SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c. Caratteri generali • È una società di persone • È una società COMMERCIALE • Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio di un’attività agricola sia di un’attività commerciale • Se svolge un’attività commerciale – Deve essere iscritta nel registro delle imprese – Deve tenere le scritture contabili – È soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali: il fallimento della società provoca il fallimento dei singoli soci DISCIPLINA • La società in nome collettivo è regolata dalle norme sulla società semplice SALVO norme specifiche che derogano alla disciplina della società semplice o che la integrano. La nascita • I mercanti per riscuotere la fiducia dei creditori si presentavano come soci garanti delle loro azioni e di tutti gli altri soci per accrescere la fiducia dei terzi. • Questo comportava già in origine il fallimento di tutti i soci con responsabilità illimitata con conseguenze personali anche molto gravose. Ad es. in origine il reato di bancarotta fraudolenta comportava la pena di morte Si applicano le stesse norme della società semplice • • • • ai CONFERIMENTI dei soci ai criteri di RIPARTIZIONE DEGLI UTILI alla PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLE PERDITE alle regole SULL’AMMINISTRAZIONE e SULLA RAPPRESENTANZA • allo scioglimento DEL RAPPORTO DEL SINGOLO SOCIO • allo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ L’atto costitutivo • La forma del contratto deve essere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata • L’atto costitutivo deve essere registrato nel registro delle imprese. Contenuto dell’atto costitutivo DEVE CONTENERE • indicazione delle generalità dei soci • ragione sociale • soci amministratori e con rappresentanza • sede • oggetto sociale • conferimenti, valore e modo di valutazione • prestazioni d’opera • modalità di ripartizione utili/ perdite • durata Modifiche all’atto costitutivo • Se nel contratto non è stabilito diversamente le modifiche sono possibili solo con il consenso di tutti i soci. • Le modifiche dell’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi finché non sono iscritte nel registro delle imprese, a meno che si provi che i terzi ne erano a conoscenza. La ragione sociale • E’ il nome della società • Deve indicare il nome almeno un socio e l’indicazione s.n.c. • Rossi &figli/ Bianchi & fratelli/Verdi &co Differenze dalla società semplice • Tutti i soci rispondono ILLIMITATAMENTE e SOLIDALMENTE. • Il patto contrario di limitazione della responsabilità non ha effetto verso i terzi: eventuali limitazioni della responsabilità hanno effetto solo tra i soci. • E’ vietato il PATTO LEONINO con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Maggiore Autonomia Patrimoniale • La s.n.c. si caratterizza per una maggiore AUTONOMIA PATRIMONIALE rispetto alla s.s. – I creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (è il creditore che deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale) – il creditore particolare, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (ha il diritto di percepire gli utili spettanti al socio). Tutela del capitale sociale • Per garantire i creditori sociali sono previste particolari regole relative a – RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE • Se il capitale diventa eccessivo rispetto al volume d’affari i soci possono procedere ad una riduzione del capitale a determinate condizioni: – La delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese – Se nessun creditore si oppone entro 3 mesi dall’iscrizione si può procedere al rimborso di parte dei conferimenti ai soci Limiti alla ripartizione degli utili • Per evitare che i soci si riprendano una parte del capitale sociale – non si possono ripartire somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti (art 2303 c.c) • Nel caso si realizzino delle perdite: – Non possono essere distribuiti utili fino a quando il capitale non sia completamente ricostruito Società irregolare/ di fatto • La società è irregolare se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro delle imprese. • La società è di fatto quando più persone, senza nessun atto costitutivo, esercitano in comune un’attività commerciale allo scopo di dividere gli utili e le perdite. • Le società irregolari e quelle di fatto possono essere dichiarate fallite e falliscono personalmente tutti i soci. Società irregolare/ di fatto • Per le società irregolari e di fatto VALGONO LE REGOLE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: – I creditori possono rivalersi direttamente sui soci senza prima escutere il capitale sociale. – I soci devono indicare i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi – Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota sociale