slide 9 - Progetto e

annuncio pubblicitario
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO PRIVATO
Prof. Raffaele Tuccillo
Anno accademico 2014/2015
II semestre
Pubblicità e diritti reali di garanzia
Pubblicità
La PUBBLICITÀ è il sistema predisposto dal legislatore per
rendere conoscibili ai terzi determinati fatti giuridici.
Esistono diversi tipi di pubblicità che si differenziano in
funzione della funzione che assolvono.
PUBBLICITÀ NOTIZIA
Consente ai terzi di conoscere i fatti
giuridici
PUBBLICITÀ DICHIARATIVA
rende opponibili i fatti giuridici ai terzi
PUBBLICITÀ COSTITUTIVA
è il presupposto del venire ad esistenza del fatto
giuridico
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Pubblicità notizia
Consente di rendere noti determinati atti o fatti giuridici
ai terzi senza che la medesima possa incidere sulla
validità, efficacia ed opponibilità dei fatti pubblicizzati.
Può costituire, invece, fonte di un obbligo risarcitorio.
Tale pubblicità costituisce un obbligo e non un onere per
il soggetto che è tenuta a porla in essere.
Es.: pubblicazioni matrimoniali (art 93 e ss. c.c.);
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Pubblicità dichiarativa
La funzione è, come
rende opponibile
abbiamo
l’atto ai
detto, quella di
terzi.
L’omissione di tale pubblicità non determina
invalidità o inefficacia dei fatti, ma solo
la loro inopponibilità ai terzi ossia non
produce effetti verso quest’ultimi.
Es.: trascrizione immobiliare
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Pubblicità costitutiva
È un ELEMENTO ESSENZIALE DELLA
FATTISPECIE ossia requisito per il
venire ad esistenza del diritto ed il
perfezionamento del negozio.
La sua omissione comporta l’inefficacia
dell’atto sia nei confronti delle parti
che nei confronti dei terzi.
Es.: l’ipoteca si costituisce solo
mediante iscrizione nei registri
immobiliari
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La trascrizione
Forma di PUBBLICITÀ
DICHIARATIVA che ha
ad oggetto le vicende
giuridiche di beni
immobili e mobili
registrati allo scopo di
renderle opponibili ai
terzi.
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Funzioni
1)
RISOLVE IL CONFLITTO TRA PIÙ
ACQUIRENTI DELLO STESSO DIRITTO
DA UN MEDESIMO DANTE CAUSA
(quando il proprietario di un immobile lo
vende a più persone si deve accertare chi
dei diversi acquirenti ha trascritto per
primo. Si preferisce l’acquirente che ha
TRASCRITTO PER PRIMO IL SUO TITOLO
anche se il suo acquisto è successivo
rispetto ad altri acquirenti);
2) DARE NOTIZIA DI UN ATTO (Es.
trascrizione delle sentenze art. 2651 c.c.).
3) ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLE
TRASCRIZIONI.
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Atti soggetti a trascrizione
art. 2643 c.c.
Sono soggetti a trascrizione tutti gli atti
tassativamente indicati dalla legge.
In particolare si tratta:
1) di quegli atti che hanno ad oggetto il
trasferimento di diritti su beni
immobili e mobili registrati;
2) contratti che trasferiscono la proprietà
o costituiscono, modificano,
estinguono diritti reali di godimento o
diritti personali di godimento
ultranovennale (locazione);
3) atti unilaterali e sentenze che
producono i medesimi effetti.
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Continuità delle trascrizioni art. 2650, co. 1, c.c.
“Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto
di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive
trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non
producono effetto, se non è stato trascritto l’atto
anteriore di acquisto”
NON TRASCRITTO
Tizio
NON TRASCRITTO
Caio
Sempronio
TRASCRIZIONE
Mevio
L’acquisto di Sempronio non produce effetto, in quanto sia Tizio
che Caio non hanno provveduto alla trascrizione, pertanto,
l’acquisto non è opponibile a Mevio.
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Continuità delle trascrizioni
art. 2650, co. 2, c.c.
“Quando l’atto anteriore di acquisto è soggetto a
trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine
rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644 c.c. ”
TIZIO
1.1.2013
1.03.2013
MEVIO
CAIO
1.02.2013
SEMPRONIO
Essendo anteriore la trascrizione di Sempronio,
quest’ultima prevarrà su quella di Mevio
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Trascrizione del preliminare
art. 2645 bis c.c.
L’art. 2645 bis c.c. (cui si rinvia) prevede la
trascrizione dei contratti preliminari aventi
ad oggetto la conclusione di contratti per il
trasferimento, costituzione o modificazione
di diritti reali su beni immobili risultanti da
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La trascrizione
PRENOTATIVA
funzione
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Trascrizione della domanda giudiziale
La trascrizione della DOMANDA
GIUDIZIALE (funzione prenotativa)
garantisce a chi agisce in giudizio la
possibilità di opporre la futura
sentenza a chi nel frattempo acquisti
diritti sul bene.
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Trascrizione costitutiva
La trascrizione, in alcuni casi, ha
efficacia costitutiva di determinati fatti.
Esempio tipico è la trascrizione del titolo
astrattamente idoneo nell’usucapione
abbreviata che permette l’acquisto del
diritto con il decorso di dieci anni (art.
1159 c.c.).
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Trascrizione notificativa
La trascrizione, come abbiamo
anticipato, può assolvere una funzione
di pubblicità notizia
di determinati fatti.
Esempio tipico è quello delle sentenze di
accertamento dell’usucapione
immobiliare.
(art. 2651 c.c.).
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Procedimento della
trascrizione
- I registri immobiliari sono impostati su base PERSONALE e
non reale , l’atto giuridico è pertanto trascritto a favore
dell’acquirente e contro l’alienante.
- La trascrizione avviene nell’ufficio dei RR. II che ha la
competenza territoriale sulla località dove si trovano i beni.
Va richiesta, pertanto, al conservatore dei registri
immobiliari presso l’ufficio del registro allegando il titolo da
trascrivere ed una nota di iscrizione.
Quando quest’ultimo ha dei dubbi sulla trascrivibilità
dell’atto:
1)
rifiuta la trascrizione assumendosene la responsabilità
(art. 2674 c.c.);
2)
lo trascrive con riserva di reclamo all’autorità giudiziaria
(art. 2674- bis c.c.).
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Diritti reali di garanzia
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Diritti reali di garanzia
costituiscono una eccezione al principio
della par condicio creditorum (art. 2741
c.c.): tutti i creditori hanno eguale diritto di
essere soddisfatti sui beni del creditore,
salve le cause legittime di prelazione.
sono cause legittime di prelazione il
privilegio, il pegno e l’ipoteca.
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Divieto di patto
commissorio art. 2744 c.c.
Accordo, con cui il debitore e il creditore
convengono, per il caso di
inadempimento, che la cosa data in pegno
o in ipoteca passi in proprietà del
creditore:
1) la sua violazione comporta la nullità
dell’accordo;
2) il patto è nullo, anche se è stato stipulato
in un momento successivo alla
costituzione del pegno e dell’ipoteca.
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La ratio del divieto
di patto commissorio
1) Evitare un indebito approfittamento del
creditore al momento del sorgere del
credito ed un suo arricchimento
ingiustificato.
2) Apprestare idonea garanzia per i creditori
che, altrimenti, vedrebbero sottratto dal
patrimonio del comune debitore un bene
su cui potrebbero rivalersi, sia pure in via
sussidiaria.
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Patto marciano
-Patto con il quale si conviene che, in caso di
inadempimento, il credito venga soddisfatto
mediante la vendita forzata o l’assegnazione al
prezzo di stima.
- Liceità del patto
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Prelazione
Il creditore (privilegiato, pignoratizio o ipotecario)
può soddisfarsi, con preferenza rispetto ai
creditori chirografari (cioè privi di garanzia reale),
sul ricavato della vendita forzata dei beni del
debitore.
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Privilegio
1) Patto viene accordato dalla legge in
considerazione della causa del credito.
2) Non occorre, di regola, un accordo tra le parti.
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Privilegio
MODALITÀ:
1) GENERALE: opera su tutti i beni mobili del
debitore;
2) SPECIALE opera su determinati beni mobili
o immobili.
Il privilegio:
- non è soggetto ad alcuna forma di pubblicità;
- la legge determina minuziosamente l’ordine
dei privilegi (artt. 2777-2783 c.c.), che
prescinde dal criterio della priorità temporale.
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Pegno
- Diritto reale
 Opponibile erga omnes.
 Assistito dal diritto di sequela
Oggetto:
- beni mobili;
- universalità di mobili;
- crediti;
- altri diritti aventi ad oggetto beni mobili.
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Segue:
Caratteristiche
- contratto reale si perfeziona cioè con la
consegna del bene;
- comporta lo spossessamento;
- il creditore deve custodire la cosa, salvo
l’obbligo del rimborso da parte del
costituente, delle spese sostenute per la
conservazione;
- non può, senza il consenso del debitore
usarla, né può darla in pegno o
concederne ad altri il godimento.
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Pegno irregolare
Il debitore costituisce in pegno una cosa
fungibile
La proprietà della cosa si trasferisce al
creditore, che sarà tenuto, in caso di
adempimento, alla restituzione del
tantundem eiusdem generis, e cioè di una
cosa dello stesso genere e quantità.
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Pegno anomalo
Forma di garanzia pignoratizia che, pur rientrando
nello schema legale del pegno, presenta anomalie
rispetto alla sua tradizionale configurazione.
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Pegno omnibus
Il cliente costituisce a favore della banca,
a garanzia del credito ricevuto, un pegno
su titoli e valori, con la previsione di una
clausola in virtù della quale la garanzia
viene estesa a tutti i crediti futuri o a tutti i
titoli o valori che pervengano in seguito
nella disponibilità della banca.
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Pegno rotativo
Viene pattuita una clausola, che consente alla
banca di sostituire, con l’autorizzazione del
cliente, la cosa consegnata con un’altra
pervenuta nella sua disponibilità.
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Ipoteca
Diritto reale di garanzia
Attribuisce al creditore il diritto di
espropriare, anche nei confronti del terzo
acquirente, i beni vincolati, dal debitore o
da un terzo, a garanzia del suo credito e di
essere soddisfatto con preferenza sul
prezzo ricavato dall’espropriazione.
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Ipoteca
Oggetto
- beni immobili;
- usufrutto sugli immobili;
- superficie;
- diritti dell’enfiteuta e del concedente;
- rendite dello Stato.
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Segue:
Sistema pubblicitario che si costituisce
tramite iscrizione nei registri immobiliari
(efficacia costitutiva).
A seconda del titolo in base al quale
l’iscrizione viene effettuata, l’ipoteca può
essere;
LEGALE
GIUDIZIALE
VOLONTARIA
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Ipoteca legale
L’IPOTECA LEGALE si costituisce
automaticamente in tre ipotesi:
 a) ipoteca dell’alienante sui beni alienati
per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’atto di alienazione;
 b) ipoteca del condividente per il
pagamento dei conguagli sugli immobili
assegnati ai condividenti, su cui grava tale
obbligo;
 c)
ipoteca
dello
Stato
sui
beni
dell’imputato e del responsabile civile.
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Ipoteca
giudiziale e volontaria
 L’IPOTECA GIUDIZIALE è iscritta sulla
base di una qualunque sentenza di
condanna al pagamento di una somma o
all’adempimento
di
un’obbligazione
ovvero al risarcimento del danno da
liquidarsi in separato giudizio.
 L’IPOTECA VOLONTARIA si fonda su un
titolo (contratto o atto unilaterale).
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Ipoteca
grado e efficacia
Dal momento dell’iscrizione, l’ipoteca assume un
grado, cioè una sorta di numero d’ordine
conserva efficacia per venti anni, salvo che prima
della scadenza del ventennio non venga
rinnovata.
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Garanzie personali
 NON SONO DIRITTI REALI.
 Non attribuiscono al creditore un diritto su
un determinato bene opponibile anche ai
terzi acquirenti, né una preferenza rispetto
agli altri creditori, ma offrono GARANZIA al
creditore su un altro patrimonio oltre a
quello
del
debitore
eventualmente
inadempiente.
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Fideiussione (art. 1936 c.c.)
FIDEIUSSORE
È COLUI CHE, OBBLIGANDOSI PERSONALMENTE
VERSO IL FIDEIUSSORE,
GARANTISCE L’ADEMPIMENTO DI
UN’OBBLIGAZIONE ALTRUI.
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Mandato di credito (art. 1958
c.c.)
Un soggetto si obbliga verso un altro, che gli ha
conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in
nome e per conto proprio
in tal caso, colui che ha conferito l’incarico,
risponde come fideiussore di un debito futuro.
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Anticresi (art. 1960 c.c.)
Contratto, con il quale un debitore o un terzo si
obbliga a consegnare un immobile al creditore a
garanzia di un credito,
affinché il creditore ne percepisca i frutti,
imputandoli agli interessi, se dovuto, e quindi al
capitale.
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Contratto autonomo di garanzia
 Negozio atipico, con il quale un soggetto
(di regola una banca o un’impresa
assicurativa) si obbliga a titolo di garanzia
ad eseguire, a richiesta del creditore, la
prestazione dovuta dal debitore o una
prestazione indennitaria, senza poter
sollevare alcuna eccezione in ordine al
rapporto garantito.
 Pericolo di abusi.
 Affermarsi della tutela inibitoria d’urgenza.
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Lettere di patronage
Con essa il dichiarante (normalmente una
società controllante) presenta ad una
banca un aspirante cliente (di regola una
propria società controllata), al fine di
rafforzare il convincimento della banca
che costui farà fronte ai propri impegni,
derivanti dalla conclusione di contratti
bancari di finanziamento.
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