Corte di Cassazione, Sez. II civile, Sentenza del 6 febbraio 2009, n. 3040 _ Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (Responsabilità del costruttore) - In Genere - Condominio - Difetti di costruzione dell'edificio condominiale - Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. nei confronti dell'appaltatore – Natura extracontrattuale Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza - Azione ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. – Natura contrattuale - Legittimazione del committente Fattispecie. In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, la relativa azione - prevista dall'art. 1669 cod. civ. ed avente natura extracontrattuale - può essere proposta anche dall'amministratore; diversamente, se i difetti sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., la relativa azione di natura contrattuale - spetta soltanto al committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ricompreso i vizi di costruzione nella fattispecie dell'art. 1667 cod. civ., aveva negato all'amministratore del condominio la legittimazione attiva a proporre la relativa azione, non essendo il condominio committente dell'opera).