Insegnanti di fronte al maltrattamento dei minori

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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
INSEGNANTI DI FRONTE
AL MALTRATTAMENTO
DEI MINORI
Osservare e rilevare i segni di
maltrattamento e abuso
II Edizione
Marzo 2013
Declinazioni del maltrattamento:
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Abuso Sessuale;
Atti di libidine; Pedopornografia;
Pedofilia;
Violenza assistita;
Trascuratezza od Incuria;
Ipercuria;
Maltrattamento fisico;
Maltrattamento psicologico;
definizione di abuso e maltrattamento
“tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva,
di abusi sessuali, di trascuratezza o di
trattamento trascurante, di sfruttamento
commerciale o altre, che comportano un
pregiudizio reale o potenziale per la salute del
bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo
o la sua dignità nel contesto di una relazione di
responsabilità, di fiducia o di potere”.
Elementi osservabili in caso di
“possibile” sofferenza :
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Isolamento – iper movimento;
Contenuti ricorrenti;
Narrazioni ai compagni accennate - adeguate;
Tendenza a non voler stare in casa;
Caduta degli apprendimenti e della concentrazione;
Pianto immotivato;
Sonno incontrollabile;
Incidenti – assenze – traumi fisici “casuali” e “banali”.
Prima dei 6 anni
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- Disturbi del sonno - Disturbo condotte alimentari Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)
- Preoccupazioni insolite - Paure immotivate - Rifiuto
nel mostrare il corpo nudo - Esplosioni emotive
improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo) Isolamento familiare/sociale - Aggressività contro
adulti/coetanei - Autolesionismo - Interesse sessuali
e comportamentali sessualizzati inappropriati all'età,
masturbazione compulsiva - Particolari caratteristiche
del gioco
Dopo i 6 anni
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- Disturbi del sonno - Disturbo condotte alimentali - Lamentele
per dolori fisici (cefalea, dolori addominali) - Preoccupazioni
insolite - Paure immotivate - Rifiuto o compiacenza nel
mostrare il corpo nudo anche in situazioni mediche, reattività
al contatto fisico - Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi
di rabbia, mutismo) - Aggressività contro adulti/coetanei Autolesionismo - Interessi sessuali inappropriati all'età,
masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali
promiscui - Passività, inibizione del pensiero Depressione, isolamento - Difficoltà scolastiche Oppositività, provocatorietà - Fughe -Comportamenti immaturi,
regressione fasi evolutive precedenti - Tentativi di
suicidio.
Modalità di ascolto ed osservazione in
caso di “sospetto” maltrattamento:
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Sintonizzarsi sulla competenza linguistica ed accesso
lessicale del bambino
Minime domande e soprattutto non induttive
Andamento ad imbuto nella ricerca di evidenze
Non imporre espressioni grafiche ma mettere a
disposizione materiale per facilitare la comunicazione
Non esporre il bambino a valutazioni inopportune ma
riferirsi ai Servizi Consultoriali locali;
Creare contesti frequenti di socializzazione con un
amichetto preferito (appoggio nel controllo sociale);
La lettura del fenomeno dell’ipotetico
maltrattamento:
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Condivisione immediata con lo staff scolastico;
Attenzione a non condizionare-inquinare il
campo di osservazione;
Non sottoporre il bambino a test valutativi;
Non “eccitare l’area di probabile sofferenza”;
Affiancare al bambino una figura di riferimento
prevalente (affidamento empatico) in genere
già individuabile nelle preferenze del bambino;
il ruolo della scuola
“la scuola costituisce un osservatorio privilegiato
della condizione del bambino e del ragazzo: l'unica
istituzione da cui passano tutti i bambini e nella quale
vi rimangono per parecchie ore al giorno e per diversi
anni. L’insegnante e il dirigente scolastico possono
svolgere un ruolo particolarmente importante ed
insostituibile nell’intervento di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria del maltrattamento all’infanzia”
IN CASO DI SOSPETTO
COSA NON FARE
Minimizzare e/o lasciar
cadere gli indizi;
 Domande esplicite al
minore e ai familiari;
 Discriminare il minore
facendo allusioni;
 Allarmare e/o compatire la
vittima;
 Divulgare la notizia.
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COSA FARE
Dar rilievo a segnali velati
e confidenze;
 Stabilire un contatto con i
genitori;
 Dimostrare empatia e
vicinanza alla vittima;
 Essere attenti a
comportamenti insoliti;
 Rivolgersi al servizio
socio-sanitario.
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E' DIFFICILE SEGNALARE?
•SFIDUCIA NELLE ISTITUZIONI (“tanto non serve, tanto non faranno
niente”);
•TIMORE DI REAZIONI VIOLENTI O DI UNA ESCALATION DEL
CONFLITTO (DENUNCIA GIUDIZIARIA DA PARTE DEI GENITORI)
•MOTIVAZIONE DEONTOLOGICA (“non mi compete, non tocca a me..)
• MANCANZA DI UN APPOGGIO DA PARTE DEI COLLEGHI O DEL
DIRIGENTE
•PAURA DI CREARE ALLA FAMIGLIA PIU' DANNI CHE AIUTO
ATTIVANDO UN INTERVENTO GIUDIZIARIO (“rischio e timore di
rovinare una famiglia”);
E' DIFFICILE SEGNALARE?
•INCERTEZZA E MANCANZA DI INFORMAZIONI (“non so proprio cosa
fare, non ho mai affrontato il problema”);
• PAURA CHE CON LA SEGNALAZIONE SI POSSA METTERE IN
PERICOLO IL BAMBINO ;
• TIMORE DI MANCARE DI LEALTA' NEI CONFRONTI DEL
BAMBINO CHE HA CONFIDATO UN SEGRETO
segnalazione civile
non riguarda un reato ma ogni possibile
situazione di pregiudizio cioè qualunque
situazione in cui il minore viva uno stato di
sofferenza, disagio o carenza di cure legato al
contesto familiare o a quello extrafamiliare nel
quale è inserito e che può incidere
negativamente sulle sue potenzialità di crescita
e di sviluppo
oggetto della segnalazione
la segnalazione da parte della scuola può
avere ad oggetto di situazioni di pregiudizio
conclamate, ma anche situazioni in cui si rileva
la presenza di un’ IPOTESI di pregiudizio
SUFFICIENTEMENTE FONDATA
chi fa la segnalazione ?
Il singolo insegnante o Iil
dipendente scolastico segnala al
proprio Dirigente scolastico la
situazione di pregiudizio che, a
sua volta, trasmette la
segnalazione alla Procura presso
il Tribunale minori
(o al Servizio sociale)
con quali modalità ?
per iscritto e con le modalità fissate dall’articolo 332
c.p.p.
“La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali
del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché
le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile,
le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”
COSA NON DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE:
PARERI PERSONALI DEGLI INSEGNANTI;
INTERPRETAZIONI DEI FATTI;
GIUDIZI SUI FATTI O SULLE PERSONE.
La segnalazione deve essere il più possibile
DESCRITTIVA: di ciò che abbiamo osservato, dei
comportamenti del bambino, di ciò che ha riferito
agli insegnanti...
I BAMBINI VANNO ASCOLTATI,
NON INTERROGATI.
NON E' NOSTRO COMPITO INDAGARE SULLA VERIDICITA' DEI FATTI.
LA SEGNALAZIONE PUO' ANCHE CONTENERE LE INCONGRUENZE
DERIVANTI DAL RACCONTO DEL BAMBINO.
TALI INCONGRUENZE (TEMPORALI,SEQUENZIALI...)VANNO
DESCRITTE SENZA MODIFICHE.
E' FONDAMENTALE CONSERVARE LA
SCENA INTATTA
NON DOBBIAMO INQUINARE LA CAPACITA' DEL
BAMBINO DI RACCONTARE.
pertanto:
- MINIME DOMANDE E MAI INDUTTIVE
(non chiedere “chi è stato?” ma ad esempio: “ti senti di dirmi
altro?”)
-NON USARE TERMINI CHE UN BAMBINO DI NORMA
NON UTILIZZA NEL PROPRIO LINGUAGGIO.
informazione alla famiglia
(nel caso della segnalazione)
- mai incontrare i genitori da soli (almeno 2
testimoni)
-essere franchi e onesti chiarendo i motivi della
preoccupazione
-spiegare che esiste un obbligo etico
dell'insegnante
-fornire informazioni sui probabili sviluppi
-tenere una memoria scritta dell'incontro
Più è grave la situazione meno va informata la
famiglia
reato perseguibile d’ufficio
Violazione degli obblighi di assistenza familiare 570
2comma c.p.
Abuso dei mezzi di correzione 571 c.p.
Maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli 572 c.p.
Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni
Abbandono di persone minori o incapaci 591 c.p.
Reati sessuali 609bis e seg c.p.
obbligo di denuncia- art. 331 c.p.p.
“I pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico
servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un
reato perseguibile d’ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è
attribuito.
La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria.
Quando più persone sono obbligate alla
denuncia con il medesimo atto, esse possono
anche redigere e sottoscrivere un unico atto.”
chi è un pubblico ufficiale ?
la nozione di pubblico ufficiale è fissata
dall’articolo 357 c.p.
“coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa giudiziaria e
amministrativa”
chi è incaricato di pubblico servizio ?
la nozione di incaricato di pubblico servizio è fissata
dall’articolo 358 c.p.
“sono incaricati di pubblico servizio coloro i
quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio … per pubblico servizio deve
intendersi un’attività disciplinata nelle stesse
forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di
quest’ultima”
rivelazione del segreto professionale
“Chiunque, avendo notizia, per ragione
del proprio stato o ufficio o della propria
professione o arte, di un segreto, lo
rivela senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è
punito se dal fatto può derivare un
nocumento” (art. 622 c.p.)
a chi fare la denuncia di reato?
alle Forze dell’ordine
(Carabinieri- Questura)
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minori (copia della denuncia o notizie utili ai fini della
tutela anche urgente del minore)
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