Cattedra di Criminologia - Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
Isabella MERZAGORA
L’IMPUTABILITA’
Diversi ambiti, per esempio
CIVILE
• Interdizione, Inabilitazione,
Amministrazione di sostegno
• Danno biologico di natura
psichica
• Famiglia
PENALE
• Circonvenzione di incapaci
• Violenza sessuale
• Eccetera….
Per inciso: art. 609 bis
•  "Chiunque, con violenza o minaccia o
mediante abuso di autorità, costringe taluno
a compiere o subire atti sessuali é punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno
a compiere o subire atti sessuali: 1)
abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto (Omissis)"
IMPUTABILITA’
L’attuale (?) Codice Penale
• Art. 85: “Nessuno può essere punito per
un fatto preveduto dalla legge come
reato, se, al momento in cui lo ha
commesso, non era imputabile.
• E’ imputabile chi ha la capacità di
intendere e di volere”.
•  Art. 88: “Vizio totale di mente. - Non è
imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in
tale stato di mente da escludere la
capacità di intendere o di volere”
•  Art. 89: “Vizio parziale di mente. - Chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto,
era, per infermità, in tale stato di mente,
da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità di intendere o di
volere, risponde del reato commesso, ma
la pena è diminuita”
• “e”, “o”
• Graduazione
• Costruzione a due piani
• Criterio temporale
• CRITERIO CAUSALE
IL CASO DEL NESSO DI CAUSA
QUESITO
•  “Dica il Perito, esaminati gli atti nonché la documentazione clinica
eventualmente esistente presso la Casa Circondariale di Milano
S.Vittore o presso altre strutture sanitarie, autorizzandola allo scopo ad
estrarre copia di tutta la documentazione, nonché sottoponendolo a
visita specialistica, se l’imputato all’epoca dei fatti fosse totalmente o
parzialmente capace di intendere o di volere e, in caso negativo, lo
stesso sia da considerarsi socialmente pericoloso”.
•  Autorizzazioni varie, talora registrazione
•  I consulenti
ESAME DEGLI ATTI
•  X, circa cinquantenne, è imputato di aver commesso più
rapine a danni di supermercati in un arco di due mesi.
•  Le rapine si sono svolte in concorso con altri, con modalità
analoghe, i rapinatori non erano travisati.
•  E’ agli atti un nutrito certificato penale che, a partire dai
vent’anni, riporta numerosi reati di assegni a vuoto,
ricettazione, guida senza patente, violazione delle norme
sulle armi, di quelle relative agli stupefacenti, furto,
lesioni, un tentato omicidio.
•  In sintesi, la tipica carriera del delinquente convenzionale.
•  ALLORA, PERCHE’ LA PERIZIA?
•  Una perizia psichiatrica di 10 anni fa, quando era stato
imputato di lesioni con più colpi di coltello, a seguito della
quale fu internato nell’O.P.G. di Castiglione delle Stiviere,
che è stata reperita nell’Archivio peritale della Cattedra.
•  Da quella perizia si conferma l’inserimento nella
sottocultura delinquenziale, e il pregresso abuso di alcool
e cocaina, e si legge: “ il X, sicuramente [non è] nè un
epilettico nè uno psicotico. […] è effettivamente portatore
di una infermità. Ha certamente fatto abuso di alcol e di
cocaina, […] Infine è portatore di Disturbo Esplosivo
Intermittente” + deterioramento da abuso di sostanze (che
infatti sono spesso correlati)
•  Fuori da quegli episodi di discontrollo
aggressivo, è persona comunque dotata di
capacità di intendere e di volere ed è
pertanto anche in grado di coscientemente
partecipare al procedimento
ESAME DEL PERIZIANDO:
UNA RIMPATRIATA
•  Al colloquio è apparso collaborante, lucido,
sintono, orientato nei parametri spazio-tempoluogo. L’eloquio fluido, i nessi logici ed
associativi ben conservati […]. Il periziando
appare infatti persona pienamente partecipe,
capace di correttamente intendere quanto gli viene
chiesto, di rispondere con sufficiente prontezza e
con coerenza. Non si sono rilevati disturbi
produttivi del pensiero, della percezione,
dell’ideazione, della coscienza, dell’umore.
•  Eccetera … insomma: nulla di rilevante
• Modesta reattività, comunque
disciplinabile
• Abusi di sostanze: “dal mattino, gli
aperitivi … poi, non li conto”; per la
cocaina, sostiene un consumo di circa tre
grammi al dì; non possiamo sapere se sia
vero, quel che è certo è che ne riferisce gli
effetti con cognizione di causa e plausibilità
(a proposito: qualche nozione criminologica
non guasta).
•  E’ claudicante per una frattura a tibia e perone destri
riportate durante un conflitto a fuoco con la Polizia, due
anni fa.
•  Si tratta di uno dei numerosi “incidenti” da lui sofferti, per
una ripetuta conflittualità criminale –diversi ferimenti da
arma da fuoco, di cui, per quello in oggetto si giustifica
con la frase: “Loro hanno sparato a me, io ho sparato a
loro”.
•  Vi sono poi sinistri non direttamente connessi all’attività
criminale, ma indicativi del tipo di vita e di personalità
improvvida e irresponsabile, occorsi per lo più in ore
notturne e uscendo da night-club.
•  In merito ai fatti di cui è accusato dichiara la
propria estraneità.
•  Indipendentemente dalla verità o menzogna, che
non spetta certo al perito indagare, quel che
importa è che egli sappia difendersi con lucidità e
plausibilità, per esempio quando afferma con
“legittimo” orgoglio sottoculturale che, se proprio
avesse voluto fare una rapina, l’avrebbe fatta in
banca, e non in un supermercato.
•  Riferisce di un’infanzia prima, una giovinezza poi
connotate da ben poco rispetto per le regole, e, più
tardi, da franca condotta delinquenziale.
•  Rara, se non assente, l’attività lavorativa;
all’insegna della discontinuità i rapporti
sentimentali; le frequentazioni per lo più
sottoculturali.
•  Ci starebbe un DISTURBO ANTISOCIALE?
E il Disturbo Esplosivo?
•  Forse lo ha ancora, forse no, comunque…
•  la perizia che in passato lo valutò parzialmente infermo di
mente era relativa al reato di tentato omicidio e ad un
ferimento con coltello, dunque a crimini la cui
criminogenesi è ben diversa da quella delle rapine
a supermercati per le quali è ora processo, ed in
particolare che si iscrivevano nel novero dei
reati d’impeto, cosa che le rapine ripetute e commesse
con complici sicuramente non sono.
E il deterioramento?
• Ai test ne esce meglio ora di allora
• Simulava?
• Tanto tempo senza coca? (mah)
•  Ebbene, dottrina e prassi medico-legali sono
unanimi nel richiedere che, per aversi il
vizio di mente, debba ricorrere un nesso di
causa fra le caratteristiche del disturbo
psichico eventualmente riscontrato e il
reato, e, d’altro canto, anche il buon senso
obbliga a ritenere che si consideri un
soggetto non responsabile per infermità
appunto e solo se la malattia è intervenuta
nel determinismo del comportamento in
questione.
•  E’ apparso sì affetto da deterioramento mentale
dovuto agli abusi di sostanze, ma s’è mostrato in
grado di comprendere, ricordare, riferire, dialogare
anche su temi di un certo spessore, e, soprattutto,
di capire l’antisocialità di quello di cui è accusato,
tanto è vero che nega di averlo commesso e si
difende, non interessa qui se in modo veritiero, ma
in modo plausibile e coerente.
•  Al massimo, il deterioramento può aver fatto sì
che egli non sia stato in grado di sfuggire
all’accertamento, ma se tutti coloro che non sanno
ben programmare ed occultare il delitto fossero
per ciò solo non imputabili potremmo “chiudere
bottega”.
•  Quanto all’eventuale incapacità di volere, non allega
alcuna spinta dovuta ad eventuale sindrome da carenza da
cocaina o da alcool, che comunque non sono tali da
travalicare le capacità volitive con caratteristiche di
“irresistibile impulso”.
•  se poi il periziando fosse affetto da Disturbo Esplosivo
Intermittente, come diagnosticato dalla perizia precedente,
non si capisce cosa abbia a che spartire con una condotta
comunque articolata, da programmarsi, non d’impeto quale
una rapina.
CONCLUSIONI
•  X, all’epoca dei fatti, era capace di
intendere e di volere come lo è tutt’ora.
•  La conclusione esonera il perito dal
rispondere al quesito relativo alla
pericolosità sociale.
Torniamo alla teoria
LA “INFERMITA’”
•  Nessuna tavola sinottica
•  Un passato certo ed un presente vero
•  Disturbi d’Ansia
•  Disturbi di Personalità
•  Parafilie
SENTENZA 9163/2005
“Anche i “disturbi di personalità”, come quelli da
nevrosi e psicopatie, possono costituire causa
idonea ad escludere o grandemente
scemare, in via autonoma e specifica, la
capacità di intendere e di volere del soggetto
agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre
che siano di consistenza, intensità, rilevanza e
gravità tali da concretamente incidere sulla
stessa…è inoltre necessario che tra il disturbo
mentale ed il fatto di reato sussista un nesso
eziologico, che consenta di ritenere il secondo
causalmente determinato dal primo”.
IL DISTURBO ANTISOCIALE
“A. Un pattern pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri
(…):
1. Incapacità a conformarsi alle norme sociali per ciò quanto riguarda il
comportamento legale, come indicato dal ripetersi di atti passibili di arresto.
2. Disonestà, come indicato dal mentire ripetutamente, usare falsi nomi o
truffare gli altri, per profitto o per piacere personale.
3. Impulsività o incapacità di pianificare.
4. Irritabilità e aggressività, come indicato da ripetuti scontri o aggressioni
fisiche.
5. Noncuranza sconsiderata della sicurezza propria o degli altri.
6. Irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere
un’attività lavorativa continuativa o di far fronte adobblighi finanziari.
7. Mancanza di rimorso, come indicato dall'essere indifferenti o dal
razionalizzare dopo avere danneggiato, maltrattato o derubato un altro”
E i Serial Killers?
•  "A nessuno dei serial killer che ho avuto modo di studiare o
visitare era applicabile la formula della infermità mentale, ma al
contempo nessuno di loro era normale. Tutti erano affetti da
turbe mentali. Ma nonostante questi disturbi, legati alla sfera
sessuale e al carattere, agivano sapendo quello che facevano e
sapendo che era sbagliato. E sceglievano di farlo
ugualmente” (Dietz)
•  “Sicuramente sono anormali. Sicuramente quello che fanno è
‘malato’. Sicuramente soffrono di un grave disturbo o difetto
caratteriale. Sicuramente chiunque tragga piacere dallo stupro e
dalla tortura e dalla morte ha dei problemi psicologici piuttosto
pronunciati […] molta gente sembra non afferrare il concetto che
si possono avere problemi mentali o emotivi -anche gravi- ed
essere tuttavia in grado di distinguere il bene dal male e
conformare
di
conseguenza
il
proprio
comportamento” (Douglas, Holshaker)
EMOZIONI E PASSIONI
•  Art. 90: “Gli stati emotivi e passionali non
escludono né diminuiscono l’imputabilità”
•  Quelli “fisiologici” (sentire comune, diritto,
clinica e neuroscienze)
•  Intento “pedagogico” e di politica
criminale
IL VALORE DI MALATTIA (reazioni
psicotiche)
Fornari propone per conferire “valore di malattia” a queste
condizioni:
–  la presenza di una situazione stressante che precede la fase di
scompenso acuto
–  la frattura evidente rispetto al peculiare “stile di vita” del
soggetto
–  la evidente sproporzione della reazione;
–  la possibile presenza di una condizione di compromissione
dello stato di coscienza coperta e seguita da amnesia o
dismnesia;
–  gravi turbe dell’affettività, del tono timico e dello stato affettivirelazionale;
–  la rapida restitutio ad integrum.
Fornari aggiunge che fra i disturbi psicopatologici di più comune
riscontro in siffatti casi vi sono le condizioni di grave depressione.
ALTRO PUNTO CHE SI
DISCOSTA DALLA REALTA’
NATURALISTICA
(O COMUNE)
•  Art. 91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
•  Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L’ubriachezza
non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce
l’imputabilità.
•  Art. 93. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
•  Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è
stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
•  Art. 94. Ubriachezza abituale.
•  Art. 95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti
commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da
sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e
.
89
•  Acuta vs cronica
•  Actio libera in causa
•  Preoccupazione pedagogica e di difesa
sociale, non aderenza al dato
naturalistico
•  Sindrome d’astinenza?
•  Ubriachezza patologica o idiosincrasica
Archeologia giuridica
•  Art. 96. Sordomutismo. Non è imputabile il
sordomuto che, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva, per causa della
sua infermità, la capacità di intendere o di
volere.
MINORE ETA’
•  Art. 97. Minore degli anni quattordici. Non
è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i
quattordici anni.
•  Art. 98. Minore degli anni diciotto. E’
imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni, ma non ancora i diciotto,
se aveva la capacità di intendere e di volere;
ma la pena è diminuita.
LA PERICOLOSITA’ SOCIALE
• Art. 203 - Agli effetti della legge
penale, è socialmente pericolosa la
persona, anche se non imputabile o
non punibile, la quale ha commesso
taluno dei fatti indicati nell’articolo
precedente [reati], quando è
probabile che commetta nuovi fatti
preveduti dalla legge come reati”
QUINDI
5 SOLUZIONI
CAPACE
SEMINFERMO
PERICOLOSO
NON PERICOLOSO
TOTALMENTE INFERMO
PERICOLOSO
NON PERICOLOSO