LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE TRA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE a cura di Sergio Pellegrino & Giovanni Valcarenghi di Negli esercizi successivi, se la quantità delle norma rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio civilistica e quella fiscale si preoccupano di precedente, le maggiori quantità, valutate a norma delineare il ruolo svolto dalle rimanenze di del co. 2, costituiscono voci distinte per esercizi di beni di fine anno e dalle prestazioni in corso formazione. Se la quantità è diminuita, la diminu- di esecuzione. Infatti, a fronte dei costi di zione si imputa agli incrementi formati nei acquisto imputati a Conto economico, non si precedenti esercizi, a partire dal più recente. Per dare competenza attuazione e al correlazione, principio la sono ancora prodotti i ricavi che derivano Per le imprese che valutano in bilancio le dalla cessione dei beni o dei servizi realizzati rimanenze finali con il metodo della media mediante le suddette spese. ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o La norma di riferimento fiscale è l’art. 92 del TUIR che, per comodità di analisi, si riporta di seguito: Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85 co. 1 lett. a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e nell’esercizio stesso per la loro quantità. acquistati con varianti di quello di cui al co. 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei co. 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al co. 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello Stato patrimoniale per un valore superiore. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in sono da considerare beni “merce” i beni corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono utilizzati a fini dimostrativi nei confronti valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio dei stesso, salvo quanto stabilito nell’ art. 93 per le all’esposizione opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale. Qualsiasi bene che si presti ad essere Le rimanenze un negli beni destinati show room). provato dai potenziali clienti, infatti, nell’ammontare indicato dal contribuente costi- sarebbe di per sé un bene destinato alla tuiscono vendita, e come tale non potrebbe esistenze di (es. esercizio le finali clienti iniziali dell’esercizio successivo. assumere Per gli esercenti attività di commercio al minuto la qualifica di bene strumentale (Cass. 23.10.2006 n. 22735). che valutano le rimanenze delle merci con il In generale, il contribuente può applicare metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del uno qualsiasi dei metodi previsti per la valore così determinato anche in deroga alla disposizione del co. 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa. valorizzazione valore così ottenuto non sia inferiore a quello minimo fiscale, più oltre definito. In ogni caso, la regola del valore minimo non si applica: c.d. “beni infungibili”; funzione di non far concorrere alla formazione del reddito stesso i costi dei beni destinati alla per i quali alla per i beni la cui valutazione viene effettuata a costi specifici: si tratta dei come costi sospesi, in quanto assolvono alla e magazzino, subordinatamente alla condizione che il Le rimanenze finali, quindi, si configurano vendita del chiusura per l’attività di commercio al minuto; per le opere, le forniture e i servizi di dell’esercizio, non sono stati conseguiti i durata correlati ricavi. successivo art. 93 del TUIR. non rientra tra le rimanenze il diritto acquistato in forza di un preliminare di acquisto, “vale a dire il mero credito alla prestazione del consenso per la stipulazione del contratto definitivo”, secondo quanto indicato dalla Cass. 5.2.2002 n. 1531; regolate dal Il co. 1, pertanto, dispone che – proprio al Pertanto: ultrannuale, fine di determinare il valore minimo fiscale – la prima fase necessaria è quella di raggruppare i beni in categorie omogenee (art. 92 co. 1 del TUIR): per natura: i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso Per l’individuazione delle componenti da genere, ancorché di diverso tipo; includere nel costo dei beni, occorre rifarsi ai per valore: i beni devono avere identico criteri definiti dall’art. 110 co. 1 lett. b) del contenuto economico. TUIR. Secondo consolidato parere della dottrina, In buona sostanza, nel primo esercizio le non sono suscettibili di aggregazione nella rimanenze sono valutate al costo medio pon- stessa categoria omogenea: derato, derivante dal rapporto tra totale costo i beni di diversa natura, sebbene abbiano Quindi, ipotizzando che siano residuati identico valore unitario; dei beni acquistati e totale quantità acquistate. i beni della stessa natura, ma di 1.000 pezzi di un determinato bene alla data divergenti in termini di valore. del 31.12.2010, primo esercizio di attività di L’omogeneità va determinata con riferimento al momento in cui si procede al una società, e che: l’anno; raggruppamento. Ad ogni gruppo omogeneo come sopra si siano acquistati 10.000 pezzi durante si sia sostenuto, per tali acquisti, un determinato, occorre attribuire un valore che costo di 500.000 euro (si prescinde dal non risulti inferiore a quello minimo ottenuto fatto, ad esempio, che alcuni acquisti applicando i criteri definiti, in primo luogo, siano stati effettuati a 50 euro al pezzo, dai co. 2 e 3 dell’art. 92 del TUIR. Detto valore altri a 40 ed altri a 60); minimo è rappresentato dal c.d. “LIFO a scatti la valutazione dovrà avvenire come segue: annuali”. costo medio ponderato 2010 : 500.000 : 10.000 = 50 Per la determinazione del valore minimo valore rimanenze : 50 1.000 = 50.000 (parametro di confronto), occorre distinguere tra: Negli esercizi successivi al primo, invece, il primo esercizio di formazione delle occorre distinguere le ipotesi rappresentate in rimanenze; tabella: gli esercizi successivi. Nel primo esercizio, la valutazione delle rimanenze avviene con l’attribuzione, ad ogni categoria di beni, di un valore determinato dal rapporto fra il costo complessivo dei beni della stessa categoria e la loro quantità. Quantità invariate rispetto al precedente esercizio Quantità incrementate rispetto al precedente esercizio Quantità diminuite rispetto al precedente esercizio Si mantiene il medesimo costo medio ponderato dell’anno precedente Quantità pari al precedente esercizio Si valuta con lo stesso costo medio ponderato Quantità eccedente rispetto al precedente esercizio Si valuta con il costo medio ponderato dell’anno, con il medesimo procedimento di cui sopra Secondo esercizio di attività Si considerano venduti tutti i prodotti acquistati nell’anno, e la valutazione delle rimanenze va fatta con il costo medio ponderato dell’anno precedente Esercizi dal terzo in avanti Considerano venduti tutti i prodotti acquistati nell’anno e, a scalare, quelli degli esercizi più recenti In alternativa al LIFO a scatti annuale, se le imprese adottano uno dei seguenti criteri per atteso che questo fa espresso riferimento alle imprese che “valutano in bilancio”. la predisposizione del bilancio d’esercizio, lo Pertanto, nell’ipotesi in cui l’adozione di un stesso assume rilievo anche ai fini fiscali (art. metodo diverso da quelli fiscalmente 92 c. 4 del TUIR): riconosciuti porti al conseguimento di un costo medio ponderato; valore inferiore a quello ottenibile con il LIFO FIFO; a varianti del LIFO a scatti annuali (es. LIFO continuo). In pratica, si crea una perfetta coincidenza tra i criteri adottati ai fini civilistici e quelli assunti ai fini fiscali. Qualora, ai fini civilistici, le imprese non adottino alcuno dei suddetti criteri, ai fini fiscali il valore delle rimanenze non potrà risultare inferiore a quello ottenuto tramite il LIFO a scatti annuali. Detto principio continua altresì ad operare nei confronti delle imprese minori, le quali non sono riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 92 co. 4 del TUIR, scatti annuali, occorrerà apportare un’apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Il rispetto del principio del valore minimo implica che l’impresa sia tenuta all’attivazione di un apposito prospetto recante la valutazione secondo il metodo LIFO a scatti, per consentire agli organi dell’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza della condizione cui la scelta stessa è subordinata. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il suddetto valore minimo viene determinato, ai sensi dell’art. 92 co. 5 del TUIR, come rapporto tra la quantità dei beni esistenti a rimanenza ed il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio. importo facendo ricorso al valore di mercato. Il principio contabile definisce il costo Per quanto riguarda la disciplina civilistica, storico come il “complesso dei costi sostenuti per la norma di riferimento è rappresentata ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino dall’art. 2426 c.c., che detta i criteri di nel loro attuale sito e condizione”; a seconda del valutazione delle poste di bilancio, mentre, a fatto che i beni siano acquistati da economie livello di prassi contabile nazionale, si occupa terze o prodotti internamente, il costo storico di questa tematica il principio contabile OIC sarà costituito dal costo di acquisto o n. 13. produzione. Le rimanenze di magazzino sono costi Determinare il costo di acquisto è imputabili a beni ancora in giacenza che si generalmente semplice, in quanto è sufficiente rinviano all’esercizio successivo in quanto fare riferimento al corrispettivo indicato nella verranno recuperati tramite i ricavi di futuri fattura periodi. eventuali oneri accessori; più delicata è invece del fornitore, maggiorato degli Si tratta di beni che, a differenza dei cespiti, la quantificazione del costo di produzione, non sono soggetti a un utilizzo che ne che deve essere determinato tenendo conto comporti il deperimento o il consumo, in dei costi diretti sostenuti e di quelli indiretti quanto condizione per la quota ragionevolmente imputabile, “originaria” in attesa di essere realizzati con mentre non potranno mai essere computate le la vendita ovvero impiegati nella produzione. spese generali ed amministrative, i costi di La valutazione delle rimanenze deve essere distribuzione, le spese di ricerca e gli oneri restano nella loro effettuata sulla base di quanto previsto dall’art. finanziari. 2426 n. 9 c.c., ai sensi del quale devono essere Per i beni infungibili, ovverosia per quei iscritte in bilancio al costo di acquisto o beni che non possono essere sostituiti con produzione, ovvero al valore di realizzazione beni di caratteristiche perfettamente analoghe, desumibile dall’andamento del mercato. ma hanno invece una loro “specificità” che li L’OIC n. 13 stabilisce esplicitamente che le rende unici, la valorizzazione deve essere rimanenze di magazzino vanno valutate al necessariamente fatta con il metodo dei costi minore tra il costo storico e il valore di specifici, ossia identificando i singoli beni mercato, in considerazione del fatto che, acquistati o prodotti ed i relativi costi. quando l’utilità o la funzionalità originaria L’art. 2426 n. 10 c.c. individua, invece, per i misurata dal valore (costo) originario si beni fungibili configurazioni riduce, si rende necessario modificare tale “alternative”, vale a dire: di costo il metodo FIFO (first in, first out): le Una volta identificata la configurazione di quantità acquistate o prodotte in epoca costo, è necessario procedere al confronto con più remota sono le prime a essere il valore di mercato. vendute o utilizzate in produzione, di L’art. 2426 n. 9 c.c. impone, infatti, il modo che “restano in magazzino” le confronto fra costo e valore di realizzazione quantità relative agli acquisti o alle desumibile dall’andamento di mercato: se produzioni più recenti; questo è inferiore al costo, vi è l’obbligo, e non il metodo LIFO (last in, first out): le la facoltà, di iscrivere le rimanenze di quantità acquistate o prodotte più magazzino a tale minore valore. recentemente sono le prime a essere Il confronto tra costo e valore di mercato ha vendute o utilizzate in produzione, di la funzione di eliminare quei costi di magaz- modo che “restano in magazzino” le zino che si prevede non possano essere quantità relative agli acquisti o alle recuperati in futuro: quindi, nei casi in cui produzioni più remote; l’utilità, la funzionalità originaria o il prezzo il metodo del costo medio ponderato, del magazzino subiscano una riduzione che considera le unità di un bene significativa, acquistato o prodotto a date diverse e a all’adeguamento del valore delle rimanenze diversi costi come facenti parte di un con insieme, in cui i singoli acquisti e le mercato. singole produzioni non sono quello è obbligatorio desunto procedere dall’andamento del più La logica che impone la svalutazione delle identificabili, ma sono tutti ugualmente rimanenze è quindi quella di anticipare un disponibili. futuro Di fronte a magazzini costituiti da beni evento negativo, desumibile da circostanze che si sono già verificate, come la fungibili, il legislatore civilistico consente riduzione quindi al redattore del bilancio di utilizzare, deperimento dei beni, anche se l’evento si in luogo del costo specifico, che sarebbe concretizzerà soltanto con il loro realizzo o impossibile utilizzo produttivo. da economicamente “convenzionali” valore di mercato o il applicare in modo sostenibile, dei criteri Da un punto di vista contabile, il processo una di adeguamento del valore delle rimanenze che si basano su presunzione sull’andamento dei flussi di magazzino. del viene attuato nel seguente modo: nello Stato patrimoniale viene esposto il valore delle rimanenze: se il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato è inferiore al A tal fine, le rimanenze finali, la cui costo, allora in bilancio andrà iscritto il valutazione non sia effettuata a costi specifici primo valore; o a norma dell’art. 93 del TUIR, sono assunte la per un valore non inferiore a quello che variazione tra il valore all’apertura risulta raggruppando i beni in categorie dell’esercizio e il valore calcolato alla omogenee data di chiusura dell’esercizio stesso; attribuendo a ciascun gruppo un valore non in Nota integrativa vi è l’obbligo di inferiore a quello che si ottiene: nel Conto economico risulterà evidenziare la svalutazione effettuata, nonché, se significativo, il relativo ammontare. per natura e per valore e a) dall’applicazione del LIFO a scatti annuale; b) dall’applicazione del costo medio della ponderato, del FIFO o di varianti del LIFO a “correttezza” e della “verità” del bilancio, scatti, se uno di tali metodi è utilizzato in qualora negli esercizi successivi non vi siano bilancio per valutare le rimanenze. Nel rispetto dei postulati più le condizioni per mantenere il minor I beni non fungibili sono quindi valore, vi è l’obbligo di ripristinare in bilancio necessariamente valutati a costo specifico, il valore di costo, accreditando a Conto mentre quelli fungibili vanno raggruppati in economico il maggior valore originatosi e categorie omogenee e valutati sulla base dei fornendo le opportune informazioni nella metodi “convenzionali”. Nota integrativa, così come fatto in Le categorie devono essere omogenee per precedenza per la rilevazione della perdita di natura e per valore e la loro individuazione valore. non può che essere fatta caso per caso, Il ripristino comporta, all’atto pratico, un confronto tra il valore di mercato del bene e il tenendo conto anche di quelle che sono le caratteristiche dell’impresa. suo costo originario; le rimanenze sono Vi è quindi una sostanziale coincidenza tra valutate al nuovo valore di mercato se i criteri civilistici e quelli fiscali nella quest’ultimo risulta ancora inferiore al costo valutazione delle rimanenze effettuata per i originario. beni fungibili: l’impresa che adotta nel La disciplina fiscale delle rimanenze di proprio bilancio uno fra i criteri ammessi magazzino è dettata dall’art. 92 del TUIR, il dall’art. 2426 n. 10 c.c., ossia LIFO, FIFO o quale dispone che le “variazioni delle rimanenze costo medio ponderato, vede riconosciuto finali … rispetto alle esistenze iniziali concorrono quel valore anche da un punto di vista fiscale. a formare il reddito dell’esercizio”. Con il co. 5 dell’art. 92 il legislatore si preoccupa, invece, di inserire un “paletto” per la deduzione delle svalutazioni Camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso”. del magazzino. Il co. 5 conclude poi affermando che il minor valore attribuito alle rimanenze vale Affinché la perdita di valore rilevata da un anche per gli esercizi successivi, sempre che le punto di vista civilistico, sulla base del rimanenze non risultino iscritte nello Stato confronto con il valore di mercato, possa patrimoniale per un valore superiore, ossia si concorrere a formare come componente sia proceduto, da un punto di vista civilistico, negativo il reddito d’impresa, la norma al ripristino di valore. impone il confronto con il valore normale. Mentre la normativa civilistica impone alle Dispone infatti il co. 5 che, se in un imprese di valutare le rimanenze al minore esercizio il valore unitario medio dei beni, tra il costo storico e il valore di realizzazione determinato con uno dei criteri ammessi, è desumibile superiore al valore normale medio di essi obbligandole quindi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore svalutazione qualora minimo è determinato moltiplicando l’intera condizioni, la normativa fiscale consente, ma quantità indipendentemente non impone, di recepire il minor valore anche dall’esercizio di formazione, per il valore da un punto di vista fiscale: affinché la normale. variazione dei beni, dall’andamento sia ad del effettuare ne deducibile mercato, una ricorrano non è le però Per valore normale dei beni si intende sufficiente il confronto con un “generico” quello determinato ai sensi dell’art. 9 co. 3 del valore di mercato, ma è necessario che la TUIR, vale a dire “il prezzo o corrispettivo perdita di valore sia dimostrabile e non sia mediamente praticato per i beni e i servizi della “occasionale”, stessa specie o similari, in condizioni di libera paragone diviene il valore normale medio concorrenza dell’ultimo mese, cioè di un periodo ben e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i tant’è che il termine di definito e, nel contempo, significativo. beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in Nel momento in cui un’impresa adegua il mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per valore del magazzino, valutato con uno fra il la determinazione del valore normale si fa metodo LIFO, FIFO o costo medio ponderato, riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle al tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, dall’andamento di mercato, sta modificando o in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle meno i criteri di valutazione adottati? valore di realizzazione desumibile Se così è, come è capitato di vedere sostenuto dall’Amministrazione finanziaria in situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”. alcune verifiche fiscali, tale variazione va Il documento OIC n. 29 definisce il comunicata all’Agenzia delle Entrate, come cambiamento dei principi contabili adottati prescritto dall’art. 110 co. 6 del TUIR? E quali nella redazione del bilancio nel seguente sono le conseguenze se ciò non avviene? modo: “Un cambiamento di principio contabile è Per dare risposta a queste domande risulta rappresentato da una o più variazioni rispetto ai necessario analizzare cosa stabilisce in merito principi contabili adottati nel precedente esercizio. il principio contabile OIC n. 29, che tratta la Per principi contabili si intendono quei principi, tematica ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di dei cambiamenti di principi applicazione, contabili. Il documento mette in evidenza come il codice civile preveda che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi In queste fattispecie, è fatto obbligo agli di motivare in Nota integrativa la deroga al principio generale e l’eventuale influenza in bilancio, e questo sulla base stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. … Un cambiamento di principio contabile è eccezionali. amministratori che del principio della rappresentazione corretta stabilito dall’art. 2423 c.c. e per consentire, in relazione a due o più esercizi, la comparabilità dei bilanci. In particolare, l’art. 2423-bis co. 1 n. 6, dispone che “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”. Lo stesso articolo, al co. 2 stabilisce che “deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della ammesso solo se validamente motivato e se effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni dell’impresa”. Appare del tutto evidente che si ha cambiamento di principio contabile quando l’impresa adotta, fra possibili scelte alternative, un criterio differente rispetto a quello sino a quel momento utilizzato per la rappresentazione in bilancio di una determinata posta. Parlando di criteri di valutazione del magazzino, si verifica quindi la modifica dei criteri di valutazione se l’impresa passa, ad esempio, dal metodo del costo medio ponderato al LIFO, o viceversa, modificando la propria scelta fra una serie di alternative percorribili. Al riguardo, non a caso, l’OIC n. 29 fa un alternativo, ma si è ottemperato all’obbligo esempio di questo tipo a pagina 7 del docu- civilistico di svalutare il magazzino se questo mento, esemplificando la fattispecie della è sopravvalutato, evitando, in ossequio al modifica del criterio di valutazione delle rima- principio nenze di magazzino, definita come “il caso di redazione del bilancio, il fatto che la perdita modifica che più di frequente si incontra nella di valore sia differita nel tempo (ossia al pratica”. momento di utilizzo o realizzo dei beni) e che L’esempio proposto è quello della società che ha sempre valutato in passato le la di società prudenza esponga che un governa la patrimonio sovrastimato. rimanenze con il metodo LIFO e che a fine Chiare sono le indicazioni in tal senso che si esercizio passa al metodo FIFO: in una ricavano dal documento OIC n. 13: “La situazione di questo tipo, avendo l’impresa valutazione del magazzino al minore tra costo e abbandonato un criterio di valutazione a mercato deve avvenire utilizzando sempre gli beneficio di un altro, risultando entrambi stessi metodi, cioè con uniformità di criterio. ammessi e accettabili, deve motivare in Nota L’uniformità di metodo nella valutazione del integrativa le ragioni della scelta e indicare magazzino è condizione essenziale per la corretta l’effetto sul risultato d’esercizio qualora si determinazione dei risultati dell’esercizio. Le fosse continuato ad applicare il vecchio rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi criterio; è opportuno poi che evidenzi in delle rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui un’apposita si cambi il metodo di applicazione del principio del situazione economico- patrimoniale sintetica “pro-forma” il risultato e la struttura patrimoniale sia dell’esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello precedente, qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo. Non può essere invece considerato in alcun modo modifica del criterio di valutazione l’adeguamento del valore del magazzino, valutato con uno fra LIFO, FIFO o costo medio ponderato, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato: in un caso del genere, non si è cambiato infatti criterio di valutazione, scegliendone uno minore tra costo e mercato (ad esempio cambiamento del metodo di costo da FIFO a LIFO) si deve determinare l’effetto di tale cambiamento. La rettifica che si origina dal cambiamento, se significativa, deve essere appropriatamente contabilizzata ed evidenziata in bilancio insieme al fatto del cambiamento”. In una fattispecie di questo tipo, non siamo quindi di fronte a un cambiamento dei criteri di valutazione adottati dall’impresa, quanto piuttosto a un cambiamento di stima, come evidenziato dal principio OIC n. 29. Afferma al riguardo il documento: “Il processo di formazione del bilancio (d’esercizio, consolidato, intermedio di periodo) è, Non vi è quindi modifica dei criteri di essenzialmente, un processo di stima. Nessun valutazione del magazzino e non deve essere elemento patrimoniale, tranne il denaro in cassa in effettuata alcuna comunicazione all’Agenzia valuta di conto, è esente da stime. Le stime possono delle Entrate. riguardare le caratteristiche di elementi presenti Va comunque messo in evidenza come alla data di bilancio, oppure l’evolversi di eventi l’omessa comunicazione prescritta dall’art. futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio. Della prima categoria può, per esempio, far parte l’incidenza di spese che concorrono alla formazione del costo d’acquisto di un bene, oppure la determinazione di una quota parte di costi indiretti da allocare al costo finale di un prodotto. Nella seconda categoria si possono includere il valore di futuro realizzo di un credito o di un prodotto in magazzino, la vita utile futura di un impianto produttivo o di un bene immateriale”. E poi ancora: “Cambiamenti di stima sono una necessaria conseguenza della periodica preparazione dei bilanci, in particolare modo in tutti quei casi in cui le stime dipendono dall’evolversi di eventi futuri. L’acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali 110 co. 6 del TUIR sia interpretata spesso in modo estensivo, e non corretto, dai verificatori. La norma sancisce l’obbligo in capo ai contribuenti di comunicare i mutamenti dei criteri di valutazione, ma non afferma affatto che, in mancanza, le risultanze della valutazione effettuata vadano disconosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’attuale impostazione della norma è sostanzialmente diversa rispetto a quella vigente prima dell’introduzione del TUIR: in precedenza, infatti, la comunicazione aveva effetto dal periodo di imposta successivo e solo in caso di silenzio-assenso da parte dell’ufficio al quale era attribuito un potere di divieto. era fondata la stima originaria necessariamente La finalità della disposizione è invece ora conducono ad un aggiornamento della stima quella di “segnalare” preventivamente all’A- stessa, valori genzia modifiche nei criteri di valutazione, precedenti e/o al processo di stima. Per tutto onde consentirle di valutare l’opportunità di quanto sopra esposto, tali rettifiche rientrano nel effettuare un’eventuale verifica di quanto normale procedimento di formazione di stima e fatto da parte del contribuente, e quindi gli non costituiscono correzioni di precedenti errori uffici non hanno alcun potere di divieto in (trattati nella sezione C di questo documento) e merito. Va detto che probabilmente la norma neppure aveva una diversa portata (e logica) quando le con conseguenti comportano straordinari di reddito”. rettifiche l’evidenza di ai elementi dichiarazioni erano presentate in forma cartacea (e con tutti i documenti allegati) e periodo sufficientemente lungo, identificato non vi erano le formidabili possibilità di appunto nell’ultimo mese dell’esercizio. acquisizione di dati che oggi l’Amministrazione ha a propria disposizione. Se, per ipotesi, la comunicazione fosse La disposizione del co. 5 nulla dice, invece, in relazione alle rimanenze valutate a costo specifico. comunque effettivamente dovuta, la sua A differenza dei metodi forfetari, il metodo omissione non legittimerebbe in ogni caso a costi specifici valorizza con precisione il l’Amministrazione a disconoscere la modifica singolo bene giacente in magazzino e viene ad del criterio di valutazione, ma, al più, essere applicato nel momento in cui le potrebbe essere considerata un’infrazione di rimanenze sono formate da beni infungibili. carattere formale. Sarebbe del tutto illogico, come in qualche Ma, come detto, in questi casi nessuna caso fa l’Amministrazione finanziaria, rite- comunicazione va fatta, non essendovi alcuna nere che chi applica il costo specifico, e quindi modifica dei criteri di valutazione. utilizza una modalità di valutazione delle Come abbiamo evidenziato in precedenza, rimanenze “puntuale”, non possa dedurre la il co. 5 dell’art. 92 del TUIR prevede che la svalutazione che è obbligato a fare da un svalutazione del magazzino possa essere punto di vista civilistico, e questo unicamente dedotta se il valore unitario medio dei beni sulla base della considerazione che il co. 5 fa determinato con i criteri applicabili ai beni riferimento soltanto alle svalutazioni per chi fungibili, ossia LIFO, FIFO e costo medio pon- applica i metodi convenzionali. derato, è superiore al valore normale medio nell’ultimo mese dell’esercizio. In realtà, tutto l’art. 92 è incentrato unicamente sulla valutazione fiscale delle La norma fa ricorso al concetto di valore rimanenze da parte di chi applica questi normale e ha un riferimento temporale ben metodi e non il costo specifico, tant’è che il co. preciso, l’ultimo mese dell’esercizio: sembra 1 stabilisce che “le rimanenze finali, la cui quindi che, rispetto alla previsione civilistica, valutazione non sia effettuata a costi specifici o a l’obiettivo norma dell’art. 93, sono assunte per una valore del legislatore sia quello di consentire la deduzione della svalutazione, nel caso in cui le rimanenze siano rilevate con non inferiore …”. Non prevedendo nulla la norma in uno dei criteri convenzionali (e quindi, si è relazione ai beni valutati a costo specifico, detto, approssimativi), soltanto se ancorata a l’unica conseguenza logica è che valga quanto una perdita di valore monitorata per un fatto in bilancio, di modo che, se l’impresa ha legittimamente svalutato civilisticamente, questa svalutazione sarà deducibile anche da valore un punto di vista fiscale in ossequio al “mercato”. Vi possono essere però situazioni principio nelle di derivazione del reddito derivante quali i dal beni confronto merce con il presentano d’impresa dal bilancio civilistico, che impone problematiche tali da limitarne, ma non che, per determinare il primo, vadano escluderne, l’utilizzo, quali ad esempio la apportate alle risultanze del Conto economico presenza di difetti tecnici, l’obsolescenza o le modifiche previste dalle norme del TUIR. ancora l’esistenza di restrizioni alla vendita. Non essendovi quindi una disposizione che In casi come questi, il valore delle rimanenze regolamenta la deduzione delle svalutazioni deve essere senz’altro svalutato in bilancio, operate sulle rimanenze valutate a costo risultando il valore di realizzo ridotto, e il specifico, nessuna variazione deve essere problema che si pone è quello di stabilire se operata in dichiarazione dei redditi e quindi questa svalutazione sia deducibile o meno dal la punto di vista fiscale. Il dato letterale della svalutazione deve essere, giocoforza, norma osterebbe a una conclusione di questo considerata fiscalmente rilevante. In questo senso si esprime anche la norma tipo, tenendo conto del fatto che il “mercato” di comportamento ADC n. 168 del giugno non ha, in queste fattispecie, “segnalato” una 2007, che afferma che “il mancato richiamo, riduzione dei prezzi, non avendo il valore nell’ambito dell’art. 92, comma 5, primo periodo, normale medio dell’ultimo mese conosciuto del D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo una contrazione. specifico secondo il disposto del primo comma del Si deve ritenere però che la svalutazione sia medesimo articolo, non preclude che, ai fini della da considerarsi deducibile, in quanto il valutazione al termine dell’esercizio, il loro valore riferimento al valore normale può ritenersi debba essere comunque confrontato con il valore valido soltanto nel caso di beni che siano normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il liberamente “commerciabili” ed a prezzi valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo medi, e non quando queste condizioni non la previsione dell’art. 9 del Testo Unico, sussistono, ad esempio proprio perché i beni applicando, in sede di determinazione del reddito, sono deperiti o scaduti. Nel caso in cui il ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, il valore dei beni sia diventato trascurabile, minore fra i due importi, secondo il principio bisognerà procedere alla loro distruzione per stabilito dall’art. 2426, n. 9, cod. civ.”. dedurre il valore fiscalmente riconosciuto; Per consentire la deduzione della svalutazione del magazzino, il co. 5 dell’art. 92 fa riferimento unicamente alla perdita di fintantoché ciò non avviene, e una seppur limitata utilizzabilità permane, appare ragionevole consentire la deduzione della perdita di valore che si è manifestata. Le rimanenze finali di un esercizio, nell’ammontare dichiarato dal contribuente, I beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio sono costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo (art. 92 co. 7 del TUIR). valutati in base ai costi sostenuti, a meno che La disposizione va letta congiuntamente non rientrino tra le “forniture” ultrannuali all’art. 110 co. 8 del TUIR, in base al quale, se (art. 92 co. 6 del TUIR). in un esercizio l’ufficio rettifica in aumento In particolare, a fine esercizio, l’impresa nuovo valore deve essere riconosciuto anche deve individuare: i beni e i servizi in corso di esecuzione; l’eventuale contratto di fornitura; la relativa durata ultra/infrannuale. procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. se si tratta di opere, forniture o servizi pattuiti con oggetto unitario e con durata ultrannuale: in base all’art. 93 del TUIR; negli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve La relativa valutazione verrà effettuata: una valutazione compiuta dal contribuente, il se si tratta di altri beni o servizi: in base ai costi sostenuti nell’esercizio. Il principio di continuità agli effetti fiscali dei valori degli elementi del patrimonio dell’impresa attribuisce al contribuente il diritto a vedersi riconosciuti gli effetti (in positivo), sugli esercizi successivi, delle rettifiche in aumento operate dagli uffici. In questo modo, si evita che l’Amministrazione finanziaria rettifichi solo gli esercizi con Il riferimento dell’art. 92 co. 6 del TUIR alle “spese sostenute” implica l’adozione riguardo ai quali siano effettuabili riprese di del magazzino, obbligando anche la rettifica delle criterio a “costi specifici”, come chiarito dalla dichiarazioni relative ai successivi esercizi C.M. 26.11.81 n. 40/9/4056. nell’ipotesi in cui i maggiori redditi accertati Nel citato documento di prassi viene altresì in un esercizio determinino, per la continuità ribadito che, per i beni la cui valutazione è fiscale dei bilanci, maggiori costi per quelli effettuata successivi. a costi specifici, le scritture ausiliarie di magazzino (ove tenute) sono Gli esercenti attività di commercio al costituite da schede di lavorazione, dalle quali minuto possono valutare le rimanenze con il devono risultare i costi specificatamente c.d. metodo del prezzo al dettaglio (art. 92 co. imputabili (art. 14 co. 1 del DPR 600/73). 8 del TUIR). La norma prevede che “nella dichiarazione il valore delle rimanenze viene dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i determinato sottraendo dal totale delle criteri e le modalità di applicazione del detto merci disponibili, espresse ai prezzi di metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura vendita, organizzativa dell’impresa”. l’importo che ne risulta, espresso ai l’ammontare dei ricavi; Dal momento che non è più possibile prezzi di vendita, va riportato al prezzo allegare prospetti alla dichiarazione dei di costo moltiplicandolo per il suddetto redditi, si ritiene che tali criteri debbano complemento a 100 della percentuale di essere ricarico; illustrati all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta. ai fini delle registrazioni di magazzino i movimenti di carico e scarico delle merci Ai fini dell’applicazione del metodo in esame, occorre operare nel modo seguente vanno (C.M. 18.5.83 n. 23 prot. 9/786): sufficientemente registrati per omogenei gruppi (reparti, il carico di magazzino va rilevato sia al sezioni o simili, costituiti da beni affini prezzo di costo, sia al prezzo di vendita; sotto il profilo commerciale) e per inoltre, le ciascun gruppo l’azienda deve riportare rivalutazioni, sia le svalutazioni delle il valore di vendita al valore di costo, merci riducendo occorre in rilevare giacenza, sia conseguenti ad il primo in base alla aumenti o diminuzioni dei prezzi di percentuale corrispondente al margine vendita intervenuti nel periodo; lordo. la differenza tra il valore di vendita della Nel caso di valutazione col metodo del merce trattata ed il relativo costo prezzo al dettaglio, le rimanenze sono già costituisce il ricarico che viene espresso valutate al minor valore tra costo e valore di in percentuale del valore ai prezzi di mercato. Pertanto, non trovano applicazione vendita: le disposizioni relative: [(valore di vendita – costo): valore di vendita] al valore minimo fiscale; 100 alla possibilità di svalutazione in base al il complemento a 100 di tale percentuale rappresenta il costo di acquisto delle merci; “valore normale”.