QUOTE LATTE - SISTEMI INFORMATIZZATI DI REGISTRAZIONE DELLE ANALISI DEL TENORE DI MATERIA GRASSA DEL LATTE APPLICAZIONE ART. 13 D.M. 31/07/2003. Prot. n. (APN/04/23039 ) DETERMINAZIONE N.008688/2004 _____________________________________________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI Viste: - la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4; - la deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”; - la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 4244 del 31 marzo 2004 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della propria Direzione, nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5 aprile 2004 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/4/2004)"; Visti: - il Reg. CE 1788/03 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari e il Reg. CE 595/04 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui al citato regolamento 1788/2003; - il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con Legge 30 maggio 2003, n. 119 "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", che stabilisce le modalità di attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare; - il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"; - la delibera della Giunta regionale n. 2623 del 15 dicembre 2003 avente per oggetto "Indicazione dei laboratori per la determinazione del tenore di materia grassa del latte ai sensi del D.M. 31 luglio 2003"; Considerato che il citato Reg. CE 595/04: - stabilisce che l’acquirente effettui, al termine di ciascun periodo di 12 mesi, per ogni produttore, un conteggio nel quale sono indicati il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte consegnato, da trasmettere all'autorità competente dello Stato membro (art. 8 paragrafo 1 e 2); - prescrive la tenuta da parte del medesimo acquirente di una specifica contabilità nella quale, sia indicato, fra l'altro, per ciascun produttore e per ogni mese, il tenore medio di materia grassa del latte ritirato; Considerato, altresì, che l’articolo 13 del D.M. 31 luglio 2003 prevede che: - gli acquirenti effettuino uno o due prelievi al mese in base alla localizzazione territoriale dell'azienda e/o all'ammontare della quota posseduta - per il calcolo del tenore di materia grassa effettuando le analisi presso gli Istituti Zooprofilattici od in altri laboratori secondo quanto disposto dalle Regioni; - i certificati delle analisi devono essere tenuti unitamente alla documentazione contabile relativa alle quote latte; - le Regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l’effettivo controllo delle stesse; Rilevato che: - a livello regionale alcuni laboratori utilizzano sistemi informatizzati per l'invio dei dati relativi alle analisi del latte, tra cui quelle del grasso; - i dati analitici sono trasmessi in formati non modificabili e che comunque sono archiviati anche su supporto cartaceo, presso il laboratorio che le analisi; effettua Valutato che i suddetti sistemi informatizzati contribuiscono in modo rilevante alla semplificazione delle operazioni di gestione dei dati facilitando l'attività degli acquirenti; Ritenuto pertanto che l’archiviazione informatica dei dati relativi alle analisi del grasso unitamente alla archiviazione cartacea degli stessi presso il laboratorio che effettua le analisi, garantisca l'effettivo controllo delle stesse; Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003; D E T E R M I N A 1. di consentire, per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, la registrazione informatica dei dati relativi alle analisi del grasso, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la trasmissione dei dati da parte del laboratorio sia effettuata attraverso un formato non modificabile; b) l'archiviazione cartacea dei dati avvenga presso il laboratorio che effettua le analisi; 2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI (Dr. Davide Barchi)