Obiettivo dell’intervento L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento. In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa. Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003. Avvertenza. Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi 2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti formativi predisposti dall’INPS. Definizione del rapporto di lavoro subordinato Codice civile articolo 2094 È quella prestazione lavorativa svolta alle dipendenze del datore di lavoro che ha come corrispettivo una retribuzione È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Il datore di lavoro Stato pubblico Ente pubblico collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.) impresa individuale datore di lavoro è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa impresa familiare S.D.F. di persone S.N.C. S.R.L. privato di capitale S.P.A S.A.P.A impresa societaria mista S.A.S. di consumo cooperativa di lavoro sociale Generalità lavoro rapporto di lavoro è il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimoniale è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro nel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate da diritto sindacale legislazione sociale Elementi del rapporto di lavoro subordinato art. 2086 C.c. assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro subordinazione collaborazione con l’impresa tempo della prestazione il lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoro personalità della prestazione onerosità continuità inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori” il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata * rapporto con prestazioni corrispettive attività lavorativa retribuzione permanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapporto * N.B. La riforma “ Biagi” ha introdotto un tipo di contratto c.d. a lavoro ripartito, che attenua l’elemento della personalizzazione della prestazione . Il contratto individuale di lavoro negozio giuridico contratto con il quale un soggetto contratto di scambio a titolo oneroso lavoratore atto costitutivo del rapporto di lavoro si obbliga a prestare la propria attività lavorativa in favore di un altro soggetto, efficacia limitata ai soggetti stipulanti datore di lavoro in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo retribuzione nel contratto collettivo art. 2077 C.c. trova limiti nelle disposizioni di legge in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro art. 2078 C.c. Il contratto collettivo è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale nazionale livelli del contratto regola gli aspetti generali locale regola in mejus gli aspetti particolari aziendale efficacia corporativi erga omnes post corporativi limitata alle parti ex. art. 39 Costituzione erga omnes Elementi distintivi del lavoro subordinato Principali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo indici lavoro subordinato lavoro autonomo oggetto della prestazione attività lavorativa opera come "risultato" rischio della produzione a carico datore di lavoro a carico del lavoratore subordinazione presente assente organizzazione del lavoro datore di lavoro propria orario di lavoro prestabilito non previsto luogo di lavoro presso struttura aziendale presso l'incaricato * presenza dipendenti no si prestazione di lavoro a favore di una sola ditta* a favore di più ditte compenso periodico a compimento d'opera * Elementi, comunque, non decisivi. In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”. Tipologie di lavoro-elementi distintivi Rapporto di subordinazione e rapporto di società la compatibilità va verificata caso per caso esaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapporto verificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica sociale elemento soggettivo volontà delle parti di apporre o meno il vincolo titolarità del potere societario elemento oggettivo maggioranza del capitale sociale individuazione dell’organo esecutivo Tipologie di lavoro-elementi distintivi Professionista e collaboratore professionista esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi collaboratore rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73 attività autonoma attività parasubordinata se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento . Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente Tipologie di lavoro-elementi distintivi Rapporto tra socio e cooperativa di lavoro od organismo di fatto DPR 602/70 entità costituita legalmente entità non costituita legalmente cooperativa organismo di fatto DM 31.10.70 DM 30.11.74 L. 142/2001 organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativo requisiti conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei soci ripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scritto arte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismo Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Disciplina del contratto di formazione e lavoro * i contratti di formazione e lavoro vanno notificati alla Direzione provinciale del lavoro ad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro se non derogate con il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenza si trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro * N.B. Dal 24/10/2003 i contratti di formazione e lavoro non possono più essere autorizzati per il settore privato ( art. 86,9° comma, d.leg.vo 10/09/2003, n. 276.). Entra, infatti , in vigore la nuova figura del contratto di inserimento(art. 54 d. leg.vo 276/2003), anche se devono ancora essere definiti in sede di contrattazione collettiva i criteri di approntamento dei piani individuali di inserimento. Segue Disciplina del contratto di formazione e lavoro E’ un particolare rapporto con il quale il datore di lavoro si impegna, attraverso insegnamenti teorico-pratici ed attività lavorativa, a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento di una specifica attività lavorativa. Definizione Può essere stipulato con lavoratori di età compresa fra i 16 e i 32 anni. Finalità a) b) Acquisire professionalità intermedie o elevate; Agevolare l’inserimento professionale in un’organizzazione produttiva che richieda un adeguato livello di conoscenze/abilità. Il contratto è a termine, non rinnovabile ed è previsto per la durata massima di 24 mesi per le ipotesi sub a) e di 12 mesi per le ipotesi sub b) Segue Disciplina del contratto di formazione e lavoro E’ prevista la riduzione contributiva entro il limite del 25% della normale retribuzione. Sgravi contributivi Ulteriori riduzioni contributive, in base alle disposizioni della Commissione Europea dell’11 maggio 99, sono ammesse alle seguenti condizioni: a) b) c) Assunzioni riguardanti giovani fino a 25 anni di età, elevati a 29 anni per i laureati; Stato di disoccupazione di lunga durata (da oltre 1 anno); Lavoratori fino al limite di 32 anni nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento netto della occupazione; Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Rapporto di lavoro a tempo parziale * (L.863/84 art. 5 - Dlgs. N. 61 del 25/2/2000 - Dlgs. N. 100 del 26/02/2001) datore di lavoro e lavoratore concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato FORMA Scritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di prova Sanzione di natura risarcitoria Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo) •Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa •Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno * N.B. L’art.46 del decreto 276/03 ha previsto che la contrattazione collettiva possa disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, consentendo la modifica, anche in aumento, dell’orario da parte del datore di lavoro.E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro supplementari o straordinarie. Rapporto di lavoro a tempo parziale Sgravi contributivi Per i contratti a tempo parziale valgono,nella normalità dei casi le norme generali in materia di contribuzione; naturalmente, nell’ipotesi di part-Time verticale, si terrà conto dei minimali orari anziché di quelli giornalieri. E’ previsto un beneficio più consistente, in applicazione di una disposizione della Commissione Europea, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati fra il 13 Giugno 2000 ed il 31 Dicembre 2000 con soggetti privi di occupazione e ad incremento della forza media dell’azienda negli ultimi 12 mesi. Il beneficio di durata triennale prevede una riduzione dell’aliquota pensionistica a carico del datore di lavoro da 7 a 13 punti percentuali in relazione all’orario settimanale. E’ inoltre previsto un limite percentuale della conclusione dei contratti rispetto alle dimensioni aziendali Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Il rapporto di lavoro occasionale* il rapporto di lavoro accidentale casuale occasionale situazione di contingenza deve essere connesso, per definizione, a circostanza particolare * N.B. Si rammenta quanto disciplinato circa il concetto di occasionalità dalle nuove norme 2003 in materia di lavoro. Tipologie di lavoro dipendente-particolarità Il rapporto di lavoro interinale – definizione* Legge 24 giugno 1997, n. 196 - art.1, c. 1 secondo il linguaggio delle norme in vigore, la definizione del lavoro interinale è fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (datore di lavoro) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti con il contratto previsto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale * N.B. A decorrere dal 24 ottobre 2003, al lavoro c.d. interinale si sostituisce il contratto di somministrazione (artt.20 e 85 d.leg.vo 276/03 ). Tipologie di lavoro dipendente-particolarità I lavoratori subordinati dell’agricoltura Modalità di iscrizione Determinazione del contributo Modalità di versamento Termini di versamento Aggiornamento della posizione assicurativa Regime previdenziale assicurato Il rapporto assicurativo nel lavoro dipendente-soggetti rapporto assicurativo * Ente previdenziale assicuratore trilatero datore di lavoro assicurante lavoratore assicurato contratto obbligatorio a favore di terzi * N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69). Il rapporto assicurativo - obbligatorietà Il rapporto assicurativo con l’Inps deriva dalla natura obbligatoria dell’assicurazione e si instaura “OPE LEGIS” art. 2115 C.c. qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi assicurativi è nullo (nullità assoluta) Obblighi del datore di lavoro cooperazione alla prestazione del lavoro tutela delle condizioni di lavoro riconoscimento della qualifica datore di lavoro conservazione del posto retribuzione tutela della lavoratrice ferie assicurazioni sociali Gli obblighi del datore di lavoro Denuncia attività con dipendenti Tenuta libri regolamentari Denuncia retribuzioni dipendenti Versamento contributi Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi come azienda all’Inps all’atto dell’assunzione del primo dipendente Il datore di lavoro è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento dei libri paga e matricola nei modi e nelle forme autorizzate. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps, utilizzando il quadro SA del mod.770 o Unico, le retribuzioni annue corrisposte ai dipendenti entro il 30/09 di ciascun anno.* Il datore di lavoro è tenuto a saldare, entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga, la denuncia mensile di mod. DM/10 relativa ai contributi dovuti. ** * NB: I termini per la presentazione delle denunce annuali di SA 770 od Unico sono fissati in relazione agli adempimenti fiscali cui sono strutturalmente connessi e possono, quindi, variare. ** La presentazione delle denunce di mod. DM/10, a partire dal 2004, deve avvenire tramite internet, entro la fine del mese successivo; il saldo, per contro, deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga. Determinazione del saldo contributivo Il saldo dei contributi dovuti è determinato da: RETRIBUZIONE IMPONIBILE X ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CALCOLO CONTRIBUTI TOTALE CREDITO INPS PRESTAZIONI A CONGUAGLIO AGEVOLAZIONI SPETTANTI SOMMATORIA TOTALE DEBITO INPS = SALDO FINALE Il versamento dei contributi sino all’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali poi mod. F24 Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso. Retribuzione e salario retribuzione compenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuato salario retribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestata salarium: razione di sale - quindi soldo, paga, emolumento Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di RETRIBUZIONE Imponibile previdenziale Tipi di imponibile fissi retribuzione effettiva elementi variabili plurimensili imponibile retribuzione convenzionale stabilita con DM per particolari categorie di lavoratori segue Imponibile previdenziale Determinazione dell’Imponibile previdenziale per il lavoro dipendente La determinazione della retribuzione, attualmente, è contenuta nell’art. 6 d.leg.vo 2/9/97, n.314, nell’art.4 d.leg.vo 23/3/98,n.56 e nel d.leg.vo 23/12/99, n.505. Occorre , inoltre precisare che ove la retribuzione effettiva, soggetta a contribuzione, sia inferiore a quella minima prevista dai contratti di categoria più rappresentativi, dovrà essere adeguata a questi ultimi( d.l. 9/10/89, n.338, conv. in legge n. 389/89).* Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. N.B.Il nuovo concetto di imponibile contributivo è più ampio di quello di quello dettato dall’art. 12 legge 153/69, precedentemente in vigore. Segue Imponibile previdenziale Esclusioni - i contributi previdenziali ed assistenziali versati in adempimento di disposizioni di legge; - le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a Euro 258,23; - i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; - le somministrazioni di vitto anche mediante convenzioni con ristoratori, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal ddl fino o,fino all’importo giornaliero complessivo di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive, ove manchino in zona strutture o servizi di ristorazione; - le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ecc.* Le erogazioni in natura( se complessivamente di valore superiore ad euro 258,23 nel periodo di imposta, e tale importo non è una franchigia) si valutano in base al valore normale dei beni e servizi, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato nel tempo e nel luogo di acquisto e in mancanza si fa riferimento ai listini della Camera di Commercio. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti si fa riferimento o ai prezzi medi praticati ai grossisti o ai prezzi normali praticati ai clienti. •N.B. la elencazione analitica delle esclusioni è contenuta nell’art.3 dlgs 2/9/97, n. 314. • segue Imponibile previdenziale Regime delle trasferte Indennità connesse alla mobilità dei lavoratori(Trasferte o missioni). Le indennità percepite dal 1/1/98 per le trasferte o missioni fuori dl territorio comunale concorrono a formare la retribuzione imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevata ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, comprese le indennità chilometriche. Nel caso di rimborso del vitto o dell’alloggio ovvero di entrambi, il limite è rispettivamente ridotto di un terzo ovvero di due terzi. In alternativa al sistema forfettario , in caso di rimborso analitico delle spese, la imponibilità è relativa alle spese non documentabili per gli importi superiori a ad euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all’estero. Norme di riferimento Le norme di riferimento sulla composizione della base imponibile ai fini previdenziali sono le seguenti: -art.3, comma 19, l.23.12.96,n.662; -decreto legislativo 2.9.97, n.314; -circ. Min. finanze 23.12.97,n. 326/E; - circ.Inps 24.12.97, n. 263; -art.4 decreto legislativo 23.3.98, n. 56; -decreto legislativo 23.12.99, n. 505. segue Imponibile previdenziale Minimali e Massimali La retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi…(art.1 l.7/12/89,n.389). Tale norma vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad organizzazioni sindacali. La retribuzione giornaliera corrisposta, se inferiore a quella contrattuale ed ai minimali di legge, va adeguata e quindi assoggettata a contribuzione. Il minimale può essere : - giornaliero e per 26 giornate per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile ovvero con rapporto full-time; - orario per i lavoratori retribuiti ad ore ovvero in part-time . Massimale contributivo Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie dal1/01/96, nonché per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un limite massimo annuo della retribuzione imponibile ai soli fini pensionistici, rivalutato annualmente.. segue La retribuzione ed i contributi soggetta a contribuzione IMPONIBILE retribuzione effettiva non soggetta a contribuzione ESENTE Poteri del datore di lavoro potere direttivo datore di lavoro ammonizione potere disciplinare sanzioni multa sospensione procedure diritti ed obblighi contestazione diritto di difesa (5 giorni) irrilevanza (2 anni) in relazione a quelli del lavoratore Diritti del lavoratore retribuzione diritti del lavoratore mansioni e qualifica igiene e sicurezza riservatezza statuto dei lavoratori dignità diritti sindacali Obblighi del lavoratore diligenza obbedienza nella prestazione del lavoro osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoro divieto di concorrenza fedeltà divieto di divulgazione di notizie riservate divieto di far uso indebito di dette notizie Attività di inquadramento delle aziende a cura dell’INPS Criteri di classificazione - art. 49 L. 88/89 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE * Legge N° 88 del 09/03/89 - Art. 49 La classificazione regolata dall’articolo 49 individua i seguenti SETTORI: INDUSTRIA ARTIGIANATO ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE: 28 MARZO 1989 AGRICOLTURA TERZIARIO CREDITO, TRIBUTI, ASSICURAZIONI ATTIVITÀ VARIE * N.B. L’articolo 49 della legge 88/89 attribuisce all’INPS in via esclusiva la funzione di classificazione delle attività da valere per tutti gli enti previdenziali. Impresa artigiana - definizione impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi. forma legge quadro artigianato L. 08.08.85 n. 443 - art. 3 Impresa individuale, Società di persone** e Società cooperativa S.p.a. esclusione per S.r.l. con eccezioni S.a.s. S.a.p.a. vincolo Limite al numero addetti* *Limiti numerici in vigore:aziende con lavorazioni non in serie 18 dip. aziende con lavorazioni in serie 9 dip. Aziende art. e tradizionali 32 dip. ** Si rammenta la partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci. Eccezioni per le società L. 20.05.97, n. 153 entrata in vigore 05.06.97 modifica dell’art. 3 della legge 443/85 socio unico di S.r.l.* ammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane per con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s. socio accomandatario di S.a.s. decorrenza obbligo 01.06.97 prima iscrizione entro 20.10.97 con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s. * Nel caso di pluralità di soci, la maggioranza deve partecipare al lavoro(art.13 l.57/2001) Titolare artigiano il titolare artigiano(imprenditore) partecipa al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni la partecipazione al lavoro deve essere anche manuale, ossia direttamente produttiva del bene o del servizio, distinta dalla semplice direzione o amministrazione, che devono risultare marginali rispetto alla partecipazione manuale Coadiuvante artigiano i coadiuvanti, rispetto al titolare, possono essere età minima 15 anni compiuti anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni coniuge fratello/sorella ascendente figlio ed equiparati nipote in linea diretta tutti i parenti entro 3° grado tutti gli affini entro 2° grado Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 Iscrizione all’Albo* l’obbligo sorge al momento di inizio della attività titolare artigiano iscrizione obbligatoria coadiuvanti competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato COSTITUTIVA non attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps) Albo Imprese Artigiane oggetto di discussione (A.I.A.) presso la C.C.I.A.A. * N.B. Occorre tenere conto delle novità introdotte in finanziaria 2004. Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo ( artigiani e commercianti ) rapporto assicurativo titolare Assicurante/assicurato Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo. Ente previdenziale assicuratore Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo (coadiuvanti) rapporto assicurativo Ente previdenziale assicuratore trilatero titolare assicurante coadiuvante assicurato contratto obbligatorio a favore di terzi Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo. Riassumendo Artigiani iscritti alla gestione previdenziale Sono coloro che svolgono un'attività in forma d’impresa con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali. Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente. L'ISCRIZIONE* I titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiuvanti, devono essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici. L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria. La decisione sull‘iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato. *N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione. Segue Determinazione dell’imponibile previdenziale L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente. Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto. Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito. Segue Determinazione dell’imponibile previdenziale Minimale È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale. Massimale La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella). Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598. Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile. Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391. Segue La misura del contributo 2003 Reddito di impresa da € 12.590,00 fino a € 36.959,00 oltre € 36.959,00 fino a € 61.598,00 (*) Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni 16,80% 13,80% 17,80% 14,80% (*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Segue Termini e modalità di pagamento I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: 16 16 16 16 maggio agosto novembre febbraio dell'anno successivo I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF. Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso. Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali. Impresa commerciale - definizione impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni Legge 11.06.71, n. 426 art.2195 C.c., 1° comma , punto 2. commercio all’ingrosso: acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali commercio al minuto: acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale somministrazione di alimenti o bevande: somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande Titolare commerciante il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza la legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti a soci di S.r.l. (anche socio unico) soci accomandatari di S.a.s. a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare Requisiti per la titolarità Legge 23.12.96 n. 662 art. 1 - c. 203 …. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli Coadiutore commerciante i coadiutori, rispetto al titolare, possono essere età minima 15 anni compiuti anche il coadiutore deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni coniuge fratello/sorella ascendente figlio ed equiparati nipote in linea diretta tutti i parenti entro il 3° grado tutti gli affini entro il 2° grado Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 tutti gli affini entro 3° grado da 01.01.97 L. 662/96 art. 1, c. 206 Soggetti iscrivibili-particolarità operatori turistici guide alpine maestri di sci titolari di autoscuole ostetriche non dipendenti sub-agenti di assicurazione giornalai con autorizzazione comunale promotori finanziari e praticanti agenti o mandatari iscritti albo promotori finanziari e loro collaboratori tutti i lavoratori autonomi con attività di cui alla legge 88/89 art. 49, c. 1 lettera d (terziario Inps) esclusi professionisti ed artisti tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 11 L. 217/83 (attività connesse al turismo) in possesso di autorizzazione (soggetti non iscrivibili al registro ditte) se non artigiani da 01.07.90 circolare RCV 1905/21.04.87 DPR 268/82 circolare 134/95 legge 662/96 art. 1 c. 196 legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203 legge 662/96 art. 1 c. 205 Iscrizione di esercenti attività del terziario dal 01.01.97 per tutti gli esercenti attività che rientrano nel terziario individuate da codifica Istat di impresa iscrizione come autonomi commercianti in forma professionalmente iscrizione come professionisti gestione separata Riassumendo Imprenditori commerciali iscritti alla gestione previdenziale Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che: •esercitano attività commerciali e turistiche; •lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori finanziari ecc. L'ISCRIZIONE* I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiutori devono essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici. L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL e dell'Amministrazione finanziaria. La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'INPS. * N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione. Segue Determinazione dell’imponibile previdenziale L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno precedente. Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto. Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito. Segue Determinazione dell’imponibile previdenziale Minimale È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale. Massimale La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo (vedi tabella). Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598. Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile. Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391. Segue La misura del contributo 2003 Reddito di impresa da € 12.590,00 fino a € 36.959,00 oltre € 36.959,00 fino a € 61.598,00 (*) Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni 17,19% 14,19% 18,19% 15,19% (*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Segue Termini e modalità di pagamento I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze: 16 16 16 16 maggio agosto novembre febbraio dell'anno successivo I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF. Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso. Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali. I lavoratori autonomi dell’agricoltura Soggetti all’iscrizione Modalità di iscrizione Determinazione del contributo Modalità di versamento Termini di versamento Aggiornamento della posizione assicurativa Regime previdenziale assicurato Istituzione di una gestione previdenziale separata- Professionisti e Collaboratori * L. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioni istituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantire pensione di vecchiaia pensione di invalidità a categorie di lavoratori non subordinati privi di copertura previdenziale obbligatoria pensione di inabilità pensione ai superstiti * N.B. è necessario vedere in proposito le novità introdotte dal decreto 276/03 e dalla Finanziaria 2004. Tutela dei professionisti e dei collaboratori * Professionisti non iscritti ad alcuna gestione collaborazione coordinata e continuativa DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1 DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a) L. 11.6.71, n. 426, art. 26 vendita a domicilio obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1996 versamento 10% * N.B. la normativa di seguito descritta va rivista alla luce delle innovazioni introdotte in materia dal decreto legislativo 276/2003. Soggetti obbligati all’iscrizione professionisti sprovvisti di cassa previdenziale professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autore partecipanti a collegi e commissioni soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione soggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALS soggetti che effettuano la vendita a domicilio l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di età validità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal 1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza obbligatoria non vi è più alcuna esenzione. Soggetti esclusi assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie (come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals) professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria percettori di diritti d’autore soggetti che svolgono collaborazione esercitata in modo occasionale* associati in partecipazione* segretari comunali per l’attività di levata dei protesti soggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l. promotori finanziari * N.B. La Finanziaria 2004 ed il decreto 276/03 hanno ridefinito il concetto di occasionalità. Per gli associati in partecipazione si rinvia alle illustrazioni successive. Decorrenza obbligo assicurativo l’obbligo di iscrizione decorre dal 01.04.96 per i soggetti senza copertura assicurativa dal 30.06.96 per i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionati Versamento per i professionisti attività professionali Versamento con Mod. F.24 a cura del professionista saldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente entro 31 maggio primo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente entro 30 novembre secondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente acconto di quanto dovuto per l’anno successivo eventuale credito rimborsato a richiesta Versamento per collaborazione coordinata e continuativa il versamento viene effettuato dall’impresa committente con Mod. F.24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi L’onere contributivo è ripartito in misura di 2/3 a carico dell’impresa committente 1/3 a carico del collaboratore Redditi imponibili e contributo percentuale 10% Il contributo è dovuto, per il 2003, sui 14% redditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligati comunque massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18) entro il massimale della retribuzione pensionabile Il contributo, per l’ anno 2004, è dovuto su Minimale 37884,08 17,80 % Massimale 82402,00 18,80 % segue Aliquote di finanziamento della Gestione Separata per il 2004 Si riporta di seguito il prospetto delle aliquote determinate per il 2004 per gli emolumenti erogati a soggetti assicurati presso la Gestione Separata: - per i soggetti coperti da altra cassa previdenziale 10% - codice tributo C10 - per i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) 15% - codice tributo C10 - per i soggetti privi di altra cassa previdenziale, l'articolo 45 della legge 326/03 che ha convertito il D.L. 269 ha assimilato l'aliquota pensionistica dei commercianti, pertanto anche se in assenza di circolare confermativa l'aliquota è del 17,80% (formata da 17,30 + 0,50) o 18,80%. Per quanto concerne il massimale e lo scaglione intermedio si attende la conferma dall’Inps di quanto indicato nella slide precedente. Il versamento dei contributi-la patologia Le modalità di versamento dei contributi dovuti sono state illustrate, di volta in volta, in relazione a ciascun soggetto contribuente. Sono stati illustrati, inoltre, i mezzi e i termini legali di versamento. Il mancato rispetto dei termini legali introduce l’adempimento della obbligazione contributiva entro un’area “patologica” con conseguente determinazione di somme aggiuntive dovute per il ritardato versamento e con la possibilità concessa di accedere ad una forma di pagamento agevolata, e tuttavia onerosa: il pagamento in forma rateale. La mancata attivazione da parte del soggetto obbligato, pur sollecitato dal’INPS con l’avvio della procedura di “avviso bonario”, determina l’attivazione del sistema di riscossione forzosa: la cartella esattoriale. Il Sistema sanzionatorio Sanzioni civili L’art. 116 , 8°comma e segg., l.23/12/2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono , entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali obbligatorie. Le nuove disposizioni devono essere applicate a tutti gli accertamenti notificati dopo il 30/09/2000. Regime Ordinario - Morosità In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto al termine di legge , per tutti i soggetti contribuenti, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento(T.U.R., determinato dalla Banca d’Italia,) maggiorato di 5 punti percentuali ( nel 2003 3,25% + 5.5% = 8.75%) . E’, peraltro, previsto il tetto massimo del 40% dei contributi non versati.Dopo la saturazione del tetto, sulle somme per contributi ancora dovute maturano gli interessi di mora. Il regime ordinario si applica ai casi di mancato o ritardato versamento entro il termine di legge dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie. Segue Il Sistema sanzionatorio Sanzioni civili Evasione Qualora il mancato versamento sia connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,la sanzione applicata in ragione di anno è pari al 30% dei contributi evasi e la somma non può superare il 60% dei contributi dovuti.Superato il tetto del 60% . Maturano gli interessi di mora. La sanzione, molto onerosa , prevista in caso di evasione, può essere ridotta al regime ordinario se il trasgressore denunci spontaneamente entro 12 mesi dal termine legale e versi le somme dovute nei successivi 30 giorni. Segue Sanzioni Amministrative L’art.116,2° comma, legge 23/12/2000, n.338, dispone che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni previdenziali ed assistenziali consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi o dalle quali, comunque, derivi la omissione del versamento dei contributi, ai sensi dell’art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,689. Le novità della Finanziaria 2004 e la Riforma Biagi Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03) Sono soggetti che, nell’ambito della Associazione in partecipazione , Disciplinata dagli dagli artt. da 2549 a 2554 C.C. , conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative (articolo 49, secondo comma lett. c, TUIR), ricevendo compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo ( art. 49 Tuir, comma 2, lett.c). Occorre tener conto che la partecipazione(art. 2552 c.c.) è all’impresa e quindi, la mancanza di tale requisito fa scattare l’applicazione della norma antielusione prevista dall’art.86,2° comma d.leg.vo 276/03, a meno che non vi sia idonea attestazione e documentazione che faccia rientrare la partecipazione in una delle tipologie disciplinate nel decreto. L’obbligo di iscrizione all’Inps deve essere assolto entro il 31 marzo 2004 ovvero dalla data di inizio di conferimento della attività lavorativa, se posteriore . Segue Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03) Quanto si versa? L’importo dl contributo è pari a quello previsto nella gestione separata Inps, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, che, si rammenta, ammonta per il 2004 al17,80% .Tuttavia il contributo è posto per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato. Su quale base imponibile? E’ il reddito delle attività determinato con gli stessi criteri fissati per l’Irpef, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli Accertamenti definitivi. Il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento , nel rispetto del criterio di “cassa”. Segue Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03) Come si versa? Il pagamento va effettuato mediante F24 e si determina anche sugli importi corrisposti all’associato a titolo di acconto sul risultato della partecipazione , salvo conguaglio all’atto della determinazione annuale del reddito. L’obbligo del versamento è a carico dell’Associante e si applicano le stesse regole previste per i collaboratori sia per quanto riguarda il termine legale (16 del mese successivo alla corresponsione) che per le modalità di versamento. Quale regime assicurativo? L’accredito dei contributi mensili avviene nel rispetto del minimale di reddito dei commercianti. Nel caso di contribuzione annua inferiore al minimale , i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione alla somma versata. Agli Associati in partecipazione vengono liquidati prestazioni pensionistiche con il sistema contributivo. Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03). Chi va iscritto? Soggetti impegnati in attività di collocazione di prodotti assicurativi con un contratto di esclusiva con un Agenzia, con obbligo di un minimo di produzione e remunerati a provvigione ovvero sono produttori liberi di piazza o di zone senza obbligo di un determinato minimo di produzione. Da quando ? Dal 1° gennaio 2004 vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con regole proprie e diverse. Segue Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03). Quando si versa? Gli adempimenti dovranno essere effettuati nei modi e nei termini previsti per la Gestione commercianti, salvo quanto detto a proposito del minimale. Potranno, peraltro, essere riscattati i periodi di attività anteriori al 1° gennaio 2004 e nel limite dei 5 anni precedenti, in base a documenti data certa. Quanto si versa? Il contributo deve essere versato, senza tener conto del minimale , in percentuale al reddito effettivamente prodotto . Quale regime assicurativo ? La pensione sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Segue Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003). Dal 1° gennaio 2004 tutti i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi nelle Gestioni degli Artigiani o dei Commercianti presenteranno le relative istanze alle Camere di Commercio. Tali domande, sussistendone i presupposti di legge, hanno effetto anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali. Le Camere di Commercio , utilizzando la struttura informatica di Unioncamere, trasmetteranno agli enti interessati secondo modalità da concordare le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni. La disposizione in esame per altro non contiene norme di coordinamento con le norme che disciplinano la competenza esclusiva delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione, variazione e cancellazione degli imprenditori artigiani. In attesa di tali norme di coordinamento c’è da ritenere che le procedure di iscrizione modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane possono continuare ad avvenire secondo le consuete modalità. Segue Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003). Altra novità introdotta dall’art.21, comma 6-ter l.326/2003, riguarda la esclusione dall’obbligazione previdenziale per i collaboratori occasionali degli artigiani regolarmente iscritti, purchè: - siano parenti entro il terzo grado, anche studenti; -non superino il periodo massimo di 90 gg. all’anno; - non vi sia la corresponsione di compensi, ma siano effettuati per obbligo morale; - vi sia la impossibilità temporanea dell’artigiano di espletare la propria attività lavorativa. E’ in ogni caso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Le novità normative ed il concetto di “occasionalità” Numerose disposizioni di legge , che hanno introdotto novità in materia di lavoro, hanno utilizzato il termine “occasionale”. E’ ,quindi, necessario, nell’attuale fase di approfondimento dottrinale, articolare alcune precisazioni di ausilio per la corretta interpretazione delle novità: Sono stati, infatti, riscontrati i seguenti nuovi profili: 1) Lavoratori autonomi occasionali ed i venditori a domicilio, con reddito annuo non superiore a 5000 euro ( art. 44, 2° comma, l.326/2003); 2) Collaboratori occasionali per non più di 30 gg. e con un compenso annuo per committente non superiore a 5000 euro( art. 61 d.leg.vo 276/03); 3)Prestazioni occasionali di tipo accessorio, prestate da soggetti a rischio di esclusione sociale per meno di 30 gg. e meno di 3000 euro per anno solare (art.70 d.leg.vo 276/03). 4)Collaboratori occasionali degli artigiani,parenti entro il terzo grado, per i quali si rinvia a quanto già detto. Tutte le ipotesi descritte hanno in comune il termine “occasionale” e tuttavia riguardano situazioni diverse richiamate da norme che disciplinano istituti diversi. Segue Lavoratori Autonomi Occasionali (art. 44,2° comma, legge 326/2003) La legge 326 ,di conversione del decreto 269/2003, collegato alla Finanziaria2004, ha introdotto una novità significativa in materia di sicurezza sociale : la iscrizione ad un regime previdenziale dei lavoratori occasionali. Chi sono gli iscritti? I soggetti che svolgono una attività autonoma in modo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono iscritti alla Gestione separata dei “Parasubordinati” , solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5000 euro. Come si versa e su quale base imponibile? La contribuzione deve essere versata con le stesse modalità e termini previsti per i collaboratori iscritti alla gestione. La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86). I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato. Sono escluse le collaborazioni occasionali la cui durata non superi i 30 giorni all’anno e sempre che la remunerazione non superi i 5000 euro annui per committente. Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86). Tipologia. Collaborazioni coordinate e continuative tradizionali Sono escluse, inoltre, dall’applicazione del comma 1, inoltre, tutte le tipologie di collaborazioni elencate dal comma 3 dello stesso articolo 61del decreto legislativo 276/03. Per queste tipologie residuali e per le collaborazioni occasionali si applica la previgente normativa anche previdenziale. Fase transitoria E’ prevista una fase transitoria per le vecchie collaborazioni non riconducibili ad un progetto nel nuovo significato normativo. Queste mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 24 ottobre 2004 ( art.86 del dlg.276). Termini diversi potranno essere concordati in fase di contrattazione aziendale. Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86). Tipologia. Contratti a progetto Dal 24 ottobre del 2004 le collaborazioni, diverse da quelle elencate nel 2 e 3 comma dell’articolo 61, non riconducibili ad un progetto ovvero ad una delle forme di lavoro individuate fra quelle disciplinate dal “nuovo regime”, saranno considerate rapporti di lavoro subordinato fin dalla loro costituzione. Forma Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve ai fini della prova*, tra l’altro, contenere: -l’indicazione della durata; -l’indicazione dl progetto o del programma di lavoro; -il corrispettivo ed i tempi e le modalità di pagamento. La contribuzione, pur nel silenzio della legge e della circolare ministeriale attuativa (numero 1/2004 del 8 Gennaio 2004),sarà versata alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95 e si allinea dal 2004 a quella della gestione dei Commercianti. * N.B. la forma scritta richiesta ad probationem tantum non consente la prova testimoniale, ma non esclude la possibilità di provare altrimenti l’esistenza del contratto( ad es. interrogatorio giudiziale della controparte o pacifica ammissione dei contraenti). Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Collaborazioni coordinate e continuative (artt.61 e 86). In concreto per le collaborazioni ex articolo 409, 1 comma, punto 3, cpc ,dal 24 Ottobre 2003 possiamo avere la seguente situazione Contratti a progetto se superano i 30 giorni annui per committente o in ogni caso se superano i 5000 euro annui per committente Collaborazioni Coord. Cont. In corso al 24 Ottobre 2003, che non sono riconducibili ad un progetto e non hanno il carattere della occasionalità, né sono riconducibili alle altre tipologie di lavoro del decreto 276, che dovranno trasformarsi in lavoro subordinato o cessare al 23 Ottobre 2004 o ad altra data negoziata. Collaborazioni Coord. Cont. “tradizionali” se non superano i 30 giorni annui per committente e non superano i 5000 euro annui per committente (art. 61 2 comma), ovvero se sono comprese nella elencazione di cui al 3 comma dell’articolo 61 d. lgv. 276 La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03) Sono soggetti a rischio di esclusione sociale: a) b) c) d) Disoccupati da oltre 1 anno; Casalinghe studenti e pensionati; Disabili e soggetti in comunità di recupero; Lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Itali, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro; Sono lavori accessori: a) Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare; b) Insegnamento privato supplementare; c) Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici etc.; d) Partecipazione a manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli; e) Collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per casi di emergenza Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03) Le attività sopra elencate vengono considerate occasionali ed accessorie se sono svolte per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e se, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui, anche se prestate a favore di più beneficiari. Modalità I soggetti interessati a svolgere tali lavori devono comunicare la loro disponibilità ai Servizi provinciali per l’impiego. Gli interessati riceveranno un tesserino magnetico che dovrà essere esibito in occasione della prestazione accessoria. I beneficiari delle prestazioni d’altro canto, dovranno acquistare dei carnet di buoni dal valore nominale di 7,5 euro. Il prestatore di lavoro avrà la possibilità di convertire i buoni ottenuti presso Enti o Società concessionarie appositamente individuate. Su questi ultimi soggetti incombe l’onere del versamento dei contributi relativi al lavoratore interessato alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/95. Le norme attuative, peraltro, non sono state ancora emanate. La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Contratti di Formazione e Lavoro e Contratti di inserimento (art. 54 e ss) Dal 24 ottobre 2003 i CFL sono stati sostituiti dai contratti di inserimento. I contratti di formazione e lavoro in essere restano in vigore sino alla loro scadenza. Per contro i contratti di inserimento non potranno essere attivati fino all’attivazione e conseguente conclusione di una fase contrattuale, collettiva nazionale, territoriale o aziendale che determini le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento. I contratti di inserimento dovranno avere la forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato. Contratto di apprendistato( art 47 e ss). Per il momento le regole per l’apprendistato non cambiano in attesa della regolamentazione di attuazione del decreto in esame. Il futuro rapporto di apprendistato prevede le seguenti tipologie o livelli: -Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione; - Apprendistato di qualificazione; - Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Nuove tipologie di lavoro subordinato Contratto di lavoro intermittente ( art.33 e ss.) E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per esigenze lavorative di carattere discontinuo o intermittente.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere : -durata e condizioni di legittimità; - luogo e modalità della chiamata; - trattamento economico e normativo; - forma e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro; - tempi e modalità di pagamento della retribuzione; - specifiche di sicurezza sul lavoro. Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 Contratto di lavoro ripartito o Job sharing (art.41 e ss.) Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione di lavoro. Caratteristiche: -responsabilità solidale e per l’intero nell’adempimento della obbligazione di lavoro; - autonomia dei lavoratori nell’articolazione della loro presenza all’interno del periodo di lavoro dedotto in contratto; - sono vietate, in genere, sostituzioni da parte di terzi; - il recesso o la risoluzione del rapporto di uno dei lavoratori comporta l’estinzione dell’intero contratto; -Forma -La forma richiesta è quella scritta. -Disciplina del rapporto di lavoro deve assicurare la omogeneità di trattamento; -Disposizioni previdenziali applicate sono quelle del part-time . Segue La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003 I contratti certificabili( artt.75 e ss.) Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro le nuove tipologie di lavoro introdotte con la riforma Biagi possono essere certificate in via sperimentale e su base volontaria. Ovviamente occorrerà attendere la costituzione della Commissioni di certificazione, istituibili presso Enti bilaterali territoriali, Direzioni prov.li del lavoro in base ad un apposito decreto ministeriale, le Università registrate in un apposito albo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .