Contratti di sponsorizzazione

annuncio pubblicitario
Sponsorizzazione
“quel contratto in forza del quale una parte dietro
corrispettivo in denaro,beni, servizi o altro si
impegna in prestazioni di tipo attivo o permissivo
verso l’altra parte in modo da consentirle di
sfruttare, mediante abbinamenti o collegamenti,
la propria notorietà e la risonanza delle attività e
degli eventi che ad essa fanno capo, al fine di
incrementare tra il pubblico la conoscenza del
nome o dei marchi dello sponsor e di favorirne
l’immagine”
(Fusi-Testa)
Contratto di
sponsorizzazione
Nominato
Legalmente atipico
a prestazioni corrispettive
oneroso
Socialmente tipico
Funzione commerciale: ritorno pubblicitario
Si inserisce nel novero dei cd. contratti di pubblicità (*)
Costituisce una sorta di pubblicità indiretta e sottilmente subliminale e viene
considerato uno strumento autonomo di comunicazione dell’azienda sponsor
Tratti distintivi della
sponsorizzazione





Durata, frequenza ed intensità del
messaggio in rapporto alla notorietà
dell’evento o dello sponsee
Concentrazione del messaggio
pubblicitario
Minore controllabilità del messaggio da
parte dello sponsor
Maggiore potenzialità di coinvolgimento
del pubblico
Assenza di una diretta identificabiità del
messaggio da parte del pubblico
Altre figure riconducibili ai contratti
di pubblicità
differenze con le sponsorizzazioni

Advertising
(diverso ruolo del messaggio pubblicitario; sales’s creation)

Testimonial
(diversa modalità del messaggio pubblicitario, “confezionato” dallo sponsor)

Endosersed advertising
(diverso ruolo dello sponsee, personaggio operante nel medesimo settore)

Product placement
(diversa veicolazione del messaggio attraverso cinema o fiction)
La sponsorizzazione è una tecnica di
comunicazione a doppio livello
(Plat –Pellegrini, Cornec)
e
realizza una doppia audience
(De Silvestri)
I soggetti della sponsorizzazione
sportiva: lo sponsee
Singoli atleti
Squadre e team
Federazioni
Federazioni
Riconoscimento come partner ufficiale
Sponsorizzazione della squadra nazionale
(es. FIGC-IP)
Minore visibilità quantitativa
Minore visibilità temporale
Maggiore visibilità qualitativa
Squadre e team
(sponsorizzazione)





Possibilità di apporre il marchio sulle divise degli
atleti
Possibilità di sfruttare anche l’apposizione su altri
spazi (back-drop, cartelloni bordo campo,
tagliandi di gara, abbonamenti…)
Possibilità di sfruttamento delle immagini per
finalità di merchandising
Non ingerenza dello sponsor nella gestione
tecnica del team
Responsabilità del team per gestione negligente e
per scarsi risultati sportivi?
(Coll.arbitrale Milano, 17 luglio, 1990)
FIGC
Art. 72 comma IV
“non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi
o scritte di natura politica o confessionale. E’ consentito
invece apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l’attività giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla LNDe dal
SGS è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più
di quattro marchi pubblicitari di dimensione complessiva
fissata dalla stesso CF.
E’ consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio
dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata
dai singoli calciatori”
Un prototipo di ogni maglia deve essere depositato presso
la Segreteria della Lega Nazionale Professionisti unitamente
a copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati.
Le società professionistiche non possono apporre segni pubblicitari sulle divise senza una preventiva autorizzazione
della Lega
Squadre e team
(abbinamento)
Modificazione del nome del team inserendo
anche la denominazione dello sponsor
Ammessa dalle Federazioni di Basket, Pallavolo e Ciclismo, vietata nel Calcio
(es. Team Saeco; Whirpool Varese;
olimpia Milano poi divenuta Simac Milano)
Singoli atleti



Possibilità di negoziazione sulle
dimensioni delle riproduzioni del
marchio su abbigliamento
Carattere fiduciario del rapporto
“Obblighi di protezione” nei confronti
dello sponsor
Sponsorizzazioni tecniche



Rapporto oggettivo tra attività
sponsorizzata e caratteristiche del
prodotto
Ruolo dell’azienda sponsor :più
incisivo
Ruolo del risultato sportivo: più
rilevante
Classificazione

Prodotti che non incidono sulle prestazioni
sportive
(tute, borse, abbiglimento…)

Prodotti che incidono in maniera limitata sulle
prestazioni
(racchette per il tennis, mazze da baseball, volanti per
auto…)

Prodotti che incidono in maniera determinante
sulle prestazioni
(generalmente prodotti molto sofisticati: motori da corsa,
sistemi di gestione elettronica…)
Si distinguono, inoltre, prodotti
destinati:
Al mercato dei consumatori (finali)
Al mercato di grosse aziende che
curano assemblaggio di prodotti più
complessi destinati al mercato (e
sono interessate anche al cd.
aftermarket)




Componenti di qualità del prodotto:
Prestazione
Affidabilità
Durata

Fattori rilevanti per il pubblico:
Andamento della gara
Funzione svolta dai mezzi di
comunicazione
Linguaggio e comprensibilità della
comunicazione pubblicitaria
Tutela dello sponsor


Strategia contrattuale
(inserzione di apposite clausole)
Strategia comunicativa
(campagna stampa di
chiarificazione)
Provvedimenti federali e tutela dei
soggetti interessati:
lo sponsee
Soggetto dell’ordinamento sportivo: può adire
gli organi di giustizia interni.
Legge 280/2003 ha ampliato gli strumenti di
tutela perché ha previsto anche la possibilità di
rivolgersi al giudice ordinario, una volta assolto
l’onere della pregiudiziale sportiva, per la tutela
di situazioni soggettive rilevanti per
l’ordinamento dello Stato, contro le decisioni:
amministrative
disciplinari
tecniche
Lo sponsor

Soggetto estraneo all’ordinamento
sportivo: può ugualmente rivolgersi
agli organi di giustizia interni contro
il provvedimento federale lesivo
(indirettamente) dei suoli interessi?
Si,
ma solo in caso di illecito sportivo

Artt.29 e 37 codice giustizia sportiva FIGC
Art. 29
Reclami di parte e ricorsi di Organi federali
Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti,
soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al
reclamo stesso.
Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società
ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi
indiretti, compreso l'interesse in classifica
Art. 37, c.VII
Giudizio
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la
facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla
Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione
disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione
dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione
al giudizio di seconda istanza.

L’orientamento della FIGC si riscontra
anche nei Regolamenti di Giustizia e
Disciplina di altre Federazioni
Federazione
Federazione
Federazione
Federazione
Federazione
Federazione
italiana
italiana
italiana
italiana
italiana
italiana
gioco Handball
Hockey e Pattinaggio
Bocce
Rugby
Scherma
TennisTavolo
Si,
indipendentemente dalla
motivazione
Art.114 Regolamento Giustizia FMI
“avverso provvedimenti disciplinari
per infrazioni meramente tecniche
adottati dai commissari di gara ed
avverso la validità delle delibere
assembleari centrali e periferiche,
chiunque vi abbia interesse può
proporre ricorso al Giudice Unico”

Si,
poiché acquisiscono
contrattualmente lo status di affiliati


Art.137 Regolamento organizzativo
FIP
Art. 14 Regolamento Organico FISG
No,
perché restano comunque estranei
all’ordinamento sportivo

Art.19 Regolamento Giurisdizionale
FIPAV
(“…i terzi, associati o tesserati…”)
Ma anche:
Federazione italiana Atletica Leggera
Federazione Italiana Pesca Sportiva
Federazione Pugilistica italiana
Obblighi di protezione dello
sponsee



Sponsor “parte debole” del contratto
Obblighi di protezione sullo sponsee
ex art.1175 e 1375 c.c.
Sanciti anche dalla Corte di
Cassazione (sez. III, 12801/2006)
Scarica