Documento Informativo nr. 121 Data di emissione: 07/06/2005 Revisione n. 0 ATS NO FOOD NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI Riferimento interno: dr.ssa Chiaratti, dr. Lorenzetto - Funzione ATS NO FOOD Cosmesi, CHELAB s.r.l. (tel. 0423 - 7177; e-mail: [email protected] - [email protected]) Mod. 174/SQ rev. 2 1 - ABSTRACT Il recente inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i reati di pubblicità ingannevole diffusa attraverso i mezzi di comunicazione, rinnova l’attenzione sulle proprietà vantate nei prodotti cosmetici e non supportati da adeguata documentazione. Chelab dispone di un’offerta analitica adeguata per valutare da un punto di vista tecnico-scientifico i più comuni claims mediante: o Test in vivo su un panel selezionato di volontari o Test in vitro o Analisi chimiche supportate da una strumentazione tecnica all’avanguardia o Analisi microbiologiche Chelab inoltre può fornire un valido supporto legislativo in virtù di un personale con provata esperienza nel settore. 2 – INTRODUZIONE Lo scorso 14 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 6 aprile 2005 n. 49, recante disposizioni in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, modificando in particolare all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74. Con la nuova legge vengono fornite le necessarie definizioni delle nozioni di “pubblicità ingannevole” e “pubblicità comparativa”, introducendo nuovi strumenti di tutela giuridica e amministrativa. L’elemento centrale consiste nell’aver rimesso la competenza per la tutela amministrativa contro la pubblicità ingannevole all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ad essa viene attribuito il potere di richiedere al proprietario del mezzo di comunicazione che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificare il committente del messaggio, ma anche quello di richiedere all’operatore pubblicitario (ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario) copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito. Vengono altresì inasprite le sanzioni pecuniari: con la nuova legge si parte da 1.000 euro per arrivare a un massimo di 100.000 euro. Con un’ulteriore modifica viene eliminata la possibilità di irrogare sanzioni penali nel caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza oppure a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, prevedendo invece in tali casi che l’Autorità irroghi sanzioni amministrative pecuniarie e possa in caso di reiterata inottemperanza disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore ai 30 giorni. 3 –MESSAGGI PUBBLICITARI E CORRETTA INFORMAZIONE Per quanto riguarda i prodotti cosmetici la situazione è ben regolamentata dalla direttiva 76/768: “gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono”. Se, dunque, un messaggio pubblicitario o un claim riportato in etichetta sono tali da indurre in errore le persone alle quali sono rivolti, in modo da pregiudicare il loro comportamento e le loro scelte oltre che apportare un danno per le aziende concorrenti, tali tipi di messaggi ricadranno nel reato di “pubblicità ingannevole”, con le conseguenti provvedimenti economici previsti dalla legislazione oltre ad un non quantificabile danno Pagina 2 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] di immagine per l’azienda produttrice. In realtà quanto rivendicato in etichetta non deve rappresentare soltanto un mezzo per invogliare i consumatori all’acquisto del cosmetico, ma ha il compito di informare, in modo chiaro e facilmente comprensibile al pubblico non specialista sulle reali caratteristiche del prodotto, e deve essere adeguatamente supportato. La documentazione richiesta deve dimostrare rigore scientifico, oggettività, imparzialità e, quando necessario, deve essere supportata mediante dati analitici ottenuti con metodologie verificabili. Il supporto ad un claim è, dunque, un processo che deve fornire informazioni scientifiche utili a documentare la legittimità delle informazioni legate alla commercializzazione del prodotto mediante ricerche bibliografiche e mediante l’esecuzione di studi mirati. Ad esempio, la presenza di sostanze che possono avere una teorica azione specifica (come quella di idratare la cute) non dimostra necessariamente che tali azioni vengano realmente conseguite mediante l’impiego del prodotto, in quanto la sua efficacia dipende dalla concentrazione effettiva del principio attivo nonché dalla formulazione complessiva del prodotto cosmetico e dalla effettiva affinità del prodotto con la cute. La valutazione globale del prodotto finito e delle sue effettive potenzialità è quindi indispensabile. Per la valutazione a sostegno dei claims di efficacia, che indubbiamente sono i più comunemente utilizzati per pubblicizzare i prodotti cosmetici, possono essere utilizzati sia test in vivo su volontari umani sia test in vitro. In generale è preferibile, quando possibile, utilizzare test in vivo poiché rispecchiano di più le reali condizioni di utilizzo di un prodotto cosmetico. I test in vitro sono più utili in fase di produzione o di formulazione del prodotto ma non sempre sono utili a sostegno di claims. Ad esempio, il test per la determinazione del fattore di protezione solare (SPF) può essere effettuato sia in vitro sia in vivo, ma tali test hanno attendibilità e affidabilità diversa. Infatti in vitro il substrato che simula le caratteristiche della cute e quindi i filtri UV su di esso applicati sono investiti da un singolo flash di luce di durata infinitesima, mentre in vivo gli stessi filtri vengono sottoposti ad irraggiamento luminoso continuo per dose e tempi di vari ordini di grandezza superiore a quello ricevuto in vitro. In vitro, inoltre, lo scattering della luce attribuibile a filtri fisici (zinco ossido o titanio biossido) produce variazioni dell’SPF non direttamente correlabili con la protezione registrata in vivo. Infine, in vivo il cosmetico può venire parzialmente o totalmente adsorbito dall’epidermide mentre in vitro questo fenomeno non accade, ed eventuali eccipienti presenti nelle formulazioni che in vivo possono avere azione limitante lo sviluppo dell’eritema non agiscono in vitro. 4 – ESEMPI DI CLAIMS NEI PRODOTTI COSMETICI: • “Dermatologicamente testato”: devono essere supportati da adeguata documentazione. Secondo la sentenza della corte del 24/10/2002 (causa C99/01), “l’immissione sul mercato di un prodotto riportante la dicitura “ dermatologicamente testato ” implica che tale prodotto è stato sottoposto ad una prova tesa a controllare i suoi effetti sulla pelle, che il risultato di tale prova è stato positivo e che sono stati accertati la buona tollerabilità del prodotto per l’epidermide o, quanto meno, il carattere inoffensivo per la pelle.” Il test fondamentale da eseguire per poter riportare questa dicitura è il “patch test epicutaneo”. • “Ipo-allergenico”. Come può una sostanza essere definita ipo-allergizzante? Un soggetto è definito allergico o non allergico ad una determinata sostanza. Lo scatenarsi di un’allergia ha infatti un meccanismo on / off. La dermatite allergica da contatto (DAC) si scatena per contatto di una precisa sostanza alla quale il soggetto è già stato precedentemente sensibilizzato. Solo a seguito di un Pagina 3 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] • stimolo successivo, che può avvenire anche a distanza di tempo, si può scatenare la classica reazione immunitaria in cui l’incontro fra l’anticorpo e la stessa sostanza (l’antigene) determina la reazione allergica. E’ facilmente comprensibile, pertanto, come non abbia alcun senso definire un prodotto ipoallergenico bisognerebbe semmai definirlo “anallergico” vale a dire del tutto scevro dal rischio di indurre allergie; in realtà non esiste alcun cosmetico privo di tale rischio anche se contiene un numero limitato di ingredienti. Al massimo sarebbe più corretto etichettarlo come “studiato e/o testato per diminuire al massimo il rischio di allergia” dopo aver esattamente determinato la quantità delle possibili sostanze allergizzanti in esso contenute. A nostro avviso, è consigliabile scrivere in etichetta “dermatologicamente testato” o che il prodotto ha superato “test di tollerabilità cutanea” qualora tali test siano stati correttamente effettuati. Ovviamente si potrà procedere a tali test solo su un prodotto nel quale non sia rilevabile la presenza degli allergizzanti più comuni, come nichel, cromo e cobalto e le sostanze aromatizzanti allergizzanti indicate nel VII emendamento. “Nichel tested”: la diffusione delle dermatiti da contatto causate da cosmetici sta suscitando un interesse sempre maggiore, se si considera la presenza ubiquitaria di questi contaminanti in diversi ambienti. Poter dichiarare la non rilevabilità di sostanze notoriamente allergizzanti in un prodotto costituisce sicuramente un plus in particolare per il make up e per le creme che restano a contatto con la pelle per molte ore nel corso della giornata. Tra le sostanze allergizzanti il nichel figura sicuramente tra quelle più comuni. Su 142 prodotti testati dall’ARPA del Piemonte nel corso di un’indagine i cui risultati sono stati pubblicati nel 2003, 68 (il 48%) sono risultati positivi alla determinazione del nichel, e di questi 33 (il 23% del totale) avevano un quantitativo di nichel inferiore alla soglia allergizzante di 1 ppm, mentre 35 (il 25% del totale) la superavano. Il valore massimo (27,38 ppm) è stato rilevato in un mascara. Chelab srl ha analizzato, da gennaio a settembre 2004, 142 campioni di cosmetici di diverse tipologie sui quali era stata richiesta la determinazione del nichel. Su 142 prodotti testati, 120 (il 67%) sono risultati positivi alla determinazione del nichel, e di questi 73 (il 52% del totale) avevano un quantitativo di nichel inferiore alla soglia allergizzante di 1 ppm, mentre 47 (il 33% del totale) la superavano. Il valore massimo (56 ppm) è stato rilevato in un ombretto. I prodotti per il make up sono risultati i più contaminati, in particolare ombretti, ciprie e mascara. In mancanza di limiti di legge, il limite di tolleranza raccomandato, sulla base di alcuni importanti studi, è 1 ppm (1 mg/kg): sotto questo limite soggetti considerati allergici a queste sostanze non dovrebbero in genere dimostrare reattività al prodotto. Sono sconsigliabili claims tipo “nichel free” in quanto il limite di rilevabilità dell’analisi è in funzione della strumentazione utilizzata; questo potrebbe trarre in inganno il consumatore inducendolo a ritenere il prodotto completamente privo del metallo. • “Rossetto lunga durata”: si tratta di rossetti composti da ingredienti quali resine siliconiche perfettamente tollerabili dalla cute. Con una frase simile si lascia intendere al consumatore che dopo aver steso un film omogeneo di rossetto questo resiste allo sfaldamento causato dal movimento delle labbra durante la normale attività, che non trasferisce il colore quando viene a contatto con altre superfici quali vestiti, fazzoletti, tovaglioli, tazze, bicchieri etc, o con sostanze oleose quali grasso cutaneo o cibi contenenti olio. Tutto ciò deve essere supportato da documentazione che verifichi l’effettiva rispondenza a tali requisiti. • “Idratante”: l’effetto idratante di un prodotto cosmetico dovrebbe essere specificatamente testato in vivo con appositi dispositivi basati su metodi elettrici che determinano il grado di idratazione dello strato corneo delle cute. Tale test e’ fondamentale, infatti, per verificare che il cosmetico agisca effettivamente nel preservare il contenuto d’acqua nell’epidermide. Pagina 4 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] Ad esempio, l’applicazione di prodotti idratanti con azione occlusiva, come il petrolato puro anidro, si traduce in un più lento incremento del contenuto d’acqua, a causa dell’interazione occlusiva tra i lipidi e lo strato corneo (linee guida EEMCO guidance for the assessment of stratum corneum hydration: electrical methods.” Skin Research and Technology 1997; 3: 126-132). • “Microbiologicamente controllato”: la presenza di microrganismi in elevata quantità può provocare non solo alterazioni di tipo organolettico (sviluppo di cattivi odori e gas) ma può determinare infezioni della pelle e delle mucose. I batteri aerobi (Carica batterica aerobica) rappresentano un primo campanello d’allarme perché potrebbero essere associati alla presenza di microrganismi patogeni. Se presenti in grande quantità possono essere un’indice di scorretta manipolazione o conservazione del prodotto. I valori limite riportati nelle Linee Guida dell’SCCNFP sono pari a 103 UFC/g o /ml per tutti i prodotti, ad esclusione di quelli destinati all’infanzia e al contorno occhi, per i quali il limite è pari a 100 UFC/g o /ml. Batteri patogeni quali Pseudomonas aeruginosa, Stafilococcus aureo, Escherichia coli e miceti patogeni quali Candida albicans e Aspergillus niger, costituiscono un serio rischio per la salute e non devono essere presenti nei prodotti cosmetici, come indicato dalle stesse linee guida dell’ SCCNFP. Ottenere un prodotto “microbiologicamente controllato” implica il controllo di tutte le operazioni di produzione e stoccaggio nonché la verifica del sistema conservante, oltre, ovviamente, tutte le necessarie verifiche sul prodotto finito. • “Protegge dalle radiazioni UVA” oppure “ampio spettro”: sarebbe opportuno che il produttore fosse in possesso degli esiti di test eseguiti in vitro nei quali si dimostri che il prodotto ha capacità schermanti verso la radiazione ultravioletta nelle lunghezze d’onda comprese tra i 320 e i 400 nm (zona di assorbimento della radiazione UVA). Ancora più appropriato sarebbe riportare un indice numerico di protezione UVA ottenuto da test eseguiti in vivo mediante PPD (Persistent Pigment Darkening). Un produttore di solari deve, infatti, tenere ben presente che il consumatore che impiega filtri solari tende ad esporsi al sole più a lungo poiché è convinto di essere protetto pertanto se il cosmetico protegge solo per gli UVB (280-320 nm) come avveniva in passato l’individuo è sovraesposto agli UVA (320-400 nm) che sono maggiormente coinvolti nel fotoinvecchiamento cutaneo, reazione fotoallergiche e foto-tossiche e nell’insorgenza del melanoma cutaneo. • “Resistente all’acqua – Water resistant” secondo i protocolli previsti dagli standard internazionali FDA dove il cosmetico è considerato un OTC (over-the-counter) il fattore di protezione che deve essere indicato in etichetta quando viene associato alla dicitura “water resistant” deve essere quello ottenuto dopo test effettuati in vivo su volontari umani preceduto da immersione di 20+20 minti in acqua su vasca idromassaggio Jacuzzi o piscina.I prodotti destinati alla protezione solare e reclamizzati come “resistenti all’acqua” devono, infatti, garantire tale protezione anche dopo l’immersione in acqua. Fin tanto che non si sperimenta in vivo che il cosmetico permane e continua conferire protezione agli UV non si può avere la certezza di fornire un’indicazione sicura e non ingannevole al consumatore, che leggendo in etichetta resistente all’acqua crede di essere protetto dalle radiazioni solari anche dopo la permanenza in acqua. A seguito di una sperimentazione interna eseguita presso il nostro laboratorio con campioni di solari già presenti sul mercato, acquistati sia presso la grande distribuzione sia in profumeria, si è riscontrato come tali prodotti solari, nonostante contengano sostanze idrorepellenti, perdano la propria efficacia nel schermare la radiazione UVA e UVB (derivante da un simulatore solare che emette radiazioni da 290 a 400 nm) a seguito di Pagina 5 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] immersione ripetuta di 20+20 minuti in acqua con idromassaggio. Le formulazioni in spray probabilmente per la loro maggior componente acquosa sono quelle che in misura maggiore rispetto ai latti o alle creme perdono la loro capacità schermante a seguito di immersione ripetuta in acqua. Si è visto che alcune formulazioni spray che avevano ottenuto un SPF pari a 10 con metodo Colipa, dopo l’immersione in acqua conferivano alla cute un protezione al massimo pari a SPF = 3. Si è riscontrato, inoltre, che la percentuale di permanenza dei filtri UV e quindi l’efficacia del cosmetico dopo immersione in acqua aumenta sicuramente per le formulazioni costituite da emulsioni acqua/olio o olio/acqua, tuttavia non si è mai ottenuto un valore di SPF pari a quello ottenuto in partenza. In genere ottiene valore di SPF medio compreso tra il 40 e il 60% del fattore di protezione ottenuto prima dell’immersione in acqua. Alla luce di tali risultati ottenuti non possiamo che avallare il consiglio dato dai dermatologi ai consumatori, ossia ''dopo il bagno, o dopo aver sudato molto bisogna rimettere la crema anche se sulla confezione e' riportata l'indicazione 'water proof' o 'water resistant'. “ 5 – PERIOD AFTER OPENING (PAO): Viste le novità introdotte dal settimo emendamento alla direttiva cosmetici sembra opportuno riportare alcune precisazioni in merito al Period after Opening (PaO). Anche questa dicitura, infatti, potrebbe rientrare nel campo della pubblicità ingannevole qualora la durata post apertura indicata in etichetta fosse inferiore a quella reale. Il PAO si riporta in etichetta con lo specifico simbolo del vasetto aperto con indicazione del numero di mesi; è obbligatorio per i prodotti con durata superiore ai 30 mesi (l’80-90 % secondo le stime delle industrie) ed indica il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Al momento attuale non è disponibile alcun metodo scientifico specifico per determinare il PaO per i prodotti cosmetici, e ciò complica indubbiamente il compito di chi deve eseguire questa valutazione, che deve tenere in considerazione la complessità dell’insieme dei cosmetici e le normali o ragionevolmente prevedibili modalità di utilizzo da parte dei consumatori. Si ricorda che la decisione finale riguardo al periodo da indicare spetta sempre al responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato europeo, il quale deve poter dimostrare, anche in assenza di una metodica ufficiale, che il prodotto, al termine del PAO indicato, sia sicuro per il consumatore. Si evidenzia che il termine “sicurezza” deve essere inteso in senso lato: ad esempio, un prodotto solare che non mantenga il fattore di protezione indicato in etichetta non può essere considerato sicuro. Pagina 6 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] 7 – CHELAB PROPONE Chelab si propone come valido ausilio a sostegno delle aziende che intendono supportare i claims riportati in etichetta mediante prove analitiche sia in vivo testando i prodotti su un pool selezionato di volontari, sia in vitro avvalendosi di una strumentazione all’avanguardia. Test in vivo • Patch-test (occlusive e open), eseguiti con la supervisione della clinica dermatologica dell’Università di Padova. • Determinazione del fattore di protezione in vivo con metodo COLIPA/JCIA/CTFA-SA e FDA. • Determinazione della “water resistant” di prodotti solari con metodica FDA utilizzando minipiscina Kios Jacuzzi. • Valutazione dell’efficacia idratante (short – term fino a 24 h). Test in vitro • Determinazione in vitro del fattore di protezione solare e dello spettro di assorbimento in assorbanza e in trasmittanza (290-400 nm ) secondo metodo Diffey-Robson utilizzando come substrato TRANSPORE e VITROSKIN • Determinazione in vitro della protezione del solare alle radiazione UVA: UVA index e UVA balance: utilizzando come substrato il PMMA plates con metodo tratto da IFSCC Magazine 2002, 5(3) • Rossetti, lipgloss, e matite per labbra: TRANSFER RESISTANT COSMETIC COMPOSITION flexibility , dry and oil blot test per la verifica se il cosmetico rientra nel brevetto US 6,340,466. • Test di pro-sensibilizzazione cutanea in vitro • Test di irritazione oculare in vitro • Test di irritazione cutanea in vitro Analisi chimiche • Determinazione dell’ identità e quantità di filtri solari chimici mediante HPLC-DAD. • Determinazione dell’ identità e quantità di filtri fisici mediante ICP-AES secondo EPA 3051/94 e EPA 6010/C2000. • Determinazione gas-cromatografica delle sostanze aromatizzanti-allergizzanti • Determinazione dei metalli pesanti (nichel, cromo, cobalto, cadmio, piombo, mercurio e arsenico). Chelab dispone, inoltre, di personale esperto in grado di mettere a punto, in collaborazione con le aziende produttrici, i protocolli più adeguati per la valutazione del PAO, e di eseguire i test prescelti dopo invecchiamento accelerato nelle apposite camere termostatate a temperatura e umidità controllate. Pagina 7 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected] 7 - BIBLIOGRAFIA 1. Legge 6 aprile 2005, n. 49: modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione 2. D Lgs n° 74 (25/01/1992) Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, e successive modifiche e integrazioni 3. Legge n. 713 (11-10-1986) Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici; e successive modifiche e integrazioni 4. Decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici 5. D.P.R 627/96 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicita' ingannevole. 6. Primo: non ingannare - T. Rea, A. Boscolo - Imballaggio n. 566 7. Conferenza stampa Nickel e allergie, Milano 7 luglio 2004 8. Quale percentuale per il nichel? – Arancio, Pigatto – Clinica Dermatologica dell’Università di Milano 9-9-2003 9. International sun protection factor test method (pubblicato a febbraio 2003) 10. The SCCNFP’S notes of guidance for testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation Pagina 8 di 8 chelab srl - analisi per industria - agricoltura - ambiente 31023 resana (tv) - via fratta, 25 - tel. 0423.7177 (15 linee r.a.) - fax 0423.715058 - codice fiscale, p. iva e reg. imprese tv 01500900269 r.e.a. treviso n. 156079 - capitale sociale € 103.408,00 interamente versato - http://www.chelab.it - e-mail: [email protected]