L’ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
L’accesso: coordinate generali
• Consiste nel diritto ad essere informati degli atti e
dei procedimenti che possono incidere sulla sfera
giuridica del soggetto al fine di consentirgli le
dovute difese. ( Cons. St. Sez IV, n. 984 del 2000)
DISCIPLINA NORMATIVA:
artt. 22 - 27 della L. n. 241 del 1990
• La legge n. 241/1990 è la legge sul procedimento
amministrativo.
• Questa legge è una grande conquista perché
prima del 1990 l’attività amministrativa era
un’attività settoriale: non c’era una base di
principi ordinatori comune a tutti.
PRIMA DELLA LEGGE N. 241/90
• operava l’art. 15 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 che,
imponeva all’impiegato il segreto d’ufficio in vista
dell'eventuale nocumento (pregiudizio) derivante
all'Amministrazione o a terzi dalla divulgazione di
atti.
• Il segreto d’ufficio aveva diffuso un atteggiamento
di segretezza in forza del quale le copie degli atti e
dei documenti delle P.A. erano rilasciati con molte
difficoltà o addirittura non venivano rilasciati.
DOPO LA LEGGE N. 241/90
• Vi è stato un cambiamento netto rispetto al passato.
• Infatti, la previsione sul diritto di accesso serve a
rendere conoscibile tutti i momenti e tutti i passaggi in
cui si esplica l’azione amministrativa (a tal proposito si
è parlato di p.a. quale casa di vetro)
• In questo modo si è cercato di favorire una più facile
e
immediata
controllabilità
sullo
svolgimento
dell'attività amministrativa e sulla conformità della
stessa
all’interesse
generale
(processo
di
democratizzazione dell’amministrazione)
(...Segue) la conoscibilità diventa la regola e
il segreto diventa l’eccezione.
• Sentenza n. 5 del 1997 dell’ Ad. Ple. Del Cons.St.
• “Se finora il segreto era la regola e la pubblicità
l'eccezione, ora è vero il contrario.... di fronte
all'esercizio del diritto di accesso, è la Pubblica
amministrazione che deve giustificare il proprio
rifiuto all'accesso”.
PRINCIPI COLLEGATI AL DIRITTO DI ACCESSO
• Il diritto di accesso rientra tra le
norme della legge 241 del 1990
che sono volte a garantire il
principio di trasparenza
( ..segue): altri principi collegati all’accesso
• DIRITTO DI INFORMAZIONE: Art 21 Cost: l’informazione è
necessario presupposto dell’espressione del proprio
pensiero
• BUON ANDAMENTO e IMPARZIALITÀ della p.a.: Art 97
Cost.
• DIRITTO DI DIFESA: Art. 24 e 113 Cost non è possibile far
valere i propri diritti e interessi legittimi in giudizio senza
conoscere gli atti ed i provvedimenti dai quali è derivata
la lesione
PROFILI DI RITO
ESAME DELLA DISCIPLINA POSITIVA:
1. NOZIONE ( in che cosa consiste il diritto di accesso)
2. SOGGETTI LEGITTIMATI
3. INTERESSE ALL’ACCESSO
4. NATURA GIURIDICA
5. SOGGETTI OBBLIGATI A CONSENTIRE L’ACCESSO
6. OGGETTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO
7. CONTROINTERESSATI
7. PROCEDIMENTO
8. TUTELA GIURISDIZIONALE
NOZIONE
Art. 22, comma 1, Legge n. 241/1990
Il diritto di accesso comporta la possibilità degli
interessati
1. “prendere visione” (gratuitamente)
2. e di “estrarre una copia dei documenti
amministrativi” ( la copia è subordinata al solo costo
di riproduzione)
SOGGETTI LEGITTIMATI
• “tutti i soggetti privati”,
• Mario Nigro, padre della legge 241/90, voleva il
riconoscimento della c.d. istruttoria pubblica, cioè
chiunque avrebbe potuto conoscere i documenti
della PA. Poi si scelse una soluzione compromissoria,
cioè si accede ma solo da parte degli interessati.
• quindi anche se la legge parla di “tutti i soggetti
privati” in realtà possono accedere solo quelli che
hanno un interesse collegato all’istanza di accesso.
L’INTERESSE ALL’ACCESSO
• DIRETTO, l’istante agisce per la cura di una propria
posizione
• CONCRETO, collegato ad un bisogno reale
• ATTUALE, con riferimento alla presentazione dell’istanza
• L’assenza di uno di questi tre requisiti deve determinare
l’amministrazione sanitaria a rigettare la domanda del
soggetto interessato all’accesso.
( ...Segue) l’interesse
• Deve essere chiaramente percepibile ( es tar
Lombardia, milano, sez. III, 3 marzo 2010, n. 50) cioè
chi riceve l’accesso deve capire subito che c’è un
interesse all’accesso
• Il diritto di accesso non si estende fino al punto da
integrare un generalizzato conferimento di poteri
ispettivi sull’ esecuzione dell’operato della p.a. (
Cons. st., sez IV, n. 1402 del 2012) vedi lorenzotti
parte evidenziata in giallo..sentenze
OLTRE AI SOGGETTI PRIVATI
SONO LEGITTIMATI ALL’ACCESSO ANCHE
• I portatori di “ interessi pubblici e diffusi”
• In realtà, non si tratta di interessi diffusi ma di
interessi colletti (es. le associazioni, i comitati, i
partiti politi..)
• Perché gli interessi collettivi sono interessi imputati
ad un ente (associazione, partito politico, ...). E
proprio per questo possono accedere ai documenti
amministrativi.
( ...SEGUE) LE P..A. RIENTRANO NEL NOVERO DEI SOGGETTI
LEGITTIMATI ALL’ACCESSO?
• Secondo le norme che seguono non è ammessa
l’applicabilità dell’istituto dell’accesso anche nei
confronti dei soggetti pubblici aspiranti all’acquisizione
dei documenti in un’altra amministrazione :
• L’art 22, comma 1, della l. n. 241/1990 facendo esclusivo
riferimento ai “soggetti privati” sembra escludere dal
novero degli interessati all’accesso le Amministrazioni
pubbliche.
• DPR n. 445 del 2000 “l’acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici ...si informa al
principio della leale collaborazione”
(..segue) secondo la giurisprudenza del
Consiglio di Stato
• Cons St. sez V, 7 novembre 2008, n. 5573 e Cons. St.
sez v, 27 maggio 2011, n. 3190, che afferma
l’applicabilità dell’istituto dell’accesso anche nei
confronti
dei
soggetti
pubblici
aspiranti
all’acquisizione
dei
documenti
in
un’altra
amministrazione “ atteso che l’art 22 , comma1 ,
della legge n. 241 del 1990 annovera tra i soggetti
interessati anche i portatori di interessi pubblici,
anche un soggetto pubblico può quindi avvalersi,
ove ritenga, dell’istituto dell’accesso ai documenti
amministrativi”.
NATURA GIURIDICA
DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’accesso è un diritto oppure è un interesse legittimo?
Nel nostro ordinamento esistono due posizioni:
1. i diritti : posizione piena che spetta a chiunque
2. gli interessi legittimi : posizione di aspettativa che spetta
solamente a coloro che entrano in contatto con la p.a. ( io
vorrei un’autorizzazione...io vorrei una concessione ...io vorrei
superare l’esame..)
• Il diritto di accesso non è un diritto ma è un interesse legittimo:
Se fosse un diritto sarebbe riconosciuto a tutti e invece è
riconosciuto solo a chi ha un interesse qualificato.
• L’accesso attribuisce quindi l’interesse a che l’amministrazione
mi consenta di conoscere i documenti in quanto io sono
direttamente interessato a quella procedura.
•
•
•
•
( ...SEGUE) GLI INTERESSI LEGITTIMI
POSSONO ESSERE DI DUE TIPI
• Interessi legittimi oppositivi : consentono ai privati di
tutelare il proprio patrimonio giuridico dall’azione
intrusiva della p.a. ( es: ho un interesse legittimo
oppositivo di fronte ad un’azione di espropriazione)
• Interessi legittimi pretensivi : consente ai privati di
sollecitare l’azione della p.a. diretta
all’ampliamento del loro patrimonio giuridico ( es.
ho un interesse legittimo pretensivo quando chiedo
una concessione)
L’ACCESSO È UN
INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO
• Il diritto di accesso non è un diritto ma è un interesse
legittimo : ho interesse che l’amministrazione
consenta che io acceda a documenti in quanto io
sono direttamente interessato a quella procedura
...a che serve sapere che l’accesso è un
interesse legittimo pretensivo
( e non un diritto) ?
• Se la p.a. viola un interesse pretensivo (di pretesa alla
legittimità
dell’azione), può
essere
condannata
al
risarcimento dei danni a seguito della sentenza di condanna
del giudice amm.
• E’ sufficiente una mera lesione formale di questi interessi
perché ci sia una condanna?
• No. La Sent del ’99 ha stabilito che occorre il giudizio di
spettanza: il privato che propone il ricorso deve dimostrare
che se non ci fosse stata quella lesione avrebbe ottenuto ciò
che gli spettava. Quindi occorre il giudizio prognostico, o di
spettanza, probabilistico
•
SOGGETTI OBBLIGATI
A COSENTIRE L’ACCESSO
• - le pubbliche amministrazioni
• - Le aziende autonome e speciali
• - gli enti pubblici e gestori di pubblici servizi ( per es.
le strutture accreditate... le poste italiane.. l’anas, )
PROBLEMA:
l’istanza
deve
essere
rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento oppure
all’amministrazione che detiene il documento?
• Il problema si pone quando lo stesso atto è
detenuto da più di un ente o azienda del SSN .
• Il criterio per individuare l’amministrazione obbligata
all’esibizione è quello della formazione del
documento .
L’ OGGETTO
DELL’ISTANZA DI ACCESSO
• L’oggetto dell’istanza di accesso è Il “documento”
• Per documento s’intende ogni atto detenuto dalla
p.a.
ossia
ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematografica,
elettromagnetica
o
di
qualunque altra specie del contenuto di atti
detenuti dalla p.a.
• Sono compresi anche gli atti di diritto privato della
p.a. (es. contratti e accordi)
IL PROCEDIMENTO
• Il procedimento di accesso può avere inizio
attraverso:
• - una istanza informale. Essa consiste in una richiesta
anche verbale (con alcune indicazioni essenziali sui
documenti da vedere e fotocopiare) da sottoporre
all’esame immediato della P.A., senza formalità;
• - una istanza formale. Può essere sempre prescelta
dall'interessato.L’istanza formale è necessaria
qualora non
risulti
possibile
l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale ovvero
quando sorgono dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, ecc.
DOPI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA LA P.A. PUÒ
• consentire l’accesso
• Rifiutare l’accesso
• Restare inerte (silenzio – diniego che si forma se la p.a. non
risponde entro 30 giorni dall’istanza)
• Differire l’accesso ( obbligo di motivazione dalla quale
devono risultare gli interessi che s’intendono tutelare nonché
la temporaneità della stessa tutela per evitare che si tratti di
dilatazioni puramente defatigatorie)
• Limitare l’accesso
FORME DI TUTELA
IN CASO DI RIFIUTO (ESPRESSO O TACITO)
E IN CASO DI DIFFERIMENTO
• Ci sono tre forme di tutela, in caso di diniego dell'accesso,
espresso o tacito, o di differimento dello stesso:
• PRIMA FORMA DI TUTELA  RICORSO AL TAR
• il richiedente può presentare ricorso al TAR nel termine di 30
giorni.
• Il TAR, decide in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
• La decisione del TAR è appellabile, entro 30 giorni dalla
notificazione della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le medesime modalità e negli stessi termini di cui sopra.
• Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore.
(...segue) Il ricorso al TAR
• Lo svolgimento del processo in materia di accesso
è disciplinato dall’art. 116 del codice del processo
amministrativo:
• L'amministrazione può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
• Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine
non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando,
ove occorra, le relative modalità.
SECONDA FORMA DI TUTELA
( SOLO PER GLI ATTI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI)
• il richiedente, nello stesso termine di trenta giorni
può rivolgersi al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per
l'ambito territoriale immediatamente superiore.
• Se non esiste il difensore civico comunale, può
rivolgersi a quello provinciale. Se non esiste quello
provinciale, può rivolgersi al difensore civico
regionale. Non esiste il difensore civico nazionale
TERZA FORMA DI TUTELA
( SOLO ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E
PERIFERICHE DELLO STATO)
• Il richiedente, nei confronti degli può rivolgersi alla Commissione
nazionale per l'accesso di cui all'art. 27 della legge 241/1990.
• Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
• Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto.
• Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono
illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
lo comunicano alla P.A. che ha disposto detto diniego o detto
differimento.
• Se la P.A. non emana il provvedimento confermativo motivato
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito.
CASI DI ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO
CHE DETERMINANO IL DINIEGO
OPPURE LA LIMITAZIONE DELL’ ACCESSO.
• I casi in cui non è ammissibile il diritto di accesso sono previsti dall’art. 24 della
legge 241/1990.
• Si tratta di quattro ipotesi:
• a) documenti coperti da segreto di Stato oppure da segreto o divieto di
divulgazione espressamente previsto dalla legge;
• b) procedimenti
regolano;
tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
atti
e di
• c) procedimenti della pubblica amministrazione diretti all'emanazione di
normativi, amministrativi generali, di
programmazione, per i quali restano ferme
regolano;
pianificazione
le particolari norme che li
• d) procedimenti selettivi, limitatamente ai documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale che riguardano
soggetti terzi.
•
IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA
DELLA PRIVACY (RISERVATEZZA)
• Il problema tra diritto di accesso e privacy si pone quando ci sono
dei controinteressati ossia dei soggetti che hanno un interesse
differenziato e oppositivo rispetto a quello vantato dall’istante
• Spetta all’amministrazione sanitaria il compito di procedere alla loro
individuazione
• I controinteressati sono individuati in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il
loro diritto alla riservatezza
• L’amministrazione deve comunicare ai controinteressati la
presentazione dell’istanza di accesso. Entro 10 gironi dal ricevimento
della comunicazione i controinteressati potranno presentare
motivata opposizione, anche per via telematica, all’istanza di
accesso.
LA LEGGE TENDE A FAR PREVALERE IL DIRITTO DI
ACCESSO SULLA TUTELA DELLA PRIVACY.
• TUTTAVIA CI SONO DEI LIMITI A QUESTA PREVALENZA:
• 1) l'accesso ai documenti amministrativi deve
essere necessario per curare o per difendere i
propri interessi giuridici;
• 2) e se si tratta di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti
in cui esso sia strettamente indispensabile.
..( segue) quando si tratta di documenti che
possono rivelare i dati sensibili
• il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato”. (art. 60 del d.
lgs. 196/2003)
•
concetto poi ulteriormente specificato dall'art. 92 del
medesimo codice di regolamentazione del diritto di accesso.
• Un diritto può essere considerato di “pari rango” rispetto
a quello della privacy sulla salute « solo se fa parte della
categoria dei diritti della personalità, o è compreso tra
altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili »
...alcuni esempi di diritti che giustificano la prevalenza
del diritto di accesso sulla riservatezza
diritto al lavoro,
diritto alla salute,
diritto di proprietà
la libertà personale (anche come libertà
disposizione del proprio corpo),
• la libertà di riunione e di associazione,
• la libertà di manifestare il proprio pensiero,
• libertà di iniziativa economica.
•
•
•
•
di
ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI
• cartella clinica
• dati personali proprio o del defunto
• atti concorsuali e agli atti di gara
L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA
• “La cartella clinica indica il chi, perché, quando e come
dell’assistenza
al
paziente
nel
corso
dell’ospedalizzazione” (linee guisa del Ministero della
Salute, 17 giugno del 1992)
• La cartella clinica è una sorta di diario della salute
attraverso il quale è possibile definire il quadro
complessivo della salute di una persona.
• Per la giurisprudenza, la cartella clinica è un atto
pubblico, esplicazione di un potere certificatorio.
( ....SEGUE) L’ACCESSO ALLA CARETLLA
CLINICA DA PARTE DI UN TERZO
• Il problema è stabilire quale comportamento dovrà
tenere l’amministrazione sanitaria in caso di
richiesta di accesso da parte di un terzo alla
cartella clinica
• In questo caso il diritto di accesso del terzo
potrebbe scontrarsi con il diritto alla riservatezza
perché il terzo attraverso l’accesso alla cartella
clinica andrebbe a conoscere dati sensibili (o
sensibilissimi) di un’altra persona.
L’ACCESSO ALLA CARTELLA CLINICA
DELLA MOGLIE
- Il marito chiede l’accesso alla cartella clinica della
moglie
- Il diritto di accesso del marito si scontra con il diritto alla
riservatezza della moglie
- Nel caso concreto il marito asseriva che la moglie era
affetta da disturbi psichici.
- Il motivo dell’accesso riguardava la possibilità di far
valere la nullità del vincolo religioso alle competenti
autorità ecclesiastiche.
CONS ST. SEZ. V, N. 7166/2010
• Il diritto sotteso all’accesso è rappresentato dal diritto di
conoscere se si è legati da un valido vincolo coniugale.
• Il diritto alla validità del vincolo coniugale è un diritto
della persona di pari rango a quello alla riservatezza
• Per questo tra il diritto all’accesso ( del marito) e il diritto
alla riservatezza ( della moglie) prevale il diritto di
accesso.
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
SANITARI DEI PROPRI ASCENDENTI
• Un soggetto affetto da una grave patologia
trasmissibile in via ereditaria chiedeva l’accesso ad
alcuni documenti sanitari quali, il certificato di
assistenza al parto e il registro delle nascite.
• Il diritto di accesso del malato si scontra con il diritto
alla riservatezza dei suoi ascendenti
• Il motivo dell’accesso riguardava la necessità che il
malato potesse trasmettere la malattia ad altri
CONS. ST. SEZ., SEZ V, N. 6960 DEL 2010
• Il diritto sotteso all’accesso è la tutela della salute
• Il diritto alla salute è un diritto personale e quindi di pari rango
rispetto al diritto alla riservatezza
• Per questo tra il diritto all’accesso ( del malato) e il diritto alla
riservatezza (dei discendenti) dovrebbe prevale il diritto
all’accesso ( secondo la regola fissata dall’art 60 del codice
della privacy).
•
• Ma ove i diritti in contrasto ( diritto all’accesso e diritto alla
riservatezza) si possono contemperare i giudici cercano di
non sacrificare totalmente la riservatezza a favore del diritto di
accesso.
(...segue) bilanciamento tra diritto
all’accesso e diritto alla riservatezza
• In tal caso infatti “non potendo disconoscersi che la
richiesta di accesso ai documenti era finalizzata a
consentire lo svolgimento delle indagini cliniche
indispensabili per l'esercizio e la tutela del diritto alla
salute, il contrapposto diritto alla riservatezza poteva
essere tutelato ponendo
• "...a carico della direzione sanitaria dell'azienda l'onere
di procedere ad effettuare gli accertamenti sanitari
richiesti per la definizione della patologia in oggetto,
così come certificata dal ricorrente medesimo,
individuando il soggetto dalle cartelle cliniche in
possesso, senza, tuttavia, divulgare l'identità della
persona interessata”.
...Del resto, secondo quanto disposto dall'articolo 93
del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
• il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabili la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata possono
essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse solo decorsi 100 anni dalla formazione del
documento (comma 1), mentre durante tale
periodo
la
richiesta
può
essere
accolta
relativamente alla madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata, osservando le
opportune cautele per evitare che questa sia
identificabile.
RICHIESTA
DI
ACCESSO
FINALIZZATA
AL
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA
PERDITA DEL FAMILIARE.
• Il Sign. F. Tizio muore in un incidente stradale.
• La moglie e la figlia di Tizio avrebbero informalmente appreso
che, al momento del tragico accadimento, il sig. F. stava
svolgendo delle terapie fisioterapiche a seguito di un
intervento subito all'arto inferiore destro.
• Poiché tale circostanza avrebbe potuto influire sulla capacità
di reazione del conducente e determinato una dinamica
dell'incidente diversa da quella ricostruita in sede penale e da
sempre censurata dalle eredi, queste ultime hanno esercitato
il diritto d'accesso presso l'Ospedale, al fine di entrare nella
disponibilità della cartella clinica relativa al suddetto
ipotizzato intervento subito dal sig. F..
TAR LOMBARDIA , BRESCIA, SEZ. II, 13
LUGLIO 2011, N. 1043
• La richiesta di accesso viene negata
• Secondo il Giudice il diniego è legittimo perché
sarebbe scaturito dalla considerazione secondo cui
il “diritto al risarcimento del danno fatto valere in
sede giudiziaria, non rientrerebbe tra i diritti della
personalità o altri diritti o libertà fondamentali ed
inviolabili e, quindi, allo stesso non può essere
riconosciuto
quel
rango
paritario
che
consentirebbe
il
sacrificio
del
diritto
alla
riservatezza”.
L’ACCESSO AGLI ATTI CONCORSUALI
• Un ulteriore ambito in cui il diritto di accesso si
scontra con il diritto alla riservatezza è quello
relativo alle procedure concorsuali
• Soggetti legittimati all’accesso agli atti concorsuali
sono i partecipanti alla selezione
• L’ambito oggettivo dell’accesso riguarda non solo
gli atti direttamente pertinenti all’istante, bensì
anche quelli consequenziali o connessi.
RISULTA RECESSIVA L’ESIGENZA DI
RISERVATEZZA A TUTELA DEI TERZI.
• Sia perché i concorrenti una volta prendendo parte alla
selezione hanno acconsentito a misurarsi in una competizione
basata sulla comparazione delle diverse situazioni.
• Sia perché gli atti oggetto dell’accesso una volta acquisiti alla
procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti.
• A titolo di esempio. Sarebbe illegittimo il comportamento di
un’amministrazione sanitaria che limitasse il diritto di accesso
ad alcuni soltanto degli elaborati degli altri candidati
escludendo la visione per i rimanenti , anch’essi richiesti nella
domanda di accesso
(Tar., Lazio, Roma, sez. I-bis, 17
dicembre 2010, n. 37114).
CONS. ST. , SEZ VI, 27 OTTOBRE 2006, 6440
“Non v'è dubbio pertanto che la sig.a XXX,
chiedendo di accedere alla documentazione
concernente lo stato di salute del genitore cui la
controinteressata
ha
dichiarato
di
prestare
assistenza, agisse a tutela del proprio diritto al lavoro
( ex art. 4 Cost.), e dunque di un diritto al quale va
riconosciuto senz'altro un rango almeno pari a quello
relativo alla riservatezza dei dati concernenti la
salute, come ha esattamente statuito il giudice di
prime cure”
ESEMPIO ISTANZA DI ACCESSO
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RICHIESTA DI COPIA DI DOCUMENTAZIONE CLINICA
Io sottoscritto,
Nome____________________Cognome______________________nato/a
Prov._______residente
in____________________________ Prov._____ ___________n. ________ C.A.P.__________tel.___________ in qualità di:
CHIEDO copia della seguente documentazione clinica intestata a:
il__________a_______________ via ________________________
Nome_________________________
Cognome___________________________nato/a
il______________
a_____________________________
Prov._______
residente
in_______________________________
Prov._____via___________________________________n.________C.A.P.__________
TIPOLOGIA: □CARTELLA CLINICA □ALTRO (pellicola radiografica, referti, ecc.) __________________
E
che
la
predetta
documentazione
mi
venga
rilasciata
con:
□ procedura ordinaria (30 giorni dalla ricezione della richiesta)
□ urgenza (5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta) e che la stessa venga □ spedita a mezzo
raccomandata a.r. con onere della spesa postale a mio carico:
Nome________________Cognome____________________Via____________________________
___n.___Comune____________________________Prov.__________C.A.P.___________ tel.______________
□ consegnata personalmente o □ a mio delegato (allego delega), presso il competente ufficio del
...................
Allego fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. ( nel caso di richiesta tramite posta o fax)
In caso di mancato ritiro accetta che gli venga inviato a domicilio con spese postali a proprio carico.
Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acconsente a che i
propri dati siano trattati o possano essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di legge.
Allegato C
REPARTO/SERVIZIO
PERIODO DI RICOVERO
NUMERO COPIE
______________________________ (luogo e data)
Il dichiarante ___________________________
(firma per esteso e leggibile)