Caterina Silvestri LA CIRCOLAZIONE NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI, 1 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DETTI . 1. La negoziazione assistita tra contratto e giudizio. – 2. La natura degli accordi di negoziazione assistita. - 3. La circolazione nello spazio giudiziario europeo degli accordi di negoziazione. - 4. La circolazione dei provvedimenti concernenti il vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale: profili generali. -5. Il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del Reg. 2201/2003. Il riconoscimento. -6. (segue) L’esecuzione. -7. La circolazione delle obbligazioni alimentari previste negli accordi di negoziazione assistita. Parziale riconducibilità al Reg. 4/2009. -8. La circolazione dei crediti alimentari ai sensi del Reg. 4/2009.- 9. L’applicazione “residuale” del Reg. 1215/2012 agli accordi di negoziazione 1. La negoziazione assistita tra contratto e giudizio La negoziazione assistita arricchisce il panorama dei sistemi alternativi di risoluzione liti, porgendosi come strumento del tutto peculiare rispetto agli altri istituti di ADR2. Essa sfocia in una convenzione che, perlomeno nella materia coniugale che qui interessa (affidamento dei minori, assegnazione casa coniugale, mantenimento dei figli e del coniuge), offre una soluzione ad effetti equiparati a quelli del corrispondente provvedimento giurisdizionale. Sotto questo profilo la negoziazione assistita si differenzia, dunque, dal risultato cui perviene la mediazione, destinata a sfociare in una transazione che, benché “giudiziaria”, ha contenuto ed efficacia diversi dalla decisione destinata a chiudere il procedimento. La base volontaristica accomuna, invece, i due strumenti, non essendo in alcun caso possibile raggiungere un risultato utile per l’una o l’altra procedura in difetto di accordo delle parti. Il legislatore italiano ha tratto la propria ispirazione dall’ordinamento francese nel quale è stato introdotto un nuovo modo di risoluzione dei conflitti, la procédure participative, la cui disciplina è stata accolta nel Code civil (artt. 2062 e ss.) e nel Code de procédure civil (artt. 1542 e ss.), a sua volta stimolata dall’esperienza nord americana, nota con l’espressione “diritto collaborativo”3. 1 La presente relazione è stata presentata nell’ambito del Corso, Il divorzio “breve”, Scuola Superiore della Magistratura, Castelpulci, 22 aprile 2016. 2 Per una panoramica internazionale sugli strumenti di ADR, AA.VV., L’altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, a cura di V. Varano, Milano, 2007. 3 La procédure participative francese è stata sostenuta da studiosi del calibro di S. Guinchard, cui è stata conferita la presidenza della Commission sur la répartition des contentieux. Il suo rapporto del 2007, <<L’ambition raisonée d’une justice apaisée>>, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf. Per un quadro sugli strumenti alternativi di risoluzione delle liti in Francia: L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Parigi, 2013, 314 e ss.; L. Cadiet, Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français, Ritsumeikan law review, 2011, 28, 147 ss., http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr28/CADIET2.pdf; J. Casey, Le décret du 20 1 “Ispirazione” è certamente, almeno ad avviso di chi scrive, l’espressione più corretta da utilizzare per indicare come il legislatore italiano abbia tratto spunto da quello d’Oltralpe per pervenire a risultati alquanto diversi rispetto a quest’ultimo. Pur non essendo scopo del presente studio approfondire i caratteri del procedimento partecipativo francese, basti qui dire che quello, esperibile sostanzialmente in tutte le controversie di carattere civilistico (senza che sia obbligatorio o determini l’improcedibilità dell’azione in giudizio), implica un rapporto del tutto diverso con l’autorità giurisdizionale. L’aggettivo participative è, invero, espressione non soltanto della collaborazione tra le parti, ma anche di una peculiare combinazione dell’accordo privato con il jugement. In materia di famiglia4, in particolare, le parti che pur abbiano raggiunto un accordo non sono esonerate dalla fase giurisdizionale del divorzio o della séparation de corps, non limitata alla sola omologa dell’accordo, ma che richiede lo svolgimento del procedimento ordinario (così per il combinato disposto degli artt. 2067 e da 229 a 309 del Code civil), che si svolgerà come consensuale; nel caso in cui la procedura partecipativa abbia condotto ad una convenzione parziale o non sia sfociata in alcuna intesa, il giudice potrà variamente utilizzare i risultati anche probatori emersi in fase di negoziazione nella quale, ad esempio, è possibile eseguire una consulenza tecnica e che per certi versi si pone come una sorta di pre trial inglese- oppure procedere all’istruttoria secondo le regole ordinarie: la decisione della via procedurale è presa dal giudice e costituisce espressione del sistema del “circuito” processuale, breve o lungo, che opera già da tempo nel processo civile ordinario francese5. janvier reltif à la résolution amiable des différends : que d’opportunités à saisir ! Examen sous l’angle du droit de la famille, Gazette du Palais, 2012, 5 ; V. Larrybau-Terneyre, Nouvel essor pour les modes alternatifs et collanoratifs de règlement des litiges en matière familiale ?, Droit de la famille, 2012, étude 12 ; si veda anche, per il diritto del lavoro: H. Sauret, La convention de procédure participative: une nouvelle règle de traitement à l’amiable de certains différends survenant en droit social, Gazette du Palais, 2011, 33 ss. 4 Nelle materie diverse da quelle di famiglia, l’accordo di negoziazione completo effettua un passaggio giurisdizionale di omologa che si svolge mediante la chiamata dello stesso ad una <<udience de jugement>> (art. 1559, Code procédure civile) promossa dalle parti con una richiesta congiunta o ad opera della parte più diligente; se le parti hanno raggiunto un accordo parziale, il jugement d’omologa può combinarsi ad un jugement contenzioso (art. 1560, c.p.c.). 5 La scelta del rito applicabile costituisce una fase dell’introduzione dell’azione civile ed avviene in occasione della <<première conference>>; questa non è considerata una vera e propria udienza, pur implicando il contraddittorio tra gli avvocati e il giudice, solitamente il presidente di sezione cui è assegnato l’affare, e l’occasione nella quale, in ragione della complessità dell’affare è scelta la via procedurale, tra quella più complessa e lunga (circuit long, art. 761, Code de procédure civile) e quella più semplice (circuit court, art. 758, Code de procédure civile). L’informatizzazione del processo ha, tuttavia, inciso negativamente su questa fase implicando un rinvio pressoché automatico al circuito lungo indipendentemente dalla caratteristica della lite. Si vedano i rilievi di P. Labée, Procédure civile, dispense del corso Droit judiciaire privé, anno accademico 2012/2013, Università di Lille, 12 ss. http://droit.univlille2.fr/fileadmin/user_upload/enseignements/resumes/procedure_civile_licence3.pdf; interessante anche il Protocolle de procédure civile, tra l’Ordre des Avocats de Paris e il Tribunal de grande istance, 2012, http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.droitetprocedure.com/file/protocoleprocedurec ivile2012.pdf; più in generale, sulle modalità d’introduzione dell’istanza nel giudizio civile, L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Parigi, 2013, 441 ss. 2 Il passaggio giurisdizionale degli accordi di negoziazione in materia di famiglia, se da una parte limita l’effetto di decompressione della giustizia tradizionale, sul piano formale, e per quanto all’interesse del presente studio, determina la loro confluenza in un jugement, in grado di circolare entro l’Unione Europea quale decisione giudiziale, sottraendosi agli equilibrismi aperti, invece, dai nostri accordi di negoziazione assistita, stretti tra l’incerta natura loro conferita dalla normativa nazionale ed una legislazione europea che assume senza uniformità tra gli atti extragiudiziari idonei a circolare, ora l’atto pubblico avente efficacia esecutiva, ora l’atto (semplice) cui l’ordinamento interno riconosce efficacia esecutiva. 2. La natura degli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono, come noto, oggetto di due disposizioni specifiche, l’art. 6 e l’art. 12 della legge del 10 novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132)6. E’ sufficiente ricordare schematicamente come l’art. 6, che per semplicità espositiva indicherò anche come “negoziazione forense”, affidi a <<almeno un avvocato per parte>>, la competenza <<per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio>>, con la precisazione che il divorzio oggetto della convenzione non può che essere quello che deriva da una separazione consensuale omologata o giudiziale passata in giudicato. 6 M. Crescenzi, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia. Il nuovo procedimento: negoziazione assistita da un avvocato e richiesta congiunta innanzi all'ufficiale dello stato civile, Questione giustizia, può leggersi al seguente indirizzo internet http://questionegiustizia.it/articolo/la-degiurisdizionalizzazione-nei-procedimenti-difamiglia_14-01-2015.php; B. Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, Foro it., 2015, V, 34 ss. Per un primo commento al d.l. 132/2014, tra i molti: C. Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sull’equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, Corriere giur., 2014, 1173 e ss.; D. Borghesi, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?, www.judicium.it; A. Briguglio, Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio, www.giustiziacivile.com, editoriale del 15 settembre 2014, 1 ss.; L. D’Agosto-S. Criscuolo, Prime note sulle «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» (Commento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132), www.ilcaso.it, 2014.; A. Carratta-P. D’Ascola, Nuove riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014, http://www.treccani.it/diritto; B. Capponi, A prima lettura sulla delega legislativa al Governo «per l’efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014), Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 361 ss.; AA.VV., Degiurisdizionalizzatione e altri interventi per la definizione dell’arretrato: la riforma del 2014, Giappichelli, 2015; F. Danovi, Il d.l. 132/14: le novità in tema di separazione e divorzio, Fam e dir., 2014, 950; I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, id., 2015, 1147; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e fuga dal processo, Messina, 2014, 103 ss.; AA.VV., AA.VV., Degiurisdizionalizzatione e altri interventi, D. Dalfino, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, in www.treccani.it; G. Trisorio Luzzi, La negoziazione assistita, Foro it., 2015, V, 1, 22 ss. Si vedano anche le riflessioni di A. Proto Pisani, Verso la residualità del processo a cognizione piena?, Foro it., 2006, V, 53. 3 L’accordo una volta raggiunto e munito dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 5, comuni a tutti gli accordi di negoziazione (sottoscrizione delle parti e degli avvocati, certificazione dell’autografia delle firme e che l’accordo è conforme a norme imperative e all’ordine pubblico), e all’art. 6, peculiari alla negoziazione matrimoniale (tentativo di conciliazione e informativa sulla mediazione familiare), è soggetto al nulla osta, ovvero all’autorizzazione, della Procura della Repubblica del “tribunale competente”, cioè quello che sarebbe stato competente per i corrispondenti procedimenti giurisdizionali. L’autorizzazione è prescritta in caso di figli minori, maggiori incapaci, portatori di handicap (ex art. 3, comma 3, L. 104/1992), o non autosufficienti; il nulla osta è necessario e sufficiente negli altri casi (assenza di figli o presenza di figli maggiori capaci autosufficienti). L’accordo <<produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono>> i procedimenti interessati. Questa equiparazione degli effetti della negoziazione assistita ai corrispondenti atti della giurisdizione che, sia pure “volontaria”7, conferisce al provvedimento la natura propria dell’organo emittente, è, per il vero, limitata agli effetti che possiamo definire principali, modificativi del vincolo coniugale, o di adozione dei provvedimenti di affidamento e di mantenimento. Per gli effetti, così detti secondari, non c’è, invece, un’equiparazione totale. E’ pur vero che l’art. 5, primo comma, afferma che l’accordo di negoziazione perfezionato <<costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale>>. L’art. 5, comma due bis, assimila, tuttavia, l’accordo ai titoli esecutivi a formazione stragiudiziale e chiede la trascrizione del titolo nel precetto ai sensi dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., anziché la notifica del titolo stesso. Sul piano degli effetti sostanziali, l’art. 8 riconosce alla mera comunicazione dell’invito alla negoziazione l’effetto interruttivo della prescrizione e precisa che dalla <<sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale>> ed anche la decadenza è impedita nei limiti precisati dalla disposizione8. L’articolo prosegue con lo stabilire che, in caso di fallimento dell’accordo, deve essere presentata un’azione in giudizio, semplificando il dettato, entro i trenta giorni successivi allo stesso. La norma non indica le conseguenze del mancato avvio della domanda giudiziale sulla decadenza e sulla prescrizione. Nemmeno la stessa disposizione precisa per quali diritti la firma della convenzione sia idonea a produrre effetti interruttivi. Nel caso in cui la convenzione concerna oltre alle posizioni sostanziali tradizionalmente inerenti al vincolo coniugale e ai rapporti di famiglia, anche accordi aventi contenuto contrattuale, come sovente accade9, resta da chiarire 7 AA.VV., Procedimenti camerali, a cura di R. Masoni, Milano, 2014; in camera di consiglio, G. Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012; G. Civinini, I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1993; A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice, Riv. dir. civ., 1990, 393. 8 Con un meccanismo definito <<alquanto singolare>> da Dalfino, La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, cit., 19. 9 La Corte di Cassazione riconosce da tempo, segnatamente dalla pronuncia del 20 novembre 2003, n. 17607 (Guida al dir., 2003, fasc. 49, 31) da cui è tratto il passo riportato di seguito, la natura negoziale degli accordi di separazione e divorzio, nonché l’applicabilità agli stessi delle azioni negoziali: <<L’accordo di separazione ha natura negoziale e a esso possono applicarsi, 4 se nel silenzio della legge la mera sottoscrizione della convenzione di negoziazione sia idonea all’interruzione della prescrizione anche per diritti di cui è normalmente richiesta la notifica della domanda in giudizio, come quelli di natura potestativa. Personalmente simpatizzo per la risposta positiva, sia per ragioni di semplicità interpretativa nella considerazione che la legge non adotta alcuna limitazione, sia per le diversità intercorrenti con il procedimento dinanzi al sindaco: il divieto, in quest’ultimo, dei trasferimenti immobiliari10 implica, con un argomentare “a contrario”, che gli stessi siano invece possibili nella negoziazione forense la quale, in quanto a base consensuale, dovrà potersi estendere anche ad altri rapporti di carattere economico esistenti tra i coniugi, anche ove non causalmente collegati al matrimonio. Sul versante della natura dell’accordo di negoziazione forense -profilo che, come si vedrà, rileva non poco per la circolazione europea- essa non pare riconducibile all’atto pubblico, il quale trae la sua autorità dalla competenza di colui che lo forma. La questione non è, tuttavia, di secondo momento, alla luce dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della nozione, influenzata anche dall’elaborazione penalistica, che ha condotto ad ampliare l’ambito dei pubblici ufficiali in maniera non sempre lineare11. nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (…)>>. L’indirizzo è confermato e alimentato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha, a più riprese, riconosciuto una sempre maggiore autonomia negoziale alle parti tendo conto sia dell’esperienza degli ordinamenti stranieri, in particolare di tradizione anglosassone <<dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili>>, sia della <<stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale, ferma ovviamente la tutela dell’interesse dei figli minori>>, pervenendo a confermare che <<Come si è detto, l’accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni, in procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto>> (Cass., 20 agosto 2014, n. 18066, cui appartengono le parti virgolettate; v. anche Cass., 19 agosto 2015, n. 16909, entrambe in De iure, banca dati on line). 10 Sul novero dei provvedimenti suscettibili di essere adottati dinanzi al Sindaco, regna una certa confusione: la 2° circolare ministeriale 19/2014 aveva “chiarito” che il divieto di traslazioni immobiliari si accompagnava ad divieto di ogni altra clausola di disposizione patrimoniale, sia pure che traesse origine dal matrimonio, come la previsione del mantenimento e dell’uso della casa coniugale; la circolare 6/15 ha, poi, precisato (oltre alla possibilità di avvalersi di questo procedimento quando non vi sono figli in comune tra i coniugi o ex coniugi) che sia, invece, possibile prevedere la corresponsione del mantenimento –ma non la dazione una tantum prevista come possibile nel divorzio- trattandosi di previsioni ad effetti meramente obbligatori; nulla ha detto la circolare con riferimento all’uso della casa coniugale, peraltro normalmente considerato anch’esso ad effetti obbligatori. 11 Sono riconducibili all’atto pubblico (art. 2699, c.c.), ad esempio, i rogiti notarili, i verbali di udienza (Cass., 11 settembre 1999, n. 9696, De iure, banca dati on line); l’apposizione del numero di protocollo progressivo nei registri dei pubblici uffici (Cass., sez. un., 12 novembre 1999, n. 759, Giust. civ., 2000, I, 2040), le relate di notifica dell’ufficiale giudiziario; ed ancora sono considerati pubblici ufficiali, oltre, naturalmente ai notai, ai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, agli appartenenti alle forze armate, anche i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. pen., 16 giugno 1983, in De iure, Banca dati on line), i portalettere e i fattorini postali (Cass. pen., 5 ottobre 1982, in De iure, Banca dati on line), i capotreni delle ferrovie (Cass. pen., 18 settembre 2009, n. 38389, Foro it., 2010, 2, II, 76) gli insegnanti delle scuole pubbliche (Cass. pen., 12 febbraio 2014, n. 15367, in De iure, Banca dati on line). 5 E’ pur vero che nell’ambito della negoziazione gli avvocati hanno alcuni poteri di certificazione (ad esempio l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo all’ordine pubblico ex art. 5, comma 2, L. 162/2014), ed è altrettanto vero che la legge, per specifiche attività, riconosce loro la qualifica di pubblico ufficiale come, ad esempio, nell’ambito dell’attività notificatoria via pec, ai sensi del novellato art. 6 della L. 53/1994 secondo il quale lo <<avvocato o il procuratore legale, che compila (la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9) o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto>>. Il dettato dell’art. 5, comma 3, della legge sulla negoziazione assistita mi pare, peraltro, dirimente in senso negativo là dove, dopo aver affermato che l’accordo di negoziazione costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, prevede che nei casi in cui vi sia necessità della trascrizione, il relativo processo verbale debba essere autenticato da un pubblico ufficiale. Di converso, la negoziazione stipulata dinanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, conferisce all’atto natura di atto pubblico12. La circolare 6/15 ha recuperato a questo procedimento (altrimenti destinato ad un ovvio fallimento) la possibilità di prevedere il mantenimento tra i coniugi; resta, invece, in ombra la possibilità di prevedere l’assegnazione della casa coniugale, non trattandosi di atto di natura reale ma obbligatoria13. 3. La circolazione nello spazio giudiziario europeo degli accordi di negoziazione La circolazione dei provvedimenti in materia matrimoniale è caratterizzata dalla circostanza che il legislatore europeo non considera gli stessi quali decisioni unitarie che dettano una disciplina complessa (incidenti, ad un tempo, In molti casi la natura del documento resta dibattuta; in tema possono vedersi F. Buzzi, C. Sclavi, La cartella clinica: atto pubblico, scrittura privata, o <>?, Riv. ital. di med. leg., 1997, 1161 ss.; A. Vallini, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, il suo falso è in atto pubblico, Dir. pen. proc., 2007, 351 ss.; M. Scaparone, Indagini difensive e falso in atto pubblico, Quest. giust, 2003, 845. Per una rassegna della giurisprudenza penalistica in materia R. Panozzo, Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità (agli effetti penali): le posizioni della Cassazione (sezioni penali), pubblicato il 17dicembre 2015) Diritto.it, file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Documenti/Downloads/doc_37650.pdf. Sulla questione si vedano anche le sempre attuali osservazioni della dottrina tradizionale: F. Carnelutti, Documento, Nov. dig. it., vol. VI, Torino, 1957, 85 ss.; C. Angelici, Documentazione e documento, (voce) Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 2; A. Candian, Documentazione e documento, (voce) Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 579. 12 Per un compendio delle competenze degli ufficiali di stato civile, Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile, a cura di R. Mazza, Ministero dell’inteno, 2012, http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf. 13 Tra le molte: Cass., 22 luglio 2015, n. 15367, Guida al diritto, 2015, 36, 48 (s.m.); 11 settembre 2015 n. 17971, ibidem, 52 (s.m.), entrambe in Banca dati De Iure per la versione integrale; Cass., 22 novembre 2007, n. 24321, Giust. civ., 2008, 5, I, 1198. In dottrina, specificamente sulla opponibilità dell’assegnazione della casa coniugale: A. Greco, L'assegnazione della casa coniugale è opponibile al compratore anche in mancanza di trascrizione, Diritto e Giustizia online, 2013, 1650 ss.; P. Sirena, L'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare dopo la legge sull'affidamento condiviso, Riv. dir. civ., 2011, 559 ss.; V. Vacirca, L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio. L’opponibilità del provvedimento di assegnazione al successivo acquirente dell’immobile e al proprietario comodante, Riv. Not, 2008, 1433. 6 sullo status coniugale, sull’affidamento, sull’assegnazione della casa, sul mantenimento dei figli ed eventualmente anche su altri aspetti patrimoniali non causalmente collegati al matrimonio), ma “per capi” in ragione del rapporto su cui incidono. Questa scelta, singolare e complessa, implica la conseguente applicazione di un vero e proprio collage di disposizioni. La circolazione di questi provvedimenti, siano essi decisioni giurisdizionali o, come si vedrà, atti diversi ma alle stesse equiparati, ricade, invero, sotto la disciplina di diversi regolamenti UE -il Reg. 2201/2203, il Reg. 4/2009 e il Reg. 1215/2012 che ha rivisto il Reg. 44/200114- che assoggettano il riconoscimento e l’esecuzione a modalità non omogenee e nei quali non omogeneo è anche il novero degli atti extragiudiziali in grado di circolare. Ne risulta un panorama a velocità e formalità variabili, non simmetrico per quanto riguarda la copertura dalla normativa UE e le modalità di riconoscimento ed esecuzione15. 4. La circolazione dei provvedimenti concernenti il vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale: profili generali Il Reg. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, rappresenta il riferimento normativo più significativo, in quanto dotato di un ambito applicativo che, se pur non esaustivo, è il più ampio relativo alla materia trattata. Ai sensi dell’art. 1, lett. a), il regolamento è applicabile alla separazione, al divorzio e all’annullamento del matrimonio, con ciò intendendo comprendere i provvedimenti concernenti lo status ed escludere i rapporti patrimoniali tra coniugi, sia che abbiano causa nel matrimonio –ad esempio, il regime di comunione o separazione dei beni che vige in alcuni Paesi UE, come ad es. (oltre all’Italia) in Francia- sia che siano ad esso meramente accessori, come precisa l’8° considerando. Con riferimento ai minori, per contro, la riconducibilità al regolamento dei rapporti che li riguardano è più organica. L’art. 1, lett. b), indica l’ attribuzione, 14 Per una visione d’insieme di questi regolamenti può consultarsi AA.VV., Manuale di diritto processuale europeo, a cura di M. Taruffo, V. Varano, Torino, 2011, con i contributi di M. A. Lupoi, Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 107 ss.; L. Querzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, 143 ss.; C. Silvestri, Il regolamento (CE) n. 44/2001 del consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale, 3 ss., e A. Giussani, Il riconoscimento e l’esecuzione, ibidem, 77 ss. Per le indicazioni sul Reg. 1215/2012, infra, nota n. 23. 15 Sulla progressiva formazione dello spazio giudiziario europeo S. Bollée, L. Cadiet, E. Jeuland, E. Pataut, Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques, Paris, 2013; N. Trocker, La formazione del diritto processuale europeo, Torino, 2011; A. De La Oliva Santos, F. Gascón Inchausti, Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la unión europea, Cizur Menor, 2011; Ch. Hodges, Europeanisation of Civil Justice: Trends and Issues, Civil Justice Quarterly, 2006, 96. 7 l’esercizio, la delega, la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale e il n. 2 della stessa disposizione precisa in maniera più analitica le materie rientranti in detta previsione: <<a) il diritto di affidamento e il diritto di visita; b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi; c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.>>. La norma successiva elenca le materie escluse, tra cui ricorrono le obbligazioni alimentari coperte, come si vedrà nel prosieguo, dal Reg. 4/200916. Il legislatore europeo ha offerto una serie di definizioni autonome nell’art. 2, concernenti alcune nozioni cardine, tra le quali quelle di <<responsabilità genitoriale>>, di <<titolare della responsabilità genitoriale>>, di <<diritto di affidamento>> e di <<diritto di visita>>17. Il regolamento in questione si applica indipendentemente sia dal tipo di autorità giurisdizionale emittente la decisione, sia dalla natura totalmente interna della statuizione, ben potendo esservi l’interesse al suo riconoscimento in uno Stato diverso da quello d’origine, come nel caso in cui uno dei coniugi, o un genitore, si trasferisca all’estero. Com’è intuibile, le disposizioni concernenti la competenza territoriale 18 non riguardano <<gli atti pubblici e accordi>> destinati a circolare alle stesse 16 L’art. 1, n. 3, del Reg. 2201/2003 precisa che lo stesso <<non si applica: a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione; b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione; c) ai nomi e ai cognomi del minore; d) all'emancipazione; e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni; g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.>>. Il 10° considerando precisa anche che il regolamento non si applica anche alle materie rientranti nella sicurezza sociale, alle misure pubbliche in materia di istruzione e sanità o a decisioni relative al diritto d’asilo o all’immigrazione. Sull’ambito di applicazione si vedano le osservazioni di U. Giacomelli, Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, in AA.VV., Trattato della separazione e divorzio, Tomo II, La normativa processuale, a cura di M.A. Lupoi, Bologna, 2015, 559 ss. 17 L’art. 2, ai fini del Reg. 2201/2003, precisa varie definizioni, tra le quali quelle indicate nel testo: << (…) 7) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita; 8) "titolare della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore; 9) "diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza; 10) "diritto di visita": in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;>>. 18 L’ambito di applicazione ratione personarum deriva dal combinato disposto degli artt. 6 e 7, come chiarito dalla Corte di giustizia nel caso Sundelind Lopez (C. giust., 29 novembre 2007, C-68/07, Sundelind Lopez, Racc., 2007, I, 10403). Ai sensi dell’art. 6 il coniuge che risieda abitualmente o abbia la cittadinanza in uno Stato membro può essere convenuto dinanzi al giudice di un altro Stato membro soltanto in forza dei criteri di cui agli artt. 3 (residenza abituale dei coniugi, ultima residenza abituale se uno vi risiede ancora, residenza abituale del convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la residenza abituale dell’attore se vi ha risieduto per almeno un anno subito prima della domanda o sei mesi se è cittadino dello stesso Stato) 4 (l’autorità indicata all’art. 3 è competente anche per le domande riconvenzionali), 5 (le autorità ex art. 3 competenti anche per convertire la 8 condizioni delle decisioni giudiziarie. Per questi l’art. 46 ritiene necessario e sufficiente che siano stati “formati ed abbiano efficacia esecutiva” in uno Stato membro, rendendo con ciò del tutto indifferente alla loro efficacia la nazionalità o il domicilio delle parti stipulanti. 5. Il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del Reg. 2201/2003 degli <<atti pubblici e degli accordi>>. Il riconoscimento. Gli accordi di negoziazione assistita che contengano disposizioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento in questione sopra sia pure sommariamente tratteggiato, beneficiano del relativo regime di riconoscimento ed esecuzione. In linea teorica, può porsi la questione se gli accordi negoziati siano da considerare quali “decisioni”, circostanza che non può escludersi in radice alla luce delle definizioni offerte dall’art. 2. Quest’ultimo contiene due nozioni distinte per <<autorità giurisdizionale>> e per <<giudice>>, intendendo quest’ultimo come <<il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento>>; la <<decisione>> è quella <<emessa dal giudice di uno Stato membro>>19. La chiave di una lettura estensiva in grado di ascrivere gli accordi di negoziazione alla nozione di decisione è, dunque, offerta dalla locuzione “competenze equivalenti” e dalla possibilità di considerare tali quelle svolte dagli avvocati o dal sindaco nel procedimento di negoziazione. domanda da separazione a divorzio –es. in Francia le due posizioni non sono necessariamente conseguenti come in Italia-). La Corte di giustizia nel caso Sundelind, citato poco sopra, ha affermato la competenza del giudice francese in una lite tra il convenuto cubano che aveva risieduto abitualmente in Francia con la moglie svedese che continuava a vivere in Francia, in luogo di quella del giudice svedese cui si sarebbe pervenuti applicando la legge svedese. Quindi i criteri di cui agli artt. 3, 4, 5, devono essere applicati anche nei confronti di convenuti privi di residenza abituale in uno Stato UE all’epoca della proposizione della domanda, qualora i coniugi abbiano avuto la loro ultima residenza comune in uno Stato UE ed uno di essi vi risieda ancora o qualora l’attore sia residente abituale da almeno 6 o 12 mesi in uno Stato UE. Per le cause di responsabilità genitoriale, il principio generale è la competenza del giudice del luogo di residenza abituale del minore se intra UE a prescindere dalla nazionalità, peraltro anche la mera presenza fisica del minore può far scattare l’operatività di queste disposizioni. Per un approfondimento dei criteri di competenza: U. Giacomelli, La giurisdizione in materia matrimoniale, Trattato della separazione e divorzio, cit., 21 ss.; B. Barel, S. Armellini, Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2014, 148; P. Franzina, La crisi matrimoniale con elementi di estraneità: giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle decisioni straniere in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti, in AA.VV., I processi di separazione e divorzio, a cura di A. Graziosi, Torino, 2011, 459; F. Salerno, I criteri di giurisdizione comunitaria in materia matrimoniale, Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, 63 ss. 19 Testualmente l’art. 2, con riferimento alle definizioni citate, recita: <<Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;/ 2) "giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; (…) 4) "decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;>>. 9 Ritengo, come detto, che il dubbio sia soltanto teorico, giacché né gli avvocati né il sindaco sono dotati di alcun potere decisionale, avendo facoltà che riposano esclusivamente sulla volontà delle parti, circostanza che li rende estranei alla figura del giudice, originaria o per equivalente essa sia. L’applicabilità agli accordi negoziati del regime di circolazione del Reg. 2201/2003 resta più linearmente dipendente dalle previsioni dell’art. 46, il quale estende agli <<atti pubblici e accordi>> le medesime disposizioni dettate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. L’articolo dispone testualmente: <<Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.>>. Gli accordi di negoziazione stipulati dinanzi al sindaco, rientrano, dunque, nella previsione quali atti pubblici dotati di efficacia esecutiva; gli accordi di negoziazione forense quali atti aventi efficacia esecutiva nello Stato italiano, in quanto sprovvisti di natura pubblica. Per le decisioni, come per gli atti ad esse equiparati, concernenti il vincolo coniugale (separazione o il divorzio), e per i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, il riconoscimento, ai sensi dell’art. 21, n. 1, è automatico ed avviene perciò <<senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento>>. L’art. 21, n. 2, prevede la trascrizione automatica, cioè quella effettuata dall’ufficiale dello stato civile su semplice presentazione dei documenti di cui all’art. 37. La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22093, ha letto la disposizione in questione come riferita esclusivamente ai provvedimenti definitivi20, indicazione che, com’è chiaro, non riguarda i casi in cui la modifica allo status provenga da atti pubblici o privati esecutivi. Ciascuna parte interessata può, in ogni caso, far dichiarare in via giurisdizionale, secondo le indicazioni dell’art. 21, n. 3, che la decisione, come l’atto pubblico o la scrittura esecutiva, devono o non devono, essere riconosciuti: la norma prevede, infatti, la possibilità di chiedere l’accertamento negativo o positivo della ricorrenza di motivi di diniego. Questi ultimi sono indicati nell’art. 22 e riconducibili alla contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto del riconoscimento, alla violazione del contraddittorio (decisione resa in contumacia, ovvero in difetto di notifica o comunicazione in tempo utile per poter articolare le difese, salvo che sia accertato che la decisione è stata <<inequivocabilmente accettata>>), alla contrarietà ad altra decisione emessa nello Stato richiesto, ovvero ad altra decisione anteriore resa in altro Stato membro o in uno Stato terzo purché riconoscibile. Benché non vi siano pronunce specifiche della Corte di giustizia sull’interpretazione della norma appena ricordata, la stessa si è pronunciata con riferimento alle analoghe previsioni contenute nella Convenzione di Bruxelles 20 Cass., sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22093, Dir. famiglia, fasc. 2, 2010, 0669B, con nota critica di A. Sinagra, Sentenza straniera, affidamento della prole e ordine pubblico italiano, il quale correttamente rileva che la previsione dei cui all’art. 22, n. 2, riguarda esclusivamente le decisioni in materia di status, mentre nel caso in oggetto è trattato il totale diniego a carico della madre del diritto di visita della prole minorenne, tra l’altro considerato definitivo pur in pendenza di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale tedesca dal quale ben può derivare la riforma della pronuncia. 10 del 27 settembre 1968 (e al successivo Reg. 44/2001), che costituisce la normativa “madre” in materia di competenza e circolazione delle decisioni civili e commerciali, adottando un’interpretazione restrittiva, ritenuta quella più in linea con l’intento di facilitare la liberalizzazione dello spazio giudiziario europeo21. Più ampi i motivi di diniego del riconoscimento di una statuizione relativa alla responsabilità genitoriale, tra i quali l’art. 23 aggiunge la mancata audizione del minore, fatti salvi i casi d’urgenza, ed una specifica ipotesi di violazione del contraddittorio (colui che ritiene la decisione lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza la possibilità di essere ascoltato), o il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 56, concernente il collocamento del minore in istituto o famiglia affidataria in un altro Stato membro. 6. (segue) L’esecuzione L’esecutorietà è considerata dal regolamento in questione (art. 28) soltanto con riferimento alle decisioni, ovvero agli atti pubblici e agli accordi esecutivi, concernenti la responsabilità genitoriale, come definita dal già ricordato art. 2. La cosa non è affatto strana poiché mentre i provvedimenti sullo status coniugale producono effetti ex se, rendendo il riconoscimento lo strumento necessario e sufficiente alla circolazione della loro efficacia, quelli sulla responsabilità genitoriale possono necessitare della collaborazione dell’altro genitore o di un altro terzo e, nel suo difetto, richiedere una coazione diretta o indiretta. L’exequatur del Paese richiesto dell’esecuzione costituisce, come noto, il placet all’esecutorietà di un provvedimento straniero, sia esso una decisione giurisdizionale, un atto pubblico o un accordo esecutivo. Il procedimento di exequatur articolato in questo regolamento è, per certi versi, arcaico rispetto ai regolamenti successivi. Esso, invero, ha mantenuto la struttura di quello articolato nella Convenzione di Bruxelles del 1968, notevolmente alleggerita dalle novità introdotte con il Reg. 44/2001 che l’ha seguita, sino all’abbandono completo di ogni atto recettivo da parte dello Stato richiesto dell’esecuzione, cui è pervenuto il Reg. 1215/2012. L’art. 31 del Reg. 2201/2003 prevede che il giudice dell’exequatur respinga la domanda in caso di ricorrenza di uno dei motivi ostativi di cui agli artt. 22, 23, 24. Il procedimento si svolge in questa fase inaudita altera parte ed il recupero del contraddittorio è affidato alla comunicazione all’altra parte della decisione di accoglimento <<senza indugio ad opera del cancelliere>> (art. 32). Si tratta, per dirla con i processualisti nazionali, di una provocatio ad opponendum da proporre entro il termine di uno o due mesi a seconda che la parte destinataria sia residente abituale nello Stato richiesto dell’esecuzione o in uno Stato diverso (art. 33). Il giudice dell’opposizione ha il potere di sospendere l’efficacia del provvedimento che ha ottenuto l’exequatur (art. 35). 21 Così, ad esempio, Corte giust., 2 giugno 1994, C-414/92, Solo Kleinmoteren, Racc., 1994, I, 2237; 13 luglio 1995, C-474/93, Hengst Import, 1995, I, 2113; 10 ottobre 1996, C-78/95, Hendrikman et Feyen c. Magenta Druck & Verlag, Racc., 1996, I, 4943; 28 marzo 2000, C7/98, Krombach, Racc., 2000, I, 1995; 11 maggio 2000, C-38/98, Renault, Racc., 2000, I, 2973. 11 Legittimato all’esperimento di questo rimedio è, comunque, anche colui che sia via negare il provvedimento delibatorio. Le formalità ricordate sono semplificate con riferimento al “diritto di visita”, per il quale l’art. 41 prevede la possibilità di ottenere la “certificazione” di esecutorietà nello Stato d’origine, con cui il provvedimento è in grado di circolare nello spazio UE senza bisogno di alcun provvedimento recettizio da parte dello Stato richiesto: si tratta di un metodo semplificato che i regolamenti di seconda generazione, come prima accennato, hanno adottato come generale. Chi chieda l’esecutorietà o contesti il riconoscimento, deve produrre i documenti di cui all’art. 37 e il certificato di cui all’art. 39. I certificati in questione sono parte integrante del regolamento, di cui costituiscono gli allegati. Questi sono propriamente dei moduli predisposti e differenziati a seconda dell’oggetto della statuizione che si intende far circolare: l’allegato I, concerne il “Certificato di cui all'articolo 39 sulle decisioni in materia matrimoniale”; l’allegato II il “Certificato di cui all'articolo 39 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale”, l’allegato III “Certificato di cui all'articolo 41 paragrafo 1, sulle decisioni in materia di diritto di visita”, l’allegato IV “Certificato di cui all’all'articolo 47, paragrafo 1 sul ritorno del minore”. I certificati possono essere rettificati in base al diritto dello Stato di origine, ma per la certificazione del diritto di visita (art. 41) e per quella concernente il ritorno del minore, l’art. 43, n. 2, esclude impugnazione che pure fosse prevista nello Stato emittente. La stranezza, che non mancherà di porre qualche imbarazzo alla pratica, è l’assenza di un allegato specifico per gli atti stragiudiziali idonei a circolare di cui all’art. 46, a differenza degli altri regolamenti che prevedono un modulo ad hoc. Per gli accordi di negoziazione assistita sarà l’avvocato a rilasciare una copia autentica degli stessi, quale detentore degli originali, analogamente all’attività svolta dai notai per gli atti pubblici o le scritture private autenticate, mentre per la negoziazione perfezionata dinanzi al sindaco sarà l’ufficiale dello stato civile. 7. La circolazione delle obbligazioni alimentari previste negli accordi di negoziazione assistita. Parziale riconducibilità al Reg. 4/2009. Il Reg. 4/2009 disciplina la circolazione delle statuizioni di natura alimentare qualunque sia il soggetto beneficiario: il coniuge, il minore, il maggiorenne non autosufficiente o il maggiorenne portatore di handicap. Il legislatore europeo ha voluto offrire una tutela ad hoc per questo tipo di creditori allo scopo di facilitare la riscossione del credito (così espressamente l’11° considerando). L’ambito di applicazione è individuato dall’art. 1 nelle <<obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità>>. La Corte di giustizia ne ha offerto una definizione estensiva, caratterizzata dallo scopo della prestazione e nel cui ambito devono, pertanto, essere ricondotte tutte le prestazioni dirette a garantire il sostentamento del coniuge, anche se prese nella forma del versamento forfettario di una somma o 12 del trasferimento di un bene immobile22. Alla stessa sono, dunque, certamente riconducili le nozioni di <<alimenti>> e di <<mantenimento>> utilizzate, nelle rispettive accezioni, nel nostro ordinamento. Nonostante l’indicazione giurisprudenziale circa l’adozione di un’interpretazione estensiva, oltre che autonoma rispetto al diritto nazionale dei singoli Stati membri, parrebbe escluso da parte della dottrina23 il credito alimentare derivante da rapporti di fatto non disciplinati dalla legge: sarebbero, dunque, da escludere eventuali accordi alimentari accessori a convivenze di fatto se non rientranti nelle discipline delle unioni civili variamente previste nei Paesi UE. Non mancano, tuttavia, prospettazioni più accondiscendenti, giustificate dal respiro ampio dell’11° considerando che evoca <<tutti i creditori di alimenti>> e dalla circostanza che la lettera dell’art. 1 non compie alcun richiamo a un vincolo legislativamente disciplinato. A queste indicazioni fa pendent la nozione di <<creditore>> offerta dall’art. 2 dedicato alle definizioni, identificato come <<qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti>>. La competenza territoriale è disciplinata dall’art. 3, il quale prevede, alternativamente, il foro della residenza della parte convenuta (art. 3, lett. a), ovvero della parte attrice (art. 3, lett. b), l’autorità che secondo la legge del foro è competente a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone, qualora la domanda alimentare sia alla stessa accessoria e salvo che la competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (art. 3, lett. c), ed infine l’autorità che secondo la legge del foro è competente a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda alimentare sia alla stessa accessoria e salvo che la competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (art. 3, lett. d)24. 22 C. giust., 27 febbraio 1997, Van den Boogard, C- 220/95. La sentenza è stata resa con riferimento all’art. 5, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968, nell’ambito della quale era disciplinata la materia alimentare sino all’adozione e all’entrata in vigore del Reg. 4/2009. 23 L. Querzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in Manuale di diritto processuale civile europeo, cit., 149. 24 C. giust. 16 luglio 2015, C-184/14, ha stabilito che nel caso di pendenza sia di un’azione di cui all’art. 3, lett. c), sia di cui all’art. 3, lett. d), con entrambe domande alimentari accessorie, prevale la seconda: <<47. Pertanto, dal tenore letterale, dagli obiettivi perseguiti e dal contesto nel quale l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 si inserisce emerge che quando due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori e di un’azione vertente sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in favore di questi ultimi non può essere considerata accessoria tanto all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di detto regolamento, quanto all’azione relativa allo stato delle persone, a norma dell’articolo 3, lettera c), di detto regolamento. Tale domanda può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale. 48 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.>>. 13 A questi fori si affianca l’indicazione convenzionale del foro, valida nei limiti sanciti dall’art. 4, cui si aggiunge l’accettazione tacita quando il convenuto compaia dinanzi al giudice senza eccepirne l’incompetenza, ai sensi dell’art. 5. La riconducibilità degli atti di negoziazione assistita a questo regolamento è più problematica rispetto al Reg. 2201/2003, il quale, come si è visto poco sopra, attua un’espressa equiparazione degli “atti cui la legge dello Stato conferisce efficacia esecutiva”, agli atti pubblici e alle decisioni giurisdizionali. Le norme contenute nel Reg. 4/2009 sono più restrittive e, per certi versi, meno chiare. Il Capo VI del regolamento, intitolato <<transazioni giudiziarie e atti pubblici>>, ripete esclusivamente queste due tipologie di atti nella rubrica dell’unica disposizione che lo compone, l’art. 48, intitolato “Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici” e che prevede testualmente: <<1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.>>. La portata normativa si presenta piuttosto netta nel tuo tenore letterale e non smussabile nemmeno alla luce della definizione di <<atto pubblico>> offerta dall’art. 2, n. 3, lett. b), la quale riconduce alla nozione <<qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata>>. La negoziazione conclusa davanti al sindaco ha, come si è detto, natura di atto pubblico ed i problemi si concentrano, piuttosto, sugli accordi di negoziazione forense che tale natura, almeno in difetto di un’integrazione legislativa o regolamentare, non pare avere. Manca, invero, in questo regolamento, una disposizione analoga all’art. 46 del Reg. 2201/2003 che assuma tra gli atti diversi ai provvedimenti giurisdizionali idonei a circolare, quelli cui lo Stato emittente riconosce efficacia esecutiva. Pur essendo portatrice di un personale favor, ove ragionevolmente sostenibile, verso la circolazione intra europea dei provvedimenti, non mi pare che il ruolo dell’avvocato, nel silenzio della legge, possa essere equiparato a quello di una “autorità amministrativa” e difficile è pure sostenere che il nulla osta o l’autorizzazione della procura integri la negoziazione tra le ipotesi di “atto autenticato da parte dell’autorità amministrativa”. La lettera delle prescrizioni in questione parrebbe, dunque, escludere le previsioni alimentari contenute nell’accordo di negoziazione forense tra quelle idonee a circolare, determinando un’asimmetricità tra i provvedimenti rientranti nel Reg. 2201/2003 e quelli coperti dal Reg. 4/2009, che pur sono sovente complementari ai primi. Il risultato interpretativo in questione è in contrasto con l’intento di facilitare la riscossione del credito alimentare che pervade il regolamento, ma in difetto di intervento legislativo (europeo a uniformare la natura degli atti stragiudiziali idonei a circolare ai sensi dei due regolamenti in questione, ovvero di quello italiano così da chiarire la natura della negoziazione forense attribuendo alla stessa la qualità di atto pubblico a dirimere ogni fraintendimento), mi parrebbe arbitrario offrire una risposta positiva unicamente alla luce della convenienza di questa posizione. 14 Nemmeno le obbligazioni alimentari previste nell’accordo di negoziazione forense possono essere considerate un “credito non contestato” suscettibile di circolare in virtù del Reg. 805/2004 (istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati), poiché anche quest’ultimo annovera tra i titoli certificabili come titoli esecutivi europei il riconoscimento di un debito effettuato in un atto pubblico (art. 3, n. 1, lett. d). Per le previsioni alimentari degli accordi di negoziazione forense resta, tuttavia, esperibile la via del decreto ingiuntivo europeo previsto dal Reg. 1896/2006, che ha aggiornato i propri allegati con il Reg. 936/2012. L’istituto adotta, come noto, il modello monitorio puro con la conseguenza di svincolare la domanda d’ingiunzione da una prova di natura documentale. E’ sufficiente, come indica il modulo relativo al punto 10, descrivere le prove a sostegno del credito. L’utilizzabilità dello strumento per gli accordi che abbiano natura alimentare trova conferma nel punto 3 del modulo d’ingiunzione che tra i motivi della competenza giurisdizionale indica, per l’appunto, al codice n. 13, il <<domicilio del creditore di alimenti>>25. 8. La circolazione dei crediti alimentari ai sensi del Reg. 4/2009 Gli atti extragiudiziari annoverabili alle decisioni ai sensi dell’art. 48, circolano alle stesse condizioni di queste ultime. Il Reg. 4/2009 ha disciplinato le modalità di riconoscimento ed esecuzione a seconda che ai provvedimenti sia o meno applicabile il protocollo dell’Aia del 2007 concernente il diritto applicabile alle obbligazioni alimentari. La differenza che ne scaturisce è che le decisioni e i provvedimenti a quelle equiparabili emessi nei Paesi UE che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia26, circolano senza bisogno di exequatur (art. 17), mentre per quelli emessi nei Paesi non firmatari è necessario l’ottenimento dell’exequatur (art. 23) secondo modalità analoghe a quelle previste nel Reg. 44/2001 (oggi “rifuso” nel Reg. 1215/2012). Le decisioni giurisdizionali e gli atti alle stesse equiparati soggetti all’art. 17 (cioè emessi in Paesi assoggettati al protocollo dell’Aia del 2007), non necessitano mai dell’exequatur, compreso nel caso in cui essi siano esecutivi nello Stato di origine, ma non in quello richiesto di esecuzione. Essi circolano come provvedimenti europei, sol che siano muniti della copia autentica e del certificato rilasciato dall’autorità dello Stato di origine di cui all’allegato I (art. 20). Le decisioni giudiziarie implicano di diritto l’autorizzazione a procedere 25 Sui regolamenti da ultimo ricordati: F. Pastorelli, Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati; P. Biavati, Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, entrambi in Manuale di diritto processuale civile europeo, cit., rispettivamente alle pagine 213 ss. e 311 ss.; mi permetto di richiamare anche C. Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea. Dalla domanda al riconoscimento ed esecuzione del provvedimento giudiziale, Bologna, 2011, 257 ss. 26 Con decisione del Consiglio del 9 giugno 2011, l’Unione Europea ha approvato la convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 22 luglio 2011, L 192/39; si veda anche la decisione del Consiglio del 9 aprile 2014 che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE (2014/218/UE), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 16 aprile 2014, L 113/1. 15 alle misure cautelari previste dallo Stato richiesto di esecuzione per espressa previsione dell’art. 18: arduo è stabilire se anche gli atti stragiudiziali equiparati attribuiscano al creditore analoga facoltà, giacché l’art. 48, n. 2, prevede laconicamente l’applicabilità delle disposizioni concernenti la circolazione anche alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici <<se del caso>>. Dall’allegato I, emerge un trattamento del tutto analogo tra le decisioni e gli atti di cui all’art. 48 e, pertanto, la risposta potrebbe essere positiva, ma in assenza di chiarimenti da parte della Corte di giustizia circa la compatibilità dell’atto stragiudiziale e l’effetto cautelare automatico, il condizionale resta d’obbligo. Alcuni dei rimedi previsti dal regolamento riguardano esclusivamente le decisioni giurisdizionali (ad esempio il riesame da parte dell’autorità dello Stato d’origine nei casi di cui all’art. 19), mentre il diniego o la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 21 sono esperibili avverso la procedura esecutiva instaurata nello Stato richiesto dell’esecuzione e, in quanto tale, anche quando la stessa sia instaurata in base a un titolo stragiudiziale. Le decisioni giurisdizionali e gli atti alle stesse equiparati soggetti all’art. 23 (cioè emessi in Paesi non assoggettati al protocollo dell’Aia del 2007), circolano, come detto poco sopra, analogamente a quanto previsto nel Reg. 44/2001 e, pertanto: il riconoscimento non è assoggettato ad alcun procedimento (ma è suscettibile di opposizione per i motivi di cui all’art. 24), mentre l’esecuzione è sottoposta all’ottenimento dell’exequatur da parte dell’autorità incaricata dallo Stato richiesto dell’esecuzione. Esso, tuttavia, è pressoché automatico e concesso senza che vi sia un controllo dell’assenza di motivi ostativi alla circolazione (come espressamente prevede l’art. 30), rimesso all’eventuale opposizione promossa dalla parte interessata cui il provvedimento di rilascio dell’esecutorietà deve essere notificato ai sensi dell’art. 31, entro trenta giorni (art. 32, n. 5), come invece avviene per l’exequatur rilasciato ai sensi del Reg. 2201/2003. L’ottenimento della dichiarazione di esecutorietà implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari (art. 36). 9. L’applicazione “residuale” del Reg. 1215/2012 agli accordi di negoziazione La specialità dei regolamenti sopra ricordati determina l’applicazione residuale del Reg. 1215/2012, concernente la materia <<civile e commerciale>> con le esclusioni precisate dall’art. 127. 27 Il Reg. 1215/2012 ha “rifuso” il Reg. 44/2001 e quest’ultimo è succeduto alla Convenzione di Bruxelles del 1968. Tra i numerosi commenti sul passaggio dalla Convenzione a Regolamento: S.M. Carbone, Il nuovo spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001, Torino 2002; M. De Cristofaro, Convenzione di Bruxelles: modifiche ai criteri di competenza apportate dal reg. 44/2001, Int'l Lis, 2002, 1, 49; P. Bertoli, La disciplina della giurisdizione civile nel Regolamento comunitario n. 44/2001, Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 625; F. P. Mansi, Il giudice italiano e le controversie europee. Dalla convenzione di Bruxelles del 1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al regolamento (CE) n. 44/2001, Milano, 2004; V. Siani, Il Regolamento Ce n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze, Diritto comunitario e degli scambi internaz., 2003, 451 ss.; G.A.L. Droz, H. Gaudemet-Tallon, La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Rev. crit. dr. int. privé, 2001, 635 ss.; J.-P. 16 Esso -destinato ad essere applicato alle azioni e alle decisioni emesse in seguito ad azioni promosse dal 10 gennaio 2015 e agli atti alle stesse equiparatiprevede la circolazione in base al certificato rilasciato dall’autorità emittente predisposto dagli allegati, senza bisogno di exequatur da parte del Paese richiesto di esecuzione. Il regime è, dunque, molto più liberale di quello disciplinato dal Reg. 2201/2003 ed analogo a quello previsto dal Reg. 4/2009 solo per i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aia. Anche in questo caso l’opposizione al riconoscimento e all’esecuzione può essere proposta per i motivi tradizionali (contrarietà all’ordine pubblico, violazione del contraddittorio, contrarietà con altra decisione dello Stato richiesto dell’esecuzione o con una decisione anteriore di un altro Stato membro o terzo) facendo valere gli stessi preferibilmente, come indica il 30° considerando, nella medesima procedura prevista per i motivi d’opposizione derivanti dal diritto interno. Questo regolamento resta applicabile alle misure relative ai beni del minore non attinenti alla protezione dello stesso, cioè quelle che non riguardano a) la designazione e le funzioni di una persona avente la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e b) le misure relative all’amministrazione, conservazione o alienazione dei beni del minore, come precisa il nono considerando del Reg. 2201/2003. Se, dunque, lo spazio coperto dal Reg. 1215/2012 in materia minorile è del tutto residuale, quando le statuizioni (non alimentari) riguardino maggiorenni non autonomi economicamente o con handicap (ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 per quanto riguarda l’Italia), v’è piena operatività dello stesso. Alla <<materia civile e commerciale>> assunta nell’art. 1 sono, inoltre, riconducibili tutte le previsioni di natura economica intercorrenti tra coniugi che non siano ricomprese nella nozione di alimenti (coperta dal Reg. 4/2009) e che non riguardino il regime patrimoniale tra coniugi in quanto materia esclusa, cioè quegli accordi che non abbiano causa diretta nel matrimonio e sostanzialmente di natura contrattuale, a cui i coniugi danno sistemazione in occasione della separazione o del divorzio. Il problema della copertura degli accordi di negoziazione assistita da parte di queste disposizioni non si pone, dunque, con riferimento all’oggetto Beraudo, Le Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JCP, 2001, 1046. La Danimarca, che in un primo momento aveva scelto di non aderire al Regolamento 44/2001 come indicato dal 21° e dal 22° considerando, ha successivamente sottoscritto un Accordo con la Comunità europea con il quale si è impegnata al rispetto delle disposizioni del medesimo. Tale Accordo è pubblicato in GUCE n. L 299/61 del 16 novembre 2005. Sul Reg. 1215/2012, tra i molti scritti: F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (UE) n.1215/2012 (rifusione), Milano, 2015; P. Franzina, X. Kramer, J. Fitchen, The Recognition and Enforcement of Member State Judgements, sub arts. 36-57, in AA.VV. The Brussels I Recast, a cura di A. Dickinson, E. Lein, Oxford, 2015; P. Franzina, X. Kramer, J. Fitchen, The Recognition and Enforcement of Member State Judgements, sub arts. 36-57, in AA.VV. The Brussels I Recast, a cura di A. Dickinson, E. Lein, Oxford, 2015.C. Silvestri, Recasting Brussels I: il nuovo regolamento 1215/2012, Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 677 ss.; O. Lopes Pegna, Il regime di circolazione delle decisioni nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I-bis>>), Riv. dir. internaz., 2013, 1217 ss.; A. Nuyts, La refonte du règlement Bruxelles I, Rev. crit. de droit int. privé, 2013, 139 ss.; A. Leandro, Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I bis>>), Il giusto processo civile, 2013, 615; L.J.E. Timmer, Abolition of exequatur under Brussels I Regulation: Ill Conceived and Premature?, Journal of Private Law, 2013, 129 ss. 17 dell’accordo, pacificamente rientrante nell’ambito di applicazione residuale sin qui descritto, ma, ancora una volta, investe il profilo formale degli “atti diversi” dalle decisioni giurisdizionali per i quali valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento all’art. 48 del Reg. 4/2009 e al Reg. 804/2005. Anche il Reg. 1215/2012 estende, infatti, il proprio regime di circolazione agli atti pubblici aventi efficacia esecutiva (art. 58) e alle transazioni giudiziarie (art. 59), ai quali sono applicate, <<se del caso>>, le stesse disposizioni previste per le decisioni giurisdizionali. L’accezione di atto pubblico con efficacia esecutiva equiparabile alle decisioni giudiziarie è stata qui, diversamente che per gli altri regolamenti ricordati, oggetto di un (solo) intervento interpretativo della Corte di giustizia reso con riferimento all’art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 1968, passato invariato nel Reg. 44/2001 e poi nel Reg. 1215/2012. La sentenza, emessa nel caso Unibank28, poneva la questione se costituissero atti pubblici esecutivi, titoli di credito previsti dal diritto danese sottoscritti dal debitore senza l’intervento di ufficiali pubblici. La Corte premette che <<il carattere autentico di tali atti deve essere dimostrato in modo incontestabile, cosicché il giudice dello Stato [richiesto del riconoscimento, ndr] (…) possa far affidamento sull’autenticità degli stessi>> e prosegue rilevando: <<Ora, dato che gli atti tra privati non possiedono, di per sé, tale carattere, l'intervento di un'autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità legittimata dallo Stato d'origine è, di conseguenza, necessario per conferire loro la qualifica di atti autentici.>> (punto 15 della motivazione, cui appartengono entrambe le frasi virgolettate). La conclusione non può, dunque, che essere <<nel senso che un titolo di credito esecutivo in base al diritto dello Stato d'origine la cui autenticità non sia stata attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata da tale Stato non costituisce un atto autentico ai sensi dell'art. 50 della Convenzione di Bruxelles.>> (punto 21 motivazione). L’indicazione è sorretta dalle considerazioni svolte dall’Avv. Gen. La Pergola, il quale osserva come l’espressione <<atti autentici ricevuti>> richiami un processo di formazione dell’atto al quale partecipano oltre che le parti interessate anche il soggetto destinato a conferire allo stesso il carattere di atto pubblico. A questi rilievi l’Avvocato aggiunge considerazioni di opportunità che condurrebbero ad un’interpretazione prudente di questa categoria di atti, in ragione della loro equiparazione alle decisioni giurisdizionali ed anzi alla previsione di un regime ancor più semplificato di circolazione, che risente soltanto di una loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico29. 28 C. giust., 17 giugno 1990, C-260/97, Unibank c.Christensen, Racc., 1999, I, 3715. A. La Pergola, conclusioni rese il giorno 2 febbraio 1999, punto 7 delle stesse che recita testualmente: <<Un primo rilievo, di carattere testuale, a favore di questa soluzione si rinviene nella formulazione dello stesso art. 50: la norma, infatti, fa riferimento ad «atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente» (8). E l'espressione «ricevuti» richiama l'idea di un processo di formazione dell'atto che non prevede solo la partecipazione delle parti interessate, ma anche di un altro soggetto chiamato, appunto, a ricevere l'atto stesso e a conferire ad esso i caratteri dell'«atto autentico». Il testuale disposto della norma in esame — segnatamente l'impiego del termine «ricevuti» — lascia quindi supporre che essa contempli una categoria di atti che costituisce il risultato dell'esercizio della funzione di pubblica documentazione, variamente distribuita dall'ordinamento tra pubblici ufficiali ed altri soggetti la cui competenza è circoscritta dalla legge (9). Questa conclusione, poi, mi sembra l'unica compatibile e coerente con la ratio della Convenzione. Tale strumento 29 18 E’ pur vero che dal 1990 ad oggi l’integrazione (perlomeno) giudiziaria europea ha fatto grandi passi, tali da consentire il superamento dei timori che inducevano La Pergola all’adozione di una nozione restrittiva di atto pubblico. La stessa Corte di giustizia ha, nel corso degli anni, abituato ad un’interpretazione restrittiva dei motivi ostativi alla circolazione e all’utilizzo quale canone ermeneutico del favor verso la mobilità delle decisioni entro lo spazio giudiziario europeo30. Si tratta di elementi che, forse, possono oggi condurre a risultati di maggior apertura, perlomeno in casi come quello della negoziazione assistita forense in cui l’atto non è “ricevuto” da un pubblico ufficiale, ma da questi autorizzato o vistato. convenzionale, infatti, è volto a «facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido» (10). Ora, alle decisioni giudiziarie l'art. 50 della Convenzione in esame assimila gli «atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in un altro Stato contraente». Tali strumenti, quindi, possono, per così dire, «circolare» al pari delle sentenze, nel senso che ad essi, in virtù del suddetto art. 50, viene riconosciuto un trattamento preferenziale relativamente alla loro esecuzione in altri Stati contraenti. Anzi, può dirsi che il regime previsto dalla Convenzione per gli atti autentici sia di maggior favore rispetto a quello riservato alle decisioni giudiziarie: ed infatti, come prevede lo stesso art. 50, la domanda di exequatur di un atto autentico può essere respinta solo se la sua esecuzione è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, mentre, nel caso delle sentenze, possono essere invocati altri motivi di rigetto (11). Ebbene, tenuto conto delle conseguenze che discendono dalla qualificazione di un atto come «atto autentico», è opportuno che la categoria in esame sia definita con cautela. 30 V. supra, nota n. 21. 19