VERBALE DI ACCORDO In data 09/10/2003 si sono incontrate presso lo stabilimento dì Scorzè la Direzione Aziendale Aprilia, nelle persone di Vena Umberto e di Mariotti Nello, e le R.s.u. di Scorzè e Noale assistiti dalle segreterie Provinciali FIM CISL e FIOM CGIL, nelle persone di Zanocco Michele e di Pomiato Adriano Premesso che in data 08/10/2003 le medesime parti si sono incontrate riconoscendo come valore quelle azioni positive nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che intendessero avvalersi di quelle norme contenute nella L.53/2000 e hanno concordato di esplicitare, sempre nell'accordo del 08/10/2003, le disponibilità contrattuali, intese come innovazioni rispetto alla contrattazione nazionale e aziendale in vigore, volte a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita in particolare nei confronti della paternità e della maternità, di cura parentale, di formazione e di quant'altro sia previsto dalla legge 8 marzo 2000 n.53 e successivo Decreto 15 maggio 2001, si precisa quanto segue: A) Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 dell'accordo ovvero in tema di Concessione e allargamento dell'utilizzo del part-time reversibile rispetto alle attuali percentuali previste dal C.C.N.L. si stabilisce che saranno considerate come prioritarie nella concessione del part-time le seguenti casistiche non espressamente previste dal punto 1 dell'accordo dell'08/10/2003 ovvero: • • • Esigenze di cura relative alla propria persona opportunamente documentate da richiesta del medico curante Esigenze di cura relative a componenti della famiglia e conviventi, parenti entro il terzo grado anche non conviventi o portatori di handicap opportunamente documentate da richiesta del medico curante Esigenze inerenti all'acquisizione di diplomi di scuola medie superiori o lauree o formative in genere B) Per quanto riguarda i lavoratori dello stabilimento di Scorzè interessati al regime di flessibilità rimane valido il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo del 23 Giugno 2001. Si rimarca comunque che le modalità applicative di quanto sopra saranno definite dalla prevista commissione paritetica menzionata nell'accordo dell'08/10/2003 la quale valuterà le tematiche non espressamente previste dal presente accordo. II presente accordo definisce ed esaurisce ad oggi la varietà degli istituti sulla flessibilità rivolti ai fabbisogni finora emersi da parte dell'azienda e dai lavoratori rispetto all'organizzazione del lavoro interna. Letto, confermato e sottoscritto.