I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio a cura di Claudia Mezzabotta Dottore commercialista e revisore legale in Milano Membro EFRAG SME WG – Bruxelles 10 marzo 2015 Incontro del Martedì «I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio» Milano, corso Venezia 47/49 Il progetto di revisione dei principi OIC • La vecchia serie di principi contabili OIC, pubblicata nel 2005, è stata completamente rivista e aggiornata • Pubblicazione nuovi principi: tra giugno 2014 e gennaio 2015 • Processo di revisione e aggiornamento iniziato nel maggio 2010 • I principi OIC 27, Introduzione dell’euro quale moneta di conto, OIC 30, Bilanci intermedi, non saranno ripubblicati; OIC 27 è stato soppresso • Il principio OIC 11, Bilancio di esercizio: finalità e postulati, resta per ora valido nella versione del 2005; non è stata pubblicata alcuna bozza di un nuovo principio che lo sostituisca, per ora 2 Correlazione tra norme civilistiche e OIC • • • • Non si registra alcuna evoluzione significativa delle norme civilistiche relative alla redazione del bilancio dal 2005 a oggi La direttiva 2013/34/UE, pubblicata in GUUE il 29 giugno 2013, ha sostituito la IV e la VII direttiva comunitaria e determinerà, con il suo recepimento nell’ordinamento giuridico italiano, alcuni cambiamenti nel Codice civile e nel d.lgs. 127/91, rispettivamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società di capitali Recepimento entro il 20 luglio 2015 Entrata in vigore: bilancio che apre il 1 gennaio 2016 o in data successiva 3 Il Regolamento UE 1606/02 Il Regolamento europeo n. 1606, che impone l’utilizzo delle norme dello IASB per la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati, è stato adottato il 7 giugno 2002 dal Consiglio e il 19 luglio dal Parlamento (pubblicazione in GUCE: 11 settembre 2002) ed è entrato immediatamente in vigore, stabilendo le seguenti date di applicazione delle norme in parola: Società con azioni quotate Società con titoli diffusi al pubblico Altre società Bilanci consolidati IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall’1/1/2005 IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall’1/1/2005 Opzione demandata agli Stati membri di ritardare l’applicazione all’1/1/2007 Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS Bilanci individuali Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS 4 Il d.lgs. 38/2005 IFRS obbligatori dal 2005 per consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate IFRS facoltativi nel 2005, ma obbligatori nel 2006, per bilancio individuale di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni non quotate e di assicurazioni quotate che redigono già il consolidato IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per società consolidate da quotate, da società con strumenti finanziari diffusi, da banche e da enti finanziari sottoposti a vigilanza IFRS facoltativi per altre società che redigono il consolidato (escluse quelle “minori”) e per altre società da esse consolidate (escluse quelle “minori”) IFRS facoltativi nel bilancio individuale di società diverse dalle precedenti (escluse quelle “minori”), ma a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro delle Finanze (*) IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società “minori” (che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis C.civ.) (*) L’art. 127-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha soppresso queste parole, rendendo immediatamente applicabile la norma che liberalizza l’utilizzo degli IFRS in questa tipologia di società. 5 Il bilancio civilistico e la nuova direttiva • • Tutte le società di capitali italiane diverse da quelle obbligate all’adozione degli IFRS adottano le regole civilistiche e i principi contabili OIC per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato (d.lgs. 127/91, per il bilancio consolidato) Il recepimento della direttiva 34/2013, all’insegna del motto «Think small first» comporterà una «modularità» del bilancio e, in particolare, della tipologia di contenuti e del grado di dettaglio delle informazioni nella nota integrativa, che crescerà al crescere delle dimensioni dell’impresa 6 Il contenuto e gli schemi di bilancio La direttiva 34/2013: categorie dimensionali per le singole imprese Categorie dimensionali delle singole imprese: - micro: totale attivo max 350 mila euro, ricavi netti max 700 mila euro, numero medio dipendenti max 10 unità - piccole: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50 - medie: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250 - grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250 N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi 7 La direttiva 34/2013: categorie dimensionali per i gruppi di imprese Categorie dimensionali dei gruppi di imprese: - piccoli: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50 - medi: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250 - grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250 N.B. - L’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi 8 Le novità in tema di OIC 12: introduzione RIFERIMENTI NORMATIVI: • • • • Il bilancio civilistico è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa Il rendiconto finanziario non è un prospetto di bilancio obbligatorio (cfr. OIC 10) Lo schema di stato patrimoniale deve seguire quanto stabilito dall’art. 2424 Codice civile L’art. 2423-bis, Codice civile, indica i criteri per la presentazione, la suddivisione, il raggruppamento, l’aggiunta, l’adattamento e la comparazione delle voci di SP e di CE NOVITA’ PRINCIPALI: • • • Riorganizzazione contenuti e incorporazione «Documento interpretativo di OIC 12» Stralcio nozioni su rendiconto finanziario Aggiornamento commenti alle singole voci in base a nuovi principi OIC 9 Schema di stato patrimoniale: invariato (art. 2424, Codice civile) A) PATRIMONIO NETTO A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) FONDI PER RISCHI E ONERI B) IMMOBILIZZAZIONI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO C) ATTIVO CIRCOLANTE D) DEBITI D) RATEI E RISCONTI E) RATEI E RISCONTI 10 Logica di classificazione non univoca • • • • classificazione per natura per tutte le passività e il patrimonio netto classificazione per natura solo per alcune attività: “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, “Ratei e risconti”, “Crediti finanziari” e “Crediti commerciali” classificazione per destinazione per “Immobilizzazioni” e “Attivo circolante” classificazione per liquidità/esigibilità per i crediti e i debiti («con separata indicazione degli importi scadenti entro/oltre l’esercizio successivo…) 11 L’art. 2423-ter, Codice civile • Iscrizione separata delle voci previste dallo schema di SP • Voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva e indicandone l’importo totale • Raggruppamento voci precedute da numeri arabi solo se esso è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta • Aggiunta voci • Adattamento voci • Dati comparativi relativi all’esercizio precedente • No compenso di partite 12 Schema di conto economico: invariato (art. 2425, Codice civile) A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE _______________________________ DIFFERENZA (A -B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ________________________________ RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO ________________________________ UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 13 Le logiche di classificazione a conto economico • per NATURA; • Disomogeneità dei conti inseriti nel valore e nei costi della produzione • La gestione caratteristica non è distinta dalla gestione accessoria • Il concetto di gestione finanziaria è diverso da quello definito da una parte della dottrina (riguarda infatti sia il reperimento sia l’impiego di risorse) • La gestione straordinaria comprende valori estranei all’attività ordinaria. 14 Le «gestioni aziendali» • Attività ordinaria vs. attività straordinaria • Attività caratteristica vs. attività accessoria • Attività finanziaria (include proventi e oneri finanziari, ma anche utili/perdite su cambi, svalutazioni e ripristini di valore di attività finanziarie, plusvalenze e minusvalenze da cessione…) • Attività straordinaria (precisata la definizione!) N.B. – L’art. 2425, Codice civile, non classifica le voci di CE in base a un criterio gestionale «puro» 15 Le principali novità per lo schema di conto economico • Definizione di attività straordinaria: «L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società» • Aggiornamento definizioni e classificazioni di voci in base ai nuovi contenuti di altri principi contabili • Incorporazione contenuti del «Documento interpretativo di OIC 12», originariamente creato per chiarire problemi connessi al calcolo della base imponibile IRAP 16 Le novità in tema di OIC 29, Cambiamenti di principi, stime, correzioni, fatti straordinari • Pubblicazione versione definitiva il 5 agosto 2014; entrata in vigore bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 o in data successiva. • Limitati i casi di applicazione del metodo prospettico, in caso di cambiamenti di principi contabili • Uniformato il trattamento della correzione di errori determinanti e non determinanti • Ampliamento disciplina eventi successivi alla data del bilancio, con particolare attenzione alla continuità aziendale 17 Cambiamento principi contabili e logica prospettica • Cambiamento principi contabili ammesso solo se motivato e se permette una migliore rappresentazione in bilancio • Si adotta il nuovo principio in ottica retrospettiva, contabilizzando a PN dell’esercizio in chiusura la differenza netta tra i valori ottenuti con l’applicazione del nuovo principio e quelli che si sarebbero ottenuti con l’applicazione del vecchio principio • Effetto cumulativo del cambiamento da calcolare all’inizio dell’esercizio, tenendo conto, in ottica RETROSPETTIVA, dei valori che si sarebbero calcolati con il nuovo principio. Contropartita: classe E, proventi/oneri straordinari, del CE civilistico • Applicazione ottica PROSPETTICA solo in questi casi: a) Non è possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di principio b) La determinazione dell’effetto pregresso è troppo onerosa 18 Cambiamento principi contabili vs. cambiamento di stime N.B. - L’IMPUTAZIONE A CE DI COSTI E ONERI A CAUSA DI DUBBI SULLA LORO UTILITA FUTURA E’ UN CAMBIAMENTO DI STIME 19 Trattamento errori determinanti e non determinanti • Errore contabile: rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in nota integrativa • Correzione: rettifica della voce patrimoniale a suo tempo interessata dall’errore, con contropartita in classe E, «Proventi e oneri straordinari», del CE civilistico. Si effettua quando l’errore è individuato e sono disponibili i dati per la correzione. • Eccezione alla correzione in CE: quando si tratta di errori che non hanno mai avuto influenza diretta in CE, p.e. rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di norme speciali, operazioni straordinarie tipo conferimento, fusione eccetera. • NO FISSAZIONE LIMITI di rilevanza dell’errore, che potrebbe essere, tra l’altro, anche di tipo qualitativo 20 Trattamento errori determinanti e non determinanti: le informazioni in nota integrativa LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE: NATURA DELL’ERRORE; AMMONTARE CORREZIONE NELL’ESERCIZIO CORRENTE E IN QUELLI PRECEDENTI, SE DETERMINABILE; IMPORTO «CORRETTO» DELLA VOCE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE 21 Gli eventi successivi alla chiusura • Eventi da recepire nel bilancio in chiusura: modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e richiedono modifica ai valori dell’attivo e del passivo, in base alla corretta competenza (p.e. definizione di una causa legale, deterioramento situazione finanziaria di un debitore e conferma tramite fallimento, definizione di prezzo di acquisto o di vendita di un’attività già venduta entro la chiusura eccetera) • Eventi da non recepire nel bilancio in chiusura: modificano situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori dell’attivo e del passivo perché di competenza dell’esercizio successivo (p.e. variazione corso titoli in portafoglio, variazione tassi di cambio, distruzione impianti e attrezzature, sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo tramite negoziazione avvenuta dopo la chiusura) 22 Il contenuto e gli schemi di bilancio Gli eventi successivi alla chiusura che possono incidere sulla continuità aziendale • Eventi che possono incidere sulla continuità aziendale: p.e. gli amministratori intendono liquidare la società o cessare l’attività operativa; la gestione e la posizione finanziaria si deteriorano drasticamente eccetera. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato al momento della redazione del bilancio, le valutazioni di fine esercizio ne devono tenere conto. 23 OIC 16: Le principali novità sulle immobilizzazioni materiali • Approccio per componenti più pervasivo e più chiaramente definito • NO SOSPENSIONE ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo • Riformulazione regole sulla capitalizzazione degli oneri finanziari e stralcio norme sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore (convogliate, queste, in OIC 9) • Capitalizzabilità anche degli oneri finanziari non specifici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo • Obbligatorio scorporare valore terreno da valore fabbricato che vi insiste (nel precedente principio era ammesso non scorporare quando il valore del terreno tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica sito, presupponendo che la distinzione fornisce una migliore rappresentazione in bilancio) • Chiarimento sull’iscrizione delle attività ricevute a titolo gratuito al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori • Chiarimento sul fatto che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate passano a CE, salvo sia disposto diversamente dalla legge 24 La classificazione a stato patrimoniale Art. 2424-bis, comma 1: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” Nello Stato Patrimoniale, (art. 2424 c.c.), classe B. II, sono previste 5 voci: 1. terreni e fabbricati 2. impianti e macchinario 3. attrezzature industriali e commerciali 4. altri beni 5. immobilizzazioni in corso e acconti I fondi ammortamento sono posti a diretta riduzione del valore dei correlati cespiti. 25 La classificazione a conto economico Nel Conto Economico, (art. 2425 c.c.), è possibile rilevare in voci diverse il contributo delle immobilizzazioni materiali alla determinazione del risultato di periodo A) Valore della produzione .........… 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5. Altri ricavi e proventi Plusvalenze ordinarie B) Costi della produzione .........… 10. Ammortamenti e svalutazioni a. ……. b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ………. Minusvalenze ordinarie 14. Oneri diversi di gestione E) Proventi e oneri straordinari 20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 26 Il criterio di valutazione civilistico Art. 2426 c.c., c.1, n.1: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Art. 2426 c.c., c.1, n.2: il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 27 Le svalutazioni secondo il Codice civile . Art. 2426 c.c., c.1, n.3: l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. CAUSE INTERNE: Errori di progettazione Cambiamenti tecnologici CAUSE ESTERNE: Cambiamenti nei prodotti Diminuzione dei prezzi Obiettive condizioni di non recuperabilità del valore nette del cespite 28 Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito • Si iscrivono all’attivo dello stato patrimoniale al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione e in contropartita si registra un provento straordinario (classe E di conto economico) • Si aggiungono i costi sostenuti e/o da sostenere per inserirle durevolmente e utilmente nel processo produttivo • Il valore contabile, comprensivo dei costi accessori, non deve superare il valore recuperabile • Si ammortizzano con gli stessi criteri utilizzati per quelle acquisite a titolo oneroso 29 Separazione del valore di terreni e fabbricati • Il precedente testo di OIC 16 permetteva di non scorporare il valore dei terreni da quello dei fabbricati che vi insistono nel caso in cui il valore dei terreni stessi tendesse a coincidere con il valore del fondo accantonato per far fronte ai costi di ripristino/bonifica del sito • Il nuovo OIC 16 richiede di separare il valore del terreno da quello del fabbricato anche in questi casi • Si ritiene che la rilevazione separata del valore del terreno e del fabbricato, nonché del fondo di ripristino/bonifica del terreno, diano una rappresentazione più corretta della situazione patrimoniale dell’impresa 30 Il piano di ammortamento Il piano di ammortamento è di norma determinato tenendo conto dei seguenti elementi: + Valore di iscrizione - Valore residuo al termine della vita utile VALORE DA AMMORTIZZARE (pari alla differenza tra valore di presumibile realizzo e oneri di smantellamento, smaltimento dismissione del cespite) VITA ECONOMICA UTILE Periodo di tempo per cui si ritiene che il bene possa contribuire alla generazione del reddito I. CRITERIO DI AMMORTAMENTO II. Aritmetico I. II. Dipendente da : • deterioramento fisico; • obsolescenza economica; • fattori legali; • fattori ambientali, etc… a quote costanti quote variabili (crescenti/decrescenti) Economico funzionale Determinato in base all’utilizzo effettivo del cespite nel tempo (a quote variabili) 31 Ammortamento dei cespiti non utilizzati • Il precedente testo di OIC 16 prevedeva la sospensione dell’ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo • Il nuovo OIC 16 richiede che per detti cespiti l’ammortamento continui • Si presume infatti che nel periodo di sospensione dell’utilizzo del cespite esso comunque perda valore, essendo soggetto a obsolescenza tecnica ed economica N.B. – la sospensione dell’utilizzo potrebbe anche far pensare che esista una perdita di valore, la quale, se si rivelasse durevole, comporterebbe la necessità di procedere anche a una svalutazione, con contropartita a CE e riduzione del valore ammortizzabile per gli esercizi successivi 32 Ammortamento: approccio per componenti • Il precedente testo di OIC 16 prevedeva già l’adozione dell’approccio per componenti nell’ammortamento di beni il cui valore unitario può essere considerato «composto» da componenti aventi valore relativo elevato rispetto al valore complessivo del bene e la cui vita utile, singolarmente intesa, differisce in modo significativo rispetto a quella del bene nel suo complesso • Il nuovo OIC 16 ribadisce la necessità di applicare tale approccio • L’ambito di applicazione è tuttavia limitato a cespiti «particolari», come centrali elettriche, aeromobili, locomotori e altri mezzi utilizzati per il trasporto pubblico 33 Quando si adotta l’approccio per componenti • I differenti componenti di un’immobilizzazione materiale devono obbligatoriamente essere valorizzati separatamente laddove : – essi abbiano una vita utile significativamente differente da quella del cespite inteso nel suo complesso – essi generino benefici per l’impresa in base a un ritmo differente e abbiano un valore significativo rispetto al valore complessivo del cespite • La modalità e la durata dell’ammortamento devono allora essere determinati per ciascuno dei componenti 34 Approccio per componenti: esempio Un’impresa acquista un locomotore il 1°gennaio N a un prezzo complessivo di 1 200 (tutto incluso) Essa identifica 3 componenti distinti : – la carrozzeria 600 – il motore 300 – la centrale elettrica (accumulatore) 300 La durata della vita utile stimata per questi tre componenti è rispettivamente pari a 30, 10 e 15 anni Il valore residuo di ciascun componente si suppone pari a zero Qual è il piano di ammortamento del locomotore ? Qual è l’impatto negli esercizi N+10 e N+15 sul patrimonio netto? Si calcolino le stesse cose ipotizzando che il locomotore non sia suddiviso in componenti e sia ammortizzato uniformemente su 30 anni (il costo delle parti eventualmente sostituite è spesato35nell’esercizio) Approccio per componenti: soluzione proposta L’ammortamento del locomotore si effettua come segue : COMPONENTI 31/12/N 31/12/N+1 Ammortamento carrozzeria Ammortamento motore Ammortamento accumulatore Incidenza risultato Incidenza patrimonio netto - 20 30 20 70 70 VNC della carrozzeria VNC del motore VNC dell'accumulatore VNC del bene alla chiusura 580 270 280 1.130 560 240 260 1.060 31/12/N 31/12/N+1 SENZA SCOMPOSIZIONE Ammortamento totale Acquisto di parti Costi per accumulatore Incidenza risultato Incidenza patrimonio netto - 40 40 40 VNC del bene alla chiusura 1.160 - - - … 20 30 20 70 140 40 40 80 1.120 31/12/N+9 31/12/N+10 … 31/12/N+14 31/12/N+15 … 31/12/N+19 31/12/N+20 … 31/12/N+29 - 20 30 20 70 700 - 20 30 20 70 770 400 100 500 … - 380 270 80 730 20 30 20 70 1.050 - 300 150 450 20 30 20 70 1.120 - 280 120 280 680 20 30 20 70 1.400 - 200 200 400 20 30 20 70 1.470 - 180 270 180 630 20 30 20 70 2.100 - 31/12/N+9 31/12/N+10 … 31/12/N+14 31/12/N+15 … 31/12/N+19 31/12/N+20 … 31/12/N+29 - - 40 40 400 - 40 300 340 740 - 800 760 - - 40 40 900 600 - 40 300 340 1.240 560 - - 40 40 1.400 400 - 40 300 340 1.740 - - 360 Sulla durata della vita utile complessiva del bene, l’impatto sul patrimonio netto è identico (costo totale) ma la ripartizione nel tempo cambia 36 40 40 2.100 - La capitalizzazione degli oneri finanziari • Il Codice civile (art. 2426, n. 1) permette la capitalizzazione degli oneri finanziari che maturano durante il periodo di costruzione delle immobilizzazioni materiali, interna o presso terzi • Il precedente testo di OIC 16 spiegava le modalità tecniche di calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, limitandosi a considerare solo gli oneri generati da finanziamenti specifici • Il nuovo OIC 16, in linea con quanto stabilito a livello internazionale (IAS 23, Borrowing Costs) chiarisce le modalità tecniche di calcolo, includendo sia gli oneri generati da finanziamenti specifici, sia quelli generati da finanziamenti generici, in base a una media ponderata e in proporzione al periodo di fabbricazione, se significativo • Il principio IAS 23, tuttavia, obbliga alla capitalizzazione degli oneri finanziari, mentre in base a OIC 16 (e al Codice civile!) detta capitalizzazione resta facoltativa 37 La capitalizzazione degli oneri finanziari: esempio 38 Problematiche e novità in tema di immobilizzazioni materiali Il tasso applicabile ai finanziamenti generici è pari a 7,75%, calcolato come media ponderata dei relativi oneri finanziari: 7,00% x (100/400) + 8,00% x (300/400) 39 Le immobilizzazioni destinate alla vendita • Si riclassificano nell’attivo circolante e si valutano al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato • Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è il valore netto di realizzazione, vale a dire il prezzo di vendita al netto dei costi di vendita e di dismissione • I beni destinati alla vendita non si ammortizzano • Le regole valgono anche per i beni obsoleti e in generale per quelli che non sono più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo 40 Il leasing e l’informativa di bilancio (OIC 17) • Leasing operativo vs. leasing finanziario • Il metodo patrimoniale e il metodo finanziario per la rappresentazione in bilancio del leasing finanziario • Il metodo finanziario è ammesso e raccomandato, ancorché non obbligatorio, nel bilancio consolidato • Informativa di bilancio in nota integrativa stabilita dall’art. 2427, numero 22, Codice civile • L’informativa di cui all’art. 2427 deve essere fornita anche qualora i contratti di leasing finanziario, nel bilancio consolidato, siano contabilizzati con il metodo patrimoniale 41 Immobilizzazioni immateriali: aspetti introduttivi •Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza dell’elemento della tangibilità. •Si tratta di costi a fecondità ripetuta, che non esauriscono dunque la loro utilità in un unico esercizio, ma in un arco temporale che comprende più esercizi •Si distinguono in: - beni materiali - oneri pluriennali - avviamento - immobilizzazioni in corso di costruzione e acconti • Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzabili 42 Le novità del principio OIC 24 •Nuova versione principio OIC 24, pubblicata in versione definitiva il 28 gennaio 2015 •Stralcio sezione svalutazioni per perdite durevoli di valore (cfr. OIC 9) •Completo rinnovamento formale, sistematizzazione informazioni •Alcune novità di contenuto •Definizione immobilizzazioni immateriali: immobilizzazioni caratterizzate da mancanza di tangibilità, la cui utilità non si esaurisce nell’esercizio in cui esse sono acquisite •Classificazione: oneri pluriennali (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi di R&S, costi di pubblicità e propaganda), beni immateriali (p.e. brevetti, marchi, concessioni, licenze), avviamento 43 Avviamento: definizione e criteri di valutazione •E’ l’attitudine di un’impresa a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, ancorché concorrano positivamente alla produzione di reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno valore autonomo, oppure da incrementi di valore che l’azienda nel suo complesso acquisisce rispetto alla somma dei valori correnti dei singoli beni grazie ad una organizzazione funzionale degli stessi. •Solo l’avviamento acquisito a titolo oneroso può essere capitalizzato: esso rappresenta la differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente attribuibile ai singoli beni, al netto delle passività, oggetto di acquisizione •Durata ammortamento max 5 anni; limite superabile solo in rari casi e con adeguato supporto economico-tecnico (max 20 anni) •Vietati ripristini di valore •Differenze con principi IFRS 44 I costi straordinari per la riduzione del personale •I costi di addestramento e qualificazione del personale sono capitalizzati purché si tratti di operazioni di investimento nell’attuale impianto di fattori produttivi, che comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa dell’impresa •I costi di riduzione straordinaria del personale devono essere spesati perché non rispettano i succitati requisiti 45 Altre novità •Ammortamento marchi in massimo venti anni (durata standard della tutela legale degli stessi) •Costi di produzione e distribuzione di cataloghi, espositori e altri materiali e strumenti con finalità promozionali: sono beni materiali (cfr. OIC 16) • Per acquisti di brevetti e diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno, marchi, licenze e concessioni, se previsto pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, parametrati ai volumi effettivi della produzione o delle vendite, capitalizzare solo i costi sostenuti inizialmente. Imputare costi sostenuti successivamente a CE, perché correlati alle vendite generate •Pagamento di importo superiore ai valori contabili dell’azienda: se eseguito per motivi diversi dalla redditività nel breve termine (p.e. strategia commerciale o tecnologica), il relativo costo NON deve essere direttamente imputato a CE, perché non è sempre detta che si tratti di un cattivo affare 46 Il nuovo OIC 9 •Il principio OIC 9 si applica alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nei bilanci redatti secondo il Codice civile •E’ stato pubblicato in versione definitiva il 5 agosto 2014 •Le norme ivi contenute erano già presenti, pur con alcune differenze, nei principi OIC 16 e OIC 24, rispettivamente •La nuova versione del principio OIC 16, pubblicata in via definitiva il 5 agosto 2014, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle svalutazioni •La nuova versione del principio OIC 24, pubblicata in via definitiva il 28 gennaio 2015, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle svalutazioni 47 La definizione di perdita durevole di valore Diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile • prospettiva di lungo termine («perdita durevole di valore») • le perdite di valore di questo tipo nulla hanno a che fare con gli ammortamenti • differenza di base con principio IAS 36 48 Il valore recuperabile Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, è il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita. Il «valore d’uso» è il valore attuale dei flussi finanziari attesi da un’attività materiale o immateriale o da una unità generatrice di flussi finanziari in cui detta attività è inserita. Il «valore equo» o fair value è il prezzo che si ottiene dalla vendita di un’attività materiale o immateriale in una negoziazione tra operatori del mercato, condotta in condizioni normali alla data della valutazione. Non si considerano ipotesi di «vendita forzata» L’unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo insieme identificabile di attività, che include quella oggetto di valutazione, atto a generare flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. 49 La capacità di ammortamento E’ costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si determina sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. • Il concetto di «capacità di ammortamento» è noto alla tecnica amministrativa e professionale • Serve a effettuare il test per la verifica delle perdite durevoli di valore nel cosiddetto «approccio semplificato» • Non necessita di calcoli finanziari e di stime attuariali 50 Le regole di base per le immobilizzazioni materiali • Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione materiale è inferiore al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve essere rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere imputata a conto economico come perdita durevole di valore • Le voci di conto economico ex art. 2425, Codice civile, che accolgono le svalutazioni sono la voce B.10.c, Costi della produzione: altre svalutazioni delle immobilizzazioni, se le perdite sono classificabili come «ordinarie» e la voce E.21, Oneri straordinari, se le perdite sono classificabili come «straordinarie» • I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che hanno condotto alla svalutazione e si classificano, nello schema di conto economico civilistico, nella voce A.5, Valore della produzione: altri ricavi e proventi, se ordinari, o nella voce E.20, Proventi straordinari, se di natura straordinaria. 51 Quando procedere al test • • In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo del valore recuperabile e all’eventuale svalutazione dell’immobilizzazione materiale, se il suo valore netto contabile è minore Se non vi sono indicatori, non si procede al test 52 Gli indicatori di perdita di valore • Alcuni esempi di indicatori: a) riduzione significativa del valore di mercato b) variazioni sfavorevoli nel contesto tecnologico, di mercato, economico o normativo nel mercato di origine o di destinazione dei beni e dei servizi dell’impresa c) aumento tassi di interesse di mercato (tassi di attualizzazione) d) valore netto contabile superiore al valore equo stimato dalla società e) evidente obsolescenza tecnica e/o fisica del bene f) fatti eccezionali: sospensione o cessazione utilizzo, piani di dismissione o ristrutturazione, ridefinizione vita utile, dati consuntivi peggiori di quanto inizialmente previsto 53 Particolare attenzione a… • Cambiamenti tecnologici relativi al cespite vs. cambiamenti tecnologici relativi al bene fabbricato con tale cespite • Cambiamenti legislativi in senso restrittivo (p.e. nuove norme antinquinamento…) • Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e. commodities) • Cambiamenti nella vita utile o nel ritmo di utilizzo economico-tecnico del bene (in alcuni casi può bastare la modifica del piano di ammortamento) • Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita • Prodotti e servizi soggetti a moda • Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco 54 Regole di base sostanzialmente uguali per le immobilizzazioni immateriali • Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione immateriale è inferiore al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve essere rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere imputata a conto economico come perdita durevole di valore • Non vi sono differenze quanto alla classificazione nelle voci di conto economico ex art. 2425, Codice civile, delle svalutazioni e degli eventuali ripristini di valore • I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che hanno condotto alla svalutazione, fatte salve alcune peculiarità • In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo del valore recuperabile e all’eventuale svalutazione e, se non vi sono indicatori, non si procede al test 55 Alcune peculiarità valutative per le immobilizzazioni immateriali • • • • Sono vietati i ripristini di valore successivi alla svalutazione di oneri pluriennali capitalizzati (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità e promozione…), per il postulato della prudenza Non è permesso procedere a ripristini di valore dell’avviamento, per il postulato della prudenza La capitalizzazione degli oneri pluriennali è concessa solo con il consenso del collegio sindacale e non possono essere distribuiti utili se non esistono riserve disponibili capienti a copertura dei relativi ammortamenti (art. 2426, C.civ.) L’iscrizione dell’avviamento può avvenire solo con il consenso del collegio sindacale e se si è sostenuto un costo; si ammortizza in cinque anni; il prolungamento dell’ammortamento è possibile, ma deve essere motivato in nota integrativa (art. 2426, C.civ.) e non può superare i venti anni 56 Particolare attenzione a… • Ingresso di nuovi concorrenti sul mercato • Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e. commodities) • Cambiamenti nella vita utile del bene (in alcuni casi può bastare la modifica del piano di ammortamento) • Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita • Calcolo del valore equo, che qualora non esista mercato attivo di beni identici (p.e. nel caso di brevetti o marchi) deve basarsi sulle migliori informazioni disponibili, per stimare quanto l’impresa potrebbe ricavare dalla vendita del bene (si considerano negoziazioni recenti, se esistenti) • Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco, soprattutto per quanto concerne la valutazione dell’avviamento 57 Il calcolo del valore recuperabile • • • • • Il valore recuperabile, come noto, è il maggiore tra il valore equo del bene e il suo valore d’uso Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore equo, non c’è bisogno di calcolare il valore d’uso Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore d’uso, non c’è bisogno di calcolare il valore equo Il confronto tra valore equo e valore d’uso, in sostanza, si limita ai casi in cui il valore netto contabile risulti superiore a uno dei due: è necessario infatti determinare l’entità della svalutazione da apportare Il «valore d’uso» è dato dalla somma algebrica dei flussi finanziari in entrata e in uscita riconducibile a un bene o a un insieme di beni, attualizzato alla data di effettuazione della valutazione (di norma, la chiusura dell’esercizio) 58 Valore d’uso per singoli beni o per insiemi di beni • In taluni casi non è agevole o non è possibile determinare il valore d’uso di un singolo bene: è necessario in questi casi includere il bene in un insieme di beni atti a generare flussi finanziari in entrata sostanzialmente indipendenti da quelli generati da altre attività o insiemi di attività • L’insieme di beni citato si definisce unità generatrice di flussi finanziari o cash-generating unit (CGU) • E’ necessario in ogni caso: a) stimare i flussi derivanti dall’uso continuativo, compreso quello connesso alla dismissione del bene o della CGU b) applicare un tasso di attualizzazione adeguato 59 La stima del valore d’uso: aspetti generali • Stime dei flussi finanziari in base a piani previsionali approvati dall’organo amministrativo • Orizzonte temporale max 5 anni, prolungabile solo se si ipotizzano tassi di crescita costanti o decrescenti (tassi crescenti possibili solo se giustificabili) • Il tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’impresa opera (tassi maggiori possibili solo se giustificabili) • Escludere flussi derivanti da attività di finanziamento, pagamenti o rimborsi fiscali, investimenti futuri per i quali l’impresa non si è ancora impegnata • Esclusi anche flussi relativi a future ristrutturazioni per cui l’impresa non si sia ancora impegnata o relativi a migliorie o ottimizzazioni del rendimento del bene 60 La stima del valore d’uso: il tasso • Il tasso di attualizzazione deve derivare dalle valutazioni di mercato del valore temporale del denaro e della rischiosità specifica dell’attività per la quale i flussi finanziari stimati non siano già stati rettificati • Il tasso di attualizzazione deve essere considerato al lordo degli effetti fiscali • Si tratta del tasso di interesse che gli investitori richiederebbero se dovessero scegliere un investimento generante flussi finanziari analoghi per entità, rischiosità e tempistica • Se possibile, si sceglie un tasso di mercato • In altri casi, si utilizza il costo medio ponderato del capitale dell’impresa 61 Attribuire la perdita alla CGU • Se esiste una perdita di valore da attribuire a una CGU e non a un singolo bene, tale perdita deve essere ripartita a riduzione di tutte le attività in essa ricomprese, in proporzione al loro valore netto contabile rispetto al totale della CGU • L’avviamento eventualmente allocato alla CGU deve essere svalutato prioritariamente • L’ammortamento dell’avviamento non sostituisce il test di verifica per le perdite di valore (diverso da IFRS) • Il ripristino di valore deve avvenire sempre su base proporzionale • Gli oneri pluriennali e l’avviamento non possono essere ripristinati 62 L’approccio semplificato per le PMI: esempio 1 63 L’approccio semplificato per le PMI: esempio 1 (soluzione) 64 L’approccio semplificato per le PMI: esempio 2 65 L’approccio semplificato per le PMI: esempio 2 (soluzione) 66 Commento agli esempi (tratti da OIC 9) Esempio 1: capacità totale di ammortamento>ammortamenti complessivi NO SVALUTAZIONE Esempio 2: capacità totale di ammortamento<ammortamenti complessivi SVALUTAZIONE PARI ALLA DIFFERENZA, vale a dire, a +2501.500=-1.250 Allocazione prioritaria della perdita all’avviamento (-500) Allocazione perdita residua agli altri cespiti, in proporzione al loro valore contabile (60% di 750=450 a cespite A; 40% di 750=300 a cespite B) 67 OIC 13: rimanenze di magazzino • • • • Rimanenze di magazzino: sono beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell’impresa Sono costituite da: materie prime e semilavorati d’acquisto, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati di produzione, merci acquistate per la rivendita senza rilevanti trasformazioni, prodotti finiti fabbricati internamente Costo storico: complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione Valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie; valore netto di realizzazione per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione 68 Costo di sostituzione e valore netto di realizzazione • Costo di sostituzione = costo di acquisto o riproduzione, per materie prime e sussidiarie • Valore netto di realizzazione = prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita, per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione 69 OIC 13: capitalizzazione degli oneri finanziari e rinvio a OIC 16 • Di norma esclusi dalla valutazione del magazzino • Capitalizzazione ammessa solo su valore di beni che richiedono un periodo di produzione (maturazione e/o invecchiamento) significativo • Limite per la capitalizzazione: valore di realizzazione del bene • Capitalizzazione oneri specifici e generici cfr. OIC 16 • Scelta di capitalizzazione oneri finanziari: da mantenere costante nel tempo 70 OIC 13: costi congiunti e sottoprodotti • Costi congiunti: si tratta di costi comuni non ragionevolmente scindibili La quota di costo da imputare a ciascun prodotto si può determinare attribuendo i costi comuni in rapporto al valore netto di realizzo dei diversi prodotti • Sottoprodotti o scarti di lavorazione Si possono valutare direttamente al valore netto di realizzo, purché tale valore sia dedotto dal calcolo del costo del prodotto principale 71 OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai beni merce (1) • • Per valutare le rimanenze di prodotti che hanno beneficiato di un contributo in conto esercizio si deve procedere a portare quest’ultimo a deduzione del costo di acquisto dei prodotti in rimanenza, ma solo se il contributo è acquisito a titolo definitivo Il valore del magazzino (e la sospensione dei costi dell’esercizio con conseguente rinvio all’esercizio successivo) deve essere pertanto espresso come costo ridotto dei contributi ricevuti 72 OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai beni merce (2) • • • Classificazione contributi in conto esercizio: voce A5, «Altri ricavi e proventi» di CE civilistico I costi di acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono nella voce B6, al lordo dei contributi ricevuti La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti si indica nella voce B11 (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) o nella voce A2 (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) al netto dei contributi ricevuti 73 I criteri di valutazione per le grandi commesse • Criterio della commessa completata: valutazione al costo • Criterio della percentuale di completamento: valutazione in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza • Il Codice civile, all’art. 2426, n. 9, ammette la scelta tra i due criteri • Prudenza vs. competenza economica • I principi internazionali IFRS (IAS 11) ammettono solo il criterio della percentuale di completamento 74 La scelta del criterio di valutazione • Commesse di durata inferiore all’anno: i due criteri possono essere scelti liberamente • Commesse ultrannuali (NOVITA’ IMPORTANTE): valutazione con il metodo della percentuale di completamento se sono rispettati determinati requisiti: a) esistenza contratto vincolante tra le parti b) risultato di commessa stimabile attendibilmente c) diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l’esecuzione dei lavori d) no incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere alle proprie obbligazioni • Commesse ultrannuali che non rispettano i requisiti (NOVITA’ IMPORTANTE): valutazione con il metodo della commessa completata 75 Rilevazione anticipi e acconti • Rilevazione iniziale al passivo di SP • Momento della fatturazione definitiva dei compensi: storno dal passivo e contropartita con iscrizione dei relativi ricavi a CE • La rilevazione del ricavo può avvenire solo quando è certo che il ricavo maturato sarà definitivamente riconosciuto all’appaltatore come corrispettivo dei lavori eseguiti. • In mancanza di tale certezza, gli anticipi e acconti ricevuti restano iscritti al passivo di SP e il ricavo non è contabilizzato 76 Commesse in perdita • La perdita si registra interamente nell’esercizio in cui essa viene quantificata • Si contabilizza a decremento del valore dei lavori in corso, iscritto tra le attività correnti • Se la perdita prevista è superiore al valore dei lavori in corso già contabilizzato all’attivo, si procede dapprima all’annullamento di tale valore, e successivamente all’accantonamento ad apposito fondo del passivo • Il vecchio OIC 23 dava la possibilità di accantonare ad apposito fondo del passivo anche nei casi in cui la perdita fosse inferiore al valore dei lavori in corso già contabilizzato 77 Incentivi e richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims) • Il nuovo OIC 23 precisa che l’inclusione tra i ricavi di commessa avviene quando: a) entro la data di chiusura dell’esercizio esiste accettazione formale degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi da parte del committente; oppure b) in assenza di formale accettazione, alla data di chiusura dell’esercizio è altamente probabile che l’incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata, sulla base delle più recenti informazioni a disposizione e dell’esperienza storica 78 Costi pre-operativi e costi per acquisizione della commessa • Vecchio principio OIC 23: si trattava di oneri pluriennali da capitalizzare come immobilizzazioni immateriali ex OIC 24 • Nuovo principio OIC 23: al rispetto di determinate condizioni si includono tra i costi della commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori (no carico nel solo esercizio in cui sono sostenuti) 79 Capitalizzazione costi pre-operativi • Si tratta dei costi sostenuti dopo l’acquisizione del contratto, ma prima che inizi l’attività di costruzione/produzione (p.e. costi progettazione e studi specifici per la commessa successivi all’acquisizione del contratto, costi organizzazione e avvio produzione, costi di impianto e organizzazione del cantiere). • Criterio della commessa completata: sono rilevati come gli altri costi sostenuti per l’esecuzione delle opere • Criterio della percentuale di completamento: sono considerati costi di commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato con uno dei metodi 80 Capitalizzazione costi di acquisizione della commessa • Sono costi relativi a studi, ricerche, partecipazione a gare • In generale, si rilevano nell’esercizio in cui sono sostenuti • Si contabilizzano come costi pre-operativi quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sono specifici per commessa b) l’acquisizione della commessa ha luogo nell’esercizio in cui essi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di preparazione del bilancio (oppure, è ragionevolmente certa alla data di preparazione del bilancio) c) costi attendibilmente misurabili e recuperabili tramite il margine di commessa 81 I costi da sostenere dopo la chiusura della commessa • Sono costi relativi a smobilizzo del cantiere, costi di collaudo opere eseguite, oneri per penalità contrattuali, oneri per la manutenzione delle opere dopo la consegna (se contrattualmente previsto), oneri per garanzie contrattuali • Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in funzione dei ricavi e dei costi previsti, detti costi si includono nel costo di commessa e nel preventivo di costo • Dopo la chiusura della commessa si accantona ad apposito fondo rischi ed oneri per quella porzione dei costi stimati che non è stata ancora sostenuta • Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in funzione di misurazioni fisiche o simili, si procede all’accantonamento ad apposito fondo in proporzione all’avanzamento della commessa 82 La definizione di credito • • • Il credito rappresenta un diritto a esigere, a una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi di norma tale diritto deriva dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito. Le cambiali attive sono titoli di credito e non presentano differenze sostanziali rispetto agli altri crediti. Le ricevute bancarie (RIBA) sono strumenti per l’incasso del credito e non sono titoli di credito. Il credito dell’impresa resta invariato. 83 La contabilizzazione dei ricavi Sono “componenti positivi di reddito” tutti i valori che rappresentano risorse definitivamente e completamente cedute a terzi. Nello scambio tutti i rischi ed i benefici normalmente associabili al possesso ed all’utilizzo della risorsa stessa devono risultare trasferiti a terzi Il nuovo principio OIC 15, pubblicato in versione definitiva il 26 giugno 2014, stabilisce che i ricavi devono essere riconosciuti in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: - il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; - lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. 84 Ricavi da vendite di beni e di servizi • vendita di beni mobili: alla spedizione o consegna dei beni; • vendita di beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili e beni mobili): alla data della stipulazione del contratto di compravendita; • prestazioni di servizi: lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata ed il cliente ne ha beneficiato. Prevalenza della sostanza sulla forma 85 La misurazione dei ricavi e dei relativi crediti Si effettua considerando la presenza di: PAGAMENTO DILAZIONATO RETTIFICHE DI VALORE 86 Pagamento dilazionato Ogni qual volta un’impresa concede ad un proprio cliente una dilazione di pagamento a media/lunga scadenza, senza che ciò comporti la separata richiesta della corresponsione di alcun valore a titolo di remunerazione finanziaria, si deve determinare il valore attuale del ricavo e del credito. Ciò è possibile grazie alla determinazione dell’interesse attivo implicito nel prezzo. La formula di matematica finanziaria necessaria è la seguente: t Va= Cf x 1/(1+ i) Va rappresenta l’importo ricercato, Cf è il valore del capitale futuro, i il tasso di attualizzazione e t il tempo intercorrente fino alla data di disponibilità monetaria della somma. 87 Esempio di attualizzazione indiretta del credito La società Alfa vende un impianto per la pastorizzazione di liquidi alimentari al prezzo di euro 3.600 in data 01/01/2014 e si accorda con il proprio cliente per il totale pagamento del corrispettivo il giorno 31/12/2015. Il tasso di attualizzazione ritenuto congruo è pari al 4,5%. All’01/01/2014, il valore attuale del corrispettivo della cessione – misura del valore del ricavo - sarà pari a 3.600/(1+0,045)2 cioè euro 3.296,64. L’ammontare degli interessi attivi totali implicitamente compresi nel prezzo di vendita è pari a euro 303,36. Per calcolare gli interessi attivi di competenza dei singoli esercizi si procede come segue: a) il valore attuale del medesimo credito alla data del 31/12/2014 è pari a 3.600/(1+0,045)1 cioè 3.444,99; b) l’interesse di competenza del 2014 è pari a euro 148,35 (3.444,99 – 3.296,64); c) l’interesse di competenza del 2015 è pari a euro 155,01 (dato da 303,36 – 148,35). 88 Il caso della vendita a rate con riserva di proprietà Il ricavo della vendita e il corrispondente credito si iscrivono al momento della consegna del bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà Il mantenimento della proprietà in capo al venditore ha uno scopo di mera garanzia I rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene sono sostanzialmente trasferiti all’acquirente 89 Crediti dati a garanzia di prestiti Si mantengono in stato patrimoniale I conti d’ordine devono esporre la garanzia data La nota integrativa deve fornire eventuali informazioni in più per comprendere la natura e l’entità di tale garanzia 90 Crediti indicizzati Di norma il parametro di riferimento è osservabile sul mercato, p.e. tasso di interesse, tasso di cambio Si rimisurano alla fine di ogni esercizio La contropartita della rimisurazione è il conto economico (proventi e oneri finanziari, classe C di CE civilistico) 91 Interessi soggetti a condizione Il relativo credito si contabilizza quando la condizione si è avverata e l’incasso è certo Di norma la contabilizzazione del credito è contestuale all’incasso dello stesso 92 Valutare la realizzabilità dei crediti Realizzabilità dei crediti valutabile per singoli crediti, considerando le perdite presunte in base alle anomalie già manifestatesi durante l’esercizio o ragionevolmente prevedibili Perdite ulteriori presumibili da stimare anche in base all’esperienza e a ogni altro elemento utile (anzianità dei crediti scaduti, condizioni economiche generali del settore e del Paese, etc.) Si possono utilizzare anche procedure di valutazione «collettiva» dei crediti, per classi omogenee 93 La valutazione «collettiva» dei crediti Processo di valutazione collettiva: raggruppamento crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee per profilo di rischio (in base al settore di appartenenza del debitore, al Paese, alla presenza di garanzie eccetera); si applicano percentuali di svalutazione forfetaria alle singole classi di crediti (p.e. in base a dati storici, eventualmente corretti per la congiuntura corrente). Possono essere applicate percentuali di svalutazione forfetarie anche a classi di crediti che non presentano particolari anomalie, senza che ciò si trasformi in un automatismo Necessari controllo e revisione periodica delle formule applicate 94 La valutazione «collettiva» dei crediti: esempio Crediti v/clienti Non ancora scaduti scaduti da 1a 30 giorni scaduti da 31 a 90 giorni scaduti da oltre 90 giorni Valore % 65.000 12.900 10.100 7.400 Svalutazione 2 5 30 50 1.300 645 3.030 3.700 8.675 Se il saldo iniziale del fondo svalutazione crediti a inizio esercizio è pari a euro 2.100, la scrittura di integrazione di fine esercizio sarà la seguente: Acc.to f.do sval. crediti Fondo sval. crediti (8.675 – 2.100) 95 6.575 6.575 Crediti assicurati o assistiti da garanzie L’accantonamento al fondo svalutazione crediti, per i crediti assicurati, si limita alla porzione non coperta dall’assicurazione, ma solo se esiste ragionevole certezza che la compagnia assicurativa riconoscerà l’indennizzo L’accantonamento al fondo svalutazione crediti, per i crediti assistiti da garanzie (p.e pegno, ipoteca, fidejussione) deve considerare gli effetti relativi all’escussione delle garanzie 96 La cancellazione dei crediti Un credito deve essere cancellato dallo stato patrimoniale quando: a) I diritti contrattuali sui flussi finanziari da esso derivanti si estinguono; b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari da esso derivanti è trasferita e con essa tutti i rischi inerenti il credito stesso 97 La cancellazione dei crediti • La differenza tra il corrispettivo della cessione di un credito e il suo valore di bilancio (valore nominale meno eventuali perdite accantonate al fondo svalutazione crediti), al momento della cessione/cancellazione, si rileva come perdita (voce B14 del CE civilistico), a meno che il contratto non permetta l’individuazione di più componenti, tra cui eventuali interessi. • Se il credito rimane iscritto in bilancio perché non vi è trasferimento sostanziale di tutti i rischi ad esso connessi, esso deve essere valutato insieme a tutti gli altri crediti presenti a bilancio. • Se è stato ricevuto un anticipo, esso si rileva tra i debiti di natura finanziaria. • Se sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi, ma rimangono sul cedente alcuni rischi minimali, potrebbe essere necessario accantonare un fondo o, in mancanza del fondo, effettuare una scrittura d’ordine. 98 OIC 19, «I debiti»: definizioni I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa. Rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati, normalmente a una data stabilita. Essi derivano in genere dall’acquisto di prodotti, merci e servizi; includono anche quanto dovuto per il personale, per le imposte, le royalty, i dividendi, l’acquisizione di finanziamenti e altri. N.B.- I debiti sono diversi dai fondi rischi e oneri che includono, invece, accantonamenti per coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla data di chiusura del bilancio (cfr. OIC 31, «Fondi rischi ed oneri. Trattamento di fine rapporto.»). Gli «impegni» sono accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività (cfr. OIC 22, «Conti99d’ordine») OIC 19: lo scorporo degli interessi passivi impliciti Per debiti a medio e lungo termine che non fruttano interessi passivi espliciti stabiliti contrattualmente (ammontare significativamente più elevato rispetto a costo bene/servizio acquisito con pagamento a breve termine) Scorporo interessi passivi necessario al momento della rilevazione del debito, qualora: a) valore nominale debito eccede significativamente prezzo mkt del bene con pagamento a breve termine e assenza pattuizione di interessi espliciti; b) dilazione concessa > 12 mesi Debito iscritto a valore nominale Costo del bene scorporato della componente interessi passivi; il costo del bene è pari al costo dello stesso in caso di pagamento a breve termine (valore di mercato) Se valore mkt non esistente o di difficile calcolo, si procede all’attualizzazione con tasso di sconto in linea con quello praticabile per scadenza e profilo di rischio analoghi 100 OIC 19: particolarità sullo scorporo degli interessi LA REGOLA: Ammontare interessi impliciti pari alla differenza tra valore nominale del debito e ammontare del prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio acquistato. Gli interessi scorporati non si rimisurano nei successivi esercizi e si contabilizzano per competenza, in base al tempo che manca alla scadenza NO SCORPORO: a) acconti e, in generale, ammontari che non richiedono restituzione in futuro b) debiti con tasso di interesse basso in presenza di garanzie o cauzioni ricevute da terzi o specifiche norme di legge CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI: parte degli interessi passivi impliciti può essere capitalizzata qualora la capitalizzazione sia prevista da altre norme, p.e. OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e OIC 13 (rimanenze di magazzino) 101 OIC 19: le voci D.3 e D.11 dello SP civilistico D.3, Debiti verso soci per finanziamenti: importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società in qualsiasi forma, per i quali la società è obbligata alla restituzione. Non rileva la natura fruttifera o meno, né il fatto che i fondi siano versati dai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione. Conta solo il diritto del socio alla restituzione. Si tratta di apporti di capitale solo se i soci rinunciano esplicitamente alla restituzione. D.11, Debiti verso controllanti: Questa voce indica, nello SP civilistico, i debiti verso controllanti, anche qualora il controllo sia esercitato indirettamente tramite società controllate intermedie; è rilevante che sia separata dagli altri debiti per via delle particolari condizioni contrattuali che potrebbero essere state pattuite, sia in termini di onerosità sia in termini di modalità di rimborso 102 OIC 19: altri casi particolari DEBITI SOGGETTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA: sono iscritti tra i fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro contabilizzazione (no debiti, perché manca il requisito della certezza fino all’avverarsi della condizione); adeguata informativa da fornire in nota integrativa PRESTITI OBBLIGAZIONARI SUBORDINATI: contabilizzazione come per le altre categorie di obbligazioni; l’informativa da fornire in nota integrativa deve indicare numero e caratteristiche degli strumenti emessi, indicando diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e principali caratteristiche delle operazioni relative VIOLAZIONE DI «COVENANTS»: se la società viola una clausola contrattuale per un debito a medio-lungo termine entro la data di chiusura del bilancio, così che il debito diventa immediatamente esigibile, esso deve essere classificato tra i debiti entro l’esercizio, a meno che tra la chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano il mantenimento della passività tra quelle scadenti oltre l’esercizio; necessarie adeguate informazioni in nota integrativa (cfr. anche OIC 6, «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio») 103 Alcune domande… GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE ! [email protected] 104