Tuccillo, slide 9 - Progetto e

annuncio pubblicitario
DIRITTO PRIVATO
Prof. Raffaele Tuccillo
Anno accademico 2015/2016
I semestre
Pubblicità e diritti reali di garanzia
La PUBBLICITÀ è il sistema predisposto dal legislatore per
rendere conoscibili ai terzi determinati fatti giuridici. Esistono
diversi tipi di pubblicità che si differenziano in funzione della
funzione che assolvono.
PUBBLICITÀ NOTIZIA
Consente ai terzi di conoscere i fatti giuridici
PUBBLICITÀ DICHIARATIVA
rende opponibili i fatti giuridici ai terzi
PUBBLICITÀ COSTITUTIVA
è il presupposto del venire ad esistenza del fatto
giuridico
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Consente di rendere noti determinati atti o fatti
giuridici ai terzi senza che la medesima possa
incidere sulla validità, efficacia ed opponibilità
dei fatti pubblicizzati.
Può costituire, invece, fonte di un obbligo
risarcitorio.
Tale pubblicità costituisce un obbligo e non un
onere per il soggetto che è tenuta a porla in
essere.
Es.: pubblicazioni matrimoniali (art 93 e ss. c.c.);
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La funzione è, come abbiamo detto, quella di
rende opponibile l’atto ai terzi.
L’omissione di tale pubblicità non determina
invalidità o inefficacia dei fatti, ma solo
la loro inopponibilità ai terzi ossia non produce
effetti verso quest’ultimi.
Es.: trascrizione immobiliare
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È un ELEMENTO ESSENZIALE DELLA FATTISPECIE
ossia requisito per il venire ad esistenza del
diritto ed il perfezionamento del negozio.
La sua omissione comporta l’inefficacia
dell’atto sia nei confronti delle parti che nei
confronti dei terzi.
Es.: l’ipoteca si costituisce solo mediante
iscrizione nei registri immobiliari
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Forma di PUBBLICITÀ
DICHIARATIVA che ha ad
oggetto le vicende
giuridiche di beni immobili
e mobili registrati allo
scopo di renderle
opponibili ai terzi.
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1) RISOLVE IL CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI
DELLO STESSO DIRITTO DA UN MEDESIMO
DANTE CAUSA (quando il proprietario di un
immobile lo vende a più persone si deve
accertare chi dei diversi acquirenti ha
trascritto
per
primo.
Si
preferisce
l’acquirente che ha TRASCRITTO PER PRIMO
IL SUO TITOLO anche se il suo acquisto è
successivo rispetto ad altri acquirenti);
2) DARE NOTIZIA DI UN ATTO (Es. trascrizione
delle sentenze art. 2651 c.c.).
3) ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE
TRASCRIZIONI.
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Sono soggetti a trascrizione tutti gli atti
tassativamente indicati dalla legge.
In particolare si tratta:
1) di quegli atti che hanno ad oggetto il
trasferimento di diritti su beni immobili e
mobili registrati;
2) contratti che trasferiscono la proprietà o
costituiscono, modificano, estinguono diritti
reali di godimento o diritti personali di
godimento ultranovennale (locazione);
3) atti unilaterali e sentenze che producono i
medesimi effetti.
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“Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un
atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico
dell’acquirente non producono effetto, se non è
stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”
NON TRASCRITTO
Tizio
NON TRASCRITTO
Caio
Sempronio
TRASCRIZIONE
Mevio
L’acquisto di Sempronio non produce effetto, in quanto sia Tizio che
Caio non hanno provveduto alla trascrizione, pertanto, l’acquisto
non è opponibile a Mevio.
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“Quando l’atto anteriore di acquisto è soggetto a
trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine rispettivo,
salvo il disposto dell’art. 2644 c.c.”
TIZIO
1.1.2013
1.03.2013
MEVIO
CAIO
1.02.2013
SEMPRONIO
Essendo anteriore la trascrizione di Sempronio, quest’ultima
prevarrà su quella di Mevio
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L’art. 2645 bis c.c. (cui si rinvia) prevede la
trascrizione dei contratti preliminari aventi ad
oggetto la conclusione di contratti per il
trasferimento, costituzione o modificazione
di diritti reali su beni immobili risultanti da
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La trascrizione
funzione PRENOTATIVA
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La trascrizione della DOMANDA GIUDIZIALE
(funzione prenotativa) garantisce a chi agisce
in giudizio la possibilità di opporre la futura
sentenza a chi nel frattempo acquisti diritti
sul bene.
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La trascrizione, in alcuni casi, ha
efficacia costitutiva di determinati fatti.
Esempio tipico è la trascrizione del titolo
astrattamente idoneo nell’usucapione
abbreviata che permette l’acquisto del diritto
con il decorso di dieci anni (art. 1159 c.c.).
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La trascrizione, come abbiamo anticipato, può
assolvere una funzione di pubblicità notizia
di determinati fatti.
Esempio tipico è quello delle sentenze di
accertamento dell’usucapione immobiliare.
(art. 2651 c.c.).
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- I registri immobiliari sono impostati su base PERSONALE e
non reale , l’atto giuridico è pertanto trascritto a favore
dell’acquirente e contro l’alienante.
- La trascrizione avviene nell’ufficio dei RR. II che ha la
competenza territoriale sulla località dove si trovano i beni.
Va richiesta, pertanto, al conservatore dei registri
immobiliari presso l’ufficio del registro allegando il titolo da
trascrivere ed una nota di iscrizione.
Quando quest’ultimo ha dei dubbi sulla trascrivibilità dell’atto:
1)
rifiuta la trascrizione assumendosene la responsabilità (art.
2674 c.c.);
2)
lo trascrive con riserva di reclamo all’autorità giudiziaria
(art. 2674- bis c.c.).
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Diritti reali di garanzia
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costituiscono una eccezione al principio
della par condicio creditorum (art. 2741
c.c.): tutti i creditori hanno eguale diritto di
essere soddisfatti sui beni del creditore,
salve le cause legittime di prelazione.
sono cause legittime di prelazione
privilegio, il pegno e l’ipoteca.
il
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Accordo, con cui il debitore e il creditore
convengono, per il caso di inadempimento,
che la cosa data in pegno o in ipoteca passi
in proprietà del creditore:
1) la sua violazione comporta la nullità
dell’accordo;
2) il patto è nullo, anche se è stato stipulato
in un momento successivo alla costituzione
del pegno e dell’ipoteca.
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1) Evitare un indebito approfittamento del
creditore al momento del sorgere del
credito ed un suo arricchimento
ingiustificato.
2) Apprestare idonea garanzia per i creditori
che, altrimenti, vedrebbero sottratto dal
patrimonio del comune debitore un bene su
cui potrebbero rivalersi, sia pure in via
sussidiaria.
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-Patto con il quale si conviene che, in caso di
inadempimento, il credito venga soddisfatto
mediante la vendita forzata o l’assegnazione al
prezzo di stima.
- Liceità del patto
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Il creditore (privilegiato, pignoratizio o ipotecario)
può soddisfarsi, con preferenza rispetto ai
creditori chirografari (cioè privi di garanzia reale),
sul ricavato della vendita forzata dei beni del
debitore.
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1) Patto viene accordato dalla legge in considerazione
della causa del credito.
2) Non occorre, di regola, un accordo tra le parti.
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MODALITÀ:
1) GENERALE: opera su tutti i beni mobili del
debitore;
2) SPECIALE opera su determinati beni mobili o
immobili.
Il privilegio:
- non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità;
- la legge determina minuziosamente l’ordine dei
privilegi (artt. 2777-2783 c.c.), che prescinde
dal criterio della priorità temporale.
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- Diritto reale
- Opponibile erga omnes.
- Assistito dal diritto di sequela
Oggetto:
- beni mobili;
- universalità di mobili;
- crediti;
- altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.
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Caratteristiche
- contratto reale si perfeziona cioè con la
consegna del bene;
- comporta lo spossessamento;
- il creditore deve custodire la cosa, salvo
l’obbligo del rimborso da parte del
costituente, delle spese sostenute per la
conservazione;
- non può, senza il consenso del debitore
usarla, né può darla in pegno o concederne
ad altri il godimento.
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Il debitore costituisce in pegno una cosa
fungibile
La proprietà della cosa si trasferisce al
creditore, che sarà tenuto, in caso di
adempimento, alla restituzione del
tantundem eiusdem generis, e cioè di una
cosa dello stesso genere e quantità.
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Forma di garanzia pignoratizia che, pur rientrando
nello schema legale del pegno, presenta anomalie
rispetto alla sua tradizionale configurazione.
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Il cliente costituisce a favore della banca, a
garanzia del credito ricevuto, un pegno su
titoli e valori, con la previsione di una
clausola in virtù della quale la garanzia
viene estesa a tutti i crediti futuri o a tutti i
titoli o valori che pervengano in seguito
nella disponibilità della banca.
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Viene pattuita una clausola, che consente alla
banca di sostituire, con l’autorizzazione del cliente,
la cosa consegnata con un’altra pervenuta nella sua
disponibilità.
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Diritto reale di garanzia
Attribuisce al creditore il diritto di
espropriare, anche nei confronti del terzo
acquirente, i beni vincolati, dal debitore o
da un terzo, a garanzia del suo credito e di
essere soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione.
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Oggetto
- beni immobili;
- usufrutto sugli immobili;
- superficie;
- diritti dell’enfiteuta e del concedente;
- rendite dello Stato.
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Sistema pubblicitario che si costituisce
tramite iscrizione nei registri immobiliari
(efficacia costitutiva).
A seconda del titolo in base al quale
l’iscrizione viene effettuata, l’ipoteca può
essere;
LEGALE
GIUDIZIALE
VOLONTARIA
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L’IPOTECA
LEGALE
si
costituisce
automaticamente in tre ipotesi:
 a) ipoteca dell’alienante sui beni alienati per
l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’atto di alienazione;
 b) ipoteca del condividente per il
pagamento dei conguagli sugli immobili
assegnati ai condividenti, su cui grava tale
obbligo;
 c) ipoteca dello Stato sui beni dell’imputato
e del responsabile civile.
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 L’IPOTECA GIUDIZIALE è iscritta sulla base
di una qualunque sentenza di condanna al
pagamento
di
una
somma
o
all’adempimento di un’obbligazione ovvero
al risarcimento del danno da liquidarsi in
separato giudizio.
 L’IPOTECA VOLONTARIA si fonda su un
titolo (contratto o atto unilaterale).
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Dal momento dell’iscrizione, l’ipoteca assume un
grado, cioè una sorta di numero d’ordine
conserva efficacia per venti anni, salvo che prima
della scadenza del ventennio non venga rinnovata.
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 NON SONO DIRITTI REALI.
 Non attribuiscono al creditore un diritto su
un determinato bene opponibile anche ai
terzi acquirenti, né una preferenza rispetto
agli altri creditori, ma offrono GARANZIA al
creditore su un altro patrimonio oltre a
quello
del
debitore
eventualmente
inadempiente.
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FIDEIUSSORE
È COLUI CHE, OBBLIGANDOSI PERSONALMENTE
VERSO IL FIDEIUSSORE,
GARANTISCE L’ADEMPIMENTO DI UN’OBBLIGAZIONE
ALTRUI.
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Un soggetto si obbliga verso un altro, che gli ha
conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in
nome e per conto proprio
in tal caso, colui che ha conferito l’incarico,
risponde come fideiussore di un debito futuro.
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Contratto, con il quale un debitore o un terzo si
obbliga a consegnare un immobile al creditore a
garanzia di un credito,
affinché il creditore ne percepisca i frutti,
imputandoli agli interessi, se dovuto, e quindi al
capitale.
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 Negozio atipico, con il quale un soggetto (di
regola una banca o un’impresa assicurativa)
si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a
richiesta del creditore, la prestazione
dovuta dal debitore o una prestazione
indennitaria, senza poter sollevare alcuna
eccezione in ordine al rapporto garantito.
 Pericolo di abusi.
 Affermarsi della tutela inibitoria d’urgenza.
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Con essa il dichiarante (normalmente una
società controllante) presenta ad una banca
un aspirante cliente (di regola una propria
società controllata), al fine di rafforzare il
convincimento della banca che costui farà
fronte ai propri impegni, derivanti dalla
conclusione di contratti bancari di
finanziamento.
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