IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI LAVORATORI DISABILI DOPO

IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI LAVORATORI DISABILI DOPO LA
RIFORMA FORNERO.
Debhorah Di Rosa
Anche quest’anno è stato prorogato il termine per l’invio, esclusivamente telematico, del
prospetto informativo recante i dati occupazionali e la situazione aziendale rispetto agli
obblighi e prescrizioni dettate dalla legge n. 68 del 1999: entro il 15 febbraio, dunque, le
aziende nelle quali siano verificati mutamenti della situazione occupazionale tali da
determinare l ’obbligo di assunzione di soggetti disabili o ad incidere sul computo della
quota di riserva, devono effettuare la trasmissione telematica ai servizi competenti del
Ministero del lavoro. Non sono tenute all’adempimento le aziende che, pur destinatarie
della norma, non hanno subito, nel 2012, variazioni tali da modificare l’ ambito di
applicazione della stessa.
LA QUOTA DI RISERVA E LA BASE DI COMPUTO
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.3 della legge n.68/1999 tutti i datori di lavoro che
occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere:
Figura 1. Modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale
un lavoratore disabile per un organico da
15 a 35 dipendenti;
due lavoratori per un organico dai 36 ai 50
dipendenti;
il 7% dei lavoratori occupati se l’organico
supera i 50 dipendenti
In quest'ultimo caso sussiste anche l'onere di assumere i soggetti indicati dall'art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, nelle seguenti misure:
- datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
- datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico
complessivo aziendale.
La legge n. 68/1999 disciplina altresì le modalità di assunzione, prevedendo la
possibilità di effettuare richiesta nominativa per:
• tutte le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti;
• il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 35 a 50
dipendenti;
• il 60% delle assunzioni cui sono tenuti di datori ci lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
La restante parte delle assunzioni va realizzata inoltrando richiesta numerica al centro
per l’impiego, che farà riferimento alla graduatoria regionale dei lavoratori con
disabilità.
La legge 92/2012 determina un notevole allargamento della base occupazionale su cui
calcolare la quota di assunzioni da riservare ai soggetti disabili: il comma 1 dell’articolo
4 della Legge n. 68/1999, come sostituito dalla Riforma, include nella base di computo:
 tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori
a tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi (con la sola
eccezione quelli assunti per sostituire altri dipendenti assenti e aventi diritto
alla conservazione del posto di lavoro)
 i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, che si
computano in proporzione all'orario effettivamente svolto riferito alle ore
lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, sommando le ore di tutti i contratti
di lavoro part-time e rapportando la somma ottenuta al totale delle ore
prestate a tempo pieno in base al contratto collettivo di lavoro della categoria,
con arrotondamento all'unità delle frazioni superiori allo 0,50.
Figura 2. Modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale
Lavoratori part-time
5
Somma orario dei lavoratori part-time: 2 a 20 ore, 2 a 30 ore, 1 a
125 ore settimanali
25 ore settimanali
totali
Ore settimanali previste dal contratto
40
Lavoratori part-time da conteggiare= (125/40 arrotondato)
3
Lavoratori part-time da non computare (5-3)
2
Figura 2. Esempio di calcolo - obbligo di una richiesta nominativa
LE ESCLUSIONI
Fatte salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore, rimangono esclusi
dalla base di computo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 68/1999, come sostituito
dalla Riforma:
 i lavoratori disabili già occupati ai sensi della stessa legge n. 68/1999;
 i soci di cooperative di produzione e lavoro;
 i dirigenti;
 i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;

i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2,
quali orfani, vedove, profughi;
 gli apprendisti (come chiarito dal Ministero con nota operativa 17699 del
12/12/2012)
 Il personale viaggiante e navigante delle aziende che operano nel settore del
traporto aereo, marittimo o terrestre;
 Il personale di cantiere delle aziende edili; a tal proposito la Legge 92/2012 ha
specificato che, a prescindere dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori, si
considera si considera personale di cantiere del settore edile anche quello
operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione purchè svolte direttamente in cantiere; l'esclusione non si applica
ai dipendenti delle aziende del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di
manufatti, anche se inquadrate nel settore edile (ML interpello n. 36/2010).
 i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
 i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
 i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
 i lavoratori a domicilio;
 i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 4 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Ulteriori esclusioni sono previste per il settore degli impianti a fune, per partiti politici,
organizzazioni sindacali, IPAB, enti e associazioni artistiche e culturali, istituti scolastici
religiosi, servizi di polizia, protezione civile, difesa nazionale.
LAVORATORI BENEFICIARI
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999 possono richiedere l'iscrizione nelle liste del
collocamento obbligatorio le persone disabili non occupate, appartenenti alle seguenti
categorie:
- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- i non vedenti e i sordi;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio
Coloro che durante il rapporto di lavoro sono divenuti disabili con una percentuale pari o
superiore al 60% ,in conseguenza di infortunio o malattia, possono essere computati
nella quota di riserva a condizione che l’infortunio o la malattia non sono imputabili
all’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dopo apposito accertamento presso le
competenti sedi INPS.
L’ISTITUTO DEGLI ESONERI
L’articolo 5 della Legge n. 68/1999 prevede l’esonero dall’applicazione della normativa
sul collocamento obbligatorio di alcuni datori di lavoro che non possono occupare
l'intera percentuale dei disabili a causa della:
a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali
nelle quali si svolge l'attività stessa;
c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. elevata
specializzazione tecnica).
L’esonero viene concesso per 12 mesi nella misura massima del 60% della quota di
riserva, innalzabile all'80 per cento per i datori di lavoro che operano nel settore della
sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. I datori di lavoro che
usufruiscono dell’esonero devono versare al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili un contributo, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato. In caso di mancato o inesatto versamento del
contributo esonerativo il datore di lavoro inadempiente viene diffidato ad adempiere.
LE SOSPENSIONI TEMPORANEE
Gli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 sono sospesi:
- nei confronti delle imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga,
contratti di solidarietà difensiva e durante le procedure concorsuali, nell’ambito
provinciale e per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento
in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa;
- nei confronti delle imprese che hanno in atto procedure di mobilità e di licenziamento
collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno
cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza
all'assunzione;
- per le aziende del settore creditizio che ricorrono all'intervento del Fondo di solidarietà
per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale;
Per usufruire della sospensione degli obblighi di riserva il datore di lavoro deve
presentare al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio
dove si trova la sede legale dell'impresa, ovvero al Ministero del lavoro in caso di unità
produttive ubicate in più province, apposita richiesta di autorizzazione, corredata sia
della documentazione atta a dimostrare la sussistenza di una delle suddette situazioni di
crisi aziendale, che del relativo provvedimento amministrativo di riconoscimento.
LE COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Gli obblighi di assunzione di disabili devono essere rispettati a livello nazionale: i datori di
lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i gruppi di imprese
possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto a compensazione automatica, senza
ulteriori adempimenti formali. del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità
produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
A ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive della
stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo va presentato telematicamente
il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.
Con riguardo all'esonero parziale, è inammissibile, come già avveniva nel precedente
sistema, la presentazione contestuale dell'istanza di esonero parziale e compensazione
territoriale per le unità produttive dell'azienda, o le imprese del gruppo, che insistono
sulla medesima sede provinciale, dal momento che i due istituti si pongono obiettivi
opposti: l'uno prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti e
l'altro vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono
utilizzarli.
LE CONVENZIONI
Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili sono
previste apposite convenzioni attraverso le quali lavoratori, datori di lavoro, uffici
provinciali ed enti che possono favorire l'integrazione lavorativa definiscono un
programma personalizzato di interventi propedeutici all'inserimento progressivo nel
luogo di lavoro. Sono previsti tre tipi di convenzioni:
a) ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace
inserimento lavorativo senza accedere alle agevolazioni previste dalla legge;
b) di integrazione lavorativa per l'avviamento di lavoratori disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, che
permettono di accedere alle agevolazioni previste dalla legge;
c) con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che permettono di identificare un
percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente
al mercato del lavoro aperto.
I primi due tipi di convenzione (art. 11) sono stipulati tra uffici provinciali per
l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, imprese pubbliche e private e lavoratori
disabili. Esse possono essere attivate qualora si valuti che il lavoratore richieda particolari
interventi di sostegno per favorire il suo inserimento lavorativo e rimuovere gli ostacoli
che si presentano in azienda, anche sulla base di una valutazione tecnica della struttura
preposta agli interventi del collocamento mirato. I lavoratori disabili psichici vengono
avviati su richiesta nominativa solo mediante le convenzioni. Queste convenzioni
possono essere stipulate anche da aziende non soggette all'obbligo di assunzione, cioè
con meno di 15 dipendenti: in tal caso le aziende contraenti possono usufruire delle
agevolazioni previste dalla legge.
Gli uffici provinciali, in presenza di una accertata difficoltà ad inserire il lavoratore
disabile direttamente in azienda possono stipulare il terzo tipo di convenzione con i
datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione finalizzate all'inserimento
temporaneo dei lavoratori disabili presso le cooperative sociali ovvero presso liberi
professionisti disabili, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di
lavoro. La legge prevede espressamente che la convenzione sia subordinata alla
sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di
lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo da parte dell'azienda;
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi;
Le convenzioni non sono ripetibili in capo allo stesso soggetto, non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero
più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3 della legge
n.68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
SGRAVI CONTRIBUTI E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
Dal 1º gennaio 2008, è stata eliminata la previgente fiscalizzazione totale della
contribuzione per otto anni o parziale per cinque anni ed è stato introdotto un
contributo all'assunzione per i datori di lavoro che assumono a tempo
indeterminato disabili a seguito di convenzioni stipulate ex art. 11, L. n. 68/1999,
calcolato in misura percentuale sul costo del lavoro, erogato dalle Regioni e dalle
Province autonome, quindi, non più a carico dell'INPS:
 nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni disabile
assunto, attraverso le convenzioni, a tempo indeterminato, con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero con handicap
intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
 nella misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni disabile
assunto, attraverso le convenzioni, a tempo indeterminato, con una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%;
 per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’ adeguamento
del posto di lavoro alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50%, per l'attivazione di tecnologie di
telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche sul posto
di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore
disabile, il contributo dovrà essere riproporzionata alla durata del rapporto lavoro,
così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. Rientrano tra i datori di lavoro destinatari delle agevolazioni, anche i
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge,
procedono, tuttavia, all'assunzione di disabili. Le agevolazioni contributive previste
per l’inserimento lavorativo delle persone disabili sono cumulabili con altri regimi
di aiuto concessi a titolo diverso e correlati ad altre forme di incentivazione alla
creazione di nuova occupazione.
LE SANZIONI
Il mancato invio del prospetto informativo è applicabile la sanzione amministrativa di
euro 635,11 maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo, diffidabile con il
pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto dell'importo. Tale sanzione aumenta
con il reiterarsi del comportamento omissivo e che può, pertanto, cumularsi negli anni. E’
ugualmente punibile il datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del
prospetto informativo, trasmette un prospetto talmente lacunoso e carente degli
elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo
avviamento lavorativo del disabile.