Regolamento PART TIME Personale Comparto AUSL VT

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REGOLAMENTO PART-TIME
PERSONALE DEL COMPARTO
AUSL VITERBO
Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012
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INDICE
PREMESSA
ART. 1 DEFINIZIONI
ART. 2 TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO INCOMPATIBILI CON IL
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 4 GESTIONE DEL PERSONALE PART TIME CHE OPERA SU TURNI
ART. 5 TIPOLOGIA PART TIME – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO Tabella 1
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 7 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO
PIENO A TEMPO PARZIALE
ART. 8 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ITER PROCEDURALE
ART. 9 VARIAZIONE DELLA SEDE DILAVORO
ART. 10 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 11 NORME FINALI
Regolamento part-time personale Comparto AUSL VT/2012
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PREMESSA
Ai sensi dell’art. 1 – comma 58 - della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (così come modificato dall’art. 73 del
decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, rappresenta non più un diritto soggettivo ma un
interesse del lavoratore a cui può essere fornita risposta positiva nel caso in cui le condizioni tecnicoorganizzative dell’Azienda lo consentano.
In virtù di tale modifica, si precisa che risultano implicitamente non più applicabili le disposizioni contrattuali
relative:
a) alla trasformazione automatica del rapporto di lavoro entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
domanda (art. 23 – comma 2 – del CCNL/1999)
b) al differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
(art. 23 – comma 3 – del CCNL/1999)
c) alla determinazione del limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale
a tempo pieno inserito nei contingenti delle categorie di personale di cui all’attuale sistema di
classificazione del personale (art. 23 – comma 8 – del CCNL/1999; art. 22 – comma 1 – del CCNL/2004)
d) all’elevazione del contingente di cui al precedente punto c) (art. 23 – comma 10 – del CCNL/1999)
ART. 1
DEFINIZIONI
1. Per “tempo pieno” s’intende l’orario di lavoro fissato dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali.
2. Per “tempo parziale” (part-time) s’intende l’orario di lavoro, fissato nell’ambito dello specifico
contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il singolo lavoratore e l’Azienda, che risulti inferiore all’orario di
lavoro a tempo pieno, così come definito al precedente comma. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale non può fruire dei benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge.
ART. 2
TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il tempo parziale può essere realizzato
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale)
b) con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale e/o ciclico).
ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO INCOMPATIBILI
CON IL RAPPORTODI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Ai sensi dell'art. 23 - comma 1 - del CCNL/1999 il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie di
personale del sistema di classificazione introdotto dal CCNL stesso.
2. Poiché nell'ambito di ciascun profilo professionale possono essere costituite posizioni di lavoro
particolarmente rilevanti per la funzionalità dei servizi - che comportano l’esercizio di funzioni
di direzione, di coordinamento, di staff, e/o studio, di ricerca, ispettive di vigilanza e controllo,
di coordinamento di attività didattica - queste ultime sono escluse dalla possibilità
d’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è, pertanto, in linea generale, instaurabile:
a) sulle posizioni organizzative costituite ai sensi dell’art. 20 del CCNL/99;
b) su posizioni di lavoro che comportano funzioni di coordinamento.
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ART. 4
GESTIONE DEL PERSONALE A PART TIME CHE OPERA SU TURNI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 – 2° comma – della Legge n. 724/94, l’orario settimanale di
lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, deve essere funzionale all’orario di servizio.
In virtù di tale norma, che si applica anche per il rapporto di lavoro a tempo parziale, l’articolazione
dell’orario di lavoro proposta dal dipendente deve essere compatibile con gli orari praticati nelle varie
Unità Operative Aziendali, fermo restando che il contratto individuale deve contenere delle clausole
specifiche riferite alla collocazione temporale della prestazione.
- per il personale assegnato a turni, che presta servizio in unità operative aperte H 12 o H24, l’orario di
lavoro a tempo parziale, dovrà conformarsi al calendario dei turni fissati mensilmente dai coordinatori delle
UU.OO. sulla base delle esigenze funzionali della struttura di appartenenza. In questo caso sia l'orario di
servizio che i giorni lavorati saranno preventivamente assegnati sulla base di una programmazione interna
alla U.O..
- Per quanto riguarda il part-time orizzontale, i turni di servizio sono distribuiti equamente nelle fasce diurne
mattutine e pomeridiane per tutti i giorni di apertura del servizio, con una distribuzione proporzionale anche
nei sabati, domeniche e festività infrasettimanali. Le fasce orarie di presenza in servizio verranno contrattate
tra le parti, nell’ambito della programmazione interna dell’ Unità Operativa.
ART. 5
TIPOLOGIA PART TIME - ARTICOLAZIONE ORARIO
La durata della prestazione lavorativa viene espressa in termini percentuali rispetto all’orario di lavoro a
tempo pieno.
Premesso quanto sopra, viene stabilito il minimo della durata della prestazione a tempo parziale nel 50%
del tempo pieno, pari a diciotto ore, fatte salve le autorizzazioni concesse al personale non sanitario per il
quale la percentuale minima è del 30% del tempo pieno.
Si riportano nella sottostante TABELLA 1 le tipologie lavorative previste per l’accesso al part time
individuate con le lettere da A ad E. Per la tipologia D è previsto il calcolo del coefficiente “ASE” determinato
dalle somme dell’anzianità di servizio e dell’età anagrafica.
TABELLA 1: TIPOLOGIA PART TIME - ARTICOLAZIONE ORARIO
TIPOLOGIA
A
ORE/SETT
N.GG/SETT.
ART. ORARIO
Unità Operativa
50%
18 Ore
DA
CONCORDARE*
H6
H 12
66,67%
24 Ore
DA
CONCORDARE*
H6
H 12
66,67%
24 Ore
3*
H 24
Turni M/P/N
28 Ore
DA
CONCORDARE*
H6
H 12
30 Ore
DA
CONCORDARE*
%
ASE
B
C
77.77%
D
D1
E
83,33%
> 50 +
PRESCR
> 60 con
IDONEITA’
UO/SERVIZI DI
IMPIEGO
Preferibilmente Ambulatori
O Servizi ove compatibile
con esigenze organizzative
UO Degenza
Servizi diurni ove
compatibile con esigenze
organizzative
UO Degenza
Servizi H24
Servizi diurni
compatibilmente con le
esigenze organizzative del
Servizio
Personale Amministrativo
H 24
UO Degenza
Turni: M/M/ P/N
Servizi H 24
M/P/P/N
* L’articolazione dell’orario del dipendente deve essere concordata con il Dirigente dell’Unità Operativa
ed il Servizio delle Professioni Sanitarie, prima della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, tramite
l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito aziendale.
86,12%
31 Ore
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4*
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Fatto salvo quanto sopra previsto per il part-time inferiore al 50% del tempo pieno,
• Le tipologie A-B-D sono applicabili anche nei Servizi territoriali;
• Le tipologie A-B-D1 sono applicabili al ruolo amministrativo e tecnico.
Per quanto riguarda il tempo parziale ciclico, al fine di non aggravare l’organizzazione dei Servizi Sanitari,
Tecnici ed Amministrativi, viene stabilita la eventuale fruizione di 30 giorni annui, in unica soluzione, per
tutti i profili.
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere
presentate per iscritto dal dipendente utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla UOC A.G.G.E. delle
RISORSE UMANE, sempre disponibile sul sito aziendale.
Le richieste vanno presentate nei seguenti periodi:
_ dal 1° al 31 marzo
_ dal 1° al 30 ottobre
Al termine del primo anno di sperimentazione, si valuterà la congruità dei periodi sopraindicati che potranno
essere rivisti e integrati qualora ritenuti non funzionali.
Le domande per il part-time ciclico devono essere presentate nel corso del mese di ottobre in quanto, per
tale tipologia, la trasformazione del rapporto di lavoro deve necessariamente decorrere dal 1° giorno
dell’anno solare di riferimento.
Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno essere
indicati:
1. la tipologia di rapporto di lavoro richiesto (A-B-C-D-D1-E)
2. la percentuale
3. il numero di giorni settimanali
4. le motivazioni della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro
5. la decorrenza (1° o, al più,16° giorno del mese
6. la durata
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro giacenti al momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento dovranno essere ripresentate solo dietro comunicazione dell’Ufficio competente, nei termini e
con le modalità introdotte qualora le stesse corrispondano a quanto sopra richiamato non c’è la necessità di
presentare domanda.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere al momento dell’approvazione del
presente regolamento, gli stessi saranno rimodulati nel rispetto delle tipologie previste nella tabella
precedente e quindi solo a seguito di tale rimodulazione manterranno la validità, altrimenti saranno cessati
con contestuale rientro a tempo pieno dalla data indicata nel provvedimento di revoca.
ART. 7
CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DA TEMPO PIENO ATEMPO PARZIALE
1. Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti
affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda USL
territorialmente competente (art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000).
2. Hanno altresì diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro i dipendenti a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di
portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione,limitatamente alla
durata del progetto (artt. 14 e 15 del CCNL 20.9.2001).
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa, nel
rispetto delle tipologie previste in TABELLA 1 di cui all’art.5, ai dipendenti in possesso, nel seguente ordine
di priorità, delle condizioni sotto indicate:
a) essere un dipendente:
portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992
affetto da patologia grave che richiede terapie salvavita
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affetto da grave debilitazione psicofisica, debitamente certificata
b) prestare assistenza:
a figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92
al coniuge, ai figli od ai genitori affetti da patologie oncologiche
ad una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, con riconoscimento di invalidità pari al 100%, con
necessità di assistenza continua
a familiari riconosciuti grandi invalidi di guerra e soggetti equiparati
c) avere a carico:
familiari portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92
familiari rispetto ai quali sia stato certificato lo stato di tossicodipendenza, alcolismo o handicap, secondo
le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del CCNL/2001
familiari affetti da grave debilitazione psicofisica o da gravi patologie, debitamente certificata
d) avere figli di età inferiore ai 13 anni, in relazione al loro numero, e in relazione alla condizione di genitore
unico, divorziato, separato non convivente, vedovo e situazioni analoghe. E’ riconosciuta la precedenza ai
lavoratori con figli la cui età non superi quella prevista per l’accesso alla scuola elementare. Tali situazioni si
collocano in coda a quelle previste alla lettera b)
e) avere situazioni di idoneità limitata al servizio comprovate da certificazioni rilasciate dai soggetti
istituzionali competenti
f) avere intenzione di espletare altra attività compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato; in tale ipotesi la soglia di durata della prestazione lavorativa a tempo parziale non può
superare il 50% di quella a tempo pieno
g) avere superato i sessant’anni d’età.
4. In tutte le situazioni in cui si fa riferimento ad assistenza a familiari portatori di handicap ai sensi della
L.104/92 la richiesta di accesso al part-time potrà essere formulata anche dal dipendente che non fruisce
direttamente dei benefici collegati, con il limite, in caso di pluralità di richieste in relazione ad uno stesso
soggetto bisognoso di assistenza, di concessione di una sola trasformazione del rapporto di lavoro a parttime.
5. Qualora la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale venga
presentata da due dipendenti componenti di uno stesso nucleo familiare, l’eventuale trasformazione può
essere concessa solo ad uno dei due.
ART. 8
MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ITER PROCEDUALE
L’Azienda dispone di trenta giorni, a decorrere dalle date di presentazione delle domande di trasformazione
dei rapporti di lavoro, per provvedere alla relativa istruttoria e decisione. Entro tale termine si procede:
alla valutazione dell’istanza
all’eventuale richiesta di chiarimenti e/o d’integrazioni
all’acquisizione del parere di merito da parte del dirigente di UO/Servizio
all’acquisizione del parere del dirigente dei Servizi delle Professioni Sanitarie, per i profili afferenti,
per la verifica della compatibilità con l’organizzazione dei servizi ed eventuale diversa assegnazione del
dipendente
all’accettazione od al rifiuto della richiesta di trasformazione (in caso di diniego verrà comunicata per
iscritto la motivazione)
Il termine di trenta giorni è ordinatorio e non perentorio e può essere dilazionato nel caso in cui l’attività
istruttoria sia particolarmente complessa.
In caso di necessità di valutazione di più domande di trasformazione del rapporto di lavoro, qualora una
diversa organizzazione aziendale non consenta di inserire le istanze dei dipendenti in ambiente che
comunque garantisca l’erogazione dei LEA, sarà cura del Servizio delle Professioni Sanitarie e/o dell’ UOC
AGGE delle RISORSE UMANE predisporre apposita graduatoria di priorità degli istanti.
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Art. 9
VARIAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che presentano domanda di trasformazione del
rapporto in questione da tempo pieno a tempo parziale, potranno essere sottoposti alla variazione della sede
di lavoro qualora non sia possibile il loro utilizzo nell’ambito della struttura organizzativa di originaria
assegnazione.
Art. 10
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma pari a due anni. Nel caso in cui vengano meno
le condizioni ed i requisiti che hanno comportato originariamente la trasformazione del rapporto di lavoro, i
dipendenti interessati rientrano a tempo pieno di norma entro il primo giorno del mese successivo della
scadenza del contratto.
L’Azienda si riserva di rivedere comunque nel complesso i contratti di lavoro qualora vengano a mancare, per
i motivi legati all’assenza del personale non sostituito (Turn over, malattie, maternità), i requisiti minimi di
dotazione organica per garantire i livelli essenziali di assistenza e la funzionalità dei servizi.
Art. 11
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali nel
tempo vigenti, comprese quelle relative allo svolgimento dell’attività aggiuntiva comunque denominata e
all’incompatibilità dell’eventuale attività lavorativa autonoma.
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