Sponsorizzazione “quel contratto in forza del quale una parte dietro corrispettivo in denaro,beni, servizi o altro si impegna in prestazioni di tipo attivo o permissivo verso l’altra parte in modo da consentirle di sfruttare, mediante abbinamenti o collegamenti, la propria notorietà e la risonanza delle attività e degli eventi che ad essa fanno capo, al fine di incrementare tra il pubblico la conoscenza del nome o dei marchi dello sponsor e di favorirne l’immagine” (Fusi-Testa) Contratto di sponsorizzazione Nominato Legalmente atipico a prestazioni corrispettive oneroso Socialmente tipico Funzione commerciale: ritorno pubblicitario Si inserisce nel novero dei cd. contratti di pubblicità (*) Costituisce una sorta di pubblicità indiretta e sottilmente subliminale e viene considerato uno strumento autonomo di comunicazione dell’azienda sponsor Tratti distintivi della sponsorizzazione Durata, frequenza ed intensità del messaggio in rapporto alla notorietà dell’evento o dello sponsee Concentrazione del messaggio pubblicitario Minore controllabilità del messaggio da parte dello sponsor Maggiore potenzialità di coinvolgimento del pubblico Assenza di una diretta identificabiità del messaggio da parte del pubblico Altre figure riconducibili ai contratti di pubblicità differenze con le sponsorizzazioni Advertising (diverso ruolo del messaggio pubblicitario; sales’s creation) Testimonial (diversa modalità del messaggio pubblicitario, “confezionato” dallo sponsor) Endosersed advertising (diverso ruolo dello sponsee, personaggio operante nel medesimo settore) Product placement (diversa veicolazione del messaggio attraverso cinema o fiction) La sponsorizzazione è una tecnica di comunicazione a doppio livello (Plat –Pellegrini, Cornec) e realizza una doppia audience (De Silvestri) I soggetti della sponsorizzazione sportiva: lo sponsee Singoli atleti Squadre e team Federazioni Federazioni Riconoscimento come partner ufficiale Sponsorizzazione della squadra nazionale (es. FIGC-IP) Minore visibilità quantitativa Minore visibilità temporale Maggiore visibilità qualitativa Squadre e team (sponsorizzazione) Possibilità di apporre il marchio sulle divise degli atleti Possibilità di sfruttare anche l’apposizione su altri spazi (back-drop, cartelloni bordo campo, tagliandi di gara, abbonamenti…) Possibilità di sfruttamento delle immagini per finalità di merchandising Non ingerenza dello sponsor nella gestione tecnica del team Responsabilità del team per gestione negligente e per scarsi risultati sportivi? (Coll.arbitrale Milano, 17 luglio, 1990) FIGC Art. 72 comma IV “non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito invece apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’attività giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla LNDe dal SGS è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissata dalla stesso CF. E’ consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori” Un prototipo di ogni maglia deve essere depositato presso la Segreteria della Lega Nazionale Professionisti unitamente a copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati. Le società professionistiche non possono apporre segni pubblicitari sulle divise senza una preventiva autorizzazione della Lega Squadre e team (abbinamento) Modificazione del nome del team inserendo anche la denominazione dello sponsor Ammessa dalle Federazioni di Basket, Pallavolo e Ciclismo, vietata nel Calcio (es. Team Saeco; Whirpool Varese; olimpia Milano poi divenuta Simac Milano) Singoli atleti Possibilità di negoziazione sulle dimensioni delle riproduzioni del marchio su abbigliamento Carattere fiduciario del rapporto “Obblighi di protezione” nei confronti dello sponsor Sponsorizzazioni tecniche Rapporto oggettivo tra attività sponsorizzata e caratteristiche del prodotto Ruolo dell’azienda sponsor :più incisivo Ruolo del risultato sportivo: più rilevante Classificazione Prodotti che non incidono sulle prestazioni sportive (tute, borse, abbiglimento…) Prodotti che incidono in maniera limitata sulle prestazioni (racchette per il tennis, mazze da baseball, volanti per auto…) Prodotti che incidono in maniera determinante sulle prestazioni (generalmente prodotti molto sofisticati: motori da corsa, sistemi di gestione elettronica…) Si distinguono, inoltre, prodotti destinati: Al mercato dei consumatori (finali) Al mercato di grosse aziende che curano assemblaggio di prodotti più complessi destinati al mercato (e sono interessate anche al cd. aftermarket) Componenti di qualità del prodotto: Prestazione Affidabilità Durata Fattori rilevanti per il pubblico: Andamento della gara Funzione svolta dai mezzi di comunicazione Linguaggio e comprensibilità della comunicazione pubblicitaria Tutela dello sponsor Strategia contrattuale (inserzione di apposite clausole) Strategia comunicativa (campagna stampa di chiarificazione) Provvedimenti federali e tutela dei soggetti interessati: lo sponsee Soggetto dell’ordinamento sportivo: può adire gli organi di giustizia interni. Legge 280/2003 ha ampliato gli strumenti di tutela perché ha previsto anche la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, una volta assolto l’onere della pregiudiziale sportiva, per la tutela di situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento dello Stato, contro le decisioni: amministrative disciplinari tecniche Lo sponsor Soggetto estraneo all’ordinamento sportivo: può ugualmente rivolgersi agli organi di giustizia interni contro il provvedimento federale lesivo (indirettamente) dei suoli interessi? Si, ma solo in caso di illecito sportivo Artt.29 e 37 codice giustizia sportiva FIGC Art. 29 Reclami di parte e ricorsi di Organi federali Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica Art. 37, c.VII Giudizio 7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza. L’orientamento della FIGC si riscontra anche nei Regolamenti di Giustizia e Disciplina di altre Federazioni Federazione Federazione Federazione Federazione Federazione Federazione italiana italiana italiana italiana italiana italiana gioco Handball Hockey e Pattinaggio Bocce Rugby Scherma TennisTavolo Si, indipendentemente dalla motivazione Art.114 Regolamento Giustizia FMI “avverso provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottati dai commissari di gara ed avverso la validità delle delibere assembleari centrali e periferiche, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Giudice Unico” Si, poiché acquisiscono contrattualmente lo status di affiliati Art.137 Regolamento organizzativo FIP Art. 14 Regolamento Organico FISG No, perché restano comunque estranei all’ordinamento sportivo Art.19 Regolamento Giurisdizionale FIPAV (“…i terzi, associati o tesserati…”) Ma anche: Federazione italiana Atletica Leggera Federazione Italiana Pesca Sportiva Federazione Pugilistica italiana Obblighi di protezione dello sponsee Sponsor “parte debole” del contratto Obblighi di protezione sullo sponsee ex art.1175 e 1375 c.c. Sanciti anche dalla Corte di Cassazione (sez. III, 12801/2006)