Rete Comitati pari opportunità Agenzie ambientali Coordinamento nazionale La banca delle ore Scheda informativa Cos’è La banca delle ore, talvolta confusa con la banca del tempo, è uno strumento per la gestione flessibile dell'orario di lavoro dei dipendenti di enti ed imprese: una vera e propria banca all’interno dell’azienda o dell’ente, che, invece di effettuare un accumulo di denaro, accumula il tempo. Consente di rendere elastico l’orario di lavoro in azienda e quindi è in grado di facilitare la conciliazione. Com’è nata La banca delle ore nasce presso l’ipermercato Mammouth di Strasburgo (Francia) nella seconda metà degli anni 80. La Direzione aziendale era alla ricerca di un sistema organizzativo che garantisse quella flessibilità necessaria nell’ambito di una struttura quale la grande distribuzione ed il sindacato a sua volta ricercava proposte organizzative capaci di ascoltare i bisogni soprattutto delle lavoratrici nell’affrontare il difficile tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia. Come funziona Il meccanismo su cui si basa la banca delle ore è molto semplice: nel caso di richiesta di prestazioni lavorative supplementari da parte dell’azienda o dell’ente, il lavoratore può scegliere se chiedere che le ore in più vengano considerate straordinari oppure accantonate in uno speciale conto individuale della banca delle ore. Le ore accumulate in questo modo costituiscono un credito a favore del lavoratore. Definizione La banca delle ore è un istituto contrattuale creato per la gestione della prestazione lavorativa. Consiste nell’accumulare, su di un conto individuale, un numero di ore prestate in più oltre il normale orario, la cui entità è definita dalla contrattazione aziendale. Nel corso dell’anno il/la singolo/a lavoratore/trice potrà attingere al suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva con lo scopo di gestire la flessibilità di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore. Chi ne può usufruire Possono usufruirne i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato. Riferimenti legislativi - Legge 196 del 24 giugno 1997 (cd “Pacchetto Treu”, introduce i cambiamenti in merito all’ orario di lavoro normale, abrogando il limite giornaliero e fissando l’orario normale settimanale, con possibilità demandata alla contrattazione collettiva settimanale di stabilire limiti inferiori e di riferire l’orario normale alla durata media della prestazione lavorativa in periodi ultrasettimanali non superiori all’anno) - Legge 549 del 28 dicembre 1995, (art. 2 esclude l’obbligo del versamento qualora lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabilitati dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro, e tale riduzione venga effettivamente goduta) - due circolari INPS che hanno regolamentato la banca delle ore: circolare INPS n. 40 del 20/02/1996 circolari INPS n. 39 del 17/2/2000 e n. 95 del 16/5/2000 - circolare Ministero del Lavoro n. 100 del 10/07/1996 - Legge 53 dell’8 marzo 2000 e ss. Modifiche (art. 9) - Misure a sostegno della flessibilità di orario. Introduce alcune novità finalizzate alla tutela della famiglia e della formazione del lavoratore che consentono una migliore gestione del tempo in relazione ai bisogni e alle necessità dei più piccoli, della famiglia o alla volontà di investire nel proprio percorso formativo Pag. 1 di 2 - Scheda informativa. Rif.: CpoArpat, Gruppo Conciliazione, [email protected] – rev 0, sett. 2008 Rete Comitati pari opportunità Agenzie ambientali Coordinamento nazionale - Dec.Leg.vo 66 del 08/04/2003 attuativo delle direttive CE 93/104, e 2000/34 CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro - Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003, attuativo della direttiva UE 103/94 - Contratti collettivi di lavoro, comparto Sanità CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL stipulato in data 07/04/1999 – art. 40 Banca delle Ore1 Vantaggi - Per il/le lavoratrori/trici: diversa organizzazione del lavoro in grado di favorire la conciliazione tra tempo di lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne e uomini con figli e anziani. Favorisce il benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, migliorando la qualità della prestazione - Per l’ente: ottimizzare l’organizzazione del lavoro nell’ottica di una pubblica amministrazione efficiente, moderna ed aggiornata (es. poter pianificare l’attività di lavoro, apertura al pubblico di un ufficio, redazione di piani di lavoro, monitoraggio attività ecc, conoscendo in anticipo quando e su chi potere contare). - Per l’utente: ricevere - grazie ad un’organizzazione del lavoro che tiene conto della flessibilità - una maggiore fruibilità e qualità dei servizi Il Comitato Pari Opportunità può proporre una o più azioni, meglio se nell’ambito del piano delle azioni positive, utilizzando la banca delle ore volte a - favorire l’esigenza di cura famigliare e/o di persone conviventi - migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro Ogni Agenzia, avvalendosi del proprio CPO, organizza l’istituto della banca delle ore secondo le esigenze emerse in fase di contrattazione sindacale. 1 1 Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’ anno stesso. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. La disciplina del presente articolo decorre dall’entrata in vigore del presente contratto. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi. 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