OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE (DENUNCIA DI REATO) ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI DIPENDENTI O CONVENZIONATI INDICAZIONI OPERATIVE In tutte le situazioni in cui, nell'esercizio della professione sanitaria, il personale dipendente o convenzionato (Pubblico Ufficiale), venga a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio, diviene un obbligo effettuare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (art.331 c.p.p.)1 La segnalazione costituisce, infatti, l'atto scritto con il quale il Pubblico Ufficiale denuncia all'Autorità Giudiziaria un reato procedibile d'ufficio, o il sospetto di esso, di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio. Non è quindi necessario che il denunciante abbia prestato la propria assistenza od opera, essendo sufficiente che il professionista sanitario ne “abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni”. Ha lo scopo di consentire all'Autorità Giudiziaria di promuovere l'azione penale e costituisce una forma di collaborazione con la Giustizia al fine di prevenire e reprimere la criminalità. La denuncia all'Autorità Giudiziaria deve contenere (art.332 c.p.p.)2: • generalità complete del paziente; • diagnosi e prognosi • elementi essenziali del fatto: occorre descrivere in modo circoscritto il fatto; • il giorno dell'acquisizione della notizia; • le fonti di prova note; • se possibile, generalità, domicilio e quant'altro valga all'identificazione della persona alla quale sia ascrivibile il fatto; di coloro in grado di riferire sulle circostanze; • luogo, ora e data di compilazione, firma del sanitario; • deve essere redatto su carta intestata del singolo sanitario o dell'ente per il quale lavora. L’omessa denuncia di reato è un delitto perseguibile d’ufficio, viene cioè annoverata fra i reati più gravi, quelli in cui è lo Stato il soggetto danneggiato e vi è un interesse pubblico a perseguirli. Si tratta, pertanto, di un’evenienza di rilevanza penale particolarmente grave per il pubblico dipendente (art.361 c.p.)3. 1 Art. 331 Codice di procedura penale (Denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio): “1. ... i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere un unico atto...”. 2 Art. 332 Codice di procedura penale (Contenuto della denuncia): “1. la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il girono dell’acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altra valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”. 3 Art. 361 Codice penale (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale): “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito.... Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di reato perseguibile a querela della persona offesa”. L’omissione della denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria da parte di un operatore sanitario dipendente di una struttura pubblica rappresenta causa di non punibilità unicamente quando essa esporrebbe l’operatore stesso o un suo prossimo congiunto ad un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore; in sostanza non gli si impone né di autodenunciarsi né di denunciare un suo famigliare, qualora l’operatore abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio commesso dal famigliare, mentre prestava la propria attività professionale. I sanitari (dipendenti o convenzionati) della Pubblica Amministrazione (nel nostro caso l'Azienda USL di Modena) sono sempre obbligati alla denuncia di reato, anche quando questa esponga il paziente a procedimento penale. _____________________________________ Al solo scopo di fornire un supporto di semplice consultazione si riportano di seguito i reati perseguibili d'ufficio di più frequente osservazione nelle attività sanitarie. 1. DELITTI CONTRO LA VITA: a) omicidio (artt. 575, 584 e 589 c.p.)4 • dololoso (volontario) • preterintenzionale (quello che si verifica quando l’intenzione dell’autore è di percuotere o ledere la vittima, ma si verifica la morte della persona offesa) • colposo (che avviene senza che sia voluto dall’autore: l’esempio tipico è la morte conseguente a sinistro stradale: la denuncia è obbligatoria) • omicidio del consenziente b) istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) - vanno denunciati anche i casi di tentato suicidio perché potrebbe ravvisarsi l'ipotesi dell'istigazione o dell'aiuto da parte di terzi; c) morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.) - morte che si verifica in conseguenza ad esempio, di manovre abortive, di omissione di soccorso, di abbandono di minori o di persone incapaci, di violenza sessuale; d) infanticidio e feticidio (madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente o dopo il parto) 2. DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE: a) lesioni personali dolose (art. 582 c.p.): • lievi: malattia della durata da 21 a 40 giorni; • gravi: (art. 583 c.p.) malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni; malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; malattia che produca un indebolimento permanente di un senso o di un organo; • gravissime (art.583 c.p.) malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o dell’uso di un organo, perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile, perdita della capacità di procreare, difficoltà grave e permanente della favella, deformazione o sfregio permanente del viso. 4 L’omicidio deve essere sempre oggetto di denuncia all’A.G., sia nel caso sia doloso (cioè volontario), sia nel caso sia preterintenzionale (ovvero conseguente a volontà dell’autore di provocare lesioni, ma non la morte) o colposo (ovvero del tutto indipendente dalla volontà dell’autore, ad es. nel caso di sinistri stradali) 2 Le lesioni personali dolose lievissime, con prognosi pari o inferiore ai 20 giorni, non vanno in genere denunciate all’A.G. perché perseguibili a querela di parte (è la persona offesa dal reato che, se lo desidera, deve chiedere all’A.G. che esso venga perseguito), a meno che non siano commesse con l’uso di armi, di mezzi venefici o insidiosi, di sostanze corrosive, nel qual caso vanno segnalate anche se la prognosi è di durata inferiore, pure di un solo giorno. Dalle aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio la lesione personale dolosa lievissima (prognosi fino a 20 giorni) va esclusa l’aggravante dei rapporti di parentela in base a un’apposita legge5 e allo stesso codice penale, allo scopo di favorire le riconciliazioni in famiglia. Quindi, per esempio, quando il marito percuote la moglie (o viceversa) procurando lesioni guaribili in meno di 20 giorni (senza usare armi) non deve essere presentata denuncia all’A.G., a meno che non si configuri una reiterazione nel tempo del medesimo reato (maltrattamenti in famiglia). Nel caso di lesioni volontarie a minori, la denuncia va invece sempre presentata, indipendentemente dalla prognosi delle lesioni, perché non è possibile escludere con certezza l’ipotesi di reato di maltrattamento/abbandono di minore. b) lesioni personali colpose: va presentata denuncia solo quando siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (QUINDI IN CASO DI LESIONI CONSEGUENTI A SINISTRI STRADALI, NON C’È OBBLIGO DI DENUNCIA, A PRESCIDERE DALLA DURATA DELLA PROGNOSI); c) lesioni conseguenti ad altro delitto: lesioni conseguenti ad esempio, a manovre abortive, a omissione di soccorso, ad abbandono di minori o di persone incapaci, a violenza sessuale. 3. DELITTI DI PERICOLO a) abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.): abbandono di minore di anni 14; di persona incapace (per malattia mentale o fisica, per vecchiaia o per altra causa) di provvedere a se stessa e della quale si abbia la custodia o di cui si debba avere cura; b) morte sospetta con ipotesi di omicidio (casi di morte improvvisa che presentino caratteri di sospetto per l’azione di terzi: la denuncia va presentata soltanto nei casi di morte verosimilmente dovuta ad un reato); c) rissa; d) duello; e) omissione di soccorso (art. 593 c.p.): (chiunque non soccorra un fanciullo smarrito o abbandonato minore di 10 anni, o altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa e non avverte immediatamente l’autorità; chiunque trovi in corpo che sia o sembri inanimato o una persona ferita o in pericolo e che non presta assistenza o non avverte immediatamente l’Autorità); 5 Legge 26 gennaio 1963, n. 24. 3 f) rifiuto di atti di ufficio (mancata assistenza di una persona da parte di un operatore sanitario dipendente o convenzionato con la Pubblica Amministrazione. In questi casi per il cittadino comune che omette di soccorrere altri si tratta di omissione di soccorso, per l’operatore sanitario pubblico si tratta di rifiuto-omissione di atti d’ufficio). 4. DELITTI CONTRO L’INCOLUMITÀ PUBBLICA a) attività pericolose per la salute pubblica (pericolo di epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti o imperfetti); b) strage; c) incendio; d) disastro ferroviario. 5. DELITTI DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA (Legge 22 maggio 1978, n.194): a) Interruzione dolosa della gravidanza • aborto di donna non consenziente; • aborto di donna consenziente, c.d. aborti clandestini, (nei primi 90 giorni, dopo i primi 90 giorni, in donna minore, in donna interdetta). b) Interruzione preterintenzionale della gravidanza • aborto; • acceleramento del parto. c) Interruzione colposa della gravidanza • aborto • parto prematuro 6. DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE: a) b) c) d) e) Sequestro di persona Violenza privata Minaccia aggravata Incapacità procurata mediante violenza Prostituzione minorile 7. DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA: a) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art.571 c.p.); b) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art.572 c.p.) - il reato presuppone la pluralità di atti reiterati, commissivi od omissivi per cui valutare più accessi “sospetti” di persone, in particolare donne e bambini, con lesioni anche se riconducibili a lesività apparentemente accidentale). 4 8. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI: Legge 9 gennaio 2006, n.7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” che prevede per il sanitario l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt.583 e 583bis6 del Codice Penale per lesioni personali aggravate. 9. REATO DI ATTI PERSECUTORI (STALKING): Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento con la Legge 23 aprile 2009, n.38, che ha introdotto all'art.612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”. Il reato è punito a querela della persona offesa. È, tuttavia, procedibile d'ufficio (quindi con obbligo da parte del sanitario di denuncia di reato) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio. 10. DELITTI DI MANOMISSIONE DI CADAVERE a) b) c) d) vilipendio di cadavere distruzione di cadavere; occultamento di cadavere; uso illegittimo di cadavere 11. DELITTI SESSUALI (L. 15 febbraio 1996, n.66, che ha introdotto, di rilevante, gli artt. 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies c.p.) a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18; b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; c) Violenza commessa da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; d) Violenza connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio; e) Atti sessuali compiuti su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni; f) Violenza sessuale di gruppo. 6 Art.583-bis c.p.: “Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni ...Si intendono come pratiche di mutilazioni …la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo ...La pena è aumentata ...quando le pratiche ...sono commesse a danno di un minore ...Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia...” Art.583 ter c.p.:”La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti all'art.583-bis, importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da 3 a 10 anni...”. 5