Criteri per la stipula di contratti di sponsorizzazione

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Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate
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LIMITI E CRITERI PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE
Visto l’art. 43 della legge 449/1997
Visto l’art. 33 e 41 del D.M.44/2001
Si dispone quanto segue.
Art.1
Particolari progetti e attività dell’istituzione scolastica possono essere cofinanziati da persone fisiche, da enti o aziende esterne con contratti di
sponsorizzazione.
Art.2.
I fini istituzionali e/o le attività delle persone fisiche, enti e/o aziende esterne
non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della
scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie:
-
Beni voluttuari in genere;
-
Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano e/
o natura;
-
Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per
comportamenti censurabili ( sfruttamento del lavoro minorile , rapina
della risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o
reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in
giudicato, atti processuali in corso, etc.)
Art.3
Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati
che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei
confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e della scuola e della
cultura.
Art.4
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Rev. 3
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di
rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri
derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
Art. 5
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la
comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari
delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per
l’amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo
sponsor.
Art.6
Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le
finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la
sponsorizzazione e di stipulare il contratto che sarà sottoposto al Consiglio di
Istituto.
Art. 7
Ogni contratto di sponsorizzazione non può essere superiore all’anno
Art.8
Viene garantito un ritorno di immagine allo sponsor mediante la
comparizione del suo logo e/ o del suo nominativo sul materiale informativo
prodotto dalla scuola in relazione all’evento sponsorizzato e/o sul sito
istituzionale della scuola.
Art.9
Il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutarsi qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
-ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività scolastica/
pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno
all’immagine della scuola o a quella delle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art. 10
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
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-
Propaganda di natura politica, sindacale , ideologica o religiosa
-
Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco,
prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale
-
Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.
Approvato dal CdI del 07 /XII / 2016 con delibera n° 37
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