07/09/2015 LE TEMATICHE RILEVANTI TEMATICHE RILEVANTI DELL’ ACCESSO AI DOCUMENTI fondamento costituzionale soggetti attivi e passivi legittimazione oggetto procedimento limiti 2 1 07/09/2015 IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE POSSIBILE FINALITA’ DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI OBIETTIVO DELLA TRASPARENZA E DELLA DEMOCRATICITA’ ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE DELL’OPERATO DEI PUBBLICI POTERI ASSICURARE PARTECIPAZIONE E DIFESA NEL PROCEDIMENTO 4 2 07/09/2015 Fondamento costituzionale DIFESA(24) TRASPARENZA (97) INFORMAZIONE (21) 5 Cosa dice la legge ? • L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 6 3 07/09/2015 Cosa dice in proposito la L.15/05? Occorre esaminare l’art. 22 c. 2: Il diritto di accesso: • attese le rilevanti finalità pubbliche (presupposto); • costituisce principio amministrativa (definizione); generale • al fine di: 1) favorire la partecipazione 2) assicurare l’imparzialità 3) assicurare la trasparenza dell’attività (contenuto) (…segue…) 7 …livelli essenziali delle prestazioni.. Attiene ai livelli essenziali delle prestazioni (natura del diritto) concernenti:diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art.117 c.2 lett. (m della Costituzione. • Le Regioni e gli Enti Locali possono solo (= facoltà) garantire ulteriori livelli di tutela. 8 4 07/09/2015 Il principio di trasparenza… La migliore dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato il principio della trasparenza come uno dei principi dell’attività amministrativa insieme a: • Legalità art. 97 Cost. • Imparzialità • Buona amministrazione L. 241/90 9 ...che trova applicazione concreta nella Legge 8 agosto 1990 n. 241 La legge n.241/90 è classificata come legge di principio (trasparenza) che si basa (secondo il dettato normativo) sul principio costituzionale: • “specificazione del diritto informazione”(art.21 Cost.); …oltre che….. • art. 97 Cost. di 10 5 07/09/2015 …e che testualmente dalla legge viene posto a base del diritto di accesso previsto dalla legge 241… … ovvero la Pubblica Amministrazione come Casa di Vetro … 11 Dubbi applicativi Ma è realmente cosi? È realmente la trasparenza il fondamento dell’accesso? 12 6 07/09/2015 Dubbi applicativi L’art. 24 comma 3 in fondo vieta forme di controllo generalizzato e indiscriminato su tutti gli atti … 13 Diritto alla trasparenza ? • “il diritto di accesso non può essere costituito da un generico interesse alla trasparenza della pubblica amministrazione, né detto interesse può esaurirsi in una pretesa funzione di controllo sull’attività interna alla pubblica amministrazione, se la stessa non trova riscontro in un puntuale ed espresso riferimento normativo”, anche perché, “se si desse rilievo ad un interesse alla trasparenza amministrativa sic et simpliciter, si verrebbe a configurare una sorta di azione popolare, del tutto esorbitante dalla ratio della norma e dalle intenzioni del legislatore” (Comm Accesso,parere 538/1999) 7 07/09/2015 Per che motivo reale si chiede di accedere ? Per tutelare… …un proprio diritto!! 15 accesso documenti art. 24 comma 7 finalita' cura partecipazione nel procedimento difesa difesa nel processo 16 8 07/09/2015 Trasparenza e partecipazione Partecipazione Trasparenza La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "trasparenza". Natura del diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990 • Diritto strumentale (alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante) • Diritto all’informazione qualificata Diritto polifunzionale 18 9 07/09/2015 …autonomia del diritto di accesso • • • E’ importante tuttavia sottolineare che si tratta di un diritto autonomo e perciò: è azionabile anche per atti e documenti ritenuti inoppugnabili; anche in carenza di legittimazione all’impugnazione del documento; anche in pendenza di giudizio (art.1 L.205/2000 che modifica l’art. 21 legge TAR sul giudizio incidentale). La nuova legge aggiunge: • il diritto d’accesso è esercitabile fino a quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i documenti (art.15, c.6 L.15/05). 19 …ma c’è un’altra conseguenza… Le singole figure di accesso si fondano su presupposti differenti E cosi’ ,mentre l’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 241 si basa essenzialmente sul diritto di difesa…. ..l’accesso dei consiglieri comunali e l’accesso ambientale si basano sul diritto di informazione e sulla trasparenza... …la conseguenza è che le conclusioni valevoli per l’accesso in base alla 241 non valgono per l’accesso dei consiglieri o quello ambientale 20 10 07/09/2015 CONSIGLIERI COMUNALI ACCESSO DOCUMENTI AMM LEGGE 241/1990 AMBIENTALE 21 LA NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ACCESSO 11 07/09/2015 diritti civili diritti politici diritti sociali diritto all’informazione cioè: libertà di: informazione - di essere informati di informare 23 La natura giuridica del diritto di accesso: diritto soggettivo o interesse legittimo? • Ma si tratta di diritto soggettivo d’accesso? • Ovvero, la situazione giuridica si deve inquadrare come interesse legittimo? …il dilemma sussisteva anche nella L.241/90… 24 12 07/09/2015 Le tesi: l’interesse legittimo • Il diritto d’accesso non può discendere da un diritto costituzionale ma da una posizione differenziata. • L’esame da parte della PA della sussistenza dei requisiti di “posizione differenziata” (art.22) esprime la sussistenza di una discrezionalità non tecnica ma espressione di potestà valutativa. La materia è devoluta al Giudice Amministrativo senza esclusiva e perciò di pura legittimità. 25 Le conseguenze della qualificazione in termini di interesse legittimo (art. 21 L. 205/2000) • Potere di annullamento in base all’impugnativa ex art. 25 c.5 L.241/90. • Obbligo di notifica ai soggetti controinteressati. • Sottoposizione a termini decadenziali. 26 13 07/09/2015 Le tesi: il diritto soggettivo • Discende da un diritto costituzionale (art. 21 Cost.); • L’accertamento della situazione legittimante è attività sostanzialmente vincolata; • Se c’è discrezionalità, è di tipo tecnico, sulla base di casistiche e modalità regolamentate da normativa di rango secondario (regolamento interno); • La sanzione, in caso di accoglimento del ricorso avverso il diniego non è solo l’annullamento del diniego ma un facere: Il Giudice Amministrativo ordina l’accesso senza ulteriore investitura della P.A.. 27 Le tesi: l’interesse legittimo Conclusione? Consiglio di Stato – Ad.Plen. 24 giugno 1999, n.16 si è espressa a favore della tesi dell’interesse legittimo. ...È la conclusione del dilemma???… 28 14 07/09/2015 Domanda: L’inquadramento del diritto di accesso tra i diritti civili e sociali, rimessi nel loro riconoscimento e nella disciplina essenziale alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, c.2 Cost. (a seguito della Legge Costituzionale n.3/2001) può riproporre il problema? Nuova decisione dell’Adunanza Plenaria 2006 29 Consiglio di Stato, adunanza plenaria – 18 aprile 2006 n. 6. • Il diritto di accesso viene concepito come un potere d’azione non già per la protezione di un interesse individualistico, ma per il controllo giudiziale circa la legittimità dell’azione amministrativa, e circa la conformità dell’esercizio del potere amministrativo al contenuto di tale potere 30 15 07/09/2015 Consiglio di Stato, adunanza plenaria – 18 aprile 2006 n. 6. • il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati. 31 I SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO E LA SITUAZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE Il connesso problema della legittimazione 16 07/09/2015 I soggetti del diritto di accesso 33 I soggetti in materia di accesso interessato controinteressato Pubblica amministrazione 34 17 07/09/2015 Soggetto passivo La Pubblica Amministrazione I soggetti passivi Soggetti passivi: (c.1 lett.e) • “tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato”; Coordinato con l’art. 23 (ambito di applicazione) • “Limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinato diritto nazionale o comunitario”. dal Si riconosce formalmente l’ambito del diritto comunitario come fonte di attività pubblica. • concessionari di pubblici servizi …ma anche… • soggetti del project financing ? • soggetti che esercitano forme di collaborazione ? = sussidiarietà 36 18 07/09/2015 Accesso atti gestore servizi pubblici • • • 1. In materia di accesso agli atti dei gestori di servizi pubblici, il criterio utilizzabile per distinguere tra atti rientranti nell’ambito oggettivo della disciplina sull’accesso ed atti destinati a rimanere estranei deve essere ravvisato nella sottoposizione o meno del gestore, in sede di esercizio dell’attività di cui si chiede l’ostensione, al criterio di imparzialità. Vi è, infatti, un limite alla espansione del diritto di accesso, riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, segnato dalla appartenenza o meno dell'atto, ratione materiae, al diritto amministrativo (1). 2. Non sussiste il diritto di un dipendente di un gestore di servizi pubblici (nella specie si trattava di un dipendente della società Poste Italiane) di accedere ad atti che ineriscono esclusivamente alla relazione individuale e paritetica con il gestore, non riconducibili agli obblighi di natura pubblicistica che derivano dall’affidamento della gestione del pubblico servizio (2) (nella specie il dipendente aveva chiesto di accedere agli atti relativi al rapporto di impiego, per l’asserita necessità di acquisire prove relative al preteso espletamento di mansioni superiori, al fine di tutelare il diritto al corrispondente trattamento economico). CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 19 ottobre 2010 n. 1289 - …ma a quale amministrazione si richiede? Se io devo chiedere un documento formato da una Amministrazione ,ma detenuto da un’altra a chi formulo la richiesta? 38 19 07/09/2015 articolo 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 • "la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ". FORMAZIONE E DETENZIONE DEL DOCUMENTO La chiara formulazione della norma e l’univoca ratio della stessa INDICANO come principale come secondario e sussidiario il criterio della formazione del documento il criterio della detenzione del documento nel senso che legittimata passiva deve intendersi (e presumersi) l’Amministrazione che ha confezionato l’atto e, solo nell’ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso, a quella che lo detiene stabilmente. 20 07/09/2015 articolo 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 • Ai fini della individuazione dell'amministrazione obbligata all'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre quello della detenzione dello stesso assume un rilievo secondario e sussidiario. (v. TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - sentenza 15 marzo 2011 n. 2353 ;T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 28 gennaio 2005, n. 680) FORMAZIONE E DETENZIONE DEL DOCUMENTO La materiale disponibilità del documento non costituisce criterio generale di individuazione dell’Amministrazione legittimata passivamente nell’azione di accesso ma assume rilevanza a quel fine, secondo la lettura della norma sopra espressa, esclusivamente nel caso in cui sia comprovata una concorrenza dei due criteri. 21 07/09/2015 FORMAZIONE E DETENZIONE DEL DOCUMENTO • Segue da detta premessa, come corollario obbligato, che legittimata passiva deve intendersi (e presumersi) l'amministrazione che ha confezionato l'atto e, solo nell'ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l'istanza di accesso può essere legittimamente rivolta a quest'ultima. In altri termini, la materiale disponibilità del documento non costituisce criterio generale di individuazione dell'amministrazione obbligata a pronunciare sull'istanza di accesso ma assume rilevanza a detto fine esclusivamente nel caso in cui sia comprovata una concorrenza dei due criteri, con la conseguenza che ove l'amministrazione che ha formato il documento sia diversa da quella che in atto lo detiene stabilmente, deve attribuirsi prevalenza al criterio del possesso dell'atto" (T.A.R. Sardegna, Sez. II, sentenza 19 dicembre 2005). FORMAZIONE E DETENZIONE DEL DOCUMENTO Se l’Amministrazione che ha formato il documento è diversa da quella che lo detiene stabilmente, deve attribuirsi prevalenza, in applicazione della regola indicata dal legislatore, al criterio del possesso dell’atto” [*]. [ 22 07/09/2015 FORMAZIONE E DETENZIONE DEL DOCUMENTO Sembra pacifica, comunque, l’estraneità dell’Amministrazione incompetente alla formazione o alla detenzione, ancorché occasionalmente in possesso di copia dell’atto [**]. [**]Cfr. Cons. di Stato, VI, 12 aprile 2005, n. 1678. I soggetti attivi 46 23 07/09/2015 I soggetti attivi Soggetti attivi: • “interessati”: (c.1 lett.b-c) •“controinteressato”: definizione nuova mutuata dal procedimento giudiziale, ma limitato alla tutela del diritto alla riservatezza. 47 L’interessato Il soggetto attivo 24 07/09/2015 I tre elementi che devono sussistere Soggetto privato Coesistenza di Situazione tutelata interesse 49 Il soggetto attivo del diritto di accesso Interesse diretto concreto e attuale • Personale • serio privato • Diritto soggettivo/ • Interesse legittimo Situazione giuridicamente tutelata 25 07/09/2015 SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ''interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi''. (art. 9 del DPR 352/92) la richiesta di accesso deve essere sempre motivata. “tutti i privati” 26 07/09/2015 • A questo proposito, la nuova legge (art.15 che modifica l’art.22 della L.241/90) si allinea alla giurisprudenza consolidata definendo “interessati”… “tutti i privati” tra i quali sono espressamente ricompresi anche i portatori di: interessi pubblici; interessi diffusi (associazioni,comitati…); a condizione che comprovino di avere un “interesse diretto, concreto ed attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 c.1 lett. (b). 53 L’acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti pubblici • L’acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti pubblici, salva l’ipotesi di cui all’art. 43, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico degli archivi dell’amministrazione certificante per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero di dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini), è regolamentata non già dalla norme sul diritto di accesso, ma dal principio di leale collaborazione istituzionale (art. 22, comma 1, lett. b, e comma 5, L. n. 241/1990 e successive modificazioni), per cui la relativa esigenza deve trovare soluzione in rapporti di tipo interorganico o intersoggettivo, avvalendosi a seconda dei casi di soluzioni di coordinamento, vigilanza, direzione o semplice collaborazione. • 54 27 07/09/2015 SOGGETTI PUBBLICI In materia di accessibilità, la nuova legge prevede il principio di “generale accessibilità” da parte dei soggetti pubblici (art. 15, c. 5 L.15/05 nuovo art.24 L.241/90): • nella forma dell’”acquisizione” di documenti, in base al principio di “leale cooperazione istituzionale” (concetto inserito nel nuovo testo costituzionale); • con il limite dei documenti rientranti nella previsione dell’art. 3 c. 2 DPR 445/2000, e cioè quelli concernenti stati, qualità e fatti personali attestati in documenti in suo possesso o che sono tenuti a certificare. Connessione con il principio della semplificazione amministrativa e con il diritto alla privacy. 55 TESTO UNICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Gli strumenti I COLLEGAMENTI TELEMATICI I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici. 56 28 07/09/2015 Accesso alle planimetrie immobiliari • • 1. Sussiste il diritto di un ente locale ad accedere alle planimetrie delle unità immobiliari urbane esistenti nel proprio ambito territoriale, detenute dalla competente Agenzia del Territorio, al fine di effettuare le verifiche in materia di TARSU, atteso che la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è commisurata, da un lato all’ampiezza dei locali che beneficiano del servizio di smaltimento, e, dall’altro, alla loro effettiva destinazione d’uso; sicché, essendo variabile a seconda delle dimensioni degli immobili soggetti a tassazione, è indispensabile, per l’esercizio del potere di verifica, accedere alle planimetrie delle unità immobiliari urbane. 2. Sussiste il diritto di un ente locale ad accedere alle planimetrie delle unità immobiliari urbane esistenti nel proprio ambito territoriale, detenute dalla competente Agenzia del Territorio, al fine di effettuare le verifiche in materia di ICI, atteso che, ai fini dell’applicazione di tale imposta, dette planimetrie sono necessarie dato che esse servono ad individuare il valore dell’immobile, determinabile dalla esatta cubatura dello stesso, che rappresenta la base per il calcolo del tributo, almeno nelle ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti locali). (CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI - sentenza 15 marzo 2007, n. 1257 ) 57 L’acquisizione di documenti amministrativi da parte dei soggetti pubblici e l’accesso • Può pero’ configurarsi il caso di una P.A. che si trovi in posizione di soggetto amministrato rispetto ad altra P.A. (ad es. in materia di sovvenzioni o contributi oppure in materia tributaria); solo in tale ipotesi le norme su diritto di accesso sono applicabili e la P.A. - come del resto confermato dall’art. 3, comma 4, D.P.R. 27 giugno 1992 n. 354 - avrà titolo all’accesso alla stessa stregua di un soggetto privato ( CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 novembre 2008 n. 5573 )- 58 29 07/09/2015 L’interesse all’esercizio del diritto di accesso L’interesse all’esercizio del diritto di accesso • • • • Chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: attualità (tutela immediata della posizione del richiedente); personalità (sfera giuridica dell’interessato); concretezza (non evanescenza); serietà (non emulazione); • adeguata motivazione dell’istanza. (…segue…) 60 30 07/09/2015 Interesse serio e non emulativo Atti propri del soggetto richiedente È’ inammissibile l’accesso, nell’ambito degli atti provenienti dai privati, a quelli propri del soggetto richiedente, perché, altrimenti, “l’Amministrazione verrebbe a sopperire a negligenze e disfunzioni che sono imputabili esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza curarsi di farsene un duplicato” [Cons. di Stato, V, 11 marzo 2002, n. 1143. Cons. di Stato, V, 16 giugno 2003, n. 3382; Tar Lazio, Roma, 8 novembre 2002, n. 9788; Tar Calabria, Reggio Calabria, 12 luglio 2004, n. 536 ]. 31 07/09/2015 Richieste pretestuose “l’accesso non può in nessun caso diventare lo strumento per poter indefinitivamente riproporre richieste defatiganti o pretestuose, concernenti documenti del medesimo procedimento” [Tar Lazio, Roma, 8 novembre 2004, n. 12661; ]. LA CONCRETEZZA DELL’INTERESSE 32 07/09/2015 LA CONCRETEZZA DELL’INTERESSE La concretezza dell’interesse [71] comporta l’inaccoglibilità di istanze di accesso motivate: - da semplice curiosità [72], - da interessi meramente conoscitivi [73], o - da intenti ispettivi, al fine di operare una sorta di controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione[74]; [73]Cfr. Cons. di Stato, C.S., 3 febbraio 1997, n. 1137, in CdS, 1999, I, 1062, dove si evidenzia come il diritto di accesso costituisca una forma di tutela dell’interesse del cittadino e non un modo di procurarsi comunque informazioni che gli possano essere utili per ragioni di studio, di lavoro, e similari.. [71]In generale, Cons. di Stato, V, 8 settembre 2003, n. 5034, cit., e Tar Lombardia, Milano, 18 dicembre 2002, n. 5135, sottolineano che l’interesse de quo è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, ossia agli atti che direttamente lo riguardano o che siano, in ogni caso, pertinenti con le ragioni esposte a sostegno dell’istanza; Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2004, n. 493, esclude “la proponibilità stessa di un accesso generalizzato ad un’intera categoria di atti, senza che venga adeguatamente dimostrata la sussistenza di un correlato interesse alla relativa conoscenza”; CGARS 28 febbraio 2002, n. 36, ribadisce, nel solco di una giurisprudenza consolidata, l’insufficienza del semplice interesse di fatto 72]Cfr. Cons. di Stato, IV, 3 febbraio 1996, n. 98, cit.; Cons. di Stato, IV, 24 febbraio 2000, n. 984, in CdS, 2000, I, 369; Tar Campania, Napoli, 7 gennaio 2002, n. 131, in TAR, 2002, I, 1156; TAR Piemonte 8 ottobre 1998, n. 370, in TAR, 1998, I, 4371; Tar Lazio, Roma, 24 maggio 1999, n. 1547, in TAR, 1999, I, 2341. [74]Cfr., ora, espressamente, l’art. 24, c. 3 – novellato – della Legge. Già in precedenza, comunque, la giurisprudenza aveva escluso che il diritto di accesso garantisse “un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all’acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l’esercizio dell’attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza…ciò in quanto l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell’Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale…in altre parole, la disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati”: Cons. di Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7412; L’attualita’ dell’interesse 33 07/09/2015 Orario di lavoro • Al dipendente che voglia agire contro l’ente che gli ha negato la modifica dell’orario di servizio richiesta deve essere accordata l’ostensione delle timbrature dei cartellini dei suoi colleghi TAR LOMBARDIA di MILANO SENTENZA 25 novembre 2009 Accesso e interesse :la partecipazione al concorso • • 1. Solo chi partecipa ad una procedura concorsuale ha diritto di accedere agli atti della procedura stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dei relativi atti al fine di poterne verificare - anche in sede giurisdizionale - la loro regolarità ; il soggetto non partecipante alla procedura concorsuale, in quanto escluso dalla stessa, invece, ha diritto a conoscere i soli atti relativi alla fase di ammissione, e l’ostensione non può essere estesa anche a quelle autonome fasi che sono indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse del soggetto escluso dalla partecipazione . 2. La mancata partecipazione al concorso esclude la legittimazione e l’interesse all’accesso agli atti del procedimento concorsuale, a nulla rilevando che il richiedente ha impugnato il bando di concorso, atteso che l'eventuale annullamento del bando implica l'automatico travolgimento degli atti concorsuali , onde nessuna situazione di apprezzabile interesse agli atti dell'iter concorsuale deriva dall'impugnativa del bando. TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER - sentenza 14 novembre 2008 n. 10202 68 34 07/09/2015 Accesso e interesse :la partecipazione al concorso • Nel caso di esercizio del diritto di accesso, ex art. 22 e segg. l. n. 241/1990, agli atti di un concorso pubblico, da parte di un candidato non ammesso a partecipare al concorso stesso, l’ostensione dei provvedimenti per evidenti ragioni di contemperamento con la riservatezza dell’amministrazione e degli altri soggetti privati interessati al procedimento - deve essere limitata alla sola fase della procedura concorsuale riguardante l’ammissione dei concorrenti e non può essere estesa anche alle autonome fasi successive, indifferenti rispetto alla tutela dell’interesse dell’accedente escluso dalla partecipazione CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 aprile 2003 n. 1837 69 Accesso da parte di un non partecipante • Nel caso di esercizio del diritto di accesso, ex art. 22 e segg. l. n. 241/1990, agli atti di un concorso pubblico, da parte di un candidato non ammesso a partecipare al concorso stesso, lostensione dei provvedimenti per evidenti ragioni di contemperamento con la riservatezza dellamministrazione e degli altri soggetti privati interessati al procedimento - deve essere limitata alla sola fase della procedura concorsuale riguardante lammissione dei concorrenti e non può essere estesa anche alle autonome fasi successive, indifferenti rispetto alla tutela dellinteresse dellaccedente escluso dalla partecipazione CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 aprile 2003 n. 1837 70 35 07/09/2015 Dubbi applicativi Ma cosa vuol dire attualita’ dell’interesse? 71 La attualita’ dell’interesse non ostacola, l’accesso a documenti concernenti situazioni oramai divenute definitive ed inoppugnabili, sulle quali l’intervento del richiedente non può svolgere alcuna funzione, neppure in via partecipativa [75]. [75]Cfr. Cons. di Stato, VI, 27 ottobre 2006, n. 6440 (in relazione ad una graduatoria insuscettibile di impugnativa per decorrenza dei termini di legge). 36 07/09/2015 Attualita’ dell’interesse in un concorso • anche il concorrente classificato non idoneo a una prova d’esame è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli danno titolo ad accedere agli atti e ai documenti della commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, compresi gli elaborati delle prove d’esame e i titoli relativi agli altri candidati, e ciò a prescindere dalla facoltà di impugnare gli atti lesivi nel caso di esito negativo del concorso (T.A.R. Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312) 73 Attualita’ dell’interesse all’accesso • la domanda giudiziale tesa a ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI, del 12.4.2005 n. 1680) ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, sez. VI, 21.9.2006, n. 5569). Consiglio di Stato sez.V 23/2/2010 n. 1067 37 07/09/2015 Attualita’ dell’interesse all’accesso • • Il nesso di strumentalità deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse . L’interesse all’accesso agli atti amministrativi va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V sentenza 10 gennaio 2007, n. 55 ) 75 Esame di tutti gli elaborati? • • 2. Una istanza avanzata dai genitori di un minore all'amministrazione scolastica diretta a prendere visione ed ottenere copia degli elaborati del figlio e di tutti i compagni di classe in determinate materie può essere accolta limitatamente al rilascio della copia degli elaborati dell’alunno in questione, e non anche mediante la presa visione e l'ostensione degli elaborati di tutti i compagni di classe, atteso che, da un lato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni" e che, dall'altro, la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta infatti in tal caso di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 28 ottobre 2010 n. 7650 – • 38 07/09/2015 Diritto di accesso ai documenti scolastici • È legittimo il diniego opposto all’istanza dei genitori di un minore studente di ginnasio diretta a prendere visione degli elaborati di tutti i compagni di classe del proprio figlio in determinate materie, considerato che la richiesta di accesso agli elaborati di tutti i compagni di classe appare proprio un inammissibile controllo generalizzato, solo che si consideri che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento. Consiglio di Stato sez. VI 28/10/2010 n. 7650 77 Accesso a trattativa privata • E’ legittimo il diniego di accesso opposto da una Amministrazione ad una istanza di accesso agli atti di una trattativa privata indetta dall’Amministrazione stessa, nel caso in cui l’impresa istante, che non aveva partecipato alla trattativa privata, per giustificare il proprio interesse, abbia genericamente fatto riferimento alla circostanza che è una concorrente della ditta aggiudicataria. • (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 21 novembre 2006, n. 6813 ) 78 39 07/09/2015 I problemi in materia di interesse all’accesso La norma in materia di interesse all’accesso è largamente imprecisa…ma non solo perché il legislatore ha dimenticato che l’interesse deve essere personale e serio … 79 Accesso ad un regolamento • • La istanza tendente ad ottenere copia di un regolamento comunale non può essere considerata come un’istanza di accesso in senso proprio, ex art. 22 e segg. L. n. 241/1990, ma una semplice domanda di produzione di un atto fatto oggetto di idonea pubblicazione, che deve essere rilasciato a chiunque ne faccia richiesta; per tale istanza, pertanto, non assume alcun rilievo la disciplina relativa all’accesso e, in particolare, per il suo accoglimento non occorre la dimostrazione di un oggettivo interesse alla produzione dell’atto, il quale deve essere rilasciato in copia a chiunque ne faccia richiesta, salvo il versamento dei relativi oneri. (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V sentenza 5 settembre 2006, n. 5116 ) regolamento 1. non occorre interesse diretto concreto e attuale 80 40 07/09/2015 PRATICHE EDILIZIE (art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765). chiunque puo’ prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione 81 Cons. Stato, V, 13 luglio 2000, n. 3904 è legittimato all’azione il proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con tale zona, senz’uopo d’ulteriore dimostrazione della sussistenza di altra posizione legittimante alla tutela giurisdizionale 82 41 07/09/2015 Pratiche edilizie • Deve essere riconosciuto a qualsiasi abitante del Comune il diritto di accesso alle pratiche edilizie ,anche di quelle inerenti a procedimenti sanzionatori di abusi edilizi. (Tar Lazio Roma, Sez. II Ter sentenza 25 febbraio 2004, n. 1778 ) 83 Accesso certificati anagrafici • Art. 33 DPR 223 / 1989 • Chiunque puo’ ottenere rilascio certificati anagrafici 84 42 07/09/2015 La situazione giuridicamente tutelata La situazione giuridicamente tutelata Non trattandosi di un diritto (soggettivo) discendente dal principio costituzionale che dell’art. 21 Cost. e distinguendosi quindi dal generico diritto all’informazione… Non è un diritto generalizzato = Non è azionabile quisque de populo Occorre pertanto una posizione legittimante. Essa è data dalla combinazione di due disposizioni normative: •Art. 22 L.241/90 •Art.2 DPR n. 184/2006 (regolamento d’attuazione). (…segue…) 86 43 07/09/2015 (segue)L’evoluzione giurisprudenziale Si è passati da…. • un’interpretazione restrittiva (“solo a coloro i quali gli atti direttamente o indirettamente pertengono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo)… •…ad una interpretazione più estensiva (aspettative, interessi diffusi, esclusi meri interessi di fatto). (…segue…) 87 …. riguardo alla situazione “giuridicamente rilevante”, si può dire che… L’esercizio del diritto di accesso postula senz’altro una posizione legittimante, ma essa… …non coincide necessariamente (nemmeno) con la figura dell’interesse legittimo…. Inoltre tale posizione legittimante non può essere identificata nella generica pretesa al controllo del “buon andamento dell’azione amministrativa. 88 44 07/09/2015 E a questo proposito, la nuova legge ha esplicitamente previsto, nella parte in cui esclude il diritto di accesso (nuovo art. 24, introdotto dall’art.16 L.15/05), che… “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato della P.A.” (art. 24 c.3) Questo limite vale anche per l’accesso qualificato da parte dei consiglieri comunali? 89 Diritto di accedere ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati in favore del proprietario del terreno vicino • Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche . La situazione di vicinanza delle aree infatti, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, è sufficiente, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa titoli edilizi e paesaggistici (nella specie legittimanti la realizzazione di una strada carrabile in cemento). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 14 maggio 2010 n. 2966 90 45 07/09/2015 Diritto di accesso del proprietario di un fondo nei confronti degli atti riguardanti una concessione edilizia in favore del vicino confinante • Il proprietario di un fondo ha diritto di accedere agli atti riguardanti una concessione edilizia rilasciata in favore del vicino confinante relativamente ad un immobile ricadente nella medesima zona urbanistica ove è ubicato il proprio, in quanto, in tal caso, l’accedente è portatore di quell’"interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso" - correlato a che nell’ambito in una medesima zona urbanistica l’edificazione sia conforme alla normativa vigente - che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e per l'accoglimento della relativa domanda ostensiva TAR CAMPANIA NAPOLI, SEZ. V - sentenza 4 febbraio 2008 n. 506 91 Diritto di accesso del proprietario di un fondo nei confronti degli atti riguardanti una concessione edilizia in favore del vicino • Al proprietario di un fondo spetta il rilascio di copia di tutti gli atti del procedimento attivato dal vicino per ottenere il titolo abilitativo edilizio, non rilevando al riguardo la circostanza che il permesso di costruire sia stato o meno rilasciato, ovvero che il diniego sia stato o meno impugnato dal richiedente. In ogni caso, infatti, al vicino spetta l’accesso a tutti gli atti del procedimento, o quale titolare del "diritto" di visione fino a quando esso non sia stato concluso, ovvero quale titolare del "diritto" di accesso, quando il procedimento sia stato definito TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - sentenza 5 ottobre 2007 n. 2060 92 46 07/09/2015 Diritto del promissario acquirente • Il promissario acquirente di un edificio in corso di costruzione ha diritto di accedere al permesso di costruire ed a tutta la documentazione tecnicaamministrativa inerente tale permesso. Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Pescara sez.I 6/11/2008 n. 881 93 ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DELLA SERVITÙ DI PASSAGGIO ALL’ATTO DELLA COMPRAVENDITA • • La precisazione “immobiliare” dell’atto di compravendita con cui parte venditrice precisa che agli immobili alienati si accede tramite un sentiero pedonale che insiste su proprietà di terzi, con diritto di servitù di passaggio, è sufficiente a radicare un interesse ad esercitare il diritto di accesso ai titoli edilizi e paesaggistici da parte del proprietario del fondo nei cui confronti sia stata precisata l’esistenza della servitù di passaggio all’atto della compravendita al fine di verificare l’esistenza di una lesione della propria sfera giuridica da successivamente azionare nella appropriata sede giurisdizionale. Peraltro, ed indipendentemente dalla servitù prediale, al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (Cons. Stato, sez. IV, 21.11.2006, n. 6790). Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta. (Consiglio di Stato sez.V 14/5/2010 n. 2966) 94 47 07/09/2015 L’autore di un esposto • La qualità di autore di un esposto al quale abbia fatto seguito un procedimento disciplinare a carico di terzi è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore del medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 che lo legittima a richiedere l’accesso agli atti del procedimento disciplinare che da esso a tratto origine. 2. E’ illegittimo il diniego di accesso agli atti opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito ad una istanza ostensiva avanzata da un professionista, avente ad oggetto gli atti del procedimento disciplinare avviato dal medesimo Ordine nei confronti di un avvocato a seguito di esposto dell’accedente, qualora lo stesso accedente non abbia presentato l’esposto-denuncia per un interesse generale ed indifferenziato alla correttezza del comportamento professionale degli avvocati, ma asserisca di aver subito una lesione diretta del suo patrimonio a causa dei comportamenti deontologicamente scorretti che egli ha sottoposto al giudizio del Consiglio dell’Ordine. TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 19 maggio 2009, n.3783 95 Interesse a conoscere il nome della ditta • • Sussiste il diritto di un cittadino che ha riportato gravi lesioni personali in occasione del sinistro occorsogli mentre percorreva in bicicletta un tratto di strada comunale per indebita presenza in loco di rotaie della sede tranviaria in fase di ultimazione, di accedere alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete tranviaria nel tratto insistente sulla via in cui si è verificato l’incidente (in particolare, con riguardo al nome della ditta o alla ragione sociale dell’impresa incaricata di realizzare le opere e lo stato di avanzamento delle stesse, onde individuare il soggetto tenuto all’osservanza delle indispensabili cautele nella custodia del cantiere). L’actio ad exhibendum è sorretta, infatti, da un interesse concreto, diretto ed attuale del privato, essendo la conoscenza dei documenti chiesti in visione necessaria ad avviare un giudizio di risarcimento del danno. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 29 aprile 2009, n.2749 48 07/09/2015 Situazione legittimante? • è inammissibile la richiesta di accesso agli atti relativi ad un procedimento amministrativo ad istanza di parte, volto a sollecitare il riesame del provvedimento da parte dell’amministrazione che ha negato la regolarizzazione dello straniero, non essendovi alcun obbligo di provvedere e, pertanto, non sorgendo alcun interesse sostanziale in capo al ricorrente sotteso alla richiesta di accesso. • il ricorrente non avrebbe la possibilità né di impugnare con il rito del silenzio l’inerzia dell’amministrazione a dare seguito alla richiesta di riesame con un provvedimento espresso, né tantomeno, d’impugnare con ricorso ordinario l’eventuale provvedimento negativo di rigetto e quindi sfugge l’utilità concreta che il richiedente potrebbe ricavare dal prendere copia o visione dei documenti richiesti T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 3527 97 Interessi superindividuali 49 07/09/2015 Interessi diffusi • Il regolamento 184/2006 riconosce ai portatori di interessi diffusi il diritto di accesso “in quanto compatibile”. • Al riguardo,la giurisprudenza ha rilevato che presupposti per l’accesso per i portatori di interessi diffusi sono: posizione giuridicamente rilevante, interesse specifico, capacità di rappresentare l’interesse diffuso (non solo statutariamente)(C.d.S., sez.I n.1346 3 feb. 1995). qualora a richiedere l’accesso sia un’associazione di promozione sociale ,questa, per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, tra cui il diritto all’informazione nei termini di cui all’art. 26 (“diritto di accedere ai documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari), deve essere iscritta nei registri di cui all’art. 7 della stessa legge (T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714) • Ciò è rilevato anche nella L.281/98 riguardo la tutela giuridica degli interessi dei consumatori. 99 Il controinteressato 50 07/09/2015 IL d.P.R. del 2006 “La posizione dei controinteressati” • Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la posizione dei titolari al diritto alla riservatezza sull’istanza di accesso • Qualificandoli quali • “CONTROINTERESSATI” CONTROINTERESSATO Il titolare di una sfera riservata accessibile per l’esercizio del diritto d’accesso è “controinteressato” in termini giuridici. Criticità: “individuati o facilmente individuabili” in base alla natura del documento …può creare problemi applicativi… 102 51 07/09/2015 Segue … (La posizione dei controinteressati”) • Articolo 3 (del d.P.R. del 2006) • La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante • invio di copia con raccomandata • con avviso di ricevimento o per via telematica (per coloro che vi abbiano consentito). Segue … (La posizione dei “controinteressati”) • “La motivata opposizione” • (art. 3 d.P.R. 2006) • Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. • Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. 52 07/09/2015 Segue … (la posizione dei “controinteressati”) • Art. 5 d.P.R. del 2006 • “Limite all’accesso informale” • Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta (anche verbale). • Dunque • • Qualora in base al contenuto del documento richiesto si riscontri l'esistenza di controinteressati, la P.A. invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. Cons. Stato Sez. III, 21-02-2013, n. 1065 CONTROINTERESSATO IN MATERIA DI ACCESSO Per controinteressati, in materia d'accesso ai documenti amministrativi, si devono intendere tutti coloro i quali non tanto sono nominati, o coinvolti, nel documento che incorpora le informazioni cui si vuole accedere, quanto, piuttosto, potrebbero vedere pregiudicato il loro diritto alla riservatezza, la qual cosa è un quid pluris rispetto alla mera circostanza d'essere chiamati o meno in causa in tal documento. 53 07/09/2015 Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 3190 del 27/05/2011 • • • • • • • A questo riguardo occorre allora misurarsi con il disposto dell’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 (come sostituito con la legge n. 15\2005). Ai sensi di tale previsione, per “controinteressati” in materia di accesso devono intendersi “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Prima dell’avvento di tale norma, la giurisprudenza tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui – semplicemente- si riferissero i documenti richiesti in accesso (C.d.S., V, 2 dicembre 1998, n. 1725; VI, 8 luglio 1997, n. 1117; IV, 11 giugno 1997, n. 643; VI, 5 ottobre 1995, n. 1085; VI, 20 maggio 1995, n. 506; VI, 6 febbraio 1995, n. 71; IV, 15 settembre 1994, n. 713; IV, 7 marzo 1994, n. 216; A.P., n. 16 del 1999). La novella definizione appena riportata ha però un’indubbia portata innovativa, in quanto impone di riconoscere qualità di controinteressato (cfr. sul punto C.d.S., VI, n. 3601 del 2007) non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva, ma, appunto, solo a coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quidpluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo. Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza, prima dell’avvento della l. n. 15 del 2005 che ha modificato la definizione di «controinteressato» nel procedimento di accesso, si «tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui semplicemente- si riferissero i documenti richiesti in accesso». La novella definizione appena riportata ha avuto un’indubbia portata innovativa, in quanto ha imposto di riconoscere la qualità di controinteressato non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma, appunto, solo a coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo». In tal senso l’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 ha posto l’obbligo della p.a. di individuare i controinteressati e di notiziarli circa l’esistenza dell’istanza di accesso. Esso stabilisce, al primo comma, che «[…] Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2». Così inquadrato l’assetto normativo di riferimento, deve ritenersi che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso per assenza di notifica al controinteressato non solo quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri in sede procedimentale, ma anche quando essa, pur avendo individuato i «controinteressati» ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non ne abbia comunicate le generalità al soggetto che ha presentato l’istanza ostensiva al fine di consentirgli di individuare esattamente i destinatari della notificazione del ricorso. 54 07/09/2015 • • 2) Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati: l’art. 22, comma 1, lett. c), della l. n. 241 del 1990 stabilisce che per «controinteressati» devono intendersi “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. “Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza, prima dell’avvento della l. n. 15 del 2005 che ha modificato la definizione di «controinteressato» nel procedimento di accesso, si «tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui -semplicemente- si riferissero i documenti richiesti in accesso» (C.d.S., V, 02.12.1998, n. 1725; VI, 08.07.1997, n. 1117; IV, 11.06.1997, n. 643; VI, 05.10.1995, n. 1085; VI, 20.05.1995, n. 506; VI, 06.02.1995, n. 71; IV, 15.09.1994, n. 713; IV, 07.03.1994, n. 216; A.P., n. 16 del 1999). La novella definizione appena riportata ha avuto un’indubbia portata innovativa, in quanto ha imposto di riconoscere la qualità di controinteressato (cfr. sul punto C.d.S., VI, n. 3601 del 2007) non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma, appunto, solo a coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza. Non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto. Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo» (Cons. St., VI, 27.05.2011, n. 3190; in termini anche TAR Lazio, Roma, 25.09.2012, n. 8104). In tal senso l’art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 ha posto l’obbligo della p.a. di individuare i controinteressati e di notiziarli circa l’esistenza dell’istanza di accesso. Esso stabilisce, al primo comma, che «[…] Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2». Così inquadrato l’assetto normativo di riferimento, deve ritenersi che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l’accesso per assenza di notifica al controinteressato non solo quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri in sede procedimentale, ma anche quando essa, pur avendo individuato i «controinteressati» ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, non ne abbia comunicate le generalità al soggetto che ha presentato l’istanza ostensiva al fine di consentirgli di individuare esattamente i destinatari della notificazione del ricorso” (TAR Sicilia, sez. 3, sent. 25/07/2014 n. 2041). Anche tale eccezione va, pertanto, disattesa (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 09.04.2015 n. 572 - link a www.giustizia-amministrativa.it). Accesso elaborati concorsuali e controinteressati • • - E’ illegittimo il rigetto di una istanza di accesso presentata da un soggetto partecipante ad una concorso pubblico tendente ad ottenere copia degli elaborati scritti degli altri candidati, sul presupposto che l’accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta. Infatti, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso . TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 8 luglio 2008 n. 6450 Cons. Stato, Sez. VI, n. 260/1997; T.A.R. Campania n. 7538/1997; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001. 110 55 07/09/2015 L’OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO Il concetto di documento amministrativo 56 07/09/2015 NOZIONE DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, NOZIONE DI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” 114 57 07/09/2015 Documento :Art. 22 – Legge n. 241 del 1990 • Il legislatore ha optato, anche nell’originaria versione dell’art.22 L.241/90, per una definizione di carattere generale, ispirandosi alla nozione presente nel T.U. sulla documentazione amministrativa (D.Lgs. n.445/2000). • La nuova legge ricalca questa scelta ma aggiunge qualcosa di molto importante… …SONO ACCESSIBILI: a. i documenti detenuti dalla PA (non solo formati o utilizzati,come precedentemente previsto); b. concernenti attività di pubblico interesse; c. oltre agli atti interni, anche quelli non relativi ad uno specifico procedimento; d. indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. e. RIENTRANO SIA GLI ATTI DIRETTAMENTE POSTI IN ESSERE DALLA P.A. CHE DAI SOGGETTI PRIVATI MA UTILIZZATI PER FINALITA’ AMMINISTRATIVE 115 Il concetto di documento amministrativo Provenienti dall’amministrazione Art. 22 legge 241/1990 fotocinematografic a, elettromagnetica o di qualunque altra specie Ogni rappresentaz ione grafica del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, ’ Art. 22 detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale Ogni atto ,sia proveniente dall'amministrazione che dal privato, che si inserisce nel procedimento Pro amministrativo duct Ow ner Atti amministrati vi Scrum Master SCRUM Roles User Team Mem bers Stak ehold er Atti di diritto privato Provenienti sia dall’amministrazione che dal privato 58 07/09/2015 Il concetto di documento amministrativo Documento amministrativo Atti di diritto privato dell’amministrazione pubblica Atti amministra tivi Atti provenienti dai privati TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 8 aprile 2015 n. 497 • In materia di accesso agli atti amministrativi, la nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico • 59 07/09/2015 Documento amministrativo Atti amministrativi Atti di diritto privato dell’amministrazione pubblica Atti provenienti dai privati TEMI RILEVANTI Accesso come pati e non facere Atti interni accessibili Atti preparatori non accessibili Atti di diritto privato Atti provenienti dal privato 120 60 07/09/2015 ACCESSO COME PATI E NON UN FACERE • Deve trattarsi di documento gia’ esistente e non dell’estrapolazione di dati con contestuale creazione di un nuovo documento • La disciplina relativa all’accesso ai documenti amministrativi, come delineata sia da fonti normative (art. 22 seg. l. 7 agosto 1990 n. 241) sia da scelte auto organizzatorie delle singole amministrazioni , non configura l’esercizio del diritto di accesso come un facere imposto all’amministrazione, bensì un pati (C. Stato, sez. IV, 17-01-2002, n. 231). 121 Pati e non facere • Non può essere accolta una istanza di accesso agli atti amministrativi che comporti un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, poiché un tale tipo di istanza di accesso rivela il fine di operare un generale controllo sull'attività amministrativa, che è inammissibile, costituendo l'accesso solo un mezzo di tutela di un ben specifico interesse (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 31 gennaio 2007, n. 408 - Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). 122 61 07/09/2015 D E L IB E R A ATTI INTERNI ACCESSIBILI 1 . A T T O A C C E S S IB I L E • occorre partire dalla posizione giurisprudenziale consolidata riguardo al concetto di atto interno conoscibile: : gli atti amministrativi che assumono rilevanza esterna, dotati di capacità di incidere formalmente sui procedimenti o situazioni giuridiche; atti nell’ambito del procedimento pareri obbligatori,nulla osta (determinano il contenuto del provvedimento finale); atti derivanti da attività istruttorie espletate discrezionalmente pareri tecnici acquisiti da professionisti esterni utilizzati nell’iter formativo del provvedimento finale Al riguardo, la giurisprudenza non è stata concorde, ma sembra attestata sulla posizione del C.d.S. (sez.IV 9 luglio 2002, n.3825): documento che assume un ruolo concretamente partecipativo al procedimento amministrativo. 123 Atti oggetto di accesso • tra gli atti di cui può venir chiesta l’ostensione, non rientrano minute o altro tipo di documentazione costituente elaborazione interna ed informale dell'organo amministrativo, la quale è, per definizione, prodromica all’attività provvedimentale estrinsecantesi nell’adozione dell’atto amministrativo (T.A.R Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 dicembre 2005, n. 1686, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 10 gennaio 2003 , n. 10) e quindi non sussumibile nella nozione di documento amministrativo, mentre vi rientrano atti ufficiali quali eventuali relazioni e/o comunicazioni di titolari di uffici comunali che siano state ufficialmente inviate ad organi comunali per l’adozione di atti degli stessi. T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE Sentenza 13 febbraio 2009 n. 68 124 62 07/09/2015 “ATTI PREPARATORI”NON ACCESSIBILI (sono atti interni particolari, aventi effetti parziali o prodromici nei procedimenti amministrativi) a) ben individuabili nella formazione di atti normativi, generali, di pianificazione, per cui il legislatore ha negato l’accesso; b) atti di accertamento preliminare, funzionale al procedimento principale (atti riservati ex art.8 c.5 lett. d); c) non facilmente individuabili (perché non formati) …bozze di delibere, bozze di verbali, di organi collegiali, registrazioni di sedute, informazioni dirette ad acquisire fatti a seguito di specifica indagine, atti riguardanti attività di altri organi (giurisdizionali)…. La giurisprudenza consolidata ha escluso l’accesso, sul presupposto che costituiscano “supporti istruttori”, ai fini del documento finale (non hanno la natura di atto). 125 Atti di organi giurisdizionali • In tema di diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, un ricorso proposto da un’Associazione ambientalista avverso il diniego di accesso opposto ad una istanza ostensiva finalizzata ad ottenere copia di atti consistenti in decreti di un g.i.p., relativi ad alcuni procedimenti penali, atteso che tali atti non sono riconducibili al genere dei “documenti amministrativi”, formati o detenuti dalla P.A. ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. 2. In materia di diritto di accesso agli atti della P.A., l’assimilazione degli atti del processo penale al “documento amministrativo” deve arrestarsi al primo termine, cioè al “documento”, non potendo mettersi in dubbio che anche essi concretino un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta “un contenuto”, rendendolo utilizzabile; ma non è possibile procedere oltre nella identificazione dei due “documenti”, giacché la qualifica di “amministrativo” del documento, in relazione al quale è previsto l’accesso, non può in alcun modo essere assegnata agli atti processuali penali. 3. Il c.d. diritto di accesso previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 riguarda unicamente i documenti amministrativi formati dalla Pubblica Amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, e non quelli inerenti agli organi ed alle attività giurisdizionali, che non possono dirsi amministrativi. TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 28 aprile 2009, n.833 63 07/09/2015 accesso a sentenze specificate in apposito elenco ed emesse in favore del comune • • È legittimo il diniego formatosi ex art. 25 della legge 241/1990 sull’istanza di accesso a sentenze specificate in apposito elenco ed emesse in favore del comune da autorità giudiziarie varie, avanzata da un avvocato dirigente, già dipendente del comune, al fine di individuare quelle pertinenti all’azione legale da intraprendere (risarcimento del danno economico e professionale subito in un determinato arco di tempo), considerato che l’istanza di accesso concerne atti giurisdizionali, non riconducibili nell’ambito dei documenti amministrativi, ancorché detenuti in copia da una pubblica amministrazione; a norma del comma 2 dell’art. 25 citato “la richiesta di accesso ai documenti […] deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”; pertanto, gli atti giurisdizionali in questione, ben possono essere richiesti agli uffici giudiziari competenti. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania sez. II 28/10/2010 n. 4286 127 Domanda di memoria difensiva in procedimento giurisdizionale • - 1. Gli atti strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale ovvero gli atti conclusivi del relativo procedimento non possono essere ricompresi tra gli atti amministrativi di cui all’art. 22 e s.s. della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed agli stessi, pertanto, non sono applicabili le norme sull’accesso previste da quest’ultima legge (1). • 2. E’ legittimo il diniego espresso dal Ministero della Giustizia in merito ad una domanda di accesso agli atti, avanzata da un cittadino che ha ricusato un magistrato ex art. 52 c.p.c., tendente ad ottenere copia della memoria difensiva prodotta, innanzi al G.O., dallo stesso magistrato, al fine di confutare la sussistenza dei presupposti per la ricusazione; detta memoria, infatti, è un atto processuale, e non già amministrativo ex art.22 e segg. della l. 7 agosto 1990 n. 241, e, in quanto tale, è escluso dal diritto di accesso previsto dalle medesime norme; con l’ulteriore conseguenza dell’inesperibilità, in tal caso, del rito speciale ex art. 25, l. 241 del 1990. • TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - sentenza 24 novembre 2010 n. 33883 64 07/09/2015 Accesso ai documenti - Atti Corte dei conti in sede di controllo • • • -1. - Il procedimento di controllo che si svolge dinanzi alla Corte dei conti è caratterizzato da una peculiarità tale che non consente I'assimilazione né al procedimento amministrativo né a quello giurisdizionale, 2. - Va escluso il diritto di accesso agli atti adottati dagli organi di controllo della Corte dei conti o da essi detenuti in relazione alla loro funzione, e ciò sia in relazione alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo (in quanto non è consentita I'assimilazione del procedimento di controllo ad un procedimento amministrativo), sia in relazione alle specifiche norme sull'accesso ai documenti amministrativi (atteso che queste sono applicabili ai soli atti formati dagli uffici amministrativi della Corte). Corte dei Conti 24 – 27 aprile 1999 - Sez. contr. Stato - - 129 Filmato rai • • • • • TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - sentenza 9 ottobre 2010 n. 32736 - Pres. Daniele, Est. Ferrari - Frenza (Avv. Ripabelli) c. R.A.I. - Radiotelevisione Italiana s.p.a. (Avv.ti Perelli, Valenti e Laz) - (respinge). Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza di accesso ad una copia registrata di un filmato trasmesso dalla RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. - Rigetto - Legittimità - Ragioni. E’ legittimo il diniego opposto dalla RAI, Radiotelevisione Italiana s.p.a., in ordine ad una domanda di accesso finalizzata ad ottenere una copia della registrazione di un filmato trasmesso in occasione di una trasmissione televisiva; infatti la normativa sull’accesso ha per oggetto i "documenti amministrativi", per essi intendendosi quelli che costituiscono espressione dell’esercizio di funzioni amministrative da parte della Pubbliche amministrazioni o dei soggetti incaricati di pubbliche funzioni, ed è palese che tale connotazione non può essere riconosciuta ad un filmato relativo ad una trasmissione televisiva riconducibile alla RAI, trattandosi di un’opera di ingegno e non di un provvedimento amministrativo da essa emanato nell’esercizio di un potere autoritativo in esecuzione di un pubblico servizio (1). ------------------------------------------(1) Ha osservato, in particolare, il T.A.R. Lazio - Roma, con la sentenza in rassegna, che non deve trarre in inganno la circostanza che l’art. 22, primo comma, lett. d), L. 7 agosto 1990 n. 241 definisce «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. La norma, infatti, individua le forme in cui può manifestarsi un atto amministrativo – e cioè non solo su supporto cartaceo ma anche magnetico e video – fermo restando che oggetto dell’accesso può essere solo l’atto che per sua natura sia qualificabile come amministrativo e che nella specie è inesistente. 65 07/09/2015 ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO ART.107,comma 3,TUEL manifestazione di volontà=provvedimenti manifestazione di giudizio=meri atti lett. c) stipula contratti 131 ATTI DI DIRITTO PRIVATO DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA • Ad. Pl. 22/04/1999 n. 4: “Il diritto di accesso agli atti e ai documenti trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della P.A., compresi gli atti di diritto privato, poiché ogni attività della P.A. è vincolata all’interesse collettivo” • Ad. Pl. 24/06/1999 n. 16 “l’accesso ai documenti amm.vi è ammissibile anche nei confronti di attività di diritto privato esercitata dall’amm. ne o dal concessionario di pubblico servizio” 132 66 07/09/2015 L’ACCESSIBILITÀ AGLI ATTI DEI SOGGETTI PRIVATI Una significativa novità è costituita dalla nuova legge (c.1 lett. (d, nel comprendere nella nozione di “documento amministrativo” anche quello formato dai soggetti privati: • è accessibile, purché collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa; • deve essere legato da una connessione significativa con lo svolgimento dell’attività amministrativa della PA, e cioè… diretta organica strumentale funzionale (…segue…) 133 L’accessibilità agli atti dei soggetti privati …accenno all’evoluzione giurisprudenziale… …in particolare… • la sentenza del C.d.S. 4.82 del 4 febbraio 1997 sez. IV enuncia un importante principio: “…l’accesso ai documenti amministrativi non è correlato…agli atti amministrativi, bensì all’attività amministrativa, ma anche l’attività di diritto privato volta alla cura concreta degli interessi della collettività. • la sentenza del C.d.S. sez.IV n.14 del 15 febbraio 1998 con la quale si stabilisce l’inaccessibilità dell’attività privatistica disancorata dall’interesse pubblico. Ma soprattutto, la sentenza C.d.S. Ad.Plen. N.4 e 5 /1999 che ha fissato i criteri della prevalenza dell’interesse pubblico dell’attività svolta dal concessionario di pubblico servizio (strumentalità, regime pubblicistico sostanziale, adozione di regole procedimentali pubblicistiche). Questa posizione ha contribuito a dirimere in parte il problema dell’accessibilità riguardo agli atti di soggetti che, anche se non pubblici per definizione, agiscono in base ad una normativa di settore secondo le regole comunitarie. …da ciò… Obbligo di “actio ad exibendum” 134 67 07/09/2015 I LIMITI OGGETTIVI DEL DIRITTO DI ACCESSO DIRITTO DI ACCESSO LIMITI TEMPORANEI ASSOLUTI EX LEGE PER REGOLAMENTO 136 68 07/09/2015 Il bilanciamento dei dati Ostensibilita’ Riservatezza Casistica dei DATI (art.24 comma 7) DATI COMUNI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DATI SUPERSENSIBILI 138 69 07/09/2015 Il regime dei dati nell’accesso Dati comuni • Ostensibilita’ solo se necessario a curare o difendere propri interessi giuridici Dati sensibili e giudiziari • Ostensibilita’ solo se strettamente indispensabili Dati supersensibili • Ostensibilita’ solo se pari rango dati comuni nozione processo di bilanciamento problemi rilevanti casistic a trattamento 140 70 07/09/2015 è dato personale… nozione Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 141 nozione Dati personali "... la l. 31 dicembre 1996, n. 675, considera (le)... informazioni come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili" (Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento 16 settembre 1997 ) 142 71 07/09/2015 Sono dati identificativi… I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato nozione 143 Processo di bilanciament o dati comuni deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (primo periodo dell’art. 24 comma 7) 144 72 07/09/2015 Il processo di bilanciamento per i dati comuni • • • Valutazione interesse all’accesso (diretto, concreto e attuale) Valutazione necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali proporzionali e adeguati rispetto all’interesse ...ma cio' non è sufficiente... Processo di bilanciament o 145 Processo di bilanciament o … è necessario integrare il dettato normativo dell’art. 24 comma 7 con due elementi nelle fattispecie che esamineremo Dato normativo legge sulla privacy Proporzionalita’ pertinenza e non eccedenza Dato giurisprudenziale omissis e cancellazioni 146 73 07/09/2015 La norma dell’art. 24 comma 7 dice meno di quanto afferma :possibilita’ omissioni e cancellazioni … La spersonalizzazione dei dati stessi tale da impedire la immediata riferibilità dei dati a soggetti determinati è funzionale alla cura di salvaguardare le esigenze di riservatezza di terzi, tramite l'adozione di particolari accorgimenti nell'ambito del cosiddetto accesso parziale, e va attuata attraverso "omissis" e mascherature, tali da evitare ogni indebita invasione nella vita privata di un soggetto determinato (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82 ) 147 Principi generali del codice privacy Principio di pertinenza e non eccedenza art. 11, comma 1, lett. d) pertinenza: valutazione di inerenza (merito) dati personali Omissis e cancellazioni… non eccedenza: valutazione quantitativa completezza: interesse alla tutela identità personale 148 74 07/09/2015 Principi generali del codice privacy dati personali sensibili o giudiziari Principio di indispensabilità art. 22, comma 3 soggetti pubblici: pubbliche amministrazioni indispensabilità: per svolgere attività istituzionali verifica caso per caso: necessità e proporzionalità 149 Dati sensibili e giudiziari nozione processo di bilanciamento problemi rilevanti casistic a trattamento 150 75 07/09/2015 Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare: nozione 1. l’origine razziale ed etnica, 2. le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 3. le opinioni politiche, 151 4. l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nozione 152 76 07/09/2015 Sono dati giudiziari… I dati personali idonei a rivelare i provvedimenti in materia di: giudiziale; • Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; • Carichi pendenti; • La qualità di imputato o indagato. nozione • Casellario Processo di bilanciament o 153 dati sensibili e giudiziari •<<l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile» (articolo 24, comma 7, secondo periodo della legge 241/90). 154 77 07/09/2015 Il processo di bilanciamento relativo all’accesso a dati sensibili e giudiziari Processo di bilanciament o • Valutazione interesse all’accesso (diretto, concreto e attuale) • Valutazione necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse • Verifica indispensabilità dei dati personali rispetto all’interesse • Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali sensibili indispensabili alla cura o difesa interesse 155 Trattamento espressa disposizione di legge che autorizza trattamento 1 Riserva di legge qualificata Art. 20, c. 1 codice rilevanti finalità di interesse pubblico tipi di dati da trattare operazioni eseguibili 156 78 07/09/2015 Due importanti provvedimenti • Corte Costituzionale sentenza 23/06/2005 n. 271 (in http://www.cortecostituzionale.it) • Provvedimento Garante privacy 30 giugno 2005 – adozione regolamento dati sensibili 157 Dati supersensibili nozione processo di bilanciamento problemi rilevanti casistic a trattamento 158 79 07/09/2015 nozione Se il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato (diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile). 159 Il processo di bilanciamento relativo all’accesso a dati di salute o vita sessuale • Valutazione interesse all’accesso e necessità di conoscere dati di terzi per la cura o difesa del proprio interesse • Verifica dell’indispensabilità dei dati personali rispetto all’interesse • Valutazione (in concreto) della parità di rango tra diritto dell’interessato e diritto alla riservatezza • Rilascio copia (ovvero presa visione) documento contenente dati personali idonei a rivelare stato di salute o vita sessuale Processo di bilanciament o 160 80 07/09/2015 Processo di bilanciam ento Giudizio di parità di rango diritto della personalità verifica parità di rango diritto o libertà fondamentale e inviolabile Parere Garante 09 luglio 2003 diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere 161 Trattamento :occorre Consenso SOGGETTI PUBBLICI = per il trattamento di: a) Dati Personali = NON sono di norma tenuti ad acquisire il consenso, potendo trattare i dati solo per finalità istituzionali, salvo quanto previsto per i trattamenti di dati inerenti la salute in ambito sanitario ………….. “Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ”(art.18 comma 2) ……….. “Salvo quanto previsto nelle Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato”(art. 18 comma 4) 162 81 07/09/2015 QUADRO DI SINTESI FINALE PER VALUTARE DOMANDA DI ACCESSO Interesse diretto concreto e attuale • Personale • serio Situazione giuridicamente tutelata privato Dati comuni Dati sensibili Dati supersensibili • Diritto soggettivo/ • Interesse legittimo Documento amministrativo Notifica al controintere ssato 82