PILLOLE FISCALI / IPOTESI ESENZIONE “TASSA RIFIUTI-TARI” – STUDI MEDICI
Francesco Paolo Cirillo
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Mediatore Abilitato
Napoli, lì 15/09/2015
Con la Legge di Stabilità 2014 –L.147/2013 –modificata dalla L.68/2014, all’Articolo 1 Comma 649, si
prevede che lo Studio del Medico di Medicina Generale, che produca Rifiuti considerati, ai sensi della
vigente normativa, Speciali e che quindi non assimilabili ai rifiuti urbani, non deve pagare l’intero Tributo al
Comune ove insiste l’Ambulatorio Sanitario.
Ovviamente ci deve essere un contratto stipulato con una Società che si dovrà interessare di smaltire le
quantità prodotte dallo Studio Medico.
Siccome il gettito della Tassa è devoluto interamente ai Comuni, gli stessi dovranno predisporre un
Regolamento che possa individuare la riduzione della stessa Tassa in base alla quantità di rifiuti speciali
affidata ad una Società specializzata.
Il Ministero delle Finanze ha chiesto ai Comuni di attivare i Regolamenti Attuativi per la
riduzione/esenzione della “TARI”.
Le Sigle Sindacali di categoria hanno attivato l’ ”ANCI”, affinché i Comuni d’Italia diano seguito a questi
Regolamenti Attuativi, per poter applicare l’esenzione /riduzione parziale per i Rifiuti Speciali prodotti ed
affidati ad un’apposita Società, dopo aver stipulato un regolare contratto per lo smaltimento degli stessi.
Inoltre giova riscontrare che la spesa relativa al contratto stipulato con la Società per lo Smaltimento
Speciale è un onere/costo deducibile nell’ambito della contabilità del Professionista Medico, ai sensi degli
Articoli 53 e 54 del T.U.I.R. vigente, tant’è vero che nell’ambito della predisposizione del modello Unico, nel
quadro “Studio di Settore”, questo dato contabile sensibile deve essere più che mai inserito.