I nuovi principi contabili nazionali OIC 9 e 10

I nuovi principi contabili nazionali OIC 9 e 10
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Alberto
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Presidente Comitato Tecnico Financial Reporting Standards ANDAF
Incaricato di Economia Aziendale nelle Università di Pisa e G. Fortunato di Benevento
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L’OIC ha emanato una bozza di documento volto a fissare le regole per le
svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali (OIC 9).
Il tema è particolarmente sentito soprattutto in un periodo di crisi economica. Si
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esistono disposizioni del codice civile che prevedono l’obbligo di rilevare perdite di
valore di asset aziendali con apposite informazioni da inserire nella nota
integrativa;
gli attuali principi contabili nazionali non danno indicazioni metodologiche per la
misurazione della perdita dando esclusivamente indicazioni specifiche in funzione
della tipologia di asset aziendale in esame.
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L’OIC 9 segue un’impostazione simile a quella dello IAS 36, rielaborato secondo
uno schema semplificato tenendo conto del fatto che è rivolto ad imprese no‐IAS‐
adopter
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L’OIC 9 ricalca l’approccio internazionale anche nella struttura del documento:
– una prima parte dedicata alle definizioni;
– una seconda parte nella quale si definiscono i metodi di svalutazione;
– una terza parte relativa alla disclosure;
– una parte finale che contiene alcune esemplificazioni.
L’obiettivo è quello di permettere di rilevare correttamente in bilancio gli asset
aziendali nella misura in cui detti valori potranno essere in futuro recuperati con il
flusso dei benefici futuri economici da questi ottenibili.
Se il valore di un asset risulti maggiore dei benefici ritraibili è presente una perdita di
valore che va rilevata nella situazione contabile.
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L’OIC 9 fissa il percorso procedurale da seguire per effettuare un test di perdita
durevole di valore e indica due alternative
Per le imprese di medie e grandi dimensioni l’approccio all’impairment test è
quello delineato dal principio contabile IAS 36, ossia viene stabilito che prima di
procedere alla verifica quantitativa della perdita deve essere effettuato un
controllo di tipo qualitativo voto a capire se esistono i sintomi di perdita di valore
(cd. trigger events, quali la riduzione del valore di mercato, variazione dei tassi di
interesse, obsolescenza tecnologica, ecc.). Qualora da tale controllo si evidenzi un
rischio di perdita l’impresa deve procedere alla misurazione quantitativa della
perdita che sussisterà qualora il valore recuperabile di un asset sia inferiore al
corrispondente valore contabile.
contabile In tale caso ll’impresa
impresa rileva la perdita
(svalutazione dell’asset). Qualora l’impairment non può essere effettuato ad un
singolo asset esso può essere condotto su un gruppo di beni rappresentato dal più
piccolo raggruppamento di fattori aziendali capaci di generare flussi di cassa
largamente indipendenti (cd. unità generatrici di cassa – UGC)
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Una delle novità principali introdotta dall’OIC 9 è la forma di impairment test cd.
semplificata applicabile alle imprese che presentano un livello dimensionale
ridotto (PMI), ossia non superano due dei seguenti limiti:
– numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250;
– totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.
• Con tale modalità di impairment semplificato la verifica della sussistenza di una
perdita viene effettuata confrontando il valore degli ammortamenti con la capacità
di ammortamento. Si tratta di un inedito parametro che è dato dalla sommatoria
dei flussi reddituali prospettici non attualizzati.
• Tali flussi reddituali devono avere le seguenti caratteristiche:
• essere ante ammortamenti;
• post oneri finanziari;
• ante imposte.
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Nell’impairment test cd. semplificato il conteggio dei redditi futuri deve prendere
in considerazione un orizzonte temporale generalmente fatto pari a 5 anni.
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In caso di verifica di una svalutazione da effettuare, questa andrà imputata agli
asset aziendali con lo stesso criterio da seguire per gli impairment test, svalutando
prioritariamente l’avviamento per poi procedere, con approccio proporzionale,
sugli altri asset aziendali.
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L’altra importante novità del lavoro 2013 dell’OIC è stata l’emanazione della bozza
di nuovo principio contabile OIC 10 (La redazione del rendiconto finanziario).
Considerata la valenza informativa del rendiconto finanziario è stata prevista una
generale raccomandazione nella sua redazione per tutte le tipologie societaria.
L’OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa in considerazione per la redazione
del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide (l’identificazione nel
capitale circolante netto è stato ritenuto obsoleto), è stata mantenuta la possibilità
alternativa della determinazione del flusso finanziario della gestione reddituale
con il metodo indiretto o con il metodo diretto, sono stati distinti i flussi finanziari
nelle seguenti categorie:
– gestione reddituale
– attività di investimento
– attività di finanziamento