Dispense TU 81/88 sicurezza luoghi lavoro

annuncio pubblicitario
Elementi sintetici sul Testo Unico 81/08.
1. Il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.
Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 che sostituisce ed abroga il vecchio decreto legislativo 626/94. Il Decreto
costituisce un’integrale revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina
riguardante la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e
per questo viene chiamato Testo Unico.
Il Testo Unico ricalca, in gran parte, quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, ma
introduce anche alcune novità inerenti le tipologie di lavoratori assoggettabili al decreto, i
compiti del Medico Competente, il ruolo dei preposti, il documento di valutazione dei
rischi.
Attualmente, il Decreto 81 costituisce il Testo Unico sulla sicurezza ed è
il testo a cui far riferimento per le problematiche inerenti la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il Testo Unico abroga le seguenti norma che, quindi, non sono più valide:
1) D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547;
2) D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
3) D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 (eccetto l’art. 62);
4) D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277;
5) D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;
6) D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493 e n. 494;
7) D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 187;
8) L’art. 36 bis del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223;
9) Gli articoli 2,3,5,6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n.123;
10) Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo ed incompatibili con lo stesso.
Lo scopo della normativa sulla sicurezza è senz’altro la prevenzione: prevenire, cioè,
l’insorgere di eventi che possono danneggiare il lavoratore.
Il sistema di prevenzione messo in piedi dal Decreto prevede varie figure coinvolte e
varie attività che debbono essere obbligatoriamente compiute per salvaguardare i
lavoratori. Ogni soggetto coinvolto concorre alla prevenzione dei rischi ed alla risoluzione
dei problemi riguardanti la sicurezza: per esempio, il datore di lavoro analizzando i rischi,
il lavoratore rispettando le prescrizioni di legge e le direttive impartite dal datore di lavoro,
il medico competente monitorando la salute dei lavoratori.
I soggetti coinvolti sono:
1) il Datore di Lavoro;
2) il Medico Competente;
3) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
a cura di Marta Armellini
1
4) il Servizio di Prevenzione e Protezione;
5) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
6) il Lavoratore.
Fra le attività contemplate dal presente Decreto vi sono:
1)
2)
3)
4)
valutazione dei rischi;
attività di formazione e di informazione e di addestramento;
sorveglianza sanitaria;
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Di seguito verranno analizzati punto per punto i soggetti coinvolti e le attività elencate.
Prima di tutto però è necessario stabilire a quali tipi di lavoratori si applichino le
disposizioni del Testo Unico.
1.1 A chi si applica il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?
Il Testo Unico si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati.
Per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari1.
2. I soggetti coinvolti nel sistema-sicurezza.
2.1 Il Datore di Lavoro (D.L.).
Il datore di lavoro è il principale responsabile della sicurezza dei lavoratori. Egli è
affiancato da altre figure professionali nell’espletamento delle funzioni di prevenzione e
controllo, ma rimane il responsabile assoluto della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
Chi è il datore di lavoro?
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il funzionario con potere
di spesa. In realtà, la situazione non è così semplice. Come verrà poi detto dai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso della loro esposizione,
attualmente, nel comune di Firenze, vi sono cinque datori di lavoro che corrispondono ai
dirigenti delle cinque macro aree del comune.
Si dice che si tratta del funzionario con potere di spesa per esemplificare un concetto
molto chiaro e cioè che qualsiasi tipo di provvedimento che riguardi la sicurezza deve
essere preso, può essere preso, soltanto da coloro/colui che possono spendere dei soldi.
1
Per quanto riguarda gli addetti ai servizi domestici e familiari, le loro tutele sono previste dal contratto collettivo di
lavoro che li riguarda ferme restando le norme che di tutela costituzionali e previste dallo statuto dei lavoratori.
a cura di Marta Armellini
2
Gli obblighi del datore sono moltissimi e sono previsti dall’art. 18 del Testo Unico.
Di seguito vengono riassunti gli obblighi più importanti:
1. obbligo di nominare il medico competente;
2. obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
3. obbligo di tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori
nell’affidamento degli incarichi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. obbligo di fornire ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale);
5. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
di cui agli artt. 36 e 37;
6. elaborare il documento di valutazione dei rischi e consegnarne copia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all. art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
8. designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Alcuni delle attività derivanti da questi obblighi sono delegabili a terze persone tranne:
•
•
la redazione della valutazione dei rischi;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi.
E’ molto importante notare che le attività delegate devono essere
indicate in forma scritta e precisamente delineate (non è possibile
effettuare una delega generica). Inoltre il datore di lavoro mantiene
l’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato.
2.2 Il Medico Competente (M.C.).
Il Medico Competente è un medico che deve avere determinati requisiti (cioè essere
specializzato in medicina del lavoro od in altre materie elencate all’art. 38) ed essere
iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. Egli può
essere sia un dipendente diretto del datore di lavoro che un libero professionista incaricato
com’è il caso attuale del comune di Firenze.
L’essenziale è che il medico competente sia specializzato in medicina del lavoro che
è un particolare settore della medicina che si occupa di studiare gli effetti dell’attività
lavorativa sul singolo e sui lavoratori che appartengono ad una determinata categoria.
Il datore di lavoro nomina il Medico Competente nei casi in cui è prevista la
sorveglianza sanitaria per i propri lavoratori. I casi in cui è previsto l’obbligo della
sorveglianza sanitaria sono:
a cura di Marta Armellini
3
a) nei casi previsti dalle normative vigenti sui singoli rischi ivi compresi i controlli
sull’alcool dipendenza e sull’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
b) nei casi previsti dalle direttive europee;
c) nei casi indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro.
Ecco alcuni esempi di lavoratori per i quali è prevista sicuramente la sorveglianza
sanitaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici e biologici e relative lavorazioni,
lavoratori esposti a silice e amianto;
lavoratori esposti a rumore e amianto;
lavoratori che movimentano manualmente carichi;
lavoratori addetti al videoterminale;
lavoratori esposti ad agenti biologici;
lavoratori esposti ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni;
lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
lavoratori notturno;
lavoratori minorenni;
lavoratori nei cassoni ad aria compressa;
lavoratori in miniere, cave, industrie estrattive;
lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca;
lavoratori dei servizi portuali.
2.2.1 Che cosa fa il Medico Competente?
Il medico competente collabora con il datore di lavoro:
a)
b)
c)
d)
e)
alla valutazione dei rischi;
alla predisposizione delle misure di prevenzione;
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
all’organizzazione del servizio di primo soccorso;
all’attuazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i
principi della responsabilità sociale.
Il medico compente effetua il sopralluogo negli ambienti di lavoro di norma
annualmente. Il sopralluogo è un’attività molto importante perché consente al medico di
rendersi conto di persona se le attività lavorative vengono svolte secondo i criteri della
legge. Il medico compentente può decidere, in base alla valutazione dei rischi, di effettuare
i sopralluoghi con cadenze diverse da quella annuale.
Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori. La
sorveglianza sanitaria comprende:
a)
b)
visite mediche preventive, prima della destinazione ad una mansione a
rischio, finalizzate a costatare l’assenza di controindicazioni al lavoro al quale il
lavoratore è destinato;
visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
a cura di Marta Armellini
4
c)
d)
visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Le visite mediche periodiche hanno di norma cadenza annuale.
L’esito delle visite mediche comporta un giudizio di idoneità alla mansione svolta, esso
può essere:
a)
b)
c)
d)
idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
inidoneità permanente.
Avverso a tale giudizio il lavoratore può fare ricorso alla ASL entro 30 giorni dalla data
della comunicazione. Il ricorso può essere fatto anche contro il giudizio di idoneità.
Il datore di lavore ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni indicate dal medico
competente; in particolare, in caso di inidoneità, ove possibile, il datore di lavoro deve
adibire il lavoratore che risulta inidoneo ad un’altra mansione compatibile con il suo stato
di salute senza che questo determini al lavoratore stesso un danno economico.
L’attività del medico competente si deve svolgere nel rispetto dei principi della
medicina del lavoro e del codice etico dell’International Commission of Occupation Health.
Egli effettua la sorveglianza sanitaria attuando un protocollo di accertamenti diagnostici
definito in funzione dei rischi specifici, secondo logiche di necessità, prendendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
IMPORTANTE: il rapporto che lega il lavoratore al medico del lavoro è il medesimo che
lega il paziente al medico “normale”. Il medico del lavoro è tenuto al segreto professionale:
non può comunicare a nessuno e per nessun motivo eventuali patologie del lavoratore,
soltanto dare un giudizio di idoneità o inidoneità.
2.3 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.).
Il servizio di prevenzione e protezione è costituito da un insieme di persone, con
particolari competenze, che si occupa della sicurezza per conto del datore di lavoro. Esso
può essere sia interno che esterno all’impresa cioè il datore di lavoro si può avvalere sia dei
propri dipendenti che nominare dei consulenti esterni. I membri del servizio di
prevenzione e protezione devono possedere le capacità e requisiti previsti dall’art. 32 e
cioè:
• essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
• per svolgere la funzione di responsbile del servizio di prevenzione e protezione,
oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione
dei rischi, di oranizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono svolgere la
a cura di Marta Armellini
5
funzione di responsabile anche coloro che sono laureati in una delle materie
previste dal comma 5 dell’art. 32.
Il servizio di prevenzione e protezione provvede all’individuazione dei fattori rischio,
alla valutazione dei rischi, a proporre i programmi di formazione e di informazione per i
lavoratori; in pratica fa ciò che spetta al datore di lavoro e che egli non può (o non sa) fare
poiché si occupa dell’azienda.
2.5 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è l’unica figura di rappresentanza e
di tutela per i lavoratori. Quelle trattati fino ad ora, infatti, sono tutti soggetti nominati dal
datore di lavoro: sia il medico competente che i membri del servizio di protezione e
protezione.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, infatti, è eletto o
designato all’interno dell’azienda dai lavoratori stessi. Nelle aziende con
meno di 15 dipendenti, l’R.L.S. è eletto o designato all’interno dell’azienda;
nelle aziende con più di 15 dipedenti, l’R.L.S. è eletto o designato all’interno
delle rappresentanze sindacali, ma in mancanza di queste, viene eletto
direttamente.
Rispetto al vecchio D.Lgs. 626/94, il Testo Unico introduce alcune importanti
novità:
• nelle aziende in cui non vi sono gli R.L.S. i lavoratori possono rivolgersi al
rappresentante dei lavoratori territoriale. Il rappresentante dei lavoratori
territoriale si occupa di tutte le aziende di quel comparto in un determinato territorio;
nelle aziende
• nelle aziende situate in contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più
aziende o cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno oppure nei siti produttivi complessi
con problemtiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente superiori a 500, è prevista l’istituzione di un rappresentante di sito. Il
compito del rappresentante di sito è quello di coordinare e di supervisionare l’attività dei
vari rappresentanti dei lavoratori presenti nelle aziende;
• inoltre, nelle aziende in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza, il datore di
lavore deve contribuire con un versamento di 2 ore lavorative al fondo di sostegno alle
piccole e medie imprese fondo che ha come compito quello di istitutire i rappresentanti
territoriali e di finanziare la loro formazione.
Queste innovazioni si sono rese necessarie poiché, anche se la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza era prevista anche dal vecchio decreto 626,
in moltissime aziende non era mai stato nominato o eletto dai lavoratori (si parla del 97%
delle imprese con meno di 10 dipendenti che però sono quelle in cui si verifica il 60% degli
infortuni mortali, in pratica molti lavoratori non sono neanche al corrente di aver diritto ad
un rappresentante per la sicurezza, altre volte sono convinti di averlo poiché lo confondono
con il rappresentante sindacale).
2.5.1. Che cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Di seguito elencati alcuni delle principali attribuzione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a cura di Marta Armellini
6
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni anche a quei luoghi in cui
alcuni tipi di lavoratori non sono ammessi;
• è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla
programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione dei rischi
nell’azienda;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevezione
• è consultato in merito alle attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
all’evacuazione dei luoghi di lavoro;
• è consultato in merito alla designazione del medico competente;
• riceve una formazione adeguata (secondo quanto previsto dal Testo Unico);
• partecipa alla riunione periodica che si svolge tra tutti i soggetti coinvolti nella
sicurezza;
• riceve copia del documento della valutazione dei rischi;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione attuate dal datore di lavoro non siano idonee.
Il lavoratore ricorre al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza qualora riscontri
delle anomalie oppure qualora voglia essere informato rispetto alla normativa in vigore
o alla valutazione dei rischi, insomma, ogni qual volta ci siano problemi. Il
rappresentante dei lavoratori si attiva per risolvere questi problemi, se non è presente,
il lavoratore deve agire da solo.
L’R.L.S. svolge i propri compiti durante l’orario di lavoro usufruendo di particolari
permessi retribuiti, il datore di lavoro deve fornirgli i mezzi e gli spazi necessari per
l’esercizio delle sue funzioni e deve garantirgli l’accesso a tutti i dati necessari allo
svolgimento dei suoi compiti. Egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
2.6 Il lavoratore (art. 20).
Come abbiamo visto fino ad ora, tutto il sistema della sicurezza in azienda ruota
attorno al lavoratore nel senso di favorire buone e sicure condizioni di lavoro attraverso
l’istituzione di obblighi in cui sono soinvolti diversi soggetti, tra questi soggetti vi è anche il
lavoratore stesso. Infatti, se è vero che il datore di lavoro deve predisporre tutti le
condizioni affinché i rischi vengano ridotti, è anche vero che il lavoratore deve comportarsi
in modo da rispettare le prescrizioni che la legge impone.
In particolare deve:
• contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della
sicurezza;
• osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai
fini della protezione individuale e collettiva;
• utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e delle attrezzzature adoperandosi direttamente, nell’ambito
a cura di Marta Armellini
7
•
•
•
•
•
delle proprie competenze e possibilità, alla rimozione del pericolo in caso di
urgenza;
dare notizia delle eventuali deficienze di cui sopra al Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza;
non rimuovere o modificare le attrezzature;
non compiere manovre che non rientrano tra i suoi compiti;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunue
disposti dal medico competente.
3. Le principali attività previste.
3.1 La valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi è un documento redatto dal datore di lavoro.
Esso ha come oggetto “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte e garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
In particolare, la valutazione dei rischi deve riguardare non solo i rischi correlati allo
specifi
co lavoro che viene svolto all’interno dell’azienda, ma anche i rischi collegati allo stress,
nonché i rischi connessi alle differenze di genere, di età e legati alla provenienza da altri
paesi.
In altre parole, la valutazione dei rischi prende in esame tutte le attività svolte dal
lavoratore all’interno dell’azienda e, per ciascuna di esse, indica il grado di rischiosità e le
attività da porre in essere per evitare che si verifichi un danno.
Sotto i dieci addetti e sotto i cinquanta addetti è possibile usufruire di procedure
standardizzate, tranne che nelle aziende di particolare pericolosità.
Quando viene fatta la valutazione dei rischi?
La valutazione viene fatta una prima volta alla creazione dell’impresa e poi ogni
qualvolta vengano modificati i processi produttivi oppure l’organizzazione del lavoro, a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono
essere aggiornate.
Una copia della valutazione dei rischi viene consegnata al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza ed una copia è sempre a disposizione dei lavoratori per essere
consultata.
Il fatto che il datore di lavoro elabori il documento di valutazione dei rischi non lo
esime dall’informare e dal formare i lavoratori: in altre parole non è sufficiente aver
redatto la valutazione ed averla fatta leggere ai lavoratori, essi devono essere addestrati in
maniera efficace all’utilizzo delle varie attrezzature e devono essere formati ad espletare le
varie attività.
a cura di Marta Armellini
8
3.2 Attività di informazione e di formazione.
3.2.1. Informazione.
Il datore di lavoro deve provvedere ad informare il lavoratore in merito:
1) ai rischi per la salute connessi all’attività dell’impresa in
generale;
2) alle procedure antincendio, di pronto soccorso e di emergenza;
3) al nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione;
4) ai rischi specifici connessi alla mansione alla quale il lavoratore
è addetto;
5) ai pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi.
Il contenuto delle informazioni deve essere facilmente comprensibile e se riguarda
lavoratori immigrati deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua.
3.2.2.Formazione.
Mentre l’informazione consiste nel dare notizie riguardo a determinati fatti, per
iscritto, la formazione è un vero e proprio addestramento che ha come scopo il
raggiungimento di specifiche competenze e lo sviluppo di determinate capacità. Per questo
motivo il datore di lavoro deve fare in modo che l’addestramento venga effettuato da una
persona esperta ed all’interno del luogo di lavoro. In particolare la formazione e
l’addestramento devono avvenire:
1) alla momento della costituzione del rapporto di lavoro;
2) al momento del trasferimento o del cambiamento di mansioni del lavoratori;
3) al momento dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie,
di nuove sostanze o preparati pericolosi.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e,
VIGILANZA
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta:
1. dall’azienda sanitaria locale competente per territorio;
2. per quanto di specifica competenza dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
a cura di Marta Armellini
9
Scarica