P16035_Silvestri_negoziazione cooperazione civile

Caterina Silvestri
LA CIRCOLAZIONE NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO DEGLI ACCORDI DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI,
1
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DETTI .
1. La negoziazione assistita tra contratto e giudizio. – 2. La natura degli accordi
di negoziazione assistita. - 3. La circolazione nello spazio giudiziario europeo
degli accordi di negoziazione. - 4. La circolazione dei provvedimenti
concernenti il vincolo coniugale e la responsabilità genitoriale: profili generali.
-5. Il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del Reg. 2201/2003. Il
riconoscimento. -6. (segue) L’esecuzione. -7. La circolazione delle
obbligazioni alimentari previste negli accordi di negoziazione assistita. Parziale
riconducibilità al Reg. 4/2009. -8. La circolazione dei crediti alimentari ai sensi
del Reg. 4/2009.- 9. L’applicazione “residuale” del Reg. 1215/2012 agli
accordi di negoziazione
1. La negoziazione assistita tra contratto e giudizio
La negoziazione assistita arricchisce il panorama dei sistemi alternativi di
risoluzione liti, porgendosi come strumento del tutto peculiare rispetto agli altri
istituti di ADR2.
Essa sfocia in una convenzione che, perlomeno nella materia coniugale che qui
interessa (affidamento dei minori, assegnazione casa coniugale, mantenimento
dei figli e del coniuge), offre una soluzione ad effetti equiparati a quelli del
corrispondente provvedimento giurisdizionale.
Sotto questo profilo la negoziazione assistita si differenzia, dunque, dal
risultato cui perviene la mediazione, destinata a sfociare in una transazione che,
benché “giudiziaria”, ha contenuto ed efficacia diversi dalla decisione
destinata a chiudere il procedimento.
La base volontaristica accomuna, invece, i due strumenti, non essendo in alcun
caso possibile raggiungere un risultato utile per l’una o l’altra procedura in
difetto di accordo delle parti.
Il legislatore italiano ha tratto la propria ispirazione dall’ordinamento francese
nel quale è stato introdotto un nuovo modo di risoluzione dei conflitti, la
procédure participative, la cui disciplina è stata accolta nel Code civil (artt.
2062 e ss.) e nel Code de procédure civil (artt. 1542 e ss.), a sua volta stimolata
dall’esperienza nord americana, nota con l’espressione “diritto collaborativo”3.
1
La presente relazione è stata presentata nell’ambito del Corso, Il divorzio “breve”, Scuola
Superiore della Magistratura, Castelpulci, 22 aprile 2016.
2
Per una panoramica internazionale sugli strumenti di ADR, AA.VV., L’altra giustizia. I
metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato, a cura di V. Varano,
Milano, 2007.
3
La procédure participative francese è stata sostenuta da studiosi del calibro di S. Guinchard,
cui è stata conferita la presidenza della Commission sur la répartition des contentieux. Il suo
rapporto
del
2007,
<<L’ambition
raisonée
d’une
justice
apaisée>>,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf.
Per un quadro sugli strumenti alternativi di risoluzione delle liti in Francia: L. Cadiet, E.
Jeuland, Droit judiciaire privé, Parigi, 2013, 314 e ss.; L. Cadiet, Panorama des modes
alternatifs de règlement des conflits en droit français, Ritsumeikan law review, 2011, 28, 147
ss., http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr28/CADIET2.pdf; J. Casey, Le décret du 20
1
“Ispirazione” è certamente, almeno ad avviso di chi scrive, l’espressione più
corretta da utilizzare per indicare come il legislatore italiano abbia tratto spunto
da quello d’Oltralpe per pervenire a risultati alquanto diversi rispetto a
quest’ultimo.
Pur non essendo scopo del presente studio approfondire i caratteri del
procedimento partecipativo francese, basti qui dire che quello, esperibile
sostanzialmente in tutte le controversie di carattere civilistico (senza che sia
obbligatorio o determini l’improcedibilità dell’azione in giudizio), implica un
rapporto del tutto diverso con l’autorità giurisdizionale. L’aggettivo
participative è, invero, espressione non soltanto della collaborazione tra le
parti, ma anche di una peculiare combinazione dell’accordo privato con il
jugement. In materia di famiglia4, in particolare, le parti che pur abbiano
raggiunto un accordo non sono esonerate dalla fase giurisdizionale del divorzio
o della séparation de corps, non limitata alla sola omologa dell’accordo, ma
che richiede lo svolgimento del procedimento ordinario (così per il combinato
disposto degli artt. 2067 e da 229 a 309 del Code civil), che si svolgerà come
consensuale; nel caso in cui la procedura partecipativa abbia condotto ad una
convenzione parziale o non sia sfociata in alcuna intesa, il giudice potrà
variamente utilizzare i risultati anche probatori emersi in fase di negoziazione nella quale, ad esempio, è possibile eseguire una consulenza tecnica e che per
certi versi si pone come una sorta di pre trial inglese- oppure procedere
all’istruttoria secondo le regole ordinarie: la decisione della via procedurale è
presa dal giudice e costituisce espressione del sistema del “circuito”
processuale, breve o lungo, che opera già da tempo nel processo civile
ordinario francese5.
janvier reltif à la résolution amiable des différends : que d’opportunités à saisir ! Examen sous
l’angle du droit de la famille, Gazette du Palais, 2012, 5 ; V. Larrybau-Terneyre, Nouvel essor
pour les modes alternatifs et collanoratifs de règlement des litiges en matière familiale ?, Droit
de la famille, 2012, étude 12 ; si veda anche, per il diritto del lavoro: H. Sauret, La convention
de procédure participative: une nouvelle règle de traitement à l’amiable de certains différends
survenant en droit social, Gazette du Palais, 2011, 33 ss.
4
Nelle materie diverse da quelle di famiglia, l’accordo di negoziazione completo effettua un
passaggio giurisdizionale di omologa che si svolge mediante la chiamata dello stesso ad una
<<udience de jugement>> (art. 1559, Code procédure civile) promossa dalle parti con una
richiesta congiunta o ad opera della parte più diligente; se le parti hanno raggiunto un accordo
parziale, il jugement d’omologa può combinarsi ad un jugement contenzioso (art. 1560, c.p.c.).
5
La scelta del rito applicabile costituisce una fase dell’introduzione dell’azione civile ed
avviene in occasione della <<première conference>>; questa non è considerata una vera e
propria udienza, pur implicando il contraddittorio tra gli avvocati e il giudice, solitamente il
presidente di sezione cui è assegnato l’affare, e l’occasione nella quale, in ragione della
complessità dell’affare è scelta la via procedurale, tra quella più complessa e lunga (circuit
long, art. 761, Code de procédure civile) e quella più semplice (circuit court, art. 758, Code de
procédure civile). L’informatizzazione del processo ha, tuttavia, inciso negativamente su
questa fase implicando un rinvio pressoché automatico al circuito lungo indipendentemente
dalla caratteristica della lite.
Si vedano i rilievi di P. Labée, Procédure civile, dispense del corso Droit judiciaire privé, anno
accademico
2012/2013,
Università
di
Lille,
12
ss.
http://droit.univlille2.fr/fileadmin/user_upload/enseignements/resumes/procedure_civile_licence3.pdf;
interessante anche il Protocolle de procédure civile, tra l’Ordre des Avocats de Paris e il
Tribunal
de
grande
istance,
2012,
http://proxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/www.droitetprocedure.com/file/protocoleprocedurec
ivile2012.pdf; più in generale, sulle modalità d’introduzione dell’istanza nel giudizio civile, L.
Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Parigi, 2013, 441 ss.
2
Il passaggio giurisdizionale degli accordi di negoziazione in materia di
famiglia, se da una parte limita l’effetto di decompressione della giustizia
tradizionale, sul piano formale, e per quanto all’interesse del presente studio,
determina la loro confluenza in un jugement, in grado di circolare entro
l’Unione Europea quale decisione giudiziale, sottraendosi agli equilibrismi
aperti, invece, dai nostri accordi di negoziazione assistita, stretti tra l’incerta
natura loro conferita dalla normativa nazionale ed una legislazione europea che
assume senza uniformità tra gli atti extragiudiziari idonei a circolare, ora l’atto
pubblico avente efficacia esecutiva, ora l’atto (semplice) cui l’ordinamento
interno riconosce efficacia esecutiva.
2. La natura degli accordi di negoziazione assistita in materia
matrimoniale
Gli accordi di negoziazione assistita in materia matrimoniale sono, come noto,
oggetto di due disposizioni specifiche, l’art. 6 e l’art. 12 della legge del 10
novembre 2014, n. 162 (di conversione del decreto legge del 12 settembre
2014, n. 132)6.
E’ sufficiente ricordare schematicamente come l’art. 6, che per semplicità
espositiva indicherò anche come “negoziazione forense”, affidi a <<almeno un
avvocato per parte>>, la competenza <<per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio>>, con
la precisazione che il divorzio oggetto della convenzione non può che essere
quello che deriva da una separazione consensuale omologata o giudiziale
passata in giudicato.
6
M. Crescenzi, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia. Il nuovo
procedimento: negoziazione assistita da un avvocato e richiesta congiunta innanzi all'ufficiale
dello stato civile, Questione giustizia, può leggersi al seguente indirizzo internet
http://questionegiustizia.it/articolo/la-degiurisdizionalizzazione-nei-procedimenti-difamiglia_14-01-2015.php; B. Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita per le
soluzioni consensuali di separazione e divorzio, Foro it., 2015, V, 34 ss. Per un primo
commento al d.l. 132/2014, tra i molti: C. Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo
sull’equivoco della “degiurisdizionalizzazione”, Corriere giur., 2014, 1173 e ss.; D.
Borghesi, La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?,
www.judicium.it; A. Briguglio, Nuovi ritocchi in vista per il processo civile: mini-riforma ad
iniziativa governativa, con promessa di fare (si confida su altri e più utili versanti) sul serio,
www.giustiziacivile.com, editoriale del 15 settembre 2014, 1 ss.; L. D’Agosto-S.
Criscuolo, Prime note sulle «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile» (Commento al d.l. 12 settembre
2014, n. 132), www.ilcaso.it, 2014.; A. Carratta-P. D’Ascola, Nuove riforme per il processo
civile: il d.l. n. 132/2014, http://www.treccani.it/diritto; B. Capponi, A prima lettura sulla
delega legislativa al Governo «per l’efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di
stabilità 2014), Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 361 ss.; AA.VV., Degiurisdizionalizzatione e
altri interventi per la definizione dell’arretrato: la riforma del 2014, Giappichelli, 2015; F.
Danovi, Il d.l. 132/14: le novità in tema di separazione e divorzio, Fam e dir., 2014, 950; I
nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, id., 2015,
1147; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e fuga dal processo, Messina, 2014, 103 ss.;
AA.VV., AA.VV., Degiurisdizionalizzatione e altri interventi, D. Dalfino, La procedura di
negoziazione assistita da uno o più avvocati, in www.treccani.it; G. Trisorio Luzzi, La
negoziazione assistita, Foro it., 2015, V, 1, 22 ss.
Si vedano anche le riflessioni di A. Proto Pisani, Verso la residualità del processo a cognizione
piena?, Foro it., 2006, V, 53.
3
L’accordo una volta raggiunto e munito dei requisiti formali e sostanziali di cui
all’art. 5, comuni a tutti gli accordi di negoziazione (sottoscrizione delle parti e
degli avvocati, certificazione dell’autografia delle firme e che l’accordo è
conforme a norme imperative e all’ordine pubblico), e all’art. 6, peculiari alla
negoziazione matrimoniale (tentativo di conciliazione e informativa sulla
mediazione familiare), è soggetto al nulla osta, ovvero all’autorizzazione, della
Procura della Repubblica del “tribunale competente”, cioè quello che sarebbe
stato competente per i corrispondenti procedimenti giurisdizionali.
L’autorizzazione è prescritta in caso di figli minori, maggiori incapaci,
portatori di handicap (ex art. 3, comma 3, L. 104/1992), o non autosufficienti; il
nulla osta è necessario e sufficiente negli altri casi (assenza di figli o presenza
di figli maggiori capaci autosufficienti).
L’accordo <<produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono>> i procedimenti interessati.
Questa equiparazione degli effetti della negoziazione assistita ai corrispondenti
atti della giurisdizione che, sia pure “volontaria”7, conferisce al provvedimento
la natura propria dell’organo emittente, è, per il vero, limitata agli effetti che
possiamo definire principali, modificativi del vincolo coniugale, o di adozione
dei provvedimenti di affidamento e di mantenimento.
Per gli effetti, così detti secondari, non c’è, invece, un’equiparazione totale.
E’ pur vero che l’art. 5, primo comma, afferma che l’accordo di negoziazione
perfezionato <<costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale>>.
L’art. 5, comma due bis, assimila, tuttavia, l’accordo ai titoli esecutivi a
formazione stragiudiziale e chiede la trascrizione del titolo nel precetto ai sensi
dell’art. 480, secondo comma, c.p.c., anziché la notifica del titolo stesso.
Sul piano degli effetti sostanziali, l’art. 8 riconosce alla mera comunicazione
dell’invito alla negoziazione l’effetto interruttivo della prescrizione e precisa
che dalla <<sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale>> ed anche la decadenza è impedita nei
limiti precisati dalla disposizione8. L’articolo prosegue con lo stabilire che, in
caso di fallimento dell’accordo, deve essere presentata un’azione in giudizio,
semplificando il dettato, entro i trenta giorni successivi allo stesso. La norma
non indica le conseguenze del mancato avvio della domanda giudiziale sulla
decadenza e sulla prescrizione.
Nemmeno la stessa disposizione precisa per quali diritti la firma della
convenzione sia idonea a produrre effetti interruttivi.
Nel caso in cui la convenzione concerna oltre alle posizioni sostanziali
tradizionalmente inerenti al vincolo coniugale e ai rapporti di famiglia, anche
accordi aventi contenuto contrattuale, come sovente accade9, resta da chiarire
7
AA.VV., Procedimenti camerali, a cura di R. Masoni, Milano, 2014; in camera di consiglio,
G. Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012; G. Civinini,
I procedimenti in camera di consiglio, Torino, 1993; A. Proto Pisani, Usi e abusi della
procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c. (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla
gestione di interessi devoluta al giudice, Riv. dir. civ., 1990, 393.
8
Con un meccanismo definito <<alquanto singolare>> da Dalfino, La procedura di
negoziazione assistita da uno o più avvocati, cit., 19.
9
La Corte di Cassazione riconosce da tempo, segnatamente dalla pronuncia del 20 novembre
2003, n. 17607 (Guida al dir., 2003, fasc. 49, 31) da cui è tratto il passo riportato di seguito, la
natura negoziale degli accordi di separazione e divorzio, nonché l’applicabilità agli stessi delle
azioni negoziali: <<L’accordo di separazione ha natura negoziale e a esso possono applicarsi,
4
se nel silenzio della legge la mera sottoscrizione della convenzione di
negoziazione sia idonea all’interruzione della prescrizione anche per diritti di
cui è normalmente richiesta la notifica della domanda in giudizio, come quelli
di natura potestativa.
Personalmente simpatizzo per la risposta positiva, sia per ragioni di semplicità
interpretativa nella considerazione che la legge non adotta alcuna limitazione,
sia per le diversità intercorrenti con il procedimento dinanzi al sindaco: il
divieto, in quest’ultimo, dei trasferimenti immobiliari10 implica, con un
argomentare “a contrario”, che gli stessi siano invece possibili nella
negoziazione forense la quale, in quanto a base consensuale, dovrà potersi
estendere anche ad altri rapporti di carattere economico esistenti tra i coniugi,
anche ove non causalmente collegati al matrimonio.
Sul versante della natura dell’accordo di negoziazione forense -profilo che,
come si vedrà, rileva non poco per la circolazione europea- essa non pare
riconducibile all’atto pubblico, il quale trae la sua autorità dalla competenza di
colui che lo forma. La questione non è, tuttavia, di secondo momento, alla luce
dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della nozione, influenzata anche
dall’elaborazione penalistica, che ha condotto ad ampliare l’ambito dei pubblici
ufficiali in maniera non sempre lineare11.
nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale
la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come
quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (…)>>. L’indirizzo è confermato e
alimentato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha, a più riprese,
riconosciuto una sempre maggiore autonomia negoziale alle parti tendo conto sia
dell’esperienza degli ordinamenti stranieri, in particolare di tradizione anglosassone <<dove
essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili>>, sia
della <<stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a riconoscere sempre più
ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche
successivi alla crisi coniugale, ferma ovviamente la tutela dell’interesse dei figli minori>>,
pervenendo a confermare che <<Come si è detto, l’accordo delle parti in sede di separazione o
di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni, in procedimento originariamente
contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora dà vita ad un vero e proprio contratto>>
(Cass., 20 agosto 2014, n. 18066, cui appartengono le parti virgolettate; v. anche Cass., 19
agosto 2015, n. 16909, entrambe in De iure, banca dati on line).
10
Sul novero dei provvedimenti suscettibili di essere adottati dinanzi al Sindaco, regna una
certa confusione: la 2° circolare ministeriale 19/2014 aveva “chiarito” che il divieto di
traslazioni immobiliari si accompagnava ad divieto di ogni altra clausola di disposizione
patrimoniale, sia pure che traesse origine dal matrimonio, come la previsione del
mantenimento e dell’uso della casa coniugale; la circolare 6/15 ha, poi, precisato (oltre alla
possibilità di avvalersi di questo procedimento quando non vi sono figli in comune tra i coniugi
o ex coniugi) che sia, invece, possibile prevedere la corresponsione del mantenimento –ma
non la dazione una tantum prevista come possibile nel divorzio- trattandosi di previsioni ad
effetti meramente obbligatori; nulla ha detto la circolare con riferimento all’uso della casa
coniugale, peraltro normalmente considerato anch’esso ad effetti obbligatori.
11
Sono riconducibili all’atto pubblico (art. 2699, c.c.), ad esempio, i rogiti notarili, i verbali di
udienza (Cass., 11 settembre 1999, n. 9696, De iure, banca dati on line); l’apposizione del
numero di protocollo progressivo nei registri dei pubblici uffici (Cass., sez. un., 12 novembre
1999, n. 759, Giust. civ., 2000, I, 2040), le relate di notifica dell’ufficiale giudiziario; ed ancora
sono considerati pubblici ufficiali, oltre, naturalmente ai notai, ai magistrati nell’esercizio delle
loro funzioni, agli appartenenti alle forze armate, anche i consulenti tecnici, i periti d'ufficio,
gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. pen., 16 giugno
1983, in De iure, Banca dati on line), i portalettere e i fattorini postali (Cass. pen., 5 ottobre
1982, in De iure, Banca dati on line), i capotreni delle ferrovie (Cass. pen., 18 settembre 2009,
n. 38389, Foro it., 2010, 2, II, 76) gli insegnanti delle scuole pubbliche (Cass. pen., 12 febbraio
2014, n. 15367, in De iure, Banca dati on line).
5
E’ pur vero che nell’ambito della negoziazione gli avvocati hanno alcuni poteri
di certificazione (ad esempio l’autografia delle firme e la conformità
dell’accordo all’ordine pubblico ex art. 5, comma 2, L. 162/2014), ed è
altrettanto vero che la legge, per specifiche attività, riconosce loro la qualifica
di pubblico ufficiale come, ad esempio, nell’ambito dell’attività notificatoria
via pec, ai sensi del novellato art. 6 della L. 53/1994 secondo il quale lo
<<avvocato o il procuratore legale, che compila (la relazione o le attestazioni
di cui agli articoli 3, 3-bis e 9) o le annotazioni di cui all'articolo 5, è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto>>.
Il dettato dell’art. 5, comma 3, della legge sulla negoziazione assistita mi pare,
peraltro, dirimente in senso negativo là dove, dopo aver affermato che
l’accordo di negoziazione costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale, prevede che nei casi in cui vi sia necessità della trascrizione,
il relativo processo verbale debba essere autenticato da un pubblico ufficiale.
Di converso, la negoziazione stipulata dinanzi al sindaco quale ufficiale dello
stato civile, conferisce all’atto natura di atto pubblico12.
La circolare 6/15 ha recuperato a questo procedimento (altrimenti destinato ad
un ovvio fallimento) la possibilità di prevedere il mantenimento tra i coniugi;
resta, invece, in ombra la possibilità di prevedere l’assegnazione della casa
coniugale, non trattandosi di atto di natura reale ma obbligatoria13.
3. La circolazione nello spazio giudiziario europeo degli accordi di
negoziazione
La circolazione dei provvedimenti in materia matrimoniale è caratterizzata
dalla circostanza che il legislatore europeo non considera gli stessi quali
decisioni unitarie che dettano una disciplina complessa (incidenti, ad un tempo,
In molti casi la natura del documento resta dibattuta; in tema possono vedersi F. Buzzi, C.
Sclavi, La cartella clinica: atto pubblico, scrittura privata, o <>?, Riv. ital. di med. leg., 1997,
1161 ss.; A. Vallini, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, il
suo falso è in atto pubblico, Dir. pen. proc., 2007, 351 ss.; M. Scaparone, Indagini difensive e
falso in atto pubblico, Quest. giust, 2003, 845.
Per una rassegna della giurisprudenza penalistica in materia R. Panozzo, Pubblico ufficiale,
incaricato di pubblico servizio ed esercente un servizio di pubblica necessità (agli effetti
penali): le posizioni della Cassazione (sezioni penali), pubblicato il 17dicembre 2015)
Diritto.it, file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Documenti/Downloads/doc_37650.pdf.
Sulla questione si vedano anche le sempre attuali osservazioni della dottrina tradizionale: F.
Carnelutti, Documento, Nov. dig. it., vol. VI, Torino, 1957, 85 ss.; C. Angelici,
Documentazione e documento, (voce) Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 2; A. Candian,
Documentazione e documento, (voce) Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, 579.
12
Per un compendio delle competenze degli ufficiali di stato civile, Massimario per l’Ufficiale
di
Stato
Civile,
a
cura
di
R.
Mazza,
Ministero
dell’inteno,
2012,
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf.
13
Tra le molte: Cass., 22 luglio 2015, n. 15367, Guida al diritto, 2015, 36, 48 (s.m.); 11
settembre 2015 n. 17971, ibidem, 52 (s.m.), entrambe in Banca dati De Iure per la versione
integrale; Cass., 22 novembre 2007, n. 24321, Giust. civ., 2008, 5, I, 1198.
In dottrina, specificamente sulla opponibilità dell’assegnazione della casa coniugale: A. Greco,
L'assegnazione della casa coniugale è opponibile al compratore anche in mancanza di
trascrizione, Diritto e Giustizia online, 2013, 1650 ss.; P. Sirena, L'opponibilità del
provvedimento di assegnazione della casa familiare dopo la legge sull'affidamento condiviso,
Riv. dir. civ., 2011, 559 ss.; V. Vacirca, L’assegnazione della casa familiare nella separazione
e nel divorzio. L’opponibilità del provvedimento di assegnazione al successivo acquirente
dell’immobile e al proprietario comodante, Riv. Not, 2008, 1433.
6
sullo status coniugale, sull’affidamento, sull’assegnazione della casa, sul
mantenimento dei figli ed eventualmente anche su altri aspetti patrimoniali non
causalmente collegati al matrimonio), ma “per capi” in ragione del rapporto su
cui incidono.
Questa scelta, singolare e complessa, implica la conseguente applicazione di un
vero e proprio collage di disposizioni.
La circolazione di questi provvedimenti, siano essi decisioni giurisdizionali o,
come si vedrà, atti diversi ma alle stesse equiparati, ricade, invero, sotto la
disciplina di diversi regolamenti UE -il Reg. 2201/2203, il Reg. 4/2009 e il
Reg. 1215/2012 che ha rivisto il Reg. 44/200114- che assoggettano il
riconoscimento e l’esecuzione a modalità non omogenee e nei quali non
omogeneo è anche il novero degli atti extragiudiziali in grado di circolare.
Ne risulta un panorama a velocità e formalità variabili, non simmetrico per
quanto riguarda la copertura dalla normativa UE e le modalità di
riconoscimento ed esecuzione15.
4. La circolazione dei provvedimenti concernenti il vincolo coniugale e la
responsabilità genitoriale: profili generali
Il Reg. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, rappresenta il riferimento normativo più significativo, in quanto
dotato di un ambito applicativo che, se pur non esaustivo, è il più ampio
relativo alla materia trattata.
Ai sensi dell’art. 1, lett. a), il regolamento è applicabile alla separazione, al
divorzio e all’annullamento del matrimonio, con ciò intendendo comprendere i
provvedimenti concernenti lo status ed escludere i rapporti patrimoniali tra
coniugi, sia che abbiano causa nel matrimonio –ad esempio, il regime di
comunione o separazione dei beni che vige in alcuni Paesi UE, come ad es.
(oltre all’Italia) in Francia- sia che siano ad esso meramente accessori, come
precisa l’8° considerando.
Con riferimento ai minori, per contro, la riconducibilità al regolamento dei
rapporti che li riguardano è più organica. L’art. 1, lett. b), indica l’ attribuzione,
14
Per una visione d’insieme di questi regolamenti può consultarsi AA.VV., Manuale di diritto
processuale europeo, a cura di M. Taruffo, V. Varano, Torino, 2011, con i contributi di M. A.
Lupoi, Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, 107 ss.; L. Querzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari, 143 ss.; C. Silvestri, Il regolamento (CE) n. 44/2001 del consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale, 3 ss., e A. Giussani,
Il riconoscimento e l’esecuzione, ibidem, 77 ss.
Per le indicazioni sul Reg. 1215/2012, infra, nota n. 23.
15
Sulla progressiva formazione dello spazio giudiziario europeo S. Bollée, L. Cadiet, E.
Jeuland, E. Pataut, Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques, Paris, 2013; N.
Trocker, La formazione del diritto processuale europeo, Torino, 2011; A. De La Oliva Santos,
F. Gascón Inchausti, Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de
resoluciones extranjeras en la unión europea, Cizur Menor,
2011; Ch. Hodges,
Europeanisation of Civil Justice: Trends and Issues, Civil Justice Quarterly, 2006, 96.
7
l’esercizio, la delega, la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale
e il n. 2 della stessa disposizione precisa in maniera più analitica le materie
rientranti in detta previsione: <<a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi; c) la designazione e le funzioni
di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del
minore o che lo rappresentino o assistano; d) la collocazione del minore in una
famiglia affidataria o in un istituto; e) le misure di protezione del minore legate
all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del
minore.>>.
La norma successiva elenca le materie escluse, tra cui ricorrono le obbligazioni
alimentari coperte, come si vedrà nel prosieguo, dal Reg. 4/200916.
Il legislatore europeo ha offerto una serie di definizioni autonome nell’art. 2,
concernenti alcune nozioni cardine, tra le quali quelle di <<responsabilità
genitoriale>>, di <<titolare della responsabilità genitoriale>>, di <<diritto di
affidamento>> e di <<diritto di visita>>17.
Il regolamento in questione si applica indipendentemente sia dal tipo di autorità
giurisdizionale emittente la decisione, sia dalla natura totalmente interna della
statuizione, ben potendo esservi l’interesse al suo riconoscimento in uno Stato
diverso da quello d’origine, come nel caso in cui uno dei coniugi, o un
genitore, si trasferisca all’estero.
Com’è intuibile, le disposizioni concernenti la competenza territoriale 18 non
riguardano <<gli atti pubblici e accordi>> destinati a circolare alle stesse
16
L’art. 1, n. 3, del Reg. 2201/2003 precisa che lo stesso <<non si applica: a) alla
determinazione o all'impugnazione della filiazione; b) alla decisione relativa all'adozione, alle
misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione; c) ai nomi e ai cognomi
del minore; d) all'emancipazione; e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni;
g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.>>.
Il 10° considerando precisa anche che il regolamento non si applica anche alle materie
rientranti nella sicurezza sociale, alle misure pubbliche in materia di istruzione e sanità o a
decisioni relative al diritto d’asilo o all’immigrazione.
Sull’ambito di applicazione si vedano le osservazioni di U. Giacomelli, Riconoscimento ed
esecuzione dei provvedimenti stranieri, in AA.VV., Trattato della separazione e divorzio,
Tomo II, La normativa processuale, a cura di M.A. Lupoi, Bologna, 2015, 559 ss.
17
L’art. 2, ai fini del Reg. 2201/2003, precisa varie definizioni, tra le quali quelle indicate nel
testo: << (…) 7) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona
fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore
riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di
affidamento e il diritto di visita;
8) "titolare della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di
genitore su un minore;
9) "diritto di affidamento": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in
particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
10) "diritto di visita": in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua
residenza abituale per un periodo limitato di tempo;>>.
18
L’ambito di applicazione ratione personarum deriva dal combinato disposto degli artt. 6 e 7,
come chiarito dalla Corte di giustizia nel caso Sundelind Lopez (C. giust., 29 novembre 2007,
C-68/07, Sundelind Lopez, Racc., 2007, I, 10403). Ai sensi dell’art. 6 il coniuge che risieda
abitualmente o abbia la cittadinanza in uno Stato membro può essere convenuto dinanzi al
giudice di un altro Stato membro soltanto in forza dei criteri di cui agli artt. 3 (residenza
abituale dei coniugi, ultima residenza abituale se uno vi risiede ancora, residenza abituale del
convenuto, o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o la
residenza abituale dell’attore se vi ha risieduto per almeno un anno subito prima della domanda
o sei mesi se è cittadino dello stesso Stato) 4 (l’autorità indicata all’art. 3 è competente anche
per le domande riconvenzionali), 5 (le autorità ex art. 3 competenti anche per convertire la
8
condizioni delle decisioni giudiziarie. Per questi l’art. 46 ritiene necessario e
sufficiente che siano stati “formati ed abbiano efficacia esecutiva” in uno Stato
membro, rendendo con ciò del tutto indifferente alla loro efficacia la
nazionalità o il domicilio delle parti stipulanti.
5. Il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del Reg. 2201/2003 degli <<atti
pubblici e degli accordi>>. Il riconoscimento.
Gli accordi di negoziazione assistita che contengano disposizioni rientranti
nell’ambito di applicazione del regolamento in questione sopra sia pure
sommariamente tratteggiato, beneficiano del relativo regime di riconoscimento
ed esecuzione.
In linea teorica, può porsi la questione se gli accordi negoziati siano da
considerare quali “decisioni”, circostanza che non può escludersi in radice alla
luce delle definizioni offerte dall’art. 2. Quest’ultimo contiene due nozioni
distinte per <<autorità giurisdizionale>> e per <<giudice>>, intendendo
quest’ultimo come <<il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle
del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento>>; la <<decisione>> è quella <<emessa dal giudice di uno Stato
membro>>19. La chiave di una lettura estensiva in grado di ascrivere gli
accordi di negoziazione alla nozione di decisione è, dunque, offerta dalla
locuzione “competenze equivalenti” e dalla possibilità di considerare tali quelle
svolte dagli avvocati o dal sindaco nel procedimento di negoziazione.
domanda da separazione a divorzio –es. in Francia le due posizioni non sono necessariamente
conseguenti come in Italia-).
La Corte di giustizia nel caso Sundelind, citato poco sopra, ha affermato la competenza del
giudice francese in una lite tra il convenuto cubano che aveva risieduto abitualmente in Francia
con la moglie svedese che continuava a vivere in Francia, in luogo di quella del giudice
svedese cui si sarebbe pervenuti applicando la legge svedese. Quindi i criteri di cui agli artt. 3,
4, 5, devono essere applicati anche nei confronti di convenuti privi di residenza abituale in uno
Stato UE all’epoca della proposizione della domanda, qualora i coniugi abbiano avuto la loro
ultima residenza comune in uno Stato UE ed uno di essi vi risieda ancora o qualora l’attore sia
residente abituale da almeno 6 o 12 mesi in uno Stato UE.
Per le cause di responsabilità genitoriale, il principio generale è la competenza del giudice del
luogo di residenza abituale del minore se intra UE a prescindere dalla nazionalità, peraltro
anche la mera presenza fisica del minore può far scattare l’operatività di queste disposizioni.
Per un approfondimento dei criteri di competenza: U. Giacomelli, La giurisdizione in materia
matrimoniale, Trattato della separazione e divorzio, cit., 21 ss.; B. Barel, S. Armellini,
Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2014, 148; P. Franzina, La crisi
matrimoniale con elementi di estraneità: giurisdizione, legge applicabile ed efficacia delle
decisioni straniere in materia di separazione e divorzio, responsabilità genitoriale e alimenti,
in AA.VV., I processi di separazione e divorzio, a cura di A. Graziosi, Torino, 2011, 459; F.
Salerno, I criteri di giurisdizione comunitaria in materia matrimoniale, Riv. dir. int. priv. e
proc., 2007, 63 ss.
19
Testualmente l’art. 2, con riferimento alle definizioni citate, recita: <<Ai fini del presente
regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie
rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;/ 2)
"giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle
materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; (…) 4) "decisione":
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio
emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio
decreto, sentenza o ordinanza;>>.
9
Ritengo, come detto, che il dubbio sia soltanto teorico, giacché né gli avvocati
né il sindaco sono dotati di alcun potere decisionale, avendo facoltà che
riposano esclusivamente sulla volontà delle parti, circostanza che li rende
estranei alla figura del giudice, originaria o per equivalente essa sia.
L’applicabilità agli accordi negoziati del regime di circolazione del Reg.
2201/2003 resta più linearmente dipendente dalle previsioni dell’art. 46, il
quale estende agli <<atti pubblici e accordi>> le medesime disposizioni dettate
per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
L’articolo dispone testualmente: <<Gli atti pubblici formati e aventi efficacia
esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia
esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle
stesse condizioni previste per le decisioni.>>.
Gli accordi di negoziazione stipulati dinanzi al sindaco, rientrano, dunque,
nella previsione quali atti pubblici dotati di efficacia esecutiva; gli accordi di
negoziazione forense quali atti aventi efficacia esecutiva nello Stato italiano, in
quanto sprovvisti di natura pubblica.
Per le decisioni, come per gli atti ad esse equiparati, concernenti il vincolo
coniugale (separazione o il divorzio), e per i provvedimenti relativi alla
responsabilità genitoriale, il riconoscimento, ai sensi dell’art. 21, n. 1, è
automatico ed avviene perciò <<senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento>>.
L’art. 21, n. 2, prevede la trascrizione automatica, cioè quella effettuata
dall’ufficiale dello stato civile su semplice presentazione dei documenti di cui
all’art. 37.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22093, ha letto la
disposizione in questione come riferita esclusivamente ai provvedimenti
definitivi20, indicazione che, com’è chiaro, non riguarda i casi in cui la
modifica allo status provenga da atti pubblici o privati esecutivi.
Ciascuna parte interessata può, in ogni caso, far dichiarare in via
giurisdizionale, secondo le indicazioni dell’art. 21, n. 3, che la decisione, come
l’atto pubblico o la scrittura esecutiva, devono o non devono, essere
riconosciuti: la norma prevede, infatti, la possibilità di chiedere l’accertamento
negativo o positivo della ricorrenza di motivi di diniego.
Questi ultimi sono indicati nell’art. 22 e riconducibili alla contrarietà all’ordine
pubblico dello Stato richiesto del riconoscimento, alla violazione del
contraddittorio (decisione resa in contumacia, ovvero in difetto di notifica o
comunicazione in tempo utile per poter articolare le difese, salvo che sia
accertato che la decisione è stata <<inequivocabilmente accettata>>), alla
contrarietà ad altra decisione emessa nello Stato richiesto, ovvero ad altra
decisione anteriore resa in altro Stato membro o in uno Stato terzo purché
riconoscibile.
Benché non vi siano pronunce specifiche della Corte di giustizia
sull’interpretazione della norma appena ricordata, la stessa si è pronunciata con
riferimento alle analoghe previsioni contenute nella Convenzione di Bruxelles
20
Cass., sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22093, Dir. famiglia, fasc. 2, 2010, 0669B, con nota critica
di A. Sinagra, Sentenza straniera, affidamento della prole e ordine pubblico italiano, il quale
correttamente rileva che la previsione dei cui all’art. 22, n. 2, riguarda esclusivamente le
decisioni in materia di status, mentre nel caso in oggetto è trattato il totale diniego a carico
della madre del diritto di visita della prole minorenne, tra l’altro considerato definitivo pur in
pendenza di un ricorso diretto alla Corte Costituzionale tedesca dal quale ben può derivare la
riforma della pronuncia.
10
del 27 settembre 1968 (e al successivo Reg. 44/2001), che costituisce la
normativa “madre” in materia di competenza e circolazione delle decisioni
civili e commerciali, adottando un’interpretazione restrittiva, ritenuta quella più
in linea con l’intento di facilitare la liberalizzazione dello spazio giudiziario
europeo21.
Più ampi i motivi di diniego del riconoscimento di una statuizione relativa alla
responsabilità genitoriale, tra i quali l’art. 23 aggiunge la mancata audizione
del minore, fatti salvi i casi d’urgenza, ed una specifica ipotesi di violazione
del contraddittorio (colui che ritiene la decisione lesiva della propria
responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza la possibilità di essere
ascoltato), o il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 56, concernente il
collocamento del minore in istituto o famiglia affidataria in un altro Stato
membro.
6. (segue) L’esecuzione
L’esecutorietà è considerata dal regolamento in questione (art. 28) soltanto con
riferimento alle decisioni, ovvero agli atti pubblici e agli accordi esecutivi,
concernenti la responsabilità genitoriale, come definita dal già ricordato art. 2.
La cosa non è affatto strana poiché mentre i provvedimenti sullo status
coniugale producono effetti ex se, rendendo il riconoscimento lo strumento
necessario e sufficiente alla circolazione della loro efficacia, quelli sulla
responsabilità genitoriale possono necessitare della collaborazione dell’altro
genitore o di un altro terzo e, nel suo difetto, richiedere una coazione diretta o
indiretta.
L’exequatur del Paese richiesto dell’esecuzione costituisce, come noto, il
placet all’esecutorietà di un provvedimento straniero, sia esso una decisione
giurisdizionale, un atto pubblico o un accordo esecutivo.
Il procedimento di exequatur articolato in questo regolamento è, per certi versi,
arcaico rispetto ai regolamenti successivi. Esso, invero, ha mantenuto la
struttura di quello articolato nella Convenzione di Bruxelles del 1968,
notevolmente alleggerita dalle novità introdotte con il Reg. 44/2001 che l’ha
seguita, sino all’abbandono completo di ogni atto recettivo da parte dello Stato
richiesto dell’esecuzione, cui è pervenuto il Reg. 1215/2012.
L’art. 31 del Reg. 2201/2003 prevede che il giudice dell’exequatur respinga la
domanda in caso di ricorrenza di uno dei motivi ostativi di cui agli artt. 22, 23,
24. Il procedimento si svolge in questa fase inaudita altera parte ed il recupero
del contraddittorio è affidato alla comunicazione all’altra parte della decisione
di accoglimento <<senza indugio ad opera del cancelliere>> (art. 32). Si tratta,
per dirla con i processualisti nazionali, di una provocatio ad opponendum da
proporre entro il termine di uno o due mesi a seconda che la parte destinataria
sia residente abituale nello Stato richiesto dell’esecuzione o in uno Stato
diverso (art. 33). Il giudice dell’opposizione ha il potere di sospendere
l’efficacia del provvedimento che ha ottenuto l’exequatur (art. 35).
21
Così, ad esempio, Corte giust., 2 giugno 1994, C-414/92, Solo Kleinmoteren, Racc., 1994, I,
2237; 13 luglio 1995, C-474/93, Hengst Import, 1995, I, 2113; 10 ottobre 1996, C-78/95,
Hendrikman et Feyen c. Magenta Druck & Verlag, Racc., 1996, I, 4943; 28 marzo 2000, C7/98, Krombach, Racc., 2000, I, 1995; 11 maggio 2000, C-38/98, Renault, Racc., 2000, I,
2973.
11
Legittimato all’esperimento di questo rimedio è, comunque, anche colui che sia
via negare il provvedimento delibatorio.
Le formalità ricordate sono semplificate con riferimento al “diritto di visita”,
per il quale l’art. 41 prevede la possibilità di ottenere la “certificazione” di
esecutorietà nello Stato d’origine, con cui il provvedimento è in grado di
circolare nello spazio UE senza bisogno di alcun provvedimento recettizio da
parte dello Stato richiesto: si tratta di un metodo semplificato che i regolamenti
di seconda generazione, come prima accennato, hanno adottato come generale.
Chi chieda l’esecutorietà o contesti il riconoscimento, deve produrre i
documenti di cui all’art. 37 e il certificato di cui all’art. 39.
I certificati in questione sono parte integrante del regolamento, di cui
costituiscono gli allegati. Questi sono propriamente dei moduli predisposti e
differenziati a seconda dell’oggetto della statuizione che si intende far
circolare: l’allegato I, concerne il “Certificato di cui all'articolo 39 sulle
decisioni in materia matrimoniale”; l’allegato II il “Certificato di cui
all'articolo 39 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale”, l’allegato
III “Certificato di cui all'articolo 41 paragrafo 1, sulle decisioni in materia di
diritto di visita”, l’allegato IV “Certificato di cui all’all'articolo 47, paragrafo 1
sul ritorno del minore”.
I certificati possono essere rettificati in base al diritto dello Stato di origine, ma
per la certificazione del diritto di visita (art. 41) e per quella concernente il
ritorno del minore, l’art. 43, n. 2, esclude impugnazione che pure fosse prevista
nello Stato emittente.
La stranezza, che non mancherà di porre qualche imbarazzo alla pratica, è
l’assenza di un allegato specifico per gli atti stragiudiziali idonei a circolare di
cui all’art. 46, a differenza degli altri regolamenti che prevedono un modulo ad
hoc.
Per gli accordi di negoziazione assistita sarà l’avvocato a rilasciare una copia
autentica degli stessi, quale detentore degli originali, analogamente all’attività
svolta dai notai per gli atti pubblici o le scritture private autenticate, mentre per
la negoziazione perfezionata dinanzi al sindaco sarà l’ufficiale dello stato
civile.
7. La circolazione delle obbligazioni alimentari previste negli accordi di
negoziazione assistita. Parziale riconducibilità al Reg. 4/2009.
Il Reg. 4/2009 disciplina la circolazione delle statuizioni di natura alimentare
qualunque sia il soggetto beneficiario: il coniuge, il minore, il maggiorenne
non autosufficiente o il maggiorenne portatore di handicap.
Il legislatore europeo ha voluto offrire una tutela ad hoc per questo tipo di
creditori allo scopo di facilitare la riscossione del credito (così espressamente
l’11° considerando).
L’ambito di applicazione è individuato dall’art. 1 nelle <<obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di
affinità>>. La Corte di giustizia ne ha offerto una definizione estensiva,
caratterizzata dallo scopo della prestazione e nel cui ambito devono, pertanto,
essere ricondotte tutte le prestazioni dirette a garantire il sostentamento del
coniuge, anche se prese nella forma del versamento forfettario di una somma o
12
del trasferimento di un bene immobile22. Alla stessa sono, dunque, certamente
riconducili le nozioni di <<alimenti>> e di <<mantenimento>> utilizzate, nelle
rispettive accezioni, nel nostro ordinamento.
Nonostante
l’indicazione
giurisprudenziale
circa
l’adozione
di
un’interpretazione estensiva, oltre che autonoma rispetto al diritto nazionale dei
singoli Stati membri, parrebbe escluso da parte della dottrina23 il credito
alimentare derivante da rapporti di fatto non disciplinati dalla legge: sarebbero,
dunque, da escludere eventuali accordi alimentari accessori a convivenze di
fatto se non rientranti nelle discipline delle unioni civili variamente previste nei
Paesi UE. Non mancano, tuttavia, prospettazioni più accondiscendenti,
giustificate dal respiro ampio dell’11° considerando che evoca <<tutti i
creditori di alimenti>> e dalla circostanza che la lettera dell’art. 1 non compie
alcun richiamo a un vincolo legislativamente disciplinato. A queste indicazioni
fa pendent la nozione di <<creditore>> offerta dall’art. 2 dedicato alle
definizioni, identificato come <<qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si
presume siano dovuti alimenti>>.
La competenza territoriale è disciplinata dall’art. 3, il quale prevede,
alternativamente, il foro della residenza della parte convenuta (art. 3, lett. a),
ovvero della parte attrice (art. 3, lett. b), l’autorità che secondo la legge del
foro è competente a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone,
qualora la domanda alimentare sia alla stessa accessoria e salvo che la
competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (art. 3,
lett. c), ed infine l’autorità che secondo la legge del foro è competente a
conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la
domanda alimentare sia alla stessa accessoria e salvo che la competenza sia
fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti (art. 3, lett. d)24.
22
C. giust., 27 febbraio 1997, Van den Boogard, C- 220/95.
La sentenza è stata resa con riferimento all’art. 5, n. 2, della Convenzione di Bruxelles del
1968, nell’ambito della quale era disciplinata la materia alimentare sino all’adozione e
all’entrata in vigore del Reg. 4/2009.
23
L. Querzola, Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in Manuale di diritto processuale
civile europeo, cit., 149.
24
C. giust. 16 luglio 2015, C-184/14, ha stabilito che nel caso di pendenza sia di un’azione di
cui all’art. 3, lett. c), sia di cui all’art. 3, lett. d), con entrambe domande alimentari accessorie,
prevale la seconda: <<47. Pertanto, dal tenore letterale, dagli obiettivi perseguiti e dal contesto
nel quale l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 si inserisce emerge che quando
due giudici sono investiti, rispettivamente, di un’azione relativa alla separazione o allo
scioglimento del vincolo coniugale tra coniugi genitori di figli minori e di un’azione vertente
sulla responsabilità genitoriale su tali minori, una domanda di obbligazione alimentare in
favore di questi ultimi non può essere considerata accessoria tanto all’azione relativa alla
responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di detto regolamento, quanto
all’azione relativa allo stato delle persone, a norma dell’articolo 3, lettera c), di detto
regolamento. Tale domanda può essere considerata accessoria solamente all’azione in materia
di responsabilità genitoriale. 48
Di conseguenza, occorre rispondere alla questione posta che
l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 dev’essere interpretato nel senso che,
qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o
allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro
Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale
riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di
quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai
sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.>>.
13
A questi fori si affianca l’indicazione convenzionale del foro, valida nei limiti
sanciti dall’art. 4, cui si aggiunge l’accettazione tacita quando il convenuto
compaia dinanzi al giudice senza eccepirne l’incompetenza, ai sensi dell’art. 5.
La riconducibilità degli atti di negoziazione assistita a questo regolamento è
più problematica rispetto al Reg. 2201/2003, il quale, come si è visto poco
sopra, attua un’espressa equiparazione degli “atti cui la legge dello Stato
conferisce efficacia esecutiva”, agli atti pubblici e alle decisioni giurisdizionali.
Le norme contenute nel Reg. 4/2009 sono più restrittive e, per certi versi, meno
chiare.
Il Capo VI del regolamento, intitolato <<transazioni giudiziarie e atti
pubblici>>, ripete esclusivamente queste due tipologie di atti nella rubrica
dell’unica disposizione che lo compone, l’art. 48, intitolato “Applicazione del
presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici” e che
prevede testualmente: <<1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici
esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato
membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV. 2. Le
disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle
transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.>>.
La portata normativa si presenta piuttosto netta nel tuo tenore letterale e non
smussabile nemmeno alla luce della definizione di <<atto pubblico>> offerta
dall’art. 2, n. 3, lett. b), la quale riconduce alla nozione <<qualsiasi
convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità
amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata>>.
La negoziazione conclusa davanti al sindaco ha, come si è detto, natura di atto
pubblico ed i problemi si concentrano, piuttosto, sugli accordi di negoziazione
forense che tale natura, almeno in difetto di un’integrazione legislativa o
regolamentare, non pare avere.
Manca, invero, in questo regolamento, una disposizione analoga all’art. 46 del
Reg. 2201/2003 che assuma tra gli atti diversi ai provvedimenti giurisdizionali
idonei a circolare, quelli cui lo Stato emittente riconosce efficacia esecutiva.
Pur essendo portatrice di un personale favor, ove ragionevolmente sostenibile,
verso la circolazione intra europea dei provvedimenti, non mi pare che il ruolo
dell’avvocato, nel silenzio della legge, possa essere equiparato a quello di una
“autorità amministrativa” e difficile è pure sostenere che il nulla osta o
l’autorizzazione della procura integri la negoziazione tra le ipotesi di “atto
autenticato da parte dell’autorità amministrativa”.
La lettera delle prescrizioni in questione parrebbe, dunque, escludere le
previsioni alimentari contenute nell’accordo di negoziazione forense tra quelle
idonee a circolare, determinando un’asimmetricità tra i provvedimenti
rientranti nel Reg. 2201/2003 e quelli coperti dal Reg. 4/2009, che pur sono
sovente complementari ai primi.
Il risultato interpretativo in questione è in contrasto con l’intento di facilitare la
riscossione del credito alimentare che pervade il regolamento, ma in difetto di
intervento legislativo (europeo a uniformare la natura degli atti stragiudiziali
idonei a circolare ai sensi dei due regolamenti in questione, ovvero di quello
italiano così da chiarire la natura della negoziazione forense attribuendo alla
stessa la qualità di atto pubblico a dirimere ogni fraintendimento), mi parrebbe
arbitrario offrire una risposta positiva unicamente alla luce della convenienza
di questa posizione.
14
Nemmeno le obbligazioni alimentari previste nell’accordo di negoziazione
forense possono essere considerate un “credito non contestato” suscettibile di
circolare in virtù del Reg. 805/2004 (istitutivo del titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati), poiché anche quest’ultimo annovera tra i titoli
certificabili come titoli esecutivi europei il riconoscimento di un debito
effettuato in un atto pubblico (art. 3, n. 1, lett. d).
Per le previsioni alimentari degli accordi di negoziazione forense resta,
tuttavia, esperibile la via del decreto ingiuntivo europeo previsto dal Reg.
1896/2006, che ha aggiornato i propri allegati con il Reg. 936/2012. L’istituto
adotta, come noto, il modello monitorio puro con la conseguenza di svincolare
la domanda d’ingiunzione da una prova di natura documentale. E’ sufficiente,
come indica il modulo relativo al punto 10, descrivere le prove a sostegno del
credito. L’utilizzabilità dello strumento per gli accordi che abbiano natura
alimentare trova conferma nel punto 3 del modulo d’ingiunzione che tra i
motivi della competenza giurisdizionale indica, per l’appunto, al codice n. 13,
il <<domicilio del creditore di alimenti>>25.
8. La circolazione dei crediti alimentari ai sensi del Reg. 4/2009
Gli atti extragiudiziari annoverabili alle decisioni ai sensi dell’art. 48, circolano
alle stesse condizioni di queste ultime.
Il Reg. 4/2009 ha disciplinato le modalità di riconoscimento ed esecuzione a
seconda che ai provvedimenti sia o meno applicabile il protocollo dell’Aia del
2007 concernente il diritto applicabile alle obbligazioni alimentari.
La differenza che ne scaturisce è che le decisioni e i provvedimenti a quelle
equiparabili emessi nei Paesi UE che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aia26, circolano senza bisogno di exequatur (art. 17), mentre per quelli
emessi nei Paesi non firmatari è necessario l’ottenimento dell’exequatur (art.
23) secondo modalità analoghe a quelle previste nel Reg. 44/2001 (oggi
“rifuso” nel Reg. 1215/2012).
Le decisioni giurisdizionali e gli atti alle stesse equiparati soggetti all’art. 17
(cioè emessi in Paesi assoggettati al protocollo dell’Aia del 2007), non
necessitano mai dell’exequatur, compreso nel caso in cui essi siano esecutivi
nello Stato di origine, ma non in quello richiesto di esecuzione. Essi circolano
come provvedimenti europei, sol che siano muniti della copia autentica e del
certificato rilasciato dall’autorità dello Stato di origine di cui all’allegato I (art.
20). Le decisioni giudiziarie implicano di diritto l’autorizzazione a procedere
25
Sui regolamenti da ultimo ricordati: F. Pastorelli, Il regolamento (CE) n. 805/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati; P. Biavati, Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento
europeo d’ingiunzione di pagamento, entrambi in Manuale di diritto processuale civile
europeo, cit., rispettivamente alle pagine 213 ss. e 311 ss.; mi permetto di richiamare anche C.
Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell’Unione Europea. Dalla domanda al
riconoscimento ed esecuzione del provvedimento giudiziale, Bologna, 2011, 257 ss.
26
Con decisione del Consiglio del 9 giugno 2011, l’Unione Europea ha approvato la
convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE), Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, 22 luglio 2011, L 192/39; si veda anche la decisione del
Consiglio del 9 aprile 2014 che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE
(2014/218/UE), Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 16 aprile 2014, L 113/1.
15
alle misure cautelari previste dallo Stato richiesto di esecuzione per espressa
previsione dell’art. 18: arduo è stabilire se anche gli atti stragiudiziali
equiparati attribuiscano al creditore analoga facoltà, giacché l’art. 48, n. 2,
prevede laconicamente l’applicabilità delle disposizioni concernenti la
circolazione anche alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici <<se del
caso>>. Dall’allegato I, emerge un trattamento del tutto analogo tra le decisioni
e gli atti di cui all’art. 48 e, pertanto, la risposta potrebbe essere positiva, ma in
assenza di chiarimenti da parte della Corte di giustizia circa la compatibilità
dell’atto stragiudiziale e l’effetto cautelare automatico, il condizionale resta
d’obbligo. Alcuni dei rimedi previsti dal regolamento riguardano
esclusivamente le decisioni giurisdizionali (ad esempio il riesame da parte
dell’autorità dello Stato d’origine nei casi di cui all’art. 19), mentre il diniego o
la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 21 sono esperibili avverso la
procedura esecutiva instaurata nello Stato richiesto dell’esecuzione e, in quanto
tale, anche quando la stessa sia instaurata in base a un titolo stragiudiziale.
Le decisioni giurisdizionali e gli atti alle stesse equiparati soggetti all’art. 23
(cioè emessi in Paesi non assoggettati al protocollo dell’Aia del 2007),
circolano, come detto poco sopra, analogamente a quanto previsto nel Reg.
44/2001 e, pertanto: il riconoscimento non è assoggettato ad alcun
procedimento (ma è suscettibile di opposizione per i motivi di cui all’art. 24),
mentre l’esecuzione è sottoposta all’ottenimento dell’exequatur da parte
dell’autorità incaricata dallo Stato richiesto dell’esecuzione. Esso, tuttavia, è
pressoché automatico e concesso senza che vi sia un controllo dell’assenza di
motivi ostativi alla circolazione (come espressamente prevede l’art. 30),
rimesso all’eventuale opposizione promossa dalla parte interessata cui il
provvedimento di rilascio dell’esecutorietà deve essere notificato ai sensi
dell’art. 31, entro trenta giorni (art. 32, n. 5), come invece avviene per
l’exequatur rilasciato ai sensi del Reg. 2201/2003.
L’ottenimento della dichiarazione di esecutorietà implica di diritto
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari (art. 36).
9. L’applicazione “residuale” del Reg. 1215/2012 agli accordi di
negoziazione
La specialità dei regolamenti sopra ricordati determina l’applicazione residuale
del Reg. 1215/2012, concernente la materia <<civile e commerciale>> con le
esclusioni precisate dall’art. 127.
27
Il Reg. 1215/2012 ha “rifuso” il Reg. 44/2001 e quest’ultimo è succeduto alla Convenzione
di Bruxelles del 1968.
Tra i numerosi commenti sul passaggio dalla Convenzione a Regolamento: S.M. Carbone, Il
nuovo spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001,
Torino 2002; M. De Cristofaro, Convenzione di Bruxelles: modifiche ai criteri di competenza
apportate dal reg. 44/2001, Int'l Lis, 2002, 1, 49; P. Bertoli, La disciplina della giurisdizione
civile nel Regolamento comunitario n. 44/2001, Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 625; F.
P. Mansi, Il giudice italiano e le controversie europee. Dalla convenzione di Bruxelles del
1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al regolamento (CE) n. 44/2001, Milano, 2004;
V. Siani, Il Regolamento Ce n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione
delle sentenze, Diritto comunitario e degli scambi internaz., 2003, 451 ss.; G.A.L. Droz, H.
Gaudemet-Tallon, La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en
Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale, Rev. crit. dr. int. privé, 2001, 635 ss.; J.-P.
16
Esso -destinato ad essere applicato alle azioni e alle decisioni emesse in seguito
ad azioni promosse dal 10 gennaio 2015 e agli atti alle stesse equiparatiprevede la circolazione in base al certificato rilasciato dall’autorità emittente
predisposto dagli allegati, senza bisogno di exequatur da parte del Paese
richiesto di esecuzione. Il regime è, dunque, molto più liberale di quello
disciplinato dal Reg. 2201/2003 ed analogo a quello previsto dal Reg. 4/2009
solo per i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aia.
Anche in questo caso l’opposizione al riconoscimento e all’esecuzione può
essere proposta per i motivi tradizionali (contrarietà all’ordine pubblico,
violazione del contraddittorio, contrarietà con altra decisione dello Stato
richiesto dell’esecuzione o con una decisione anteriore di un altro Stato
membro o terzo) facendo valere gli stessi preferibilmente, come indica il 30°
considerando, nella medesima procedura prevista per i motivi d’opposizione
derivanti dal diritto interno.
Questo regolamento resta applicabile alle misure relative ai beni del minore
non attinenti alla protezione dello stesso, cioè quelle che non riguardano a) la
designazione e le funzioni di una persona avente la responsabilità di gestire i
beni del minore o che lo rappresentino o assistano e b) le misure relative
all’amministrazione, conservazione o alienazione dei beni del minore, come
precisa il nono considerando del Reg. 2201/2003.
Se, dunque, lo spazio coperto dal Reg. 1215/2012 in materia minorile è del
tutto residuale, quando le statuizioni (non alimentari) riguardino maggiorenni
non autonomi economicamente o con handicap (ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 per quanto riguarda l’Italia), v’è piena operatività dello stesso.
Alla <<materia civile e commerciale>> assunta nell’art. 1 sono, inoltre,
riconducibili tutte le previsioni di natura economica intercorrenti tra coniugi
che non siano ricomprese nella nozione di alimenti (coperta dal Reg. 4/2009) e
che non riguardino il regime patrimoniale tra coniugi in quanto materia esclusa,
cioè quegli accordi che non abbiano causa diretta nel matrimonio e
sostanzialmente di natura contrattuale, a cui i coniugi danno sistemazione in
occasione della separazione o del divorzio.
Il problema della copertura degli accordi di negoziazione assistita da parte di
queste disposizioni non si pone, dunque, con riferimento all’oggetto
Beraudo, Le Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
JCP, 2001, 1046.
La Danimarca, che in un primo momento aveva scelto di non aderire al Regolamento 44/2001
come indicato dal 21° e dal 22° considerando, ha successivamente sottoscritto un Accordo con
la Comunità europea con il quale si è impegnata al rispetto delle disposizioni del medesimo.
Tale Accordo è pubblicato in GUCE n. L 299/61 del 16 novembre 2005.
Sul Reg. 1215/2012, tra i molti scritti: F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni
straniere nel regolamento (UE) n.1215/2012 (rifusione), Milano, 2015; P. Franzina, X.
Kramer, J. Fitchen, The Recognition and Enforcement of Member State Judgements, sub arts.
36-57, in AA.VV. The Brussels I Recast, a cura di A. Dickinson, E. Lein, Oxford, 2015; P.
Franzina, X. Kramer, J. Fitchen, The Recognition and Enforcement of Member State
Judgements, sub arts. 36-57, in AA.VV. The Brussels I Recast, a cura di A. Dickinson, E.
Lein, Oxford, 2015.C. Silvestri, Recasting Brussels I: il nuovo regolamento 1215/2012, Riv.
trim. dir. proc. civ., 2013, 677 ss.; O. Lopes Pegna, Il regime di circolazione delle decisioni nel
Regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I-bis>>), Riv. dir. internaz., 2013, 1217 ss.; A.
Nuyts, La refonte du règlement Bruxelles I, Rev. crit. de droit int. privé, 2013, 139 ss.; A.
Leandro, Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (<<Bruxelles I bis>>), Il
giusto processo civile, 2013, 615; L.J.E. Timmer, Abolition of exequatur under Brussels I
Regulation: Ill Conceived and Premature?, Journal of Private Law, 2013, 129 ss.
17
dell’accordo, pacificamente rientrante nell’ambito di applicazione residuale sin
qui descritto, ma, ancora una volta, investe il profilo formale degli “atti
diversi” dalle decisioni giurisdizionali per i quali valgono le stesse
considerazioni svolte con riferimento all’art. 48 del Reg. 4/2009 e al Reg.
804/2005.
Anche il Reg. 1215/2012 estende, infatti, il proprio regime di circolazione agli
atti pubblici aventi efficacia esecutiva (art. 58) e alle transazioni giudiziarie
(art. 59), ai quali sono applicate, <<se del caso>>, le stesse disposizioni
previste per le decisioni giurisdizionali.
L’accezione di atto pubblico con efficacia esecutiva equiparabile alle decisioni
giudiziarie è stata qui, diversamente che per gli altri regolamenti ricordati,
oggetto di un (solo) intervento interpretativo della Corte di giustizia reso con
riferimento all’art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 1968, passato
invariato nel Reg. 44/2001 e poi nel Reg. 1215/2012.
La sentenza, emessa nel caso Unibank28, poneva la questione se costituissero
atti pubblici esecutivi, titoli di credito previsti dal diritto danese sottoscritti dal
debitore senza l’intervento di ufficiali pubblici.
La Corte premette che <<il carattere autentico di tali atti deve essere
dimostrato in modo incontestabile, cosicché il giudice dello Stato [richiesto del
riconoscimento, ndr] (…) possa far affidamento sull’autenticità degli stessi>> e
prosegue rilevando: <<Ora, dato che gli atti tra privati non possiedono, di per
sé, tale carattere, l'intervento di un'autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità
legittimata dallo Stato d'origine è, di conseguenza, necessario per conferire loro
la qualifica di atti autentici.>> (punto 15 della motivazione, cui appartengono
entrambe le frasi virgolettate).
La conclusione non può, dunque, che essere <<nel senso che un titolo di
credito esecutivo in base al diritto dello Stato d'origine la cui autenticità non sia
stata attestata da un'autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò
autorizzata da tale Stato non costituisce un atto autentico ai sensi dell'art. 50
della Convenzione di Bruxelles.>> (punto 21 motivazione).
L’indicazione è sorretta dalle considerazioni svolte dall’Avv. Gen. La Pergola,
il quale osserva come l’espressione <<atti autentici ricevuti>> richiami un
processo di formazione dell’atto al quale partecipano oltre che le parti
interessate anche il soggetto destinato a conferire allo stesso il carattere di atto
pubblico. A questi rilievi l’Avvocato aggiunge considerazioni di opportunità
che condurrebbero ad un’interpretazione prudente di questa categoria di atti, in
ragione della loro equiparazione alle decisioni giurisdizionali ed anzi alla
previsione di un regime ancor più semplificato di circolazione, che risente
soltanto di una loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico29.
28
C. giust., 17 giugno 1990, C-260/97, Unibank c.Christensen, Racc., 1999, I, 3715.
A. La Pergola, conclusioni rese il giorno 2 febbraio 1999, punto 7 delle stesse che recita
testualmente: <<Un primo rilievo, di carattere testuale, a favore di questa soluzione si rinviene
nella formulazione dello stesso art. 50: la norma, infatti, fa riferimento ad «atti
autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente» (8). E l'espressione
«ricevuti» richiama l'idea di un processo di formazione dell'atto che non prevede solo la
partecipazione delle parti interessate, ma anche di un altro soggetto chiamato, appunto, a
ricevere l'atto stesso e a conferire ad esso i caratteri dell'«atto autentico». Il testuale disposto
della norma in esame — segnatamente l'impiego del termine «ricevuti» — lascia quindi
supporre che essa contempli una categoria di atti che costituisce il risultato dell'esercizio della
funzione di pubblica documentazione, variamente distribuita dall'ordinamento tra pubblici
ufficiali ed altri soggetti la cui competenza è circoscritta dalla legge (9). Questa conclusione,
poi, mi sembra l'unica compatibile e coerente con la ratio della Convenzione. Tale strumento
29
18
E’ pur vero che dal 1990 ad oggi l’integrazione (perlomeno) giudiziaria
europea ha fatto grandi passi, tali da consentire il superamento dei timori che
inducevano La Pergola all’adozione di una nozione restrittiva di atto pubblico.
La stessa Corte di giustizia ha, nel corso degli anni, abituato ad
un’interpretazione restrittiva dei motivi ostativi alla circolazione e all’utilizzo
quale canone ermeneutico del favor verso la mobilità delle decisioni entro lo
spazio giudiziario europeo30. Si tratta di elementi che, forse, possono oggi
condurre a risultati di maggior apertura, perlomeno in casi come quello della
negoziazione assistita forense in cui l’atto non è “ricevuto” da un pubblico
ufficiale, ma da questi autorizzato o vistato.
convenzionale, infatti, è volto a «facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle
sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido» (10). Ora, alle decisioni
giudiziarie l'art. 50 della Convenzione in esame assimila gli «atti autentici ricevuti ed aventi
efficacia esecutiva in un altro Stato contraente». Tali strumenti, quindi, possono, per così dire,
«circolare» al pari delle sentenze, nel senso che ad essi, in virtù del suddetto art. 50, viene
riconosciuto un trattamento preferenziale relativamente alla loro esecuzione in altri Stati
contraenti. Anzi, può dirsi che il regime previsto dalla Convenzione per gli atti autentici sia di
maggior favore rispetto a quello riservato alle decisioni giudiziarie: ed infatti, come prevede lo
stesso art. 50, la domanda di exequatur di un atto autentico può essere respinta solo se la sua
esecuzione è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, mentre, nel caso delle sentenze,
possono essere invocati altri motivi di rigetto (11). Ebbene, tenuto conto delle conseguenze che
discendono dalla qualificazione di un atto come «atto autentico», è opportuno che la categoria
in esame sia definita con cautela.
30
V. supra, nota n. 21.
19