SEMINARIO PMI, COMPETITIVITA’ E CONTRATTI DI RETE INTERPORTO DI NOLA - 3 MARZO 2016 ________________ Relazione del Notaio Stefano Santangelo PROFILI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI RETE 1.Nozione – Finalità Con l’istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell’Ordinamento dal Legislatore nel 2009 (DL 5/2009, convertito, con modificazioni dalla L. 33/2009 e poi successivamente modificato con vari interventi L. n.134/2012 e D L n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012) un nuovo strumento aggregativo per le imprese; strumento di sicuro interesse per gli operatori per la sua duttilità, capace di sviluppare le potenzialità delle strutture imprenditoriali e fiscalmente vantaggioso. 1 Il contratto di rete integra una nuova forma di aggregazione tra imprese che si caratterizza per l’ampio spazio lasciato all’autonomia negoziale nella definizione delle modalità di collaborazione. I costituenti la rete di imprese partecipano alla creazione di una attività di più grandi dimensioni con legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive attività; salvaguardando, però, l’autonomia dei singoli. La nozione del contratto di rete è fornita dal comma 4-ter dell’art. 3 del DL 5/2009 , il quale recita: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Lo scopo del Contratto di rete è quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese della rete che della rete nel suo complesso. A tale fine i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e predefinito, a: 2 • collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (es. creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.); • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.); • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi, condivisione di piattaforme logistiche, ecc.). Per le prime due modalità di collaborazione si parla di reti “di coordinamento”, in cui l’incremento della competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione tra i soggetti aderenti alla rete, nel terzo caso la rete può essere definita “associativa” e costituisce lo schema organizzativo con maggiori potenzialità operative. I vantaggi perseguibili con il contratto di rete sono, a titolo esemplificativo: - maggior potere contrattuale verso l’esterno; - capacità di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli ottenibili dalle singole imprese; 3 - possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva di un certo prodotto o servizio (ad esempio tramite la partecipazione ad eventi fieristici o tramite la predisposizione di un catalogo comune) - capacità di realizzare investimenti ingenti ripartendone i costi (per esempio di ricerca o di acquisizione delle attrezzature necessarie) - una maggiore adattabilità e mobilità dell’uso delle risorse umane. Dall'esame dell'articolato normativo sembra emergere che elementi necessari per dar luogo ad una rete sono: 1. la presenza di almeno due imprenditori; 2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato; 3. la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare l'avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi; 4. la definizione del programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti ed egli obblighi assunti da ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione delle scopo comune; 5. la durata del contratto; 6. le modalità di adesione di altri imprenditori; 4 7. le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. 2. Le parti Alla rete funzionale al conseguimento dei vantaggi normativi possono partecipare solo imprenditori: siano essi commerciali e agricoli, piccoli, medi e grandi. 3. La forma La legge prescrive che “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 quater”, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del D.Lgs. 82/2005, precisando che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Efficacia non nel senso che l’accordo non abbia la capacità di produrre effetti fra le parti, ma come capacità ad essere “atto costitutivo di una rete di imprese” e quindi a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione. Ai medesimi oneri formali, sono naturalmente assoggettate anche le modifiche contrattuali, nonché i mutamenti soggettivi dei contraenti. 4. La pubblicità – La soggettività 5 A seguito della novellazione portata dal D.L. 836/2012, convertito in Legge 134/2012 e dal D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 n.221, si sono avute due novità rilevanti: a) la rete di imprese contrattualmente dotata, per scelta dei contraenti, di un fondo comune e di un organo comune, può acquisire, per (ulteriore) scelta dei medesimi contraenti, la soggettività giuridica. b) qualora il contratto di rete preveda l’istituzione sia di un fondo comune, sia di un organo comune legittimato ad agire con i terzi, “in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune”. La rete può essere soggetto di diritto e quindi divenire autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. Si tratta di una scelta consegnata all’autonomia privata, che può essere richiesta solo se: a) le parti hanno convenuto l’istituzione di un fondo comune, costituito con i loro apporti (disciplina i cui tratti fondamentali sono indicati nella lett. c del comma 4-ter) e nominato un organo comune, stabilito la sede e la denominazione della rete (come si ricava dalla lett. a del comma 4-ter e dal comma 4-quater); 6 b) l’atto sia pubblico o per scrittura privata autenticata o firmato digitalmente (a norma dell’art.25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82). Si deve chiedere che la rete sia iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Il contratto in oggetto è sempre stato, e continua ad essere (anche dopo le ultime novelle), soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese, senza che ciò implichi necessariamente la soggettività della rete. Infatti: - ove NON sia richiesta la soggettività giuridica, il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; il che significa che soggetto a pubblicità non è (tanto) il contratto di rete, ma la partecipazione dell’impresa al contratto di rete (pur se il tenore letterale della norma è infelice). Ciò in quanto non essendo soggetto di diritto non può essere capace di iscrizione autonoma; - se E’ richiesta la soggettività, si tratta invece di una forma di pubblicità autonoma e non più complementare a quella delle singole imprese aderenti; è una pubblicità che riguarda il nuovo soggetto di diritto. La 7 pubblicità nella sezione ordinaria per ottenere la soggettività è esclusiva; non si aggiunge cioè a quella compiuta presso ogni singola impresa aderente a mente del primo periodo del comma 4-quater. Ne consegue che anche le modifiche al contratto della rete-soggetto saranno pubblicizzate unicamente presso il registro delle imprese del luogo in cui è stabilita la sua sede. E’ bene chiarire che se per richiedere la soggettività giuridica le parti devono adottare alcune scelte organizzative (fondo comune, organo comune, sede, denominazione, stipulare il contratto di rete con la forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o firmato digitalmente), nulla vieta che una rete che abbia tutti i requisiti elencati e quindi così conformata NON assuma la qualità di soggetto di diritto (la legittimità di tale assunto si basa sul terzo periodo del comma 4-ter “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”). Pertanto sarà opportuno manifestare in atto l’espressa volontà delle parti sul punto, sia in senso negativo sia in senso positivo. In mancanza il notaio non dovrà provvedere all’iscrizione presso il registro ordinario: infatti, la disposizione sopra richiamata del terzo periodo dell’art.4-ter (“il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di 8 soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte”) sembra pretendere un’esplicita manifestazione di volontà dei contraenti a favore della soggettività giuridica, in assenza della quale la rete non è destinata ad assumere tale qualità. Ne deriva, ulteriormente, che se i contraenti scegliessero successivamente di far ottenere alla rete soggettività giuridica, sarebbe necessario un atto integrativo dell’originario contratto, per le rilevanti ricadute che sui singoli aderenti sul piano dell’imputazione degli effetti giuridici derivanti dall’appartenenza alla rete. Modifica a maggioranza o con il consenso di tutti? L’opzione per la soggettività giuridica non rappresenta una mera modifica contrattuale, poiché incide sulle regole di imputazione degli effetti giuridici degli atti posti in essere dall’organo comune, e quindi, in definitiva, sulle regole in materia di rappresentanza dei singoli contraenti. Si tratta dunque di scelta che richiede il consenso unanime dei partecipanti alla rete. 5. Contenuto della rete Come si ricava dal testo di legge, qualunque accordo interaziendale si presta ad essere “contratto di rete” nella misura nella quale tollera le clausole coessenziali alla nozione di rete. 9 Si può far rete collaborando in qualunque forma o ambito predeterminato attinente all'esercizio delle imprese aderenti; oppure scambiandosi informazioni, ma anche prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitando in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti. L'unico profilo oggetto di previsione analitica è quello del programma negoziale che ha lo scopo di accrescere (individualmente e collettivamente) la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti. L'attività svolta in rete e l'obiettivo strategico che tramite il contratto nello specifico si persegue si devono porre in posizione di servizio rispetto alle attività o alle articolazioni dell'attività che le imprese aderenti svolgono e continuano a svolgere in proprio. L'impresa aderente, tramite la partecipazione alla rete, deve poter migliorare le sue performance, la sua capacità individuale di produrre un risultato positivo. Al di là di tali caratteristiche non sembra che l'autonomia privata incontri ulteriori limiti; è questo un grande vantaggio, ma al tempo stesso pretende una grandissima attenzione da chi struttura la figura. 10 Mi sia permessa una piccola DIGRESSIONE: Non può non farsi la riflessione che il legislatore sempre più spesso appare schizofrenico! Con il contratto di rete ci disegna un perimetro entro il quale costruire liberamente una figura aggregativa e contestualmente, in un trend ormai consolidato, tende a standardizzare altre aggregazioni ritenendo che gli imprenditori: - possano rinunciare ad una struttura normativa (si pensi alle SRLS ove manca totalmente la regolamentazione statutaria) - possano valutare “da soli” la normativa da scegliere (peraltro in un atto costitutivo di società ove c’è “scontro” tra opposti interessi) rinunciando al controllo di legalità del pubblico ufficiale ed alle indicazioni consulenziali di un tecnico super partes quale il notaio, districandosi perfettamente tra prelazione, gradimento, recesso, clausole di covendita e trascinamento, quorum costitutivi e deliberativi, diritti particolari dei soci, governance, riserve di competenza, operazioni straordinarie (si pensi alle start up innovative). Tornando alla rete, è opportuno sottolineare come possono stipulare un contratto che “dia vita” ad una rete non solo imprese che esercitano la medesima attività, ma anche imprese che agiscono in settori diversi e complementari, ad ognuna delle quali sia affidato il compito di svolgere una porzione del programma o delle commesse ottenute agendo in rete, con l'obiettivo di 11 conseguire lavori complessi, accrescendo, grazie all'integrazione, la competitività delle imprese partecipanti, cioè la possibilità di concorrere per ottenere “commesse” alle quali singolarmente non potrebbero aspirare. Nulla esclude che una medesima impresa possa partecipare a più reti che si propongono obiettivi diversi e sempre che quest'ultima abbia le capacità di far fronte alla pluralità di obblighi nascenti da più contratti costitutivi di più reti. I) Il programma di rete Innanzitutto si richiede che il contratto rechi chiara la “definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante” e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Il “programma di rete” sembra rappresentare quello che in altri ambiti normativi è definito l'oggetto, ossia la selezione delle attività che dovranno essere svolte “in rete”. Gli obblighi a cui essi convengono di soggiacere possono essere di contenuto vario, sia negativo (consistendo in un non facere), sia positivo, in coerenza con il concreto assetto di interessi che sta alla base della creazione della rete. 12 Qualora sia prevista la creazione del fondo comune, la legge contempla la possibilità di imporre contrattualmente l'obbligo di contributi ulteriori e successivi all'apporto iniziale, per esempio a copertura dei costi di gestione della rete, alla stregua di quanto previsto anche nella disciplina dei consorzi e società consortili. L'esigenza sottesa a tale obbligo, infatti, accomuna tutte le forme di cooperazione interaziendale, come reso evidente dalla previsione di analoga disposizione nella disciplina del G.E.IE. e, ancor di più, dal secondo comma dell'art. 2615 ter c.c., e scaturisce dalla funzione dell'attività svolta che spesso è attività di servizio alle imprese consociate ed improduttiva di un reddito autonomo. La stessa ragione, confrontata con la durata del contratto, rende impossibile la predeterminazione contrattuale dell'entità del contributo, essendo questa condizionata dall'andamento dell’attività, che può determinare un mutamento dei costi della struttura e dei servizi. Sarà necessaria la previsione di parametri di riferimento sulla base dei quali calcolare l'entità dell'obbligo gravante sul partecipante, affinchè l'oggetto non ne sia indeterminabile. A fronte di scelte della maggioranza che conducano ad un incremento dell'entità degli obblighi a carico di tutti gli aderenti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, un correttivo possibile può essere rappresentato dal riconoscimento del diritto di recesso all'aderente non consenziente, recesso a cui 13 può ascriversi una funzione, lato sensu, determinativa delle obbligazioni poste a suo carico. Se imposto, nel silenzio del contratto si deve presumere che l'entità del contributo sia uguale per tutti i partecipanti, alla stregua del principio desumibile dall'art. 2253 c.c., ritenuto applicabile ai consorzi. II. Le cause di recesso (e di esclusione) La previsione di cause di recesso è facoltativa. Deve ritenersi coerente alla funzione della “rete d'imprese” anche la clausola di recesso ad nutum introdotta dalle parti nell'ambito di una loro libera valutazione dell'assetto concreto di interessi e della rilevanza della partecipazione di ogni singola impresa al programma, secondo una prassi negoziale ricorrente anche rispetto al contratto di consorzio. Nell'ottica della corretta esecuzione del rapporto e della tutela degli altri partecipanti appare tuttavia congruo mutuare la disciplina propria delle società cooperative, che prevede un obbligo di preavviso e la cessazione del rapporto differita almeno per quanto attiene all'adempimento degli obblighi assunti dal recedente. Fra le cause negoziali di recesso potranno trovare cittadinanza: 14 - il venire meno dei requisiti soggettivi per la partecipazione (cessazione dell'attività di impresa, apertura della fase di liquidazione delle società o di procedure concorsuali); - la modifica dell’oggetto sociale delle società partecipanti; - qualunque altro rispetto al caso concreto. In tutti i casi nei quali il recesso dipende da decisione dell'aderente (come per esempio l'apertura della fase di liquidazione o la modifica dell'oggetto sociale), si può prevedere che permanga in capo al recedente l'obbligo di portare a termine l'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico dal contratto: un conto è recedere dal rapporto associativo, un altro è interrompere l'esecuzione delle prestazioni che di quel rapporto costituiscono esecuzione, come reso evidente dall'ultimo comma dell'art. 2532 c.c. in materia di recesso da società cooperativa. III. L'adesione di ulteriori contraenti La rete è immaginata come naturalmente aperta (Art.3 comma 4 ter, lett d D.L.5/2009). Il che tuttavia non significa che il contratto debba essere necessariamente aperto e che pertanto risulti illegittima la clausola che esclude l'adesione di altre imprese, poiché non si può certo ritenere che l'interesse alla partecipazione alla rete sia configurabile soltanto come interesse di categoria. Spetterà 15 esclusivamente ai contraenti decidere in merito al grado di apertura del contratto all'adesione di nuove imprese, potendosi anche stabilire una chiusura totale. Si può inoltre ritenere ammissibile che la decisione in merito all'adesione di nuove imprese sia affidata ad un ufficio esecutivo del programma di rete e non richieda l'adesione di tutti i contraenti originari. Resta la necessità di stipulare l'atto di adesione in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, agli effetti della pubblicità presso il registro delle imprese della nuova impresa aderente. IV. Le decisioni dei partecipanti Nell'ambito del contenuto necessario – sempre in funzione dell'accesso ai benefici accordati alla rete dalla legge in esame - sono comprese le regole che presiedono le decisioni dei partecipanti. In particolare, il contratto deve indicare: “f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”. 16 La norma prende in considerazione solo la modificabilità a maggioranza del programma di rete (ossia del punto c) ed alimenta il dubbio che la modifica di ogni altra regola debba essere soggetta alla regola del consenso unanime. 6. L'amministrazione e la rappresentanza Non è necessaria la previsione di una figura organizzativa (ufficio, o, meno propriamente, organo) comune incaricata di dare esecuzione al contratto stesso. Il mandato può avere un oggetto più o meno ampio, poiché al gestore i partecipanti possono commettere l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; l'oggetto dello stesso non coincide, quindi, necessariamente col contenuto del programma di rete, salvo che le parti abbiano ritenuto di non precisare l'ampiezza dei poteri. Si tratterà di definire composizione, numero degli incaricati, regole di organizzazione e procedure di attuazione delle decisioni, competenze, in particolare in merito alla rappresentanza. Nulla impedisce che, anche in presenza di un mandato da esercitarsi congiuntamente o a maggioranza sul piano decisionale, la rappresentanza delle imprese aderenti, ossia la legittimazione ad agire in nome e per conto altrui, sia attribuita ad un solo soggetto. La volontà delle parti si traduce in un limite al 17 potere di rappresentanza, poiché la legittimazione del procuratore è subordinata al consenso di tutti o di più soggetti in ordine all'atto da compiere. 7. Il fondo patrimoniale comune e responsabilità patrimoniale La legge non ne considera la previsione come dato rilevante per identificare una rete fra imprese. Qualora sia previsto, dispone l'applicazione degli artt. 2614 e 2615 c.c., se ed in quanto compatibili. E’ costituito dai conferimenti (denaro, beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d’opera, purchè suscettibili di valutazione economica) operati dagli aderenti alla rete per il raggiungimento degli scopi prestabiliti. Nel Contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali al Fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del Fondo Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi. L’obbligo del conferimento vale per tutti i partecipanti ma la misura può variare a discrezione dell’autonomia privata: proporzionale o non proporzionale. Ciò detto, al fondo comune si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli art. 2614 e 2615 c.c.: i creditori particolari dei partecipanti non possono far 18 valere i loro diritti sul fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti per la durata del contratto di rete – art.2614); per le obbligazioni assunte in nome dei partecipanti alla rete dalle persone (fisiche o giuridiche) che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune. 8.Differenza tra la rete ed altre forme di aggregazione aziendale La collaborazione tra operatori è un fenomeno ampiamente diffuso nel mondo imprenditoriale. Per grandi linee, le aggregazioni possono essere classificate, in base alla diversa “qualità” di vincoli: • rapporti formali, come ad esempio relazioni di natura commerciale e tecnico produttiva delle subforniture (es. Franchising, subfornitura); • rapporti contrattuali, ovvero rapporti di collaborazione spesso incentrati sull’ampliamento di quote di mercato (es. Consorzi, ATI, Geie, ecc.); • rapporti patrimoniali, che si caratterizzano per la presenza di partecipazioni all’interno del capitale delle diverse aziende (joint venture, holding company, ecc.). Un aspetto utile da sottolineare è che la partecipazione ad una rete consente alle imprese di cogliere opportunità e realizzare attività ulteriori 19 rispetto a quelle che esse esercitano individualmente, agevolando in questo modo i processi di aggregazione. Dal punto di vista della partecipazione, a differenza dei Distretti industriali, nella rete non è possibile ravvisare un diritto automatico – in presenza di determinati requisiti - alla partecipazione e ciò in ragione della connotazione esclusivamente privata della rete, la quale trova origine in un contratto, quindi nell’autonomia delle parti, e non in una legge. Nella rete inoltre, a differenza del Distretto, è possibile coinvolgere imprese di luoghi e specializzazioni diverse. Manca nel Distretto una puntuale regolamentazione dell’intera collaborazione tra imprese, punto cruciale della rete. Pur essendo simile al GEIE (Gruppo europeo di interesse economico), che si costituisce con lo scopo di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, mettendo in comune risorse attività ed esperienza, alla rete possono partecipare solo i soggetti che il nostro ordinamento qualifica come imprenditori. L’obiettivo del GEIE può anche essere diverso dal miglioramento della competitività delle partecipanti. Un GEIE, infine, dovrà essere composto da almeno due soggetti partecipanti, appartenenti a Stati membri diversi. Nell’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) l’aggregazione è funzionale alla partecipazione ad un bando di gara o alla suddivisione di un lavoro altrimenti difficile da realizzare da parte di una sola impresa. Per tale 20 motivo la durata dell’ATI può essere definita breve, rispetto all’aggregazione delle imprese in rete. Altra differenza ravvisabile sta nel fatto che nell’ATI l’azienda capogruppo si erge sulle altre acquisendo un ruolo predominante, in quanto rappresentante dell’aggregazione verso l’esterno. A differenza del Consorzio, dove vengono messe in comune alcune attività del processo produttivo, unendo una fase dell’attività tra i consorziati, nella rete le imprese svolgeranno attività in comune al fine di migliorare la competitività, ma non è richiesta l’unificazione – e di conseguenza la rinuncia al presidio - di una parte della propria attività commerciale/produttiva, da parte della singola impresa. Entrambi sono pensati per una cooperazione tra imprese, tuttavia soltanto con il Contratto di rete è possibile perseguire anche scopi lucrativi e non soltanto consortili (come avviene, appunto per i consorzi). Le reti di impresa di nuova generazione si differenziano per una fondamentale caratteristica: partecipano a creare la più grande dimensione con legami stabili, ma su aree parziali delle rispettive attività; salvaguardano, quindi, l’autonomia dei singoli. Non fanno scomparire imprese o imprenditori, ma mettono in condizione i più piccoli per comportarsi da grandi e assicurano ai più grandi innovazioni e approvvigionamenti sicuri dai più piccoli, di solito molto creativi e dinamici. 21