Decisione N. 2716 del 01 agosto 2012 Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d’Italia - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d’Italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Emilio Girino Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) nella seduta del 19 luglio 2012 dopo aver esaminato: x il ricorso e la documentazione allegata; x le controdeduzioni dell’intermediario; x la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO In data 14 novembre 2007 una società finanziaria abilitata alla resa di servizi di leasing (cui più tardi subentrerà l’odierno resistente) stipulava un contratto di locazione operativa con un’impresa artigiana avente ad oggetto beni strumentali. L’impresa cliente risulta aver sottoscritto il ricorso in qualità di cointestatario del rapporto. In virtù di tale accordo, il successivo 23 novembre la finanziaria acquistava dal ricorrente fornitore dette attrezzature per concederle in locazione al cliente finale. L’ordine di acquisto dei beni prevedeva che il fornitore alla scadenza o in ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto, corrispondesse alla finanziaria, nel caso di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto prevista dalle condizioni generali di contratto, 198,50 euro + IVA. Il 7 marzo 2008, la società finanziaria comunicava all’artigiano locatario la cessione del contratto di locazione operativa in questione, unitamente a tutti i diritti, facoltà ed obblighi da esso derivanti, all’odierno resistente. L’8 novembre 2010, il locatario comunicava al resistente l’intenzione di procedere alla disdetta anticipata del contratto di locazione (la cui scadenza originaria era prevista il 28 febbraio 2011) contestualmente manifestando il proprio interesse all’acquisto in proprietà dei beni. Riscontrando tale manifestazione di interesse, in data 21 novembre 2011 il resistente informava il cliente che la sua proposta per la compravendita del bene prevedeva il pagamento di un importo di € 1.500 oltre IVA, cifra che peraltro in prima battuta era stata espressa in 3.000 euro oltre IVA. Pag. 2/5 Decisione N. 2716 del 01 agosto 2012 Nel reclamo presentato il 30 gennaio 2012, il fornitore odierno ricorrente contestava il prezzo proposto dal resistente, rinviando alla clausola sopradescritta contenuta nell’ordine di acquisto dei beni che prevedeva quale prezzo di riacquisto la minor somma sopraindicata (€ 198,5 oltre IVA). Era dunque tale somma, ad avviso del ricorrente, che il cliente finale avrebbe dovuto corrispondere, non già il maggior importo preteso dal resistente. Concludeva il ricorrente, diffidando il resistente dall’inoltrare ulteriori richieste al cliente locatario non coerenti con il descritto importo. Il 14 febbraio 2012, il resistente replicava evidenziando come la proposta irrevocabile di riacquisto ex art. 1329 c.c., convenuta nelle condizioni generali di contratto in vigore fra ricorrente e resistente, attribuisse un obbligo di acquisto in capo al solo ricorrente e una mera facoltà di vendita (realizzabile attraverso l’accettazione della proposta) in capo al resistente. Spettava dunque al resistente esprimersi, al termine della locazione, in ordine all’accettazione della proposta di riacquisto vendendo le attrezzature al fornitore originario, ovvero non accettarla e disporne come meglio ritenesse opportuno. Con ricorso del 15 marzo 2012 il ricorrente, dopo aver ripercorso i fatti per come appena narrati, richiedeva il rispetto da parte resistente del valore di riacquisto pari ad € 198,50 oltre IVA. Questo e non altro, a dire del ricorrente, il resistente avrebbe avuto titolo di richiedere al cliente finale. In data 14 maggio 2012, il resistente depositava le sue controdeduzioni nelle quali ribadiva l’insussistenza a proprio carico di qualsivoglia obbligo vuoi all’alienazione dei beni oggetto del contratto al fornitore, vuoi alla vendita al prezzo di 198,5 euro. Chiedeva, pertanto, al Collegio il rigetto integrale di tutte le domande ed eccezioni proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. DIRITTO Il tema del contendere ha ad oggetto la ritenuta violazione di una specifica disposizione contrattuale contenuta nel contratto di acquisto di un bene strumentale, che un intermediario operante nel settore del leasing (cui subentrerà, acquisendone ogni connesso diritto e obbligo, l’intermediario oggi resistente), su ordine del proprio cliente, ebbe a suo tempo a stipulare con il fornitore di detto bene. Corre l’obbligo di evidenziare come il ricorso, promosso dal fornitore, risulti essere altresì sottoscritto, in qualità di possibile cointestatario del rapporto, anche dal cliente dell’intermediario. Il Collegio non può esimersi dal constatare come siffatta cointestazione non trovi alcun riscontro nella produzione documentale delle parti, dalle quale emerge invece con estrema chiarezza la perfetta distinzione oggettiva e soggettiva fra il contratto di locazione operativa stipulato dal (e solo dal) cliente con l’intermediario resistente, da un lato, e, dall’altro, il contratto d’acquisto (formalmente chiamato “ordine di acquisto”) stipulato dall’intermediario con il (e solo con il) fornitore odierno ricorrente. Il rilievo appare del resto intuitivamente dirimente ai fini della decisione nel merito. La censura del ricorrente si appunta, infatti, sulla circostanza per cui, nel contratto di acquisto, era stato pattuito un corrispettivo per l’acquisto in proprietà del bene, in caso di cessazione del leasing operativo, determinato in euro 198,50 + Iva, decisamente maggiore di quello (euro 1.500,00 + Iva) che invece il resistente avrebbe preteso dal cliente nel momento in cui quest’ultimo, disdettando il contratto locativo, avrebbe dichiarato la sua disponibilità all’acquisto del bene stesso. Non può, tuttavia, sfuggire che la clausola contestata prevede un obbligo a carico del solo fornitore ricorrente di versare il predetto prezzo ridotto nel solo caso in cui il resistente accetti la proposta irrevocabile di acquisto, formulata ab origine dal fornitore nell’ambito del contratto quadro che lo vincola all’intermediario, ossia il contratto che regola in via generale i rapporti di compravendita dei beni fra intermediario e fornitore Pag. 3/5 Decisione N. 2716 del 01 agosto 2012 destinati alla successiva locazione operativa dei beni alla clientela (è a tale accordo che la clausola contenuta nell’ordine di acquisto fa riferimento con l’espressione “condizioni generali”. Il relativo documento contrattuale non è stato prodotto in atti, ma la circostanza non è contestata da alcuna delle parti). Per una miglior comprensione della fattispecie controversa, giova brevemente richiamare la dinamica tipica di qualsivoglia rapporto di locazione operativa che, nel caso che ci occupa, appare pienamente realizzata. Al pari di un leasing finanziario, il leasing operativo si fonda su uno schema finanziariamente trilaterale ma giuridicamente consistente in due distinti segmenti contrattuali. Individuato il bene di suo interesse, il cliente utilizzatore chiede all’intermediario abilitato di procedere al suo acquisto presso un dato fornitore alle condizioni commerciali già negoziate con quest’ultimo. L’intermediario procede pertanto all’acquisto del bene (nel caso in esame, tramite il sopraindicato ordine di acquisto) versando al fornitore il corrispettivo pattuito. Così acquisita la proprietà del bene, l’intermediario lo concede, con apposito e separato accordo, in locazione operativa al cliente utilizzatore, il quale corrisponde in contropartita un certo ammontare distribuito in canoni periodici. Al termine della locazione, il bene viene restituito al proprietario, ossia all’intermediario locatore. A differenza che in un leasing finanziario, dove all’utilizzatore viene per definizione accordato il diritto di rendersi acquirente del bene a fine contratto, nel leasing operativo, di norma, tale facoltà non è prevista sicché, salvo diverso e specifico accordo, il cliente è tenuto a restituire il bene all’intermediario. Naturalmente, per un intermediario, il sistematico ritorno di beni strumentali in sua proprietà costituisce un rischio (in gergo definito “rischio commerciale”) del tutto alieno alla sua operatività prettamente finanziaria. Per tale ragione, nonché in conformità a quanto previsto in materia dalla Circ. Banca d’Italia 5.8.1996 n. 216, l’intermediario neutralizza tale rischio pattuendo, nel diverso contratto col fornitore, l’obbligo in capo a quest’ultimo di riacquistare il bene alla scadenza: obbligo che l’intermediario naturalmente attiverà solo nel caso in cui non raggiunga nel frattempo un diverso accordo con il cliente al fine di trasferire a quest’ultimo la proprietà del bene stesso. Al fine di consentire siffatta elasticità di manovra l’intermediario configura l’obbligo di acquisto del fornitore come opzione di vendita, ex art. 1331 cod. civ., in favore dell’intermediario, ovvero come proposta irrevocabile di acquisto, ex art. 1329 cod. civ., in capo al fornitore. L’effetto giuridico che ne consegue è identico in entrambi i casi: l’intermediario, se lo riterrà, nel primo caso, eserciterà l’opzione di vendita che il fornitore sarà tenuto ad onorare così rendendosi acquirente del bene; nel secondo, accetterà la proposta d’acquisto del fornitore ed egualmente avrà titolo per alienargli il bene. Ora quale che sia la formula prescelta (nel caso controverso, l’intermediario ha optato per la seconda), va da sé che la rivendita del bene al fornitore costituisce una facoltà per l’intermediario, mentre l’acquisto, secondo le formule sopra ipotizzate, costituisce invece un obbligo per il fornitore ove l’intermediario intenda avvalersi di tale facoltà. Così come è evidente che l’esercizio di siffatto diritto pertiene esclusivamente al rapporto fra fornitore e intermediario, come tale insuscettibile di far sorgere eguale diritto in capo al cliente utilizzatore, parte del diverso contratto di locazione operativa. Di conseguenza, le condizioni di rivendita e riacquisto pattuite nel diverso contratto fra intermediario e fornitore non possono in alcun modo influenzare la determinazione delle condizioni dell’eventuale accordo di riacquisto fra intermediario e cliente. Posto che, nel caso qui deciso, il prezzo indicato nell’ordine di acquisto corrispondeva ad una pattuizione intervenuta fra il fornitore ricorrente e l’intermediario resistente, cui era del tutto estraneo il rapporto negoziale corrente fra quest’ultimo e il cliente, la pretesa del ricorrente di estendere la condizione, pattuita per l’eventuale diritto di rivendita Pag. 4/5 Decisione N. 2716 del 01 agosto 2012 dall’intermediario all’utilizzatore, all’eventuale accordo di acquisto da negoziarsi fra cliente e resistente è dunque priva di ogni giuridico fondamento. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5