SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - Il blog della prof. di diritto

SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
s.n.c.
Caratteri generali
• È una società di persone
• È una società COMMERCIALE
• Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di
un’attività agricola sia di un’attività commerciale
• Se svolge un’attività commerciale
– Deve essere iscritta nel registro delle imprese
– Deve tenere le scritture contabili
– È soggetta al fallimento e alle altre procedure
concorsuali: il fallimento della società provoca il
fallimento dei singoli soci
DISCIPLINA
• La società in nome collettivo è regolata dalle
norme sulla società semplice SALVO norme
specifiche che derogano alla disciplina della
società semplice o che la integrano.
Si applicano le stesse norme
della società semplice
•
•
•
•
ai CONFERIMENTI dei soci
ai criteri di RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
alla PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLE PERDITE
alle regole SULL’AMMINISTRAZIONE e SULLA
RAPPRESENTANZA
• allo scioglimento DEL RAPPORTO DEL
SINGOLO SOCIO
• allo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
L’atto costitutivo
• La forma del contratto deve essere l’atto
pubblico o la scrittura privata autenticata
• L’atto costitutivo deve essere registrato nel
registro delle imprese.
Contenuto dell’atto costitutivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
indicazione delle generalità dei soci
ragione sociale
soci amministratori e con rappresentanza
sede
oggetto sociale
conferimenti, valore e modo di valutazione
prestazioni d’opera
modalità di ripartizione utili/ perdite
durata
Modifiche all’atto costitutivo
• Se nel contratto non è stabilito diversamente
le modifiche sono possibili solo con il
consenso di tutti i soci.
• Le modifiche dell’atto costitutivo non sono
opponibili ai terzi finché non sono iscritte nel
registro delle imprese, a meno che si provi
che i terzi ne erano a conoscenza.
La ragione sociale
• E’ il nome della società
• Deve indicare il nome almeno un socio e
l’indicazione s.n.c.
• Rossi &figli/ Bianchi & fratelli/Verdi &co
Differenze dalla società semplice
• Tutti i soci rispondono ILLIMITATAMENTE e
SOLIDALMENTE.
• Il patto contrario di limitazione della
responsabilità non ha effetto verso i terzi:
eventuali limitazioni della responsabilità
hanno effetto solo tra i soci.
• E’ vietato il PATTO LEONINO con il quale uno
o più soci sono esclusi da ogni partecipazione
agli utili o alle perdite.
Maggiore Autonomia Patrimoniale
• La s.n.c. si caratterizza per una maggiore
AUTONOMIA PATRIMONIALE rispetto alla s.s.
– I creditori della società non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci se non dopo
l’escussione del patrimonio sociale (è il creditore che
deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale)
– il creditore particolare, finché dura la società, non
può chiedere la liquidazione della quota del socio
debitore (ha il diritto di percepire gli utili spettanti
al socio).
Tutela del capitale sociale
• Per garantire i creditori sociali sono previste
particolari regole relative a
– RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
– RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
• Se il capitale diventa eccessivo rispetto al
volume d’affari i soci possono procedere ad
una riduzione del capitale a determinate
condizioni:
– La delibera deve essere iscritta nel registro delle
imprese
– Se nessun creditore si oppone entro 3 mesi
dall’iscrizione si può procedere al rimborso di
parte dei conferimenti ai soci
Limiti alla ripartizione degli utili
• Per evitare che i soci si riprendano una parte
del capitale sociale
– non si possono ripartire somme tra i soci se non
per utili realmente conseguiti (art 2303 c.c)
• Nel caso si realizzino delle perdite:
– Non possono essere distribuiti utili fino a quando
il capitale non sia completamente ricostruito
Società irregolare/ di fatto
• La società è irregolare se l’atto costitutivo non
viene iscritto nel registro delle imprese.
• La società è di fatto quando più persone,
senza nessun atto costitutivo, esercitano in
comune un’attività commerciale allo scopo di
dividere gli utili e le perdite.
• Le società irregolari e quelle di fatto possono
essere dichiarate fallite e falliscono
personalmente tutti i soci.
Società irregolare/ di fatto
• Per le società irregolari e di fatto VALGONO LE
REGOLE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE:
– I creditori possono rivalersi direttamente sui soci
senza prima escutere il capitale sociale.
– I soci devono indicare i beni sui quali il creditore
può agevolmente soddisfarsi
– Il creditore particolare del socio può chiedere la
liquidazione della quota sociale