Diritti reali di garanzia
Il nostro codice civile stabilisce che “il debitore
risponde dell’adempimento delle obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri”
Si suol dire che il patrimonio del
debitore costituisce la generica
garanzia dei creditori
IN CASO DI PLURALITA’ DI CREDITORI
TUTTI HANNO EGUALE DIRITTO DI
SODDISFARSI CON IL RICAVATO DELLA
VENDITA
VI SONO TUTTAVIA
DELLE CAUSE LEGITTIME
DI PRELAZIONE
Le cause legittime di prelazione
sono
I privilegi
Il privilegio è la prelazione
(preferenza) che la legge accorda
in considerazione della causa del
credito
Privilegi generali
Non costituisce un diritto
soggettivo ma un modo di
essere del credito e non
attribuisce il diritto di
sequela
Privilegi speciali
Costituisce un diritto reale
di garanzia. Può esercitarsi
anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi
I privilegi possono essere speciali
o generale
Pegno e ipoteca
Sono diritti reali di garanzia. Attribuiscono pertanto al
titolare il diritto di sequela.
La differenza tra pegno e ipoteca da
un lato e privilegi speciali dall’altro
risiede in:
I privilegi sono stabiliti dalla legge
Il pegno e l’ipoteca richiedono un proprio titolo
costitutivo
Da questa differenza emerge che il privilegio cade
necessariamente su un bene del debitore. Il pegno e
l’ipoteca invece possono anche essere concessi da un
terzo
Il pegno e l’ipoteca
attribuiscono al creditore:
Ius distrahendi (facoltà di espropriare la cosa)
Ius praelationis (preferenza rispetto a tutti gli altri
creditori)
Diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene ad
esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di
terzi)
Differenze tra pegno e ipoteche
Il pegno ha per
oggetto beni mobili,
universalità di beni
mobili, crediti
Nel pegno il
possesso della cosa
passa al creditore
L’ipoteca ha invece
per oggetto beni
immobili
Nell’ipoteca il
possesso del bene
rimane al debitore
Divieto di patto commissorio
Il legislatore tutela il debitore contro il rischio che questi
accetti di pattuire ex ante in caso di mancato adempimento
l’automatico trasferimento in favore dei creditori della
proprietà del bene concesso in garanzia. Il legislatore vuole
infatti che la cosa concessa in garanzia sia in caso di
inadempimento del debitore prima venduta agli incanti e poi la
somma distribuita ai creditori fino a quanto loro di spettanza
Pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia che il creditore
può acquistare mediante un apposito accordo a
garanzia del suo credito
Se il debitore non adempie il creditore
che ha un bene in pegno può
(i) Far vendere coattivamente la cosa ricevuta in
pegno; (ii) può domandare al giudice che la cosa gli
venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza
del suo credito
Pegno irregolare
Si ha in tutte le ipotesi in cui vengono consegnate
cose fungibili. Il creditore in questo caso ne acquista
la disponibilità e diviene debitore della somma. Se
sorge il credito il creditore lo compensa in tutto o in
parte con il debito che ha verso chi ha prestato
cauzione.
Per la costituzione di un pegno
occorre
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Che venga redatto un contratto per iscritto
Che la scrittura abbia data certa
Che nella scrittura risultino indicati il credito
garantito e il suo ammontare
Che si abbia lo spossessamento
Effetti del pegno
(i)
(ii)
(iii)
Il creditore ha un diritto di trattenere il bene e di
custodirlo
Il creditore ha i poteri che rientrano nella
funzione di garanzia. In caso di violazione si può
richiedere il sequestro
Il creditore in caso di inadempimento può
chiedere che il bene sia venduto ai pubblici
incanti
Ipoteca
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che
attribuisce al creditore il potere di
espropriare il bene e di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo ricavato
L’ipoteca presenta i seguenti
caratteri:
(i)
(ii)
(iii)
specialità: cade solo su beni determinati
Indivisibilità: grava per intero sopra il bene
Pubblicità: a differenza della trascrizione
immobiliare qui ha carattere costitutivo
Oggetto dell’ipoteca
Beni immobili
Beni mobili registrati
Rendite dello stato
Posso essere oggetto di ipoteche: usufrutto su beni
immobili, diritto di superficie, nuda proprietà, diritto
dell’enfiteuta
Ipoteca:
Ci possono essere tre tipologie di ipoteca:
Ipoteca legale
Ipoteca giudiziale
Ipoteca volontaria
Ipoteca legale spetta:
(i)
(ii)
all’alienante a garanzia degli obblighi a carico
dell’acquirente
Al condividente e dunque ai coeredi soci a garanzia
del pagamento dei conguagli dovuti dall’assegnatario
Le ipoteche legali
(i) Sono iscritte d’ufficio dal responsabile del
competente Ufficio dell’Agenzia del territorio; (ii)
prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite
contro l’alienante o il condividente
Ipoteca giudiziale
In caso di ottenimento di una sentenza anche non passata
in giudicato che riconosca un credito. Il creditore ha
diritto all’iscrizione dell’ipoteca anche quando la condanna
del debitore risulti non da una sentenza, ma da un lodo
arbitrale o da un provvedimento straniero
Ipoteca volontaria
L’ipoteca volontaria può essere iscritta in base a un
contratto. No testamento. E’ richiesta ad substantiam
la forma scritta.
Ipoteca volontaria
Ipoteca su cosa altrui o su cosa futura ha
esclusivamente efficacia obbligatoria: chi l’ha concessa
è tenuto a procurare al creditore l’acquisto del
diritto di ipoteca
Pubblicità dell’ipoteca
La pubblicità dell’ipoteca ha efficacia costitutiva. La
pubblicità non sana tuttavia i vizi da cui sia eventualmente
affetto l’atto di concessione dell’ipoteca. Ogni iscrizione
dell’ipoteca riceve un numero d’ordine che determina il
grado dell’ipoteca. Non è vietato lo scambio del grado.
Iscrizione dell’ipoteca
E’ l’atto con il quale l’ipoteca prende vita.
Annotazione
Serve a rendere pubblico il trasferimento dell’ipoteca
a favore di altra persona. Anche l’annotazione ha
efficacia costitutiva.
Rinnovazione
L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20
anni. La rinnovazione serve per evitare che si verifichi
l’estinzione dell’ipoteca.
Cancellazione
La cancellazione estingue l’ipoteca e vi ricorre
quando: (i) è consentita dal creditore; (ii) è ordinata
dal giudice solo in caso di sentenza passata in
giudicato.
Abbiamo visto che una delle caratteristiche
del diritto di ipoteca è il diritto di sequela
Ne deriva pertanto che l’ipoteca ha efficacia anche
nei confronti di un successivo terzo proprietario di
un bene
Il terzo proprietario può:
(i)
(ii)
(iii)
Pagare i crediti a garanzia dei quali è iscritta l’ipoteca
Rilasciare i beni ipotecati
Liberare l’immobile dalle ipoteche mediante uno
procedimento nel quale egli offrirà ai creditori il
prezzo stipulato per l’acquisto del bene.