L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI L’accesso: coordinate generali • Consiste nel diritto ad essere informati degli atti e dei procedimenti che possono incidere sulla sfera giuridica del soggetto al fine di consentirgli le dovute difese. ( Cons. St. Sez IV, n. 984 del 2000) DISCIPLINA NORMATIVA: artt. 22 - 27 della L. n. 241 del 1990 • La legge n. 241/1990 è la legge sul procedimento amministrativo. • Questa legge è una grande conquista perché prima del 1990 l’attività amministrativa era un’attività settoriale: non c’era una base di principi ordinatori comune a tutti. PRIMA DELLA LEGGE N. 241/90 • operava l’art. 15 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 che, imponeva all’impiegato il segreto d’ufficio in vista dell'eventuale nocumento (pregiudizio) derivante all'Amministrazione o a terzi dalla divulgazione di atti. • Il segreto d’ufficio aveva diffuso un atteggiamento di segretezza in forza del quale le copie degli atti e dei documenti delle P.A. erano rilasciati con molte difficoltà o addirittura non venivano rilasciati. DOPO LA LEGGE N. 241/90 • Vi è stato un cambiamento netto rispetto al passato. • Infatti, la previsione sul diritto di accesso serve a rendere conoscibile tutti i momenti e tutti i passaggi in cui si esplica l’azione amministrativa (a tal proposito si è parlato di p.a. quale casa di vetro) • In questo modo si è cercato di favorire una più facile e immediata controllabilità sullo svolgimento dell'attività amministrativa e sulla conformità della stessa all’interesse generale (processo di democratizzazione dell’amministrazione) (...Segue) la conoscibilità diventa la regola e il segreto diventa l’eccezione. • Sentenza n. 5 del 1997 dell’ Ad. Ple. Del Cons.St. • “Se finora il segreto era la regola e la pubblicità l'eccezione, ora è vero il contrario.... di fronte all'esercizio del diritto di accesso, è la Pubblica amministrazione che deve giustificare il proprio rifiuto all'accesso”. PRINCIPI COLLEGATI AL DIRITTO DI ACCESSO • Il diritto di accesso rientra tra le norme della legge 241 del 1990 che sono volte a garantire il principio di trasparenza ( ..segue): altri principi collegati all’accesso • DIRITTO DI INFORMAZIONE: Art 21 Cost: l’informazione è necessario presupposto dell’espressione del proprio pensiero • BUON ANDAMENTO e IMPARZIALITÀ della p.a.: Art 97 Cost. • DIRITTO DI DIFESA: Art. 24 e 113 Cost non è possibile far valere i propri diritti e interessi legittimi in giudizio senza conoscere gli atti ed i provvedimenti dai quali è derivata la lesione PROFILI DI RITO ESAME DELLA DISCIPLINA POSITIVA: 1. NOZIONE ( in che cosa consiste il diritto di accesso) 2. SOGGETTI LEGITTIMATI 3. INTERESSE ALL’ACCESSO 4. NATURA GIURIDICA 5. SOGGETTI OBBLIGATI A CONSENTIRE L’ACCESSO 6. OGGETTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO 7. CONTROINTERESSATI 7. PROCEDIMENTO 8. TUTELA GIURISDIZIONALE NOZIONE Art. 22, comma 1, Legge n. 241/1990 Il diritto di accesso comporta la possibilità degli interessati 1. “prendere visione” (gratuitamente) 2. e di “estrarre una copia dei documenti amministrativi” ( la copia è subordinata al solo costo di riproduzione) SOGGETTI LEGITTIMATI • “tutti i soggetti privati”, • Mario Nigro, padre della legge 241/90, voleva il riconoscimento della c.d. istruttoria pubblica, cioè chiunque avrebbe potuto conoscere i documenti della PA. Poi si scelse una soluzione compromissoria, cioè si accede ma solo da parte degli interessati. • quindi anche se la legge parla di “tutti i soggetti privati” in realtà possono accedere solo quelli che hanno un interesse collegato all’istanza di accesso. L’INTERESSE ALL’ACCESSO • DIRETTO, l’istante agisce per la cura di una propria posizione • CONCRETO, collegato ad un bisogno reale • ATTUALE, con riferimento alla presentazione dell’istanza • L’assenza di uno di questi tre requisiti deve determinare l’amministrazione sanitaria a rigettare la domanda del soggetto interessato all’accesso. ( ...Segue) l’interesse • Deve essere chiaramente percepibile ( es tar Lombardia, milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 50) cioè chi riceve l’accesso deve capire subito che c’è un interesse all’accesso • Il diritto di accesso non si estende fino al punto da integrare un generalizzato conferimento di poteri ispettivi sull’ esecuzione dell’operato della p.a. ( Cons. st., sez IV, n. 1402 del 2012) vedi lorenzotti parte evidenziata in giallo..sentenze OLTRE AI SOGGETTI PRIVATI SONO LEGITTIMATI ALL’ACCESSO ANCHE • I portatori di “ interessi pubblici e diffusi” • In realtà, non si tratta di interessi diffusi ma di interessi colletti (es. le associazioni, i comitati, i partiti politi..) • Perché gli interessi collettivi sono interessi imputati ad un ente (associazione, partito politico, ...). E proprio per questo possono accedere ai documenti amministrativi. ( ...SEGUE) LE P..A. RIENTRANO NEL NOVERO DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’ACCESSO? • Secondo le norme che seguono non è ammessa l’applicabilità dell’istituto dell’accesso anche nei confronti dei soggetti pubblici aspiranti all’acquisizione dei documenti in un’altra amministrazione : • L’art 22, comma 1, della l. n. 241/1990 facendo esclusivo riferimento ai “soggetti privati” sembra escludere dal novero degli interessati all’accesso le Amministrazioni pubbliche. • DPR n. 445 del 2000 “l’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici ...si informa al principio della leale collaborazione” (..segue) secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato • Cons St. sez V, 7 novembre 2008, n. 5573 e Cons. St. sez v, 27 maggio 2011, n. 3190, che afferma l’applicabilità dell’istituto dell’accesso anche nei confronti dei soggetti pubblici aspiranti all’acquisizione dei documenti in un’altra amministrazione “ atteso che l’art 22 , comma1 , della legge n. 241 del 1990 annovera tra i soggetti interessati anche i portatori di interessi pubblici, anche un soggetto pubblico può quindi avvalersi, ove ritenga, dell’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi”. NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCESSO L’accesso è un diritto oppure è un interesse legittimo? Nel nostro ordinamento esistono due posizioni: 1. i diritti : posizione piena che spetta a chiunque 2. gli interessi legittimi : posizione di aspettativa che spetta solamente a coloro che entrano in contatto con la p.a. ( io vorrei un’autorizzazione...io vorrei una concessione ...io vorrei superare l’esame..) • Il diritto di accesso non è un diritto ma è un interesse legittimo: Se fosse un diritto sarebbe riconosciuto a tutti e invece è riconosciuto solo a chi ha un interesse qualificato. • L’accesso attribuisce quindi l’interesse a che l’amministrazione mi consenta di conoscere i documenti in quanto io sono direttamente interessato a quella procedura. • • • • ( ...SEGUE) GLI INTERESSI LEGITTIMI POSSONO ESSERE DI DUE TIPI • Interessi legittimi oppositivi : consentono ai privati di tutelare il proprio patrimonio giuridico dall’azione intrusiva della p.a. ( es: ho un interesse legittimo oppositivo di fronte ad un’azione di espropriazione) • Interessi legittimi pretensivi : consente ai privati di sollecitare l’azione della p.a. diretta all’ampliamento del loro patrimonio giuridico ( es. ho un interesse legittimo pretensivo quando chiedo una concessione) L’ACCESSO È UN INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO • Il diritto di accesso non è un diritto ma è un interesse legittimo : ho interesse che l’amministrazione consenta che io acceda a documenti in quanto io sono direttamente interessato a quella procedura ...a che serve sapere che l’accesso è un interesse legittimo pretensivo ( e non un diritto) ? • Se la p.a. viola un interesse pretensivo (di pretesa alla legittimità dell’azione), può essere condannata al risarcimento dei danni a seguito della sentenza di condanna del giudice amm. • E’ sufficiente una mera lesione formale di questi interessi perché ci sia una condanna? • No. La Sent del ’99 ha stabilito che occorre il giudizio di spettanza: il privato che propone il ricorso deve dimostrare che se non ci fosse stata quella lesione avrebbe ottenuto ciò che gli spettava. Quindi occorre il giudizio prognostico, o di spettanza, probabilistico • SOGGETTI OBBLIGATI A COSENTIRE L’ACCESSO • - le pubbliche amministrazioni • - Le aziende autonome e speciali • - gli enti pubblici e gestori di pubblici servizi ( per es. le strutture accreditate... le poste italiane.. l’anas, ) PROBLEMA: l’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento oppure all’amministrazione che detiene il documento? • Il problema si pone quando lo stesso atto è detenuto da più di un ente o azienda del SSN . • Il criterio per individuare l’amministrazione obbligata all’esibizione è quello della formazione del documento . L’ OGGETTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO • L’oggetto dell’istanza di accesso è Il “documento” • Per documento s’intende ogni atto detenuto dalla p.a. ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti detenuti dalla p.a. • Sono compresi anche gli atti di diritto privato della p.a. (es. contratti e accordi) IL PROCEDIMENTO • Il procedimento di accesso può avere inizio attraverso: • - una istanza informale. Essa consiste in una richiesta anche verbale (con alcune indicazioni essenziali sui documenti da vedere e fotocopiare) da sottoporre all’esame immediato della P.A., senza formalità; • - una istanza formale. Può essere sempre prescelta dall'interessato.L’istanza formale è necessaria qualora non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, ecc. DOPI LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA LA P.A. PUÒ • consentire l’accesso • Rifiutare l’accesso • Restare inerte (silenzio – diniego che si forma se la p.a. non risponde entro 30 giorni dall’istanza) • Differire l’accesso ( obbligo di motivazione dalla quale devono risultare gli interessi che s’intendono tutelare nonché la temporaneità della stessa tutela per evitare che si tratti di dilatazioni puramente defatigatorie) • Limitare l’accesso FORME DI TUTELA IN CASO DI RIFIUTO (ESPRESSO O TACITO) E IN CASO DI DIFFERIMENTO • Ci sono tre forme di tutela, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso: • PRIMA FORMA DI TUTELA RICORSO AL TAR • il richiedente può presentare ricorso al TAR nel termine di 30 giorni. • Il TAR, decide in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. • La decisione del TAR è appellabile, entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini di cui sopra. • Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. (...segue) Il ricorso al TAR • Lo svolgimento del processo in materia di accesso è disciplinato dall’art. 116 del codice del processo amministrativo: • L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. • Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. SECONDA FORMA DI TUTELA ( SOLO PER GLI ATTI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI) • il richiedente, nello stesso termine di trenta giorni può rivolgersi al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. • Se non esiste il difensore civico comunale, può rivolgersi a quello provinciale. Se non esiste quello provinciale, può rivolgersi al difensore civico regionale. Non esiste il difensore civico nazionale TERZA FORMA DI TUTELA ( SOLO ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO) • Il richiedente, nei confronti degli può rivolgersi alla Commissione nazionale per l'accesso di cui all'art. 27 della legge 241/1990. • Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. • Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. • Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano alla P.A. che ha disposto detto diniego o detto differimento. • Se la P.A. non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. CASI DI ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO CHE DETERMINANO IL DINIEGO OPPURE LA LIMITAZIONE DELL’ ACCESSO. • I casi in cui non è ammissibile il diritto di accesso sono previsti dall’art. 24 della legge 241/1990. • Si tratta di quattro ipotesi: • a) documenti coperti da segreto di Stato oppure da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge; • b) procedimenti regolano; tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li atti e di • c) procedimenti della pubblica amministrazione diretti all'emanazione di normativi, amministrativi generali, di programmazione, per i quali restano ferme regolano; pianificazione le particolari norme che li • d) procedimenti selettivi, limitatamente ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale che riguardano soggetti terzi. • IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA PRIVACY (RISERVATEZZA) • Il problema tra diritto di accesso e privacy si pone quando ci sono dei controinteressati ossia dei soggetti che hanno un interesse differenziato e oppositivo rispetto a quello vantato dall’istante • Spetta all’amministrazione sanitaria il compito di procedere alla loro individuazione • I controinteressati sono individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il loro diritto alla riservatezza • L’amministrazione deve comunicare ai controinteressati la presentazione dell’istanza di accesso. Entro 10 gironi dal ricevimento della comunicazione i controinteressati potranno presentare motivata opposizione, anche per via telematica, all’istanza di accesso. LA LEGGE TENDE A FAR PREVALERE IL DIRITTO DI ACCESSO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY. • TUTTAVIA CI SONO DEI LIMITI A QUESTA PREVALENZA: • 1) l'accesso ai documenti amministrativi deve essere necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici; • 2) e se si tratta di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile. ..( segue) quando si tratta di documenti che possono rivelare i dati sensibili • il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato”. (art. 60 del d. lgs. 196/2003) • concetto poi ulteriormente specificato dall'art. 92 del medesimo codice di regolamentazione del diritto di accesso. • Un diritto può essere considerato di “pari rango” rispetto a quello della privacy sulla salute « solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità, o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili » ...alcuni esempi di diritti che giustificano la prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto di proprietà la libertà personale (anche come libertà disposizione del proprio corpo), • la libertà di riunione e di associazione, • la libertà di manifestare il proprio pensiero, • libertà di iniziativa economica. • • • • di ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI • cartella clinica • dati personali proprio o del defunto • atti concorsuali e agli atti di gara L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA • “La cartella clinica indica il chi, perché, quando e come dell’assistenza al paziente nel corso dell’ospedalizzazione” (linee guisa del Ministero della Salute, 17 giugno del 1992) • La cartella clinica è una sorta di diario della salute attraverso il quale è possibile definire il quadro complessivo della salute di una persona. • Per la giurisprudenza, la cartella clinica è un atto pubblico, esplicazione di un potere certificatorio. ( ....SEGUE) L’ACCESSO ALLA CARETLLA CLINICA DA PARTE DI UN TERZO • Il problema è stabilire quale comportamento dovrà tenere l’amministrazione sanitaria in caso di richiesta di accesso da parte di un terzo alla cartella clinica • In questo caso il diritto di accesso del terzo potrebbe scontrarsi con il diritto alla riservatezza perché il terzo attraverso l’accesso alla cartella clinica andrebbe a conoscere dati sensibili (o sensibilissimi) di un’altra persona. L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA DELLA MOGLIE - Il marito chiede l’accesso alla cartella clinica della moglie - Il diritto di accesso del marito si scontra con il diritto alla riservatezza della moglie - Nel caso concreto il marito asseriva che la moglie era affetta da disturbi psichici. - Il motivo dell’accesso riguardava la possibilità di far valere la nullità del vincolo religioso alle competenti autorità ecclesiastiche. CONS ST. SEZ. V, N. 7166/2010 • Il diritto sotteso all’accesso è rappresentato dal diritto di conoscere se si è legati da un valido vincolo coniugale. • Il diritto alla validità del vincolo coniugale è un diritto della persona di pari rango a quello alla riservatezza • Per questo tra il diritto all’accesso ( del marito) e il diritto alla riservatezza ( della moglie) prevale il diritto di accesso. RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI SANITARI DEI PROPRI ASCENDENTI • Un soggetto affetto da una grave patologia trasmissibile in via ereditaria chiedeva l’accesso ad alcuni documenti sanitari quali, il certificato di assistenza al parto e il registro delle nascite. • Il diritto di accesso del malato si scontra con il diritto alla riservatezza dei suoi ascendenti • Il motivo dell’accesso riguardava la necessità che il malato potesse trasmettere la malattia ad altri CONS. ST. SEZ., SEZ V, N. 6960 DEL 2010 • Il diritto sotteso all’accesso è la tutela della salute • Il diritto alla salute è un diritto personale e quindi di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza • Per questo tra il diritto all’accesso ( del malato) e il diritto alla riservatezza (dei discendenti) dovrebbe prevale il diritto all’accesso ( secondo la regola fissata dall’art 60 del codice della privacy). • • Ma ove i diritti in contrasto ( diritto all’accesso e diritto alla riservatezza) si possono contemperare i giudici cercano di non sacrificare totalmente la riservatezza a favore del diritto di accesso. (...segue) bilanciamento tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza • In tal caso infatti “non potendo disconoscersi che la richiesta di accesso ai documenti era finalizzata a consentire lo svolgimento delle indagini cliniche indispensabili per l'esercizio e la tutela del diritto alla salute, il contrapposto diritto alla riservatezza poteva essere tutelato ponendo • "...a carico della direzione sanitaria dell'azienda l'onere di procedere ad effettuare gli accertamenti sanitari richiesti per la definizione della patologia in oggetto, così come certificata dal ricorrente medesimo, individuando il soggetto dalle cartelle cliniche in possesso, senza, tuttavia, divulgare l'identità della persona interessata”. ...Del resto, secondo quanto disposto dall'articolo 93 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, • il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabili la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento (comma 1), mentre durante tale periodo la richiesta può essere accolta relativamente alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che questa sia identificabile. RICHIESTA DI ACCESSO FINALIZZATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA PERDITA DEL FAMILIARE. • Il Sign. F. Tizio muore in un incidente stradale. • La moglie e la figlia di Tizio avrebbero informalmente appreso che, al momento del tragico accadimento, il sig. F. stava svolgendo delle terapie fisioterapiche a seguito di un intervento subito all'arto inferiore destro. • Poiché tale circostanza avrebbe potuto influire sulla capacità di reazione del conducente e determinato una dinamica dell'incidente diversa da quella ricostruita in sede penale e da sempre censurata dalle eredi, queste ultime hanno esercitato il diritto d'accesso presso l'Ospedale, al fine di entrare nella disponibilità della cartella clinica relativa al suddetto ipotizzato intervento subito dal sig. F.. TAR LOMBARDIA , BRESCIA, SEZ. II, 13 LUGLIO 2011, N. 1043 • La richiesta di accesso viene negata • Secondo il Giudice il diniego è legittimo perché sarebbe scaturito dalla considerazione secondo cui il “diritto al risarcimento del danno fatto valere in sede giudiziaria, non rientrerebbe tra i diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili e, quindi, allo stesso non può essere riconosciuto quel rango paritario che consentirebbe il sacrificio del diritto alla riservatezza”. L’ACCESSO AGLI ATTI CONCORSUALI • Un ulteriore ambito in cui il diritto di accesso si scontra con il diritto alla riservatezza è quello relativo alle procedure concorsuali • Soggetti legittimati all’accesso agli atti concorsuali sono i partecipanti alla selezione • L’ambito oggettivo dell’accesso riguarda non solo gli atti direttamente pertinenti all’istante, bensì anche quelli consequenziali o connessi. RISULTA RECESSIVA L’ESIGENZA DI RISERVATEZZA A TUTELA DEI TERZI. • Sia perché i concorrenti una volta prendendo parte alla selezione hanno acconsentito a misurarsi in una competizione basata sulla comparazione delle diverse situazioni. • Sia perché gli atti oggetto dell’accesso una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti. • A titolo di esempio. Sarebbe illegittimo il comportamento di un’amministrazione sanitaria che limitasse il diritto di accesso ad alcuni soltanto degli elaborati degli altri candidati escludendo la visione per i rimanenti , anch’essi richiesti nella domanda di accesso (Tar., Lazio, Roma, sez. I-bis, 17 dicembre 2010, n. 37114). CONS. ST. , SEZ VI, 27 OTTOBRE 2006, 6440 “Non v'è dubbio pertanto che la sig.a XXX, chiedendo di accedere alla documentazione concernente lo stato di salute del genitore cui la controinteressata ha dichiarato di prestare assistenza, agisse a tutela del proprio diritto al lavoro ( ex art. 4 Cost.), e dunque di un diritto al quale va riconosciuto senz'altro un rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti la salute, come ha esattamente statuito il giudice di prime cure” ESEMPIO ISTANZA DI ACCESSO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RICHIESTA DI COPIA DI DOCUMENTAZIONE CLINICA Io sottoscritto, Nome____________________Cognome______________________nato/a Prov._______residente in____________________________ Prov._____ ___________n. ________ C.A.P.__________tel.___________ in qualità di: CHIEDO copia della seguente documentazione clinica intestata a: il__________a_______________ via ________________________ Nome_________________________ Cognome___________________________nato/a il______________ a_____________________________ Prov._______ residente in_______________________________ Prov._____via___________________________________n.________C.A.P.__________ TIPOLOGIA: □CARTELLA CLINICA □ALTRO (pellicola radiografica, referti, ecc.) __________________ E che la predetta documentazione mi venga rilasciata con: □ procedura ordinaria (30 giorni dalla ricezione della richiesta) □ urgenza (5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta) e che la stessa venga □ spedita a mezzo raccomandata a.r. con onere della spesa postale a mio carico: Nome________________Cognome____________________Via____________________________ ___n.___Comune____________________________Prov.__________C.A.P.___________ tel.______________ □ consegnata personalmente o □ a mio delegato (allego delega), presso il competente ufficio del ................... Allego fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. ( nel caso di richiesta tramite posta o fax) In caso di mancato ritiro accetta che gli venga inviato a domicilio con spese postali a proprio carico. Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acconsente a che i propri dati siano trattati o possano essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. Allegato C REPARTO/SERVIZIO PERIODO DI RICOVERO NUMERO COPIE ______________________________ (luogo e data) Il dichiarante ___________________________ (firma per esteso e leggibile)