IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI LAVORATORI DISABILI DOPO LA RIFORMA FORNERO. Debhorah Di Rosa Anche quest’anno è stato prorogato il termine per l’invio, esclusivamente telematico, del prospetto informativo recante i dati occupazionali e la situazione aziendale rispetto agli obblighi e prescrizioni dettate dalla legge n. 68 del 1999: entro il 15 febbraio, dunque, le aziende nelle quali siano verificati mutamenti della situazione occupazionale tali da determinare l ’obbligo di assunzione di soggetti disabili o ad incidere sul computo della quota di riserva, devono effettuare la trasmissione telematica ai servizi competenti del Ministero del lavoro. Non sono tenute all’adempimento le aziende che, pur destinatarie della norma, non hanno subito, nel 2012, variazioni tali da modificare l’ ambito di applicazione della stessa. LA QUOTA DI RISERVA E LA BASE DI COMPUTO Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.3 della legge n.68/1999 tutti i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere: Figura 1. Modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale un lavoratore disabile per un organico da 15 a 35 dipendenti; due lavoratori per un organico dai 36 ai 50 dipendenti; il 7% dei lavoratori occupati se l’organico supera i 50 dipendenti In quest'ultimo caso sussiste anche l'onere di assumere i soggetti indicati dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, nelle seguenti misure: - datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità; - datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale. La legge n. 68/1999 disciplina altresì le modalità di assunzione, prevedendo la possibilità di effettuare richiesta nominativa per: • tutte le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti; • il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 35 a 50 dipendenti; • il 60% delle assunzioni cui sono tenuti di datori ci lavoro che occupano più di 50 dipendenti. La restante parte delle assunzioni va realizzata inoltrando richiesta numerica al centro per l’impiego, che farà riferimento alla graduatoria regionale dei lavoratori con disabilità. La legge 92/2012 determina un notevole allargamento della base occupazionale su cui calcolare la quota di assunzioni da riservare ai soggetti disabili: il comma 1 dell’articolo 4 della Legge n. 68/1999, come sostituito dalla Riforma, include nella base di computo: tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi (con la sola eccezione quelli assunti per sostituire altri dipendenti assenti e aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro) i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, che si computano in proporzione all'orario effettivamente svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, sommando le ore di tutti i contratti di lavoro part-time e rapportando la somma ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con arrotondamento all'unità delle frazioni superiori allo 0,50. Figura 2. Modalità di computo dei lavoratori a tempo parziale Lavoratori part-time 5 Somma orario dei lavoratori part-time: 2 a 20 ore, 2 a 30 ore, 1 a 125 ore settimanali 25 ore settimanali totali Ore settimanali previste dal contratto 40 Lavoratori part-time da conteggiare= (125/40 arrotondato) 3 Lavoratori part-time da non computare (5-3) 2 Figura 2. Esempio di calcolo - obbligo di una richiesta nominativa LE ESCLUSIONI Fatte salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore, rimangono esclusi dalla base di computo, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 68/1999, come sostituito dalla Riforma: i lavoratori disabili già occupati ai sensi della stessa legge n. 68/1999; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento; i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2, quali orfani, vedove, profughi; gli apprendisti (come chiarito dal Ministero con nota operativa 17699 del 12/12/2012) Il personale viaggiante e navigante delle aziende che operano nel settore del traporto aereo, marittimo o terrestre; Il personale di cantiere delle aziende edili; a tal proposito la Legge 92/2012 ha specificato che, a prescindere dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori, si considera si considera personale di cantiere del settore edile anche quello operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione purchè svolte direttamente in cantiere; l'esclusione non si applica ai dipendenti delle aziende del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti, anche se inquadrate nel settore edile (ML interpello n. 36/2010). i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Ulteriori esclusioni sono previste per il settore degli impianti a fune, per partiti politici, organizzazioni sindacali, IPAB, enti e associazioni artistiche e culturali, istituti scolastici religiosi, servizi di polizia, protezione civile, difesa nazionale. LAVORATORI BENEFICIARI Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 68/1999 possono richiedere l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio le persone disabili non occupate, appartenenti alle seguenti categorie: - gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; - gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; - i non vedenti e i sordi; - gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio Coloro che durante il rapporto di lavoro sono divenuti disabili con una percentuale pari o superiore al 60% ,in conseguenza di infortunio o malattia, possono essere computati nella quota di riserva a condizione che l’infortunio o la malattia non sono imputabili all’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dopo apposito accertamento presso le competenti sedi INPS. L’ISTITUTO DEGLI ESONERI L’articolo 5 della Legge n. 68/1999 prevede l’esonero dall’applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio di alcuni datori di lavoro che non possono occupare l'intera percentuale dei disabili a causa della: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. elevata specializzazione tecnica). L’esonero viene concesso per 12 mesi nella misura massima del 60% della quota di riserva, innalzabile all'80 per cento per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. I datori di lavoro che usufruiscono dell’esonero devono versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo il datore di lavoro inadempiente viene diffidato ad adempiere. LE SOSPENSIONI TEMPORANEE Gli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 sono sospesi: - nei confronti delle imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà difensiva e durante le procedure concorsuali, nell’ambito provinciale e per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa; - nei confronti delle imprese che hanno in atto procedure di mobilità e di licenziamento collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione; - per le aziende del settore creditizio che ricorrono all'intervento del Fondo di solidarietà per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale; Per usufruire della sospensione degli obblighi di riserva il datore di lavoro deve presentare al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, ovvero al Ministero del lavoro in caso di unità produttive ubicate in più province, apposita richiesta di autorizzazione, corredata sia della documentazione atta a dimostrare la sussistenza di una delle suddette situazioni di crisi aziendale, che del relativo provvedimento amministrativo di riconoscimento. LE COMPENSAZIONI TERRITORIALI Gli obblighi di assunzione di disabili devono essere rispettati a livello nazionale: i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i gruppi di imprese possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto a compensazione automatica, senza ulteriori adempimenti formali. del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. A ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo va presentato telematicamente il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. Con riguardo all'esonero parziale, è inammissibile, come già avveniva nel precedente sistema, la presentazione contestuale dell'istanza di esonero parziale e compensazione territoriale per le unità produttive dell'azienda, o le imprese del gruppo, che insistono sulla medesima sede provinciale, dal momento che i due istituti si pongono obiettivi opposti: l'uno prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti e l'altro vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono utilizzarli. LE CONVENZIONI Per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili sono previste apposite convenzioni attraverso le quali lavoratori, datori di lavoro, uffici provinciali ed enti che possono favorire l'integrazione lavorativa definiscono un programma personalizzato di interventi propedeutici all'inserimento progressivo nel luogo di lavoro. Sono previsti tre tipi di convenzioni: a) ordinarie, che prevedono la determinazione di un programma per favorire un efficace inserimento lavorativo senza accedere alle agevolazioni previste dalla legge; b) di integrazione lavorativa per l'avviamento di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, che permettono di accedere alle agevolazioni previste dalla legge; c) con cooperative sociali o liberi professionisti disabili, che permettono di identificare un percorso formativo personalizzato per lavoratori non in grado di accedere direttamente al mercato del lavoro aperto. I primi due tipi di convenzione (art. 11) sono stipulati tra uffici provinciali per l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, imprese pubbliche e private e lavoratori disabili. Esse possono essere attivate qualora si valuti che il lavoratore richieda particolari interventi di sostegno per favorire il suo inserimento lavorativo e rimuovere gli ostacoli che si presentano in azienda, anche sulla base di una valutazione tecnica della struttura preposta agli interventi del collocamento mirato. I lavoratori disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa solo mediante le convenzioni. Queste convenzioni possono essere stipulate anche da aziende non soggette all'obbligo di assunzione, cioè con meno di 15 dipendenti: in tal caso le aziende contraenti possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Gli uffici provinciali, in presenza di una accertata difficoltà ad inserire il lavoratore disabile direttamente in azienda possono stipulare il terzo tipo di convenzione con i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione finalizzate all'inserimento temporaneo dei lavoratori disabili presso le cooperative sociali ovvero presso liberi professionisti disabili, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. La legge prevede espressamente che la convenzione sia subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro; b) copertura dell'aliquota d'obbligo da parte dell'azienda; c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi; Le convenzioni non sono ripetibili in capo allo stesso soggetto, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3 della legge n.68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. SGRAVI CONTRIBUTI E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Dal 1º gennaio 2008, è stata eliminata la previgente fiscalizzazione totale della contribuzione per otto anni o parziale per cinque anni ed è stato introdotto un contributo all'assunzione per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili a seguito di convenzioni stipulate ex art. 11, L. n. 68/1999, calcolato in misura percentuale sul costo del lavoro, erogato dalle Regioni e dalle Province autonome, quindi, non più a carico dell'INPS: nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni disabile assunto, attraverso le convenzioni, a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; nella misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni disabile assunto, attraverso le convenzioni, a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%; per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’ adeguamento del posto di lavoro alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per l'attivazione di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche sul posto di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere riproporzionata alla durata del rapporto lavoro, così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Rientrano tra i datori di lavoro destinatari delle agevolazioni, anche i datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge, procedono, tuttavia, all'assunzione di disabili. Le agevolazioni contributive previste per l’inserimento lavorativo delle persone disabili sono cumulabili con altri regimi di aiuto concessi a titolo diverso e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione. LE SANZIONI Il mancato invio del prospetto informativo è applicabile la sanzione amministrativa di euro 635,11 maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo, diffidabile con il pagamento, in caso di regolarizzazione, di un quarto dell'importo. Tale sanzione aumenta con il reiterarsi del comportamento omissivo e che può, pertanto, cumularsi negli anni. E’ ugualmente punibile il datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, trasmette un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.