Contratto di compravendita e riserva di proprietà nel diritto tedesco

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CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
Contratto di compravendita
e riserva di proprietà
nel diritto tedesco
di VALERIO SANGIOVANNI
Al contratto di compravendita può accedere una clausola con cui il venditore si riserva la proprietà del
bene venduto sino all’integrale pagamento del prezzo di acquisto. Scopo del presente scritto è di
esaminare la disciplina tedesca di questo importante istituto. La riserva di proprietà costituisce, in
Germania, lo strumento di garanzia del credito più diffuso nella prassi commerciale. I fornitori germanici
tendono a imporre agli importatori stranieri l’applicazione del proprio diritto nazionale. Le imprese
tedesche esportatrici vogliono poi, spesso, inserire in contratto una clausola con cui il produttore si
riserva la proprietà della cosa fornita sino all’integrale pagamento del prezzo. È quindi di grande
interesse pratico anche per gli operatori commerciali italiani sapere come questo istituto viene regolato
nel BGB. Se i rapporti di forza tra le parti non consentono di fare pressioni per l’applicazione del diritto
vigente in Italia, il legale che si trova ad assistere una società che importa dalla Germania deve almeno
essere consapevole di quali sono gli effetti e i rischi che la riserva di proprietà comporta (*).
Introduzione
N
el contesto della recente e importante riforma
tedesca del diritto delle obbligazioni (Schuldrecht) (1) è stata rivista anche la disciplina dei
singoli contratti (Verträge). Tra i tipi contrattuali (Vertragstypen) di maggior rilievo oggetto della novellazione
rientra senz’altro la compravendita (Kauf) (§ 433 ss.
BGB) (2). A tale contratto può accedere una clausola
(Klausel) con cui il venditore (Verkäufer) si riserva la
proprietà (Eigentum) della cosa (Sache) venduta. In questo scritto si intende esaminare la disciplina tedesca di
questo istituto (3).
Il § 433 BGB fissa le obbligazioni contrattuali tipiche
(vertragstypische Pflichten) che sorgono in capo alle parti
(Parteien) per effetto della stipulazione di un contratto di
compravendita (Kaufvertrag). Il venditore è tenuto a
consegnare la cosa al compratore (Käufer) e a far sì che
questi ne consegua la proprietà. Sull’acquirente incombe
l’obbligo di corrispondere il prezzo (Preis) pattuito.
Le obbligazioni contrattuali tipiche derivanti alle parti
dalla stipulazione del contratto di compravendita vanno
Note:
(*) Nel testo si fa uso dei seguenti acronimi: AcP: Archiv für die civilistische
Praxis [rivista]; BGB: Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile); HGB: Handelsgesetzbuch (codice di commercio); JuS: Juristische Schulung [rivista];
NJW: Neue Juristische Wochenschrift [rivista]; Rn.: Randnummer (numero
a margine).
(1) Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts del 26 novembre 2001. La
maggiore raccolta di contributi in lingua italiana sulla recente riforma del
diritto tedesco delle obbligazioni è rappresentata da La riforma dello
Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni
e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004. V. inoltre, per limitarsi a
menzionare alcuni tra i più significativi lavori apparsi in italiano, Cian,
Significato e lineamenti della riforma dello Schuldrecht tedesco, in Riv. dir.
civ., 2003, I, 1 ss.; Ferrante, Il progetto di riforma del libro secondo del codice
civile tedesco su obbligazioni e contratti: verso un nuovo Schuldrecht, in Contratto e Impresa/Europa, 2001, 249 ss.; di Majo, La Modernisierung del diritto delle obbligazioni in Germania, in Eur. dir. priv., 2004, 353 ss.; Rajneri,
La riforma del codice civile tedesco: spunti di riflessione, in Giust. civ., 2002,
II, 325 ss.; Schulze, Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2004, I, 57 ss. (traduzione a cura di Girolami); Zimmermann, Modernizzazione del diritto delle obbligazioni, in Annuario di diritto tedesco 2001, Milano, 2002, 55 ss. (traduzione a cura di Buchberger).
(2) Con specifico riferimento alla riforma tedesca della regolamentazione
del contratto di compravendita v. Abatangelo, Sostituzione di bene viziato
e contrattazione di cosa specifica: i termini della questione nel diritto tedesco e
nel pensiero giuridico italiano, in Riv. dir. civ., 2004, II, 635 ss.; Bianca, La
nuova disciplina della compravendita: osservazioni generali, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 179 ss.; Grundmann,
La nuova disciplina della compravendita: la violazione dell’impegno contrattuale, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 187
ss.; Grundmann, La disciplina della vendita dopo la riforma dello «Schuldrecht» in Germania - Da un ius commune romano a un ius commune americano-europeo?, in Annuario di diritto tedesco 2002, Milano, 2003, 77 ss.
(traduzione a cura di Buchberger); Schmidt, Il diritto di regresso del venditore finale nelle compravendite di beni di consumo: teoria e prassi, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004; 227 ss. V. inoltre
le diverse proposte raccolte da Ferrante, Proposte tedesche per l’attuazione
della direttiva comunitaria 44/1999 all’interno del BGB e per la riforma del
Kaufrecht, in Contratto e Impresa/Europa, 2000, 907 ss.
(3) Per un breve esame della disciplina tedesca della riserva di proprietà
prima della legge di modernizzazione del diritto delle obbligazioni cfr. Fabe Dal Negro/Franzosi, Garanzie all’esportazione: la riserva di proprietà nelle
legislazioni di alcuni Paesi stranieri (Germania, Francia, Gran Bretagna,
USA), in Foro pad., 1994, II, c. 105 ss. V. inoltre Cassandro Sulpasso, Riserva prolungata della proprietà e cessione globale dei crediti di impresa: il modello tedesco in Francia, in Giur. comm., 1989, I, 759 ss.
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CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
eseguite contestualmente (Zug um Zug) (§ 320 BGB).
Idealmente venditore e compratore si incontrano e
scambiano il bene con il prezzo. Lo scambio contestuale
è un’importante garanzia in favore di chi vende perché
altrimenti questi perde il possesso (Besitz) e la proprietà
del bene senza ricevere immediatamente il corrispettivo
e potrebbe poi avere difficoltà a recuperare il credito.
Nella prassi, tuttavia, uno scambio contestuale tra le
prestazioni cui sono tenute le parti non è sempre possibile. Soprattutto nel caso di rapporti commerciali tra imprese (Unternehmen) è difficile porre in essere la necessaria contestualità. Quando il venditore e il compratore
hanno sede in località diverse, per esempio, normalmente la merce viene spedita dal primo al secondo. Le
parti non si incontrano affatto, sicché una qualche modalità di pagamento differito (totale o parziale) è necessaria. Talvolta la fornitura precede del tutto il versamento. Questo avviene in particolare quando il compratore
è dotato di maggiore potere contrattuale e impone al
venditore tempi di attesa più o meno lunghi prima di ottenere il pagamento del dovuto. Altre volte l’acquirente
paga in anticipo una parte del prezzo e salda il resto una
volta ricevuta la merce. Il venditore, interessato a procedere all’operazione di compravendita, può consentire al
compratore - che non dispone al momento di mezzi sufficienti - di pagare il corrispettivo o parte di esso successivamente alla consegna del bene. Una pattuizione del
genere non rappresenta tuttavia una garanzia idonea per
chi vende, in quanto questi perde subito il possesso e la
proprietà del bene. È in questo contesto che opera l’istituto della riserva di proprietà. Il venditore trattiene la
proprietà della cosa, che diventa così una garanzia del
credito sino al pagamento integrale del prezzo.
La legge tedesca stabilisce che, quando il venditore di
una cosa mobile (beweglich) si è riservato la proprietà sino al pagamento del prezzo di acquisto (Kaufpreis), nel
dubbio si presume che la proprietà si trasferisce sotto la
condizione sospensiva (aufschiebende Bedingung) del pagamento integrale del prezzo (§ 449, primo comma,
BGB). La proprietà non passa quindi nel momento in
cui interviene l’accordo tra le parti. Essa non si trasferisce nemmeno in occasione della consegna del bene. Il
trasferimento della proprietà è invece posticipato al momento in cui il compratore avrà pagato integralmente il
prezzo pattuito.
La disposizione tedesca che prevede la possibilità di una
riserva di proprietà a favore del venditore trova applicazione solo con riferimento a beni mobili. Una clausola
del genere non è, al contrario, legittima nel caso di vendita d’immobili (cfr. i §§ 873 e 925 BGB). Ne consegue
che, nell’ipotesi di trasferimento di un’universalità di beni (Sachgesamtheit) composta tanto di mobili quanto di
immobili, la riserva di proprietà opera con riferimento
esclusivo ai primi (4). Il contratto di compravendita può
avere a oggetto un’impresa. Anche in questo caso la riserva di proprietà opera in relazione ai soli beni mobili
che la compongono (5). La riserva può essere costituita
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in relazione a cose consumabili (verbrauchbare Sachen),
intendendosi con questa espressione beni mobili il cui
utilizzo consiste nel consumo o nella cessione (§ 92
BGB). In un caso del genere la garanzia opera finché la
cosa non viene consumata o ceduta.
Il significato dell’istituto
della riserva di proprietà
L’
istituto della riserva di proprietà mira a soddisfare sia bisogni del venditore sia esigenze del compratore.
Il venditore ha interesse a piazzare sul mercato il quantitativo massimo possibile di prodotti, al fine di aumentare il proprio fatturato e i propri guadagni. Il produttore
intraprende tutto quanto ragionevolmente possibile per
vendere i beni realizzati dalle sue imprese. Questa esigenza è tanto più forte quanto più concorrenziale è il
mercato sui cui il venditore opera. Affinché un’attività
di vendita produca buoni frutti è necessario tenere in debita considerazione le possibilità finanziarie dei potenziali acquirenti. Alcuni compratori sono in grado di pagare subito l’intero prezzo di acquisto. Questa è la situazione ideale per il venditore, in quanto il pagamento viene incassato contestualmente alla consegna. Non sorge
quindi alcun rapporto di debito/credito destinato a durare nel tempo. Vi sono tuttavia potenziali compratori che
non sono in grado di pagare immediatamente l’oggetto
acquistato. In genere ciò si verifica con maggior frequenza quando il valore del bene compravenduto è elevato.
In siffatte situazioni, il compratore è in grado di onorare
il contratto solo se il versamento del prezzo è - almeno in
parte - posticipato. Se la legge fosse così rigida da prevedere che il prezzo debba essere corrisposto immediatamente, molte operazioni commerciali non sarebbero
possibili. Se le parti si accordano in tal senso, il corrispettivo può senz’altro essere corrisposto - in tutto o in
parte - in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto e alla consegna del bene. Il pagamento ritardato è quindi nell’interesse del venditore.
Questi, infatti, riesce a piazzare subito un bene che altrimenti rischierebbe di non poter vendere per mancanza
di acquirenti in immediato possesso dei necessari mezzi
finanziari.
Con la possibilità di un pagamento in tutto o in parte ritardato rispetto alla consegna del bene viene però contemporaneamente soddisfatto un importante interesse
del compratore. Questo consiste nella possibilità di entra-
Note:
(4) Cfr. Grunewald, in Erman Bürgerliches Gesetzbuch (a cura di
Westermann), I, XI ed., Münster/Köln, 2004, § 449 Rn. 7; Putzo, in
Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, LXIV ed., München, 2005, § 449 Rn. 3;
Westermann, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, III,
IV ed., München, 2004, § 449 Rn. 9.
(5) Beckmann, in von Staudingers, Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, II, Berlin, 2004, §
449 Rn. 9.
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
re immediatamente nella disponibilità della cosa, riservandosi di pagare il prezzo successivamente. L’acquirente può così servirsi del bene per le proprie esigenze di
consumo o produttive. La cosa può essere (prima eventualmente lavorata e poi) venduta a terzi. In questo modo, il ricavato della seconda vendita consente di ottenere una somma di denaro che serve per pagare il prezzo
della prima.
Può quindi capitare, e succede spesso nella prassi commerciale, che il bene venga prima fornito e le parti pattuiscano che il pagamento del prezzo debba avvenire in
un momento successivo. In una situazione del genere il
venditore affronta il rischio che il debitore non sia in
grado di pagare la merce. Considerato infatti che il pagamento viene posticipato rispetto alla fornitura del bene, può accadere che il debitore - a distanza di tempo non sia in grado di onorare l’impegno preso. In questo
contesto interviene l’istituto della riserva di proprietà. Il
venditore, al fine di garantirsi il pagamento del prezzo,
può dichiarare che intende rimanere proprietario (Eigentümer) del bene sino al pagamento integrale. Il produttore è in questo modo garantito perché, se il compratore non riesce a pagare quanto dovuto, egli può almeno ottenere la restituzione (Herausgabe) della merce.
Il § 985 BGB sancisce infatti a chiare lettere il principio
che il proprietario può pretendere dal possessore (Besitzer) la restituzione della cosa (c.d. «pretesa alla restituzione», Herausgabeanspruch). L’acquirente, senza il consenso del venditore, non è legittimato a rivendere il bene perché altrimenti farebbe venire meno la garanzia.
La riserva di proprietà costituisce quindi un meccanismo di tutela del credito. La dilazione di pagamento che
il venditore concede al compratore è garantita dalla
proprietà sul bene che viene immediatamente consegnato all’acquirente. La cosa rimane di proprietà del
venditore finché il prezzo è stato interamente pagato. In
questo modo la società produttrice del bene è certa che,
se il prezzo non viene corrisposto, può almeno ottenere
la restituzione della merce. La cosa restituita può poi essere rivenduta ad altri compratori. Il venditore non subisce danni.
Le fonti della riserva di proprietà
I
l diritto tedesco stabilisce che, per il passaggio della
proprietà di una cosa mobile è necessario che il proprietario consegni il bene all’acquirente e che entrambi siano d’accordo che la proprietà si debba trasferire. Se l’acquirente è già in possesso della cosa, basta l’accordo sul passaggio della proprietà (§ 929 BGB).
Se Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita senza specifiche pattuizioni relativamente al trasferimento della proprietà, si realizza un c.d. «passaggio incondizionato» (unbedingte Übereignung) della stessa (6).
Questo significa che la titolarità piena del bene passa all’acquirente al momento della consegna. Solo in presenza di un accordo in senso contrario si può verificare un
c.d. «passaggio condizionato» (bedingte Übereignung)
della proprietà. In questo caso il passaggio della titolarità
piena sul bene è subordinato al pagamento del prezzo, è
insomma ritardato fino a quando il compratore paga per
intero il corrispettivo dovuto.
Segue: a) l’accordo delle parti
L
a riserva di proprietà è una clausola solo eventuale
nei contratti di compravendita. Essa opera solamente se le parti si sono accordate in tal senso. È
quindi necessario rinvenire, nei rapporti tra i contraenti,
un accordo tra venditore e compratore che fondi l’applicazione della norma in esame.
Il caso più semplice è quello in cui la riserva di proprietà
è contenuta in un unico testo contrattuale che le parti
sottoscrivono. Una delle clausole del contratto prevede
che il bene viene sì fornito immediatamente, ma rimane
di proprietà del venditore sino a quando il compratore
ha corrisposto per intero il prezzo di acquisto. Frequente
nella prassi contrattuale è la menzione espressa del § 449
BGB.
Spesso la riserva di proprietà è contenuta in condizioni
generali di contratto (allgemeine Geschäftsbedingungen)
(7). È opinione comune che le norme che regolano la
materia non ostino al valido inserimento di una clausola del genere. La pattuizione, contenuta in condizioni
generali di contratto, con cui il venditore si riserva la
proprietà del bene sino al pagamento integrale del prezzo non è infatti inusuale e - per tale ragione - non è in
grado di sorprendere il compratore (cfr. il § 305c BGB).
Occorre tenere presente che il ricorso a questa particolare modalità di garanzia del credito è molto diffusa nella
prassi commerciale tedesca. Si può quindi affermare che
sono più sorprendenti le condizioni generali che non la
contengono rispetto a quelle che la prevedono. La clausola sulla riserva di proprietà non è nemmeno inefficace
(unwirksam) per il fatto di essere eccessivamente pregiudizievole per il compratore (§ 307 BGB).
Talvolta le parti non sottoscrivono un testo contrattuale
unico né si avvalgono di condizioni generali di contratto. I contraenti si limitano a scambiarsi della corrispondenza, la quale peraltro contiene le rilevanti dichiarazioni di volontà (Willenserklärungen) e - nel suo complesso costituisce l’accordo contrattuale di compravendita.
Anche in casi del genere è frequente rinvenire una riserva di proprietà.
Note:
(6) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 4 s.
(7) La disciplina tedesca delle condizioni generali di contratto è stata
ora inserita nel BGB, mentre prima era contenuta in un’apposita legge
speciale. Sulla nuova regolamentazione germanica v., in lingua italiana,
De Cristofaro, L’inserimento nel BGB della disciplina delle condizioni generali di contratto, in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il
futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 307 ss. Sul sistema previgente v., per tutti, De Nova, La legge tedesca sulle condizioni generali di contratto (AGB-Gesetz), in Riv. dir.
civ., 1978, I, 107 ss.
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CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
Segue: b) riserva unilaterale di proprietà?
E’
necessario che la dichiarazione di volontà del
venditore venga accettata dal compratore. Se la
riserva di proprietà viene proposta da chi vende
ma non viene accettata da chi compra, essa non può considerarsi validamente pattuita. L’accordo delle parti comporta infatti due dichiarazioni di volontà coincidenti: una
proposta e un’accettazione (8). Un’accettazione difforme
dalla proposta vale come rifiuto di quest’ultima e come
nuova proposta (cfr. il § 150, secondo comma, BGB). La
nuova proposta necessità di apposita accettazione.
Può accadere che i contraenti abbiano pattuito tutti i dettagli dell’operazione senza prevedere alcuna riserva di proprietà. Successivamente il venditore dichiara unilateralmente che intende riservarsi la proprietà del bene. Siffatta
dichiarazione potrebbe essere contenuta nel documento
di consegna (Lieferschein) della cosa oppure nella fattura
(Rechnung) relativa all’operazione inviata insieme con la
merce. Il venditore che si riserva ex post unilateralmente la
proprietà potrebbe avere validi motivi. Si immagini il caso in cui tra l’accordo e la consegna passi un lungo periodo di tempo (per esempio alcuni mesi) (9). Nel frattempo
le condizioni patrimoniali del compratore potrebbero essere peggiorate, circostanza che induce il venditore a fornire la merce solo sotto riserva di proprietà.
Il venditore che si riserva unilateralmente la proprietà
viola le precedenti pattuizioni contrattuali. In dottrina
ci si riferisce a questa fattispecie con l’espressione «riserva di proprietà contraria a contratto» (vertragswidriger
Eigentumsvorbehalt). La contrarietà a contratto deriva
dal fatto che le parti si erano accordate per una cessione
incondizionata della proprietà. Ora, invece, il venditore
- in difformità dalle precedenti pattuizioni - cerca di trattenere la piena titolarità del bene. Contro la validità di
una riserva di proprietà venuta ad esistenza in questo
modo (unilateralmente) milita l’importante considerazione che manca l’accordo delle parti (10). Sul punto
non si è quindi perfezionata alcuna valida clausola contrattuale.
Una riserva di proprietà originariamente non prevista
può invece trovare la propria legittimazione in un apposito accordo di modifica dell’assetto contrattuale previamente raggiunto (11). Ciò può accadere, per esempio, in
sede di consegna del bene. Tizio e Caio stipulano un
contratto di compravendita che prevede il pagamento
ritardato della cosa senza nulla stabilire relativamente
alla riserva di proprietà. Quando il venditore e il compratore si incontrano per la consegna della merce si accordano nel senso che i beni vengono sì consegnati, ma
sotto la condizione sospensiva del futuro versamento del
prezzo. Oppure, dopo la conclusione del contratto, Tizio
invia la cosa a Caio riservandosi la proprietà e l’acquirente accetta questa proposta. Se è già avvenuto il passaggio fisico del bene dal venditore al compratore è tuttavia difficile che le parti giungano a concordare la garanzia in esame. Se infatti l’acquirente è ormai proprietario incondizionato della cosa, è improbabile che sia di-
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sponibile a rivedere la propria posizione e a pattuire ex
post con chi vende che il passaggio della merce è avvenuto solo condizionatamente. Chi ha insomma già conseguito la proprietà non è normalmente pronto a rinunciare alla stessa senza un’adeguata controprestazione.
Gli effetti della riserva di proprietà
S
e il venditore e il compratore pattuiscono una riserva di proprietà, il bene rimane di piena titolarità del primo sino al pagamento integrale del
prezzo. Gli effetti traslativi conseguenti al contratto di
compravendita sono rimandati a un momento successivo. La proprietà non si trasferisce con l’accordo della
parti né alla consegna della cosa. La piena titolarità sul
bene si trasferirà solo quando il compratore avrà pagato
integralmente il prezzo pattuito. Durante questo periodo
transitorio, che - a seconda delle circostanze del caso
concreto - può durare anche a lungo (ad esempio per anni), l’acquirente è possessore del bene, ma non è proprietario dello stesso.
Segue: a) la posizione del venditore
Q
uando il venditore e il compratore si accordano
per il trasferimento della proprietà di un bene
verso il corrispettivo di un prezzo, sorgono per i
contraenti obblighi di attuazione del piano contrattuale
pattuito. Certe obbligazioni sorgono in capo a chi vende
ancora prima della consegna della cosa. Essendosi infatti obbligato a consegnare la merce, il venditore deve innanzitutto evitare qualsiasi condotta che possa mettere
in pericolo l’aspettativa del compratore di entrare in
possesso dei beni. Si pensi a un eventuale comportamento di chi vende consistente nel danneggiare la cosa
prima della consegna (12). Una condotta del genere costituirebbe violazione del contratto.
Stipulato il contratto di compravendita con riserva di
proprietà, l’obbligo principale che fa capo al venditore è
quello di consegnare al compratore il bene oggetto dell’operazione. La possibilità di usufruire della cosa immediatamente costituisce il beneficio cui mira l’acquirente.
Per effetto della pattuizione della riserva della proprietà
sorge un diritto del compratore a ottenere il possesso del
bene cui corrisponde un dovere di consegna in capo al
venditore.
È discusso in dottrina se e a quali condizioni il venditore,
Note:
(8) Per brevi cenni al concetto di proposta nel diritto tedesco sia consentito rinviare a Sangiovanni, Documento d’offerta pubblica e responsabilità civile nel nuovo diritto tedesco, in Riv. dir. civ., 2004, I, 155.
(9) Bonin, Probleme des vertragswidrigen Eigentumsvorbehalts, in JuS, 2002,
439.
(10) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 21 s.; Grunewald, op. cit., § 449
Rn. 6; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 11 e 20; Westermann, op. cit., § 449 Rn.
16 e 19.
(11) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 24 ss.; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 21.
(12) Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 10.
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
che rimane proprietario del bene fino al pagamento integrale del prezzo, può cedere la proprietà della cosa per
una seconda volta a una persona diversa dal primo compratore (13). Questa seconda cessione presenta caratteristiche diverse dalla prima. Anche in questo caso occorre che il proprietario e il terzo si accordino relativamente al trasferimento della proprietà (§ 929 BGB). Quello
che invece manca nella seconda cessione è la consegna
del bene. La cosa non può essere consegnata perché essa
è in possesso del primo compratore. La seconda vendita
del bene avviene allora mediante cessione della pretesa
di consegna (Abtretung des Herausgabeanspruchs) del bene dal primo al secondo proprietario per il caso di mancato pagamento integrale del bene da parte del primo acquirente (cfr. il § 931 BGB). In questo modo il cessionario subentra al venditore nel ruolo di pieno titolare della
cosa. Perfezionata l’operazione, il rapporto intercorre solo tra il nuovo proprietario (senza il possesso del bene e
in attesa di ottenere il versamento del prezzo dal primo
compratore) e il primo compratore (in possesso della cosa e debitore del prezzo nei confronti del nuovo proprietario). La posizione del primo acquirente rimane oggettivamente invariata, anche se muta la persona della controparte. Il compratore infatti continua a mantenere il
possesso della cosa e non è tenuto a restituirla al cessionario. Se il nuovo proprietario chiede la consegna della
merce, il possessore può obiettare di essere legittimato a
conservarla fino al termine pattuito (§ 986 BGB). Alla
scadenza prevista, se il compratore corrisponde integralmente il prezzo diventa proprietario; se invece non versa
il dovuto, il titolare della proprietà può recedere dal contratto e chiedere la restituzione del bene.
La proprietà deve essere ceduta libera da oneri e pesi. Ne
deriva che, in pendenza del verificarsi della condizione,
il venditore deve astenersi dall’adottare comportamenti
che possono avere per effetto di gravare il bene (14). Diversamente il valore della cosa ceduta sarebbe inferiore a
quello originario.
Segue: b) la posizione del compratore
I
n capo al compratore sussiste, in pendenza del verificarsi della condizione, un dovere di mantenere in buono stato il bene ricevuto in consegna (15). La circostanza che la cosa rimane di proprietà del venditore sino al
pagamento integrale del prezzo obbliga l’acquirente a trattare la merce con la dovuta cautela. Se il corrispettivo non
viene integralmente pagato, il bene deve essere restituito
a chi lo ha venduto. La funzione di garanzia cui mira l’istituto della riserva di proprietà è assicurata in tanto in quanto la cosa conserva il proprio valore. Se il compratore fosse libero di danneggiare o addirittura di distruggere il bene, il venditore sarebbe posto dinanzi al rischio non solo
di non ottenere il pagamento di quanto dovuto, ma anche
di non vedersi restituita la cosa integra. Sull’acquirente
con riserva di proprietà incombe l’ulteriore obbligo, accessorio, di fornire alla controparte le necessarie informazioni sullo stato in cui si trova la merce.
L’obbligo principale in capo al compratore che consegue
alla stipulazione di un contratto di compravendita con
riserva di proprietà è quello di pagare il prezzo. Il venditore deve pazientare fino al termine pattuito. Alla scadenza, egli vedrà pagato il prezzo e la proprietà si trasferirà definitivamente al compratore, questa volta in modo non più «condizionato», ma «incondizionato».
Sino al pagamento integrale del prezzo pattuito, il compratore è semplice possessore del bene. L’acquirente, non
arrivando a rivestire la qualità di proprietario sino al verificarsi della condizione consistente nel versamento del
corrispettivo, non può disporre della cosa di cui è entrato in possesso (16). Dal contratto di compravendita con
riserva di proprietà deriva quindi un obbligo di non fare:
il compratore non può vendere il bene a terzi. Nella
prassi può tuttavia accadere che l’acquirente proceda a
vendere la cosa nonostante non ne sia ancora proprietario. Avendone infatti la disponibilità materiale, è facile dopo aver stipulato un nuovo contratto di compravendita - consegnare il bene a un terzo. In linea di principio,
questo negozio - essendo posto in essere da una persona
non legittimata - non è valido.
La vendita da parte del compratore del bene oggetto della riserva di proprietà è valida nell’ipotesi in cui il venditore ha dato il suo consenso preventivo (o autorizzazione) (Einwilligung) all’operazione. Il contratto deve inoltre considerarsi valido in caso di consenso successivo (o
ratifica) (Genehmigung) (§ 185 BGB). Nella prassi commerciale è comune che il venditore autorizzi il compratore a rivendere la merce nonostante la riserva di proprietà. Di solito viene inserita in contratto una clausola
che consente la rivendita nell’ambito dell’ordinaria operatività (im Rahmen des ordnungsmäßigen Geschäftsverkehrs) Con questa espressione si vuole in particolare
escludere la possibilità che il compratore rivenda il bene
a condizioni fuori mercato, per esempio applicando un
prezzo bassissimo. La rivendita della cosa dall’acquirente
a terzi può essere nell’interesse del primo venditore. Può
infatti darsi che la seconda vendita sia la modalità con
cui il primo compratore reperisce i mezzi per pagare il
prezzo (17) . Se il venditore originario acconsente, l’acquirente può quindi vendere il bene a terzi. Il produttoNote:
(13) Sul complesso problema della possibilità per il venditore di cedere il
bene una seconda volta a un soggetto diverso dal primo compratore cfr.
Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 64 e 83; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 24;
Schmidt-Recla, Grundstrukturen und Anfänge des Eigentumsvorbehaltes insbesondere des Anwartschaftsrechts, in JuS, 2002, 760 ss.; Westermann,
op. cit., § 449 Rn. 44; Zeranski, Eigentümer und Vorbehaltskäufer im Widerstreit um die Vorbehaltsware, in AcP, 2003, 693 ss.
(14) Cfr. Westermann, op. cit., § 449 Rn. 28.
(15) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 59; Grunewald, op. cit., § 449 Rn.
15; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 27.
(16) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 59; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 22;
Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 27.
(17) Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 46.
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CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
re cede la cosa al rivenditore il quale la piazza presso altri
anelli della catena commerciale oppure presso il consumatore finale. Chi ha prodotto la merce si riserva la proprietà sulla stessa, ma - contemporaneamente - acconsente che essa venga rivenduta. Il terzo acquirente acquista da una persona legittimata in quanto autorizzata
dal proprietario.
Il problema che si pone in questo contesto è che, effettuata la rivendita, la riserva di proprietà viene meno.
L’acquirente finale diventa infatti proprietario del bene,
perché acquista da un soggetto legittimato (il primo
compratore) dall’autorizzazione del venditore. Il primo
venditore (Tizio) perde così la proprietà e si ritrova senza la garanzia che aveva originariamente costituito. Per
evitare questa conseguenza, la possibilità per il compratore (Caio) di rivendere il bene a un terzo (Sempronio)
è solitamente accompagnata da una cessione anticipata
da Caio a Tizio del credito (al pagamento del prezzo) che
deriverà dalla seconda operazione di compravendita
(18). Tale cessione è già contenuta nell’originario contratto di vendita tra Tizio e Caio. Tecnicamente si tratta
della «cessione di un credito futuro», che sorge solo
quando il bene viene rivenduto dal primo acquirente al
compratore finale (19). La relativa clausola contrattuale
viene indicata in dottrina con l’espressione «clausola di
cessione anticipata» (Vorausabtretungsklausel). Per effetto di tale specifica pattuizione, che si va ad aggiungere alla riserva di proprietà e opera in simbiosi con la stessa,
l’autorizzazione alla (futura) rivendita vale solo con la
contestuale cessione del (futuro) credito. La garanzia costituita originariamente dalla proprietà sul bene si sostituisce con la garanzia rappresentata dal credito. La cessione comporta il diritto in capo al venditore originario
di soddisfarsi nei confronti del secondo acquirente. Tizio, cessionario del credito che Caio (rivenditore) vanta
nei confronti di Sempronio (acquirente finale) può pretendere il pagamento del prezzo da Sempronio.
Si pone poi l’ulteriore questione degli effetti di una vendita da parte del compratore a terzi senza che l’operazione sia stata né preventivamente autorizzata né successivamente ratificata da parte del primo venditore. A questi casi deve poi affiancarsi l’ipotesi in cui l’acquirente
era stato sì autorizzato a rivendere la cosa, ma solo nei limiti dell’ordinaria operatività e il compratore supera tale soglia (per esempio vende il bene a un prezzo particolarmente basso). In tutte queste fattispecie la vendita avviene da parte di un soggetto non legittimato. In siffatto
contesto non sarebbe tuttavia ragionevole ignorare
completamente l’affidamento che i nuovi acquirenti
possono aver fatto sulla validità della seconda compravendita. Se ne ricorrono i presupposti, l’acquisto in buona fede del bene su cui incombeva la riserva di proprietà
è valido (20). A seconda delle circostanze trovano applicazione il § 932 BGB (che sancisce il principio dell’acquisto in buona fede di cosa mobile) oppure il § 366
HGB (che riconferma lo stesso principio con riferimento alla figura del commerciante, Kaufmann). La buona
516
I CONTRATTI N. 5/2005
fede del secondo compratore è da escludersi, in particolare, quando l’acquisto avviene a un prezzo particolarmente basso. In questo caso infatti l’offerta del bene a
condizioni troppo vantaggiose per il nuovo acquirente è
indizio dell’intenzione del primo acquirente di volersi disfare alla svelta della merce. Tale fretta del rivenditore
dovrebbe insospettire il nuovo compratore. Considerata
poi la diffusione della riserva della proprietà nella prassi
commerciale, si può - più in generale - affermare che incombe in capo a ciascun potenziale acquirente un dovere di verificare se il bene che si intende acquistare è soggetto a tale clausola contrattuale. Il compratore che non
effettua alcuna verifica si colloca fuori dei limiti della
buona fede. L’acquirente che rivende la cosa senza autorizzazione del venditore e che fa quindi venire meno
quella proprietà che costituiva la garanzia del pagamento del prezzo è tenuto al risarcimento del danno (Schadensersatz) (§ 280, primo comma, BGB) (21). Il doveroso affidamento del terzo in buona fede deve essere conciliato con le altrettanto importanti esigenze di tutela
del produttore/fornitore ingannato. L’ordinamento non
può consentire una violazione contrattuale senza prevedere sanzioni in capo all’acquirente in mala fede.
Se il compratore vende a un terzo senza l’autorizzazione
del venditore e il terzo è in mala fede perché sa che il secondo venditore non è legittimato a trasferire la proprietà del bene, l’operazione non è valida. Il terzo che ha
conseguito la disponibilità materiale della cosa ha l’obbligo di restituirla (22).
Gli eventi che fanno venir meno
la riserva di proprietà
L
a riserva di proprietà non è destinata a durare all’infinito. È naturale che accadano degli eventi
che la fanno venire meno.
La riserva di proprietà viene meno nell’ipotesi di risoluzione dell’intero contratto di compravendita (23). Se
viene meno il complessivo accordo delle parti, cessano
di operare anche le singole clausole dello stesso. Il diritto di possesso (Besitzrecht) del compratore viene meno e
il venditore può pretendere l’immediata restituzione della cosa.
Le parti potrebbero inoltre accordarsi nel senso di lasciare in forza il contratto di compravendita, ma di far venir
Note:
(18) Cfr. Cassandro Sulpasso, op. cit., 764 s.; Grunewald, op. cit., § 449
Rn. 47; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 18; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 59 e
88.
(19) Per un approfondito studio di questa materia cfr. Troiano, La cessione di crediti futuri, Padova, 1999.
(20) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 38; Grunewald, op. cit., § 449 Rn.
46; Schmidt-Recla, op. cit., 763; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 88.
(21) V. Putzo, op. cit., § 449 Rn. 17.
(22) Westermann, op. cit., § 449 Rn. 59.
(23) Cfr. Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 71; Grunewald, op. cit., § 449 Rn.
41; Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 22 e 45.
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
meno la sola riserva di proprietà previamente pattuita
(24). In questo caso, la cessione del bene da «condizionata» che era diventa «incondizionata». Il compratore
diventa proprietario subito anche se non ha ancora pagato il prezzo concordato. Il venditore rimane creditore
di quanto dovuto dall’acquirente. Si tratta di un’ipotesi
difficilmente realizzabile nella prassi perché chi vende
vede così venir meno, senza alcuna controprestazione,
quella importante garanzia costituita dalla riserva della
proprietà. Il venditore finirebbe col trovarsi in una posizione particolarmente debole: non solo ha già consegnato il bene, non solo ha concordato che il prezzo verrà pagato in un momento successivo, ma perde ora anche la
piena titolarità della cosa. Certo, in mancanza di spontaneo pagamento, il venditore può sempre agire in giudizio per ottenere il versamento del prezzo, ma lo farà
senza garanzia.
Occorre poi chiedersi se la riserva di proprietà possa venir meno per effetto di una dichiarazione unilaterale. I
soggetti che possono rilasciare una tale espressione di
volontà sono le due parti contrattuali: il venditore e il
compratore. Iniziando l’analisi da quest’ultimo, appare
evidente come l’acquirente non possa svincolarsi unilateralmente dalla riserva di proprietà, perché altrimenti
conseguirebbe un vantaggio (l’immediata proprietà) in
difformità da quanto previamente pattuito. Una dichiarazione unilaterale di rinuncia è tuttavia ipotizzabile con
riferimento al venditore (25). Rinunciando a tale beneficio, chi vende fa sì che la proprietà passi immediatamente al compratore. Secondo un’opinione, tuttavia, il
venditore non sarebbe legittimato a rinunciare - tramite
dichiarazione unilaterale - alla riserva (26). Il passaggio
di proprietà - infatti - comporta non solo diritti per il
compratore, ma anche doveri in capo allo stesso, e segnatamente quello di corrispondere il prezzo. Se il venditore rinuncia unilateralmente alla riserva, la piena titolarità del bene passa immediatamente all’acquirente.
Questi è quindi «costretto» a diventare proprietario e a
corrispondere il prezzo di acquisto. L’ipotesi di una rinuncia da parte del venditore alla riserva di proprietà è,
in ogni caso, di scarsa rilevanza pratica perché chi vende
non ha alcun interesse a rinunciare alla piena titolarità
del bene sino a quando la cosa non è stata interamente
pagata Diversamente il venditore perderebbe l’unica garanzia di cui dispone per assicurarsi che la controparte
renda la propria prestazione in modo corretto.
L’evento per così dire «naturale» che fa venir meno la riserva di proprietà è il pagamento integrale del prezzo pattuito. Il conseguimento del corrispettivo è l’obiettivo
perseguito dal venditore. Questi, in considerazione dell’incapacità del compratore di pagare immediatamente,
ha acconsentito alla subitanea consegna del bene con
pagamento futuro garantendosi la dazione tramite la riserva di proprietà. Non appena il compratore corrisponde per intero il prezzo, la ragione di esistenza della garanzia viene meno. Non occorrono dichiarazioni delle parti
affinché si produca questo effetto.
Un pagamento solo parziale di quanto dovuto non è in
grado di far venir meno la riserva di proprietà. Questa
garanzia si presume sussistere fino alla corresponsione
integrale del prezzo. La riserva di proprietà, inoltre, si
mantiene in forza anche quando essa riguarda più beni
forniti verso il corrispettivo di un certo importo complessivo e viene versata una somma idonea a coprire il
costo di una sola o di alcune sole delle cose consegnate
(27). Se un produttore, ad esempio, fornisce a un rivenditore 10 mobili per un prezzo di 1.000 euro ciascuno, la
riserva di proprietà opera sul valore complessivo dell’operazione (10.000 euro). Il fatto che a un certo punto il
compratore paghi, per esempio, 1.000 euro al venditore
non è circostanza idonea a consentire il trasferimento
della proprietà su uno dei mobili forniti. È tuttavia possibile una pattuizione diversa. Tornando all’esempio fatto ci si potrebbe accordare nel senso che ogni volta che
viene effettuato un pagamento di 1.000 euro, la riserva
di proprietà viene meno con riferimento a uno dei mobili forniti.
Stando al tenore letterale della norma, il pagamento integrale del prezzo di acquisto è sufficiente a determinare
il passaggio di proprietà del bene dal venditore al compratore e la contestuale cessazione delle garanzia. Spesso
però un’operazione di compravendita comporta la corresponsione non solo del prezzo, in quanto altre voci concorrono a formare la somma complessiva di cui l’acquirente è debitore. Di norma il pagamento ritardato comporta, per esempio, l’obbligo di corrispondere interessi.
Chi acconsente di essere soddisfatto con ritardo generalmente vuole essere compensato in questo modo. Può allora succedere che l’acquirente corrisponda sì per intero
il prezzo pattuito per la compravendita del bene, ma non
paghi gli interessi dovuti. Il compratore può inoltre essere tenuto per contratto a rimborsare le spese di imballaggio e/o di trasporto della merce. A fronte di situazioni del
genere ci si chiede se la riserva di proprietà viene meno
una volta corrisposto il prezzo oppure se essa persiste a garanzia del pagamento di tutti gli (o di parte degli) oneri
accessori. Secondo l’opinione prevalente in dottrina, la
riserva si estende al pagamento di queste somme ulteriori (28). Secondo una diversa tesi, più fedele al testo della
legge, la clausola contrattuale con cui il venditore si è riservato la proprietà non opera invece con riferimento
agli oneri accessori. Occorrerebbe un’apposita pattuizione che estendesse la riserva a queste ulteriori voci.
Note:
(24) Cfr. Schmidt-Recla, op. cit., 762; Westermann, op. cit., § 449 Rn. 22
e 45.
(25) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 43; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 14.
(26) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 41.
(27) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 31; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 39.
(28) Sulle diverse tesi sostenute in letteratura cfr. Beckmann, op. cit., §
449 Rn. 31; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 39; Putzo, op. cit., § 449 Rn. 23;
Westermann, op. cit., § 449 Rn. 23.
I CONTRATTI N. 5/2005
517
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
La necessità di recedere dal contratto
(§ 449, secondo comma, BGB)
L
a legge tedesca stabilisce che, pattuita la riserva di
proprietà, il venditore può pretendere la restituzione della cosa solo se è receduto dal contratto (§
449, secondo comma, BGB) (29).
Con questa norma il legislatore tedesco regola il caso in
cui il contratto di compravendita non riesce a produrre
tutti gli effetti cui era preposto. Si verifica una «alterazione delle prestazioni» (Leistungsstörung) cui i contraenti sono tenuti (30). Il rapporto obbligatorio non si attua
perché l’acquirente non corrisponde il prezzo pattuito
oppure non adempie in altro modo. Il venditore ha messo immediatamente a disposizione del compratore il bene, ma questi non paga. A fronte di una situazione del
genere, la legge tedesca consente a chi ha venduto di far
valere la clausola di riserva di proprietà e di ottenere la
restituzione della cosa.
Il venditore che intende avvalersi della clausola che prevede la riserva di proprietà deve rilasciare una dichiarazione con la quale risolve il contratto e chiede la restituzione del bene. La previsione legislativa della necessità
di procedere a risoluzione è posta nell’interesse del compratore perché altrimenti chi vende potrebbe ottenere la
restituzione del bene e - stante la persistenza del contratto - insistere per il pagamento del prezzo. Dal punto di vista dell’analisi economica dell’operazione, va rilevato
come - talvolta - l’utilizzo della cosa da parte dell’acquirente sia indispensabile per ottenere quei guadagni che
consentono di versare, un poco per volta, il corrispettivo
pattuito (si pensi al caso della cessione con riserva di
proprietà di un macchinario che consente di produrre
merce che viene poi venduta). Se il compratore si vede
privato del possesso del bene, egli può trovarsi in difficoltà nel reperire i mezzi per pagare il prezzo. La norma
in esame, che prevede la necessità del recesso (Rücktritt)
al fine del sorgere della pretesa alla restituzione del bene,
è disposizione di carattere imperativo cui non può essere
derogato contrattualmente (31). Le parti non possono
insomma pattuire che, in caso di mancato pagamento, il
venditore può riprendersi il possesso della cosa senza recedere. Altrimenti si avrebbe un’eccessiva tutela della
posizione del creditore e un corrispondente indebolimento di quella del debitore.
Considerato che il venditore è tenuto a recedere dal
contratto per far valere la riserva di proprietà, trovano
applicazione al caso di specie le norme generali in tema
di recesso (§ 323 ss. BGB). Il recesso è consentito nel caso di ritardo nel pagamento o di altre violazioni contrattuali. Il ritardo può essere indicativo di una difficoltà di
corresponsione da parte del compratore, situazione che
mette in pericolo l’aspettativa del venditore di essere
soddisfatto integralmente. Se l’acquirente ritarda il pagamento, egli si arricchisce ingiustificatamente perché
trae vantaggio dal bene senza aver versato il corrispettivo dovuto. Inoltre la cosa tende a perdere progressivamente di valore, perché si usura (32).
518
I CONTRATTI N. 5/2005
Il primo passo cui è tenuto il venditore è quello di fissare
un congruo termine al compratore affinché questi proceda al pagamento (§ 323, primo comma, BGB). La lunghezza del periodo di tempo da concedersi non è fissata
in via generale dalla legge, in modo che essa possa essere
commisurata alle circostanze del caso. La fissazione di un
termine svolge un’importante funzione informativa e di
pressione sull’acquirente. Il compratore sa che il venditore non è più disponibile a tollerare ritardi. Chi ha venduto lascia contemporaneamente un’ultima possibilità
al debitore di adempiere.
In alcuni casi la legge stabilisce che un termine per l’adempimento non è necessario. Ciò si verifica, in particolare, quando il debitore ha dichiarato in modo serio e
definitivo che non intende soddisfare il creditore (§ 323,
secondo comma, n. 1, BGB). In una situazione del genere sarebbe inutile fissare un termine per l’adempimento,
in quanto l’effettuazione della prestazione è già stata ufficialmente rifiutata. Diventa allora importante che il
venditore abbia l’opportunità di avviare subito tutte le
iniziative necessarie a ottenere la restituzione del bene.
Maggiore è il lasso di tempo che passa tra la dichiarazione di non voler adempiere del debitore e l’attivarsi del
creditore, maggiore è il rischio che questi non veda soddisfatte le proprie pretese. Il bene potrebbe, per esempio,
essere ceduto a terzi. Inoltre la cosa subisce una perdita
progressiva di valore per effetto del passaggio del tempo.
Di rilevanza pratica è anche quanto previsto dal § 323,
secondo comma, n. 3, BGB, secondo il quale la fissazione di un termine non è necessaria quando ricorrono circostanze particolari che - previa dovuta considerazione
degli interessi di entrambe le parti - giustificano l’immediato recesso.
Oltre che dal ritardo nel pagamento, il recesso del venditore dal contratto può essere legittimato da altre violaNote:
(29) Sulla risoluzione del contratto per via di recesso nel diritto tedesco
cfr., in lingua italiana, di Majo, La nuova disciplina della risoluzione del contratto (Rücktritt), in La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il
futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti? (a cura di Cian), Padova, 2004, 109 ss.; di Majo, Recesso e risoluzione del contratto nella riforma
dello Schuldrecht: al di là dell’inadempimento colpevole, in Eur. dir. priv.,
2004, 13 ss. Si rinvia a quest’ultimo contributo anche per quanto riguarda gli aspetti terminologici e la differenza contenutistica tra «recesso» e
«risoluzione». Il diritto tedesco affida lo scioglimento del contratto alla
volontà unilaterale del contraente: c.d. «risoluzione per via di recesso».
«Recesso» è la dichiarazione della parte mirante allo scioglimento del
rapporto contrattuale; «risoluzione» indica l’evento che consegue a tale
espressione di volontà, vale a dire il venir meno del contratto con i conseguenti obblighi restitutori.
(30) Sull’inadempimento nel diritto tedesco cfr., in lingua italiana, Canaris, La mancata attuazione del rapporto obbligatorio: profili generali. Il nuovo diritto delle Leistungsstörungen, in Riv. dir. civ., 2003, I, 19 ss. (traduzione a cura di De Cristofaro).
(31) Cfr. Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 14; Habersack/Schürnbrand, Der
Eigentumsvorbehalt nach der Schulrechtsreform, in JuS, 2002, 836 s.
(32) Cfr. Habersack/Schürnbrand, op. cit., 834; Schütze/Kienle, Der Kauf
unter Eigentumsvorbehalt - eine Kehrtwende des Gesetzgebers?, in NJW,
2002, 2844.
CONTRATTI E UNIONE EUROPEA•COMPRAVENDITA
zioni contrattuali poste in essere dal compratore. Si tratta del caso in cui sussiste il rischio che l’acquirente danneggi o distrugga il bene oppure dell’ipotesi in cui questi
intenda rivendere la cosa senza l’autorizzazione del venditore (33).
Dichiarata da parte del venditore l’intenzione di recedere dal contratto, viene meno il diritto di possesso del
compratore. Chi ha venduto ha una pretesa alla restituzione del bene. Ottenuta la cosa, il venditore torna a essere contemporaneamente proprietario e possessore della merce. Egli si soddisfa utilizzando direttamente il bene
oppure rivendendolo a terzi e incassando il prezzo.
La vicenda contrattuale, peraltro, non si esaurisce con la
semplice restituzione del bene. Il compratore, innanzitutto, potrebbe aver corrisposto parte del prezzo, talvolta
la quasi totalità dello stesso. Allo stesso modo va tenuto
in considerazione che l’acquirente ha usufruito per un
certo periodo di tempo del bene e ne ha quindi tratto un
giovamento materiale di cui non ha invece goduto il
venditore che si era spogliato del possesso. Questi rapporti vengono regolati mediante il sistema delle restituzioni. La legge prevede in particolare che le rate del prezzo che sono già state pagate vanno restituite dal venditore al compratore. Contemporaneamente chi ha venduto ha diritto a un indennità per l’utilizzo della cosa fatta dall’acquirente (cfr. il § 346, primo comma, BGB).
Regolate queste conseguenze del recesso, la vicenda può
dirsi definitivamente conclusa.
La prescrizione della pretesa del venditore
al pagamento del prezzo
L’
istituto della riserva di proprietà svolge un ruolo
importante nei casi di prescrizione della pretesa
del venditore al pagamento del prezzo. Decorso un
certo periodo di tempo, tale diritto si prescrive. In particolare la legge prevede che il prezzo vada corrisposto entro tre anni (§ 195 BGB). Decorso tale lasso di tempo, al
creditore che chiede al debitore di pagare può essere opposta l’intervenuta prescrizione che libera dall’obbligo di
versare quanto ancora eventualmente dovuto.
A fronte di un’eccezione del genere, il venditore non è
privo di strumenti giuridici che gli consentono di ottenere soddisfazione. Se la pretesa al pagamento del prezzo
si è prescritta, il rimedio che rimane a disposizione di chi
ha venduto - qualora questi si sia oculatamente riservato
la proprietà - è la richiesta di restituzione del bene. Il
venditore dichiara di risolvere il contratto e chiede la restituzione. Il § 216, secondo comma, BGB prevede
espressamente che, nel caso in cui il venditore si è riservato la proprietà, egli può recedere dal contratto anche
quando la pretesa garantita dalla riserva (vale a dire il
pagamento del prezzo) è prescritta. Il concreto vantaggio
in capo a chi ha venduto è che il diritto alla restituzione
del bene è sottoposta a un periodo di prescrizione molto
più lungo. Si tratta infatti di ben 30 anni (§ 197, primo
comma, n. 1, BGB).
Di fatto, la possibilità di chiedere la restituzione del bene
può diventare uno strumento di pressione che induce il
compratore ad adempiere l’obbligazione prescritta (34).
È vero che il venditore non può più chiedere il pagamento del prezzo, una volta che la relativa pretesa è prescritta. Egli può tuttavia, chiedendo la restituzione del
bene, indurre il compratore a pagare. La scelta, in una situazione del genere, è nelle mani dell’acquirente. A seconda delle circostanze, questi può avere interesse a conservare il bene. In questo caso potrà essere disponibile a
pagare il prezzo per evitare la restituzione. Altrimenti il
compratore sarà costretto a restituire il bene.
Casi particolari di riserva di proprietà
L
a funzione di garanzia, cui è preposta la riserva di
proprietà, non può essere sempre garantita.
Talvolta il bene venduto sotto riserva di proprietà
diventa parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) di un
bene immobile. Ne consegue che il proprietario dell’immobile diventa proprietario della cosa (cfr. il § 946
BGB). Si pensi al produttore di finestre o di porte che
vengono inserite in un edificio in costruzione. La tutela
costituita dalla riserva di proprietà è in questi casi limitata nel tempo. Essa opera finché il bene non è stato installato nell’immobile.
Anche nel caso di beni destinati a essere lavorati la tutela offerta dalla riserva di proprietà può essere limitata nel
tempo. Una volta che la cosa è stata fornita al compratore, questi procede a utilizzare le merci per i propri processi produttivi. La proprietà del bene venduto può venire meno con conseguente perdita della garanzia. In
ipotesi del genere occorre confrontare il valore della cosa originaria assoggettata a riserva di proprietà con il valore della lavorazione/trasformazione (§ 950 BGB). Se il
valore del bene fornito con riserva di proprietà è decisamente maggiore, la proprietà del bene finale spetta al
proprietario della merce. Se, al contrario, la cosa sotto riserva ha un valore decisamente inferiore rispetto al valore della lavorazione/trasformazione, la proprietà passa
a chi ha effettuato i processi produttivi. In definitiva occorre fare riferimento all’aumento di valore. Se il bene
fornito aveva un valore di 100 euro e, dopo la lavorazione/trasformazione, ha un valore di 110 euro, la proprietà
rimane a chi ha fornito il bene. Se invece, dopo i processi produttivi, il valore della cosa diventa - per esempio
- di 300 euro, la proprietà passa. Le parti possono tuttavia derogare a questa previsione legislativa. Si tratta della c.d. «clausola di lavorazione» (Verarbeitungsklausel)
(35). I contraenti possono pattuire che la merce fornita
rimanga in ogni di proprietà del fornitore.
Note:
(33) Cfr. Putzo, op. cit., § 449 Rn. 26.
(34) Westermann, op. cit., § 449 Rn. 3 e 35.
(35) Beckmann, op. cit., § 449 Rn. 42 e 124; Cassandro Sulpasso, op. cit.,
765; Grunewald, op. cit., § 449 Rn. 45.
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