Sul rifiuto di prescrivere la "pillola del giorno dopo"

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Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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VIII LEGISLATURA
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ATTI CONSILIARI
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PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
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INTERPELLANZA N. 892
<<Sul rifiuto di prescrivere la "pillola del giorno dopo">>
Puiatti
premesso che
il Gazzettino del 10 novembre scorso, nell’edizione di Pordenone, ha dato notizia che il 1^ novembre 2002, ad una
donna presentatasi all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone chiedendo la prescrizione della “pillola del
giorno dopo”, sia la guardia medica che il ginecologo interpellati hanno rifiutato la prescrizione richiesta,
sostenendo di essere obiettori di coscienza;
nello stesso giornale la direzione dell’Ospedale, interpellata in merito, sostiene che questo servizio di solito è
comunque garantito da un medico “non obiettore” all’interno dell’ ”Area Vasta” (il sistema degli ospedali della
provincia di Pordenone;
la “pillola del giorno dopo” (Norlevo o Levonello) è un farmaco contraccettivo – che in mezza Europa si vende
senza prescrizione – che nulla ha a che fare con l’aborto ed infatti serve per prevenire la gravidanza;
il T.A.R. del Lazio con sentenza 8465/2001 pronunciatosi nel merito di un ricorso del Movimento per la vita ha tra
l’altro affermato: “Il decreto che autorizza la commercializzazione del Norlevo non contrasta con la legge n.
194/1978 (legge che autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza), poiché il farmaco autorizzato agisce con
effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno. Detta evenienza
resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata che, come in precedenza esposto, assume a
riferimento una condizione fisiologica della donna di stabile aspettativa di maternità cui soccorrono, in presenza di
una volontaria e consapevole scelta interrutiva, specifici interventi di assistenza sul piano sanitario e psicologico.
Come, del resto, illustrato dalle parti resistenti il farmaco Norlevo esplica effetti di prevenzione della gestazione al
pari di altri usuali metodi contraccettivi, quale lo IUD o spirale, che parimenti mirano ad inibire l’impianto
dell’ovulo fecondato ed in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come pratiche abortive
eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 194/1978”;
interpella la Giunta regionale per sapere se:
vista la posizione della direzione dell’Ospedale di Pordenone, da parte delle diverse direzioni delle strutture
ospedaliere ci siano state, e quali, indicazioni al proprio personale in merito alla prescrizione della “pillola del
giorno dopo”;
non ritenga urgente ed opportuno dare disposizioni affinchè tutti i medici prescrivano, qualora ricorrano le
condizioni, tutti i farmaci registrati e distribuiti non essendoci alcuna legge che prevede la possibilità di obiezione
di coscienza rispetto alla prescrizione dei farmaci;
non ritenga di assumere delle sanzioni nei confronti dei medici e delle direzioni degli ospedali che illegittimamente
rifiutano la prescrizione della “pillola del giorno dopo”.
Presentata alla Presidenza il 13/11/2002
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