Obiettivo dell’intervento
L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione
del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico
quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali
le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento.
In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti
assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi
distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa.
Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003.
Avvertenza.
Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi
2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti
formativi predisposti dall’INPS.
Definizione del rapporto di lavoro subordinato
Codice civile
articolo 2094
È quella prestazione lavorativa svolta alle
dipendenze del datore di lavoro che ha
come corrispettivo una retribuzione
È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore
Il datore di lavoro
Stato
pubblico
Ente pubblico
collaborano: coniuge, parenti entro 3°
g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.)
impresa individuale
datore di lavoro
è uno dei soggetti del
rapporto di lavoro
subordinato, la cui
attività può anche non
essere l’esercizio di
un’impresa
impresa familiare
S.D.F.
di persone
S.N.C.
S.R.L.
privato
di capitale
S.P.A
S.A.P.A
impresa societaria
mista
S.A.S.
di consumo
cooperativa
di lavoro
sociale
Generalità
lavoro
rapporto di lavoro
è il complesso di energie umane volte al
conseguimento di uno scopo patrimoniale
è il rapporto regolato dal diritto che obbliga
una parte a prestare attività lavorativa e
l’altra ad erogare un compenso
diritto del lavoro, contratto collettivo
e/o integrativo aziendale e contratto
individuale di lavoro
nel rapporto di lavoro le posizioni delle parti
(poteri - doveri) sono disciplinate da
diritto sindacale
legislazione sociale
Elementi del rapporto di lavoro subordinato
art. 2086 C.c.
assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro
subordinazione
collaborazione con l’impresa
tempo della prestazione
il lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoro
personalità della prestazione
onerosità
continuità
inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa
“l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori”
il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente
l’attività lavorativa che gli è stata affidata
*
rapporto con prestazioni corrispettive
attività lavorativa
retribuzione
permanenza del vincolo anche in caso di prestazioni
discontinue riconducibili ad un unico rapporto
* N.B. La riforma “ Biagi” ha introdotto un tipo di contratto c.d. a lavoro ripartito, che attenua l’elemento della
personalizzazione della prestazione .
Il contratto individuale di lavoro
negozio giuridico
contratto
con il quale un soggetto
contratto di scambio a titolo oneroso
lavoratore
atto costitutivo del rapporto di lavoro
si obbliga a prestare la propria attività lavorativa
in favore di un altro soggetto,
efficacia limitata ai soggetti stipulanti
datore di lavoro
in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo
retribuzione
nel contratto collettivo
art. 2077 C.c.
trova limiti
nelle disposizioni di legge
in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più
favorevoli al prestatore di lavoro
art. 2078 C.c.
Il contratto collettivo
è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i
lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale
nazionale
livelli del contratto
regola gli aspetti generali
locale
regola in mejus gli aspetti particolari
aziendale
efficacia
corporativi
erga omnes
post corporativi
limitata alle parti
ex. art. 39 Costituzione
erga omnes
Elementi distintivi del lavoro subordinato
Principali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo
indici
lavoro subordinato
lavoro autonomo
oggetto della prestazione
attività lavorativa
opera come "risultato"
rischio della produzione
a carico datore di lavoro
a carico del lavoratore
subordinazione
presente
assente
organizzazione del lavoro
datore di lavoro
propria
orario di lavoro
prestabilito
non previsto
luogo di lavoro
presso struttura aziendale
presso l'incaricato *
presenza dipendenti
no
si
prestazione di lavoro
a favore di una sola ditta*
a favore di più ditte
compenso
periodico
a compimento d'opera
* Elementi,
comunque, non
decisivi.
In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto
dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non
rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”.
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Rapporto di subordinazione e rapporto di società
la compatibilità va verificata caso per caso
esaminare le caratteristiche concrete con le quali si
svolge il rapporto
verificare l’origine del rapporto di lavoro
nel tempo rispetto alla carica sociale
elemento soggettivo
volontà delle parti di apporre o
meno il vincolo
titolarità del potere societario
elemento oggettivo
maggioranza del capitale sociale
individuazione dell’organo esecutivo
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Professionista e collaboratore
professionista
esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva,
senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti
nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è,
in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o
elenchi
collaboratore
rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73
attività autonoma
attività parasubordinata
se resa in forma abituale ed in assenza
di coordinamento .
Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della
subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle
direttive programmatiche del committente
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Rapporto tra socio e cooperativa di lavoro od organismo di fatto
DPR 602/70
entità costituita legalmente
entità non costituita legalmente
cooperativa
organismo di fatto
DM 31.10.70
DM 30.11.74
L. 142/2001
organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro
dall’organismo cooperativo
requisiti
conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività
dei soci
ripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto,
regolamento sociale, o patto sociale da atto scritto
arte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività
dell’organismo
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
Disciplina del contratto di formazione e lavoro *
i contratti
di formazione e lavoro
vanno notificati alla Direzione provinciale del lavoro
ad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro
se non derogate
con il consenso delle parti possono essere convertiti in
contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenza
si trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso
di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro
* N.B. Dal 24/10/2003 i contratti di formazione e lavoro non possono più essere autorizzati per il
settore privato ( art. 86,9° comma, d.leg.vo 10/09/2003, n. 276.). Entra, infatti , in vigore la nuova
figura del contratto di inserimento(art. 54 d. leg.vo 276/2003), anche se devono ancora essere
definiti in sede di contrattazione collettiva i criteri di approntamento dei piani individuali di
inserimento.
Segue
Disciplina del contratto di formazione e lavoro
E’ un particolare rapporto con il quale il datore di lavoro si
impegna, attraverso insegnamenti teorico-pratici ed attività
lavorativa, a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento di una
specifica attività lavorativa.
Definizione
Può essere stipulato con lavoratori di età compresa fra i 16 e i 32 anni.
Finalità
a)
b)
Acquisire professionalità intermedie o elevate;
Agevolare l’inserimento professionale in un’organizzazione
produttiva che richieda un adeguato livello di conoscenze/abilità.
Il contratto è a termine, non rinnovabile ed è previsto per la durata massima di 24 mesi
per le ipotesi sub a) e di 12 mesi per le ipotesi sub b)
Segue
Disciplina del contratto di formazione e lavoro
E’ prevista la riduzione contributiva entro il limite del 25%
della normale retribuzione.
Sgravi contributivi
Ulteriori riduzioni contributive, in base alle disposizioni
della Commissione Europea dell’11 maggio 99, sono
ammesse alle seguenti condizioni:
a)
b)
c)
Assunzioni riguardanti giovani fino a 25 anni di età,
elevati a 29 anni per i laureati;
Stato di disoccupazione di lunga durata (da oltre 1
anno);
Lavoratori fino al limite di 32 anni nel caso in cui la
successiva trasformazione a tempo indeterminato
realizzi un incremento netto della occupazione;
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
Rapporto di lavoro a tempo parziale *
(L.863/84 art. 5 - Dlgs. N. 61 del 25/2/2000 - Dlgs. N. 100 del 26/02/2001)
datore di lavoro
e lavoratore
concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione
proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per
le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo
indeterminato
FORMA
Scritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma
solo come requisito ai fini di prova
Sanzione
di natura
risarcitoria
Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30
giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo)
•Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione
temporale della prestazione lavorativa
•Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno
* N.B. L’art.46 del decreto 276/03 ha previsto che la contrattazione collettiva possa disciplinare le modalità di
esecuzione della prestazione di lavoro, consentendo la modifica, anche in aumento, dell’orario da parte del datore
di lavoro.E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro supplementari o straordinarie.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Sgravi contributivi
Per i contratti a tempo parziale valgono,nella normalità dei
casi le norme generali in materia di contribuzione;
naturalmente, nell’ipotesi di part-Time verticale, si terrà
conto dei minimali orari anziché di quelli giornalieri.
E’ previsto un beneficio più consistente, in applicazione di una disposizione della
Commissione Europea, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
stipulati fra il 13 Giugno 2000 ed il 31 Dicembre 2000 con soggetti privi di
occupazione e ad incremento della forza media dell’azienda negli ultimi 12 mesi.
Il beneficio di durata triennale prevede una riduzione dell’aliquota pensionistica a
carico del datore di lavoro da 7 a 13 punti percentuali in relazione all’orario
settimanale.
E’ inoltre previsto un limite percentuale della conclusione dei contratti rispetto
alle dimensioni aziendali
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
Il rapporto di lavoro occasionale*
il rapporto di lavoro
accidentale
casuale
occasionale
situazione di contingenza
deve essere connesso, per definizione, a
circostanza particolare
* N.B. Si rammenta quanto disciplinato circa il concetto di occasionalità dalle nuove
norme 2003 in materia di lavoro.
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
Il rapporto di lavoro interinale – definizione*
Legge 24 giugno 1997, n. 196 - art.1, c. 1
secondo il linguaggio delle norme in vigore, la definizione del lavoro interinale è
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (datore di
lavoro) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti
con il contratto previsto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale
* N.B. A decorrere dal 24 ottobre 2003, al lavoro c.d. interinale si
sostituisce il contratto di somministrazione (artt.20 e 85 d.leg.vo
276/03 ).
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
I lavoratori subordinati dell’agricoltura
Modalità di iscrizione
Determinazione del contributo
Modalità di versamento
Termini di versamento
Aggiornamento della posizione assicurativa
Regime previdenziale assicurato
Il rapporto assicurativo nel lavoro dipendente-soggetti
rapporto assicurativo *
Ente previdenziale
assicuratore
trilatero
datore di lavoro
assicurante
lavoratore
assicurato
contratto obbligatorio a favore di terzi
* N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio
dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non
versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40
legge 153/69).
Il rapporto assicurativo - obbligatorietà
Il rapporto assicurativo con l’Inps
deriva dalla natura obbligatoria
dell’assicurazione e si instaura
“OPE LEGIS”
art. 2115 C.c.
qualsiasi patto diretto ad eludere
gli obblighi assicurativi è nullo
(nullità assoluta)
Obblighi del datore di lavoro
cooperazione alla prestazione del lavoro
tutela delle condizioni di lavoro
riconoscimento della qualifica
datore
di
lavoro
conservazione del posto
retribuzione
tutela della lavoratrice
ferie
assicurazioni sociali
Gli obblighi del datore di lavoro
Denuncia attività con dipendenti
Tenuta libri regolamentari
Denuncia retribuzioni dipendenti
Versamento contributi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi
come azienda all’Inps all’atto dell’assunzione
del primo dipendente
Il datore di lavoro è tenuto alla conservazione
ed all’aggiornamento dei libri paga e matricola
nei modi e nelle forme autorizzate.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare
all’Inps, utilizzando il quadro SA del mod.770 o
Unico, le retribuzioni annue corrisposte ai
dipendenti entro il 30/09 di ciascun anno.*
Il datore di lavoro è tenuto a saldare, entro il
16 del mese successivo alla scadenza del
periodo di paga, la denuncia mensile di mod.
DM/10 relativa ai contributi dovuti. **
* NB: I termini per la presentazione delle denunce annuali di SA 770 od Unico sono fissati in relazione agli
adempimenti fiscali cui sono strutturalmente connessi e possono, quindi, variare.
** La presentazione delle denunce di mod. DM/10, a partire dal 2004, deve avvenire tramite internet, entro la fine
del mese successivo; il saldo, per contro, deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla scadenza del
periodo di paga.
Determinazione del saldo contributivo
Il saldo dei contributi dovuti è determinato da:
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
X
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
CALCOLO
CONTRIBUTI
TOTALE
CREDITO
INPS
PRESTAZIONI A CONGUAGLIO
AGEVOLAZIONI SPETTANTI
SOMMATORIA
TOTALE
DEBITO
INPS
=
SALDO
FINALE
Il versamento dei contributi
sino all’unificazione dei
versamenti fiscali e previdenziali
poi
mod.
F24
Il modello DM10/2, da presentare all’INPS,
contiene l’esposizione analitica dei contributi e
delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una
volta acquisito, permette la ripartizione contabile
del saldo mediante l’imputazione ai conti di
competenza delle varie voci esposte sul modello
stesso.
Retribuzione e salario
retribuzione
compenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuato
salario
retribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata
sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestata
salarium: razione di sale - quindi soldo, paga, emolumento
Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i
lavoratori si parla di
RETRIBUZIONE
Imponibile previdenziale
Tipi di imponibile
fissi
retribuzione
effettiva
elementi
variabili
plurimensili
imponibile
retribuzione
convenzionale
stabilita con DM
per particolari
categorie di lavoratori
segue
Imponibile previdenziale
Determinazione dell’Imponibile previdenziale per il lavoro dipendente
La determinazione della retribuzione, attualmente, è contenuta nell’art. 6 d.leg.vo 2/9/97,
n.314, nell’art.4 d.leg.vo 23/3/98,n.56 e nel d.leg.vo 23/12/99, n.505.
Occorre , inoltre precisare che ove la retribuzione effettiva, soggetta a contribuzione,
sia inferiore a quella minima prevista dai contratti di categoria più rappresentativi, dovrà
essere adeguata a questi ultimi( d.l. 9/10/89, n.338, conv. in legge n. 389/89).*
Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la
prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
N.B.Il nuovo concetto di imponibile contributivo è più ampio di quello di quello dettato dall’art.
12 legge 153/69, precedentemente in vigore.
Segue
Imponibile previdenziale
Esclusioni
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati in adempimento di disposizioni di legge;
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a
categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a Euro 258,23;
- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente;
- le somministrazioni di vitto anche mediante convenzioni con ristoratori, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal ddl fino o,fino all’importo giornaliero complessivo di
euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive, ove manchino in zona strutture o servizi di
ristorazione;
- le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se
affidate a terzi ecc.*
Le erogazioni in natura( se complessivamente di valore superiore ad euro 258,23 nel
periodo di imposta, e tale importo non è una franchigia) si valutano in base al valore
normale dei beni e servizi, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato
nel tempo e nel luogo di acquisto e in mancanza si fa riferimento ai listini della Camera
di Commercio. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti si fa riferimento o
ai prezzi medi praticati ai grossisti o ai prezzi normali praticati ai clienti.
•N.B. la elencazione analitica delle esclusioni è contenuta nell’art.3 dlgs 2/9/97, n. 314.
•
segue
Imponibile previdenziale
Regime delle trasferte
Indennità connesse alla mobilità dei lavoratori(Trasferte o missioni).
Le indennità percepite dal 1/1/98 per le trasferte o missioni fuori dl territorio comunale
concorrono a formare la retribuzione imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno,
elevata ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto,
comprese le indennità chilometriche. Nel caso di rimborso del vitto o dell’alloggio ovvero di
entrambi, il limite è rispettivamente ridotto di un terzo ovvero di due terzi.
In alternativa al sistema forfettario , in caso di rimborso analitico delle spese, la imponibilità è
relativa alle spese non documentabili per gli importi superiori a ad euro 15,49, elevato ad euro
25,82 per le trasferte all’estero.
Norme di riferimento
Le norme di riferimento sulla composizione della base imponibile ai
fini previdenziali sono le seguenti:
-art.3, comma 19, l.23.12.96,n.662;
-decreto legislativo 2.9.97, n.314;
-circ. Min. finanze 23.12.97,n. 326/E;
- circ.Inps 24.12.97, n. 263;
-art.4 decreto legislativo 23.3.98, n. 56;
-decreto legislativo 23.12.99, n. 505.
segue
Imponibile previdenziale
Minimali e Massimali
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza non può
essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti
collettivi…(art.1 l.7/12/89,n.389).
Tale norma vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad organizzazioni sindacali.
La retribuzione giornaliera corrisposta, se inferiore a quella contrattuale ed ai minimali di
legge, va adeguata e quindi assoggettata a contribuzione.
Il minimale può essere :
- giornaliero e per 26 giornate per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile ovvero con
rapporto full-time;
- orario per i lavoratori retribuiti ad ore ovvero in part-time .
Massimale contributivo
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivano a forme pensionistiche
obbligatorie dal1/01/96, nonché per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema
contributivo, è stabilito un limite massimo annuo della retribuzione imponibile ai soli fini
pensionistici, rivalutato annualmente..
segue
La retribuzione ed i contributi
soggetta a contribuzione
IMPONIBILE
retribuzione
effettiva
non soggetta a contribuzione
ESENTE
Poteri del datore di lavoro
potere direttivo
datore
di
lavoro
ammonizione
potere disciplinare
sanzioni
multa
sospensione
procedure
diritti ed obblighi
contestazione
diritto di difesa (5 giorni)
irrilevanza (2 anni)
in relazione a quelli del lavoratore
Diritti del lavoratore
retribuzione
diritti del lavoratore
mansioni e qualifica
igiene e sicurezza
riservatezza
statuto dei lavoratori
dignità
diritti sindacali
Obblighi del lavoratore
diligenza
obbedienza
nella prestazione del lavoro
osservanza delle disposizioni per
l’esecuzione e disciplina del lavoro
divieto di concorrenza
fedeltà
divieto di divulgazione di notizie riservate
divieto di far uso indebito di dette notizie
Attività di inquadramento delle aziende a cura dell’INPS
Criteri di classificazione - art. 49 L. 88/89
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE *
Legge N° 88 del 09/03/89 - Art. 49
La classificazione regolata dall’articolo 49 individua i
seguenti SETTORI:
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
ENTRATA IN VIGORE
DELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE:
28 MARZO 1989
AGRICOLTURA
TERZIARIO
CREDITO, TRIBUTI,
ASSICURAZIONI
ATTIVITÀ
VARIE
* N.B. L’articolo 49 della legge 88/89 attribuisce all’INPS in via esclusiva la funzione di classificazione delle
attività da valere per tutti gli enti previdenziali.
Impresa artigiana - definizione
impresa esercitata da imprenditore artigiano
con lo scopo prevalente della produzione di
beni, anche semilavorati, o di servizi.
forma
legge quadro artigianato
L. 08.08.85 n. 443 - art. 3
Impresa individuale, Società di
persone** e Società cooperativa
S.p.a.
esclusione
per
S.r.l.
con eccezioni
S.a.s.
S.a.p.a.
vincolo
Limite al numero addetti*
*Limiti numerici in vigore:aziende con lavorazioni non in serie
18 dip.
aziende con lavorazioni in serie
9 dip.
Aziende art. e tradizionali
32 dip.
** Si rammenta la partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci.
Eccezioni per le società
L. 20.05.97, n. 153
entrata in vigore 05.06.97
modifica dell’art. 3 della legge 443/85
socio unico di S.r.l.*
ammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane per
con i requisiti di cui art. 2
L. 443/85 non socio di
altra S.r.l. o S.a.s.
socio accomandatario di S.a.s.
decorrenza obbligo 01.06.97
prima iscrizione entro 20.10.97
con i requisiti di cui art. 2 L.
443/85 non socio unico di
altra S.r.l. o socio di altra
S.a.s.
* Nel caso di pluralità di soci, la maggioranza deve partecipare al lavoro(art.13 l.57/2001)
Titolare artigiano
il titolare artigiano(imprenditore) partecipa al
lavoro con carattere di professionalità e di
prevalenza rispetto ad altre eventuali
occupazioni
la partecipazione al lavoro deve essere anche manuale,
ossia direttamente produttiva del bene o del servizio,
distinta dalla semplice direzione o amministrazione,
che devono risultare marginali rispetto alla
partecipazione manuale
Coadiuvante artigiano
i coadiuvanti, rispetto al titolare, possono essere
età minima 15 anni compiuti
anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro
con carattere di professionalità e di prevalenza
rispetto ad altre eventuali occupazioni
coniuge
fratello/sorella
ascendente
figlio ed equiparati
nipote in linea diretta
tutti i parenti entro 3° grado
tutti gli affini entro 2° grado
Corte Costituzionale
Sentenze 485/92 e 170/94
Iscrizione all’Albo*
l’obbligo sorge al momento
di inizio della attività
titolare artigiano
iscrizione
obbligatoria
coadiuvanti
competenza esclusiva della
Commissione provinciale
per l’artigianato
COSTITUTIVA
non attribuisce natura
artigiana, ma è vincolante
nei confronti di terzi (Inps)
Albo Imprese Artigiane
oggetto di discussione
(A.I.A.)
presso la C.C.I.A.A.
* N.B. Occorre tenere conto delle novità introdotte in finanziaria 2004.
Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo ( artigiani e commercianti )
rapporto assicurativo
titolare
Assicurante/assicurato
Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio
dell’automatismo.
Ente previdenziale
assicuratore
Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo (coadiuvanti)
rapporto assicurativo
Ente previdenziale
assicuratore
trilatero
titolare
assicurante
coadiuvante
assicurato
contratto obbligatorio a favore di terzi
Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.
Riassumendo
Artigiani iscritti alla gestione previdenziale
Sono coloro che svolgono un'attività in forma d’impresa con carattere di
professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività
artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad
esclusione delle attività agricole o commerciali.
Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti,
che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale
e prevalente.
L'ISCRIZIONE*
I titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiuvanti, devono essere
iscritti all'INPS ai fini pensionistici.
L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL,
della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione sull‘iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni
provinciali per l'artigianato.
*N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove
modalità di iscrizione.
Segue
Determinazione dell’imponibile
previdenziale
L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i
redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale
i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti
dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i
redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va
effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno
precedente.
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a
conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.
Segue
Determinazione dell’imponibile
previdenziale
Minimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che
nel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da
versare devono essere comunque calcolati sul minimale.
Massimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto
il
contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.
Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano
privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema
contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso
variabile.
Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.
Segue
La misura del contributo 2003
Reddito di
impresa
da € 12.590,00
fino a €
36.959,00
oltre €
36.959,00
fino a €
61.598,00 (*)
Percentuale
per titolari e
familiari con
età pari o
superiore a
21 anni
Percentuale
per familiari di
età inferiore a
21 anni
16,80%
13,80%
17,80%
14,80%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391
per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per
il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Segue
Termini e modalità di pagamento
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere
effettuati alle seguenti scadenze:
16
16
16
16
maggio
agosto
novembre
febbraio dell'anno successivo
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al
minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il
versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere
in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in
corso.
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito
dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o
postali.
Impresa commerciale - definizione
impresa esercitata professionalmente da
imprenditore con lo scopo prevalente della
intermediazione nella circolazione di beni
Legge
11.06.71, n. 426
art.2195 C.c., 1° comma , punto 2.
commercio all’ingrosso:
acquisto di merci in nome e per conto proprio
per la rivendita ad altri commercianti o
utilizzatori professionali
commercio al minuto:
acquisto di merci in nome e per conto proprio per
la rivendita, in sede fissa o con altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale
somministrazione di alimenti o bevande:
somministrazione al pubblico, in sede fissa o
con altre forme di distribuzione, di alimenti o
bevande
Titolare commerciante
il titolare
commerciante(imprenditore)
deve partecipare
personalmente all’attività
commerciale
illegittima l’assicurazione del titolare che delega la
conduzione della azienda a terzi, anche se questi
sono familiari coadiutori, conservando solamente la
titolarità della autorizzazione comunale o della
licenza di pubblica sicurezza
la legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997
l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti a
soci di S.r.l. (anche socio unico)
soci accomandatari di S.a.s.
a condizione che siano in
possesso degli stessi requisiti
previsti per il titolare
Requisiti per la titolarità
Legge
23.12.96 n. 662
art. 1 - c. 203
…. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto vendita
abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla
gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita
nonché per i soci di società a responsabilità limitata
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
Coadiutore commerciante
i coadiutori, rispetto al titolare, possono essere
età minima 15 anni compiuti
anche il coadiutore deve partecipare al lavoro
con carattere di professionalità e di prevalenza
rispetto ad altre eventuali occupazioni
coniuge
fratello/sorella
ascendente
figlio ed equiparati
nipote in linea diretta
tutti i parenti entro il 3° grado
tutti gli affini entro il 2° grado
Corte Costituzionale
Sentenze 485/92 e 170/94
tutti gli affini entro 3° grado
da 01.01.97
L. 662/96 art. 1, c. 206
Soggetti iscrivibili-particolarità
operatori turistici
guide alpine
maestri di sci
titolari di autoscuole
ostetriche non dipendenti
sub-agenti di assicurazione
giornalai con autorizzazione comunale
promotori finanziari e praticanti
agenti o mandatari iscritti albo promotori
finanziari e loro collaboratori
tutti i lavoratori autonomi con attività di cui alla
legge 88/89 art. 49, c. 1 lettera d (terziario Inps)
esclusi professionisti ed artisti
tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art.
11 L. 217/83 (attività connesse al turismo)
in possesso di autorizzazione
(soggetti non iscrivibili al registro ditte)
se non artigiani
da 01.07.90
circolare RCV 1905/21.04.87
DPR 268/82
circolare 134/95
legge 662/96 art. 1 c. 196
legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203
legge 662/96 art. 1 c. 205
Iscrizione di esercenti attività del terziario
dal 01.01.97
per tutti gli esercenti attività
che rientrano nel terziario
individuate da codifica Istat
di impresa
iscrizione come autonomi
commercianti
in forma
professionalmente
iscrizione come professionisti
gestione separata
Riassumendo
Imprenditori commerciali iscritti alla gestione previdenziale
Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata
prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o
coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che:
•esercitano attività commerciali e turistiche;
•lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei,
marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori
finanziari ecc.
L'ISCRIZIONE*
I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiutori devono
essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.
L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio,
dell'INAIL e dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'INPS.
* N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle
nuove modalità di iscrizione.
Segue
Determinazione dell’imponibile
previdenziale
L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i
redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale
i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti
dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i
redditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va
effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'anno
precedente.
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a
conguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.
Segue
Determinazione dell’imponibile previdenziale
Minimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 è
di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono
essere comunque calcolati sul minimale.
Massimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più
dovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.
Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995,
che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano
optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di
reddito più alto, anch'esso variabile.
Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.
Segue
La misura del contributo 2003
Reddito di
impresa
da € 12.590,00
fino a €
36.959,00
oltre €
36.959,00
fino a €
61.598,00 (*)
Percentuale
per titolari e
familiari con
età pari o
superiore a
21 anni
Percentuale
per familiari di
età inferiore a
21 anni
17,19%
14,19%
18,19%
15,19%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391
per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per
il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Segue
Termini e modalità di pagamento
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere
effettuati alle seguenti scadenze:
16
16
16
16
maggio
agosto
novembre
febbraio dell'anno successivo
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al
minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.
Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il
versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere
in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in
corso.
Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito
dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o
postali.
I lavoratori autonomi dell’agricoltura
Soggetti all’iscrizione
Modalità di iscrizione
Determinazione del contributo
Modalità di versamento
Termini di versamento
Aggiornamento della posizione assicurativa
Regime previdenziale assicurato
Istituzione di una gestione previdenziale separata- Professionisti e
Collaboratori *
L. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioni
istituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantire
pensione di vecchiaia
pensione di invalidità
a categorie di lavoratori non subordinati
privi di copertura previdenziale obbligatoria
pensione di inabilità
pensione ai superstiti
* N.B. è necessario vedere in proposito le novità introdotte dal decreto 276/03 e dalla Finanziaria 2004.
Tutela dei professionisti e dei collaboratori *
Professionisti non
iscritti ad alcuna
gestione
collaborazione
coordinata e
continuativa
DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1
DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a)
L. 11.6.71, n. 426, art. 26
vendita a domicilio
obbligo assicurativo
dal 1° gennaio 1996
versamento 10%
* N.B. la normativa di seguito descritta va rivista alla luce delle innovazioni introdotte in materia
dal decreto legislativo 276/2003.
Soggetti obbligati all’iscrizione
professionisti sprovvisti di cassa previdenziale
professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura
autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale
amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni
ed altri enti
collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autore
partecipanti a collegi e commissioni
soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione
soggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALS
soggetti che effettuano la vendita a domicilio
l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di età
validità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal
1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza
obbligatoria non vi è più alcuna esenzione.
Soggetti esclusi
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività
soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie
(come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals)
professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione
previdenziale obbligatoria
percettori di diritti d’autore
soggetti che svolgono collaborazione esercitata in
modo occasionale*
associati in partecipazione*
segretari comunali per l’attività di levata dei protesti
soggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l.
promotori finanziari
* N.B. La Finanziaria 2004 ed il decreto 276/03 hanno ridefinito il concetto di occasionalità.
Per gli associati in partecipazione si rinvia alle illustrazioni successive.
Decorrenza obbligo assicurativo
l’obbligo di iscrizione decorre
dal 01.04.96
per i soggetti senza copertura assicurativa
dal 30.06.96
per i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionati
Versamento per i professionisti
attività professionali
Versamento con Mod. F.24
a cura del professionista
saldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra
il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente
entro 31 maggio
primo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente
entro 30 novembre
secondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente
acconto di quanto dovuto per l’anno successivo
eventuale credito
rimborsato a richiesta
Versamento per collaborazione coordinata e continuativa
il versamento viene effettuato dall’impresa committente
con Mod. F.24
entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi
L’onere contributivo è ripartito in misura di
2/3 a carico dell’impresa committente 1/3 a
carico del collaboratore
Redditi imponibili e contributo percentuale
10%
Il contributo è dovuto, per
il 2003, sui
14%
redditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligati
comunque
massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18)
entro il massimale della retribuzione pensionabile
Il contributo, per l’ anno
2004, è dovuto su
Minimale 37884,08
17,80 %
Massimale 82402,00
18,80 %
segue
Aliquote di finanziamento della Gestione Separata per il 2004
Si riporta di seguito il prospetto delle aliquote determinate per il 2004 per gli emolumenti
erogati a soggetti assicurati presso la Gestione Separata:
- per i soggetti coperti da altra cassa previdenziale 10% - codice
tributo C10
- per i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) 15% - codice tributo
C10
- per i soggetti privi di altra cassa previdenziale, l'articolo 45 della legge 326/03 che ha
convertito il D.L. 269 ha assimilato l'aliquota pensionistica dei commercianti, pertanto anche se in assenza di circolare confermativa l'aliquota è del 17,80% (formata da 17,30 +
0,50) o 18,80%.
Per quanto concerne il massimale e lo scaglione intermedio si
attende la conferma dall’Inps di quanto indicato nella slide
precedente.
Il versamento dei contributi-la patologia
Le modalità di versamento dei contributi dovuti sono state illustrate, di volta in volta,
in relazione a ciascun soggetto contribuente.
Sono stati illustrati, inoltre, i mezzi e i termini legali di versamento.
Il mancato rispetto dei termini legali introduce l’adempimento della obbligazione
contributiva entro un’area “patologica” con conseguente determinazione di somme
aggiuntive dovute per il ritardato versamento e con la possibilità concessa di accedere ad
una forma di pagamento agevolata, e tuttavia onerosa:
il pagamento in forma rateale.
La mancata attivazione da parte del soggetto obbligato, pur sollecitato dal’INPS
con l’avvio della procedura di “avviso bonario”, determina l’attivazione del sistema di
riscossione forzosa:
la cartella esattoriale.
Il Sistema sanzionatorio
Sanzioni civili
L’art. 116 , 8°comma e segg., l.23/12/2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da
applicare ai soggetti che non provvedono , entro il termine stabilito, al pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali obbligatorie. Le nuove disposizioni devono
essere applicate a tutti gli accertamenti notificati dopo il 30/09/2000.
Regime Ordinario - Morosità
In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto al termine di legge , per tutti i soggetti
contribuenti, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento(T.U.R.,
determinato dalla Banca d’Italia,) maggiorato di 5 punti percentuali ( nel 2003 3,25% + 5.5% =
8.75%) .
E’, peraltro, previsto il tetto massimo del 40% dei contributi non versati.Dopo la saturazione
del tetto, sulle somme per contributi ancora dovute maturano gli interessi di mora. Il regime
ordinario si applica ai casi di mancato o ritardato versamento entro il termine di legge dei
contributi o premi il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Segue
Il Sistema sanzionatorio
Sanzioni civili
Evasione
Qualora il mancato versamento sia connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero,la sanzione applicata in ragione di anno è pari al 30% dei contributi evasi
e la somma non può superare il 60% dei contributi dovuti.Superato il tetto del 60% . Maturano
gli interessi di mora.
La sanzione, molto onerosa , prevista in caso di evasione, può essere ridotta al regime
ordinario se il trasgressore denunci spontaneamente entro 12 mesi dal termine legale e versi
le somme dovute nei successivi 30 giorni.
Segue
Sanzioni Amministrative
L’art.116,2° comma, legge 23/12/2000, n.338, dispone che, ferme restando le sanzioni
penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni previdenziali ed
assistenziali consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o
premi o dalle quali, comunque, derivi la omissione del versamento dei contributi, ai sensi
dell’art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,689.
Le novità della Finanziaria 2004 e la Riforma Biagi
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Sono soggetti che, nell’ambito della Associazione in partecipazione , Disciplinata
dagli dagli artt. da 2549 a 2554 C.C. , conferiscono esclusivamente prestazioni
lavorative (articolo 49, secondo comma lett. c, TUIR), ricevendo
compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo ( art. 49 Tuir, comma 2, lett.c).
Occorre tener conto che la partecipazione(art. 2552 c.c.) è all’impresa e
quindi, la mancanza di tale requisito fa scattare l’applicazione della norma
antielusione prevista dall’art.86,2° comma d.leg.vo 276/03, a meno che non vi sia
idonea attestazione e documentazione che faccia rientrare la partecipazione in una
delle tipologie disciplinate nel decreto.
L’obbligo di iscrizione all’Inps deve essere assolto entro il 31 marzo 2004 ovvero
dalla data di inizio di conferimento della attività lavorativa, se posteriore .
Segue
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Quanto si versa?
L’importo dl contributo è pari a quello previsto nella gestione
separata Inps, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza,
che, si rammenta, ammonta per il 2004 al17,80% .Tuttavia il
contributo è posto per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a
carico dell’associato.
Su quale base imponibile?
E’ il reddito delle attività determinato con gli stessi criteri fissati per
l’Irpef, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli
Accertamenti definitivi.
Il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento , nel rispetto del criterio di “cassa”.
Segue
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Come si versa?
Il pagamento va effettuato mediante F24 e si determina anche sugli
importi corrisposti all’associato a titolo di acconto sul risultato della
partecipazione , salvo conguaglio all’atto della determinazione annuale
del reddito. L’obbligo del versamento è a carico dell’Associante e si
applicano le stesse regole previste per i collaboratori sia per quanto
riguarda il termine legale (16 del mese successivo alla corresponsione)
che per le modalità di versamento.
Quale regime assicurativo?
L’accredito dei contributi mensili avviene nel rispetto del minimale di
reddito dei commercianti. Nel caso di contribuzione annua inferiore al
minimale , i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione alla somma
versata.
Agli Associati in partecipazione vengono liquidati prestazioni
pensionistiche con il sistema contributivo.
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l.
269/03, conv. in legge 326/03).
Chi va iscritto?
Soggetti impegnati in attività di collocazione di prodotti assicurativi con
un contratto di esclusiva con un Agenzia, con obbligo di un minimo di
produzione e remunerati a provvigione ovvero sono produttori liberi di
piazza o di zone senza obbligo di un determinato minimo di
produzione.
Da quando ?
Dal 1° gennaio 2004 vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti, con regole proprie e diverse.
Segue
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l.
269/03, conv. in legge 326/03).
Quando si versa?
Gli adempimenti dovranno essere effettuati nei modi e nei termini previsti per la
Gestione commercianti, salvo quanto detto a proposito del minimale.
Potranno, peraltro, essere riscattati i periodi di attività anteriori al 1° gennaio
2004 e nel limite dei 5 anni precedenti, in base a documenti data certa.
Quanto si versa?
Il contributo deve essere versato, senza tener conto del minimale , in
percentuale al reddito effettivamente prodotto .
Quale regime assicurativo ?
La pensione sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Segue
Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).
Dal 1° gennaio 2004 tutti i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi nelle Gestioni
degli Artigiani o dei Commercianti presenteranno le relative istanze alle Camere di
Commercio. Tali domande, sussistendone i presupposti di legge, hanno effetto anche ai fini
dell’iscrizione agli Enti previdenziali.
Le Camere di Commercio , utilizzando la struttura informatica di Unioncamere,
trasmetteranno agli enti interessati secondo modalità da concordare le iscrizioni, le
variazioni e le cancellazioni.
La disposizione in esame per altro non contiene norme di coordinamento con le
norme che disciplinano la competenza esclusiva delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato in materia di iscrizione, variazione e cancellazione degli imprenditori artigiani.
In attesa di tali norme di coordinamento c’è da ritenere che le procedure di iscrizione
modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane possono continuare ad
avvenire secondo le consuete modalità.
Segue
Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).
Altra novità introdotta dall’art.21, comma 6-ter l.326/2003, riguarda la esclusione
dall’obbligazione previdenziale per i collaboratori occasionali degli artigiani regolarmente
iscritti, purchè:
- siano parenti entro il terzo grado, anche studenti;
-non superino il periodo massimo di 90 gg. all’anno;
- non vi sia la corresponsione di compensi, ma siano effettuati per obbligo morale;
- vi sia la impossibilità temporanea dell’artigiano di espletare la propria attività
lavorativa.
E’ in ogni caso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali.
Le novità normative ed il concetto di “occasionalità”
Numerose disposizioni di legge , che hanno introdotto novità in materia di lavoro, hanno
utilizzato il termine “occasionale”.
E’ ,quindi, necessario, nell’attuale fase di approfondimento dottrinale, articolare alcune
precisazioni di ausilio per la corretta interpretazione delle novità:
Sono stati, infatti, riscontrati i seguenti nuovi profili:
1) Lavoratori autonomi occasionali ed i venditori a domicilio, con reddito annuo non
superiore a 5000 euro ( art. 44, 2° comma, l.326/2003);
2) Collaboratori occasionali per non più di 30 gg. e con un compenso annuo per
committente non superiore a 5000 euro( art. 61 d.leg.vo 276/03);
3)Prestazioni occasionali di tipo accessorio, prestate da soggetti a rischio di
esclusione sociale per meno di 30 gg. e meno di 3000 euro per anno solare (art.70
d.leg.vo 276/03).
4)Collaboratori occasionali degli artigiani,parenti entro il terzo grado, per i quali si
rinvia a quanto già detto.
Tutte le ipotesi descritte hanno in comune il termine “occasionale” e tuttavia riguardano
situazioni diverse richiamate da norme che disciplinano istituti diversi.
Segue
Lavoratori Autonomi Occasionali (art. 44,2° comma, legge
326/2003)
La legge 326 ,di conversione del decreto 269/2003, collegato alla Finanziaria2004, ha
introdotto una novità significativa in materia di sicurezza sociale :
la iscrizione ad un regime previdenziale dei lavoratori occasionali.
Chi sono gli iscritti?
I soggetti che svolgono una attività autonoma in modo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114, sono iscritti alla Gestione separata dei “Parasubordinati” , solo qualora il reddito
annuo derivante da dette attività sia superiore a 5000 euro.
Come si versa e su quale base imponibile?
La contribuzione deve essere versata con le stesse modalità e termini previsti
per i collaboratori iscritti alla gestione.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e
86).
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato.
Sono escluse le collaborazioni occasionali la cui durata non superi i 30 giorni all’anno e
sempre che la remunerazione non superi i 5000 euro annui per committente.
Segue
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e
86).
Tipologia.
Collaborazioni coordinate e continuative tradizionali
Sono escluse, inoltre, dall’applicazione del comma 1, inoltre, tutte le
tipologie di collaborazioni elencate dal comma 3 dello stesso articolo 61del
decreto legislativo 276/03.
Per queste tipologie residuali e per le collaborazioni occasionali si applica la
previgente normativa anche previdenziale.
Fase transitoria
E’ prevista una fase transitoria per le vecchie collaborazioni non riconducibili ad
un progetto nel nuovo significato normativo.
Queste mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il
24 ottobre 2004 ( art.86 del dlg.276). Termini diversi potranno essere concordati in fase di
contrattazione aziendale.
Segue
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e
86).
Tipologia.
Contratti a progetto
Dal 24 ottobre del 2004 le collaborazioni, diverse da quelle elencate nel 2 e 3
comma dell’articolo 61, non riconducibili ad un progetto ovvero ad una delle forme di
lavoro individuate fra quelle disciplinate dal “nuovo regime”, saranno considerate rapporti
di lavoro subordinato fin dalla loro costituzione.
Forma
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve ai fini della
prova*, tra l’altro, contenere:
-l’indicazione della durata;
-l’indicazione dl progetto o del programma di lavoro;
-il corrispettivo ed i tempi e le modalità di pagamento.
La contribuzione, pur nel silenzio della legge e della circolare ministeriale attuativa
(numero 1/2004 del 8 Gennaio 2004),sarà versata alla gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, legge 335/95 e si allinea dal 2004 a quella della gestione dei Commercianti.
* N.B. la forma scritta richiesta ad probationem tantum non consente la prova testimoniale, ma
non esclude la possibilità di provare altrimenti l’esistenza del contratto( ad es. interrogatorio
giudiziale della controparte o pacifica ammissione dei contraenti).
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La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Collaborazioni coordinate e continuative (artt.61 e 86).
In concreto per le collaborazioni ex articolo 409, 1 comma, punto 3, cpc ,dal
24 Ottobre 2003 possiamo avere la seguente situazione
Contratti a progetto se
superano i 30 giorni annui
per committente o in ogni
caso se superano i 5000
euro annui per committente
Collaborazioni Coord. Cont. In corso al 24
Ottobre 2003, che non sono riconducibili ad
un progetto e non hanno il carattere della
occasionalità, né sono riconducibili alle altre
tipologie di lavoro del decreto 276, che
dovranno trasformarsi in lavoro subordinato
o cessare al 23 Ottobre 2004 o ad altra data
negoziata.
Collaborazioni Coord. Cont. “tradizionali” se non superano i 30
giorni annui per committente e non superano i 5000 euro annui
per committente (art. 61 2 comma), ovvero se sono comprese
nella elencazione di cui al 3 comma dell’articolo 61 d. lgv. 276
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e
ss. d. lgvo. 273/03)
Sono soggetti a rischio di esclusione sociale:
a)
b)
c)
d)
Disoccupati da oltre 1 anno;
Casalinghe studenti e pensionati;
Disabili e soggetti in comunità di recupero;
Lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Itali, nei 6 mesi
successivi alla perdita del lavoro;
Sono lavori accessori:
a)
Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza
domiciliare;
b)
Insegnamento privato supplementare;
c)
Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici etc.;
d)
Partecipazione a manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli;
e)
Collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per casi di
emergenza
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La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e
ss. d. lgvo. 273/03)
Le attività sopra elencate vengono considerate occasionali ed accessorie se sono
svolte per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno
solare e se, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori
a 3000 euro annui, anche se prestate a favore di più beneficiari.
Modalità
I soggetti interessati a svolgere tali lavori devono comunicare la loro disponibilità ai
Servizi provinciali per l’impiego.
Gli interessati riceveranno un tesserino magnetico che dovrà essere esibito in
occasione della prestazione accessoria.
I beneficiari delle prestazioni d’altro canto, dovranno acquistare dei carnet di buoni
dal valore nominale di 7,5 euro.
Il prestatore di lavoro avrà la possibilità di convertire i buoni ottenuti presso Enti o
Società concessionarie appositamente individuate.
Su questi ultimi soggetti incombe l’onere del versamento dei contributi relativi al
lavoratore interessato alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/95.
Le norme attuative, peraltro, non sono state ancora emanate.
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Contratti di Formazione e Lavoro e Contratti di inserimento (art. 54 e ss)
Dal 24 ottobre 2003 i CFL sono stati sostituiti dai contratti di inserimento.
I contratti di formazione e lavoro in essere restano in vigore sino alla loro
scadenza.
Per contro i contratti di inserimento non potranno essere attivati fino
all’attivazione e conseguente conclusione di una fase contrattuale, collettiva
nazionale, territoriale o aziendale che determini le modalità di definizione dei
progetti individuali di inserimento.
I contratti di inserimento dovranno avere la forma scritta a pena di nullità,
con la conseguenza che il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato.
Contratto di apprendistato( art 47 e ss).
Per il momento le regole per l’apprendistato non cambiano in attesa
della regolamentazione di attuazione del decreto in esame.
Il futuro rapporto di apprendistato prevede le seguenti tipologie o livelli:
-Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione;
- Apprendistato di qualificazione;
- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
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Nuove tipologie di lavoro subordinato
Contratto di lavoro intermittente ( art.33 e ss.)
E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
per esigenze lavorative di carattere discontinuo o intermittente.Il contratto deve essere
stipulato in forma scritta e deve contenere :
-durata e condizioni di legittimità;
- luogo e modalità della chiamata;
- trattamento economico e normativo;
- forma e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione;
- specifiche di sicurezza sul lavoro.
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La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Contratto di lavoro ripartito o Job sharing (art.41 e ss.)
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto con cui due lavoratori
assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione di lavoro.
Caratteristiche:
-responsabilità solidale e per l’intero nell’adempimento della obbligazione di lavoro;
- autonomia dei lavoratori nell’articolazione della loro presenza all’interno del periodo di
lavoro dedotto in contratto;
- sono vietate, in genere, sostituzioni da parte di terzi;
- il recesso o la risoluzione del rapporto di uno dei lavoratori comporta l’estinzione
dell’intero contratto;
-Forma
-La forma richiesta è quella scritta.
-Disciplina del rapporto di lavoro deve assicurare la omogeneità di trattamento;
-Disposizioni previdenziali applicate sono quelle del part-time .
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I contratti certificabili( artt.75 e ss.)
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro le nuove
tipologie di lavoro introdotte con la riforma Biagi possono essere certificate in via
sperimentale e su base volontaria.
Ovviamente occorrerà attendere la costituzione della Commissioni di
certificazione, istituibili presso Enti bilaterali territoriali, Direzioni prov.li del lavoro in
base ad un apposito decreto ministeriale, le Università registrate in un apposito albo
istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .