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24/03/2014
Volume 1, Numero 3
La Certificazione
Energetica
IN CHE COSA CONSISTE
La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta, tramite l'Attestato di Certificazione Energetica, il rendimento energetico di
un edificio al fine di ridurre i consumi di energia e di minimizzare gli
effetti negativi dell'attività umana sull'ambiente, rendendo il nostro sviluppo sostenibile.
La certificazione energetica è anche da intendersi quale strumento per la
trasparenza del mercato immobiliare così che il futuro acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.
Pertanto gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono
quelli di:
•
•
migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli
acquirenti ed ai locatari di immobili un'informazione oggettiva e
trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche
dell’immobile.
Informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo
energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in
modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
SOMMARIO
Il certificato energetico ........... 2
In che cosa consiste................. 2
A proposito dell’attestato ........ 2
L’Attestato ............................... 3
Come certificare un immob..... 4
APE—Allegazione.................... 5
APE— Decreto Milleproroghe. 5
•
•
consentire agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un
immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione e valutare
pertanto se gli conviene spendere di più per un prodotto migliore dal
punto di vista della gestione e manutenzione.
consentire ai proprietari che apportano miglioramenti energetici
importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di muri, tetti,
etc., di veder riconosciuti i loro investimenti.
Piazza Scarlatti—Cond. Italia—91100 Trapani
Tel./Fax 0923/23300—E-mail [email protected] Pec [email protected]
Tavole sinottiche ..................... 6
Albo certificatori—iscriversi.... 8
APE—Le novità........................ 8
Differenza APE e ACE ............ 8
Requisiti del certif. Energ….....9
Moduli iscrizione Albo certif... 10
A chi trasmettere il modulo….13
Indicazione n.certificatore …...14
Allegato B………..………………...15
Novità…..………………………….. 16
Risoluzione 83/E…………………17
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IL CERTIFICATO ENERGETICO
IN CHE COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DI UN IMMOBILE ?
Il certificato energetico (ACE o APE) è un attestato – redatto
da un tecnico abilitato tramite un sopraluogo all'immobile –
che consente di avere tutte le informazioni su come è stato
costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e
del consumo energetico.
La procedura per la Certificazione Energetica di un edificio o
di una singola porzione di edificio consiste in una attenta e
dettagliata analisi dei componenti che costituiscono gli elementi che disperdono il calore e degli impianti tecnologici
installati nell'immobile da certificare.
L'attestato di certificazione energetica deve essere:
Da questa descrizione appare chiaro che una Certificazione
Energetica senza un sopralluogo e senza l'acquisizione degli
elementi necessari non può essere una Certificazione attendibile e veritiera.
•
redatto nel rispetto delle specifiche norme attuative regionali
•
redatto da un Soggetto Certificatore (tecnico abilitato da
un ente competente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'immobile)
•
registrato nel catasto energetico
•
timbrato per accettazione dal Comune di competenza
Dopo avere acquisito tutti gli elementi necessari, attraverso il
sopralluogo e l'esame dei documenti in possesso del proprietario, il Certificatore Energetico dovrà provvedere ad eseguire
una serie di calcoli termotecnici con l'ausilio di programmi
appositamente creati, in conseguenza dei quali sarà in grado
di deteminare gli indici di prestazione energetica dell'edificio,
la classe energetica dell'edificio, e potrà quindi compilare e
predisporre l'Attestato di Certificazione Energetica.
Il Certificatore Energetico” è quella figura, rappresentata da un professionista esperto, qualificato e indipendente, deputata alla redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica.
A PROPOSITO DELL’ATTESTATO
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o
locazione ed in esso devono essere riportati i “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e
raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e le “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.
Il suo ruolo è quindi fondamentale poichè permette all’utente di capire in che modo l’edificio è stato realizzato sia
dal punto di vista dell’isolamento sia dal punto di vista della coibentazione, sensibilizzandolo ad un maggior
risparmio energetico. Inoltre, il certificato energetico, così come previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE, indica non solo il valore energetico dell’immobile ma anche gli eventuali interventi migliorativi dell’impianto termico.
Nel certificato energetico sono indicati altresì i dati del proprietario dell’immobile e dell’edificio, i dati catastali e
quelli del soggetto certificatore, una mappa satellitare dell’edificio realizzata attraverso Google Maps, la classe energetica alla quale appartiene l’immobile, le caratteristiche dell’impianto termico, le eventuali note e il timbro e la
firma del soggetto certificatore.
La certificazione energetica è un documento obbligatorio da allegare all'atto notarile in caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'immobile (compravendita) e, dal 1 luglio 2010 la certificazione energetica è obbligatoria anche
in caso di affitto dell'appartamento o del locale oggetto di certificazione.
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La Certificazione energetica—L’ATTESTATO
L’attestato di Certificazione Energetica è un documento nel quale sono riportati i consumi energetici dell’edificio e
gli interventi da realizzare per migliorarne le prestazioni energetiche.
Tale certificato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato, il Certificatore Energetico, e, descrivendo sinteticamente il comportamento energetico dell’edificio o dell’unità immobiliare, permette di classificarla secondo degli indici
prestazionali che tengono in considerazione l’efficienza dell’impianto di riscaldamento, la produzione di acqua calda
sanitaria, la climatizzazione estiva e l’utilizzo di fonti rinnovabili.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio,
in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento
previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
Come siamo abituati a vedere per gli elettrodomestici, l’immobile è inserito in una classe energetica che varia dalla
A+ (edifici a bassissimo consumo energetico) fino alla G (edifici di vecchia costruzione e ad alto consumo)
Nell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sono riportati i principali indicatori di prestazione energetica, in
particolare:
Fabbisogno specifico di Energia Primaria (EPH): attraverso questo parametro di fatto viene attribuita la Classe
Energetica all’edificio. Esprime il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento dell’ambiente tenendo in considerazione tutti i fattori relativi all’impianto termico. Più è basso tale valore migliore è la prestazione energetica.
Fabbisogno energetico specifico dell’involucro per la climatizzazione invernale(EH): rappresenta la qualità
dell’involucro dell’edificio (pareti, serramenti, tetto) e esprime il fabbisogno energetico per il riscaldamento
dell’ambiente. Più è basso tale valore, minore è la quantità di energia richiesta per riscaldare l’edificio.
Fabbisogno energetico specifico dell’involucro per la climatizzazione estiva (EC)calda (EPT): è il fattore che
esprime il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’ambiente (EPH) più il fattore che esprime il fabbisogno
energetico per la produzione di acqua calda sanitaria (EPW).
Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili (EFER): il fattore che esprime il contributo energetico di
impianti a fonti rinnovabili (Solare Termico per la produzione di acqua calda sanitaria, Fotovoltaico per la produzione
di corrente elettrica)
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http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/
https://pti.regione.sicilia.it
“Decreto Destinazione Italia” - D.L.145/2013
Il Decreto Destinazione Italia (D.L. 145 del 23 dicembre 2013, in vigore dal 24
dicembre 2013 e non ancora convertito in Legge) interviene in materia di APE,
sostituendo i commi 3 e 3-bis (quest’ultimo introdotto dal Decreto Ecobonus)
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 con un unico nuovo comma 3.
Come si certifica un
immobile
L'Attestato di certificazione
energetica (ACE), redatto a
cura di un tecnico abilitato
alla certificazione energetica è
un documento tecnico che
contiene i dati dell'insieme
edificio-impianti e la valutazione sulla prestazione energetica globale dell'immobile.
L'attestato è corredato da
suggerimenti del tecnico in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Autodichiarazione
del
proprietario in classe "G"
(non
può
utilizzata)
più
essere
Attenzione : sebbene la norma
regionale prevede la possibilità di ricorrere all'autodichiarazione, il D.M. 22.11.2012,
essendo un provvedimento di
rango superiore, ha di fatto
annullato l'art. 6 del D.D.G.
65/2011.
Pertanto, dal 13 Dicembre
2012, data di pubblicazione in
Gazzetta ufficiale del decreto,
l'autodichiarazione da parte
del proprietario, riguardo la
classe energetica più bassa
(G) non può più essere
utilizzata.
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Legge di conversione Decreto “Destinazione Italia” –
Legge 9/2014
La Legge di conversione del Decreto Destinazione Italia conferma quanto già
stabilito dal Decreto Destinazione Italia specificando, tuttavia, che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45
giorni.
Clausola
Inoltre, permane l’obbligo di inserimento di un’apposita clausola con la quale
l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica
degli edifici:
•nei contratti di compravendita;
•negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili;
•nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari;
In pratica, l’obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più per gli atti
di trasferimento a titolo gratuito (donazioni);
Sanzioni
In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti; in particolare,
in caso di omessa dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti
sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali delle seguenti sanzioni:
•da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare
•da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
•da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di
Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate
“Legge di Stabilità” - Legge 147/2013
A pochi giorni dall’emanazione del Decreto Destinazione Italia 145 è stata
approvata la Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA APE
Allegazione APE
La Legge di Stabilità, a sua volta, interviene sul comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, stabilendo che la decorrenza dell’obbligo di allegare l’APE al contratto, a pena di nullità dello stesso contratto, fosse rinviata alla data di entrata in vigore di un apposito decreto che dovrà adeguare le linee
guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Quindi, in base alle disposizioni della Legge di Stabilità, torna l’obbligo di allegare l’APE ai contratti,
pena la nullità, ma tale obbligo viene rinviato a data da destinarsi.
In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della disciplina di cui al comma 3-bis,
senza tener conto del fatto che questo stesso comma è già stato abrogato dal Decreto Destinazione
Italia.
Rimane, invece, l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di
locazione di interi fabbricati.
Di fatto, la Legge 147 modifica una disposizione non più in vigore!
“Decreto Milleproroghe” - D.L.151/2013
A complicare ulteriormente la situazione, infine, è l’intervento del Decreto Milleproroghe, il
D.L.151/2013(ndr, decreto oggi decaduto per mancata conversione al 28 febbraio 2014) in vigore dal
31 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge.
Tale decreto, all’art. 2, comma 5, stabilisce che, nelle operazioni immobiliari, l’Attestato di Prestazione Energetica può essere acquisito anche successivamente agli atti di trasferimento e non si applica
la disposizione di cui al comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (nullità di contratti).
Da notare che anche il Milleproroghe interviene su un articolo già abrogato (il comma 3-bis), ribadendone però la non applicabilità.
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Tavole sinottiche sugli obblighi e sanzioni in caso di inadempienza relativi all’APE
Di seguito si propone una sintesi sui principali obblighi e sulle principali sanzioni in casi di inadempienza, alla luce
dei recenti interventi normativi e chiarimenti da parte del Governo
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COME ISCRIVERSI NELL’ALBO DEI CERTIFICATORI—REGIONE SICILIA
Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina regionale, il D.D.G. 65/2011 in aggiunta
a quanto stabilito dal Dec. Leg.vo 115/2008 ha
stabilito che i soggetti certificatori interessati ad
operare in ambito regionale dovranno richiedere anche l'iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti certificatori. La richiesta
dovrà essere avanzata a questo Dipartimento
regionale, sulla base dello schema di cui
all'allegato "A" del decreto, scaricabile nella pagina accanto.
L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori. A seguito della richiesta presentata dai
soggetti interessati, sarà rilasciato un numero
identificativo personale, attestante l'iscrizione
nell'elenco regionale dei soggetti certificatori,
che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.
SITO UFFICIALE http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/
APE - LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.P.R. 75/2013 E DAL D.L. 63/2013:
Sono stati resi disponibili, in modalità telematica, i forms per la compilazione e l'inoltro degli attestati di prestazione energetica, distinti per:
Edifici residenziali (collegamento ipertestuale)
http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/it/ape-edificio-residenziale.html
Edifici non residenziali (collegamento ipertestuale)
http://www.certificazione-energetica-regionesiciliana.it/it/ape-edificio-non-residenziale.html
La compilazione e l'inoltro dei Forms in modalità telematica, che comprende il
contestuale invio anche di copia dell'APE in formato PDF, sono obbligatori a
decorrere dal 01.12.2013.
CHE DIFFERENZA C'È TRA L'APE E IL VECCHIO ACE (ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
Prima che il Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, scorso introducesse per la prima volta l'attestato di prestazione energetica (Ape), esistevano gli attestati di certificazione energetica (Ace), già obbligatori nei rogiti di compravendita. L'Ape sarà un documento più complesso dell'Ace, perché dovrà tenere conto di diversi parametri energetici dell'edificio rispetto all'attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale). Le procedure e metodologie di
calcolo per la redazione dell'Ape non sono, però, ancora note: sarà compito del ministero dello Sviluppo Economico,
con un futuro regolamento, definirle in modo uniforme su scala nazionale. Fino all'entrata in vigore di questo regolamento, i calcoli si continuano a effettuare in base a quanto previsto dal Dpr 59/2009 e relative norme Uni e Cti (le stesse con cui vengono redatti i "vecchi" Ace nelle Regioni che non hanno approvato leggi regionali ad hoc). Nemmeno importa, inoltre, che i nuovi certificati non siano denominati Ape, perché l'utilizzo dell'espressione Ace è una mera imperfezione formale, priva di conseguenze. Tanto che, inoltre, sono ancora utilizzabili, se non ne sono venuti meno i presupposti (ad esempio per lavori effettuati nell'edificio), gli Ace prodotti anteriormente al 6 giugno 2013. In tutte le Regioni (e Province autonome) invece "legiferanti", che cioè hanno definito procedure diverse per la redazione degli attestati, gli Ape/Ace si continuano a redigere secondo la normativa locale vigente al 6 giugno 2013. E in queste Regioni la
normativa statale prevale su quella locale con riferimento alla nullità dei contratti per mancata allegazione dell'Ape/
Ace.
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Requisiti del certificatore energetico
Il
certificatore
energetico
deve
essere
qualificato
Oltre al requisito dell’indipendenza, il DPR 75/2013 elenca una serie di lauree del vecchio e del
nuovo ordinamento che consentono l’attività di certificatore energetico. Ma la laurea da sola non
basta. Altri elementi fondamentali sono, infatti, l’iscrizione al collegio o all’albo professionale (se
previsto) e un certificato attestante l’esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.
Se abilitati all'esercizio della professione, e se la legge regionale non dispone diversamente, potranno redigere un APE senza dover seguire alcun corso anche i laureati in ingegneria aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale ed anche i laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Titoli che prima della modifica, abilitavano alla redazione dell'APE solo previa frequenza ad un corso di formazione. A questi
l'emendamento aggiunge anche la laura in Scienze e tecnologie della chimica industriale, prima
non compresa in alcun elenco del DPR.
Come le lauree, anche i diplomi che permettono di ricoprire il ruolo di certificatore si moltiplicano. Vi rientrano anche il diploma di perito industriale negli indirizzi: aeronautica, energia nucleare,
metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la durata minima dei corsi.
I corso che abilitano al ruolo di certificatore, passano da 64 a 80 ore
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Moduli certificazione energetica edifici
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TRASMISSIONE ALLA REGIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEI SOGGETTI CERTIFICATORI E DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Il D.D.G. n.65 del 03 marzo 2011 (G.U.R.S. n.13 del 25/03/2011) del Dipartimento regionale dell'energia, ha confermato l'obbligo dell'invio alla Regione della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori e della certificazione energetica. Tale obbligo è ribadito dagli articoli 3, 5 e 6 del
suddetto decreto.
Si elencano di seguito le modalità attualmente previste per l'invio della documentazione relativa alla
richiesta di ìscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori (all. A) ed alla certificazione energetica degli edifici, ai fini dell'assolvimento degli obblighi stabiliti dal D.Lgs 192/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.
Per quanto riguarda le richieste di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori, si elencano di seguito le modalità attualmente previste per l'invio della documentazione :
a) consegna manuale presso i locali del Dipartimento, all'indirizzo seguente:
Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento
regionale dell'energia Servizio II/ Osservatorio e servizio statistico dell'energia - Viale Campania
n.36 - 90144, PALERMO.
b) invio attraverso il servizio postale allo stesso indirizzo;
c) invio al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria :
[email protected]
(La richiesta dovrà essere inviata come allegato di posta elettronica in formato "pdf" (portable document format, Acrobat Reader®), provvedendo alla scansione, dopo averla debitamente compilata e
firmata per esteso in forma leggibile. Alla richiesta è necessario allegare - nello stesso formato - anche una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
d) non è previsto l'inoltro a mezzo FAX a causa dei numerosi problemi riscontrati nella ricezione della documentazione. Si invitano, pertanto, gli utenti a non utilizzare la suddetta modalità di trasmissione
e
di
avvalersi
delle
altre
modalità
sopra
indicate.
Gli Attestati di Prestazione Energetiche dovranno essere inoltrate esclusivamente in
modalità telematica, compilando i relativi FORM, raggiungibili direttamente sulla
home page del dipartimento.
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Indicazione numero certificatore
Spazio per l’indicazione sugli Attestati di certificazione energetica (ACE) del
numero di iscrizione all’elenco regionale dei soggetti certificatori
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Allegato "B" - Richiesta del codice identificativo univoco
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NOVITA’
In attesa della legge di conversione al decreto Destinazione Italia, le modifiche apportate dal dl 63/2013 che ha completamente
riscritto molti articoli del decreto legislativo 192/2005
Ancora novità per la materia della certificazione energetica. La disciplina in materia è contenuta nel Decreto Legislativo n.
192/2005 le cui disposizioni sono state più volte modificate dal legislatore. Di recente, il D.L. 63/2013 (convertito con la L.
90/2013) ha completamente riscritto molti articoli del D.Lgs. 192/2005.
In particolare, si è introdotto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica
(ACE), si è allargato il novero dei contratti soggetti all'obbligo di allegazione, si è chiarito quali sono gli immobili per cui il proprietario è tenuto a "dotare" lo stesso dell'APE e, infine, sono state individuate le sanzioni per il caso di infrazione alla disciplina
sopra richiamata.
In relazione a quest'ultimo profilo, le modifiche apportate con la L. 90/2013 introducevano la sanzione della nullità per la mancata allegazione dell'APE ai contratti di alienazione del bene immobile, come indicati dalla normativa. mSul punto è intervenuto
il recente Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013) che ha eliminato la previsione della nullità sostituendola con l'irrogazione
di sanzioni pecuniarie.
In particolare, la previgente formulazione del comma 3 bis (oggi abrogato) dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 statuiva in questo
senso: l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
Il D.L. 145/2013 ha sostituito il comma 3 ed il 3 bis con la seguente previsione: "3. Nei contratti di compravendita immobiliare,
negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli
edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione
di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al
pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e,
se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della
violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma,
dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
Cosa succede per i contratti stipulati tra il momento di entrata in vigore della L. 90/2013 e il Decreto Destinazione Italia?
Lo stabilisce lo stesso Decreto 145/2013. Una delle parti (o un suo avente causa) potrà richiedere l'applicazione della sanzione
amministrativa in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, purché la nullità del contratto non sia già
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Si attendono, ora, gli sviluppi sulla disciplina che potranno intervenire a seguito della legge di conversione al Decreto Destinazione Italia.
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