Decisione N. 6984 del 11 settembre 2015

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Decisione N. 6984 del 11 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA
Presidente
(RM) DE CAROLIS
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore COLOMBO CLAUDIO
Nella seduta del 29/07/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con istanza presentata il 4 marzo 2015, la società ricorrente ha adito questo Arbitro
Bancario Finanziario, esponendo di intrattenere con l’intermediario resistente due rapporti
di conto corrente, ambedue affidati.
Relativamente a detti rapporti la ricorrente lamenta che la banca avrebbe applicato
illegittimamente interessi, commissioni e spese, tanto che sarebbe stato altresì superato il
tasso soglia previsto dalla normativa anti-usura.
Conclude, pertanto, per la restituzione dell’importo complessivo di € 5.577,75, pari agli
importi a suo dire addebitati in eccesso.
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L’intermediario resistente nega il superamento del tasso soglia, giacché le argomentazioni
di controparte a riguardo sarebbero la risultante dell’adozione di una formula matematica
di calcolo del TEG, diversa da quella di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia, formula che
a suo giudizio deve necessariamente venire utilizzata. Esso conclude, dunque, chiedendo
il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Cominciando dalla censura inerente al preteso sforamento della soglia anti-usura, rileva il
Collegio che – così come correttamente affermato dall’intermediario resistente – la cliente
ha elaborato i propri conteggi, adottando una formula matematica non conforme a quella
di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia. In particolare, la perizia della ricorrente non
rispetta il principio di necessaria simmetria tra modalità di calcolo del TEGM e modalità di
calcolo dello specifico TEG del rapporto.
Tale principio è da tempo consolidato negli orientamenti di questo Arbitro, ed ha avuto
altresì reiterate conferme anche a livello di Collegio di Coordinamento (vedi ad es., la
decisione 23 maggio 2014, n. 3412), sicché sotto questo profilo il ricorso non merita
accoglimento, risultando peraltro il TEG nel caso di specie contenuto entro i tassi soglia
tempo per tempo vigenti, ove si faccia applicazione della formula matematica corretta.
Altrettanto infondate sono le censure relative al presunto alto livello di costi ed interessi,
trattandosi all’evidenza di questioni sottratte al sindacato di questo Arbitro (ma anche del
Giudice ordinario), rimesse essendo all’autonomia negoziale, vieppiù trattandosi di rapporti
non disciplinati dalla normativa a protezione dei consumatori.
Nondimeno, la condotta della banca merita comunque di essere censurata, con riferimento
alla rilevata applicazione di alcune commissioni, in difetto dei relativi presupposti.
Negli anni 2011 e 2012 la banca ha infatti applicato una commissione denominata CUOF
(commissione utilizzi oltre la disponibilità dei fondi), che – secondo gli orientamenti ormai
consolidati di questo Arbitro – non è legittima, in quanto contraria alla disciplina all’epoca
vigente, in tema di commissioni sostitutive della (abolita) commissione di massimo
scoperto: cfr., per tutti, Collegio di Coordinamento, 28 luglio 2014, n. 4838.
Successivamente la banca avrebbe poi applicato in maniera massiva la CIV, commissione
di istruttoria veloce (introdotta con l’art. 117 bis TUB), senza tuttavia fornire la prova che
ne legittima l’applicazione, e cioè quella di avere realmente compiuto l’istruttoria finalizzata
a consentire gli utilizzi ultra-fido. Anche sul punto gli orientamenti di questo Collegio
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risultano costanti (cfr., da ultimo, Collegio di Roma, 27 gennaio 2015, n. 592; Collegio di
Roma 16 maggio 2014, n. 3170; Collegio di Roma 16 maggio 2014, n. 3197).
Alla luce di quanto precede, vanno dunque restituiti alla cliente tutti gli importi addebitati a
titolo di CUOF prima, e di CIV poi, sui due conti correnti intestati alla società ricorrente.
PQM
Il
Collegio,
in
parziale
accoglimento
del
ricorso,
dichiara
l’illegittimità
dell’applicazione delle commissioni denominate CUOF e CIV, disponendo che
l’intermediario provveda al riaccredito delle somme a tali titoli applicate. Rigetta nel
resto.
Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo
alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 (venti/00) quale
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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