A mezzo di Vostra cortese mail mi è stato richiesto un parere in

AI MMG LIGURI
Per vostra conoscenza, vi invio la risposta dell'Avv Lanata al quesito formulato da FIMMG che trovate qui
sotto
CIAO a tutti
Andrea Stimamiglio
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Gentile Avv Lanata,
la recente disposizione della Regione Liguria che proroga al 31 dicembre 2013 le autocertificazioni
per reddito puo' dar adito ad alcuni dubbi interpretativi per cui è possibile che qualche Medico
inserisca l'esenzione anche in mancanza del diritto ad usufruirne da parte del Paziente.
Questa errato inserimento di esenzione puo' portare a conseguenze penali o civili per il Medico?
Cordialità
Andrea Stimamiglio
Segretario Regionale FIMMG
A mezzo di Vostra cortese mail mi è stato richiesto un parere in merito ai riflessi giuridici
correlati al rilascio da parte dei MMG di prescrizioni in esenzione a favore di pazienti non
più aventi diritto ai benefici di Legge.
In prima battuta v’è da dire che il paziente, laddove ottenga in regime di esenzione
prestazioni mediche o farmaci con costo a carico del SSN e nella consapevolezza di non
avere i relativi requisiti reddituali, si rende autore del reato di truffa aggravata ai sensi
dell’art. 640 bis del codice penale o, in alternativa, del reato di indebita percezione di
erogazioni in danno dello Stato ai sensi dell’art. 316 ter del codice penale.
Ebbene, il medico prescrittore non può ritenersi penalmente responsabile per il solo fatto di
aver inserito nel documento rilasciato al paziente il codice di esenzione, a meno che non
venga provata una sua connivenza con il paziente medesimo.
In altri termini, partendo dal presupposto che i citati reati vengono puniti a titolo di dolo e
non già di colpa, il medico non potrà mai vedersi contestare un concorso con il paziente
nell’azione delittuosa a fronte dell’inserimento del codice di esenzione dovuto ad un errore
in buona fede. Ciò, tanto più laddove l’errore, come si paventa possa accadere, risulti
riconducibile a ritardi nell’aggiornamento dei sistemi informatici gestiti da terzi soggetti.
Un altro profilo meritevole di disamina attiene al danno erariale posto che il medico,
nonostante l’assenza di una condotta dolosa e, quindi, penalmente rilevante, potrebbe
vedersi chiamato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno cagionato al SSN in conseguenza
delle prescrizioni in esenzione erroneamente rilasciate.
Al riguardo, preme evidenziare che la responsabilità contabile presuppone la colpa grave e,
dunque, l’errata apposizione della dicitura di esenzione dovrebbe risultare riconducibile ad
un errore inescusabile o, comunque, ad una grave negligenza.
Ne deriva che il medico, qualora abbia apposto la dicitura che qui ci occupa sulla base dei
dati messi a sua disposizione dagli enti preposti alla tenuta degli elenchi, non potrà a mio
avviso ritenersi responsabile di danno erariale.
Resto a Vostra disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e, nel mentre, porgo i
migliori saluti.
Avv. Alessandro Lanata
Via Porta d'Archi 10/23
16121 GENOVA
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