I contratti di rete - Officina delle Reti

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I contratti di rete: evoluzione della disciplina
La disciplina dei contratti di rete, introdotta dall'art. 3 comma 4 ter e quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito con modificazioni dalla L 9 aprile 2009, n. 33, continua a subire modifiche ad opera del legislatore
italiano, in considerazione dei limiti e delle lacune progressivamente emerse nella prassi.
Da ultimo, il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n.134, nonché il D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 (conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221) hanno fortemente inciso sullo schema contrattuale e, soprattutto
organizzativo, così come originariamente delineato, rafforzando l'autonomia negoziale nella scelta delle modalità
di costruzione delle reti, ciò al fine di renderle maggiormente idonee a soddisfare le molteplici esigenze di
cooperazione e di crescita sui mercati europei ed internazionali.
La novella riguarda - oltre alla possibilità di conclusione del contratto di rete in forma digitale e di adottare lo
schema giuridico della rete anche nel settore agricolo, in deroga al divieto di costituire contratti agrari di natura
associativa (l. 3 maggio 1982 n. 203; in tal caso il contratto può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla
redazione finale dell’accordo) - in particolare: a) la facoltà di acquisizione della 'soggettività giuridica'; b) il regime
responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune; c) la semplificazione degli adempimenti pubblicitari
collegati alle modiche, soggettive e/o oggettive, del contratto di rete; d) la partecipazione a gare ed appalti
pubblici.
a. Soggettività giuridica opzionale: criticità e vantaggi
E' rimessa all'autonomia negoziale, ossia ad una esplicita manifestazione di volontà delle parti, la scelta di
richiedere l'acquisto della soggettività giuridica della rete (il terzo periodo del comma 4-ter stabilisce che “il
contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva
la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”). In tal caso, però, occorre prevedere
una serie di requisiti, in specie organizzativi.
Devono, infatti, essere previsti un fondo patrimoniale comune ed un organo comune (i quali, in assenza di
soggettività, sono di regola facoltativi, anche se la prassi ha mostrato la loro normale adozione all'interno delle
reti costituite, verosimilmente in ragione della circostanza che il beneficio fiscale della sospensione di imposta era
condizionato alla presenza quanto meno di un fondo comune), e identificati la sede e la denominazione della
rete. Con riguardo alla forma il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente (art. 25 del D.Lgs.7 marzo 2005 n.82), ma non con firma
elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.
Inoltre, occorre iscrivere la rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita
la sua sede; tale pubblicità opzionale ha funzione costitutiva del soggetto-rete, quale autonomo centro di
imputazione di situazioni giuridiche soggettive sia attive sia passive, analogamente alle persone giuridiche (diritti
ed obblighi)
La previsione normativa suscita una serie di perplessità, legate non soltanto alla anomala dicitura 'soggettività
giuridica' (termine sinora assente nei testi legislativi), ma soprattutto alle conseguenze sul piano applicativo e di
completamento della disciplina che ne conseguono o ne dovrebbero conseguire.
La funzione costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese è presente, all'interno del nostro sistema
normativo, per le società di capitali, per le quali tuttavia tale adempimento è necessario per l'acquisto delle
personalità giuridica e del beneficio della responsabilità limitata. Nell'ipotesi della Rete-soggetto la pubblicità
costitutiva è tuttavia meramente opzionale.
Inoltre non è chiaro se tale pubblicità possa essere assorbente o se, invece, debba considerarsi dotata di funzione
complementare, rispetto alla iscrizione nel registro delle imprese che l'art. 3, comma 4 quater prima parte prevede
come obbligatoria ( “il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui
è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”).
In realtà, in conformità agli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla novella, appare opportuno considerare
tale forma di pubblicità costitutiva, anche se autonoma ed opzionale rispetto a quella richiesta, per ciascuna
impresa partner, ai fini della efficacia del contratto verso terzi, come onnicomprensiva. In altri termini, la
iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese della Rete-soggetto è da considerarsi sufficiente e
dunque idonea ad includere anche l'altra forma di pubblicità richiesta dalla legge (v. Commissione studi
d'impresa, Studio n. 5-2013/I, M. Maltoni, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative).
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L'acquisto della soggettività incide, fra le altre, sulle caratteristiche dell'organo di governo. Tale organo è, come
noto, dotato di poteri gestori, regolamentari ed esecutivi degli obiettivi strategici della rete, e agisce quale
mandatario in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, parti del contratto, salvo sia diversamente
disposto nello stesso, in particolare nelle procedure: di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni; relative ad interventi di garanzia per l'accesso al credito; infine, nelle procedure inerenti allo
sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento o, ancora, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o
dei quali sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Tuttavia, se la rete acquista soggettività giuridica, l'organo comune opera in rappresentanza della rete
unitariamente intesa.
I vantaggi che si legano alla soggettività potrebbero, invero essere molteplici. La creazione di una Rete-soggetto
(o Rete-società), appare senz'altro auspicabile in una prospettiva di crescita della aggregazione imprenditoriale al
fine di acquisire finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati. Il tema del finanziamento, non soltanto
bancario, è allo stato centrale. Una delle maggiori criticità legate al c.d. Rating della Rete (oltre che dei singoli
partecipanti), era collegato essenzialmente all'assenza di adeguata patrimonializzazione delle reti di imprese, oggi
risolvibili per il tramite della Rete-soggetto.
Resta, tuttavia, il rischio di non conformità del modello con l'Europa. Qualora venissero rinnovati i benefici
fiscali (il regime di sospensione di imposta aveva natura temporanea, sino al dicembre 2012) occorrerebbe
verificare la compatibilità di una rete-società con la disciplina in materia di aiuti di stato, e chiarire il significato
della 'soggettività giuridica' alla quale fa riferimento l'attuale testo legislativo.
Giova ricordare, infatti, che la Commissione europea (Decisione-26 gennaio 2011, C(2010)8939 def., aiuto di
stato n. 343/2010 – Italia, cfr.: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2010/n343-10.pdf), nell’escludere
che le misure di sostegno attuate in favore delle reti di imprese costituiscano aiuti di stato da parte dello Stato
italiano, in quanto ritenute non selettive, ha altresì precisato, nella valutazione che secondo le autorità italiane “la
rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Gli aspetti finanziari delle reti di imprese possono essere
gestiti attraverso una dotazione speciale destinata alla realizzazione degli obiettivi comuni o attraverso un
semplice accantonamento di risorse gestito, per esempio, su mandato, da un rappresentante o da un organo. Le
risorse sono accantonate soltanto per ragioni pratiche, cioè per la disponibilità dei fondi per le operazioni
correnti comuni, e vengono messe in comune esclusivamente per realizzare le attività comuni indicate nel
contratto, per le quali però ciascuna impresa partecipante mantiene la piena responsabilità. Per queste ragioni, le
reti non possono essere considerate entità distinte”.
b. La disciplina del fondo comune e la responsabilità limitata per 'le obbligazioni contratte in relazione
al contratto di rete'
Il D.L. 22 giugno 2012 n.83, il comma 4-ter, ha significativamente novellato anche la disciplina del fondo
comune. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter d.l. n. 5 del 2009 “qualora il contratto di rete preveda l’istituzione sia di
un fondo comune, sia di un organo comune legittimato ad agire con i terzi, “in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall’organo comune in relazione al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo comune”. Trova applicazione, in quanto compatibile, il secondo comma dell’art. 2615
c.c.
Secondo le prime interpretazioni la responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione al contratto di rete
(quale emerge, in particolare, dagli obiettivi strategici e dal programma comune, benché spesso molto ampi nel
contenuto) limitata al solo fondo comune è condizionata alla presenza di un fondo e di un organo comune
destinato (e legittimato) a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi, prescindendosi dall'acquisto della
soggettività.
Dunque, sia le nuove reti-soggetto (iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove è collocata la
sede della rete), sia reti (come quelle già costituite) prive di soggettività giuridica – i.e. reti contrattuali - ma per le
quali sia stato completato il procedimento pubblicitario obbligatorio (iscrizione nella sezione del registro delle
imprese presso cui è iscritto il singolo aderente) possono godere del regime di responsabilità in oggetto.
E' inoltre previsto “che entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una
situazione patrimoniale, osservando in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della
società per azioni, e la deposita presso l’ufficio delle imprese del luogo ove ha sede”.
L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale posto a carico dell'organo comune si riferisce al registro delle
imprese dove la rete ha sede.
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Per le reti non dotate di soggettività sembra opportuno, ai fini del rispetto di tale obbligo, pubblicizzare la
situazione patrimoniale presso ciascuna impresa partecipante.
Infine, viene richiamata, sempre, in quanto compatibile, la previsione codicistica relativa ai consorzi (art. 2615 bis,
comma 3, c.c.) in base alla quale per la rete occorre indicare, negli atti e nella corrispondenza, la sede l'ufficio del
registro delle imprese ed il relativo numero di iscrizione.
c. Le modifiche al contratto di rete (es. variazioni del testo contrattuale originario, nuove adesioni, modifica
dell’identità dell’organo comune, etc.), sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata
nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. In una
prospettiva di semplificazione degli adempimenti pubblicitari è dunque prevista una iscrizione unica delle
eventuali modifiche: l’ufficio ricevente provvederà poi alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione della modifica
a tutti gli altri uffici del registro delle imprese.
In ipotesi di rete-soggetto, data la valenza assorbente della pubblicità costitutiva nella sezione ordinaria del
registro delle imprese ove ha sede la rete, le modifiche al contratto andranno pubblicizzate unicamente presso
tale registro.
d. Partecipazione a gare ed appalti pubblici. I contratti di rete sono inoltre espressamente ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 34, comma 1 lett. e bis, e art. 37 comma 15
bis, d.lgs. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 36, comma 5-bis, lettera a), del D.L. 10 ottobre 2012, n.
179). In realtà essendo l'elenco dei soggetti indicati dall'art. 34 del Codice degli appalti pubblici non tassativo (v.,
ad es., TAR Bari Puglia sez. I, 3 aprile 2013, n. 467), anche prima dell'intervento normativo le reti di imprese
costituite ai sensi dell'art. 3 comma ter e quater d.l. n.5/2009 potevano, in via interpretativa, ritenersi incluse.
L'esplicito riferimento normativo non lascia più dubbi in merito, estendendo ai contratti di rete le condizione
previste dall'art. 37 Cod. App. Pubb., in quanto compatibili.
Ciò è in linea con quanto sancito già dalla l.11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà
d'impresa. Statuto delle imprese) la quale prevede (art. 13, comma 2, lett. b), che, in conformità con la normativa
dell'Unione europea in materia di appalti pubblici ed al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie
imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri
finanziari, provvedano a “semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese
privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina
che regola la materia dei contratti pubblici”. La promozione di politiche destinate a valorizzare le aggregazioni tra
imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è infatti un principio di carattere generale
posto a fondamento dello statuto delle imprese.
Prof. Avv. Camilla Crea
Associate Professor of Private Law
University of Sannio
Law School
[email protected]
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