distribuzione e pubblicita` dei servizi turistici

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DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI TURISTICI
La distribuzione integrata dei servizi turistici è
funzionale a tre obiettivi:
• Evitare costi e rischi della distribuzione dei
propri servizi presso la clientela*;
• Presenza capillare e decentrata dell’impresa
sul territorio
• Costante monitoraggio del mercato di
riferimento**
DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI TURISTICI
Con i sistemi di distribuzione integrata
l’impresa produttrice di servizi turistici può
evitare di disinteressarsi della loro
commercializzazione, risparmiando però
ingenti risorse economiche che il diretto
espletamento di questa fase implicherebbe,
così investite in pubblicità del marchio e
potenziamento dello standard qualitativo del
servizio.
DISTRIBUZIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI TURISTICI
L’impresa rivenditrice gode dei vantaggi offerti
dai sistemi di distribuzione integrata:
entra nel mercato in una posizione
privilegiata, evitando i rischi di un’impresa
sconosciuta ed autonoma nella fase di
avviamento e le spese che ciò comporta*;
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
INTEGRATA
Le formule organizzative orientate alla
realizzazione di un sistema di distribuzione
integrata, pur variando a seconda della natura
del servizio turistico da commercializzare,
sono caratterizzate da un tratto comune:
i distributori del servizio alla clientela sono
sempre imprese giuridicamente autonome
rispetto l’impresa produttrice.
SISTEMA DISTRIBUTIVO INTEGRATO
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E
TURISMO
• Caratterizzato da un’accentuata flessibilità:
ciascuna impresa affiliata conserva la propria
indipendenza economica e dispone di un
sensibile potere contrattuale nei confronti dei
tour operators che producono “pacchetti turistici
tutto compreso” che le agenzie rivendono
lucrando una commissione sull’operazione
 lo schema contrattuale utilizzato in proposito è
il contratto di affiliazione commerciale
(franchising)*.
IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE
COMMERCIALE
L’affiliazione commerciale(franchising) è il
contratto tra due imprese economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale
l’affiliante (franchisor) concede la disponibilità
all’affiliato (franchisee),dietro corrispettivo, di un
insieme di diritti di proprietà industriale o
intellettuale relativi a marchi, denominazioni
commerciali, insegne, modelli di utilità, brevetti e
know how, inserendo l’affiliato in una rete
costituita da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio , allo scopo di commercializzare
determinati beni e servizi.*
IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE
COMMERCIALE
• La stipulazione del contratto di affiliazione presuppone
il preventivo collaudo sul mercato, da parte
dell’affiliante, di una propria formula commerciale,
idonea a cementare la costituzione di una rete di
affiliazione commerciale  il franchisor concede
dunque all’affiliato l’accesso a tale già sperimentata
formula che dovrà essere seguita dal franchisee nella
distribuzione dei servizi turistici.
L’utilizzo dei medesimi segni distintivi induce il pubblico
dei consumatori ad identificare produttore e
distributori dei servizi  ma in realtà le due fasi di
attività sono e restano economicamente e
giuridicamente distinte.
IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE
COMMERCIALE
• Natura del contratto di affiliazione: l’affiliazione commerciale, per quanto
tipizzata dal legislatore, resta un contratto misto in cui concorrono le
prestazioni tipiche di diversi contratti tipici*, la cui disciplina può trovare
applicazione soltanto in via analogica.
• Informazione e trasparenza: il contratto di affiliazione mira ad assicurare
all’affiliato una completa informazione per una completa valutazione circa
l’effettiva convenienza dell’ingresso della propria impresa in una
determinata rete di affiliazione.**
• La forma del contratto: è quella scritta con espressa indicazione degli
investimenti e delle spese d’ingresso.
• Durata minima del rapporto: al fine di consentire all’affiliato il recupero
degli investimenti effettuati in relazione all’ingresso nel network, è
previsto che, qualora il contratto sia stipulato a tempo determinato, il
potere di recesso dell’affiliante incontra un limite nella necessità di
garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammontare
dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.***
IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE
COMMERCIALE
• Obblighi dell’affiliato:
l’affiliato deve osservare le modalità operative di
svolgimento dell’attività stabiliti dall’affiliante e la
sede dell’impresa;
l’affiliato, per salvaguardare il valore dei segreti
d’impresa trasferiti, ha l’obbligo di mantenere e
far mantenere ai propri dipendenti la massima
riservatezza in merito al contenuto dell’attività
dedotta nel contratto.
IL CONTRATTO DI AFFILIZIANE
COMMERCIALE
• Disciplina antimonopolistica: dal punto di vista della
concorrenza i contratti di affiliazione commerciale
costituiscono tipici esempi di intese restrittive della
concorrenza e più precisamente sono intese verticali
 tali accordi dovrebbero ritenersi vietati in quanto
hanno come oggetto di impedire, restringere o falsare
il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune; ma è espressamente prevista, nel diritto
comunitario e interno, la possibilità che l’autorità
competente dichiari inapplicabile il divieto di intese
restrittive qualora l’accordo contribuisca a migliorare
la produzione o la distribuzione dei prodotti.*
I CONTRATTI DI GESTIONE
ALBERGHIERA
• Le strutture ricettive sono coinvolte in legami
denominati catene alberghiere* che trovano la
propria fonte in contratti in cui l’oggetto consiste,
non nella mera affiliazione commerciale, bensì in
una più ampia delega di gestione dell’impresa
(menagement contracts) volta al conseguimento
di una pervasiva integrazione.
• Il contratto di gestione è consensuale, bilaterale,
a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive**.
I CONTRATTI DI GESTIONE
ALBERGHIERA
• Obblighi delle parti:
-la catena alberghiera provvede alla gestione della
struttura ricettiva in nome e per conto del suo
proprietario, attenendosi alle istruzioni di
quest’ultimo, adoperando tecniche di
promozione, realizzazione e distribuzione del
servizio, know how e segni distintivi propri.
-l’impresa titolare della catena alberghiera deve
conseguentemente rendere al proprietario della
struttura ricettiva il conto della gestione, oltre ad
informazioni periodiche sui risultati ottenuti.
I CONTRATTI DI GESTIONE
ALBERGHIERA
• Obblighi delle parti:
-il proprietario resta titolare dell’impresa
alberghiera che continua a esercitare a proprio
rischio: soltanto costui acquista la qualità di
imprenditore turistico e deve effettuare la
segnalazione certificata di inizio attività.*
Il proprietario della struttura ricettiva, con la
stipulazione del contratto di gestione, può
beneficiare dell’avviamento e del know how di
una catena ormai affermata sul mercato.**
I CONTRATTI DI GESTIONE
ALBERGHIERA
• Durata ed estinzione: il contratto di gestione
alberghiera può prevedere un termine di scadenza o
essere stipulato a tempo indeterminato.
- i contratti a tempo determinato si considerano
tacitamente prorogati alla scadenza, salvo disdetta da
comunicarsi nel termine convenuto dalle parti.
- nei contratti a tempo indeterminato ciascuna della
parti può recedere dal contratto con congruo
preavviso, salva la sussistenza di giusta causa.
- risultano frequenti clausole che consentono il recesso
con effetto immediato in presenza di giusta causa.
PUBBLICITÀ DEI SERVIZI TURISTICI
• Regolamentazione finalizzata a salvaguardare turisti
consumatori ed imprenditori concorrenti dai pregiudizi
economici conseguenti da messaggi pubblicitari
ingannevoli.
FONTI:
• Codice del consumo (a tutela del turista consumatore)
• Codice del turismo (per la tutela del turista – è posto
un divieto di fornire informazioni ingannevoli)
• D. Lgs. 145/2007 (disciplina posta a tutela degli
imprenditori)
LA PUBBLICITÀ DEI SERVIZI TURISTICI
• Le disposizioni a tutela dei consumatori stabiliscono un
divieto di pratiche commerciali scorrette, intendendosi per
tali quelle contrarie alla diligenza professionale e false, o
idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico.
• Pratiche ingannevoli: sono quelle informazioni non
rispondenti al vero che inducono ad assumere una
decisione commerciale che il consumatore non avrebbe
altrimenti preso.
• Pratiche aggressive: sono quelle che limitano
considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento
del turista medio inducendolo a una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
LA PUBBLICITA’ DEI SERVIZI TURISTICI
• Il turista leso da pratiche commerciali scorrette è destinatario di
una tutela amministrativa e giurisdizionale:
- la tutela amministrativa può essere attivata anche dal consumatore
mediante la denuncia della pubblicità ingannevole all’autorità
garante della concorrenza e del mercato.
- L’agcm sanziona l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario con
l’inibitoria all’ulteriore divulgazione; nelle ipotesi di più gravi
violazioni la sanzione è l’ordine di pubblicazione, a spese
dell’imprenditore turistico, della pronuncia di un’apposita
dichiarazione rettificata.
- è inoltre applicabile una sanzione una sanzione amministrativa
pecuniaria tra i 5.000 e i 500.000 in relazione alla durata ed alla
gravità della violazione.
IL CONTRATTO DI LAVORO NEL
TURISMO
Turismo e diritto del lavoro: l’offerta di lavoro nel
settore turistico si caratterizza in virtù di un elemento
strutturale  la stagionalità, che rende ineludibile
l’adozione di politiche legislative e contrattuali volte a
modulare il rapporto di lavoro sui periodi di effettiva
attività delle imprese turistiche.
Da qui le accentuate esigenze di flessibilità del
rapporto di lavoro: le imprese turistiche necessitano
infatti di prestazioni lavorative a carattere discontinuo
o prevalentemente svolto in periodi di ferie.
IL CONTRATTO DI LAVORO NEL
TURISMO
• Contratto a tempo determinato: è la tipologia di
contratto di lavoro più diffusa nel settore del turismo.
l’art.5 del d.lgs. 368/2001 ha introdotto una deroga al
vincolo legislativo che vietava di stipulare contratti a
tempo determinato per un periodo superiore a tre anni
per attività stagionali.
 il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
IL CONTRATTO DI LAVORO NEL
TURISMO
• Il lavoro intermittente: un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro, restando pronto a rispondere all’eventuale chiamata ad libitum di
quest’ultimo, che può avvalersene per svolgere prestazioni lavorative a
carattere discontinuo ogni volta che insorgano necessità organizzative. 
Assenza di un prestabilito orario di lavoro, fisso o variabile.
• Il Protocollo sul Welfare stipulato da Governo e parti sociali, recepito con
L. 247/2007 aveva soppresso la tipologia di lavoro intermittente,
prevedendo regime di vigenza per i soli settori del turismo e dello
spettacolo.
• Vantaggi: al lavoratore offre l’opportunità di una parziale stabilizzazione,
con prospettive di una maggiore tutela assistenziale e un percorso di
carriera; le imprese turistiche risparmiano gli ingenti costi amministrativi
connessi al lavoro extra o di surroga.
 Per tali vantaggi il lavoro intermittente è stato ripristinato in via generale
dal d.l. 112/2008 e poi sottoposto a limiti che, comunque, non trovano
applicazione nel settore del turismo.
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