REGOLAMENTO PART-TIME PERSONALE DEL COMPARTO AUSL VITERBO Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 1/7 INDICE PREMESSA ART. 1 DEFINIZIONI ART. 2 TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO INCOMPATIBILI CON IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 4 GESTIONE DEL PERSONALE PART TIME CHE OPERA SU TURNI ART. 5 TIPOLOGIA PART TIME – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO Tabella 1 ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ART. 7 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ART. 8 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ITER PROCEDURALE ART. 9 VARIAZIONE DELLA SEDE DILAVORO ART. 10 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 11 NORME FINALI Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 2/7 PREMESSA Ai sensi dell’art. 1 – comma 58 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (così come modificato dall’art. 73 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rappresenta non più un diritto soggettivo ma un interesse del lavoratore a cui può essere fornita risposta positiva nel caso in cui le condizioni tecnicoorganizzative dell’Azienda lo consentano. In virtù di tale modifica, si precisa che risultano implicitamente non più applicabili le disposizioni contrattuali relative: a) alla trasformazione automatica del rapporto di lavoro entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda (art. 23 – comma 2 – del CCNL/1999) b) al differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi (art. 23 – comma 3 – del CCNL/1999) c) alla determinazione del limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui all’attuale sistema di classificazione del personale (art. 23 – comma 8 – del CCNL/1999; art. 22 – comma 1 – del CCNL/2004) d) all’elevazione del contingente di cui al precedente punto c) (art. 23 – comma 10 – del CCNL/1999) ART. 1 DEFINIZIONI 1. Per “tempo pieno” s’intende l’orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali. 2. Per “tempo parziale” (part-time) s’intende l’orario di lavoro, fissato nell’ambito dello specifico contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il singolo lavoratore e l’Azienda, che risulti inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno, così come definito al precedente comma. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire dei benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. ART. 2 TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1. Il tempo parziale può essere realizzato a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) b) con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale e/o ciclico). ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO INCOMPATIBILI CON IL RAPPORTODI LAVORO A TEMPO PARZIALE 1. Ai sensi dell'art. 23 - comma 1 - del CCNL/1999 il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di personale del sistema di classificazione introdotto dal CCNL stesso. 2. Poiché nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere costituite posizioni di lavoro particolarmente rilevanti per la funzionalità dei servizi - che comportano l’esercizio di funzioni di direzione, di coordinamento, di staff, e/o studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e controllo, di coordinamento di attività didattica - queste ultime sono escluse dalla possibilità d’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. 3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è, pertanto, in linea generale, instaurabile: a) sulle posizioni organizzative costituite ai sensi dell’art. 20 del CCNL/99; b) su posizioni di lavoro che comportano funzioni di coordinamento. Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 3/7 ART. 4 GESTIONE DEL PERSONALE A PART TIME CHE OPERA SU TURNI Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 – 2° comma – della Legge n. 724/94, l’orario settimanale di lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, deve essere funzionale all’orario di servizio. In virtù di tale norma, che si applica anche per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’articolazione dell’orario di lavoro proposta dal dipendente deve essere compatibile con gli orari praticati nelle varie Unità Operative Aziendali, fermo restando che il contratto individuale deve contenere delle clausole specifiche riferite alla collocazione temporale della prestazione. - per il personale assegnato a turni, che presta servizio in unità operative aperte H 12 o H24, l’orario di lavoro a tempo parziale, dovrà conformarsi al calendario dei turni fissati mensilmente dai coordinatori delle UU.OO. sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. In questo caso sia l'orario di servizio che i giorni lavorati saranno preventivamente assegnati sulla base di una programmazione interna alla U.O.. - Per quanto riguarda il part-time orizzontale, i turni di servizio sono distribuiti equamente nelle fasce diurne mattutine e pomeridiane per tutti i giorni di apertura del servizio, con una distribuzione proporzionale anche nei sabati, domeniche e festività infrasettimanali. Le fasce orarie di presenza in servizio verranno contrattate tra le parti, nell’ambito della programmazione interna dell’ Unità Operativa. ART. 5 TIPOLOGIA PART TIME - ARTICOLAZIONE ORARIO La durata della prestazione lavorativa viene espressa in termini percentuali rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno. Premesso quanto sopra, viene stabilito il minimo della durata della prestazione a tempo parziale nel 50% del tempo pieno, pari a diciotto ore, fatte salve le autorizzazioni concesse al personale non sanitario per il quale la percentuale minima è del 30% del tempo pieno. Si riportano nella sottostante TABELLA 1 le tipologie lavorative previste per l’accesso al part time individuate con le lettere da A ad E. Per la tipologia D è previsto il calcolo del coefficiente “ASE” determinato dalle somme dell’anzianità di servizio e dell’età anagrafica. TABELLA 1: TIPOLOGIA PART TIME - ARTICOLAZIONE ORARIO TIPOLOGIA A ORE/SETT N.GG/SETT. ART. ORARIO Unità Operativa 50% 18 Ore DA CONCORDARE* H6 H 12 66,67% 24 Ore DA CONCORDARE* H6 H 12 66,67% 24 Ore 3* H 24 Turni M/P/N 28 Ore DA CONCORDARE* H6 H 12 30 Ore DA CONCORDARE* % ASE B C 77.77% D D1 E 83,33% > 50 + PRESCR > 60 con IDONEITA’ UO/SERVIZI DI IMPIEGO Preferibilmente Ambulatori O Servizi ove compatibile con esigenze organizzative UO Degenza Servizi diurni ove compatibile con esigenze organizzative UO Degenza Servizi H24 Servizi diurni compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio Personale Amministrativo H 24 UO Degenza Turni: M/M/ P/N Servizi H 24 M/P/P/N * L’articolazione dell’orario del dipendente deve essere concordata con il Dirigente dell’Unità Operativa ed il Servizio delle Professioni Sanitarie, prima della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, tramite l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito aziendale. 86,12% 31 Ore Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 4* 4/7 Fatto salvo quanto sopra previsto per il part-time inferiore al 50% del tempo pieno, • Le tipologie A-B-D sono applicabili anche nei Servizi territoriali; • Le tipologie A-B-D1 sono applicabili al ruolo amministrativo e tecnico. Per quanto riguarda il tempo parziale ciclico, al fine di non aggravare l’organizzazione dei Servizi Sanitari, Tecnici ed Amministrativi, viene stabilita la eventuale fruizione di 30 giorni annui, in unica soluzione, per tutti i profili. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate per iscritto dal dipendente utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla UOC A.G.G.E. delle RISORSE UMANE, sempre disponibile sul sito aziendale. Le richieste vanno presentate nei seguenti periodi: _ dal 1° al 31 marzo _ dal 1° al 30 ottobre Al termine del primo anno di sperimentazione, si valuterà la congruità dei periodi sopraindicati che potranno essere rivisti e integrati qualora ritenuti non funzionali. Le domande per il part-time ciclico devono essere presentate nel corso del mese di ottobre in quanto, per tale tipologia, la trasformazione del rapporto di lavoro deve necessariamente decorrere dal 1° giorno dell’anno solare di riferimento. Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno essere indicati: 1. la tipologia di rapporto di lavoro richiesto (A-B-C-D-D1-E) 2. la percentuale 3. il numero di giorni settimanali 4. le motivazioni della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 5. la decorrenza (1° o, al più,16° giorno del mese 6. la durata Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro giacenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere ripresentate solo dietro comunicazione dell’Ufficio competente, nei termini e con le modalità introdotte qualora le stesse corrispondano a quanto sopra richiamato non c’è la necessità di presentare domanda. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere al momento dell’approvazione del presente regolamento, gli stessi saranno rimodulati nel rispetto delle tipologie previste nella tabella precedente e quindi solo a seguito di tale rimodulazione manterranno la validità, altrimenti saranno cessati con contestuale rientro a tempo pieno dalla data indicata nel provvedimento di revoca. ART. 7 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO ATEMPO PARZIALE 1. Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda USL territorialmente competente (art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000). 2. Hanno altresì diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro i dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione,limitatamente alla durata del progetto (artt. 14 e 15 del CCNL 20.9.2001). 3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa, nel rispetto delle tipologie previste in TABELLA 1 di cui all’art.5, ai dipendenti in possesso, nel seguente ordine di priorità, delle condizioni sotto indicate: a) essere un dipendente: portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992 affetto da patologia grave che richiede terapie salvavita Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 5/7 affetto da grave debilitazione psicofisica, debitamente certificata b) prestare assistenza: a figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 al coniuge, ai figli od ai genitori affetti da patologie oncologiche ad una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, con riconoscimento di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua a familiari riconosciuti grandi invalidi di guerra e soggetti equiparati c) avere a carico: familiari portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 familiari rispetto ai quali sia stato certificato lo stato di tossicodipendenza, alcolismo o handicap, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del CCNL/2001 familiari affetti da grave debilitazione psicofisica o da gravi patologie, debitamente certificata d) avere figli di età inferiore ai 13 anni, in relazione al loro numero, e in relazione alla condizione di genitore unico, divorziato, separato non convivente, vedovo e situazioni analoghe. E’ riconosciuta la precedenza ai lavoratori con figli la cui età non superi quella prevista per l’accesso alla scuola elementare. Tali situazioni si collocano in coda a quelle previste alla lettera b) e) avere situazioni di idoneità limitata al servizio comprovate da certificazioni rilasciate dai soggetti istituzionali competenti f) avere intenzione di espletare altra attività compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tale ipotesi la soglia di durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può superare il 50% di quella a tempo pieno g) avere superato i sessant’anni d’età. 4. In tutte le situazioni in cui si fa riferimento ad assistenza a familiari portatori di handicap ai sensi della L.104/92 la richiesta di accesso al part-time potrà essere formulata anche dal dipendente che non fruisce direttamente dei benefici collegati, con il limite, in caso di pluralità di richieste in relazione ad uno stesso soggetto bisognoso di assistenza, di concessione di una sola trasformazione del rapporto di lavoro a parttime. 5. Qualora la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale venga presentata da due dipendenti componenti di uno stesso nucleo familiare, l’eventuale trasformazione può essere concessa solo ad uno dei due. ART. 8 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ITER PROCEDUALE L’Azienda dispone di trenta giorni, a decorrere dalle date di presentazione delle domande di trasformazione dei rapporti di lavoro, per provvedere alla relativa istruttoria e decisione. Entro tale termine si procede: alla valutazione dell’istanza all’eventuale richiesta di chiarimenti e/o d’integrazioni all’acquisizione del parere di merito da parte del dirigente di UO/Servizio all’acquisizione del parere del dirigente dei Servizi delle Professioni Sanitarie, per i profili afferenti, per la verifica della compatibilità con l’organizzazione dei servizi ed eventuale diversa assegnazione del dipendente all’accettazione od al rifiuto della richiesta di trasformazione (in caso di diniego verrà comunicata per iscritto la motivazione) Il termine di trenta giorni è ordinatorio e non perentorio e può essere dilazionato nel caso in cui l’attività istruttoria sia particolarmente complessa. In caso di necessità di valutazione di più domande di trasformazione del rapporto di lavoro, qualora una diversa organizzazione aziendale non consenta di inserire le istanze dei dipendenti in ambiente che comunque garantisca l’erogazione dei LEA, sarà cura del Servizio delle Professioni Sanitarie e/o dell’ UOC AGGE delle RISORSE UMANE predisporre apposita graduatoria di priorità degli istanti. Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 6/7 Art. 9 VARIAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che presentano domanda di trasformazione del rapporto in questione da tempo pieno a tempo parziale, potranno essere sottoposti alla variazione della sede di lavoro qualora non sia possibile il loro utilizzo nell’ambito della struttura organizzativa di originaria assegnazione. Art. 10 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma pari a due anni. Nel caso in cui vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno comportato originariamente la trasformazione del rapporto di lavoro, i dipendenti interessati rientrano a tempo pieno di norma entro il primo giorno del mese successivo della scadenza del contratto. L’Azienda si riserva di rivedere comunque nel complesso i contratti di lavoro qualora vengano a mancare, per i motivi legati all’assenza del personale non sostituito (Turn over, malattie, maternità), i requisiti minimi di dotazione organica per garantire i livelli essenziali di assistenza e la funzionalità dei servizi. Art. 11 NORME FINALI Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali nel tempo vigenti, comprese quelle relative allo svolgimento dell’attività aggiuntiva comunque denominata e all’incompatibilità dell’eventuale attività lavorativa autonoma. Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012 7/7