bozza del regolamento per la gestione del part-time

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REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO
PIENO A TEMPO PARZIALE PERSONALE DEL COMPARTO
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento disciplina le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale (part–time) dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ASO “Santi
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle diverse categorie del personale del Comparto sanità.
Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a contemperare il diritto del
dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro con il dovere dell’Azienda di mantenere
un’efficace azione sanitaria, tecnica e amministrativa e garantire la puntuale e continuativa
erogazione dei servizi. A questo scopo l’Azienda si impegna ad utilizzare la quota dell’70%
del risparmio derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale per assumere il personale necessario attraverso l’istituto della mobilità.
Art. 2 - Definizioni
Per “tempo pieno” si intende l’orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. Per
“tempo parziale (part-time)” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal
lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno.
Art. 3 - Tipologia
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato:

PART-TIME ORIZZONTALE: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (Part-time ORIZZONTALE) a seconda dei giorni di apertura del
servizio (5/6 inclusi i festivi);

PART-TIME VERTICALE: con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (part-time VERTICALE), in
misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

PART-TIME MISTO: quando l’attività lavorativa viene svolta secondo una
combinazione delle due precedenti. La prestazione lavorativa in regime di part-time è
percentualmente rapportata all’orario di lavoro a tempo pieno.
Fatti salvi i part – time già precedentemente concessi (iter procedurale concluso), la
prestazione oraria a tempo parziale è stabilita in un minimo di 11 ore (pari al 30% dell’orario a
tempo pieno) e un massimo di 30 ore (pari all’83,4% dell’orario a tempo pieno) per le tipologie
verticale e misto e in un minimo di 18 ore (pari al 50% dell’orario a tempo pieno) e un
massimo di 30 ore (pari all’83,4% dell’orario a tempo pieno) per la tipologia orizzontale.
le tipologie di part time ammesse in azienda sono le seguenti:
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Part-time orizzontale: 18 – 21 - 25 e 30 ore. Tenuto conto dell’esigenza di servizio e delle
difficoltà di reperimento dei profili di “Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere”,
“Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico” e “Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”, il massimo di prestazione oraria per la
tipologia part-time orizzontale è stabilito a 25 ore.
Per le Strutture Organizzative la cui attività lavorativa è articolata su turni, il personale
sanitario e tecnico che richiede il part time orizzontale dovrà garantire la presenza in servizio
per un numero equamente distribuito tra mattine e pomeriggi assicurando, se richiesta, una
volta al mese la presenza di sabato e di domenica.
Part-time verticale e misto: 11 – 18 – 21 - 25 e 30 ore.
Per le Strutture Organizzative la cui attività lavorativa è articolata su turni, il personale
sanitario e tecnico che richiede il part time verticale o misto dovrà garantire almeno una volta
una volta al mese la presenza di sabato e di domenica.
Posto che la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno in part-time comporta
modifiche nell’organizzazione del lavoro delle Strutture Complesse di cui si compone
l’Azienda, salvaguardate le competenze acquisite ed i diritti dei titolari di assegnazione
pregressa, nonché la collocazione del personale risultato inidoneo a seguito di visita medica,
l’Azienda si adopera al fine di soddisfare le richieste di part-time dei dipendenti.
Art. 4 - Ambiti di applicazione
Il contingente è costituito dal 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno al
primo gennaio di ciascun anno. Tale percentuale viene distribuita tra i diversi profili
professionali nella percentuale del 25% per profilo, salve diverse e più favorevoli previsioni
normative.
Le parti convengono che ai sensi dell’art. 23 comma 10, del CCNL del 7/04/1999, è
consentita l’elevazione del contingente massimo predefinito, di un ulteriore 10% nei casi
previsti dall’art.12 bis commi 1 e 2 del Dlgs n.61/2000, e per l’assistenza a figli conviventi
portatori di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 104/1992. (In questo caso il venir meno dei
requisiti determinerà il rientro a tempo pieno del dipendente salvo l’eventuale riassorbimento
nel contingente del 25%)
Le parti si riservano di definire attraverso lo strumento della concertazione ai sensi dell’art. 22
comma 1 CCNL 2004 eventuali misure percentuali diverse all’interno dei diversi profili di
ciascuna categoria.
La S.C. Amministrazione del Personale entro il 31 gennaio di ogni anno comunica alle
OO.SS.:

i contingenti suddivisi per profili professionali;

le disponibilità alla trasformazione rispetto a ciascun contingente;

le tipologie di part-time maggiormente confacenti rispetto alle diverse articolazioni
aziendali con riferimento al tipo di attività ivi svolta e con particolare riguardo
all’esigenza di garantire l’assistenza sulle 24 ore nelle articolazioni sanitarie
interessate, secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria.
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Art. 5 - Richiesta di trasformazione e iter procedurale
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene
effettuata per iscritto dal dipendente sull’apposito modulo predisposto dalla S.C.
Amministrazione del Personale (vedi allegato).
Nel modulo di richiesta il dipendente provvede a:

dichiarare le ore di prestazione lavorativa settimanale rispetto a quella a tempo pieno
(nel caso di richiesta di trasformazione al 50%, determinata dalla volontà di svolgere
attività di lavoro autonomo o subordinato, dovrà essere specificata la descrizione
dettagliata dell'attività che il dipendente intende svolgere e dovrà essere allegata tutta
la documentazione che consenta all'Amministrazione di valutare se la stessa sia
compatibile oppure comporti un conflitto di interessi con l'attività di servizio);

indicare la decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale che
non può comunque essere antecedente al primo giorno del mese successivo alla
scadenza del periodo di 60 giorni utili all’istruzione della pratica (i 60 giorni saranno
conteggiati a partire dalla data di protocollo o del timbro postale di invio della
domanda; nel caso in cui la domanda sia presentata per gravi motivi familiari o
personali documentati sarà accelerata la fase di istruttoria e in modo da anticipare così
la data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro);

indicare la tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o
misto);

esprimere l’articolazione oraria preferibile1 con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese e all’anno;

consegnare la domanda all’ufficio protocollo o inviarla con lettera raccomandata.
La S.C. Personale, ricevuta l’istanza e verificata la disponibilità del posto, dovrà richiedere il
parere del Direttore della Struttura di appartenenza del dipendente, che dovrà essere
espresso sentito il coordinatore, responsabile dell’organizzazione e della gestione delle
risorse del servizio del dipendente che ha presentato la domanda.
In questa occasione, il Direttore della Struttura di appartenenza e il coordinatore possono,
qualora lo ritengano opportuno e necessario, provare a concordare con il dipendente una
soluzione oraria tale da contemperare le esigenze del lavoratore e le esigenze della Struttura
di mantenere un’efficace azione sanitaria, tecnica e amministrativa e garantire la puntuale e
continuativa erogazione dei servizi, eventualmente mantenendo il rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Altrimenti, si procede ad esprimere il parere in merito alla trasformazione a tempo parziale del
rapporto di lavoro. Tale parere deve dichiarare se la trasformazione del rapporto di lavoro in
oggetto comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente,
l’esistenza o meno di un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
In caso di parere favorevole sulla specifica richiesta valutata complessivamente, una volta
concordata con il dipendente l’articolazione dell’orario di lavoro (modulo4), si procede alla
trasformazione del rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, con
L’indicazione dell’orario “preferibile” da parte del dipendente non garantisce automaticamente l’applicazione di
tale orario nell’eventuale contratto part-time. La definizione dell’articolazione oraria effettiva avverrà in sede di
stipulazione del contratto di lavoro part-time e sarà concordata tra il dipendente e l’Azienda, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l’Azienda tenuto conto dell’attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali.
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conseguente comunicazione da parte della S.C. Amministrazione del Personale ai soggetti
interessati.
In caso di parere non favorevole, qualora la trasformazione, sulla base del parere espresso
dai Responsabili come sopra individuati, comporti, in relazione alle attribuzioni proprie del
singolo dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, la S.C. Amministrazione
del Personale provvederà a comunicare al dipendente la necessità di concordare il nuovo
orario ridotto (modulo 4) con il Direttore del Dipartimento di appartenenza o, se non si trova
un accordo, con il Dirigente delle Professioni sanitarie o il Direttore Amministrativo. Ciò potrà
comportare l’assegnazione ad altra struttura dell’Azienda. Nel caso in cui l’articolazione
dell’orario richiesta dal dipendente non trovasse una collocazione utile alle esigenze di
servizio, né all’interno della propria struttura, né all’interno del proprio dipartimento e, in
generale, in nessuna delle strutture organizzative aziendali, l’istanza sarà respinta, in quanto
rientrante nelle ipotesi di pregiudizio alla funzionalità del servizio prevista dall’art. 73 della
legge 133/2008.
Ai sensi dell’art. 12 bis del decreto legislativo 61 del 25/2/2000, come integrato dai principi
espressi dall’art. 11 del CCNIL 20/09/2001, non potranno essere respinte le istanze part-time
presentate da dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapia salvavita ed altre ad
esse assimilabili secondo l’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per
territorio.
In caso di superamento del contingente del profilo professionale di appartenenza, salvo
intervengano diverse disposizioni (vedi art. 4), la S.C. Amministrazione del Personale
provvede a comunicare al dipendente l’impossibilità di trasformazione del rapporto di lavoro.
In tal caso la domanda verrà mantenuta in giacenza ai fini di cui all’art.6 e sarà cura del
dipendente aggiornare tempestivamente i documenti necessari ai fini dell’individuazione delle
priorità.
Art. 6 - Priorità
Ove pervengano domande che eccedano i posti disponibili, al verificarsi della disponibilità del
posto, si procede ad individuare, nell’ambito delle domande in giacenza, la priorità per la
trasformazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, entro 60 giorni, la S.C. Amministrazione del Personale provvede a:

notificare ai dipendenti interessati l’avvio del procedimento per l’individuazione delle
precedenze; (non saranno considerate le domande presentate successivamente alla
vacanza del posto)

predisporre proposta di deliberazione per il Direttore Generale con l’individuazione
delle priorità;

comunicare l’esito della procedura ai dipendenti interessati e al Direttore della S.O. di
appartenenza dei vincitori, che dovrà esprime il parere secondo l’iter procedurale di cui
all’art.5. In caso di diniego ai sensi dell’art.5 si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Ai fini della individuazione delle precedenze vengono prese in esame le seguenti situazioni (in
ordine di importanza – il possesso di più requisiti è valutato in presenza di situazioni di parità):
1. rientrare nei casi previsti dall’art.12 bis comma 1 del Dlgs n.61/2000;
2. rientrare nei casi previsti dall’art.12 bis comma 2 del Dlgs n.61/2000;
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3. avere figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 104/1992.
4. avere figlio convivente di età inferiore ad anni 13;
5. rientrare nei casi previsti dalla legge 104/1992;
6. assistere familiari (coniuge, convivente, parenti entro 2^ grado o affini entro 1^ grado)
rispetto ai quali sia certificato lo stato di tossicodipendenza, alcolismo o grave
debilitazione psicofisica;
7. assistere familiari (coniuge, convivente, parenti entro 2^ grado o affini entro 1^ grado)
con invalidità pari o superiore al 75% o affetti da gravi patologie (in caso di parità
prevale la maggiore anzianità di servizio);
8. essere unico genitore affidatario;
9. essere genitori con figli minori in relazione al loro numero (in caso di parità prevale la
minore età complessiva - anni, mesi - dei figli e, in caso di ulteriore parità prevale la
maggiore anzianità di servizio);
10. studenti lavoratori;
11. lavoratori con anzianità superiore al 25° anno di servizio;
12. lavoratori con 60 anni di età;
Art. 7 – Annullamento della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del
dipendente
Durante la fase di istruttoria e prima della firma del nuovo contratto di lavoro a tempo ridotto il
dipendente può chiedere l’annullamento della richiesta di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo ridotto inoltrandone richiesta motivata e scritta alla S.C.
Amministrazione del Personale e procederà all’annullamento.
Art. 8 - Contratto di lavoro part-time
Il contratto individuale di lavoro part-time rappresenta l’atto costitutivo del rapporto di lavoro a
tempo parziale e ne definisce la tipologia e la distribuzione dell’orario di lavoro.
Esso decorre, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, dalla data espressamente ivi
specificata (con decorrenza dal 1° di ogni mese), pertanto l’articolazione dell’orario di lavoro
sarà determinata con riferimento ai dodici mesi successivi alla data di decorrenza .
Art. 9 - Part-time e Servizi articolati su turni
Per quanto riguarda l’eventuale articolazione dell’orario di lavoro su due o tre turni ed
all’utilizzo delle ore supplementari per la copertura del turno si fa espresso rinvio allo specifico
contenuto del contratto individuale di lavoro come concordato, tenuto conto che, ai sensi
dell’art.22 comma 3 del CCNL del 19/04/2004, nei casi di tempo parziale verticale le
prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
Il dipendente potrà optare per il pagamento o per il recupero delle suddette ore
supplementari.
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Art. 10 - Richieste di variazione dell’orario part-time
La richiesta di modifica del rapporto di lavoro part-time (cambiamento della tipologia o della
percentuale di prestazione) può essere presentata in qualunque periodo dell’anno e seguirà
la procedura di cui all’art.5 del presente regolamento.
La nuova articolazione dell’orario di lavoro decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo
contratto di lavoro part-time.
Art. 11 - Attività extra istituzionali
Il dipendente che chiede ed ottiene l’instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere attività esterna sia
subordinata che autonoma , anche mediante l’iscrizione ad albi professionali nel rispetto delle
norme in tema di conflitto di interessi e di incompatibilità (a tal proposito si rimanda alla
delibera n°405 del 20/6/2007 e alla normativa in vigore).
Il dipendente è tenuto a comunicare all’Azienda l’inizio o la variazione dell’attività lavorativa
esterna secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento adottato con delibera n°405
del 20/6/2007.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente
sia subordinata che autonoma, con quella specifica attività di servizio, ovvero qualora la
predetta attività lavorativa debba intercorrere con un amministrazione pubblica l’Azienda nega
la trasformazione del rapporto di lavoro.
In caso di accertato conflitto di interessi la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro
viene negata.
L’autorizzazione ovvero il diniego vengono comunicati al dipendente e per conoscenza al
Direttore della Struttura Complessa di appartenenza. Per ogni altro istituto normativo si fa
riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità.
Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema
di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno
di cui all’art.53 del DLgs. 165/2001.
Art. 12 - Lavoro supplementare e straordinario
Per la disciplina del lavoro supplementare e straordinario si rinvia al C.C.N.L. vigente.
I dipendenti a tempo parziale non possono effettuare prestazioni aggiuntive ex art. 1 c. 3
decreto legge n. 402 del 12/11/2001, né effettuare, fuori orario di servizio, attività di supporto
alla libera professione, così come indicato nel regolamento aziendale per l’attività libero
professionale.
Art. 13 - Prestazioni di pronta disponibilità
Per la disciplina delle prestazioni in pronta disponibilità si rinvia a quanto stabilito dal C.C.N.L.
vigente.
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Art. 14 - Ripristino del rapporto a tempo pieno
Tutti i dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di ottenere a domanda, il ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di
un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero (riassorbibile con successive
vacanze), oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del
posto d’organico e verificate le condizioni organizzative e acquisiti i competenti pareri dai
responsabili come sopra evidenziati.
Il dipendente ammesso a fruire del rientro anticipato (prima della scadenza del biennio), non
potrà ottenere una ulteriore trasformazione a tempo parziale prima della scadenza del biennio
originario, fatte salve particolari motivate richieste da valutarsi dalla Direzione aziendale.
Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno comporta la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo pieno.
Art. 15 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Per quanto concerne gli aspetti relativi al trattamento giuridico, stipendiale e previdenziale del
personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale si rimanda alle disposizione
legislative e regolamentari che disciplinano la materia ed alle norme contenute nel CCNL del
Comparto Sanità senza discriminazione alcuna.
In particolare, il personale a tempo parziale:

per quanto concerne il periodo di ferie, in caso di part-time verticale, vengono usufruiti dal
personale a tempo parziale in misura proporzionale al servizio svolto;

può partecipare alla mobilità interna aziendale ed alle procedure di assegnazione interna,
ma l’eventuale accettazione del nuovo posto di lavoro comporta la revisione dell’orario di
lavoro;

anche il personale part-time trova applicazione quanto previsto dall’art. 19 comma 9 del
CCNL 1994/97 ed è tenuto ad osservare la regolamentazione della turnazione ferie;

il dipendente che, a seguito di una selezione interna per passaggio da una categoria
all’altra immediatamente superiore, o all’interno della stessa categoria tra profili di diverso
livello economico, accetti la costituzione del rapporto di lavoro sul nuovo posto accetta
altresì l’eventuale revisione dell’orario di lavoro.
Art. 16 – Casi di esclusione
In relazione all’investimento effettuato dall’azienda per il percorso formativo dei neo assunti, i
dipendenti non potranno accedere all’istituto del tempo parziale nei primi tre anni dalla data di
assunzione presso questa Azienda e nel primo anno in caso di trasferimento. Ai fini del
raggiungimento di tale requisito verranno conteggiati solo i servizi prestati senza soluzione di
continuità (tempo determinato e indeterminato).
Il regime di tempo parziale non è compatibile con la titolarità delle funzioni di coordinamento e
di posizione organizzativa, fatte salve le posizioni attualmente in essere e fino alla relativa
scadenza.
Art. 17 - Norme finali e transitorie
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I rapporti di lavoro part-time già in essere all’entrata in vigore del presente regolamento
resteranno invariati, salva diversa intesa tra le parti .
Le richieste di trasformazione per le quali non si sia ancora provveduto alla stipula del
contratto individuale di lavoro a tempo parziale saranno riviste alla luce delle disposizioni del
presente regolamento.
L’art. 12, relativamente all’attività di supporto alla libera professione, trova applicazione dal 1°
gennaio 2010. Dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 31.12.2009 rimane in vigore
la vigente disciplina, fatta salva l’applicazione del principio di proporzionalità rispetto al orario
di lavoro part time sia nel calcolo del debito orario sia nel riconoscimento della quota
economica spettante.
Art. 18 – Clausola di salvaguardia
E’ fatta salva l’applicazione di disposizioni di legge o contrattuali successive alla
sottoscrizione del presente regolamento, che verranno automaticamente recepite in esso.
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ALLEGATO
MODULO RICHIESTA TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A
TEMPO PARZIALE
AL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________
Profilo professionale _____________________________________________ in servizio a tempo indeterminato
presso questa A.S.O., presso la seguente Struttura ___________________________________________,
rivolge istanza al fine di ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale per n. ore _______________ a decorrere dal ________________________ con tipologia

ORIZZONTALE

VERTICALE

MISTA
con la seguente articolazione oraria preferibile:
(l’indicazione dell’orario “preferibile” da parte del dipendente non garantisce automaticamente l’applicazione di
tale orario nell’eventuale contratto part-time. La definizione dell’articolazione oraria effettiva avverrà in sede di
stipulazione del contratto di lavoro part-time e sarà concordata tra il dipendente e l’Azienda, in base alle tipologie
del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l’Azienda tenuto conto dell’attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
In caso di richiesta di trasformazione al 50% determinata dalla volontà di svolgere attività di lavoro autonomo o
subordinato, dovrà essere specificata la descrizione dettagliata dell’attività che il dipendente intende svolgere e
dovrà essere allegata tutta la documentazione che consenta all’Amministrazione di valutare se la stessa sia
compatibile oppure comporti un conflitto di interessi con l’attività di servizio.
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità personale :
a) di essere nato/a a _______________________________________.il _______________________
b) di risiedere a _____________________________ in (via/piazza) __________________________
telefono _____________________________
c) di essere (coniugato /non coniugato) ________________________ con n. _____________ figli nati in
data :

__________

__________

__________

__________

__________
d) di essere in possesso dei requisiti specifici previsti, ed in particolare : di essere stato assunto in qualità
di ________________________________________________________ con rapporto di lavoro a tempo
pieno presso questa Azienda dal _________________ a tutt'oggi ;
e) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro,
previsti dall' art. 6 del Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale, impegnandosi a
comunicarne tempestivamente ogni variazione, come previsto dall’art.5 del regolamento:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
f)
di
voler
ricevere
ogni
comunicazione
al
seguente
indirizzo
_______________________________________________________________________________
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi
del procedimento in oggetto.
Data .................................
FIRMA..________________________________
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Azienda certificata in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2000
RICHIESTA DI PART-TIME /AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
Il sottoscritto __________________________________________________ Dirigente Responsabile della Struttura
_______________________________________________________________ in relazione alla richiesta di part-time
presentata dal dipendente ____________________________________________________________________________
Sentito il parere del coordinatore
□ Accoglie l’istanza
□ Nega l’accoglimento dell’istanza all’interno della S.C.
Il diniego è previsto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Data__________________________
Per presa visione:
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firma del Responsabile _____________________________
firma del Coordinatore ______________________________
Azienda certificata in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2000
RICHIESTA TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
MODULO DI DEFINIZIONE DEL NUOVO ORARIO DI LAVORO
AL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
“AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”
In relazione all’istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
formulata dal Sig./Sig.ra ________________________________________________con decorrenza
_____________ , si concorda la seguente articolazione oraria concordata con il/la dipendente:
entrata
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Altre articolazioni:
Alessandria lì ……………………….
Firma del dipendente ___________________________________
Firma del Responsabile _________________________________
MOD. PER 033-01/Iamm01
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uscita
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