SOCIETA` SEMPLICE Statuto della società semplice STATUTO

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SOCIETA’ SEMPLICE
Statuto della società semplice
STATUTO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE “.....................................................”
ALLEGATO “A” al numero di Raccolta .......................
Titolo I - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
Art. ............... Denominazione
La società è denominata: ...........................
Art. ............... Sede
La sede della società è in ......................................
Art. ............... Oggetto
La società ha per oggetto: ................................
Art. ............... Durata
La Società ha durata fino ...................................... e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.
Titolo II - Capitale e Quote
Art. .............. Capitale
Il capitale sociale è di Euro ................................................ ripartito come risulta dall'atto costitutivo
e dalle sue future variazioni.
Art. ............... Versamenti in conto capitale
I soci potranno effettuare presso la Società versamenti in conto capitale in proporzione alle loro
quote di partecipazione. Tali versamenti saranno infruttiferi, salvo diversa deliberazione.
Art. ............... Aumento capitale
In caso di aumento di capitale è in facoltà dei soci che non intendessero sottoscriverlo, di recedere
dalla società .
In tal caso i soci recedenti avranno diritto esclusivamente al rimborso della quota di capitale
nominale di loro spettanza.
Art. ............... Successione di un socio
Nel caso di morte di un socio la sua quota si consoliderà ipso-jure automaticamente in capo ai soci
superstiti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, e ciò per ogni conseguente effetto nei
confronti dei terzi.
Per quanto concerne i soli rapporti sociali interni, i soci superstiti saranno tenuti unicamente a
rimborsare agli eredi del socio defunto la quota di capitale nominale di pertinenza dello stesso. 'Tale
dovrà rimborso essere effettuato senza interessi entro un anno dalla morte del socio.
Art. ............... Trasferimento quote
Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo fra i soci, mentre per il
trasferimento nei confronti di terzi, o comunque per l'ammissione di nuovi soci, occorrerà il
consenso preventivo o contestuale di tutti i soci dato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Titolo III - Amministrazione
Art. ............... Poteri
L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, nulla escluso od
eccettuato, ivi compresa la facoltà di nominare e revocare procuratori spetteranno ai soci
amministratori con firma singola o congiunta, a seconda di quanto precisato nell'atto costitutivo e
negli eventuali atti successivi di modificazione.
Art. ............... Procure
Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, salvo revoca espressa, eventuali procure conferite in
nome della società restano in vigore anche in caso di morte dell'amministratore ha conferito le
procure.
Art. ............... Responsabilità per le obbligazioni sociali
Per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2267 Codice Civile, risponde la società col suo
patrimonio nonché gli amministratori che hanno agito in nome e per conto della Società esclusa
ogni responsabilità degli altri soci.
Titolo IV - Utili e perdite
Art. ............... Ripartizione utili e perdite
Gli utili e le eventuali perdite saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
Titolo V - Norme finali e transitorie
Art. ............... La competenza dell'Autorità Giudiziaria è determinata dalla ubicazione della sede
sociale.
Art ............... Controversie
Qualsiasi controversia avesse a sorgere fra i soci in merito all'interpretazione e applicazione del
contratto sociale, ad eccezione unicamente di quelle di competenza inderogabile dell'Autorità
Giudiziaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un arbitro amichevole compositore nominato
dalle parti o, in difetto di accordo del Presidente del Tribunale competente, su istanza della parte più
diligente. Tale arbitro giudicherà in via inappellabile, ex aequo ed bono e senza formalità di
procedure.
Art. ............... Norme finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni
di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, ....................................
....................................
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