Corso di Laurea in Scienze dell’Organizzazione Dipartimento di Sociologia LA COMPRAVENDITA Giorgia Bassi, Nicole Rinaldi, Stefano Gamo LA VENDITA OBBLIGATORIA In alcuni casi, allo scambio dei consensi non consegue l’effetto traslativo, perché la cosa non è ancora venuta ad esistenza, o perché il venditore non è ancora divenuto proprietario. Ipotesi di vendita obbligatoria 1. Vendita di cose determinate solo nel genere 2. Vendita di cosa futura 3. Vendita di cosa altrui 4. Vendita a rate con riserva di proprietà 5. Vendita sottoposta a condizione sospensiva VENDITA DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE (1378) Nella vendita di cosa determinata solo nel genere (grano, petrolio e vino) l’effetto traslativo non può verificarsi per effetto del solo consenso. Infatti in questi tipi di contratto la proprietà si trasmette con l’individuazione, che separa materialmente le cose compravendute o trasferite dalla massa di genere.(es. mele) VENDITA DI COSA FUTURA (1472) Anche la cosa che non è ancora venuta ad esistenza può essere venduta; l’acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza(es. costruttore). Può succedere che la cosa non venga ad esistenza, in questo caso la vendita sarà nulla(emptio rei speratae), a meno che le parti concludano un contratto aleatorio e il compratore sarà tenuto a pagare il prezzo anche se la cosa non viene ad esistenza (emptio spei); VENDITA DI COSA ALTRUI (1478) E’ valida la vendita di cose altrui. Con la vendita di cosa altrui il venditore non vende una cosa che non è sua, ma si obbliga a procurarsi la cosa altrui e ritrasmetterla al compratore. Il compratore diventa proprietario quando il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. Esistono due tipi di vendita di cosa altrui: 1. Buona fede del compratore(1479) 2. Vendita di cosa parzialmente di altri(1480) VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ (1523) L’effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA Questo tipo di contratto è pienamente valido in quanto gli effetti reali si produrranno nel momento in cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto come condizione. TIPI DI VENDITA CON NORME PARTICOLARI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cose mobili Con riserva di gradimento A prova A campione Su tipo di campione Con riserva di proprietà Su documenti A termini di titoli di credito Di cose immobili Di eredità VENDITA DI COSE MOBILI (1510-1519) Luogo della consegna (1510): La consegna della cosa compravenduta deve avvenire nel luogo ove essa si trovava al momento della vendita se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Garanzia di buon funzionamento(1512) Il venditore può assumere la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta. E’ una garanzia che si aggiunge a quella generale sui vizi della cosa. Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore (1515) Se il compratore non paga il venditore può far vendere la cosa senza ritardo a spese di lui Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore (1516) Se il venditore non adempie alla sua obbligazione, il compratore può acquistare le cose senza ritardo a spese di lui Restituzione delle cose non pagate Il venditore può richiedere la ripresa di possesso delle cose in mancanza di pagamento entro 15 giorni VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (1520-1522) È una vendita che si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento sulla cosa; è un contratto in itinere. Vendita a prova (1521) È un contratto condizionato all’esito positivo della prova diretta ad accertare che il bene compravenduto abbia le qualità pattuite o sia idoneo all’uso. VENDITA SU CAMPIONE (1522) Le parti determinano un prototipo (campione), il quale svolge la funzione di determinare l’oggetto del contratto; il campione deve esistere al tempo della stipulazione del contratto. La prova della difformità della merce consegnata rispetto a quella pattuita deve essere ricavata esclusivamente mediante il raffronto con il campione. Vendita su tipo di campione In questo caso il campione deve servire unicamente ad indicare in modo approssimativo le qualità della cosa che sarà oggetto di compravendita. La risoluzione può esserci solamente se la difformità tra la cosa compravenduta e il campione è notevole VENDITA A RATE O VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ (1523-1526) «Nella vendita a rate l’effetto traslativo si produce con l’integrale pagamento del prezzo». Nella vendita a rate con riserva di proprietà il venditore consegna al compratore il bene, che ne consegue il godimento, ma conserva la proprietà. Negli ultimi anni questo tipo di vendita ha avuto molta diffusione perché contempera simultaneamente sia gli interessi del compratore che quelli del venditore, ad esempio beni come elettrodomestici, motocicli, macchine. Inadempimento del compratore nel caso della vendita a rate Inadempimento del compratore (1525), il mancato pagamento di una sola rata che non superi 1/8 del prezzo del bene non da luogo alla risoluzione del contratto. L’inadempimento totale del compratore (1526), il venditore in questo caso deve restituire le rate riscosse ma ha diritto ad un compenso equo per l’utilizzo del bene da parte del compratore inadempiente. VENDITA SU DOCUMENTI (1527) «Il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce». È essenziale l’esistenza di un documento scritto, il prezzo viene pagato nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (1528). Differente è la vendita di cose da trasportare in cui il titolo rappresentativo delle merci deve essere formato prima della stipulazione del contratto. VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO (1531-1536) Titolo di credito ovvero titolo di borsa. VENDITA DI COSE IMMOBILI (1537-1541) La vendita di cose immobili deve essere eseguita secondo specifiche norme (1530), per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Si distinguono secondo il codice in: Vendita a misura: l’immobile è venduto con indicazione della sua misura ed il prezzo è misurato in relazione alla misura dell’immobile (un tot al metro quadro) Vendita a corpo: l’immobile è venduto in sé, indipendentemente dalla sua misura (intero appartamento). ANOMALIA TRA VENDITA A MISURA E VENDITA A CORPO Nella vendita a misura se la misura effettiva dell’immobile è nella realtà inferiore rispetto a quella indicata nel contratto il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo, nel caso viceversa la misura dovesse essere superiore il compratore deve corrispondere un aumento del prezzo. Se la differenza supera 1/20 della misura dichiarata ed il compratore non vuole o non può pagare può recedere il contratto. nella vendita a corpo le norme della vendita a misura non si applicano perché l’immobile è stato pagato indipendentemente dalla misura. Se la misura reale è superiore o inferiore rispetto a 1/20 di quella indicata nel contratto allora è dovuto un aumento o una diminuzione del prezzo. In caso di aumento il compratore può recedere dal contratto. VENDITA DI EREDITÀ (1542-1547) È un contratto che ha per oggetto il trasferimento di un’eredità, verso il corrispettivo di un prezzo. Deve essere fatto per atto scritto, pena la nullità (1543). Chi vende un’eredità è tenuto a garantire solo la propria qualità di erede (1542). VENDITA CON PATTO DI RISCATTO (1500-1509) È un tipo di vendita che viene effettuata da un soggetto che è costretto a vendere per bisogno di contanti, ma che spera di recuperare in futuro la proprietà del bene venduto. Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi per spese o riparazioni necessarie e utili. Il termine di riscatto (potere di riacquistare la proprietà) per i beni mobili è di 2 anni, mentre per i beni immobili è di 5 anni dalla vendita. VENDITA DEI BENI DI CONSUMO (128-135) CODICE DEL CONSUMO La vendita dei beni di consumo è regolata dal codice del consumo nel Titolo III Capo I (art.128-135). «Bene di consumo è qualsiasi bene mobile». il venditore è obbligato a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (129): Sono idonei all’uso abituale di beni dello stesso tipo. Conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. Presentano le qualità e le prestazioni dei beni dello stesso tipo che il consumatore può aspettarsi, tenendo conto della natura del bene, dichiarazioni pubbliche, caratteristiche pubblicizzate dall’agente, rappresentate o pubblicità. Idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato portato a conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto. Non vi è difetto di conformità se al momento di conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali del consumatore. DIRITTI DEL CONSUMATORE Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Nel caso di difetto di conformità il compratore ha diritto al ripristino, senza spese aggiuntive per riparazioni o sostituzione del bene, può avere una riduzione del prezzo o risolvere il contratto. Il consumatore può richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione, senza spese per entrambi salvo il caso che il rimedio sia impossibile o troppo oneroso. Le riparazioni o sostituzioni devono essere fatte entro un termine richiesto dal consumatore. GARANZIA CONVENZIONALE (133) Il venditore può assumere garanzia convenzionale sul bene, vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. La garanzia deve indicare in modo chiaro l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere (durata, estensione territoriale). A richiesta del consumatore la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su un supporto duraturo.