I RIFLESSI CONTABILI E FISCALI DEGLI INDENNIZZI CORRELATI

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
I RIFLESSI CONTABILI E FISCALI
DEGLI INDENNIZZI CORRELATI
AL SISMA 2012
UNINDUSTRIA FERRARA
Via Montebello n. 33 - Ferrara
Problematiche contabili …
PERDITE DI VALORE
immobili
beni strumentali
scorte di magazzino
Ferrara, 19 marzo 2015
COSTI AGGIUNTIVI
riparazioni di impianti e
macchinari danneggiati
RICOSTRUZIONE
delocalizzazione presso sedi
temporanee
business interruption
Beni strumentali
Scorte
RIACQUISTO
Immobili
Commissione studio "Bilancio e revisione”
Problematiche contabili …
INDENNIZZI ASSICURATIVI
Ferrara, 19 marzo 2015
CONTRIBUTI
Art. 3 e Art. 11 DL 74/2012
Ordinanza 57/2012 s.m.i.
BANDO INAIL
Eliminazione carenze
Miglioramento sismico
Ordinanza 91/2013 s.m.i
Commissione studio "Bilancio e revisione”
Problematiche contabili …
PROGETTI POR FESR
BANDO INVESTIMENTI
BANDO RICERCA
Ferrara, 19 marzo 2015
CREDITO D’IMPOSTA
Art. 67-octies
del DL 83/2012
FINANZIAMENTO FISCALE
Art. 11 DL 174/2012
MORATORIA MUTUI
DL 74/2014
Commissione studio "Bilancio e revisione“
Effetti prodotti da sisma
Inagibilità degli
stabilimenti produttivi
•
•
•
•
Perdita
Demolizione
Ricostruzione
Riparazione e
manutenzione
• Eliminazione delle
carenze strutturali
• Interventi di messa in
sicurezza
• Miglioramento sismico
Ferrara, 19 marzo 2015
Delocalizzazione
• Acquisto / costruzione
nuova sede
• Trasferimento in nuova
sede con contratto di
locazione
• Acquisto/noleggio
tensostrutture,
container…
• Allestimento di sedi
provvisorie
• Allacciamenti luce,
telefono ….
• Traslochi
Commissione studio "Bilancio e revisione”
Effetti prodotti dal sisma
Scorte di
magazzino
• Perdita
• Danneggiamenti
Ferrara, 19 marzo 2015
Beni mobili
strumentali
• Distruzione
• Danneggiamento
• Riparazioni,
manutenzioni,
smontaggio,
montaggio
• Collaudo
• Riacquisto in
sostituzione
Interruzione della
produzione
• Perdita di
fatturato
Commissione studio "Bilancio e revisione”
Per una corretta contabilizzazione e rappresentazione in
bilancio delle conseguenze derivate dagli eventi straordinari
Codice civile
Principi contabili OIC
Art. 2423 co. 2 codice civile
"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e
deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio “
PRINCIPI CONTABILI
OIC 29 –
eventi e
operazioni
straordinarie
• Gli effetti economici delle operazioni e degli eventi
straordinari, devono essere rilevati nel conto
economico fra gli oneri e i proventi straordinari
• I proventi ed oneri derivanti da eventi straordinari
devono essere rilevati contabilmente in aderenza ai
criteri di competenza ovvero nell’esercizio in cui
l’evento si verifica
OIC 12 –
Composizione
e schemi del
bilancio
• E21. Oneri straordinari: perdite o danneggiamenti
di beni a seguito di eventi naturali straordinari come
alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc
• E20. Proventi straordinari: indennizzi assicurativi
relativi a danni provocati da eventi naturali
straordinari
PRINCIPI CONTABILI
OIC 11 –
finalità e
postulati
• Principio della competenza: la determinazione del risultato
dell’esercizio implica un procedimento di identificazione, di
misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio.
Corollario fondamentale del principio di competenza: i costi devono
essere correlati con i ricavi dell’esercizio. Ciò risponde alla necessità
di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi siano essi certi
siano essi presunti.
• Principio della prudenza: l’applicazione del principio, si traduce nella
regola secondo cui i profitti non realizzati non devono essere
contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente
realizzate devono essere riflesse in bilancio.
OIC 31 –
Fondi per
rischi e
oneri e TFR
• Fondi per oneri: trattasi di passività certe, stimate nell’importo o
nella data di sopravvenienza correlate a componenti negativi di
reddito di competenza dell’esercizio in chiusura ma che avranno
manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli stanziamenti
devono essere effettuati sulla base di una stima realistica degli oneri
e dei costi che devono essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni
assunte
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Art. 2426 codice civile
• l’immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i criteri del
costo acquisto ridotto dell’ammortamento
sistematico, deve essere iscritta a tale minor valore
valore alla data di chiusura dell’esercizio
• si intende il valore effettivo del bene nell’economia
dell’azienda in funzionamento, che potrà essere
recuperato mediante l’uso.
Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi
estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale
sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva
che emerge da tale evento è rilevata nella gestione straordinaria
nella voce E21 “oneri”. L’eventuale rimborso del danno da parte
di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un
assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella
gestione straordinaria nella voce E20 “proventi”.
Se in seguito alla perdita di un’immobilizzazione si procede
all’acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene
contabilizzata nell’attivo adottando i principi OIC 16.
La perdita o distruzione del cespite non dipende dalla
volontà dell’impresa ma da un evento straordinario
l’immobilizzazione materiale deve essere considerata
come alienata
la perdita di valore corrispondente al costo non
ammortizzato del bene perduto o distrutto deve essere
rilevata quale sopravvenienza passiva alla voce E21. Oneri
straordinari
Perdita di valore
relativa ai cespiti
• L’entità della perdita è rilevata nel
Gruppo E21 del conto economico –
oneri straordinari
• L’esercizio di rilevazione della perdita
di valore è indiscutibilmente quello in
cui si sono verificati gli eventi
straordinari
Tipologie
distruzione
(perdita) dell’intero
bene strumentale
distruzione di una
parte significativa
del bene
strumentale
danni al bene
strumentale
• il bene non può essere riparato e diventa
completamente inutilizzabile ; va eliminato dal
processo produttivo con rilevazione della perdita di
valore (E21) corrispondente al valore residuo da
ammortizzare
• Parziale perdita di valore, senza che venga impedito
l’utilizzo del bene, ma solo compromessa la funzionalità
• Si procede – sulla base di apposita perizia tecnica – con
la svalutazione del valore contabile pari all’entità del
residuo da ammortizzare attribuibile alla parte
danneggiata
• il bene può essere riparato e, successivamente alle
riparazioni, può riacquisire le funzionalità pregresse
• spese di riparazione da imputare a conto economico,
senza capitalizzazione
il valore del terreno deve essere
scorporato dal valore del fabbricato
che vi insiste e conseguentemente,
anche in caso di perdita di valore
totale di un fabbricato strumentale,
la svalutazione non riguarderà il
valore riferibile alle aree sottostanti e
pertinenziali.
Quantificazione dei danni
La quantificazione della perdita e della
svalutazione deve essere effettuata sulla base
di una perizia tecnica, che dovrà determinare
se, in relazione al danneggiamento subito:
- la perdita di valore sia totale o parziale
- ed in caso di immobilizzazioni danneggiate,
il valore di iscrizione sia recuperabile negli
esercizi futuri.
Cespiti danneggiati
È il caso in cui i cespiti abbiano riportato danni più o
meno gravi e sono riparabili senza la necessità di
eliminare parti significative.
A norma dell’art.2426 C.C. è opportuno verificare
se, a seguito dei danni e della loro riparazione, il
valore netto contabile iscritto in bilancio
corrisponda al valore effettivo del bene utilizzato
nel processo produttivo ovvero al valore
recuperabile tramite l’uso.
Nel caso sia superiore, si rende opportuno rilevare
una svalutazione nella voce E21.Oneri straordinari
Costi per la ricostruzione/riacquisto cespite perduto
i costi di ricostruzione/riacquisto sono considerabili “costi per
l’acquisizione del nuovo cespite” e, pertanto, devono essere
capitalizzati (OIC 16 – par. 78).
Tale rappresentazione è coerente con il fatto che il costo storico
e il fondo ammortamento del cespite perduto (in tutto o in
parte) sono stati eliminati contabilmente rilevando una
sopravvenienza passiva.
Immobilizzazioni materiali in corso (BII5)
Immobilizzazioni
materiali in corso
• costi sostenuti per l’acquisizione o la produzione
interna di immobilizzazioni materiali che alla data di
chiusura dell’esercizio non sono ancora state ultimate
Scritture contabili (anno n)
Immobilizzazioni materiali in
corso (B.II.5 Attivo SP)
a
Incremento immobilizzazioni
materiali per lavori interni (A.4
CE)
All’atto del completamento dell’immobilizzazione (n+1)
Impianto XY (B.II.2 Attivo SP)
a
Immobilizzazioni materiali in
corso (B.II.5 Attivo SP)
Se la realizzazione dell'immobilizzazione termina nel
medesimo esercizio in cui ha avuto inizio, i costi sostenuti
sono direttamente capitalizzati nella rispettiva voce di
competenza delle immobilizzazioni materiali
Nel corso dell’anno 2014
inizia
e
termina
la
costruzione in economia di
un impianto. Al termine
dell’esercizio, (31/12/2014)
la sua situazione contabile
presenta, tra gli altri, i
seguenti
componenti
negativi di reddito:
Costi
di cui per costruzioni in
economia
Materie c/acquisti
Costi per energia
Man. e riparazioni
Salari e stipendi
Oneri sociali
TFR
Ammortamenti
100.700,00
1.865,00
3.170,00
43.640,00
17.720,00
3.350,00
16.055,00
7.922,00
190,00
265,00
3.360,00
1.420,00
263,00
1.480,00
Totali
186.500,00
14.900,00
Rilevazioni contabili
Impianto XY
(B.II.2 Attivo SP)
a
Incremento immobilizzazioni
materiali per lavori interni
(A.4 CE)
14.900,00
Immobilizzazioni materiali in corso (BII5)
• Versamenti a fornitori per anticipi
riguardanti l’acquisizione di
Acconti immobilizzazioni
Scritture contabili
Diversi
a
Debiti vs fornitori (D.7 Passivo)
Acconti a fornitori (B.II.5)
Iva a credito
Dal punto di vista della NATURA rappresentato crediti verso fornitori
Dal punto di vista della DESTINAZIONE costituiscono investimenti in beni materiali
e, come tali, rilevati tra di essi
In caso di riacquisto di
beni strumentali oggetto
di richiesta di contributo
Adeguata identificazione
nel libro cespiti
Monitoraggio obbligo di
mantenimento per 3
anni dall’ultimazione del
programma di acquisto
Demolizione per messa in
sicurezza o liberazione area
• Onere straordinario connesso all’evento calamitoso
Demolizione finalizzata alla
ricostruzione
• Incremento del costo di ricostruzione del fabbricato
Relative a perizie per
quantificazione del danno/perdita
di valore
• Onere straordinario E21 connesso all’evento
calamitoso
Relative a progetti di ricostruzione
• Incremento del costo di ricostruzione del
fabbricato
Sono costi capitalizzabili o
incidono
sul
conto
economico
quali
componenti straordinari di
reddito nella voce E21
Oneri straordinari ?
Manutenzioni e riparazioni
(OIC 16 par 44-46)
I costi per manutenzioni sono sostenuti
per mantenere in efficienza i beni
strumentali al fine di garantirne la vita
utile prevista e preservarne la capacità e
produttività originaria. Possono essere
programmati.
I costi di riparazione sono quelli
sostenuti per porre riparo a guasti
e rotture.
Non possono essere pianificati.
Manutenzioni
Ordinaria
manutenzioni e riparazioni di natura
ricorrente:
come
pulizia,
verniciatura, riparazione, sostituzione
di parti deteriorate dall’uso, che
vengono effettuate per mantenere i
cespiti in un buono stato di
funzionamento.
Manutenzioni
Straordinaria
La manutenzione straordinaria si
sostanzia
in
ampliamenti,
modifiche, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che
producono
un
aumento
significativo e tangibile: o di
produttività o di sicurezza o un
prolungamento della vita utile del
cespite.
Manutenzione
Manutenzione ordinaria
• I costi di manutenzione ordinaria
sono rilevati a conto economico
nell’esercizio in cui sono sostenuti.
Manutenzione straordinaria
• I costi di manutenzione straordinaria
rientrano tra i costi capitalizzabili.
Ampliamenti, ammodernamenti
miglioramenti (par.41-43)
sicurezza
Costi
capitalizzabili
se aumentano
Vita utile
Capacità
produttiva
Ampliamenti, ammodernamenti
miglioramenti
L’ampliamento di una linea produttiva
I miglioramenti apportati ad un impianto per ottenere un
numero di pezzi superiore per unità di tempo considerata
Interventi di ammodernamento che consentano di
migliorare le prestazioni di un macchinario o di un
impianto sotto il profilo della sicurezza
Ampliamenti, ammodernamenti, miglioramenti
Interventi eseguiti in economia
Il costo relativo alle risorse impiegate per la realizzazione
dell’intervento è contabilizzato nelle rispettive voci di conto
economico:
-voce B9 il costo del personale coinvolto nell’intervento;
- voce B6 il costo per l’acquisto di materie prime, di materiali di
consumo;
- voce B7 il costo per l’acquisto di servizi di progettazione, o di
collaudo;
- …..
I costi sostenuti, riferibili all’intervento saranno “portati” ad
incremento del costo del cespite interessato, mediante una rettifica
Cespitecon
X (sp)
A Incrementi di immobilizz. per lavori
indiretta
la seguente scrittura:
interni (ce)
Gestione contabile costi di manutenzione
i costi di riparazione, smontaggio, montaggio ecc.
devono essere iscritti nel conto economico Gruppo
E21 – Oneri straordinari.
OIC 29 devono essere rilevati quei costi che, seppur
certi nel loro sostenimento, e determinati nel loro
importo, (perizia tecnica) non sono ancora stati
sostenuti
OIC 31 Fondi per rischi e oneri
iscritto nello stato patrimoniale passivo nel
raggruppamento B. Fondi rischi e oneri, voce 3 –
Altri.
Costi di riparazioni di cespiti danneggiati
A maggior ragione se sia presente un indennizzo
assicurativo (percepito ovvero il cui importo sia certo ed
oggettivamente determinabile) a ristoro di spese di
riparazione dei beni strumentali oggetto di ripristino, la
società dovrà rilevare i relativi costi, anche solo
programmati; difatti, nel rispetto del principio contabile
n. 11, i costi devono essere correlati con i ricavi
dell'esercizio.
L’entità e la definizione dei costi previsti, da iscrivere in
bilancio, andranno determinate sulla base di apposita
perizia tecnica.
• per interventi volti alla messa in sicurezza e l’ottenimento della
certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad
attività produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8-bis
del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74.
ovvero
• per opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze
strutturali:
– mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
– presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
deguatamente ancorati alle strutture principali;
– presenza di scaffalature non controventate portanti materiali
pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura
principale causandone il danneggiamento o il collasso;
– eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o
impianti.
Non siano capitalizzabili in quanto sostenuti per
interventi finalizzati a ripristinare l’agibilità dello
stabilimento, ovvero la funzionalità originaria.
Siano iscrivibili nell’area straordinaria del conto
economico alla voce E 21 Oneri Straordinari se
inseriti nell’ambito di un intervento connesso alla
rimozione dei danni provocati dal sisma
Siano iscrivibili nell’area ordinaria del conto
economico fra i costi di manutenzione, alla voce
B7 Servizi, qualora l’edificio non abbia subito
danni.
Costi sostenuti per interventi volti al
raggiungimento della soglia di sicurezza
sismica pari almeno al 60% di quella prevista
per le nuove costruzioni
Si ritiene che detti costi possano essere
capitalizzati a prescindere dal tipo di
danneggiamento dell’immobile oggetto
di intervento (OIC 16 – par.45
Manutenzioni straordinarie che
“producono un aumento significativo e
tangibile della sicurezza”)
Immobilizzazioni
materiali
(specifica categoria
corrispondente)
Immobilizzazioni
immateriali
(“altri beni immateriali”)
Migliorie e costi incrementativi
sono separabili dal bene in
riferimento al quale sono state
sostenute
Migliorie e costi incrementativi
non sono separabili dal bene in
riferimento al quale sono state
sostenute = non hanno vita
autonoma.
Ammortamento lungo il periodo minore tra vita
utile delle spese e durata della locazione
Le perdite di valore conseguenti ai danni,
provocati alle scorte di magazzino, dagli eventi
straordinari andranno, naturalmente, rilevate
come minori rimanenze finali, in sede di
quantificazione delle stesse al termine
dell’esercizio; in tal caso, gli indennizzi
conseguiti andranno rilevati nella voce A5 del
Gruppo A del conto economico se nello stesso
esercizio o nella voce E.20 se in anni successivi.
adeguata informativa nei documenti di bilancio
costi, in parte sostenuti ed in parte ancora da
sostenere, conseguenti alle attività di
delocalizzazione presso la sede temporanea
anche in tal caso, tutti gli oneri andranno iscritti
nel Gruppo E del conto economico, in quanto
rilevati in occasione di fatti eccezionali.
Utilizzo fondo oneri se accantonato nell’anno
dell’evento calamitoso
spese per locazioni sostenute
nella nuova sede successivamente
alla data del sisma fino alla data
di rientro nell’immobile
danneggiato;
spese finalizzate alla continuità
produttiva e al successivo rientro
delle attività negli immobili in cui
erano insediati al momento del
sisma, ovvero, in caso di locazione
o comodato d’uso, in altro
immobile;
spese sostenute per l’acquisto e la
messa in opera di strutture
temporanee;
spese sostenute per affitto,
locazione e/o noleggio delle
strutture e degli ambienti adibiti a
ri- localizzazione per il periodo del
loro utilizzo;
spese sostenute per
l’allacciamento delle utenze, per
traslochi e messa in opera degli
impianti;
spese sostenute per il noleggio o
l’utilizzo temporaneo di impianti
e/o attrezzature di terzi al fine del
mantenimento dei propri livelli
produttivi.
Conto economico
Costi
Ricavi
Gruppo E voce 21:
Gruppo E voce 20:
Sopravvenienza pari al valore
residuo contabile del bene (perdita
totale)
Indennizzi assicurativi /contributi
DL74/2012
Sopravvenienza pari al valore
residuo contabile riferita alla parte
significativa del bene distrutto
Indennizzi assicurativi /contributi
DL74/2012
Costi per la delocalizzazione:
-Canoni locazione sede temporanea
-Costi di allestimento nuova sede
-Costi di trasloco
Contributi DL74/2012
Manutenzioni riparazioni
Eliminazioni carenze strutturali (*)
Contributi DL74/2012
(*) se relativi ad immobili danneggiati, in caso contrario sono rilevati nella parte
ordinaria e ammesse a contributo INAIL
Stato Patrimoniale
Attività
Immobilizzazioni materiali
- Ricostruzione/riacquisto cespiti
- Miglioramento sismico ad
incremento dei fabbricati
Immobilizzazioni immateriali
-Migliorie su beni di terzi per
interventi di miglioramento sismico
Passività
Grazie per l’attenzione
Dott.ssa ylenia franciosi
ODCEC Modena – Commissione “revisione e bilancio” e “fiscalità”
[email protected]