Associazione Generale Italiana dello Spettacolo COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10 Roma, 4 dicembre 2013 Prot. n. 385 Ill. On.le Enrico Letta Presidente del Consiglio dei Ministri Roma [email protected] Ill. On. Massimo Bray Ministro per i Beni e le Attività culturali e del Turismo Roma [email protected] Ill. On.le Beatrice Lorenzin Ministro della salute [email protected] La legge 8 novembre 2013, n.128 ha convertito in legge con modificazioni, il decreto legge 12 settembre 2013, n.104 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Tra le modifiche decise in extremis dall’Assemblea della Camera dei Deputati quelle apportate all’articolo 4 comma 5 con l’aggiunta del comma 5 sexies riguardano in particolare l’uso di sigarette elettroniche nonché la pubblicità di marchi e liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. Con le norme richiamate si è in sostanza deliberato : - con il comma 5 sexies lettera a) l’abolizione del divieto di uso di sigarette elettroniche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; - con il comma 5 sexies, lettera b ) una nuova regolamentazione della pubblicità di marchi o liquidi di sigarette elettroniche negli elementi dell’offerta pubblicitaria e nei luoghi e strumenti dell’offerta stessa. E’ tra l’altro previsto il divieto di tale pubblicità nelle sale cinematografiche in occasione “della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori”. La violazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa da 5,000 a 25.000 euro per la prima trasgressione, importi destinati a raddoppiare per ogni ulteriore trasgressione. La sanzione si applica altresì ai proprietari delle sale stesse, spesso totalmente estranei all’attività cinematografica. Per il combinato e paradossale disposto della nuova normativa l’esercente che proietti la pubblicità in questione in occasione “della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori” è passibile della sanzione, mentre l’adulto presente nella stessa sala può tranquillamente “svaporare”. Il paradosso è acuito dal fatto che non esiste la previsione normativa di film destinati prevalentemente alla visione dei minori: i film sottoposti alla revisione cinematografica sono riconosciuti con atto amministrativo “per tutti” o con divieto ai minori degli anni 18 o 14. Sussiste, ma al solo fine di particolari incentivi di programmazione, la categoria dei film per ragazzi. Molta confusione quindi che, con l’abolizione del divieto di uso delle sigarette elettroniche e la definizione della norme sulla pubblicità sopra richiamate rischia di riverberarsi molto negativamente sulla gestione dei luoghi di spettacolo di cinema, teatro, concerti, circhi e spettacoli viaggianti per i quali altre norme legislative stanno invece riconoscendo la centralità in quanto, con la libera offerta di cultura e favorendo la libera partecipazione ed aggregazione del pubblico, assolvono una importante funzione in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, innervando e continuativamente alimentando il tessuto culturale e sociale dei territori, contribuendo in maniera decisiva alla vivibilità dei centri urbani. Si rende pertanto necessario ed urgente un correttivo che modifichi tale situazione, esigenza avvertita dalle stesse associazioni del comparto del fumo elettronico con le quali siamo in contatto e a livello parlamentare con la proposta di legge dell’On.le Abbrignani (atto Camera n.1293) che all’art. 6 prevede il divieto di uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. Anche in conformità al principio di precauzione sancito dalla Commissione Europea nella comunicazione del 2 febbraio 2000, si richiede pertanto che, con norma legislativa di abrogazione dell’art. 4, comma 5-sexies, primo comma lett. a) della legge n. 128/2013 sia ripristinato il divieto di uso delle sigarette elettroniche nelle sale e strutture di pubblico spettacolo. In attesa della urgente definizione di tale norma, che forse potrebbe realizzarsi con la stessa legge di stabilità, sarebbe importante acquisire dal Ministero della Salute un indirizzo sull’opportunità di vietare nelle strutture e luoghi di spettacolo l’uso della sigaretta elettronica. Ciò consentirà agli esercenti di adottare un comportamento preventivo teso ad evitare confusioni e contestazioni che potrebbe anche concretare turbativa dell’ordine pubblico. Con riferimento alla nuova regolamentazione della pubblicità, le scriventi Associazioni chiedono sin d’ora di partecipare alla definizione del codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alla ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, previsto dalla legge n.128/2013. Nel merito si segnala per ora che l’esercente cinematografico acquisisce dalle Agenzie un plot pubblicitario pluriarticolato sul quale non ha alcuna possibilità decisionale In tale sede dovrà essere affrontata la problematica prospettata in ordine alle sanzioni ed alla certa individuazione dei film durante le cui proiezioni e vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche. Per la miglior soluzione di questo problema si sottolinea la necessità del raccordo decisionale tra i dicasteri della salute, dei beni, attività culturali e turismo e dell’economia, in attuazione del principio della concertazione che è stato tra i presupposti delle dichiarazioni programmatiche del Governo. Si ringrazia per l’attenzione e, restando in attesa di cortesi comunicazioni in ordine a quanto esposto, e segnatamente dell’indirizzo richiesto al Ministero della Salute, si porgono i migliori saluti. Presidente AGIS Carlo Fontana Presidente ANEC Lionello Cerri Presidente ANEM Carlo Bernaschi Presidente FICE Mario Lorini Presidente ACEC Roberto Busti