condotta-diritto. Se anche volessimo isolare nella norma sulla esecuzione in buona fede la fonte di tale ulteriore qualifica, dovremmo allora concludere che non già l’abuso, bensì proprio la mala fede si dimostri criterio rivelatore. L’abuso non rivela nulla ma attende di essere rivelato; conforme al modello, la condotta esige un altro e diverso giudizio di riprovazione; che nella linea del Collegio parrebbe risolversi in un inadempimento all’obbligo di buona fede oggettiva. Ragioniamo ancora sul nostro caso. Titolare del diritto di recedere, l’una parte recede efficacemente, ossia determina l’effetto estintivo. Tuttavia, recedendo, il medesimo contraente lede l’altrui diritto, e perciò cagiona (cagionerebbe) un danno ingiusto (al pari del danno causato dall’esercizio di un diritto conseguito con dolo incidente). La doppia rilevanza genera doppia efficacia, e così può condurre al risarcimento del danno per l’esercizio di un diritto. 8. Negazione dommatica dell’abuso. A questo punto si manifesta una catena di conseguenze, che non dobbiamo temere. Dove troviamo infatti il diritto violato? Qual è la fonte di tal diritto? Non indugeremo oltre, lasciamo all’ascoltatore una sola idea: che il diritto dovrà pur riposare su una fonte suscettibile di accertamento, e non affetta da un grado di vaghezza 137 Discussioni tale da annichilirla. Ragioniamo soltanto che il dolo incidente implica illecito, poiché – attraverso il richiamo dell’art. 1440 cod. civ. – esso coincide con il dolo aquiliano. I principi non esistono in natura, ma si porgono alla mente con la mediazione del strictum ius. Ma concediamo pure di isolare la fonte del diritto violato. In che si risolverà l’abuso nella teoria della doppia qualifica? Certamente non in una vicenda genetica della fonte, logicamente impossibile ( 31 ); la categoria dell’abuso non rimodella la fonte, la quale rimane ciò che è. Essa neppure evoca l’irrilevanza (estraneità alla fonte) della condotta che diamo in ipotesi per conforme al diritto. L’abuso finisce allora per risolversi nella qualifica dell’illiceità dell’atto di esercizio; il quale atto – in ragione di altra specifica fonte – implicherà l’effetto risarcitorio ( 32 ). Dov’è dunque l’abuso, nella teoria della doppia qualifica? Cade – dobbiamo pur concludere – sotto il fatidico rasoio, poiché il lemma implica non già un fenomeno nuovo e diverso, ma niente altro che un illecito. La condotta è abusiva perché illecita, e non illecita perché abusiva. Essa, ledendo un (ipotetico) diritto della controparte, rifluisce sotto la specie dei fatti dolosi o colposi che cagionano un danno ingiusto. Al postutto la categoria dell’abuso appare come stritolata nella tenaglia di due contigui spazi logici, in cui essa finisce per dissolversi: da un lato lo spazio dell’irrilevanza, nel quale cade e giace ogni condotta che non si lasci agguagliare alla fonte; d’altro lato lo spazio dell’illecito, che tutto attira nella propria sconfinata atipicità. ( 31 ) Supra, par. 4. ( 32 ) Sul piano più generale v. ora Restivo, Contributo ad una teoria dell’abuso, Giuffrè, 2007, passim. Il quale ancorché concepisca l’abuso come sviamento di potere privato (eccesso della condotta rispetto all’interesse tipico previsto dalla norma), mi pare possa convenire sul carattere illecito e perciò vietato della condotta abusiva. 138 NGCC 2010 - Parte seconda ABUSO DEL DIRITTO, BUONA FEDE, RAGIONEVOLEZZA (VERSO UNA RISCOPERTA DELLA PRETESA FUNZIONE CORRETTIVA DELL’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO?) di Claudio Scognamiglio (*) 1. La sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, 18.9.2009, n. 20106, ha subito dato vita ad un dibattito ricco e vivace ( 1 ); né poteva essere altrimenti, alla luce della abbondanza, se non della sovrabbondanza ( 2 ), di spunti costruttivi e di riflessione che la sentenza offre, sia dal punto di vista della metodologia stessa dell’argomentare, e del decidere, sia con specifico riferimento ad alcuni degli snodi di maggiore importanza della riflessione attuale sull’autonomia privata, da essa toccati, anche se non sempre in maniera pienamente consapevole ed avvertita. Infatti, e cominciando dalle questioni afferenti alla metodologia argomentativa della sentenza, è stato subito, correttamente, rilevato che la sentenza «è emblematica del dilagare di un modello argomentativo in cui il giudice at- (*) Il presente scritto riprende e rielabora il testo della relazione presentata al Convegno Autonomia privata, recesso e abuso del diritto, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena il 20-21.11.2009 e costituisce parte di un più ampio scritto dell’a. ( 1 ) Si segnalano, in particolare, ed allo stato, i contributi di Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione, in Corr. giur., 2009, n. 12, 1577 ss.; D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in Contratti, 2010, 11; Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in corso di pubblicazione, in Contratti, 2010. ( 2 ) Si intende alludere non solo alla circostanza, che sarà tra breve più ampiamente argomentata, della presenza nella sentenza di una manifesta sproporzione argomentativa tra la reale ratio decidendi ed i diffusi obiter dicta, ma anche al rapporto tra il contenuto decisorio della sentenza e quello delle pronunce dei giudici di merito, e segnatamente della Corte d’appello, annullata dalla Cassazione. NGCC 2010 - Parte seconda tinge direttamente la soluzione del caso concreto dalla dimensione dei principi, quasi disinteressandosi della mediazione delle regole, così condannate ad un progressivo deperimento», sottolineandosi la pericolosità di tale «egemonia dei principi... perché vestita di pretese moralizzanti, aggravata da un uso disinvolto e grossolano degli stessi», come tale idonea ad incidere «negativamente sul tasso di prevedibilità delle decisioni» ed a disvelare «una deriva che – magari sotto le mentite spoglie della giustizia contrattuale – nasconde l’arbitrio del giudice» ( 3 ). Un’altra notazione che si impone, sempre sul versante della tecnica argomentativa, è quella attinente alla molteplicità di obiter dicta dai quali la sentenza è disseminata. Infatti, ed a fronte di una ratio decidendi che poteva essere abbastanza agevolmente circoscritta all’affermazione, di per sé tutt’altro che eversiva ( 4 ), della sindacabilità del recesso dal contratto secondo buona fede, ovvero alla stregua dello strumento concettuale dell’abuso del diritto ( 5 ), anche nelle ipotesi in cui lo stesso non sia normativamente, o pattiziamente, an( 3 ) Così Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata, cit. ( 4 ) Secondo quanto risulta, del resto, dalla stessa giurisprudenza citata da Cass., 18.9.2009, n. 20106, (pubblicata supra, parte prima, 239) ; ci si permetta il rinvio, sul punto, a quanto osservavamo, sul tema del controllo secondo buona fede dell’esercizio del diritto di recesso dai contratti di durata, nel nostro Il nuovo diritto dei contratti: buona fede e recesso dal contratto, in Il nuovo diritto dei contratti: problemi e prospettive, Giuffrè, 2004, 357 ss. ( 5 ) Prescindendo, in questa sede, dalle perplessità, motivatamente sollevate da D’Amico e Restivo, nei due scritti citati alla nota 2, sulla sovrapposizione, e confusione, che la sentenza opera tra sindacato dell’esercizio del diritto alla stregua del criterio del139 Discussioni corato al presupposto di una giusta causa o di un giustificato motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto di spingersi, e forse sarebbe il caso di dire di avventurarsi, su terreni eccentrici rispetto a quello che doveva costituire il termine di riferimento della decisione e per di più decisamente scivolosi: dalle conseguenze del compimento di un atto in violazione della regola di buona fede ( 6 ), alla, pur molto sintetica, riproposizione di un possibile ruolo operativo, quale tecnica di controllo degli atti di autonomia privata, della regola della funzione sociale della proprietà, ex art. 42 Cost. ( 7 ), all’affermazione l’abuso del diritto e sindacato alla stregua del canone della buona fede. ( 6 ) La sentenza si occupa del tema nell’ambito di una digressione di diritto societario, osservando che «in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l’esercizio del diritto di voto sotto l’aspetto dell’abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti – con approfittamento di una posizione di supremazia – con l’imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale)» e pervenendo appunto alla conclusione che «la conseguenza è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto»: sotto questo profilo, è appena il caso di notarlo, e proprio per la palese esuberanza della digressione sul punto rispetto ai temi di causa, la sentenza pare voler apportare un sia pure del tutto incidentale spunto critico al dibattito sul principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza, che sembrava avere trovato una definitiva composizione con le note sentenze della Cass., sez. un., nn. 26724/2007 e 26725/2007, oggetto, soprattutto a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, di un dibattito molto approfondito, ci si permetta il rinvio al nostro Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i principi e i rimedi, in Eur. e dir. priv., 2008, 599 ss. ( 7 ) Regola che, secondo l’accenno che si legge nella sentenza della Supr. Corte, parrebbe, dunque, vedersi attribuire addirittura una portata generale e tale da sporgere ben al di là della disciplina conformativa del diritto di proprietà: in termini giustamen140 di un necessario scrutinio di proporzionalità dell’atto (nel caso di specie, il diritto di recesso) al fine (lo scioglimento del contratto di concessione), scrutinio di proporzionalità in grado di sfociare, secondo uno dei passaggi più discutibili di tutta la sentenza «in una certa procedimentalizzazione nell’esercizio del diritto di recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità)» ( 8 ), fino all’enunciazione secondo la quale «la buona fede... serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione», che si specifica, dall’angolo visuale dell’interpretazione del contratto (tema, a sua volta, totalmente estraneo al novero delle questioni di diritto che le parti avevano sottoposto alla Corte) nell’enunciato secondo il quale «il criterio della buona fede costituisce... uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento dei contrapposti interessi», al punto che «il giudice, nell’interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell’ottica dell’equilibrio fra i detti interessi». L’obiettiva divaricazione tra le effettive esigenze argomentative, che richiedevano le questioni devolute all’attenzione della Supr. Corte con i motivi di ricorso, ed apparato motivazionale della sentenza risulta ancora più marcata, ove si consideri che – come è stato puntualmente dimostrato già in sede di primo commento alla sentenza ( 9 ) – la decisione della Corte d’appello, oggetto dell’impugnativa, pute critici, su questo passaggio, della sentenza D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede ed abuso del diritto, cit. ( 8 ) In altre parole, la Corte pare ritenere che, alla stregua dell’oscuro, se non decisamente fumoso, criterio della proporzionalità, si potrebbe costruire, in un contesto in cui la fonte legale o contrattuale disciplinatrice del rapporto attribuisce ad un contraente il diritto di recesso pure in difetto di giusta causa o giustificato motivo, un obbligo di avviare previamente (al recesso) trattative con controparte ovvero un’obbligazione indennitaria, pur nell’assenza di qualsiasi regola, legale o pattizia, attributiva del corrispondente diritto alla parte che abbia subito il recesso. ( 9 ) Il riferimento è al già menzionato scritto di Macario, cit., 1579 s., nt. 4, dove si legge, appunto, NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto re a sua volta caratterizzata da una certa indulgenza verso modalità argomentative sovrabbondanti, oltre che non sempre condivisibili, recava, comunque, una motivazione, in punto di fatto, sull’assenza di profili di abusività, o contrarietà a buona fede, del recesso della parte convenuta in giudizio. Ed è evidente che tale profilo motivazionale della sentenza d’appello avrebbe consentito alla Corte di cassazione, salvo il controllo sull’eventuale carenza o contraddittorietà della motivazione, di saltare senz’altro tutta la parte, per così dire, ricostruttiva e teorica della propria decisione. Sul piano del discorso relativo alle modalità, ed alle tecniche, dell’argomentazione e della decisione, dunque, la conclusione suggerita dal raffronto tra la sentenza di appello e quella di cassazione, che ha dato spunto a queste notazioni, è quella della (confermata) pericolosità delle sentenze, che potremmo definire, manifesto, in questo caso, più che trattato: e cioè delle sentenze che, cedendo alle suggestioni di temi culturalmente accattivanti, quali sono quelli del rapporto tra l’atto di autonomia privata (e gli interessi attraverso di esso realizzati) e la valutazione che ne opera l’ordinamento, si avvolgano nelle spirali di un’impostazione fortemente ideologica di esso. E qui, infatti, ad una lettura fortemente ideologica, e per certi versi superata, del rapporto tra autonomia privata e controllo giurisdizionale, proposta dalla Corte d’appello (secondo le linee della motivazione della quale si legge criticamente nella sentenza della Supr. Corte), si è contrapposta subito una risposta altrettanto ideologica di quest’ultima. Le considerazioni fin qui svolte sembrerebbero dover costituire il prologo ad una riflessione sulla sentenza della cassazione in esame, che, sfrondata senz’altro la motivazione della stessa dalle incrostazioni degli obiter dicta, conduca al cuore del problema della sindacabilità secondo buona fede, ovvero attraverso il prisma dell’abuso del diritto, dell’atto di esercizio del diritto di recesso pure non condizionato un’ampia esposizione del percorso argomentativo in fatto prescelto dalla Corte d’appello (mentre nella sentenza della Corte di cassazione ci si sofferma criticamente solo sugli svolgimenti in diritto della sentenza di merito). NGCC 2010 - Parte seconda dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Non è questo, tuttavia, l’approccio qui seguito, dato che le brevi considerazioni che saranno svolte saranno invece dedicate proprio ad uno quei nuclei argomentativi della sentenza, poc’anzi assai agevolmente identificati come obiter dicta: e cioè la pretesa portata modificativa/integrativa dello statuto negoziale, ascrivibile alla clausola di buona fede, nonché, in particolare, l’obbligo del giudice, quando proceda all’interpretazione secondo buona fede del contratto, di operare nell’ottica del contemperamento, ed anzi dell’equilibrio, degli interessi dei contraenti. Né in questa impostazione deve essere ravvisata una contraddizione con l’operazione, poc’anzi svolta, di selezione, all’interno della motivazione della sentenza, tra ratio decidendi ed obiter dicta: ed infatti anche un’argomentazione resa solo in via incidentale dalla Supr. Corte, e fuori fuoco rispetto alle necessità decisorie che vengano in quel caso in considerazione, può essere in grado di assumere una valenza quanto meno suggestiva o persuasiva con riferimento ad altri casi, secondo quanto è dimostrato già dal rilievo empirico che la massimazione della sentenza, che si legge in una delle banche dati giuridiche più consultate, esibisce come massime anche enunciazioni rese palesemente obiter ( 10 ). ( 10 ) Si intende alludere alle massime nelle quali è stata condensata la sentenza nella Banca dati Utet, dove si leggono, tra le altre, queste massime: «Il principio della buona fede oggettiva, ossia della reciproca lealtà della condotta delle parti, non solo vincola i contraenti nella fase dell’esecuzione del contratto ed in quella della sua formazione, ma deve intendersi riferito anche agli interessi sottostanti alla stipula del regolamento negoziale, a tale conclusione pervenendosi sull’assunto che la clausola generale di correttezza e buona fede costituisce un autonomo potere giuridico espressione del generale dovere di solidarietà sociale e come tale è idonea ad imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire preservando le ragioni dell’altra» ed ancora «L’ordinamento giuridico, pur accordando al privato l’autonomia e la tutela degli atti posti in essere per il perseguimento di interessi meritevoli, disconosce validità all’esercizio di poteri, diritti ed interessi in violazione del principio di buona fede oggettiva. È devoluto al giudice il compito 141 Discussioni D’altra parte, e ferma ovviamente la netta distinzione concettuale tra la ratio decidendi della sentenza, e gli obiter dicta che a quest’ultima possono fare corona, ben può accadere in effetti che la Corte di cassazione affidi ad enunciazioni pure non necessarie nell’economia della motivazione della singola sentenza, una sorta di messaggio nella bottiglia: messaggio nella bottiglia che, ove lo si ritenga latore di un pericolo per la coerenza e la funzionalità delle decisioni future, è allora opportuno intercettare e disinnescare senz’altro nel suo dispositivo argomentativo. 2. La fisionomia che la regola di buona fede, e le sue condizioni d’uso, paiono assumere all’interno dell’area del diritto privato europeo dei contratti, costituiscono un primo elemento di verifica critica dell’attendibilità della funzione che la sentenza, occasione di queste riflessioni, vorrebbe ascrivere a quella clausola generale sul piano dell’interpretazione del contratto: tanto più ove si consideri che un altro appunto metodologico, che può muoversi alla predetta sentenza, attiene proprio all’attenzione decisamente insufficiente, da essa riservata ai dati di diritto privato europeo, dai quali, invece, un discorso davvero maturo, su questo, così come sugli altri temi del diritto dei contratti, non può ormai prescindere ( 11 ). di esaminare il regolamento negoziale posto liberamente in essere fra le parti al fine di verificare la rispondenza del contegno dei contraenti con il principio della buona fede oggettiva»: e cioè appunto massime che disegnano la funzione riequilibratrice e di controllo del contratto, che la buona fede, ad avviso della sentenza, è in grado di espletare (e che costituirà, come si dirà nel testo, il termine di riferimento di queste considerazioni). ( 11 ) È sorprendente, in particolare, che la sentenza non menzioni affatto l’unico dato normativo, che positivizza il divieto di abuso del diritto: e cioè l’art. II-114 della Costituzione europea, secondo il quale «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta». Al di là della formulazione decisamente infelice dell’enunciato, lo stesso è stato comunque ritenuto ido142 Portando subito l’attenzione su uno dei testi che costituiscono, ovviamente, il termine di riferimento di ogni discorso sul punto, e cioè i Principi di diritto privato europeo dei contratti (PECL), è noto che il catalogo delle norme imperative dei Principi di diritto europeo esordisce con l’art. 1:201, secondo il quale le parti devono agire nel rispetto della buona fede e della correttezza, essendo appunto, ed espressamente, previsto dal comma 2o del medesimo articolo che «le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo». Tuttavia, secondo un’autorevole ricostruzione del senso che la clausola di buona fede assume all’interno del sistema disegnato dai PECL, l’imperatività della stessa non esprime la tendenza del modello di regolamentazione che ne emerge a comprimere gli spazi di esplicazione dell’autonomia privata, operando, invece, sul piano di quella che potrebbe definirsi l’autointegrazione del contratto ( 12 ): con il corollario che la stessa deve venire in considerazione, sia quando si tratti di colmare una lacuna regolamentare dell’operazione economica in senso conforme al progetto di razionalità intrinseco alla medesima, sia quando occorra invece intervenire in funzione correttiva sul regolamento contrattuale, costituendo allora, il parametro della buona fede, la garanzia del fatto che la correzione del contratto non si trasformi in un’integrale riscrittura del medesimo, tale da tradirne la sua essenza di atto di autonomia privata. Il modello di diritto privato europeo dei contratti, costituito dai PECL, fa emergere al- neo ad imprimere alla disciplina della Costituzione europea in materia di autonomia privata una «robusta iniezione contenutistica», così da legittimare la conclusione che «l’abuso del diritto, l’idea di mercato regolato ed il primato della concorrenza, il richiamo alla protezione del consumatore, costituiscono le nuove “formule magiche” di rango costituzionale europeo che si sovrappongono a quella della nostra tradizione costituzionale: la funzione sociale, l’utilità sociale etc.» (così Mazzamuto, Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione europea, in Eur. e dir. priv., 2005, 51 ss.). ( 12 ) Cfr., in tal senso, Castronovo, Autonomia privata e costituzione europea, in Eur. e dir. priv., 2005, 29 ss. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto lora l’acquisizione da parte della buona fede di un ruolo non solo persino più pervasivo rispetto al passato ma anche qualitativamente diverso ( 13 ). Si è detto, infatti, che il richiamo continuo alla buona fede, nell’ambito dei Principi di diritto europeo dei contratti, non è indice di una sorta di incondizionata disponibilità del contratto a lasciarsi impregnare da valutazioni eteronome, affidate oltre tutto – per il mezzo della clausola generale – all’esercizio della discrezionalità giudiziale, deponendo piuttosto «nel senso del rispetto dell’atto così come le parti dovrebbero o avrebbero dovuto porlo in essere nell’esercizio corretto della loro autonomia» ( 14 ). In altre parole, ed in sede di concretizzazione della clausola generale di buona fede, «il convincimento del giudice non attiene a ciò che esso ritiene giusto o no, bensì a quello che esso ritiene giusto secondo la morale sociale, che la clausola generale ha appunto la funzione di richiamare» ( 15 ). Troverebbe, allora, e finalmente, coronamento all’interno del sistema dei Principi quel processo di sublimazione della clausola generale di buona fede dalle incrostazioni di precomprensioni ideologiche che ne aveva così a lungo compromesso la più efficace utilizzazione ( 16 ), risultando a tale stregua restituita la buona fede ad una funzione di amministrazione razionale, e non avulsa rispetto ai piani delle parti, del rapporto discendente dalla regola contrattuale. Se così stanno le cose, è evidente che i Principi abbiano inteso corazzare la buona fede con la qualificazione di imperatività: ed infatti, se fosse stato consentito alle parti del contratto di derogare o disapplicare, in via preventiva e generale il canone di buona fede, sarebbe stata preclusa, in radice, ogni possibilità di salvaguardare, o recuperare, la funzionalità di un regolamento contrattuale lacunoso o distorto. Siamo, dunque, ben lontani dall’idea – espressa, sia pure non troppo chiaramente, dalla sentenza di Cass., n. 20106/2009, come si è visto in precedenza – di una buona fede che serva «a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell’equilibrio e della proporzione» e che possa essere utilizzata come «uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo – anche in senso modificativo o integrativo – dello statuto negoziale... quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi»: dunque, dall’angolo visuale dell’interpretazione del contratto, come strumento che attribuisca al giudice il compito di operare nell’ottica dell’equilibrio tra gli interessi dei contraenti ( 17 ), dopo avere – contrad- ( 13 ) Si vedano le fondamentali considerazioni di Castronovo, Un contratto per l’Europa, in Principi di diritto europeo dei contratti, I e II, a cura di Castronovo, Giuffrè, 2001, XXXIII ss., nonché, Vettori, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Eur. e dir. priv., 2002, 915 ss. ( 14 ) Così, testualmente, Castronovo, op. ult. cit., XL. ( 15 ) È, ancora una volta, il pensiero di Castronovo, op. ult. cit., XLI. ( 16 ) Si veda, se si vuole, quanto osservavamo, con riferimento al problema dell’interpretazione secondo buona fede, nel nostro Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti, Cedam, 1992, 364 s.: «il criterio di buona fede consente di svolgere tutte le conseguenze implicite – sulla base del più volte riferito criterio di normalità e regolarità sociali – nel regolamento negoziale posto in essere: quelle che, sebbene non esplicitate nell’assetto di interessi quale delineato dai contraenti, sono coessenziali, per così dire, alla natura di esso, così come concretamente emerge»: sul punto si avrà modo di ritornare, infra, in sede di critica agli orientamenti dottrinali in materia di interpretazione del contratto, che sembrano costituire il referente argomentativo della ricostruzione del problema accreditata dalla Supr. Corte. ( 17 ) Sul punto, la sentenza richiama Cass., sez. un., 15.11.2007, n. 23726, in questa Rivista, 2008, I, 458 ss., con note di Finessi, La frazionabilità (in giudizio) del credito: il nuovo intervento delle Sezioni Unite, nonché con nota di Cossignani, Credito unitario, unica azione; il richiamo appare, tuttavia, non del tutto pertinente rispetto al tema dell’interpretazione del contratto, dato che la sentenza delle sez. un., peraltro a sua volta formulando un obiter, aveva bensì posto l’accento sull’idoneità del criterio della buona fede a costituire «strumento per il giudice, atto a controllare anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi», ma senza uno specifico riferimento al piano dell’interpretazione e richiamando precedenti (quali quelli di Cass., nn. 3775/1994 e 10511/1999), che si attestavano sul versante dell’esecuzione del contratto. NGCC 2010 - Parte seconda 143 Discussioni dittoriamente – posto l’accento sul ruolo primario, e tendenzialmente preclusivo di altri significati ascrivibili al contratto, che assumerebbe invece la regola interpretativa fondata sulla lettera della convenzione. Del resto, anche una prima linea ricostruttiva alternativa sviluppatasi sul punto della ricostruzione della portata operativa del concetto di buona fede all’interno dei modelli di regolamentazione di diritto privato europeo dei contratti, e che continua ad attribuire alla buona fede la tradizionale funzione di etero-integrazione, paventando che la stessa, difettando adeguati referenti ordinamentali, possa costituire la valvola attraverso la quale inserire nel regolamento predisposto dalle parti standards mercantili, «ossia il prezzo, l’equilibrio ottenibile in un mercato comparabile... ma perfettamente concorrenziale», tanto che «a tenere il luogo della legge tra le parti, invece della volontà, è così la prassi mercantile» e perciò «la “giustizia”, la “morale”, che sono chiamate a sorreggere tale correzione consistono nel rendere inderogabile il mercato» ( 18 ). Né pare che il modello operativo della clausola generale di buona fede in sede ermeneutica, sotteso alla sentenza della Supr. Corte qui oggetto di esame, possa rinvenire un referente argomentativo più affidante nella posizione di chi, anche di recente, proprio con riferimento alla dimensione assunta dalla buona fede nel diritto privato europeo dei contratti, ha ritenuto «più corretto adottare una linea ricostruttiva che veda nella buona fede un tramite per una più accentuata tutela delle parti nel senso di mantenere il regolamento contrattuale in sintonia con le posizioni ed i comportamenti concreti delle parti, con i principi ai quali l’ordine giuridico lega la legittimità stessa dell’agire privato», sottolineando che «proprio le nuove fortune del ( 18 ) La ricostruzione cui si fa cenno nel testo è quella di Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, a cura di Mazzamuto, Giappichelli, 2002, 324 s. (dal quale sono tratti i brani tra virgolette nel testo) nonché Id., Clausole generali e giustizia contrattuale, Giappichelli, 2006, 257 ss.; sul punto, si veda anche Id., Note minime, cit., 53. 144 contratto, l’accresciuto suo peso economico e sociale, ne precludono una lettura chiusa, quasi che le parti, rinserrandosi nei suoi confini, potessero negare la loro appartenenza al mondo» ( 19 ). Qui, infatti, ci troviamo pur sempre, e nel solco della ben nota impostazione data dal medesimo Autore cui si è appena fatto riferimento al tema della costruzione del regolamento contrattuale ( 20 ), sul piano della individuazione delle fonti che concorrono alla composizione del medesimo e non ancora su quello di una riscrittura o correzione del punto di equilibrio dei contrapposti interessi, così come fissato dalle parti contraenti. Il discorso sugli elementi di riflessione che emergono dal diritto privato europeo dei contratti, e dal ruolo che la clausola generale di buona fede assume all’interno di essi, con specifico riferimento all’angolo visuale dell’interpretazione del contratto, non è destinato a mutare neppure ove si consideri il frutto più recente dei progetti intervenuti in materia: e cioè i Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law ( 21 ). In essi, infatti, e pur nel contesto di un’ampia attenzione dedicata alla justice, la declinazione di questo valore (attraverso le direttive della parità di trattamento; della preclusione a trarre vantaggio da proprie condotte illegittime, disoneste o irragionevoli ovvero da situazioni di debolezza particolare dell’altra parte; della preclusione a pretese eccessive, fondate sull’inadempimento altrui, in caso di mutamento di circostanze; dell’affermazione della responsabilità dei soggetti per le conseguenze delle proprie azioni e della creazione dei rischi da parte loro) ( 22 ) non si spinge fino ad attribuire ai criteri che presiedono al- ( 19 ) In questi termini, Rodotà, Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile, in Lezioni sul contratto, raccolte da Orestano, Giappichelli, 2009, 101; in questa prospettiva, l’a. conclude nel senso che «il diritto contrattuale europeo deve tener conto dell’assiologia espressa dalla Carta, in particolare, dei principi di dignità, eguaglianza e solidarietà, non menzionati nei precedenti Trattati». ( 20 ) Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffrè, 1969, ora ristampato, con integrazioni, Giuffrè, 2004. ( 21 ) Vedine l’edizione del 2009. ( 22 ) Così l’apparato di commento che si legge in NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto l’interpretazione del contratto la funzione di rimodellare il regolamento negoziale, sulla base di criteri eteronomi ad esso. E tale conclusione è confermata dal rilievo che l’art. II.-8:103, in tema di interpretazione contro la parte che ha predisposto la clausola o contro la parte sotto la cui influenza dominante sia stata predisposta la clausola, non abbandona l’impostazione secondo la quale soltanto in caso di dubbio sull’interpretazione di quella clausola sarà possibile privilegiare l’interpretazione della clausola contra stipulatorem: ma qui non si tratta di attribuire all’interpretazione una funzione correttiva o di riequilibrio delle posizioni delle parti, bensì, e semplicemente, di selezionare uno dei possibili significati che alla clausola è stato possibile assegnare sulla base degli altri criteri ermeneutici. 3. Sarebbe tuttavia errato ritenere che la posizione assunta dalla Corte di cassazione sulla funzione dell’interpretazione del contratto secondo buona fede sia del tutto stravagante o priva di antecedenti culturali, che, tutt’al contrario, lo studioso attento ai temi dell’interpretazione del contratto non ha difficoltà ad individuare. Vi è stata invero una lunga stagione, nell’ambito della riflessione sulla interpretazione del contratto, durante la quale si è ritenuto di poter attribuire al procedimento ermeneutico, e segnatamente a quello condotto sulla base del canone di buona fede, una funzione affatto diversa rispetto a quella che gli era tradizionalmente assegnata. È nota, in particolare, la proposta di chi ha spostato lo specifico ambito di operatività del canone di buona fede nel momento finale dell’attività ermeneutica, reputando possibile operare, attraverso di esso, una valutazione complessiva di rilevanza del negozio, con l’attribuzione al medesimo del significato che si impone avuto riguardo alla posizione delle parti, nel quadro dei principi generali dell’ordinamento giuridico ( 23 ). Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, cit., 84. ( 23 ) Cfr. Bigliazzi Geri, Note in tema di interpretazione secondo buona fede, Pacini, 1970, passim, NGCC 2010 - Parte seconda Si colloca in una prospettiva analoga anche il contributo di chi ( 24 ) ha ritenuto che – attraverso l’art. 1366 cod. civ. – sarebbe possibile attribuire rilievo in sede interpretativa ai principi generali dell’ordinamento, avuto altresì riguardo alle peculiari circostanze in cui il contratto si inserisce; così inteso, l’art. 1366 cod. civ. consentirebbe di individuare quale tra gli interessi dei contraenti debba essere ritenuto preminente e di risolvere altresì il problema della prospettiva nella quale si debba collocare l’interprete nel prendere in esame il contratto alla luce della disciplina dettata per il singolo contratto e dei principi generali dell’ordinamento ( 25 ). Il referente culturale più prossimo della lettura che la sentenza della Supr. Corte offre quanto al tema dell’interpretazione del contratto secondo buona fede è peraltro quella che emerge dall’impostazione ( 26 ) che pone l’accento sull’attitudine della buona fede interpretativa ad intervenire in tutti i casi in cui l’applicazione del primo gruppo di norme interpretative abbia portato all’individuazione «di un ree, in particolare, 46 s.; Id., voce «Buona fede nel diritto civile», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., II, Utet, 1988, 179 s.; Id., L’interpretazione del contratto, Giuffrè, 1991, 208 s. ( 24 ) È la posizione di Rizzo, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Esi, 1985, 293 s. e, in particolare, 295, dove si sottolinea che l’art. 1366 cod. civ., considerato unitariamente all’art. 1362 cod. civ., indurrebbe ad attribuire rilevanza ad una complessiva disciplina, ben armonizzata con i principi fondamentali dell’ordinamento. ( 25 ) Per tale conclusione, cfr. Rizzo, cit., 299 s. ( 26 ) Cfr., sul punto, Costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede, Giuffrè, 1989, 35 ss. Tale tesi si correla, all’evidenza, con quella accreditata dalla medesima a. con riferimento al tema dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali (Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. e impr., 1987, 432 s., in particolare, 433, dove si conclude che «al di fuori delle ipotesi specificamente previste e disciplinate la realizzazione dell’equilibrio contrattuale rimane affidata alla buona fede ed all’equità»; la differenza tra questi due criteri consisterebbe, poi, in ciò che la buona fede servirebbe a modellare il contenuto negoziale secondo i canoni della correttezza e della lealtà, mentre l’equità sarebbe volta alla determinazione della giustizia singolare). 145 Discussioni golamento contrattuale poco equilibrato e non giustificato dalle circostanze soggettive ed oggettive che lo accompagnano», dato che, in questi casi, si potrebbe reputare permanere uno stato di incertezza sul significato del contratto, superabile, appunto, attraverso l’utilizzazione del canone della buona fede e, all’occorrenza, dei successivi criteri ermeneutici. In tale ordine di idee, la clausola di buona fede conserverebbe, anche in sede interpretativa, la sua peculiare attitudine a correggere le storture del regolamento contrattuale, pur affermandosi, con un vistoso scarto di piani rispetto all’impostazione fin qui illustrata, che la buona fede potrebbe venire anche in considerazione come uno strumento utile per stabilire quali siano gli interessi perseguiti col singolo, concreto contratto ovvero per cogliere le variabili individuali del contratto stesso ( 27 ). È tuttavia possibile obiettare, a queste ricostruzioni, così come a quella accreditata dalla sentenza oggetto delle nostre riflessioni, che il criterio della buona fede in sede interpretativa è quello che consente di svolgere tutte le conseguenze implicite – sulla base del più volte riferito criterio di normalità e regolarità sociali – nel regolamento negoziale posto in essere: quelle, cioè, che, sebbene non esplicitate, nell’assetto di interessi, quale delineato dai contraenti, sono coessenziali, per così dire, alla natura di esso, così come concretamente emerge. Pertanto, la specifica funzione del procedimento ermeneutico si coglie, pur sempre, nella ricostruzione della portata della regola privata, ora attraverso schemi attenti alla concretezza ed individualità della stessa, ora per mezzo di schemi da essa più remoti, direttamente fissati dalla norma ovvero mutuati da standards sociali; mentre deve ritenersi ad esso tuttora estranea la funzione di adeguamento del contratto a principi o regole eteronomi ovvero di verifica della congruità reciproca delle attribuzioni patrimoniali da realizzare con il contratto ( 28 ). Se le argomentazioni fin qui svolte colgono nel ( 27 ) Così Costanza, Profili, cit., 130 e 133. ( 28 ) Si tratta dei risultati cui eravamo pervenuti in L’interpretazione, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Utet, 2006, II, 1083 ss.: rinviamo a quel luogo per la più ampia illustrazione dei passaggi argomentativi che conducono alla conclusione 146 segno, si conferma che il procedimento ermeneutico, anche se riferito all’area del contratto asimmetrico o diseguale, resta strutturalmente incompatibile, ed ontologicamente inidoneo, ad espletare un’ipotetica funzione di controllo circa i contenuti dell’atto di autonomia privata ovvero di riequilibrio delle posizioni dei contraenti: funzione che resta assai più solidamente affidata agli obblighi di informazione o alle regole di comportamento che costellano la fase di formazione del vincolo contrattuale. Dal canto suo, intesa nel senso fin qui tratteggiato, la buona fede si libera finalmente dai contorni incerti, se non nebulosi, che ne avevano per lo più caratterizzato l’utilizzazione, soprattutto in materia ermeneutica, per innestarsi sul solido terreno dei criteri di ragionevolezza desunti dalla realtà dei traffici. Qui si innesta un ultimo spunto di riflessione circa i contenuti della sentenza, che, rileggendo criticamente gli snodi motivazionali della sentenza d’appello, sembra ammettere, sia pure per implicito, un controllo di ragionevolezza degli atti di autonomia privata. Tuttavia, se si può convenire sul punto che, dall’angolo visuale del requisito della causa del contratto, il giudice è chiamato ad espletare un controllo su quella che, in altra occasione, avevamo definito la razionalità minima dell’operazione economica sottesa al contratto, e, dunque, in particolare, dall’angolo visuale della giustificazione delle vicende circolatorie della ricchezza attuate attraverso l’operazione contrattuale ( 29 ), va pur sempre sottolineato che tale controllo si colloca pur sempre, ed appunto, sul piano della razionalità minima dell’operazione economia realizzata e non può spingersi fino a sindacarne, nel merito, la ragionevolezza. Né tale esito deve apparire incompatibile con le istanze di tutela che l’area della contrattazione disuguale sempre più palesa: tanto più che, secondo quanto ormai da tempo è stato chiarito in dottrina, il controllo sugli atti di ausintetizzata nel testo, che pare per molti versi affine a quella, da ultimo, accreditata da Cataudella, I contratti, Giappichelli, 2009, 159. ( 29 ) Ci si permetta il rinvio al nostro I problemi della causa e del tipo, in Roppo, Trattato del contratto, II - Regolamento, a cura di Vettori, Giuffrè, 2006, 115 ss. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto tonomia privata e la stessa protezione della parte che si trovi in posizione asimmetrica rispetto all’altra nella contrattazione diseguale si realizza ormai sempre più sul versante del controllo contenutistico, come accade nella disciplina delle clausole abusive, ovvero dell’attribuzione ai contraenti di diritti e doveri accessori, quali quelli di recesso o di informazione; NGCC 2010 - Parte seconda mentre resta, come si è già visto, estranea anche ai progetti di diritto privato europeo l’idea di una torsione dello strumento interpretativo al raggiungimento di finalità di controllo degli atti di autonomia privata, davvero incongruamente evocata dalla sentenza della Corte di cassazione. 147 IL GIUDICE RISCRIVE IL CONTRATTO PER LE PARTI: L’AUTONOMIA NEGOZIALE STRETTA TRA GIUSTIZIA, BUONA FEDE E ABUSO DEL DIRITTO di Filippo Viglione Sommario: 1. Interpretare o riscrivere il contratto? – 2. Interpretazione del contratto e abuso del diritto. – 3. Le antinomie nella costruzione giurisprudenziale del contratto e della sua ermeneutica. – 4. Quale ruolo per l’abuso del diritto tra regole di validità e di responsabilità? – 5. L’illegittima commistione tra piani diversi: abuso del diritto e interpretazione del contratto nella prospettiva comparatistica. 1. Interpretare o riscrivere il contratto? Con alcune recenti pronunce la Corte di cassazione rafforza la linea interpretativa che tende a valorizzare il ruolo della buona fede nel contratto, in ogni fase del rapporto contrattuale, giungendo a definirla come uno strumento finalizzato al controllo, anche in senso modificativo o integrativo, dello statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. Sulla base di tale premessa, si è così ritenuto sussistente il diritto alla provvigione del mediatore derivante dalla stipula di un contratto preliminare rimasto inadempiuto tra le parti, pur in presenza di una clausola contrattuale che espressamente escludeva la provvigione in caso di mancata vendita ( 1 ); nella medesima prospettiva, la Supr. Corte ha rilevato come l’esercizio di un diritto di recesso, previsto in un contratto di concessione di vendita, possa in concreto delineare un’ipotesi di abuso del diritto e, come tale, sia suscettibile di essere considerato illegittimo ( 2 ). Entrambe le ipotesi descritte paiono accomunate dalla circostanza che il titolare di un diritto soggettivo, riconosciuto per legge o per contratto, esercita tale diritto cercando di perseguire finalità considerate non meritevoli di tu( 1 ) Cass., 5.3.2009, n. 5348, in Mass. Giust. civ., 2009. ( 2 ) Cass., 18.9.2009, n. 20106, pubblicata supra, I, 239. 148 tela da parte dell’ordinamento ( 3 ). Di fronte a tali orientamenti, si pone tra gli altri l’interrogativo se ed in quale misura essi incidano sull’autonomia negoziale, a vantaggio di un più penetrante intervento giudiziale a fini riequilibrativi del contenuto anche economico del contratto, intervento ispirato in ultima analisi ad un ideale di giustizia contrattuale. La Corte di cassazione, in realtà, non utilizza nelle richiamate decisioni il termine «giustizia contrattuale», invalso nell’uso dottrinale ma evidentemente reputato troppo diretto da parte dei giudici, e preferisce agganciare il ruolo della buona fede agli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall’art. 2 Cost.; in tale prospettiva, si rafforza l’idea del contratto quale luogo di incontro della volontà delle parti, le quali debbono agire in modo tale da preservare gli interessi anche della controparte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Il ragionamento della Cassazione conferma quanto va delineandosi da tempo nell’intero sistema giuridico italiano, nel quale i giuristi «sembrano occuparsi sempre meno di regole, e sempre più di princìpi o valori» ( 4 ); e tra quest’ultimi, il principio di buona fede appare certamente il più idoneo a giustificare forme di creatività giurisprudenziale in ambito contrattuale. Non vi è dubbio che la buona fede sia nel contempo principio che informa il diritto dei contratti e regola positiva, che compare ripetutamente nelle disposizioni codicistiche e che peraltro trova ampi spazi anche nei progetti di codificazione europea. Oc( 3 ) Nello stesso senso, si colloca anche Cass., sez. un., 15.11.2007, n. 23726, in questa Rivista, 2008, I, 4589, ove viene negata la frazionabilità in giudizio di un credito unitario. ( 4 ) Barberis, Etica per giuristi, Laterza, 2006, IX. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto corre, tuttavia, verificare se il richiamo alla clausola generale della buona fede sia sempre svolto in maniera rigorosa dalle corti o non ne vengano piuttosto forzati i confini riempiendo detta regola di un contenuto che non le è proprio. Ci si limita, in questa sede, a porre l’attenzione sul richiamo all’interpretazione secondo buona fede, che ad avviso della Cassazione si connette ad un obiettivo di perseguimento dell’equilibrio tra gli opposti interessi dei contraenti, prospettato nella recente decisione in tema di abuso del diritto (Cass., n. 20106/ 2009); i giudici della Supr. Corte hanno censurato la decisione della Corte d’appello di Roma (sent. 13.1.2005) rilevando come quest’ultima «avrebbe dovuto valutare ed interpretare le clausole del contratto – in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum – anche al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno per l’esercizio di tale facoltà in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede». In questo modo, tuttavia, sembra evidente una commistione tra il piano dell’interpretazione e quello dell’esecuzione del contratto, confondendosi la ricerca della volontà dei contraenti con la valutazione di correttezza del comportamento in executivis. Non si comprende, infatti, quale rilievo autonomo possa avere la clausola di buona fede nell’interpretazione del contratto, laddove venga utilizzata per censurare l’esercizio di una facoltà attribuita espressamente dal contratto stesso ma posta in essere in modo non conforme a correttezza e buona fede. In sostanza, così ragionando, le disposizioni contenute negli artt. 1366 e 1375 cod. civ. rappresenterebbero una inutile duplicazione, coprendo la medesima area di operatività. Del resto, ritenere che l’interpretazione secondo buona fede debba tendere al contemperamento degli opposti interessi dei contraenti, così come afferma la Cassazione, appare altresì in contrasto con quanto dispone l’art. 1371 cod. civ., ove si prevede «l’equo contemperamento degli interessi delle parti» quale regola finale di interpretazione valida per i contratti a titolo oneroso da applicarsi quando il contratto, nonostante l’applicazione di tutte le norme contenute nel capo IV del titolo II, compreso dunque l’art. 1366 cod. civ., rimanga comunque di significato oscuro. Anche in questo caNGCC 2010 - Parte seconda so, una lettura sistematica delle norme codicistiche avrebbe aiutato a comprendere che l’interpretazione secondo buona fede non può essere deputata ad una riscrittura del contratto che lo renda più equilibrato, e ad essa va pertanto assegnata una differente funzione. 2. Interpretazione del contratto e abuso del diritto. Nel tracciare i rapporti tra abuso del diritto e dovere di buona fede, la Corte di cassazione chiama in causa il concetto di «criterio rivelatore», mostrando di aderire alla tesi per cui l’abuso del diritto rappresenterebbe una figura sintomatica della violazione del dovere di buona fede. Tale assunto rende necessaria una riflessione in ordine al ruolo che viene così consegnato al giudice nella valutazione del regolamento contrattuale predisposto dai contraenti nonché delle condotte poste in essere in esecuzione del contratto. Al riguardo, il richiamo alla necessità di interpretare il contratto secondo buona fede, in funzione di equilibrio degli interessi delle parti, sembra offrire una diversa prospettiva per comprendere appieno l’orientamento della Supr. Corte. Infatti, ove si acceda all’idea che l’esercizio del recesso previsto nel contratto rappresenti una condotta abusiva, idea che discende dall’interpretazione del contratto stesso in funzione riequilibrativa, pare lecito dedurre che la fattispecie concreta non corrisponda ad un atto di esercizio del modello applicabile, posto che ragioni di coerenza o, meglio, di opportunità, indurrebbero l’interprete a restringere l’area delle facoltà esercitabili dal recedente. In tal modo, l’attività ermeneutica, che correttamente viene deputata alla delimitazione della sfera di applicazione del diritto, si riempie di un potere che con tutta evidenza rischia di comprimere, in chiave paternalista, l’esercizio degli atti di autonomia privata. Anche laddove si volesse acconsentire ad una simile eterogenesi dei fini dell’attività interpretativa, rimane aperto il dubbio circa l’utilità del concetto stesso di abuso del diritto così inteso. Appare intimamente contradditorio sostenere, infatti, che l’esercizio di una facoltà riconosciuta all’autonomia contrattuale possa operare in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali di buona fede, lealtà e correttezza e nel contempo far leva sui 149 Discussioni criteri di interpretazione del contratto, ed in particolare sull’art. 1366 cod. civ., proprio al fine di escludere che la condotta abusiva rientri nel novero delle possibilità offerte dal testo contrattuale. Così ragionando, dunque, si corre il rischio che l’interpretazione del contratto non sia destinata alla ricerca della volontà dei contraenti e nemmeno alla ricerca del significato oggettivamente ritraibile dal testo contrattuale, degenerando in una attribuzione di senso discrezionale ed, in buona misura, imprevedibile ad opera del giudice, il che naturalmente compromette valori di certezza e affidamento su cui si reggono le relazioni contrattuali. Sulla base di tali rilievi, la tesi secondo cui l’abuso del diritto rappresenterebbe un momento di emersione della violazione del dovere di buona fede deve essere analizzata in una diversa luce. L’interpretazione del contratto potrebbe infatti essere chiamata a segnalare la presenza di un abuso del diritto proprio in una prospettiva capovolta, che non vede realizzarsi l’abuso quando la condotta sia posta in essere in modo difforme dal diritto interpretato secondo buona fede. Ed anzi, proprio la coincidenza tra esercizio concreto del diritto e astratto modello applicabile rappresenta una premessa della possibile deviazione dell’esercizio del diritto in chiave elusiva della buona fede nell’esecuzione del contratto. Solo questa costruzione consente di porre le basi per un discorso razionale sul concetto di abuso, che la dottrina ha da tempo indagato e ricostruito sovente nei termini di una condotta eccedente l’interesse tipico previsto da una norma o da un regolamento di interessi contrattuale. Sennonché, superato l’ostacolo ermeneutico, la strada dell’abuso del diritto non è certo in discesa. Occorre, infatti, rinvenire una giustificazione alla tesi per cui una condotta formalmente conforme al modello, sul quale le parti fanno legittimo affidamento, sia suscettibile di essere sanzionata in termini di invalidità dell’atto posto in essere in esecuzione del diritto previsto o di risarcimento dei danni conseguente alla condotta conforme ma abusiva. E tale fondamento non può certamente rinvenirsi nel regolamento contrattuale disegnato dalle parti, proprio in quanto esso è piuttosto destinato a legittimare la condotta abusiva; la sua rilevanza sembra cadere, allora, inevitabilmente 150 nell’area dell’illiceità, il cui giudizio non può che legarsi ad un fatto doloso o colposo, che ben può essere integrato dall’esercizio deviante ammesso nel regolamento contrattuale, senza che rilevi alcuno schema possibile interno all’assetto di interessi divisato dai contraenti ( 5 ). 3. Le antinomie nella costruzione giurisprudenziale del contratto e della sua ermeneutica. Non vi è dubbio che il concetto di buona fede ha nel tempo mostrato la propria idoneità a realizzare forme articolate di recezione dei valori all’interno dell’ordinamento; in tale prospettiva è stato ampiamente indagato dalla dottrina, ha trovato ambiti applicativi variegati in giurisprudenza ed oggi vive pure la consacrazione a livello legislativo nei progetti di armonizzazione del diritto europeo dei contratti. Tuttavia, occorre guardare con attenzione alle possibili implicazioni di sistema in un utilizzo disinvolto delle clausole generali, in grado talora di sovvertire surrettiziamente anche consolidati orientamenti, a volte in modo inconsapevole, e che in ipotesi può condurre anche a contraddire feconde intuizioni applicative. Si fa riferimento in particolare alle contraddizioni, che la sentenza su recesso e abuso del diritto solleva, rispetto ad un orientamento in tema di interpretazione secondo buona fede e rispetto alle equilibrate decisioni che la Supr. Corte ha adottato sulla buona fede nella fase precontrattuale, nell’ipotesi di violazione degli obblighi informativi nei contratti di investimento. Vale la pena di ricordare, al riguardo, come la Corte di cassazione abbia accolto e consolidato un modello di interpretazione del contratto nel quale il criterio di cui all’art. 1366 cod. civ. assume un ruolo meramente sussidiario, destinato ad operare solo nell’ipotesi in cui le regole di interpretazione soggettiva non con( 5 ) Come chiarisce Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in Il diritto soggettivo, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Utet, 2001, 348, una ipotetica regola di responsabilità fondata su intenzionalità o contrarietà ai buoni costumi sarebbe indipendente dall’esercizio del diritto e «quest’ultimo, e la conseguente qualificazione dell’atto in questione come abuso del diritto, sarebbero superflui ai fini della configurazione della responsabilità». NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto sentano il riconoscimento di un significato certo delle clausole contrattuali. Le ragioni per le quali le nostre corti, sia pure in modo non univoco ( 6 ), si sono attestate su quest’ordine di posizioni, chiaramente di retroguardia, sono molteplici, e vanno ricondotte in ultima analisi alla convinzione che la buona fede operi quale criterio di interpretazione oggettivo, appartenente al secondo blocco delle regole interpretative (quello corrispondente agli artt. 1366-1371 cod. civ.), chiamate a funzionare nel solo caso in cui non sia stato possibile ricostruire la volontà dei contraenti sulla base dei criteri soggettivi d’interpretazione, e dunque per la mancata chiarezza o completezza delle loro dichiarazioni. Contro le esplicite indicazioni della Relazione al Codice Civile, che al riguardo parla come noto di «punto di sutura» tra i due momenti del procedimento ermeneutico, la giurisprudenza ha privilegiato un approccio che, sulla base di una malintesa esigenza di rispettare l’autonomia e la volontà delle parti, ha finito per relegare l’interpretazione secondo buona fede ad un ruolo del tutto marginale. Addirittura, recentemente ( 7 ) si è giunti ad affermare che il principio gerarchico che connota i nostri canoni ermeneutici sia così rigoroso da far arrestare l’iter interpretativo ogni volta in cui il giudice di merito ritenga chiaro il dato letterale, con una affermata autosufficien- za dell’art. 1362, comma 1o, cod. civ. In questa prospettiva, è sufficiente che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli chiaramente una volontà comune, per ritenere utilmente compiuta l’intera operazione ermeneutica. In questo modo non soltanto viene consolidato il primato del criterio letterale di interpretazione, già ripetutamente celebrato dalla nostra Cassazione, ma viene condotto alle estreme conseguenze il tradizionale principio in claris non fit interpretatio. Nella prospettata visione, l’autosufficienza dell’interpretazione letterale comporta il carattere meramente sussidiario di tutti gli altri canoni di interpretazione, mentre l’orientamento tradizionale considerava sussidiari solamente i criteri di interpretazione cd. oggettiva (artt. 1366-1371 cod. civ.), circostanza quest’ultima idonea a consentire il permanere di un momento di globalità perlomeno nella fase di interpretazione cd. soggettiva ( 8 ). Addirittura, la Cassazione delinea un ordine gerarchico al quale sottopone le norme contemplate nello stesso art. 1362 cod. civ., così da considerare necessaria la valutazione del comportamento complessivo delle parti al fine di determinare la comune intenzione, solo quando non si presenti chiaro ed inequivoco il dato testuale, così facendo emergere un orientamento pur presente sotterraneamente nelle decisioni precedenti, ma nettamente avversato dalla prevalente dottrina ( 9 ). ( 6 ) È infatti presente un indirizzo giurisprudenziale, fino ad ora minoritario, che ha affidato all’art. 1366 cod. civ. il ruolo di norma non sussidiaria d’interpretazione, così manifestando la preferenza per un principio di globalità nell’applicazione delle regole ermeneutiche. Per un esempio di tale orientamento, si veda Cass., 25.1.2000, n. 805, in Rep. Foro it., 2000, voce «Contratto in genere», 462, 871. Più incisiva Cass., 17.2.2004, n. 2992, in Dir. e giust., 2004, 13, 34, citata anche da Galgano, Libertà contrattuale e giustizia del contratto, in Contr. e impr. Eur., 2005, 509, secondo la quale l’interpretazione secondo buona fede dovrebbe trovare spazio «anche quando l’interpretazione delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale, compiuta sulla base del senso letterale delle parole, conduca a risultati di certezza». ( 7 ) Si tratta di Cass., 12.6.2007, n. 13777, in questa Rivista, 2008, I, 106, con nota di Teti, Gerarchia dei mezzi ermeneutici e in claris non fit interpretatio. ( 8 ) L’impostazione della Cassazione, dalla quale traspare un richiamo all’ordine gerarchico delle regole di interpretazione prospettato da Cesare Grassetti, viene così in parte contraddetto dalla primazia riconosciuta al solo criterio di cui all’art. 1362, comma 1o, cod. civ., rispetto a tutti gli altri criteri, salva una «deroga» per l’art. 1363 cod. civ. che contempla l’interpretazione complessiva delle clausole. ( 9 ) Tra i molti che esprimono un giudizio negativo sull’applicazione del brocardo in claris non fit interpretatio, si ricordano Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 2a ed., rist. 1960, Utet, 333; Bigliazzi Geri, L’interpretazione del contratto, nel Commentario Schlesinger, Giuffrè, 1991, sub art. 1362 cod. civ., 94 ss.; Irti, Testo e contesto. Una lettura dell’art. 1362 cod. civ., Cedam, 1996, 65; Carresi, Dell’interpretazione del contratto (art. 13621371), nel Commentario Scialoja-Branca, ZanichelliForo it., 1992, 61 ss. Contrario al rapporto di sussidiarietà tra l’art. 1362, comma 1o, cod. civ., e tutti NGCC 2010 - Parte seconda 151 Discussioni Se è vero che tale posizione rappresenta un indice di residua resistenza al cambiamento ( 10 ), il capovolgimento di prospettiva operato oggi dalla Supr. Corte rischia di sovvertire anche quel che di buono c’era in tal orientamento. Infatti, nella sent. n. 20106/2009 l’interpretazione secondo buona fede non solo pare destinata a trovare rilievo nonostante il chiaro tenore della lettera del contratto, ma diviene strumento utile a modificare il senso tratto dal criterio letterale di ermeneutica contrattuale. Non soltanto, dunque, si sovverte una posizione consolidata di criticabile ancoraggio al criterio testuale, ma la si ripudia in nome della ricerca di un equilibrio tra gli interessi dei contraenti, cui non dovrebbe essere deputato il procedimento ermeneutico, volto semmai ad individuare l’assetto degli interessi delineato dai contraenti. In questo senso, è la stessa nozione di abuso del diritto a svelare la propria intima contraddittorietà o, quantomeno, la propria improduttività. L’interpretazione secondo buona fede consente, infatti, di scegliere, tra più significati possibili delle clausole contrattuali, quello che meglio realizza l’equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, ma sempre nella cornice delle alternative offerte dall’inevitabile polisemia delle espressioni utilizzate dalle parti; ciò consente di ancorare il parametro della buona fede interpretativa ad uno standard di certezza idoneo a tutelare le aspettative che ciascun contraente può riporre sul contratto e la sua efficacia, senza cedere a logiche manipolative del contratto medesimo. Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, in particolare, non è certo fuori luogo sostenere la necessità di un’interpretazione secondo buona fede, ed anche, al limite, ipotizzare che il procedimento ermeneutico possa condurre ad intendere l’attribuzione del recesso come subordinata ad una sua procedimentalizzazione, ad esempio attraverso il riconoscimento di indennità; tutgli altri criteri ermeneutici è anche Grassetti, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Cedam, 1938 (rist. 1983), 227. ( 10 ) Alpa, I Principi Unidroit 2004 e i Principi di diritto europeo dei contratti, in Giustizia sociale e mercato nel diritto europeo dei contratti, a cura di Somma, Giappichelli, 2007, 37 s. 152 tavia, un simile ragionamento, operato dalla Supr. Corte, non conduce affatto alla emersione di un abuso del diritto, essendo quest’ultimo caratterizzato da un formale rispetto del contenuto contrattuale attuato con modalità e per il perseguimento di fini diversi rispetto a quelli consentiti, il che presuppone una compiuta attività interpretativa il cui esito fosse formalmente conforme alla condotta delle parti. Se l’obiettivo emerso nella sentenza qui esaminata è quello, apprezzabile, di arricchire il tessuto contrattuale con la trama della solidarietà tra i contraenti, non pare adeguata la logica rimediale di correzione contrattuale operata chiamando in causa, tra l’altro, l’attività interpretativa; la costruzione di un assetto di interessi equilibrato, raggiunto in sede giudiziale, non è di per sé espressione di un attivismo eversivo della giurisprudenza, e come tale non va osteggiata da resistenze di matrice formalista, ma deve incanalarsi in un percorso razionale e coerente con la logica del nostro sistema di diritto dei contratti. 4. Quale ruolo per l’abuso del diritto tra regole di validità e di responsabilità? La categoria dell’abuso del diritto suggerisce la possibilità di operare un controllo sulle modalità di svolgimento della condotta delle parti, al di là dell’osservanza formale della regola, sia essa legislativa o convenzionale. Tale operazione, nella prospettiva accolta dalla Corte di cassazione, impone una valutazione sull’atto di esercizio del diritto di recesso, che potrebbe apparire illegittimo ove posto in essere da uno dei contraenti con modalità e per il perseguimento di fini diversi rispetto a quelli consentiti, pur in presenza di una clausola di recesso ad nutum. Il punto di partenza di tali riflessioni va ricercato nel presupposto che la clausola attributiva del potere di recesso sia pienamente valida, così come sia efficace l’atto che costituisce attuazione di un simile diritto. La conseguenza, infatti, dell’esercizio del diritto che contrasti con la buona fede può solamente consistere in una pretesa a carattere risarcitorio o indennitario, non essendo possibile superare la distinzione chiarita in dottrina e recentemente formalizzata anche dalla giurisprudenza tra reNGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto gole di validità e di responsabilità. In tale prospettiva, la buona fede appare regola di valutazione del comportamento delle parti in sede esecutiva del contratto, e la sua violazione non può determinare invalidità o inefficacia ma responsabilità o, al limite, potrebbe porsi quale causa di risoluzione del contratto per inadempimento. Richiamando una equilibrata ed opportuna presa di posizione della Cassazione sul tema ( 11 ), laddove la clausola contrattuale si manifesti in contrasto con una precisa disposizione normativa, ci si trova «al di fuori di comportamenti afferenti alla fase di conclusione o di esecuzione»; all’opposto, la violazione di regole di comportamento in fase esecutiva può determinare ragionevolmente una responsabilità per chi si discosti dal generale dovere di buona fede, ed in tal senso è chiaro che qualsiasi atto negoziale debba soggiacere ad una duplice valutazione, di validità dell’atto conseguente ad una sua compiuta interpretazione che manifesti contrasto con le disposizioni normative, e di ammissibilità dei comportamenti esecutivi alla stregua di una «valutazione dinamica» che può in ipotesi sfociare in una pronuncia di responsabilità ( 12 ). Nel momento in cui, dunque, uno dei contraenti pone fine al rapporto contrattuale esercitando il potere di recesso attribuito dal contratto, è ancora logicamente possibile sostenere che ciò rappresenti inadempimento del dovere di buona fede, esponendo il recedente a responsabilità risarcitoria, ma in questo senso nessun giovamento proviene dalla nozione di abuso del diritto, che pertanto è inconferente ove richiamata in connessione all’interpretazione del contratto, ed improduttiva se collegata al dovere di buona fede in executivis. In altri termini, il piano della validità della clausola attributiva del diritto di recesso e quello del comportamento esecutivo non possono che essere nettamente distinti, e solo tale premessa consente un sindacato giudiziale sulle modalità ( 11 ) Cass., 19.12.2007, n. 26724 e Cass., 19.12.2007, n. 26725, in questa Rivista, 2008, I, 432, con nota di Salanitro. ( 12 ) Vettori, Regole di validità e di responsabilità di fronte alle Sezioni Unite. La buona fede come modello risarcitorio, in Obbl. e contr., 2008, 104 ss. NGCC 2010 - Parte seconda di attuazione del recesso; tale circostanza presuppone già concluso il procedimento interpretativo sul contratto, operato anche sulla scorta del parametro della buona fede, il cui esito si risolve inevitabilmente in un preliminare giudizio di validità della clausola contrattuale, senza che in tale fase possa avere sviluppo alcuna tentazione riequilibrativa sul complessivo assetto di interessi dei contraenti. Sulla scorta di simili considerazioni, dunque, la stessa nozione di abuso del diritto, privata di una sua supposta funzione di riscrittura del regolamento contrattuale, condotta per il tramite dell’interpretazione secondo buona fede, non appare destinata a godere di una autonoma funzione operativa, posto che le ipotesi che paiono concretizzarla coincidono con l’area coperta dalla regola di correttezza nell’esecuzione del contratto, dando così ragione, almeno per quanto concerne l’abuso del diritto nel contesto contrattuale, alla tesi di chi vi individua una sovrastruttura aggiuntiva rispetto alla disciplina positiva, inidonea ad apportare significativi contributi operativi concreti ( 13 ). Il suo richiamo nella sent. n. 20106/2009 sembra allora nascondere una sorta di insoddisfazione per non rinvenire una espressa previsione normativa che sanzioni, nella fattispecie concreta, la condotta considerata abusiva, pur in un panorama legislativo che offre oggi numerose regole destinate a dare rilievo alla condotta abusiva delle parti, come nella disciplina sui ritardi nei pagamenti o nella legislazione antitrust sull’abuso di posizione dominante, fino all’ipotesi di abuso di dipendenza economica. Mancando tuttavia i presupposti per l’applicazione di specifiche disposizioni normative, la Corte di cassazione (che esplicitamente lamenta l’impossibilità di una riflessione sull’abuso di dipendenza economica, non sollevata dai ricorrenti) non sembra avvedersi del carattere eccezionale di tali disposizioni, le quali disattendono un principio cardine di intangibilità dello scambio contrattuale. E tale misunder- ( 13 ) In tal senso, Salvi, voce «Abuso del diritto (diritto civile)», in Enc. giur. Treccani, I, Ed. Enc. it., 1988, 5. Penetrante, sotto il medesimo profilo, la critica di Sacco, op. cit., 370. 153 Discussioni standing si aggrava nella convinzione, assente in precedenti applicazioni dell’abuso del diritto anche in ambito contrattuale ( 14 ), che non sia da ricercare una condotta posta in essere al solo fine di danneggiare la controparte, essendo innegabile che l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di durata non può che rispondere ad un concreto interesse del recedente nonché ad un generale principio di temporaneità dei vincoli negoziali. 5. L’illegittima commistione tra piani diversi: abuso del diritto e interpretazione del contratto nella prospettiva comparatistica. Al di là del dubbio valore euristico della nozione di abuso del diritto, pare dunque del tutto inopportuno l’accostamento che viene prospettato nella sent. n. 20106/ 2009 con il tema dell’interpretazione secondo buona fede. Al riguardo, anche alcune brevi riflessioni in chiave comparatistica confermano la piena estraneità dei due piani del discorso, i quali non sembrano intrecciarsi nelle riflessioni dottrinali e nelle applicazioni giurisprudenziali che correttamente inquadrano l’istituto dell’abuso del diritto. Se, ad esempio, si prende in considerazione l’ordinamento francese, in cui la figura dell’abuso del diritto ha conosciuto le prime moderne teorizzazioni, è facile riconoscere come la giurisprudenza, in assenza di una espressa previsione normativa, faccia leva unicamente sull’art. 1134 code civil, che prevede un obbligo per i contraenti di agire secondo buona fede. È ben vero che manca, nella sistematica del codice francese, una norma corrispondente al nostro art. 1366 cod. civ. ed è pertanto pressoché inevitabile che l’abuso del diritto venga ancorato ad un fondamento normativo individuato nell’obbligo di buona fede in executivis. Tuttavia, non viene offerto rilievo ad alcuno dei canoni ermeneutici codificati, tanto meno se ne invoca il possibile utilizzo riequilibrativo dell’assetto di interessi dei contraenti e la funzione latamente correttiva del regolamento contrattuale è affidata in via esclusiva all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto ( 14 ) Cass., 16.10.2003, n. 15482, in Foro it., 2004, I, 1845. 154 ( 15 ). Del resto, l’estraneità della fase ermeneutica alla valutazione di abusività del comportamento dei contraenti emerge in modo manifesto ove si considerino gli orientamenti della Cour de cassation, proprio in casi di recesso da contratti di durata, in relazione ai quali i giudici escludono la necessità di un controllo sulla giustificazione causale dell’atto di recesso ove il diritto di recedere sia espressamente previsto nel contratto non riconoscendovi così un’ipotesi di abuso del diritto ( 16 ); quest’ultimo ricorre invece nel caso in cui la condotta di una parte dia luogo a manovre fraudolente e disoneste, il che rende evidente, per la sussistenza dell’abuso del diritto, la necessaria contrarietà del comportamento di una parte alla buona fede nell’esecuzione del contratto ( 17 ). Ancor più significativa è l’esperienza tedesca, ove la figura del Rechtsmissbrauch si è rapidamente emancipata dall’immediato fondamento normativo costituito dal § 226 BGB («l’esercizio del diritto è inammissibile se può avere il solo scopo di provocare danno ad altri») ( 18 ), per ancorarsi alla clausola generale di buona fede del § 242 BGB, abbinata alla considerazione degli usi contrattuali (Verkehrssitte) di cui al § 157 BGB ( 19 ). Su tale base, si potrebbe essere indotti a credere che l’abuso del diritto presupponga l’avvenuta interpretazione delle clausole contrattuali sulla scorta di un criterio di buona fede, secondo un procedimento ( 15 ) Così già Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 1949, 157. ( 16 ) Cour de Cassation, 4 jan 1994, Sté Fiat Auto France c/Cachia, in Jurisclasseur Périodique, 1991.I.3757. ( 17 ) Cour de Cassation, 5 Oct 1993, Renault c/Rouvel Automobiles, in Jurisclasseur Périodique, 1994.II.22224. ( 18 ) Com’è noto, il codice tedesco non è l’unico a contemplare espressamente una norma sull’abuso del diritto, la quale si rinviene, tra gli altri, nel codice civile svizzero (art. 2, comma 2o), in quello spagnolo (art. 7, comma 2o) e nel codice olandese del 1992 (art. 3:13). ( 19 ) Larenz-Wolf, Allgemeiner Teil des deutschen bürgerlichen Rechts, Monaco, 2004, 283. Nella letteratura in lingua italiana, si può vedere Ranieri, Norma scritta e prassi giudiziale nell’evoluzione della dottrina tedesca del Rechtsmissbrauch, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1972, 1216. NGCC 2010 - Parte seconda Abuso del diritto analogo a quello ipotizzato dalla nostra giurisprudenza. In realtà, una semplice ricognizione del ruolo che assume la buona fede interpretativa nel contesto del diritto tedesco è sufficiente a smentire questa prima impressione: la regola composita che emerge in Germania è infatti espressione privilegiata di tutela dell’affidamento del destinatario delle dichiarazioni contrattuali e non si colora di istanze equitative o riequilibrative del contenuto del contratto. Non vi è dubbio, al riguardo, che la valorizzazione degli usi ai fini del processo ermeneutico riconduce, in ultima analisi, l’operazione posta in essere dall’interprete ad un parametro oggettivo, svincolato dalle intenzioni dei contraenti, e destinato a coincidere con il senso che la generalità dei consociati potrebbe attribuire alle singole dichiarazioni di volontà ( 20 ). In altre parole, la prospettiva in esame appare volta a tutelare l’affidamento del destinatario della dichiarazione contrattuale (c.d. objektiver Empfängershorizont), identificandone il contenuto con quello che una persona, nella stessa posizione del destinatario della dichiarazione, avrebbe potuto ragionevolmente attribuire alle clausole del contratto in conformità a buona fede, oltre che alla luce degli usi contrattuali. In questo modo, peraltro, è possibile porre un limite preciso all’indagine sull’intenzione dei contraenti, la quale trova spazio di esplicazione fin tanto che essa non entra in collisione con le ragionevoli aspettative del destinatario delle dichiarazioni contrattuali, di modo che l’interprete sia posto in condizione di valutare positivamente sia elementi oggettivi che elementi soggettivi, entro una cornice di regole definite e prevedibili in anticipo ( 21 ). Anche l’esperienza di common law porta al- 20 ( ) Lo stretto collegamento tra interpretazione secondo buona fede e rilevanza degli usi si può leggere già in Danz, Die Auslegung der Rechtsgeschäfte, Jena, 1911, 152 ss. ( 21 ) Tale visione rappresenta un tratto distintivo dell’ermeneutica contrattuale tedesca, sul quale concorda consolidata dottrina: Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Das Rechtsgeschäft, Berlin-Heidelberg-New York, 1979, 307 ss.; Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Gottingen, 1967, 517. NGCC 2010 - Parte seconda cune conferme al discorso fin qui condotto, pur essendo assai noto che il concetto di abuso del diritto è formalmente estraneo al dibattito giuridico anglosassone, almeno nella forma assunta nella tradizione romanistica ( 22 ). Il discorso meriterebbe ben più ampi approfondimenti e la stessa idea di considerare unitariamente il modello di common law con riferimento a simili problematiche è certamente fuorviante. Ad ogni modo, un principio generale che sanzioni l’abuso del diritto è assente tanto in Inghilterra quanto negli Stati Uniti, ma non mancano singoli istituti, destinati a regolare specifiche fattispecie non nella forma di una clausola generale, i quali paiono strutturati in maniera idonea ad assecondare la medesima funzione (si pensi al tort of interference o alla doctrine of unconscionability o all’undue influence). In ogni caso, dalla dottrina statunitense proviene una chiara indicazione di sovrapponibilità tra il concetto di abuso del diritto e l’obbligo di comportamento secondo good faith, esplicitamente contemplato, com’è noto, nello Uniform Commercial Code e nel Second Restatement of Contracts, in perfetta simmetria con la più incisiva critica continentale alla nozione di abuso del diritto, che pare sovrapporsi all’area coperta dalla buona fede in executivis; nella stessa prospettiva si colloca la particolare caratteristica dell’esperienza di common law di saper conciliare un modello di interpretazione contrattuale ancorato al rispetto primario della volontà espressa, con frequenti aperture alla valutazione giudiziale di possibili manifestazioni di iniquità del contratto, operate attraverso strumenti che vengono attivati in una fase successiva al processo ermeneutico ( 23 ). ( 22 ) Vi sono certamente talune significative eccezioni. Al riguardo, è interessante leggere le pagine di Gutteridge, Abuse of Rights, in 1 Cambridge Law J. (1933), 22, in cui l’a. lamenta l’indifferenza del diritto inglese del tempo a qualsiasi atteggiamento «abusivo» nell’esercizio di un diritto, pur dubitando della possibilità di elaborare una autonoma doctrine dell’abuso del diritto, descritta quale «instrument of dangerous potency in the hands of the demagogue and the revolutionary» (ivi, 44). ( 23 ) La prevalente dottrina ritiene che una teoria dell’abuso del diritto sia non necessaria nei Paesi di common law e nemmeno compatibile con la tradi155 Discussioni Il panorama del diritto inglese mostra, al riguardo, una maggiore impenetrabilità all’abuso del diritto, conseguenza di uno scarso rilievo tradizionalmente affidato alla buona fede contrattuale, anche se è necessario rilevare come ciò che più «irrita» il diritto inglese non siano tanto i valori sottesi al principio stesso di buona fede, quanto la possibile vaghezza nel suo concreto utilizzo giurisprudenziale ed il «forzato adattamento di uno schema non sempre idoneo per tutti i tagli e tutte le misure» ( 24 ). Certamente inaccettabile agli occhi del common lawyer sarebbe inoltre la tesi per cui il procedimento interpretativo, che in Inghilterra è a tutt’oggi legato al rispetto della volontà delle parti così come tradotta nel testo contrattuale, possa consentire un ampio margine di discrezionalità giudiziale tale da permettere al giudice di riscrivere il contratto al posto delle parti. La logica del modello di ermeneutica contrattuale inglese, pur soggetta nel corso degli ultimi anni ad una profonda rivisitazione ( 25 ), ha mantenuto costante la tesi per cui il processo interpretativo conduce ad assegnare al contratto il significato che vi potrebbe attribuire un reasonable man il quale si trovi nella medesima condizione conoscitiva dei contraenti; da ciò emerge un quadro nel quale massimo è il rilievo attribuito al concetto di reliance contrattuale, e cioè all’affidamento che ciascun contraente ripone sulle dichiarazioni negoziali, non idoneo a far penetrare per via interpretativa istanze di riequilibrio degli assetti di interessi già delineati dai contraenti e conformati alla luce di un’interpretazione condotta secondo ragionevolezza. zionale precisione definitoria dei diritti attribuiti per legge o per contratto; così Catala-Weir, Delict and Torts: A Study in Parallel, 38 Tul Law Review (1975) 1015. Di recente, il tema dell’abuso del diritto è stato oggetto di una nuova analisi da parte di Perillo, Abuse of Rights: A Pervasive Legal Concept, in 27 Pac. L.J. (1997), 37, il quale ravvisa una possibile lettura di vari istituti del diritto americano accomunati dal fil rouge del concetto di abuso del diritto. L’a. sembra peraltro cadere in contraddizione quando accosta la teoria dell’abuso del diritto, quale punto di aggregazione di regole diverse, al procedimento di interpretazione del contratto non ancorato al criterio letterale. Se si ritiene infatti che la condotta dei contraenti sia abusiva ove si ponga in contrasto con l’obbligo generale di comportamento secondo buona fede nella fase esecutiva (ivi, 69 ss.), non si può al tempo stesso sostenere che il procedimento interpretativo può di per sé condurre a delimitare il significato contrattuale in modo tale da impedire condotte abusive. ( 24 ) In questi termini De Vita, Buona fede e common law (attrazione non fatale nella storia del contratto), in Riv. dir. civ., 2003, I, 267. Sull’effetto «irritante» del concetto di buona fede per il tessuto del diritto inglese, il riferimento d’obbligo è a Teubner, Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences, in 61 Modern Law Review 11 (1998), trad. it. in Ars Interpretandi, 2007, 143 ss. ( 25 ) Una rielaborazione dei canoni di interpretazione del contratto in Inghilterra si può leggere nel caso Investors Compensation Scheme Ltd. v West Bromwich Building Society [1998] 1 All ER 98; si rinvia, al riguardo, a Viglione, L’interpretazione del contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive, in Riv. dir. civ., suppl. 1, 2008, 134 ss. Il rinnovato interesse per il tema interpretativo nel quadro del diritto contrattuale inglese è testimoniato oggi dalla recente pubblicazione di tre studi monografici ad esso dedicati: Lewison, The interpretation of contracts, Londra, 2004; McMeel, The Construction of Contracts. Interpretation, Implication and Rectification, Oxford, 2007; Mitchell, Interpretation of contracts, Londra-New York, 2007. 156 NGCC 2010 - Parte seconda Studi e Opinioni «BEST INTERESTS OF THE CHILD» O «BEST INTERESTS OF CHILDREN»? (*) di Leonardo Lenti Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini della best interests of the child doctrine e dell’affermazione dei children’s rights. – 3. I best interests of the child nel diritto italiano. – 4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child. – 5. I best interests of the child e il principio di legalità: il caso Serena. – 6. Il contenuto dei best interests of the child, fra autodeterminazione e paternalismo: il caso dei trattamenti oncologici alternativi a quelli della medicina scientifica. 1. Premessa. Scopo di questo breve scritto è sottolineare una confusione, una sovrapposizione di significati che si verifica frequentemente, almeno nei paesi dell’Europa continentale, nell’uso delle locuzioni «interesse del minore», «superiore interesse del minore», ovvero in lingua inglese (dalla quale la locuzione italiana trae origine) «best interests of the child». Questa locuzione, posta al singolare («minore», «child»), si riferisce all’interesse del singolo minore, nel concreto del caso che lo riguarda; ma viene anche da tempo impiegata, e sempre più spesso, come se fosse invece posta al plurale («minori», «children»), cioè come se si riferisse in via generale e astratta al bene complessivo dell’età infantile e adolescenziale e quindi all’affermazione e alla tutela in via astratta e generale dei loro interessi, vale a dire dei diritti di tale fascia di età. (*) Lo scritto rielabora l’intervento omonimo tenuto al Convegno internazionale giuridico-linguistico Marginalized Identities in the Discourse of Justice: Reflections on Children’s Rights, tenuto a Torino il 5 e 26.5.2008; gli atti in corso di pubblicazione presso la casa editrice Polimetrica, ne contengono una versione in lingua inglese, avente un contenuto in gran parte analogo. NGCC 2010 - Parte seconda 2. Alle origini della best interests of the child doctrine e dell’affermazione dei children’s rights. L’affermazione del principio della prevalenza dei best interests of the child nelle questioni riguardanti i minori nacque nel common law nordamericano. Gli studi di Zainaldin e di Presser ( 1 ) – ormai datati ma non invecchiati – hanno descritto analiticamente la sua origine nel diritto degli Stati Uniti nella prima parte del XIX secolo. La best interests of the child doctrine nacque in contrapposizione con la rigidità che caratterizzava i parental rights nel common law, immodificabili e intrasferibili: svolse la funzione di strumento per introdurvi eccezioni, fondate sulle specifiche esigenze dei singoli casi concreti, con lo scopo di raggiungere soluzioni corrispondenti nel massimo grado possibile a giustizia sostanziale e tali da aprire la strada all’affermazione di nuovi principi. I due campi in cui si fece originariamente ricorso alla best interests of the child doctrine furono quello dell’adozione dei minorenni e quello dell’affidamento dei figli minorenni tra coniugi divorziati. In entrambi i campi l’accoglimento della best interests of the child doctrine permise di dare soluzioni differenziate seciondo le peculiari esigenze del singolo caso; nella loro genesi la persona del bambino o dell’adolescente, di quel detereminato bambino o adolescente, era al centro dell’attenzione; lo scopo del giudizio era scegliere ciò che appariva me( 1 ) Zainaldin, The Emergence of a Modern American Family Law: Child Custody, Adoption and the Courts, 1796-1851, in 73 Nw. U. L. Rev., 1979, 1052 ss.; Presser, The Historical Background of the American Law of Adoption, 11 J. Fam. L., 1971, 448 ss. 157 Studi e Opinioni glio per lui, per la sua vita e per la sua crescita. Al contrario, l’accoglimento della parental rights doctrine avrebbe portato il giudice a decidere inevitabilmente l’affidamento a favore del padre legale: in caso adozione questi era preferito rispetto alla famiglia che aveva accolto il minore (avendolo trovato non accompagnato, oppure essendole stato affidato dal padre, che aveva poi cambiato idea e ne aveva chiesto la restituzione) ( 2 ); in caso di affidamento fra divorziati, invece, era preferito alla madre, in quanto questa non era contitolare dei parental rights, secondo il common law del tempo. La best interests of the child doctrine nacque dunque come regola per risolvere casi concreti. L’idea stessa, però, che si pensasse di risolverli evitando di applicare la stretta regola di common law, anzi contraddicendola e suparandola in nome della felicità individuale (il diritto alla felicità – ricordo – è menzionato nella costituzione federale degli Usa), costituiva una diretta applicazione dell’eudemonismo settecentesco. Come pure costituiva un’applicazione concreta dei principi illuministici riguardanti i rapporti fra genitori e figli, ben sintetizzati da Locke nel suo secondo Trattato sul governo, i quali si ponevano all’opposto dell’ideologia proprietaria, che tradizionalmente connotava i rapporti fra padri e figli e faceva di questi ultimi una sorta di bene, di oggetto di un diritto di tipo quasi dominicale del padre. Il potere del padre sul figlio – scriveva Locke ( 3 ) – non si fonda tanto sul fatto della generazione biologica quanto piuttosto sul fatto della cura, dell’educazione e del mantenimento del bambino. Pertanto il potere del padre, espresso nella patria potestà, è indissolubilmente legato al fatto ch’egli allevi i propri figli, li mantenga, li educhi, li istruisca: ne consegue che lo perde qualora li abbandoni. In quest’ultimo caso tale potere sui bambini ( 2 ) Nella dottrina italiana, per una ricostruzione più ampia di questa vicenda, che costituisce una delle fonti originarie del modello contemporaneo di adozione, mi permetto di rinviare a Lenti, Introduzione. Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, II, Filiazione, a cura di Collura-LentiMantovani, Giuffrè, 2002, 584 s. ( 3 ) Locke, Due trattati sul governo, trad. it, Utet, 1948, II, n. 65 s. 158 compete a chi li tiene con sé e li alleva, come se ne fosse il padre genetico: dunque al padre adottivo. Il ricorso alla best interests of the child doctrine segnò l’avvio nel common law di una fase di modificazione radicale dei principi stessi: da un sistema costruito intorno al diritto del padre, ben rappresentato nel valore semantico originario dell’espressione «parental rights» ( 4 ), si passò progressivamente a un sistema centrato sul diritto dei figli di essere amati, curati, mantenuti, educati, istruiti. Proprio la struttura più profonda del common law – che è costruito sul precedente e per tradizione affida in linea di principio l’innovazione anzitutto alle corti e solo in subordine al legislatore – spiega perché l’emersione del nuovo sia avvenuta soprattutto mediante un principio da applicare in giudizio al singolo caso concreto, come eccezione a un principio giuridico consolidato di segno opposto. La best interests of the child doctrine non nacque come applicazione dell’equity. A quest’ultima, infatti, si ricorreva e si ricorre in circostanze diverse e con esiti diversi: quando l’applicazione di una regola giuridica rigida e precisa porterebbe a risultati percepiti come ingiusti nel caso singolo, ma non si intende affatto contraddire il principio che sta alla base della regola stessa. Anzi, per via di equity si cerca di applicare direttamente al caso di specie proprio quello stesso principio. Nei paesi dell’Europa continentale, principalmente a causa della differente struttura del sistema politico e giuridico, si ottenne un risultato simile a quello descritto sopra seguendo una via diversa. Insieme con le elaborazioni filosofiche dei giusnaturalisti seicenteschi e settecenteschi – cui si deve l’impostazione originaria del sistema dei diritti umani affermatosi poi largamente nel mondo solo nella seconda metà del novecento – quegli stessi principi illuministici ri( 4 ) Tuttora utilizzata nei sistemi anglosassoni, benché ormai dotata di un significato lontanissimo da quello della tradizione, che corrispondeva al significato proprio della parola «right»: oggi i parental rights, pur così chiamati, costituiscono infatti anzitutto un dovere e una responsabilità dei genitori nei confronti dei loro figli minorenni. NGCC 2010 - Parte seconda «Best interests of the child» o «best interests of children»? guardanti i rapporti fra genitori e figli non diedero tanto origine a un principio da applicare in giudizio al singolo caso concreto, scegliendo secondo i best interests of the child, quanto piuttosto offrirono all’autorità legiferante indicazioni astratte e generali sulle finalità da perseguire. Così i minorenni vennero anzitutto riconosciuti come soggetti di un insieme di diritti della persona, allo stesso modo in cui lo sono gli adulti; per di più come soggetti specialmente preziosi per la società, poiché ne costituiscono il futuro; e come soggetti che si trovano in una condizione di naturale debolezza e sono quindi bisognosi dell’aiuto degli adulti. Tutti i minorenni si videro attribuito il diritto di ricevere questo aiuto, sotto forma di amore, di cura, di mantenimento, di educazione, di istruzione. Tra i fondamenti dell’intero sistema giuridico vi dovrebbero quindi essere la piena realizzazione dei loro diritti e la garanzia di un sistema che assicuri loro le migliori condizioni di vita possibili; ovvero, per usare parole spesso impiegate nel diritto d’oggi dell’Europa continentale, per perseguire i best interests of the child; ma in realtà – mi sembra – per perseguire piuttosto i best interests della categoria generale e astratta «children», senza alcuna particolare attenzione alle singolarità del caso di specie da decidere. La prospettiva puerocentrica, di matrice illuminista, emerse soprattutto nelle proposte di politica legislativa in materia di adozione ( 5 ): nel sistema allora più prestigioso in Europa per la sua capacità di innovazione politica, la Francia, va ricordata la proposta di Berlier, elaborata in un’articolata bozza del 1792 e poi confluita nel progetto preliminare sull’adozione discusso al Conseil d’État nel 1802 in sede di preparazione del Code Napoléon ( 6 ), ma successivamente abbandonato ( 7 ). L’adozione era con( 5 ) Per una ricostruzione più ampia mi permetto di rinviare ancora a Lenti, Introduzione, cit., 579 s. ( 6 ) I lavori preparatori del Code Napoléon sono pubblicati in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, X, rist. anastatica, Zeller, Osnabrück, 1968, spec. 247-340. ( 7 ) L’adozione ottocentesca del Code Napoléon (come quella del codice italiano del 1865) fu tutt’altro: un istituto ibrido e mal riuscito, volto principalNGCC 2010 - Parte seconda cepita come un istituto giuridico radicato nel principio della solidarietà sociale, consistente nel dare una famiglia a un bambino che ne fosse privo: era dunque volta esclusivamente alla protezione del bambino, al suo benessere e alla sua educazione. Dopo una lunga fase, corrispondente a gran parte del XIX secolo, nella quale la garanzia dei children’s rights restò in ombra, come pure molti dei principi illuministi in materia di relazioni familiari, i primi decenni del XX secolo ne segnarono la rinascita: ciò avvenne in un primo tempo soprattutto nel campo del diritto penale e della procedura penale, con la nascita delle Juvenile Courts e l’elaborazione di regole diverse per trattare la delinquenza minorile rispetto a quelle impiegate per la delinquenza degli adulti. Ma ben presto questo movimento investì anche il campo del diritto civile con l’introduzione, anzitutto in Inghilterra e in Francia negli anni ’20 e ’30, delle prime leggi che accolsero in Europa il modello contemporaneo di adozione: furono occasionate dalla tragedia degli orfani della prima guerra mondiale, ma erano espressione di valori solidaristici di impronta illuminista la cui diffusione e accettazione nella società andava rapidamente crescendo ( 8 ). Attraverso questi passaggi (sui versanti legislativo e giudiziario) l’atteggiamento puerocentrico uscì dal campo della pedagogia più innovativa, in cui era rimasto confinato fino all’inizio del XX secolo, e si affermò anche in molti altri settori, come in quello della psicologia e – ciò che qui interessa – in quello del diritto. Nella seconda metà del XX secolo divenne il principio guida in materia minorile, tanto negli ordinamenti dei paesi di matrice culturale eu- mente a dare un discendente a chi ne era privo, dunque prioritariamente nell’interesse dell’adottante, nonostante qualche generica indicazione legislativa di segno opposto, di valore meramente retorico ma priva di efficacia operativa. Com’è noto, era riservata a chi aveva compiuto i 50 anni e non aveva figli legittimi; potevano essere adottati solo i maggiorenni (Francia) o anche i minorenni ultradiciottenni (Italia); ma mai i bambini. ( 8 ) Sulla formazione del modello giuridico contemporaneo di adozione mi permetto ancora il rinvio a Lenti, op. loc. ult. citt. 159 Studi e Opinioni ropea (continentale, anglosassone e – seppur unicamente sul piano della declamazioni verbali, spesso assai altisonanti – dei paesi dell’area sovietica), quanto nel sistema giuridico internazionale: tutti unanimi nell’affermare il pieno riconoscimento dei diritti dei minori e la necessità prioritaria di perseguire il loro bene. La locuzione sotto la quale furono posti questi principi fu reperita acriticamente nel linguaggio giuridico anglosassone, in quanto principale linguaggio degli organismi internazionali: fu appunto quella dei best interests of the child. In sintesi: la best interests of the child doctrine, nata all’inizio del XIX secolo come espressione di un principio nuovo, opposto a quelli allora dominanti, che permetteva di decidere un singolo caso concreto in modo difforme dalle regole legislative e dai precedenti giudiziali del tempo, si trasformò – almeno nell’Europa continentale – in un principio generale secondo il quale l’intero sistema giuridico minorile era connotato dalla priorità dei children’s rights. Così questi ultimi, indicati però con il nome mentitorio di best interests of the child, divennero il centro del sistema, il fondamento di un insieme di regole astratte e generali, connotate da un certo grado di rigidità, com’è inevitabile. Divennero dunque proprio l’opposto della flessibilizzazione delle regole giuridiche, della loro adattabilità alle singolari esigenze della giustizia nel caso concreto, che si intendeva perseguire con la best interests of the child doctrine ai tempi della sua introduzione originaria. Da qui nasce la crescente esigenza di prevedere eccezioni all’applicazione di tali regole ( 9 ): eccezioni finalizzate a rendere giustizia nel caso concreto a favore di un determinato minore proprio (paradosso apparente) contro regole di legge postulate come corrispondenti ai best interests of the child, ovvero al massimo bene dell’età infantile e adolescenziale, considerato in modo generale e astratto. Proprio qui riemerge un nuovo spazio ( 9 ) Emblematica è la nota vicenda della progressiva elasticizzazione della differenza massima di età fra adottanti e adottato, dai primi interventi della Corte di cassazione all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso fino all’attuale testo dell’art. 6 della l. n. 184/1983, introdotto dalla l. n. 149/2001, di riforma dell’adozione. 160 d’azione per la best interests of the child doctrine, intesa nel suo significato originario. Tuttavia, a differenza di quanto accadde due secoli fa, la sua applicazione oggi non esprime principi nuovi, che scardinano quelli vecchi, ma è fondata piuttoso sull’equità: senza contraddire in alcun modo i principi di favore per il minore che reggono il sistema, può infatti servire a giustificare una soluzione diversa da quella imposta dai testi di legge o dai precedenti giudiziali in tutti quei casi che presentano particolarità tali per cui altrimenti si giungerebbe a decisioni ingiuste, cioè tali da ritorcersi contro il bene di quel singolo determinato minore. In conclusione: la locuzione «best interests of the child» ha assunto e continua ad avere significati diversi secondo le epoche, gli ordinamenti e i casi specifici. Questa diversità fra i significati, oggetto di frequenti sovrapposizioni, è generatrice di confusione e di profonda ambiguità: fra gli studiosi e gli operatori del diritto, quanto meno nell’Europa continentale, ne manca però una sufficiente consapevolezza. I brevi cenni storici che precedono sono intesi a cercare di identificarne a grandi linee le ragioni. 3. I best interests of the child nel diritto italiano. Nel diritto civile italiano il principio della prevalenza dei best interests of the child ovvero del superiore interesse del minore – inteso nel suo significato originario, a quanto mi sembra – ebbe le prime applicazioni non sporadiche, ma ripetute con una certa costanza, negli anni ’50 del XX secolo, ben prima di essere codificato nella riforma del diritto di famiglia del 1975 (art. 155, comma 1o, cod. civ.) ( 10 ): fu impiegato come criterio per deci- ( 10 ) L’art. 155, comma 1o, cod. civ., prima della riforma del 2006, stabiliva che ogni provvedimento giudiziario riguardante i figli dovesse essere preso «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale» dei figli stessi. La riforma del 2006 ha mantenuto la stessa formula nel nuovo art. 155, comma 2o. La precisazione dell’esclusività, assente negli altri ordinamenti europei, si spiega per il fatto che il legislatore intendeva così vietare l’impiego di altri criteri decisionali, quale soprattutto la colpa (e poi l’addebito) nella separazione, che altrimenti avrebbero forse continuato a essere impiegati dalla giuriNGCC 2010 - Parte seconda «Best interests of the child» o «best interests of children»? dere l’affidamento in caso di separazione fra i coniugi, al dichiarato scopo di motivare la preferenza per la madre, nonostante la separazione fosse stata pronunciata per sua colpa. Si capovolgeva così un’abitudine di interpretazione e applicazione della legge da lungo tempo consolidata ( 11 ). Anche qui dunque la best interests of the child doctrine nacque come regola da applicare al caso concreto; anche qui nacque come fattore di scardinamento di un sistema di principi consolidati del diritto familiare, dal patricentrismo – l’esercizio della potestà, non a caso qualificata come «patria», spettava allora al solo padre – al moralismo, che recepiva ancora largamente (più che in altri paesi europei) il codice etico dei doveri matrimoniali ereditato dalla tradizione ottocentesca e tridentina, secondo il quale chi li avesse violati, e fosse quindi da qualificare come cattivo coniuge, non potesse non essere anche un cattivo genitore. Nello stesso periodo di tempo il principio della protezione prioritaria dell’interesse del minore venne anche posto alla base della riforma legislativa dell’adozione del 1967, che introdusse finalmente pure in Italia un’adozione conforme al modello che si era ormai diffuso in Europa occidentale e negli Usa: un’adozione consistente, com’è noto, in una sorta di trapianto del bambino dalla sua famiglia d’origine, inesistente o inadatta, a una famiglia d’accoglienza, ove entrava come figlio a tutti gli effetti di legge; un’adozione dunque rigorosamente costruita per dare una famiglia stabile e definitiva a un bambino che ne aveva bisogno. sprudenza della Corte di cassazione; una giurisprudenza che, ricordo, nei primi anni di applicazione della riforma del diritto di famiglia, e ancora fino all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, guardava con palese nostalgia al diritto previgente. ( 11 ) Nel diritto italiano del XIX secolo e della prima metà del XX secolo, fino agli anni ’60, era frequente che i figli fossero affidati al padre per il solo fatto che questi era l’unico esercente della patria potestà, oppure che fossero affidati al genitore che non aveva colpa nella separazione; qualora questi fosse il padre, era frequente che gli fosse prescritto di tenerli presso la propria madre o presso un istituto. NGCC 2010 - Parte seconda I best interests del singolo bambino tolto da un istituto e dato in adozione divennero così, per una sorta di transizione tanto ovvia quanto implicita, i best interests di tutti i bambini, intesi come categoria astratta e generale, cui la nuova legge sull’adozione si riferiva. Da allora le indicazioni di principio sulla centralità nel sistema italiano del principio di priorità dei best interests of the child, ovvero del «superiore interesse del minore», si sono moltiplicate a dismisura: ormai non vi è quasi legge o provvedimento giudiziario riguardante un minore che non le ripeta, a volte anche a sproposito. Dinanzi a una simile inflazione, tali riferimenti finiscono spesso con l’apparire retorici, svigoriti se non addirittura vuoti, quasi fossero una semplice clausola di stile; oppure sono trasformati in una sorta di contenitore neutro dentro il quale, argomentando, si possono versare i contenuti più vari. L’interesse del minore, come è stato osservato, si è ormai trasformato in un’icona linguistica dal contenuto facilmente manipolabile ( 12 ). Inteso a questo modo, l’interesse del minore mi sembra meriti di essere qualificato piuttosto come best interests of children, ovvero come interesse della categoria generale dei minori. 4. I problemi nell’applicazione odierna dei best interests of the child. In qualsiasi ordinamento giuridico è necessario tenere sotto stretto e attento controllo l’impiego e i contenuti dei best interests of the child, soprattutto per evitare che possano trovarvi spazio principi e interessi che, configurati in modo mentitorio, sono in realtà tali da favorire gli adulti e non i minori, l’illegalità e non il principio di legalità, fondamento dello stato di diritto. I problemi fondamentali da affrontare nella discussione sul significato e sul valore attuale nel diritto del principio dei best interests of the child, intesi come modalità per superare una ( 12 ) Cfr. Gorassini, Allontanamento volontario del minore. Variazioni ermeneutiche sull’art. 318 c.c., Esi, 1994; Zatti, Le icone linguistiche: discrezionalità interpretative e garanzia procedimentale, in questa Rivista, 2004, suppl., Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei giovani adulti, 1 s. 161 Studi e Opinioni specifica regola di legge al fine di rendere giustizia nel caso concreto, sono due: – qual è il punto fino al quale può spingersi la loro applicazione senza arrivare a intaccare il principio di legalità? – qual è il loro contenuto, ovvero come si può arrivare a definire nel singolo caso concreto che cosa sia conforme ai best interests of the child, di quel determinato minore. Per trovare risposte adeguate, credo occorra oggi seguire una linea diversa da quella che si seguirebbe in altri settori del diritto, ove la posta in gioco è solo o principalmente patrimoniale: amministrare bene la giustizia in materia minorile, come anche in generale in materia di rapporti familiari, significa trovare soluzioni ai conflitti che siano miti, duttili, nella massima misura possibile accettate per effetto di persuasione anche da quella delle parti litiganti che in altri settori del diritto si direbbe «perdente», cioè quella che ha visto respinta la maggior parte delle proprie pretese o richieste. 5. I best interests of the child e il principio di legalità: il caso Serena. La risposta alla prima domanda posta sopra comporta una valutazione comparativa estremamente delicata, ove non possono essere date risposte secche, rigide e univoche: ricordo brevemente un caso famoso, quale esempio paradigmatico in proposito. Nel 1988 un italiano, sposato, aveva acquisito in qualche modo nelle Filippine una bambina (a nome Serena), riconoscendola falsamente come figlia propria, e l’aveva portata in Italia, ove insieme con la moglie aveva già adottato (legalmente) un bambino; non è mai risultato comprensibile perché l’interessato non avesse seguito le regole di legge anche per il secondo tentativo di adozione. Si trattava di un’evidente e indiscutibile violazione della legge sull’adozione internazionale, una legge posta nell’interesse di tutti i bambini, a garanzia del loro diritto di avere una famiglia idonea, capace di allevarli nel modo migliore possibile. Dopo una serie di vicende processuali durate circa un anno, caratterizzate da un comportamento di forte ostruzionismo da parte dell’uomo, il tribunale per i minorenni ordinò l’allontanamento della bambina e la diede in affidamento preadottivo (e poi in adozione) a una coppia 162 idonea, che nelle proprie richieste aveva seguito le regole di legge. Il caso fu oggetto di un’enorme risonanza mediatica. Occupò per mesi le cronache dei giornali e i palinsesti televisivi; l’operato dei giudici fu oggetto di furenti critiche da parte di alcune fra le più alte cariche politiche istituzionali del paese e di una famosa scrittrice italiana ( 13 ); diede origine a gravi minacce nei loro confronti da parte di individui esaltati dalla campagna giornalistica, martellante e tutt’altro che equanime. Fu davvero una brutta pagina nella storia del giornalismo e delle istituzioni politiche italiane. Il tono generale della discussione fu determinato dalla stampa e dalla televisione e può essere sintetizzato così: le ragioni del cuore contro le aride rigidità della legge. Quali erano in una simile situazione, avvelenata dai mezzi d’informazione, i best interests of the child? Consistevano nella violazione di una legge posta a garanzia dei diritti dei bambini? Fino a che punto è ammissibile legalizzare illegalità per il bene di un singolo bambino? Quale effetto di esempio – data la risonanza mediatica – avrebbe potuto derivarne, a detrimento del rispetto di una legge posta nell’interesse dei bambini? La decisione dei giudici, che seppero coraggiosamente resistere alla denigrazione mediatica e politica, fu determinata da due fattori. Il primo fattore, quello che risultò poi decisivo, fu la convinzione che lasciare la bambina presso la coppia che l’aveva acquisita illegalmente sarebbe stata una ferita troppo grave per il principio di legalità, troppo foriera di future illegalità; la situazione, insomma, era degenerata a tal punto, soprattutto a causa del fragore mediatico ( 14 ), che nella valutazione comparativa fra il presumibile interesse di quella bambina e il principio di legalità (una legalità in questo caso posta a tutela del bene dei bambini in generale), era il secondo a dover prevalere ( 15 ). Le parole della Corte d’ap( 13 ) Ginzburg, Serena o della vera giustizia, Einaudi, 1989. ( 14 ) Senza fragore mediatico è lecito supporre che forse le cose sarebbero andate in un altro modo. ( 15 ) La vicenda giudiziaria si concluse con il deNGCC 2010 - Parte seconda «Best interests of the child» o «best interests of children»? pello di Torino, che prese la decisione finale, di dolente intensità, meritano di essere ricordate con una citazione testuale. Scrisse la Corte che in presenza della l. n. 184/1983 sull’adozione, una legge «provvida ed avanzata che difende i bambini contro frodi, sfruttamenti, mercificazioni da parte degli adulti [...], ogni sconfitta di questa legge è una sconfitta dei bambini e della loro difesa»; e i tentativi di frode erano (e forse ancora sono) molto frequenti. Aggiunse poi che la bambina «è sorella a molti bambini, il cui destino può essere messo in questione proprio dalla soluzione di questo caso». Infine osservò che «la legge difende le persone di tutti i bambini. Rifiutando di tradire la legge e di “legalizzare” la frode ad essa, i giudici operano a servizio dell’interesse di tutti i bambini. Se tale rifiuto produce una sofferenza per Serena, quella sofferenza non è conseguenza dell’applicazione della legge, bensì della prolungata frode» della famiglia che l’aveva acquisita. Con queste chiare parole la Corte giudicò dunque evidentemente prioritari gli interessi della categoria generale dei bambini, non del singolo, almeno per il modo in cui il caso si era in concreto sviluppato, soprattutto a causa della risonanza esemplare che aveva avuto. Il secondo fattore ebbe un’importanza assai minore, ma servì comunque a rimuovere i dubbi che persistevano, almeno sul piano degli argomenti portati a sostegno della decisione, e fu probabilmente utilizzato in un modo un po’ strumentale: una perizia psicologica sulla bambina, effettuata qualche settimana prima del suo allontanamento – quindi ormai dopo un anno da che era stata accolta dalla famiglia e dopo alcuni mesi di tempesta mediatica – ne aveva indicato uno stato di sofferenza crescente a causa della vicenda che la coinvolgeva; di qui la conseguenza che il suo allontanamento, creto di App. Torino, 21.4.1989, che fece seguito a un precedente decreto della stessa Corte del 15.3.1989, entrambi in Giur. it., 1989, I, 2, 515 s., con nota adesiva di Lenti, Il caso Serena: i bambini non si usucapiscono; cfr. inoltre il commento adesivo di Pepino, Serena, i giudici e l’intervento pubblico nel settore minorile, in Quest. giust., 1989, 434 s., e quello dubbiosamente contrario di Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, 1992, 192 s. NGCC 2010 - Parte seconda che vi avrebbe posto fine, sarebbe stato corrispondente anche ai suoi best interests individuali. 6. Il contenuto dei best interests of the child, fra autodeterminazione e paternalismo: il caso dei trattamenti oncologici alternativi a quelli della medicina scientifica. La risposta alla seconda domanda posta sopra – come si possa arrivare a definire nel singolo caso concreto che cosa sia conforme ai best interests of that child, ovvero di un determinato minore – pone un’infinità di problemi. Ne tratterò brevemente attraverso l’esempio offerto da una vicenda emblematica del recente passato, assai dolorosa, oggetto anche di forte attenzione mediatica: la questione del consenso ad autorizzare trattamenti sanitari a favore di minori e a realizzarli nei fatti anche contro la volontà dei genitori stessi e del minore, ove la questione giuridica di principio è quella della difficile ricerca di un punto di equilibrio fra l’autodeterminazione del minorenne e l’eterodeterminazione paternalistica da parte di adulti diversi dai suoi genitori. I trattamenti sanitari effettuati su un minorenne necessitano di regola dell’autorizzazione dei genitori, in quanto suoi legali rappresentanti. Tuttavia, qualora i genitori rifiutino di consentire a trattamenti giudicati necessari dai medici, questi ultimi hanno il dovere di segnalare la situazione al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, affinché attivi il procedimento di cui all’art. 333 cod. civ.: nel suo corso il Tribunale deciderà se emanare un decreto con il quale limitare la potestà dei genitori, prescrivendo loro di non opporsi al trattamento, oppure sospenderli dall’esercizio della potestà proprio con riguardo esclusivo al loro mancato consenso, considerandoli in conflitto d’interessi con il figlio, e nominare contestualmente un curatore speciale che dia tale consenso. Il consenso del minore al trattamento sanitario che lo riguarda non è richiesto formalmente, anche se si tratta di un minore ormai dotato di una sufficiente capacità di discernimento. Tuttavia si ritiene di dover applicare il principio espresso nel finale dell’art. 6, comma 2o, della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uo163 Studi e Opinioni mo e la biomedicina del 1997 ( 16 ), secondo il quale «il parere di un minore è preso in considerazione come fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità». Nel 1998 si diffuse in Italia la credenza nell’efficacia di una terapia oncologica diversa da quelle consigliate dalla medicina scientifica, la cosiddetta multiterapia Di Bella; tale credenza nacque da un’incredibile campagna mediatica e politica, ma si dimostrò poi nel giro di pochi mesi clamorosamente falsa. In alcuni casi giunti all’attenzione della magistratura minorile, i genitori di bambini ammalati – di età fra i 9 e i 10 anni e considerati quindi dotati di una sufficiente capacità di discernimento – negarono il loro consenso a proseguire nelle terapie consuete e scelsero di curarli con la terapia Di Bella. Su segnalazione dei medici che avevano in cura i piccoli, intervenne la giustizia minorile, che prese decisioni diverse nei vari casi ( 17 ): a volte sospese i genitori dall’esercizio della potestà e nominò un curatore del minore, che desse il consenso formalmente necessario per continuare i trattamenti oncologici ospedalieri; altre volte ritenne invece opportuno non intervenire. Non giunse però mai a decidere il ricorso all’esecuzione forzata sul corpo del bambino, quando questi persisteva nell’opporvisi ( 18 ). ( 16 ) La l. 28.3.2001, n. 145, ha autorizzato la ratifica della Convenzione da parte dell’Italia; tuttavia, per ragioni politiche non apertamente e ufficialmente dichiarate (lasciando così spazio a ogni malevola supposizione), lo strumento di ratifica non è mai stato depositato, sicché non può essere considerata in vigore per l’Italia. Ciononostante i giudici ne applicano ormai costantemente i principi, considerandoli immanenti sia nell’ordinamento interno sia nell’ordinamento internazionale. ( 17 ) Cfr. Turri, Diritto alla salute, minorenni e libertà di cura, in Quest. giust., 1999, 473 s.; Id., Autodeterminazione, trattamenti sanitari e minorenni, ivi, 2000, 1098 ss.; Vercellone, Il corpo del minorenne: i trattamenti sanitari, nel Trattato dir. fam., diretto da Zatti, II, La filiazione, cit., in particolare 999 s. ( 18 ) Trib. Brescia, 28.12.1998, App. Brescia, 13.2.1999 e Trib. Brescia, 22.5.1999, tutte in questa Rivista, 2000, I, 204 ss., con nota di Grifasi; App. Brescia, 24.11.1999, in Minori giust., 2001, 2, 203 s.; App. 164 I principali fattori che i giudici presero in considerazione nel bilanciare i valori e gli interessi contrapposti furono i seguenti: la necessità di un’effettiva «alleanza terapeutica» fra il medico, il bambino e i suoi genitori, tanto più importante quanto più i trattamenti sanitari si protraggono nel tempo ( 19 ); la valutazione comparativa fra le probabilità di guarigione con il ricorso alla terapia oncologica della medicina scientifica e quelle che si sarebbero presumibilmente avute senza ricorrervi; il grado di invasività di tale terapia (in un caso per esempio avrebbe comportato, oltre alla chiemioterapia, anche l’amputazione di una gamba); la disponibilità dei genitori di ritornare alle terapie della medicina scientifica, se la terapia Di Bella si fosse dimostrata inefficace (sempre che ve ne fosse stato ancora il tempo) ( 20 ); il grado di comprensione da parte del bambino della sua situazione e dei suoi possibili esiti. Dinanzi ai persistenti rifiuti dei bambini, ovviamente sostenuti dai genitori, di sottoporsi alle terapie oncologiche della medicina scientifica fu sempre esclusa l’esecuzione forzata, pur con una differenza: in alcuni casi il provvedimento di sospensione della potestà fu revocato, motivando con il fatto che mantenerlo nonostante la perdurante radicale opposizione del bambino sarebbe stato contrario al suo interesse, in quanto lesivo della sua personalità; in un caso il provvedimento fu invece mantenuto, ma il giudice rifiutò di ordinarne l’esecuzione coattiva, in quanto avrebbe costituito un’intollerabile violenza per- Ancona, 26.3.1999, in Fam. e dir., 1999, 467 s., con commento di Lena e in questa Rivista, 2000, I, 218 s., con nota di Grondona; Trib. Venezia, 7.10.1998, in Dir. fam. e pers., 1999, 690 s. (pubblicato in nota alla richiesta del pubblico ministero; nella nota informativa d’accompagnamento sono riassunti anche i decreti del tribunale per i minorenni di Ancona, poi riformati in appello dal decreto 26.3.1999, cit.). ( 19 ) Questo punto spiega la differenza fra le decisioni sui trattamenti oncologici e quelle sulle trasfusioni di sangue (caso che riguarda soprattutto i Testimoni di Geova), ove invece i giudici intervengono pressoché sempre con la sospensione della potestà per il tempo strettamente necessario per effettuare la trasfusione. ( 20 ) Nei casi citati non vi fu: tutti i bambini che ne furono protagonisti morirono entro breve tempo. NGCC 2010 - Parte seconda «Best interests of the child» o «best interests of children»? petrata sul bambino stesso; tale violenza, e solo essa, sarebbe stata contraria al suo interesse, in quanto lesiva della sua personalità. Nella specificità di ciascuna di quelle circostanze dunque, il rispetto della persona del minore capace di discernimento e della sua signo- NGCC 2010 - Parte seconda ria sul proprio corpo fu considerato prioritario in confronto all’affermazione, a fondo paternalistico, del suo diritto a vivere: è un’applicazione rigorosa del principio, oggi purtroppo gravemente periclitante, del consenso informato. 165 L’USO DEL DIRITTO COMPARATO NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA SUL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA (*) di Andrea Fusaro Sommario: 1. Il riferimento ai modelli stranieri. – 2. Segue: l’intervento della Corte cost. sull’art. 184 cod. civ. – 3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten Hand. – 4. La resistenza delle Corti nei confronti dell’utilizzo dell’argomento comparatistico. – 5. Lo sdoganamento del trust ed il suo accostamento al fondo patrimoniale. 1. Il riferimento ai modelli stranieri. Sembra davvero difficile trovare nell’ambito della giurisprudenza in materia casi di influenza del diritto comparato ( 1 ) così forte da determinare mutamenti di orientamenti esistenti ( 2 ). Circa l’utilizzo del modello straniero da parte della giurisprudenza italiana in tema di rap(*) Testo della relazione presentata al «IV Congresso nazionale di aggiornamento professionale», organizzato a Roma nei giorni 19-21.3.2009 dal Consiglio nazionale forense e dalla Scuola superiore dell’Avvocatura. ( 1 ) Sull’utilizzo della comparazione da parte delle Corti al lettore italiano si offrono i saggi raccolti in Il giudice e l’uso delle sentenze. Modalità e tecniche della comparazione giuridica, a cura di Alpa, Quaderni Rassegna Forense, Giuffrè, 2006, nel cui ambito si segnalano quelli dello stesso Alpa, Il giudice e l’uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica. La giurisprudenza civile, 15 ss., nonché di Somma, Metodi e scopi della comparazione giuridica nelle decisioni delle corti, 97 ss. Si segnala, inoltre, la recente traduzione di MarkesinisFedtke, Giudici e diritto straniero. La pratica del diritto comparato, Il Mulino, 2009. In lingua CanivetAndenas-Fairgrieve, Comparative Law before the Courts, British Institute of Internationaland Comparative Law, Londra, 2004 (rist. 2005); AndenasFairgrieve, There is a World Elsewere. Lord Bingham and Comparative Law, in Tom Bingham and the Transformation of the Law, a cura di AndenasFairgrieve, Oxford Univ. Press, 2009, 831 ss. ( 2 ) Nonostante la dottrina abbondi di contributi che utilizzano il metodo comparatistico. Tra i contributi più recenti si segnalano quelli di Oberto, e 166 porti patrimoniali tra coniugi è consueto citare la sentenza della Corte costituzionale del 1988 sull’art. 184 cod. civ. la quale, seppur senza rinviare espressamente al diritto tedesco, ha adottato una costruzione appoggiata ad un archetipo proprio di quella cultura, la Comunione a mani unite cosicché si tratta – intanto – di analizzare questa pronuncia e dar conto delle ricadute operative, ossia delle regole che ne sono state ricavate, misurandone lo scarto rispetto a quelle anteriormente vigenti. Preliminarmente occorre indagare i modelli stranieri stratificatisi nel diritto italiano e poi tenuti presenti durante i lavori preparatori della riforma del 1975, per verificare se davvero fosse presente la comunione a mani unite, la quale non è una figura esibita dalla legislazione tedesca, bensì modello di quella cultura, cui sono ritenuti ispirarsi parecchi istituti del diritto vigente. Quella è, in ogni caso, una sentenza che ha fatto giurisprudenza in molti campi. L’idea che la comunione legale sia una comunione senza quote, una sorta di proprietà solidale è stata applicata alla soluzione dei problemi più diversi: dal preliminare di vendita di beni comuni, all’esecuzione per debiti personali sui beni oggetto della comunione, consolidando l’orientamento maggioritario, ancorché non incontrastato. Colpisce, poi, la resistenza delle Corti ad utilizzare il diritto straniero per risolvere il quesito relativo alla responsabilità dei coniugi per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, rispetto al quale il nostro ordinamento denuncia un vuoto normativo che è invece assente negli altri a noi più affini, i quali contemplano in proposito regole legislative. Merita scortra questi, I contratti di convivenza tra autonomia e privata e modelli legislativi, in Contr. e impr. Eur., 2004, 17 ss. NGCC 2010 - Parte seconda Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana rere queste sentenze per verificare se la consapevolezza delle soluzioni straniere – seppur non menzionate – abbia influenzato in maniera sotterranea le nostre Corti. Riveste, ancora, qualche attinenza con il tema della presente relazione la giurisprudenza sul trust familiare ( 3 ), dove ora si registra il percorso opposto, per cui ora si assimila l’istituto straniero a quello interno per estendere a quello regole di questo (come in tema di trascrizione), ora invece si denuncia la lacunosità del diritto italiano onde propiziare l’importazione dello strumento straniero. Impieghi maggiori dell’argomento comparatistico sono, invece, registrabili al di fuori dei rapporti patrimoniali: ad esempio in materia di cognome ( 4 ), di affidamento condiviso, senza considerare il caso Englaro ( 5 ). 2. Segue: l’intervento della Corte cost. sull’art. 184 cod. civ. Circa un ventennio fa la Corte ( 6 ) dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 184 cod. civ., laddove sancisce che «gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art. 2683», che era stata sollevata ( 7 ) per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, comma 2o, 42, comma 2o, Cost. L’addebito secondo cui la norma si pone «in contrasto con l’art. 42, comma 2o, Cost., perché indebolisce il diritto di proprietà del coniuge sul bene comune a scapito della famiglia e quindi con pregiudizio della proprietà» fu respinto rimarcando la distanza della struttura normativa della comunione legale rispetto a ( 3 ) Ad esempio, il fondo patrimoniale che diviene trust in sede di separazione: Trib. Milano, 7.6.2006, in Trusts, 2006, 575. ( 4 ) Cass., 22.9.2008, n. 23934, in Dir. fam. e pers., 2008, 4, 1931. ( 5 ) Cass., 16.10.2007, n. 21748, in Giust. civ., 2007, 11, 2366 e in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 384. ( 6 ) Corte cost., 17.3.1988, n. 311, in questa Rivista, 1988, I, 561. ( 7 ) Trib. Bari, 14.1.1987, in Giur. cost., 1987, II, 2, 645. NGCC 2010 - Parte seconda quella ordinaria: «... questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, comma 2o). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)» ( 8 ). 3. Segue: la Gemeinschaft zur gesamten Hand. La dottrina ha ricondotto questa comproprietà solidale, assente non solo nel diritto positivo italiano, ma pure nelle discipline legislative degli ordinamenti affini, all’archetipo germanico della comunione a mani unite, identificata alla radice di alcuni istituti tedeschi (tra i quali la comunione coniugale) ed a suo tempo evocata da prestigiosi autori degli anni venti per ricondurvi la comunione contemplata dalla disciplina previgente ( 9 ). ( 8 ) Di qui la conclusione che «nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell’altro, richiesto dal modulo dell’amministrazione congiuntiva adottato dall’art. 180, comma 2o, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio». ( 9 ) Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, Marghieri-Utet, 1915, 481; Chironi, Comunione degli utili tra coniugi, in Saggi e questioni, III, Bocca, 1914, 494; Cicu, Il diritto di famiglia, Athenaeum, 1914, 101. 167 Studi e Opinioni La Gemeinschaft zur gesamten Hand si porge quale stampo della comunione germanica ( 10 ), descritta nel suo lato interno quale forma di proprietà collettiva priva del riferimento a quote e – quanto al suo funzionamento – caratterizzata dalla circostanza che ciascun comunista è investito di tutte le facoltà di godimento sull’intero patrimonio ( 11 ). La distinzione rispetto alla comunione romanistica si appunta nel difetto di titolarità individuale di quote, singolarmente alienabili, sinché la contitolarità perdura, salvo il loro affiorare soltanto in sede di scioglimento, senza tuttavia tendere alla divisione, a differenza di quella. Agli inizi del novecento la G.H. fu considerata da taluni ( 12 ) adatta a sistemare la comunione tra coniugi contemplata dal diritto francese, laddove risultava già penetrato nei paesi di diritto consuetudinario, ravvisando in essa un principio condiviso in molte zone, anche non germaniche; altri, tuttavia, eccepirono come essa fosse rimasta sullo sfondo, senza informare di sé puntualmente gli istituti ( 13 ), cosicché con il tempo nel diritto francese si sarebbe persa nella comunione romana ( 14 ), anche a seguito dell’intreccio con le regole della dote, che avrebbero introdotto regole contrastanti con il principio collettivistico, con il che nelle stesse aree francesi di diritto consuetudinario ( 10 ) Gierke, Deutsches privatrecht, I, Duncker & Humblot, 1895, 664 ss. ( 11 ) Stobbe, Miteigentum und gesamte Hand, in Zeitschrift fuer Rechtsgeschichte, IV, 1864, 219. ( 12 ) Masse, Du caractère juridique de la communauté entre époux dans ses précédents historiques, Paris, 1902, 238. ( 13 ) Meynial, Le caractére juridique de la communauté entre époux, in Révue trimestrelle de droit civil, 1903, II, 811, secondo il quale la comunione risalirebbe al XII secolo, limitata ai mobili, mentre la Gesamte Hand sarebbe apparsa successivamente, affiancandosi ad altri principi nell’organizzazione della comunione legale; inoltre nel secolo XIV sarebbe ricomparso il diritto romano, con una caratterizzazione individualistica ed il riaffiorare della tesi dell’incapacità della donna per proteggere i suoi eredi dagli atti di disposizione indotti dal marito. ( 14 ) Brissaud, Manuel d’Histoire du droit privé français, Parigi, 1908, 247, il quale invece all’origine della comunione indicava motivazioni economiche, attinenti alla protezione della donna. 168 la comunione avrebbe ristretto il proprio oggetto agli acquisti. Secondo questa seconda tesi, nella comunione coniugale del Code Civil i tratti della Gesamte Hand non sarebbero, quindi, più riconoscibili in ragione di un mutato ruolo della donna: era venuta meno sia la regola della disposizione necessariamente congiunta, sia quella della permanenza dell’indivisione anche a seguito della morte di un coniuge; difettava la separazione dei debiti della comunione da quelli dei coniugi ( 15 ). Quanti adottavano tale prospettiva rigorosa, circa il riscontro della persistenza del modello, a maggior ragione l’hanno escluso nei confronti della comunione coniugale del diritto italiano preunitario ed unitario, considerando come se alla base di ogni Gesamte Hand si colloca «la salvaguardia e l’incremento del patrimonio della famiglia», al contrario nella legislazione italiana sembrava piuttosto sentita «la preoccupazione di rendere sicuri i beni della moglie dal malgoverno del marito», lasciando nella proprietà solitaria i beni capitali, secondo la mentalità dell’indipendenza propria della dote; inoltre nel nostro diritto la comunione era pur sempre opzionale, mentre nella disciplina francese si presumeva ( 16 ); insomma troppa distanza si era venuta a creare da quel modello ( 17 ). Diversa conclusione fu privilegiata per la comunione coniugale del BGB, in linea con la tradizione ( 18 ). L’assimilabilità alla G.H. della comunione coniugale italiana retta dal codice ottocentesco ( 15 ) Meynial, Le caractére juridique, cit., 820. ( 16 ) Una sintesi delle tesi avanzate dagli storici del diritto sull’origine della comunione in Italia è offerta da Messineo, La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, Athenaeum, 1919, 62 ss., il quale concludeva che in Italia la comunione si presentava «come la nuda sopravvivenza di un’organizzazione patrimoniale estranea al fondo più originale del nostro diritto storico» (ivi, 66). ( 17 ) L’estraneità della Gesamte Hand al nostro diritto era registrata, tra gli altri, da Bonelli, I concetti di comunione e personalità nella teorica delle società commerciali, in Riv. dir. comm., 1903, I, 285, spec. 303 e Barassi, Istituzioni di diritto civile, 1955, Giuffrè, 85. ( 18 ) Stobbe, Handbuch des Deutschen Privatrechts, IV, Berlin, 1885, 216. NGCC 2010 - Parte seconda Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana fu, perciò, revocata in dubbio, anche in considerazione della presenza di quote ideali, pur registrandosi una derivazione da essa, a fianco del modello romano ( 19 ). Successivamente l’accostamento è stato riproposto, peraltro intendendolo in termini tendenziali piuttosto che puntuali. La tesi della comunione legale senza quote predicata dalla Corte nella pronuncia citata è stata fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ne ha derivato l’indisponibilità della quota, quindi la sua intrasferibilità all’esterno della coppia, e l’ha applicata in tema di oggetto ed amministrazione della comunione legale, di litisconsorzio necessario, nonché di espropriazione di beni comuni. La qualificazione è stata, invero, impiegata quale premessa non solo per assegnare a ciascun coniuge il potere di disporre dell’intero bene, relegando il consenso dell’altro a requisito di regolarità del procedimento formativo del negozio ( 20 ), per affermare l’identità del titolo di acquisto anche per il coniuge rimasto estraneo al contratto ( 21 ), per assecondare la facoltatività del contraddittorio nell’azione di esecuzione in forma specifica intentata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. ( 22 ), per escludere che l’esecuzione possa avere ad oggetto la quota ( 23 ), persino per sancire l’inammissibilità della partecipazione di estranei ( 24 ), peraltro conclu( 19 ) Messineo, La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, cit., 227, il quale affermava che l’istituto della comunione coniugale «compete, per quote intellettuali, di norma eguali, a ciascuno dei titolari in quanto singolo, cui, però, è inibita la disponibilità del diritto sulla quota stessa; ha per esclusivo amministratore il marito ed è dissolubile e divisibile, unicamente quando venga a sciogliersi o ad allentarsi il vincolo personale tra i soggetti, per le cause e nei modi riconosciuti tassativamente dalla legge». ( 20 ) Cass., 24.11.2000, n. 15177, in Riv. notar., 2003, 958, con nota di Guglielmo. ( 21 ) Cass., 6.7.2004, n. 12313, in Giust. civ., 2005, I, 705. ( 22 ) Cass., 7.3.2006, n. 4890, in Dir. e giust., 2006, n. 19, 44. ( 23 ) Cass., sez. un., 4.8.1998, n. 7640, in Giur. it., 1999, 741; Trib. Bari, 11.6.1998, in www.Judicium.it. ( 24 ) Cass., 14.1.1997, n. 284, in Fam. e dir., 1997, 285. NGCC 2010 - Parte seconda sione di più agevole approdo transitando per itinerari alternativi. Occorre, pertanto, avvertire che non tutti tali assunti appaiono corollari della qualificazione privilegiata dalla Corte e segnalare che altri sono stati talora respinti; ad esempio, di recente le Sezioni Unite hanno rimarcato il carattere necessario del contraddittorio ( 25 ). L’evocazione di quel modello da parte della Corte costituzionale italiana nel 1988 – ad opera di una sentenza scritta da un preclaro giurista, profondo conoscitore del diritto tedesco e che aveva approfondito il regime patrimoniale della famiglia in Germania ( 26 ) – rappresenta una perspicua conferma dell’assunto circa la persistenza di modelli – principi o crittotipi – alla radice delle civiltà giuridiche, caratterizzati da movenze carsiche, tali da farli affiorare anche a notevole distanza ed assumendo morfologie disparate – epifanie o regole giuridiche – riconducibili ad essi in maniera sufficientemente riconoscibile. 4. La resistenza delle Corti nei confronti dell’utilizzo dell’argomento comparatistico. La scarsa dimestichezza delle Corti con l’argomento comparatistico risalta nella giurisprudenza maturata sulla questione della rappresentanza reciproca dei coniugi in ordine alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, rispetto alla quale nel nostro ordinamento si registra un vuoto normativo, assente in altri ( 27 ), in specie nel diritto francese ed in quello tedesco ( 28 ). ( 25 ) Cass., sez. un., 24.8.2007, n. 17952, in Giust. civ., 2007, I, 2405, riprendendo Cass., 11.4.2002, n. 5191, in Giur. it., 2003, 1150. ( 26 ) Mengoni, Il regime patrimoniale della famiglia in Germania, in Riv. dir. matr., 1959, 174. ( 27 ) In Inghilterra fu a lungo – fino al 1970 – riconosciuta l’«Agency of necessity» – configurata anche in assenza o addirittura contro la volontà del marito – che permetteva alla moglie di riscuotere i crediti del marito o di contrarre obbligazioni a suo nome per far fronte alle proprie necessità; il dovere del marito di provvedere al mantenimento fu sostanzialmente superato dalle leggi che hanno consentito alle Corti in sede di separazione di ordinare a ciascun coniuge di provvedere al mantenimento dell’altro. ( 28 ) La responsabilità solidale è regolata anche in Spagna. 169 Studi e Opinioni In Francia in origine il marito doveva mantenere la moglie; poi nel 1942 l’art. 214 fu modificato onde estendere l’obbligo di contribuzione alla moglie, seppure limitatamente alle sue risorse; nel 1965 fu sancito il contributo della moglie nei termini del contributo domestico o la collaborazione all’attività del coniuge, ed il potere di chiedere credito a nome del marito fu sostituito dalla rappresentanza reciproca per i bisogni familiari. La presunzione che la principale responsabilità per i bisogni della famiglia gravasse sul marito cadde con la Riforma del divorzio del 1975, che affermò l’obbligo di contribuzione di entrambi. L’art. 220 code civil ( 29 ) attribuisce espressamente a ciascun coniuge il potere di concludere contratti necessari per il sostentamento della famiglia ed il mantenimento dei figli, impegnando anche l’altro, purché nei limiti del necessario ( 30 ). In Germania occidentale la legge dei pari diritti del 18.7.1957 – rimasta in vigore sino alla riforma del 1976 – al par. 136 sanciva il dovere di entrambi i coniugi di contribuire al menage familiare, la moglie lavorando in casa, fuori solo se necessario; inoltre introduceva la presunzione di non compensazione dell’eventuale contributo eccedente le necessità. La riforma del 1976 ha previsto l’adempimento delle prestazioni domestiche da parte di entrambi. Il par. 1357 del BGB, rubricato «Negozi per il soddisfacimento dei bisogni di vita» detta una ( 29 ) Frutto dei successivi interventi del legislatore: Loi du 17 mars 1803; Loi du 18 février 1938; Loi du 22 septembre 1942; Loi du 13 juillet 1965, n. 65570, art. 1; Loi du 23 décembre 1985, n. 85-1372, art. 2. ( 30 ) Secondo l’art. 220: «Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante». 170 regola non troppo distante da quella contenuta nel codice francese ( 31 ). Il vuoto della legislazione italiana riformata in tema di responsabilità solidale dei coniugi fu denunciato già da Francesco Santoro Passarelli ( 32 ), il quale lo riteneva, sul piano dell’effettività, il problema forse più importante del governo della famiglia «perché riguarda l’affidabilità dei coniugi di fronte ai terzi». Il modello delle sentenze emesse nei casi implicanti la soluzione del quesito circa la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia non contempla la citazione delle norme tedesche e francesi appositamente dedicate. Constatiamo, tuttavia, un progressivo avvicinamento degli esiti delle decisioni delle controversie, risultante dall’impiego della tecnica dell’apparenza del diritto. La chiusura all’importazione delle soluzioni straniere manifestata dalle prime decisioni di merito fu condivisa dalla Supr. Corte nel 1990, escludendo che nella disciplina riformata del diritto di famiglia l’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni familiari ponga l’altro nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, e ciò indipendentemente dalla circostanza che i coniugi si trovino in comunione dei beni, essendo tale regime rilevante in ordine all’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, prevista dagli art. 189 e 190 ( 31 ) Questa la traduzione del par. 1357: «(1) Ciascun coniuge è legittimato a compiere, con effetto anche nei confronti dell’altro coniuge, negozi per l’adeguato soddisfacimento dei bisogni di vita della famiglia. Tramite tali negozi, entrambi i coniugi acquistano diritti e obblighi, salvo che diversamente risulti dalle circostanze. (2) Un coniuge può limitare o escludere la legittimazione dell’altro coniuge a gestire affari con effetto anche nei suoi confronti; se per la limitazione o l’esclusione non sussiste una sufficiente ragione, il Tribunale della tutela deve eliminarle su domanda». ( 32 ) Santoro Passarelli, Poteri e responsabilità patrimoniali dei coniugi per i bisogni della famiglia, in Riv trim. dir. e proc. civ., 1982, 3. NGCC 2010 - Parte seconda Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana cod. civ. ( 33 ). Nel corpo della motivazione il dato legislativo straniero è menzionato, ma per ricavare un argomento contrario alla sua applicazione: «non v’è dunque una regola che, come quella contenuta nell’art. 220 del c.c. francese, introduca la solidarietà passiva del coniuge non stipulante per le obbligazioni assunte dall’altro coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia. Già questo silenzio del legislatore induce a ritenere che tale pretesa solidarietà non sussiste, in quanto la questione era nota e dibattuta negli anni che accompagnarono l’elaborazione della riforma. Pare infatti logico dedurne che non si sia trattato di una distrazione del legislatore ma di una precisa volontà di non introdurre una deroga così vistosa al principio ex art. 1372, comma 2o, c.c. per cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi». Nel 1992 l’atteggiamento è ribadito, affermando che «qualora l’acquisto di un bene destinato ai bisogni della famiglia sia stato effettuato da un coniuge in nome proprio, il venditore può invocare la responsabilità solidale dell’altro coniuge, sotto il profilo dell’apparenza del diritto, purché vi siano circostanze idonee a determinare un ragionevole convincimento che il contratto sia stato stipulato anche in rappresentanza di detto altro coniuge»; è decisiva la considerazione che esclude la sola sussistenza del rapporto coniugale e la suddetta destinazione del bene ( 33 ) Cass., 18.6.1990, n. 6118, in Giust. civ., 1990, I, 2891 e 2282; in Vita not., 1990, 523; in Dir. fam. e pers., 1991, 488. Nella specie una società aveva citato in giudizio due coniugi chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma costituente il prezzo di mobilia ai convenuti, ma la moglie eccepiva che l’acquisto era stato perfezionato dal solo marito. Il Tribunale di Nicosia con sentenza 23.11-15.12.1982 aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello di Caltanissetta l’aveva rigettata nei confronti della moglie, affermando che quest’ultima aveva partecipato alle trattative per la scelta dei mobili e la fissazione del prezzo, compreso l’ottenimento di uno sconto; ma che tali circostanze perdevano di rilievo di fronte all’accertamento che il venditore aveva in realtà voluto contrarre solo con il marito, al quale soltanto erano state fatte firmare le commissioni e le cambiali, e col quale soltanto era intercorsa copiosa corrispondenza sia per il rinnovo delle cambiali che per la determinazione degli interessi. NGCC 2010 - Parte seconda compravenduto siano idonei ad ingenerare l’affidamento del terzo ( 34 ). ( 34 ) Cass., 28.4.1992, n. 5063, in Giur. it., 1993, I, 1, 1036, con nota di Carbone. In motivazione si legge che «già questa Corte, con la cennata sentenza n. 3177/1975, in riferimento al regime patrimoniale della famiglia anteriore alla novella del 1975, escluse che il coinvolgimento del coniuge non stipulante potesse trarre fondamento da teorie, riferite alla “procura tacita” (che ha pur trovato adesione in Cass., 23.9.1986, n. 5709), alla “rappresentanza volontaria”, alla “rappresentanza legale”, all’“utile gestione”, all’“azione surrogatoria”. A maggior ragione i riferimenti detti non si conciliano – in via astratta – con il nuovo diritto di famiglia, che non prevede più nel marito “il capo della famiglia” (al quale riferire gli atti negoziali compiuti dalla moglie), ma pone i coniugi in posizione di uguaglianza, con rispettiva autonomia contrattuale. Per il riferimento alla rappresentanza volontaria fondata su una procura tacita sarebbe necessario accertare, caso per caso, come per qualunque manifestazione tacita di volontà, un comportamento del marito, che, per la sua concludenza e per la sua conseguente incompatibilità con una volontà diversa, consenta di indurre la volontà di lui di conferire alla moglie una procura a rappresentarlo (sent. n. 3177/ 1975, cit.). Per quanto concerne l’“apparenza” – sulla quale essenzialmente si fonda la sentenza impugnata – è evidente che non costituiscono sufficiente e decisivi elementi lo stato di coniugata dell’acquirente e la natura dei beni acquistati. Il principio dell’apparenza giuridica o dell’affidamento postula il concorso di due condizioni: a) uno stato di fatto apparente non corrispondente all’effettiva situazione giuridica; b) il convincimento dei terzi, derivante da errore scusabile e come tale immune da colpa, che lo stato di fatto apparente rispecchi la realtà giuridica (cfr., per il principio dell’apparenza giuridica, tra le tante, Cass., 17.3.1975 n. 1020; 7.10.1975, n. 3177; 12.8.1976, n. 3029; 12.9.1978, n. 4195; 16.11.1984, n. 5818; 19.1.1987, n. 423). Il regime patrimoniale vigente tra i coniugi, con la relativa pubblicità, di per sé non impedisce che l’apparenza del diritto possa essere invocata anche quando la situazione apparente non coincide con quella risultante dalla pubblicità predetta. È però compito del giudice del merito l’accertamento – incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione – dello stato di fatto apparente, tale da ingenerare l’affidamento del terzo, e dell’errore scusabile di questi. Hanno rilevanza in tale accertamento il comportamento tenuto dai coniugi, anche in contratti precedenti, il ripetersi dei rapporti negoziali; le modalità di pagamento ed ogni altra peculiarità del caso concreto. Tale accertamento – per le conseguenze che 171 Studi e Opinioni Con una pronuncia di pochi mesi successiva si inaugura, tuttavia, un nuovo corso almeno in ordine alle obbligazioni contratte nell’interesse dei figli, assumendo il riverbero esterno del dovere imposto dall’art. 147 cod. civ. ad entrambi i coniugi di mantenere, educare ed istruire la prole comune; la conseguenza è che, rispetto alle obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali, in particolare, la cura della salute, viene riconosciuto il potere di ciascun coniuge, con efficacia verso i terzi (creditori), in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi; merita sottolineare come si faccia capo alla teoria del «mandato tacito», e si presenti tale acquisizione come «deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l’obbligazione, risponde del debito contratto». Nella specie la responsabilità solidale fu affermata per l’obbligazione contratta da un genitore per inevitabili prestazioni sanitarie erogate da un professionista alla moglie ed ai figli minori della coppia ( 35 ). L’orientamento viene ripreso negli anni successivi, ribadendo la regola che «anche in regi- ne ha tratto il giudice del merito – risulta, per tutto quanto rilevato, del tutto carente nella sentenza impugnata». ( 35 ) In motivazione si legge che «nel caso di specie, la Corte di merito, oltre ad evidenziare la natura di esigenza primaria della famiglia nelle cure mediche apprestate alla R., ha rilevato l’affidamento, ingenerato nel medico curante dal marito di costei col comportamento, che l’obbligazione è stata contratta anche per suo conto. È risultato, infatti, che le prestazioni oggetto del giudizio sono state eseguite negli anni dal 1977 al 1980 e sono state precedute da altre prestazioni eseguite nel 1974-76 a favore della R. e del figlio Fabio e che queste ultime prestazioni sono state pagate dal C., il quale non ha sollevato obiezioni in quella occasione. Il secondo giudice ha evidenziato infine, al riguardo, una ulteriore emergenza di non poco momento, consistita nel fatto che, quando si è trattato di pagare le ultime prestazioni oggetto della presente causa a favore della moglie e delle due figlie minori, il C., nell’incontro avuto con il medico, ha sollevato obiezioni unicamente sull’ammontare dei compensi chiesti, non negando in radice e riconoscendo implicitamente la propria obbligazione». Cass., 25.7.1992, n. 8995, in Dir. fam. e pers., 1993, 91; in Vita not., 172 me di comunione legale, dei debiti personalmente accesi da un coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia non risponde pure il coniuge di quest’ultimo», ma pure l’eccezione secondo cui si determina la responsabilità di entrambi non solo nella ipotesi del rilascio di esplicita o tacita procura, ma pure qualora «in base al principio (non della mera apparenza, ma) dell’affidamento ragionevole dei terzi e della loro conseguente tutela, sia da ritenere, “per facta concludentia”, che il coniuge contraente abbia agito non soltanto in proprio, ma anche in nome del coniuge». Il caso riguardava una fornitura di arredi, bensì ordinata dal marito, ma rispetto alla quale constavano variazioni impartite dalla moglie ( 36 ). Il nuovo corso non conduce, però, ad esiti coincidenti con quelli stranieri, dal momento che l’affermazione della responsabilità solidale è pur sempre subordinata alla prova del comportamento idoneo ad ingenerare affidamento: «il coniuge non contraente è responsabile personalmente, oltre che nei casi in cui abbia conferito all’altro coniuge, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, solo quando sia configurabile una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che l’obbligazione sia stata assunta in suo nome» ( 37 ). 1993, 219; in Giur. it. 1993, I, 1, 1512, con nota di Musy; in questa Rivista, 1994, I, 26, con nota di Caravaglios. ( 36 ) Cass., 7.7.1995, n. 7501, in Dir. fam. e pers., 1997, 1290, con nota di Curti. In motivazione si apprende che i giudici di primo grado avevano accertato che effettivamente la moglie, per conto del marito, aveva richiesto alcune variazioni sulla fornitura di pezzi ulteriori o diversi rispetto a quelli ordinati, e che i giudici di appello avevano confermato risultare che la gestione concreta della fase successiva all’ordine fu tenuta dalla consorte dell’appellante che agiva per conto e nell’interesse del marito o, perlomeno, si presentava credibilmente alla ditta come legittimata ad effettuare delle scelte in luogo del marito, ancora, che il marito, non avesse sollevato alcuna obiezione in merito all’intera fornitura ed anzi l’ avesse riconosciuta, ingenerando nella venditrice il ragionevole convincimento che le modifiche richieste dalla moglie fossero state effettuate in suo nome. ( 37 ) Si trattava di un trasloco di mobili, dalla vecNGCC 2010 - Parte seconda Uso del diritto comparato nella giurusprudenza italiana Nel caso oggetto dell’ultima pronuncia della Supr. Corte l’onere della prova risulta soddisfatto, cosicché la responsabilità solidale è affermata: «Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla l. 19.5.1975, n. 151, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) c.c.» ( 38 ). chia alla nuova abitazione, eseguito in adempimento di un contratto stipulato con la sola moglie – in regime di separazione dei beni, la quale non aveva assunto l’obbligazione in nome del marito, né era emerso che la stessa avesse ricevuto alcun mandato da costui né, infine, che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che questa operasse – pur senza spenderne il nome – per conto del marito. Nei gradi di merito fu valorizzata la circostanza che il marito era stato assente per tutto il periodo in cui si erano svolte le operazioni di trasloco (per cui nulla escludeva che questo fosse stato realizzato a sua insaputa o contro la sua volontà); inoltre fu ritenuto irrilevante che sul campanello della casa in cui furono trasportati i mobili fosse scritto il suo cognome, precisando al riguardo «potendo, per ipotesi, il campanello recare il nome del precedente occupante l’appartamento o, anche il cognome dei figli dei coniugi, giudizialmente o anche di mero fatto separati». Ancora degno di nota il passo secondo cui si precisa come non risultasse, in alcun modo, che i coniugi avessero «concordato» il trasloco da un alloggio all’altro, e che, comunque il creditore, in tanto avrebbe potuto invocare la responsabilità del terzo, non contraente in quanto avesse dedotto di essere a conoscenza della decisione, assunta dai coniugi, di procedere al trasloco da un appartamento all’altro. Cass., 6.10.2004, n. 19947, in Foro it., 2005, I, 392. ( 38 ) Nella motivazione si legge che «In base al concreto interesse delle parti, può essere considerato parte sostanziale di un rapporto anche il coniuge rimasto apparentemente estraneo alla contrattazione, con conseguente sua responsabilità solidale per le obbligaNGCC 2010 - Parte seconda Al comparatista questa vicenda evoca le teorie che assumono come la circolazione di un modello giuridico possa avvenire non solo a diversi livelli dell’ordinamento di arrivo rispetto a quello di partenza, ma pure attraverso regole ora affermate – o declamate –, ora praticate, quindi realizzandosi una dissociazione tra il piano delle verbalizzazioni e quello operativo, nel senso che da noi la responsabilità solidale dei coniugi per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia è in linea di principio risolutamente esclusa, ma nei fatti spesso affermata, attraverso la tecnica della protezione dell’affidamento. Inoltre è curioso ricordare che i recenti progetti italiani sulle unioni civili e simili prevedevano la responsabilità solidale dei conviventi, senza far caso al fatto che da noi tra i coniugi difetta. Essi erano chiaramente influenzati dai PACS francesi, che appunto estendono ai conviventi la regola vigente tra i coniugi, ma con la piccola differenza che la situazione nostrana è un po’ diversa. 5. Lo sdoganamento del trust ed il suo accostamento al fondo patrimoniale. In una pronuncia di merito troviamo affermato che l’atto costitutivo di trust su beni immobili, pur non rientrando in alcuna delle categorie di atti previste dagli art. 2643 e 2645 cod. civ., appare assimilabile al fondo patrimoniale, in entrambi i casi venendo posto un limite – per il titolare formale dei beni – alla dispozioni assunte dall’altro coniuge. Nella specie il giudice di merito ha accertato che il marito separato, pur non avendo partecipato alle trattative intercorse tra la moglie ed il gestore di uno stabilimento balneare, per il rinnovo della locazione stagionale di una cabina e di una tenda da sole, che da molti anni erano adoperate dalla moglie stessa e dalla figlia minore, da tempo aderiva di fatto a tale utilizzo, così inducendo il ragionevole affidamento del gestore, e da tale accertamento ha desunto che egli doveva ritenersi solidalmente obbligato con la moglie per le relative obbligazioni, individuando ulteriore conferma della sussistenza dell’obbligazione solidale nel comportamento tenuto dal marito che non aveva contestato la richiesta del gestore ed aveva contestualmente promesso di pagare (Cass., sez. III, 8.1.1998, n. 87, D’Onofrio c. Mazzoni, Giust. civ., 1998, I, 1314)». Cass., 15.2.2007, n. 3471; in Dir. fam. e pers., 2008, 48. 173 Studi e Opinioni nibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato; quindi, in analogia con la previsione di cui all’art. 2647 cod. civ. per la costituzione del fondo patrimoniale, anche l’atto costitutivo del trust va assoggettato a trascrizione (e ciò anche in considerazione dell’esigenza di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione posto a carico di beni immobili, per i quali il legislatore nazionale ha previsto una disciplina tutta improntata al regime pubblicistico) ( 39 ). Registriamo, quindi, un accostamento del trust al fondo patrimoniale in funzione dell’omologazione dell’istituto straniero a quello nostrano, al fine di agevolarne l’ambientazione nel nostro ordinamento. Merita notare come questa operazione presupponga un verdetto opposto quanto alla funzione assolta dal trust, dal momento che il suo impiego in materia è subordinato al perseguimento di obiettivi inattingibili tramite il fondo. ( 39 ) Trib. Milano, 29.10.2002, in Riv. notar., 2003, 253. 174 NGCC 2010 - Parte seconda DOVE VA LA RESPONSABILITÀ CIVILE? (*) di Guido Alpa Sommario: 1. La situazione di base. – 2. Il rapporto tra regole generali e regole speciali. – 3. Le manipolazioni dell’interprete. – 4. Dietro lo schermo delle argomentazioni formali. 1. La situazione di base. L’evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità civile assomiglia ad una sinusoide che si alza o si abbassa a seconda che si passi dalla responsabilità fondata sulla colpa alla responsabilità fondata sulla responsabilità civile. I mobili confini della responsabilità civile si possono tracciare anche seguendo questo criterio, e non solo quello in cui si riscontra una espansione tendenziale anche se non sistematica dell’area dell’illecito. L’incertezza che segna la giurisprudenza in questa branca del diritto privato emerge sia dalla applicazione della clausola generale di ingiustizia del danno, sia dalla applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità, e, in connessione con questi, dalla definizione del requisito della causalità. Mentre può essere giustificata, per la sua stessa natura, l’incerta applicazione della clausola generale, attesa la sua finalità di consentire l’adattamento delle regole ai nuovi postulati della vita civile, dell’economia e dei bisogni sociali, più complessa è la spiegazione delle esitazioni o delle regressioni nella applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità, e altrettanto preoccupante può essere l’impiego discrezionale del criterio del nesso di causalità per l’allocazione del rischio. Non è però sufficiente chiedersi quali direzioni stia prendendo la responsabilità civile, essendo necessaria una maggiore consapevolezza del modo nel quale le direzioni che essa prende sono decise. L’impressione che si riceve è che dietro l’uso degli schemi formali stia emergendo, oggi più che non in altri tempi, un atteggia(*) Seminario in onore di Guido Calabresi per l’inaugurazione del Master in Diritto privato europeo, Roma, 15.1.2010. NGCC 2010 - Parte seconda mento pragmatico, anche nella giurisprudenza di legittimità. Decidere sulla base di valutazioni pragmatiche implica pertanto un apprezzamento particolare delle circostanze, una consapevolezza particolare dei criteri di distribuzione del danno, una combinazione ottimale di istituti, principi, regole per ottenere il risultato desiderato. Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza recente documentano questi assunti. Essi costituiscono la base necessaria per poter dare alcune risposte ai dubbi che si possono avanzare. (i) Gli interessi protetti. La clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. è stata letta, in una delle più recenti decisioni ( 1 ) come la «lesione di una posizione giuridica altrui, ritenuta meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, lesione non altrimenti giustificata». L’espressione «posizione giuridica» è volutamente generica ed ampia, perché ormai è acquisito, dopo quasi cinquant’anni dalla sua prima e compiuta elaborazione dottrinale ( 2 ), che il requisito dell’ingiustizia si deve ravvisare nella lesione di un interesse giuridicamente protetto; «protetto» implica che l’ordinamento lo riconosce meritevole di tutela, e ciò non in base ad una norma specifica emanata ad hoc – altrimenti si trasformerebbe il nostro sistema, che è atipico, in un sistema tipico – ma in base ai principi e ai valori sui quali l’ordinamento riposa. Ciò implica pure che non si possa interpretare la clausola generale come correlata ad un sistema di tipicità delle cause di giustificazione. ( 1 ) Cass., 17.12.2009, n. 26516, in Dir. e giust., 2010; la fattispecie concerneva il danno da fumo per l’uso di sigarette «light»; nella specie il risarcimento è stato negato, in quanto la domanda era stata formulata invocando l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. anziché della clausola generale, e con riguardo alla incidenza lesiva del messaggio pubblicitario derivante dalla scritta «light» apposta sul pacchetto di sigarette. ( 2 ) Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Giuffrè, 1964. 175 Studi e Opinioni Tuttavia quando si tratta di interessi tipizzati – come accade per il numerus clausus dei diritti reali – l’ingiustizia è evidente di per sé, e non deve essere provata la meritevolezza dell’interesse di cui si chiede la protezione. In questo senso, il titolare di un diritto reale non è tenuto a provare il danno subìto poiché il danno è in re ipsa ( 3 ). Il diritto di proprietà è difeso in modo «forte»: e ciò quanto agli obblighi del detentore nei confronti del proprietario ( 4 ), quanto agli obblighi dei Comuni nei confronti dei proprietari confinanti con le strade invase dalle acque e defluite in modo anomalo ( 5 ), quanto alle opere comunali danneggiate dalle mareggiate per omissione di manutenzione della rete ferroviaria da parte del gestore ( 6 ). La tutela della proprietà è materia di una giurisprudenza nutrita della Corte europea dei diritti dell’uomo, che interpreta estensivamente l’art. 1 del protocollo addizionale ( 7 ). Non sempre però la giurisprudenza, per tutelare la proprietà – o il patrimonio del danneggiato – si basa sulla lesione di diritti reali. Emblematico è il caso della responsabilità della società di revisione per il danno risentito dagli azionisti che avevano fatto affidamento sulle informazioni concernenti la correttezza dei bilanci della società emittente diffuse dalla società di revisione. In questi casi, si preferisce parlare di violazione della libertà contrattuale degli investitori, pur tenendosi in conto l’andamento della borsa e quindi il valore di mercato oscillante delle azioni societarie ( 8 ). D’altra parte, la invocazione di un diritto ( 3 ) Cass., 9.6.2008, n. 15238, in Mass. Giust. civ., 2008; la fattispecie riguardava il danno risentito dai condomini che non avevano potuto parcheggiare la loro auto nelle aree condominiali riservate a questo uso. ( 4 ) Trib. Marsala, 30.1.2007, in Arch. loc., 2008, 401. ( 5 ) Cass., 6.2.2007, n. 2566, in Foro it., 2008, I, 599. ( 6 ) Trib. Paola, 30.7.2007, ibidem, 282. ( 7 ) Corte eur. dir. uomo, 20.1.2009, n. 75909, in Giur. it., 2009, 2398; M. Trimarchi, Proprietà e impresa, in Contr. e impr., 2009, 894 ss. ( 8 ) Trib. Milano, 4.11.2008, in Giust. a Milano, 2008, 11, 76. 176 soggettivo, anzi «fondamentale» in quanto costituzionalmente garantito, quale è quello della salute giustifica l’imputazione di responsabilità al Comune per disservizio nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il risarcimento del danno ai residenti ( 9 ). Mentre più difficile è il cammino della tutela risarcitoria dei diritti umani riconosciuti dalla Carta europea dei diritti dell’uomo ( 10 ). Sempre in tema di proprietà sussiste una divergenza per il momento inconciliabile tra la Corte europea e la Corte di cassazione in materia di occupazione acquisitiva, riconoscendo la prima al privato titolare del bene un diritto risarcitorio che si aggiunge alla restituzione del bene, e la seconda un risarcimento del danno, ora mero indennizzo, che implica la perdita del bene per la sua trasformazione irreversibile ( 11 ), oppure, secondo il Consiglio di Stato, la scelta tra il rimedio risarcitorio e quello restitutorio ( 12 ). Così come è tormentata la definizione dei criteri di responsabilità dello Stato per la omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie. La Corte di cassazione continua a ragionare in termini di dualità degli ordinamenti – comunitario ed interno ( 13 ) – mentre l’orientamento univoco della Corte di Giustizia dell’Unione europea è nel senso della unicità degli ordinamenti già dalla decisione Costa c. Enel che risale al 1964. La materia è stata oggetto di un (curioso) révirement dal momento che dal( 9 ) Giud. Pace Napoli, 27.4.2006, in Resp. e risarc., 2008, n. 2, 22. ( 10 ) Per i riferimenti bibliografici essenziali v. Alpa, I diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario e il ruolo dell’avvocatura, in Rass. Forense, 67 ss., (in cui si sostiene l’applicabilità diretta delle disposizioni della CEDU, assumendosi una posizione in allora isolata in dottrina); di recente, Galgano, Danno non patrimoniale e diritti dell’uomo, in Contr. e impr., 2009, 883 ss. ( 11 ) In tema di danno da occupazione appropriativa, v. Cass., sez. un., 8.4.2008, n. 9040, in Guida al dir., 2008, n. 30, 84; Cass., sez. un., 19.12.2007, n. 26732, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., sez. un., 23.11.2007, n. 24397, in Mass. Giust. civ., 2007. ( 12 ) Cons. Stato, V sez., 7.4.2009, in Guida al dir., 2009, n. 19, 95. ( 13 ) Cass., sez. un., 17.4.2009, n. 9147, in Dir. comm. int., 2009, II, 709, con nota di Rapisarda. NGCC 2010 - Parte seconda Responsabilità civile l’area della responsabilità extracontrattuale è passata all’area della responsabilità contrattuale, in quanto il diritto al risarcimento del danno deriverebbe da una obbligazione ex lege dello Stato inadempiente e avrebbe natura indennitaria per attività antigiuridica; il che implica, ovviamente, l’inversione dell’onere della prova, che ora è a carico dello Stato, e la prescrizione decennale del diritto all’indennizzo. Questi spostamenti di campo non sono più una novità nell’orientamento della Supr. Corte, come si registra in materia di responsabilità del medico e di responsabilità provvedimentale della pubblica amministrazione, in cui si ravvisa la sussistenza di un contatto sociale tra il danneggiante e il danneggiato avente natura contrattuale. Egualmente per quanto riguarda la violazione di obblighi di informazione ex lege da parte dell’intermediario finanziario nei confronti degli investitori ( 14 ). (ii) I criteri di imputazione. L’area della responsabilità oggettiva si è venuta espandendo negli ultimi due decenni ( 15 ), sulla base di tre criteri che la dottrina aveva affinato, applicando teorie maturate all’inizio degli anni Sessanta ( 16 ): l’imputazione della obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri. Si è superata per molte fattispecie – non tutte però le fattispecie ascrivibili all’area della responsabilità d’impresa – sia la necessarietà della prova della colpa, sia la presunzione assoluta o relativa di colpa. Ma l’orientamento della giurisprudenza è ondivago, si sposta verso la responsabilità oggettiva e poi ritorna sulla responsabilità per colpa senza linee uniformi di interpretazione e, fatto più rimarcabile e deprecabile, senza una giustificazione motivata. ( 14 ) Cass., sez. un., 19.12.2007, n. 26725, in Giust. civ., 2008, 2775. ( 15 ) Alpa, La responsabilità oggettiva, in Contr. e impr., 2005, 959. ( 16 ) P. Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè, 1961; Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Tort, 70 Yale L.J., 1961, 497. NGCC 2010 - Parte seconda Tanto per esemplificare, è ormai ritenuta oggettiva la responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 cod. civ., ma è basata sulla culpa in eligendo la responsabilità del committente, quando l’impresa scelta sia palesemente inidonea a svolgere la prestazione ovvero il comportamento dannoso sia stato imposto all’appaltatore dal committente medesimo ( 17 ); la responsabilità oggettiva sussiste anche quando il dipendente abbia agito con dolo ( 18 ). Più problematica è la produzione e il commercio di sigarette: secondo alcune pronunce, non si tratta di esercizio di attività pericolose ( 19 ), secondo altre, poiché «la qualifica di pericolosità dipende (...) da una valutazione empirica, la quantità di pericolo che la connota», «non è fondatamente obiettabile che nella ipotesi (...) di danno da prodotto ormai commercializzato, e così uscito dalla sfera del produttore, si verterebbe in tema di cosa pericolosa, prodotta mediante attività non pericolosa»; non si tratta quindi di vizio del prodotto, ma di pericolosità intrinseca al prodotto ( 20 ). In ogni caso, secondo gli ultimi arresti, che confermano un orientamento già serpeggiante nella giurisprudenza di legittimità ( 21 ), la Corte Supr. «ritiene di aderire alla più recente dottrina e giurisprudenza» in base alla quale «tale responsabilità è di natura oggettiva, in considerazione del fatto che soggettivamente (soprattutto se l’esercente è un imprenditore) il responsabile può non avere colpa alcuna nella mancata predisposizione di tutte le misure idonee» ( 22 ); «il soggetto chiamato a rispondere (nell’ipotesi che l’attività pericolosa assuma la forma di impresa) è colui che ha il controllo dell’attività al momento del danno, sul solo presup- ( 17 ) Cass., 23.4.2008, n. 10588, in Mass. Giust. civ., 2008. ( 18 ) È il caso del dipendente della banca che si appropria di somme affidategli dai clienti per l’investimento: v. Cass., 6.3.2008, n. 6033, in Mass. Giust. civ., 2008. ( 19 ) V. ad es. Trib. Roma, 5.12.2007, in Foro it., 2008, I, 985. ( 20 ) Cass., 17.12.2009, n. 26516, in Dir. e giust., 2010. ( 21 ) V. ad es., Cass., 4.5.2004, n. 8457, in Mass. Giust. civ., 2004. ( 22 ) Così, testualmente, Cass., 17.12.2009, n. 26516, cit. 177 Studi e Opinioni posto dell’oggettiva mancanza delle misure protettive idonee». La responsabilità oggettiva viene imputata solo sulla base del nesso di causalità, in quanto «nella responsabilità oggettiva il giudizio è puramente tipologico e consiste nell’appurare se l’evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere». In altri termini, il criterio adottato è più assertivo che prescrittivo. Non è che i giudici ignorino il dibattito svoltosi in sede scientifica in ordine alle ragioni giustificative dell’accollo della responsabilità che prescinde dalla colpa. Nella motivazione della pronuncia più recente si aggiunge infatti che «la ratio di tale accollo del costo del danno non è più la colpa, ma un criterio oggettivo, che tuttavia rimane fuori dalla norma. Esso fu individuato nella deep pocket (tasca ricca) negli ordinamenti del common law e nella richesse oblige, nella tradizione francese, mentre nell’affinamento successivo si è ritenuto che la ratio vada individuata nel principio dell’esposizione al pericolo o all’assunzione del rischio, ovvero nell’imputare il costo del danno al soggetto che aveva la possibilità della costbenefit analysis, per cui doveva sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un’opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria». Ma i giudici preferiscono rimanere ancorati alla lettera della legge, seppure riformulata in modo da superare l’esimente della prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ex art. 2050 cod. civ.). Ma si tratta comunque di un passo avanti, rispetto alla giurisprudenza che insiste sulla necessità di una prova contraria da parte del danneggiante ( 23 ). Egualmente per quanto riguarda la responsabilità per cose in custodia. Non mancano sentenze che insistono sulla colpa presunta ( 23 ) Cass., 15.7.2008, n. 19449, in Mass. Giust. civ., 2008, in un caso di esercizio ippico; nello stesso senso v. Trib. Perugia, 17.1.2008, in Rass. giur. umbra, 2007, 697 per l’attività venatoria. 178 ( 24 ); ormai è però consolidato l’orientamento approdato alla responsabilità oggettiva ( 25 ), esclusa solo dal fatto fortuito o dal fatto del terzo ma non dal fatto ignoto. Il fondamento della responsabilità è vario: o è dato dal semplice rapporto istituito tra il custode e la cosa, ovvero è dato dalla ricostruzione del nesso eziologico. Il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, a meno che non si tratti di vizio intrinseco addebitabile unicamente alla società costruttrice ( 26 ). (iii) Il nesso eziologico e il criterio probabilistico. Come testimoniano molte delle pronunce citate, al nesso causale si rivolge l’interprete non solo per accertare la sussistenza di uno dei requisiti essenziali dell’atto illecito, ma anche per selezionare le fattispecie in cui il danno è risarcibile ( 27 ). Tuttavia, la nozione di nesso causale, pur avendo assunto un tale rilievo nella giurisprudenza recente, non è univoca. L’orientamento tradizionale si trincera dietro il principio enunciato dagli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale «un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, ferma peraltro restando la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi» ( 28 ). Tuttavia si riconosce che in materia civile è sufficiente provare, sulla preponderanza dell’evidenza, o della causa più probabile, mentre nel processo ( 24 ) V. ad es. Trib. Nuoro, 2.1.2007, in Rass. giur. sarda, 2008, 57. ( 25 ) V. ad es. Cass., 27.3.2007, n. 7403, in Mass. Giust. civ., 2007; Cass., 19.2.2008, n. 4279, ivi, 2008; Cass., 5.12.2008, n. 28811, ibidem. ( 26 ) Cass., 30.10.2008, n. 26051, ibidem. ( 27 ) Sul punto v. in particolare P. Trimarchi, voce «Illecito», in Enc. del dir., XX, Giuffrè, 1970. ( 28 ) Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, in Dir. e giust., 2008. NGCC 2010 - Parte seconda Responsabilità civile penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». E pertanto si è affermata la responsabilità della struttura ospedaliera unitamente a quella del Ministero della salute per il contagio da HIV subìto da un paziente sottoposto a trasfusione di sangue infetto ( 29 ). Più diffusamente si esprimono, di consueto, i giudici di merito, ai quali è demandato l’accertamento in fatto del nesso eziologico. In una recente pronuncia si è stabilito che per compiere tale accertamento «il giudice non può fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe a ritenere causa di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare), né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive), né alla propria intuizione, ancorché fondata sulla logica; (...) il giudicante deve invece valutare tutti gli elementi della fattispecie al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente idoneo (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) a produrre l’evento» ( 30 ). L’orientamento della Supr. Corte è dunque più incline a dare rilevanza, nella costruzione del nesso eziologico, a fatti dai quali il danno avrebbe potuto derivare con una certa probabilità. Si integra così il criterio della regolarità causale, che già aveva attenuato il criterio della condicio sine qua non, per attenuare ulteriormente il legame tra causa ed effetto inteso in modo rigoroso, affidando il giudizio al calcolo delle probabilità. La regola trova molte conferme. Ecco alcuni esempi. Un caso di wrongful life nel quale si è affermato il «diritto a nascere sano» in capo ad un bimbo nato deformato perché nel corso del concepimento, la madre, che aveva problemi di fertilità, era stata sottoposta in un centro ospedaliero al trattamento di due farmaci rivelatisi dannosi. I giudici della Corte di cassazione hanno argomentato anche in punto di causalità, sostenendo che «la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di ( 29 ) Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 576, cit.; Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 827 e Cass., sez. un., 11.1.2008, n. 584, in Foro it., 2008, I, 451. ( 30 ) Trib. Bari, 8.6.2007, in Imm. e dir., 2008, n. 8, 66. NGCC 2010 - Parte seconda cui agli art. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”» ( 31 ). In un caso di danno psichico, derivato alla vittima da un evento traumatico costituito da atti di libidine, e diventato una condizione psichica permanente, la Supr. Corte ha ritenuto che «ai fini della configurabilità del nesso causale tra un fatto illecito ed un danno di natura psichica non è necessario che quest’ultimo si prospetti come conseguenza certa ed inequivoca dell’evento traumatico, ma è sufficiente che la derivazione causale del primo dal secondo possa affermarsi in base ad un criterio di elevata probabilità, e che non sia stato provato l’intervento di un fattore successivo tale da disconnettere la sequenza causale così accertata. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, per avere quest’ultima condiviso le conclusioni di un c.t.u. medico-legale, il quale, considerando non sufficiente una valutazione probabilistica in termini pari al 70-80%, aveva escluso il nesso causale tra il reato di atti di libidine di cui era rimasta vittima una minore e l’esistenza di un danno psichico permanente, ritenendo plausibile un solo danno psichico transeunte» ( 32 ). E nel caso più volte considerato della sottrazione di acque da parte di un ente pubblico la Supr. Corte ha ribadito che colui il quale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. «assumendo di avere patito un danno a causa della altrui condanna ( 31 ) Cass., 11.5.2009, n. 10741, in Dir. e giust., 2009. ( 32 ) Cass., 11.6.2009, n. 13530, in Dir. e giust., 2009. 179 Studi e Opinioni agisca per il relativo risarcimento è tenuto non solo a provare la esistenza del danno, ma anche il nesso di causalità tra il fatto del terzo, nonché, almeno la colpa di quest’ultimo, concretandosi nella prevedibilità che dalla condotta posta in essere sarebbero derivate le denunciate conseguenze dannose. Contemporaneamente, l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Suprema Corte, la quale, nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione». In un caso di omissioni, il nesso causale è stato accertato tenendo conto dell’effettivo e concreto obbligo di agire. L’esperienza più recente riguarda la tragedia di Ustica, nella quale un aereo si inabissò colpito da un missile. Secondo i giudici «la omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, solo quando si tratti di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione specifica) ovvero in relazione al configurarsi nella posizione del soggetto cui si addebita la omissione, siccome implicante la esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento. Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale, quindi, non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo, specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto. L’individuazione di tale obbligo si connota, quindi, come preliminare per l’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è poi possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale». In applicazione di questo principio, i giudici hanno ritenuto – con riguardo all’aereo Itavia caduto a Ustica – che già all’epoca gravava, sulla base di specifiche normative, sul Ministero della difesa l’obbligo di assicurare la sicurezza dei cieli e di impedire l’accesso di aerei non au180 torizzati o nemici (d.p.r. 18.11.1965, n. 1477, art. 12; d.p.r. 18.11.1965, n. 1478, art. 23; l. 16.2.1977, n. 38) e sul Ministero dei trasporti, attraverso l’apposito Commissariato, l’assistenza e la sicurezza del volo. Dimostrata la sussistenza di uno specifico obbligo di impedire l’evento, una volta che fosse appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava a evitare attraverso il comportamento richiesto – ha concluso la Supr. Corte – non sarebbe necessario che sussista anche la conoscenza della esistenza del pericolo e, nella specie, della presenza sulla rotta assegnata all’aereo Itavia di aerei pericolosi. Pertanto il Ministero della difesa è stato condannato a risarcire i danni alla società di trasporto aereo ( 33 ). La regola probabilistica è di aiuto nei casi in cui l’ultimo fatto collegato con l’evento appare non essere l’unico della catena causale ad averlo provocato, e non è facile ravvisare nella vicenda una «regolarità» che consentirebbe di qualificare l’ultimo fatto come unica ed esclusiva causa dell’evento. È evidente che se altre condizioni influiscono sul modo nel quale l’evento si è verificato, il giudice dovrà tenerne conto nella determinazione del danno, ma non potrà ignorare la rilevanza causale dell’ultimo fatto. È appunto il caso di una persona in gravi condizioni di salute che venga investita da un’auto e che muoia dopo l’impatto; se l’incidente avesse colpito una persona di sana e robusta costituzione, sarebbe stato molto probabile che questa sarebbe rimasta in vita. E tuttavia non si può certo considerare non responsabile l’investitore. Facendo ricorso al principio probabilistico, si ottiene una soluzione adeguata, perché si individua il responsabile ma si tiene conto delle circostanze di specie che portano ad attenuare l’ammontare del danno risarcito ai parenti della vittima deceduta. «La fattispecie generatrice della responsabilità civile, codificata in via generale nell’art. 2043 cod. civ., esige la sussistenza di una relazione causale fra la condotta umana, commissiva od omissiva, soggettivamente caratterizzata dal dolo o dalla colpa, e l’evento pregiudizievole antigiuridico; l’accertamento del nesso di causalità civilistica ( 33 ) Cass., 5.5.2009, n. 10285, in Guida al dir., 2009, n. 26, 58. NGCC 2010 - Parte seconda Responsabilità civile fra fatto illecito ed evento lesivo deve essere condotto sulla base di una valutazione probabilistica secondo la regola della prevalenza delle probabilità (più probabile che non) rispetto alle più severe regole dell’accertamento della causalità penalistica» ( 34 ). 2. Il rapporto tra regole generali e regole speciali. Non vi è una uniforme e coordinata disciplina delle fattispecie particolari previste dalle leggi speciali. Questa discrasia è duplice: da un lato riguarda il diritto interno, dall’altro riguarda i modelli stranieri, sì da riflettersi anche nei progetti di uniformazione delle regole del diritto privato europeo che trovano nel Draft Common Frame of Reference il testo più accreditato. Il rapporto tra le regole del codice e le regole dettate da leggi speciali in materia di responsabilità è molto complesso. Certamente si può descrivere come una delle vicende nelle quali si manifesta in tutta la sua evidenza il principio della derogabilità della legge ordinaria, che pone principi di carattere generale, da parte della legge speciale, che porta invece disposizioni aventi un ambito circoscritto e particolare. Parlare di «deroga» tuttavia significa già prendere posizione nella decifrazione di un fenomeno, e condividere la posizione tradizionale che si incentrava sulla colpa considerata il perno dell’intero sistema. In ogni caso, vengono in considerazione altre prospettive, oltre a quella formale. In quest’area il rapporto si è venuto svolgendo in fatti in modo molto articolato. Guardando a questo rapporto in dimensione diacronica, le prime leggi speciali – come quella sulla responsabilità per l’esercizio di attività nucleare – avevano un ambito assai circoscritto e un tessuto molto ridotto: la preoccupazione del legislatore era mirata alla agevolazione dell’onere della prova a carico del danneggiato e alla soddisfazione delle vittime. Nel caso di attività nucleari potevano bastare poche battute per risolvere il problema, né la logica che governava il settore poteva considerarsi pregiudicata dalla necessità di intervenire per attuare un interesse pubblico, costituito ( 34 ) App. Torino, 15.4.2009, in Redazione Giuffrè, 2009. NGCC 2010 - Parte seconda dal vantaggio di produrre energia a basso costo (creando tuttavia rischi catastrofici) e rimediare al danno che ne poteva derivare alle persone e alle cose. Al suo apparire la normativa fu intesa come una vistosa eccezione ai principi tradizionali, giustificata dalla eccezionalità dell’evento e dalla eccezionalità del danno. Via via che si sono affacciate sulla scena dell’illecito situazioni che richiedevano una particolare considerazione o per la diffusione capillare dei rischi, come accade per la circolazione di prodotti difettosi o l’offerta sul mercato di prodotti finanziari aleatori, oppure per la violazione delle regole sulla concorrenza, oppure ancora per la natura sociale del ruolo svolto dal potenziale danneggiante, come accade per l’attività medica o per il gioco sportivo, o ancora per la difficoltà tecnica della gestione dei rapporti, come accade per l’attività informatica, la spiegazione del fenomeno sulla base della correlazione generale/particolare, regola/eccezione non è più apparsa soddisfacente. Innanzitutto perché tutte le variegate espressioni della esigenza di dettare regole speciali per situazioni speciali si erano tradotte, al momento della loro emersione, in adattamenti delle regole di codice alle particolari circostanze, e quindi esse avevano già in sé i germi di una nuova e diversa configurazione della regola da applicare. Si pensi, ad es., alle circonvoluzioni della giurisprudenza sulla responsabilità del fabbricante prima che fosse attuata la direttiva comunitaria n. 374/1985. Le regole del codice civile potevano offrire solo una applicazione difficoltosa di principi che rimediavano singulatim a danni spesso non solo individuali ma seriali. Poi, perché oltre all’interesse individuale, alcune situazioni incidevano anche gli interessi collettivi, come accade per il danno risentito dall’ambiente. Le regole del codice civile trovavano difficoltà ad individuare sia il bene da tutelare sia i criteri con cui provvedere alla sua reintegrazione. Ancora, perché erano coinvolti nuovi soggetti, facenti parte in senso lato dell’apparato amministrativo, come le Autorità amministrative indipendenti. Le regole del codice sono sempre state applicate alla pubblica Amministrazione con molta cautela, e con molti limiti. 181 Studi e Opinioni Infine, perché il danno non si manifestava solo all’interno dei confini patrii, essendo ormai allestito un mercato europeo «unico» e quindi destinatario di regole il più possibile armonizzate da Paese a Paese. Le regole dei codici o quelle della case law, per le loro caratteristiche nazionali, non si prestavano a dispiegare la loro funzione in modo adeguato. Alcune disposizioni sono confluite poi nei codici di settore – si pensi al codice del consumo e al codice dell’ambiente – e quindi si sono aperti ulteriori problemi di interpretazione e applicazione di quelle disposizioni. Esse infatti obbediscono ad una logica sistematica interna al codice, ma debbono essere coordinate con il codice civile, dal momento che i codici di settore sono testi normativi complementari al codice civile. Questa evoluzione normativa ha imposto un ripensamento dell’intero comparto delle regole della responsabilità civile e della stessa prospettazione dei principi che regolano la materia, facendo venire meno – de iure – molti dogmi che continuavano a resistere ad una realtà incalzante e vorticosa. Come accennavo, nel Draft Common Frame of Reference il rapporto tra regole generali e regole speciali si modella in modo rilevante sugli aspetti tipici del code civil e del codice civile italiano, anche se per altri aspetti riflette le scelte del B.G.B. In ogni caso, fermo il principio della colpa, il Draft prevede la responsabilità senza colpa dei datori di lavoro per i fatti illeciti commessi dai loro dipendenti, per l’esercizio di attività pericolose, per la proprietà di edifici, per le immissioni, mentre non si occupa della custodia in sé e per sé. L’unica fattispecie riguardante – nel nostro ordinamento – leggi speciali (peraltro ora inserita nel codice del consumo) è la responsabilità del produttore, qui inclusa tra le altre regole generali di responsabilità. 3. Le manipolazioni dell’interprete. Nell’introduzione del suo prezioso e fortunato manuale sulla Tort Law ( 35 ) ora aggiornato con Simon Deakin e Angus Johnston, sir Basil ( 35 ) Deakin-Johnston-Markesinis, Markesinis and Deakin’s tort law, London, 2009, 32 ss. 182 Markesinis ha avvertito i lettori che i requisiti del tort – fault, causation, damage – non sono di per sé sufficienti ad affermare la responsabilità di un soggetto nei confronti di un altro; sovviene, ed è determinante, la «general policy» che il giudice vuole perseguire. Sovvengono cioè altri criteri di valutazione, come il dovere di agire per proteggere il nostro prossimo (duty of care), l’assenza di precauzioni (carelessness), la prossimità del danno (remoteness). E ciò che importa è che si comprenda (Markesinis si rivolge in particolare agli studenti, ed è quindi bene che essi comprendano, fin dall’inizio della loro formazione culturale) come «tutti questi concetti non sono altro che espedienti verbali che aiutano le corti nel prendere le loro decisioni, ma non ne spiegano realmente il tenore»; si tratta in altri termini di strumenti a cui si fa ricorso per quanto possa servire, «sono strumenti per raggiungere uno scopo, non lo scopo in sé». Guido Calabresi, in un meditato saggio di epistemologia giuridica, che costituisce una sorta di grande, affascinante affresco delle tecniche di ragionamento, dello stile legale e delle correnti di pensiero offerte dall’esperienza statunitense, per parte sua ci avverte che tutti i canali, tutte le prospettive sono utili per comprendere come funzionano le norme e come ragiona l’interprete: quella formalista, quella di «Law and...», quella funzionale che guarda alla effettività e alle vie processuali per tutelare i diritti ( 36 ). Ora, proprio dal common law inglese e nordamericano ci provengono suggerimenti e ammonimenti sulla opportunità/necessità di adottare un metodo pragmatico e flessibile per comprendere i fenomeni e tradurli in fattispecie giuridiche, e poi adottare le decisioni. Attese le ancora notevoli differenze che sussistono tra le concezioni e le regole di tort law in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, non possiamo compiere una trasposizione dei modelli di ragionamento e neppure seguire pedissequamente le soluzioni prospettate Oltremanica o dall’altro lato dell’Oceano. Tuttavia quelle ( 36 ) Calabresi, An Introduction to Legal Thought: Four Approaches to Law and the Allocation of Body Parts, in 55 Stan. L. Rev., 2003, 2113 ss. NGCC 2010 - Parte seconda Responsabilità civile esperienze ci aiutano a capire meglio la nostra e possiamo verificare, sulla scorta di questi suggerimenti e sulla scorta dei modelli interpretativi costruiti colà, se le soluzioni operative – per adottare una terminologia cara a Rodolfo Sacco ( 37 ) – possano risultare soddisfacenti. Ovviamente, dobbiamo anche enunciare il metro di paragone, appunto per misurare il livello di soddisfazione, che trae spunto dalla efficiente allocazione delle risorse, dal prudente bilanciamento degli interessi, dalla combinazione di sanzione, prevenzione, soddisfazione, cioè delle funzioni basilari della responsabilità civile. Lascio da parte le valutazioni etiche. È evidente che ogni decisione, ancorché ancorata al diritto, sia intrisa di valori etici, ma confinerei l’istanza etica nella esigenza di reazione al danno ingiusto. Se si insiste sulla istanza etica si finisce fatalmente per rivalutare senza ragione il criterio di imputazione della colpa. È quanto ha proposto – in una critica al pensiero di Calabresi – Jules Coleman in due contributi che hanno proposto una sorta di rivisitazione dell’intero sistema della responsabilità civile ( 38 ). Secondo Coleman il sistema della responsabilità civile deve includere valutazioni di carattere morale, sanzionare il danneggiante perché ha tenuto un comportamento non conforme ai principi etici seguiti dalla maggioranza, e quindi realizzare le aspettative della giustizia correttiva (o retributiva). Pertanto esso non si può reggere su una struttura binaria, data dalla ripartizione dell’area della colpa e dell’area in cui la colpa non è rilevante, ma concentrarsi sulla colpa, affidando a sistemi alternativi, diversi dalla responsabilità, l’indennizzo delle vittime che, per particolari ragioni, si vogliono risarcire senza l’accertamento della responsabilità del soggetto chiamato a soddisfare il danno da esse subito. Queste premesse portano quindi alla conseguenza che non solo non si possa fare ricorso alla «market share liability» (cioè alla ripartizione del danno tra tutti i ( 37 ) Aa.Vv., Le fonti non scritte e l’interpretazione, nel Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, 2, Utet, 1999, 5 ss. ( 38 ) Coleman, Tort Liability and the Limits of Corrective Justice, Cambridge, 1994; Id., The Practice of Principle. In Defense of a Pragmatist Approach to Legal Theory, Oxford, 2001. NGCC 2010 - Parte seconda soggetti che hanno creato il rischio nella loro creazione del mercato dei beni e dei servizi potenzialmente dannosi), ma neppure al criterio del soggetto che con il minor costo avrebbe potuto evitare il danno (cheapest best avoider). Quest’ultimo, come è noto, è il criterio posto alla base dell’intera costruzione della responsabilità civile, come strumento per poter sviluppare una sistematica analisi economica del diritto, da parte di Guido Calabresi fin dai suoi primi contributi ( 39 ). Si tratta di un criterio oggi definito «comportamentale», un criterio flessibile che dovrebbe indurre chi ha creato il rischio a valutare il costo delle precauzioni e a sopportare quindi le conseguenze della mancata adozione degli strumenti di prevenzione del danno il cui costo sia sopportabile ( 40 ). Non è tuttavia l’unico criterio di imputazione della responsabilità, né un criterio che serve per distribuire il danno o per soddisfare integralmente le vittime: solo un sistema di associazione sociale potrebbe realizzare tutti questi scopi ( 41 ). 4. Dietro lo schermo delle argomentazioni formali. È raro rinvenire nelle motivazioni delle sentenze rese dai giudici italiani argomenti a supporto della affermazione della responsabilità che siano diversi da quelli meramente formali, desunti cioè dalla interpretazione letterale delle norme del codice civile: tutt’al più esse sono arricchite da integrazioni e variazioni desunte dalla dottrina, ma non esorbitano dai tratturi antichi. Il fatto che il testo del codice, così come quello della Relazione ministeriale al codice civile, non abbiano consentito la fondazione dell’obbligazione risarcitoria su criteri diversi dalla colpa ha pesato sulla cultura giuridica italiana per più di un trentennio, ma solo ora, a distanza di quasi settant’anni dalla entrata in vigore del codice, ( 39 ) Per una attenta ricostruzione dei paradigmi di Calabresi v. Grembi, Guido Calabresi e l’analisi economica del diritto, in www.cleis.unisi.it. ( 40 ) Questo criterio è oggetto di una interessante discussione offerta da Faure, Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics, in 1 Erasmus L. Rev., 2008, 4, 75 ss. ( 41 ) Calabresi, Towards a Unified Theory of Torts, in Journal of Tort Law, 1, 2007, 8. 183 Studi e Opinioni possiamo verificare che alcune fattispecie sono considerate – tendenzialmente – espressione della responsabilità senza colpa. Nella recente sentenza della Supr. Corte si mostra consapevolezza dei problemi posti in dottrina, sotto il profilo dell’analisi economica del diritto e della critica alle categorie dogmatiche tradizionali, ma si ritiene che il testo della legge sia di per sé sufficiente a dare una risposta a quei problemi. L’interprete dunque deve saper leggere die- 184 tro lo schermo delle motivazioni, per accertare, caso per caso e quindi in modo pragmatico, se nella fattispecie considerata i giudici hanno voluto scegliere il soggetto che meglio di altri avrebbe potuto sopportare il danno. Questo è un criterio più discrezionale di quello suggerito da Calabresi, e non necessariamente corrisponde a criteri ottimali di ripartizione dei costi, ma allo stato questa è la situazione che si può rilevare considerando gli ultimi apporti della giurisprudenza. NGCC 2010 - Parte seconda