Regolamento del segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo

annuncio pubblicitario
Ministero della Salute, del benessere e
dello sport
Regolamento del segretario di Stato per la Salute, il
benessere e lo sport del recante modifica del regolamento
sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi
specializzati e punti vendita di tabacco, in relazione
all'ampliamento dell'ambito di applicazione con
l'inclusione dei negozi specializzati in sigarette
elettroniche.
1. ------IND- 2015 0606 NL- IT- ------ 20151118 --- --- PROJET
Il segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport,
visto l'articolo 5, quinto paragrafo, lettera c, della legge sui prodotti del tabacco e
da fumo;
decreta:
ARTICOLO I
Il regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e
punti vendita di tabacco è così modificato:
A
L'articolo 1 è così formulato:
Articolo 1
La pubblicità all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette
elettroniche può essere realizzata soltanto nel rispetto delle norme di cui al
presente regolamento.
B
L'articolo 2, primo paragrafo, è così formulato:
1. La pubblicità all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o
sigarette elettroniche non deve recare in alcun modo un collegamento positivo
con la salute.
C
L'articolo 3 è così formulato:
Articolo 3
1. Le pubblicità dei prodotti del tabacco da fumo all'interno o presso un negozio
specializzato in tabacco o sigarette elettroniche devono recare l'avvertenza
sanitaria "Il fumo uccide". Tale avvertenza è formulata secondo il disposto
dell'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo.
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2. Le pubblicità dei prodotti del tabacco non da fumo all'interno o presso un
negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche devono recare
l'avvertenza sanitaria "I prodotti del tabacco uccidono". Tale avvertenza è
formulata secondo il disposto dell'articolo da definire del regolamento sui
prodotti del tabacco e da fumo.
3. Le pubblicità di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica
all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche
devono recare l'avvertenza sanitaria "La nicotina provoca forte dipendenza".
Tale avvertenza è formulata secondo il disposto dell'articolo da definire del
regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo.
4. Il testo delle avvertenze sanitarie di cui al primo, secondo e terzo paragrafo
deve occupare almeno il 15% della superficie totale della pubblicità.
5. Ai fini della determinazione della superficie delle pubblicità all'interno o presso
un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche si tiene conto della
comunicazione o delle comunicazioni effettive, composte da parole, immagini,
colori o schemi di colori specifici correlati alla marca nonché immagini, loghi o
denominazioni della marca.
6. I requisiti del presente articolo si applicano ferme restando le norme previste e
dettate dall'articolo 2, terzo paragrafo, della legge sui prodotti del tabacco e
da fumo.
D
L'articolo 4 è così modificato:
1. Al secondo paragrafo l'espressione "dalla o in forza della legge sul tabacco" si
sostituisce con "dalla o in forza della legge sui prodotti del tabacco e da fumo",
e l'espressione "realizzare pubblicità di prodotti del tabacco sulla facciata
anteriore del negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "realizzare
pubblicità di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido
di ricarica sulla facciata anteriore di un negozio specializzato in tabacco o
sigarette elettroniche".
2. Al quarto paragrafo "prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del
tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica" e "negozio
specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o
sigarette elettroniche".
3. Al quinto paragrafo "prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del
tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica" e "negozio
specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o
sigarette elettroniche".
4. È aggiunto il seguente paragrafo:
6. Il presente articolo non si applica ai punti vendita di prodotti del tabacco,
sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica dotati di un proprio
accesso chiudibile e debitamente separati all'interno di un supermercato o
di un grande magazzino.
E
L'articolo 5 è così modificato:
1. Al primo paragrafo l'espressione "negozio specializzato in tabacco" si
sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche" e
"prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del tabacco, sigarette
elettroniche o contenitori di liquido di ricarica".
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2. Al secondo paragrafo, lettera a, l'espressione "di età inferiore a 16 anni" si
sostituisce con "di età inferiore a 18 anni".
3. Al secondo paragrafo, lettera b, l'espressione "prodotti non a base di tabacco"
si sostituisce con "prodotti diversi dai prodotti del tabacco, dalle sigarette
elettroniche e dai contenitori di liquido di ricarica".
4. Al terzo paragrafo l'espressione "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce
con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche".
F
L'articolo 6 è così formulato:
Articolo 6
1. Le pubblicità di sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica
all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche
conformi all'articolo 9, primo paragrafo, del decreto provvisorio nell'ambito
della legge sulle merci in riferimento alle sigarette elettroniche, come era
formulato subito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono
ancora ammesse fino al 1° gennaio 2017.
2. Le pubblicità di prodotti del tabacco non da fumo all'interno o presso un
negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche conformi a questo
regolamento, come formulato al 19 maggio 2016, sono ancora ammesse fino
al 1° gennaio 2017.
G
L'articolo 8 è così formulato:
Articolo 8
Il presente regolamento è citato come: Regolamento sulla pubblicità dentro o
presso negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche.
ARTICOLO II
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2016.
Il presente regolamento e la relativa nota esplicativa sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi.
Il segretario di Stato per la Salute,
il benessere e lo sport,
drs. M.J. van Rijn
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NOTA ESPLICATIVA
Parte generale
Il regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e
punti vendita di tabacco dava attuazione all'articolo 5, quarto paragrafo, lettera c,
della legge sul tabacco. Tale articolo prevede, a partire dal 7 novembre 2002, un
divieto generale per la pubblicità del tabacco con una serie di eccezioni specifiche.
Con la legge del da definire recante modifica della legge sul tabacco in attuazione
della direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (Gazzetta ufficiale 2016,
da definire) l'ambito di applicazione del divieto pubblicitario si estende anche alle
sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica. Pertanto anche il
concetto di "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con quello di "negozio
specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". Il testo dell'articolo 5, quarto
paragrafo, della legge sul tabacco inoltre si ritrova ora nell'articolo 5, quinto
paragrafo, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo.
L'ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto pubblicitario di cui all'articolo
5 della legge sui prodotti del tabacco e da fumo e la sostituzione del concetto di
"negozio specializzato in tabacco" con "negozio specializzato in tabacco o sigarette
elettroniche" impongono un adeguamento del regolamento sulla pubblicità del
tabacco dentro o presso negozi specializzati e punti vendita di tabacco. Si è optato
per l'ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto pubblicitario previsto dalla
legge sui prodotti del tabacco e da fumo in quanto l'utilizzo di sigarette
elettroniche può portare alla dipendenza da nicotina e può rendere normale l'atto
di fumare. Le sigarette elettroniche contengono inoltre sostanze nocive, che
provocano danni alla salute. Per tali motivi si vieta la promozione dell'uso di
sigarette elettroniche. Il divieto vige anche per i contenitori di liquido di ricarica
utilizzati per riempire le sigarette elettroniche ricaricabili con liquidi contenenti
nicotina. Il divieto prevede tuttavia alcune eccezioni, tra cui il caso di pubblicità
dentro o presso negozi specializzati. Con l'applicazione di tali norme anche alle
sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica la normativa
pubblicitaria risulta del tutto analoga a quella vigente per i prodotti del tabacco. In
tal modo si applica una politica coerente tra i prodotti del tabacco e le sigarette
elettroniche e i contenitori di ricarica.
Le limitazioni di carattere pubblicitario per le sigarette elettroniche e i contenitori
di liquido di ricarica all'interno o presso negozi specializzati possono essere intese
come una restrizione quantitativa all'importazione o come un provvedimento di
effetto equivalente ai sensi dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (in appresso: TFUE). Ai sensi dell'articolo 36 del TFUE gli Stati
membri possono applicare simili restrizioni purché nel rispetto di una serie di
condizioni precisate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea:
- il provvedimento deve rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico;
- il provvedimento deve essere idoneo a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito;
- il provvedimento non deve andare oltre quanto necessario per il
raggiungimento di tale scopo;
- il provvedimento deve essere leggibile e prevedibile; e
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- il provvedimento deve applicarsi in modo non discriminatorio.1
A mio giudizio, il presente provvedimento, per quanto possa costituire un ostacolo
al commercio, sia giustificato ai fini della tutela della salute pubblica. Le presenti
norme in materia pubblicitaria rappresentano un idoneo strumento per il
conseguimento dell'obiettivo prefissato. Negli ultimi anni le pubblicità di sigarette
elettroniche dentro o presso i negozi specializzati sono aumentate, contribuendo
all'incremento dei consumatori che fanno un uso quotidiano di tali prodotti. Nel
2014 il 4,1% della popolazione dei Paesi Bassi ha fatto uso di sigarette
elettroniche, contro appena il 2,5% del 2013.2 In considerazione dell'esperienza in
fatto di norme pubblicitarie per i negozi specializzati in prodotti del tabacco,
l'applicazione di tali misure alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di
ricarica è uno strumento idoneo a rendere le sigarette elettroniche meno attraenti.
Si precisa che all'interno o presso i negozi specializzati le pubblicità non sono del
tutto vietate, ma semplicemente regolamentate. Il provvedimento non va oltre
quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il
requisito di leggibilità e prevedibilità è stato soddisfatto in quanto il progetto del
presente regolamento è divenuto pubblico nel momento in cui è stato presentato
alla Commissione europea e agli Stati membri nell'ambito della notifica delle
prescrizioni tecniche (si veda di seguito). A ciò si aggiunge anche la pubblicazione
del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi. Le norme in
materia pubblicitaria si applicano inoltre a tutte le sigarette elettroniche e a tutti i
contenitori di liquido di ricarica sul mercato dei Paesi Bassi, indipendentemente dal
luogo di produzione, e sono rivolte a tutti i negozi specializzati in prodotti del
tabacco o sigarette elettroniche, indipendentemente dalla nazionalità del
proprietario. Il provvedimento risponde così anche al requisito obbligatorio
dell'attuazione non discriminatoria. Tenuto conto che gli Stati membri godono di
ampi margini di libertà politica in materia di salute pubblica e definizione del livello
di tutela, reputo il presente provvedimento conforme alle norme europee sulla
libera circolazione delle merci.
Oltre alla libera circolazione delle merci, il divieto pubblicitario deve essere
valutato anche tenendo conto dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (in appresso: Convenzione dei diritti dell'uomo), che sancisce la libertà
di espressione. Le norme in materia pubblicitaria per i negozi specializzati in
prodotti del tabacco o sigarette elettroniche possono essere reputate in violazione
della libertà di espressione. Ritengo tuttavia che tale violazione sia giustificata in
considerazione del disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione dei
diritti dell'uomo, secondo cui la libertà di espressione comporta doveri e
responsabilità. Pertanto l'esercizio di tale libertà può essere sottoposto a
determinate condizioni e limitazioni, che devono rispondere ai seguenti requisiti:
- il provvedimento deve essere previsto dalla legge;
- il provvedimento deve essere volto a una delle finalità citate dall'articolo 10,
paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo;
- il provvedimento deve costituire una misura necessaria all'interno di una
società democratica.
Con il presente regolamento si soddisfa il requisito in base al quale il
CGUE 30 novembre 1995, C-55-94 (Gebhard); CGUE 4 luglio 2000, C-424/97 (Haim);
CGUE 1° febbraio 2001, C-108/96 (Mac Quen et al.).
2
Centro nazionale dei Paesi Bassi per la lotta al tabagismo (Nationaal expertisecentrum
Tabaksontmoediging); Scheda 2014 sulle ricerche continue sulle abitudini relative al fumo.
Scheda di marzo 2015.
1
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provvedimento deve essere previsto dalla legge. Dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo (in appresso: Corte dei diritti dell'uomo) risulta che
non deve trattarsi necessariamente di una legge formale. È importante che i
cittadini abbiano accesso agli obblighi previsti e che questi ultimi siano esposti con
una precisione tale da evitare che i cittadini siano colti di sorpresa al momento
della loro applicazione.3 Il presente regolamento risponde a tali requisiti. Il
provvedimento è finalizzato inoltre alla tutela della salute pubblica, che rientra fra
gli interessi citati dall'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione dei diritti
dell'uomo. Il provvedimento è infine necessario all'interno di una società
democratica. A tale riguardo, la Corte dei diritti dell'uomo ha stabilito che gli Stati
godono di ampia discrezionalità in fatto di comunicazioni commerciali.4 La Corte di
giustizia dell'Unione europea ha ribadito tale considerazione in una causa in
materia di pubblicità del tabacco.5 Tenuto conto della capitale importanza della
tutela della salute pubblica, il presente provvedimento rientra nella discrezionalità
degli Stati nazionali. Stante quanto precede, reputo il presente regolamento
conforme all'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
Notifica
Il progetto del presente regolamento è stato presentato alla Commissione e agli
Stati membri della Commissione europea il da definire, in ottemperanza
all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione (GU L 241 del 2015). Notifica da definire.
Nota esplicativa per articolo
Articolo I
Lettera A
Nell'articolo 1 si adegua l'ambito di applicazione del regolamento al nuovo
concetto giuridico di negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche. Non
vi sono più riferimenti a punti vendita di tabacco equiparati ai negozi specializzati,
in quanto la definizione di negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche
di cui all'articolo 1 della legge sui prodotti del tabacco e da fumo indica
chiaramente quando un negozio si considera specializzato in tabacco o sigarette
elettroniche.
Il secondo paragrafo è abrogato. Esso prevedeva che le disposizioni dell'articolo 4
non fossero applicabili ai punti vendita di tabacco dotati di un proprio accesso
chiudibile e debitamente separati all'interno di un supermercato o di un grande
magazzino. Tale disposizione è stata integrata nell'articolo 4 (si veda la lettera D).
In concreto ciò non comporta alcuna modifica della normativa.
Lettera B
La pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette
elettroniche non può recare in alcun modo un collegamento positivo con la salute.
Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 aprile 1979, Sunday Times v. Regno Unito, n.
6538/74, considerando 47 e 49.
4
Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 novembre 1989, Markt Intern Verlag GMBH e Klaus
Beerman v. Germania, n. 10572/83, considerando 33.
5
CGUE 12 dicembre 2006, C-380/03, (Germania v. Parlamento europeo e Consiglio
dell'Unione europea), considerando 55.
3
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Tale norma si ritrova all'articolo 2, primo paragrafo. Questo articolo intende evitare
che le avvertenze obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 per i messaggi pubblicitari
dentro o presso negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche siano
inficiate da affermazioni legate alla salute. Con l'ampliamento dell'ambito di
applicazione di questa disposizione anche la promozione dell'uso di sigarette
elettroniche non può recare alcun collegamento positivo con la salute. Da ciò
anche il divieto di affermare a fini promozionali che l'uso di sigarette elettroniche
sia meno nocivo rispetto all'uso di prodotti del tabacco. Tale divieto è necessario
onde evitare che non fumatori inizino a fare uso di sigarette elettroniche, il che
non è auspicabile ai fini della salute pubblica. Il fatto che l'uso di sigarette
elettroniche sia meno nocivo rispetto al fumo di prodotti del tabacco non significa
infatti che l'uso delle sigarette elettroniche non sia dannoso.
Lettera C
La lettera C contiene una riformulazione dell'articolo 3. Tale modifica è necessaria
al fine di attuare una distinzione tra i vari prodotti pubblicizzati e le avvertenze ivi
correlate, che deve essere trasmessa anche dalla pubblicità. Per la formulazione di
tali avvertenze si rimanda al regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo, che
prescrive come debbano essere formulate le avvertenze riportate sulle confezioni
esterne e sui singoli pacchetti dei prodotti. Al riguardo, il regolamento sui prodotti
del tabacco e da fumo applica la direttiva sui prodotti del tabacco.6
La promozione di prodotti del tabacco da fumo deve riportare l'avvertenza "Il fumo
uccide". Le pubblicità dei prodotti del tabacco non da fumo devono riportare
l'avvertenza "I prodotti del tabacco uccidono". Nel caso di sigarette elettroniche e
contenitori di liquido da ricarica deve comparire l'avvertenza "La nicotina provoca
forte dipendenza". Questi testi non coincidono con le (nuove) avvertenze che
devono essere riportate sui singoli pacchetti e sulle confezioni esterne. La scelta è
intenzionale, in quanto tali testi sono più lunghi e difficili da leggere in un
annuncio pubblicitario.
Il quarto paragrafo dell'articolo 3 dispone che l'avvertenza deve occupare almeno
il 15% della superficie totale della pubblicità. Il quinto paragrafo stabilisce che nel
calcolo della superficie della pubblicità sono incluse tutte le comunicazioni effettive
quali parole, immagini, colori o schemi di colori specifici correlati alla marca
nonché immagini, il logo o la denominazione della marca.
Il sesto paragrafo chiarisce la relazione tra le disposizioni di questo articolo e
quanto stabilito da o in forza dell'articolo 2, terzo paragrafo, della legge sui
prodotti del tabacco e da fumo. L'articolo 2, terzo paragrafo, di tale legge dispone
che le immagini presenti sulle confezioni esterne e sui singoli pacchetti di prodotti
del tabacco e correlati destinati ai consumatori dello Spazio economico europeo
devono rispettare i requisiti previsti per l'aspetto esterno delle confezioni e dei
pacchetti. L'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da
fumo prevede ulteriori requisiti in merito, anche con riferimento all'alternanza di
avvertenze sanitarie combinate. Tali requisiti si applicano anche quando la
pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette
elettroniche consta di un'immagine di un pacchetto o di una confezione esterna. Le
norme previste dall'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 2014).
6
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comunicazione pubblicitaria non consti di un'immagine di un pacchetto o di una
confezione esterna.
Lettera D
La lettera D contiene un adeguamento dell'articolo 4 alla nuova estensione
dell'ambito di applicazione del regolamento, insieme all'adeguamento di un
riferimento alla legge sul tabacco con l'uso della nuova denominazione (legge sui
prodotti del tabacco e da fumo). È stato aggiunto inoltre un paragrafo relativo
all'abrogazione del secondo paragrafo dell'articolo 1 del regolamento. Questo sesto
paragrafo dispone che le norme previste dall'articolo 4 non si applicano ai punti
vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di
ricarica dotati di un proprio accesso chiudibile e debitamente separati all'interno di
un supermercato o di un grande magazzino. Le norme dell'articolo 4 riguardano le
pubblicità sulla facciata anteriore o sulla vetrina dei negozi specializzati in tabacco
o sigarette elettroniche. Se un negozio specializzato si trova in uno spazio chiuso
all'interno di un supermercato o di un grande magazzino le pubblicità potrebbero
essere esposte sul lato esterno del negozio, all'interno del supermercato o grande
magazzino. Tale condizione non è conforme all'articolo 5, quinto paragrafo, lettera
c, punto 2, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo, in cui si dispone
espressamente che la pubblicità di un punto vendita separato all'interno di un
supermercato o grande magazzino deve rivolgersi esclusivamente a chi si trova
all'interno del punto vendita. Con tale disposizione si tutela il grande pubblico che
frequenta il supermercato o grande magazzino dalla pubblicità di prodotti del
tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica.
Lettera E
Alla lettera E l'ambito di applicazione dell'articolo 5 è stato adeguato
all'ampliamento del divieto pubblicitario previsto dalla legge sui prodotti del
tabacco e da fumo. Inoltre all'articolo 5, secondo paragrafo, lettera a, si dispone
che la pubblicità non possa essere esposta nelle immediate vicinanze di gruppi di
prodotti particolarmente attraenti per giovani di età inferiore a 18 anni. Il limite di
età era di 16 anni e per omissione non è stato modificato quando per la vendita di
prodotti del tabacco l'età minima è stata elevata da 16 a 18 anni. La presente
modifica risolve tale incongruenza.
Lettera F
La lettera F introduce un nuovo articolo 6, che prevede una disposizione transitoria
per le pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco, sigarette
elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o prodotti del tabacco non da fumo.
Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per le sigarette elettroniche
e i contenitori di liquido di ricarica si doveva rispettare soltanto il disposto del
decreto provvisorio nell'ambito della legge sulle merci in riferimento alle sigarette
elettroniche. Le norme applicabili sono state modificate in due punti. In primo
luogo è stata modificata la frase dell'avvertenza sanitaria. In base al decreto
provvisorio sulle sigarette elettroniche doveva figurare il testo "Questo prodotto
contiene nicotina, una sostanza che provoca forte dipendenza. Uso sconsigliato ai
non fumatori". Tale testo è stato reputato troppo lungo per essere efficace in un
messaggio pubblicitario, pertanto è stato sostituito con "La nicotina provoca forte
dipendenza". In secondo luogo, il decreto provvisorio sulle sigarette elettroniche
non prescriveva le dimensioni minime dell'avvertenza. Il presente regolamento
impone una dimensione minima pari al 15% della superficie complessiva della
pubblicità.
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Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di modifica, il regolamento
non prevedeva alcuna distinzione tra i prodotti del tabacco da fumo e quelli non da
fumo. Pertanto anche le comunicazioni pubblicitarie per i prodotti del tabacco non
da fumo all'interno o presso i negozi specializzati dovevano recare l'avvertenza "Il
fumo uccide". Con il presente regolamento di modifica si pone fine a tale
incoerenza. Per concedere ai dettaglianti il tempo di adeguare il proprio materiale
pubblicitario alle nuove disposizioni per le sigarette elettroniche, i contenitori di
liquido di ricarica e i prodotti del tabacco non da fumo è previsto un periodo di
transizione che si conclude il 1° gennaio 2017.
Lettera G
Alla lettera G il titolo con cui è citato il regolamento è modificato in "Regolamento
sulla pubblicità dentro o presso negozi specializzati in tabacco o sigarette
elettroniche".
Articolo II
Per l'entrata in vigore del presente regolamento ci si ricollega all'ultima data di
attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco, da cui ha origine il regolamento
stesso.
Il segretario di Stato per la Salute,
il benessere e lo sport,
drs. M.J. van Rijn
Pagina 9 di 9
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