Rete Comitati pari opportunità Agenzie ambientali
Coordinamento nazionale
La banca delle ore
Scheda informativa
Cos’è
La banca delle ore, talvolta confusa con la banca del tempo, è uno strumento per la gestione
flessibile dell'orario di lavoro dei dipendenti di enti ed imprese: una vera e propria banca
all’interno dell’azienda o dell’ente, che, invece di effettuare un accumulo di denaro, accumula il
tempo. Consente di rendere elastico l’orario di lavoro in azienda e quindi è in grado di facilitare
la conciliazione.
Com’è nata
La banca delle ore nasce presso l’ipermercato Mammouth di Strasburgo (Francia) nella
seconda metà degli anni 80. La Direzione aziendale era alla ricerca di un sistema
organizzativo che garantisse quella flessibilità necessaria nell’ambito di una struttura
quale la grande distribuzione ed il sindacato a sua volta ricercava proposte organizzative
capaci di ascoltare i bisogni soprattutto delle lavoratrici nell’affrontare il difficile tema
della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi della famiglia.
Come funziona
Il meccanismo su cui si basa la banca delle ore è molto semplice: nel caso di richiesta di
prestazioni lavorative supplementari da parte dell’azienda o dell’ente, il lavoratore può
scegliere se chiedere che le ore in più vengano considerate straordinari oppure accantonate in
uno speciale conto individuale della banca delle ore. Le ore accumulate in questo modo
costituiscono un credito a favore del lavoratore.
Definizione
La banca delle ore è un istituto contrattuale creato per la gestione della prestazione lavorativa.
Consiste nell’accumulare, su di un conto individuale, un numero di ore prestate in più oltre il
normale orario, la cui entità è definita dalla contrattazione aziendale. Nel corso dell’anno il/la
singolo/a lavoratore/trice potrà attingere al suddetto conto per godere di riposi compensativi
secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva con lo scopo di gestire la flessibilità
di lavoro e solo in via residuale di monetizzare le ore.
Chi ne può usufruire
Possono usufruirne i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato.
Riferimenti legislativi
- Legge 196 del 24 giugno 1997 (cd “Pacchetto Treu”, introduce i cambiamenti in merito all’ orario di
lavoro normale, abrogando il limite giornaliero e fissando l’orario normale settimanale, con possibilità
demandata alla contrattazione collettiva settimanale di stabilire limiti inferiori e di riferire l’orario normale
alla durata media della prestazione lavorativa in periodi ultrasettimanali non superiori all’anno)
- Legge 549 del 28 dicembre 1995, (art. 2 esclude l’obbligo del versamento qualora lo svolgimento del
lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabilitati dalla contrattazione collettiva, il
diritto ad una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro, e tale riduzione venga
effettivamente goduta)
- due circolari INPS che hanno regolamentato la banca delle ore:
circolare INPS n. 40 del 20/02/1996
circolari INPS n. 39 del 17/2/2000 e n. 95 del 16/5/2000
- circolare Ministero del Lavoro n. 100 del 10/07/1996
- Legge 53 dell’8 marzo 2000 e ss. Modifiche (art. 9) - Misure a sostegno della flessibilità di orario.
Introduce alcune novità finalizzate alla tutela della famiglia e della formazione del lavoratore che
consentono una migliore gestione del tempo in relazione ai bisogni e alle necessità dei più piccoli, della
famiglia o alla volontà di investire nel proprio percorso formativo
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Coordinamento nazionale
- Dec.Leg.vo 66 del 08/04/2003 attuativo delle direttive CE 93/104, e 2000/34 CE concernenti taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
- Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003, attuativo della direttiva UE 103/94
- Contratti collettivi di lavoro, comparto Sanità
CCNL del 20/09/2001 integrativo del CCNL stipulato in data 07/04/1999 – art. 40 Banca delle Ore1
Vantaggi
- Per il/le lavoratrori/trici: diversa organizzazione del lavoro in grado di favorire la
conciliazione tra tempo di lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne
e uomini con figli e anziani.
Favorisce il benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro,
migliorando la qualità della prestazione
- Per l’ente: ottimizzare l’organizzazione del lavoro nell’ottica di una pubblica amministrazione
efficiente, moderna ed aggiornata (es. poter pianificare l’attività di lavoro, apertura al pubblico
di un ufficio, redazione di piani di lavoro, monitoraggio attività ecc, conoscendo in anticipo
quando e su chi potere contare).
- Per l’utente: ricevere - grazie ad un’organizzazione del lavoro che tiene conto della
flessibilità - una maggiore fruibilità e qualità dei servizi
Il Comitato Pari Opportunità può proporre una o più azioni, meglio se nell’ambito del piano
delle azioni positive, utilizzando la banca delle ore volte a
- favorire l’esigenza di cura famigliare e/o di persone conviventi
- migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro
Ogni Agenzia, avvalendosi del proprio CPO, organizza l’istituto della banca delle ore secondo le
esigenze emerse in fase di contrattazione sindacale.
1
1 Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo
retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o
supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile
del 1999, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché
avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’ anno stesso.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi
compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore
accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche,
organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca
delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono
essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7
aprile 1999.
La disciplina del presente articolo decorre dall’entrata in vigore del presente contratto.
Rimane fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori
che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti
compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.
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