Pubblicità dei cosmetici: i criteri di liceità secondo AGCM e IAP A conferma del costruttivo rapporto di collaborazione che si è creato tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, lo scorso 18 maggio si è svolto a Roma presso la sede dell’AGCM un incontro dedicato al tema specifico della regolamentazione della comunicazione commerciale dei prodotti cosmetici. Obiettivo del seminario, a cui sono state invitate le aziende del settore cosmetici e personal care, è stata l’analisi e la condivisione dei criteri di liceità tratti dalla più recente giurisprudenza dell’Autorità e da quella autodisciplinare. Entrambi gli organismi di controllo mirano a verificare la veridicità degli effetti vantati. Di seguito i principi guida enunciati dai due istituti nella valutazione del messaggio pubblicitario. I principi dell’AGCM 1. Un cosmetico non può essere assimilato o comparato ad un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite – direttamente o in via equivoca – proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire sulle cause degli inestetismi 2. Specifici ed enfatici vanti di efficacia - in termini assoluti o percentuali, tempi serrati o con immagini particolarmente suggestive - devono avere un veridico e puntuale sostegno scientifico, ed essere supportate da sperimentazioni adeguate, concludenti e misurabili. Sperimentazioni in vitro devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo 3. I test clinici richiamati in pubblicità devono specificare la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati e essere pertinenti e correlati con l’efficacia ascritta al prodotto. I dati quantitativi possono essere enunciati solo a fronte di test clinici condotti in doppio cieco contro placebo o altro prodotto simile. Gli studi scientifici a sostegno dei vanti di efficacia devono essere adeguatamente accessibili per una eventuale verifica da parte dei consumatori. I risultati delle sperimentazioni non possono essere vantati nei valori massimi in quanto non esemplificativi dell’efficacia in termini oggettivi. 4. Studi veri ma limitati a situazioni specifiche: non possono essere omesse informazioni rilevanti sui confini di efficacia del prodotto, né si può generalizzare l’efficacia del prodotto a situazioni diverse; le precisazioni idonee a ridimensionare/ smentire i vanti principali dei messaggi non possono essere affidati a super o note in calce. 5. Il prodotto non può essere presentato come innovativo o derivante da nuove scoperte in assenza di conclamata dimostrazione scientifica o inducendo confusione su studi in corso, non ancora assodati in seno alla comunità scientifica con metodica di raffronto con prodotto similare o placebo 6. Non possono utilizzarsi vanti brevettuali se non vi sono adeguati riscontri documentali. Non sufficiente la sola presentazione della domanda del brevetto Non possono vantarsi – se non reali e comprovate – le “approvazioni” o gli avalli scientifici da parte di Enti o Autorità pubblici o privati . 7. I test autovalutativi hanno scarso valore scientifico limitandosi a testimoniare il consenso ottenuto dal prodotto. Devono essere tenuti distinti, nella presentazione pubblicitaria, dai test scientifici e devono comunque essere chiaramente presentati e distinguibili come tali. 8. Gli studi e le sperimentazioni sul singolo componente o sul principio attivo, non possono essere riferiti sic et simpliciter all’efficacia del prodotto cosmetico. 9. La diligenza del professionista nel rendere informazioni chiare ed esaustive su modalità di impiego e risultati ottenibili dal cosmetico va considerata alla luce degli specifici destinatari del prodotto, per le possibili ricadute di ordine dermatologico, estetico, psicologico e sociale connesse all’acquisto del prodotto. I principi dello IAP 1. Scopo esclusivo o prevalente dei prodotti cosmetici è di pulire, deodorare, profumare, correggerne l'aspetto estetico, ovvero proteggere per mantenerli in buono stato. La comunicazione commerciale può presentare i cosmetici con caratteristiche sussidiarie per la prevenzione di particolari situazioni patologiche, purché a tale scopo abbiano formule e ingredienti specifici ; il messaggio non deve indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici o per l'igiene personale con i medicinali, con i presìdi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi. 2. Tutte le rivendicazioni e i dati oggetto del messaggio devono essere supportati da test di efficacia. 3. Il messaggio pubblicitario è valutato caso per caso per capire a chi è rivolto, quali sono gli effetti vantati e se tutti possono essere valutati da prove sperimentali. Viene valutato l’impianto complessivo del messaggio e la percezione e la lettura interpretativa del consumatore medio. 4. Sono claim dimostrabili : o Riduzione media delle rughe o Idratazione o Riduzione inestetismi della cellulite o Riduzione inestetismi delle smagliature o Compattezza cutanea 5. Sono rivendicazioni accettabili o Aiuta a prevenire la carie o Facilita il rinnovamento cellulare o o o Contribuisce a contrastare la formazione di smagliature Previene gli arrossamenti della pelle Favorisce la riduzione del sebo in eccesso 6. Rivendicazioni non accettabili Affermazioni con effetti rapidi e assoluti, risultati certi e raggiungibili 7. Profili di ingannevolezza o Caratteri ridotti, sovraffollamento di asterischi o Linguaggio spesso incomprensibile per il consumatore medio o Aurea di scientificità che rende poco chiaro il messaggio 8. Aspetti più frequenti di ingannevolezza o Ambiguità della comunicazione (es. legame con il trattamento farmacologico) o Attività non attribuibili ad un prodotto cosmetico o Claim esorbitanti / Impossibilità di dimostrare i risultati o I test effettuati e la trasposizione nel messaggio pubblicitario o Attività non attribuibili ad un prodotto cosmetico 9. Attività non attribuibili ad un prodotto cosmetico o Nessun riferimento alla perdita di peso è accettabile nella comunicazione di un prodotto cosmetico. o “Effetto snellente” può invece essere accettabile, in quanto il termine “effetto” riferisce di una percezione o di una impressione dell’utilizzatrice e non di un risultato oggettivo. o Termine “rimodellare” : -improprio in un contesto che attribuisce al prodotto cosmetico un’efficacia ‘snellente’ (perdita di peso) - accettabile se riferito esplicitamente ed unicamente ad un’azione di miglioramento della compattezza e tonicità cutanea. o Termine “drenante”: accettabile se riferito ad un’azione coadiuvante sulla circolazione (favorita dal massaggio 10. Test effettuati e trasposizione nel messaggio pubblicitario. È necessario distinguere in modo chiaro e comprensibile per il consumatore, la natura dei test (autovalutazione o test in vivo strumentale). Il test di autovalutazione evidenzia la % dei soggetti che è rimasto soddisfatto a seguito dell’utilizzo del prodotto o che ne ha percepito l’effetto rivendicato. La misura (valore strumentale) sull’efficacia del prodotto può essere riferita solo ad un test clinico La pubblicità deve fare riferimento, di regola, ai risultati medi ottenuti sull’insieme dei soggetti sottoposti al test e si deve trattare di dati statisticamente significativi (deve essere indicato il numero totale dei soggetti sottoposti allo studio). Non è ammissibile il risultato massimo ottenuto.