VERBALE DI ACCORDO In data 09/10/2003 si sono incontrate

VERBALE DI ACCORDO
In data 09/10/2003 si sono incontrate presso lo stabilimento dì Scorzè la Direzione
Aziendale Aprilia, nelle persone di Vena Umberto e di Mariotti Nello, e le R.s.u. di
Scorzè e Noale assistiti dalle segreterie Provinciali FIM CISL e FIOM CGIL, nelle
persone di Zanocco Michele e di Pomiato Adriano
Premesso che in data 08/10/2003 le medesime parti si sono incontrate
riconoscendo come valore quelle azioni positive nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori che intendessero avvalersi di quelle norme contenute nella L.53/2000 e
hanno concordato di esplicitare, sempre nell'accordo del 08/10/2003, le disponibilità
contrattuali, intese come innovazioni rispetto alla contrattazione nazionale e
aziendale in vigore, volte a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita in
particolare nei confronti della paternità e della maternità, di cura parentale, di
formazione e di quant'altro sia previsto dalla legge 8 marzo 2000 n.53 e successivo
Decreto 15 maggio 2001, si precisa quanto segue:
A) Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 dell'accordo ovvero in tema di
Concessione e
allargamento dell'utilizzo del part-time reversibile rispetto alle attuali percentuali
previste dal C.C.N.L. si stabilisce che saranno considerate come prioritarie nella
concessione del part-time le seguenti casistiche non espressamente previste dal
punto 1 dell'accordo dell'08/10/2003 ovvero:
•
•
•
Esigenze di cura relative alla propria persona opportunamente documentate
da richiesta del medico curante
Esigenze di cura relative a componenti della famiglia e conviventi, parenti
entro il terzo grado anche non conviventi o portatori di handicap
opportunamente documentate da richiesta del medico curante
Esigenze inerenti all'acquisizione di diplomi di scuola medie superiori o
lauree o formative in genere
B)
Per quanto riguarda i lavoratori dello stabilimento di Scorzè interessati al
regime di flessibilità rimane valido il trattamento economico e normativo previsto
dall'accordo del 23 Giugno 2001.
Si rimarca comunque che le modalità applicative di quanto sopra saranno definite
dalla prevista commissione paritetica menzionata nell'accordo dell'08/10/2003 la
quale valuterà le tematiche non espressamente previste dal presente accordo.
II presente accordo definisce ed esaurisce ad oggi la varietà degli istituti sulla
flessibilità rivolti ai fabbisogni finora emersi da parte dell'azienda e dai lavoratori
rispetto all'organizzazione del lavoro interna.
Letto, confermato e sottoscritto.