Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10
Roma, 4 dicembre 2013
Prot. n. 385
Ill. On.le Enrico Letta
Presidente del Consiglio dei Ministri
Roma
[email protected]
Ill. On. Massimo Bray
Ministro per i Beni e le
Attività culturali e del Turismo
Roma
[email protected]
Ill. On.le
Beatrice Lorenzin
Ministro della salute
[email protected]
La legge 8 novembre 2013, n.128 ha convertito in legge con
modificazioni, il decreto legge 12 settembre 2013, n.104 recante misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca.
Tra le modifiche decise in extremis dall’Assemblea della Camera dei
Deputati quelle apportate all’articolo 4 comma 5 con l’aggiunta del comma 5
sexies riguardano in particolare l’uso di sigarette elettroniche nonché la
pubblicità di marchi e liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti
nicotina.
Con le norme richiamate si è in sostanza deliberato :
- con il comma 5 sexies lettera a) l’abolizione del divieto di uso di sigarette
elettroniche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
-
con il comma 5 sexies, lettera b ) una nuova regolamentazione della
pubblicità di marchi o liquidi di sigarette elettroniche negli elementi
dell’offerta pubblicitaria e nei luoghi e strumenti dell’offerta stessa.
E’ tra l’altro previsto il divieto di tale pubblicità nelle sale
cinematografiche in occasione “della proiezione di film destinati prevalentemente
alla visione da parte dei minori”. La violazione di tale norma comporta una
sanzione amministrativa da 5,000 a 25.000 euro per la prima trasgressione,
importi destinati a raddoppiare per ogni ulteriore trasgressione. La sanzione si
applica altresì ai proprietari delle sale stesse, spesso totalmente estranei
all’attività cinematografica.
Per il combinato e paradossale disposto della nuova normativa
l’esercente che proietti la pubblicità in questione in occasione “della proiezione di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori” è passibile della
sanzione, mentre l’adulto presente nella stessa sala può tranquillamente
“svaporare”.
Il paradosso è acuito dal fatto che non esiste la previsione normativa
di film destinati prevalentemente alla visione dei minori: i film sottoposti alla
revisione cinematografica sono riconosciuti con atto amministrativo “per tutti” o
con divieto ai minori degli anni 18 o 14. Sussiste, ma al solo fine di particolari
incentivi di programmazione, la categoria dei film per ragazzi.
Molta confusione quindi che, con l’abolizione del divieto di uso delle
sigarette elettroniche e la definizione della norme sulla pubblicità sopra
richiamate rischia di riverberarsi molto negativamente sulla gestione dei luoghi di
spettacolo di cinema, teatro, concerti, circhi e spettacoli viaggianti per i quali altre
norme legislative stanno invece riconoscendo la centralità in quanto, con la libera
offerta di cultura e favorendo la libera partecipazione ed aggregazione del
pubblico, assolvono una importante funzione in attuazione dell’articolo 9 della
Costituzione, innervando e continuativamente alimentando il tessuto culturale e
sociale dei territori, contribuendo in maniera decisiva alla vivibilità dei centri
urbani.
Si rende pertanto necessario ed urgente un correttivo che modifichi
tale situazione, esigenza avvertita dalle stesse associazioni del comparto del
fumo elettronico con le quali siamo in contatto e a livello parlamentare con la
proposta di legge dell’On.le Abbrignani (atto Camera n.1293) che all’art. 6 prevede
il divieto di uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi.
Anche in conformità al principio di precauzione sancito dalla
Commissione Europea nella comunicazione del 2 febbraio 2000, si richiede
pertanto che, con norma legislativa di abrogazione dell’art. 4, comma 5-sexies,
primo comma lett. a) della legge n. 128/2013 sia ripristinato il divieto di uso delle
sigarette elettroniche nelle sale e strutture di pubblico spettacolo.
In attesa della urgente definizione di tale norma, che forse potrebbe
realizzarsi con la stessa legge di stabilità, sarebbe importante acquisire dal
Ministero della Salute un indirizzo sull’opportunità di vietare nelle strutture e
luoghi di spettacolo l’uso della sigaretta elettronica. Ciò consentirà agli esercenti
di adottare un comportamento preventivo teso ad evitare confusioni e
contestazioni che potrebbe anche concretare turbativa dell’ordine pubblico.
Con riferimento alla nuova regolamentazione della pubblicità, le
scriventi Associazioni chiedono sin d’ora di partecipare alla definizione del codice
di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari
relativi alla ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, previsto dalla
legge n.128/2013. Nel merito si segnala per ora che l’esercente cinematografico
acquisisce dalle Agenzie un plot pubblicitario pluriarticolato sul quale non ha
alcuna possibilità decisionale
In tale sede dovrà essere affrontata la problematica prospettata in
ordine alle sanzioni ed alla certa individuazione dei film durante le cui proiezioni
e vietata la pubblicità delle sigarette elettroniche.
Per la miglior soluzione di questo problema si sottolinea la necessità
del raccordo decisionale tra i dicasteri della salute, dei beni, attività culturali e
turismo e dell’economia, in attuazione del principio della concertazione che è
stato tra i presupposti delle dichiarazioni programmatiche del Governo.
Si ringrazia per l’attenzione e, restando in attesa di cortesi
comunicazioni in ordine a quanto esposto, e segnatamente dell’indirizzo richiesto
al Ministero della Salute, si porgono i migliori saluti.
Presidente AGIS
Carlo Fontana
Presidente ANEC
Lionello Cerri
Presidente ANEM
Carlo Bernaschi
Presidente FICE
Mario Lorini
Presidente ACEC
Roberto Busti