Cattedra di Criminologia - Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Isabella MERZAGORA L’IMPUTABILITA’ Diversi ambiti, per esempio CIVILE • Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno • Danno biologico di natura psichica • Famiglia PENALE • Circonvenzione di incapaci • Violenza sessuale • Eccetera…. Per inciso: art. 609 bis • "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (Omissis)" IMPUTABILITA’ L’attuale (?) Codice Penale • Art. 85: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. • E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. • Art. 88: “Vizio totale di mente. - Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere” • Art. 89: “Vizio parziale di mente. - Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente, da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita” • “e”, “o” • Graduazione • Costruzione a due piani • Criterio temporale • CRITERIO CAUSALE IL CASO DEL NESSO DI CAUSA QUESITO • “Dica il Perito, esaminati gli atti nonché la documentazione clinica eventualmente esistente presso la Casa Circondariale di Milano S.Vittore o presso altre strutture sanitarie, autorizzandola allo scopo ad estrarre copia di tutta la documentazione, nonché sottoponendolo a visita specialistica, se l’imputato all’epoca dei fatti fosse totalmente o parzialmente capace di intendere o di volere e, in caso negativo, lo stesso sia da considerarsi socialmente pericoloso”. • Autorizzazioni varie, talora registrazione • I consulenti ESAME DEGLI ATTI • X, circa cinquantenne, è imputato di aver commesso più rapine a danni di supermercati in un arco di due mesi. • Le rapine si sono svolte in concorso con altri, con modalità analoghe, i rapinatori non erano travisati. • E’ agli atti un nutrito certificato penale che, a partire dai vent’anni, riporta numerosi reati di assegni a vuoto, ricettazione, guida senza patente, violazione delle norme sulle armi, di quelle relative agli stupefacenti, furto, lesioni, un tentato omicidio. • In sintesi, la tipica carriera del delinquente convenzionale. • ALLORA, PERCHE’ LA PERIZIA? • Una perizia psichiatrica di 10 anni fa, quando era stato imputato di lesioni con più colpi di coltello, a seguito della quale fu internato nell’O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, che è stata reperita nell’Archivio peritale della Cattedra. • Da quella perizia si conferma l’inserimento nella sottocultura delinquenziale, e il pregresso abuso di alcool e cocaina, e si legge: “ il X, sicuramente [non è] nè un epilettico nè uno psicotico. […] è effettivamente portatore di una infermità. Ha certamente fatto abuso di alcol e di cocaina, […] Infine è portatore di Disturbo Esplosivo Intermittente” + deterioramento da abuso di sostanze (che infatti sono spesso correlati) • Fuori da quegli episodi di discontrollo aggressivo, è persona comunque dotata di capacità di intendere e di volere ed è pertanto anche in grado di coscientemente partecipare al procedimento ESAME DEL PERIZIANDO: UNA RIMPATRIATA • Al colloquio è apparso collaborante, lucido, sintono, orientato nei parametri spazio-tempoluogo. L’eloquio fluido, i nessi logici ed associativi ben conservati […]. Il periziando appare infatti persona pienamente partecipe, capace di correttamente intendere quanto gli viene chiesto, di rispondere con sufficiente prontezza e con coerenza. Non si sono rilevati disturbi produttivi del pensiero, della percezione, dell’ideazione, della coscienza, dell’umore. • Eccetera … insomma: nulla di rilevante • Modesta reattività, comunque disciplinabile • Abusi di sostanze: “dal mattino, gli aperitivi … poi, non li conto”; per la cocaina, sostiene un consumo di circa tre grammi al dì; non possiamo sapere se sia vero, quel che è certo è che ne riferisce gli effetti con cognizione di causa e plausibilità (a proposito: qualche nozione criminologica non guasta). • E’ claudicante per una frattura a tibia e perone destri riportate durante un conflitto a fuoco con la Polizia, due anni fa. • Si tratta di uno dei numerosi “incidenti” da lui sofferti, per una ripetuta conflittualità criminale –diversi ferimenti da arma da fuoco, di cui, per quello in oggetto si giustifica con la frase: “Loro hanno sparato a me, io ho sparato a loro”. • Vi sono poi sinistri non direttamente connessi all’attività criminale, ma indicativi del tipo di vita e di personalità improvvida e irresponsabile, occorsi per lo più in ore notturne e uscendo da night-club. • In merito ai fatti di cui è accusato dichiara la propria estraneità. • Indipendentemente dalla verità o menzogna, che non spetta certo al perito indagare, quel che importa è che egli sappia difendersi con lucidità e plausibilità, per esempio quando afferma con “legittimo” orgoglio sottoculturale che, se proprio avesse voluto fare una rapina, l’avrebbe fatta in banca, e non in un supermercato. • Riferisce di un’infanzia prima, una giovinezza poi connotate da ben poco rispetto per le regole, e, più tardi, da franca condotta delinquenziale. • Rara, se non assente, l’attività lavorativa; all’insegna della discontinuità i rapporti sentimentali; le frequentazioni per lo più sottoculturali. • Ci starebbe un DISTURBO ANTISOCIALE? E il Disturbo Esplosivo? • Forse lo ha ancora, forse no, comunque… • la perizia che in passato lo valutò parzialmente infermo di mente era relativa al reato di tentato omicidio e ad un ferimento con coltello, dunque a crimini la cui criminogenesi è ben diversa da quella delle rapine a supermercati per le quali è ora processo, ed in particolare che si iscrivevano nel novero dei reati d’impeto, cosa che le rapine ripetute e commesse con complici sicuramente non sono. E il deterioramento? • Ai test ne esce meglio ora di allora • Simulava? • Tanto tempo senza coca? (mah) • Ebbene, dottrina e prassi medico-legali sono unanimi nel richiedere che, per aversi il vizio di mente, debba ricorrere un nesso di causa fra le caratteristiche del disturbo psichico eventualmente riscontrato e il reato, e, d’altro canto, anche il buon senso obbliga a ritenere che si consideri un soggetto non responsabile per infermità appunto e solo se la malattia è intervenuta nel determinismo del comportamento in questione. • E’ apparso sì affetto da deterioramento mentale dovuto agli abusi di sostanze, ma s’è mostrato in grado di comprendere, ricordare, riferire, dialogare anche su temi di un certo spessore, e, soprattutto, di capire l’antisocialità di quello di cui è accusato, tanto è vero che nega di averlo commesso e si difende, non interessa qui se in modo veritiero, ma in modo plausibile e coerente. • Al massimo, il deterioramento può aver fatto sì che egli non sia stato in grado di sfuggire all’accertamento, ma se tutti coloro che non sanno ben programmare ed occultare il delitto fossero per ciò solo non imputabili potremmo “chiudere bottega”. • Quanto all’eventuale incapacità di volere, non allega alcuna spinta dovuta ad eventuale sindrome da carenza da cocaina o da alcool, che comunque non sono tali da travalicare le capacità volitive con caratteristiche di “irresistibile impulso”. • se poi il periziando fosse affetto da Disturbo Esplosivo Intermittente, come diagnosticato dalla perizia precedente, non si capisce cosa abbia a che spartire con una condotta comunque articolata, da programmarsi, non d’impeto quale una rapina. CONCLUSIONI • X, all’epoca dei fatti, era capace di intendere e di volere come lo è tutt’ora. • La conclusione esonera il perito dal rispondere al quesito relativo alla pericolosità sociale. Torniamo alla teoria LA “INFERMITA’” • Nessuna tavola sinottica • Un passato certo ed un presente vero • Disturbi d’Ansia • Disturbi di Personalità • Parafilie SENTENZA 9163/2005 “Anche i “disturbi di personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa…è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”. IL DISTURBO ANTISOCIALE “A. Un pattern pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri (…): 1. Incapacità a conformarsi alle norme sociali per ciò quanto riguarda il comportamento legale, come indicato dal ripetersi di atti passibili di arresto. 2. Disonestà, come indicato dal mentire ripetutamente, usare falsi nomi o truffare gli altri, per profitto o per piacere personale. 3. Impulsività o incapacità di pianificare. 4. Irritabilità e aggressività, come indicato da ripetuti scontri o aggressioni fisiche. 5. Noncuranza sconsiderata della sicurezza propria o degli altri. 6. Irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere un’attività lavorativa continuativa o di far fronte adobblighi finanziari. 7. Mancanza di rimorso, come indicato dall'essere indifferenti o dal razionalizzare dopo avere danneggiato, maltrattato o derubato un altro” E i Serial Killers? • "A nessuno dei serial killer che ho avuto modo di studiare o visitare era applicabile la formula della infermità mentale, ma al contempo nessuno di loro era normale. Tutti erano affetti da turbe mentali. Ma nonostante questi disturbi, legati alla sfera sessuale e al carattere, agivano sapendo quello che facevano e sapendo che era sbagliato. E sceglievano di farlo ugualmente” (Dietz) • “Sicuramente sono anormali. Sicuramente quello che fanno è ‘malato’. Sicuramente soffrono di un grave disturbo o difetto caratteriale. Sicuramente chiunque tragga piacere dallo stupro e dalla tortura e dalla morte ha dei problemi psicologici piuttosto pronunciati […] molta gente sembra non afferrare il concetto che si possono avere problemi mentali o emotivi -anche gravi- ed essere tuttavia in grado di distinguere il bene dal male e conformare di conseguenza il proprio comportamento” (Douglas, Holshaker) EMOZIONI E PASSIONI • Art. 90: “Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità” • Quelli “fisiologici” (sentire comune, diritto, clinica e neuroscienze) • Intento “pedagogico” e di politica criminale IL VALORE DI MALATTIA (reazioni psicotiche) Fornari propone per conferire “valore di malattia” a queste condizioni: – la presenza di una situazione stressante che precede la fase di scompenso acuto – la frattura evidente rispetto al peculiare “stile di vita” del soggetto – la evidente sproporzione della reazione; – la possibile presenza di una condizione di compromissione dello stato di coscienza coperta e seguita da amnesia o dismnesia; – gravi turbe dell’affettività, del tono timico e dello stato affettivirelazionale; – la rapida restitutio ad integrum. Fornari aggiunge che fra i disturbi psicopatologici di più comune riscontro in siffatti casi vi sono le condizioni di grave depressione. ALTRO PUNTO CHE SI DISCOSTA DALLA REALTA’ NATURALISTICA (O COMUNE) • Art. 91. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore • Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. • Art. 93. Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. • Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. • Art. 94. Ubriachezza abituale. • Art. 95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e . 89 • Acuta vs cronica • Actio libera in causa • Preoccupazione pedagogica e di difesa sociale, non aderenza al dato naturalistico • Sindrome d’astinenza? • Ubriachezza patologica o idiosincrasica Archeologia giuridica • Art. 96. Sordomutismo. Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. MINORE ETA’ • Art. 97. Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. • Art. 98. Minore degli anni diciotto. E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita. LA PERICOLOSITA’ SOCIALE • Art. 203 - Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [reati], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati” QUINDI 5 SOLUZIONI CAPACE SEMINFERMO PERICOLOSO NON PERICOLOSO TOTALMENTE INFERMO PERICOLOSO NON PERICOLOSO