Ordine del giorno n. 20 (Collegato al disegno di legge n. 216) accolto come raccomandazione e approvato nella seduta n. 230 del 22 dicembre 2006 PRESENTATORI: LUPIERI Oggetto: Trattamento farmacologico dei soggetti a rischio di reazioni anafilattiche Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - visto il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate'', convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF), di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; - rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002 “Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della sopraccitata legge 8 agosto 2002, n. 178” ha ammesso alla rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci a base di adrenalina nelle formulazioni iniettabili ad esclusione di quelle pronto-uso monodose; - considerato che l’adrenalina è un farmaco salvavita nel trattamento di emergenza di gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico e che, per i soggetti a rischio accertato di tali reazioni, l’impossibilità di un immediato intervento curativo può portare alla morte; - visto che le confezioni pronto-uso d’adrenalina sono facilmente trasportabili, in quanto non necessitano di essere conservate a temperatura controllata, e semplificano l’autosomministrazione, per cui i soggetti a rischio sopra citati possono garantirsene sempre l’immediata disponibilità e, in caso di necessità, farne uso in modo più agevole e sicuro; - ritenuto poi che il limitato periodo di validità delle confezioni di adrenalina prontouso e l’elevato costo di tali farmaci espone gli assistiti soggetti a rischio di shock anafilattico a sostenere pesanti oneri economici; - premesso tutto ciò; - ritiene necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità dell’adrenalina pronto-uso con l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie della Regione; impegnando la Giunta regionale - ad attivarsi perché siano erogate, per le motivazioni espresse in premessa, le specialità medicinali a base di adrenalina autoiniettabile monodose, a favore degli assistiti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a rischio accertato di shock anafilattico; - ad individuare le opportune modalità operative per l’organizzazione della distribuzione diretta del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.