ORDINE DEL GIORNO n. 20 (Collegato al disegno di legge n. 169) accolto nella seduta n. 170 del 21 dicembre 2005 PRESENTATORI: Lupieri, Alzetta, Molinaro, Ferone, Battellino, Franzil Oggetto: trattamento farmacologico dei soggetti a rischio di reazioni anafilattiche Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - visto che il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate'', convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 2 e 3, dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (CUF), di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; - rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002 “Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della sopraccitata legge 8 agosto 2002, n. 178” ha ammesso alla rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci a base di adrenalina nelle formulazioni iniettabili ad esclusione di quelle pronto-uso monodose; - considerato che l’adrenalina è un farmaco salvavita nel trattamento di emergenza di gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico e che, per i soggetti a rischio accertato di tali reazioni, l’impossibilità di un immediato intervento curativo può portare alla morte; - visto che le confezioni pronto-uso d’adrenalina sono facilmente trasportabili, in quanto non necessitano di essere conservate a temperatura controllata, e semplificano l’autosomministrazione, per cui i soggetti a rischio sopra citati possono garantirsene sempre l’immediata disponibilità e, in caso di necessità, farne uso in modo più agevole e sicuro; - ritenuto poi che il limitato periodo di validità delle confezioni di adrenalina pronto-uso e l’elevato costo di tali farmaci espone gli assistiti soggetti a rischio di shock anafilattico a sostenere pesanti oneri economici; - premesso tutto ciò, - ritiene necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità dell’adrenalina pronto-uso con l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie della Regione; e impegna la Giunta regionale - ad attivarsi perché siano erogate, per le motivazioni espresse in premessa, le specialità medicinali a base di adrenalina autoiniettabile monodose, a favore degli assistiti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a rischio accertato di shock anafilattico; - ad individuare le opportune modalità operative per l’organizzazione della distribuzione diretta del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.