Relazione del Notaio Stefano Santangelo PROFILI GIURIDICI DEL

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SEMINARIO PMI, COMPETITIVITA’ E CONTRATTI DI RETE
INTERPORTO DI NOLA - 3 MARZO 2016
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Relazione del Notaio Stefano Santangelo
PROFILI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI RETE
1.Nozione – Finalità
Con l’istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto
nell’Ordinamento dal Legislatore nel 2009 (DL 5/2009, convertito, con
modificazioni dalla L. 33/2009 e poi successivamente modificato con vari
interventi L. n.134/2012 e D L n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012) un
nuovo strumento aggregativo per le imprese; strumento di sicuro interesse per
gli operatori per la sua duttilità, capace di sviluppare le potenzialità delle
strutture imprenditoriali e fiscalmente vantaggioso.
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Il contratto di rete integra una nuova forma di aggregazione tra imprese
che si caratterizza per l’ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale nella
definizione delle modalità di collaborazione.
I costituenti la rete di imprese partecipano alla creazione di una attività di
più grandi dimensioni con legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive
attività; salvaguardando, però, l’autonomia dei singoli.
La nozione del contratto di rete è fornita dal comma 4-ter dell’art. 3 del
DL 5/2009 , il quale recita: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo
scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base
di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa”.
Lo scopo del Contratto di rete
è quello di accrescere la capacità
innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese della rete che
della rete nel suo complesso.
A tale fine i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e
predefinito, a:
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• collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (es. creazione di
un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di
acquisto, ecc.);
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica
o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni
commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.);
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi,
condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).
Per le prime due modalità di collaborazione si parla di reti “di
coordinamento”, in cui l’incremento della competitività si realizza attraverso
forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la
rete può essere definita “associativa” e costituisce lo schema organizzativo con
maggiori potenzialità operative.
I vantaggi
perseguibili con il contratto di rete sono, a titolo
esemplificativo:
- maggior potere contrattuale verso l’esterno;
- capacità di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli ottenibili dalle
singole imprese;
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- possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva di un certo
prodotto o servizio (ad esempio tramite la partecipazione ad eventi
fieristici o tramite la predisposizione di un catalogo comune)
- capacità di realizzare investimenti ingenti ripartendone i costi (per
esempio di ricerca o di acquisizione delle attrezzature necessarie)
- una maggiore adattabilità e mobilità dell’uso delle risorse umane.
Dall'esame dell'articolato normativo sembra emergere che elementi necessari
per dar luogo ad una rete sono:
1. la presenza di almeno due imprenditori;
2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva sul mercato;
3. la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare
l'avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi;
4. la definizione del programma di rete, che contenga l'enunciazione dei
diritti ed egli obblighi assunti da ciascun partecipante, e le modalità di
realizzazione delle scopo comune;
5. la durata del contratto;
6. le modalità di adesione di altri imprenditori;
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7. le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune.
2. Le parti
Alla rete funzionale al conseguimento dei vantaggi normativi possono
partecipare solo imprenditori: siano essi commerciali e agricoli, piccoli, medi e
grandi.
3. La forma
La legge prescrive che “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4 quater”, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata ovvero firmato digitalmente a norma degli artt. 24
o 25 del D.Lgs. 82/2005, precisando che l'efficacia del contratto inizia a
decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico
di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Efficacia non nel senso
che l’accordo non abbia la capacità di produrre effetti fra le parti, ma come
capacità ad essere “atto costitutivo di una rete di imprese” e quindi a tutti gli
effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.
Ai medesimi oneri formali, sono naturalmente assoggettate anche le
modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti.
4. La pubblicità – La soggettività
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A seguito della novellazione portata dal D.L. 836/2012, convertito in Legge
134/2012 e dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 n.221, si sono avute
due novità rilevanti:
a) la rete di imprese contrattualmente dotata, per scelta dei contraenti, di un
fondo comune e di un organo comune, può acquisire, per (ulteriore) scelta dei
medesimi contraenti, la soggettività giuridica.
b) qualora il contratto di rete preveda l’istituzione sia di un fondo comune, sia di
un organo comune legittimato ad agire con i terzi, “in ogni caso, per le
obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al contratto di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”.
La rete può essere soggetto di diritto e quindi divenire autonomo centro di
imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi.
Si tratta di una scelta consegnata all’autonomia privata, che può essere
richiesta solo se:
a) le parti hanno convenuto l’istituzione di un fondo comune, costituito con i loro
apporti (disciplina i cui tratti fondamentali sono indicati nella lett. c del comma
4-ter) e nominato un organo comune, stabilito la sede e la denominazione della
rete (come si ricava dalla lett. a del comma 4-ter e dal comma 4-quater);
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b) l’atto sia pubblico o per scrittura privata autenticata o firmato digitalmente
(a norma dell’art.25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82).
Si deve chiedere che la rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro
delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
Il contratto in oggetto è sempre stato, e continua ad essere (anche dopo le
ultime novelle), soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese, senza che
ciò implichi necessariamente la soggettività della rete.
Infatti:
- ove NON sia richiesta la soggettività giuridica, il contratto di rete è
soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è
iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere
da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; il che significa che
soggetto a pubblicità non è (tanto) il contratto di rete, ma la
partecipazione dell’impresa al contratto di rete (pur se il tenore letterale
della norma è infelice). Ciò in quanto non essendo soggetto di diritto non
può essere capace di iscrizione autonoma;
- se E’ richiesta la soggettività, si tratta invece di una forma di pubblicità
autonoma e non più
complementare a quella delle singole imprese
aderenti; è una pubblicità che riguarda il nuovo soggetto di diritto. La
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pubblicità nella sezione ordinaria per ottenere la soggettività è esclusiva;
non si aggiunge cioè a quella compiuta presso ogni singola impresa
aderente a mente del primo periodo del comma 4-quater. Ne consegue che
anche le modifiche al contratto della rete-soggetto saranno pubblicizzate
unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la
sua sede.
E’ bene chiarire che se per richiedere la soggettività giuridica le parti devono
adottare alcune scelte organizzative (fondo comune, organo comune, sede,
denominazione, stipulare il contratto di rete con la forma dell’atto pubblico, o
della scrittura privata autenticata o firmato digitalmente), nulla vieta che una
rete che abbia tutti i requisiti elencati e quindi così conformata NON assuma la
qualità di soggetto di diritto (la legittimità di tale assunto si basa sul terzo
periodo del comma 4-ter “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il
fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di
acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”).
Pertanto sarà opportuno manifestare in atto l’espressa volontà delle parti
sul punto, sia in senso negativo sia in senso positivo. In mancanza il notaio non
dovrà provvedere all’iscrizione presso il registro ordinario: infatti, la
disposizione sopra richiamata del terzo periodo dell’art.4-ter (“il contratto di
rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di
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soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma
4 quater ultima parte”) sembra pretendere un’esplicita manifestazione di
volontà dei contraenti a favore della soggettività giuridica, in assenza della quale
la rete non è destinata ad assumere tale qualità.
Ne deriva, ulteriormente, che se i contraenti scegliessero successivamente
di far ottenere alla rete soggettività giuridica, sarebbe necessario un atto
integrativo dell’originario contratto, per le rilevanti ricadute che sui singoli
aderenti
sul
piano
dell’imputazione
degli
effetti
giuridici
derivanti
dall’appartenenza alla rete.
Modifica a maggioranza o con il consenso di tutti?
L’opzione per la soggettività giuridica non rappresenta una mera modifica
contrattuale, poiché incide sulle regole di imputazione degli effetti giuridici degli
atti posti in essere dall’organo comune, e quindi, in definitiva, sulle regole in
materia di rappresentanza dei singoli contraenti. Si tratta dunque di scelta che
richiede il consenso unanime dei partecipanti alla rete.
5. Contenuto della rete
Come si ricava dal testo di legge, qualunque accordo interaziendale si
presta ad essere “contratto di rete” nella misura nella quale tollera le clausole
coessenziali alla nozione di rete.
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Si può far rete collaborando in qualunque forma o ambito predeterminato
attinente all'esercizio delle imprese aderenti; oppure scambiandosi informazioni,
ma anche prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
ovvero ancora esercitando in comune una o più attività rientranti nell'oggetto
delle imprese partecipanti.
L'unico profilo oggetto di previsione analitica è quello del programma
negoziale che ha lo scopo di accrescere (individualmente e collettivamente) la
capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti.
L'attività svolta in rete e l'obiettivo strategico che tramite il contratto nello
specifico si persegue si devono porre in posizione di servizio rispetto alle attività
o alle articolazioni dell'attività che le imprese aderenti svolgono e continuano a
svolgere in proprio.
L'impresa aderente, tramite la partecipazione alla rete, deve poter
migliorare le sue performance, la sua capacità individuale di produrre un
risultato positivo.
Al di là di tali caratteristiche non sembra che l'autonomia privata incontri
ulteriori limiti; è questo un grande vantaggio, ma al tempo stesso pretende una
grandissima attenzione da chi struttura la figura.
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Mi sia permessa una piccola DIGRESSIONE: Non può non farsi la
riflessione che il legislatore sempre più spesso appare schizofrenico! Con il
contratto di rete ci disegna un perimetro entro il quale costruire liberamente
una figura aggregativa e contestualmente, in un trend ormai consolidato, tende a
standardizzare altre aggregazioni ritenendo che gli imprenditori:
- possano rinunciare ad una struttura normativa (si pensi alle SRLS ove
manca totalmente la regolamentazione statutaria)
- possano valutare “da soli” la normativa da scegliere (peraltro in un atto
costitutivo di società ove c’è “scontro” tra opposti interessi) rinunciando al
controllo di legalità del pubblico ufficiale ed alle indicazioni consulenziali
di un tecnico super partes quale il notaio, districandosi perfettamente tra
prelazione, gradimento, recesso, clausole di covendita e trascinamento,
quorum costitutivi e deliberativi, diritti particolari dei soci, governance,
riserve di competenza, operazioni straordinarie (si pensi alle start up
innovative).
Tornando alla rete, è opportuno sottolineare come possono stipulare un
contratto che “dia vita” ad una rete non solo imprese che esercitano la medesima
attività, ma anche imprese che agiscono in settori diversi e complementari, ad
ognuna delle quali sia affidato il compito di svolgere una porzione del
programma o delle commesse ottenute agendo in rete, con l'obiettivo di
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conseguire
lavori
complessi,
accrescendo,
grazie
all'integrazione,
la
competitività delle imprese partecipanti, cioè la possibilità di concorrere per
ottenere “commesse” alle quali singolarmente non potrebbero aspirare.
Nulla esclude che una medesima impresa possa partecipare a più reti che
si propongono obiettivi diversi e sempre che quest'ultima abbia le capacità di far
fronte alla pluralità di obblighi nascenti da più contratti costitutivi di più reti.
I) Il programma di rete
Innanzitutto si richiede che il contratto rechi chiara la “definizione di un
programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante” e le modalità di realizzazione dello scopo
comune.
Il “programma di rete” sembra rappresentare quello che in altri ambiti
normativi è definito l'oggetto, ossia la selezione delle attività che dovranno essere
svolte “in rete”.
Gli obblighi a cui essi convengono di soggiacere possono essere di
contenuto vario, sia negativo (consistendo in un non facere), sia positivo, in
coerenza con il concreto assetto di interessi che sta alla base della creazione della
rete.
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Qualora sia prevista la creazione del fondo comune, la legge contempla la
possibilità di imporre contrattualmente l'obbligo di contributi ulteriori e
successivi all'apporto iniziale, per esempio a copertura dei costi di gestione della
rete, alla stregua di quanto previsto anche nella disciplina dei consorzi e società
consortili. L'esigenza sottesa a tale obbligo, infatti, accomuna tutte le forme di
cooperazione interaziendale, come reso evidente dalla previsione di analoga
disposizione nella disciplina del G.E.IE. e, ancor di più, dal secondo comma
dell'art. 2615 ter c.c., e scaturisce dalla funzione dell'attività svolta che spesso è
attività di servizio alle imprese consociate ed improduttiva di un reddito
autonomo.
La stessa ragione, confrontata con la durata del contratto, rende
impossibile la predeterminazione contrattuale dell'entità del contributo, essendo
questa condizionata dall'andamento dell’attività, che può determinare un
mutamento dei costi della struttura e dei servizi. Sarà necessaria la previsione di
parametri di riferimento sulla base dei quali calcolare l'entità dell'obbligo
gravante sul partecipante, affinchè l'oggetto non ne sia indeterminabile.
A fronte di scelte della maggioranza che conducano ad un incremento
dell'entità degli obblighi a carico di tutti gli aderenti, nel rispetto del principio di
parità di trattamento, un correttivo possibile può essere rappresentato dal
riconoscimento del diritto di recesso all'aderente non consenziente, recesso a cui
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può ascriversi una funzione, lato sensu, determinativa delle obbligazioni poste a
suo carico.
Se imposto, nel silenzio del contratto si deve presumere che l'entità del
contributo sia uguale per tutti i partecipanti, alla stregua del principio
desumibile dall'art. 2253 c.c., ritenuto applicabile ai consorzi.
II. Le cause di recesso (e di esclusione)
La previsione di cause di recesso è facoltativa.
Deve ritenersi coerente alla funzione della “rete d'imprese” anche la
clausola di recesso ad nutum introdotta dalle parti nell'ambito di una loro libera
valutazione
dell'assetto
concreto
di
interessi
e
della
rilevanza
della
partecipazione di ogni singola impresa al programma, secondo una prassi
negoziale ricorrente anche rispetto al contratto di consorzio.
Nell'ottica della corretta esecuzione del rapporto e della tutela degli altri
partecipanti appare tuttavia congruo mutuare la disciplina propria delle società
cooperative, che prevede un obbligo di preavviso e la cessazione del rapporto
differita almeno per quanto attiene all'adempimento degli obblighi assunti dal
recedente.
Fra le cause negoziali di recesso potranno trovare cittadinanza:
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-
il
venire
meno
dei
requisiti
soggettivi
per
la
partecipazione
(cessazione dell'attività di impresa, apertura della fase di liquidazione
delle società o di procedure concorsuali);
-
la modifica dell’oggetto sociale delle società partecipanti;
-
qualunque altro rispetto al caso concreto.
In tutti i casi nei quali il recesso dipende da decisione dell'aderente (come per
esempio l'apertura della fase di liquidazione o la modifica dell'oggetto sociale), si
può prevedere che permanga in capo al recedente l'obbligo di portare a termine
l'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico dal contratto: un conto è
recedere dal rapporto associativo, un altro è interrompere l'esecuzione delle
prestazioni che di quel rapporto costituiscono esecuzione, come reso evidente
dall'ultimo comma dell'art. 2532 c.c. in materia di recesso da società
cooperativa.
III. L'adesione di ulteriori contraenti
La rete è immaginata come naturalmente aperta (Art.3 comma 4 ter, lett d
D.L.5/2009).
Il che tuttavia non significa che il contratto debba essere necessariamente
aperto e che pertanto risulti illegittima la clausola che esclude l'adesione di altre
imprese, poiché non si può certo ritenere che l'interesse alla partecipazione alla
rete sia configurabile soltanto come interesse di categoria. Spetterà
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esclusivamente ai contraenti decidere in merito al grado di apertura del
contratto all'adesione di nuove imprese, potendosi anche stabilire una chiusura
totale.
Si può inoltre ritenere ammissibile che la decisione in merito all'adesione
di nuove imprese sia affidata ad un ufficio esecutivo del programma di rete e
non richieda l'adesione di tutti i contraenti originari.
Resta la necessità di stipulare l'atto di adesione in forma pubblica o di
scrittura privata autenticata, agli effetti della pubblicità presso il registro delle
imprese della nuova impresa aderente.
IV. Le decisioni dei partecipanti
Nell'ambito del contenuto necessario – sempre in funzione dell'accesso ai
benefici accordati alla rete dalla legge in esame - sono comprese le regole che
presiedono le decisioni dei partecipanti. In particolare, il contratto deve
indicare: “f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni
materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il
contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le
regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo”.
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La norma prende in considerazione solo la modificabilità a maggioranza
del programma di rete (ossia del punto c) ed alimenta il dubbio che la modifica
di ogni altra regola debba essere soggetta alla regola del consenso unanime.
6. L'amministrazione e la rappresentanza
Non è necessaria la previsione di una figura organizzativa (ufficio, o, meno
propriamente, organo) comune incaricata di dare esecuzione al contratto stesso.
Il mandato può avere un oggetto più o meno ampio, poiché al gestore i
partecipanti possono commettere l'esecuzione del contratto o di una o più parti o
fasi di esso; l'oggetto dello stesso non coincide, quindi, necessariamente col
contenuto del programma di rete, salvo che le parti abbiano ritenuto di non
precisare l'ampiezza dei poteri.
Si tratterà di definire composizione, numero degli incaricati, regole di
organizzazione e procedure di attuazione delle decisioni, competenze, in
particolare in merito alla rappresentanza.
Nulla impedisce che, anche in presenza di un mandato da esercitarsi
congiuntamente o a maggioranza sul piano decisionale, la rappresentanza delle
imprese aderenti, ossia la legittimazione ad agire in nome e per conto altrui, sia
attribuita ad un solo soggetto. La volontà delle parti si traduce in un limite al
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potere di rappresentanza, poiché la legittimazione del procuratore è subordinata
al consenso di tutti o di più soggetti in ordine all'atto da compiere.
7. Il fondo patrimoniale comune e responsabilità patrimoniale
La legge non ne considera la previsione come dato rilevante per
identificare una rete fra imprese. Qualora sia previsto, dispone l'applicazione
degli artt. 2614 e 2615 c.c., se ed in quanto compatibili.
E’ costituito dai conferimenti (denaro, beni in natura mobili o immobili,
materiali o immateriali, servizi, prestazioni d’opera, purchè suscettibili di
valutazione economica) operati dagli aderenti alla rete per il raggiungimento
degli scopi prestabiliti.
Nel Contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali al Fondo e degli eventuali contributi
successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di
gestione del Fondo Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi.
L’obbligo del conferimento vale per tutti i partecipanti ma la misura può
variare
a
discrezione
dell’autonomia
privata:
proporzionale
o
non
proporzionale.
Ciò detto, al fondo comune si applica, in quanto compatibile, la disciplina
degli art. 2614 e 2615 c.c.: i creditori particolari dei partecipanti non possono far
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valere i loro diritti sul fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti per la
durata del contratto di rete – art.2614); per le obbligazioni assunte in nome dei
partecipanti alla rete dalle persone (fisiche o giuridiche) che ne hanno la
rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune.
8.Differenza tra la rete ed altre forme di aggregazione aziendale
La collaborazione tra operatori è un fenomeno ampiamente diffuso nel
mondo imprenditoriale. Per grandi linee, le aggregazioni possono essere
classificate, in base alla diversa “qualità” di vincoli:
• rapporti formali, come ad esempio relazioni di natura commerciale e tecnico
produttiva delle subforniture (es. Franchising, subfornitura);
• rapporti contrattuali, ovvero rapporti di collaborazione spesso incentrati
sull’ampliamento di quote di mercato (es. Consorzi, ATI, Geie, ecc.);
• rapporti patrimoniali, che si caratterizzano per la presenza di partecipazioni
all’interno del capitale delle diverse aziende (joint venture, holding company,
ecc.).
Un aspetto utile da sottolineare è che la partecipazione ad una rete
consente alle imprese di cogliere opportunità e realizzare attività ulteriori
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rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo
i processi di aggregazione.
Dal punto di vista della partecipazione, a differenza dei Distretti
industriali, nella rete non è possibile ravvisare un diritto automatico – in
presenza di determinati requisiti - alla partecipazione e ciò in ragione della
connotazione esclusivamente privata della rete, la quale trova origine in un
contratto, quindi nell’autonomia delle parti, e non in una legge. Nella rete
inoltre, a differenza del Distretto, è possibile coinvolgere imprese di luoghi e
specializzazioni diverse. Manca nel Distretto una puntuale regolamentazione
dell’intera collaborazione tra imprese, punto cruciale della rete.
Pur essendo simile al GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), che
si costituisce con lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi
membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, alla rete possono
partecipare solo i soggetti che il nostro ordinamento qualifica come
imprenditori. L’obiettivo del GEIE può anche essere diverso dal miglioramento
della competitività delle partecipanti. Un GEIE, infine, dovrà essere composto
da almeno due soggetti partecipanti, appartenenti a Stati membri diversi.
Nell’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) l’aggregazione è
funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un
lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale
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motivo la durata dell’ATI può essere definita breve, rispetto all’aggregazione
delle imprese in rete.
Altra differenza ravvisabile sta nel fatto che nell’ATI l’azienda
capogruppo si erge sulle altre acquisendo un ruolo predominante, in quanto
rappresentante dell’aggregazione verso l’esterno.
A differenza del Consorzio, dove vengono messe in comune alcune attività
del processo produttivo, unendo una fase dell’attività tra i consorziati, nella rete
le imprese svolgeranno attività in comune al fine di migliorare la competitività,
ma non è richiesta l’unificazione – e di conseguenza la rinuncia al presidio - di
una parte della propria attività commerciale/produttiva, da parte della singola
impresa. Entrambi sono pensati per una cooperazione tra imprese, tuttavia
soltanto con il Contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi e non
soltanto consortili (come avviene, appunto per i consorzi).
Le reti di impresa di nuova generazione si differenziano per una
fondamentale caratteristica: partecipano a creare la più grande dimensione con
legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive attività; salvaguardano,
quindi, l’autonomia dei singoli. Non fanno scomparire imprese o imprenditori,
ma mettono in condizione i più piccoli per comportarsi da grandi e assicurano ai
più grandi innovazioni e approvvigionamenti sicuri dai più piccoli, di solito
molto creativi e dinamici.
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