DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI La distribuzione integrata dei servizi turistici è funzionale a tre obiettivi: • Evitare costi e rischi della distribuzione dei propri servizi presso la clientela*; • Presenza capillare e decentrata dell’impresa sul territorio • Costante monitoraggio del mercato di riferimento** DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI Con i sistemi di distribuzione integrata l’impresa produttrice di servizi turistici può evitare di disinteressarsi della loro commercializzazione, risparmiando però ingenti risorse economiche che il diretto espletamento di questa fase implicherebbe, così investite in pubblicità del marchio e potenziamento dello standard qualitativo del servizio. DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI L’impresa rivenditrice gode dei vantaggi offerti dai sistemi di distribuzione integrata: entra nel mercato in una posizione privilegiata, evitando i rischi di un’impresa sconosciuta ed autonoma nella fase di avviamento e le spese che ciò comporta*; SISTEMA DI DISTRIBUZIONE INTEGRATA Le formule organizzative orientate alla realizzazione di un sistema di distribuzione integrata, pur variando a seconda della natura del servizio turistico da commercializzare, sono caratterizzate da un tratto comune: i distributori del servizio alla clientela sono sempre imprese giuridicamente autonome rispetto l’impresa produttrice. SISTEMA DISTRIBUTIVO INTEGRATO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO • Caratterizzato da un’accentuata flessibilità: ciascuna impresa affiliata conserva la propria indipendenza economica e dispone di un sensibile potere contrattuale nei confronti dei tour operators che producono “pacchetti turistici tutto compreso” che le agenzie rivendono lucrando una commissione sull’operazione lo schema contrattuale utilizzato in proposito è il contratto di affiliazione commerciale (franchising)*. IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE COMMERCIALE L’affiliazione commerciale(franchising) è il contratto tra due imprese economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale l’affiliante (franchisor) concede la disponibilità all’affiliato (franchisee),dietro corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, brevetti e know how, inserendo l’affiliato in una rete costituita da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio , allo scopo di commercializzare determinati beni e servizi.* IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE COMMERCIALE • La stipulazione del contratto di affiliazione presuppone il preventivo collaudo sul mercato, da parte dell’affiliante, di una propria formula commerciale, idonea a cementare la costituzione di una rete di affiliazione commerciale il franchisor concede dunque all’affiliato l’accesso a tale già sperimentata formula che dovrà essere seguita dal franchisee nella distribuzione dei servizi turistici. L’utilizzo dei medesimi segni distintivi induce il pubblico dei consumatori ad identificare produttore e distributori dei servizi ma in realtà le due fasi di attività sono e restano economicamente e giuridicamente distinte. IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE COMMERCIALE • Natura del contratto di affiliazione: l’affiliazione commerciale, per quanto tipizzata dal legislatore, resta un contratto misto in cui concorrono le prestazioni tipiche di diversi contratti tipici*, la cui disciplina può trovare applicazione soltanto in via analogica. • Informazione e trasparenza: il contratto di affiliazione mira ad assicurare all’affiliato una completa informazione per una completa valutazione circa l’effettiva convenienza dell’ingresso della propria impresa in una determinata rete di affiliazione.** • La forma del contratto: è quella scritta con espressa indicazione degli investimenti e delle spese d’ingresso. • Durata minima del rapporto: al fine di consentire all’affiliato il recupero degli investimenti effettuati in relazione all’ingresso nel network, è previsto che, qualora il contratto sia stipulato a tempo determinato, il potere di recesso dell’affiliante incontra un limite nella necessità di garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammontare dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.*** IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE COMMERCIALE • Obblighi dell’affiliato: l’affiliato deve osservare le modalità operative di svolgimento dell’attività stabiliti dall’affiliante e la sede dell’impresa; l’affiliato, per salvaguardare il valore dei segreti d’impresa trasferiti, ha l’obbligo di mantenere e far mantenere ai propri dipendenti la massima riservatezza in merito al contenuto dell’attività dedotta nel contratto. IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE COMMERCIALE • Disciplina antimonopolistica: dal punto di vista della concorrenza i contratti di affiliazione commerciale costituiscono tipici esempi di intese restrittive della concorrenza e più precisamente sono intese verticali tali accordi dovrebbero ritenersi vietati in quanto hanno come oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune; ma è espressamente prevista, nel diritto comunitario e interno, la possibilità che l’autorità competente dichiari inapplicabile il divieto di intese restrittive qualora l’accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti.* I CONTRATTI DI GESTIONE ALBERGHIERA • Le strutture ricettive sono coinvolte in legami denominati catene alberghiere* che trovano la propria fonte in contratti in cui l’oggetto consiste, non nella mera affiliazione commerciale, bensì in una più ampia delega di gestione dell’impresa (menagement contracts) volta al conseguimento di una pervasiva integrazione. • Il contratto di gestione è consensuale, bilaterale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive**. I CONTRATTI DI GESTIONE ALBERGHIERA • Obblighi delle parti: -la catena alberghiera provvede alla gestione della struttura ricettiva in nome e per conto del suo proprietario, attenendosi alle istruzioni di quest’ultimo, adoperando tecniche di promozione, realizzazione e distribuzione del servizio, know how e segni distintivi propri. -l’impresa titolare della catena alberghiera deve conseguentemente rendere al proprietario della struttura ricettiva il conto della gestione, oltre ad informazioni periodiche sui risultati ottenuti. I CONTRATTI DI GESTIONE ALBERGHIERA • Obblighi delle parti: -il proprietario resta titolare dell’impresa alberghiera che continua a esercitare a proprio rischio: soltanto costui acquista la qualità di imprenditore turistico e deve effettuare la segnalazione certificata di inizio attività.* Il proprietario della struttura ricettiva, con la stipulazione del contratto di gestione, può beneficiare dell’avviamento e del know how di una catena ormai affermata sul mercato.** I CONTRATTI DI GESTIONE ALBERGHIERA • Durata ed estinzione: il contratto di gestione alberghiera può prevedere un termine di scadenza o essere stipulato a tempo indeterminato. - i contratti a tempo determinato si considerano tacitamente prorogati alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi nel termine convenuto dalle parti. - nei contratti a tempo indeterminato ciascuna della parti può recedere dal contratto con congruo preavviso, salva la sussistenza di giusta causa. - risultano frequenti clausole che consentono il recesso con effetto immediato in presenza di giusta causa. PUBBLICITÀ DEI SERVIZI TURISTICI • Regolamentazione finalizzata a salvaguardare turisti consumatori ed imprenditori concorrenti dai pregiudizi economici conseguenti da messaggi pubblicitari ingannevoli. FONTI: • Codice del consumo (a tutela del turista consumatore) • Codice del turismo (per la tutela del turista – è posto un divieto di fornire informazioni ingannevoli) • D. Lgs. 145/2007 (disciplina posta a tutela degli imprenditori) LA PUBBLICITÀ DEI SERVIZI TURISTICI • Le disposizioni a tutela dei consumatori stabiliscono un divieto di pratiche commerciali scorrette, intendendosi per tali quelle contrarie alla diligenza professionale e false, o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico. • Pratiche ingannevoli: sono quelle informazioni non rispondenti al vero che inducono ad assumere una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti preso. • Pratiche aggressive: sono quelle che limitano considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del turista medio inducendolo a una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. LA PUBBLICITA’ DEI SERVIZI TURISTICI • Il turista leso da pratiche commerciali scorrette è destinatario di una tutela amministrativa e giurisdizionale: - la tutela amministrativa può essere attivata anche dal consumatore mediante la denuncia della pubblicità ingannevole all’autorità garante della concorrenza e del mercato. - L’agcm sanziona l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario con l’inibitoria all’ulteriore divulgazione; nelle ipotesi di più gravi violazioni la sanzione è l’ordine di pubblicazione, a spese dell’imprenditore turistico, della pronuncia di un’apposita dichiarazione rettificata. - è inoltre applicabile una sanzione una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 5.000 e i 500.000 in relazione alla durata ed alla gravità della violazione. IL CONTRATTO DI LAVORO NEL TURISMO Turismo e diritto del lavoro: l’offerta di lavoro nel settore turistico si caratterizza in virtù di un elemento strutturale la stagionalità, che rende ineludibile l’adozione di politiche legislative e contrattuali volte a modulare il rapporto di lavoro sui periodi di effettiva attività delle imprese turistiche. Da qui le accentuate esigenze di flessibilità del rapporto di lavoro: le imprese turistiche necessitano infatti di prestazioni lavorative a carattere discontinuo o prevalentemente svolto in periodi di ferie. IL CONTRATTO DI LAVORO NEL TURISMO • Contratto a tempo determinato: è la tipologia di contratto di lavoro più diffusa nel settore del turismo. l’art.5 del d.lgs. 368/2001 ha introdotto una deroga al vincolo legislativo che vietava di stipulare contratti a tempo determinato per un periodo superiore a tre anni per attività stagionali. il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. IL CONTRATTO DI LAVORO NEL TURISMO • Il lavoro intermittente: un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, restando pronto a rispondere all’eventuale chiamata ad libitum di quest’ultimo, che può avvalersene per svolgere prestazioni lavorative a carattere discontinuo ogni volta che insorgano necessità organizzative. Assenza di un prestabilito orario di lavoro, fisso o variabile. • Il Protocollo sul Welfare stipulato da Governo e parti sociali, recepito con L. 247/2007 aveva soppresso la tipologia di lavoro intermittente, prevedendo regime di vigenza per i soli settori del turismo e dello spettacolo. • Vantaggi: al lavoratore offre l’opportunità di una parziale stabilizzazione, con prospettive di una maggiore tutela assistenziale e un percorso di carriera; le imprese turistiche risparmiano gli ingenti costi amministrativi connessi al lavoro extra o di surroga. Per tali vantaggi il lavoro intermittente è stato ripristinato in via generale dal d.l. 112/2008 e poi sottoposto a limiti che, comunque, non trovano applicazione nel settore del turismo.