Ordine del giorno n. 20 (Collegato al disegno di legge n. 216

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Ordine del giorno n. 20
(Collegato al disegno di legge n. 216)
accolto come raccomandazione e approvato nella seduta n. 230 del 22 dicembre 2006
PRESENTATORI: LUPIERI
Oggetto: Trattamento farmacologico dei soggetti a rischio di reazioni anafilattiche
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
- visto il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate'', convertito con legge 8 agosto
2002, n. 178, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 2 e 3, che dà mandato
al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF),
di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla
base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei
livelli di spesa definiti nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001;
- rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002
“Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della
sopraccitata legge 8 agosto 2002, n. 178” ha ammesso alla rimborsabilità a carico del
Servizio Sanitario Nazionale i farmaci a base di adrenalina nelle formulazioni
iniettabili ad esclusione di quelle pronto-uso monodose;
- considerato che l’adrenalina è un farmaco salvavita nel trattamento di emergenza di
gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico e che, per i soggetti a
rischio accertato di tali reazioni, l’impossibilità di un immediato intervento curativo
può portare alla morte;
- visto che le confezioni pronto-uso d’adrenalina sono facilmente trasportabili, in
quanto non necessitano di essere conservate a temperatura controllata, e semplificano
l’autosomministrazione, per cui i soggetti a rischio sopra citati possono garantirsene
sempre l’immediata disponibilità e, in caso di necessità, farne uso in modo più
agevole e sicuro;
- ritenuto poi che il limitato periodo di validità delle confezioni di adrenalina prontouso e l’elevato costo di tali farmaci espone gli assistiti soggetti a rischio di shock
anafilattico a sostenere pesanti oneri economici;
- premesso tutto ciò;
- ritiene necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità dell’adrenalina
pronto-uso con l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie della Regione;
impegnando la Giunta regionale
- ad attivarsi perché siano erogate, per le motivazioni espresse in premessa, le
specialità medicinali a base di adrenalina autoiniettabile monodose, a favore degli
assistiti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a rischio accertato di shock
anafilattico;
- ad individuare le opportune modalità operative per l’organizzazione della
distribuzione diretta del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.
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