INCONTRO DI APPROFONDIMENTO I RIFLESSI CONTABILI E FISCALI DEGLI INDENNIZZI CORRELATI AL SISMA 2012 UNINDUSTRIA FERRARA Via Montebello n. 33 - Ferrara Problematiche contabili … PERDITE DI VALORE immobili beni strumentali scorte di magazzino Ferrara, 19 marzo 2015 COSTI AGGIUNTIVI riparazioni di impianti e macchinari danneggiati RICOSTRUZIONE delocalizzazione presso sedi temporanee business interruption Beni strumentali Scorte RIACQUISTO Immobili Commissione studio "Bilancio e revisione” Problematiche contabili … INDENNIZZI ASSICURATIVI Ferrara, 19 marzo 2015 CONTRIBUTI Art. 3 e Art. 11 DL 74/2012 Ordinanza 57/2012 s.m.i. BANDO INAIL Eliminazione carenze Miglioramento sismico Ordinanza 91/2013 s.m.i Commissione studio "Bilancio e revisione” Problematiche contabili … PROGETTI POR FESR BANDO INVESTIMENTI BANDO RICERCA Ferrara, 19 marzo 2015 CREDITO D’IMPOSTA Art. 67-octies del DL 83/2012 FINANZIAMENTO FISCALE Art. 11 DL 174/2012 MORATORIA MUTUI DL 74/2014 Commissione studio "Bilancio e revisione“ Effetti prodotti da sisma Inagibilità degli stabilimenti produttivi • • • • Perdita Demolizione Ricostruzione Riparazione e manutenzione • Eliminazione delle carenze strutturali • Interventi di messa in sicurezza • Miglioramento sismico Ferrara, 19 marzo 2015 Delocalizzazione • Acquisto / costruzione nuova sede • Trasferimento in nuova sede con contratto di locazione • Acquisto/noleggio tensostrutture, container… • Allestimento di sedi provvisorie • Allacciamenti luce, telefono …. • Traslochi Commissione studio "Bilancio e revisione” Effetti prodotti dal sisma Scorte di magazzino • Perdita • Danneggiamenti Ferrara, 19 marzo 2015 Beni mobili strumentali • Distruzione • Danneggiamento • Riparazioni, manutenzioni, smontaggio, montaggio • Collaudo • Riacquisto in sostituzione Interruzione della produzione • Perdita di fatturato Commissione studio "Bilancio e revisione” Per una corretta contabilizzazione e rappresentazione in bilancio delle conseguenze derivate dagli eventi straordinari Codice civile Principi contabili OIC Art. 2423 co. 2 codice civile "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio “ PRINCIPI CONTABILI OIC 29 – eventi e operazioni straordinarie • Gli effetti economici delle operazioni e degli eventi straordinari, devono essere rilevati nel conto economico fra gli oneri e i proventi straordinari • I proventi ed oneri derivanti da eventi straordinari devono essere rilevati contabilmente in aderenza ai criteri di competenza ovvero nell’esercizio in cui l’evento si verifica OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio • E21. Oneri straordinari: perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc • E20. Proventi straordinari: indennizzi assicurativi relativi a danni provocati da eventi naturali straordinari PRINCIPI CONTABILI OIC 11 – finalità e postulati • Principio della competenza: la determinazione del risultato dell’esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. Corollario fondamentale del principio di competenza: i costi devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Ciò risponde alla necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi siano essi presunti. • Principio della prudenza: l’applicazione del principio, si traduce nella regola secondo cui i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e TFR • Fondi per oneri: trattasi di passività certe, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamenti devono essere effettuati sulla base di una stima realistica degli oneri e dei costi che devono essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Art. 2426 codice civile • l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri del costo acquisto ridotto dell’ammortamento sistematico, deve essere iscritta a tale minor valore valore alla data di chiusura dell’esercizio • si intende il valore effettivo del bene nell’economia dell’azienda in funzionamento, che potrà essere recuperato mediante l’uso. Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella gestione straordinaria nella voce E21 “oneri”. L’eventuale rimborso del danno da parte di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella gestione straordinaria nella voce E20 “proventi”. Se in seguito alla perdita di un’immobilizzazione si procede all’acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene contabilizzata nell’attivo adottando i principi OIC 16. La perdita o distruzione del cespite non dipende dalla volontà dell’impresa ma da un evento straordinario l’immobilizzazione materiale deve essere considerata come alienata la perdita di valore corrispondente al costo non ammortizzato del bene perduto o distrutto deve essere rilevata quale sopravvenienza passiva alla voce E21. Oneri straordinari Perdita di valore relativa ai cespiti • L’entità della perdita è rilevata nel Gruppo E21 del conto economico – oneri straordinari • L’esercizio di rilevazione della perdita di valore è indiscutibilmente quello in cui si sono verificati gli eventi straordinari Tipologie distruzione (perdita) dell’intero bene strumentale distruzione di una parte significativa del bene strumentale danni al bene strumentale • il bene non può essere riparato e diventa completamente inutilizzabile ; va eliminato dal processo produttivo con rilevazione della perdita di valore (E21) corrispondente al valore residuo da ammortizzare • Parziale perdita di valore, senza che venga impedito l’utilizzo del bene, ma solo compromessa la funzionalità • Si procede – sulla base di apposita perizia tecnica – con la svalutazione del valore contabile pari all’entità del residuo da ammortizzare attribuibile alla parte danneggiata • il bene può essere riparato e, successivamente alle riparazioni, può riacquisire le funzionalità pregresse • spese di riparazione da imputare a conto economico, senza capitalizzazione il valore del terreno deve essere scorporato dal valore del fabbricato che vi insiste e conseguentemente, anche in caso di perdita di valore totale di un fabbricato strumentale, la svalutazione non riguarderà il valore riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali. Quantificazione dei danni La quantificazione della perdita e della svalutazione deve essere effettuata sulla base di una perizia tecnica, che dovrà determinare se, in relazione al danneggiamento subito: - la perdita di valore sia totale o parziale - ed in caso di immobilizzazioni danneggiate, il valore di iscrizione sia recuperabile negli esercizi futuri. Cespiti danneggiati È il caso in cui i cespiti abbiano riportato danni più o meno gravi e sono riparabili senza la necessità di eliminare parti significative. A norma dell’art.2426 C.C. è opportuno verificare se, a seguito dei danni e della loro riparazione, il valore netto contabile iscritto in bilancio corrisponda al valore effettivo del bene utilizzato nel processo produttivo ovvero al valore recuperabile tramite l’uso. Nel caso sia superiore, si rende opportuno rilevare una svalutazione nella voce E21.Oneri straordinari Costi per la ricostruzione/riacquisto cespite perduto i costi di ricostruzione/riacquisto sono considerabili “costi per l’acquisizione del nuovo cespite” e, pertanto, devono essere capitalizzati (OIC 16 – par. 78). Tale rappresentazione è coerente con il fatto che il costo storico e il fondo ammortamento del cespite perduto (in tutto o in parte) sono stati eliminati contabilmente rilevando una sopravvenienza passiva. Immobilizzazioni materiali in corso (BII5) Immobilizzazioni materiali in corso • costi sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni materiali che alla data di chiusura dell’esercizio non sono ancora state ultimate Scritture contabili (anno n) Immobilizzazioni materiali in corso (B.II.5 Attivo SP) a Incremento immobilizzazioni materiali per lavori interni (A.4 CE) All’atto del completamento dell’immobilizzazione (n+1) Impianto XY (B.II.2 Attivo SP) a Immobilizzazioni materiali in corso (B.II.5 Attivo SP) Se la realizzazione dell'immobilizzazione termina nel medesimo esercizio in cui ha avuto inizio, i costi sostenuti sono direttamente capitalizzati nella rispettiva voce di competenza delle immobilizzazioni materiali Nel corso dell’anno 2014 inizia e termina la costruzione in economia di un impianto. Al termine dell’esercizio, (31/12/2014) la sua situazione contabile presenta, tra gli altri, i seguenti componenti negativi di reddito: Costi di cui per costruzioni in economia Materie c/acquisti Costi per energia Man. e riparazioni Salari e stipendi Oneri sociali TFR Ammortamenti 100.700,00 1.865,00 3.170,00 43.640,00 17.720,00 3.350,00 16.055,00 7.922,00 190,00 265,00 3.360,00 1.420,00 263,00 1.480,00 Totali 186.500,00 14.900,00 Rilevazioni contabili Impianto XY (B.II.2 Attivo SP) a Incremento immobilizzazioni materiali per lavori interni (A.4 CE) 14.900,00 Immobilizzazioni materiali in corso (BII5) • Versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di Acconti immobilizzazioni Scritture contabili Diversi a Debiti vs fornitori (D.7 Passivo) Acconti a fornitori (B.II.5) Iva a credito Dal punto di vista della NATURA rappresentato crediti verso fornitori Dal punto di vista della DESTINAZIONE costituiscono investimenti in beni materiali e, come tali, rilevati tra di essi In caso di riacquisto di beni strumentali oggetto di richiesta di contributo Adeguata identificazione nel libro cespiti Monitoraggio obbligo di mantenimento per 3 anni dall’ultimazione del programma di acquisto Demolizione per messa in sicurezza o liberazione area • Onere straordinario connesso all’evento calamitoso Demolizione finalizzata alla ricostruzione • Incremento del costo di ricostruzione del fabbricato Relative a perizie per quantificazione del danno/perdita di valore • Onere straordinario E21 connesso all’evento calamitoso Relative a progetti di ricostruzione • Incremento del costo di ricostruzione del fabbricato Sono costi capitalizzabili o incidono sul conto economico quali componenti straordinari di reddito nella voce E21 Oneri straordinari ? Manutenzioni e riparazioni (OIC 16 par 44-46) I costi per manutenzioni sono sostenuti per mantenere in efficienza i beni strumentali al fine di garantirne la vita utile prevista e preservarne la capacità e produttività originaria. Possono essere programmati. I costi di riparazione sono quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. Non possono essere pianificati. Manutenzioni Ordinaria manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente: come pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall’uso, che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. Manutenzioni Straordinaria La manutenzione straordinaria si sostanzia in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite. Manutenzione Manutenzione ordinaria • I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Manutenzione straordinaria • I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili. Ampliamenti, ammodernamenti miglioramenti (par.41-43) sicurezza Costi capitalizzabili se aumentano Vita utile Capacità produttiva Ampliamenti, ammodernamenti miglioramenti L’ampliamento di una linea produttiva I miglioramenti apportati ad un impianto per ottenere un numero di pezzi superiore per unità di tempo considerata Interventi di ammodernamento che consentano di migliorare le prestazioni di un macchinario o di un impianto sotto il profilo della sicurezza Ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti Interventi eseguiti in economia Il costo relativo alle risorse impiegate per la realizzazione dell’intervento è contabilizzato nelle rispettive voci di conto economico: -voce B9 il costo del personale coinvolto nell’intervento; - voce B6 il costo per l’acquisto di materie prime, di materiali di consumo; - voce B7 il costo per l’acquisto di servizi di progettazione, o di collaudo; - ….. I costi sostenuti, riferibili all’intervento saranno “portati” ad incremento del costo del cespite interessato, mediante una rettifica Cespitecon X (sp) A Incrementi di immobilizz. per lavori indiretta la seguente scrittura: interni (ce) Gestione contabile costi di manutenzione i costi di riparazione, smontaggio, montaggio ecc. devono essere iscritti nel conto economico Gruppo E21 – Oneri straordinari. OIC 29 devono essere rilevati quei costi che, seppur certi nel loro sostenimento, e determinati nel loro importo, (perizia tecnica) non sono ancora stati sostenuti OIC 31 Fondi per rischi e oneri iscritto nello stato patrimoniale passivo nel raggruppamento B. Fondi rischi e oneri, voce 3 – Altri. Costi di riparazioni di cespiti danneggiati A maggior ragione se sia presente un indennizzo assicurativo (percepito ovvero il cui importo sia certo ed oggettivamente determinabile) a ristoro di spese di riparazione dei beni strumentali oggetto di ripristino, la società dovrà rilevare i relativi costi, anche solo programmati; difatti, nel rispetto del principio contabile n. 11, i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. L’entità e la definizione dei costi previsti, da iscrivere in bilancio, andranno determinate sulla base di apposita perizia tecnica. • per interventi volti alla messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74. ovvero • per opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze strutturali: – mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; – presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non deguatamente ancorati alle strutture principali; – presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; – eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti. Non siano capitalizzabili in quanto sostenuti per interventi finalizzati a ripristinare l’agibilità dello stabilimento, ovvero la funzionalità originaria. Siano iscrivibili nell’area straordinaria del conto economico alla voce E 21 Oneri Straordinari se inseriti nell’ambito di un intervento connesso alla rimozione dei danni provocati dal sisma Siano iscrivibili nell’area ordinaria del conto economico fra i costi di manutenzione, alla voce B7 Servizi, qualora l’edificio non abbia subito danni. Costi sostenuti per interventi volti al raggiungimento della soglia di sicurezza sismica pari almeno al 60% di quella prevista per le nuove costruzioni Si ritiene che detti costi possano essere capitalizzati a prescindere dal tipo di danneggiamento dell’immobile oggetto di intervento (OIC 16 – par.45 Manutenzioni straordinarie che “producono un aumento significativo e tangibile della sicurezza”) Immobilizzazioni materiali (specifica categoria corrispondente) Immobilizzazioni immateriali (“altri beni immateriali”) Migliorie e costi incrementativi sono separabili dal bene in riferimento al quale sono state sostenute Migliorie e costi incrementativi non sono separabili dal bene in riferimento al quale sono state sostenute = non hanno vita autonoma. Ammortamento lungo il periodo minore tra vita utile delle spese e durata della locazione Le perdite di valore conseguenti ai danni, provocati alle scorte di magazzino, dagli eventi straordinari andranno, naturalmente, rilevate come minori rimanenze finali, in sede di quantificazione delle stesse al termine dell’esercizio; in tal caso, gli indennizzi conseguiti andranno rilevati nella voce A5 del Gruppo A del conto economico se nello stesso esercizio o nella voce E.20 se in anni successivi. adeguata informativa nei documenti di bilancio costi, in parte sostenuti ed in parte ancora da sostenere, conseguenti alle attività di delocalizzazione presso la sede temporanea anche in tal caso, tutti gli oneri andranno iscritti nel Gruppo E del conto economico, in quanto rilevati in occasione di fatti eccezionali. Utilizzo fondo oneri se accantonato nell’anno dell’evento calamitoso spese per locazioni sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato; spese finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile; spese sostenute per l’acquisto e la messa in opera di strutture temporanee; spese sostenute per affitto, locazione e/o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a ri- localizzazione per il periodo del loro utilizzo; spese sostenute per l’allacciamento delle utenze, per traslochi e messa in opera degli impianti; spese sostenute per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi. Conto economico Costi Ricavi Gruppo E voce 21: Gruppo E voce 20: Sopravvenienza pari al valore residuo contabile del bene (perdita totale) Indennizzi assicurativi /contributi DL74/2012 Sopravvenienza pari al valore residuo contabile riferita alla parte significativa del bene distrutto Indennizzi assicurativi /contributi DL74/2012 Costi per la delocalizzazione: -Canoni locazione sede temporanea -Costi di allestimento nuova sede -Costi di trasloco Contributi DL74/2012 Manutenzioni riparazioni Eliminazioni carenze strutturali (*) Contributi DL74/2012 (*) se relativi ad immobili danneggiati, in caso contrario sono rilevati nella parte ordinaria e ammesse a contributo INAIL Stato Patrimoniale Attività Immobilizzazioni materiali - Ricostruzione/riacquisto cespiti - Miglioramento sismico ad incremento dei fabbricati Immobilizzazioni immateriali -Migliorie su beni di terzi per interventi di miglioramento sismico Passività Grazie per l’attenzione Dott.ssa ylenia franciosi ODCEC Modena – Commissione “revisione e bilancio” e “fiscalità” [email protected]