Diritti reali di garanzia Il nostro codice civile stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” Si suol dire che il patrimonio del debitore costituisce la generica garanzia dei creditori IN CASO DI PLURALITA’ DI CREDITORI TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI SODDISFARSI CON IL RICAVATO DELLA VENDITA VI SONO TUTTAVIA DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE Le cause legittime di prelazione sono I privilegi Il privilegio è la prelazione (preferenza) che la legge accorda in considerazione della causa del credito Privilegi generali Non costituisce un diritto soggettivo ma un modo di essere del credito e non attribuisce il diritto di sequela Privilegi speciali Costituisce un diritto reale di garanzia. Può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi I privilegi possono essere speciali o generale Pegno e ipoteca Sono diritti reali di garanzia. Attribuiscono pertanto al titolare il diritto di sequela. La differenza tra pegno e ipoteca da un lato e privilegi speciali dall’altro risiede in: I privilegi sono stabiliti dalla legge Il pegno e l’ipoteca richiedono un proprio titolo costitutivo Da questa differenza emerge che il privilegio cade necessariamente su un bene del debitore. Il pegno e l’ipoteca invece possono anche essere concessi da un terzo Il pegno e l’ipoteca attribuiscono al creditore: Ius distrahendi (facoltà di espropriare la cosa) Ius praelationis (preferenza rispetto a tutti gli altri creditori) Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di terzi) Differenze tra pegno e ipoteche Il pegno ha per oggetto beni mobili, universalità di beni mobili, crediti Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore L’ipoteca ha invece per oggetto beni immobili Nell’ipoteca il possesso del bene rimane al debitore Divieto di patto commissorio Il legislatore tutela il debitore contro il rischio che questi accetti di pattuire ex ante in caso di mancato adempimento l’automatico trasferimento in favore dei creditori della proprietà del bene concesso in garanzia. Il legislatore vuole infatti che la cosa concessa in garanzia sia in caso di inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la somma distribuita ai creditori fino a quanto loro di spettanza Pegno Il pegno è un diritto reale di garanzia che il creditore può acquistare mediante un apposito accordo a garanzia del suo credito Se il debitore non adempie il creditore che ha un bene in pegno può (i) Far vendere coattivamente la cosa ricevuta in pegno; (ii) può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del suo credito Pegno irregolare Si ha in tutte le ipotesi in cui vengono consegnate cose fungibili. Il creditore in questo caso ne acquista la disponibilità e diviene debitore della somma. Se sorge il credito il creditore lo compensa in tutto o in parte con il debito che ha verso chi ha prestato cauzione. Per la costituzione di un pegno occorre (i) (ii) (iii) (iv) Che venga redatto un contratto per iscritto Che la scrittura abbia data certa Che nella scrittura risultino indicati il credito garantito e il suo ammontare Che si abbia lo spossessamento Effetti del pegno (i) (ii) (iii) Il creditore ha un diritto di trattenere il bene e di custodirlo Il creditore ha i poteri che rientrano nella funzione di garanzia. In caso di violazione si può richiedere il sequestro Il creditore in caso di inadempimento può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti Ipoteca L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato L’ipoteca presenta i seguenti caratteri: (i) (ii) (iii) specialità: cade solo su beni determinati Indivisibilità: grava per intero sopra il bene Pubblicità: a differenza della trascrizione immobiliare qui ha carattere costitutivo Oggetto dell’ipoteca Beni immobili Beni mobili registrati Rendite dello stato Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni immobili, diritto di superficie, nuda proprietà, diritto dell’enfiteuta Ipoteca: Ci possono essere tre tipologie di ipoteca: Ipoteca legale Ipoteca giudiziale Ipoteca volontaria Ipoteca legale spetta: (i) (ii) all’alienante a garanzia degli obblighi a carico dell’acquirente Al condividente e dunque ai coeredi soci a garanzia del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario Le ipoteche legali (i) Sono iscritte d’ufficio dal responsabile del competente Ufficio dell’Agenzia del territorio; (ii) prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l’alienante o il condividente Ipoteca giudiziale In caso di ottenimento di una sentenza anche non passata in giudicato che riconosca un credito. Il creditore ha diritto all’iscrizione dell’ipoteca anche quando la condanna del debitore risulti non da una sentenza, ma da un lodo arbitrale o da un provvedimento straniero Ipoteca volontaria L’ipoteca volontaria può essere iscritta in base a un contratto. No testamento. E’ richiesta ad substantiam la forma scritta. Ipoteca volontaria Ipoteca su cosa altrui o su cosa futura ha esclusivamente efficacia obbligatoria: chi l’ha concessa è tenuto a procurare al creditore l’acquisto del diritto di ipoteca Pubblicità dell’ipoteca La pubblicità dell’ipoteca ha efficacia costitutiva. La pubblicità non sana tuttavia i vizi da cui sia eventualmente affetto l’atto di concessione dell’ipoteca. Ogni iscrizione dell’ipoteca riceve un numero d’ordine che determina il grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado. Iscrizione dell’ipoteca E’ l’atto con il quale l’ipoteca prende vita. Annotazione Serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona. Anche l’annotazione ha efficacia costitutiva. Rinnovazione L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni. La rinnovazione serve per evitare che si verifichi l’estinzione dell’ipoteca. Cancellazione La cancellazione estingue l’ipoteca e vi ricorre quando: (i) è consentita dal creditore; (ii) è ordinata dal giudice solo in caso di sentenza passata in giudicato. Abbiamo visto che una delle caratteristiche del diritto di ipoteca è il diritto di sequela Ne deriva pertanto che l’ipoteca ha efficacia anche nei confronti di un successivo terzo proprietario di un bene Il terzo proprietario può: (i) (ii) (iii) Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscritta l’ipoteca Rilasciare i beni ipotecati Liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno procedimento nel quale egli offrirà ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto del bene.