Allegato “A” alla Deliberazione di G.C. N 48 del 22/03/2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancarla Giovacchini
ACCORDO DECENTRATO EX ART. 4 COMMA 11 CCNL 14/09/2000
Art. 1
Finalità.
1. La presente disciplina stabilisce, nel rispetto e ad integrazione delle disposizioni legislative e
contrattuali e conformemente all'art. 4 comma 11 CCNL 14/09/2000, le modalità di costituzione del
rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa in situazioni di particolare gravità personale o familiare.
Art. 2
Contingenti
1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 CCNL 14/09/2000, il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria. Per dotazione organica complessiva si intende il numero dei posti di dotazione
effettivamente coperti a tempo indeterminato per ciascuna categoria contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 11 CCNL 14/09/2000, detta percentuale può essere aumentata di un
ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni personali o della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi,
nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
3. Per l'individuazione dei gravi motivi personali e familiari si fa riferimento al Decreto Ministeriale Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n.
278, all'art. 12 bis del D.lgsvo 61/2000 come modificato dall'art. 1 L. 247/2007 ed all'art. 6 L.
170/2010, come di seguito precisato ed integrato:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al comma 2 del presente
articolo;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al comma 2 del presente articolo;
famiglia
c) le situazioni, derivanti dalle seguenti patologie:
I.
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
II. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,
ematochimici e strumentali;
III. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario;
IV. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti I, II, III o
per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del
soggetto che esercita la potestà.
d) lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a
causa di terapie salvavita accertata dalla competente commissione medica;
e) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
f) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che
abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 con riconoscimento di
una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita;
g) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
h) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave;
i)
familiari di studenti che presentano la sindrome di DSA (disturbi specifici di apprendimento).
Art. 3
Criteri di preferenza
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 bis D.lgsvo 61/2000 e dell'art. 4 comma 12 CCNL
14/09/2000, in tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i
contingenti massimi consentiti risultanti dall’applicazione dell’art.2, la precedenza viene accordata
nell’ordine sotto specificato:
a) ai dipendenti affetti da patologie oncologiche, portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari
condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave;
d) ai genitori con con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
2. A parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta in data anteriore.
3. Il possesso dei requisiti che danno titolo di preferenza deve essere dimostrato mediante
documentazione o, nei casi consentiti, tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47
del DPR 445/2000 fornendo precisi riferimenti per la verifica della veridicità delle dichiarazioni.
Art. 4
Trasformazione del rapporto di lavoro
1. Fermo restando i limiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti e di quanto sopra esposto, la
trasformazione del rapporto di lavoro avviene previa stipulazione di un nuovo contratto individuale
di lavoro. Limitatamente ai casi indicati all'art. 2 del presente accordo aziendale, la domanda è
presentata senza limiti temporali.
2. I dipendenti assunti a tempo indeterminato su un posto di dotazione organica istituito a tempo pieno
e con rapporto di lavoro a tempo pieno che hanno chiesto ed ottenuto in seguito all'assunzione, la
trasformazione del rapporto in tempo parziale, possono ritornare a tempo pieno alla scadenza del
termine a condizione che l'Ente rispetti i vigenti parametri di spesa del personale.
3. Ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 D.lgsvo 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche
hanno precedenza nella trasformazione da tempo parziale a tempo pieno.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti può comportare mobilità interna
all’Ente, giustificata da esigenze di tipo organizzativo conformemente a quanto disposto dalla
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9/2011.