AI MMG LIGURI Per vostra conoscenza, vi invio la risposta dell'Avv Lanata al quesito formulato da FIMMG che trovate qui sotto CIAO a tutti Andrea Stimamiglio ______________________________________________________________________________________ ________________________ Gentile Avv Lanata, la recente disposizione della Regione Liguria che proroga al 31 dicembre 2013 le autocertificazioni per reddito puo' dar adito ad alcuni dubbi interpretativi per cui è possibile che qualche Medico inserisca l'esenzione anche in mancanza del diritto ad usufruirne da parte del Paziente. Questa errato inserimento di esenzione puo' portare a conseguenze penali o civili per il Medico? Cordialità Andrea Stimamiglio Segretario Regionale FIMMG A mezzo di Vostra cortese mail mi è stato richiesto un parere in merito ai riflessi giuridici correlati al rilascio da parte dei MMG di prescrizioni in esenzione a favore di pazienti non più aventi diritto ai benefici di Legge. In prima battuta v’è da dire che il paziente, laddove ottenga in regime di esenzione prestazioni mediche o farmaci con costo a carico del SSN e nella consapevolezza di non avere i relativi requisiti reddituali, si rende autore del reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis del codice penale o, in alternativa, del reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 ter del codice penale. Ebbene, il medico prescrittore non può ritenersi penalmente responsabile per il solo fatto di aver inserito nel documento rilasciato al paziente il codice di esenzione, a meno che non venga provata una sua connivenza con il paziente medesimo. In altri termini, partendo dal presupposto che i citati reati vengono puniti a titolo di dolo e non già di colpa, il medico non potrà mai vedersi contestare un concorso con il paziente nell’azione delittuosa a fronte dell’inserimento del codice di esenzione dovuto ad un errore in buona fede. Ciò, tanto più laddove l’errore, come si paventa possa accadere, risulti riconducibile a ritardi nell’aggiornamento dei sistemi informatici gestiti da terzi soggetti. Un altro profilo meritevole di disamina attiene al danno erariale posto che il medico, nonostante l’assenza di una condotta dolosa e, quindi, penalmente rilevante, potrebbe vedersi chiamato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno cagionato al SSN in conseguenza delle prescrizioni in esenzione erroneamente rilasciate. Al riguardo, preme evidenziare che la responsabilità contabile presuppone la colpa grave e, dunque, l’errata apposizione della dicitura di esenzione dovrebbe risultare riconducibile ad un errore inescusabile o, comunque, ad una grave negligenza. Ne deriva che il medico, qualora abbia apposto la dicitura che qui ci occupa sulla base dei dati messi a sua disposizione dagli enti preposti alla tenuta degli elenchi, non potrà a mio avviso ritenersi responsabile di danno erariale. Resto a Vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e, nel mentre, porgo i migliori saluti. Avv. Alessandro Lanata Via Porta d'Archi 10/23 16121 GENOVA 010.583252 335.535.2324