Determina n° 8688 del 2004 - Agricoltura Regione Emilia

QUOTE LATTE - SISTEMI INFORMATIZZATI DI REGISTRAZIONE DELLE
ANALISI DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DEL LATTE
APPLICAZIONE ART. 13 D.M. 31/07/2003.
Prot. n. (APN/04/23039
)
DETERMINAZIONE N.008688/2004
_____________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI
Viste:
-
la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37,
comma 4;
-
la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali”;
-
la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n.
4244 del 31 marzo 2004 relativa al conferimento degli
incarichi
dirigenziali
nell'ambito
della
propria
Direzione, nonché la successiva deliberazione della
Giunta regionale n. 642 del 5 aprile 2004 recante
"Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi
di livello dirigenziale (decorrenza 1/4/2004)";
Visti:
-
il Reg. CE 1788/03 del Consiglio che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari e il Reg. CE 595/04 della Commissione che fissa
le modalità di applicazione del prelievo supplementare
di cui al citato regolamento 1788/2003;
-
il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con
Legge 30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa
interna di applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", che
stabilisce le modalità di attuazione della normativa
comunitaria in materia di quote latte e di prelievo
supplementare;
-
il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante "Modalità
di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119,
concernente il prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari";
-
la delibera della Giunta regionale n. 2623 del 15
dicembre 2003 avente per oggetto "Indicazione dei
laboratori per la determinazione del tenore di materia
grassa del latte ai sensi del D.M. 31 luglio 2003";
Considerato che il citato Reg. CE 595/04:
-
stabilisce che l’acquirente effettui, al termine di
ciascun periodo di 12 mesi, per ogni produttore, un
conteggio nel quale sono indicati il quantitativo e il
tenore di materia grassa del latte consegnato, da
trasmettere all'autorità competente dello Stato membro
(art. 8 paragrafo 1 e 2);
-
prescrive la tenuta da parte del medesimo acquirente di
una specifica contabilità nella quale, sia indicato, fra
l'altro, per ciascun produttore e per ogni mese, il
tenore medio di materia grassa del latte ritirato;
Considerato, altresì, che l’articolo 13 del D.M. 31
luglio 2003 prevede che:
-
gli acquirenti effettuino uno o due prelievi al mese in base alla localizzazione territoriale dell'azienda
e/o all'ammontare della quota
posseduta - per il
calcolo del tenore di materia grassa effettuando le
analisi presso gli Istituti Zooprofilattici od in altri
laboratori secondo quanto disposto dalle Regioni;
-
i certificati delle analisi devono essere tenuti
unitamente alla documentazione contabile relativa alle
quote latte;
-
le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di
registrazione delle analisi che comunque garantiscano
l’effettivo controllo delle stesse;
Rilevato che:
-
a livello regionale alcuni laboratori utilizzano sistemi
informatizzati per l'invio dei dati relativi alle
analisi del latte, tra cui quelle del grasso;
-
i dati analitici sono trasmessi in formati non
modificabili e che comunque sono archiviati anche su
supporto cartaceo, presso il laboratorio che
le analisi;
effettua
Valutato
che
i
suddetti
sistemi
informatizzati
contribuiscono in modo rilevante alla semplificazione delle
operazioni di gestione dei dati facilitando l'attività degli
acquirenti;
Ritenuto pertanto che l’archiviazione informatica dei
dati relativi alle analisi del grasso unitamente alla
archiviazione cartacea degli stessi presso il laboratorio che
effettua le analisi, garantisca l'effettivo controllo delle
stesse;
Attestata la regolarità amministrativa del presente
provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;
D E T E R M I N A
1. di consentire, per quanto indicato in premessa e qui
integralmente richiamato, la registrazione informatica dei
dati relativi alle analisi del grasso, purché siano
rispettate le seguenti condizioni:
a) la trasmissione dei dati da parte del laboratorio sia
effettuata attraverso un formato non modificabile;
b) l'archiviazione cartacea dei dati avvenga presso il
laboratorio che effettua le analisi;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRODUZIONI ANIMALI
(Dr. Davide Barchi)