I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio

I nuovi principi OIC:
le novità e criticità in
bilancio
a cura di
Claudia Mezzabotta
Dottore commercialista e revisore legale in Milano
Membro EFRAG SME WG – Bruxelles
10 marzo 2015
Incontro del Martedì
«I nuovi principi OIC: le novità e
criticità in bilancio»
Milano, corso Venezia 47/49
Il progetto di revisione dei principi OIC
• La vecchia serie di principi contabili OIC, pubblicata nel 2005, è
stata completamente rivista e aggiornata
• Pubblicazione nuovi principi: tra giugno 2014 e gennaio 2015
• Processo di revisione e aggiornamento iniziato nel maggio 2010
• I principi OIC 27, Introduzione dell’euro quale moneta di conto, OIC
30, Bilanci intermedi, non saranno ripubblicati; OIC 27 è stato
soppresso
• Il principio OIC 11, Bilancio di esercizio: finalità e postulati, resta per
ora valido nella versione del 2005; non è stata pubblicata alcuna
bozza di un nuovo principio che lo sostituisca, per ora
2
Correlazione tra norme civilistiche e OIC
•
•
•
•
Non si registra alcuna evoluzione significativa delle norme civilistiche
relative alla redazione del bilancio dal 2005 a oggi
La direttiva 2013/34/UE, pubblicata in GUUE il 29 giugno 2013, ha
sostituito la IV e la VII direttiva comunitaria e determinerà, con il
suo recepimento nell’ordinamento giuridico italiano, alcuni
cambiamenti nel Codice civile e nel d.lgs. 127/91, rispettivamente
concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle
società di capitali
Recepimento entro il 20 luglio 2015
Entrata in vigore: bilancio che apre il 1 gennaio 2016 o in data
successiva
3
Il Regolamento UE 1606/02
Il Regolamento europeo n. 1606, che impone l’utilizzo delle norme dello IASB
per la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati, è stato
adottato il 7 giugno 2002 dal Consiglio e il 19 luglio dal Parlamento
(pubblicazione in GUCE: 11 settembre 2002) ed è entrato immediatamente in
vigore, stabilendo le seguenti date di applicazione delle norme in parola:
Società con azioni
quotate
Società con titoli diffusi
al pubblico
Altre società
Bilanci consolidati
IAS/IFRS obbligatori per
gli esercizi aperti a partire
dall’1/1/2005
IAS/IFRS obbligatori per
gli esercizi aperti a partire
dall’1/1/2005
Opzione demandata agli
Stati membri di ritardare
l’applicazione all’1/1/2007
Opzione demandata agli
Stati
membri
di
autorizzare o di obbligare
all’utilizzo degli IAS/IFRS
Bilanci individuali
Opzione demandata agli
Stati
membri
di
autorizzare o di obbligare
all’utilizzo degli IAS/IFRS
Opzione demandata agli
Stati
membri
di
autorizzare o di obbligare
all’utilizzo degli IAS/IFRS
Opzione demandata agli
Stati
membri
di
autorizzare o di obbligare
all’utilizzo degli IAS/IFRS
4
Il d.lgs. 38/2005
IFRS obbligatori dal 2005 per consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari
diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate
IFRS facoltativi nel 2005, ma obbligatori nel 2006, per bilancio individuale di società quotate,
società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza
IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il
consolidato
IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni non quotate e di assicurazioni quotate che
redigono già il consolidato
IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per società consolidate da
quotate, da società con strumenti finanziari diffusi, da banche e da enti finanziari sottoposti a
vigilanza
IFRS facoltativi per altre società che redigono il consolidato (escluse quelle “minori”) e per altre
società da esse consolidate (escluse quelle “minori”)
IFRS facoltativi nel bilancio individuale di società diverse dalle precedenti (escluse quelle
“minori”), ma a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro delle Finanze (*)
IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società “minori” (che possono redigere il bilancio
abbreviato ex art. 2435-bis C.civ.)
(*) L’art. 127-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116,
entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha soppresso queste parole, rendendo immediatamente
applicabile la norma che liberalizza l’utilizzo degli IFRS in questa tipologia di società.
5
Il bilancio civilistico e la nuova direttiva
•
•
Tutte le società di capitali italiane diverse da quelle obbligate all’adozione
degli IFRS adottano le regole civilistiche e i principi contabili OIC per la
redazione del bilancio di esercizio e consolidato (d.lgs. 127/91, per il
bilancio consolidato)
Il recepimento della direttiva 34/2013, all’insegna del motto «Think small
first» comporterà una «modularità» del bilancio e, in particolare, della
tipologia di contenuti e del grado di dettaglio delle informazioni nella nota
integrativa, che crescerà al crescere delle dimensioni dell’impresa
6
Il contenuto e gli schemi di bilancio
La direttiva 34/2013: categorie dimensionali
per le singole imprese
Categorie dimensionali delle singole imprese:
- micro: totale attivo max 350 mila euro, ricavi netti max 700
mila euro, numero medio dipendenti max 10 unità
- piccole: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln
euro, numero medio dipendenti max 50
- medie: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln
euro, numero medio dipendenti max 250
- grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln
euro, numero medio dipendenti oltre 250
N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal
superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri
indicati e per due esercizi consecutivi
7
La direttiva 34/2013: categorie dimensionali
per i gruppi di imprese
Categorie dimensionali dei gruppi di imprese:
- piccoli: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln
euro, numero medio dipendenti max 50
- medi: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln
euro, numero medio dipendenti max 250
- grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln
euro, numero medio dipendenti oltre 250
N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal
superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri
indicati e per due esercizi consecutivi
8
Le novità in tema di OIC 12: introduzione
RIFERIMENTI NORMATIVI:
•
•
•
•
Il bilancio civilistico è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa
Il rendiconto finanziario non è un prospetto di bilancio obbligatorio (cfr. OIC
10)
Lo schema di stato patrimoniale deve seguire quanto stabilito dall’art. 2424
Codice civile
L’art. 2423-bis, Codice civile, indica i criteri per la presentazione, la
suddivisione, il raggruppamento, l’aggiunta, l’adattamento e la
comparazione delle voci di SP e di CE
NOVITA’ PRINCIPALI:
•
•
•
Riorganizzazione contenuti e incorporazione «Documento interpretativo di
OIC 12»
Stralcio nozioni su rendiconto finanziario
Aggiornamento commenti alle singole voci in base a nuovi principi OIC
9
Schema di stato patrimoniale: invariato
(art. 2424, Codice civile)
A) PATRIMONIO NETTO
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
E) RATEI E RISCONTI
10
Logica di classificazione non univoca
•
•
•
•
classificazione per natura per tutte le passività e il patrimonio
netto
classificazione per natura solo per alcune attività: “Crediti
verso soci per versamenti ancora dovuti”, “Ratei e risconti”,
“Crediti finanziari” e “Crediti commerciali”
classificazione per destinazione per “Immobilizzazioni” e
“Attivo circolante”
classificazione per liquidità/esigibilità per i crediti e i debiti
(«con separata indicazione degli importi scadenti entro/oltre
l’esercizio successivo…)
11
L’art. 2423-ter, Codice civile
• Iscrizione separata delle voci previste dallo schema di SP
• Voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente
suddivise, senza eliminare la voce complessiva e indicandone
l’importo totale
• Raggruppamento voci precedute da numeri arabi solo se esso
è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta
• Aggiunta voci
• Adattamento voci
• Dati comparativi relativi all’esercizio precedente
• No compenso di partite
12
Schema di conto economico: invariato
(art. 2425, Codice civile)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
_______________________________
DIFFERENZA (A -B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
________________________________
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
________________________________
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
13
Le logiche di classificazione a conto
economico
• per NATURA;
• Disomogeneità dei conti inseriti nel valore e nei costi della
produzione
• La gestione caratteristica non è distinta dalla gestione accessoria
• Il concetto di gestione finanziaria è diverso da quello definito da
una parte della dottrina (riguarda infatti sia il reperimento sia
l’impiego di risorse)
• La gestione straordinaria comprende valori estranei all’attività
ordinaria.
14
Le «gestioni aziendali»
• Attività ordinaria vs. attività straordinaria
• Attività caratteristica vs. attività accessoria
• Attività finanziaria (include proventi e oneri finanziari, ma
anche utili/perdite su cambi, svalutazioni e ripristini di
valore di attività finanziarie, plusvalenze e minusvalenze
da cessione…)
• Attività straordinaria (precisata la definizione!)
N.B. – L’art. 2425, Codice civile, non classifica le voci di CE
in base a un criterio gestionale «puro»
15
Le principali novità per lo schema di conto
economico
• Definizione di attività straordinaria: «L’attività straordinaria
include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività
ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi
e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed
infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee
all’attività ordinaria della società»
• Aggiornamento definizioni e classificazioni di voci in base ai
nuovi contenuti di altri principi contabili
• Incorporazione contenuti del «Documento interpretativo di
OIC 12», originariamente creato per chiarire problemi
connessi al calcolo della base imponibile IRAP
16
Le novità in tema di OIC 29, Cambiamenti di principi,
stime, correzioni, fatti straordinari
• Pubblicazione versione definitiva il 5 agosto 2014; entrata in vigore bilancio
chiuso il 31 dicembre 2014 o in data successiva.
• Limitati i casi di applicazione del metodo prospettico, in caso di cambiamenti di
principi contabili
• Uniformato il trattamento della correzione di errori determinanti e non
determinanti
• Ampliamento disciplina eventi successivi alla data del bilancio, con particolare
attenzione alla continuità aziendale
17
Cambiamento principi contabili e logica prospettica
• Cambiamento principi contabili ammesso solo se motivato e se
permette una migliore rappresentazione in bilancio
• Si adotta il nuovo principio in ottica retrospettiva, contabilizzando a PN
dell’esercizio in chiusura la differenza netta tra i valori ottenuti con
l’applicazione del nuovo principio e quelli che si sarebbero ottenuti con
l’applicazione del vecchio principio
• Effetto cumulativo del cambiamento da calcolare all’inizio
dell’esercizio, tenendo conto, in ottica RETROSPETTIVA, dei valori che si
sarebbero calcolati con il nuovo principio. Contropartita: classe E,
proventi/oneri straordinari, del CE civilistico
• Applicazione ottica PROSPETTICA solo in questi casi:
a) Non è possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di
principio
b) La determinazione dell’effetto pregresso è troppo onerosa
18
Cambiamento principi contabili vs. cambiamento di stime
N.B. - L’IMPUTAZIONE A CE DI COSTI E ONERI A CAUSA
DI DUBBI SULLA LORO UTILITA FUTURA E’ UN
CAMBIAMENTO DI STIME
19
Trattamento errori determinanti e non determinanti
• Errore contabile: rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non
corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in
nota integrativa
• Correzione: rettifica della voce patrimoniale a suo tempo
interessata dall’errore, con contropartita in classe E, «Proventi e
oneri straordinari», del CE civilistico. Si effettua quando l’errore è
individuato e sono disponibili i dati per la correzione.
• Eccezione alla correzione in CE: quando si tratta di errori che non
hanno mai avuto influenza diretta in CE, p.e. rivalutazioni iniziali di
una immobilizzazione a seguito di norme speciali, operazioni
straordinarie tipo conferimento, fusione eccetera.
• NO FISSAZIONE LIMITI di rilevanza dell’errore, che potrebbe
essere, tra l’altro, anche di tipo qualitativo
20
Trattamento errori determinanti e non
determinanti: le informazioni in nota integrativa
LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE:
NATURA DELL’ERRORE; AMMONTARE
CORREZIONE NELL’ESERCIZIO CORRENTE E IN
QUELLI PRECEDENTI, SE DETERMINABILE;
IMPORTO «CORRETTO» DELLA VOCE
DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
21
Gli eventi successivi alla chiusura
• Eventi da recepire nel bilancio in chiusura: modificano condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma si manifestano solo
dopo la chiusura dell’esercizio e richiedono modifica ai valori dell’attivo e
del passivo, in base alla corretta competenza (p.e. definizione di una
causa legale, deterioramento situazione finanziaria di un debitore e
conferma tramite fallimento, definizione di prezzo di acquisto o di
vendita di un’attività già venduta entro la chiusura eccetera)
• Eventi da non recepire nel bilancio in chiusura: modificano situazioni già
esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori
dell’attivo e del passivo perché di competenza dell’esercizio successivo
(p.e. variazione corso titoli in portafoglio, variazione tassi di cambio,
distruzione impianti e attrezzature, sostituzione di un prestito a breve
con uno a lungo tramite negoziazione avvenuta dopo la chiusura)
22
Il contenuto e gli schemi di bilancio
Gli eventi successivi alla chiusura che possono
incidere sulla continuità aziendale
• Eventi che possono incidere sulla continuità aziendale: p.e.
gli amministratori intendono liquidare la società o cessare
l’attività operativa; la gestione e la posizione finanziaria si
deteriorano drasticamente eccetera. Se il presupposto della
continuità aziendale non risulta più appropriato al
momento della redazione del bilancio, le valutazioni di fine
esercizio ne devono tenere conto.
23
OIC 16: Le principali novità sulle
immobilizzazioni materiali
• Approccio per componenti più pervasivo e più chiaramente definito
• NO SOSPENSIONE ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo
• Riformulazione regole sulla capitalizzazione degli oneri finanziari e stralcio
norme sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore (convogliate, queste, in
OIC 9)
• Capitalizzabilità anche degli oneri finanziari non specifici, in proporzione alla
durata del periodo di fabbricazione, se significativo
• Obbligatorio scorporare valore terreno da valore fabbricato che vi insiste (nel
precedente principio era ammesso non scorporare quando il valore del terreno
tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica sito,
presupponendo che la distinzione fornisce una migliore rappresentazione in
bilancio)
• Chiarimento sull’iscrizione delle attività ricevute a titolo gratuito al presumibile
valore di mercato al lordo dei costi accessori
• Chiarimento sul fatto che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate passano a
CE, salvo sia disposto diversamente dalla legge
24
La classificazione a stato patrimoniale
Art. 2424-bis, comma 1: “gli elementi patrimoniali destinati ad
essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni”
Nello Stato Patrimoniale, (art. 2424 c.c.), classe B. II, sono
previste 5 voci:
1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e commerciali
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti
I fondi ammortamento sono posti a diretta riduzione del valore
dei correlati cespiti.
25
La classificazione a conto economico
Nel Conto Economico, (art. 2425 c.c.), è possibile rilevare in voci
diverse il contributo delle immobilizzazioni materiali alla
determinazione del risultato di periodo
A) Valore della produzione
.........…
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi
Plusvalenze ordinarie
B) Costi della produzione
.........…
10. Ammortamenti e svalutazioni
a. …….
b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
……….
Minusvalenze ordinarie
14. Oneri diversi di gestione
E) Proventi e oneri straordinari
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n.14
26
Il criterio di valutazione civilistico
Art. 2426 c.c., c.1, n.1: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano gli oneri
accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato;
con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
Art. 2426 c.c., c.1, n.2: il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la
loro residua possibilità di utilizzazione.
27
Le svalutazioni secondo il Codice civile
. Art. 2426 c.c., c.1, n.3: l’immobilizzazione che, alla data di chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo
non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
CAUSE INTERNE:
Errori di progettazione
Cambiamenti tecnologici
CAUSE ESTERNE:
Cambiamenti nei prodotti
Diminuzione dei prezzi
Obiettive condizioni di non recuperabilità del valore
nette del cespite
28
Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito
• Si iscrivono all’attivo dello stato patrimoniale al presumibile valore di
mercato alla data di acquisizione e in contropartita si registra un
provento straordinario (classe E di conto economico)
• Si aggiungono i costi sostenuti e/o da sostenere per inserirle
durevolmente e utilmente nel processo produttivo
• Il valore contabile, comprensivo dei costi accessori, non deve
superare il valore recuperabile
• Si ammortizzano con gli stessi criteri utilizzati per quelle acquisite a
titolo oneroso
29
Separazione del valore di terreni e fabbricati
• Il precedente testo di OIC 16 permetteva di non scorporare il valore
dei terreni da quello dei fabbricati che vi insistono nel caso in cui il
valore dei terreni stessi tendesse a coincidere con il valore del fondo
accantonato per far fronte ai costi di ripristino/bonifica del sito
• Il nuovo OIC 16 richiede di separare il valore del terreno da quello
del fabbricato anche in questi casi
• Si ritiene che la rilevazione separata del valore del terreno e del
fabbricato, nonché del fondo di ripristino/bonifica del terreno, diano
una rappresentazione più corretta della situazione patrimoniale
dell’impresa
30
Il piano di ammortamento
Il piano di ammortamento è di norma determinato tenendo
conto dei seguenti elementi:
+ Valore di iscrizione
- Valore residuo al
termine della vita utile
VALORE DA
AMMORTIZZARE
(pari alla differenza tra valore di presumibile realizzo e
oneri di smantellamento, smaltimento dismissione del
cespite)
VITA
ECONOMICA
UTILE
Periodo di tempo per cui
si ritiene che il bene
possa contribuire alla
generazione del reddito
I.
CRITERIO DI
AMMORTAMENTO
II.
Aritmetico
I.
II.
Dipendente da :
• deterioramento fisico;
• obsolescenza economica;
• fattori legali;
• fattori ambientali, etc…
a quote costanti
quote variabili
(crescenti/decrescenti)
Economico funzionale
Determinato in base all’utilizzo effettivo del
cespite nel tempo (a quote variabili)
31
Ammortamento dei cespiti non utilizzati
• Il precedente testo di OIC 16 prevedeva la sospensione
dell’ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo
• Il nuovo OIC 16 richiede che per detti cespiti l’ammortamento
continui
• Si presume infatti che nel periodo di sospensione dell’utilizzo del
cespite esso comunque perda valore, essendo soggetto a
obsolescenza tecnica ed economica
N.B. – la sospensione dell’utilizzo potrebbe anche far pensare che
esista una perdita di valore, la quale, se si rivelasse durevole,
comporterebbe la necessità di procedere anche a una svalutazione, con
contropartita a CE e riduzione del valore ammortizzabile per gli esercizi
successivi
32
Ammortamento: approccio per componenti
• Il precedente testo di OIC 16 prevedeva già l’adozione dell’approccio
per componenti nell’ammortamento di beni il cui valore unitario può
essere considerato «composto» da componenti aventi valore
relativo elevato rispetto al valore complessivo del bene e la cui vita
utile, singolarmente intesa, differisce in modo significativo rispetto a
quella del bene nel suo complesso
• Il nuovo OIC 16 ribadisce la necessità di applicare tale approccio
• L’ambito di applicazione è tuttavia limitato a cespiti «particolari»,
come centrali elettriche, aeromobili, locomotori e altri mezzi utilizzati
per il trasporto pubblico
33
Quando si adotta l’approccio per componenti
• I differenti componenti di un’immobilizzazione materiale devono
obbligatoriamente essere valorizzati separatamente laddove :
– essi abbiano una vita utile significativamente differente da quella
del cespite inteso nel suo complesso
– essi generino benefici per l’impresa in base a un ritmo differente e
abbiano un valore significativo rispetto al valore complessivo del
cespite
• La modalità e la durata dell’ammortamento devono allora essere
determinati per ciascuno dei componenti
34
Approccio per componenti: esempio
Un’impresa acquista un locomotore il 1°gennaio N a un prezzo
complessivo di 1 200 (tutto incluso)
Essa identifica 3 componenti distinti :
– la carrozzeria
600
– il motore
300
– la centrale elettrica (accumulatore)
300
La durata della vita utile stimata per questi tre componenti è
rispettivamente pari a 30, 10 e 15 anni
Il valore residuo di ciascun componente si suppone pari a zero

Qual è il piano di ammortamento del locomotore ?

Qual è l’impatto negli esercizi N+10 e N+15 sul patrimonio netto?

Si calcolino le stesse cose ipotizzando che il locomotore non sia suddiviso in
componenti e sia ammortizzato uniformemente su 30 anni (il costo delle parti
eventualmente sostituite è spesato35nell’esercizio)
Approccio per componenti: soluzione proposta
 L’ammortamento del locomotore si effettua come segue :
COMPONENTI
31/12/N
31/12/N+1
Ammortamento carrozzeria Ammortamento motore
Ammortamento accumulatore
Incidenza risultato
Incidenza patrimonio netto -
20
30
20
70
70
VNC della carrozzeria
VNC del motore
VNC dell'accumulatore
VNC del bene alla chiusura
580
270
280
1.130
560
240
260
1.060
31/12/N
31/12/N+1
SENZA SCOMPOSIZIONE
Ammortamento totale
Acquisto di parti
Costi per accumulatore
Incidenza risultato
Incidenza patrimonio netto -
40
40
40
VNC del bene alla chiusura
1.160
-
-
-
…
20
30
20
70
140
40
40
80
1.120
31/12/N+9 31/12/N+10 … 31/12/N+14 31/12/N+15 … 31/12/N+19 31/12/N+20 … 31/12/N+29
-
20
30
20
70
700
-
20
30
20
70
770
400
100
500
…
-
380
270
80
730
20
30
20
70
1.050
-
300
150
450
20
30
20
70
1.120
-
280
120
280
680
20
30
20
70
1.400
-
200
200
400
20
30
20
70
1.470
-
180
270
180
630
20
30
20
70
2.100
-
31/12/N+9 31/12/N+10 … 31/12/N+14 31/12/N+15 … 31/12/N+19 31/12/N+20 … 31/12/N+29
-
-
40
40
400
-
40
300
340
740
-
800
760
-
-
40
40
900
600
-
40
300
340
1.240
560
-
-
40
40
1.400
400
-
40
300
340
1.740
-
-
360
Sulla durata della vita utile complessiva del bene, l’impatto sul patrimonio netto
è identico (costo totale) ma la ripartizione nel tempo cambia
36
40
40
2.100
-
La capitalizzazione degli oneri finanziari
• Il Codice civile (art. 2426, n. 1) permette la capitalizzazione degli
oneri finanziari che maturano durante il periodo di costruzione delle
immobilizzazioni materiali, interna o presso terzi
• Il precedente testo di OIC 16 spiegava le modalità tecniche di
calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, limitandosi a considerare
solo gli oneri generati da finanziamenti specifici
• Il nuovo OIC 16, in linea con quanto stabilito a livello internazionale
(IAS 23, Borrowing Costs) chiarisce le modalità tecniche di calcolo,
includendo sia gli oneri generati da finanziamenti specifici, sia quelli
generati da finanziamenti generici, in base a una media ponderata e
in proporzione al periodo di fabbricazione, se significativo
• Il principio IAS 23, tuttavia, obbliga alla capitalizzazione degli oneri
finanziari, mentre in base a OIC 16 (e al Codice civile!) detta
capitalizzazione resta facoltativa
37
La capitalizzazione degli oneri finanziari: esempio
38
Problematiche e novità in tema di immobilizzazioni materiali
Il tasso applicabile ai finanziamenti generici è pari a 7,75%, calcolato come media ponderata dei relativi oneri finanziari:
7,00% x (100/400) + 8,00% x (300/400)
39
Le immobilizzazioni destinate alla vendita
• Si riclassificano nell’attivo circolante e si valutano al minore tra
valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato
• Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è il
valore netto di realizzazione, vale a dire il prezzo di vendita al netto
dei costi di vendita e di dismissione
• I beni destinati alla vendita non si ammortizzano
• Le regole valgono anche per i beni obsoleti e in generale per quelli
che non sono più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo
40
Il leasing e l’informativa di bilancio (OIC 17)
• Leasing operativo vs. leasing finanziario
• Il metodo patrimoniale e il metodo finanziario per la
rappresentazione in bilancio del leasing finanziario
• Il metodo finanziario è ammesso e raccomandato, ancorché non
obbligatorio, nel bilancio consolidato
• Informativa di bilancio in nota integrativa stabilita dall’art. 2427,
numero 22, Codice civile
• L’informativa di cui all’art. 2427 deve essere fornita anche qualora i
contratti di leasing finanziario, nel bilancio consolidato, siano
contabilizzati con il metodo patrimoniale
41
Immobilizzazioni immateriali: aspetti introduttivi
•Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza
dell’elemento della tangibilità.
•Si tratta di costi a fecondità ripetuta, che non esauriscono dunque
la loro utilità in un unico esercizio, ma in un arco temporale che
comprende più esercizi
•Si distinguono in:
- beni materiali
- oneri pluriennali
- avviamento
- immobilizzazioni in corso di costruzione e acconti
• Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzabili
42
Le novità del principio OIC 24
•Nuova versione principio OIC 24, pubblicata in versione definitiva il 28
gennaio 2015
•Stralcio sezione svalutazioni per perdite durevoli di valore (cfr. OIC 9)
•Completo rinnovamento formale, sistematizzazione informazioni
•Alcune novità di contenuto
•Definizione immobilizzazioni immateriali: immobilizzazioni caratterizzate da
mancanza di tangibilità, la cui utilità non si esaurisce nell’esercizio in cui
esse sono acquisite
•Classificazione: oneri pluriennali (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi
di R&S, costi di pubblicità e propaganda), beni immateriali (p.e. brevetti,
marchi, concessioni, licenze), avviamento
43
Avviamento: definizione e criteri di valutazione
•E’ l’attitudine di un’impresa a produrre utili che derivino o da fattori specifici
che, ancorché concorrano positivamente alla produzione di reddito ed
essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno valore autonomo,
oppure da incrementi di valore che l’azienda nel suo complesso acquisisce
rispetto alla somma dei valori correnti dei singoli beni grazie ad una
organizzazione funzionale degli stessi.
•Solo l’avviamento acquisito a titolo oneroso può essere capitalizzato: esso
rappresenta la differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente attribuibile
ai singoli beni, al netto delle passività, oggetto di acquisizione
•Durata ammortamento max 5 anni; limite superabile solo in rari casi e con
adeguato supporto economico-tecnico (max 20 anni)
•Vietati ripristini di valore
•Differenze con principi IFRS
44
I costi straordinari per la riduzione del personale
•I costi di addestramento e qualificazione del personale sono
capitalizzati purché si tratti di operazioni di investimento nell’attuale
impianto di fattori produttivi, che comportano un profondo
cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e
amministrativa dell’impresa
•I costi di riduzione straordinaria del personale devono essere
spesati perché non rispettano i succitati requisiti
45
Altre novità
•Ammortamento marchi in massimo venti anni (durata standard della tutela
legale degli stessi)
•Costi di produzione e distribuzione di cataloghi, espositori e altri materiali e
strumenti con finalità promozionali: sono beni materiali (cfr. OIC 16)
• Per acquisti di brevetti e diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno,
marchi, licenze e concessioni, se previsto pagamento di futuri corrispettivi
aggiuntivi, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, parametrati ai
volumi effettivi della produzione o delle vendite, capitalizzare solo i costi
sostenuti inizialmente. Imputare costi sostenuti successivamente a CE,
perché correlati alle vendite generate
•Pagamento di importo superiore ai valori contabili dell’azienda: se eseguito
per motivi diversi dalla redditività nel breve termine (p.e. strategia
commerciale o tecnologica), il relativo costo NON deve essere direttamente
imputato a CE, perché non è sempre detta che si tratti di un cattivo affare
46
Il nuovo OIC 9
•Il principio OIC 9 si applica alle svalutazioni per perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nei bilanci redatti secondo il
Codice civile
•E’ stato pubblicato in versione definitiva il 5 agosto 2014
•Le norme ivi contenute erano già presenti, pur con alcune differenze, nei
principi OIC 16 e OIC 24, rispettivamente
•La nuova versione del principio OIC 16, pubblicata in via definitiva il 5
agosto 2014, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle
svalutazioni
•La nuova versione del principio OIC 24, pubblicata in via definitiva il 28
gennaio 2015, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle
svalutazioni
47
La definizione di perdita durevole di valore
Diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di
un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo
termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile
•
prospettiva di lungo termine («perdita durevole di
valore»)
•
le perdite di valore di questo tipo nulla hanno a che
fare con gli ammortamenti
•
differenza di base con principio IAS 36
48
Il valore recuperabile
Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, è il maggiore tra il
valore d’uso e il valore equo (fair value) al netto dei costi di
vendita.
Il «valore d’uso» è il valore attuale dei flussi finanziari attesi
da un’attività materiale o immateriale o da una unità
generatrice di flussi finanziari in cui detta attività è inserita.
Il «valore equo» o fair value è il prezzo che si ottiene dalla
vendita di un’attività materiale o immateriale in una
negoziazione tra operatori del mercato, condotta in condizioni
normali alla data della valutazione. Non si considerano ipotesi
di «vendita forzata»
L’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo insieme
identificabile di attività, che include quella oggetto di
valutazione, atto a generare flussi finanziari in entrata
ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o
gruppi di attività.
49
La capacità di ammortamento
E’ costituita dal margine economico che la gestione mette a
disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si determina
sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo
degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli
ammortamenti delle immobilizzazioni.
• Il concetto di «capacità di ammortamento» è noto alla
tecnica amministrativa e professionale
• Serve a effettuare il test per la verifica delle perdite
durevoli di valore nel cosiddetto «approccio
semplificato»
• Non necessita di calcoli finanziari e di stime attuariali
50
Le regole di base per le immobilizzazioni materiali
• Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione materiale è inferiore
al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve essere
rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere imputata a
conto economico come perdita durevole di valore
• Le voci di conto economico ex art. 2425, Codice civile, che
accolgono le svalutazioni sono la voce B.10.c, Costi della
produzione: altre svalutazioni delle immobilizzazioni, se le perdite
sono classificabili come «ordinarie» e la voce E.21, Oneri
straordinari, se le perdite sono classificabili come «straordinarie»
• I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che
hanno condotto alla svalutazione e si classificano, nello schema di
conto economico civilistico, nella voce A.5, Valore della produzione:
altri ricavi e proventi, se ordinari, o nella voce E.20, Proventi
straordinari, se di natura straordinaria.
51
Quando procedere al test
•
•
In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di
chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo
del valore recuperabile e all’eventuale svalutazione
dell’immobilizzazione materiale, se il suo valore netto contabile è
minore
Se non vi sono indicatori, non si procede al test
52
Gli indicatori di perdita di valore
• Alcuni esempi di indicatori:
a) riduzione significativa del valore di mercato
b) variazioni sfavorevoli nel contesto tecnologico, di mercato,
economico o normativo nel mercato di origine o di destinazione
dei beni e dei servizi dell’impresa
c) aumento tassi di interesse di mercato (tassi di
attualizzazione)
d) valore netto contabile superiore al valore equo stimato dalla
società
e) evidente obsolescenza tecnica e/o fisica del bene
f) fatti eccezionali: sospensione o cessazione utilizzo, piani di
dismissione o ristrutturazione, ridefinizione vita utile, dati
consuntivi peggiori di quanto inizialmente previsto
53
Particolare attenzione a…
• Cambiamenti tecnologici relativi al cespite vs. cambiamenti
tecnologici relativi al bene fabbricato con tale cespite
• Cambiamenti legislativi in senso restrittivo (p.e. nuove norme
antinquinamento…)
• Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e.
commodities)
• Cambiamenti nella vita utile o nel ritmo di utilizzo economico-tecnico
del bene (in alcuni casi può bastare la modifica del piano di
ammortamento)
• Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo
potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita
• Prodotti e servizi soggetti a moda
• Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco
54
Regole di base sostanzialmente uguali per le
immobilizzazioni immateriali
• Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione immateriale è
inferiore al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve
essere rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere
imputata a conto economico come perdita durevole di valore
• Non vi sono differenze quanto alla classificazione nelle voci di conto
economico ex art. 2425, Codice civile, delle svalutazioni e degli
eventuali ripristini di valore
• I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che
hanno condotto alla svalutazione, fatte salve alcune peculiarità
• In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di
chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo
del valore recuperabile e all’eventuale svalutazione e, se non vi
sono indicatori, non si procede al test
55
Alcune peculiarità valutative per le immobilizzazioni
immateriali
•
•
•
•
Sono vietati i ripristini di valore successivi alla svalutazione di oneri
pluriennali capitalizzati (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi
di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità e promozione…), per il
postulato della prudenza
Non è permesso procedere a ripristini di valore dell’avviamento, per
il postulato della prudenza
La capitalizzazione degli oneri pluriennali è concessa solo con il
consenso del collegio sindacale e non possono essere distribuiti utili
se non esistono riserve disponibili capienti a copertura dei relativi
ammortamenti (art. 2426, C.civ.)
L’iscrizione dell’avviamento può avvenire solo con il consenso del
collegio sindacale e se si è sostenuto un costo; si ammortizza in
cinque anni; il prolungamento dell’ammortamento è possibile, ma
deve essere motivato in nota integrativa (art. 2426, C.civ.) e non
può superare i venti anni
56
Particolare attenzione a…
• Ingresso di nuovi concorrenti sul mercato
• Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e.
commodities)
• Cambiamenti nella vita utile del bene (in alcuni casi può bastare la
modifica del piano di ammortamento)
• Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo
potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita
• Calcolo del valore equo, che qualora non esista mercato attivo di
beni identici (p.e. nel caso di brevetti o marchi) deve basarsi sulle
migliori informazioni disponibili, per stimare quanto l’impresa
potrebbe ricavare dalla vendita del bene (si considerano
negoziazioni recenti, se esistenti)
• Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco,
soprattutto per quanto concerne la valutazione dell’avviamento
57
Il calcolo del valore recuperabile
•
•
•
•
•
Il valore recuperabile, come noto, è il maggiore tra il valore equo
del bene e il suo valore d’uso
Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore equo, non
c’è bisogno di calcolare il valore d’uso
Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore d’uso, non
c’è bisogno di calcolare il valore equo
Il confronto tra valore equo e valore d’uso, in sostanza, si limita ai
casi in cui il valore netto contabile risulti superiore a uno dei due: è
necessario infatti determinare l’entità della svalutazione da
apportare
Il «valore d’uso» è dato dalla somma algebrica dei flussi finanziari in
entrata e in uscita riconducibile a un bene o a un insieme di beni,
attualizzato alla data di effettuazione della valutazione (di norma, la
chiusura dell’esercizio)
58
Valore d’uso per singoli beni o per insiemi di beni
• In taluni casi non è agevole o non è possibile determinare il valore
d’uso di un singolo bene: è necessario in questi casi includere il
bene in un insieme di beni atti a generare flussi finanziari in entrata
sostanzialmente indipendenti da quelli generati da altre attività o
insiemi di attività
• L’insieme di beni citato si definisce unità generatrice di flussi
finanziari o cash-generating unit (CGU)
• E’ necessario in ogni caso:
a) stimare i flussi derivanti dall’uso continuativo, compreso quello
connesso alla dismissione del bene o della CGU
b) applicare un tasso di attualizzazione adeguato
59
La stima del valore d’uso: aspetti generali
• Stime dei flussi finanziari in base a piani previsionali approvati
dall’organo amministrativo
• Orizzonte temporale max 5 anni, prolungabile solo se si ipotizzano
tassi di crescita costanti o decrescenti (tassi crescenti possibili solo
se giustificabili)
• Il tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita a
lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o
dei Paesi in cui l’impresa opera (tassi maggiori possibili solo se
giustificabili)
• Escludere flussi derivanti da attività di finanziamento, pagamenti o
rimborsi fiscali, investimenti futuri per i quali l’impresa non si è
ancora impegnata
• Esclusi anche flussi relativi a future ristrutturazioni per cui l’impresa
non si sia ancora impegnata o relativi a migliorie o ottimizzazioni del
rendimento del bene
60
La stima del valore d’uso: il tasso
• Il tasso di attualizzazione deve derivare dalle valutazioni di mercato
del valore temporale del denaro e della rischiosità specifica
dell’attività per la quale i flussi finanziari stimati non siano già stati
rettificati
• Il tasso di attualizzazione deve essere considerato al lordo degli
effetti fiscali
• Si tratta del tasso di interesse che gli investitori richiederebbero se
dovessero scegliere un investimento generante flussi finanziari
analoghi per entità, rischiosità e tempistica
• Se possibile, si sceglie un tasso di mercato
• In altri casi, si utilizza il costo medio ponderato del capitale
dell’impresa
61
Attribuire la perdita alla CGU
• Se esiste una perdita di valore da attribuire a una CGU e non a un
singolo bene, tale perdita deve essere ripartita a riduzione di tutte le
attività in essa ricomprese, in proporzione al loro valore netto
contabile rispetto al totale della CGU
• L’avviamento eventualmente allocato alla CGU deve essere svalutato
prioritariamente
• L’ammortamento dell’avviamento non sostituisce il test di verifica
per le perdite di valore (diverso da IFRS)
• Il ripristino di valore deve avvenire sempre su base proporzionale
• Gli oneri pluriennali e l’avviamento non possono essere ripristinati
62
L’approccio semplificato per le PMI: esempio 1
63
L’approccio semplificato per le PMI: esempio 1
(soluzione)
64
L’approccio semplificato per le PMI: esempio 2
65
L’approccio semplificato per le PMI: esempio 2
(soluzione)
66
Commento agli esempi (tratti da OIC 9)
Esempio 1: capacità totale di ammortamento>ammortamenti
complessivi
 NO SVALUTAZIONE
Esempio 2: capacità totale di ammortamento<ammortamenti
complessivi
 SVALUTAZIONE PARI ALLA DIFFERENZA, vale a dire, a +2501.500=-1.250
 Allocazione prioritaria della perdita all’avviamento (-500)
 Allocazione perdita residua agli altri cespiti, in proporzione al
loro valore contabile (60% di 750=450 a cespite A; 40% di
750=300 a cespite B)
67
OIC 13: rimanenze di magazzino
•
•
•
•
Rimanenze di magazzino: sono beni destinati alla vendita o che
concorrono alla loro produzione nella normale attività dell’impresa
Sono costituite da: materie prime e semilavorati d’acquisto, materie
sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati di produzione, merci acquistate per la rivendita senza
rilevanti trasformazioni, prodotti finiti fabbricati internamente
Costo storico: complesso dei costi sostenuti per ottenere la
proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e
condizione
Valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato: costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie;
valore netto di realizzazione per merci, prodotti finiti, semilavorati e
prodotti in corso di lavorazione
68
Costo di sostituzione e valore netto di
realizzazione
• Costo di sostituzione = costo di acquisto o riproduzione, per
materie prime e sussidiarie
• Valore netto di realizzazione = prezzo di vendita nel corso della
normale gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi
diretti di vendita, per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in
corso di lavorazione
69
OIC 13: capitalizzazione degli oneri finanziari e
rinvio a OIC 16
• Di norma esclusi dalla valutazione del magazzino
• Capitalizzazione ammessa solo su valore di beni che richiedono un
periodo di produzione (maturazione e/o invecchiamento)
significativo
• Limite per la capitalizzazione: valore di realizzazione del bene
• Capitalizzazione oneri specifici e generici  cfr. OIC 16
• Scelta di capitalizzazione oneri finanziari: da mantenere costante nel
tempo
70
OIC 13: costi congiunti e sottoprodotti
• Costi congiunti: si tratta di costi comuni non ragionevolmente
scindibili
La quota di costo da imputare a ciascun prodotto si può determinare
attribuendo i costi comuni in rapporto al valore netto di realizzo dei
diversi prodotti
• Sottoprodotti o scarti di lavorazione
Si possono valutare direttamente al valore netto di realizzo, purché tale
valore sia dedotto dal calcolo del costo del prodotto principale
71
OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai
beni merce (1)
•
•
Per valutare le rimanenze di prodotti che hanno beneficiato di un
contributo in conto esercizio si deve procedere a portare
quest’ultimo a deduzione del costo di acquisto dei prodotti in
rimanenza, ma solo se il contributo è acquisito a titolo definitivo
Il valore del magazzino (e la sospensione dei costi dell’esercizio con
conseguente rinvio all’esercizio successivo) deve essere pertanto
espresso come costo ridotto dei contributi ricevuti
72
OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai
beni merce (2)
•
•
•
Classificazione contributi in conto esercizio: voce A5, «Altri ricavi e
proventi» di CE civilistico
I costi di acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
sono nella voce B6, al lordo dei contributi ricevuti
La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti si indica nella voce B11 (materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci) o nella voce A2 (prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti) al netto dei contributi ricevuti
73
I criteri di valutazione per le grandi commesse
• Criterio della commessa completata: valutazione al costo
• Criterio della percentuale di completamento: valutazione
in base ai corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza
• Il Codice civile, all’art. 2426, n. 9, ammette la scelta tra i
due criteri
• Prudenza vs. competenza economica
• I principi internazionali IFRS (IAS 11) ammettono solo il
criterio della percentuale di completamento
74
La scelta del criterio di valutazione
• Commesse di durata inferiore all’anno: i due criteri possono essere
scelti liberamente
• Commesse ultrannuali (NOVITA’ IMPORTANTE): valutazione con il
metodo della percentuale di completamento se sono rispettati
determinati requisiti:
a) esistenza contratto vincolante tra le parti
b) risultato di commessa stimabile attendibilmente
c) diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con
l’esecuzione dei lavori
d) no incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che
rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere alle
proprie obbligazioni
• Commesse ultrannuali che non rispettano i requisiti (NOVITA’
IMPORTANTE): valutazione con il metodo della commessa completata
75
Rilevazione anticipi e acconti
• Rilevazione iniziale al passivo di SP
• Momento della fatturazione definitiva dei compensi: storno dal
passivo e contropartita con iscrizione dei relativi ricavi a CE
• La rilevazione del ricavo può avvenire solo quando è certo che il
ricavo maturato sarà definitivamente riconosciuto all’appaltatore
come corrispettivo dei lavori eseguiti.
• In mancanza di tale certezza, gli anticipi e acconti ricevuti
restano iscritti al passivo di SP e il ricavo non è contabilizzato
76
Commesse in perdita
• La perdita si registra interamente nell’esercizio in cui essa viene
quantificata
• Si contabilizza a decremento del valore dei lavori in corso,
iscritto tra le attività correnti
• Se la perdita prevista è superiore al valore dei lavori in corso già
contabilizzato all’attivo, si procede dapprima all’annullamento di
tale valore, e successivamente all’accantonamento ad apposito
fondo del passivo
• Il vecchio OIC 23 dava la possibilità di accantonare ad apposito
fondo del passivo anche nei casi in cui la perdita fosse inferiore
al valore dei lavori in corso già contabilizzato
77
Incentivi e richieste di corrispettivi aggiuntivi
(claims)
• Il nuovo OIC 23 precisa che l’inclusione tra i ricavi di commessa
avviene quando:
a) entro la data di chiusura dell’esercizio esiste accettazione
formale degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi
da parte del committente; oppure
b) in assenza di formale accettazione, alla data di chiusura
dell’esercizio è altamente probabile che l’incentivo o la
richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata, sulla base
delle più recenti informazioni a disposizione e dell’esperienza
storica
78
Costi pre-operativi e costi per acquisizione
della commessa
• Vecchio principio OIC 23: si trattava di oneri pluriennali da
capitalizzare come immobilizzazioni immateriali ex OIC 24
• Nuovo principio OIC 23: al rispetto di determinate condizioni si
includono tra i costi della commessa e partecipano al margine di
commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori (no carico nel
solo esercizio in cui sono sostenuti)
79
Capitalizzazione costi pre-operativi
• Si tratta dei costi sostenuti dopo l’acquisizione del contratto, ma
prima che inizi l’attività di costruzione/produzione (p.e. costi
progettazione e studi specifici per la commessa successivi
all’acquisizione del contratto, costi organizzazione e avvio
produzione, costi di impianto e organizzazione del cantiere).
• Criterio della commessa completata: sono rilevati come gli altri
costi sostenuti per l’esecuzione delle opere
• Criterio della percentuale di completamento: sono considerati
costi di commessa e partecipano al margine di commessa in
funzione dell’avanzamento dei lavori determinato con uno dei
metodi
80
Capitalizzazione costi di acquisizione della
commessa
• Sono costi relativi a studi, ricerche, partecipazione a gare
• In generale, si rilevano nell’esercizio in cui sono sostenuti
• Si contabilizzano come costi pre-operativi quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono specifici per commessa
b) l’acquisizione della commessa ha luogo nell’esercizio in cui essi
sono sostenuti o tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di
preparazione del bilancio (oppure, è ragionevolmente certa alla
data di preparazione del bilancio)
c) costi attendibilmente misurabili e recuperabili tramite il margine di
commessa
81
I costi da sostenere dopo la chiusura della
commessa
• Sono costi relativi a smobilizzo del cantiere, costi di collaudo
opere eseguite, oneri per penalità contrattuali, oneri per la
manutenzione delle opere dopo la consegna (se
contrattualmente previsto), oneri per garanzie contrattuali
• Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in
funzione dei ricavi e dei costi previsti, detti costi si includono nel
costo di commessa e nel preventivo di costo
• Dopo la chiusura della commessa si accantona ad apposito
fondo rischi ed oneri per quella porzione dei costi stimati che
non è stata ancora sostenuta
• Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in
funzione di misurazioni fisiche o simili, si procede
all’accantonamento ad apposito fondo in proporzione
all’avanzamento della commessa
82
La definizione di credito
•
•
•
Il credito rappresenta un diritto a esigere, a una scadenza
individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità
liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili,
industriali e di servizi di norma tale diritto deriva dalla vendita di
prodotti, merci e servizi con pagamento differito.
Le cambiali attive sono titoli di credito e non presentano differenze
sostanziali rispetto agli altri crediti.
Le ricevute bancarie (RIBA) sono strumenti per l’incasso del credito
e non sono titoli di credito. Il credito dell’impresa resta invariato.
83
La contabilizzazione dei ricavi
Sono “componenti positivi di reddito” tutti i valori che
rappresentano risorse definitivamente e completamente cedute a
terzi. Nello scambio tutti i rischi ed i benefici normalmente
associabili al possesso ed all’utilizzo della risorsa stessa devono
risultare trasferiti a terzi
Il nuovo principio OIC 15, pubblicato in versione definitiva il 26
giugno 2014, stabilisce che i ricavi devono essere riconosciuti in
base al principio della competenza quando si verificano entrambe
le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato
completato;
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà.
84
Ricavi da vendite di beni e di servizi
• vendita di beni mobili: alla spedizione o consegna dei beni;
• vendita di beni per i quali è richiesto l’atto pubblico
(immobili e beni mobili): alla data della stipulazione del
contratto di compravendita;
• prestazioni di servizi: lo scambio si considera avvenuto
quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è stata
effettuata ed il cliente ne ha beneficiato.
Prevalenza della sostanza sulla forma
85
La misurazione dei ricavi e dei relativi crediti
Si effettua considerando la presenza di:
PAGAMENTO
DILAZIONATO
RETTIFICHE DI
VALORE
86
Pagamento dilazionato
Ogni qual volta un’impresa concede ad un proprio cliente una dilazione
di pagamento a media/lunga scadenza, senza che ciò comporti la
separata richiesta della corresponsione di alcun valore a titolo di
remunerazione finanziaria, si deve determinare il valore attuale del
ricavo e del credito. Ciò è possibile grazie alla determinazione
dell’interesse attivo implicito nel prezzo.
La formula di matematica finanziaria necessaria è la seguente:
t
Va= Cf x 1/(1+ i)
Va rappresenta l’importo ricercato, Cf è il valore del capitale futuro, i il
tasso di attualizzazione e t il tempo intercorrente fino alla data di
disponibilità monetaria della somma.
87
Esempio di attualizzazione indiretta del credito
La società Alfa vende un impianto per la pastorizzazione di liquidi
alimentari al prezzo di euro 3.600 in data 01/01/2014 e si accorda con il
proprio cliente per il totale pagamento del corrispettivo il giorno
31/12/2015. Il tasso di attualizzazione ritenuto congruo è pari al 4,5%.
 All’01/01/2014, il valore attuale del corrispettivo della cessione – misura
del valore del ricavo - sarà pari a 3.600/(1+0,045)2 cioè euro 3.296,64.
 L’ammontare degli interessi attivi totali implicitamente compresi nel
prezzo di vendita è pari a euro 303,36.
 Per calcolare gli interessi attivi di competenza dei singoli esercizi si
procede come segue:
a) il valore attuale del medesimo credito alla data del 31/12/2014 è
pari a 3.600/(1+0,045)1 cioè 3.444,99;
b) l’interesse di competenza del 2014 è pari a euro 148,35
(3.444,99 – 3.296,64);
c) l’interesse di competenza del 2015 è pari a euro 155,01 (dato da
303,36 – 148,35).
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Il caso della vendita a rate con riserva di proprietà
 Il ricavo della vendita e il corrispondente credito si iscrivono al
momento della consegna del bene, indipendentemente dal
passaggio di proprietà
 Il mantenimento della proprietà in capo al venditore ha uno
scopo di mera garanzia
 I rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono
sostanzialmente trasferiti all’acquirente
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Crediti dati a garanzia di prestiti
 Si mantengono in stato patrimoniale
 I conti d’ordine devono esporre la garanzia data
 La nota integrativa deve fornire eventuali informazioni in più
per comprendere la natura e l’entità di tale garanzia
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Crediti indicizzati
 Di norma il parametro di riferimento è osservabile sul mercato,
p.e. tasso di interesse, tasso di cambio
 Si rimisurano alla fine di ogni esercizio
 La contropartita della rimisurazione è il conto economico
(proventi e oneri finanziari, classe C di CE civilistico)
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Interessi soggetti a condizione
 Il relativo credito si contabilizza quando la condizione si è
avverata e l’incasso è certo
 Di norma la contabilizzazione del credito è contestuale
all’incasso dello stesso
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Valutare la realizzabilità dei crediti
 Realizzabilità dei crediti valutabile per singoli crediti,
considerando le perdite presunte in base alle anomalie già
manifestatesi durante l’esercizio o ragionevolmente prevedibili
 Perdite ulteriori presumibili da stimare anche in base
all’esperienza e a ogni altro elemento utile (anzianità dei crediti
scaduti, condizioni economiche generali del settore e del Paese,
etc.)
 Si possono utilizzare anche procedure di valutazione
«collettiva» dei crediti, per classi omogenee
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La valutazione «collettiva» dei crediti
 Processo di valutazione collettiva: raggruppamento crediti
anomali di importo non significativo in classi omogenee per
profilo di rischio (in base al settore di appartenenza del
debitore, al Paese, alla presenza di garanzie eccetera); si
applicano percentuali di svalutazione forfetaria alle singole
classi di crediti (p.e. in base a dati storici, eventualmente
corretti per la congiuntura corrente).
 Possono essere applicate percentuali di svalutazione forfetarie
anche a classi di crediti che non presentano particolari
anomalie, senza che ciò si trasformi in un automatismo
 Necessari controllo e revisione periodica delle formule applicate
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La valutazione «collettiva» dei crediti:
esempio
Crediti v/clienti
Non ancora scaduti
scaduti da 1a 30 giorni
scaduti da 31 a 90 giorni
scaduti da oltre 90 giorni
Valore
%
65.000
12.900
10.100
7.400
Svalutazione
2
5
30
50
1.300
645
3.030
3.700
8.675
Se il saldo iniziale del fondo svalutazione crediti a inizio esercizio è pari a
euro 2.100, la scrittura di integrazione di fine esercizio sarà la seguente:
Acc.to f.do sval. crediti
Fondo sval. crediti (8.675 – 2.100)
95
6.575
6.575
Crediti assicurati o assistiti da garanzie
 L’accantonamento al fondo svalutazione crediti, per i crediti
assicurati, si limita alla porzione non coperta dall’assicurazione,
ma solo se esiste ragionevole certezza che la compagnia
assicurativa riconoscerà l’indennizzo
 L’accantonamento al fondo svalutazione crediti, per i crediti
assistiti da garanzie (p.e pegno, ipoteca, fidejussione) deve
considerare gli effetti relativi all’escussione delle garanzie
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La cancellazione dei crediti
Un credito deve essere cancellato dallo stato patrimoniale quando:
a) I diritti contrattuali sui flussi finanziari da esso derivanti si
estinguono;
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari da esso
derivanti è trasferita e con essa tutti i rischi inerenti il credito
stesso
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La cancellazione dei crediti
• La differenza tra il corrispettivo della cessione di un credito e il
suo valore di bilancio (valore nominale meno eventuali perdite
accantonate al fondo svalutazione crediti), al momento della
cessione/cancellazione, si rileva come perdita (voce B14 del CE
civilistico), a meno che il contratto non permetta l’individuazione
di più componenti, tra cui eventuali interessi.
• Se il credito rimane iscritto in bilancio perché non vi è
trasferimento sostanziale di tutti i rischi ad esso connessi, esso
deve essere valutato insieme a tutti gli altri crediti presenti a
bilancio.
• Se è stato ricevuto un anticipo, esso si rileva tra i debiti di
natura finanziaria.
• Se sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi, ma
rimangono sul cedente alcuni rischi minimali, potrebbe essere
necessario accantonare un fondo o, in mancanza del fondo,
effettuare una scrittura d’ordine.
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OIC 19, «I debiti»: definizioni
 I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa.
Rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati,
normalmente a una data stabilita.
 Essi derivano in genere dall’acquisto di prodotti, merci e servizi;
includono anche quanto dovuto per il personale, per le imposte,
le royalty, i dividendi, l’acquisizione di finanziamenti e altri.
 N.B.- I debiti sono diversi dai fondi rischi e oneri che includono,
invece, accantonamenti per coprire perdite o debiti aventi
natura determinata, esistenza certa o probabile e il cui
ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla data
di chiusura del bilancio (cfr. OIC 31, «Fondi rischi ed oneri.
Trattamento di fine rapporto.»).
 Gli «impegni» sono accordi per adempiere in futuro a certe
obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni
o attività (cfr. OIC 22, «Conti99d’ordine»)
OIC 19: lo scorporo degli interessi passivi
impliciti
 Per debiti a medio e lungo termine che non fruttano interessi passivi espliciti
stabiliti contrattualmente (ammontare significativamente più elevato rispetto
a costo bene/servizio acquisito con pagamento a breve termine)
 Scorporo interessi passivi necessario al momento della rilevazione del debito,
qualora:
a) valore nominale debito eccede significativamente prezzo mkt del
bene con pagamento a breve termine e assenza pattuizione di
interessi espliciti;
b) dilazione concessa > 12 mesi
 Debito iscritto a valore nominale
 Costo del bene scorporato della componente interessi passivi; il costo del
bene è pari al costo dello stesso in caso di pagamento a breve termine (valore
di mercato)
 Se valore mkt non esistente o di difficile calcolo, si procede all’attualizzazione
con tasso di sconto in linea con quello praticabile per scadenza e profilo di
rischio analoghi
100
OIC 19: particolarità sullo scorporo degli
interessi
 LA REGOLA: Ammontare interessi impliciti pari alla differenza
tra valore nominale del debito e ammontare del prezzo di
mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio
acquistato. Gli interessi scorporati non si rimisurano nei
successivi esercizi e si contabilizzano per competenza, in base
al tempo che manca alla scadenza
 NO SCORPORO:
a) acconti e, in generale, ammontari che non richiedono
restituzione in futuro
b) debiti con tasso di interesse basso in presenza di
garanzie o cauzioni ricevute da terzi o specifiche norme di
legge
 CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI: parte degli
interessi passivi impliciti può essere capitalizzata qualora la
capitalizzazione sia prevista da altre norme, p.e. OIC 16
(immobilizzazioni materiali) e OIC 13 (rimanenze di magazzino)
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OIC 19: le voci D.3 e D.11 dello SP civilistico
 D.3, Debiti verso soci per finanziamenti: importo di tutti i
finanziamenti concessi dai soci alla società in qualsiasi forma, per i
quali la società è obbligata alla restituzione. Non rileva la natura
fruttifera o meno, né il fatto che i fondi siano versati dai soci in
misura proporzionale alla loro partecipazione. Conta solo il diritto del
socio alla restituzione. Si tratta di apporti di capitale solo se i soci
rinunciano esplicitamente alla restituzione.
 D.11, Debiti verso controllanti: Questa voce indica, nello SP
civilistico, i debiti verso controllanti, anche qualora il controllo sia
esercitato indirettamente tramite società controllate intermedie; è
rilevante che sia separata dagli altri debiti per via delle particolari
condizioni contrattuali che potrebbero essere state pattuite, sia in
termini di onerosità sia in termini di modalità di rimborso
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OIC 19: altri casi particolari
 DEBITI SOGGETTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA: sono iscritti tra
i fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro contabilizzazione (no
debiti, perché manca il requisito della certezza fino all’avverarsi della
condizione); adeguata informativa da fornire in nota integrativa
 PRESTITI OBBLIGAZIONARI SUBORDINATI: contabilizzazione
come per le altre categorie di obbligazioni; l’informativa da fornire in
nota integrativa deve indicare numero e caratteristiche degli strumenti
emessi, indicando diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e
principali caratteristiche delle operazioni relative
 VIOLAZIONE DI «COVENANTS»: se la società viola una clausola
contrattuale per un debito a medio-lungo termine entro la data di
chiusura del bilancio, così che il debito diventa immediatamente
esigibile, esso deve essere classificato tra i debiti entro l’esercizio, a
meno che tra la chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione
del bilancio non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano
il mantenimento della passività tra quelle scadenti oltre l’esercizio;
necessarie adeguate informazioni in nota integrativa (cfr. anche OIC 6,
«Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio»)
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Alcune domande…
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !
[email protected]
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