UNICO SP UNICO SP: il maxi-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Dottori commercialisti in Milano, Studio Tarantino Cremona Monarca FISCO ADEMPIMENTO " In ciascun periodo d’imposta, i titolari di reddito d’impresa e/o i lavoratori autonomi devono effettuare, attraverso il procedimento economico-contabile dell’ammortamento, la ripartizione del costo pluriennale dei beni strumentali ad utilizzo ripetuto in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. NOVITÀ Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti, la legge Finanziaria 2016 ha introdotto un’importante agevolazione, e cioè la possibilità di portare in deduzione un maggior costo rispetto a quello effettivamente sostenuto pari al 40% relativamente agli inve-stimenti (in proprietà o leasing) effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016. RIFERIMENTI " – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 91 a 94 e comma 97 – Cod. Civ., articoli 2424-bis; 2426 e 2427 – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 102, 110 e 164 SOGGETTI INTERESSATI " – Titolari di reddito d’impresa – Lavoratori autonomi BENI ESCLUSI " 18 Sono esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti effettuati: – in beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% – in fabbricati e costruzioni – nei beni ricompresi nel D.M. 31 dicembre 1988 (gruppi V - XVII - XVIII) PROCEDURE " – L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto del bene, in modo tale da consentire ai fini della determinazione IRES (per le società di capitali) ed IRPEF (per le società di persone - lavoratori autonomi), l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. SCADE " – L’agevolazione è relativa agli acquisti effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 UNICO SP ADEMPIMENTO " Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (art. 2424 - bis. c.c.). Attraverso il procedimento economico-contabile dell’ammortamento, il costo pluriennale dei beni strumentali a utilizzo ripetuto che cedono la loro utilità economica in più esercizi viene ripartito in funzione della loro durata economica. In tal modo, rispettando i dettami dell’art. 2426 c.c., il costo del bene partecipa alla determinazione del risultato dell’esercizio nei periodi di imposta in cui esprimerà la sua utilità futura in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Se il costo del bene ammortizzabile fosse infatti imputato integralmente nell’esercizio di acquisto del medesimo, verrebbe disatteso il principio della competenza economica. Tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento, ad eccezione dei fabbricati civili e quelli la cui utilizzazione non si esaurisce nel tempo (ad esempio opere d’arte - terreni). L’ammortamento ordinario nel primo esercizio di impiego viene calcolato riducendo la quota di ammortamento alla metà. Attenzione L’ammortamento dettato dal legislatore fiscale segue delle regole a sé stanti, propedeutiche alla determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte. Ai fini fiscali, infatti, la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. Il limite massimo di deducibilità coincide con la quota di ammortamento ordinario fin dal primo esercizio di entrata in funzione del bene stesso, senza alcuna possibilità di operare ammortamenti anticipati o accelerati. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. Ammortamento dei fabbricati Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, nell’eventualità che non siano già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra: – il valore separatamente esposto in bilancio nell’anno di acquisto – il valore ottenuto applicando il 20% o per i fabbricati industriali il 30% al costo di acquisto complessivo dell’immobile, comprensivo del valore dell’area (art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006). Costi incrementativi e rivalutazioni Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20 o 30% deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati, nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell’area (art. 36, comma 8, del D.L. n. 223/2006). Si ricorda che i costi incrementativi capitalizzati sono costituiti dalle spese per interventi: – di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che siano state portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali; – sostenute successivamente all’acquisto o alla costruzione. Leasing Con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, è prevista in modo speculare l’indeducibilità della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree (art. 36, comma 7-bis, del D.L. n. 223/2006). Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 19 UNICO SP NOVITÀ " La Legge finanziaria 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha riconosciuto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016 al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, l’incremento del 40% del costo di acquisizione. I maxi ammortamenti consentiranno quindi di ammortizzare il relativo bene in misura pari al 140% piuttosto che al 100%. Sono da considerare nuovi, i beni che non sono mai stati utilizzati da altri soggetti, e che quindi vengono acquisiti direttamente dal produttore o dal rivenditore oppure, in casi limite, da soggetti diversi dal produttore o dal rivenditore che però non hanno mai impiegato quei beni nell’ambito della loro attività. Attenzione Non è però necessario, nel caso di beni complessi, che tutte le parti impiegate per la loro produzione siano nuove. SOGGETTI INTERESSATI " Il maxi ammortamento introdotto dalla Legge Finanziaria 2016 può essere applicato da: – titolari di reddito d’impresa – lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria - semplificata), che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale. Attenzione Non possono beneficiare di detta agevolazione i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario in quanto la determinazione del reddito di tali soggetti avviene applicando i coefficienti di redditività individuati sulla base dei codici di attività, ai ricavi - compensi. BENI ESCLUSI " Sono esclusi da detta agevolazione: – i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; – i fabbricati e le costruzioni; – i beni ricompresi nei Gruppi V - XVII - XVIII di cui al D.M. 31 dicembre 1988 come indicato nella seguente tavola: SCHEMA DI SINTESI PROCEDURE " L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto del bene, in modo tale da consentire ai fini della determinazione IRES (per le società di capitali) ed IRPEF (per le società di persone - lavoratori autonomi), l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Attenzione L’agevolazione non produce alcun effetto ai fini IRAP. 20 Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 UNICO SP Tale agevolazione non comporta la nascita della fiscalità differita (le variazioni collegate con la maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni hanno natura definitiva). L’incremento del costo ha valenza esclusivamente fiscale con rilevazione extracontabile. Nel modello UNICO 2016 SP sono stati, quindi, previsti appositi Codici per il riporto delle variazioni in diminuzioni scaturenti da dette agevolazioni. In particolare: Compila – nel quadro RG ‘‘Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata’’ tra gli ‘‘Altri componenti negativi’’ del Rigo RG22 è stato previsto il ‘‘Codice 27’’; – nel quadro RF ‘‘Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria’’ tra le ‘‘Altre variazioni in diminuzione’’ del Rigo RF55 è stato previsto il ‘‘Codice 50’’; – nel quadro RE ‘‘Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni’’ è stata introdotta la Colonna 1 nei Righi RE7 e RE8. Una volta applicata la maggiorazione del 40%, verranno applicati gli ordinari coefficienti di ammortamenti previsti dal Decreto 31 dicembre 1988. Leasing Nel caso di stipula di un contratto di leasing, l’agevolazione in esame opera: – sulla quota capitale dei canoni – sul prezzo di riscatto: nella fase di riscatto del bene a seguito di completamento del contratto di leasing, la maggiorazione del 40% verrà concessa per il calcolo delle quote di ammortamento. Attenzione Ai fini della maggiorazione del 40% nei contratti di leasing, rileva la data di stipula del contratto e non la data del riscatto del bene: – la maggiorazione è applicabile al valore di beni riscattati anche successivamente al 31.12.2016 purché riferiti a contratti stipulati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016; – la maggiorazione non opera sui beni riscattati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016 se relativi a contratti di leasing sottoscritti antecedentemente. Si fornisce un esempio con riferimento all’ipotesi di un acquisto di un bene strumentale nuovo effettuato da una società di persone nel periodo interessato dall’agevolazione (15.10.2015 - 31.12.2016). ESEMPIO La società Abc s.n.c. in data 28.10.2015 acquista un macchinario del costo di E 100.000. Ipotizziamo un’aliquota di ammortamento del 20%. L’ammortamento ordinario nell’anno 2015 verrà ridotto alla metà, in quanto si tratta del primo anno di entrata in funzione del bene: Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 21 UNICO SP Si fornisce, quindi, un esempio con riferimento all’ipotesi di una sottoscrizione di un contratto di leasing. ESEMPIO La società Abc s.n.c. ha sottoscritto un contratto di leasing relativamente ad un macchinario il cui coefficiente di ammortamento è pari al 20%. Ipotizziamo che il contratto preveda: – canone mensile E 2.400 (di cui quota capitale E 2.040); – prezzo di riscatto E 6.000; – decorrenza 1.12.2015 - durata contrattuale 30 mesi. Alla scadenza del contratto di leasing, nell’anno 2018, la società Abc s.n.c. intende riscattare il bene. La società procederà ad iscrivere il prezzo di riscatto pari ad E 6.000 nel libro dei beni ammortizzabili e potrà operare l’ammortamento sul valore maggiorato del 40%, pari ad E 8.400 (6.000 + (6.000 * 40%)). Veicoli a deducibilità limitata Vengono maggiorati del 40% anche i limiti (individuati dall’art. 164, comma 1, lett. b) T.U.I.R., per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell’attività d’impresa. Si riepilogano nella tabella sotto riportata i nuovi limiti: SCHEMA DI SINTESI Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (indicati nell’art. 164, D.P.R. n. 917/1986) sono deducibili dal reddito di impresa in misura differente a seconda delle diverse fattispecie ricorrenti. Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ..) relativi ai mezzi di trasporto nelle percentuali di seguito riepilogate: 100 - 20% - 70% - 80%. 22 Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 UNICO SP Integrale deducibilità È prevista (art. 164, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986) l’integrale deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto ivi indicati: – aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa; – veicoli adibiti ad uso pubblico. Deducibilità limitata La deducibilità risulta invece limitata nella misura del 20% (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986) relativamente alle: – autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività diversa dall’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; – autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio di arti o professioni. Nel caso in cui il mezzo di trasporto dovesse essere assegnato al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (attraverso l’inserimento di un fringe benefit in busta paga oppure addebitando un corrispettivo mediante l’emissione di una fattura) la deducibilità dei costi risulta essere pari al 70%. Agenti e rappresentanti Per quanto concerne i predetti veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio è prevista la deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi, nella misura dell’80% (ammortamento costo di acquisto, canoni di leasing, spese di locazione non finanziaria e noleggio, altre spese e componenti negativi). Si fornisce un esempio con riferimento all’ipotesi di acquisto di un’autovettura a deducibilità limitata. ESEMPIO La società KWY s.n.c. ha acquistato in data 14.12.2015 un’autovettura che verrà utilizzata nell’esercizio dell’impresa, senza alcuna assegnazione in benefit (autovettura a disposizione) il cui costo complessivo comprensivo della quota di IVA indetraibile è pari ad E 40.000 (la percentuale di deducibilità dei relativi costi sarà pertanto pari al 20%). La quota di ammortamento è pari al 25%. Il primo anno verrà ridotta alla metà. Queste le differenze emergenti dalla situazione ante e post agevolazione. SCHEMA DI SINTESI Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016 23 UNICO SP Effetto dell’agevolazione La maggiorazione del 40% del costo dei beni ha effetto esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Pertanto, la nuova agevolazione: – è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali); – non ha alcun effetto ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione pari al 5% del valore dei beni ammortizzabili alla data del 1º gennaio – non ha alcun effetto all’atto di cessione del bene: l’eventuale plusvalenza - minusvalenza verrà determinata prendendo in considerazione il costo senza considerare i maxiammortamenti derivanti dall’applicazione della maggiorazione del 40%. Si fornisce un ulteriore esempio con riferimento all’ipotesi di cessione di un bene che in precedenza aveva usufruito dell’agevolazione del 40%. ESEMPIO 24 La società Xyz s.a.s. nel corso dell’anno 2019 procede ad effettuare la cessione di un bene strumentale (macchinario) ad un valore pari ad E 55.000 + IVA, che aveva acquistato nell’anno 2015 (successivamente al 15.10) - costo storico E 70.000; fondo ammortamento E 36.750 La plusvalenza che verrà generata dalla vendita sarà pari a: 55.000 - (70.000 - 36.750) = 21.750 Pratica Fiscale e Professionale n. 13 del 28 marzo 2016