IMPUTABILITA’ PERIZIA IN TEMA DI IMPUTABILITÀ Imputabilità e infermità di mente Rispetto alla strutturazione del concetto di imputabilità nel codice penale italiano, si può ricordare che secondo la legge (all’art. 40 c.p.) una persona non può essere punita per un reato se lo stesso non è conseguenza della sua azione od omissione. Art. 40 Rapporto di causalita’ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e’ conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 1 IMPUTABILITA’ L’art. 41 c.p. definisce i criteri in base ai quali un reato può essere posto un nesso di causa rispetto al comportamento della persona e 1'art. 42 introduce il concetto di coscienza e volontà, fondamentale per la valutazione psichiatrico- forense. Questo concetto è dettagliato dall'art. 85 c.p., per il quale non si è punibili per un reato se, al momento in cui lo si è commesso, non si era imputabili, ovvero non si era capaci di intendere (coscienza) e di volere (volontà). Art. 41 Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 2 IMPUTABILITA’ Art. 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento e’ posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 3 IMPUTABILITA’ Art. 85 Capacità d’intendere e di volere Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Da ciò si desume che, salvo sia dimostrata una menomazione o esclusione della capacità di intendere e di volere, la piena imputabilità è presunta per ogni cittadino adulto. Ciò fa sì che sia disposta perizia psichiatrica solo nei casi in cui il giudice o il PM abbiano fondati motivi per ritenere che, quando ha commesso il reato, l'indagato non si trovasse nella condizione di piena imputabilità prevista per ogni cittadino adulto. 4 IMPUTABILITA’ L'articolo di legge, inoltre, precisa che la valutazione dell'imputabilità, deve essere riferita al momento in cui è stato commesso il reato. Questo richiede allo psichiatra forense, che spesso esamina il soggetta mesi se non anni dopo il fatto, di esaminare la condizione presente al momento della sua visita e ricostruire a posteriori, sulla base della diagnosi posta, dei colloqui svolti della documentazione esaminata, quale potesse essere lo stato di mente del soggetto al momento del reato. Quindi, la perizia in tema di imputabilità interessa la capacità di intendere e di volere al momento del reato. La fattispecie dell'imputabilità è regolata da una serie di articoli di legge che definiscono sia i limiti di età della stessa, sia alcune condizioni cliniche, per le quali essa possa essere aprioristicamente ammessa o esclusa. Chi non abbia compiuto 14 anni al momento del fatto è a priori ritenuto non imputabile (art. 97 c.p.), mentre i ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni al momento del fatto sono imputabili solo se viene dimostrato i! raggiungimento, da parte loro, della capacità d'intendere e di volere (art. 98 C. P.). 5 IMPUTABILITA’ Art. 97 Minore degli anni quattordici Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Art. 98 Minore degli anni diciotto E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e’ inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori o dell’autorità maritale. Oltre agli stati di infermità (artt. 88-89 c.p., da valutare caso per caso, che costituiscono il cardine della perizia psichiatrica, valgono ai fini della non imputabiltà la ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 c.p.), la cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti (art. 95 c.p.) e il sordomutismo (art. 96 c.p.). 6 IMPUTABILITA’ Art. 88 Vizio totale di mente Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Art. 89 Vizio parziale di mente Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. 7 IMPUTABILITA’ Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita. Art. 96 Sordomutismo Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita’ la capacita’ d’intendere o di volere. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita. 8 IMPUTABILITA’ Ci sono invece condizioni nelle quali, indipendentemente dall'essersi trovato a commettere il reato in condizioni di forte alterazione, per esigenze di politica criminale e difesa sociale il reo non può fruire di diminuzione per esclusione della propria imputabilità. Si tratta degli stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.), dell'ubriachezza volontaria o colposa (art. 92 c.p. I cpv.). dell'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p.). In altri casi, invece, determinate condizioni non solo confermano l'imputabilità, ma costituiscono aggravante, come ubriachezza o 1'assunzione di stupefacenti preordinate ai fine di commettere un reato (art.92 c.p., II cpv. e art. 93 c.p.), e 1'ubriachezza abituale (art. 94 c.p.), con riferimento anche ad analoghe condizioni derivanti da assunzione di stupefacenti. Complessa e articolata è la criteriologia del giudizio sulla capacita di intendere o di volere. 9 IMPUTABILITA’ Art. 90 Stati emotivi o passionali Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità. Art. 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore Non e’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena e’ diminuita. Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. 10 IMPUTABILITA’ Art. 93 Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Art. 94 Ubriachezza abituale Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze. Art. 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89. 11 IMPUTABILITA’ In estrema sintesi, in base alle innumerevoli interpretazioni normative degli alti. 88-89 c.p., espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza negli ottant’anni di vita di tali fattispecie, possiamo definire la capacità di intendere come l'idoneità psichica a comprendere e a valutare le proprie azioni od omissioni (soprattutto il carattere di disvalore e di illecito di un fatto preveduto dalla legge come reato). La capacità di volere interessa invece la possibilità di scegliere in modo libero e autonomo tra il commettere e il non commettere il reato. Gli artt. 88 e 89, tuttavia, non parlano solo della capacità di intendere e di volere, ma inseriscono la stessa in una costruzione complessa, che interessa sia la sua causa, sia la sua graduazione. 12 IMPUTABILITA’ Secondo tali previsioni, infatti, l'imputabilità viene esclusa (art. 88, vizio totale di mente) o diminuita (art. 89 vizio parziale di mente) se al momento del fatto sussisteva un'infermità che determinava uno stato di mente tale da escludere (art. 88) o scemare grandemente (art. 89) la capacità di intendere e/o di volere. Quindi: la perizia ex artt. 88 e 89 c.p. fa riferimento al momento della commissione del reato; deve identificare la sussistenza, in allora, di infermità; deve verificare se quell'infermità, in un diretto rapporto causale, determinasse uno stato di mente tale da escludere o scemare grandemente cioè quasi totalmente, e non in modo solo significativo o notevole) la capacità di intendere o di volere (il reato come conseguenza, sintomo, manifestazione della condizione di infermità). 13 IMPUTABILITA’ Tutto questo apre il discorso su cosa si intenda con la nozione di infermità, altro argomento diffusamente discusso dalla trattatistica in materia. In breve, possiamo ricordare che ottant'anni fa si riteneva che le principali patologie psichiatriche comunque derivassero da un substrato organico, quindi 1'infermità si identificava in una patologia di questo tipo. Con il passare del tempo sono stati inseriti dalla giurisprudenza in questa nozione tutti i principali disturbi psichiatrici, ovvero, oltre alle rilevanti condizioni di matrice psico- organica, le psicosi, i disturbi maggiori dell'umore, e così via. A partire dal 2005 è stata introdotta dalla Suprema Corte accanto alla nozione di infermità anche quella di altra causa, in modo coerente con la già invalsa prassi giurisprudenziale di attribuire valore di infermità anche ai più gravi disturbi di personalità, come il disturbo borderline. Tutto questo identificando comunque nella nozione di causa altra non una generica condizione di disagio psichico, ma una condizione di scompenso acuto in un grave disturbo di personalità, tale da determinare un'alterazione dello stato di mente, con esclusione o quasi totale esclusione delle capacità di intendere e di volere. 14 IMPUTABILITA’ Ciò ha aperto molti problemi valutativi. La massima della Suprema Corte, infatti, riconosce che, se una condizione di scompenso in un disturbo di personalità in un singolo e specifico caso si equiparasul piano clinico e valutativo - a una condizione grave tale come si trattasse di una sorta di psicosi può essere riconosciuto il valore di infermità della stessa. In un contesto nel quale, sul piano applicativo, troppo spesso la perizia psichiatrica viene intesa come una sorta di tutela del reo da condanne detentive molto elevate, se non come un'interpretazione soggettiva delle fattispecie vigenti, l'ulteriore apertura valutativa introdotta non dalla sentenza della Cassazione, ma dalla sua applicazione oltremodo ampia, può portare soggettività peritali in qualche modo eccessive. 15 IMPUTABILITA’ Se si può comprendere come, per esempio, uno psicotico in fase delirante possa commettere un reato quale conseguenza diretta della sua infermità, è infatti assai più difficile riconoscere un senso logico a molte valutazioni peritali contemporanee, che di fatto riconoscono valore di infermità a semplici manifestazioni di disagio personale se non addirittura sociale. Purtroppo, il linguaggio giuridico non ha affermato in modo sufficientemente chiaro che, perché la persona sia valutabile come inferma di mente, anche se è affetta solo da un disturbo di personalità, deve essere riconosciuto uno specifico e grave valore di infermità alla sua condizione patologica, tale da assimilare di fatto la stessa, sul piano psicopatologico e valutativo, ad una condizione di carattere psicotico. A causa della non corretta applicazione di questo criterio, oggi la stragrande maggioranza dei giudizi di non imputabilità fanno riferimento a soggetti con personalità abnormi o gravemente disfunzionali - pur in assenza di fattori psicopatologici ulteriori tali da creare stati psicofisici autenticamente diversi dalla condizione abituale del soggetto, con aspetti di incomprensibilità e inesprimibilità, come per esempio uno scompenso psicotico in un paziente borderline. 16 IMPUTABILITA’ Ne deriva comunque una sorta di equivalenza tra diagnosi di disturbo di personalità e vizio parziale di mente, in un contesto spesso basato su un criterio solo di teorica compatibilità tra condizione mentale e reato, anziché sulla dimostrazione del valore di sintomo del reato rispetto alla condizione psicopatologica in atto. Rispetto a queste controversie, si deve comunque in concreto rilevare che al Diritto penale interessa comprendere lo stato del soggetto al momento del fatto ai fini dell'imputabilità (ovvero la reale condizione psicopatologica sul comportamento del reo), mentre l'aspetto puramente tassonomico- clinico- psichiatrico è solo secondario, non determinante per il giudizio di imputabilità. Allora quello che è rilevante ai fini dell’imputabilità è una condizione di effettiva e reale modificazione della coscienza per un’alterazione formale del pensiero, o per una sindrome allucinatoria. Se non vi è traccia di idee deliranti provenienti da un'esperienza patologica primaria, o che abbiano come presupposto una trasformazione della personalità, ma, al massimo, possono essere stati presenti dei deliroidi derivanti in modo comprensibile da altri processi psichici, riconducibili a emozioni, pulsioni, desideri e timori (Jaspers 1964), considerabili come derivanti da una personalità gravemente disturbata, gli effetti sulle difficoltà di giudizio, in questi casi, non sono secondari. 17 IMPUTABILITA’ Valutare personalità gravemente disturbate a priori come seminferme di mente, ocon identico pregiudizio - come totalmente inferme, può condurre ad una psicologizzazione del giudizio di imputabilità, con la conseguenza di un crollo verticale del confine tra patologico e sano e, quindi, con l'affermazione di un eclettismo interpretativo che sovverte la previsione di legge per la quale, in assenza di dimostrata infermità di mente su base patologica, ogni adulto deve essere considerato come imputabile. Oltretutto, la griglia normativa nella quale si muove lo psichiatra forense è strutturata nella logica della limitazione delle condizioni di non imputabilità e non certo in quella di un acritico ampliamento della stessa. L'art. 220 c.p.p., per esempio, prevede che, al di fuori della fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, la perizia non deve interessare elementi di rilevanza psicologica, come tendenza a delinquere, carattere e personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; la perizia psicologica e quella criminologica sono pertanto vietate, così come per pacifica giurisprudenza, è causa di nullità l’adozione, da parte del perito psichiatra, di metodologie diagnostiche di carattere psicologico o psicoanalitico, differenti da quelle prettamente psichiatriche che, invece, sono per l'appunto necessarie alla perizia - non a caso definita come perizia psichiatrica. 18 IMPUTABILITA’ Ugualmente, come accennato, anche le previsioni in tema di imputabilità dell'autore di reato che abbia agito sotto l'influsso di alcool o di stupefacenti sono indirizzate in senso restrittivo, poiché, anche se è ovvio che una persona ubriaca o sotto l'effetto di droga non è in grado di analizzare la realtà e auto determinarsi, quindi ai fini dell'imputabilità dovrebbe essere considerato come infermo, la griglia degli artt. 91, 92, 93, 94 e 95 c.p. dimostra come la valutazione di tale condizione possa essere esclusa, di fronte al prioritario fine di difesa sociale rappresentato dallo scoraggiare l'assunzione di alcool e droga, esercitando così un’azione dissuasiva rispetto al momento in cui la persona, non ancora sotto l'effetto di sostanze, è libera di decidere, o meno, l’assunzione delle stesse. 19 IMPUTABILITA’ L'ammissibilità della valutazione di infermità è infatti prevista solo dall'art. 91, che fa riferimento ai casi di ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore, mentre, se l’ubriachezza non deriva da tali cause (colpose, art. 92) non è prevista alcuna limitazione o esclusione dell'imputabilità e, se la stessa ubriachezza è preordinata alla commissione del reato (art. 92) o abituale (art. 94), non solo non si prende in considerazione alcuna ipotesi di infermità, ma la pena è aumentata. Stesso discorso, come accennato, vale pel l'uso di droga (art. 93). Queste esigenze di politica criminale vengono invece meno per quei soggetti che, avendo superato la fase di consumo di alcool o stupefacenti ancora passibile di recepire il possibile effetto dissuasivo della sanzione penale, sono ormai caratterizzati da una cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, per i quali si applicano le previsioni della totale o parziale esclusione dell'imputabilità ai sensi degli artt. 88 o 89 (art. 95 c.p.). Anche in questo caso comunque la norma ha ricevuto una significativa limitazione in sede giurisprudenziale, restando applicabile solo a quei casi nei quali la condizione di deterioramento psichico e cognitivo dovuto all'azione di alcool e/o stupefacenti, assunti in modo cronico e in dose rilevante, di fatto si assimili a un’infermità di carattere equivalente a una psicosi o a un grave quadro psicoorganico, quali una demenza alcolica o una sindrome di Korsakoff. 20 IMPUTABILITA’ Tutto questo induce a un approccio molto prudente alla criteriologia valutativa in tema di imputabilità, ricordando che l'indirizzo globale espresso dal legislatore e dalla giurisprudenza, oltre che dalla dottrina medica, è per l’applicazione rigorosa e tendenzialmente restrittiva dei criteri sussistenti evitando qualsiasi psicologizzazione e ogni indebito e soggettivo ampliamento, degli spazi di deresponsabilizzazione dell'autore di reato. Un'ultima notazione deve essere riservata ad a altre due fattispecie attinenti alla tematica dell'imputabilità. La prima è quella del sordomutismo (art. 96 c.p.) per la quale il sordomuto la cui condizione integri una vera e propria infermità, in caso di commissione di un reato viene valutato ai sensi degli artt. 88 0 89. In realtà questa fattispecie è ormai residuale, perché fa riferimento a quei casi di sordomutismo del passato nei quali la carenza degli stimoli esterni e l’impossibilità di un normale sviluppo espressivo e dialogico determinavano condizioni di deficitarietà intellettiva se non vere e proprie psicosi. Oggi, salvo rarissimi casi, i metodi pedagogici disponibili consentono a questi pazienti uno sviluppo assai migliore. 21 IMPUTABILITA’ La seconda è quella della minore età (artt. 97 e 98 c.p.), che esclude l'imputabilità dell’infra- quattordicenne (art.97 c.p.) e riconosce l’imputabilità del soggetto di età compresa tra 14 e 18 anni, ma solo se lo stesso aveva capacità dì intendere e di volere. Per la legge italiana sotto i 14 anni di età non si è imputabili; tra 14 e 18 lo si è solo se è dimostrata la capacità di intendere e di volere; oltre ai 18 anni (maggiore età) si è imputabili, salvo che si è dimostrata l’assenza della stessa capacità. Peraltro, per i soggetti tra 14 e 18 anni non è necessaria la disposizione di una perizia psichiatrica, perché la capacità specifica può essere verificata direttamente dal Giudice del Tribunale per i Minorenni o in sede psicologica e pedagogica. Per questa fascia di età, infatti, oltre alle possibili cause psicopatologiche (infermità), valutabili in sede peritale, può essere ammessa una situazione di immaturità, non derivante da condizioni prettamente psicopatologiche, ma collegabile con uno stato psico- affettivo, personologico e sociale nel complesso carente e disarmonico. Una nozione di questo tipo, molto generica e mal definita, apre spesso la via per intrpretazioni assolutorie di carattere soggettivo. 22 IMPUTABILITA’ Svolgimento e problemi della perizia d'ufficio La perizia psichiatrica, anche se retribuita dallo Stato con onorari insufficienti se non offensivi rispetto alla complessità e serietà del lavoro da svolgere, costituisce il fondamentale e più interessante terreno di applicazione, della nostra disciplina. 23 IMPUTABILITA’ E’ infatti affascinante osservare nella pratica peritale quei grandi casi di psicosi, che ben di rado uno psicoterapeuta potrebbe osservare nel suo studio professionale, mentre nella pratica clinica spesso mancano molti elementi relazionali che consentono una comprensione sistemica del paziente, magari legati a motivazioni di ordine economico, familiare o ambientale. 24 IMPUTABILITA’ Nella pratica psichiatrico- forense, inoltre, anche rispetto alla pratica clinica si resta sempre sorpresi dalla quantità di casi di disturbi deliranti, o di soggetti sadici, e psicopatici, che non sono riconosciuti né in ambito familiare né in ambito clinico e giungono all’attenzione del medico solo dopo avere commesso un reato. Circa l’incarico peritale, la perizia in tema di imputabilità non presenta specifiche caratteristiche, se non in riferimento alla differenziazione del contesto in cui può essere disposta. 25 IMPUTABILITA’ La stessa, infatti, nell'una o nell'altra fase dei procedimento penale può infatti essere disposta dal pubblico ministero (consulenza per il PM ai sensi artt. 359 e 360 c.p.p., nel primo caso senza partecipazione di CTP e nel secondo con la partecipazione di CT delle altre parti), dal giudice per le indagini preliminari (in fase di incidente probatorio, per la quale assume valore di prova) o in una successiva fase dibattimentale (processo di primo grado o processo di Appello). accertamenti ripetibili (art. 359 c.p.p.) Il PM può nominare un consulente tecnico Sceglie di regola negli albi Il PM conferisce l’incarico (359 c.p.p.) Art. 360 cp.p. accertamenti non ripetibili 26 IMPUTABILITA’ Il fatto che spesso si tratti di casi di particolare attenzione mediatica impone un particolare rigore al perito e al consulente tecnico, la cui funzione è comunque vincolata da segreto e può esporre lo stesso a profili di incompatibilità con l'incarico, se non peggio, a fronte di anticipazione di pareri alla stampa o di divulgazione di anche minimi particolari attinenti al caso (anche se sempre più spesso, appena dopo il deposito della relazione peritale in cancelleria compaiono sulla stampa intere pagine della relazione peritale, se non addirittura i test mentali, magari commentati dall'esperto di turno). 27 IMPUTABILITA’ La comunicazione con i consulenti di parte deve essere fatta in modo normale, indicando già nel verbale di incarico la sede e la data di inizio delle operazioni peritali, e comunque prevedendo, anche se non imposta dalla legge, una trasmissione in modo formalmente documentato delle successive date di convocazione delle sedute peritali. Molto importante, inoltre, è rispettare i termini di consegna dell'elaborato peritale, perché i tempi della perizia si inseriscono in una scansione dei tempi processuali spesso ristretta, e altrettanto importante è essere sempre ben certi che che le proprie comunicazioni al giudice siano state in effetti ricevute dallo stesso, anche per non incorre nelle sanzioni economiche derivanti dal ritardo nel deposito della relazione peritale, o nelle più gravi sanzioni (decreto penale) di condanna e/o segnalazioni all’Ordine professionale) in caso di mancato deposito della perizia. 28 IMPUTABILITA’ Infine, poiché in sede di incidente probatorio la perizia costituisce prova documentale, è fondamentale documentare al meglio la stessa in modo da rendere più agevole la sua fruizione nelle eventuali e ulteriori sedi di giudizio. I test, le registrazioni, e quant’altro venga accluso all'elaborato peritale, debbono pertanto essere indicati con precisione nella relazione e devono essere depositati insieme alla stessa. Il quesito peritale è ricalcato sulle previsioni degli art. 88 e 89 c.p. In tal senso, può essere così strutturato: «Dica il perito, esaminati gli atti, esperita ogni opportuna e necessaria indagine in persona di XY se, al momento dei fatti per cui si procede, in dipendenza di infermità o altra causa patologica, XY stesso si trovasse in uno stato di mente tale da escludere o scemare grandemente le sue capacità di intendere e di volere». 29 IMPUTABILITA’ In questa formulazione, oltre agli elementi già citati - infermità, - momento dei fatti, - causalità diretta tra infermità e reato, - altra causa patologica, - vizio totale o parziale di mente) si pone anche 1'argomento sempre importante, dell'esame degli atti - insieme a quello dell'indagine opportuna e necessaria - per il quale è inutile far svolgere complessi esami neurologici quando non ci sia un sospetto diagnostico di patologia in tal senso, ed è altresì negativo fare qualsiasi cosa che rispetto al caso specifico, sia non necessaria, o persino inopportuna, tenuto conto della tipologia del periziando, e così via. 30 IMPUTABILITA’ Questo criterio può ingenerare timore nel perito meno esperto, di fronte a richieste spesso strumentali, avanzate dai CTP per trasformare l'accertamento in una sorta di caccia al test per identificare una qualsiasi tara somatica o neuropsichiatrica in base alla quale invocare un vizio di mente; in realtà, è sufficiente che il perito ricordi che non ha nessun obbligo di effettuare indagini diverse da quelle ch lui stesso ritiene, opportune e necessarie, pur dovendo nel caso motivare, nella relazione peritale, le scelte compiute. 31 IMPUTABILITA’ Il quesito, come si vede, è diretto e cogente, quindi il perito deve ricordare che, nel caso in cui non sia in grado di dimostrare con certezza una condizione di infermità o comunque di causa patologica sussistente al momento dei fatti, deve concludere per l'assenza di elementi dimostrativi in tal senso e, quindi, per la conservazione della piena imputabilità. Analoga conclusione deve essere raggiunta nei casi in cui, pur rilevando una causa psicopatologica o una vera e propria infermità, la stessa non sia di rilevanza tale da integrare 1e due specifiche previsioni di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata o esclusa (e non genericamente diminuita), o non abbia influito sulla commissione del reato. 32 IMPUTABILITA’ Circa lo svolgimento della perizia, non si ripeterà mai abbastanza quanto sia necessario svolgere un numero di colloqui sufficienti per chiarire ogni aspetto della storia del periziando, della sua anamnesi, clinica e relazionale, dei fatti per cui si procede, della condizione attuale e della prognosi clinica della stessa. 33 IMPUTABILITA’ Ciò esclude 1'attendibilità di un'indagine basata su un solo colloquio, ma non prevede che la perizia si trasformi in una specie di para-psicoterapia, con dieci o venti sedute. Di norma, in un numero variabile tra tre e cinque colloqui approfonditi si è in grado di valutare la maggior parte dei casi, aggiungendo agli stessi le sedute per i test ed eventuali esami strumentali, le riunioni tra consulenti, e, nel caso, le sedute di audizione dei curanti e di eventuali terzi (genitori o altro) che si decida - ove autorizzato - di sentire. 34 IMPUTABILITA’ La reiterazione dei colloqui è inoltre necessaria per cogliere possibili differenziazioni dello stato mentale della persona ml corso del tempo, suoi eventuali disturbi mnesici, e così via. I colloqui, sempre approfonditi e di idonea durata, devono essere tali da permettere di descrivere nell'elaborato lo stato di coscienza del soggetto, il suo orientamento spazio temporale, le condizioni cognitive (con una stima del livello di funzionamento mentale sul piano cognitivo), il comportamento della persona durante l'esame (mimica, postura, abbigliamento, gestualità, tic, stereotipie, manierismi, altri comportamenti psicopatologicamente significativi, tutti da descrivere in modo il più possibile accurato), le condizioni del pensiero, del tono dell'umore, dell'affettività a del livello di ansia. 35 IMPUTABILITA’ In sintesi, si deve ricordare che 1'esame neurologico e psichiatrico deve essere completo, sia perché ciò è necessario e doveroso, sia perché ogni possibile pecca e omissione della perizia potrà divenire oggetto di contestazione e di discredito in sede dibattimentale (se non anche, come sempre più spesso avviene nei casi di maggiore rilevanza, nelle dichiarazioni esacerbate rese ai giornali dai diversi soggetti afferenti alla parte scontenta dalla stessa perizia). 36 IMPUTABILITA’ Molta attenzione deve essere dedicata alla raccolta di informazioni cliniche sulla condizione pregressa, prevedendo non solo l’acquisizione delle eventuali cartelle di degenze ospedaliere o trattamenti psichiatrici, ma nel caso anche sentendo i sanitari curanti, acquisendo eventuali certificazioni attinenti al servizio militare, attestazioni di invalidità, verifica del possesso o meno della patente di guida o del porto d'armi e così via. Se il periziando è detenuto si deve acquisire copia del diario clinico carcerario, nel quale è descritta la storia dello stesso durante la detenzione e sono pressoché sempre inserite osservazioni psicologiche e psichiatriche su di lui. Si può inoltre sentire il personale medico della struttura detentiva. 37 IMPUTABILITA’ Il fatto oggetto della perizia deve essere discusso con il periziando nel corso dei colloqui: non è possibile effettuare una perizia psichiatrica senza entrare nel merito del tipo di problema giuridico sul quale bisogna dare risposta al giurista. Lo stato mentale della persona va infatti rapportato e parametrizzato al problema giuridico nel tentativo di identificare un possibile nesso di causalità tra la condotta e le condizioni mentali della persona, se psicopatologicamente rilevanti. Questo è il punto centrale di ogni indagine: deve esistere una connessione logicamente compiuta, o perlomeno plausibile o molto verosimile tra il disturbo mentale e la condotta giuridicamente rilevante, nei termini del classico nesso di causa. In assenza di questo nesso la condizione mentale del soggetto è ininfluente ai fini del giudizio, nella maggior parte dei casi di cui si prende esame. 38 IMPUTABILITA’ Quindi, il solo modo per capire, oltretutto facendo riferimento al momento dei fatti, cosa sia successo nella mente del periziando, è quello di approfondire in modo molto serio e insistente con lui ogni aspetto degli stessi per cui si procede, cogliendo il suo vissuto, le sue motivazioni, e così via. Il che equivale a sostenere l'imprescindibile necessita di procedere sempre e comunque a un'analisi del funzionamento mentale del soggetto in esame. Nei colloqui è doveroso evitare di assumere un atteggiamento di carattere inquisitorio perché è emotivamente pesante per il periziando affrontare immediatamente i fatti per cui si procede, oltreché controproducente. 39 IMPUTABILITA’ Attraverso colloqui semi-strutturati è assai meglio giungere per gradi all’obiettivo, iniziando a parlare dell’anamnesi medica (già resa più volte dal soggetto ad altri medici nel corso della sua vita e quindi meno ansiogena), per poi ripercorrere con calma l'intera storia della persona, giungendo ai fatti e da essi alla situazione attuale. Il tutto deve essere fatto senza pressioni, indebite contestazioni o forzature, perché comunque l’indagato ha tutto il diritto di negare la propria responsabilità nei fatti, e di non dire la verità, senza che ciò legittimi azioni critiche o ritorsioni del perito, sempre ricordando che si tratta di colloqui clinico diagnostici e non di interrogatori. 40 IMPUTABILITA’ A volte, infatti si osservano periti che si comportano come pubblici ministeri o agenti di polizia, massimizzando o minimizzando i problemi, evidenziando con atteggiamento colpevolizzante le contraddizioni, e così via, mentre il colloquio peritale, indipendentemente dalla fattispecie giuridica e di riferimento o dalla o dalla gravità del reato in discussione, essendo svolto da un medico o da uno psicologo, rispondendo a fini diagnostici, per pacifiche necessità deontologiche e scientifiche deve comunque connotarsi come un colloquio di matrice clinica, rispondendo ai requisiti metodologici ed etici dello stesso. 41 IMPUTABILITA’ I colloqui vanno preparati in modo adeguato, e l'esaminatore deve avere cognizione dell'obiettivo da raggiungere con 1'esame, sapendo con precisione con chi sta parlando, avendo stabilito una durata oraria e una scaletta di massima della seduta e cercando di immedesimarsi con la persona che sta intervistando, al fine di cercare di vedere gli eventi dal suo punto di vista, per ricollocare questa prospettiva nell'ambito della situazione giuridica che si sta valutando. Certo, è opportuno cercare di guadagnarsi la confidenza del periziando, stabilendo, per quanto possibile, associazioni gradevoli e mettendo la persona a proprio agio, sempre per quanto possibile date le circostanze ambientali. 42 IMPUTABILITA’ Bisogna essere capaci di ascoltare ed è necessario disporre di sufficiente tempo, anche se l’esame non va convertito in una sorta di visita sociale, fermo restando che la situazione deve, comunque, rimanere sotto il controllo dell’esaminatore. E’ per altro compito del medico creare un ambiente di dia1ogo il più possibile idoneo e tranquillo, anche se lo stesso vede la presenza dei consulenti di parte e magari si situa in una parte dell'infermeria di un carcere o in una saletta da colloquio, sentendo rimbombare fuori dalla porta i rumori e le voci del ristretto ambiente detentivo. 43 IMPUTABILITA’ In questo contesto, è fondamentale che il periziando (ovvero l'interlocutore dei perito) sia messo in grado di conoscere in modo dettagliato lo scopo del colloquio, il fatto che il suo interlocutore non è un terapeuta ne un medico della struttura ma un perito del tribunale, e il fatto che le sue parole saranno oggetto di valutazione, ai fini della risposta a un quesito peritale che, se non noto al soggetto, deve essere letto e spiegato allo stesso. Si può utilizzare il colloquio per valutare quali fatti cambiano a seconda delle circostanze delle persone e per valutare opinioni, atteggiamenti e credenze. 44 IMPUTABILITA’ Può essere utile prepararsi una lista di domande (e per questo e necessario conoscere gli atti) e il tema che si tratta va conosciuto in profondità. Non è opportuno, per esperienza, porre domande dirette fino a quando non si ritiene che la persona sia disponibile a fornire l’informazione e a fornirla in modo accurato. Conviene proporre dapprima domande che riducano la possibilità di un rifiuto o un atteggiamento negativistico inoltre è opportuno porre una domanda per volta e cercare di rimanere sul problema. L'atteggiamento di fondo dovrebbe essere di franchezza, senza comportamenti subdoli o furbi e senza assumere atteggiamenti pedanti o impertinenti. L’esaminatore dovrebbe valutarsi criticamente nell'uso del linguaggio e porre attenzione a evitare di formulare la domanda in modo che contenga la risposta. 45 IMPUTABILITA’ Quando si formulano diverse alternative, ciò dovrebbe essere fatto in modo neutro, di maniera da non suggerire in modo velato la risposta. Le domande importanti vanno espresse in modo chiaro bisogna rimanere sulla domanda tino a quando non si è ottenuta sufficiente informazione, ma appena si hanno risposte giudicare soddisfacenti si può passare alla successiva. 46 IMPUTABILITA’ Bisogna essere certi di aver ben compreso la risposta e bisogna dare alla persona la possibilità di qualificare appieno le sue risposte. Può essere utile aiutare la persona a rendersi contro delle sue responsabilità, anche per valutare il livello di insight dell'esaminato, ma ciò non deve assumere connotati di carattere moralistico o colpevolizzante: la funzione del perito è infatti quella del comprendere e del valutare. L’esaminatore deve imparare, sopratutto nell'ambito della perizia psichiatrica, a separare i fatti dalle inferenze, stando attento a possibili errori legati al fattore spazio o al fattore tempo, senza dare per scontato che una concordanza tra diverse persone nel descrivere un evento sia garanzia di verità. 47 IMPUTABILITA’ In ambito peritale, si deve infatti avere sempre aver presente che le persone interessate da un procedimento giudiziario hanno una propria specifica posizione giuridica, connotata da interessi e obiettivi e che in tale contesto, salvo si tratti di testimoni giurati, riferire gli eventi sulla base di una propria verità soggettiva è comprensibile, quando non esplicitamente ammesso e legittimo. Il colloquio è comunque un evento interattivo, con un'interazione reciproca dove la comunicazione è una forma di abilità e competenza specifica, per la quale va ricordato che entrambi gli interlocutori di solito, hanno obiettivi che dirigono e modellano sulla base di come si sentono, pensano e agiscono. 48 IMPUTABILITA’ E’ opportuno ricordare che tendiamo a interpretare i comportamenti degli altri in base a quelli che riteniamo siano i loro obiettivi ed e perciò importante stabilite obiettivi comuni, quando possibile, nel corso dei colloqui, cercando di ridurre il sentimento di incertezza rispetto alle intenzioni dell'altro, ricordando che i comportamenti di entrambi i partecipanti si influenzano in modo reciproco: un perito rigido, ostile, e palesemente giudicante, non otterrà un solo dato clinico valido, poiché sarà il suo atteggiamento a produrre i dati di reazione dell'altro. Nel colloquio è fondamentale che sia il perito a mantenere il costante controllo della situazione, sia considerando la situazione umana ed emotiva nella quale è il suo interlocutore - al di là della sua possibile condizione psicopatologica - sia controllando, anche sul piano deontologico e comportamentale, la correttezza dell'intervento dei consulenti di parte, che hanno diritto di partecipare ai colloqui e di intervenire con costrutto, certo non di assumere funzioni inquisitorie o contestatarie, se non esplicitamente traumatiche, verso il periziando. 49 IMPUTABILITA’ Debbono essere evitate valutazioni e considerazioni inopportune attinenti a fatti privati e intimi del periziando, che non rivestano una diretta e necessaria importanza ai fini della diagnosi a della prognosi del caso (come le scelte sessuali, eventuali difficoltà economiche, determinate condizioni cliniche e altro). 50