NEWS DALL’ORDINE CORSI/CONVEGNI L’Ordine è stato informato dei seguenti corsi e convegni: 1) SCIVAC: http://registration.evsrl.it www.scivac.it Corso pratico - Approccio orientato al problema delle malattie oculari non chirurgiche II parte 29-30 settembre Cremona Corso pratico - Diagnosi e terapia delle malattie cardiache congenite e acquisite del cane e del gatto 5-7 ottobre Cremona Corso pratico - Endoscopia delle vie urinarie 6 ottobre Cremona Corso pratico - Gestione del paziente acuto 7-9 ottobre Cremona Masterclass SCIVAC - La radiologia applicata alla pratica clinica, discutiamone con dei radiologi 8 ottobre Cremona Masterclass Chirugia: Certezze, incertezze e sfide nella chirurgia dei piccoli animali 8 ottobre Cremona 2) Circolo Veterinario Bolognese: [email protected] Corso Ttouch per Medici Veterinari 2 ottobre Casalecchio di Reno (BO) Il paziente anziano: il parere dell’ortopedico e del fisioterapista 23 ottobre Casalecchio di Reno (BO) Floriterapia clinica veterinaria-i fiori di bach: uno strumento in più nella terapia di tutti i giorni 26-27 novembre SIVAE a Cremona da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre 2016 LE AREE SPECIALI: L'area dedicata alla filiera del latte, dalla genetica alla trasformazione passando attraverso alle innovazioni e al management. Il Village per un'azienda e una produzione bio. Innovazioni tecnologiche, normative, prospettive saranno affrontate con workshop e dimostrazioni. La tecnologia applicata e le nuove soluzioni per l'azienda agricola e l'allevamento trovano spazio nell'officina delle idee che sarà a disposizione degli Espositori e degli operatori del settore 4 settori riuniti in un unico grande appuntamento ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP IN VETERINARY MEDICINE, ESCMID POSTGRADUATE EDUCATION COURSE L’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana informa che nei giorni 11 e 12 settembre si terrà a Gothenburg, Svezia, il corso Antimicrobial stewardship in veterinary medicine, escmid postgraduate education course. L' obiettivo generale è quello di promuovere la gestione dei farmaci antimicrobici ed educare le nuove generazioni di veterinari per metterli nelle condizioni di sviluppare e implementare programmi di gestione e controllo delle infezioni antimicrobici nelle cliniche e negli ospedali veterinari. Il corso offrirà un approccio pratico per l'uso razionale degli antimicrobici, l'attuazione di programmi di gestione e controllo delle infezioni, specialmente da agenti antibioticoresistenti, utile per medici veterinari clinici, chirurghi e infermieri in tutte le situazioni di lavoro delle specialità veterinarie degli animali da compagnia. Informazioni: www.escmid.org/profession_career/educational_activities/escmid_courses_and_workshops/antimicrobial_steward ship_in_veterinary_medicine/ www.izslt.it; Tel. 06.79099463/421; email: [email protected] CERCASI VETERIARIO/A PICCOLI ANIMALI Cercasi collaboratore/trice, inizialmente part-time, da inserire in struttura avviata situata a Volta Mantovana. Non si esclude la possibilità di collaborazione continuativa. Chi è interessato contatti la Dr.ssa Alessia Laba: 349/8382831 ANTIDOPING, BANDO DI SELEZIONE PER 41 VETERINARI da AnmviOggi 23/06/16 Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il bando di selezione per 41 medici veterinari. Sulla base della relazione tecnica dell’ufficio antidoping e benessere animale "emerge che è necessario provvedere al reclutamento di 41 medici veterinari coadiutori". Il bando selezionerà i candidati per titoli ed esami. Il reclutamento dei veterinari ha l'obiettivo di "contenere i costi di trasferta e garantire la regolare presenza del personale addetto al controllo delle sostanze proibite per ogni giornata di corse, giusta la carenza di detti professionisti in funzione del numero e della dislocazione degli Ippodromi sul territorio nazionale". I Veterinari così selezionati saranno iscritti nella Sezione II – Veterinari coadiutori, prevista nel DM 11930 del 23/02/2015 (Disposizioni per l’istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf), secondo il riparto provinciale dettagliato dal bando ministeriale. Il termine per la presentazione delle domande decorrerà a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Bando: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10227 CREDITI ECM, LA SCADENZA È PROSSIMA! da a Settimana Veterinaria - N°962/maggio 2016 Proviamo, se ci riusciamo, afar chiarezza su un punto che da anni affligge la nostra professione ma che da anni non riesce ad essere chiarito e del tutto riconosciuto e regolamentato: l’Educazione continua in medicina (Ecm). Innanzitutto di cosa si tratta? L’Ecm è un sistema che prevede l’attribuzione di crediti che un qualsiasi professionista del settore deve dimostrare di aver ottenuto nell’arco di un triennio, fornendo così la “prova” allo Stato e al mondo di essere aggiornato e professionalmente migliore di prima. Possiamo dire che le professioni mediche si distinguono dalle altre perché, oltre a mettere sul campo una spiccata capacità teorico-pratica, devono integrarsi con doti umane non comuni sia in termini di attitudine al sacrificio sia di capacità di relazionarsi con altri professionisti e con i malati, nel nostro caso, in particolare, con i proprietari dei malati e, purtroppo, anche con i loro portafogli. Quindi anche un podologo (con tutto il rispetto per la categoria) deve ottenere 150 crediti formativi nel triennio 2014-2016. Insomma c’è la stringente necessità di mantenersi aggiornati e competenti in quanto l’evoluzione della medicina, l’evoluzione della diagnostica e di tutte le competenze burocratico-amministrative devono essere apprese e interiorizzate per poter fornire un servizio di standard qualitativo elevato. Attenzione, quindi, che il triennio sta finendo. Ora mi chiedo: quanti di noi sono in regola? Sul Web è possibile reperire, mediante inserimento dei propri dati sensibili, la posizione Ecm di ognuno con relativa promozione o bocciatura in merito al raggiungimento o meno della quota di 150 crediti. Sottolineo come la pratica degli Ecm sia attiva praticamente in tutto il mondo e come, quindi, organismi più o meno ministeriali di tutto il mondo possano guadagnare legalmente obbligando una larga fetta di professionisti sanitari a tenersi aggiornati a proprie spese. Dico a proprie spese in quanto, da libero professionista, le spese sono proprie e non sostenute da altri, non intendendo come spese soltanto quelle strettamente congressuali, ma anche quelle relative agli spostamenti, al sostentamento durante i viaggi e, infine, quelle relative al mancato incasso quando chiudo lo studio per andarmi ad aggiornare. Attenzione, poi, che sembra che partecipare ai programmi Ecm sia diventato, oltre che un dovere del veterinario, anche un diritto del cittadino, che richiede giustamente operatori attenti, aggiornati e sensibili. Insomma, non c’è scampo. A tutti quelli che sono ancora in debito con il conteggio dei crediti dico: forza, sbrighiamoci, mancano soltanto poco più di sei mesi, ma attenzione che, non essendo possibile accumulare più di 75 crediti nello stesso anno, quel che è stato è stato. Sfogliamo quindi tutti quegli eventi culturali che devono fornire i crediti formativi adeguati a far sì che ogni professionista possa ritenersi idoneo al lavoro e possa esercitare a testa alta la propria professione. Scopriamo che in realtà la maggior parte degli eventi non prevedono crediti Ecm, nonostante siano di elevato livello qualitativo e prevedano relazioni su relazioni da parte dei massimi esperti mondiali del settore. Perché? Semplice, accreditare un evento Ecm costa. I crediti Ecm devono essere comprati da chi organizza l’evento. Chi li vende? Il Ministero della Salute. Chi è l’intermediario (perché non si possono comprare come al mercato)? I provider accreditati dal Ministero della Salute. FISCO/SENTENZE/NORMATIVE CONSULTAZIONE CARTELLE ESATTORIALI da Newsletter Camera di Commercio di MN n. 122/giugno 2016 Dal 1 giugno 2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica eseguita dagli Agenti della riscossione avverra' esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC). I contribuenti ai quali non e' stato possibile notificare l'atto via PEC potranno consultarlo in completa autonomia sul proprio PC utilizzando questo sito messo a disposizione dalle Camere di Commercio: https://attidepositati.camcom.it/dece/public/attiCciaa.html?p.sp=QyU%252B%252BENufAU%253D IRAP E PRIMA CASA: MASSIME DELLA CASSAZIONE da www.confprofessioni.eu 20/06/16 Riportiamo una massima della Cassazione (Società semplici e associazioni tra professionisti per l’esercizio in forma associata di arti o professioni sono sempre soggette a Irap), auspicando che intervenga non in tempi biblici una dirimente pronuncia della Cassazione a sezioni unite sulla materia. A maggior ragione perché la sentenza n. 7371 sotto riassunta di per se appare piuttosto improbabile, per non dire totalmente non condivisibile in punto di diritto. IRAP-Cassazione n. 7371 del 14/04/16: L’attività esercitata da società semplici e delle associazioni senza personalità giuridica costituite fra professionisti per l’esercizio in forma associata delle professioni costituisce in ogni caso, presupposto Irap, senza necessità di accertamenti sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione. Prima casa: Non si decade dal beneficio "prima casa" se il trasferimento di residenza avviene oltre 18 mesi dal rogito per inerzia del Comune Cassazione n. 912 del 20/1/16: L'assenza di colpa da parte dei contribuenti nell'ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell'amministrazione pubblica non incide sul beneficio prima casa (elidendolo) Per il beneficio “prima casa” non basta la prova della sussistenza dell’attività lavorativa nel Comune Cassazione n. 3457 del 22/2/16: Se i benefici “prima casa sono richiesti dichiarando nell’atto di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, non è possibile sostituire "a posteriori" tale condizione con la dimostrazione dell’esistenza di un qualsiasi altro tra quelli analogamente previsti come, nel caso di specie, con la dimostrazione che nel comune in cui si trova l’immobile il contribuente svolge la sua attività lavorativa, non essendo ammissibile la prevalenza della realtà fattuale su quella formale. Niente decadenza dei benefici "prima casa" con l’attribuzione alla moglie della proprietà della casa coniugale Cassazione n. 5156 16/3/16: In caso di separazione consensuale il trasferimento all’altro coniuge della proprietà dell’immobile acquistato da meno di cinque anni – non seguito dal riacquisto entro 1 anno di un nuovo immobile non comporta la decadenza dai benefici "prima casa". IL VETERINARIO AZIENDALE E LA SEPARATEZZA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA QUELLE DI CONSULENZA da Newsletter FNOVI N. 22 del 22/06/2016 Con la Circolare n. 2306 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 giugno 2016, è stato chiarito che “agli Organismi di consulenza è inibita qualsivoglia funzione di controllo sull’erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni”. Tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano "quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dei destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezioni e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza anche ai fini dell’aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo". Con questa Circolare vengono nei fatti superate le richieste avanzate dai sindacati degli agro-allevatori che avevano rallentato l’iter del DM che istituiva il veterinario aziendale. da www.donnamoderna.com giugno 2016 SI ALLA DETRAZIONE DEI MOBILI NUOVI Ho iniziato alcuni lavori nel mio appartamento e vorrei utilizzare lo sconto fiscale anche per l’acquisto dei mobili della cucina. Il prezzo che ho pagato comprendeva le spese di trasporto e montaggio, posso detrarre anche quelle? Risposta: Se si ristruttura un appartamento per tutto il 2016 vale la detrazione dall’Irpef del 50% delle spese per comprare mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29 del 2013 proprio sul cosiddetto bonus mobili e nel documento conferma che è possibile detrarre anche le eventuali spese di trasporto e di montaggio dei mobili acquistati. Per usufruire della detrazione i pagamenti vanno documentati: andranno effettuati rigorosamente con bonifico, con carta di credito o bancomat. VIAGGI CON I COUPON. L’HOTEL E’ PIENO? SPETTA IL RIMBORSO Ho regalato a mio marito un coupon MovinBox per un soggiorno in un hotel a Parigi. Quando ho chiamato per prenotare mi hanno detto che non c’erano più posti: erano stati venduti più coupon di quelli a disposizione. E ora? Risposta: purtroppo il fenomeno dell’overbooking non riguarda solo le compagnie aeree, ma anche i pacchetti vacanza. Ed è proprio quello che è successo a te: l’hotel promesso nel contratto di acquisto non era più disponibile, ma la società a quest’ora avrà già restituito quanto speso. E questo perché l’art. 42 del Codice del Turismo vale anche per chi ha acquistato un viaggio tramite i cosiddetti coupon (i buoni per comprare beni o servizi a prezzi scontati). La legge prevede che se il client enon viene messo nelal condizione di usufruire della vacanza ha diritto entro 7 giorni lavorativi alla sostituzione del viaggio o a ricevere quanto speso. Il rimborso non arriva? Si scrive una messa in mora, minacciando di ricorrere alle vie legali se non si riceve quello che spetta entro 2 settimane. Da sapere: prima di acquistare l’offerta controllate le condizioni, scadenza e periodo di validità. Il coupon deve sempre contenere la voce “Il prezzo include”. Un generico “tasse aeroportuali a parte” può costare decine di euro in più. FARMACI VELACTIS EVENTI AVVERSI A SEGUITO DELL’UTILIZZO NELLE BOVINE DA LATTE da email FROMVL 28/06/16 La Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari della Lombardia comunica quanto pervenuto dalla Regione Lombardia: a seguito di eventi avversi verificatesi con l’utilizzo del Velactis nelle bovine da latte, si riporta di seguito il comunicato che è stato inviato ai veterinari e pubblicato sul portale del Ministero della salute.aluti COMUNICATO: Si informano i medici veterinari che sono stati riscontrati eventi avversi in bovine da latte a seguito dell’utilizzo del medicinale veterinario Velactis. Velactis, contenente il principio attivo Cabergolina, è un medicinale autorizzato dal dicembre 2015, per le bovine da latte nei programmi di gestione della mandria come facilitatore per la messa in asciutta drastica, mediante la riduzione della produzione di latte, di titolarità Ceva Santé Animale. Gli eventi gravi, riscontrati in Europa e maggiormente in Danimarca, sono il decubito e alcuni casi di morte, che si sono verificati tra le 8 e le 24 ore dopo la somministrazione del medicinale. La Ceva Santé Animale ha sospeso la distribuzione del medicinale in Europa, in attesa di ulteriori indagini scientifiche. E’, pertanto, strettamente raccomandato ai medici veterinari di sospendere la prescrizione veterinaria e di riportare al Ministero della Salute (e ai Centri regionali) e alla Ceva Santé Animale qualsiasi sospetto di reazione avversa utilizzando la scheda di segnalazione riportata nel seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK &flag=P o nell’allegato II del decreto legislativo 193/2006. Si raccomanda altresì agli allevatori di sospendere la somministrazione del medicinale e di segnalare ai medici veterinari eventuali reazioni avverse che si fossero verificate. VELACTIS, PRECISAZIONI DA CEVA IN ATTESA DEL PARERE EMA da Notizie Anmvi 28 giugno 2016 Dopo l'avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, la farmaceutica CEVA ha fornito aggiornamenti e precisazioni in un comunicato in cui dichiara di avere "sospeso in via cautelativa e temporaneamente l’ulteriore distribuzione e la vendita del prodotto al circuito distributivo fino al 13 luglio prossimo, data in cui EMA fornirà nuove comunicazioni ed informazioni sull’uso del prodotto sulla base delle ulteriori evidenze scientifiche raccolte". Il comunicato prosegue specificando inoltre che "Il prodotto presente nel circuito distributivo continua ad essere prescritto, venduto ed usato in modo regolare (secondo le raccomandazioni di Ceva Salute Animale sulla messa in asciutta e raccomandando agli allevatori la sorveglianza degli animali trattati nelle prime 24 ore dopo il trattamento) in tutti i paesi della Comunità Europea in cui il prodotto è stato introdotto sul mercato, ad eccezione di Danimarca, Olanda ed Italia per indicazione specifica dei rispettivi Ministeri della Salute". FARMACI VETERINARI: NOVITÀ PER I TRATTAMENTI IN CANI E GATTI Da AnmviOggi 23/06/2016 Autorizzati medicinali veterinari per il trattamento di infezioni in cani e gatti e per il trattamento della sindrome di Cushing nel cane. Il Ministero della Salute ha autorizzato, con procedura di mutuo riconoscimento, l'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Metrobactin 250 mg e 500 mg, compresse per cani e gatti della società Le Vet Beheer. Il principio attivo è Metronidazolo. Il farmaco è indicato per il trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale dovute a Giardia spp. e Clostridia spp. (cioè C. perfringens o C. difficile), oltre che per il trattamento delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle dovute a batteri anaerobi obbligati (ad es. Clostridia spp.) sensibili al metronidazolo. Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita è di 3 anni; mentre nel caso delle compresse divise è di 3 giorni. Solo per uso veterinario. Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile. E' stato autorizzato all'immissione in commercio, con procedura decentrata, anche il medicinale veterinario Cefaseptin 75 mg (disponibile anche nel dosaggio da 300 mg e 750 mg), compresse per cani. Titolare della AIC la ditta Vetoquinol. Il principio attivo è Cefalexin (come cefalexin monohydrate). Il farmaco può essere utilizzato per il trattamento delle infezioni cutanee batteriche (comprese piodermiti profonde e superficiali) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi Staphylococcus spp.; per il trattamento delle infezioni del tratto urinario (comprese nefriti e cistiti) causate da organismi sensibili a cefalexin, compresi Escherichia coli. Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita è di 2 anni, mentre dopo la prima apertura è di 48 ore. Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile. Sempre son procedura decentrata, è stato autorizzato dal Ministero della Salute il medicinale veterinario Adrestan 30 mg, capsule dure per cani della società inglese Dechra Limited. Il principio attivo è Trilostano 30 mg. Il prodotto può essere impiegato per per il trattamento dell'iperadrenocorticismo ipofisi- dipendente ed adreno-dipendente (malattia e sindrome di Cushing) nel cane. Il periodo di validità del farmaco veterinario confezionato per la vendita è di 3 anni. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. FARMACO VETERINARIO-LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: COSA È STATO FATTO E COSA SI DOVRÀ FARE da La Settimana Veterinaria - N°963/giugno 2016 Sullo spinoso tema della contraffazione del farmaco veterinario abbiamo intervistato Silvio Borrello (Direzione generale Sanità animale e farmaci veterinari). La Settimana Veterinaria: Nel nostro Paese, quali sono i dati sulla contraffazione del farmaco veterinario? Quali sono le misure preventive messe in atto? Silvio Borrello: Le attività di farmacosorveglianza per i medicinali veterinari rientrano tra i compiti di controllo a cui il Ministero della Salute dedica il massimo dell’attenzione e delle energie. In questo ambito, si declinano le misure di prevenzione della contraffazione. Ispezioni e verifiche sono regolate dal Decreto legislativo n. 193/06. L’attività di controllo è demandata nello specifico alle Regioni e alle Province autonome, che predispongono piani di sorveglianza, e ai Servizi veterinari delle Asl e del Nas, che si muovono sul territorio. In base a quanto previsto dal Decreto 193/2006 (art. 88 comma 4) è operativo anche un nucleo nazionale di farmacosorveglianza, costituito da rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto superiore di Sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Comando Carabinieri per la tutela della salute (Nas), della Guardia di Finanza e degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome, che si occupa di supervisionare le attività di controllo. La competenza del Nucleo ora è trasferita alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, previsto dall’art.2, comma 2, e dall’art.6 del D.PR. 44/2013 e costituito con il DM 30 marzo 2016. Storicamente, le disposizioni per i medicinali ad uso umano hanno trovato successivamente un’applicazione anche nel settore veterinario. Non si tratta di un ritardo, ma di una naturale sequenzialità delle esigenze. Nel 2014, è entrata in vigore la normativa volta a impedire l’ingresso di medicinali umani falsificati nella catena di fornitura legale (Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che recepisce la Direttiva 2011/62/Eu, che regola la vendita e l’acquisto on line di farmaci senza prescrizione medica). Norme equivalenti per i medicinali veterinari non sono ancora in vigore. Tuttavia, è in discussione presso il Consiglio, a Bruxelles, la proposta di regolamento che introdurrà misure di controllo anche per la vendita a distanza in Veterinaria, con un sistema analogo a quello introdotto per i medicinali ad uso umano. Sono inoltre in discussione proposte avanzate da diversi Stati membri per applicare norme di buona distribuzione (Gdp) anche al mondo veterinario, appositamente studiate per il settore. Un notevole passo in avanti sarà garantito dall’introduzione della ricetta elettronica che, interoperabile con la banca dati centrale dei medicinali veterinari e con l’Anagrafe zootecnica, consentirà di rilevare i dati relativi al consumo di medicinali. Incrociando i dati di vendita e i dati di prescrizione, contribuirà a rendere più efficace le attività di farmacosorveglianza, rendendo possibile il monitoraggio delle prescrizioni in tempo reale da parte delle Autorità di controllo. Da ultimo, non dobbiamo dimenticare il lavoro dagli ispettori dell’Ufficio 5 Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario (Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute), che compiono ispezioni sui fabbricanti dei medicinali veterinari. SV: Quale è il riferimento da dare ai veterinari per eventuali segnalazioni nel nostro Paese: l’Agenzia italiana del farmaco, ufficio qualità dei prodotti e contraffazione? Borrello: L’Aifa non ha competenza sui medicinali veterinari. Per eventuali segnalazioni, il riferimento è la Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute. REGOLAMENTO EU FARMACO AD USO VETERINARIO PROPOSTE FNOVI Da email FNOVI 24/06/16 OGGETTO: Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD)) e impianto generale della Bozza. In merito all’oggetto, la FNOVI intende rendere note le proprie osservazioni relative agli emendamenti proposti dal Parlamento integrate dalle condizioni che gli emendamenti hanno lasciate immutate, ai fini del confronto in UE. Definizioni Non si condivide la richiesta di modifica del Parlamento per la definizione di “Medicinale veterinario” laddove recita “qualsiasi sostanza che può essere utilizzata…”. Tale dicitura rischia di generare contenziosi interpretativi in tutti i casi in cui la semplice detenzione di sostanze per scopi diversi dalla volontà di trattamento potrà essere contestata come “intenzione” di utilizzo, favorita anche dall’altro emendamento del Parlamento che puntualizza come “In caso di dubbio, allorché un prodotto, in base a tutte le sue caratteristiche, risulta rientrare nella definizione di "medicinale veterinario" … o nella definizione di prodotto disciplinato da un altro atto legislativo dell'Unione, prevalgono le disposizioni del presente regolamento” Preoccupa la definizione di "buone prassi zootecniche" quale “la gestione e la cura di animali di allevamento da parte dell'uomo a fini lucrativi, garantendo nel contempo la salute e il benessere di detti animali attraverso il rispetto e la salvaguardia dei bisogni specifici di ciascuna specie e riducendo quanto più possibile la necessità di ricorrere a medicinali veterinari”. Il Parlamento subordina l’operato dell’allevatore in merito all’utilizzo dell’arsenale terapeutico ad un “uso responsabile dei medicinali veterinari" definito a suo volta quale “l’applicazione di buone prassi zootecniche…”. Risulta difficile capire che si voglia di fatto limitare l’utilizzo del AM citando il rispetto ai bisogni specifici degli animali e non a quello delle sole norme sul benessere mettendo sulle spalle di allevatori e veterinari l’incombenza di andare oltre una legislazione, quella sul benessere, che per molti aspetti con il rispetto dei bisogni specifici degli animali non ha nulla a che vedere, con il rischio di creare, anche qui, spazi interpretativi in fase applicativa. Continua a mancare la definizione di “assenza di farmaco veterinario” che consente l’accesso all’uso in deroga con il rischio di disomogeneità applicative tra chi lo intende anche come assenza temporanea presso il rifornitore più accessibile e chi invece come assenza su tutto il territorio nazionale Ruolo veterinario e altre figure professionali Il Parlamento europeo conferma la necessità di un costante richiamo al Codice deontologico della professione nelle scelte terapeutiche. Permane tuttavia l’ammissibilità di altre figure professionali ad effettuare diagnosi, prescrizione e terapia laddove ammesse dagli Stati membri. La FNOVI, reitera la sua contrarietà a questa ipotesi pur comprendendo lo sforzo fatto dal Parlamento nel contenere le possibilità di esercizio di queste figure. Deve essere chiarito il senso del comma 4. dell’articolo 110 laddove prima si riconosce il diritto degli Stati membri a non consentire la possibilità di prescrizione a figure diverse da quella del medico veterinario, derogando da questo dettame per l’uso in deroga del medicinale veterinario, ossia proprio laddove maggiore dovrebbe essere la tutela e la prudenza.Ancor più incomprensibile il comma 4.bis. Preoccupa il dispositivo dell’art. 111 in merito al ruolo veterinario laddove subordina la metafilssi a valutazioni che solo un medico veterinario che conosca l’azienda può dare (comma 2bis art. 111) Appare evidente come tali dispositivi, nonostante la professionalità veterinaria, mal si adattino a quelle che sono attualmente condizioni allevatoriali tutt’altro che sporadiche e che l’Europa non ha deciso di bandire dal suo sistema produttivo, come dimostrato da molte delle condizioni di benessere ammesse dalle normative europee che nulla hanno a che vedere con le richiamate “condizioni che rispettino le esigenze comportamentali della specie, comprese le interazioni/gerarchie sociali”. Al Medico veterinario invece si chiede di farsi portatore di una soluzione e di una pretesa, nelle proposte e nei controlli, che mal si conciliano con l’industria zootecnica, particolarmente di alcune specie allevate e nelle attuali condizioni di crisi. I dati Nel condividere la necessità di fornire dati sui quali poter fare una reale valutazione del pericolo e analisi del rischio, non si condivide il vuoto di richieste in tal senso per quanto attiene agli animali d’affezione dato che per la loro cura, invece, si presume di poter sottrarre arsenale terapeutico al Medico veterinario. Disaccoppiamento (art 107) Il disaccoppiamento voluto dall’articolo 107 per il veterinario per gli AM non trova supporto nei dati della riduzione dell’uso degli AM nei paesi che non hanno mai applicato il disaccoppiamento. Non si condivide inoltre che solo per gli animali da reddito, la prosecuzione della terapia con AM debba essere subordinata ad un’ulteriore visita veterinaria La scorta art 107 e 110 Gli emendamenti continuano a non chiarire, come invece chiesto dalla FNOVI, la gestione della scorta che qui non viene vietata, nemmeno per gli AM, purché fornita non da soggetti prescrittori. Ad essere “sospettato” è dunque il veterinario nella cessione del farmaco e non l’allevatore nella sua possibilità di detenzione del medesimo. Tale giudizio non ci trova concordi e non è confermato dai fatti. Il comma 3 dell’articolo 110 non consente di chiarire. Tracciabilità del farmaco veterinario (art. 109) Gli emendamenti proposti dal Parlamento sull’argomento non vanno nella direzione dei chiarimenti. Si rimanda al testo dell’allegato per i dettagli. Inoltre non viene risolto il tema della tracciabilità e della possibilità dei controlli sul medicinale veterinario venduto al Medico veterinario che opera in una nazione limitrofa a quella in cui ha acquistato il farmaco. Permane un pesante onere burocratico a valle della filiera, sugli ultimi destinatari ossia veterinari e Operatori del Settore Alimentare (allevatori) mentre non prevedendo nemmeno gli emendamenti una identificazione per singole confezioni come per il farmaco ad uso umano, la tracciabilità non viene di fatto assicurata nella divisione delle partite con lotti uguali, non consentendo nemmeno l’efficacia reale dei controlli, nonostante l’implementazione degli oneri burocratici. Deleghe agli Stati membri (art 107 e 111 bis-118) E’ necessario che gli Stati membri, in tutti i casi di deleghe in merito a “condizioni più rigorose … sul loro territorio” al loro interno adottino le logiche della UE di confronto con tutti gli stakeholders e di rendicontazione alla UE stessa, e che questo sia garantito dal dettame europeo. Apicoltura (artt. 107-112-116) Non si condivide per questo settore la semplificazione delle registrazioni concesse all’articolo 107 e 112. Tale semplificazione, se vede favorevole la Federazione in via di principio richiede tuttavia che venga chiarito come l’apicoltura necessiti di un dispositivo speciale essendo i farmaci veterinari autorizzati per tale attività tutti funzionali al controllo di patologie soggette a denuncia (varroatosi), al fine di dotare il sistema dei controlli di una tracciabilità di tale intervento per la valutazione delle azioni di prevenzione messe in atto per controllare il fenomeno. Tale obiettivo, infatti, non può in Europa, essere lasciato alla discrezionalità dei contenuti dell’articolo 1 bis voluto dal Parlamento e che recita: Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono esigere che l'obbligo di tenere detto registro si applichi altresì all'acquisto e alla vendita di medicinali veterinari non soggetti a prescrizione. La Federazione rimane fermamente contraria alla possibilità di usare in deroga il farmaco veterinario in apicoltura. I farmaci utili al controllo della Varroatosi esistono. Molte delle malattie delle api si curano con le Buone pratiche. L’ipotesi di uso in deroga apre solo alla possibilità di utilizzo di antimicrobici che sarebbero la morte dell’apicoltura. Omeopatia (artt. 116-117) Pur essendo netto il miglioramento con gli emendamenti del Parlamento per l’esercizio della medicina omeopatica, una qualche confusione permane nei tempi di sospensione (art. 117); l’emendamento entra in contraddizione con gli emendamenti di cui all’art. 116. Il TS viene riferito ai farmaci omeopatici “veterinari” per i quali “È previsto un tempo di attesa di zero giorni…. se ….contenenti unicamente le sostanze attive elencate nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010 nella categoria contraddistinta dalla dicitura "Limite massimo di residuo (LMR) non richiesto". La Federazione chiede l’eliminazione qui, come altrove, della dicitura “veterinari”. L’uso in deroga e tempi di attesa (artt 115-116-117) Nel condividere completamente la rivoluzione delle motivazioni per l’accesso all’uso in deroga e la sua possibilità di esercizio solo da parte di un Medico veterinario, questa Federazione esprime tuttavia il suo disappunto per l’eliminazione del ventaglio. Si rimanda all’allegato per le innumerevoli note tecniche particolarmente in merito alla cascata negli animali acquatici. Per i tempi di attesa dell’uso in deroga molto rimane da chiarire e da risolvere particolarmente per l’acquacoltura. Firma digitale e “Registrazioni” anziché registri: Il legislatore europeo si riferisce quasi sempre al solo termine di “tenuta di registri” ai fini della tracciabilità non chiarendo come il supporto possa essere informatizzato ai fini delle “registrazioni”. E’ necessario che la dicitura venga esplicitata e che quella di “tenuta di registri” sia sostituita da “tenuta di registrazioni”. Sempre in tema di informatizzazione, non risulta chiara la formulazione idonea di firma digitale tra le tre principali esistenti. Detenzione del farmaco: La bozza di regolamento è ampiamente lacunosa in merito alla possibilità di detenzione del farmaco da parte di attori non appartenenti alla filiera della fabbricazione e vendita del farmaco. Si specifica: a) detenzione del farmaco da parte dei veterinari: è necessario definire che si tratta di un semplice rifornimento per i veterinari, alla stregua dei medici. E’ di fondamentale importanza che venga chiarito dal Regolamento quale siano le regole di rifornimento del veterinario di farmaci veterinari ed umani per la sua attività in modo da consentire a tutti i veterinari di lavorare in condizioni omogenee di opportunità e aggravi burocratici. b) detenzione del farmaco da parte delle strutture di detenzione e allevamento di animali: l’argomento non viene affrontato con chiarezza come si è già sottolineato. Uso e/o detenzioni esclusivi del veterinario: La bozza non affronta il problema delle categorie di medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze e che, pertanto, sono a detenzione e/o ad uso esclusivo del medico veterinario. Il farmaco negli equidi: Il reg. non risolve nessuno dei problemi che hanno generato l’Horse gate. L’ammissibilità della convivenza tra equidi Non-DPA per i quali non è richiesta la tracciabilità del farmaco veterinario ed equidi DPA per i quali invece è richiesta, e che nell’esperienza di tutti i veterinari controllori ha evidenziato l’assenza di trattamenti dichiarati negli equidi DPA, viene ribadita. E’ necessario pretendere che per gli equidi la tracciabilità del farmaco sia pretesa per tutti. Acquacoltura: Rimane un settore con forti criticità applicative e di sottrazione di strumenti terapeutici alla professione Medico veterinaria. Sanzioni: Manca l’indicazione attesa nel Regolamento di regolazione di un impianto sanzionatorio non solo proporzionale ma anche progressivo con aggravio delle sanzioni in caso di reiterazione di illeciti. PICCOLI ANIMALI INDUZIONE DELL’EMESI NEL GATTO: TRE AGENTI A CONFRONTO Da Vet.journal 20 giugno 2016 Uno studio retrospettivo ha confrontato l’utilizzo della dexmedetomina idrocloruro, della xilazina idrocloruro e del perossido di idrogeno per l’induzione dell’emesi nel gatto. Si includevano 43 soggetti di proprietà per i quali era stata tentata l’induzione dell’emesi per una nota o sospetta ingestione di sostanze tossiche o una recente ingestione di un corpo estraneo lineare. L’induzione dell’emesi veniva tentata mediante somministrazione orale di perossido di idrogeno (n = 3) o somministrazione IM o IV di xilazina (25 [incluso un soggetto che aveva già ricevuto perossido di idrogeno]) o dexmedetomidina (16). Nessuno dei gatti che riceveva perossido di idrogeno vomitava. L’emesi veniva indotta in 11 su 25 gatti trattati con xilazina e in 13 su 16 soggetti trattati con dexmedetomidina. La dexmedetomidina aveva una maggiore probabilità di causare vomito rispetto alla xilazina (OR, 5,5; 95% CI, 1,1 36). La dose mediana di dexmedetomidina era di 7,0 μg/kg (range, 0,96 – 10,0 μg/kg). Si registrava il tempo che intercorreva prima dell’emesi o della somministrazione dell’agente antagonista post-emesi in 5 gatti trattati con xilazina (intervallo mediano, 10 minuti [range, 5 - 175 minuti]) e 10 gatti trattati con dexmedetomidina (intervallo mediano, 5 minuti [range, 1 - 12 minuti]). L’unico effetto avverso era la sedazione, che si verificava in 2 soggetti trattati con xilazina e uno trattato con dexmedetomidina. I risultati indicano che la dexmedetomidina può essere utilizzata efficacemente per indurre l’emesi nel gatto, concludono gli autori. FIDO VA IN VACANZA: REGOLE E CONSIGLI PER VIAGGIARE CON GLI ANIMALI DA http://ecocentrica.it 21 giugno 2016 IN AUTO: Secondo il Codice della Strada è possibile il trasporto di un animale domestico, sistemato sul vano posteriore, senza bisogno di rete divisoria, purché non sia di impedimento o pericolo per la guida. Se gli animali fossero più di uno, invece, occorrerà custodirli in una gabbia o contenitore, oppure sistemarli nel vano posteriore con una rete (o altro analogo mezzo idoneo) che li divida dal posto di guida. In caso di mancato rispetto di queste norme, sono previste una sanzione pecuniaria e la decurtazione di un punto sulla patente. IN PULLMAN E AUTOBUS: Qui il discorso è più complicato, perché l’accesso degli animali ai mezzi pubblici non è regolato da una legge nazionale: ogni compagnia di trasporto si disciplina con regole proprie. È consigliabile quindi informarsi per tempo di volta in volta, ma possiamo comunque dare qualche indicazione generale. I cani di piccola e media taglia normalmente possono viaggiare sugli autobus di linea, a condizione che siano muniti di museruola e guinzaglio e non rechino disturbo a persone e danneggino cose; di solito non sono ammessi più di due cani per vettura. Quasi tutte le compagnie (ad esempio ATM Milano) si riservano la facoltà di impedire il trasporto dei cani in momenti di super affollamento. È possibile anche il trasporto di altri piccoli animali purché non rechino disturbo e siano collocati all’interno di trasportini. Alcune compagnie prevedono il pagamento del biglietto di trasporto. TAXI: anche qui non c’è una regola universale; in linea generale i cani di piccola e media taglia possono viaggiare sui taxi, muniti di museruola, guinzaglio e sempre previo consenso dell’autista. È quindi preferibile segnalare la loro presenza al momento della prenotazione. IN NAVE: nel caso delle navi da crociera non esiste una normativa unica: è necessario informarsi presso la compagnia prescelta prima della prenotazione, perché alcune non ammettono animali a bordo. Diverso il discorso dei traghetti: un’ordinanza del Ministero della Salute garantisce il loro accesso, dietro pagamento di un biglietto ridotto e a certe condizioni. Ai cani è consentito il passaggio sul ponte esterno o anche altri luoghi, purchè muniti di guinzaglio e museruola (obbligatori anche durante le operazioni di imbarco e sbarco) e vengano pulite eventuali deiezioni; gatti e piccoli animali invece devono essere custoditi nel trasportino. Importante anche il rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore: necessarie la certificazione veterinaria di buono stato di salute e l’iscrizione all’anagrafe canina. Potrebbero essere richieste anche alcune vaccinazioni, senza le quali non verrete fatti salire a bordo: informatevi per tempo. IN TRENO: I cani di piccola taglia, gatti ed altri animali domestici viaggiano gratuitamente su Frecce, Eurostar e Italo, all’interno dell’apposito trasportino; i cani di taglia media e grande invece devono indossare la museruola e il guinzaglio, e per loro è necessario il pagamento del biglietto (al prezzo ridotto del 50%). Al momento dell’acquisto del biglietto dell’animale, potrebbe essere richiesto di esibire il certificato di iscrizione all’anagrafe canina (o il passaporto del cane, in caso di viaggia da e per Paesi esteri); occorre portarlo con sé anche durante il viaggio, perché se ne venite trovati sprovvisti potreste pagare una penalità ed essere addirittura costretti a scendere alla prima fermata. Per motivi di sicurezza, infine, non sono ammessi 2 cani nello stesso vagone. IN AEREO: Iniziamo dall’aeroporto: devono essere rispettate le regole di accesso degli animali ai luoghi pubblici*, quindi il cane deve accedere tenuto al guinzaglio e con museruola (e il proprietario deve avere con sé anche tutto ciò che è necessario per pulire eventuali “bisognini”), mentre gli altri animali devono essere posti nel trasportino. Al momento, quasi tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di animali, ma le norme possono essere differenti; per questo è sempre consigliabile chiedere tutte le informazioni al momento della prenotazione del volo: disponibilità di posto (ogni compagnia stabilisce un numero massimo di animali ammessi), obblighi sanitari previsti nel Paese di arrivo, e, nell’ipotesi di scalo, anche di transito. I cani di piccola taglia e i piccoli animali possono accedere alla cabina, viaggiando vicino al proprietario, sistemati in trasportini impermeabili, ben aerati, e delle misure standard stabilite da Iata (International air transport association); quelli di taglia medio-grande, che superano i 10 kg di peso trasportino compreso, devono essere sistemati nella stiva, in gabbie rinforzate e pressurizzate (cosa che però non ci sentiamo di consigliare, se non in casi estremi). Da ricordare che i cani o gatti che viaggiano nell’Unione Europea devono essere muniti di chip elettronico, passaporto europeo, libretto sanitario con le vaccinazioni e a volte anche certificato di buona salute curato da un veterinario. Tutti i regolamenti per l’accesso ai trasporti pubblici non valgono per i cani guida per non vedenti, che possono accompagnare ovunque il proprio padrone, senza pagamento di biglietti. * L’avremo visto un centinaio di volte: un cartello sulla porta con la sagoma di un 4 zampe e la scritta “Io non posso entrare” o magari non si trova nessuna segnalazione, ma c’è qualcuno pronto a mandarti via. Ma cosa dice la legge? I cani possono entrare o meno nei luoghi pubblici? Innanzi tutto va fatta una distinzione fondamentale: i luoghi pubblici come proprietà del demanio dello Stato (vie, piazze, ma anche uffici pubblici) e i luoghi privati aperti al pubblico (negozi, bar o ristoranti). A livello nazionale gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico, purchè i cani siano tenuti al guinzaglio ed eventualmente museruola e gatti e altri animali stiano nel trasportino; unica eccezione, sono i luoghi in cui si preparano o si conservano gli alimenti: quindi il cane non può entrare nella cucina del ristorante o al supermercato. Esistono poi dei casi particolari in cui può essere vietato l’ingresso anche in altri luoghi pubblici: bisogna essere in presenza di concrete e inderogabili esigenze di tutela igienico-sanitaria certificate dalle autorità sanitarie, come avvenuto ad esempio per Expo2015, un evento incentrato sull’alimentazione. Nei luoghi privati aperti al pubblico, invece, è tutto più complicato perché ci sono solo regolamenti comunali. L’ordinanza di Ministero del Turismo e ANCI nel 2010, che invitava i Comuni a stabilire il libero accesso di cani e animali di affezione in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico, ha sicuramente aiutato a fare una svolta pet friendly in molte regioni: in Emilia Romagna gli animali sono ammessi in ospedali e strutture sanitarie, in Friuli Venezia Giulia nelle spiagge pubbliche. Il Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Bologna permette libero accesso ai cani, con guinzaglio e museruola, in tutti i luoghi aperti al pubblico, salvo indicazioni contrarie date dal gestore del locale. A Firenze, il proprietario che vuole vietare l’ingresso agli animali deve spedire una raccomandata in Comune; a Torino libero accesso, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune per validi motivi igienici e sanitari, che permette l’apposizione del cartello di divieto all’ingresso. Già, perché gli animali sono ammessi o meno anche secondo le regole stabilite dal proprietario, che però deve seguire un iter, simile a quello delle spiagge (http://ecocentrica.it/spiagge-da-cani): perché il cartello sia valido, è necessaria la comunicazione all’Ufficio competente e deve riportare l’indicazione della normativa; inoltre, anche se il divieto d’accesso degli animali è già previsto dal regolamento comunale, il proprietario del locale è tenuto ad esporlo comunque. Se non vedete il cartello, non può mandarvi via: potreste chiamare la Polizia municipale e riceverebbe una bella multa! A proposito di multe: i gestori rischiano grosso anche se vietano l’ingresso al cane guida di un non vedente. Il loro ingresso nei locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali è libero, anche se il cane non è munito di museruola, e chi ne ostacola l’accesso può ricevere una sanzione che va da 500 a 2.500 euro. IN VIAGGIO SENZA LEISHMANIOSI Da Notiziario Banca Pop. di Sondrio n. 130/aprile 2016 Ormai la leishmaniosi canina riguarda 1/3 dei comuni italiani. La mappatura nazionale viene ogni anno aggiornata dagli studiosi in modo da fornire informazioni utili a tutti coloro che si recano con il proprio cane in vacanza nelle aree a rischio. Per sapere se la meta prescelta per la villeggiatura è a rischio, è possibile visionare la versione cartacea della Scalibor Map (uno strumento grazie al quale individuare i focolai d’infezione su tutto il territorio nazionale) oppure collegarsi via internet al link www.scalibormap.it oppure ancora scaricare dallo store l’applicazione grauita per gli smartphones. La prevenzione della leishmaniosi si basa essenzialmente sulla vaccinazione e sull’impiego di preparati ad azione insettorepellente (come per esempio il collare alla deltametrina), facilmente reperibili in farmacia. MONOTERAPIA O POLICHEMIOTERAPIA? da Settimana Veterinaria n. 963/giugno 2016 Spesso ci si trova a dover ragionare sull’opportunità di proporre una monoterapia piuttosto che una polichemioterapia, sebbene l’evidenza dimostri una maggior efficacia della seconda. Le considerazioni sono semplici: nel primo caso, a fronte di una minore efficacia, il proprietario sosterrà costi inferiori, la terapia risulterà molto meno tossica e corredata da minori effetti collaterali, rendendo più rara la necessità di ospedalizzazione; purtroppo il rischio di sviluppo di resistenza e cross-resistenza da parte del tumore è un’evenienza possibile. La comunicazione puntuale e onesta con il cliente è fondamentale perché questi non si trovi a sostenere spese non preventivate o situazioni spiacevoli: qualche volta, nonostante la polichemioterapia sia spesso clinicamente preferibile alla mono-chemioterapia, è meglio optare per un protocollo più semplice in virtù del concetto secondo il quale “è meglio una monochemioterapia fatta bene che una polichemioterapia fatta male”, conseguenza per lo più della demotivazione del proprietario. Quali sono le situazioni in cui una chemioterapia è indicata? Essa viene utilizzata per lo più per il trattamento in corso di malattia disseminata e per tumori chemio-sensibili (tumori a cellule rotonde) come ad esempio linfoma, leucemia, tumori plasmocitici, mastocitoma e sarcoma istiocitario. La chemioterapia, poi, può anche essere utilizzata come “adjuvante” dopo la chirurgia nel caso di tumori che presentino un elevato rischio metastatico, in modo da intervenire prima della comparsa delle macrometastasi (ad esempio per l’osteosarcoma o l’emangiosarcoma), oppure “neo-adjuvante” quando impiegata per alcuni tumori prima della chirurgia o in neoplasie chemio-sensibili non candidate a radioterapia o chirurgia: in questo caso lo scopo è quello di “citoridurre” la massa. EPILESSIA UMANA E CANINA: ASPETTI E CONOSCENZE A CONFRONTO Da Vet.journal 29 giugno 2016 Uno studio ha analizzato e confrontato gli aspetti dell’epilessia umana e canina e ha suggerito nuovi strumenti per una migliore futura comprensione dell’epilessia canina. La prevalenza delle crisi epilettiche nel cane varia tra lo 0,5 e il 5,7%, mentre nell’uomo è compresa tra l’1 e il 3%. Gli studi effettuati sull’epilessia umana forniscono un formato utilizzabile anche per la classificazione, la diagnosi e il trattamento dell’epilessia in medicina veterinaria. Gli studi effettuati nell’uomo sottolineano il valore di una classificazione esaustiva delle crisi epilettiche. Tuttavia, per l’epilessia canina esiste la difficoltà delle limitate informazioni dsponibili circa la descrizione e la classificazione delle convulsioni, dovita alla mancanza di videoregistrazioni EEG. È necessaria la definizione di un protocollo condiviso per la videoregistrazione casalinga con sistemi portatili dei cani affetti da epilessia, considerando principalmente le indicazioni, la durata del monitoraggio, l’addestramento essenziale per l’interpretazione ottimale della semeiologia delle crisi e la metodologia di registrazione. L’obiettivo finale è l’analisi delle informazioni raccolte mediante le videoregistrazioni al fine di descrivere le crisi epilettiche in maniera completa, riconoscendone le diverse modalità e consentendo una migliore comprensione e quindi una migliore classificazione delle crisi epilettiche del cane, concludono gli autori. LA VISITA GERIATRICA: GLI ESAMI CONSIGLIATI Da Settimana Veterinaria - N°962/maggio 2016 Per rilevare i disturbi più comuni (insufficienza epatica e renale, disendocrinie), si raccomanda di effettuare sistematicamente l’esame delle urine e un emocromo completo con formula (nel gatto anche la misurazione della pressione arteriosa), in linea con le aspettative dei proprietari. L’esame delle urine consiste nel misurarne il peso specifico per rilevare una poliuria-polidipsia (PUPD) ed eseguire un test con striscia urinaria e un esame del sedimento in caso di anomalie. Per quanto riguarda le analisi del sangue, l’esecuzione di un emocromocitometrico completo con formula è controversa. In assenza di segni clinici, sarebbe da eseguire in modo sistematico il solo ematocrito per rilevare la presenza di anemia, comune nell’animale anziano. Per la biochimica, l’analisi del sangue consigliata deve includere almeno i seguenti parametri: glicemia, azotemia, creatininemia, test della fosfatasi alcalina (ALP) e dell’alanina aminotransferasi (ALT), proteine totali, albuminemia. La radiografia del torace è, a sua volta, consigliata in presenza di un soffio al cuore o difficoltà respiratorie. L’ecografia può essere eseguita in caso di malattie cardiache o nell’ambito della ricerca di un tumore. POSSESSO RESPONSABILE DEGLI ANIMALI – INTERVISTA A CARLA BERNASCONI da Newsletter FNOVI n. 23 29/06/2016 Si parla sempre più spesso di benessere animale e di possesso responsabile. Oggi un animale non si può decidere di adottarlo e basta. Chi decide di prendere con sé un animale per prima cosa deve preoccuparsi di scegliere l'animale giusto, adatto al proprio stile di vita, senza farsi influenzare dalle mode del momento, ad esempio un cane di grossa taglia in un appartamento di 40 mq non è la scelta giusta, un animale pigro per una persona a cui piace fare attività sportiva e che la vuole condividere con il cane, non è la scelta corretta. Insomma ad ognuno il suo. Ma ancora non è sufficiente. Perché è anche necessario conoscere le esigenze etologiche e relazionali dell'animale che si sceglierà, per potergli garantire una qualità di vita adeguata e anche per essere in grado di inserirlo nel modo giusto all'interno del nucleo sociale di cui entrerà a far parte. Questo perché, seppure gli animali domestici sono rimasti gli stessi che affiancano l'uomo in un rapporto millenario, sono ormai cambiati i contesti in cui questa relazione si sviluppa. Urbanizzazione ed essenziale modificazione dei nuclei famigliari di riferimento, incidono fortemente sulla vita degli animali che condividono le nostre esistenze. Questi sono soltanto alcuni dei motivi che pesano sul cambiamento e che obbligano il possessore di un animale ad avere una maggiore e necessaria educazione e conoscenza per la gestione del proprio animale da compagnia. Per i possessori dei cani la FNOVI ha messo a disposizione - previa registrazione - un corso di formazione gratuito (http://fad.fnovi.it/login.php) a cui si può accedere direttamente dal sito della Federazione oltre a promuovere da tempo il percorso formativo del “patentino”. Naturalmente anche i Veterinari possono accedere, inserendo le proprie credenziali di accesso (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi ECM). ASSORTIMENTO BENDANA - PRESENTAZIONE E PROMOZIONI LUGLIO 2016 da email Bendana 30/06/16 L’azienda Bendana di Arcugnano (VI) presenta ai Veterinari la promozione estiva per il bendaggio elastico studiato per coprire completamente le medicazioni nel post operatorio, che protegge la zona operata ma lascia all'animale assoluta libertà di movimento. Fornito di lacci, permette di modulare tensione e lunghezza della protezione conformandola a qualsiasi taglia e dimensione. Semplice da usare e facile da rimuovere anche durante i controlli, è realizzato in tessuto naturale di jersey (≥ 90% cotone - 5-10% elastene) morbido e traspirante. Bendana nasce come prodotto monouso, ma è eventualmente lavabile e sterilizzabile. Visitare il sito www.bendana.it per vedere i modelli e conoscere i prezzi. GRANDI ANIMALI INFEZIONI INTRAMAMMARIE: RISCHI DEL PERIODO DI ACCRESCIMENTO Da www.vetjournal.it 24/06/16 La salute delle manze di rimonta è uno de caposaldi della salute della mandria da latte. La gestione dell’allevamento e del periodo di accrescimento forniscono un’ampia varietà di fattori che potrebbero potenzialmente essere associati alle infezioni intramammarie (IMI) nelle manze da latte a inizio lattazione. In uno studio, si identificavano le IMI causate da patogeni minori quali gli stafilococchi coagulasi-negativi (CNS), da patogeni contagiosi e da patogeni ambientali maggiori. Si includevano 44 allevamenti da latte. Entro 24 ore dal parto, si prelevavano campioni di colostro da 1564 quarti (391 manze) in maniera asettica per la coltura batterica. Si riscontravano risultati colturali positivi nel 49% dei campioni di quarto. Mediante analisi statistica si identificavano i potenziali fattori di rischio di IMI a livello di quarto, di animale e di mandria. Erano fattori di rischio di IMI causata da patogeni maggiori contagiosi come Staphylococcus aureus (S. aureus) a livello di mandria le stalle a stabulazione fissa e a livello di animale la razza” Bruna”. A livello di quarto, erano altamente associate a IMI causate da patogeni ambientali maggiori la tumefazione e le lesioni del capezzolo. A livello di mandria, le manze allevate in allevamenti esterni (per almeno 3 mesi) avevano meno IMI causate da patogeni ambientali maggiori. Il mantenimento delle manze gravide in un gruppo separato era negativamente associato a IMI causate da CNS. La probabilità di IMI da stafilococchi coagulasi-negativi aumentava se l’età dello svezzamento era inferiore a 4 mesi e se si offrivano concentrati ai vitelli di età inferiore a 2 settimane. Lo studio ha identificato fattori di rischio a livello di mandria, animale e quarto che possono essere importanti per la prevenzione delle IMI, concludono gli autori. MODELLO IV: ANCORA AMMESSO IL FORMATO CARTACEO da nota 15322 DGSAF del 24/06/16 Ad integrazione delle indicazioni fornite a fine dicembre 2015, in merito all'utilizzo del Modello IV informatizzato previsto dall'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica”, il Ministero della salute comunica che, al fine di corrispondere alle esigenze rappresentate dalle Regioni, si ritiene possibile consentire agli allevamenti situati nei territori ufficialmente indenni da leucosi, brucellosi e tubercolosi bovina-bufalina e brucellosi ovicaprina un ulteriore lasso di tempo per l’adeguamento alla modalità in via informatica per il solo periodo di vigenza della ordinanza ministeriale 28 maggio 2015, prevedendo la possibilità di adottare il formato cartaceo in via alternativa al modello informatizzato. La medesima possibilità si ritiene possa essere consentita anche per gli allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone in cui l’assenza di copertura di rete (fissa e mobile) rende impossibile l’utilizzo degli strumenti informatici e per gli allevamenti siti in quelle Regioni che, essendo dotate di un proprio sistema informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure informatiche per l’attivazione della cooperazione applicativa con la Banca Dati Nazionale. Si informa infine che il decreto ministeriale che approva lo schema del nuovo modello 4 adattato alle funzionalità informatiche sta per completare il suo iter e che detto decreto prevede l’attivazione di un gruppo di lavoro Regioni/Ministero della salute per il monitoraggio dell’implementazione del modello 4 informatico. RIPRODUZIONE ANIMALE E CONTROLLI UFFICIALI SUI PROGRAMMI GENETICI: NUOVO REGOLAMENTO Da Notizie ANMVI 29 giugno 2016 E' pubblicato sulla GUCE il nuovo Regolamento UE 2016/1012 dell’8 giugno 2016 sulla riproduzione, scambi e ingressi di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. L'obiettivo è di armonizzare gli scambi commerciali e gli ingressi nella UE di animali riproduttori e del loro materiale germinale, come pure i controlli ufficiali sui programmi genetici realizzati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori. Si tratta di obiettivi che " non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri", considerato il loro carattere transfrontaliero; l'Unione invece "può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea". Il Regolamento si limita "a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo". Nel corso degli ultimi vent'anni, la Commissione- si legge nelle premesse del Regolamento- ha dovuto dare una risposta ad un numero significativo di denunce, presentate dagli allevatori e operatori che portavano avanti programmi genetici, relativamente ai termini del recepimento e dell'interpretazione a livello nazionale degli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione nei vari Stati membri. Il regolamento stabilisce: - le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché al loro ingresso nell'Unione; -le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l'approvazione dei loro programmi genetici; i diritti e gli obblighi degli allevatori, degli enti selezionatori e degli enti ibridatori; -le norme relative all'iscrizione di animali riproduttori in libri genealogici e registri suini ibridi e all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale; -le norme relative alla prova di performance e alla valutazione genetica di animali riproduttori; le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e il loro materiale germinale; -le norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali, e in particolare quelle sugli enti selezionatori e sugli enti ibridatori, e le norme relative allo svolgimento delle altre attività ufficiali; - le norme relative all'assistenza amministrativa e alla cooperazione, nonché le norme relative alla corretta applicazione della legislazione da parte degli Stati membri; - le norme che disciplinano l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi. Il regolamento non affronta le problematiche della clonazione. I DANNI DI UNA SELEZIONE NON LUNGIMIRANTE da Settimana Veterinaria n.964/giugno 2016 Durante il Congresso internazionale Sivar 2016, il prof. Matthew Lucy (Università del Missouri, Columbia, Usa) ha focalizzato l’attenzione sulla gestione riproduttiva della bovina da latte, trattando fattori genetici ed energetici che influenzano le performance riproduttive e su quelli da prendere in considerazione durante il periodo di attesa volontario. Negli Stati Uniti per molti anni è stata fatta una selezione sulle Holstein per creare bovine grandi produttrici di latte, non tenendo conto del fatto che in tal modo si stava selezionando anche per la diminuzione della capacità riproduttiva. Tale comportamento ha portato, intorno agli anni 2000, a una crisi globale della fertilità perché quasi tutti i Paesi utilizzavano seme di tori statunitensi per avere vacche dalle esasperate capacità lattifere. Pur continuando a desiderare una vacca che produca molto, la mentalità americana sta cambiando. Ultimamente, infatti, i parametri di selezione sono stati modificati per rimediare al calo di fertilità delle nuove linee genetiche, ma si ritiene che si ritornerà ai livelli di fertilità degli anni ’60 solo nel 2032 continuando a selezionare con i nuovi criteri. Adesso la selezione è per avere vacche più piccole, che producono più latte, con migliori mammelle e minori cellule somatiche; con una prolungata aspettativa di vita, una migliore fertilità durante la carriera produttiva e un miglior indice di fertilità nelle manze. Tuttavia, non si era mai provato prima a effettuare una selezione sul carattere dell’aumento della fertilità e quindi non si può prevedere con esattezza cosa accadrà. Finora si è cercato di promuovere l’aumento degli ormoni che svolgono un ruolo importante sulla produzione di latte, senza però rendersi conto del fatto che essi interagiscono anche con la funzionalità ovarica, influenzando il tessuto ovarico, la formazione del corpo luteo e la quantità di progesterone da esso prodotto. Inoltre, influenzano anche la capacità della gravidanza di progredire. Il Bcs (Body condition score) è uno strumento molto interessante nella valutazione del post-parto, in quanto dà indicazioni di come viene distribuita l’energia della vacca sull’intero organismo, ossia per il mantenimento, la crescita, la produzione di latte, l’accumulo di tessuto adiposo e la riproduzione. L’aumento di assunzione di sostanza secca è più lento rispetto al picco della lattazione e questo calo di energia disponibile porta a un calo del Bcs. È noto che un basso Bcs nel post-parto può avere ripercussioni negative, ma ciò che forse è meno risaputo è che il Bcs nel post-parto è fortemente determinato dal patrimonio genetico della bovina. Anche aumentando la somministrazione di cibo, è difficilissimo farle aumentare di peso, combattendo contro la genetica, se queste vacche sono programmate per dimagrire. La vacca tende sempre a tornare al punto di partenza, adattando la sua assunzione di cibo di conseguenza. COLOSTRO BOVINO PER LE MALATTIE RESPIRATORIE DEL PULEDRO Da www.vetjournal.it 20/06/16 Il colostro bovino (BC) è utilizzato nell’uomo come integratore alimentare per il supporto immunitario e ha dimostrato di ridurre le malattie respiratorie (RD). Sono utilizzati per il supporto immunitario anche altri integratori alimentari, minerali e vitamine tra cui mannano-oligosaccaridi (MOS), zinco e vitamine A, C ed E. Uno studio clinico prospettico cieco randomizzato ha valutato gli effetti di un integratore con colostro bovino (BCS) rinforzato con BC, MOS, zinco e vitamine sull’incidenza e la durata di RD nei puledri di un anno d’età. Si assegnavano a caso al gruppo di trattamento o al gruppo placebo 109 puledri di due allevamenti Thoroughbred. L’integrazione veniva effettuata una volta al giorno per 17-25 settimane con 100 g di un BCS commerciale di elevata qualità (contenente 50 g di BC) oppure un placebo a base di farina di soia intera, distribuiti in superficie sul mangime. Si osservavano quotidianamente i puledri e si valutavano settimanalmente i segni di RD. La proporzione del periodo di studio durante il quale ciascun puledro manifestava segni di malattia era considerevolmente inferiore per i puledri BCS (media minimi quadrati = 23% del periodo di studio) rispetto al gruppo placebo (media minimi quadrati = 34% del periodo di studio). La durata media della malattia era minore per i puledri BCS (1,96 settimane) rispetto a quelli del gruppo placebo (4,39 settimane). Non si osservavano differenze statistiche nell’incidenza di RD nei puledri dello studio. PCV2: L’ARMA VACCINALE IN CONDIZIONI DI CAMPO da Settimana Veterinaria - N°963 - giugno 2016 Nel contesto del 18° Congresso internazionale della Società italiana veterinari per animali da reddito (Sivar), svoltosi in maggio a Cremona, durante il workshop dedicato ai suini è stata sollevata una problematica che, in seguito all’introduzione della vaccinazione, sembrava essere stata archiviata: il PCV2 (Porcine Circovirus di tipo 2) e i focolai di malattie a esso correlate. Tenuto conto della capacità mutante del virus e della possibilità della comparsa di nuovi ceppi, se non addirittura di nuovi genotipi, ha ancora senso parlare di vaccinazione? Allo stato delle cose assolutamente sì, dal momento che è un’arma che ancora si dimostra efficace e che la possibilità di avere un allevamento PCV2 free è assai remota, trattandosi di un virus ubiquitario, che anche in assenza di malattia può essere presente in forma subclinica. È giusto tuttavia fare delle riflessioni al riguardo. I vaccini attualmente in commercio si basano su di un antigene ottenuto a partire da un PCV2a, cui gli studi attribuiscono un potere immunogeno in grado di prevenire l’instaurarsi della malattia derivante anche dagli altri genotipi virali. Qual è allora il motivo della comparsa di focolai anche in allevamenti in cui la vaccinazione per PCV2 è una prassi sanitaria consolidata? Questa cross-protezione è stata dimostrata in condizioni sperimentali, quindi in una situazione in cui non subentrano altre variabili, cosa che accade invece in allevamento, dove la presenza di condizioni ambientali non ottimali e lo stato sanitario della popolazione animale possono risultare favorevoli al PCV2 e ad altri patogeni, oltre che direttamente sfavorevoli all’ospite. In condizioni di campo è quindi possibile che vengano messe in risalto le eventuali differenze di virulenza tra i ceppi e di cross-protezione del vaccino, che si evidenzia soprattutto nei casi di PCV2d. Il dott. Caleffi (nostro iscritto, libero professionista), riportando la sua esperienza, ha sottolineato come il timing corretto di vaccinazione sia essenziale per lo sviluppo della risposta anticorpale. Anche l’immunità materna ha la sua influenza sul risultato della vaccinazione, dal momento che una vaccinazione troppo precoce non esiterebbe in una sieroconversione dei suinetti, a causa della presenza degli anticorpi materni. Essendo la malattia da Circovirus una patologia condizionata, mantenere sotto controllo anche gli altri patogeni è un punto importante da considerare, sia nell’ottica di rendere l’ospite più resistente allo sviluppo della malattia, sia di avere un suino in grado di sviluppare una risposta immunitaria in seguito alla vaccinazione, che, nel caso ad esempio di viremia da PRRS, potrebbe non avvenire con successo. Ente Nazionale Previdenza Assistenza Veterinari BANDO BORSE DI STUDIO 2016 da www.enpav.it Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav ha definito i criteri per partecipare al Concorso per l’erogazione di 90 Sussidi per motivi di studio per l’anno 2016. È possibile presentare domanda per le categorie: Diploma di Maturità e Corsi universitari. Per partecipare occorre aver conseguito una votazione minima di 83/100 agli Esami di Stato o avere una media matematica di 27/30 per gli studi universitari. Nella tabella sottostante sono indicati il numero di sussidi previsti per ciascuna tipologia e l’importo unitario: LIVELLO DI STUDIO N. BORSE DA EROGARE IMPORTO UNITARIO Ultimo Anno: scuola secondaria di secondo grado che abbia comportato il conseguimento del diploma a conclusione di un corso di studi di cinque anni n. 30 borse di studio € 500,00 Corsi universitari per la durata legale n. 60 borse di studio € 1.250,00 Gli studenti risultati assegnatari lo scorso anno per i “corsi universitari” non potranno presentare domanda per il Bando 2016. Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di nessun’altra borsa di studio, né di assegni, premi o sussidi, in relazione all’anno scolastico o accademico cui la domanda si riferisce. Per la concessione della borsa di studio per la scuola secondaria superiore lo studente non deve essere stato ripetente nell’anno scolastico precedente il bando. Per i sussidi relativi ai corsi universitari, non è ammissibile la domanda da parte di studenti ripetenti o fuori corso nell’anno oggetto del bando o che siano già titolari di altro diploma di laurea. L’irregolarità della posizione contributiva dell’iscritto all’Enpav determina l’esclusione dalla graduatoria. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre la scadenza perentoria del 30 settembre 2016. Le graduatorie relative agli studenti assegnatari e idonei saranno deliberate dal Comitato Esecutivo nel mese di dicembre e successivamente pubblicate sul sito Internet dell’Enpav, dove potranno essere facilmente consultate. In relazione ai risultati scolastici o accademici conseguiti al l’estero potranno essere ammesse esclusivamente le domande corredate da documentazione attestante che il corso di studio frequentato all’estero è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici nell’ordinamento scolastico o accademico italiano con l’indicazione della votazione riportata e della corrispondente votazione italiana attribuita. La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne esercita la tutela nel caso di studenti minorenni.0020 Per partecipare al concorso e per conoscere i dettagli relativi al Bando, visitare il sito www.enpav.it FAQ Il mio reddito è negativo. Ho diritto egualmente all’indennità di maternità? In caso di reddito negativo o uguale a zero è prevista comunque un’indennità minima garantita, il cui importo varia di anno in anno e di cui può trovare informazioni nella sezione “Prestazioni - indennità di maternità” del sito www.enpav.it Cosa devo fare per ottenere la cancellazione dall’Enpav? La facoltà di rinuncia all’iscrizione può essere esercitata dai veterinari iscritti dopo il 27 aprile 1991 che esercitano esclusivamente attività di lavoro subordinato o autonomo (questo ultimo non attinente la professione veterinaria) per il quale sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. La domanda deve essere presentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo reperibile sul sito www.enpav.it da trasmettere unitamente alla seguente documentazione: 1. una fotocopia leggibile di un documento di identità valido; 2. un attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con indicata la qualifica e le mansioni svolte (solo per i dipendenti di azienda privata). La cancellazione dall’Ente decorre dalla data di invio della suddetta domanda. ALIMENTI L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE da www.georgofili.info 22/06/16 I marchi di qualità e le etichettature sono strumenti di garanzia per i consumatori ed, al contempo, potenti leve di marketing competitivo. L’etichettatura è “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare” che devono essere applicate alla confezione per tutelare il consumatore garantendo la correttezza delle operazioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione e consentirgli di scegliere quello che più risponde alle proprie esigenze; l’etichettatura è però anche uno strumento per promuovere il prodotto fornendo le opportune informazione sulle sue caratteristiche. I principi generali sono la chiarezza (non è consentito indurre l’acquirente in errore) e la leggibilità (visibilità delle informazioni). Il quadro normativo sul tema della etichettatura si divide in due aspetti che costituiscono una griglia di tutele e di controlli: la etichettatura cogente e la etichettatura volontaria. La etichettatura cogente per la sicurezza alimentare e la rintracciabilità fa riferimento, per l'igiene degli alimenti di origine animale, a Regolamenti CE che istituiscono l'autorità europea per la sicurezza alimentare, stabiliscono i principi e i requisiti generali della legislazione e fissano procedure per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e su mangimi e alimenti per gli animali. In etichetta deve figurare: denominazione del prodotto, responsabile commerciale (o ragione sociale o marchio depositato), sede dello stabilimento, riferimento territoriale di coltivazione o di allevamento delle materie prime, quantità netta, natura dei trattamenti subiti, modalità (temperatura o altro) di conservazione o utilizzazione, data di confezionamento e di scadenza e/o termine minimo di conservazione. L’obbligo di segnalare l'origine o provenienza del prodotto, minacciato nel 2007 da un regolamento comunitario che avrebbe potuto avere negative ripercussioni sulla valorizzazione dei prodotti mediterranei, nel 2009 è stata confortata dal Parlamento europeo che ha approvato il “Rapporto sulla valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari europei”, nel quale si auspica una più efficace protezione a livello internazionale dei prodotti europei di qualità con l'introduzione dell'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di produzione delle materie prime e la maggiore tutela internazionale delle indicazioni geografiche DOP e IGP. L’etichettatura volontaria può riportare le indicazioni (caratteristiche nutrizionali, area di origine, tipo genetico animale, tecnologie di produzione e di trasformazione) che il produttore ritiene utili per valorizzare il prodotto soprattutto se proviene da ambiti produttivi e territoriali (di nicchia) e/o che tutela il percorso dall’azienda alla tavola. Il messaggio di trasparenza migliora l’immagine dell’azienda che ricava vantaggi dalla maggiore competitività del prodotto. Il principio di precauzione tutela gli interessi del consumatore: le informazioni riportate in etichetta non devono contenere comunicazioni ingannevoli tali da indurre in errore il consumatore su proprietà, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto, né evidenziare, come particolari, caratteristiche che tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono o attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o a curare malattie. In Italia, per ogni categoria di alimenti sono state emanate leggi specifiche che costituiscono una griglia di tutele e di controlli. Per le carni, l’etichettatura obbligatoria prevede la segnalazione del numero o codice di identificazione dell’animale a cui appartiene la carne, nonché gli Stati dell’UE o i Paesi terzi di nascita, di ingrasso, di macellazione e di sezionamento dell’animale. L’etichettatura volontaria è basata sul rispetto del disciplinare di produzione, con controllo gestito dal concessionario del marchio e vigilanza assicurata da un organismo pubblico o privato accreditato; possono comparire sulle carni: razza, sesso e categoria (vitello, vitellone, ecc.), azienda di nascita, data di macellazione, sistema di allevamento, valore del pH, tempi di frollatura, qualità nutrizionali e classe di variazione del grasso, dizione "preparato in Italia" (se riferita a carni macinate), denominazione dell'esercizio di vendita e dell’Ente privato che effettua l’etichettatura con il codice di autorizzazione MIPAAF. L’etichettatura cogente del latte alimentare prevede il nome, la ragione sociale e la sede dello stabilimento di produzione, la descrizione del tipo di latte (bovino, ovino, caprino, ecc), il trattamento subito (crudo, fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità, pastorizzato ad elevata temperatura, microfiltrato pastorizzato, UHT, sterilizzato), il contenuto di grasso (intero, parzialmente scremato, scremato), la data di confezionamento (avvenuto entro 48 dalla mungitura) e le modalità ed il termine minimo di conservazione per il latte UHT, la data di scadenza per il latte pastorizzato, la temperatura di conservazione, la quantità netta nella confezione, il riferimento territoriale della mungitura o la zona di provenienza. E’ regolata anche l’etichettatura di latti speciali (omogeneizzato, delattosato, aromatizzato, vitaminizzato, desodato, addizionato con.., condensato). Per le uova i regolamenti europei prevedono che la confezione sia corredata da: codice del produttore e del centro d’imballaggio, categoria di qualità e di peso, data di durata minima, tipologia di allevamento, raccomandazioni di conservazione. La dicitura EXTRA è facoltativa, ma gli imballaggi di uova commercializzate come EXTRA devono riportare la data di deposizione con termine di conservazione fissato a 28 giorni dalla deposizione. La classificazione delle uova deve definire le categorie di qualità (A: camera d’aria < 6; A extra: camera d’aria < 4 mm; B (destinabili solo all’industria alimentare o non alimentare) e di peso (XL/grandissime > 73g; L da 63 a 73 g; M da 53 a 63g; S < 53g; di vario calibro: peso minimo). Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non vi è ancora una legislazione precisa; si fa riferimento ai generici regolamenti CE 104/2000 e CE 2065/2001; il Parlamento Europeo ha suggerito tuttavia che tutti i pesci in vendita all’interno dei Paesi Membri vengano etichettati in modo chiaro. PRODUZIONI DI LATTE IN AUMENTO Da Lombardia Verde n. 2/2016 Le produzioni di latte a livello mondiale sono in aumento. Dall’analisi dei dati Clal.it è evidente un incremento produttivo del 3,6% dei principali paesi esportatori di formaggi, polveri e burro (Ue-28, Argentina, Australia, Bielorussia, Cile, Nuova Zelanda, Turchia, Ucraina, Usa, Uruguay), nel periodo gennaio-marzo 2016, su base tendenziale. Nei primi 2 mesi dell’anno sono aumentate anche le esportazioni di polveri, burro e formaggio dei principali paesi esportatori (+7,41%), raggiungendo le 593.000 tonnellate. Lo scenario globale non è riuscito, ad oggi, ad invertire la tendenza ribassista del mercato. Segno meno in Europa, dove gli unici trend che guardano verso l’alto sono dati dalle quotazioni del latte in Polonia e in Romania. RELAZIONE PIANO NAZIONALE OGM, I RISULTATI DEL 2015 da www.sivemp.it/notizie 22/06/16 Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l’Istituto superiore di sanità, predispone dal 2006 un Piano nazionale triennale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti, finalizzato alla programmazione e al coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore da parte delle Autorità sanitarie regionali e provinciali, in applicazione, sia della normativa quadro del settore degli OGM, i regolamenti comunitari nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali. Con il 2015 inizia la programmazione del Piano Nazionale OGM 2015-2018. Il Piano definisce ruoli ed obiettivi per tutti i soggetti coinvolti; individua le principali matrici alimentari da sottoporre al controllo; individua i criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi per l’adozione di un Piano regionale di controllo ufficiale sul proprio territorio. In questo primo anno di programmazione dell’attività di controllo ufficiale per la ricerca di OGM nel settore degli alimenti, si conferma la costante e specifica attenzione che tutte le Regioni e Province Autonome e i soggetti coinvolti rivolgono alla tematica OGM. Il numero complessivo dei campioni appartenenti a diverse matrici alimentari, prelevati 2015 e analizzati, è stato di 804, di cui 688 sul territorio e 116 all’importazione. Esaminando i dati relativi al territorio, su 688 campioni prelevati e analizzati, la percentuale di quelli positivi è stata del 2%. Questo conferma sempre di più la consapevolezza crescente degli operatori del settore alimentare, che pongono particolare attenzione lungo tutta la filiera, dall’approvvigionamento delle materie prime alla commercializzazione del prodotto finito, sia l’efficacia dei controlli ufficiali messi in atto. Sono stati campionati prodotti trasformati e materie prime principalmente a base di mais, di soia e di riso. L’attività all’importazione si è mantenuta costante, con i 116 campionamenti effettuati, e ha consentito di intercettare 4 partite non conformi per la presenza di riso GM non autorizzato proveniente dalla Cina. Ciò conferma quanto sia fondamentale che gli uffici di frontiera, prime Autorità sanitarie coinvolte nella nazionalizzazione e commercializzazione di prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi, contribuiscano attivamente alla realizzazione di quanto programmato proprio in relazione al ruolo essenziale che rivestono nella catena dei controlli ufficiali. E’ d’altro canto evidente la crescente attenzione delle Autorità e degli operatori dei Paesi terzi alla rispondenza dei prodotti da immettere sul mercato dell’UE ai requisiti previsti dalla normativa europea sugli OGM, tanto che i respingimenti frontalieri segnalati con il sistema RASFF nel 2015 sono stati solo 5, riguardanti prodotti a base di riso provenienti dalla Cina. Altro ruolo fondamentale nell’attività di controllo viene svolto dai laboratori pubblici. E’ indubbio che la crescente complessità dell’offerta biotecnologica nel mercato agroalimentare mondiale richiede la ricerca di un numero di eventi GM, autorizzati e non, in continuo aumento. Considerata la complessità del controllo analitico, l’attività dei laboratori diventa sempre più intensa, sia per la parte che riguarda la validazione dei metodi, sia per la parte esecutiva nell’ambito del controllo ufficiale. Va riconosciuto ai laboratori che dal 2010 ad oggi hanno accresciuto molto il numero di prove accreditate per la ricerca di OGM negli alimenti, anche se per alcuni gli innegabili miglioramenti rappresentano ancora un modesto incremento del numero di eventi ricercati mentre per altri l’impegno ha portato anche a raddoppiare il numero di prove accreditate. www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2510_allegato.pdf In ogni edizione delle News trovate un articolo in Inglese, una buona occasione per informarsi ripassando un pò la lingua: REPORT QUESTIONS MEAT’S RELATIONSHIP WITH CANCER da www.globalmeatnews.com 10/05/16 In light of the International Agency for Research on Cancer’s (IARC) report last October identifying a correlation between meat consumption and cancer, a new report questions the health impacts of environmental contaminants in meat. Co-authors of the paper – ‘Carcinogenicity of consumption of red and processed meat: What about environmental contaminants?’ – José L Domingo and Martí Nadal from Rovira i Virgili University (URV) in Tarragona, Spain, highlighted that the IARC paper did not address the potential threat of carcinogenic environmental pollutants already present in raw or unprocessed meat. N-nitroso-compounds (NOCs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heterocyclic aromatic amines (HAAs) are acknowledged as well known carcinogenic chemicals present in meat processing, such as curing and smoking. The paper claimed that processing and cooking meats may produce these known or suspected carcinogens. “However, due to the practically unavoidable presence of other carcinogenic compounds already present in raw or unprocessed meats, we believe these chemicals are not the only potentially carcinogenic substances in meat and meat products,” the report said. These other substances are well-known environmental pollutants that include some heavy metals, polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs). The URV paper recognised that the health risk posed in meat products are mainly related to micropollutants and/or process-induced toxicants. “Micro-pollutants are generated by human activity, or may come from veterinary or plant treatments, being eventually transferred to foodstuffs, including meats. In turn, process-induced toxicants are formed during food processing such as heating or smoking.” It is highlighted that many of these potential toxicants are fat soluble. As a result, any fatty food often contains higher levels of micro-pollutants than vegetable matter. “Consequently, an issue of concern related with a frequent consumption of certain foodstuffs (including of course meat and meat products) is the health risks potentially derived from exposure to chemical pollutants contained in those food items.” In an effort to explore how cooking techniques can alter the pollutants, the scientists’ cooked different cuts and kinds of meat in different ways. Research concluded that although cooking processes could modify the levels of chemical contaminants in food, “the influence of cooking on the pollutant concentrations depends not only on the particular cooking process, but even more on their original contents in each specific food item. “As most of these environmental pollutants are organic, cooking procedures that release or remove fat from the meat should tend to reduce the total concentrations in the cooked meat.” Although cooking processes only slightly influenced the content of toxic metals in food, concentrations of environmental pollutants depend not only on particular cooking methods, but even more so on the contents of contaminants in specific foods before they are cooked. “Generally, cooking procedures that release or remove fat from the product should tend to reduce the total concentrations of the organic contaminants in the cooked food. This might be of special relevance in the current context on the carcinogenicity of consumption of meat and meat products, at least, with respect to the most widespread environmental pollutants.” In conclusion: “The results of our own studies and those from other researchers suggest that, although certain cooking processes could change (decrease or increase) the levels of chemical contaminants in food, pollutant levels depend on not only the particular cooking process, but even more their original contents in each specific food item.” As most of the environmental pollutants were organic, it was noted that cooking procedures releasing or removing fat from meat tend to reduce the total concentrations of these contaminants in meat. “Anyhow, we have noted that chicken generally contains less organic contaminants than red meats. “Once again, and as with most foods, the reduction of the daily intake of fats contained in meat and meat products will be useful for a healthy diet.” The authors recognised that this reduction may prevent “not only cardiovascular but also carcinogenic risks”. VARIE EDIZIONE 2016 PREMIO FNOVI “IL PESO DELLE COSE” Da 30Giorni/maggio 2016 Quinta edizione del premio annuale istituito dalla FNOVI denominato “Il peso delle cose”. I candidati al premio dovranno essere medici veterinari italiani (regolarmente iscritti ad un Ordine professionale o che lo siano stati fino al pensionamento) che si siano particolarmente distinti per il loro impegno, all’interno e all’esterno della professione, rendendo benefici, oltre che a se stessi, alla collettività professionale o alla società in senso lato. Non un premio alla carriera, ma un premio a comportamenti che possano risultare esempi positivi da imitare. Le candidature dovranno pervenire presso gli Uffici FNOVI entro il 15 settembre 2016. Nella prima edizione il premio è stato attribuito ai colleghi Giorgio Mellis e Sandro Lorrai con la loro coraggiosa relazione sulla ”Sindrome di Quirra”, successivamente il premio è stato assegnato alla collega Silvia Dotti, ricercatrice in un settore di avanguardia scientifica: lo sviluppo di metodi alternativi all’impiego di animali nella sperimentazione. Con l’assegnazione della terza edizione del premio al collega Giuseppe Di Giulio la FNOVI ha premiato la creatività e il concreto impegno di un medico veterinario italiano, ma anche l'opportunità per aprire gli occhi sulla realtà di un paese come la Tanzania. Il premio “Il Peso delle Cose" dell’edizione 2015 è stato attributo ad Eva Rigonat per il suo contributo, attraverso lo sviluppo di numerose iniziative volte alla promozione dell'integrità della professione, allo sviluppo di un'etica della professione. Il Premio “Il peso delle cose” sarà conferito in occasione del Consiglio Nazionale FNOVI di novembre 2016. APICOLTURA: UE, APPROVATI I PROGRAMMI APISTICI PER IL TRIENNIO 2017/2019 da www.sivemp.it 27-06-2016 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Comitato di gestione OCM unicaprodotti animali ha approvato i programmi apistici per il triennio 2017-2019, che assegnano agli Stati membri il cofinanziamento di misure per il miglioramento delle condizioni per la produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. All'Italia in particolare è stato assegnato un cofinanziamento di più di 3 milioni di euro all'anno, in aumento rispetto ai 2,8 milioni di euro riservati nel triennio precedente. Per gli apicoltori italiani questo significa oltre diciotto milioni di Euro di finanziamenti pubblici che saranno complessivamente disponibili nei prossimi tre anni. COSMESI. DA CHIRURGIA PLASTICA L’ALTERNATIVA ALLA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI da www.quotidianosanita.it 24 giugno 2016 (Reuters Health) - XCellR8 utilizza campioni di pelle umana donati dai pazienti sottoposti a interventi di chirurgia plastica e i ricercatori dicono che questi campioni sono ideali per testare i prodotti cosmetici. “Per testare l’eventuale irritazione cutanea impieghiamo campioni di pelle donati dai pazienti che si dicono molto felici che i loro tessuti vengano utilizzati a scopi di ricerca”, ha spiegato la fondatrice di XCellR8, Carol Treasure. Le cellule del tessuto cutaneo sono le prime ad essere esposte all’azione dei cosmetici e sono quindi in grado di rappresentare un modello da utilizzare per altre parti del corpo. Molti ingredienti presenti nei cosmetici vengono assorbiti nel flusso sanguigno ed è di vitale importanza che eventuali effetti nocivi vengano valutati. Secondo Treasure, i loro metodi forniscono un banco di prova per determinare con precisione eventuali implicazioni per la salute. Un cospicuo numero di aziende cosmetiche, tra cui Lush, hanno inviato i loro ingredienti ai ricercatori di XCellR8 affinché vengano testati nel loro laboratorio nello Cheshire, nel nord-ovest della Gran Bretagna. Ci sono alternative ai tradizionali test sugli animali disponibili da alcuni anni, ma i metodi standard utilizzano ancora i componenti di origine animale, come l’estratto di fegato di ratto e di bovino e il siero di cavallo. “In molti casi la coltura di cellule umane richiede ancora l’utilizzo di componenti di origine animale e derivati dal sangue umano o di estratto di fegato. Nei nostri laboratori – ha detto Treasure – siamo riusciti a mettere a punto test che non utilizzano gli animali”. I ricercatori hanno adattato un test che valuta se un ingrediente può danneggiare il DNA delle cellule; per questo hanno sostituito il siero di cavallo e l’estratto di fegato di ratto con siero ed estratto di fegato umano. Questo test non ha ancora ricevuto l’approvazione normativa completa ma fornisce dati estremamente utili per le aziende cosmetiche e i fornitori di ingredienti, aiutandoli a sviluppare prodotti più sicuri. Lo stato dell’arte: L’Unione Europea nel 2013 ha vietato ingredienti testati su animali nell’industria cosmetica. Tuttavia la sperimentazione animale è legale in oltre l’80% dei paesi tra cui Stati Uniti; la Cina ha leggi che obbligano a testare sugli animali i prodotti cosmetici prima che arrivino sul mercato. ZIKA E ALTRE ARBOVIROSI, LA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE da Circolare DGPRE 17200 del 16/06/16 La sorveglianza dei casi importati di malattia da virus Chikungunya, Dengue e Zika si estende per tutto l’anno. Tuttavia, nel periodo di maggiore attività vettoriale (giugno-ottobre) il sistema di sorveglianza deve essere potenziato (in termini di tempestività e sensibilità) su tutto il territorio nazionale, per permettere l’identificazione rapida dei casi, ai fini dell’adozione immediata delle necessarie misure di controllo per ridurre il rischio di trasmissione. A questo riguardo il Ministero della Salute ha emesso la Circolare 16 giugno 2016 - Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika - 2016 sulla base della quale, dal 1 giugno al 31 ottobre, va posta particolare attenzione: • all’identificazione tempestiva dei casi importati (soggetti che rispondono ai criteri clinici ed epidemiologici delle definizioni di caso • all’individuazione di persone con criteri clinici compatibili, ma che non hanno viaggiato in paesi endemici, per poter riconoscere casi e focolai epidemici autoctoni (due o più casi insorti nell’arco temporale di 30 giorni in una area territoriale ristretta). Le Regioni e i Comuni sono responsabili di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare invasive (appartenenti al genere Aedes, "zanzara tigre"), applicando le raccomandazioni riportate nella circolare. I protocolli seguono schemi diversi a seconda dell’entità del rischio. Infatti la presenza e la densità del vettore (nella maggior parte dei casi Ae. albopictus) e la relativa possibilità di casi di arbovirosi, delineano 3 situazioni con livelli di rischio diversi, per i quali occorre intervenire in maniera diversificata. www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/normativa/Circolare_arbovirosi.pdf VIRUS ZIKA: IL VACCINO FUNZIONA SUI TOPI DA Il Veterinario d'Italia n. 118 del 30 giugno 2016 Si avvicina la possibilità di ottenere un vaccino efficace contro il virus Zika nell'uomo: lo dimostrano i test finora condotti sugli animali che aprono le porte alla sperimentazione umana, che potrebbe arrivare entro fine anno. Pubblicati su Nature, gli esperimenti si devono al gruppo coordinato da Stephen Thomas, del centro di ricerca dell'esercito statunitense Walter Reed, e Dan Barouch, dell'università di Harvard e del centro di ricerca medico Beth Israel Deaconess, a Boston. Lo sviluppo di un vaccino contro questo virus è una priorità da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'infezione da virus Zika una emergenza per la salute pubblica globale. Il virus infatti può causare problemi neurologici, come una rara condizione che porta alla paralisi (sindrome di Guillain-Barré), e se colpisce le donne incinte può causare una malformazione del feto in cui il cervello non riesce a crescere normalmente (microcefalia). I ricercatori hanno realizzato due tipi diversi di vaccini e li hanno testati sui topi: un vaccino a Dna che prevede direttamente l'inserimento nelle cellule di un tratto di Dna con le istruzioni per combattere l'infezione, e un vaccino tradizionale basato su virus inattivato isolato a Porto Rico. I test hanno dimostrato che entrambi i vaccini sono efficaci sui topi. Inoltre il vaccino tradizionale è già nella fase di test su primati non umani e la sperimentazione umana, secondo i ricercatori, potrebbe cominciare entro la fine dell'anno. Il vaccino tradizionale è più avanti nei test perchè si basa ''sulla stessa tecnologia già usata per sviluppare altri vaccini contro virus della stessa famiglia'', ha detto Thomas, che è un infettivologo dell'esercito statunitense specializzato nei flavivirus, la famiglia cui appartiene Zika e di cui fanno parte i virus dell'encefalite giapponese, della febbre dengue, del Nilo occidentale. I ricercatori infatti stanno cercando di ridurre i rischi, evitando tecnologie non provate che potrebbero causare un ritardo nelle licenze. NEWSLETTER ONAOSI da email Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani del 28/06/16 Bandi ammissione alle strutture 2016-2017: i bandi 2016-17 per l'accesso alle strutture ONAOSI sul territorio nazionale Disponibilità posti Case Vacanze: ancora disponibili alcuni posti, per i vari turni, nelle Case Vacanze ONAOSI di Nevegal e Prè Saint Didier Tutte le info su: www.onaosi.it N.B.: L’Ordine declina ogni responsabilità sulla precisione delle informazioni contenute in questo servizio di rassegna stampa, messo a disposizione dei propri iscritti. Inoltre si evidenzia che le notizie che compongono le News sono per ovvi motivi sintetiche; per approfondimenti si rimanda alle fonti degli articoli. Mantova, 2 luglio 2016 Prot.: 374/16