ORDINE DEL GIORNO n. 20 (Collegato al disegno di legge n. 169

ORDINE DEL GIORNO n. 20
(Collegato al disegno di legge n. 169)
accolto nella seduta n. 170 del 21 dicembre 2005
PRESENTATORI: Lupieri, Alzetta, Molinaro, Ferone, Battellino, Franzil
Oggetto: trattamento farmacologico dei soggetti a rischio di reazioni anafilattiche
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
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visto che il decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate'', convertito con
legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all’articolo 9, commi 2 e
3, dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica
del Farmaco (CUF), di redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell’accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
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rilevato che il Ministero della Salute con decreto 27 settembre 2002
“Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della
sopraccitata legge 8 agosto 2002, n. 178” ha ammesso alla rimborsabilità a
carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci a base di adrenalina nelle
formulazioni iniettabili ad esclusione di quelle pronto-uso monodose;
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considerato che l’adrenalina è un farmaco salvavita nel trattamento di emergenza
di gravi reazioni anafilattiche acute, incluso lo shock anafilattico e che, per i
soggetti a rischio accertato di tali reazioni, l’impossibilità di un immediato
intervento curativo può portare alla morte;
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visto che le confezioni pronto-uso d’adrenalina sono facilmente trasportabili, in
quanto non necessitano di essere conservate a temperatura controllata, e
semplificano l’autosomministrazione, per cui i soggetti a rischio sopra citati
possono garantirsene sempre l’immediata disponibilità e, in caso di necessità,
farne uso in modo più agevole e sicuro;
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ritenuto poi che il limitato periodo di validità delle confezioni di adrenalina
pronto-uso e l’elevato costo di tali farmaci espone gli assistiti soggetti a rischio
di shock anafilattico a sostenere pesanti oneri economici;
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premesso tutto ciò,
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ritiene necessario adottare misure atte a garantire la disponibilità dell’adrenalina
pronto-uso con l’erogazione diretta da parte delle Aziende Sanitarie della
Regione;
e impegna la Giunta regionale
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ad attivarsi perché siano erogate, per le motivazioni espresse in premessa, le
specialità medicinali a base di adrenalina autoiniettabile monodose, a favore
degli assistiti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a rischio accertato di
shock anafilattico;
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ad individuare le opportune modalità operative per l’organizzazione della
distribuzione diretta del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie della Regione.