Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate C.so Venezia, 29 – 10147 TORINO – Tel. 011 2293811 http://iispeano.gov.it e-mail: [email protected] – pec: [email protected] Codice fiscale 80090680010- Codice meccanografico TOIS061003 – Codice univoco UF0T6V LIMITI E CRITERI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Visto l’art. 43 della legge 449/1997 Visto l’art. 33 e 41 del D.M.44/2001 Si dispone quanto segue. Art.1 Particolari progetti e attività dell’istituzione scolastica possono essere cofinanziati da persone fisiche, da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Art.2. I fini istituzionali e/o le attività delle persone fisiche, enti e/o aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie: - Beni voluttuari in genere; - Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano e/ o natura; - Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili ( sfruttamento del lavoro minorile , rapina della risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, etc.) Art.3 Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e della scuola e della cultura. Art.4 Pagina 1 di 3 MOD 06 Rev. 3 Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Art. 5 La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per l’amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Art.6 Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il contratto che sarà sottoposto al Consiglio di Istituto. Art. 7 Ogni contratto di sponsorizzazione non può essere superiore all’anno Art.8 Viene garantito un ritorno di immagine allo sponsor mediante la comparizione del suo logo e/ o del suo nominativo sul materiale informativo prodotto dalla scuola in relazione all’evento sponsorizzato e/o sul sito istituzionale della scuola. Art.9 Il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi qualsiasi sponsorizzazione qualora: -ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività scolastica/ pubblica e quella privata; - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine della scuola o a quella delle proprie iniziative; - la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. Art. 10 Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: Pagina 1 di 3 - Propaganda di natura politica, sindacale , ideologica o religiosa - Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale - Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Approvato dal CdI del 07 /XII / 2016 con delibera n° 37 Pagina 1 di 3