CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA Contratto di compravendita e riserva di proprietà nel diritto tedesco di VALERIO SANGIOVANNI Al contratto di compravendita può accedere una clausola con cui il venditore si riserva la proprietà del bene venduto sino all’integrale pagamento del prezzo di acquisto. Scopo del presente scritto è di esaminare la disciplina tedesca di questo importante istituto. La riserva di proprietà costituisce, in Germania, lo strumento di garanzia del credito più diffuso nella prassi commerciale. I fornitori germanici tendono a imporre agli importatori stranieri l’applicazione del proprio diritto nazionale. Le imprese tedesche esportatrici vogliono poi, spesso, inserire in contratto una clausola con cui il produttore si riserva la proprietà della cosa fornita sino all’integrale pagamento del prezzo. È quindi di grande interesse pratico anche per gli operatori commerciali italiani sapere come questo istituto viene regolato nel BGB. Se i rapporti di forza tra le parti non consentono di fare pressioni per l’applicazione del diritto vigente in Italia, il legale che si trova ad assistere una società che importa dalla Germania deve almeno essere consapevole di quali sono gli effetti e i rischi che la riserva di proprietà comporta (*). Introduzione N el contesto della recente e importante riforma tedesca del diritto delle obbligazioni (Schuldrecht) (1) è stata rivista anche la disciplina dei singoli contratti (Verträge). Tra i tipi contrattuali (Vertragstypen) di maggior rilievo oggetto della novellazione rientra senz’altro la compravendita (Kauf) (§ 433 ss. BGB) (2). A tale contratto può accedere una clausola (Klausel) con cui il venditore (Verkäufer) si riserva la proprietà (Eigentum) della cosa (Sache) venduta. In questo scritto si intende esaminare la disciplina tedesca di questo istituto (3). Il § 433 BGB fissa le obbligazioni contrattuali tipiche (vertragstypische Pflichten) che sorgono in capo alle parti (Parteien) per effetto della stipulazione di un contratto di compravendita (Kaufvertrag). Il venditore è tenuto a consegnare la cosa al compratore (Käufer) e a far sì che questi ne consegua la proprietà. Sull’acquirente incombe l’obbligo di corrispondere il prezzo (Preis) pattuito. Le obbligazioni contrattuali tipiche derivanti alle parti dalla stipulazione del contratto di compravendita vanno Note: (*) Nel testo si fa uso dei seguenti acronimi: AcP: Archiv für die civilistische Praxis [rivista]; BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile); HGB: Handelsgesetzbuch (codice di commercio); JuS: Juristische Schulung [rivista]; NJW: Neue Juristische Wochenschrift [rivista]; Rn.: Randnummer (numero a margine). (1) Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts del 26 novembre 2001. La maggiore raccolta di contributi in lingua italiana sulla recente riforma del diritto tedesco delle obbligazioni è rappresentata da La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004. V. inoltre, per limitarsi a menzionare alcuni tra i più significativi lavori apparsi in italiano, Cian, Significato e lineamenti della riforma dello Schuldrecht tedesco, in Riv. dir. civ., 2003, I, 1 ss.; Ferrante, Il progetto di riforma del libro secondo del codice civile tedesco su obbligazioni e contratti: verso un nuovo Schuldrecht, in Contratto e Impresa/Europa, 2001, 249 ss.; di Majo, La Modernisierung del diritto delle obbligazioni in Germania, in Eur. dir. priv., 2004, 353 ss.; Rajneri, La riforma del codice civile tedesco: spunti di riflessione, in Giust. civ., 2002, II, 325 ss.; Schulze, Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2004, I, 57 ss. (traduzione a cura di Girolami); Zimmermann, Modernizzazione del diritto delle obbligazioni, in Annuario di diritto tedesco 2001, Milano, 2002, 55 ss. (traduzione a cura di Buchberger). (2) Con specifico riferimento alla riforma tedesca della regolamentazione del contratto di compravendita v. Abatangelo, Sostituzione di bene viziato e contrattazione di cosa specifica: i termini della questione nel diritto tedesco e nel pensiero giuridico italiano, in Riv. dir. civ., 2004, II, 635 ss.; Bianca, La nuova disciplina della compravendita: osservazioni generali, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 179 ss.; Grundmann, La nuova disciplina della compravendita: la violazione dell’impegno contrattuale, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 187 ss.; Grundmann, La disciplina della vendita dopo la riforma dello «Schuldrecht» in Germania - Da un ius commune romano a un ius commune americano-europeo?, in Annuario di diritto tedesco 2002, Milano, 2003, 77 ss. (traduzione a cura di Buchberger); Schmidt, Il diritto di regresso del venditore finale nelle compravendite di beni di consumo: teoria e prassi, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004; 227 ss. V. inoltre le diverse proposte raccolte da Ferrante, Proposte tedesche per l’attuazione della direttiva comunitaria 44/1999 all’interno del BGB e per la riforma del Kaufrecht, in Contratto e Impresa/Europa, 2000, 907 ss. (3) Per un breve esame della disciplina tedesca della riserva di proprietà prima della legge di modernizzazione del diritto delle obbligazioni cfr. Fabe Dal Negro/Franzosi, Garanzie all’esportazione: la riserva di proprietà nelle legislazioni di alcuni Paesi stranieri (Germania, Francia, Gran Bretagna, USA), in Foro pad., 1994, II, c. 105 ss. V. inoltre Cassandro Sulpasso, Riserva prolungata della proprietà e cessione globale dei crediti di impresa: il modello tedesco in Francia, in Giur. comm., 1989, I, 759 ss. I CONTRATTI N. 5/2005 511 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA eseguite contestualmente (Zug um Zug) (§ 320 BGB). Idealmente venditore e compratore si incontrano e scambiano il bene con il prezzo. Lo scambio contestuale è un’importante garanzia in favore di chi vende perché altrimenti questi perde il possesso (Besitz) e la proprietà del bene senza ricevere immediatamente il corrispettivo e potrebbe poi avere difficoltà a recuperare il credito. Nella prassi, tuttavia, uno scambio contestuale tra le prestazioni cui sono tenute le parti non è sempre possibile. Soprattutto nel caso di rapporti commerciali tra imprese (Unternehmen) è difficile porre in essere la necessaria contestualità. Quando il venditore e il compratore hanno sede in località diverse, per esempio, normalmente la merce viene spedita dal primo al secondo. Le parti non si incontrano affatto, sicché una qualche modalità di pagamento differito (totale o parziale) è necessaria. Talvolta la fornitura precede del tutto il versamento. Questo avviene in particolare quando il compratore è dotato di maggiore potere contrattuale e impone al venditore tempi di attesa più o meno lunghi prima di ottenere il pagamento del dovuto. Altre volte l’acquirente paga in anticipo una parte del prezzo e salda il resto una volta ricevuta la merce. Il venditore, interessato a procedere all’operazione di compravendita, può consentire al compratore - che non dispone al momento di mezzi sufficienti - di pagare il corrispettivo o parte di esso successivamente alla consegna del bene. Una pattuizione del genere non rappresenta tuttavia una garanzia idonea per chi vende, in quanto questi perde subito il possesso e la proprietà del bene. È in questo contesto che opera l’istituto della riserva di proprietà. Il venditore trattiene la proprietà della cosa, che diventa così una garanzia del credito sino al pagamento integrale del prezzo. La legge tedesca stabilisce che, quando il venditore di una cosa mobile (beweglich) si è riservato la proprietà sino al pagamento del prezzo di acquisto (Kaufpreis), nel dubbio si presume che la proprietà si trasferisce sotto la condizione sospensiva (aufschiebende Bedingung) del pagamento integrale del prezzo (§ 449, primo comma, BGB). La proprietà non passa quindi nel momento in cui interviene l’accordo tra le parti. Essa non si trasferisce nemmeno in occasione della consegna del bene. Il trasferimento della proprietà è invece posticipato al momento in cui il compratore avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. La disposizione tedesca che prevede la possibilità di una riserva di proprietà a favore del venditore trova applicazione solo con riferimento a beni mobili. Una clausola del genere non è, al contrario, legittima nel caso di vendita d’immobili (cfr. i §§ 873 e 925 BGB). Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento di un’universalità di beni (Sachgesamtheit) composta tanto di mobili quanto di immobili, la riserva di proprietà opera con riferimento esclusivo ai primi (4). Il contratto di compravendita può avere a oggetto un’impresa. Anche in questo caso la riserva di proprietà opera in relazione ai soli beni mobili che la compongono (5). La riserva può essere costituita 512 I CONTRATTI N. 5/2005 in relazione a cose consumabili (verbrauchbare Sachen), intendendosi con questa espressione beni mobili il cui utilizzo consiste nel consumo o nella cessione (§ 92 BGB). In un caso del genere la garanzia opera finché la cosa non viene consumata o ceduta. Il significato dell’istituto della riserva di proprietà L’ istituto della riserva di proprietà mira a soddisfare sia bisogni del venditore sia esigenze del compratore. Il venditore ha interesse a piazzare sul mercato il quantitativo massimo possibile di prodotti, al fine di aumentare il proprio fatturato e i propri guadagni. Il produttore intraprende tutto quanto ragionevolmente possibile per vendere i beni realizzati dalle sue imprese. Questa esigenza è tanto più forte quanto più concorrenziale è il mercato sui cui il venditore opera. Affinché un’attività di vendita produca buoni frutti è necessario tenere in debita considerazione le possibilità finanziarie dei potenziali acquirenti. Alcuni compratori sono in grado di pagare subito l’intero prezzo di acquisto. Questa è la situazione ideale per il venditore, in quanto il pagamento viene incassato contestualmente alla consegna. Non sorge quindi alcun rapporto di debito/credito destinato a durare nel tempo. Vi sono tuttavia potenziali compratori che non sono in grado di pagare immediatamente l’oggetto acquistato. In genere ciò si verifica con maggior frequenza quando il valore del bene compravenduto è elevato. In siffatte situazioni, il compratore è in grado di onorare il contratto solo se il versamento del prezzo è - almeno in parte - posticipato. Se la legge fosse così rigida da prevedere che il prezzo debba essere corrisposto immediatamente, molte operazioni commerciali non sarebbero possibili. Se le parti si accordano in tal senso, il corrispettivo può senz’altro essere corrisposto - in tutto o in parte - in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto e alla consegna del bene. Il pagamento ritardato è quindi nell’interesse del venditore. Questi, infatti, riesce a piazzare subito un bene che altrimenti rischierebbe di non poter vendere per mancanza di acquirenti in immediato possesso dei necessari mezzi finanziari. Con la possibilità di un pagamento in tutto o in parte ritardato rispetto alla consegna del bene viene però contemporaneamente soddisfatto un importante interesse del compratore. Questo consiste nella possibilità di entra- Note: (4) Cfr. Grunewald, in Erman Bürgerliches Gesetzbuch (a cura di Westermann), I, XI ed., Münster/Köln, 2004, § 449 Rn. 7; Putzo, in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, LXIV ed., München, 2005, § 449 Rn. 3; Westermann, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, III, IV ed., München, 2004, § 449 Rn. 9. (5) Beckmann, in von Staudingers, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, II, Berlin, 2004, § 449 Rn. 9. CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA re immediatamente nella disponibilità della cosa, riservandosi di pagare il prezzo successivamente. L’acquirente può così servirsi del bene per le proprie esigenze di consumo o produttive. La cosa può essere (prima eventualmente lavorata e poi) venduta a terzi. In questo modo, il ricavato della seconda vendita consente di ottenere una somma di denaro che serve per pagare il prezzo della prima. Può quindi capitare, e succede spesso nella prassi commerciale, che il bene venga prima fornito e le parti pattuiscano che il pagamento del prezzo debba avvenire in un momento successivo. In una situazione del genere il venditore affronta il rischio che il debitore non sia in grado di pagare la merce. Considerato infatti che il pagamento viene posticipato rispetto alla fornitura del bene, può accadere che il debitore - a distanza di tempo non sia in grado di onorare l’impegno preso. In questo contesto interviene l’istituto della riserva di proprietà. Il venditore, al fine di garantirsi il pagamento del prezzo, può dichiarare che intende rimanere proprietario (Eigentümer) del bene sino al pagamento integrale. Il produttore è in questo modo garantito perché, se il compratore non riesce a pagare quanto dovuto, egli può almeno ottenere la restituzione (Herausgabe) della merce. Il § 985 BGB sancisce infatti a chiare lettere il principio che il proprietario può pretendere dal possessore (Besitzer) la restituzione della cosa (c.d. «pretesa alla restituzione», Herausgabeanspruch). L’acquirente, senza il consenso del venditore, non è legittimato a rivendere il bene perché altrimenti farebbe venire meno la garanzia. La riserva di proprietà costituisce quindi un meccanismo di tutela del credito. La dilazione di pagamento che il venditore concede al compratore è garantita dalla proprietà sul bene che viene immediatamente consegnato all’acquirente. La cosa rimane di proprietà del venditore finché il prezzo è stato interamente pagato. In questo modo la società produttrice del bene è certa che, se il prezzo non viene corrisposto, può almeno ottenere la restituzione della merce. La cosa restituita può poi essere rivenduta ad altri compratori. Il venditore non subisce danni. Le fonti della riserva di proprietà I l diritto tedesco stabilisce che, per il passaggio della proprietà di una cosa mobile è necessario che il proprietario consegni il bene all’acquirente e che entrambi siano d’accordo che la proprietà si debba trasferire. Se l’acquirente è già in possesso della cosa, basta l’accordo sul passaggio della proprietà (§ 929 BGB). Se Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita senza specifiche pattuizioni relativamente al trasferimento della proprietà, si realizza un c.d. «passaggio incondizionato» (unbedingte Übereignung) della stessa (6). Questo significa che la titolarità piena del bene passa all’acquirente al momento della consegna. Solo in presenza di un accordo in senso contrario si può verificare un c.d. «passaggio condizionato» (bedingte Übereignung) della proprietà. In questo caso il passaggio della titolarità piena sul bene è subordinato al pagamento del prezzo, è insomma ritardato fino a quando il compratore paga per intero il corrispettivo dovuto. Segue: a) l’accordo delle parti L a riserva di proprietà è una clausola solo eventuale nei contratti di compravendita. Essa opera solamente se le parti si sono accordate in tal senso. È quindi necessario rinvenire, nei rapporti tra i contraenti, un accordo tra venditore e compratore che fondi l’applicazione della norma in esame. Il caso più semplice è quello in cui la riserva di proprietà è contenuta in un unico testo contrattuale che le parti sottoscrivono. Una delle clausole del contratto prevede che il bene viene sì fornito immediatamente, ma rimane di proprietà del venditore sino a quando il compratore ha corrisposto per intero il prezzo di acquisto. Frequente nella prassi contrattuale è la menzione espressa del § 449 BGB. Spesso la riserva di proprietà è contenuta in condizioni generali di contratto (allgemeine Geschäftsbedingungen) (7). È opinione comune che le norme che regolano la materia non ostino al valido inserimento di una clausola del genere. La pattuizione, contenuta in condizioni generali di contratto, con cui il venditore si riserva la proprietà del bene sino al pagamento integrale del prezzo non è infatti inusuale e - per tale ragione - non è in grado di sorprendere il compratore (cfr. il § 305c BGB). Occorre tenere presente che il ricorso a questa particolare modalità di garanzia del credito è molto diffusa nella prassi commerciale tedesca. Si può quindi affermare che sono più sorprendenti le condizioni generali che non la contengono rispetto a quelle che la prevedono. La clausola sulla riserva di proprietà non è nemmeno inefficace (unwirksam) per il fatto di essere eccessivamente pregiudizievole per il compratore (§ 307 BGB). Talvolta le parti non sottoscrivono un testo contrattuale unico né si avvalgono di condizioni generali di contratto. I contraenti si limitano a scambiarsi della corrispondenza, la quale peraltro contiene le rilevanti dichiarazioni di volontà (Willenserklärungen) e - nel suo complesso costituisce l’accordo contrattuale di compravendita. Anche in casi del genere è frequente rinvenire una riserva di proprietà. Note: (6) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 4 s. (7) La disciplina tedesca delle condizioni generali di contratto è stata ora inserita nel BGB, mentre prima era contenuta in un’apposita legge speciale. Sulla nuova regolamentazione germanica v., in lingua italiana, De Cristofaro, L’inserimento nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 307 ss. Sul sistema previgente v., per tutti, De Nova, La legge tedesca sulle condizioni generali di contratto (AGB-Gesetz), in Riv. dir. civ., 1978, I, 107 ss. I CONTRATTI N. 5/2005 513 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA Segue: b) riserva unilaterale di proprietà? E’ necessario che la dichiarazione di volontà del venditore venga accettata dal compratore. Se la riserva di proprietà viene proposta da chi vende ma non viene accettata da chi compra, essa non può considerarsi validamente pattuita. L’accordo delle parti comporta infatti due dichiarazioni di volontà coincidenti: una proposta e un’accettazione (8). Un’accettazione difforme dalla proposta vale come rifiuto di quest’ultima e come nuova proposta (cfr. il § 150, secondo comma, BGB). La nuova proposta necessità di apposita accettazione. Può accadere che i contraenti abbiano pattuito tutti i dettagli dell’operazione senza prevedere alcuna riserva di proprietà. Successivamente il venditore dichiara unilateralmente che intende riservarsi la proprietà del bene. Siffatta dichiarazione potrebbe essere contenuta nel documento di consegna (Lieferschein) della cosa oppure nella fattura (Rechnung) relativa all’operazione inviata insieme con la merce. Il venditore che si riserva ex post unilateralmente la proprietà potrebbe avere validi motivi. Si immagini il caso in cui tra l’accordo e la consegna passi un lungo periodo di tempo (per esempio alcuni mesi) (9). Nel frattempo le condizioni patrimoniali del compratore potrebbero essere peggiorate, circostanza che induce il venditore a fornire la merce solo sotto riserva di proprietà. Il venditore che si riserva unilateralmente la proprietà viola le precedenti pattuizioni contrattuali. In dottrina ci si riferisce a questa fattispecie con l’espressione «riserva di proprietà contraria a contratto» (vertragswidriger Eigentumsvorbehalt). La contrarietà a contratto deriva dal fatto che le parti si erano accordate per una cessione incondizionata della proprietà. Ora, invece, il venditore - in difformità dalle precedenti pattuizioni - cerca di trattenere la piena titolarità del bene. Contro la validità di una riserva di proprietà venuta ad esistenza in questo modo (unilateralmente) milita l’importante considerazione che manca l’accordo delle parti (10). Sul punto non si è quindi perfezionata alcuna valida clausola contrattuale. Una riserva di proprietà originariamente non prevista può invece trovare la propria legittimazione in un apposito accordo di modifica dell’assetto contrattuale previamente raggiunto (11). Ciò può accadere, per esempio, in sede di consegna del bene. Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita che prevede il pagamento ritardato della cosa senza nulla stabilire relativamente alla riserva di proprietà. Quando il venditore e il compratore si incontrano per la consegna della merce si accordano nel senso che i beni vengono sì consegnati, ma sotto la condizione sospensiva del futuro versamento del prezzo. Oppure, dopo la conclusione del contratto, Tizio invia la cosa a Caio riservandosi la proprietà e l’acquirente accetta questa proposta. Se è già avvenuto il passaggio fisico del bene dal venditore al compratore è tuttavia difficile che le parti giungano a concordare la garanzia in esame. Se infatti l’acquirente è ormai proprietario incondizionato della cosa, è improbabile che sia di- 514 I CONTRATTI N. 5/2005 sponibile a rivedere la propria posizione e a pattuire ex post con chi vende che il passaggio della merce è avvenuto solo condizionatamente. Chi ha insomma già conseguito la proprietà non è normalmente pronto a rinunciare alla stessa senza un’adeguata controprestazione. Gli effetti della riserva di proprietà S e il venditore e il compratore pattuiscono una riserva di proprietà, il bene rimane di piena titolarità del primo sino al pagamento integrale del prezzo. Gli effetti traslativi conseguenti al contratto di compravendita sono rimandati a un momento successivo. La proprietà non si trasferisce con l’accordo della parti né alla consegna della cosa. La piena titolarità sul bene si trasferirà solo quando il compratore avrà pagato integralmente il prezzo pattuito. Durante questo periodo transitorio, che - a seconda delle circostanze del caso concreto - può durare anche a lungo (ad esempio per anni), l’acquirente è possessore del bene, ma non è proprietario dello stesso. Segue: a) la posizione del venditore Q uando il venditore e il compratore si accordano per il trasferimento della proprietà di un bene verso il corrispettivo di un prezzo, sorgono per i contraenti obblighi di attuazione del piano contrattuale pattuito. Certe obbligazioni sorgono in capo a chi vende ancora prima della consegna della cosa. Essendosi infatti obbligato a consegnare la merce, il venditore deve innanzitutto evitare qualsiasi condotta che possa mettere in pericolo l’aspettativa del compratore di entrare in possesso dei beni. Si pensi a un eventuale comportamento di chi vende consistente nel danneggiare la cosa prima della consegna (12). Una condotta del genere costituirebbe violazione del contratto. Stipulato il contratto di compravendita con riserva di proprietà, l’obbligo principale che fa capo al venditore è quello di consegnare al compratore il bene oggetto dell’operazione. La possibilità di usufruire della cosa immediatamente costituisce il beneficio cui mira l’acquirente. Per effetto della pattuizione della riserva della proprietà sorge un diritto del compratore a ottenere il possesso del bene cui corrisponde un dovere di consegna in capo al venditore. È discusso in dottrina se e a quali condizioni il venditore, Note: (8) Per brevi cenni al concetto di proposta nel diritto tedesco sia consentito rinviare a Sangiovanni, Documento d’offerta pubblica e responsabilità civile nel nuovo diritto tedesco, in Riv. dir. civ., 2004, I, 155. (9) Bonin, Probleme des vertragswidrigen Eigentumsvorbehalts, in JuS, 2002, 439. (10) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 21 s.; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 6; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 11 e 20; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 16 e 19. (11) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 24 ss.; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 21. (12) Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 10. CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA che rimane proprietario del bene fino al pagamento integrale del prezzo, può cedere la proprietà della cosa per una seconda volta a una persona diversa dal primo compratore (13). Questa seconda cessione presenta caratteristiche diverse dalla prima. Anche in questo caso occorre che il proprietario e il terzo si accordino relativamente al trasferimento della proprietà (§ 929 BGB). Quello che invece manca nella seconda cessione è la consegna del bene. La cosa non può essere consegnata perché essa è in possesso del primo compratore. La seconda vendita del bene avviene allora mediante cessione della pretesa di consegna (Abtretung des Herausgabeanspruchs) del bene dal primo al secondo proprietario per il caso di mancato pagamento integrale del bene da parte del primo acquirente (cfr. il § 931 BGB). In questo modo il cessionario subentra al venditore nel ruolo di pieno titolare della cosa. Perfezionata l’operazione, il rapporto intercorre solo tra il nuovo proprietario (senza il possesso del bene e in attesa di ottenere il versamento del prezzo dal primo compratore) e il primo compratore (in possesso della cosa e debitore del prezzo nei confronti del nuovo proprietario). La posizione del primo acquirente rimane oggettivamente invariata, anche se muta la persona della controparte. Il compratore infatti continua a mantenere il possesso della cosa e non è tenuto a restituirla al cessionario. Se il nuovo proprietario chiede la consegna della merce, il possessore può obiettare di essere legittimato a conservarla fino al termine pattuito (§ 986 BGB). Alla scadenza prevista, se il compratore corrisponde integralmente il prezzo diventa proprietario; se invece non versa il dovuto, il titolare della proprietà può recedere dal contratto e chiedere la restituzione del bene. La proprietà deve essere ceduta libera da oneri e pesi. Ne deriva che, in pendenza del verificarsi della condizione, il venditore deve astenersi dall’adottare comportamenti che possono avere per effetto di gravare il bene (14). Diversamente il valore della cosa ceduta sarebbe inferiore a quello originario. Segue: b) la posizione del compratore I n capo al compratore sussiste, in pendenza del verificarsi della condizione, un dovere di mantenere in buono stato il bene ricevuto in consegna (15). La circostanza che la cosa rimane di proprietà del venditore sino al pagamento integrale del prezzo obbliga l’acquirente a trattare la merce con la dovuta cautela. Se il corrispettivo non viene integralmente pagato, il bene deve essere restituito a chi lo ha venduto. La funzione di garanzia cui mira l’istituto della riserva di proprietà è assicurata in tanto in quanto la cosa conserva il proprio valore. Se il compratore fosse libero di danneggiare o addirittura di distruggere il bene, il venditore sarebbe posto dinanzi al rischio non solo di non ottenere il pagamento di quanto dovuto, ma anche di non vedersi restituita la cosa integra. Sull’acquirente con riserva di proprietà incombe l’ulteriore obbligo, accessorio, di fornire alla controparte le necessarie informazioni sullo stato in cui si trova la merce. L’obbligo principale in capo al compratore che consegue alla stipulazione di un contratto di compravendita con riserva di proprietà è quello di pagare il prezzo. Il venditore deve pazientare fino al termine pattuito. Alla scadenza, egli vedrà pagato il prezzo e la proprietà si trasferirà definitivamente al compratore, questa volta in modo non più «condizionato», ma «incondizionato». Sino al pagamento integrale del prezzo pattuito, il compratore è semplice possessore del bene. L’acquirente, non arrivando a rivestire la qualità di proprietario sino al verificarsi della condizione consistente nel versamento del corrispettivo, non può disporre della cosa di cui è entrato in possesso (16). Dal contratto di compravendita con riserva di proprietà deriva quindi un obbligo di non fare: il compratore non può vendere il bene a terzi. Nella prassi può tuttavia accadere che l’acquirente proceda a vendere la cosa nonostante non ne sia ancora proprietario. Avendone infatti la disponibilità materiale, è facile dopo aver stipulato un nuovo contratto di compravendita - consegnare il bene a un terzo. In linea di principio, questo negozio - essendo posto in essere da una persona non legittimata - non è valido. La vendita da parte del compratore del bene oggetto della riserva di proprietà è valida nell’ipotesi in cui il venditore ha dato il suo consenso preventivo (o autorizzazione) (Einwilligung) all’operazione. Il contratto deve inoltre considerarsi valido in caso di consenso successivo (o ratifica) (Genehmigung) (§ 185 BGB). Nella prassi commerciale è comune che il venditore autorizzi il compratore a rivendere la merce nonostante la riserva di proprietà. Di solito viene inserita in contratto una clausola che consente la rivendita nell’ambito dell’ordinaria operatività (im Rahmen des ordnungsmäßigen Geschäftsverkehrs) Con questa espressione si vuole in particolare escludere la possibilità che il compratore rivenda il bene a condizioni fuori mercato, per esempio applicando un prezzo bassissimo. La rivendita della cosa dall’acquirente a terzi può essere nell’interesse del primo venditore. Può infatti darsi che la seconda vendita sia la modalità con cui il primo compratore reperisce i mezzi per pagare il prezzo (17) . Se il venditore originario acconsente, l’acquirente può quindi vendere il bene a terzi. Il produttoNote: (13) Sul complesso problema della possibilità per il venditore di cedere il bene una seconda volta a un soggetto diverso dal primo compratore cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 64 e 83; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 24; Schmidt-Recla, Grundstrukturen und Anfänge des Eigentumsvorbehaltes insbesondere des Anwartschaftsrechts, in JuS, 2002, 760 ss.; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 44; Zeranski, Eigentümer und Vorbehaltskäufer im Widerstreit um die Vorbehaltsware, in AcP, 2003, 693 ss. (14) Cfr. Westermann, op. cit., § 449 Rn. 28. (15) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 59; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 15; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 27. (16) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 59; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 22; Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 27. (17) Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 46. I CONTRATTI N. 5/2005 515 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA re cede la cosa al rivenditore il quale la piazza presso altri anelli della catena commerciale oppure presso il consumatore finale. Chi ha prodotto la merce si riserva la proprietà sulla stessa, ma - contemporaneamente - acconsente che essa venga rivenduta. Il terzo acquirente acquista da una persona legittimata in quanto autorizzata dal proprietario. Il problema che si pone in questo contesto è che, effettuata la rivendita, la riserva di proprietà viene meno. L’acquirente finale diventa infatti proprietario del bene, perché acquista da un soggetto legittimato (il primo compratore) dall’autorizzazione del venditore. Il primo venditore (Tizio) perde così la proprietà e si ritrova senza la garanzia che aveva originariamente costituito. Per evitare questa conseguenza, la possibilità per il compratore (Caio) di rivendere il bene a un terzo (Sempronio) è solitamente accompagnata da una cessione anticipata da Caio a Tizio del credito (al pagamento del prezzo) che deriverà dalla seconda operazione di compravendita (18). Tale cessione è già contenuta nell’originario contratto di vendita tra Tizio e Caio. Tecnicamente si tratta della «cessione di un credito futuro», che sorge solo quando il bene viene rivenduto dal primo acquirente al compratore finale (19). La relativa clausola contrattuale viene indicata in dottrina con l’espressione «clausola di cessione anticipata» (Vorausabtretungsklausel). Per effetto di tale specifica pattuizione, che si va ad aggiungere alla riserva di proprietà e opera in simbiosi con la stessa, l’autorizzazione alla (futura) rivendita vale solo con la contestuale cessione del (futuro) credito. La garanzia costituita originariamente dalla proprietà sul bene si sostituisce con la garanzia rappresentata dal credito. La cessione comporta il diritto in capo al venditore originario di soddisfarsi nei confronti del secondo acquirente. Tizio, cessionario del credito che Caio (rivenditore) vanta nei confronti di Sempronio (acquirente finale) può pretendere il pagamento del prezzo da Sempronio. Si pone poi l’ulteriore questione degli effetti di una vendita da parte del compratore a terzi senza che l’operazione sia stata né preventivamente autorizzata né successivamente ratificata da parte del primo venditore. A questi casi deve poi affiancarsi l’ipotesi in cui l’acquirente era stato sì autorizzato a rivendere la cosa, ma solo nei limiti dell’ordinaria operatività e il compratore supera tale soglia (per esempio vende il bene a un prezzo particolarmente basso). In tutte queste fattispecie la vendita avviene da parte di un soggetto non legittimato. In siffatto contesto non sarebbe tuttavia ragionevole ignorare completamente l’affidamento che i nuovi acquirenti possono aver fatto sulla validità della seconda compravendita. Se ne ricorrono i presupposti, l’acquisto in buona fede del bene su cui incombeva la riserva di proprietà è valido (20). A seconda delle circostanze trovano applicazione il § 932 BGB (che sancisce il principio dell’acquisto in buona fede di cosa mobile) oppure il § 366 HGB (che riconferma lo stesso principio con riferimento alla figura del commerciante, Kaufmann). La buona 516 I CONTRATTI N. 5/2005 fede del secondo compratore è da escludersi, in particolare, quando l’acquisto avviene a un prezzo particolarmente basso. In questo caso infatti l’offerta del bene a condizioni troppo vantaggiose per il nuovo acquirente è indizio dell’intenzione del primo acquirente di volersi disfare alla svelta della merce. Tale fretta del rivenditore dovrebbe insospettire il nuovo compratore. Considerata poi la diffusione della riserva della proprietà nella prassi commerciale, si può - più in generale - affermare che incombe in capo a ciascun potenziale acquirente un dovere di verificare se il bene che si intende acquistare è soggetto a tale clausola contrattuale. Il compratore che non effettua alcuna verifica si colloca fuori dei limiti della buona fede. L’acquirente che rivende la cosa senza autorizzazione del venditore e che fa quindi venire meno quella proprietà che costituiva la garanzia del pagamento del prezzo è tenuto al risarcimento del danno (Schadensersatz) (§ 280, primo comma, BGB) (21). Il doveroso affidamento del terzo in buona fede deve essere conciliato con le altrettanto importanti esigenze di tutela del produttore/fornitore ingannato. L’ordinamento non può consentire una violazione contrattuale senza prevedere sanzioni in capo all’acquirente in mala fede. Se il compratore vende a un terzo senza l’autorizzazione del venditore e il terzo è in mala fede perché sa che il secondo venditore non è legittimato a trasferire la proprietà del bene, l’operazione non è valida. Il terzo che ha conseguito la disponibilità materiale della cosa ha l’obbligo di restituirla (22). Gli eventi che fanno venir meno la riserva di proprietà L a riserva di proprietà non è destinata a durare all’infinito. È naturale che accadano degli eventi che la fanno venire meno. La riserva di proprietà viene meno nell’ipotesi di risoluzione dell’intero contratto di compravendita (23). Se viene meno il complessivo accordo delle parti, cessano di operare anche le singole clausole dello stesso. Il diritto di possesso (Besitzrecht) del compratore viene meno e il venditore può pretendere l’immediata restituzione della cosa. Le parti potrebbero inoltre accordarsi nel senso di lasciare in forza il contratto di compravendita, ma di far venir Note: (18) Cfr. Cassandro Sulpasso, op. cit., 764 s.; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 47; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 18; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 59 e 88. (19) Per un approfondito studio di questa materia cfr. Troiano, La cessione di crediti futuri, Padova, 1999. (20) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 38; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 46; Schmidt-Recla, op. cit., 763; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 88. (21) V. Putzo, op. cit., § 449 Rn. 17. (22) Westermann, op. cit., § 449 Rn. 59. (23) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 71; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 41; Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 22 e 45. CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA meno la sola riserva di proprietà previamente pattuita (24). In questo caso, la cessione del bene da «condizionata» che era diventa «incondizionata». Il compratore diventa proprietario subito anche se non ha ancora pagato il prezzo concordato. Il venditore rimane creditore di quanto dovuto dall’acquirente. Si tratta di un’ipotesi difficilmente realizzabile nella prassi perché chi vende vede così venir meno, senza alcuna controprestazione, quella importante garanzia costituita dalla riserva della proprietà. Il venditore finirebbe col trovarsi in una posizione particolarmente debole: non solo ha già consegnato il bene, non solo ha concordato che il prezzo verrà pagato in un momento successivo, ma perde ora anche la piena titolarità della cosa. Certo, in mancanza di spontaneo pagamento, il venditore può sempre agire in giudizio per ottenere il versamento del prezzo, ma lo farà senza garanzia. Occorre poi chiedersi se la riserva di proprietà possa venir meno per effetto di una dichiarazione unilaterale. I soggetti che possono rilasciare una tale espressione di volontà sono le due parti contrattuali: il venditore e il compratore. Iniziando l’analisi da quest’ultimo, appare evidente come l’acquirente non possa svincolarsi unilateralmente dalla riserva di proprietà, perché altrimenti conseguirebbe un vantaggio (l’immediata proprietà) in difformità da quanto previamente pattuito. Una dichiarazione unilaterale di rinuncia è tuttavia ipotizzabile con riferimento al venditore (25). Rinunciando a tale beneficio, chi vende fa sì che la proprietà passi immediatamente al compratore. Secondo un’opinione, tuttavia, il venditore non sarebbe legittimato a rinunciare - tramite dichiarazione unilaterale - alla riserva (26). Il passaggio di proprietà - infatti - comporta non solo diritti per il compratore, ma anche doveri in capo allo stesso, e segnatamente quello di corrispondere il prezzo. Se il venditore rinuncia unilateralmente alla riserva, la piena titolarità del bene passa immediatamente all’acquirente. Questi è quindi «costretto» a diventare proprietario e a corrispondere il prezzo di acquisto. L’ipotesi di una rinuncia da parte del venditore alla riserva di proprietà è, in ogni caso, di scarsa rilevanza pratica perché chi vende non ha alcun interesse a rinunciare alla piena titolarità del bene sino a quando la cosa non è stata interamente pagata Diversamente il venditore perderebbe l’unica garanzia di cui dispone per assicurarsi che la controparte renda la propria prestazione in modo corretto. L’evento per così dire «naturale» che fa venir meno la riserva di proprietà è il pagamento integrale del prezzo pattuito. Il conseguimento del corrispettivo è l’obiettivo perseguito dal venditore. Questi, in considerazione dell’incapacità del compratore di pagare immediatamente, ha acconsentito alla subitanea consegna del bene con pagamento futuro garantendosi la dazione tramite la riserva di proprietà. Non appena il compratore corrisponde per intero il prezzo, la ragione di esistenza della garanzia viene meno. Non occorrono dichiarazioni delle parti affinché si produca questo effetto. Un pagamento solo parziale di quanto dovuto non è in grado di far venir meno la riserva di proprietà. Questa garanzia si presume sussistere fino alla corresponsione integrale del prezzo. La riserva di proprietà, inoltre, si mantiene in forza anche quando essa riguarda più beni forniti verso il corrispettivo di un certo importo complessivo e viene versata una somma idonea a coprire il costo di una sola o di alcune sole delle cose consegnate (27). Se un produttore, ad esempio, fornisce a un rivenditore 10 mobili per un prezzo di 1.000 euro ciascuno, la riserva di proprietà opera sul valore complessivo dell’operazione (10.000 euro). Il fatto che a un certo punto il compratore paghi, per esempio, 1.000 euro al venditore non è circostanza idonea a consentire il trasferimento della proprietà su uno dei mobili forniti. È tuttavia possibile una pattuizione diversa. Tornando all’esempio fatto ci si potrebbe accordare nel senso che ogni volta che viene effettuato un pagamento di 1.000 euro, la riserva di proprietà viene meno con riferimento a uno dei mobili forniti. Stando al tenore letterale della norma, il pagamento integrale del prezzo di acquisto è sufficiente a determinare il passaggio di proprietà del bene dal venditore al compratore e la contestuale cessazione delle garanzia. Spesso però un’operazione di compravendita comporta la corresponsione non solo del prezzo, in quanto altre voci concorrono a formare la somma complessiva di cui l’acquirente è debitore. Di norma il pagamento ritardato comporta, per esempio, l’obbligo di corrispondere interessi. Chi acconsente di essere soddisfatto con ritardo generalmente vuole essere compensato in questo modo. Può allora succedere che l’acquirente corrisponda sì per intero il prezzo pattuito per la compravendita del bene, ma non paghi gli interessi dovuti. Il compratore può inoltre essere tenuto per contratto a rimborsare le spese di imballaggio e/o di trasporto della merce. A fronte di situazioni del genere ci si chiede se la riserva di proprietà viene meno una volta corrisposto il prezzo oppure se essa persiste a garanzia del pagamento di tutti gli (o di parte degli) oneri accessori. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, la riserva si estende al pagamento di queste somme ulteriori (28). Secondo una diversa tesi, più fedele al testo della legge, la clausola contrattuale con cui il venditore si è riservato la proprietà non opera invece con riferimento agli oneri accessori. Occorrerebbe un’apposita pattuizione che estendesse la riserva a queste ulteriori voci. Note: (24) Cfr. Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 22 e 45. (25) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 43; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 14. (26) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 41. (27) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 31; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 39. (28) Sulle diverse tesi sostenute in letteratura cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 31; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 39; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 23; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 23. I CONTRATTI N. 5/2005 517 CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA La necessità di recedere dal contratto (§ 449, secondo comma, BGB) L a legge tedesca stabilisce che, pattuita la riserva di proprietà, il venditore può pretendere la restituzione della cosa solo se è receduto dal contratto (§ 449, secondo comma, BGB) (29). Con questa norma il legislatore tedesco regola il caso in cui il contratto di compravendita non riesce a produrre tutti gli effetti cui era preposto. Si verifica una «alterazione delle prestazioni» (Leistungsstörung) cui i contraenti sono tenuti (30). Il rapporto obbligatorio non si attua perché l’acquirente non corrisponde il prezzo pattuito oppure non adempie in altro modo. Il venditore ha messo immediatamente a disposizione del compratore il bene, ma questi non paga. A fronte di una situazione del genere, la legge tedesca consente a chi ha venduto di far valere la clausola di riserva di proprietà e di ottenere la restituzione della cosa. Il venditore che intende avvalersi della clausola che prevede la riserva di proprietà deve rilasciare una dichiarazione con la quale risolve il contratto e chiede la restituzione del bene. La previsione legislativa della necessità di procedere a risoluzione è posta nell’interesse del compratore perché altrimenti chi vende potrebbe ottenere la restituzione del bene e - stante la persistenza del contratto - insistere per il pagamento del prezzo. Dal punto di vista dell’analisi economica dell’operazione, va rilevato come - talvolta - l’utilizzo della cosa da parte dell’acquirente sia indispensabile per ottenere quei guadagni che consentono di versare, un poco per volta, il corrispettivo pattuito (si pensi al caso della cessione con riserva di proprietà di un macchinario che consente di produrre merce che viene poi venduta). Se il compratore si vede privato del possesso del bene, egli può trovarsi in difficoltà nel reperire i mezzi per pagare il prezzo. La norma in esame, che prevede la necessità del recesso (Rücktritt) al fine del sorgere della pretesa alla restituzione del bene, è disposizione di carattere imperativo cui non può essere derogato contrattualmente (31). Le parti non possono insomma pattuire che, in caso di mancato pagamento, il venditore può riprendersi il possesso della cosa senza recedere. Altrimenti si avrebbe un’eccessiva tutela della posizione del creditore e un corrispondente indebolimento di quella del debitore. Considerato che il venditore è tenuto a recedere dal contratto per far valere la riserva di proprietà, trovano applicazione al caso di specie le norme generali in tema di recesso (§ 323 ss. BGB). Il recesso è consentito nel caso di ritardo nel pagamento o di altre violazioni contrattuali. Il ritardo può essere indicativo di una difficoltà di corresponsione da parte del compratore, situazione che mette in pericolo l’aspettativa del venditore di essere soddisfatto integralmente. Se l’acquirente ritarda il pagamento, egli si arricchisce ingiustificatamente perché trae vantaggio dal bene senza aver versato il corrispettivo dovuto. Inoltre la cosa tende a perdere progressivamente di valore, perché si usura (32). 518 I CONTRATTI N. 5/2005 Il primo passo cui è tenuto il venditore è quello di fissare un congruo termine al compratore affinché questi proceda al pagamento (§ 323, primo comma, BGB). La lunghezza del periodo di tempo da concedersi non è fissata in via generale dalla legge, in modo che essa possa essere commisurata alle circostanze del caso. La fissazione di un termine svolge un’importante funzione informativa e di pressione sull’acquirente. Il compratore sa che il venditore non è più disponibile a tollerare ritardi. Chi ha venduto lascia contemporaneamente un’ultima possibilità al debitore di adempiere. In alcuni casi la legge stabilisce che un termine per l’adempimento non è necessario. Ciò si verifica, in particolare, quando il debitore ha dichiarato in modo serio e definitivo che non intende soddisfare il creditore (§ 323, secondo comma, n. 1, BGB). In una situazione del genere sarebbe inutile fissare un termine per l’adempimento, in quanto l’effettuazione della prestazione è già stata ufficialmente rifiutata. Diventa allora importante che il venditore abbia l’opportunità di avviare subito tutte le iniziative necessarie a ottenere la restituzione del bene. Maggiore è il lasso di tempo che passa tra la dichiarazione di non voler adempiere del debitore e l’attivarsi del creditore, maggiore è il rischio che questi non veda soddisfatte le proprie pretese. Il bene potrebbe, per esempio, essere ceduto a terzi. Inoltre la cosa subisce una perdita progressiva di valore per effetto del passaggio del tempo. Di rilevanza pratica è anche quanto previsto dal § 323, secondo comma, n. 3, BGB, secondo il quale la fissazione di un termine non è necessaria quando ricorrono circostanze particolari che - previa dovuta considerazione degli interessi di entrambe le parti - giustificano l’immediato recesso. Oltre che dal ritardo nel pagamento, il recesso del venditore dal contratto può essere legittimato da altre violaNote: (29) Sulla risoluzione del contratto per via di recesso nel diritto tedesco cfr., in lingua italiana, di Majo, La nuova disciplina della risoluzione del contratto (Rücktritt), in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 109 ss.; di Majo, Recesso e risoluzione del contratto nella riforma dello Schuldrecht: al di là dell’inadempimento colpevole, in Eur. dir. priv., 2004, 13 ss. Si rinvia a quest’ultimo contributo anche per quanto riguarda gli aspetti terminologici e la differenza contenutistica tra «recesso» e «risoluzione». Il diritto tedesco affida lo scioglimento del contratto alla volontà unilaterale del contraente: c.d. «risoluzione per via di recesso». «Recesso» è la dichiarazione della parte mirante allo scioglimento del rapporto contrattuale; «risoluzione» indica l’evento che consegue a tale espressione di volontà, vale a dire il venir meno del contratto con i conseguenti obblighi restitutori. (30) Sull’inadempimento nel diritto tedesco cfr., in lingua italiana, Canaris, La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen, in Riv. dir. civ., 2003, I, 19 ss. (traduzione a cura di De Cristofaro). (31) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 14; Habersack/Schürnbrand, Der Eigentumsvorbehalt nach der Schulrechtsreform, in JuS, 2002, 836 s. (32) Cfr. Habersack/Schürnbrand, op. cit., 834; Schütze/Kienle, Der Kauf unter Eigentumsvorbehalt - eine Kehrtwende des Gesetzgebers?, in NJW, 2002, 2844. CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA zioni contrattuali poste in essere dal compratore. Si tratta del caso in cui sussiste il rischio che l’acquirente danneggi o distrugga il bene oppure dell’ipotesi in cui questi intenda rivendere la cosa senza l’autorizzazione del venditore (33). Dichiarata da parte del venditore l’intenzione di recedere dal contratto, viene meno il diritto di possesso del compratore. Chi ha venduto ha una pretesa alla restituzione del bene. Ottenuta la cosa, il venditore torna a essere contemporaneamente proprietario e possessore della merce. Egli si soddisfa utilizzando direttamente il bene oppure rivendendolo a terzi e incassando il prezzo. La vicenda contrattuale, peraltro, non si esaurisce con la semplice restituzione del bene. Il compratore, innanzitutto, potrebbe aver corrisposto parte del prezzo, talvolta la quasi totalità dello stesso. Allo stesso modo va tenuto in considerazione che l’acquirente ha usufruito per un certo periodo di tempo del bene e ne ha quindi tratto un giovamento materiale di cui non ha invece goduto il venditore che si era spogliato del possesso. Questi rapporti vengono regolati mediante il sistema delle restituzioni. La legge prevede in particolare che le rate del prezzo che sono già state pagate vanno restituite dal venditore al compratore. Contemporaneamente chi ha venduto ha diritto a un indennità per l’utilizzo della cosa fatta dall’acquirente (cfr. il § 346, primo comma, BGB). Regolate queste conseguenze del recesso, la vicenda può dirsi definitivamente conclusa. La prescrizione della pretesa del venditore al pagamento del prezzo L’ istituto della riserva di proprietà svolge un ruolo importante nei casi di prescrizione della pretesa del venditore al pagamento del prezzo. Decorso un certo periodo di tempo, tale diritto si prescrive. In particolare la legge prevede che il prezzo vada corrisposto entro tre anni (§ 195 BGB). Decorso tale lasso di tempo, al creditore che chiede al debitore di pagare può essere opposta l’intervenuta prescrizione che libera dall’obbligo di versare quanto ancora eventualmente dovuto. A fronte di un’eccezione del genere, il venditore non è privo di strumenti giuridici che gli consentono di ottenere soddisfazione. Se la pretesa al pagamento del prezzo si è prescritta, il rimedio che rimane a disposizione di chi ha venduto - qualora questi si sia oculatamente riservato la proprietà - è la richiesta di restituzione del bene. Il venditore dichiara di risolvere il contratto e chiede la restituzione. Il § 216, secondo comma, BGB prevede espressamente che, nel caso in cui il venditore si è riservato la proprietà, egli può recedere dal contratto anche quando la pretesa garantita dalla riserva (vale a dire il pagamento del prezzo) è prescritta. Il concreto vantaggio in capo a chi ha venduto è che il diritto alla restituzione del bene è sottoposta a un periodo di prescrizione molto più lungo. Si tratta infatti di ben 30 anni (§ 197, primo comma, n. 1, BGB). Di fatto, la possibilità di chiedere la restituzione del bene può diventare uno strumento di pressione che induce il compratore ad adempiere l’obbligazione prescritta (34). È vero che il venditore non può più chiedere il pagamento del prezzo, una volta che la relativa pretesa è prescritta. Egli può tuttavia, chiedendo la restituzione del bene, indurre il compratore a pagare. La scelta, in una situazione del genere, è nelle mani dell’acquirente. A seconda delle circostanze, questi può avere interesse a conservare il bene. In questo caso potrà essere disponibile a pagare il prezzo per evitare la restituzione. Altrimenti il compratore sarà costretto a restituire il bene. Casi particolari di riserva di proprietà L a funzione di garanzia, cui è preposta la riserva di proprietà, non può essere sempre garantita. Talvolta il bene venduto sotto riserva di proprietà diventa parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) di un bene immobile. Ne consegue che il proprietario dell’immobile diventa proprietario della cosa (cfr. il § 946 BGB). Si pensi al produttore di finestre o di porte che vengono inserite in un edificio in costruzione. La tutela costituita dalla riserva di proprietà è in questi casi limitata nel tempo. Essa opera finché il bene non è stato installato nell’immobile. Anche nel caso di beni destinati a essere lavorati la tutela offerta dalla riserva di proprietà può essere limitata nel tempo. Una volta che la cosa è stata fornita al compratore, questi procede a utilizzare le merci per i propri processi produttivi. La proprietà del bene venduto può venire meno con conseguente perdita della garanzia. In ipotesi del genere occorre confrontare il valore della cosa originaria assoggettata a riserva di proprietà con il valore della lavorazione/trasformazione (§ 950 BGB). Se il valore del bene fornito con riserva di proprietà è decisamente maggiore, la proprietà del bene finale spetta al proprietario della merce. Se, al contrario, la cosa sotto riserva ha un valore decisamente inferiore rispetto al valore della lavorazione/trasformazione, la proprietà passa a chi ha effettuato i processi produttivi. In definitiva occorre fare riferimento all’aumento di valore. Se il bene fornito aveva un valore di 100 euro e, dopo la lavorazione/trasformazione, ha un valore di 110 euro, la proprietà rimane a chi ha fornito il bene. Se invece, dopo i processi produttivi, il valore della cosa diventa - per esempio - di 300 euro, la proprietà passa. Le parti possono tuttavia derogare a questa previsione legislativa. Si tratta della c.d. «clausola di lavorazione» (Verarbeitungsklausel) (35). I contraenti possono pattuire che la merce fornita rimanga in ogni di proprietà del fornitore. Note: (33) Cfr. Putzo, op. cit., § 449 Rn. 26. (34) Westermann, op. cit., § 449 Rn. 3 e 35. (35) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 42 e 124; Cassandro Sulpasso, op. cit., 765; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 45. I CONTRATTI N. 5/2005 519