www.novitafiscali.supsi.ch Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale Centro competenze tributarie Novità fiscali L’attualità del diritto tributario svizzero e internazionale N° 7–8 luglio–agosto 2016 Politica fiscale Riduzione del valore locativo per i casi di rigore3 Diritto tributario svizzero Una lista pubblica degli enti esenti da imposte: quale utilità? Diritto tributario italiano Le principali novità fiscali della Legge di stabilità 2016 per le persone fisiche La tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia Diritto tributario internazionale e dell'UE Domande raggruppate fra la Svizzera e l’Olanda L’ammissibilità delle domande raggruppate in applicazione delle CDI sul modello dell’OCSE Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali Ultima chance per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati al fisco brasiliano 4 6 13 17 24 30 41 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero La nozione di verosimile rilevanza nella domanda di assistenza amministrativa44 Dovere di collaborazione vs. Attestazioni di terzi Offerta formativa Tutto pronto per la seconda edizione del corso Fiscalità e diritto finanziario Seminari e corsi di diritto tributario 55 61 62 Introduzione Novità fiscali 7–8/2016 Redazione SUPSI Centro di competenze tributarie Palazzo E 6928 Manno T +41 58 666 61 75 F +41 58 666 61 76 [email protected] www.novitafiscali.supsi.ch ISSN 2235-4565 (Print) ISSN 2235-4573 (Online) Redattore responsabile Samuele Vorpe Comitato redazionale Flavio Amadò Elisa Antonini Paolo Arginelli Sacha Cattelan Rocco Filippini Roberto Franzè Simona Genini Marco Greggi Giordano Macchi Giovanni Molo Andrea Pedroli Sabina Rigozzi Curzio Toffoli Samuele Vorpe Impaginazione e layout Laboratorio cultura visiva Un tema che ci occuperà sempre più è lo scambio di informazioni. Perfino l’allestimento della lista degli enti esenti in Ticino, che ha tutta un’altra storia politica e procedurale, rientra in questa macro-tendenza: maggiore trasparenza in ambito fiscale. Ma è sicuramente la trasparenza fiscale internazionale a farla da padrone, con due articoli sulla decisione del Tribunale amministrativo federale di affossare una richiesta raggruppata olandese e un approfondimento sul futuro scambio spontaneo di ruling fiscali. Anche la regolarizzazione dei capitali non dichiarati in Brasile ha un legame con il TIEA Svizzera/Brasile del 23 novembre 2015. La richiesta raggruppata olandese vede l’AFC soccombente nell’interpretare in modo accomodante ogni richiesta estera di informazioni. Un confronto tra il desiderio di essere i primi della classe e il senso letterale delle norme approvate dai Parlamenti. Per ora ha vinto il senso letterale, ma se ci fosse da scommettere tra la fine delle richieste raggruppate o la necessità di cambiare basi legali per ripristinare le richieste raggruppate ed essere conformi agli standard internazionali, meglio puntare sulla seconda variante. Le cosiddette fishing expedition non vengono comunque affrontate direttamente nel merito; mi permetto di segnalare un criterio da matematico: una possibile definizione di fishing expedition potrebbe essere un tipo di richiesta che metterebbe nella rete pesci innocenti. Lo scambio spontaneo, in arrivo, al contrario dello scambio automatico con le banche in prima linea operativamente, è un nuovo compito per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Abbiamo ora una disamina sistematica del recepimento svizzero dell’azione 5 del BEPS in italiano. Se pensiamo alla vivacità del primo nato “scambio su richiesta”, (ottimo esempio nella rassegna di giurisprudenza Svizzera, con il Tribunale federale che sconfessa il Tribunale amministrativo federale), comprese le raggruppate, e sappiamo che automatico e spontaneo devono ancora partire, possiamo solo costatare: siamo solo all’inizio... Giordano Macchi Politica fiscale Riduzione del valore locativo per i casi di rigore Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI In attesa di riforme federali ad ampio respiro, alcuni Cantoni dispongono di una base legale per attenuare il valore locativo di un’abitazione primaria quando il rapporto tra il valore locativo lordo e le entrate in contanti supera una determinata soglia percentuale L’imponibilità o meno del valore locativo di un immobile è stata al centro delle discussioni politiche degli ultimi anni. I diversi tentativi, davanti alle Camere federali o al Popolo, volti ad abrogare l’imposizione del valore locativo non sono andati a buon fine. Il Consiglio federale ha nuovamente preso posizione sul tema lo scorso mese di giugno e ha deciso di rinunciare, almeno per il momento, a proporre di propria iniziativa un cambiamento del sistema di imposizione del valore locativo. Il sistema fiscale vigente prevede un’imposizione attenuata del valore locativo dell’abitazione primaria, di regola pari al 65% del valore di mercato, per tenere conto del principio costituzionale dell’accesso alla proprietà. Quale contropartita alla tassazione del valore locativo, il proprietario di un immobile può dedurre le spese di manutenzione (effettive o forfettarie di anno in anno) e gli interessi passivi. Tuttavia, come tra l’altro più volte sollevato dai detrattori del valore locativo, questa forma di imposizione può portare a problemi di liquidità (si ricorda infatti che il valore locativo è un reddito in natura per l’uso proprio dell’immobile) se il suo importo è elevato in rapporto alle entrate finanziarie del proprietario dell’immobile. Il problema tocca in particolare le persone al beneficio di una rendita, che vivono in grandi case proprie (ad esempio perché la casa, dopo la partenza dei figli, è divenuta troppo grande) e che, in proporzione dispongono soltanto di modeste rendite e altre entrate in contanti. In questi casi particolari, che purtroppo succedono nella vita quotidiana, i proprietari sono obbligati ad indebitarsi per far fronte al pagamento delle imposte oppure devono vendere l’immobile. Si tratta di casi di rigore (Härtefallregelung) che necessitano di una riduzione del valore locativo. Alcuni Cantoni dispongono nella propria legge di una disposizione che permette di frenare l’imposta sul reddito dovuta Articolo pubblicato il 05.07.2016 sul Giornale del Popolo al valore locativo. Questi sono Zurigo, Grigioni, Lucerna, Ginevra, Vaud e prossimamente Sciaffusa. Secondo l’articolo 22 della Legge sulle imposte del Canton Grigioni, in combinato disposto con l’articolo 10 della relativa ordinanza di applicazione, i casi di rigore che impongono d’ufficio una riduzione dell’importo del valore locativo sono quelli in cui tale importo supera il 30% delle entrate in contanti del proprietario di un’abitazione primaria (non vale per le abitazioni secondarie). Le entrate in contanti sono costituite dai redditi del lavoro, dalle rendite delle assicurazioni sociali e di altro genere, dai contributi di mantenimento e dai proventi della sostanza mobiliare e immobiliare (valore locativo escluso). Per il calcolo si deve considerare il valore locativo lordo, ovvero prima della deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi passivi. Il Canton Grigioni disciplina i casi di rigore quando il valore locativo è considerevole rispetto al reddito complessivo e il pagamento delle imposte sul reddito comporta delle difficoltà finanziarie poiché mancano mezzi finanziari. Per questa ragione, qualora il contribuente avesse una sostanza imponibile superiore ai 600’000 franchi (criterio scelto dal legislatore grigionese), non è più possibile ritenere che al contribuente manchino mezzi finanziari per il pagamento delle imposte sul reddito. Per cui, ad esempio, se le entrate in contanti di un contribuente sono pari a 100’000 franchi e il valore locativo lordo è pari a 15’000 franchi non siamo in presenza di un caso di rigore (sempre che la sostanza sia inferiore ai 600’000 franchi). Infatti, il valore locativo costituisce il 15% delle entrate in contanti e viene meno quindi la riduzione. Se invece i redditi in contanti sono pari a 40’000 franchi, allora il valore locativo costituisce il 37.5% delle entrate, per cui deve essere ridotto al 30% (valore massimo, fermo restando, anche in questo caso, che la sostanza sia inferiore ai 600’000 franchi). Il contribuente dichiarerà un valore locativo di 12’000 franchi. Questo sistema può senz’altro costituire, in attesa di riforme federali, una valida alternativa all’abrogazione del valore locativo. 3 4 Diritto tributario svizzero Una lista pubblica degli enti esenti da imposte: quale utilità? Alain Bianchi Avvocato presso l’Ufficio Giuridico della Divisione delle Contribuzioni Una lista, accessibile al pubblico, delle persone giuridiche al beneficio dell’esenzione fiscale in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (articoli 65 lettera f LT e 56 lettera g LIFD) 1. Introduzione Con messaggio n. 6933 del 15 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha deciso di dare seguito alla mozione Delcò Petralli-Maggi “Per sapere chi sono le persone giuridiche che non pagano imposte” del 18 dicembre 2013. Ispirandosi alla decisione del Gran Consiglio di aumentare al 20% la deduzione fiscale per le prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, i deputati del gruppo dei Verdi domandavano la pubblicazione (nonché l’aggiornamento annuale) di una lista delle persone giuridiche esonerate per scopo pubblico o per pubblica utilità (articoli 65 lettera f della Legge tributaria ticinese [di seguito LT] e 56 lettera g della Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD]). scopi pubblici o di pubblica utilità, nonché alla richiesta di consenso, presso le persone giuridiche interessate, alla pubblicazione dei nominativi in una lista pubblica. 2. Il mandato della Divisione delle Contribuzioni Su mandato del Consiglio di Stato, la Divisione delle Contribuzioni e per essa l’Ufficio Giuridico ha quindi riesaminato le condizioni d’esonero di circa 1’500 enti, già posti al beneficio dell’esenzione fiscale. In ossequio ai disposti legali di cui agli articoli 183 LT e 110 LIFD, lo stesso Ufficio ha poi formalmente richiesto il consenso allo svincolo dal segreto fiscale (ex articoli 187 LT e 114 LIFD) per la pubblicazione dei nominativi degli enti al beneficio dell’esenzione fiscale. Una lettera standard di consenso allo svincolo è stata allegata alla dichiarazione fiscale 2015 (modulo C) e tale possibilità è stata pure resa nota mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale 16/2016 del 26 febbraio 2016. Grazie anche ad un comunicato stampa apparso sui quotidiani locali, si informavano altresì i contribuenti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) sul fatto che un’eventuale liberalità, ad un ente figurante nella suddetta lista pubblica, sarebbe stata deducibile fiscalmente ai sensi degli articoli 32c LT e 33a LIFD (per le persone fisiche), rispettivamente 68 LT e 59 LIFD (per le persone giuridiche). La lettera di consenso allo svincolo, sottoscritta da persone legittimate a rappresentare la persona giuridica esente ed inviata all’Ufficio, avrebbe inoltre permesso la sola pubblicazione del nominativo nella lista. Il mancato consenso comporta unicamente la non iscrizione nella lista pubblica degli enti esenti. Il Consiglio di Stato, nel proprio rapporto del 15 aprile 2014 ha accolto positivamente la proposta della mozione, incaricando la Divisione delle Contribuzioni (segnatamente l’Ufficio Giuridico e l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche) di procedere all’aggiornamento della lista degli enti esenti per 3. Una lista non esaustiva L’Ufficio Giuridico ha attualmente ricevuto circa 470 dichiarazioni di svincolo e sta celermente procedendo all’allestimento della lista pubblica che sarà ben presto accessibile a tutti. Ritenuto che i nominativi delle persone giuridiche saranno pubblicati soltanto previo consenso esplicito dell’ente, tale lista non potrà rivelarsi esaustiva e completa. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Una lista non esaustiva è comunque utile? Nell’ambito fiscale si parla spesso di “liste”; quale funzionalità può concretamente rivestire una lista pubblica degli enti esenti? Essa rappresenta uno strumento efficace nelle mani del contribuente, il quale potrà dedurre le prestazioni volontarie versate alla persona giuridica fino al 20% dei proventi imponibili. Alla stregua di altri Cantoni (quali ad esempio Zurigo o San Gallo), anche il contribuente ticinese potrà così scegliere con cognizione di causa a chi elargire parte delle proprie liberalità. Un mezzo per incrementare le devoluzioni in favore delle persone giuridiche il cui ruolo è prezioso per la società? L’intento è certamente anche quello. La lista degli enti esenti sarà pubblicata sul sito web del Cantone Ticino (www.ti.ch/DFE/DC), non appena sarà implementata un’area specifica, dedicata all’esenzione fiscale. Per maggiori informazioni: Consiglio di Stato, Messaggio n. 6933 del 15 aprile 2014, Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 dicembre 2013 presentata da Michela Delcò Petralli e Francesco Maggi per il Gruppo dei Verdi “Per sapere chi sono le persone giuridiche che non pagano imposte”, in: http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M6933.pdf [02.08.2016] Elenco delle fonti fotografiche: ht tp://w w w.rsi.ch/news/svizzera/Stabile-anche-il-Ticino-6524752. html/ALTERNATES/L ANDSCAPE_357/Stabile%20anche%20il%20Ticino [02.08.2016] 5 6 Diritto tributario italiano Le principali novità fiscali della Legge di stabilità 2016 per le persone fisiche Giovanna Costa Dottore Commercialista Studio Marino e Associati, Milano Un quadro di sintesi delle disposizioni più rilevanti che incidono sulla determinazione dell’IRPEF 1. Introduzione Dopo essere stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, il 1. gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 208/2015, cosiddetta “Legge di stabilità 2016” (di seguito Legge di stabilità). Essa consta di un solo articolo, l’articolo 1, formato a sua volta da 999 commi, e la sua approvazione definitiva è avvenuta in Senato il 22 dicembre 2015, unitamente al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Legge n. 209/2015). Nelle intenzioni del Legislatore, questi atti normativi contribuiranno a ricondurre l’economia italiana su un sentiero di crescita stabile e strutturale nel prossimo futuro, favorendo l’occupazione e riducendo gradualmente il carico fiscale generale. In particolare, gli interventi fiscali sono indirizzati verso lo stimolo dell’offerta di lavoro, gli investimenti di capitale, e, non ultimo, il sostegno ai consumi[1]. Per quanto riguarda le misure fiscali di carattere generale, si ritiene opportuno segnalare, tra le altre, la rimozione dei previsti aumenti dell’imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) e delle accise che sarebbero dovuti scattare all’inizio del 2016 (cosiddette “clausole di salvaguardia”), l’abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, l’azzeramento dell’imposta regionale sulle attività produttive (di seguito IRAP) per i settori dell’agricoltura e della pesca, e, soprattutto, la prosecuzione del percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese attraverso la riduzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Il 18 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/E che contiene i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di stabilità. In particolare, sono stati ivi esaminati gli interventi in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP, agevolazioni fiscali e sanzioni. Tra le misure fiscali della Legge di stabilità molte riguardano le persone fisiche (alcune prevedono proroghe o estensioni di disposizioni agevolative già esistenti[2] , altre consistono in vere e proprie novità), e proprio tali disposizioni sono oggetto di questa rassegna, alla luce dei chiarimenti ministeriali. 2. Norme di determinazione del reddito da lavoro dipendente (articolo 51 TUIR) Innanzitutto sono stati riscritti alcuni commi dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) n. 917/1986 (di seguito TUIR [Testo Unico delle Imposte sui Redditi]), che regola la determinazione dei redditi da lavoro dipendente. Il fine di queste modifiche, contenute nei commi da 182 a 190 della Legge di stabilità, è di incentivare il cosiddetto “welfare aziendale”, così da ampliare la varietà di beni e servizi offerti dall’impresa ai dipendenti ed ai loro familiari. Per quanto riguarda il testo dell’articolo 51 TUIR, la Legge di stabilità ne ha modificato il comma 2, che fornisce un elenco degli elementi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, e, più precisamente, ha riformato le lettere f)[3] ed f-bis)[4], ed introdotto ex novo la lettera f-ter)[5]. In aggiunta, ha introdotto il nuovo comma 3-bis[6], ed ha abolito il comma 4-bis, che riguardava la cosiddetta “tassa sui procuratori”. Di seguito il dettaglio delle novità. 2.1. Oneri di utilità sociale a beneficio dei dipendenti Nella sua formulazione precedente la Legge di stabilità, l’articolo 51, comma 2, lettera f) TUIR prevedeva che non concorressero a formare il reddito di lavoro dipendente “[l]’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12 [i familiari, ndr.]”, laddove il successivo articolo 100, comma 1 così dispone: “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto, sono deducibili [dal reddito di impresa, ndr.], per un ammontare complessivo non superiore al 5 per Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”. Sicché, nel sistema previgente, si assisteva ad una correlazione tra la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, come spiegata dall’articolo 51 TUIR, e le previsioni dell’articolo 100, sopra riportate. Conseguentemente, il regime di favore in capo al lavoratore trovava applicazione al ricorrere di tutte le seguenti condizioni[7]: ◆◆ le opere ed i servizi sono messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti e; ◆◆ le opere ed i servizi perseguono le sopra elencate finalità sociali e; ◆◆ il sostenimento di detti oneri da parte del datore di lavoro avviene volontariamente e non invece in virtù di un vincolo contrattuale. Tanto premesso, la nuova lettera f) riformulata dal comma 190 della Legge di stabilità, nel prevedere che “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”, non impone che il beneficio in capo al dipendente sia correlato alle sopra dettagliate disposizioni dell’articolo 100 TUIR. Detta norma è stata solo richiamata per invocarne le finalità sociali. Ne discende che, ai fini dell’operatività del più mite regime, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente, non è più richiesto che le spese in oggetto siano sostenute volontariamente, essendo sufficiente che l’erogazione del datore di lavoro sia deliberata in conformità delle regole contrattuali ed anche a seguito di accordo o regolamento aziendale (aprendosi così di fatto la strada al coinvolgimento delle rappresentanze sindacali[8]). Nulla, invece, cambia in ordine al requisito soggettivo giacché le erogazioni dovranno ancora essere destinate alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari[9]. 2.2. Spese di istruzione a vantaggio dei familiari del dipendente Le modifiche apportate dal comma 190 alla lettera f-bis) dell’articolo 51, comma 2 TUIR vanno nella direzione di una maggiore chiarezza applicativa per quanto concerne l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogate dal datore a vantaggio dei familiari del dipendente stesso. In particolare, la previgente formulazione prevedeva che tale beneficio fosse applicabile a: “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari”; mentre in base al testo riformato sarà applicabile a: “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. Ciò conferma, in primo luogo, che la possibilità di esenzione è applicabile tanto ai servizi messi a disposizione direttamente dal datore, quanto alle somme di denaro elargite a sostegno di qualsivoglia attività educativa, sotto forma, ad esempio, di sussidi o rimborsi spese[10]. In secondo luogo, tale agevolazione diventa applicabile senza alcun dubbio sia agli asili nido, che alla scuola dell’infanzia (o “scuola materna”), superando così la restrizione che aveva colpito la precedente versione del comma in seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale[11] con cui i giudici interpretavano in maniera restrittiva proprio la dicitura “asili nido”[12]. Inoltre, l’ambito oggettivo della norma ricomprende espressamente tutti i servizi relativi all’educazione ed all’istruzione, ivi compresi i servizi connessi come le mense. Rispetto alla formulazione precedente, poi, il riferimento alle “colonie climatiche” è stato sostituito con quello, più al passo con i tempi, di “centri estivi ed invernali”. 2.3. Assistenza dei familiari anziani o non autosufficienti Il comma f-ter), introdotto ex novo dalla Legge di stabilità (comma 190), concede al dipendente la possibilità di avvalersi dell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli oneri sostenuti per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti, anche nel caso in cui l’erogazione di questi servizi, ovvero il loro rimborso, sia effettuato dal datore di lavoro. 2.4. L’utilizzo dei voucher Il comma 3-bis, anch’esso inserito ex novo nell’articolo 51 TUIR dal comma 190 della Legge di stabilità, dispone che, ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 TUIR, e quindi anche ai fini delle disposizioni appena analizzate, “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. In pratica, è stato chiarito che i datori di lavoro possano offrire i descritti servizi in regime di esenzione, anche facendo ricorso a strutture esterne all’azienda, mediante lo strumento del voucher[13]. In detta prospettiva, si segnala che in data 25 marzo 2016 è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali uno dei decreti interministeriali attuativi della Legge di stabilità, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016, il cui articolo 6 fornisce ulteriori dettagli per l’applicazione di queste disposizioni. In particolare, si pone un vincolo di utilizzabilità dei voucher da parte del solo dipendente a vantaggio del quale sono stati emessi (o del suo familiare), vietandone esplicitamente la cessione a terzi e la monetizzazione. Inoltre, è stabilito che tali buoni debbano dare diritto ad “un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”, con l’evidente intento che essi non possano essere 7 8 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 “snaturati” rispetto alla loro funzione di strumento del welfare aziendale, diventando di fatto una somma aggiuntiva di denaro contante nelle mani del dipendente. 2.5. Abolizione della cosiddetta “tassa sui procuratori” Infine, a conclusione della rassegna sulle modifiche all’articolo 51 TUIR, si segnala che la Legge di stabilità è intervenuta anche sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito degli sportivi professionisti, disponendo il comma 8 della Legge, l’abrogazione della cosiddetta “tassa sui procuratori”, i.e. quella previsione, inserita dalla Manovra 2014 nell’articolo 51 TUIR ai sensi della quale “ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative”. La farraginosa disposizione era stata prevista per porre rimedio legislativo alle annose vertenze tra società sportive e Fisco sul trattamento delle somme versate ai procuratori. Ed invero non era infrequente che i verificatori contestassero che il 50% delle somme pagate ai procuratori fosse in realtà un fringe benefit, da computarsi ai fini della determinazione del reddito dell’atleta oppure che la società (che per prassi si accolla tutte le spese dell’intermediazione) potesse dedurre solo il 50% della somma pagata. Nel 2013 era stato così previsto un prelievo “automatico” presumendosi che il 15% dei compensi versati dai club agli agenti degli atleti non fosse altro che parte dei compensi di questi ultimi e quindi dovesse concorrere alla formazione del reddito[14]. 3. Detassazione dei “premi di produttività” Dopo essere stata sospesa nel 2015, è stata ripristinata la detassazione dei cosiddetti “premi di produttività” per i dipendenti del settore privato, ossia di quegli emolumenti e forme di partecipazione al reddito d’impresa legati agli incrementi di efficienza ed ai risultati del lavoratore[15]. Le regole operative per l’applicazione di questa misura sono contenute nel suddetto decreto interministeriale del 25 marzo 2016[16]. In particolare, ai sensi del comma 182 della Legge di stabilità i premi di produttività saranno soggetti ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2’000 euro. Al comma 186 è precisato che queste nuove disposizioni sui premi di produttività si applicano solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 50’000 euro. Inoltre, da un punto di vista più strettamente procedurale, il comma in questione precisa che, se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Il successivo comma 189 stabilisce che il limite dei 2’000 euro possa essere innalzato a 2’500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il comma 184 della Legge di stabilità dà al dipendente la possibilità di “sostituire” i premi produttività con “beni e servizi” erogati dal datore, sottraendoli così anche all’imposta sostitutiva del 10%, e facendoli rientrare nel regime di esclusione dall’imposizione, descritto sub paragrafo 2.1., di cui all’articolo 51, comma 2 TUIR. 4. Novità in materia di credito d’imposta La Legge di stabilità rende strutturali alcune tipologie di credito d’imposta, che non saranno quindi più “a tempo”: il credito d’imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita ed il cosiddetto “art bonus”. Inoltre, il comma 231, lettera a) posticipa di un anno l’entrata in vigore del credito d’imposta scuola, cosiddetto “school bonus”, istituito dall’articolo 1, commi 145-150 della Legge n. 107/2015. Il credito d’imposta per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita spetta, fino a 250 euro, a favore dei contribuenti che abbiano corrisposto compensi ad avvocati ed arbitri per negoziazioni assistite ed arbitrati. In particolare, il comma 618 della Legge di stabilità trasforma in strutturale, a partire dal 2016, una misura inizialmente prevista per il solo anno 2015, ossia la possibilità, per le parti che corrispondono un compenso agli avvocati per l’assistenza in un procedimento di negoziazione assistita che ha esito positivo, ovvero agli arbitri in caso di conclusione di un lodo, di usufruire di un credito d’imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro (nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui[17]). L’“art bonus”, inizialmente previsto per il triennio 2014-2016, è invece un incentivo fiscale basato sulla concessione di un credito d’imposta detraibile in tre anni, indirizzata ai privati, enti o società, che decidono di impegnare risorse in forme di mecenatismo culturale. Per il primo periodo di attuazione, tale credito d’imposta era pari al 65% dell’erogazione liberale, ma tale percentuale sarebbe dovuta progressivamente scendere a partire da quest’anno. La Legge di stabilità, come risultato di questa misura, attribuisce il credito d’imposta del 65% a favore di chi effettua interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, sostiene gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri di tradizione, realizza nuove strutture, ovvero restaura e potenzia quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 A seguito della posticipazione dell’entrata in vigore dello “school bonus”, invece, spetterà un credito d’imposta del 65% per gli anni 2016-2017, e del 50% per il 2018, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, e sostengono interventi per l’occupazione degli studenti. 5. Il bonus strumenti musicali Il comma 984 della Legge di stabilità introduce, per il solo anno 2016, una particolare agevolazione per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, che potranno beneficiare di un contributo una tantum, fino a un massimo di 1’000 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il bonus si traduce in uno sconto immediato del prezzo dello strumento, in quanto al venditore/produttore è riconosciuto un credito d’imposta da richiedersi all’atto della vendita del bene secondo le procedure previste dal Provvedimento direttoriale dell’8 marzo 2016. ogni anno stabilirà la misura massima detraibile per ciascuna facoltà, tenendo conto in modo particolare degli importi medi delle tasse e dei contributi pagati dagli studenti delle università pubbliche[19]. 7. Aumento detrazioni per i redditi da pensione Il comma 290 apporta alcune modifiche all’ammontare delle detrazioni dall’imposta lorda IRPEF per i redditi derivanti da pensione. In particolare, per effetto di queste modifiche si realizza un aumento di 250 euro della cosiddetta “no tax area”. Per effetto di questa disposizione, sono stati modificati i commi 3 e 4 dell’articolo 13 TUIR. In sostanza, per effetto delle modifiche in esame: ◆◆ la no tax area aumenta da 7’500 a 7’750 euro, per i pensionati aventi meno di 75 anni, e da 7’750 a 8’000 euro, per i pensionati aventi più di 75 anni; ◆◆ aumenta, inoltre, la detrazione spettante ai pensionati aventi meno di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 7’751 e 15’000 euro e ai pensionati aventi più di 75 anni e reddito complessivo compreso fra 8’001 e 15’000 euro; ciò a causa dell’incremento del coefficiente di moltiplicazione del rapporto reddituale e della contestuale riduzione del denominatore di detto rapporto [20]. 8. Le misure in supporto dei lavoratori autonomi La Legge di stabilità introduce alcune importanti misure rivolte agli esercenti arti e professioni i quali sono, quest’anno, destinatari di importanti disposizioni di favore nel quadro generale della fiscalità alla luce degli ultimi interventi[21][22]. 6. Agevolazioni per borse di studio e spese universitarie I commi da 50 a 52 della Legge in esame hanno previsto l’esenzione ai fini dell’IRPEF per le borse di studio erogate a studenti universitari che partecipano al programma “Erasmus Plus”, oltre che per le borse di studio erogate agli studenti che partecipano a dottorati di ricerca, frequentano corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, svolgono attività di ricerca post-doc, e corsi di perfezionamento all’estero. La citata Circolare n. 20/E, dopo aver ricordato le norme di riferimento ai fini del trattamento previdenziale, ha specificato che [18] “[l]a norma non prevede un analogo trattamento di esenzione per le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario. Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali”. Inoltre, si segnala che per quanto riguarda le spese universitarie sostenute dagli studenti immatricolati in atenei privati, un decreto interministeriale emesso entro il 31 dicembre di In primo luogo, i commi da 91 a 94 della Legge di stabilità “potenziano” l’ammortamento sull’acquisto o locazione finanziaria di beni strumentali nuovi, portando così fino al 140% del costo effettivamente sostenuto la loro deducibilità “extracontabile”. Questa misura è nota come “super ammortamento”, ed è accessibile oltre che dai titolari di reddito d’impresa, anche dai soggetti esercenti arti e professioni[23]. La misura su cui si è diffusa l’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E, interessa i beni strumentali nuovi, acquisiti anche in locazione finanziaria, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per detti beni, opera una maggiorazione del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile IRPEF del professionista, consentendo l’imputazione, in ciascun periodo di imposta, di quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria, più alti. Come chiarito dalla Circolare, la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione, che opera extra-contabilmente, che va fruita: ◆◆ per quanto riguarda l’ammortamento dei beni di cui agli articoli 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal Decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del TUIR; 9 10 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 ◆◆ per quanto riguarda il leasing, in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato Decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. La disposizione sui “super ammortamenti” si applica altresì ai mezzi di trasporto secondo peculiari modalità che discendono dalla specifica disciplina fiscale relativa a detti beni (vedasi articolo 164 TUIR). Venendo ad un’altra misura rilevante per il comparto autonomi, si deve menzionare la modifica apportata dalla Legge di stabilità al cosiddetto regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014. Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente: ◆◆ abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata; ◆◆ abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5’000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti; ◆◆ il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20’000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. La Legge di stabilità ha abrogato la disposizione secondo cui potevano accedere al regime forfetario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi nell’attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati eventualmente percepiti. Non possono avvalersi del regime forfetario: ◆◆ i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; ◆◆ i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; ◆◆ i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; ◆◆ i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale; ◆◆ i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30’000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato [24]. I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il Legislatore ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. È stata altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%. Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che: ◆◆ il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; ◆◆ l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; ◆◆ qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime. 9. Leasing immobiliare ad uso abitativo I commi da 76 a 84 hanno introdotto una nuova disciplina sia civilistica che fiscale riguardante la locazione finanziaria degli immobili adibiti ad uso abitativo. Le disposizioni si occupano, in primis, della disciplina civilistica del contratto, per poi introdurre interessanti agevolazioni fiscali[25]. Sono previste in primo luogo agevolazioni IRPEF per le persone fisiche private che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili abitativi, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Per i contratti stipulati dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 spetta, infatti, la detrazione del 19% sull’importo: dei canoni, e relativi accessori, fino a 8’000 euro, nonché Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 del costo di riscatto, fino a 20’000 euro, per giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55’000 euro; delle medesime somme, ma con limiti dimezzati, per soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55’000 euro. Sia l’età anagrafica che il rispetto del limite reddituale vanno verificati solo al momento della stipula del contratto di leasing, a nulla rilevando se, successivamente, il contraente supera i 35 anni o dichiara un reddito complessivo superiore al limite indicato. Sul versante delle imposte indirette la normativa concede un’agevolazione in capo al concedente (con effetti sull’utilizzatore) per le imposte relative all’acquisto dell’immobile nel caso in cui l’utilizzatore presenti i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”. In tale caso le imposte d’atto sull’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing concedente sono: ◆◆ in caso di acquisto da privato o da impresa ma con vendita esente da IVA: imposta di registro pari all’1.5% e ipo-catastali fisse (50 euro per ciascuna imposta); ◆◆ in caso di acquisto da impresa con vendita soggetta a IVA: IVA al 4%, registro e ipo-catastali fisse (200 euro per ciascuna imposta). La base imponibile su cui calcolare l’imposta è sempre il prezzo, perché alle compravendite di immobili abitativi effettuate nei confronti di società di leasing non è possibile estendere il meccanismo del prezzo-valore. In definitiva, viene messo a disposizione di una vasta platea di persone fisiche che non sono in grado di fornire le garanzie solitamente richieste per l’erogazione di un mutuo uno strumento idoneo ad acquistare un immobile ad uso abitativo. [1]Si veda il focus del Ministero dell’Economia “Legge di Stabilità 2016”, pubblicato sul sito ufficiale www.mef.gov.it in data 8 gennaio 2016. [2]Vedasi, inter alia, la proroga delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 74 dell’articolo 1 Legge di stabilità. [3]“L’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. [4]“Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. [5]“Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”. [6]“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazio- Per l’istituto di credito il leasing dovrebbe risultare più conveniente rispetto ad un contratto di mutuo, dal momento che l’immobile rimane ad esso intestato, riducendo così al minimo i rischi legati all’inadempienza del locatario; mentre per il locatario si avrebbe un duplice vantaggio: (i) essendo ridotti i rischi legati all’inadempienza, l’istituto di credito dovrebbe essere incentivato ad erogare più facilmente la somma necessaria all’acquisto dell’immobile, ed in percentuale del costo di acquisto maggiore; (ii) dal punto di vista fiscale, invece, il leasing consente la detrazione dei canoni comprensivi di interessi e quota capitale, mentre un mutuo dà diritto alla sola detrazione degli interessi passivi. Inoltre, contrariamente al mutuo – per il quale è prevista un’imposizione sostitutiva sull’importo mutuato – nel leasing non v’è una simile forma di tassazione. 10. Le nuove detrazioni IRPEF del 50% dell’IVA pagate al costruttore Il comma 56 della Legge di stabilità prevede una nuova detrazione ai fini IRPEF per l’acquisto di unità abitative direttamente dal costruttore imponibili ai fini IVA. Nello specifico, il soggetto privato che acquisterà nel corso del 2016 unità immobiliari di classe energetica A o B direttamente dal costruttore potrà detrarre dall’IRPEF una parte del costo di acquisto, costituito dal 50% dell’IVA applicata sul prezzo dell’immobile. Tale detrazione potrà avvenire non in un’unica soluzione, ma in dieci quote costanti di pari importo. Elenco delle fonti fotografiche: http://i1.wp.com/flpdifesa.org/wp-content/uploads/2015/11/Immaginelegge-stabilit%C3%A0-291x300.jpg?resize=350%2C200 [02.08.2016] https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAZrAAAAJDQ2MWFkMGFjLTIyYjktNDgwNS05MjYyLTllMDE2NmNlY2EwZg.jpg [02.08.2016] ne di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. [7] Vedasi Risoluzione del 10 marzo 2004, n. 34/E. [8]Come rileva Marianetti Giuseppe, Nuovo impulso al Welfare aziendale, in: il fisco, n. 5/2016, pagine 429 e seguenti. [9]Per categorie di dipendenti si intende, a titolo esemplificativo, quella degli impiegati, degli operai, dei dipendenti appartenenti ad una determinata qualifica (dirigenti, quadri, eccetera) o ancora, a quelli che prestano la loro opera secondo particolari modalità (nella Circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, l’Agenzia delle Entrate ha identificato negli “operai del turno di notte”, un'autonoma categoria così come, più recentemente, essa è stata individuata – trattasi della Risoluzione del 17 dicembre 2007, n. 378/E – nei dipendenti expatriates). [10] Sul punto erano già intervenute la Circolare del 22 dicembre 2000, n. 238/E e la Risoluzione del 17 dicembre 2000, n. 378/E. [11] Cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza del 23 ottobre 2008, n. 344. Per un commento si veda Petrucci Franco, Un critico intervento della consulta sul rimborso della retta delle scuole materne, in: Corriere Tributario, n. 15/2009, pagine 1232 e seguenti. [12] I Giudici avevano sostenuto, in particolare, che un diverso trattamento fiscale delle somme erogate dal datore per scuole materne ed asili nido era giustificabile in forza degli aspetti differenziali di questi due tipi di struttura. [13]Ed invero su tale possibilità la prassi ha manifestato orientamenti discordanti, vedasi la Risoluzione del 5 maggio 2007, n. 126/E sui cosiddetti ticket trasporto, per i quali è stata chiarita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo. In senso contrario, la Risoluzione del 29 marzo 2010, n. 26/E in cui è stato affermato che “le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale. L’evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura. L’importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere 11 12 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’articolo 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente”. [14]Vedasi Bellinazzo Marco, Un calcio alla tassa sui procuratori, in: Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2015. [15] La definizione utilizzata nel comma 182, articolo 1 Legge di stabilità è la seguente: “[…] i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. [16]Nel citato decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento in luogo dell’ordinaria aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito IRPEF) e delle relative addizionali. [17] Recita il comma in questione: “[a]lle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”. [18] Vedasi la Circolare n. 20/E del 2016, pagina 6. [19] Cfr. comma 954, articolo 1 Legge di stabilità. [20] Per una esemplificazione, si veda la citata Circolare n. 20/E del 2016, pagina 9. [21]Anche se non ha carattere fiscale, per la sua portata merita segnalare la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di stabilità in base alla quale è previsto l’accesso ai fondi europei anche ai liberi professionisti. Ed invero, questi ultimi sono stati equiparati “alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita”, sicché i liberi professionisti pos- sono, a partire dal 1. gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge, accedere ai fondi strutturali europei 2014/2020. Il nostro ordinamento si rende conforme alle disposizioni europee, evitando un procedimento di infrazione da parte della Commissione per mancato recepimento del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013. Con questa manovra si mira anche a uniformare le pratiche regionali: d’ora innanzi tutte le Regioni saranno obbligate ad adeguare i propri bandi consentendo l’accesso anche ai liberi professionisti. Sul punto sia consentito rinviare a Costa Giovanna, Estensione dei finanziamenti europei ai professionisti ed agli studi professionali, in: Patrimoni finanza ed internazionalizzazione, 2/2016, pagine 52 e seguenti. [22] Per completezza, sia consentito rilevare che, sempre in tema di lavoro autonomo e professioni, è stato presentato in Parlamento il cosiddetto “Jobs Act del lavoro autonomo” (disegno di legge Atto Senato 2233 presentato in data 8 febbraio 2016 dal Governo, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”), un disegno di legge “Collegato alla legge di bilancio 2016” che nelle intenzioni del Governo è dedicato alla tutela di chi opera in questo settore. La portata di questo schema di legge è molto ampia e, almeno nel progetto depositato in Senato, comprende misure come la riforma di alcune tipologie contrattuali, tutele specifiche contro i ritardi nel pagamento dei compensi, una maggiorazione della tutela della proprietà intellettuale, l’istituzione di sportelli dedicati presso i centri per l’impiego, riforma delle normative riguardanti i periodi di malattia ed i congedi. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l’articolo 5 della bozza di Jobs act del lavoro autonomo modificherebbe l’attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti la formazione professionale, che diventerebbero così interamente deducibili. Nello specifico, si prevede la modifica dell’articolo 54, comma 5, TUIR, che nella sua versione attuale limita al 50% la deducibilità delle spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Nella nuova versione, invece, esse diventerebbero interamente deducibili entro il limite massimo di 10’000 euro annui. Inoltre, è prevista una deducibilità integrale, nel limite dei 5’000 euro, delle “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente”. [23] Si veda Albano Giacomo, La disciplina del superammortamento trova spazio in UNICO, in: Corriere tributario, n. 21/2016, pagine 1619 e seguenti. [24]Causa di esclusione introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016, la quale contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30’000 euro). [25] Si vedano i primi commenti di Borgoglio Alessandro, Le agevolazioni IRPEF per il “leasing” abitativo, in: Corriere tributario, n. 17/2016, pagine 1333 e seguenti e Busani Angelo, L’agevolazione “prima casa” per l’acquisto conseguente a un contratto di “leasing”, in: Corriere tributario, n. 14/2016, pagine 1065 e seguenti. Sui profili interpretativi sono intervenuti il Notariato (Studio n. 4-2016/T e 38-2016/C) e Assilea (Circolare 26 gennaio 2016, serie fiscale n. 2/2016). Detti lavori hanno costituito la base per la realizzazione di una Guida “Il leasing immobiliare abitativo”, pubblicata in: www.mef.gov.it [02.08.2016]. Tale guida contiene anche una esemplificazione (nell’Appendice 1) sul risparmio fiscale che si può conseguire con un’operazione di leasing abitativo. Diritto tributario italiano La tassazione delle rendite AVS e LPP in Italia Guido Beltrame Dottore Commercialista in Milano Revisore Legale in Italia, Perito Revisore – ASR [email protected] Evoluzione di una normativa foriera di molte incertezze applicative L’utilizzo della leva fiscale al fine di perseguire con efficienza ed efficacia specifiche politiche industriali e di sviluppo economico è prassi comune nella maggior parte dei moderni Stati democratici. Nell’esperienza giuridica della Repubblica Italiana del secondo dopoguerra, tale impiego della leva fiscale è stato frequente, sebbene non sempre scientemente calibrato. Tra gli esempi più noti possono essere menzionati la disciplina degli ammortamenti anticipati, la cosiddetta tecno-Tremonti, la Dual Income Tax e, più recentemente, il regime di “Aiuto alla Crescita Economica” ed il rinnovato credito di imposta a supporto della ricerca e sviluppo. L’Italia continua a essere ben distante dal riuscire a creare un chiaro dettato normativo ed interpretativo che agevoli il corretto adempimento spontaneo degli obblighi fiscali (cosiddetta tax compliance) da parte dei contribuenti. Se da un lato è abbastanza insito nel contribuente italiano il tentativo di trovare qualsiasi escamotage per ridurre il proprio carico fiscale (che ricordiamolo è tra i più elevati d’Europa), dall’altro il legislatore e il soggetto preposto al controllo del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti (prima il Ministero delle Finanze e poi l’Agenzia delle Entrate), continuano a non avviare quel cambio di passo indispensabile ad infondere fiducia nei contribuenti. Se una sana tax compliance si fonda, essenzialmente, su azioni di deterrenza e su regole chiare, comunicate con largo anticipo e, se necessario, spiegate tempestivamente, l’azione legislativa non dovrebbe essere rivolta esclusivamente al tentativo di “fare cassa” ad ogni costo, né l’azione interpretativa piegata a tale fine: questo modo di agire, inevitabilmente, porta il contribuente a diffidare del sistema di regole e prassi che governano la materia fiscale, a sentirsi vittima di un sistema ingiusto e ciò avrà, come conseguenza, la “disaffezione fiscale” e cioè il tentativo di non pagare quanto dovuto all’erario. Un chiaro esempio di come possa crearsi una siffatta situazione è fornita dalla querelle legislativa ed interpretativa che ha riguardato la tassazione delle rendite AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti) e LPP (previdenza professionale), la cui disciplina normativa è stata da ultimo interpretata da una Circolare dell’Agenzia delle Entrate nel corso della procedura di Voluntary Disclosure e poi modificata da un Decreto Legge (di seguito D.L.) successivo (in un qualche modo, come si vedrà, sollecitato dalla stessa Agenzia delle Entrate). Per comprendere appieno la portata del problema è necessario fare un salto indietro di 25 anni e tornare al 30 dicembre 1991 quando, con la Legge finanziaria per il 1992 (di seguito L. n. 413/1991), sotto la voce “Disposizioni per ampliare le basi imponibili” venne stabilito, al titolo VIII, articolo 76, che: “[l]e rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386 non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia […]”. Si evidenziano i due passaggi fondamentali della norma: il primo, limita il campo di applicazione alle (sole) rendite corrisposte in Italia; il secondo, individua negli istituti italiani i soggetti obbligati a trattenere l’imposta del 5%. La norma lasciava dinanzi a sé numerosi dubbi. Essa si incastonava in un quadro legislativo generale per il quale le persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, devono calcolare e liquidare l’imposta sul reddito con riferimento ai redditi ovunque realizzati e tali redditi, ove non soggetti ad imposte 13 14 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 sostitutive o a ritenute alla fonte, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica [di seguito D.P.R.] n. 917/1986). In siffatta cornice legislativa non era chiaro se il legislatore della L. n. 413/1991 avesse voluto: (i) sottrarre al concorso alla formazione del reddito complessivo le sole rendite corrisposte in Italia quando percepite per il tramite di sostituti d’imposta italiani, i quali (redditi), per effetto dell’intervento legislativo, avrebbero dovuto essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 5%; oppure (ii) assoggettare ad imposta sul reddito solo le rendite corrisposte in Italia per il tramite di sostituti d’imposta italiani, lasciando esenti da imposizione quelle rendite percepite senza l’intervento di intermediari italiani. In entrambi i casi, il dettato normativo era palesemente iniquo poiché faceva dipendere l’ammontare dell’imposta dalle modalità di corresponsione del reddito. Infatti, nel caso in cui la volontà del legislatore fosse stata quella rappresentata alla cifra (i), le rendite, se corrisposte attraverso sostituti d’imposta italiani, sarebbero state soggette ad imposta sostitutiva del 5% ove, se corrisposte senza il loro intervento, avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo con una tassazione non inferiore al 23% (primo scaglione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche). Se, viceversa, la volontà del legislatore fosse stata quella rappresentata alla cifra (ii) (come una lettura puntuale della norma potrebbe far ritenere) le rendite, se corrisposte attraverso sostituti d’imposta italiani, sarebbero state soggette ad imposta sostitutiva del 5% ove, se percepite senza il loro intervento, sarebbero state esenti da ogni imposizione in Italia. Non più chiara del legislatore fu l’interpretazione prospettata della norma dall’allora Ministero delle Finanze il quale, con la Circolare dell’8 giugno 1993 N. 6 (protocollo n. 12/108), affermò che: “[c]on l’articolo 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 è stato profondamente innovato il trattamento fiscale delle rendite corrisposte in Italia da parte dell’Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)", lasciando quasi propendere – alla luce della “profonda innovazione” (parafrasando la Circolare) legislativa – per l’interpretazione per cui l’oggetto della trattenuta del 5% riguardava esclusivamente le rendite corrisposte in Italia e quelle non corrisposte avrebbero dovuto essere esenti da ogni imposizione. Poche righe dopo, tuttavia, lo stesso Ministero precisava che “[l]a nuova disciplina introdotta con l’articolo 76 della L. 413/1991 non poteva ignorare l’esistenza del citato Accordo del 1974 [si tratta dell’accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, ndr.] ed il richiamo ad esso ha la sola funzione di chiarire l’inclusione specifica delle pensioni percepite dai frontalieri nella più vasta area delle pensioni di fonte svizzera. E proprio per dare risalto a questa circostanza si è reso, cioè, necessario operare uno specifico richiamo, nell’articolo 76 della L. 413/1991, all’Accordo del 1974, atteso che il riferimento all’Accordo di che trattasi doveva più propriamente essere inserito nella prima parte dell’articolo dopo le parole «anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera» invece che nella seconda parte del citato articolo 76 […]. Resta inteso che, in forza dell’articolo 25, paragrafo 1 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera, ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943, il regime fiscale sopra descritto va applicato anche ai percettori di rendite AVS, di nazionalità svizzera, residenti in Italia”. Al di là dell’atteggiamento del Ministero che si permette di censurare la formulazione delle norme così come predisposta dal legislatore, la precisazione da ultimo enunciata aggiungeva ulteriore incertezza, svelando ulteriori dubbi su chi dovessero essere i soggetti destinatari dell’intervento legislativo. Infatti, in un primo passaggio, la Circolare sottolinea come il dettato normativo voglia porre il focus sui lavoratori frontalieri salvo poi, proprio in conclusione e senza fornire maggiori elementi al ragionamento, includere anche i cittadini svizzeri residenti in Italia. Dal 1993 al 2015, se si escludono gli interventi interpretativi di seguito riportati, nessuna ulteriore interpretazione è stata prodotta dagli organi preposti al controllo della corretta applicazione delle norme tributarie: una Circolare della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (Circolare protocollo n. 2004/66566 del 22 dicembre 2004) aveva precisato che l’imposta sostitutiva del 5% era dovuta esclusivamente sugli interessi maturati dalle rendite pensionistiche svizzere, escludendo l’applicazione della stessa sull’intero capitale risparmiato; la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, nel 2007, con l’interpello n. 954-56/2007, aveva ritenuto questo tipo di rendita del tutto assimilabile al reddito di lavoro subordinato e, come tale, imponibile in Italia. Non si riscontrano ulteriori e significative prese di posizione sul tema, né da parte del legislatore né da parte del Ministero (divenuto nel frattempo Ministero dell’Economia e delle Finanze): il quadro interpretativo sembrava, così, essersi consolidato, non senza le incertezze più sopra evidenziate. Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 agosto 2015 n. 30/E, emanata in occasione della Voluntary Disclosure, l’Agenzia (nel frattempo preposta, in luogo del Ministero, al controllo della corretta applicazione delle norme tributarie) ha riaffrontato il tema, dedicando ad esso una specifica sezione (redatta sul formato domanda-risposta) intitolata “Trattamento fiscale applicabile alle rendite di tipo AVS”. Più precisamente, nella risposta viene affermato che: “[…] ogniqualvolta l’accredito dell’AVS svizzera non venga canalizzato in Italia, come nei casi prospettati nel quesito, si possono porre dubbi in merito al trattamento fiscale da applicare alle rendite incassate. In tal caso, infatti, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. La citata legge n. 413 del 1991, peraltro, non disciplina in modo espresso l’ipotesi in cui il percettore che abbia ricevuto l’accredito all’estero possa autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta assoggettando le rendite ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5 per cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia”. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 L’Agenzia, quindi, prende atto della lacunosità del dettato normativo di cui all’articolo 76 della Legge n. 413/1991 per precisare che, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta (come previsto dal legislatore), l’imposta è (comunque) liquidata direttamente dal contribuente in dichiarazione. Ora, se non può dubitarsi – per il vero – della correttezza dell’interpretazione fornita dall’Agenzia, non può tuttavia sottacersi che essa non tiene conto del comportamento di quei contribuenti che, dalla lettura del testo normativo e dall’assenza di ogni precisazione interpretativa fornita prima dal Ministero e poi dall’Agenzia, potevano (forse erroneamente ma senz’altro in buona fede) ritenere che nessuna imposizione avrebbe dovuto gravare sulle somme incassate senza l’intervento di un sostituto d’imposta. Parimenti discutibili sono, poi, le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia circa le modalità di indicazione di tali redditi in dichiarazione (quando cioè l’imposta non è riscossa per il tramite di un intermediario residente in Italia). L’Agenzia delle Entrate, infatti, arriva ad affermare che: “[p]er l’indicazione di tale reddito può essere utilizzata, con riferimento all’anno d’imposta 2014, la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale «I» ed indicando il codice della Svizzera (071)[…]”. Ora, per chi non fosse avvezzo al modello Unico per la dichiarazione dei redditi italiana, si segnala che nel quadro RM devono essere ricompresi i “Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva” le cui istruzioni stabiliscono che: “[i]n questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’articolo 7, comma 3, articolo 15, comma 1, lettera f), e articolo 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’articolo 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 1. aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva”. Come spesso accade le istruzioni del modello Unico non sono proprio un esempio di chiarezza per i non addetti ai lavori, ma è comunque evidente che nessuno dei redditi indicati ricomprende le rendite AVS che, secondo l’Agenzia delle Entrate, si sarebbero dovute indicare in questo modello. Ancora più discutibile è, poi, il richiamo – da parte della stessa Agenzia – a ricomprendere le rendite in questione nella sezione V del modello. In tale sezione, infatti, devono essere indicati i “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva” le cui istruzioni prevedono che: “[n]ella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti”. Ora, è di tutta evidenza che una rendita AVS non può essere assimilata a un reddito di capitale di fonte estera (peraltro, come più sopra si è evidenziato, era stato lo stesso Ministero a precisarlo); il cercare di farlo rientrare in tale categoria reddituale è palesemente una forzatura, uno stravolgere le regole del gioco. A complicare ulteriormente il quadro è intervenuto, buon ultimo, il legislatore con il D.L. del 30 settembre 2015 che è stato emanato (all’ultimo giorno possibile) per disciplinare il rinvio della procedura di Voluntary Disclosure dal 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2015. In tale Decreto, avente l’esclusivo fine del rinvio della scadenza, è stata forzatamente inserita, all’articolo 2, la lettera b) che recita: "l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento”. L’ultimo intervento legislativo – evidentemente sollecitato dall’ultima presa di posizione dell’Agenzia – è giuridicamente censurabile sotto numerosi profili. In primo luogo, esso trova collocazione in un provvedimento normativo (il D.L. del 30 settembre 2015) totalmente ad esso slegato, peraltro cambiando le regole del gioco della procedura di Voluntary Disclosure quasi allo scadere della procedura medesima. Tutto ciò con buona pace dei princìpi codificati nello Statuto dei diritti del contribuente che imporrebbero al legislatore ordine e chiarezza nella produzione legislativa, nonché il rispetto della buona fede e del principio dell’affidamento. Tali princìpi sono ancor di più violati, ove solo si consideri che, per espressa previsione, l’intervento legislativo vale anche per il passato. Peraltro, l’intervento legislativo adombra nuove incertezze, perché mentre la Circolare dell’Agenzia faceva espresso riferimento alle rendite AVS, il Decreto pone il focus sulle rendite LPP a dimostrazione, quantomeno, di una confusione generale sul tema da parte delle autorità legislative ed amministrative italiane. Alla confusione generale contribuisce anche la giurisprudenza: in questo contesto è giusto ricordare la sentenza n. 2746 del 22 giugno 2015 (udienza del 5 giugno 2015) della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sez. L – Pres. Carlo Pizzo – Rel. Guido Chiametti), con la quale è stato stabilito che i risparmi di lavoro detenuti su di un conto corrente svizzero da parte di un lavoratore frontaliero, non devono essere oggetto di monitoraggio fiscale ai sensi del D.L. n. 167/1990 in quanto non si tratta di attività illecitamente detenute all’estero e non si riferiscono a investimenti di natura finanziaria. Ora, chi conosce il diritto tributario italiano ben sa che, in quell’ordinamento, i redditi da pensione sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, quindi, per analogia, se le disponibilità estere derivanti dai risparmi di lavoro detenuti su di un conto corrente svizzero non devono essere riportati nel quadro RW, nemmeno i risparmi derivanti da pensioni percepite dai lavoratori frontalieri dovrebbero essere oggetto di monitoraggio. Da ultimo, è discutibile (e forse incostituzionale) anche la scelta del legislatore del D.L. del 30 settembre 2015 di rimettere l’ammontare dell’imposta da pagare alla scelta volitiva 15 16 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 del contribuente: il contribuente deve il 5% su sua istanza, in mancanza della quale, la rendita concorrerebbe a formare il reddito complessivo del contribuente. Quindi l’ammontare dell’imposta non è parametrata – come imporrebbe la Costituzione – all’indice di capacità contributiva (il reddito) ma ad una scelta di opportunità del contribuente, come se il tributo non fosse un dovere basato su princìpi solidaristici ma una scelta liberale (che il contribuente può o non può fare) rimessa al buon cuore dei contribuenti. È inutile continuare a invocare la tax compliance da parte dei contribuenti se, per primo, il legislatore (e, talvolta, la stessa Agenzia delle Entrate) non produce una disciplina positiva chiara, razionale e coerente. Il caso della tassazione delle rendite AVS e LPP dimostra che le fondamenta di una sana tax compliance (azioni di deterrenza, regole chiare e comunicate in anticipo) continuano ad essere disattese. Elenco delle fonti fotografiche: ht tp://w w w.convivum.it /wp-content /uploads/2015/08/Geld_5.jpg [02.08.2016] http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/05/agenzia-entrate.jpg [02.08.2016] http://www.swissinfo.ch/image/41220178/3x2/640/426/68fe57540bd576f cdf5be25a7c6fcad/HC/235245480-jpg.jpg [02.08.2016] Diritto tributario internazionale e dell’UE Domande raggruppate fra la Svizzera e l’Olanda Paolo Bernasconi Prof. Dr. h.c. Avvocato, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano Ricadute per analogia in base alla sentenza del TAF del 21 marzo 2016 Introduzione 1. Ormai da rottamare il sistema delle rogatorie internazionali in materia fiscale? È quindi da rottamare anche il neonato strumento delle rogatorie raggruppate? Niente affatto, dal momento che, dopo le recenti votazioni delle Camere federali, anche l’ordinamento giuridico svizzero si avvia verso un regime di coabitazione di tre sistemi diversi di cooperazione internazionale in materia fiscale: lo scambio automatico, la comunicazione spontanea e il sistema storico e tuttora vigente, ossia quello della cooperazione su domanda, cui appartengono anche le cosiddette “domande raggruppate”. particolare dall’Italia, che rappresenta e continuerà a rappresentare il bacino di utenza di gran lunga più importante della piazza bancaria e finanziaria ticinese. Infatti, la DTAF affronta tutte le questioni legali in modo sistematico, così da poter costituire un modello di ragionamento, malgrado contro la medesima sentenza sia già stato presentato ricorso al Tribunale federale svizzero da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC). Prima parte: Sintesi della procedura precedente l’emanazione della DTAF del 21 marzo 2016 2. La DTAF è stata pronunciata sulla base di un ricorso presentato il 24 dicembre 2015 da un contribuente al TAF chiedendo che venisse annullata la decisione datata 25 novembre 2015, mediante la quale l’AFC aveva deciso di accogliere e di eseguire la domanda di assistenza datata 23 luglio 2015 che era stata presentata dal Servizio centrale dell’Amministrazione fiscale olandese. 3. La domanda di assistenza olandese richiese all’AFC la trasmissione delle seguenti informazioni riguardanti persone che fossero titolari di uno o più conti presso UBS Switzerland AG (precedentemente UBS AG). Il Fisco olandese richiedeva la comunicazione del nome e cognome, recapito postale, data di nascita, numero del conto bancario o dei conti bancari, nonché del saldo esistente sui conti suddetti al 1. febbraio 2013, al 1. gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014. Non avete clienti olandesi? Ciò malgrado, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) pronunciata in data 21 marzo 2016 (di seguito DTAF) vi può interessare. Infatti, si tratta della prima sentenza riguardante domande raggruppate non provenienti dagli Stati Uniti d’America bensì da un Paese membro dell’Unione europea (di seguito UE). Ci serve per esaminare quali princìpi e criteri possono essere di utilità per la giurisprudenza riguardante future domande raggruppate[1] provenienti da altri Paesi membri dell’UE, in 4. Nella domanda di assistenza olandese non venivano indicate con il proprio nome persone fisiche né persone giuridiche. Si richiedeva invece di fornire le informazioni suddette riguardo a tutte le persone che fossero state destinatarie della lettera inviata da UBS a tutte le persone con recapito in Olanda. Mediante questa lettera UBS procedeva alla verifica della conformità fiscale dei depositi intrattenuti presso UBS medesima dalle persone con recapito in Olanda. 17 18 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 5. In esecuzione della suddetta domanda olandese, l’AFC, mediante Ordinanza datata 3 agosto 2015, richiese a UBS di identificare tutte le persone che rientravano nel modello di comportamento descritto nella domanda medesima e di trasmettere all’AFC tutte le informazioni richieste nella domanda olandese. Nel contempo, l’AFC richiedeva a UBS di informare riguardo al procedimento di assistenza tutte le persone con domicilio fuori dalla Svizzera, trasmettendo alle stesse una comunicazione dell’AFC che quest’ultima aveva allegato alla sua Ordinanza. 6. Il ricorrente rientrava tra le persone di cui UBS trasmise ad AFC il nome e le informazioni richieste dal Fisco olandese. Il ricorrente era stato informato da parte di UBS in conformità di quanto previsto dall’Ordinanza dell’AFC datata 3 agosto 2015. Seconda parte: Motivi di rifiuto della domanda di assistenza olandese I. Diritto applicabile (consid. 2 della DTAF datata 21 marzo 2016) 10. La domanda olandese venne presentata fondandosi sulla Convenzione per evitare la doppia imposizione (di seguito CDI) del 26 febbraio 2010 fra la Confederazione Svizzera ed il Regno dei Paesi Bassi (di seguito CDI-NL). 11. Le modalità di cooperazione fra le autorità fiscali svizzere e olandesi sono attualmente disciplinate, oltre che dall’articolo 26 CDI-NL, anche dalle norme contenute nei testi seguenti: a) Protocollo concernente la CDI-NL del 26 febbraio 2010, entrato in vigore il 9 novembre 2011 (in particolare la cifra XVI lettera b); b) Accordo amichevole di interpretazione della CDI-NL del 31 ottobre 2011; c) Decreto federale che approva la CDI-NL datato 17 giugno 2011 (di seguito Decreto federale CDI-NL); d)LAAF[2] , in particolare l’articolo 14a; e) Ordinanza di esecuzione della legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito OAAF), del 20 agosto 2014, entrata in vigore con effetto retroattivo il 1. agosto 2014[3] , in particolare l’articolo 2. 12. La procedura davanti al TAF è disciplinata dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (di seguito PA), nella misura in cui la medesima non preveda diversamente (articolo 37 PA). 7. Il 22 settembre 2015, l’AFC fece pubblicare nel Foglio federale (cfr. Foglio federale 2015, pagine 5679 e seguenti) una comunicazione riguardante la suddetta domanda di assistenza olandese. Si tratta della modalità di comunicazione prevista dall’articolo 14a capoverso 4 della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF). Mediante la comunicazione si rendeva noto che le persone residenti all’estero dovevano comunicare un recapito in Svizzera. Inoltre, veniva notificata, appunto mediante la pubblicazione sul Foglio federale, la decisione finale di ammissione di esecuzione della rogatoria olandese, nei confronti di quelle persone che non avessero consentito per iscritto alla trasmissione facilitata delle informazioni richieste dal Fisco olandese, in conformità dell’articolo 16 LAAF. 8. Mediante comunicazione datata 22 ottobre 2015 l’AFC informò il ricorrente, il quale nel frattempo aveva comunicato il nome del proprio patrocinatore in Svizzera, quali informazioni intendeva trasmettere al Fisco olandese. 9. A seguito del ricorso, le Parti trasmisero al TAF le rispettive prese di posizione scritte. In particolare, l’AFC trasmise la sentenza del Tribunale federale n. 2C_54/2014 datata 2 giugno 2014. 13. Le CDI rappresentano degli accordi di diritto internazionale pubblico, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (di seguito CV)[4]. Di conseguenza, anche l’interpretazione delle CDI avviene secondo le regole della Convenzione di Vienna, con riserva di regolamentazioni speciali[5]. 14. Poiché la Convenzione di Vienna ha codificato regole del diritto internazionale pubblico, le stesse possono essere applicate anche da parte di Stati che non abbiano ratificato la Convenzione di Vienna[6]. 15. Qualora nell’ambito di una CDI siano state riprese regole contenute nel Modello dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) per evitare le doppie imposizioni (di seguito M-OCSE), secondo giurisprudenza e dottrina svizzera devono essere utilizzati il M-OCSE nonché il relativo Commentario dell’OCSE per l’interpretazione delle CDI ratificate dalla Svizzera. Si tratta comunque di strumenti sussidiari di interpretazione ai sensi dell’articolo 32 CV [7]. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Possono essere utilizzate come strumenti interpretativi anche le regole del relativo Commentario dell’OCSE che fossero state emanate successivamente all’entrata in vigore di una determinata CDI, a condizione che la modifica non abbia cambiato la regola preesistente bensì si sia limitata a precisarla[8]. II. Diritto intertemporale: periodo oggetto di una domanda raggruppata (consid. 4.1.1 della DTAF del 21 marzo 2016) 16. La clausola che disciplina la cooperazione fra l’autorità fiscale svizzera e quella olandese enunciata all’articolo 26 CDI-NL e la relativa cifra XVI del Protocollo della CDI-NL, sono applicabili così come previsto all’articolo 29 capoverso 2 CDI-NL: “a quelle domande che sono state presentate dopo la data dell’entrata in vigore della CDI-NL e che riguardano informazioni riferite al periodo che inizia o che è successivo al 1. marzo dopo la firma dell’Accordo”. 19. La domanda olandese ha fornito, come criterio per l’identificazione delle persone oggetto della domanda olandese medesima, un modello di comportamento (“Verhaltensmuster”) messo in atto in modo identico da ciascuna delle persone in questione. Si conclude pertanto trattarsi di una domanda raggruppata, secondo la definizione prevista dall’articolo 3 lettera c LAAF (“eine Gruppenanfrage bzw. ein Gruppenersuchen ohne Namensnennung”). 20. L’articolo 3 lettera c LAAF definisce una domanda raggruppata come segue: “[u]na domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise. Quali siano le indicazioni che devono essere contenute in una domanda raggruppata viene elencato dall’articolo 2 della OAAF”. Pertanto, poiché la domanda olandese venne presentata dopo l’entrata in vigore della CDI-NL, la stessa può riferirsi esclusivamente alle informazioni che riguardano le condotte messe in atto a partire dal 1. marzo 2010. È applicabile alla domanda olandese anche l’Accordo amichevole di interpretazione del 31 ottobre 2011, dal momento che quest’ultimo è applicabile a partire dalla sua entrata in vigore, e ciò in conformità dell’articolo 4 dell’Accordo amichevole medesimo. 17. Promemoria: si rammenta che le domande raggruppate secondo l’articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1. febbraio 2013, essendo fatte salve le disposizioni derogatorie della CDI applicabile nel singolo caso (cfr. articolo 1 OAAF). III. Definizione di domanda raggruppata (consid. 5 della DTAF del 21 marzo 2016) 18. La domanda olandese del 23 luglio 2015 non contiene il nome di persone determinate, riguardo alle quali vengono richieste informazioni. Per contro, la domanda olandese si riferisce ad un gruppo di persone fisiche che soddisfano i criteri seguenti: a) disponevano almeno di un conto presso UBS Switzerland AG nel periodo dal 1. febbraio 2013 sino al 31 dicembre 2014; b) disponevano di un recapito in Olanda; c) non avevano fornito ad UBS Switzerland AG la prova riguardo alla cosiddetta conformità fiscale dei propri depositi presso la banca medesima, benché UBS avesse inviato loro una lettera annunciando che avrebbe disdetto la relazione di affari nel caso di omissione di un documento che comprovasse la conformità fiscale. IV. Inammissibilità delle domande raggruppate da parte dell’Olanda (consid. 6 della DTAF del 21 marzo 2016) 21. Tutti i testi che disciplinano la cooperazione in materia fiscale fra la Svizzera e l’Olanda non menzionano in modo esplicito le domande raggruppate. Si deve quindi procedere per via di interpretazione per stabilire se, ciò malgrado, le domande raggruppate siano ammissibili[9]. 22. L’articolo 26 CDI-NL non contiene un elenco dettagliato delle indicazioni che devono essere fornite in una domanda di assistenza. Pertanto, è applicabile la cifra XVI del Protocollo di applicazione della CDI-NL, secondo cui: “[r]esta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto, quando presentano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 26 della Convenzione: (I) le informazioni sufficienti per l’identificazione della persona e delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta, in particolare il nome e, se disponibile, l’indirizzo, il conto bancario e qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone, come la data di nascita, lo stato civile o il codice fiscale […]; (V) il nome e, nella misura in cui sia disponibile, l’indirizzo delle persone in possesso delle informazioni richieste”. 19 20 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 23. Secondo l’Accordo amichevole del 31 ottobre 2011, “i requisiti suddetti contenuti nel Protocollo sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere ad una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (II)-(IV) della lettera b) del n. XVI del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: straniere anche se il contribuente coinvolto rispettivamente i detentori di informazioni fossero identificabili in altro modo che non attraverso l’indicazione del nome e dell’indirizzo[13]. Poiché il testo riveduto della CDI-NL era già stato firmato e si trovava già in uno stadio avanzato delle deliberazioni parlamentari, si decise di inserire questa “regola interpretativa” nel Decreto federale CDI-NL nonché nell’Accordo amichevole[14]. a) identifica la persona oggetto del controllo dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che fu in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una fishing expedition”. Ecco pertanto che nel Decreto federale CDI-NL, l’articolo 1 capoverso 3 prevede che l’identificazione della persona del contribuente rispettivamente della persona del detentore di informazioni, può avvenire anche “in altro modo”. Si potrebbe pertanto concludere, sulla base dei testi suddetti, che la versione emendata della CDI con l’Olanda possa essere interpretata nel senso che sono ammesse anche le domande raggruppate. Sulla base del testo chiaro e univoco, anche in tutte le altre lingue (consid. 6.3 della DTAF del 21 marzo 2016) delle norme suddette, si deve concludere che nella cooperazione fra le autorità svizzere e olandesi viene richiesta in modo imperativo e vincolante l’indicazione del nome della persona o delle persone che sono coinvolte in una verifica o in un'inchiesta nello Stato richiedente. Concorre a questa conclusione anche la constatazione secondo cui la circonlocuzione “nella misura in cui disponibile” non viene formulata riguardo al requisito dell’indicazione del nome della persona, e ciò a differenza di altri requisiti riguardanti l’identificazione. Di fronte ad un testo così chiaro non vi è spazio per un'interpretazione che renda ammissibile domande raggruppate[10]. 24. Secondo la cifra XVI lettera c, seconda frase del Protocollo della CDI-NL, malgrado la lettera b del medesimo articolo XV del Protocollo preveda “importanti requisiti procedurali volti ad impedire la «fishing expedition», i numeri (I)-(V) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni”. Secondo la dottrina[11], questa norma deve essere interpretata nel senso che le domande raggruppate devono essere ammesse nell’ambito della cooperazione prevista da tutte quelle convenzioni per evitare la doppia imposizione, che contengano un riferimento specifico all’obiettivo generale che consiste nel garantire la cooperazione più ampia possibile. 25. Si pone pertanto la questione di sapere se la cifra XVI lettera c, seconda riga, del Protocollo ammetta un’interpretazione restrittiva riguardo al requisito dell’indicazione del nome previsto dalla cifra XVI lettera b, sotto capoverso (I) del Protocollo. La dichiarazione esplicativa formulata dal Capo del Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF) in occasione delle deliberazioni parlamentari, sembrerebbe avallare questa ipotesi[12]. Questa dichiarazione esplicativa tiene conto della constatazione da parte del Global Forum on Transparency and Exchange Information for Tax Purposes, in occasione dell’ultima Peer Review, secondo cui i suddetti requisiti riguardanti l’identificazione del contribuente fossero troppo restrittivi e pertanto costituissero un ostacolo per una cooperazione internazionale efficace. Il Consiglio federale dichiarò di condividere questa constatazione, annunciando quindi che sarebbe stata concessa l’assistenza alle autorità fiscali Secondo la DTAF del 21 marzo 2016 questa interpretazione è inammissibile, poiché contrasta con il chiaro testo della cifra XVI lettera b, sotto capoverso (I) del Protocollo[15]. In effetti, gli Accordi amichevoli di questa natura possono essere di rilevanza per l’interpretazione di una CDI, ma ciò esclusivamente nella misura in cui l’interpretazione non conduca ad un risultato che sia contrario al testo della CDI medesima[16]. 26. Anche le suddette dichiarazioni esplicative del Capo del DFF ed il fatto che l’Assemblea federale abbia accettato la revisione della CDI-NL prendendo atto di queste dichiarazioni, potrebbero essere al massimo prese in considerazione nell’ambito dell’interpretazione così come ammessa da parte dell’articolo 32 CV, tenendo comunque conto del fatto che ciò avvenne senza partecipazione dell’altra Parte coinvolta, ossia dell’Olanda. Sulla base delle considerazioni suddette, il TAF è pervenuto pertanto alla conclusione che le domande raggruppate sono da considerare escluse nell’ambito della cooperazione in materia fiscale con l’Olanda. V. Portata giuridica del M-OCSE e del relativo Commentario M-OCSE (consid. 6.3.2 della DTAF del 21 marzo 2016) 27. Il 17 luglio 2012, l’OCSE ha promulgato un aggiornamento riferito all’articolo 26 M-OCSE e del suo Commentario che prevedeva esplicitamente la regolamentazione delle domande raggruppate (group requests), dichiarando ammissibile per principio questo tipo di domande[17]. 28. Nella DTAF del 21 marzo 2016 ci si limita a constatare che il Commentario M-OCSE costituisce soltanto uno strumento interpretativo sussidiario, nel senso dell’articolo 32 CV, che pertanto può essere utilizzato esclusivamente nella misura in cui il risultato della sua applicazione non conduca ad un risultato che contrasta con il testo della CDI. Pertanto, la DTAF del 21 marzo 2016 lascia aperte due questioni ampiamente dibattute nella dottrina elencata nel consid. 6.3.2 a pagina 22, laddove si discute se: Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 a) la novità rappresentata dalle domande raggruppate costituisca soltanto semplicemente una mera chiarificazione (“blosse Klarstellung”); b) nell’ambito di un'interpretazione dinamica quale strumento interpretativo sussidiario, l’aggiornamento suddetto debba essere considerato una novità e quindi utilizzato a favore dell’ammissibilità delle domande raggruppate. nemmeno riguardo a quei Paesi nei confronti dei quali la CDI ratificata dalla Svizzera lasci aperta la possibilità delle domande raggruppate (pagina 26). Contro l’ammissibilità delle domande raggruppate in base alla LAAF e alla OAAF, viene fatto inoltre valere anche il fatto che la LAAF rappresenta soltanto una legge di esecuzione delle CDI (consid. 8.2.4). 32. In ogni caso, la DTAF del 21 marzo 2016 ritiene che la cifra XVI lettera b sotto capoverso (I) del Protocollo della CDI-NL, proibisca l’ammissione di domande raggruppate senza indicazione di nomi. Pertanto, le norme nazionali svizzere riguardanti simili domande, non possono prevalere riguardo alle norme previste da una determinata convenzione per evitare la doppia imposizione. VI. Applicabilità del diritto nazionale svizzero (consid. 7 e 8 della DTAF del 21 marzo 2016) 29. La DTAF del 21 marzo 2016 ha concluso che la CDI con l’Olanda esclude le domande raggruppate. Pertanto, viene lasciata aperta la questione a sapere se il diritto interno svizzero possa ammettere domande raggruppate anche quando non sussista nessuna base di diritto internazionale pubblico. Al massimo, il legislatore svizzero potrebbe dichiarare, in applicazione della cosiddetta “Schubert-Praxis” [18] , l’ammissibilità delle domande raggruppate anche quando ciò venga escluso dal diritto internazionale pubblico, soltanto nel caso in cui dichiari espressamente di accettare delle norme in violazione del diritto internazionale pubblico[19]. 30. Il Decreto federale CDI-NL datato 17 giugno 2011 ovviamente non prevale rispetto al contenuto della CDI-NL che esclude le domande raggruppate. Non è infatti applicabile la suddetta “Schubert-Praxis” poiché il Decreto federale non costituisce una legge federale, bensì soltanto un decreto sottoposto a referendum facoltativo. Per questo motivo, pur lasciando aperta la questione a sapere se l’articolo 3 capoverso 3 del Decreto federale preveda o meno le domande raggruppate, in ogni caso, questa norma non può prevalere rispetto al contenuto della CDI. 31. La DTAF del 21 marzo 2016 esclude anche che la LAAF e la OAAF possano costituire base legale sufficiente per l’ammissione delle domande raggruppate da parte dell’Olanda (consid. 8.2 della DTAF del 21 marzo 2016). Secondo la dottrina dominante menzionata nel consid. 8.2.3 della suddetta DTAF, le norme della LAAF e della OAAF che ammettono le domande raggruppate non costituiscono una base legale sufficiente per ammettere queste domande 33. Inoltre, sia l’articolo 1 capoverso 2 LAAF che l’articolo 1 capoverso 2 OAAF dispongono testualmente quanto segue: “[s]ono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso”, dove per “convenzione” manifestamente si intende quelle “convenzioni per evitare doppie imposizioni”, che sono menzionate nel capoverso precedente di entrambe le norme suddette. Secondo la DTAF del 21 marzo 2016, la CDI-NL esclude le domande raggruppate, ciò che costituisce appunto “disposizioni derogatorie” ai sensi del capoverso 2 delle due suddette norme (consid. 8.2.5, pagina 28). 34. Evidentemente, non è applicabile, nel rapporto fra diritto internazionale e diritto nazionale, la regola “lex posterior derogat legi priori” (consid. 8.2.5, pagina 29). In questo senso depone anche la dichiarazione formulata dal Capo del DFF, in data 12 settembre 2012, secondo cui allo scopo di garantire l’ammissibilità delle domande raggruppate, avrebbero dovuto essere modificate tutte le CDI che escludessero espressamente questa forma di cooperazione internazionale[20]. VII. Commento critico 35. Dottrina e giurisprudenza[21] riconoscono che sia applicabile anche alla cooperazione internazionale in materia fiscale la regola del “favor rogatoriae” (“Günstigkeitsregel”)[22]. Questa posizione dottrinale viene respinta nella DTAF (consid. 8.2.4, pagina 28), rammentando che, in ogni caso, la LAAF non può essere applicabile a causa del suo carattere di legge di esecuzione. In effetti, l’articolo 1 LAAF prevede esplicitamente quanto segue: “[l]a presente legge disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa: a) secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; b) secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale”. Rimane da vedere, inoltre, se il legislatore adotterà la volontà uniformatrice espressa finora solamente da parte del Consiglio 21 22 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 federale proponendo la Legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI). Se ciò dovesse avvenire, il Tribunale federale potrebbe tenerne conto, nell’ambito dell'applicazione della “clausola della nazione più favorita”, unanimemente riconosciuta nel diritto internazionale pubblico. 36. Altrettanto vale per la Svizzera, le cui autorità fiscali avrebbero parimenti interesse ad ottenere che la cooperazione internazionale non sia limitata soltanto a quelle domande che indicano il nome del contribuente coinvolto nell’inchiesta, bensì anche alle domande raggruppate. Inoltre, il legislatore svizzero riguardo alle domande raggruppate ha già manifestato la sua chiara volontà, approvando la modifica introdotta dalla Legge federale del 21 marzo 2014, in vigore dal 1. agosto 2014 che appunto ha inserito nel catalogo degli strumenti di cooperazione internazionale in materia fiscale anche le domande raggruppate. Terza Parte: Conseguenze indirette della DTAF del 21 marzo 2016 37. La DTAF del 21 marzo 2016 si applica nei confronti di tutti quei Paesi riguardo ai quali la cooperazione internazionale è disciplinata da CDI o simili alla CDI-NL e che siano accompagnate dalle norme collaterali identiche a quelle che accompagnano la CDI-NL (elencate supra alla cifra 11). Per quanto riguarda la CDI con l’Italia, la stessa contiene tutti gli elementi interpretativi necessari nel Protocollo relativo, mentre per il testo della CDI-NL si è cercato di correggere questa mancanza tramite l’interpretazione definita nella Dichiarazione di intenti, ciò che appunto il TAF ha reputato insufficiente. Infatti, l’articolo II del Protocollo della CDI con l’Italia fa riferimento esplicito “all’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta” (cfr. lettera ebis [II]), riprendendo poi lo stesso termine di “identificazione” alla cifra 3, in fine, per quanto concerne l’interpretazione del criterio della rilevanza verosimile. 38. Tenendo in considerazione la DTAF del 21 marzo 2016, non è escluso che nel rapporto riguardante la prossima Peer Review condotta dal Global Forum on Transparency and Exchange Information for Tax Purposes, venga constatata nuovamente questa lacuna nelle norme svizzere riguardanti la cooperazione internazionale in materia fiscale, ritenendo che questa contrasti con l’aggiornamento approvato dall’OCSE il 17 luglio 2012. Di conseguenza, anche la CDI-NL e le analoghe CDI con altri Paesi dovranno essere modificate dal Parlamento svizzero. Probabilmente, queste revisioni potrebbero comportare deliberazioni parlamentari della durata di qualche anno. Entrerebbero pertanto in vigore quando già probabilmente potrebbe essere in vigore l’Accordo tra la Svizzera e l’UE riguardo allo scambio automatico di informazioni. 39. Continuerebbe ciò malgrado a permanere l’interesse da parte del Fisco olandese e di quello dei Paesi con i quali la Svizzera ha ratificato una CDI simile a quella olandese, allo scopo di reperire quei contribuenti che fossero riusciti ad abbandonare il sistema bancario svizzero prima dell’entrata in vigore dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni. 40. Ci sarà semmai da chiedersi, a quel momento, se l’Olanda potrà ripresentare una domanda raggruppata che preveda lo stesso modello di comportamento descritto e analizzato nella DTAF del 21 marzo 2016. Di principio, ogni domanda può essere ripresentata, poiché le decisioni sulla cooperazione internazionale non acquistano portata di crescita in giudicato[23]. 41. Inoltre, essendo stato approvato dalle Camere federali, il 17 giugno 2016, il Protocollo concluso il 27 maggio 2015 di modifica dell’Accordo con l’UE sull’euroritenuta, l’Olanda, come ogni altro Stato membro dell’UE, potrà scegliere la base legale che più gli conviene e persino “qualora l’AFC respinga una domanda […] inoltrare la stessa domanda con riferimento ad un’altra base legale”[24]. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/lead_image/ st-gallen-bundesver waltungsgericht-amtshilf-schweiz-frankreich.jpg [02.08.2016] https://www.cross.ch/freundschaftspins/fahne-schweiz/Fahnen-PinsSchweiz-Niederlande.jpg [02.08.2016] http://www.srfcdn.ch/asset/image/audio/d8be4e15-f 799-428c-bccd18ee9c96fe20/EPISODE_IMAGE/1404334218000.png [02.08.2016] http://www.lessentiel.lu/dyim/1f5cef/B.M600,1000/images/content/1/6/1/16157076/3/topelement.jpg [02.08.2016] Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 [1]Per le questioni di carattere generale e più in dettaglio cfr.: Bernasconi Paolo/Schürch Simone, Fishing Expedition e rogatorie di gruppo nella cooperazione internazionale con la Svizzera in materia fiscale. Norme e prassi recenti ed imminenti, in: Rivista di diritto tributario, Fasc. 6/2015, Milano, pagine 109-187. [2] La LAAF è entrata in vigore il 1. febbraio 2013, mentre il 1. agosto 2014 è entrata in vigore la revisione del 21 marzo 2014 (cfr. articolo 24a LAAF). [3] Questa Ordinanza ha abrogato l’Ordinanza del 16 gennaio 2013 riguardante la cooperazione internazionale in materia fiscale mediante rogatorie raggruppate (e ciò in applicazione dell’articolo 3 OAAF). [4] La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990. [5]Cfr. la giurisprudenza federale elencata sub consid. 2.1.1. [6] DTAF n. A_4414/2014 dell’8 dicembre 2014 ed altre menzionate nella DTAF datata 21 marzo 2016 al consid. 2.1.1. [7]Cfr. la giurisprudenza federale citata al consid. 2.2 nella DTAF datata 21 marzo 2016. [8]Cfr. la giurisprudenza federale citata al consid. 2.2.2 della DTAF datata 21 marzo 2016. [9]Opel Andrea, Neuausrichtung der Schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen, Basilea 2015, pagina 260 (cit.: Abkommenspolitik). [10] Opel Andrea, Fischen in trüben Gewässern – Rechtsstaatlich fragwürdige Gruppenauskünfte an die Niederlande, in: Jusletter vom 15. Februar 2016, nm. 20 e 36; tendenzialmente diversa la posizione espressa da Holenstein Daniel, in: Zweifel Martin/Beusch Michael/Matteotti René (a cura di), Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, N 197 e seguenti e N 201 ad Art. 26 M-OCSE. [11]Schoder Charlotte, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, Zurigo 2014, n. 38. [12]Seduta del Consiglio Nazionale del 13 aprile 2011, in: Bollettino ufficiale CN 2011, nm. 713. [13] Cfr. Comunicato DFF del 15 febbraio 2011, in: www.efd.admin.ch [02.08.2016]. [14] Frantisek Safarik, Das neue Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Niederlande, in: ASA 79, (2010/2011), pagina 937 e seguenti, pagina 976 e seguenti. [15] In questo senso Waldburger Robert, Sind die Gruppenersuchen an die Schweiz rechtlich zulässig?, in: FStR 2013, pagina 117 e seguenti e pagina 120. [16]Cfr. la giurisprudenza elencata nella DTAF del 21 marzo 2016 al consid. 6.3.1.4 a pagina 19. [17] Cfr. www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information [02.08.2016], Update To Article 26, in particolare la cifra 5.2; cfr. anche Holenstein Daniel, op. cit., N 186 e seguente ad Art. 26 M-OCSE; Opel Andrea, Abkommenspolitik, pagina 257; Schoder Charlotte, op. cit., nm. 67. [18]Secondo questa regola, un tribunale svizzero è vincolato ad una legge federale che contenga una norma contraria a quella contenuta in un Accordo internazionale previgente, esclusivamente nel caso in cui il legislatore svizzero abbia preso in considerazione coscientemente l’esistenza di questo conflitto, ciò che può essere comprovato soltanto mediante una dichiarazione manifesta in occasione delle deliberazioni parlamentari anche riguardo alle conseguenze di un conflitto di leggi (cfr. la giurisprudenza elencata al consid. 3.4 della DTAF del 21 marzo 2016). [19] Cfr. i riferimenti alla giurisprudenza e alla dottrina menzionati al consid. 7 pagina 23. [20]Cfr. Bollettino ufficiale CN 2012 nm. 1350 e seguenti; cfr. consid. 8.2.6 a pagina 29. [21] Schoder Charlotte, op. cit., nm. 15. [22]“Selon le principe de faveur l’existence d’un traité ne prive pas la Suisse de la faculté d’accorder sa coopération selon les dispositions éventuellement plus larges de son droit interne” (cfr. la giurisprudenza federale citata da Zimmermann Robert, in: La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. edizione, Berna 2014, nm. 229, pagina 236). [23] Cfr. DTF 139 II 404 consid. 8. [24]Cfr. Messaggio concernente l’approvazione e l’attuazione del Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE, n. 15.081, del 25 novembre 2015, in: Foglio federale 2015 7585, capitolo 1.4.2, pagina 7595. 23 24 Diritto tributario internazionale e dell’UE L’ammissibilità delle domande raggruppate in applicazione delle CDI sul modello dell’OCSE Giovanni Molo Dottore in giurisprudenza, avvocato, LL.M. Socio Studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano Un aggiornamento alla luce della sentenza del TAF del 21 marzo 2016 sul caso della domanda olandese 1. Introduzione Le domande raggruppate – che sono state inventate con la domanda di assistenza amministrativa americana nei confronti della Svizzera datata 16 luglio 2008 e relativa ai clienti americani di UBS, che si erano serviti, con la partecipazione di tale istituto (cosiddetta “conspiracy”), di società off-shore per eludere la ritenuta fiscale sugli investimenti di fonte americana nel sistema qualified intermediary (di seguito QI), e che ha dato seguito alla decisione del 5 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) [1] – sono giunte, a quasi sette anni di distanza, concretamente anche in Europa. Ne sono testimonianza la domanda di assistenza amministrativa olandese del 23 luglio 2015[2] e i casi di collaborazione contenuti nella Roadmap sottoscritta tra Svizzera e Italia contestualmente alla firma, nel febbraio 2015, di una nuova convenzione contro le doppie imposizioni [3]. Dopo che il 17 luglio 2012, il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) aveva approvato all’unanimità, con il consenso anche dei rappresentanti della Svizzera, un aggiornamento dell’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE (di seguito M-OCSE) e del suo commentario che introduceva esplicitamente la possibilità delle domande raggruppate, ne è seguito, nella dottrina, un vivace dibattito [4]. La questione dell’ammissibilità delle domande raggruppate, e, in subordine della delimitazione tra una domanda raggruppata ammissibile, ed una invece inammissibile, deve oggi essere nuovamente affrontata, alla luce in particolare della sentenza del 21 marzo 2016 del TAF che ha dichiarato inammissibile una domanda raggruppata olandese, e dei contenuti della Roadmap. La questione si suddivide in due quesiti ben distinti, il primo di natura formale, e il secondo di natura materiale. Il primo aspetto si indirizza, con riferimento ad una domanda raggruppata proveniente da un determinato Paese, all’esistenza di un sufficiente fondamento da un profilo giuridico in senso Jana J. Drzalic MLaw UZH Dottoranda e collaboratrice scientifica alla facoltà di diritto dell’Università di Zurigo formale, di diritto internazionale o di diritto interno. Il quesito è quindi se una domanda, che non specifica e non identifica individualmente il/i contribuente/i a cui si indirizza, è sorretta nei rapporti tra la Svizzera e lo Stato che l’ha formulata da una sufficiente base legale in senso formale. Il secondo quesito è di natura materiale. È volto ad approfondire se i criteri di identificazione generali atti a selezionare le persone toccate da una domanda raggruppata (cosiddetti “search criteria”) sono compatibili con le esigenze che discendono dal divieto delle fishing expedition e della ricerca indiscriminata di prove[5]. 2. Prima premessa: Cosa sono le domande raggruppate? Contrariamente alle domande ordinarie, che individuano nominalmente la persona toccata (tipicamente un contribuente) e che sono finalizzate a reperire informazioni presso un detentore delle stesse situato in Svizzera con riferimento a determinati averi (ad esempio: conti bancari), le domande raggruppate si indirizzano a una cerchia di soggetti che non sono identificati individualmente, ma soltanto sulla base di determinati criteri. Contrariamente quindi alle domande ordinarie, per le quali l’individualizzazione dei contribuenti toccati avviene ex ante a opera dello Stato richiedente, nel caso delle domande raggruppate, tale individualizzazione è effettuata ex post nello Stato richiesto. In pratica, è quindi soltanto l’istituto finanziario detentore delle informazioni cui si rivolge l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) a selezionare, tra l’insieme delle proprie relazioni commerciali, quelle che corrispondono ai criteri di ricerca indicati dallo Stato richiedente. Sarà quindi egli a dare, per la prima volta, un nome e un cognome alle persone toccate dalla domanda raggruppata. Quali criteri di ricerca, la specificità delle domande indirizzate dagli USA era quella di imperniarsi su un comportamento attivo e colpevole dell’istituto finanziario svizzero (conspiracy) nell’assistere clienti americani a frodare il fisco. Così, nella prima richiesta del 16 luglio 2008 dell’Internal Revenue Service (di seguito IRS) veniva evidenziato come contribuenti americani, in collaborazione con UBS, e in vista dell’attuazione della procedura di QI a partire dal 1. gennaio 2011, avrebbero costituito delle società off-shore, le quali avrebbero dichiarato Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 nell’ambito dei formulari previsti da tali procedure (e in particolare per mezzo del formulario W-8BEN) che erano esse stesse i beneficiari dei conti allorché nei formulari A (che indicano gli aventi diritto economico in applicazione del diritto svizzero sulla prevenzione contro il riciclaggio) quali beneficiari effettivi non venivano indicati tali società, ma invece le persone fisiche americane. Questa situazione di fatto (cosiddetti “Tax fraud schemes”) avrebbe giustificato secondo l’IRS un’assistenza amministrativa in materia fiscale basata non sulla fornitura di criteri individuali da parte dello Stato richiedente, ma, invece, su un determinato modus operandi, che stabiliva una certa tipologia di azione conseguita con un contributo attivo e determinante di UBS[6]. La Roadmap tra Italia e Svizzera ipotizza invece dei modelli comportamentali (cosiddetti “Pattern of behavior”) che non presuppongono un contributo attivo dell’istituto finanziario svizzero, ma che si fondano invece esclusivamente sull’azione dei clienti. Così, un primo modello comportamentale si riferisce ai clienti che hanno chiuso i loro conti bancari presso istituti svizzeri dopo la data della sottoscrizione della nuova convenzione, o che, dopo tale data, senza chiudere le relazioni, le hanno sostanzialmente svuotate[7]. Un secondo modello comportamentale è determinato dalle situazioni di fatto in cui istituti finanziari svizzeri hanno chiesto ai clienti di indicare se i propri averi fossero regolarmente tassati, e questi hanno risposto in maniera negativa, o hanno rifiutato di rispondere[8]. Questo criterio di ricerca si ritrova nella domanda di assistenza dei Paesi Bassi del 23 luglio 2015 di cui dà atto la comunicazione dell’AFC del 22 settembre 2015. Quindi le persone fisiche che, nel periodo dal 1. febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, hanno soddisfatto tutti i seguenti requisiti: (i) sono stati titolari di relazioni bancarie c/o UBS, (ii) avevano domicilio nei Paesi Bassi, (iii) sono stati invitati da UBS a dimostrare di avere regolarizzato i propri averi in Olanda e (iv) non vi hanno dato seguito. 3. Seconda premessa: L’inclusione delle domande raggruppate da parte dell’aggiornamento dello standard OCSE e la sua implementazione in Svizzera Il 17 luglio 2012, il Consiglio dell’OCSE ha approvato all’unanimità, incluso il rappresentante della Svizzera, l’aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE e del suo commentario, mediante il quale sono esplicitamente incluse nello standard OCSE anche le domande raggruppate[9]. L’articolo 26 M-OCSE non costituisce, in quanto tale, una norma internazionale vincolante, così come devono essere disconosciuti effetti giuridici diretti al suo commentario[10]. Si tratta di una categoria con importanza crescente nell’ambito della regolamentazione dei mercati finanziari: quella della soft law. Il carattere debole dello standard OCSE su un carattere strettamente giuridico si accompagna tuttavia con una sua portata vincolante su un piano politico. Utilizziamo quindi il termine di soft hard law per definire lo standard OCSE: soft sul piano giuridico, ma estremamente hard su quello politico. Secondo il DFF gli Stati membri dell’OCSE, a seguito della revisione dello standard, devono recepire le modifiche nella loro legislazione nazionale[11]. Torneremo sugli strumenti di diritto interno con cui la Svizzera ha concretamente recepito l’aggiornamento dello standard OCSE più avanti. Per il momento è opportuno sottolineare che è in questo quadro, in particolare a livello di Legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito LAAF) e non delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (di seguito CDI), che secondo il DFF deve essere recepito il nuovo standard[12]. 4. Criterio formale di esame di una domanda raggruppata Il punto di partenza per un esame relativo all’ammissibilità di una domanda raggruppata è l’esistenza di una base convenzionale adeguata. Infatti, contrariamente ai disposti in materia di rogatorie penali disciplinati dalla Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), la LAAF, non esplica effetti erga omnes in maniera uniforme, ma è articolata in funzione del contenuto della clausola di assistenza amministrativa prevista con la CDI da cui proviene la domanda di assistenza. L’articolo 1 LAAF prevede infatti che il diritto interno disciplina l’esecuzione dell’assistenza amministrativa secondo le CDI. L’articolo 7 lettera b LAAF prevede inoltre che non si entra nel merito della domanda se vengono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della CDI applicabile. Ne consegue quindi che, affinché una domanda raggruppata sia configurabile, occorre che sia in vigore, con lo Stato che ha formulato la domanda, una clausola di assistenza di nuova generazione, cioè post 2009, che possa avere, secondo l’articolo 26 M-OCSE, quale oggetto anche l’accertamento relativo ad una corretta applicazione del diritto fiscale dello Stato richiedente, e non solo la verifica sull’invocazione corretta, nel caso concreto, da parte del contribuente, di una fattispecie di doppia imposizione. Peraltro, anche l’articolo 8 capoverso 2 LAAF prevede, in merito ai mezzi coercitivi che possono essere concretamente messi in atto per ottenere un’informazione, che, laddove le informazioni sono in possesso di una banca o di un’altra istituzione finanziaria, esse possono essere richieste soltanto laddove la CDI applicabile ne preveda la trasmissione. Anche in virtù di questa disposizione, ne consegue quindi che una domanda raggruppata nei confronti di un istituto finanziario è ipotizzabile soltanto laddove sussista, tra la Svizzera e lo Stato richiedente, una CDI di nuova generazione articolata secondo l’articolo 26 M-OCSE, e che consenta quindi una deroga al segreto bancario. Se la necessità di questo primo oggetto per l’esame dell’ammissibilità di una domanda raggruppata alla luce della base convenzionale esistente con lo Stato richiedente appare come incontrovertibile, vi è poi, in proposito, un secondo possibile 25 26 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 punto d’indagine. Il quale, come vedremo, acquisirà un’importanza cruciale nella decisione del 21 marzo 2016 del TAF. Il punto è, quindi, a sapere se la possibilità delle domande raggruppate deve essere esplicitamente prevista dalla base convenzionale esistente con lo Stato richiesto, o, quantomeno, deve poter essere valutata come compatibile con il suo contenuto. Prima di chinarci sulla questione, possiamo passare in rassegna alcune disposizioni convenzionali. Limitando la nostra analisi a quella in vigore con i Paesi Bassi, con la Francia, e al Protocollo aggiuntivo sottoscritto con l’Italia il 23 febbraio 2015 entrato in vigore il 13 luglio 2016, rileviamo che le disposizioni convenzionali hanno contenuti diversi. L’articolo 26 della CDI con i Paesi Bassi (di seguito CDI-NL), modulato secondo l’articolo 26 M-OCSE, non contiene i criteri relativi all’identificazione delle persone oggetto di scambio delle informazioni. Previsto è esclusivamente il criterio della pertinenza verosimile delle informazioni scambiate[13] , da cui, come meglio vedremo nel capitolo che segue, discende in particolare il divieto della ricerca indiscriminata di prove (divieto delle fishing expedition). Più dettagliato è in proposito il Protocollo di applicazione della CDI-NL, modulato secondo il Modello OCSE di accordo sullo scambio delle informazioni (TIEA, Tax Information Exchange Agreement), il quale prevede che lo Stato richiedente deve fornire “informazioni sufficienti per l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo, in particolare, il nome e, se disponibile, ulteriori informazioni che facilitino l’identificazione”. Per definizione, il requisito di identificare nominalmente le persone oggetto di una domanda di assistenza amministrativa esclude la possibilità di una domanda raggruppata. L’accordo amichevole concluso il 31 ottobre 2011 tra Svizzera e Paesi Bassi, deroga a questa condizione, poiché prevede che la persona toccata da una domanda di assistenza amministrativa può essere identificata anche altrimenti che con il nome. Posto come l’accordo amichevole possa essere applicabile soltanto laddove risulti essere compatibile con la CDI e non può invece derogare a quest’ultima essendo uno strumento giuridico ausiliare rispetto alla CDI, ne discende come – così come stabilito dal TAF – la CDI-NL non ammette domande raggruppate senza l’indicazione del nome dei soggetti toccati da uno scambio delle informazioni[14]. Veniamo ora alla CDI tra Svizzera e Francia (di seguito CDI-FRA). Anche in questo caso, determinante, più che la clausola convenzionale in senso stretto, è il Protocollo aggiuntivo. Quest’ultimo, con riferimento alla persona oggetto della domanda di assistenza amministrativa, all’articolo XI prevede che l’autorità richiedente deve fornire informazioni relative all’identità della persona facente l’oggetto di un controllo, fermo restando che tale informazione può risultare dalla fornitura del nome o di ogni altro elemento atto a consentirne l’identificazione. Di per sé i criteri posti dalla CDI-FRA ammettono quindi domande di assistenza amministrativa che non forniscano indicazioni sul nome della persona oggetto della stessa. Da qui, non può tuttavia ancora discenderne che siano in quanto tali ammesse domande raggruppate. Questo consegue da due considerazioni. In primo luogo, il Protocollo aggiuntivo fa riferimento a una singola persona oggetto di controllo, ciò che per definizione esclude la possibilità che possa essere toccata una pluralità di soggetti. In secondo luogo, l’identificazione a cui fa riferimento la clausola con la Francia è stabilita ex ante, e non invece ex post sulla base di determinati criteri di ricerca, così come è il caso per una domanda raggruppata[15]. Anche la CDI-FRA esclude quindi l’ammissibilità delle domande raggruppate. Anche il Protocollo di modifica della Convenzione con l’Italia (di seguito CDI-ITA), entrato in vigore il 13 luglio 2016, riferisce, all’articolo II, delle indicazioni, da fornirsi da parte dello Stato richiedente, relative all’identità della persona oggetto del controllo. Ciò che potrebbe, sulla base di considerazioni analoghe a quelle espresse con riferimento alla CDI-FRA, indurre ad escludere l’ammissibilità delle domande raggruppate. Il capoverso 3 dell’articolo II specifica tuttavia che la condizione della verosimile pertinenza delle informazioni richieste, criterio questo stabilito dall’articolo 27 CDI-ITA, può essere soddisfatta sia in casi relativi a un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti)[16]. Tale precisazione sembra riprendere l’aggiornamento del commentario OCSE che ha introdotto le domande raggruppate[17]. La CDI-ITA ha quindi, rispetto a quella con i Paesi Bassi e quella con la Francia, un contenuto maggiormente compatibile con la possibilità per lo Stato richiedente di formulare domande raggruppate. Il diritto interno svizzero, attraverso la LAAF, ha introdotto la possibilità delle domande raggruppate. Tale possibilità è stata introdotta dapprima in maniera implicita laddove è stata stralciata nella versione finale della LAAF, entrata in vigore nel febbraio 2013, la versione provvisoria di restringere l’assistenza amministrativa a casi singoli (“Einzelfälle”). In seguito, con la modifica di legge del 21 marzo 2014, entrata in vigore il 1. agosto 2014, le domande raggruppate sono state introdotte esplicitamente, definendosi secondo l’articolo 3 lettera c LAAF come domande di assistenza amministrativa con le quali si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base ad indicazioni precise. Torneremo, da un profilo materiale, su questa definizione. L’articolo 14a LAAF ha introdotto l’iter di informazione delle persone interessate in caso di domande raggruppate e, il 20 agosto 2014, è stata introdotta l’Ordinanza sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito OAAF) che disciplina nel dettaglio il contenuto delle domande raggruppate. Il quesito cruciale diventa quindi se il diritto convenzionale, laddove non è compatibile con le domande raggruppate, prevale su quello interno, che invece le disciplina esplicitamente, oppure se quest’ultimo permette di derogarvi. Tale quesito ci Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 spinge a interrogarci sui rapporti, nell’ambito della assistenza amministrativa, tra norma convenzionale e diritto interno. anche laddove queste non siano contemplate dal diritto convenzionale applicabile. È quindi da un profilo materiale che dovrà esaminarsi l’ammissibilità di una domanda raggruppata. Così come sintetizzato nel Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, il conflitto tra diritto internazionale e leggi federali è di principio affrontato nell’ordinamento svizzero secondo la cosiddetta "prassi Schubert" in base alla quale di regola prevale il diritto internazionale, tranne nel caso in cui il legislatore vi deroghi consapevolmente[18]. A tale prassi si rifà in ambito di assistenza amministrativa il TAF[19] , riallacciandosi ad una solida dottrina in proposito[20]. Ciò che lo conduce a scartare in toto domande raggruppate di provenienza olandese[21]. Questo esito interpretativo non appare in realtà del tutto convincente: non tanto poiché, come rappresentato altrove, debba applicarsi il diritto interno in qualità di diritto posteriore sulla base del principio lex posterior [22] , o perché debba, ispirandosi alle rogatorie penali, applicarsi un principio secondo cui in generale in dubbio va in ogni caso fornita collaborazione (principio favor rogatoriae, “Günstigkeitsregel”)[23] , ma poiché parte da una premessa fuorviante nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno in ambito di assistenza amministrativa. In questa materia, infatti, la base convenzionale fissa un’obbligazione internazionale per lo Stato richiesto a fornire collaborazione, stabilendo dei motivi di rifiuto in presenza dei quali tale obbligazione si estingue. Tuttavia, nulla impedisce a uno Stato, nell’ambito di tale impegno, di offrire all’altra parte contrattuale una più ampia cooperazione. In altre parole, anche nel caso in cui esistesse un diritto di rifiuto di cooperazione a livello internazionale e non vi fosse quindi obbligo di collaborazione, lo Stato in questione potrebbe comunque scegliere la strada della cooperazione, rientrando tale possibilità nel suo potere di apprezzamento discrezionale[24]. In una sentenza del 2 luglio 2013, la Corte costituzionale del Liechtenstein ha osservato che il diritto interno non può rendere più difficile l’attuazione dell’assistenza e che il principio “pacta sunt servanda”, invece, non impedisce al legislatore di facilitarla. Tuttavia, una tale agevolazione unilaterale resta delicata quando tocca la posizione giuridica di singoli soggetti, dal momento che un trattato potrebbe conferire loro diritti soggettivi in virtù del principio del legittimo affidamento[25]. Con riferimento a tale giurisprudenza si deduce che l’assistenza può essere estesa rispetto alle disposizioni di un trattato a condizione che tale estensione non risulti essere la mera conseguenza di una decisione discrezionale, ma si fondi su una base giuridica. Nel caso delle domande raggruppate, queste sono state recepite per mezzo del diritto interno, ed in particolare della LAAF e dell’OAAF, in maniera conforme alla volontà espressa del Governo di implementare così, anziché per mezzo delle clausole convenzionali, l’aggiornamento dello standard OCSE del 2012 che le ha espressamente previste. Tale base legale interna è sufficiente dal profilo del princìpio della legalità e rispetta, secondo i princìpi della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tra Stato ed amministrati, le legittime aspettative soggettive. Ne consegue che la base legale fornita dal diritto interno alle domande raggruppate è da ritenersi sufficiente, 5. Criterio materiale di esame di una domanda raggruppata Dal profilo materiale, particolarmente delicato risulterà essere l’esame di una domanda raggruppata in applicazione del divieto delle fishing expedition, con riferimento al quale dovranno essere poste, ad una domanda che non nomina le persone toccate, condizioni particolarmente stringenti. Il divieto delle fishing expedition ha un doppio fondamento: da un lato è in connessione con il principio della verosimile pertinenza delle informazioni richieste sancito dalla clausola di assistenza convenzionale, e viene definito, in applicazione dei materiali dell’OCSE, con riferimento a richieste di cooperazione basate su semplici speculazioni e sprovviste di una connessione visibile con inchieste e procedimenti di accertamento aperti, dall’altro, costituisce una emanazione del principio della proporzionalità[26] , posto come la trasmissione di dati all’estero costituisce un'ingerenza nella personalità della persona toccata e deve quindi essere proporzionale secondo criteri costituzionali universalmente riconosciuti (vedi ad esempio l’articolo 36 della Costituzione federale [Cost.] e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU]). La demarcazione tra domande raggruppate contrarie al divieto delle fishing expedition e quindi inammissibili, e le domande raggruppate compatibili con tale divieto, è prevista tanto dagli stessi materiali relativi all’aggiornamento del parametro OCSE del 2012 che ha precisato la portata delle domande raggruppate[27] , quanto dal diritto interno. Secondo la definizione della nozione di domanda raggruppata prevista dall’articolo 3 lettera c LAAF non è sufficiente che una pluralità di contribuenti siano identificati sulla base di elementi precisi, è altresì richiesto che essi abbiano agito secondo un modello di comportamento identico[28]. Così viene proposto un criterio di demarcazione dalle fishing expedition che sarebbe non solo formale (“fornitura di indicazioni precise da parte dello Stato richiedente”), ma anche materiale (“modello di comportamento identico”)[29]. Ne consegue che dovrà essere considerata una ricerca raggruppata costituente una fishing expedition una domanda di assistenza che non consenta di delimitare il gruppo di contribuenti colpito secondo delle caratteristiche sufficientemente precise e sulla base di un modello comportamentale comune. In particolare, una domanda relativa a tutti i titolari di un conto presso una determinata banca situata nello Stato 27 28 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 richiesto ed assoggettati alle imposte nello Stato richiedente sarà considerata inammissibile[30]. Al fine di soddisfare tale requisito, posto come non sarà possibile per lo Stato richiedente fare riferimento ad una procedura in corso relativa ad un determinato contribuente, il commentario OCSE specifica come sarà fatto, nella domanda, abitualmente riferimento ad un terzo che ha contribuito attivamente all’infrazione fiscale commessa dai contribuenti appartenenti al gruppo oggetto della domanda[31]. La partecipazione del detentore delle informazioni e/o di un terzo ad un modello comportamentale sospetto attuato da una pluralità non ancora conosciuta di contribuenti, per quanto non costituisca un elemento obbligatoriamente costitutivo di una domanda raggruppata ammissibile, ne è senz’altro un elemento tipico. In applicazione del principio della proporzionalità, la connessione tra le fattispecie che la domanda di assistenza mira a svelare e gli atti del detentore delle informazioni e/o di un altro soggetto in Svizzera dovrà essere concreto e diretto. Come visto sulla base della ampia prassi stabilita in materia di collaborazione con gli USA, infatti, una domanda di assistenza volta a tutti i contribuenti di un istituto bancario svizzero di un certo Paese basata sulla sola indicazione secondo cui un consulente di questo istituto avrebbe contribuito attivamente ad occultare redditi e/o averi patrimoniali di contribuenti dello Stato richiedente sarebbe eccessivamente estesa[32]. Proporzionata sarebbe per contro una richiesta indirizzata esclusivamente ai contribuenti seguiti da tale consulente interno e, in maniera analoga, da un professionista esterno (secondo la prassi con gli USA, il cosiddetto “third party advisor”) colpito da un simile procedimento per reati di partecipazione nel Paese di residenza dei contribuenti[33]. Da un profilo materiale, i due criteri di ricerca previsti dalla Roadmap e dalla domanda olandese, imperniati, con riferimento a propri contribuenti titolari o beneficiari di conti presso una determinata banca direttamente toccata dalla richiesta, sulle chiusure (o movimentazioni rilevanti in uscita) successive ad una certa data, rispettivamente sul fatto di non aver fornito, su richiesta della banca, prova di aver dichiarato i propri averi, non concretizzano in maniera sufficiente un modello comportamentale sospetto. Tale modello, infatti, deve riferirsi a fatti volti essi stessi a determinare situazioni di non conformità fiscale, e non a episodi successivi, peraltro non direttamente rivelatori di infrazioni fiscali, posto come, in ossequio ai princìpi (sul piano istituzionale e macroeconomico) della libera circolazione dei capitali e (sul piano privatistico e microeconomico) della libertà contrattuale nei rapporti tra banca e cliente, quest’ultimo è di principio libero di movimentare i suoi averi senza che alla banca incomba un onere di verifica sulla sua conformità fiscale (ed al cliente un dovere speculare di dare seguito a simili verifiche). Peraltro, l’applicazione di simili criteri condurrebbe a calpestare in maniera insopportabile in uno Stato di diritto il principio dell’uguaglianza giuridica, poiché ne sarebbero colpiti i clienti di un determinato istituto, ma non quelli di un altro. Infine, come giustamente rilevato dalla dottrina, l’identificazione di una cerchia di contribuenti per mezzo di comunicazioni di un istituto bancario pone una base assolutamente aleatoria per la loro individualizzazione conferita in ultima analisi al solo discrimine dell’istituto in questione[34]. Un ultimo quesito può porsi sulla portata della Roadmap, cioè se occorrerà tenere conto dei suoi contenuti, nell’interpretazione del Protocollo di modifica della CDI-ITA, così da ampliare i requisiti di ammissibilità di una domanda raggruppata. La risposta è negativa. Si tratta, infatti, come dice la parola, di una Roadmap, quindi di un piano programmatico per il futuro, e non invece di un accordo di interpretazione sulla rivista CDI-ITA. Quindi, la Roadmap non dovrebbe giocare alcun ruolo nell’interpretazione della nuova CDI-ITA. 6. Conclusione Con l’entrata in vigore il 1. febbraio 2013 della LAAF si è creata una base legale di diritto interno sufficiente per introdurre nell’ordinamento svizzero le domande raggruppate. Posto che sia in vigore con lo Stato richiedente una clausola di assistenza amministrativa di nuova generazione sulla base dell’articolo 26 M-OCSE e che la domanda raggruppata si applichi a periodi successivi, cumulativamente, a quelli a partire dai quali si applicherà tale clausola ed al 1. febbraio 2013, e che non vada invece, in contrasto con il principio della sussidiarietà, a orientarsi verso informazioni che riguardano periodi fiscali con riferimento ai quali una dichiarazione da parte del contribuente è ancora possibile[35] , la stessa sarà, ancorché non contemplata dal testo convenzionale, di principio ricevibile. Essa dovrà tuttavia essere soggetta ad un rigoroso esame dal profilo dei suoi contenuti, alla luce dei princìpi del divieto della ricerca indiscriminata di mezzi di prova e della proporzionalità. Tale strumento di collaborazione internazionale resta infatti ancorato al modello dell’assistenza su domanda e non può invece costituire uno stratagemma per dotare di effetto retroattivo lo scambio automatico delle informazioni, che disconosce tali princìpi basandosi infatti su un flusso preventivo e sistematico di dati, e non già su una ricerca mirata. Pertanto, quand’anche potrebbe aprirsi davanti al Tribunale federale, rispetto alla sentenza del TAF, un varco giuridico per le domande raggruppate, resterebbe comunque da tracciarne l’ammissibilità da un profilo materiale. Posto come i criteri di ricerca proposta dalla Roadmap e dalla domanda olandese non rientrano più nei parametri dell’assistenza su domanda, ma li snaturano completamente, essi formano in realtà una forma camuffata (e inammissibile) di scambio automatico[36]. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.swissinfo.ch/blob/191876/c70621940994815291b2faff290f 73d3/reuters-20090813-11071560-2-data.jpg [02.08.2016] http://www.italiaoggi.it/upload/img/ITALIAOGGI/201509282028547929/ img693806.jpg [02.08.2016] http://www.isfol.it/repository-immagini/Luoghi%20e%20istituzioni/logooecd/image_mini [02.08.2016] Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 [1] Sentenze TAF del 5 marzo 2009, n. A-7342/2008 e n. A-7426/2008. [2] Per la differenza con gli Stati Uniti d’America (di seguito USA) si veda Opel Andrea, Fischen in trüben Gewässern – Rechtsstaatlich fragwürdige Gruppenauskünfte an die Niederlande, in: Jusletter 15. Februar 2016, nm. 33, pagina 15; Oberson Xavier, L’admissibilité des demandes dites groupées dans le cadre des CDI conclues après le 13 mars 2009, in: ASA 82, pagina 445. [3] Vedi, riguardo alla domanda raggruppata del “Belastingdienst” olandese del 23 luglio 2015, il Comunicato stampa del TAF del 21 marzo 2016 in riferimento alla sentenza TAF n. A-8400/2015 del 21 marzo 2016: “Keine Amtshilfe bei Gruppenanfragen der Niederlande”, in: http://www.bvger.ch/medien/ medienmitteilungen/00817/index.html?lang=de [02.08.2016] e il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana così come la Roadmap per la prosecuzione del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali tra l’Italia e la Svizzera del 23 febbraio 2015, in: http:// www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/ attachments/38400.pdf [02.08.2016]. [4] Vedi Rohner Tobias F., Amtshilfe nach den OECDkonformen Doppelbesteuerungsabkommen – ein Überblick, in: EIZ Band/Nr. 141, Vermögensverwaltung, Zurigo 2013, pagine 103-108; Oberson Xavier, op. cit., pagine 433 e seguenti; Hinny Pascal, Gruppenanfragen und Fishing Expeditions, Fragen zur Zulässigkeit und gegenseitigen Abgrenzung im Rahmen der internationalen Amtshilfe in Steuersachen – BVGer A-737/2012 (5.4.2012)/“CS-Urteil” (DBA-US), in: FStR 2012/3, punto 2.3.1. [5] Per la domanda raggruppata olandese vedi Opel Andrea, op. cit., nm. 45 e seguenti, pagina 18. [6] Vedi sentenze TAF del 5 marzo 2009, n. A-7342/2008 e n. A-7426/2008, parte A. [7] Roadmap tra Svizzera e Italia del 23 febbraio 2015, n. 2.3.2. [8] Roadmap tra Svizzera e Italia del 23 febbraio 2015, n. 2.3.3. [9] OCSE, Comunicato stampa del 18 luglio 2012, Aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE per estendere le indagini a gruppi di contribuenti, in: https:// www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Article%2026_QA.pdf [02.08.2016]; OCSE, Aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE e relativo commentario del 17 luglio 2012, in: https:// www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-ENG_no%20 cover%20(2).pdf [02.08.2016]; Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF), Standard OCSE per l’assistenza amministrativa in materia fiscale: la Svizzera approva le domande raggruppate, Comunicato stampa del 18 luglio 2012, in: https:// www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/ medienmitteilungen/medienmitteilungen.msgid-45405.html [02.08.2016]. Vedi inoltre Oberson Xavier, op. cit., pagina 446 e seguenti. [10] In proposito, abbiamo già avuto modo di salutare positivamente, in termini di certezza del diritto, la giurisprudenza del TAF, che ha chiarito che né il M-OCSE né il suo commentario non costituiscono una regolamentazione internazionale in senso proprio, ma rappresentano al più un mezzo complementare di interpretazione secondo l’articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (si veda Molo Giovanni, Prassi svizzera in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale: novità giurisprudenziali e legislative, in: RtiD II-2014, pagine 661 e seguenti; in proposito vedi anche Oberson Xavier, op. cit., pagina 439; Oesterhelt Stefan, Die Bedeutung des OECD-Kommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen, in: ASA 80, pagina 373 e seguenti). [11] DFF, Comunicato stampa del 18 luglio 2012, op.cit. [12] DFF, Comunicato stampa del 18 luglio 2012, op.cit. [13] Più ampi riferimenti in proposito: Oberson Xavier, op. cit., pagina 441 e seguente. [14] Vedi in proposito sentenza TAF del 21 marzo 2016, n. A-8400/2015, consid. 6.4; Opel Andrea, op. cit., nm. 20-21, pagina 9 e seguente. [15] Vedi in proposito già Waldburger Robert, Sind Gruppenersuchen an die Schweiz rechtlich zulässig?, Analyse zur Rechtslage in der internationalen Amtshilfe in Steuersachen, in: FStR 2013/2, pagine 115 e seguenti. [16] Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, Articolo II capoverso 3. [17] Vedi OCSE, Aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE e relativo commentario del 17 luglio 2012, op. cit., nm. 5. [18] Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008, in: Foglio federale 2010 2015, pagine 2061-2065. [19] Vedi in proposito sentenza TAF del 21 marzo 2016, n. A-8400/2015, consid. 8. [20] Opel Andrea, op. cit., nm. 25, pagina 11; Waldburger Robert, op. cit., pagina 123. [21] Vedi in proposito sentenza TAF del 21 marzo 2016, n. A-8400/2015, consid. 9; Opel Andrea, op. cit., nm. 39, pagina 17. [22] Oesterhelt Stefan, Steuerrechtliche Entwicklungen (insbesondere im Jahr 2012), in: SZW 1/2013, pagina 92. [23] Schoder Charlotte, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG), Zurigo 2014, N 15 ad Art. 1 LAAF. [24] Pistone Pasquale/Gruber Martina, Die Möglichkeiten der Verweigerung des Informationsaustausches nach Art. 26 OECD-MA, in: Lang Michael/Schuch Josef/Staringer Claus (a cura di), Internationale Amtshilfe in Steuersachen, Vienna 2011, pagina 80. [25] Sentenza Corte costituzionale del Liechtenstein del 2 luglio 2013, StGH 2013/011, consid. 3.2. [26] Vedi sentenza TAF del 13 marzo 2013, n. A-6011/2012, consid. 7.a.1; sentenza TAF dell'11 febbraio 2014, n. A-6600/2013, consid. 5.2; Opel Andrea, op. cit., nm. 54, pagina 21. [27] Vedi in proposito Vorpe Samuele/Macchi Giordano/Molo Giovanni, Il nuovo standard OCSE in materia di assistenza amministrativa ammette le domande raggruppate, in: RtiD II-2012, pagina 727; vedi anche OCSE, Aggiornamento dell’articolo 26 M-OCSE e relativo commentario del 17 luglio 2012, op. cit., nm. 5 e 5.1. [28] Vedi Bollettino ufficiale 2013, n. 2185-2186. [29] Vedi dichiarazione del consigliere nazionale Pelli Fulvio, Bollettino ufficiale 2013, n. 2185-2186. [30] Commentario M-OCSE, par. 8.1, lettera a). [31] Vedi in proposito Vorpe Samuele/Macchi Giordano/Molo Giovanni, op. cit., pagina 734; Commentario M-OCSE, nm. 5.2. [32] Opel Andrea, op. cit., nm. 50, pagina 20. [33] Più ampi riferimenti in proposito: Molo Giovanni, op. cit., pagina 670. [34] Vedi in particolare Opel Andrea, op. cit., nm. 51, pagina 20. [35] Più ampi riferimenti in proposito: Molo Giovanni, op. cit., pagine 667 e seguenti. [36] Così anche Opel Andrea, op. cit., nm. 57-58, pagina 22. 29 30 Diritto tributario internazionale e dell’UE Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Con l’adesione da parte della Svizzera alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e con la revisione della LAAF e dell’OAAF, la Svizzera si prepara allo scambio spontaneo di informazioni concernenti diversi tipi di ruling (tra i quali quelli riguardanti le società a tassazione speciale e le principal). I ruling antecedenti al 1. gennaio 2010 sono esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni. In questo modo la Svizzera si adegua ai nuovi standard previsti dal Piano di azione 5 del BEPS 1. Introduzione Nel 2013, i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) e del G20 hanno adottato il Piano di azione Base Erosion and Profit Shifting (di seguito BEPS) con lo scopo di combattere l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili delle imprese verso altri Stati[1]. Il Piano di azione BEPS mira in particolare a far coincidere il luogo di imposizione degli utili con il luogo di esercizio delle attività economiche che generano tali utili e la creazione di valore[2]. Le 15 misure identificate con il progetto BEPS ruotano attorno a tre pilastri: (i) armonizzare le regole fiscali nazionali che hanno un influsso sulle attività transfrontaliere, (ii) rafforzare gli standard internazionali esistenti, (iii) migliorare la trasparenza e la certezza del diritto[3]. I rapporti finali sono stati pubblicati dall’OCSE il 5 ottobre 2015[4]. Il Piano di azione 5 del BEPS, oggetto d’approfondimento di questo lavoro, si pone l’obiettivo di continuare con i lavori del Forum sulle pratiche fiscali dannose (Forum on Harmful Tax Practices [di seguito FHTP]), già esaminate in un rapporto dell’OCSE nel 1998[5] , volti a contrastare le pratiche fiscali dannose e a migliorare la trasparenza fiscale, ovvero l’assistenza amministrativa tra le autorità fiscali riferita alla tassazione delle imprese multinazionali[6]. Questa misura contribuisce a raggiungere l’obiettivo prefissato dal terzo pilastro del BEPS[7]. Nel Rapporto finale 2015 relativo al Piano di azione 5 del BEPS, l’OCSE ha individuato sei tipologie di ruling tra autorità fiscale e contribuente, per le quali si rende necessario uno scambio Sacha Cattelan Bachelor of Science SUPSI in Economia aziendale Assistente SUPSI spontaneo obbligatorio di informazioni[8]. I ruling individuati riguardano[9]: ◆◆ i regimi fiscali preferenziali; ◆◆ gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (Advance pricing arrangements [di seguito APAs]) pattuiti tra contribuente e autorità fiscale (cosiddetti APAs unilaterali); ◆◆ un aggiustamento verso il basso degli utili imponibili nelle situazioni transfrontaliere; ◆◆ gli stabilimenti di impresa; ◆◆ le società veicolo (conduit); ◆◆ altre casistiche definite dal FHTP che, in assenza di uno scambio spontaneo di informazioni, potrebbero dar luogo a una pratica fiscale dannosa. L’OCSE ritiene che queste tipologie di ruling non debbano essere considerate dalle autorità fiscali sistematicamente come instauranti delle pratiche fiscali dannose. Infatti, lo scopo dello scambio spontaneo obbligatorio di informazioni sui ruling è quello di evitare casi di distorsione fiscale o di doppia non imposizione internazionale[10]. In questo modo gli Stati che riceveranno le informazioni spontaneamente potranno verificare se un ruling ha un legame con il trattamento fiscale da applicare ai loro contribuenti[11]. Le raccomandazioni del progetto BEPS, edito dall’OCSE e dal G20, pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico (cosiddetta soft law), hanno finito per imporsi sul piano internazionale[12]. Anche la Svizzera, quale Stato membro dell’OCSE, è chiamata a implementare i nuovi standard internazionali per garantire uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni conforme ai princìpi elaborati dal progetto BEPS. Il 5 ottobre 2015, il Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF), preso atto dei risultati del BEPS, con un comunicato stampa, ha dichiarato che “per quanto riguarda lo scambio di informazioni concernenti le cosiddette procedure di ruling, la Svizzera creerà la necessaria base legale con l’approvazione della Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale” [13]. Dal canto suo, l’Unione europea (di seguito UE) ha raggiunto il 6 ottobre 2015 un’intesa politica per modificare la Direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 fiscale, in modo da introdurre tra gli Stati membri UE l’obbligo dello scambio automatico delle informazioni sui ruling rilasciati dalle autorità fiscali. Gli Stati membri avranno tempo sino al 31 dicembre 2016 per implementare le nuove disposizioni della Direttiva, in quanto lo scambio automatico di informazioni sui ruling avverrà dal 1. gennaio 2017[14]. 2. Le tipologie di ruling 2.1. Secondo il progetto BEPS 2.1.1. Definizione generale di ruling Secondo il progetto BEPS un ruling è costituito da “qualsiasi consiglio, informazione o promessa fornita dall’autorità fiscale a uno specifico contribuente o a gruppi di contribuenti concernenti la loro situazione fiscale e sulle quali essi possono fare affidamento” [15]. Si tratta di una definizione ampia di ruling che include sia le informazioni aventi un carattere generale sia quelle di natura specifica[16]. L’OCSE ha tuttavia stabilito che lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni debba estendersi soltanto ai ruling che concernono uno specifico contribuente (taxpayer-specific ruling)[17] e sui quali il contribuente può fare affidamento[18]. Simili ruling possono essere rilasciati dall’autorità fiscale prima o dopo il compimento di una determinata operazione[19] , sempre che abbia a che vedere con una domanda specifica riguardante un contribuente individuato[20]. Non sono invece considerati dei ruling, quelle decisioni o quegli accordi ottenuti dal contribuente a seguito di un accertamento fiscale che si è aperto dopo l’invio della dichiarazione fiscale[21]. Rientrano a ogni modo nella definizione di ruling, quelle decisioni o quegli accordi successivi a un accertamento fiscale e riguardanti il trattamento degli utili futuri, sempre che il ruling ricada in una delle sei categorie definite dall’OCSE[22]. 2.1.2. I ruling riguardanti uno specifico contribuente In base al progetto BEPS lo scambio spontaneo di informazioni si applica soltanto per quei ruling che riguardano uno specifico contribuente[23]. Ne fanno parte (i) gli accordi fiscali preventivi (Advance tax ruling, di seguito ATRs) e (ii) gli APAs[24]. Gli ATRs rappresentano degli accordi specifici tra autorità fiscale e un singolo contribuente ed indicano le conseguenze fiscali di una determinata operazione presentata dal contribuente stesso. Se accettati dall’autorità fiscale, il contribuente ha diritto di farvi affidamento[25]. Queste particolari tipologie di ruling permettono di determinare se, e in che modo, delle disposizioni di legge oppure delle prassi amministrative si applicano a una situazione concreta; parimenti permettono di chiarire se, e in che modo, un ruling generale si applica a una situazione specifica presentata dal contribuente all’autorità fiscale[26]. Nel caso degli APAs, si tratta invece di seguire i princìpi previsti dalle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali[27]. Un APA è definito come “un accordo che fissa, prima della realizzazione delle transazioni da controllare, una determinata serie di criteri (ad esempio: metodo, elementi comparabili e relative rettifiche appropriate, ipotesi di base sugli sviluppi futuri) per la determinazione dei prezzi di trasferimento applicati a quelle transazioni nel corso di un determinato periodo di tempo” [28]. Gli APAs garantiscono al contribuente la certezza su come le regole in materia di prezzi di trasferimento infragruppo si applicheranno alle future transazioni. L’OCSE rileva che “l’APA differisce dalla procedura di ruling tradizionale in quanto necessita di un esame dettagliato e, ove opportuno, di una verifica delle ipotesi di fatto sulle quali si basa la determinazione delle conseguenze legali prima che tale determinazione possa avere luogo” [29]. Gli APAs possono essere unilaterali, bilaterali o multilaterali. Quelli unilaterali sono conclusi con una sola autorità fiscale, mentre quelli bilaterali e/o multilaterali lo sono con più autorità fiscali e sono pattuiti facendo ricorso all’istituto della procedura amichevole prevista dalle convenzioni fiscali applicabili tra gli Stati[30]. 2.1.3. I ruling aventi un carattere generale L’OCSE esclude espressamente dallo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni i ruling aventi un carattere generale, i quali si applicano a gruppi o categorie di contribuenti o di attività e non a un contribuente specifico[31]. Queste tipologie di ruling forniscono generalmente delle indicazioni sulla posizione dell’autorità fiscale in merito a questioni quali l’interpretazione della legislazione o di una prassi amministrativa[32] , e circa l’applicazione ai contribuenti in generale o a una categoria specifica di contribuenti o di attività. Le indicazioni si applicano, di regola, a tutti i contribuenti che esercitano delle attività o realizzano delle operazioni che rientrano nel campo di applicazione dei ruling. Queste prese di posizione sono sovente rese pubbliche e possono essere seguite dai contribuenti in relazione alle loro attività o transazioni, senza che però essi siano tenuti a presentare una specifica domanda all’autorità fiscale[33]. 2.2. Secondo il diritto svizzero 2.2.1. Definizione generale di ruling Il ruling, benché trovi un’ampia diffusione nella pratica quotidiana, non è disciplinato dalla legislazione svizzera[34]. Per assicurarsi un’adeguata certezza del diritto, la persona che stipula un certo contratto o compie una determinata operazione economica, si rivolge all’autorità fiscale con l’intento di essere preventivamente informata sulle conseguenze fiscali di quella determinata operazione[35]. Secondo il Tribunale federale, un ruling fiscale rappresenta un’informazione fornita da un’autorità fiscale su una fattispecie precisa e non assimilabile a una decisione[36]. Infatti, i ruling conclusi tra autorità fiscale e contribuente, che non poggiano su di una base legale in senso formale, non assumono carattere vincolante e non possono quindi essere impugnati come una decisione di tassazione ordinaria[37]. Il contribuente ha però il diritto di richiedere all’autorità fiscale delle informazioni preliminari, le quali, come detto, non assumono il carattere delle decisioni e non possono di conseguenza essere impugnate come le decisioni di accertamento. Secondo la dottrina 31 32 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 si tratta di un cosiddetto “atto materiale” (Realakt), poiché si tratta di un giudizio che concerne una situazione futura[38]. Ad ogni modo, le informazioni rilasciate dall’autorità fiscale producono delle conseguenze giuridiche nei confronti del contribuente, sulla base dei princìpi generali della buona fede e della tutela dell’affidamento (articoli 5 capoverso 3 e 9 della Costituzione federale svizzera [di seguito Cost.]) [39]. Affinché il contribuente possa pretendere il rilascio di un ruling, egli deve tuttavia dimostrare un interesse degno di protezione[40]. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, l’autorità fiscale è vincolata alle informazioni e promesse, anche inesatte[41] , che essa ha rilasciato a una persona, soltanto quando sono cumulativamente adempiute le seguenti cinque condizioni[42]: 1) l’autorità ha agito in un caso concreto nei confronti di una determinata persona; 2) l’autorità era o poteva essere ritenuta competente per rilasciare l’informazione; 3)la persona non poteva rendersi conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta; 4) la persona ha compiuto atti di disposizione, la cui revoca gli causerebbe un pregiudizio; 5) nel frattempo non è intervenuta una modifica di legge. Nel caso in cui l’autorità fiscale non risponda a una domanda di ruling presentata dal contribuente e, a fortiori, su un punto preciso della domanda, quest’ultimo non potrà considerare il silenzio dell’autorità fiscale quale accettazione della sua domanda[43]. Le condizioni qui sopra enunciate, per essere vincolanti, devono essere adempiute in maniera chiara e senza equivoci[44]. In particolare, devono essere rispettati i seguenti requisiti: (i) l’informazione deve essere data a una singola persona (individualità), (ii) l’informazione deve riferirsi a una fattispecie concreta (specialità)[45]. Ruling anonimi firmati dall’autorità fiscale non sono protetti dal principio della buona fede, poiché non poggiano su un caso concreto[46]. fiscale cantonale, ha statuito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) deve essere coinvolta nel rilascio di un ruling in materia di imposta federale diretta[48]. Con due recenti sentenze del 24 agosto 2015, il Tribunale federale si è nuovamente chinato sulla competenza dell’AFC nel rilascio di ruling ai fini dell’imposta federale diretta. Dopo le incertezze create con la sentenza del 5 ottobre 2012, l’Alta Corte ha confermato che solo le autorità cantonali di tassazione dispongono delle competenze necessarie per rilasciare dei ruling in materia di imposta federale diretta[49]. 2.3. Considerazioni sulla definizione di ruling tra BEPS e diritto svizzero Esistono delle similitudini tra la definizione di ruling prevista dal Piano di azione 5 del BEPS e quella prevista dal diritto svizzero. In entrambi i casi, le informazioni rilasciate dall’autorità fiscale, per essere vincolanti, devono riguardare un caso concreto ed applicarsi a uno specifico contribuente e su un’operazione determinata[50]. La forma con la quale le informazioni vengono rilasciate (scritta oppure orale) non è decisiva né dal punto di vista del progetto BEPS, né da quello del diritto svizzero[51]. I ruling generali previsti dal progetto BEPS possono essere assimilati, secondo il diritto svizzero, a ordinanze amministrative (direttive, istruzioni, regolamenti di servizio, circolari, lettere-circolari, notizie e altre direttive rilasciate dalle autorità fiscali), nella misura in cui riflettono la prassi amministrativa applicabile a un numero indeterminato di contribuenti in una moltitudine di casi[52]. Nel caso in cui il ruling non dovesse vincolare le autorità fiscali sulla base dei princìpi della buona fede e dell’affidamento (ruling informale), più precisamente quando una delle cinque condizioni cumulative non viene rispettata, l’autorità fiscale dello Stato che ha rilasciato il ruling non sarà tenuta a inviare spontaneamente le informazioni all’altro Stato interessato. Infatti, la definizione di ruling prevista dal Piano di azione 5 del BEPS presuppone che il contribuente sia in grado di fare affidamento nella decisione dell’autorità fiscale (“on which the particular taxpayer is entitled to rely”), affinché quest’ultima debba dar seguito allo scambio spontaneo di informazioni[53]. La nozione di ruling prevista dal diritto svizzero si allinea quindi con quella statuita dal progetto BEPS[54]. 3. Le categorie di ruling oggetto dello scambio spontaneo obbligatorio di informazioni 2.2.2. L’autorità competente a rilasciare le informazioni Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, il Tribunale federale ha avuto modo di confermare che le autorità fiscali del Cantone interessato rappresentano le sole competenti per pronunciarsi su una richiesta di ruling. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, il Tribunale federale ha considerato le autorità fiscali cantonali, in virtù della loro competenza di tassazione, le sole autorizzate a rilasciare dei ruling[47]. In una sentenza del 5 ottobre 2012, l’Alta Corte, senza però rimettere in causa la competenza dell’autorità 3.1. I ruling riguardanti i regimi fiscali preferenziali 3.1.1. I criteri elaborati dal FHTP L’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni tra autorità fiscali relativo ai regimi fiscali preferenziali si basa su quei regimi che (i) rientrano nello scopo del lavoro del FHTP; (ii) sono preferenziali; e (iii) permettono di ottenere un basso o nullo livello di tassazione[55]. Si tratta concretamente di applicare una tecnica di filtraggio, la quale permette di Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 individuare la nascita dell’obbligo allo scambio spontaneo di informazioni. Questo sistema a tre “filtri” ha infatti lo scopo di evitare che un’autorità fiscale decida in maniera arbitraria se, e quali, informazioni scambiare con gli altri Stati[56]. L’obbligo di scambiare spontaneamente le informazioni si presenta per i ruling rilasciati dall’autorità fiscale che riguardano qualsiasi tipo di regime preferenziale. Ciò significa che il regime non deve essere stato necessariamente esaminato oppure non deve risultare potenzialmente o effettivamente dannoso sulla base delle indicazioni del Rapporto del FHTP del 1998. Di conseguenza, l’obbligo allo scambio spontaneo di informazioni vale per qualsiasi ruling in rapporto ai regimi preferenziali, anche se non sono ancora stati oggetto d’esame da parte del FHTP oppure lo sono stati, ma non sono risultati potenzialmente o effettivamente dannosi e sono stati di conseguenza approvati[57]. Gli Stati che si contraddistinguono per dei regimi preferenziali, che non sono stati ancora oggetto d’esame da parte del FHTP, sono tenuti ad autovalutarsi al fine di accertare se adempiono o meno le condizioni sopra enunciate (cosiddetti “filtri”) per uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni. In caso di dubbio sull’applicabilità dei filtri, l’OCSE raccomanda comunque lo scambio spontaneo di informazioni[58]. 3.1.2. Filtro 1: I regimi rientranti nello scopo del lavoro del FHTP I regimi preferenziali, orientati alla fiscalità delle imprese[59] , devono in primo luogo riferirsi all’imposizione dei redditi derivanti da attività geograficamente mobili, quali le attività finanziarie e le altre prestazioni di servizi, comprese le forniture di beni immateriali[60]. 3.1.3. Filtro 2: I regimi considerati preferenziali dal FHTP Un regime viene definito preferenziale quando si scosta dai princìpi generali della fiscalità del Paese interessato e non invece dai princìpi applicati dagli altri Paesi[61]. Il confronto, per definire se un regime fiscale è ordinario oppure preferenziale, deve avvenire all’interno dello Stato medesimo e non con gli altri Stati[62]. Le condizioni più favorevoli di un regime fiscale per rapporto agli altri Stati sono irrilevanti; gli elementi di comparazione restano appunto i princìpi applicabili all’interno dello Stato[63]. Un regime preferenziale può assumere diverse forme, come per esempio la riduzione dell’aliquota oppure della base imponibile oppure ancora prevedere delle condizioni facilitate per il pagamento o il rimborso delle imposte. Ancorché il privilegio possa apparire poco importante, lo stesso, secondo l’OCSE, dovrà comunque essere qualificato come regime preferenziale[64]. 3.1.4. Filtro 2: I regimi preferenziali in Svizzera Nel Rapporto finale 2015 del Piano di azione 5 del BEPS figurano 43 regimi preferenziali individuati dal FHTP[65]. Nell’ambito della Riforma III dell’imposizione delle imprese, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di sopprimere i regimi preferenziali individuati dal FHTP[66], in particolare: ◆◆ gli statuti fiscali cantonali previsti per le società holding (articolo 28 capoverso 2 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]), le società di domicilio (articolo 28 capoverso 3 LAID) e le società miste (articolo 28 capoverso 4 LAID)[67]; ◆◆ la prassi pubblicata dall’AFC concernente l’imposizione delle società principali[68]; ◆◆ la prassi non pubblicata dell’AFC e delle amministrazioni fiscali cantonali concernente l’imposizione delle Swiss Finance Branch[69]. Anche il Canton Nidvaldo è chiamato a sopprimere il suo Lizenzbox (articolo 85 capoverso 3 della Legge tributaria del Canton Nidvaldo [di seguito LT-NW])[70] per allinearsi al nuovo patent box contenuto nella Riforma III (progetti di articoli 8 e 24a LAID), che risulta compatibile con gli standard internazionali indicati dal Piano di azione 5 del BEPS[71]. Non sono invece considerati dei regimi preferenziali, e non devono pertanto sottostare allo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni, gli sgravi fiscali accordati nel quadro della politica regionale, di cui possono beneficiare le imprese che si occupano di attività che si contraddistinguono per un alto livello di innovazione e il relativo valore aggiunto è da considerarsi elevato[72]. Si tratta in particolare delle agevolazioni fiscali previste a livello cantonale dagli articoli 5 e 23 capoverso 3 LAID e a livello federale dalla Nuova Politica Regionale (NPR), il cui campo di applicazione è definito dalla Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale e dalla relativa ordinanza di applicazione[73]. 3.1.5. Filtro 3: I regimi con un livello di tassazione basso o nullo secondo il FHTP Affinché un regime sia ritenuto potenzialmente dannoso, il primo fattore chiave da considerare è il livello di tassazione effettivo nullo o poco elevato, in rapporto al livello di imposizione complessivo, che deve considerare le imposte nazionali e infra-nazionali (per la Svizzera le imposte federale, cantonali e comunali)[74]. Il Piano di azione 5 del BEPS non stabilisce una soglia minima o un rapporto per indicare quando una tassazione debba essere considerata bassa. L’OCSE osserva tuttavia che i singoli Stati hanno la possibilità, attraverso il loro diritto interno, di introdurre delle misure difensive per combattere gli effetti di un regime fiscale dannoso (di regola si tratta delle norme concernenti le Controlled Foreign Companies [di seguito CFC])[75]. 3.2. Gli APAs unilaterali e i ruling analoghi riguardanti specifiche situazioni internazionali sui prezzi di trasferimento infragruppo (ATRs) Gli APAs unilaterali rappresentano un accordo tra l’autorità fiscale e il contribuente di un medesimo Stato. Oggetto dello scambio spontaneo di informazioni sono soltanto gli APAs unilaterali; sono esclusi gli APAs bilaterali o multilaterali, in quanto si parte dal presupposto che le autorità fiscali interessate siano già in possesso delle informazioni necessarie[76]. I ruling analoghi agli APAs vertono pure su delle questioni riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo. Rispetto agli APAs, essi si basano soltanto su un’operazione particolare presentata dal contribuente (ATR) e non disciplinano diverse transazioni, diversi tipi di transazioni su base continuativa, 33 34 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 o tutte le transazioni internazionali del contribuente per un determinato periodo di tempo[77]. Gli APAs unilaterali, così come gli altri ruling unilaterali analoghi agli APAs, rientrano nel perimetro dello scambio spontaneo di informazioni, non già perché costituiscono dei regimi preferenziali, ma perché, in assenza di un effettivo scambio di informazioni, si potrebbero creare delle distorsioni fiscali nelle basi impositive tra gli Stati coinvolti [78]. Infatti, qualora questi ruling non fossero conosciuti dalle autorità fiscali degli altri Stati, vi sarebbe il rischio che un’operazione o una serie di operazioni, oggetto di un ruling in uno Stato, possa essere tassata in maniera insufficiente o inadeguata nell’altro Stato, contravvenendo ai princìpi generali del BEPS [79]. 3.5. I ruling concernenti le società veicolo (conduit) Questa categoria di ruling copre gli accordi nei quali dei flussi internazionali di tesoreria transitano attraverso delle entità residenti nello Stato che accorda il ruling, dalle quali questi fondi o redditi sono direttamente o indirettamente (attraverso un’altra entità domiciliata nello stesso Stato) riversati in un altro Stato[84]. I proventi di natura mobiliare (passive income) versati da una società residente nello Stato della fonte a una società intercalata, sono immediatamente riversati da quest’ultima a una società residente in uno Stato terzo[85]. Le società veicolo (conduit) non hanno altra funzione che quella di usufruire dei vantaggi delle reti convenzionali di cui dispone lo Stato in cui risiede. Il potere reale su queste società veicolo è esercitato in un altro Stato, cioè quello del beneficiario effettivo[86]. 3.6. Altri tipi di ruling Attraverso una clausola residuale, il FHTP si conserva un margine di apprezzamento per definire ruling futuri che potrebbero rientrare nello scambio spontaneo di informazioni e che, allo stato attuale, non sono ancora stati individuati dal FHTP[87]. 4. I destinatari dello scambio spontaneo 3.3. I ruling che prevedono un aggiustamento verso il basso degli utili imponibili nelle situazioni transfrontaliere Si tratta del caso in cui lo Stato, nel quale è stato sottoscritto il ruling, consenta al contribuente l’effettuazione di variazioni fiscali in diminuzione (senza quindi che venga realizzata alcuna scrittura contabile di rettifica) per conformarsi alla remunerazione at arm’s length concordata in un APA o in un ATR unilaterale. Tali aggiustamenti fiscali, che non trovano riscontro nelle scritture contabili, potrebbero dar luogo a delle distorsioni fiscali se non intervenisse un simmetrico aggiustamento volontario in aumento dell’utile imponibile nello Stato della società associata all’estero[80]. 3.4. I ruling concernenti gli stabilimenti d’impresa Ricadono nello scambio spontaneo di informazioni i ruling concernenti l’esistenza o meno di uno stabilimento d’impresa[81] (sia all’interno che all’esterno del Paese che concede il ruling) oppure qualsiasi altro tipo di ruling volto ad attribuire maggiori utili allo stabilimento d’impresa rispetto alla società a cui fa capo[82]. Per quanto concerne la Svizzera, nei casi di ripartizione intercantonale, se l’importanza della sede principale di un’impresa, che dispone di stabilimenti d’impresa in altri Cantoni, non è sufficientemente tenuta in considerazione attraverso la determinazione delle quote di ripartizione dell’utile, ad essa viene riconosciuta un’assegnazione in via preliminare (precipuo) sull’utile. Tale precipuo oscilla di regola tra il 10 e il 20% dell’utile complessivo e viene assegnato anche in presenza di una perdita complessiva[83]. 4.1. Le società coinvolte Quale regola generale, lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling riguardanti le sei categorie deve essere effettuato: (i) dagli Stati di residenza di tutte le società collegate con cui il contribuente (società) effettua un’operazione per la quale viene concesso un ruling o la quale genera dei redditi provenienti da società collegate che beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale (questa regola si applica anche in un contesto di stabilimento d’impresa); con (ii) lo Stato di residenza della società controllante e della società capogruppo[88]. 4.2. La soglia minima di detenzione in una società La soglia di partecipazione minima a partire dalla quale due società possono considerarsi collegate è stata stabilita al 25%; tuttavia il FHTP si è riservato la facoltà di poter rivedere in futuro questa percentuale[89]. Due società sono considerate collegate, se la prima società (società madre) detiene un investimento di almeno il 25% nella seconda società (società figlia) oppure vi è una terza persona (persona fisica o giuridica) che detiene un investimento di almeno il 25% in entrambe le società (società collegate). L’investimento può essere detenuto, direttamente o indirettamente (attraverso un’altra società) e può consistere in una detenzione dei diritti di voto o di capitale[90]. 4.3. I casi di stabile organizzazione In presenza di un ruling accordato a una stabile organizzazione, gli Stati che si scambiano spontaneamente le informazioni Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 sono: (i) lo Stato di residenza della sede o dello stabilimento d’impresa e, a seconda dei casi, (ii) lo Stato di residenza della capogruppo (società capogruppo) e della società controllante diretta (società madre)[91]. 4.4. I casi di società veicolo In presenza di un ruling accordato a una società veicolo, gli Stati che si scambiano spontaneamente le informazioni sono: (i) lo Stato di residenza di tutte le società collegate che procedono a delle distribuzioni a una società veicolo (direttamente o indirettamente), (ii) lo Stato di residenza del beneficiario economico finale (che nella maggior parte dei casi sarà la società capogruppo) delle distribuzioni fatte alla società veicolo, e (iii) lo Stato di residenza della società capogruppo e della società madre diretta (controllante), a condizione che lo Stato sia diverso da quello indicato nella cifra (ii)[92]. 5. Le basi legali necessarie per attuare lo scambio spontaneo di informazioni 5.1. Il quadro giuridico in Svizzera La Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito Convenzione sull’assistenza amministrativa)[93] e le modifiche apportate alla Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito LAAF) con l’approvazione dei testi da parte dell’Assemblea federale, il 18 dicembre 2015[94] , contengono le basi giuridiche necessarie per lo scambio spontaneo di informazioni[95]. L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling sarà poi da disciplinare ulteriormente nell’Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (di seguito OAAF) (cfr. infra cap. 9)[96]. 5.2. Lo scambio spontaneo di informazioni secondo la Convenzione sull’assistenza amministrativa L’articolo 7 paragrafo 1 lettere a-e Convenzione sull’assistenza amministrativa racchiude le basi di diritto materiale per lo scambio spontaneo di informazioni[97]. Le basi legali di diritto procedurale per l’attuazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa devono invece essere inserite nella LAAF[98]. È solo attraverso queste disposizioni che la Svizzera potrà dar seguito alle richieste dell’OCSE riguardanti lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali[99]. 5.3. Le modifiche della LAAF del 18 dicembre 2015 L’articolo 4 capoverso 1 LAAF che limitava l’assistenza amministrativa esclusivamente su domanda è stato stralciato. Lo scambio spontaneo di informazioni trova ora collocazione nel Capitolo 3 LAAF (articoli 22a-22e LAAF). 5.3.1. La necessità di un’ordinanza del Consiglio federale L’articolo 22a capoverso 1 LAAF recita quanto segue: “[i]l Consiglio federale disciplina in dettaglio gli obblighi connessi allo scambio spontaneo di informazioni. A tal fine si basa sugli standard internazionali e sulla prassi di altri Stati”. Il capoverso 1 ha uno stretto legame con l’obbligo dello scambio spontaneo previsto dal Piano di azione 5 del BEPS. Infatti, i dettagli contenuti nel Rapporto finale 2015 dovranno essere recepiti in un’ordinanza del Consiglio federale. Sarà quindi da adeguare l’attuale OAAF agli standard minimi internazionali previsti dal BEPS in materia di scambio spontaneo obbligatorio sui ruling. L’AFC rappresenta l’autorità competente per lo scambio spontaneo di informazioni (articolo 2 in relazione con articolo 22a capoverso 4 LAAF). 5.3.2. Il diritto di essere sentiti e di ricorrere a un’autorità giudiziaria L’informazione della persona interessata e di altre persone legittimate a ricorrere nonché la procedura per lo scambio spontaneo di informazioni si basano sugli stessi princìpi dello scambio di informazioni su domanda[100]. La LAAF è stata completata al fine di prevedere una notifica alla persona interessata e alle altre persone legittimate a ricorrere, anche nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni (articolo 22b LAAF)[101]. L’interessato ha diritto di ricorrere secondo l’articolo 48 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) (articolo 22b capoverso 1 LAAF). Eccezionalmente, l’AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di informazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l’informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell’assistenza amministrativa e il buon esito dell’inchiesta (articolo 22b capoverso 2 LAAF)[102]. Qualora la persona legittimata a ricorrere non potesse essere contattata, l’AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante una pubblicazione nel Foglio federale (articolo 22b capoverso 3 LAAF). Alla persona interessata viene garantito il diritto di partecipazione e di esame degli atti delle persone legittimate a ricorrere (articolo 22c in relazione con articolo 15 LAAF). 5.3.3. L’utilizzo delle informazioni estere per l’applicazione del diritto svizzero La Convenzione sull’assistenza amministrativa si basa sul principio di reciprocità. Non offre alcuna possibilità di rinunciare unilateralmente a fornire assistenza amministrativa. La Svizzera riceverà informazioni dall’estero senza richiesta preliminare [103]. In base all’articolo 22e capoverso 1 LAAF, l’AFC è tenuta a inoltrare, ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto tributario svizzero, alle autorità fiscali cantonali interessate, le informazioni che le sono state trasmesse spontaneamente dagli altri Stati. All’AFC incombe inoltre l’obbligo di 35 36 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 segnalare a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della CDI applicabile. Vi è pertanto la possibilità per le autorità fiscali svizzere di ottenere, nel rispetto dei limiti dell’articolo 22 Convenzione sull’assistenza amministrativa, le informazioni riguardanti le diverse tipologie di ruling previste dal BEPS. 6. Gli aspetti temporali 6.1. Secondo il progetto BEPS 6.1.1. In generale Il Piano di azione 5 del BEPS dispone che lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni sia da applicarsi non soltanto ai ruling futuri, ma anche a quelli passati, che sono stati concessi negli anni precedenti la pubblicazione del Rapporto finale 2015. L’OCSE osserva che gli Stati, che ancora non dispongono delle basi legali necessarie nel loro diritto interno, dovranno adattare la loro legislazione al fine di potersi scambiare spontaneamente le informazioni concernenti i ruling. In tal caso, i termini entro i quali adattare il diritto interno alle raccomandazioni dell’OCSE dipendono dal processo legislativo di ciascuno Stato[104]. 6.1.2. Ruling passati e futuri I ruling passati sono quelli rilasciati dall’autorità fiscale il o dopo il 1. gennaio 2010 e che esplicano ancora effetto a partire dal 1. gennaio 2014[105]. La trasmissione delle informazioni in relazione a questi ruling dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016 per gli Stati che già dispongono della base legale necessaria[106]. I ruling futuri sono invece quelli rilasciati il o dopo il 1. aprile 2016[107]. In questo caso lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni con gli Stati interessati deve avvenire il prima possibile e, in ogni caso, entro tre mesi da quando il ruling è stato rilasciato[108]. Se, tuttavia, a causa di ostacoli giuridici (per esempio ricorso del contribuente contro la decisione dello scambio spontaneo di informazioni, cfr. articolo 22b LAAF), il termine di tre mesi non può essere rispettato, lo stesso potrà essere prolungato sino a quando l’ostacolo giuridico non abbia cessato di esistere[109]. Non rappresenta invece un ostacolo giuridico, una decisione di tassazione non ancora definitiva e concernente una fattispecie oggetto di un ruling[110]. 6.2. Secondo il diritto svizzero Lo scambio di informazioni spontaneo si basa sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Gli aspetti temporali riguardanti l’assistenza amministrativa sono disciplinati all’articolo 28 paragrafo 6. Considerando che questo trattato entrerà in vigore il 1. gennaio 2017, lo scambio spontaneo di informazioni si applicherà dal periodo fiscale successivo, ovvero dal 1. gennaio 2018[111], a meno che due o più Parti decidano di anticipare lo scambio spontaneo al 1. gennaio 2017. Secondo il Consiglio federale “sebbene la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia multilaterale, occorre stabilire per ciascuna relazione bilaterale il periodo durante il quale è consentita l’assistenza amministrativa. La Convenzione deve essere applicabile per entrambe le Parti. La data pertinente a tal fine corrisponde quindi alla data più in là nel tempo tra l’entrata in vigore in Svizzera e l’applicabilità presso l’altra Parte della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Due o più Parti possono convenire che l’assistenza amministrativa sia ammessa anche per periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori” [112]. L’articolo 4 del Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull’assistenza amministrativa, stabilisce che “il Consiglio federale può convenire con una o più Parti che la Convenzione sull’assistenza amministrativa abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa a periodi di imposizione o a obblighi fiscali a partire dall’entrata in vigore per la Svizzera di tale Convenzione”. Il Consiglio federale potrà quindi decidere bilateralmente se applicare l’assistenza amministrativa relativa allo scambio spontaneo dal 1. gennaio 2017. In assenza di una decisione bilaterale, automaticamente lo scambio avverrà a partire dal 1. gennaio 2018. 6.2.1. Il primo invio delle informazioni dell’AFC agli Stati esteri Nella migliore delle ipotesi le basi legali per lo scambio spontaneo di informazioni entreranno in vigore il 1. gennaio 2017 e il primo invio effettivo potrà avvenire a partire dal 1. gennaio 2018[113]. Le informazioni sui ruling passati, per essere trasmesse, dovranno riguardare un ruling rilasciato dall’autorità fiscale il o dopo il 1. gennaio 2010 ed esplicare ancora effetto al 31 dicembre 2017 (o eventualmente al 31 dicembre 2016) [114]. Per contro, le informazioni sui ruling futuri, dovranno riguardare i ruling rilasciati il o dopo il 1. gennaio 2018 (o eventualmente il 1. gennaio 2017)[115]. 7. Le informazioni oggetto dello scambio spontaneo L’autorità fiscale è tenuta a trasmettere una sintesi, rispettivamente alcune informazioni di base, riferite ai ruling. Ciò avviene utilizzando il modello indicato all’Allegato C del Rapporto finale 2015 del Piano di azione 5 del BEPS[116]. Secondo l’OCSE, l’utilizzo di uno standard comune velocizza e semplifica il processo. Le informazioni standard da comunicare attraverso lo scambio spontaneo sono le seguenti[117]: 1) il numero di riferimento del ruling (se esistente); 2) l’identificazione del contribuente interessato (nome, indirizzo, ragione sociale) e, se del caso, del gruppo societario internazionale al quale appartiene; 3) la data del rilascio del ruling; 4) i periodi fiscali coperti dal ruling; 5) le categorie di ruling interessate; 6) ulteriori informazioni riguardanti il ruling e il contribuente (opzionali), quali l’ammontare della transazione, la cifra d’affari annuale o l’utile conseguito dal contribuente; 7) una breve descrizione della tematica coperta dal ruling in una lingua ufficiale dell’OCSE o in un’altra lingua bilateralmente convenuta; Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 8) i motivi per lo scambio delle informazioni con lo Stato ricevente (società capogruppo, controllante diretta, società sorelle, eccetera); 9)i dettagli delle entità domiciliate nello Stato ricevente (nome, indirizzo e numero di identificazione del contribuente, se disponibile). farà uso dell’articolo 26 CDI o dell’articolo 5 AfisR, poiché gli permetteranno di ottenere informazioni per l’applicazione del suo diritto interno riferito a tutte le imposte dirette e a quelle indirette; esso potrà quindi ottenere il documento originale oggetto del ruling tra fisco e contribuente, i conti annuali, ma anche rendiconti IVA, eccetera. Lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni costituisce una sorta di “apripista” per lo Stato che riceve tali informazioni. L’autorità fiscale di questo Stato può infatti in seguito avviare un’indagine per richiedere ulteriori informazioni, più dettagliate e/o specifiche, allo Stato che ha inviato spontaneamente le informazioni, mediante lo strumento dello scambio su domanda[118]. 9. La revisione dell’OAAF e la consultazione del Consiglio federale Il 20 aprile 2016, il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione totale dell’OAAF. La revisione definisce il quadro generale e la procedura necessaria per lo scambio spontaneo di informazioni, compresi quelli applicabili allo scambio di informazioni su decisioni anticipate (ruling)[121]. 8. Le imposte coperte dallo scambio di informazioni sui ruling 8.1. In generale Il Rapporto finale 2015 si occupa sostanzialmente di considerare, nell’ambito dei ruling che sono oggetto di uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni, soltanto le imposte societarie (in casu l’imposta sull’utile delle persone giuridiche) e quelle concernenti i redditi derivanti da attività geograficamente mobili, quali le attività finanziarie e le altre prestazioni di servizi, ivi comprese le forniture di attivi immateriali[119]. Sempre nel citato Rapporto, si esclude a priori di considerare i ruling concernenti le imposte sul consumo (per esempio l’imposta sul valore aggiunto [di seguito IVA]). Il Rapporto finale 2015, conformemente all’Allegato C, prevede però l’invio spontaneo di alcune informazioni aventi un carattere generale che serviranno allo Stato ricevente per decidere se dar seguito o meno a uno scambio su domanda, così da ottenere maggiori informazioni sul contribuente che ha beneficiato del ruling. Lo Stato richiedente potrà quindi formulare una domanda sulla base: (i) dell’articolo 5 Convenzione sull’assistenza amministrativa; (ii) dell’articolo 26 CDI (di regola) conclusa con la Svizzera, conforme all’articolo 26 M-OCSE; (iii) dell’articolo 5 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito AfisR); (iv) dell’accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement [TIEA]) pattuito con la Svizzera. In questi casi, lo scambio di informazioni potrà di conseguenza avere un campo di applicazione molto più esteso di quello indicato nel Rapporto finale 2015. 8.2. La scelta dello strumento di assistenza amministrativa su domanda Per quanto riguarda l’obbligo di accordare assistenza amministrativa su domanda, in linea di principio questi strumenti sono equivalenti, perché si basano sugli standard OCSE. Possono invece esserci differenze per quanto riguarda l’applicabilità temporale e le imposte considerate dallo strumento di assistenza utilizzato dallo Stato richiedente[120]. Considerando il campo di applicazione esteso, è plausibile che lo Stato richiedente 10. Conclusione Il 5 ottobre 2015 sono stati presentati dall’OCSE e dal G20 le 15 misure previste dal Piano BEPS. Con il Piano BEPS si vogliono far coincidere il luogo di imposizione degli utili con il luogo di esercizio delle attività economiche che generano tali utili e la creazione di valore. La misura 5 del BEPS, oltre a occuparsi degli standard legati al patent box, si pone l’obiettivo di continuare con i lavori dell’OCSE, già oggetto di un rapporto dell’OCSE nel 1998, volti a contrastare le pratiche fiscali dannose e a migliorare la trasparenza fiscale, ovvero l’assistenza amministrativa tra le autorità fiscali riferita alla tassazione delle imprese multinazionali. In particolare, la misura 5 del progetto BEPS prevede l’introduzione di uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni sui ruling riguardanti i regimi fiscali preferenziali e gli accordi in materia di prezzi di trasferimento tra società consociate. Per la Svizzera si tratta di trasmettere i ruling rilasciati dalle autorità fiscali cantonali riguardanti gli statuti fiscali cantonali previsti per le società holding, le società di domicilio e le società miste. Anche i ruling concernenti il Lizenzbox del Canton Nidvaldo, così come le tassazioni basate sulla prassi pubblicata dall’AFC concernente l’imposizione delle società principali e sulla prassi non pubblicata dell’AFC e delle amministrazioni fiscali cantonali concernente l’imposizione delle Swiss Finance Branch, rientrano nel campo di applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Oltre a questi ruling, anche gli accordi presi dal fisco con le imprese in ambito di prezzi di trasferimento infragruppo (APAs, ATRs) dovranno essere inviati, così come i ruling che concernono gli stabilimenti d’impresa e le società conduit. Il Consiglio federale si è detto pronto a scambiare le informazioni sui ruling a partire, con buona probabilità, dal 1. gennaio 2018 (oppure eventualmente dal 1. gennaio 2017), ovvero dall’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Dal profilo temporale, vi rientrano i ruling rilasciati dal fisco dopo il 1. gennaio 2010 e che sono ancora in vigore il 31 dicembre 2017 (oppure eventualmente il 31 dicembre 2016). In tal caso, l’AFC invierà le informazioni riferite ai ruling agli Stati interessati sulla base di un formulario standard, che contiene solo alcune informazioni, elaborato dall’OCSE. Gli Stati esteri potranno poi, a loro volta, inoltrare una domanda di assistenza amministrativa richiedendo all’AFC tutti i documenti di cui necessitano per applicare il loro diritto interno 37 38 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 (contratti, ruling esistenti, bilancio e conto economico, rendiconti, eccetera) o sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa oppure sull’articolo 5 AfisR, oppure ancora in base all’articolo 26 CDI tra la Svizzera e lo Stato interessato. Al contrario, i ruling rilasciati prima del 1. gennaio 2010 oppure dopo questa data, ma non più validi alla fine del 2017 (oppure eventualmente alla fine del 2016), non saranno oggetto di uno scambio spontaneo di informazioni da parte delle autorità fiscali svizzere. Secondo il progetto BEPS, le società si considerano collegate, se una società detiene un investimento del 25% o più in un’altra società oppure se una terza persona detiene un investimento del 25% o più in entrambe le società. In futuro, i ruling concertati tra società e autorità fiscale saranno quindi, in molti casi, inviati alle autorità estere spontaneamente. [1]Cfr. OCSE, Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Parigi 2013 (citato: Piano di azione BEPS 2013). [2] OCSE, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Parigi 2015, pagina 3 (citato: Rapporto finale 2015); OCSE, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Parigi 2014, pagina 3 (citato: Rapporto intermedio 2014). [3]OCSE, Rapporto finale 2015, pagina 3; cfr. anche OCSE, Piano di azione BEPS 2013, pagina 15 e seguenti, pagina 19 e seguenti, pagina 22 e seguenti, dove le 15 misure previste dal BEPS vengono suddivise per pilastro. [4]Si veda OCSE, L’OCDE présente les mesures issues du Projet BEPS OCDE/G20 qui seront examinées lors de la réunion des ministres des Finances du G20, Comunicato stampa, Parigi, 5 ottobre 2015, in: http://www.oecd.org/fr/ctp/beps/ [02.08.2016]. [5]OCSE, Concurrence fiscale dommageable: un problème mondial, Parigi 1998 (citato: Rapporto concorrenza dannosa 1998). [6] Il Piano di azione 5 del BEPS si occupa inoltre di definire gli standard internazionali applicabili agli Stati che vogliono dotarsi, o che si sono dotati, di un patent box. Su questo tema cfr. Vorpe Samuele, Le misure di promozione fiscale in favore delle attività di ricerca e sviluppo, in: RtiD II-2015, pagina 715 e seguenti (citato: Attività R&S). [7]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 89; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 35. [8]Si considera che il termine “obbligatorio” (compulsory) introduca un obbligo di scambio spontaneo di informazioni quando le condizioni poste dall’OCSE sono riunite. Il termine “scambio spontaneo di informazioni” si riferisce a una situazione nella quale uno Stato è a conoscenza di informazioni che potrebbero essere pertinenti per un altro Stato, senza che quest’ultimo abbia richiesto all’altro Stato delle specifiche informazioni (OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 36). [9]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 91; Iglesias Nelly, Échange spontané de ruling entre États, in: EF 1-2/2016, pagina 33. [10]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 91; Iglesias Disclaimer: Il presente articolo è un riassunto di quello più esteso pubblicato sulla RtiD II-2016, pagine 529-574, da Samuele Vorpe, dal titolo: Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali – Analisi del Piano di azione 5 del BEPS ed effetti per la Svizzera, estratto dalla Rivista ticinese di diritto. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.choosehenry.com/Henry/media/Henry/Secondary%20Pages/ Downloads/handshake.jpg [02.08.2016] http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/imagecache/small_img_ pagina_interna/immagini/tax2_41.jpg [02.08.2016] http://www.oecd.org/media/oecdorg/directorates/centrefortaxpolicyandadministration/BEPS-blue-background-2015-330x219.png [02.08.2016] Nelly, op. cit., pagina 33. [11] OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 37. [12]Il progetto BEPS è costituito da una serie di rapporti che riflettono gli accordi presi tra Stati membri dell’OCSE e i governi del G20 nel 2013. L’OCSE si aspetta che queste raccomandazioni vengano recepite dagli Stati interessati. In un secondo momento, attraverso un processo di verifica, gli Stati verranno esaminati da un organo internazionale per verificare se le raccomandazioni saranno state correttamente implementate (cfr. OCSE, Myths and Facts about BEPS, Parigi 2015, in: http:// w w w.oecd.org/fr/ctp/a-propos-de-beps.htm [02.08.2016]). [13]DFF, Nuovi standard internazionali dell’OCSE obbligatori in ambito di imposizione delle imprese: anche la Svizzera è chiamata ad agire, Comunicato stampa, Berna, 5 ottobre 2015, in: https://www.news.admin.ch/message/index. html?lang=it&msg-id=58972 [02.08.2016]. [14] Per maggiori informazioni cfr. Amaddeo Francesca, Scambio automatico obbligatorio di informazioni inerenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli APA, in: NF 3/2016, pagina 14 e seguenti; Faggion Mauro, Ue: intesa raggiunta sullo scambio di informazioni per i tax ruling, in: FiscoOggi, 28 ottobre 2015, http:// www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-intesaraggiunta-sullo-scambiodi-informazioni-tax-ruling [02.08.2016]. [15] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 95 (libera traduzione dall’inglese); OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42; OCSE, Note d’application consolidée: Indications pour l’application du Rapport de 1998 aux régimes fiscaux préférentiels, Parigi 2004, nm. 161 (citato: NAC). [16]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42. [17]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42. [18]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 97; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42. [19]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 97; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42. [20] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [21] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [22]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [23]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 38. [24] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 97. [25] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 98; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42; OCSE, NAC, nm. 163. [26]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 98; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42; OCSE, NAC, nm. 163; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [27]OCSE, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Parigi 2010 (citato: TP Guidelines). [28] OCSE, NAC, nm. 164; OCSE, TP Guidelines, nm. 4.123. [29]OCSE, NAC, nm. 164; OCSE, TP Guidelines, Annex to Chapter IV, nm. 3. [30]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 101; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 44; OCSE, NAC, nm. 165. L’articolo 25 paragrafo 3 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (di seguito M-OCSE) dispone che le autorità competenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. [31]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 96; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagine 38 e 42; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. L’esclusione dallo scambio spontaneo di informazioni sui ruling generali si giustifica poiché non esiste un legame effettivo tra il ruling e un contribuente particolare al quale applicare la decisione. Ne consegue una difficoltà oggettiva nel determinare con quale/i Paese/i le informazioni dovrebbero essere scambiate, rispettivamente l’onere amministrativo per le autorità fiscali che ne conseguirebbe sarebbe sproporzionato ed inefficace (OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 38). [32] Vi rientrano le disposizioni di legge (comprese le disposizioni applicabili alle convenzioni), la giurisprudenza, i regolamenti, così come le istruzioni e le prassi amministrative (OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 102, nota a piè di pagina n. 7; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42, nota a piè di pagina n. 24; OCSE, NAC, nm. 162). [33]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 102; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 42. [34]Massetti Gabriele/Pedroli Andrea, Il ruling nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione, in: RtiD I-2006, pagina 579 e seguenti, pagina 580; Gani Raphaël, Ruling fiscal: un contrat de confiance?, in: Meier Philippe/Papaux Alain (a cura di), Risque(s) et droit, Zurigo 2010, Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 pagina 123 e seguenti, pagina 125. [35] Massetti Gabriele/Pedroli Andrea, op. cit., pagina 580. [36]Sentenza Tribunale federale n. 2C_529/2014, del 24 agosto 2015, consid. 2.1; DTF 141 I 161, consid. 3.1, pagina 164; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [37] Sentenza Tribunale federale n. 2C_664/2013, del 28 aprile 2014, consid. 4.2; sentenza Tribunale federale n. 2C_842/2013, del 18 febbraio 2014, consid. 7.1; DTF 121 II 473, consid. 2c, pagina 479; Bürgisser Jérôme, Du ruling fiscal, in: RDAF 2014 II, pagina 404; Gani Raphaël, op. cit., pagina 137. [38]Locher Peter, Steuerruling: ein problematisches Modewort, in: ZStP 4/2015, pagina 259 con dottrina citata (citato: Steuerruling). [39]Sentenza Tribunale federale n. 2C_664/2013, del 28 aprile 2014, consid. 4.2; DTF 126 II 514 = RDAF 2002 II pagina 108 = StE 2001 B 93.1 n. 6, consid. 3e; cfr. anche Locher Peter, Steuerruling, pagina 258. [40] Cfr. Bürgisser Jérôme, op. cit., pagina 404. [41] DTF 131 II 627, consid. 6.1, pagina 636 e seguente. [42]Sentenze Tribunale federale n. 2C_603/2012 e n. 2C_604/2012, del 10 dicembre 2012, consid. 4 con giurisprudenza citata; DTF 131 II 627, consid. 6.1, pagina 636 e seguente; DTF 121 II 473, consid. 2c, pagina 479; Gani Raphaël, op. cit., pagina 139. [43]Sentenza Tribunale federale n. 2A.454/2002, del 20 marzo 2003, consid. 2.2; Bürgisser Jérôme, op. cit., pagina 404; cfr. anche Baumgartner Ivo P., Möglichkeiten und Grenzen von Steuer-Rulings, in: Mäusli-Allenspach Peter/Beusch Michael (a cura di), Steuern und Recht – Steuerrecht, Festschrift für Martin Zweifel, Basilea 2013, pagine 197 e seguenti, pagina 205. [44] Sentenze Tribunale federale n. 2C_603/2012 e n. 2C_604/2012, del 10 dicembre 2012, consid. 4. [45]Massetti Gabriele/Pedroli Andrea, op. cit., pagina 596. [46]Bürgisser Jérôme, op. cit., pagina 409; Gani Raphaël, op. cit., pagina 139. [47]Sentenza Tribunale federale n. 2A.46/2000, del 1. novembre 2000 = RDAF 2001 II pagina 328, consid. 3a; DTF 116 Ib 185, consid. 3c, pagina 187; Bürgisser Jérôme, op. cit., pagina 417. [48]Sentenza Tribunale federale n. 2C_708/2011, del 5 ottobre 2012, consid. 4.3.2 = RDAF 2013 II pagina 445, ma non pubblicata in DTF 139 II 78. [49]Danon Robert J./Bürgisser Jérôme, Clarification jurisprudentielle de questions relatives au ruling fiscal, in: Jusletter 12. Oktober 2015, nm. 18, con riferimento alle sentenze Tribunale federale n. 2C_529/2014 e n. 2C_807/2014, del 24 agosto 2015; Saner Hanspeter/Kobierski Marlene, Bindungswirkung von Steuerruling, in: Jusletter del 2 novembre 2015, nm. 12 e 30. [50] Cfr. Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [51] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [52] Cfr. DTF 121 II 473 = StE 1996 B 93.1 n. 2 = StR 1996 pagina 542, consid. 2b; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34. [53] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 34, con riferimento a OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 97. [54] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 35. [55]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 103 e 17; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 40. [56] OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 40. [57]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 104; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 40. [58]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 105; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 40. [59]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 12; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagine 21 e 41. [60]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 11; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 21. [61]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 13; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 22. [62]Per esempio se l’aliquota applicabile agli utili delle persone giuridiche è pari al 10%, la tassazione degli utili da attività mobili all’aliquota del 10% non è preferenziale, sebbene questa aliquota sia inferiore a quella applicata dagli altri Stati (OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 13; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 22). [63] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 36. [64]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 13; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 22; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 36. [65] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 147. [66]Messaggio del Consiglio federale a sostegno della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, n. 15.049, del 5 giugno 2015, in: Foglio federale 2015 4133, pagina 4149 e seguente (citato: Messaggio Riforma III); cfr. OCSE, Rapporto finale 2015, n. 39-42 della Tabella 6.2 Non-IP regimes, pagina 64; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 37. [67] Per il Canton Ticino si tratta delle disposizioni previste agli articoli 91 (società holding), 92 (società di amministrazione) e 93 (società ausiliarie) della Legge tributaria del Canton Ticino (di seguito LT-TI). [68]Cfr. la Circolare n. 8 dell’AFC del 18 dicembre 2001, Ripartizione fiscale internazionale delle società principali. [69] In questo caso alla società finanziaria con sede all’estero viene concesso un indennizzo d’uso per il capitale messo a disposizione degli stabilimenti d’impresa in Svizzera. Questo trattamento si fonda su una prassi non pubblicata dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali e determina un’imposizione effettiva dell’utile del 2–3% circa (Messaggio Riforma III, pagina 4149 e seguente; cfr. anche Vorpe Samuele, Attività R&S, pagina 719). [70]Per una definizione del Lizenzbox nidvaldese si veda Vorpe Samuele, Attività R&S, pagina 723 e seguenti. [71] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 23 e seguenti. Per una definizione del patent box proposto dal Consiglio federale si veda Vorpe Samuele, Attività R&S, pagina 728 e seguenti. [72] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 150; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 37. [73] Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali, del 28 novembre 2007. [74]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 12 e 17; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagine 21, 23 e 41; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 37. [75]OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 22; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 24. [76] OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 45; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 38. [77] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 108. [78] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 109. [79] Iglesias Nelly, op. cit., pagina 38. [80]Denaro Alessandro, Tax ruling: la trasparenza fiscale passa per lo scambio informazioni, in: FiscoOggi, 31 agosto 2015, http://www.fiscooggi.it/ dal-mondo/articolo/tax-ruling-trasparenza-fiscalepassa-scambio-informazioni [02.08.2016]; cfr. OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 113 e seguenti; OCSE, NAC, nm. 152 e seguenti. [81]Per la definizione di stabilimento d’impresa si rimanda ai criteri di individuazione stabiliti nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (di seguito CDI) e, in loro assenza, ai criteri previsti dal diritto interno dello Stato che concede il ruling (cfr. Iglesias Nelly, op. cit., pagina 38). Per il diritto svizzero, si tratta in particolare degli articoli 4 capoverso 2 e 51 capoverso 2 della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) e, per l’imposta cantonale, la medesima definizione della LIFD ripresa nel diritto cantonale (cfr. per esempio articoli 3 capoverso 2 e 61 capoverso 3 LT-TI). [82] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 117. [83]Locher Peter, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3. edizione, Berna 2015, pagina 106. [84] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 118. [85] Per società che esercitano un’attività commerciale o industriale in Svizzera, la Circolare AFC del 1999 relativa al Decreto del Consiglio federale del 1962 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (di seguito DCF 1962) prevede che queste possono utilizzare più del 50% dei redditi privilegiati da una convenzione per soddisfare gli impegni di persone che non hanno diritto ai vantaggi della convenzione, a condizione che questi oneri siano giustificati dall’uso commerciale e possano essere provati (cfr. articolo 2 capoverso 2 lettera a DCF 1962). Se invece la prova dell’esercizio di un’attività non può essere dimostrata, al massimo il 50% dei redditi privilegiati convenzionalmente può essere adoperato per soddisfare gli impegni di persone che non hanno diritto ai vantaggi della CDI (AFC, Provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni [DCF 1962/circolare 1999], 17 dicembre 1998, pagina 2). [86] de Vries Reilingh Daniel, Manuel de droit fiscal international, 2. edizione, Berna 2014, nm. 189 e seguenti. [87] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 120. [88] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 121. [89] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 122; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [90] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 122; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [91] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 124; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [92] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 124; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [93] Questa Convenzione costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale che consente alle parti contraenti di scambiarsi le informazioni in ambito fiscale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede inoltre altre forme di assistenza (per esempio il recupero delle imposte). Cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale), n. 15.047, del 5 giugno 2015, in: Foglio federale 2015 4613, pagina 4618 (citato: Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa). [94] Si osserva che il termine di referendum è scaduto infruttuosamente il 9 aprile 2016 (cfr. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, del 18 dicembre 2015, in: Foglio federale 2015 7949). [95] Cfr. anche Messaggio Riforma III, pagina 4258. [96] Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen, Rapporto del Consiglio federale, Berna, febbraio 2016, pagina 44; Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagine 4635 e 4654. [97]Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4634. [98]Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4620. [99] Per una visione di esempi concreti che portano a uno scambio spontaneo di informazioni, cfr. Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4655. [100] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza 39 40 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 amministrativa, pagina 4634. [101] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4631. Nei casi di uno scambio spontaneo di informazioni, l’autorità fiscale si trova in possesso delle informazioni da scambiare, così che non è necessaria alcuna inchiesta. Per questa ragione, il contribuente interessato deve essere informato sullo scambio spontaneo delle sue informazioni e, di conseguenza, deve poter richiedere di essere sentito, così come poter inoltrare un ricorso (Opel Andrea, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard, Berna 2015, pagina 529). [102] Questo capoverso, che corrisponde sostanzialmente all’articolo 21a capoverso 1 LAAF, è stato introdotto nel 2014 per garantire la conformità del diritto svizzero con lo standard internazionale. Secondo questo standard, lo scambio effettivo di informazioni non deve essere impedito o ritardato indebitamente dalla necessità di notifica (Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4655). Critica, a ragione, su questa disposizione Opel Andrea, Spontane Amtshilfe unter der Lupe, in: StR 5/2016, pagine 380-393, pagina 390. Lo scambio spontaneo non dipende da una richiesta dell’altro Stato contraente e pertanto non esiste una procedura aperta in tale Stato contro un contribuente. Ne consegue che è impossibile vanificare lo scopo dell’assistenza e il buon esito dell’inchiesta nello Stato ricevente. Lo scambio spontaneo poggia le sue basi su una semplice presunzione dello Stato che dispone delle informazioni, che queste possano poi rivelarsi pertinenti per l’altro Stato. Non compromettendo alcun tipo di inchiesta nell’altro Stato, vietare al contribuente interessato la possibilità di prendere posizione sull’invio delle informazioni è da considerarsi eccessivo e non compatibile con le regole di uno Stato di diritto. [103] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4655. [104] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 135, con particolare riferimento alle note a piè di pagina n. 11 e 13; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [105] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 126; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. Vi rientrano pure i ruling che sono stati modificati (OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 135). [106] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 129; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [107] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 133; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 49; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [108] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 133; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 39. [109] Di altra opinione Iglesias Nelly, op. cit., pagina 40. [110] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4647. [111] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4646. [112] Messaggio sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, pagina 4646. [113] Esempio: in data 4 luglio 2012 il fiduciario X. ha sottoposto all’autorità fiscale ticinese, in nome e per conto della neocostituita Pinco SA, un ruling prospettando un’attività di trading internazionale e chiedendo l’accordo del fisco ticinese per essere imposta in base all’articolo 92 LT-TI. Dopo pochi giorni il fiduciario riceve copia del suo scritto, firmato dal Capoufficio dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, con l’apposizione del timbro “d’accordo con quanto sopra”. Il ruling rilasciato dal fisco è temporalmente illimitato. In questo caso il ruling è oggetto di uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni. L’autorità fiscale ticinese deve quindi trasmettere le informazioni all’AFC, affinché questa le trasmetta al fisco estero sulla base del modello indicato nell’allegato C del Rapporto finale 2015 (cfr. Macchi Giordano, Lo scambio spontaneo di informazioni fiscali e l’azione 5 BEPS: effetti per i ruling delle società in Svizzera, Seminario SUPSI, Lugano, 29 febbraio 2016, pagina 20). [114] Cfr. anche Macchi Giordano, op. cit., pagina 16; Oesterhelt Stefan/Hössli Bernhard, Action 5: Schädliche Steuerpraktiken, IFF Seminar, San Gallo, 9-10 febbraio 2016, pagina 23. [115] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 130. [116] OCSE, Rapporto finale 2015, Annex C. [117]Cfr. Vorpe Samuele/Molo Giovanni, Lo scambio automatico d’informazioni fiscali, in: RtiD II-2015, pagina 625 e seguenti, pagina 631. [118] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 11; OCSE, Rapporto intermedio 2014, pagina 21; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 35. [119] OCSE, Rapporto finale 2015, nm. 12; Iglesias Nelly, op. cit., pagina 36. [120] Secondo un articolo apparso su NZZ-Online, le società interessate potrebbero anche decidere di annullare i ruling prima della fine del 2016 (o del 2017) prendendo contatto con le preposte autorità fiscali. Rinunciare ai vantaggi e alla sicurezza giuridica offerta dai ruling, significa però lasciare alle autorità fiscali cantonali un ampio margine di apprezzamento nel definire la base imponibile per esempio conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 capoversi 2-4 LAID (cfr. Gratwohl Natalie, Die Steuerruling kommen ins Rollen, in: NZZ-Online, 2 ottobre 2015, http://w w w.nzz.ch/wir tschaft/die-steuerruling-kommen-ins-rollen-1.18623005 [02.08.2016]). [121]DFF, Scambio spontaneo di informazioni: avviata la procedura di consultazione concernente la revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, Comunicato stampa, Berna, 20 aprile 2016, in: https://www.news.admin.ch/ message/index.html?lang=it&msg-id=61431 [02.08.2016]. Diritto tributario internazionale e dell’UE Ultima chance per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati al fisco brasiliano Carlo Lorusso Avvocato, Specializzato in diritto tributario internazionale Iscritto come avvocato straniero presso l’Ordine degli Avvocati brasiliani [email protected] [email protected] La regolarizzazione fiscale costituisce un’opportunità unica e probabilmente irripetibile per poter tornare a disporre del proprio patrimonio direttamente, legalmente e ad amministrarlo in base alle proprie necessità. La Circolare dell’Amministrazione finanziaria brasiliana n. 1627 dell’11 marzo 2016 fornisce alcuni chiarimenti, ma lascia anche molti dubbi interpretativi 1. Premessa In data 11 marzo 2016, l’Amministrazione finanziaria brasiliana (Receita Federal) ha emanato la Circolare amministrativa (Instrução Normativa) n. 1627 (di seguito Circolare) per implementare il regime speciale di regolarizzazione cambiaria e tributaria (di seguito RERCT) disciplinato dalla Legge n. 13.254 del 13 gennaio 2016. Sorprendentemente molti dei suggerimenti proposti dagli avvocati, dai contabili, dalle associazioni di categoria, dal sistema bancario e dagli operatori del settore attraverso la preventiva consultazione pubblica (“Consulta Pubblica” n. 04/2016), non sono stati in alcun modo presi in considerazione nel documento emanato, lasciando così evidenti lacune normative che, purtroppo, non hanno contribuito al miglioramento di quella che da molti è stata definita una normativa caratterizzata da incertezza giuridica. insicurezza giuridica relativamente alla procedura da adottare per la regolarizzazione, dall’altro, lasciano spazio all’interpretazione e creano margini di difesa in fase giudiziale, posta l’assenza di specifiche previsioni normative da applicarsi. 2. Il quadro normativo Passando all’analisi del provvedimento in esame, il primo punto da evidenziare riguarda la conferma dei beni e diritti che possono essere regolarizzati attraverso l’adesione al programma. Resta esclusa la possibilità di regolarizzare gli oggetti preziosi, le opere d’arte, gli animali di particolare pregio e il materiale genetico per la produzione animale. Tale esclusione sarebbe giustificata dalla difficoltà di comprovare nello specifico la titolarità ed il valore di mercato di tali beni e di evitare, quindi, la regolarizzazione di patrimoni di origine illecita. Se da un lato tale esclusione limita la possibilità di eludere la legge, dall’altro disincentiva l’adesione di quei contribuenti che desiderano regolarizzare tutto il patrimonio ma che hanno parte dei loro attivi non coperti dal programma. Questo potrebbe essere il caso di quei contribuenti con attivi distribuiti in oro, fondi, azioni e immobili. Anche volendo, in tale situazione, gli stessi non potrebbero regolarizzare l’intero patrimonio. Nel caso in cui optassero per una regolarizzazione parziale (regolarizzando solo i fondi, le azioni e gli immobili), sarebbero comunque sottoposti a sanzioni in relazione agli attivi non regolarizzati. Sembra evidente che tale impedimento sia contradditorio rispetto all’obiettivo posto dalla legge. La disposizione legislativa, inoltre, genera incertezza relativamente alla possibilità di regolarizzare investimenti in metalli preziosi come, ad esempio, certificati di deposito in oro detenuti presso istituzioni finanziarie che sono soggette alla regolamentazione sul riciclaggio di denaro e che sono in grado di fornire documentazione relativa al valore ed alla titolarità dell'investimento. Evidentemente, la volontà del Governo brasiliano di “fare cassa” in questa particolare contingenza economica e politica è stata più forte della necessità di fornire uno strumento legislativo adeguato, efficace e affidabile per i contribuenti e per il fisco stesso. Se da un lato, infatti, le lacune legislative possono creare Nel caso appena citato, le informazioni necessarie a determinare l’origine di tali beni sarebbe pienamente disponibile. Per questo motivo, si ritiene che tale tipo di investimento debba rientrare nell’ambito del programma di regolarizzazione. 41 42 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Altro punto controverso che non è stato chiarito dalla Circolare riguarda la possibilità di regolarizzare il denaro contante, eventualmente detenuto in una cassetta di sicurezza all’estero. Permane, pertanto, un'incertezza con riferimento ai beni coperti dal programma. È importante sottolineare che tutti i beni e i diritti da regolarizzare devono essere dichiarati al valore di mercato al 31 dicembre 2014. La Circolare non ha chiarito, tuttavia, come devono essere valutati gli immobili e i beni intangibili all’estero. Chi sarebbero i soggetti legittimati a periziare e valutare tali beni al fine di identificare il valore da inserire nella dichiarazione di adesione al programma (di seguito DERCAT)? di aderire al programma al fine di evitare una tassazione ordinaria ed incorrere poi in una sanzione penale. Tuttavia, tale nuova previsione normativa non essendo inserita nella legge quale criterio di esclusione dalla RERCT, lascia forti dubbi interpretativi, estende la fascia di contribuenti esclusi dalla procedura e potrebbe essere oggetto di futuri contenziosi. La Circolare, poi, conferma l'impossibilità di aderire alla regolarizzazione per quei contribuenti che al 13 gennaio 2016 ricoprivano incarichi pubblici e/o politici nonché i loro congiunti fino al secondo grado. Anche quest’ultima restrizione appare criticabile posto il contrasto con quanto contenuto nella Costituzione brasiliana. In base a quest’ultima, infatti, nessun diritto può essere limitato in maniera discriminatoria per una classe di persone. È palese l’intenzione del legislatore di voler limitare i benefici derivanti dall’amnistia a quelle attività legate a collusione e corruzione: tuttavia, tale limitazione è già presente nella norma attraverso la dichiarazione e, quindi, dimostrazione dell’origine lecita del denaro. Pertanto, presumibilmente, funzionari pubblici e politici i cui proventi siano derivati da reati coperti dall’amnistia potrebbero invocare l’incostituzionalità di tale norma. Il provvedimento si limita a specificare che tali soggetti devono essere degli specialisti, senza, tuttavia, fornire alcun orientamento sulla qualificazione di tali soggetti, nonché sul procedimento formale da rispettare per la valutazione. Ad avviso di chi scrive, il procedimento più razionale da seguire sarebbe quello di ricorrere alla normativa del Paese ove gli immobili sono locati o i beni intangibili sono registrati al fine di identificare chi sono gli specialisti abilitati ad effettuare una valutazione di tali beni in ossequio alle previsioni della legislazione interna. Un ulteriore dubbio interpretativo emerge rispetto ai soggetti esclusi dalla possibilità di adesione al programma. La Circolare, infatti, esplicita la definizione di dichiarazione volontaria come un atto che deve informare su fatti nuovi, ovverosia, non conosciuti dal fisco e che non siano stati oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria limitando, così, la partecipazione anche per quei soggetti che abbiano già ricevuto la notifica di accertamento seppur ancora non condannati per i fatti contestati. Dal punto di vista operativo, sarà possibile realizzare l’adesione al programma fino al 31 ottobre 2016. Il sistema dichiarativo è stato implementato il 4 aprile 2016 e sarà necessario possedere un certificato digitale. La dichiarazione si perfezionerà con il pagamento integrale dell’imposta e della multa (30% del valore del patrimonio al 31 dicembre 2014). Va rilevato che permangono anche in tale sede attuativa forti criticità, in particolare con riferimento alle modalità di pagamento nel caso in cui il contribuente non abbia in Brasile la liquidità necessaria al fine di assolvere il pagamento delle imposte. Infatti, non è scontato che in particolari casi di regolarizzazione, le istituzioni finanziare brasiliane accettino di effettuare il cambio e rimpatriare somme di denaro non ancora regolarizzate. Sembrerebbe che i contribuenti dovranno cercare cammini alternativi (come per esempio l’ottenimento di un finanziamento) al fine di aderire al RERCT ed essere in grado di effettuare il pagamento. Tale previsione, introdotta con la Consultazione, si pone in evidente contrasto con l’articolo contenuto nella legge che prevede quale unico criterio di esclusione la condanna, anche solo in primo grado, per aver commesso uno dei crimini amnistiati dal RERCT. La Circolare ha confermato che i patrimoni da regolarizzare quando espressi in moneta straniera, dovranno essere convertiti in dollari statunitensi e successivamente in Reais usando la quotazione di vendita pubblicata dalla Banca Centrale Brasiliana il 31 dicembre 2014, la quale sarà uguale a R$ 2.66. Pertanto, con riferimento alle somme che dovranno essere rimpatriate o per mera scelta del contribuente, ovvero per effettuare il pagamento delle imposte nel caso di regolarizzazione, potrebbe realizzarsi un exchange gain e quindi un’imposizione del 15% sul plusvalore realizzato sul cambio. Si rileva che l’introduzione di questo nuovo articolo è in linea con quanto già previsto in altri programmi di adesione volontaria (come ad esempio per l’Italia) e giustificabile per il fatto che in caso di accertamento verrebbe meno la volontarietà della dichiarazione e prevarrebbe, piuttosto, la mera necessità Tuttavia, né la legge, né tantomeno la Circolare, chiariscono quale debba essere il valore da prendere come riferimento. Probabilmente, il valore più ragionevole a cui riferirsi potrebbe essere la quotazione del dollaro al 31 dicembre 2014 della Banca Centrale Brasiliana (i.e. 2.66). Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Al contrario di quanto stabilito per legge (210 giorni a partire dall’emissione della regolamentazione da parte del fisco), i tempi della regolarizzazione per aderire al RERCT vengono estesi dalla Circolare fino al 31 ottobre 2016. 3. Conclusioni È importante evidenziare che tutte le dichiarazioni rese nella DERCAT dovranno essere comprovate da documentazione di supporto al fine di limitare al minimo i rischi di un'eventuale contestazione del fisco. Si ricorda, infatti, che tale dichiarazione è spontanea e pertanto la buona fede del contribuente sarà elemento di valutazione rilevante per l’Amministrazione fiscale. Come è facilmente desumibile dalle considerazioni summenzionate, l’insicurezza giuridica permane e potrebbe restringere la platea di contribuenti interessati, aprendo una breccia pericolosa a supporto di quei contribuenti e tecnici che non ripongono fiducia nel sistema legislativo brasiliano. Ulteriore criticità (di cui si è discusso nella consultazione pubblica ma che non ha trovato risposta nella Circolare) riguarda i beni che non sono più presenti nella sfera patrimoniale del contribuente al 31 dicembre 2014 perché trasferiti ad altro soggetto (come per esempio a trust e fondazioni) o semplicemente non più esistenti. Anche in tali casi la RERCT concede al contribuente la possibilità di effettuare la dichiarazione, tuttavia, non è chiaro come identificare il valore da inserire nella DERCAT. Sebbene gli addetti ai lavori si aspettassero maggiori chiarimenti da parte dell’amministrazione a seguito della consultazione pubblica, questa iniziativa governamentale costituisce un’opportunità unica e probabilmente irripetibile, perlomeno alle stesse condizioni economiche, per poter tornare a disporre del proprio patrimonio direttamente, legalmente e ad amministrarlo in base alle proprie necessità. Chiaramente, in una situazione di incertezza giuridica, il ruolo dei consulenti esperti in tale materia diventa ancora più rilevante in quanto l’elemento di prova sarà determinante al fine di evitare un’eventuale rifiuto della DERCAT ovvero un potenziale contenzioso con l’amministrazione finanziaria. Per alcuni beni sarebbe possibile una valutazione alla data di cessione (come per esempio per gli immobili) ma per altri, come ad esempio i depositi bancari, non è chiaro quale possa essere il valore che sarebbe accettato dal fisco. La Circolare, infatti, si è limitata a sostituire la parola “valor apontado” con “valor presumido” lasciando un’ampia scelta sulla determinazione del valore. Nonostante permangano ancora molti dubbi, alcuni chiarimenti sono stati forniti con riferimento alle informazioni necessarie da fornire all’amministrazione finanziaria nel caso in cui i patrimoni siano stati conferiti in trust, off-shore o fondazioni. Per quanto riguarda i trust e le fondazioni è stato chiarito che il soggetto legittimato a rendere la dichiarazione sarà il beneficiario. Tale chiarimento, ciò nonostante, non sembra essere il più esaustivo posto che non necessariamente il beneficiario del trust sia a conoscenza di tale condizione. Lo stesso, infatti, viene nominato dal settlor del trust o dal fondatore (colui che è legalmente proprietario dei beni prima del trasferimento legale al trust) nel momento della costituzione dello stesso e sottoposto al verificarsi di una condizione. Inoltre, la letter of wishes, con la quale viene nominato il beneficiario, è un documento riservato e detenuto dal trustee o dal gestore della fondazione. Sempre a tal proposito, si rileva che l’istruzione normativa prevede che anche il settlor possa presentare la dichiarazione volontaria. In tal caso, si assisterebbe ad una doppia imposizione economica (stessi beni di due soggetti giuridici differenti assoggettati due volte al pagamento di imposta e multa), in quanto il valore che dovrà essere dichiarato dal settlor sarà già stato dichiarato dal beneficiario. Per i contribuenti interessati alla regolarizzazione è consigliabile, pertanto, premunirsi di tutta la documentazione a supporto, comprovare la dichiarazione inoltrata all’Amministrazione finanziaria al fine di prepararsi adeguatamente ad eventuali contestazioni della stessa e conservare i documenti per cinque anni, periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria potrà esaminare la pratica e convalidare o meno l’amnistia. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.greenbiz.it/images/brasile.jpg [02.08.2016] http://i2.res.24o.it/images2010/Migrazione/IlSole24Ore-Web/_Immagini/ F i n a n z a% 20 e% 20 M e r c a t i/2010/0 9/r e a l-b r a s i l e-af p258 x 258. jpg?uuid=305fde0a-cc0c-11df-9f46-d8f9f3ddc70f [02.08.2016] http://thefielder.net/wp-content/uploads/2014/05/934425-britain-.jpg [02.08.2016] http://www.aboutbrasil.com/modules/images/1039.jpg [02.08.2016] 43 44 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero La nozione di verosimile rilevanza nella domanda di assistenza amministrativa Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Sentenza del Tribunale federale, del 24 settembre 2015, n. 2C_1174/2014 Articolo 28 CDI-F; Articolo 4 LAAF; secondo il Commentario OCSE la nozione di “verosimile rilevanza” che si ritrova nelle CDI ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o di domandare informazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento della situazione fiscale di un determinato contribuente; la condizione di “verosimile rilevanza” è considerata come soddisfatta se, al momento dell’inoltro della domanda, sussiste una possibilità ragionevole che le informazioni richieste si rivelino pertinenti; ciò che permette allo Stato richiesto di valutare la condizione di “verosimile rilevanza” è il contenuto della domanda; il principio della buona fede implica che uno Stato è sempre presunto agire in buona fede; lo Stato richiedente deve poter formulare una domanda di assistenza amministrativa in caso di conflitto di residenza (assoggettamento illimitato in Svizzera); se lo Stato richiedente fa valere un criterio di assoggettamento illimitato all’imposta che si ritrova nella CDI-F, di per sé l’imposizione che ne deriva in detto Stato non è contraria alla Convenzione, quand’anche la Svizzera consideri la persona interessata anche come un suo contribuente; l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F è direttamente applicabile (“self executing”); ciò ha per conseguenza non solo che il segreto bancario non può più essere invocato da una banca svizzera, ma anche che l’AFC dispone dei poteri procedurali necessari all’ottenimento delle informazioni richieste verosimilmente rilevanti; il carattere direttamente applicabile dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F concerne anche i terzi; se le informazioni richieste riguardano non solo le persone interessate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LAAF, ma anche i terzi non interessati, spetta all’autorità presso la quale è pendente la domanda procedere alla ponderazione degli interessi; l’articolo 4 capoverso 3 LAAF non può essere inteso come prescrivente all’autorità svizzera la soppressione delle indicazioni concernenti i terzi non interessati, nel caso in cui la loro soppressione vanificherebbe la domanda di assistenza amministrativa 1. Le autorità francesi chiedono informazioni all’AFC su dei coniugi di nazionalità francese con domicilio fiscale in Svizzera Cittadini francesi, i coniugi X, che precedentemente abitavano a Parigi, risiedono a Ginevra dal mese di marzo del 2010, luogo in cui sono tassati in funzione del loro dispendio e, successivamente, su base ordinaria a partire dal periodo fiscale 2013. Il 26 luglio 2013, le autorità fiscali francesi hanno indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) una domanda di assistenza amministrativa relativa alla situazione fiscale in Svizzera dei coniugi X durante i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012. L’AFC è entrata in materia e ha trasmesso una parte delle informazioni richieste alle autorità fiscali francesi. 2. Non soddisfatte, le autorità fiscali francesi presentano una seconda domanda all’AFC poiché ritengono che il loro domicilio fiscale sia in Francia Il 18 dicembre 2013, le autorità francesi hanno presentato una seconda domanda per gli anni 2010-2013. Esse hanno menzionato che i coniugi X sono stati oggetto di un controllo fiscale e, secondo le indicazioni dei servizi fiscali, degli elementi permettevano di considerare che il domicilio dei coniugi X fosse in Francia, luogo in cui si trova la loro abitazione, dove vi soggiornano principalmente e dove vi esercitano la loro attività professionale. Inoltre, è stato scoperto dalle autorità fiscali francesi che i coniugi X detengono dei conti bancari aperti in Svizzera presso la banca Y (di seguito Banca). Secondo la legislazione francese, i residenti fiscali hanno, in particolare, l’obbligo di dichiarare i conti bancari aperti all’estero e i relativi redditi di fonte francese ed estera. Nonostante le diverse domande poste dall’amministrazione francese, i coniugi X non hanno dichiarato né questi conti né gli averi che vi figurano, così come i relativi redditi prodotti. Le autorità fiscali francesi hanno pertanto richiesto informazioni concernenti i conti, l’ammontare della sostanza al 1. gennaio 2010, 2011, 2012 e 2013, gli estratti conto che Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 indicano la natura e l’importo dei redditi (interessi, dividendi, plusvalenze), l’elenco delle transazioni (trasferimenti, depositi, prelievi) per il periodo dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, una copia del formulario A, nonché i riferimenti e le informazioni su tutti gli altri conti bancari detenuti presso la Banca di cui i coniugi X sono i titolari, i beneficiari economici oppure quelli per i quali è prevista una procura. 3. L’AFC, dopo uno scambio di corrispondenza con le autorità fiscali francesi, accorda l’assistenza amministrativa In seguito alla richiesta da parte dell’AFC, la Banca ha trasmesso le informazioni in data 28 gennaio 2014. Il 30 gennaio 2014, i rappresentanti dei coniugi X hanno fatto uso dei loro poteri nei confronti dell’AFC. Tra l’AFC e le autorità fiscali francesi sono intercorsi diversi scambi di corrispondenza per comprendere le ragioni alla base del rifiuto da parte francese di considerare il domicilio fiscale in Svizzera dei coniugi X. Dopo aver dato l’opportunità ai coniugi X di pronunciarsi sul dossier e sulle informazioni che contava di trasmettere alle autorità fiscali francesi, l’AFC ha deciso, il 19 maggio 2014, di accordare alle autorità fiscali francesi assistenza amministrativa e di trasmettere loro le informazioni e la documentazione ottenuta dal detentore delle informazioni. Concretamente, i documenti forniti dalla Banca concernono tre conti, di cui i coniugi X erano direttamente titolari, come pure beneficiari economici. I documenti sono costituiti dal formulario A, dall’ammontare della sostanza detenuta al 1. gennaio 2010, 2011 e 2012, e dagli estratti concernenti la movimentazione di questi conti per il periodo che va dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Le informazioni relative a terze persone non oggetto della domanda sono state infine rimosse. 4. I coniugi oggetto della domanda non sono d’accordo e si rivolgono al TAF, che accoglie il ricorso Con sentenza dell’8 dicembre 2014, il Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) ha accolto il ricorso interposto dai coniugi X e ha annullato la decisione dell’AFC del 19 maggio 2014. In sostanza, esso ha ritenuto che le informazioni richieste dalle autorità fiscali francesi non rispettassero il requisito della verosimile rilevanza, dato che la Francia aveva fornito solo qualche indicazione sommaria sui motivi in base ai quali presumeva che i ricorrenti fossero domiciliati sul suo suolo. La domanda di assistenza doveva dunque essere completamente respinta per questa ragione. I giudici hanno inoltre ritenuto che l’assistenza non sarebbe stata in ogni caso concessa in relazione ai conti detenuti indirettamente, cosicché la decisione impugnata sarebbe già dovuta essere annullata su questo punto, anche qualora non ci fossero state delle conseguenze concrete per i contribuenti, ritenuto che i coniugi X erano i titolari diretti dei conti interessati. Infine, secondo la decisione impugnata, i documenti bancari che l’AFC voleva inviare alla Francia non si sarebbero potuti ottenere secondo il diritto svizzero, ciò che avrebbe parimenti escluso la loro trasmissione alla Francia in caso di ammissione della domanda di assistenza francese. 5. L’AFC decide di adire il TF con un ricorso in materia di diritto pubblico Contro la decisione del TAF dell’8 dicembre 2014, l’AFC ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (di seguito TF) chiedendo di ammettere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata, subordinatamente di rinviare la causa al TAF per un ulteriore giudizio. Nella loro risposta, i coniugi X chiedono invece la conferma della decisione del TAF. Il TF ha deliberato sul presente ricorso in una seduta pubblica, il 24 settembre 2015. La sentenza impugnata è una decisione finale (articolo 90 della Legge federale sul Tribunale federale [di seguito LTF]), pronunciata in una causa di diritto pubblico (articolo 82 lettera a LTF) ed emanata dal TAF (articolo 86 capoverso 1 lettera a LTF). Solo un ricorso in materia di diritto pubblico è dunque ammissibile (cfr. articolo 113 LTF, e contrario). 6. Soltanto i ricorsi concernenti questioni di importanza fondamentale possono essere ammessi Secondo l’articolo 83 lettera h LTF, un tale ricorso è irricevibile contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa internazionale, ad eccezione dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. L’articolo 84a LTF stabilisce che, in questo ambito, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 LTF. Spetta al ricorrente dimostrare in maniera sufficiente come queste condizioni siano riunite (articolo 42 capoverso 2 LTF)[1] , a meno che questo sia manifestamente il caso[2]. La presenza di una questione giuridica di principio presuppone, quanto ad essa, che la decisione in causa sia importante per la prassi: questa condizione si realizza in particolare nei casi in cui le istanze inferiori devono trattare numerosi casi analoghi o quando è necessario dirimere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che può dar luogo ad un’incertezza caratteristica, che richiede in maniera urgente un chiarimento da parte del TF. Delle questioni giuridiche di principio possono sorgere parimenti in seguito all’adozione di nuove norme di diritto materiale o procedurale[3]. Ad ogni buon conto deve trattarsi di una questione giuridica di una certa portata per la prassi[4]. 45 46 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 L’AFC osserva che la sentenza impugnata solleva due questioni giuridiche di principio. La prima riguarda la portata degli obblighi di verifica dello Stato richiesto riguardanti la verosimile rilevanza della domanda, con particolare riferimento alla residenza all’estero dei contribuenti interessati. Come rileva la ricorrente, non è affatto raro che delle procedure di assistenza amministrativa si possano occupare di aspetti che riguardano un conflitto di residenza. È quindi importante per l’AFC sapere quali informazioni sia tenuta a fornire allo Stato richiedente e in che misura essa debba procedere a dei controlli al fine di assicurare che i documenti richiesti siano verosimilmente rilevanti. Questa problematica è indubbiamente importante e non è ancora stata affrontata dal TF. Essa soddisfa pertanto i requisiti di cui all’articolo 84a LTF, sufficienti per ammettere la ricevibilità del ricorso[5]. Questo vale anche per il secondo punto sollevato dalla ricorrente, che affronta la questione fino a quale punto il diritto interno (in questo caso l’articolo 127 della Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] e l’articolo 4 capoverso 3 della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [di seguito LAAF]) possa vietare la trasmissione dei documenti bancari nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale. 7. La validità del ricorso al TF Il ricorso è stato interposto dall’AFC, la quale rappresenta l’autorità competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (cfr. articolo 2 LAAF). Si tratta di un’unità amministrativa del Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF) che è abilitata a ricorrere davanti al TF nelle sue aree di competenza conformemente agli articoli 4 capoversi 1 e 12 e seguente dell’Ordinanza sull’organizzazione del DFF. Di conseguenza, questa autorità adempie, per quanto riguarda le questioni di cui all’articolo 84a LTF, le condizioni previste dall’articolo 89 capoverso 2 lettera a LTF[6]. La qualifica di ricorrente deve essere quindi riconosciuta all’AFC. Inoltre il ricorso è stato presentato in tempo utile (articolo 100 capoverso 2 lettera b LTF) e nella forma prevista (articolo 42 LTF). Il ricorso è pertanto ricevibile. 8. L’oggetto della controversia La controversia riguarda una domanda di assistenza amministrativa presentata il 18 dicembre 2013 dalle autorità fiscali francesi e verte sugli anni dal 2010 al 2013. La domanda è disciplinata dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Francia (di seguito CDI-F), la quale viene completata dal suo Accordo aggiuntivo, nella versione modificata il 27 agosto 2009 ed entrato in vigore il 4 novembre 2010. Sul piano procedurale, la LAAF è entrata in vigore il 1. febbraio 2013 ed è parimenti applicabile (articolo 24 LAAF; DTF 139 II 404 consid. 1.1). La prima questione litigiosa riguarda il requisito della verosimile rilevanza della domanda. La ricorrente rimprovera al TAF di aver violato l’articolo 28 paragrafo 1 CDI-F, considerando che i documenti e le indicazioni fornite dalle autorità fiscali francesi non fossero sufficienti per determinare la verosimile rilevanza. 9. Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera e Francia e la nozione di verosimile rilevanza In base all’articolo 28 paragrafo 1, prima frase CDI-F, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Questa disposizione corrisponde allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni, come previsto dall’articolo 26 paragrafo 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (di seguito M-OCSE). Il requisito della verosimile rilevanza delle informazioni richieste può quindi essere interpretato alla luce del M-OCSE e del suo Commentario[7]. Il requisito della verosimile rilevanza delle informazioni richieste figura anche all’articolo 17 capoverso 2 LAAF. Secondo il Commentario OCSE, la nozione di verosimile rilevanza “ha lo scopo di assicurare uno scambio di informazioni in materia fiscale che sia il più ampio possibile, pur vietando la possibilità per gli Stati contraenti di andare a pesca di informazioni o di domandare informazioni cui è poco probabile la loro rilevanza per spiegare l’attività di un determinato contribuente” [8]. Il paragrafo 2 cifra XI del Protocollo aggiuntivo alla CDI-F riprende, parola per parola, questo passaggio del M-OCSE. Il Protocollo aggiuntivo prevede infatti che “[i]l riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente”. La condizione della verosimile rilevanza è ritenuta realizzata se, nel momento in cui la richiesta viene formulata, vi è una ragionevole possibilità che le informazioni richieste possano poi rivelarsi pertinenti. Per contro, poco importa se, una volta fornite le informazioni richieste, queste non siano in definitiva rilevanti. Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda o rifiutare di trasmettere le informazioni perché esso sarebbe dell’avviso che mancherebbe il requisito della verosimile rilevanza per le indagini o per i controlli sottostanti[9]. Ne Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 consegue che la valutazione del criterio della verosimile rilevanza delle informazioni richieste è, in primo luogo, una responsabilità dello Stato richiedente[10]. Il margine di manovra a disposizione dello Stato richiesto è relativamente ristretto[11] , poiché esso deve limitarsi a un controllo della plausibilità[12]. Lo Stato richiesto deve quindi limitarsi a considerare se i documenti richiesti hanno una relazione con lo stato dei fatti presentati nella domanda e se questi sono potenzialmente idonei per essere utilizzati nella procedura estera[13]. Secondo la dottrina, lo Stato richiesto non può rifiutarsi di trasmettere le informazioni solo perché presume che queste non siano rilevanti per lo Stato richiedente[14]. ad eludere i suoi impegni internazionali oppure a non applicare il trattato secondo il suo senso e il suo scopo[23]. Questo principio implica pure che la buona fede dell’agire di uno Stato sia da ritenere presunta[24]. Nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale ciò sta a significare che lo Stato richiesto non potrà, in linea di principio, mettere in discussione le pretese dello Stato richiedente[25]. Quindi, se il diritto dello Stato richiesto non ostacola la verifica che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per servire allo scopo fiscale ricercato dallo Stato richiedente, lo Stato richiesto deve riferirsi, di principio, alle indicazioni fornite dallo Stato richiedente. Il requisito della verosimile rilevanza non rappresenta dunque un grosso ostacolo alla domanda di assistenza amministrativa[15]. Il TF ha recentemente ricordato che questo significherebbe fraintendere il significato e lo scopo dell’assistenza amministrativa, qualora si esiga da parte dello Stato richiedente la presentazione di una domanda priva di lacune e di contraddizioni. Infatti, la domanda di assistenza implica, per sua natura, degli aspetti oscuri che le informazioni richieste all’altro Stato dovrebbero in seguito poter chiarire[16]. Questa suddivisione dei ruoli è simile a quella prevista dalla giurisprudenza del TF che si è sviluppata in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale o di assistenza amministrativa nel settore borsistico. L’autorità richiesta, in questi casi, non deve determinare se lo stato dei fatti descritti nella richiesta corrisponda assolutamente alla realtà, ma deve esaminare se i documenti richiesti si relazionino bene ai fatti contenuti nella domanda. Questa autorità può rifiutarsi di trasmettere soltanto quei documenti che le appaiono con certezza non determinanti, in modo tale che la richiesta non si presenti come un pretesto a una ricerca indeterminata dei mezzi di prova[17]. Il TF ha del resto confermato che questo approccio è valido anche nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale[18]. 10. Il rispetto da parte di ciascun Stato dei princìpi contenuti nella Convenzione di Vienna Quando una convenzione per evitare le doppie imposizioni (di seguito CDI) viene messa in discussione, si deve garantire il rispetto dei princìpi contenuti nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (di seguito CV). La CV serve per interpretare ed eseguire in particolare le CDI[19] , anche in assenza di uno specifico riferimento nei testi convenzionali[20]. Come ogni trattato, le CDI devono essere interpretate in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (cfr. articolo 31 paragrafo 1 CV) [21]. Il principio della buona fede è legato alla regola dell’effetto utile, anche se non figura esplicitamente all’articolo 31 CV. L’interprete deve dunque scegliere, tra i diversi significati possibili, quello che gli permette l’applicazione effettiva della clausola di cui è richiesto il senso, evitando di raggiungere un significato in contraddizione tra la lettera e lo spirito del trattato[22]. Ogni Stato contraente deve pertanto vietare qualsiasi comportamento o interpretazione che porterebbe 11. L’importanza del contenuto della domanda al fine di valutare il criterio della verosimile rilevanza Ne discende da questi princìpi che innanzitutto è il contenuto della domanda formulata dallo Stato richiedente che permetterà allo Stato richiesto di valutare le condizioni della verosimile rilevanza[26]. Il legislatore svizzero ha stabilito all’articolo 6 capoverso 2 LAAF una lista di informazioni che devono essere presentate nella domanda. Questa lista è però sussidiaria. Infatti, la CDI-F già contiene a sua volta le indicazioni sul contenuto della domanda, le quali prevalgono giuridicamente sulla lista sussidiaria prevista all’articolo 6 capoverso 2 LAAF. Le indicazioni sono enumerate al paragrafo 3 cifra XI del Protocollo aggiuntivo e prescrivono allo Stato richiedente di fornire delle informazioni relative all’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta (lettera a) e il periodo oggetto della domanda (lettera b). Esso deve inoltre fornire una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui desidera riceverle (lettera c), lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste (lettera d) e, nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste (lettera e). L’elenco indicato nella CDI-F (come del resto quello indicato all’articolo 6 paragrafo 2 LAAF) è concepito in modo che lo Stato richiedente debba conformarsi scrupolosamente. In linea di principio esso dovrebbe presentare delle informazioni 47 48 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 sufficienti a dimostrare la verosimile rilevanza della domanda, tenendo conto dei requisiti citati precedentemente. Se, tuttavia, le informazioni fornite non dovessero soddisfare tali requisiti, la LAAF contiene a sua volta delle norme di procedura che consentono all’AFC di interpellare l’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda (articolo 6 capoverso 3 LAAF). L’articolo 7 LAAF prevede inoltre che, in talune situazioni, l’AFC può rifiutarsi di entrare in materia, se risulta che la domanda è stata presentata soltanto allo scopo di ricercare prove (lettera a); se sono state richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull’assistenza amministrativa della CDI applicabile (lettera b); o se vìola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero (lettera c). Ad eccezione del caso in cui l’inclusione di un fatto notorio rivela fin dall’inizio che l’informazione è manifestamente errata[27] oppure lo Stato richiesto presuppone l’esistenza di una situazione interessata dall’articolo 7 LAAF, le norme di procedura della LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere a delle verifiche né di rimettere in discussione la validità delle informazioni fornite dallo Stato richiedente[28]. La LAAF prevede anche una procedura che rispetta perfettamente la suddivisione dei ruoli tra Stato richiedente e Stato richiesto, così come stabilito in seno all’OCSE. 12. Scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera e Francia anche in caso di assoggettamento illimitato all’imposta nei due Paesi? Dall’articolo 28 paragrafo 1, ultima frase CDI-F (che corrisponde all’articolo 26 paragrafo 1, ultima frase M-OCSE) risulta che lo Stato richiesto è tenuto a trasmettere le informazioni nella misura in cui l’imposizione prevista dalla sua legislazione interna non sia contraria alla CDI. Secondo Holenstein[29] , ci si potrebbe trovare in questa situazione quando, sia lo Stato richiedente, sia lo Stato richiesto considerano la persona, oggetto della richiesta di informazioni, un proprio contribuente, illimitatamente assoggettato all’imposta. Riferendosi all’articolo 4 paragrafo 2 M-OCSE, egli ricorda che una persona fisica può essere residente fiscalmente soltanto in uno Stato contraente e che la determinazione dello Stato di residenza fiscale viene effettuata secondo i criteri applicabili successivamente[30]. Egli ne deduce che se la Svizzera riceve una domanda di assistenza amministrativa riguardante uno dei suoi contribuenti, assoggettato illimitatamente all’imposta, la quale proviene da uno Stato che considera a sua volta il medesimo contribuente assoggettato illimitatamente all’imposta, l’AFC deve risolvere il conflitto attraverso l’ausilio dei successivi criteri previsti nella CDI applicabile. Essa deve pertanto fornire le informazioni richieste soltanto se risulta che la persona fisica sia effettivamente residente fiscale nello Stato richiedente (e non residente fiscale in Svizzera). In caso contrario, la Svizzera non sarebbe tenuta a trasmettere le informazioni allo Stato richiedente. La posizione di Holenstein, la quale presuppone che un conflitto di residenza fiscale si avvera nel momento in cui la Svizzera riceve la domanda di assistenza, non è condivisa dal TF. Questo non è infatti sempre il caso. Al contribuente interessato dalla domanda può essere contestata la decisione di assoggettamento illimitato all’imposta nello Stato richiedente davanti ai tribunali di questo Stato. In una simile ipotesi, quando lo Stato richiedente formula la sua domanda di assistenza amministrativa la procedura giudiziaria non deve necessariamente essere terminata e tanto meno essere cresciuta in giudicato. Lo Stato richiedente non è infatti tenuto ad attendere l’esito della vertenza sul principio della residenza fiscale per formulare la sua domanda di assistenza amministrativa, tanto più se la domanda può anche perseguire l’obiettivo di consolidare la posizione riferita alla residenza fiscale del contribuente interessato. Inoltre, lo Stato richiedente deve essere in grado di formulare una domanda di assistenza amministrativa anche in caso di conflitti di residenza effettivi, al fine di ottenere dallo Stato richiesto dei documenti che gli permettano di sostenere la sua pretesa concorrente rispetto a quella dell’altro Stato. Si deve in particolare tenere conto dell’ipotesi secondo la quale un contribuente assoggettato illimitatamente in Svizzera ha, in realtà, la sua residenza fiscale nello Stato richiedente, ad esempio perché vi ha mantenuto, a sua disposizione, un’abitazione permanente. Pertanto, la questione della conformità alla CDI ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 1, ultima frase CDI-F nel contesto specifico di una domanda riguardante un contribuente considerato, da entrambi gli Stati, come assoggettato illimitatamente, non deve essere apprezzata in funzione dell'esistenza o meno di una doppia residenza fiscale effettiva, ma piuttosto alla luce dei criteri che lo Stato richiedente utilizza per stabilire se la persona interessata dalla domanda risulta essere uno dei suoi contribuenti assoggettati illimitatamente all’imposta. Ciò significa che se lo Stato richiedente fa valere un criterio di assoggettamento illimitato all’imposta corrispondente a quelli che si possono ritrovare nella CDI (per esempio quando sostiene che il contribuente abbia il centro dei suoi interessi vitali nel suo Stato), l’imposizione che ne consegue nello Stato richiedente non è, di per sé, contraria alla CDI (articolo 4 paragrafo 2 lettera a M-OCSE), anche quando la Svizzera qualifichi, a sua volta, la persona interessata come un suo contribuente. In altre parole, quando una domanda verte su di un contribuente che entrambi gli Stati contraenti considerano come uno dei suoi residenti fiscali, il ruolo della Svizzera si limita, in qualità di Stato richiesto nel quadro dell’assistenza amministrativa, a verificare che il criterio di assoggettamento al quale lo Stato richiedente ricorre per determinare la residenza fiscale si possa ritrovare in quelli statuiti dalla CDI applicabile. La posizione di Holenstein è pertanto problematica a doppio titolo. Da un lato, egli ignora il fatto che la Svizzera non è, di principio, in grado di risolvere un conflitto nel caso in cui riceva Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 una domanda di assistenza. Se sino ad oggi la Svizzera si è “limitata” ad imporre la persona interessata, significa che essa non si è mai dovuta preoccupare del suo luogo di residenza fiscale a livello internazionale e non dispone quindi di tutti gli elementi fattuali e delle prove che le consentano di risolvere un simile conflitto. D’altro lato, si può almeno dubitare della competenza svizzera di stabilire d’ufficio una simile problematica. Spetta infatti al contribuente toccato da una potenziale doppia imposizione lamentarsi nei confronti delle autorità competenti[31]. e vi esercitavano la loro attività professionale. La domanda francese adempiva a tutti i requisiti di forma richiesti dall’articolo 28 CDI-F e dalla cifra XI del Protocollo aggiuntivo, in particolare la condizione della verosimile rilevanza. Esigere che l’AFC effettui un controllo per verificare che le affermazioni francesi non siano puramente formali significa adottare un atteggiamento di diffidenza e rimettere in discussione il principio della buona fede della Francia[32]. Del resto, in assenza di prove concrete che possano rimettere in discussione la presunzione della buona fede dello Stato richiedente, lo Stato richiesto che si comportasse in questo modo ignorerebbe la Convenzione di Vienna. Si deve pure constatare che l’AFC avrebbe già potuto dare seguito favorevole dopo la ricezione della domanda iniziale, non richiedendo, come ha fatto il 6 febbraio 2014 – senza tuttavia basare questa richiesta sull’articolo 6 capoverso 3 LAAF – ulteriori precisazioni alle autorità fiscali francesi con riferimento ai criteri di assoggettamento utilizzati. 13. La domanda della Francia rispetta effettivamente i requisiti della verosimile rilevanza? Nel presente caso, la sentenza impugnata considera che la domanda di assistenza presentata dalla Francia adempia le condizioni di forma e di contenuto imposte dalla CDI-F e che nessuna delle limitazioni previste all’articolo 7 LAAF potrebbe giustificare un rifiuto di entrare in materia. Nonostante ciò, la domanda dovrebbe essere respinta, qualora la condizione della verosimile rilevanza non venisse realizzata. Secondo il TAF, siccome le persone interessate erano domiciliate fiscalmente a Ginevra e imposte in maniera illimitata in Svizzera nel periodo considerato, le autorità svizzere avrebbero dovuto far prova di un’attenzione particolare quanto agli argomenti sollevati dalla Francia per giustificare la presenza di un altro domicilio fiscale principale. Per contro, le autorità fiscali francesi, alle quali l’AFC aveva richiesto delle precisazioni sulla residenza in Francia dei contribuenti il 6 e 7 febbraio 2014, avevano fornito delle indicazioni insufficienti. Secondo i giudici precedenti, quando lo Stato richiedente sostiene di aver condotto un’inchiesta sul suo suolo e che il suo approccio potrebbe portare a rimettere in discussione le tassazioni già effettuate in Svizzera, dovrebbe essere possibile poter verificare che tali affermazioni (delle autorità francesi) non siano superficiali e che gli elementi tali da rimettere in discussione il domicilio dei contribuenti si basino su dei fatti concreti. Questa posizione non è conforme con la suddivisione dei ruoli tra Stato richiedente e Stato richiesto. In questo caso, le autorità fiscali francesi hanno indicato, nella loro domanda di assistenza del 18 dicembre 2013, che consideravano i coniugi X come domiciliati fiscalmente in Francia poiché vi soggiornavano principalmente, vi possedevano la loro abitazione La risposta delle autorità francesi non ha del resto portato nuovi elementi in relazione alla domanda iniziale, ciò che non ha impedito all’AFC di dar seguito favorevole alla domanda. Inoltre, la domanda di assistenza formulata non poteva nemmeno essere respinta per il fatto che i coniugi X fossero residenti fiscalmente in Svizzera oppure perché l’imposta che ne fosse conseguita in Francia sarebbe stata contraria alla CDI, poiché la Francia aveva fatto valere due criteri di assoggettamento che si riscontrano nell’articolo 4 paragrafo 2 lettere a o b CDI-F, ovvero il criterio dell’abitazione permanente e del soggiorno. Di conseguenza, la sentenza impugnata, secondo la quale la domanda avrebbe dovuto essere rifiutata dall’AFC, da un punto di vista della verosimile rilevanza, non è conforme ai princìpi che disciplinano l’assistenza amministrativa in materia fiscale. È quindi a ragione che l’AFC ha, di principio, accordato assistenza amministrativa alla Francia con riferimento ai coniugi X, anche se questi erano assoggettati illimitatamente all’imposta in Svizzera. 14. La trasmissione dei documenti bancari al fisco francese La sentenza impugnata considera poi che l’assistenza amministrativa non può essere concessa in relazione ai conti detenuti in maniera indiretta dalla persona interessata. L’AFC non avrebbe dovuto invitare la Banca ad informarla sui conti di cui i contribuenti erano semplicemente i beneficiari economici, ciò che avrebbe giustificato ugualmente l’ammissione del ricorso, anche considerando che non vi siano state delle conseguenze concrete. Un simile ragionamento non considera che il TAF, come del resto anche il TF, non deve statuire sulle questioni astratte[33] , ma deve unicamente pronunciarsi sugli aspetti della decisione assunta e che esercitano un’incidenza concreta sulle parti. In questo caso, i giudici precedenti dovevano chiedersi se la decisione dell’AFC del 19 maggio 2014 di trasmettere alle autorità fiscali francesi i documenti bancari relativi ai tre conti, di cui i contribuenti erano i titolari diretti presso la Banca, era 49 50 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 o meno conforme al diritto. Di conseguenza, il fatto che l’AFC aveva pure richiesto alla Banca delle informazioni su eventuali conti detenuti in maniera indiretta, non ha alcuna incidenza pratica per i coniugi X, i quali non dispongono di tali conti. Tale motivo non poteva quindi giustificare l’accoglimento del ricorso presentato dai contribuenti, senza che fosse necessario esaminarne la fondatezza. Resta da determinare in quale misura sia ammissibile trasmettere l’insieme dei documenti bancari richiesti dalla Francia, comprendenti dei dettagli delle transazioni che si sono verificate sui conti e sui quali figurano nomi di terze persone. L’AFC rimprovera al TAF di aver violato l’articolo 28 paragrafi 3 e 5 CDI-F, così come il diritto interno, in particolare l’articolo 8 capoverso 2 LAAF. 15. Il rapporto tra diritto convenzionale e diritto interno e la portata del segreto bancario svizzero Secondo la sentenza impugnata, la documentazione che l’AFC aveva intenzione di trasmettere alle autorità fiscali francesi eccedeva quanto stabilito dall’articolo 127 LIFD e dall’articolo 4 capoverso 3 LAAF e, pertanto, anche dell’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F. Queste disposizioni, che vietano il rilascio dei documenti concernenti i terzi, non hanno alcuna relazione con il segreto bancario. Ciò esclude che lo Stato richiesto trasmetta, fino a quando non si tratta di un grave reato fiscale, l’integralità dei documenti e delle informazioni in possesso di una banca e, più in particolare, dei dettagli delle operazioni legate a un conto bancario. L’AFC può solo chiedere alle banche delle attestazioni che possano indicare la somma del conto alla data desiderata, gli interessi maturati e le eventuali garanzie. Essa può richiedere ulteriormente l’elenco dei valori che le banche hanno in gestione con le date di acquisto e di vendita, e dei redditi prodotti, così come le spese e le commissioni addebitate dalla banca. In questo caso, l’AFC ha deciso di trasmettere tutta la documentazione fornita dalla Banca alle autorità fiscali francesi, dopo aver rimosso i nomi di terze persone non interessate. Il TAF considera che la documentazione richiesta nei confronti della Banca riguarda l’insieme delle relazioni dei contribuenti e che la documentazione trasmessa è ampia, e che non è in grado di controllare esattamente quali dati saranno effettivamente trasmessi alle autorità fiscali francesi, poiché gli elementi da rendere anonimi non sono stati evidenziati. Non è compito del TAF indicare all’AFC in quale forma fornire esattamente le informazioni richieste dagli Stati esteri, ma egli deve verificare se i limiti del quadro giuridico non vengano oltrepassati, ciò che però non è possibile sapere. Questa argomentazione non è chiara. Non è noto se, né in quale misura, il TAF ammetterebbe la consegna della documentazione bancaria parzialmente oscurata alle autorità fiscali francesi. I giudici non si sono pronunciati definitivamente poiché hanno ritenuto in ogni caso che la consegna della documentazione bancaria integrale relativa a un contribuente nel quadro di una domanda di assistenza amministrativa, come previsto dall’AFC nel caso specifico, oltrepassa il quadro giuridico. In primo luogo, si ricorda che in data 13 marzo 2009, il Consiglio federale ha annunciato un cambiamento nella sua politica in materia di scambio di informazioni dichiarando di volersi adeguare alla norma dell’articolo 26 M-OCSE nelle CDI[34]. La ripresa dello standard OCSE implica in particolare che lo scambio di informazioni venga accordato, su richiesta, quando si persegue l’obiettivo di applicare il diritto interno dello Stato richiedente, anche in caso di semplice contravvenzione fiscale, senza che sia necessario che il caso implichi degli atti di frode, passibili con la reclusione in entrambi gli Stati[35]. Il diritto interno svizzero, però, non è cambiato dal 13 marzo 2009, cosicché le disposizioni del diritto svizzero che proteggono il segreto bancario sono tuttora in vigore, in particolare l’articolo 127 capoverso 2 LIFD e l’articolo 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (di seguito LBCR)[36]. La ripresa dello standard dell’articolo 26 M-OCSE richiede però che il segreto bancario non possa essere invocato per negare lo scambio di informazioni, anche in un caso di semplice contravvenzione fiscale[37]. Per quanto riguarda la CDI-F, lo standard dell’articolo 26 M-OCSE è stato introdotto dall’articolo 7 dell’Accordo aggiuntivo, nella versione modificata il 27 agosto 2009, che ha modificato l’articolo 28 CDI-F. Ne consegue che la Svizzera è tenuta a fornire alle autorità fiscali francesi le informazioni per l’applicazione del diritto interno francese, non solo in caso di frode fiscale, ma anche per la semplice contravvenzione fiscale secondo il diritto svizzero[38]. 16. Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera e Francia e la riserva in favore del diritto interno L’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, che corrisponde all’articolo 26 paragrafo 3 M-OCSE, prevede che le disposizioni del paragrafo 1 (principio dello scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti) e del paragrafo 2 (limitazioni nella comunicazione e nell’utilizzo dei documenti ricevuti) “non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico”. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Secondo il Commentario OCSE, sono considerate informazioni, che possono essere ottenute secondo il diritto e la prassi interna ai sensi di questa disposizione, quelle a disposizione delle autorità fiscali o che quest’ultime sono in grado di ottenere in applicazione della procedura normale di accertamento delle imposte[39]. In Svizzera, la dottrina ritiene che le riserve convenzionali in favore del diritto interno sulla base dell’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F (articolo 26 paragrafo 3 M-OCSE) rinviano, per quanto riguarda l’ottenimento delle informazioni nei confronti di una persona in Svizzera, alla LIFD. In questa legge sono previste le disposizioni concernenti gli obblighi procedurali che spettano al contribuente e ai terzi, ovvero gli articoli da 123 a 129 LIFD[40]. Il paragrafo 3 deve tuttavia essere letto in combinazione con il paragrafo 5 dell’articolo 28 CDI-F (la cui prima frase corrisponde al paragrafo 5 dell’articolo 26 M-OCSE), che recita[41]: “[i]n nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo”. Il paragrafo 5 vuole garantire che “le limitazioni del paragrafo 3 non possono essere utilizzate per impedire lo scambio delle informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, mandatari, agenti e amministratori, così come le informazioni riguardanti la proprietà”. La seconda frase del paragrafo 5 dell’articolo 28 CDI-F non appare nel M-OCSE ed è, di regola, prevista in tutte le CDI concluse dalla Svizzera dopo il 13 marzo 2009. Questa seconda frase ha lo scopo di permettere alla Svizzera di implementare lo standard OCSE con riferimento agli istituti svizzeri interessati dal segreto bancario[44] , in quanto nel diritto interno, il segreto bancario impedisce all’autorità fiscale, ad eccezione dei casi di grave infrazione fiscale, di richiedere le informazioni direttamente a una banca. 17. Il carattere self-executing dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F Il TAF riconosce che il segreto bancario non può essere opposto dalla Svizzera nel caso di una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale. I giudici precedenti intendono tuttavia limitare il dovere di informazione delle banche alla sola produzione di attestazioni conformemente a quanto previsto dall’articolo 127 capoverso 1 LIFD. Questa disposizione “ridiventerebbe” in effetti applicabile secondo l’istanza inferiore[45] dopo la revoca del segreto bancario. Il TAF lascia inoltre intendere che solo in caso di gravi infrazioni fiscali (frode) una banca svizzera sarebbe tenuta a fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, indipendentemente dall’articolo 127 capoverso 1 LIFD[46]. La ricorrente contesta tale interpretazione. Essa sostiene che in sostanza l’articolo 28 paragrafo 5 CDI-F è una disposizione self-executing che esclude il paragrafo 3. L’idea alla base di questa disposizione consiste più precisamente nell’aggirare i limiti posti dal diritto interno svizzero, in particolare dall’articolo 127 LIFD. Una banca sarebbe quindi tenuta a fornire tutte le informazioni verosimilmente rilevanti, in suo possesso o sotto il suo controllo, ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F (in combinazione con l’articolo 8 capoverso 2 LAAF), indipendentemente da qualsiasi disposizione di diritto interno che restringe un tale obbligo. Ne risulta che il paragrafo 3 dell’articolo 28 CDI-F non è pertanto applicabile. Secondo la giurisprudenza, una norma di diritto internazionale è direttamente applicabile se il suo contenuto è sufficientemente definito e chiaro per costituire, per ogni caso particolare, il fondamento di una decisione. La regola deve, di conseguenza, prestarsi ad un controllo giudiziario; essa deve dunque delimitare i diritti e gli obblighi dell’individuo e il suo destinatario è costituito dall’autorità esecutiva[47]. Con riferimento al segreto bancario, il paragrafo 5, prima frase, prevale sul paragrafo 3, nella misura in cui la sua applicazione permetta allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni per dei motivi riguardanti il segreto bancario[42]. In altre parole, se lo Stato contraente prevede l’istituto del segreto bancario nel suo diritto interno, questo non può essere invocato in base al paragrafo 5 per rifiutarsi di fornire informazioni detenute da una banca. Per contro, lo Stato contraente può ancora invocare il paragrafo 3 per rifiutare di divulgare tali informazioni, a condizione che tale rifiuto sia riferito a dei motivi indipendenti dallo statuto della banca[43]. La questione di sapere se l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F sia sufficientemente preciso per essere definito self-executing e costituire una base legale, è controversa in dottrina[48]. L’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F esclude, con una doppia formulazione (i.e. “[n]onostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno”), che il diritto interno possa opporsi alla trasmissione delle informazioni toccate dal paragrafo 5. Il contenuto di questa regola è chiara in quanto permette all’autorità competente di fondare una decisione e al suo destinatario di stabilire diritti e obblighi. La regola può dunque sottostare ad un controllo giudiziario, senza la necessità di concretizzarsi nel diritto interno. Essa adempie quindi i criteri di una norma internazionale direttamente applicabile. 51 52 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Le dichiarazioni del Consiglio federale del 13 marzo 2009 sono pure in favore di un’applicabilità diretta dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F, dello stesso avviso il messaggio complementare del 27 novembre 2009 al messaggio del 6 marzo 2009 sull’approvazione della modifica della CDI-F, dove il Consiglio federale precisa che “[t]ali informazioni [ndr. ovvero le informazioni riguardanti il paragrafo 5] devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero”[49]. domanda di assistenza amministrativa[54] ma di permettere, viceversa, uno scambio di informazioni che sia il più ampio possibile, escludendo però le fishing expedition. Infatti, non bisogna dimenticare che LAAF serve a regolare, sul piano interno, le competenze, la procedura e i rimedi giuridici, ma non persegue lo scopo di introdurre degli obblighi materiali volti a contrastare lo scambio di informazioni in base alle CDI[55] oppure a restringere la portata dell’assistenza amministrativa definita da queste CDI[56]. Le autorità svizzere hanno inoltre spiegato alle autorità fiscali francesi che la richiesta della Svizzera volta a completare la redazione del paragrafo 5 dell’articolo 26 M-OCSE proveniva da una sua volontà “di chiarire il rapporto tra i paragrafi 3 e 5 di questo articolo e di permettere alle autorità svizzere di derogare alle disposizioni del loro diritto interno che limitano l’accesso da parte dell’amministrazione fiscale alle informazioni, comprese quelle bancarie, per l’accertamento delle imposte” [50]. Il carattere self-executing di questa norma implica non solo che il segreto bancario non può essere opposto da una banca svizzera, ma anche che l’AFC dispone dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni verosimilmente rilevanti richieste. L’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F non osta per contro all’applicazione del paragrafo 3 poiché protegge i segreti professionali non coperti dal paragrafo 5, quali, ad esempio, il segreto professionale dell’avvocato[51]. Ne consegue da quanto precede che l’AFC dispone, secondo l’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F, dei poteri di procedura necessari per esigere dalle banche la trasmissione dell’insieme dei documenti richiesti che soddisfano la condizione della verosimile rilevanza, senza che queste possano opporsi invocando l’articolo 47 LBCR o qualsiasi altra disposizione prevista dal diritto interno. In tali circostanze, non è necessario esaminare, come sostiene il TAF, se la disposizione di procedura interna prevista dall’articolo 127 capoverso 1 LIFD “ridiviene applicabile” in caso di revoca del segreto bancario, poiché, anche se tale disposizione fosse applicabile nel diritto interno in circostanze analoghe, essa viene neutralizzata dall’articolo 28 paragrafo 5 CDI-F. 18. La rimozione dei nomi delle persone non interessate dalla domanda L’articolo 4 capoverso 3 LAAF, parimenti citato dai giudici precedenti per limitare la consegna della documentazione bancaria nel suo insieme, esclude la trasmissione delle informazioni delle persone non interessate dalla domanda. La nozione di “persone che non sono interessate dalla domanda”, secondo l’articolo 4 capoverso 3 LAAF, deve essere esaminata alla luce della finalità dello standard OCSE e del criterio convenzionale delle informazioni verosimilmente rilevanti[52]. Questa disposizione deve essere interpretata in maniera restrittiva[53] , in modo da non svuotare la portata della Il carattere direttamente applicabile dell’articolo 28 paragrafo 5, seconda frase CDI-F concerne anche le terze persone. Quando l’informazione richiesta non riguarda solamente le persone interessate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 LAAF, ma anche terze persone non coinvolte, spetta all’autorità preposta procedere a una ponderazione degli interessi (articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale [Cost.])[57]. Ciò significa che lo Stato richiesto deve rimuovere le indicazioni riguardanti i terzi non interessati, quando essi non hanno alcuna incidenza sulla domanda (ad esempio il nome dei dipendenti della banca che non hanno nulla a che vedere con la questione fiscale alla base della richiesta). Per contro, l’articolo 4 capoverso 3 LAAF non può essere inteso come un obbligo in capo alle autorità svizzere volto a rimuovere le indicazioni riguardanti i terzi non interessati (che figurano ad esempio nella lista delle transazioni relative a un conto bancario), in quanto la loro rimozione vanificherebbe l’assistenza amministrativa[58]. I terzi, i cui nomi appaiono su tali documenti sono protetti. Infatti, al termine del procedimento, l’autorità richiesta deve ricordare all’autorità richiedente le restrizioni all’utilizzo delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto (articolo 20 capoverso 2 LAAF). Nel caso in specie, i documenti bancari oggetto della domanda di assistenza amministrativa e, in particolare, la lista delle transazioni sui conti bancari di cui i contribuenti sono titolari, soddisfa il requisito della verosimile rilevanza. Tali documenti rivelano gli apporti e i prelievi registrati, gli utili prodotti, così come l’importo e la natura dei redditi percepiti (versamenti di dividendi, reddito d’attività, plusvalenze, eccetera) e consentono di fatto all’autorità fiscale francese di completare la base imponibile sul reddito dei contribuenti in Francia. Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 Per quanto riguarda la questione di sapere se il luogo di soggiorno effettivo dei contribuenti sia stato in Francia nel periodo considerato, è pure plausibile che le transazioni su questi conti possano aiutare a fornire la prova di un tale soggiorno (viceversa: escluderlo), sempre che questi documenti contengano degli indizi (luogo e oggetto delle spese), in modo che possa essere individuato il centro dei loro interessi vitali[59]. Tuttavia, rimuovendo tutti i nomi delle persone non interessate che figurano sulla lista delle transazioni, si svuoterebbe il senso della domanda di assistenza amministrativa. Per quanto riguarda gli altri nomi, in particolare quelli dei dipendenti della banca, che potrebbero altresì figurare su questi conti e la cui consegna potrebbe essere contraria all’articolo 4 capoverso 3 LAAF, in quanto senza legame con la domanda di assistenza, l’AFC ha indicato al TAF, senza per altro essere contraddetta, che i nomi erano stati rimossi. Elenco delle fonti fotografiche: 19. Le informazioni dei coniugi devono essere trasmesse al fisco francese In sintesi, è a torto che la sentenza impugnata si è opposta alla trasmissione delle informazioni alle autorità fiscali francesi, come inizialmente previsto dall’AFC. Di conseguenza, il ricorso di quest’ultima deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la decisione del 19 maggio 2014 con la quale l’AFC ha accordato assistenza amministrativa alle autorità competenti francesi confermata. http://w w w.f inews.ch/images/stories/news/2014/September_2014/ [1] DTF 139 II 404 consid. 1.3. [2]Sentenza TF n. 2C_511/2013 del 27 agosto 2013 consid. 1.3 non pubblicata in DTF 139 II 451, ma in Pra 2014/12 pagina 83. [3]DTF 139 II 404 consid. 1.3; Sentenza TF n. 2C_511/2013 citata consid. 1.3. [4] Cfr. Sentenza TF n. 2C_54/2014 del 2 giugno 2014 consid. 1.1 = StE 2014 A 31.4. Nr. 20. [5] Cfr. DTF 139 II 451 consid. 1.3 in fine non pubblicato. [6] DTF 140 II 539 consid. 4.2. [7]DTF 102 Ib 264 consid. 3c; Sentenza TF n. 2C_750/2013 del 9 ottobre 2014 consid. 2.2.4 = StE 2015 A 42 Nr. 4 = RDAF 2015 II 136. [8]Commentario OCSE, versione del 17 luglio 2012, N 5 ad Art. 26 M-OCSE; cfr. anche Simonek Madeleine, Fishing expeditions in Steuersachen, http://cdn2.www.greenstyle.it/wp-content/uploads/2013/01/francia-luce. jpg [02.08.2016] h t t p://im a ge s . n z z . ch/e o s/v2/im a ge/v i e w/6 0 0/-/t e x t /in s e t /2d28 f 28b/1.17261022/1443121120/estv.jpg [02.08.2016] http://img.nzz.ch/C=W1024,H576,X0,Y0/S=W540/O=75/http://s3-euwest-1.amazonaws.com/nzz-img/2016/03/28/1.18719585.1459194576.jpg [02.08.2016] http://static.a-z.ch/__ip/F6P4PiNw4W4Qv2DEP7DUv25ugm8/eaf77b255cb fdbda0d0a72cdb2151f7787e830ea/n-wide-16x9 [02.08.2016] http://www.vorsorgeexper ten.ch/uploads/pics/bundeshaus_2_10.jpg [02.08.2016] UBS_Pelikan_500.jpg [02.08.2016] h t t p : // i m a g e s . n z z . c h /e o s / v2 / i m a g e / v i e w/6 0 0/-/ t e x t / i n s e t /8 f e efa50/1.18641232/1447667366/paradeplatz-zuerich.jpg [02.08.2016] in: Festschrift für Andreas Donatsch, 2014, pagina 901 e seguente; Oberson Xavier, in: Modèle de Convention fiscale OECD concernant le revenue et la fortune, Commentaire, 2014, N 35 ad Art. 26 M-OCSE (citato: M-OCSE); Holenstein Daniel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015, N 93 ad Art. 26 M-OCSE. [9]Commentario OCSE, op. cit., N 5 ad Art. 26 M-OCSE. [10] DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; Schoder Charlotte, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, N 227 ad Art. 17 LAAF. [11]Rappo Aurélia/Tille Aurélie, Les conditions d’assistance administrative internationale en matière fiscale selon la LAAF = RDAF 2013 II 1, pagina 16. [12] Holenstein Daniel, op. cit., N 94 ad Art. 26 M-OCSE. [13] DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; Schoder Charlotte, op. cit., N 227 ad Art. 17 LAAF. [14] Holenstein Daniel, op. cit., N 146 ad Art. 26 M-OCSE; Schoder Charlotte, op. cit., N 227 ad Art. 17 LAAF. [15] Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/ Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe, unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2. edizione, 2015, pagina 233. [16] DTF 139 II 404 consid. 7.2.2. [17] DTF 136 IV 82 consid. 4.1; DTF 129 II 484 consid. 4.1; DTF 122 II 367 consid. 2c. 53 54 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 [18] DTF 139 II 404 consid. 7.2.2. [19] DTF 139 II 404 consid. 7.2.1; Sentenza TF n. 2C_498/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.1 = StE 2014 A 32 Nr. 22 = RDAF 2015 II 74; Sentenza TF n. 2C_436/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 3.2 = StR 67/2012, pagina 172. [20] Sentenza TF n. 2A.416/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.1; cfr. Locher Peter, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3. edizione, 2005, pagine 167 e seguenti. [21] DTF 139 II 404 consid. 7.2.1; DTF 131 III 227 consid. 3.1. [22]Sentenza TF n. 4A_34/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 3.5.1; Sentenza TF n. 4A_736/2011 dell’11 aprile 2012 consid. 3.3.4. [23]Sentenza TF (citata) n. 2C_498/2013 consid. 5.1; Matteotti René/Krenger Nicole Elisa, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, N 109, 129 e seguenti ad Einleitung e riferimenti citati. [24]Sorel Jean-Marcel, in: Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, 2006, N 57 ad Art. 31 CV; cfr. DTF 107 Ib 264 consid. 4b. [25] Rappo Aurélia/Tille Aurélie, op. cit., pagina 16. [26] Cfr. Schoder Charlotte, op. cit., N 63 ad Art. 6 LAAF. [27] Cfr. Sentenza TF n. 2C_252/2015 del 4 aprile 2015 consid. 5.1. [28] Schoder Charlotte, op. cit., N 62 ad Art. 7 LAAF. [29] Holenstein Daniel, op. cit., N 235-237 ad Art. 26 M-OCSE. [30]Cfr. su questo punto Martinez Natassia, in: Modèle de Convention fiscale OECD concernant le revenue et la fortune, Commentaire, 2014, N 57 e seguente ad Art. 4 M-OCSE; Zweifel Martin/Hunziker Silvia, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015, N 26 ad Art. 4 M-OCSE. [31] Cfr. la formulazione dell’articolo 27 paragrafo 1 CDI-F corrispondente all’articolo 25 paragrafo 1 M-OCSE, secondo la quale se una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme a tale CDI, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente. [32]Su questo modo di procedere, cfr. Sentenza TF n. 2C_252/2015 del 4 aprile 2015 consid. 5.3. [33] Cfr. Sentenza TF n. 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 4.3.2. [34]Oberson Xavier, Précis de droit fiscal international, 4. edizione, 2014, pagina 349 e seguente (citato: Précis); Holenstein Daniel, op. cit., N 42 ad Art. 26 M-OCSE; Behnisch Urs, Neue Entwicklungen der Internationalen Amtshilfe im Bereich der Steuern direkten, in: EC 2010/1-2 pagina 67. [35]Waldburger Robert, Entwicklungen in der Schweizerischen Amtshilfepolitik in Steuersachen – Ein Überblick, in: IFF Forum für Steuerrecht 2010 pagina 88; Bonvin Mary, L’échange des reinsegnements suivants les nouvelles Conventions franco-suisse et américano-suisse: le changement que ces Conventions représentent du point de vue suisse, in: Not@lex 4/2010, pagina 115; Maraia JeanFrédéric/Sansonetti Pietro, in: Cahiers IFA de droit fiscal international, 2013, volume 98b, Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities, Rapport Suisse, pagine 740 e 742; Oberson Xavier, International Exchange of informations in Tax Matters, 2015, pagina 20. [36] Oberson Xavier, Précis, pagina 351. [37] Waldburger Robert, Aktuelle Entwicklungen in der Schweizerischen Amtshilfe im Steuerbereich, in: RSDA 2009 pagina 489 (citato: Amtshilfe); Bonvin Mary, op. cit., pagina 137; Behnisch Urs, op. cit., pagina 67. [38] Bonvin Mary, op. cit., pagine 118 e 120. [39] Commentario OCSE, op. cit., N 16 ad Art. 26 M-OCSE. [40]Cfr. Oberson Xavier, M-OCSE, N 115 e seguente ad Art. 26 M-OCSE; Holenstein Daniel, op. cit., N 285, 287 e 290 ad Art. 26 M-OCSE; Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, op. cit., pagina 250 e seguente. [41] Commentario OCSE, op. cit., N 19.10 ad Art. 26 M-OCSE. [42] Commentario OCSE, op. cit., N 19.11 ad Art. 26 M-OCSE. [43]Oberson Xavier, M-OCSE, N 135 ad Art. 26 M-OCSE, Holenstein Daniel, op. cit., N 278 ad Art. 26 M-OCSE. [44]Holenstein Daniel, op. cit., N 316 ad Art. 26 M-OCSE; Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, op. cit., pagina 249; Oberson Xavier, M-OCSE, N 148 e seguente ad Art. 26 M-OCSE; Waldburger Robert, Amtshilfe, pagina 487 e seguente. [45] Cfr. sentenza impugnata, consid. 3.3.4. [46] Cfr. sentenza impugnata, consid. 2.4.4. [47] DTF 140 II 185 consid. 4.2 e riferimenti citati. [48]Sono dell’avviso che ciò sia il caso: Oberson Xavier, M-OCSE, N 5 e 149 ad Art. 26 M-OCSE, il quale rileva che lo scopo e lo spirito di questa regola sono sufficientemente chiari, tenuto conto delle dichiarazioni del Consiglio federale del 13 marzo 2009, e Bonvin Mary, op. cit., pagina 138; dell’avviso contrario: Behnisch Urs, Amtshilfe in der Schweiz in Steuer[straf]sachen, in: ASA 77 pagina 747; dubbioso sul carattere self-executing Waldburger Robert, Amtshilfe, pagina 488; non lo esclude Holenstein Daniel, op. cit., N 317 ad Art. 26 M-OCSE. [49] Foglio federale 2010 1371, pagina 1377. [50]Cfr. Progetto di legge che autorizza l’approvazione della modifica della CDI-F, in: http:// www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2338ei.asp [02.08.2016]. [51]Cfr. Commentario OCSE, op. cit., N 19.3 ad Art. 26 M-OCSE; Oberson Xavier, M-OCSE, N 139 ad Art. 26 M-OCSE; Holenstein Daniel, op. cit., N 296 ad Art. 26 M-OCSE. [52] Sentenza TF n. 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 4, che procede a una interpretazione dettagliata dell’articolo 4 capoverso 3 LAAF. [53] Cfr. Rappo Aurélia/Tille Aurélie, op. cit., pagina 14. [54] Cfr. Schoder Charlotte, op. cit., N 49 ad Art. 4 LAAF. [55] Rappo Aurélia/Tille Aurélie, op. cit., pagina 4. [56] Foglio federale 2011 5587, pagina 5590. [57]Cfr. sull’applicabilità di questa disposizione in materia di assistenza amministrativa, Rohner Tobias F., Amtshilfe nach den OECD-konformen Doppelbesteuerungsabkommen ein Überblick, in: Vermögensverwaltung IV, 2013, pagina 88; cfr. anche Beusch Michael/Spörri Ursula, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015, N 334 ad Art. 26 M-OCSE. [58]Cfr. Foglio federale 2011 5587, pagina 5599 e Beusch Michael/Spörri Ursula, op. cit., N 334 ad Art. 26 M-OCSE. [59]Cfr. Sentenza TF n. 2C_1139/2014 del 20 luglio 2015 consid. 5.2.2. Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero Dovere di collaborazione vs. Attestazioni di terzi Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Sentenza del Tribunale federale, del 1. marzo 2016, n. 2C_594/2015 Articolo 28 CDI-F; articoli 126 e seguenti LIFD; articoli 2 e 6 vOACDI; sapere se una società deve essere qualificata di persona interessata o di semplice detentore delle informazioni costituisce una questione di diritto; le informazioni che concernono le attività di una società, il numero di impiegati e i suoi locali, soddisfano il criterio di verosimilmente rilevante, qualora l’autorità richiedente desideri perlomeno determinare se la società in questione dispone o meno di un’esistenza reale; per sapere qual è l’ampiezza del dovere di collaborazione di un contribuente, allorquando è in gioco l’imposizione di un altro contribuente, bisogna stabilire se le informazioni a lui richieste sono suscettibili o meno di influire sulla sua propria tassazione 2. La società svizzera si oppone ad alcune richieste dell’autorità francese! L’AFC ha ottenuto alcune delle informazioni richieste dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ginevra (di seguito ACC) e altre dalla Società. Il 18 settembre 2014, l’AFC ha deciso di trasmettere le informazioni alle autorità fiscali francesi. La Società ha inoltrato ricorso contro tale decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF). La Società non si opponeva di principio all’assistenza amministrativa, tuttavia a suo dire soltanto le informazioni concernenti l’assoggettamento in Svizzera e le informazioni in base alla quale non aveva proceduto ad alcun versamento in favore di B nel 2010 potevano essere comunicate alle autorità fiscali francesi, accompagnate da un estratto del Registro di commercio. 1. Le autorità francesi chiedono informazioni all’AFC su una società svizzera con azionista unico francese Il 14 marzo 2012, le autorità fiscali francesi hanno inviato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale relativa al soggetto B, al fine di ottenere delle informazioni sulla società ginevrina A Sagl (di seguito Società), di cui B sarebbe l’azionista unico. Nella domanda, le autorità fiscali francesi indicavano che B percepiva dei canoni da una società francese in cambio del diritto di utilizzare questi marchi che appartenevano a B. Dal 2009, B non dichiarava più questi canoni avendo trasferito la proprietà di questi marchi alla Società. Le autorità fiscali francesi chiedono di ottenere delle informazioni concernenti l’assoggettamento della Società, l’aliquota d’imposta che le è stata applicata nel 2010 e l’importo delle imposte pagate, l’attività che la Società esercita realmente, i suoi mezzi materiali e umani in termini di locali, di numero di impiegati e di attivi, così come gli importi delle remunerazioni, dei dividendi e dei gettoni di presenza che sono stati versati a B. Le autorità fiscali francesi hanno richiesto anche la produzione del bilancio e del conto economico del 2010 della Società. 3. Il TAF ha ammesso parzialmente il ricorso Con decisione del 17 giugno 2015, il TAF ha innanzitutto stabilito che la domanda di assistenza amministrativa rispettava le condizioni formali richieste e che tutte le informazioni sollecitate rispettavano l’esigenza della verosimile rilevanza, ad eccezione dell’aliquota e dell’importo pagato dalla Società in Svizzera. Questi ultimi due elementi non dovevano dunque essere trasmessi alle autorità fiscali francesi. Il TAF ha in seguito esaminato se la trasmissione alla Francia delle informazioni verosimilmente rilevanti rispettavano le regole e i limiti del diritto interno svizzero. I giudici hanno concluso 55 56 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 che ciò era il caso per le informazioni ottenute dall’ACC. In merito alle informazioni ottenute dalla Società stessa il TAF ha per contro ritenuto che l’AFC fosse tenuta a comunicare soltanto le informazioni relative alle prestazioni che essa aveva effettuato in favore di B, alle quali del resto B non si opponeva. Pertanto le informazioni concernenti la propria situazione (ovvero la sua attività, il numero di impiegati e dei suoi locali) non potevano essere ottenute in virtù del diritto interno svizzero e non dovevano essere oggetto di trasmissione. Il TAF ha di conseguenza parzialmente ammesso il ricorso. 4. L’AFC decide di adire il TF con un ricorso in materia di diritto pubblico L’AFC ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (di seguito TF) contro la decisione del TAF del 17 giugno 2015. Essa chiede che il suo ricorso venga accolto e la decisione del TAF annullata. La sentenza impugnata è una decisione finale (articolo 90 della Legge federale sul Tribunale federale [di seguito LTF]), pronunciata in una causa di diritto pubblico (articolo 82 lettera a LTF) ed emanata dal TAF (articolo 86 capoverso 1 lettera a LTF). Solo un ricorso in materia di diritto pubblico è dunque ammissibile (cfr. articolo 113 LTF, e contrario). 5. Soltanto i ricorsi concernenti questioni di importanza fondamentale possono essere ammessi Secondo l’articolo 83 lettera h LTF, un tale ricorso è irricevibile contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa internazionale, ad eccezione dell’assistenza amministrativa in materia fiscale. L’articolo 84a LTF stabilisce che, in questo ambito, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2 LTF. Spetta al ricorrente dimostrare in maniera sufficiente come queste condizioni siano riunite (articolo 42 capoverso 2 LTF)[1] a meno che questo sia manifestamente il caso[2]. Dalla formulazione dell’articolo 84 capoverso 2 LTF si desume pertanto che la legge contiene unicamente una lista esemplificativa dei casi suscettibili di essere qualificati come particolarmente importanti. La presenza di una questione giuridica di principio presuppone che la decisione in causa sia importante per la prassi: questo è in particolare vero quando le istanze inferiori devono trattare numerosi casi analoghi o quando è necessario dirimere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un’incertezza caratteristica e che richiede in maniera pressante un chiarimento da parte del TF[3]. In ogni caso deve trattarsi di una questione giuridica di una certa portata per la prassi[4]. Secondo l’AFC capita frequentemente che le domande di assistenza amministrativa mirino all’ottenimento di informazioni che concernono la situazione delle società svizzere che sono, de facto, legate al contribuente oggetto di una procedura nello Stato richiedente e che dispongono delle informazioni necessarie alla tassazione di questo contribuente. È dunque importante sapere in che misura il diritto interno svizzero permette la trasmissione di questi documenti. Tale questione è indubbiamente importante e non è ancora stata affrontata dal Tribunale federale. Le esigenze dell’articolo 84a LTF sono pertanto soddisfatte. 6. Le basi legali per risolvere la controversia La controversia riguarda una domanda di assistenza amministrativa avanzata il 14 marzo 2012 da parte delle autorità fiscali francesi e che riguarda l’anno 2010. Essa è dunque disciplinata dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Francia (di seguito CDI-F), la quale viene completata dal suo Accordo aggiuntivo, nella versione modificata il 27 agosto 2009 ed entrato in vigore il 4 novembre 2010. Sul piano procedurale, l’assistenza amministrativa in materia fiscale è attualmente garantita dalla Legge federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito LAAF), entrata in vigore il 1. febbraio 2013. Conformemente alla disposizione transitoria dell’articolo 24 LAAF, la domanda di assistenza amministrativa depositata il 14 marzo 2012 dalle autorità fiscali francesi, sottostà alla previgente Ordinanza del 1. settembre 2010 relativa all’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (di seguito vOACDI). 7. La validità del ricorso al TF Il ricorso è stato inoltrato dall’AFC, ovvero dall’autorità competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (articolo 2 vOACDI), la quale è abilitata a ricorrere dinnanzi al TF nei suoi campi di competenza (cfr. articolo 4 capoverso 1 e articolo 12 e seguente dell’Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze [DFF]). Di conseguenza, questa autorità adempie, per quanto riguarda la questione basata sull’articolo 84a LTF, alle condizioni dell’articolo 89 capoverso 2 lettera a LTF[5], pertanto la qualità per ricorrere deve esserle riconosciuta. Depositato in tempo utile (articolo 100 capoverso 2 lettera b LTF) e nella forma prevista (articolo 42 LTF), il ricorso è da considerarsi ricevibile. 8. L’oggetto della controversia Si deve inoltre ancora precisare qual è l’oggetto della controversia. Nelle sue conclusioni, l’AFC ha chiesto di annullare la decisione del TAF riguardante il mancato invio delle informazioni concernenti l’attività, il numero di impiegati e i locali della Società. Per contro l’AFC non contesta il mancato invio delle informazioni relative all’aliquota e all’onere fiscale pagato dalla Società nel 2010. 9. Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera e Francia e la riserva in favore del diritto interno Lo scambio di informazioni è previsto dall’articolo 28 CDI-F, il cui contenuto corrisponde (sotto riserva del paragrafo 5, seconda frase, specifico alle convenzioni per evitare le doppie Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 imposizioni [CDI] concluse dalla Svizzera dopo il 13 marzo 2009) all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (di seguito M-OCSE). Secondo l’articolo 28 paragrafo 1, prima frase CDI-F, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla CDI-F. L’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F prevede che le disposizioni del paragrafo 1 “non possono essere interpretat[e] nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) […]; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) […]”. Secondo il Commentario ufficiale del M-OCSE, sono considerate come informazioni che possono essere ottenute secondo la legislazione e la prassi interna quelle di cui dispongono le autorità fiscali o che queste possono ottenere in applicazione della procedura normale di accertamento delle imposte[6]. L’idea che sta alla base di questa riserva in favore del diritto interno è volta a non esigere che lo Stato richiesto debba trasmettere delle informazioni che non potrebbe ottenere in virtù della sua legislazione o della sua prassi interna[7]. 10. Secondo il TAF, l’AFC deve rispettare il diritto interno (articolo 127 LIFD) Nella sentenza impugnata, il TAF ha ritenuto che l’AFC era tenuta a rispettare i limiti del diritto interno svizzero di cui all’articolo 127 della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD), quando vi è il sospetto che sia stato commesso un reato fiscale secondo il diritto svizzero. Tale disposizione consente all’amministrazione fiscale di richiedere a un terzo il rilascio di attestazioni su prestazioni che esso ha effettuato in favore di un contribuente (cfr. articolo 127 capoverso 1 lettera e e capoverso 2 LIFD), ma non consente al terzo di fornire informazioni sulla propria situazione, ovvero la sua attività, il numero dei suoi impiegati e dei suoi locali. L’AFC sostiene che la posizione del TAF violi l’articolo 6 vOACDI (attuale articolo 9 LAAF) e l’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F. Essa è dell’avviso che, nel contesto dell’assistenza amministrativa, l’articolo 127 LIFD entri in linea di conto soltanto quando l’informazione è detenuta da un “terzo puro”, ma non quando il terzo intrattiene stretti legami con la persona all’estero, oggetto della richiesta di assistenza, in quanto deve essere qualificato come “persona interessata” ai sensi dell’articolo 6 vOACDI. In una simile situazione, gli obblighi di collaborazione sarebbero definiti agli articoli da 124 a 126 LIFD. Considerate le diverse misure previste da queste disposizioni, l’esame delle informazioni da trasmettere dovrebbe unicamente essere effettuato alla luce del criterio convenzionale della verosimile rilevanza delle informazioni richieste (cfr. articolo 28 paragrafo 1 CDI-F). 11. La società svizzera è una persona interessata dalla domanda oppure una semplice detentrice delle informazioni? La Società sostiene che la questione di sapere se essa sia una persona interessata o una semplice detentrice delle informazioni va desunta dai fatti, per cui il ricorso dell’AFC dovrebbe essere considerato irricevibile, a meno di porre una questione giuridica di principio, dato che l’AFC non avrebbe minimamente illustrato per quale motivo la causa costituirebbe un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84a capoverso 1 LTF. D’altra parte l’AFC contesta la concezione di “persona interessata” e sostiene che questa nozione non può toccare che il contribuente a cui la domanda di assistenza amministrativa è indirizzata. Come già esposto, la domanda di assistenza amministrativa formulata dalla Francia si indirizza al soggetto B. Pertanto il TAF ha qualificato la Società quale semplice detentrice delle informazioni. 12. Il principio della buona fede durante la procedura La Società ritiene che l’AFC avrebbe adottato inoltre un comportamento contrario al principio della buona fede (articolo 9 della Costituzione federale [Cost.]) durante la procedura che è stata condotta, in quanto l’AFC le avrebbe fatto credere che essa fosse implicata nella domanda di assistenza amministrativa formulata dall’autorità fiscale francese in qualità di detentrice delle informazioni e non di persona interessata. Le sue argomentazioni si basano tuttavia su dei fatti non constatati dal TAF, all’occorrenza su degli estratti di uno scambio di corrispondenza tra la Società e l’AFC. Il TF non è pertanto entrato in materia su questo punto (cfr. articolo 105 LTF). 13. Le informazioni verosimilmente rilevanti che la persona interessata è tenuta a fornire all’AFC La Svizzera ha adottato le disposizioni di esecuzione della clausola di scambio di informazioni sulla base dell’articolo 26 M-OCSE, prima per mezzo della vOACDI, applicabile nel presente caso, e poi, dopo il 1. febbraio 2013, per mezzo della LAAF. Queste due normative contengono una disposizione secondo la quale la persona interessata è tenuta a fornire 57 58 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 all’AFC le informazioni richieste (cfr. articolo 6 capoverso 1 vOACDI e articolo 9 capoverso 1 LAAF). In una causa sottoposta, dal profilo procedurale, alla LAAF, il TF ha ritenuto che la nozione di “persona interessata” nel suo senso materiale discende dall’espressione “persone che non sono interessate dalla domanda” conformemente all’articolo 4 capoverso 3 LAAF e che, l’interpretazione di questa norma, deve essere effettuata alla luce del criterio convenzionale di verosimile rilevanza[8]. Pertanto se delle informazioni riguardanti una società possono essere rilevanti per l’imposizione del contribuente interessato dalla domanda di assistenza amministrativa, esse costituiscono allora quanto meno delle informazioni verosimilmente rilevanti. Tale può essere in particolare il caso in cui il contribuente toccato dalla domanda domina economicamente la società detentrice delle informazioni. Il TF è parimenti ricorso al criterio della verosimile rilevanza per circoscrivere la nozione di persona interessata quando la domanda è prevista dalla vOACDI[9]. Conviene poi aggiungere che la questione di sapere se una società debba essere qualificata come persona interessata oppure come detentrice delle informazioni costituisce una questione di diritto e non, come sostenuto dalla Società nelle sue osservazioni al ricorso, un elemento che rileva dallo stato dei fatti. 14. La società svizzera deve consegnare tutte le informazioni verosimilmente rilevanti all’AFC Dalla decisione impugnata dal soggetto B risulta che, secondo le indicazioni fornite dallo Stato richiedente, egli è l’azionista unico della Società, ch’egli ha fondato e alla quale egli ha ceduto la proprietà dei marchi. La Società, dominata da B, rappresenta dunque, contrariamente a quanto essa sostiene, indubbiamente una “persona interessata” dalla domanda di assistenza che riguarda il contribuente B. Essa è pertanto tenuta, in base alla CDI-F, e sotto riserva dell’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, a trasmettere tutte le informazioni richieste che sono in suo possesso, nella misura in cui adempiono al criterio della verosimile rilevanza. A questo riguardo, il carattere verosimilmente rilevante dell’insieme delle informazioni che sono oggetto della richiesta, comprese quelle concernenti l’attività, il numero di impiegati e dei locali, è adempiuto, come hanno riconosciuto i giudici precedenti, poiché permette di determinare se la Società dispone oppure no di una esistenza reale. Resta dunque da determinare se la trasmissione di queste informazioni sia compatibile con la riserva di diritto interno prevista dall’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, ciò che ha rifiutato di ammettere il TAF in applicazione dell’articolo 127 LIFD e che viene contestato dalla ricorrente, che si prevale invece dell’articolo 126 LIFD. 15. Le disposizioni che disciplinano gli obblighi di procedura secondo la LIFD È ammesso in maniera generale in dottrina che la riserva convenzionale in favore del diritto interno, stabilita all’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F (articolo 26 paragrafo 3 M-OCSE) rinvia, per quello che concerne l’ottenimento delle informazioni nei confronti di una persona in Svizzera, alla LIFD[10]. Sono in questo caso interessate le disposizioni che disciplinano gli obblighi di procedura che incombono al contribuente e a terze persone in base agli articoli da 123 a 129 LIFD. La LIFD opera una distinzione tra, da un lato, il dovere di collaborazione del contribuente (cfr. articoli da 123 a 126 LIFD) e, dall’altro lato, gli obblighi di collaborazione che incombono a determinate terze persone (articolo 127 LIFD: “Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni”; articolo 128 LIFD: “Obbligo dei terzi d’informare”; articolo 129 LIFD: “Obbligo dei terzi di comunicare”). 16. Il dovere di collaborazione del contribuente quando è in discussione l’imposizione di un altro contribuente Per quanto concerne il dovere di collaborazione del contribuente, l’articolo 123 capoverso 1 LIFD prevede che le autorità di tassazione determinano le condizioni di fatto e di diritto per un'imposizione completa ed esatta, in collaborazione con il contribuente. La procedura di tassazione è così caratterizzata dalla collaborazione reciproca dell’autorità fiscale e del contribuente (procedura di tassazione mista)[11]. Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articolo 126 capoverso 1 LIFD). A domanda dell’autorità di tassazione, deve segnatamente fornire informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (articolo 126 capoverso 2 LIFD). L’articolo 126 LIFD esprime un obbligo di collaborazione generale da parte del contribuente, il cui limite discende sia dal carattere necessario a una tassazione completa ed esatta, sia dal principio di proporzionalità[12]. Secondo la giurisprudenza resa sotto l’egida dell’articolo 89 capoverso 2, seconda frase del Decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta per la difesa nazionale in vigore sino al 31 dicembre 1994 (DIFD), che disciplinava allora la materia, l’obbligo di collaborare del contribuente si estendeva ugualmente alla presentazione delle informazioni rilevanti per la tassazione dei suoi soci in affari, a condizione che l’informazione potesse essere d’importanza per la sua tassazione e questo anche quando lo scopo principale della domanda dell’autorità fiscale concerneva la situazione fiscale dei suoi soci in affari. Potevano essere escluse soltanto quelle informazioni la cui Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 comunicazione cagionava delle spese non ragionevoli per il contribuente[13]. Questa giurisprudenza è stata ripresa dopo l’entrata in vigore della LIFD[14] ed è tuttora d’attualità, considerando anche il contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale[15]. I casi di distribuzioni dissimulate di utili[16], più frequenti nella pratica, nascono da tale configurazione. Infatti, le conseguenze fiscali che ne discendono (in primo luogo le riprese fiscali) concernono tanto la persona considerata fiscalmente come beneficiaria della distribuzione, quanto l’entità che ha proceduto alla distribuzione. In questo senso i due soggetti sono tenuti a collaborare e a fornire le informazioni all’autorità fiscale. Entrano ugualmente in questa categoria i casi di Durchgriff, nei quali l’autorità fiscale può, eccezionalmente, rifiutarsi di riconoscere a una persona giuridica la qualifica di soggetto fiscale indipendente, se la sua esistenza rappresenta una costruzione abusiva[17]. In simili circostanze, esaminati da un profilo dell’elusione fiscale, i redditi attribuiti alla persona giuridica in maniera abusiva sono fiscalmente attribuiti al suo proprietario economico[18] , mediante un approccio per trasparenza fiscale. Questo genere di situazione si può presentare nel contesto del riparto internazionale, allorquando una costruzione è utilizzata per conseguire una tassazione del reddito nello Stato fiscalmente più conveniente, oppure allorquando i due soggetti di diritto implicati si trovano nella stessa sovranità fiscale, ma il riparto (abusivo) dei redditi tra di loro ha permesso un risparmio fiscale[19]. La messa in discussione dell’attribuzione di un reddito ad una persona giuridica può pure verificarsi indipendentemente da una distribuzione dissimulata di utile o di elusione fiscale: il TF ha ritenuto che l’autorità fiscale può rimettere in causa l’attribuzione del reddito riguardante la prestazione di consigliere a una società di cui l’unico azionista è la persona che ha fornito la prestazione, quando la persona non riesce a dimostrare che il mandato è stato eseguito, come da essa sostenuto, per mezzo della società[20]. Nelle situazioni suesposte, la tassazione di tutte le persone ed entità interessate è influenzata da una “riattribuzione fiscale” del reddito da parte dell’autorità fiscale. Ne consegue che, quest’ultima, può prevalersi dell’articolo 126 LIFD per richiedere le informazioni sulla società contribuente, anche quando il motivo principale della domanda riguarda un’altra persona, sempre se le informazioni siano suscettibili di influenzare la propria situazione fiscale. influenzare o meno la sua tassazione. In caso affermativo, è l’articolo 126 LIFD ad applicarsi; in caso negativo, il dovere di collaborazione è retto dagli articoli da 127 a 129 LIFD. 17. Le informazioni richieste nel caso concreto influenzano oppure no la tassazione del soggetto B? Nel caso concreto, secondo le constatazioni dei giudici precedenti, le autorità fiscali francesi sospettano che B, contribuente e residente in Francia, abbia costituito la Società soltanto per ragioni fiscali (trasferendo dei canoni di licenza in Svizzera in modo tale da sfuggire alla tassazione francese), dato che la Società non esiste realmente. Il TAF ha rilevato che la Francia desiderava ottenere delle informazioni per verificare la realtà della struttura messa in piedi e, se necessario, ignorarla se dovesse essere ritenuta artificiale. Come esposto precedentemente, si è dedotto, a giusta ragione, che le informazioni richieste soddisfano l’esigenza della verosimile rilevanza, poiché la Società appare come una persona interessata dalla domanda. Tuttavia, è a torto che i giudici precedenti hanno concluso che, da un profilo del diritto interno svizzero, l’obbligo di collaborazione della Società è disciplinato dagli articoli da 127 a 129 LIFD. Al contrario, da un profilo del diritto interno svizzero, le informazioni richieste alla Società, che riguardano la sua attività, il numero dei suoi dipendenti e dei suoi locali, costituiscono degli indici propri a determinare se la Società è reale o artificiale e se costituisce, ai soli fini fiscali, un caso di Durchgriff. Tuttavia, come già indicato, se la costruzione fosse così ritenuta, la tassazione della Società ne sarebbe ugualmente influenzata, in quanto i redditi che le sono stati attribuiti artificialmente verrebbero assegnati direttamente al suo azionista. In base al diritto interno, si dovrebbero comunicare le informazioni secondo l’articolo 126 LIFD. 18. Le informazioni della società svizzera devono essere trasmesse al fisco francese Quello che precede conduce a constatare che la sentenza impugnata viola l’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F in quanto essa ritiene che le informazioni riguardanti la Società, il numero dei suoi dipendenti e dei suoi locali non potrebbero essere ottenute conformemente al diritto interno svizzero. Il ricorso dell’AFC è stato pertanto ammesso e la sentenza impugnata annullata. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.swissinfo.ch/image/38197878/3x2/305/203/bb4c3c92902035 Per contro, le informazioni detenute da un terzo e che non sono suscettibili di influenzare la sua tassazione non possono essere richieste, se non nei limiti degli articoli da 127 a 129 LIFD. 8d4828ad700fb6323a/PU/177607585-38197880.jpg [02.08.2016] http://cdn-static.boursier.com/illustrations/photos/l_suisse-france.jpg [02.08.2016] Ne consegue, da quanto precede, che per conoscere l’estensione del dovere di collaborazione del contribuente quando è in discussione l’imposizione di un altro contribuente, si deve determinare se le informazioni richieste sono suscettibili di http://en.parisinfo.com/var/otcp/sites/images/media/1.-photos/02.-sites-culturels-630-x-405/tour-eiffel-trocadero-630x405-c-thinkstock/37221-1-fre-FR/ Tour-Eiffel-Trocadero-630x405-C-Thinkstock.jpg [02.08.2016] 59 60 Novità fiscali / n.7–8 / luglio–agosto 2016 [1] DTF 139 II 404 consid. 1.3. [2] Sentenze TF n. 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3; n. 2C_638/2015 del 3 agosto 2015 consid. 1.2; n. 2C_252/2015 del 4 aprile 2015 consid. 3 = RDAF 2015 II 224; n. 2C_511/2013 del 27 agosto 2013 consid. 1.3 non pubblicata in DTF 139 II 451 ma in Pra 2014/12 83. [3] DTF 139 II 404 consid. 1.3; Sentenze TF (citate) n. 2C_963/2014 consid. 1.3 e n. 2C_638/2015 consid. 1.3. [4]Sentenze TF (citate) n. 2C_963/2014 consid. 1.3; n. 2C_54/2014 del 2 giugno 2014 consid. 1.1 = StE 2014 A. 31.4. Nr. 20. [5] DTF 140 II 539 consid. 4.2. [6]Commentario OCSE, versione del 17 luglio 2012, N 16 ad Art. 26 M-OCSE. [7]Oberson Xavier, in: Modèle de Convention fiscale OECD concernant le revenue et la fortune, Commentaire, 2014, N 115 ad Art. 26 M-OCSE. [8] Sentenza TF (citata) n. 2C_963/2014 consid. 3.3 e 4.5. [9]Sentenza TF n. 2C_216/2015 dell’8 novembre 2015 consid. 3.2 e 4.2. [10] Oberson Xavier, op. cit., N 115 ad Art. 26 M-OCSE; Holenstein Daniel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, N 285, 287 e 289 ad Art. 26 M-OCSE; Donatsch Andreas/Heimgartner Stefan/Meyer Frank/Simonek Madeleine, Internationale Rechtshilfe, unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2. edizione, 2015, pagina 251 e seguente. [11] Cfr. Sentenze TF n. 2C_66/2014 del 5 novembre 2014 consid. 3.1, riassunta in ASA 83, pagina 410; n. 2C_986/2013 del 15 settembre 2014 consid. 5.1.1 = StR 69/2014, pagina 893 = RDAF 2014 II 572. [12]Althaus Houriet Isabelle, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, N 5 ad Art. 126 LIFD; Zweifel Martin, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Art. 83-222, I/2b, N 2 e 4 ad Art. 126 LIFD. [13] DTF 120 Ib 417 consid. 1a a 1c = RDAF 1996 408; DTF 107 Ib 213 consid. 2 = RDAF 1983, pagina 27. [14]Sentenza TF n. 2A.41/1997 del 1. gennaio 1999 consid. 2 = StR 54/1999, pagina 353 = StE 2000 B 92.3 Nr. 10 = ASA 68, 646 = RDAF 2000 II 35; cfr. anche DTF 133 II 114 consid. 3.3 a 3.5 e Sentenza TF n. 2C_819/2009 del 28 settembre 2010 consid. 2.2 = RDAF 2010 II 605. [15] Cfr. i riferimenti all’articolo 126 LIFD e alla DTF 120 Ib 417 citata nella Sentenza TF n. 2C_963/2014 consid. 1.3.1. [16] Su questa nozione cfr. DTF 140 II 88 consid. 4.1; DTF 138 II 545 consid. 3.2; DTF 138 II 57 consid. 2.3. [17]Cfr. DTF 136 I 49 consid. 5.4; Sentenza TF n. 2C_396/2011 del 26 aprile 2012 consid. 4.2.1 = StE 2012 A 24.1 Nr. 7 = RDAF 2012 II 503; Sentenza TF n. 2A.145/2005 del 30 gennaio 2006 = RF 61/2006, pagina 523. [18]Si veda una società sorella, cfr. Sentenza TF (citata) n. 2A.145/2005. [19] Per una presentazione dettagliata dei casi di Durchgriff in materia di imposte dirette, cfr. Cornu Laurence, Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique, Les limites imposées par les principes généraux du droit, 2014, pagine 499 e seguenti. [20] Sentenza TF n. 2C_95/2013 del 21 agosto 2013 consid. 2.2 e 3.3 = StR 68/2013, pagina 810 = StE 2013 B 22.2 Nr. 28 = RDAF 2014 II 336. Offerta formativa Tutto pronto per la seconda edizione del corso Fiscalità e diritto finanziario Sabina Rigozzi Responsabile amministrativa del corso SUPSI Fiscalità e diritto finanziario I responsabili scientifici del corso sono gli avvocati Flavio Amadò e Giovanni Molo Il Centro di competenze tributarie della SUPSI propone la seconda edizione del corso in Fiscalità e diritto finanziario. Il corso si prefigge l’obiettivo di aggiornare e approfondire, sia in chiave teorica che pratica, i temi di rilevanza per la piazza finanziaria del 2016, anno in cui si stanno concretizzando importanti indirizzi legislativi e strategici maturati nel corso dell’ultimo triennio, destinati a ridisegnare drasticamente i modelli di attività dei prestatori di servizi finanziari. Le modifiche sono principalmente dovute ai nuovi orientamenti in tema di fiscalità e di compliance fiscale nei rapporti internazionali (scambio automatico, recente “voluntary disclosure” in Italia), ma con ripercussioni anche in ambito di riciclaggio (nuovi standard del GAFI), di assistenza amministrativa e giudiziaria. Le norme regolamentari svizzere si sforzano di essere compatibili con gli standard europei, condizione imposta dalla nuova e modificata “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID), di rilevanza per i prestatori di servizi finanziari verso l’Unione europea. A livello svizzero vi sono la nuova Legge sui servizi finanziari (LSF) e la Legge sugli istituti finanziari (LIFIN), presto in discussione alle Camere federali e destinate a stravolgere il quadro sia autorizzativo sia comportamentale dei prestatori di servizi finanziari, intervenendo in modo incisivo anche nei rapporti civilistici con la clientela. Il percorso di studio ha una struttura che prevede 7 moduli. Complessivamente il corso prevede 38 ore-lezione e 3 ore di esame scritto. L’esame scritto, per coloro che si iscrivono, è finalizzato all’ottenimento della certificazione da parte della SUPSI del corso Fiscalità e diritto finanziario e di 2 crediti ECTS validi per il Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Tax Law, che permettono il riconoscimento di un’equipollenza con il relativo modulo sulla cooperazione amministrativa e giudiziaria tra le autorità. Questo modulo è contenuto nel Certificate of Advanced Studies (CAS) SUPSI in Diritto tributario internazionale, corso quest’ultimo che è parte integrante del MAS SUPSI in Tax Law. Tutte le lezioni saranno in lingua italiana e si terranno il venerdì con orario 8.30-12.00, 13.30-17.00 a partire dal 7 ottobre 2016. Per gli affiliati OAD FCT, la frequentazione del corso Fiscalità e diritto finanziario comporterà il riconoscimento di al massimo 2 mezze giornate nell’ambito della formazione continua OAD FCT Autunno 2016/Primavera 2017, a condizione che l’affiliato frequenti effettivamente il corso per un numero di ore almeno corrispondenti. Per maggiori informazioni: L’opuscolo informativo del corso Fiscalità e diritto finanziario è disponibile al seguente link: http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/ Fiscalita-diritto-finanziario/2016/CCT_Fiscalita_diritto_finanziario_2016. pdf [02.08.2016] Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito internet: http:// www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advanced-studies/mas/tax-law/corsofiscalita-diritto-finanziarivo.html [02.08.2016] 61 62 Offerta formativa Seminari e corsi di diritto tributario Sì, sono interessata/o e desidero ricevere maggiori informazioni sui seguenti corsi: Dati personali Nome Seminari □ Aggiornamento imposta preventiva 2.0 20 settembre 2016, Manno □ Le nuove norme sulla trasparenza delle società anonime 19 ottobre 2016, Cadempino Cognome Telefono Certificate of Advanced Studies □ Approfondimenti di diritto tributario E-mail Corso di formazione Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni Azienda/Ente Via e N. NAP Località Data Firma Inviare il formulario Per posta SUPSI Centro competenze tributarie Palazzo E Via Cantonale 16e CH-6928 Manno Via e-mail [email protected] Via fax +41 (0)58 666 61 76 □ Fiscalità e diritto finanziario